Continuità del servizio. L’erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta né sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore. Sono vietate ricusazioni degli utenti da parte del Gestore. In caso di presunta inappropriatezza di un inserimento è previsto un confronto sul caso. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Gestore, quest’ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il Gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, I Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al Gestore per consentire l’opportuna informazione dell’utenza. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l’interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.
Continuità del servizio. 1. Il servizio deve essere effettuato con continuità 24 ore su 24 e in ogni giorno dell’anno, salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata. Nel Piano di gestione delle interruzioni di servizio, di cui all’art. 40 del presente atto, devono essere disciplinate le modalità di informativa agli Enti competenti, tra cui l’Autorità d’ambito, e all’utenza interessata, nonché l’assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare.
Continuità del servizio. La ditta aggiudicataria si impegna a prestare il servizio di cui trattasi per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell’anno e la presenza numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio. La ditta aggiudicataria si impegna a prestare con regolarità e continuità il servizio di sterilizzazione, anche in caso di scioperi o assemblee sindacali generali e di categoria, indetti in sede nazionale, regionale e locale secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 12.06.1990 n. 146, così come confermato dal C.C.N.L., essendo considerato il servizio in oggetto un servizio pubblico essenziale “di pubblica utilità”. In caso di impossibilità a garantire il servizio di sterilizzazione presso la centrale individuata come principale per la fornitura, la ditta dovrà descrivere nel progetto tecnico le procedure che intende adottare per garantire la continuità del servizio. Rimangono a carico della Stazione Appaltante:
Continuità del servizio. Il servizio deve essere effettuato con continuità secondo le frequenze previste dal disciplinare tecnico, salvo i casi di forza maggiore . Anche in tali eventualità, AMPS adotterà accorgimenti atti a ridurre il disagio degli utenti e/o a minimizzare l’impatto sull’ambiente. In caso di sciopero si procederà alla tutela dei diritti degli utenti secondo le disposizioni vigenti. AMPS deve organizzarsi per fronteggiare adeguatamente situazioni di emergenza assicurando in ogni caso i seguenti livelli minimi di servizi: reperibilità 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, per recepire tempestivamente allarmi o segnalazioni; prestazione di primo intervento con sopralluogo entro 24 ore dalla segnalazione;
Continuità del servizio. L’Impresa si obbliga a svolgere il servizio di cui al presente capitolato senza interruzioni. In nessun caso potrà, quindi, sospendere o interrompere il servizio, pena l'applicazione delle penali previste al successivo Articolo 46, fatto salvo il maggior danno nel caso in cui la Stazione Appaltante debba provvedere direttamente al servizio. Qualora, nel corso del contratto, avvengano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, la Stazione Appaltante può procedere alla detrazione delle somme corrispondenti ai servizi non svolti dalle relative fatture. In relazione a impedimenti di varia natura che possano influire sulla normale esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante e l’Impresa aggiudicataria concordano di darsene reciproca, immediata e, se possibile, anticipata comunicazione per trovare congiuntamente una soluzione ai problemi che dovessero sorgere.
Continuità del servizio. La ditta è obbligata ad iniziare il servizio in concomitanza con l’inizio dei rientri pomeridiani degli alunni; il servizio stesso dovrà essere iniziato anche nelle more della stipulazione del contratto di appalto. Il servizio viene richiesto secondo il calendario scolastico dell’Istituto Comprensivo locale con esclusione dei giorni che, pur previsti dal calendario scolastico, vedranno le lezioni sospese per una qualsiasi ragione. In caso di sciopero programmato del personale delle scuole e/o degli alunni, la ditta aggiudicataria dovrà essere preavvertita dall’Autorità scolastica possibilmente almeno 24 ore prima. Comunque l’attuazione o meno del servizio, in relazione allo sciopero, programmato o meno che sia, sarà comunicata entro le ore 09,00 del giorno stesso della fornitura. Per scioperi del personale dipendente della ditta, la stessa dovrà darne comunicazione alla Stazione Appaltante e all’Autorità scolastica con un preavviso di almeno 24 ore, impegnandosi, comunque, a ricercare soluzioni alternative, anche attraverso la preparazione di piatti freddi la cui composizione sarà concordata con l’Autorità scolastica e con l’Amministrazione comunale. In tutti i casi di sciopero, qualora siano rispettati i suddetti impegni, nessuna penalità sarà imputabile alla controparte. In caso di improvvisi inconvenienti tecnici (interruzione di energia elettrica, dell’erogazione del gas o gravi guasti agli impianti ecc.), tali da impedire la produzione di pasti caldi, la ditta aggiudicataria dovrà fornire in sostituzione piatti freddi nei limiti delle contingenti possibilità; l’emergenza dovrà essere limitata a 1 o 2 giorni al massimo. E’ fatto salvo il diritto dell’Appaltante di sopprimere il servizio di refezione scolastica in toto o in parte per giustificato motivo, con la conseguente interruzione e/o riduzione della fornitura, senza che ciò costituisca motivo di risarcimento per danni o mancato guadagno.
Continuità del servizio. Il Gestore garantisce la continuità dell’erogazione dei servizi al fine di evitare eventuali disservizi o ridurne la durata. Qualora inevitabili esigenze operative dovessero provocare temporanee interruzioni, legate a eventi di forza maggiore, a guasti e a manutenzioni necessarie per la corretta erogazione del servizio, il Gestore si impegna ad adottare ogni provvedimento per contenere quanto più possibile i disagi arrecati agli Utenti, ricorrendo, eventualmente, anche a servizi sostitutivi di emergenza.
Continuità del servizio. Il Gestore si impegna a fornire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. La mancanza del servizio può essere imputabile solo ad eventi di comprovata forza maggiore, a guasti o manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e delle reti, per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio. In tal caso il Gestore si impegna a fornire adeguate e tempestive informazioni all’utenza e nei casi più rilevanti all’Autorità e al CCU regionale e comunque a limitare al minimo il disservizio. Qualora, per i motivi sopra esposti, si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio di distribuzione dell’acqua potabile per un periodo superiore a 24 ore, il Gestore provvederà ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza entro le 48 ore dal verificarsi dell’evento, nel rispetto delle disposizioni della competente Autorità sanitaria.
Continuità del servizio. L’erogazione delle funzioni e dei servizi assunti dall’Azienda non potrà essere interrotta o sospesa, se non per ragioni di forza maggiore o per ordine dell’autorità.
Continuità del servizio. Il servizio di refezione scolastica è ad ogni effetto considerato di pubblico interesse e per nessuna ragione deve subire interruzioni. In caso di abbandono o sospensione del servizio, anche parziale, eccettuati i casi di forza maggiore, la stazione appaltante potrà rivolgersi ad altro appaltatore