CONTROVERSIE E ARBITRATO. Secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale della Pubblica Istruzione n. 2170 del 30.06.96, le controversie potranno essere risolte o ricorrendo alla magistratura ordinaria oppure accettando l’arbitrato. Il Contraente ha facoltà di scelta. In caso di arbitrato le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre medici il mandato di decidere in base alle condizioni e limitazioni contrattuali. permanente. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i Beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’inden- nizzo per morte (se superiore) e quello già pagato per invalidità permanente. Ciascuna delle Parti nomina un medico, i due medici così designati nominano il terzo, in caso di disaccordo su tale nomina, provvede il Consiglio dell’Ordine dei Medici del luogo dove il Collegio Medico risiede. Il Collegio Medico risiede nel comune - che sia sede di facoltà universitaria di medicina legale e delle as- sicurazioni - più vicino (o più comodo) alla residenza dell’Assicurato. Il collegio è dispensato da ogni formalità di legge e ha facoltà di rinviare l’accertamento dell’invalidità permanente, concedendo - se del caso - un anticipo di indennità. Le sue decisioni sono prese a maggioranza di voti e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il verbale. Ciascuna Parte paga le spettanze e le spese del medico da essa nominato e la metà di quelle del terzo. Tuttavia, se il grado di invalidità permanente clinicamente accertato dal Collegio Medico supera di almeno un terzo quello valutato da WIENER STÄD- TISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group, questa risponde di tutte le spettanze e spese del Collegio Medico.
CONTROVERSIE E ARBITRATO. Secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale della Pubblica Istruzione n. 2170 del 30.06.96, le controversie potranno essere risolte o ricorrendo alla magistratura ordinaria oppure accettando l’arbitrato. Il Contraente ha facoltà di scelta. In caso di arbitrato le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre medici il mandato di decidere in base alle condizioni e limitazioni contrattuali. Ciascuna delle Parti nomina un medico, i due medici così designati nominano il terzo, in caso di disaccordo su tale nomina, provvede il Consiglio dell’Ordine dei Medici del luogo dove il Collegio Medico risiede. Il Collegio Medico risiede nel comune - che sia sede di facoltà universitaria di medicina legale e delle assicurazioni - più vicino (o più comodo) alla residenza dell’Assicurato. Il collegio è dispensato da ogni formalità di legge e ha facoltà di rinviare l’accertamento dell’invalidità permanente, concedendo - se del caso - un anticipo di indennità. Le sue decisioni sono prese a maggioranza di voti e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il verbale. Ciascuna Parte paga le spettanze e le spese del medico da essa nominato e la metà di quelle del terzo. Tuttavia, se il grado di invalidità permanente clinicamente accertato dal Collegio Medico supera di almeno un terzo quello valutato dalla Compagnia, questa risponde di tutte le spettanze e spese del Collegio Medico.
CONTROVERSIE E ARBITRATO. Le domande ed i reclami dell’Appaltatore devono essere regolarmente presentate per iscritto all’Ufficio Tecnico ed iscritti nei documenti contabili, in modo e nei termini stabiliti. In assenza di tale prassi domande e reclami dell’Appaltatore non saranno prese in considerazione. Tutte le controversie tra il Comune e l’Appaltatore, sia durante l’esecuzione del servizio, sia al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, vengono deferite ai sensi del Capo II del D.Lgs. 50/2016.
CONTROVERSIE E ARBITRATO. 1. Qualora non si stipuli l'accordo bonario di cui all'articolo Art. 47, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è demandata al giudice ordinario presso il luogo ove il contratto è stipulato.
CONTROVERSIE E ARBITRATO. 12 Art.21 NORME TRANSITORIE 12 PARTE SECONDA-NORME E PRESCRIZIONI PER LA ESECUZIONE DEI SERVIZI 13
CONTROVERSIE E ARBITRATO. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sarà composta in via bonaria tra le parti. È esclusa la competenza arbitrale e qualsiasi controversia è demandata al foro di Cagliari competente per territorio.
CONTROVERSIE E ARBITRATO. 389 (a) Entrambe le parti dovranno dapprima prendere in considerazione la risoluzione di qualsiasi controversia 390 tramite una mediazione GAFTA, come da Regole di mediazione GAFTA 128. 391 (b) Se una delle parti rifiuta la mediazione, si conviene che tutte le controversie derivanti da o per effetto del 392 presente contratto o qualsiasi rivendicazione relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto 393 sarà definita mediante arbitrato in conformità con le Regole di arbitrato sulle controversie semplici GAFTA 394 126 nell’edizione attuale alla data del presente contratto. Tali regole sono incorporate e fanno parte del presente 395 Contratto ed entrambe le parti saranno considerate pienamente consapevoli dell’applicazione di tali regole e di 396 averle espressamente accettate. 397 (c) Nessuna delle parti in causa né alcuno dei richiedenti loro sottoposte potrà intraprendere un’azione o altri 398 procedimenti giudiziari contro l’altra in relazione a eventuali controversie o rivendicazioni che dovranno essere 399 ascoltate e decise in sede di arbitrato, in conformità con le Regole di arbitrato sulle controversie semplici 400 GAFTA 126 le quali saranno definitive e vincolanti per le parti. Non è previsto il diritto di appello né a GAFTA né 401 al tribunale. (Il ruolo del tribunale è limitato, se richiesto, all’applicazione di un lodo arbitrale). 402 (d) Nulla di quanto contenuto nella presente Xxxxxxxx di arbitrato dovrà impedire alle parti di cercare di ottenere 403 garanzie in relazione alle loro rivendicazioni e controrivendicazioni attraverso procedimenti legali in qualsiasi 404 giurisdizione, a condizione che tali procedimenti legali siano limitati alla richiesta e/o all’ottenimento di garanzie 405 riguardo a tale rivendicazione o controrivendicazione. È inteso e concordato che i meriti sostanziali di qualsiasi 406 controversia o rivendicazione saranno definiti esclusivamente dall’arbitrato, in conformità con le Regole di 407 arbitrato sulle controversie semplici GAFTA 126. 408 (e) MANCANZA DI ARBITRATO 409 Nell’eventualità in cui una delle parti inclusa in un arbitrato GAFTA a) trascuri o rifiuti di eseguire o di 410 conformarsi al lodo arbitrale entro 21 giorni dall’emissione del lodo stesso da parte di GAFTA o b) non riesca a 411 pagare alcun costo, commissione o spesa dell’arbitrato entro 21 giorni dalla richiesta di GAFTA di provvedere al 412 pagamento, entrambe le parti concordano espressamente che GAFTA notificherà per iscritto...
CONTROVERSIE E ARBITRATO. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 209 del D.lgs. 50/2016, si rende noto che il contratto non contiene la clausola compromissoria.
CONTROVERSIE E ARBITRATO. 1. Le controversie sui diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'articolo Art. 45, saranno deferite ad arbitri, secondo le modalità previste dall'articolo 209 del codice dei contratti.
CONTROVERSIE E ARBITRATO. Qualora a seguito di riserve sui documenti contabili l’importo dell’opera vari in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce dal D.L. la relazione riservata e, ove costituito, dall’organo di collaudo e, formula una proposta motivata di accordo bonario art.205 Dlgs 50/2016 entro 60 giorni dall’ultima delle riserve di cui sopra all’A.C. e al soggetto che ha formulato le riserve. Sulla proposta del responsabile del procedimento si pronunciano entro 30 giorni dal ricevimento sia l’A.C. che il soggetto che ha formulato le riserve. Per quanto non espresso nel presente articolo, si rimanda agli art.206, 207,208,211 Dlgs 50/2016.