CONTROVERSIE E ARBITRATO Clausole campione

CONTROVERSIE E ARBITRATO. Secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale della Pubblica Istruzione n. 2170 del 30.06.96, le controversie potranno essere risolte o ricorrendo alla magistratura ordinaria oppure accettando l’arbitrato. Il Contraente ha facoltà di scelta. In caso di arbitrato le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre medici il mandato di decidere in base alle condizioni e limitazioni contrattuali. permanente. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i Beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’inden- nizzo per morte (se superiore) e quello già pagato per invalidità permanente. Ciascuna delle Parti nomina un medico, i due medici così designati nominano il terzo, in caso di disaccordo su tale nomina, provvede il Consiglio dell’Ordine dei Medici del luogo dove il Collegio Medico risiede. Il Collegio Medico risiede nel comune - che sia sede di facoltà universitaria di medicina legale e delle as- sicurazioni - più vicino (o più comodo) alla residenza dell’Assicurato. Il collegio è dispensato da ogni formalità di legge e ha facoltà di rinviare l’accertamento dell’invalidità permanente, concedendo - se del caso - un anticipo di indennità. Le sue decisioni sono prese a maggioranza di voti e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il verbale. Ciascuna Parte paga le spettanze e le spese del medico da essa nominato e la metà di quelle del terzo. Tuttavia, se il grado di invalidità permanente clinicamente accertato dal Collegio Medico supera di almeno un terzo quello valutato da WIENER STÄD- TISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group, questa risponde di tutte le spettanze e spese del Collegio Medico.
CONTROVERSIE E ARBITRATO. Le domande ed i reclami dell’Appaltatore devono essere regolarmente presentate per iscritto all’Ufficio Tecnico ed iscritti nei documenti contabili, in modo e nei termini stabiliti. In assenza di tale prassi domande e reclami dell’Appaltatore non saranno prese in considerazione. Tutte le controversie tra il Comune e l’Appaltatore, sia durante l’esecuzione del servizio, sia al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, vengono deferite ai sensi del Capo II del D.Lgs. 50/2016.
CONTROVERSIE E ARBITRATO. 1. Qualora non si stipuli l'accordo bonario di cui all'articolo Art. 177, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è demandata al giudice ordinario presso il luogo ove il contratto è stipulato. 2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
CONTROVERSIE E ARBITRATO. Qualunque controversia dovesse insorgere sull'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto sarà sottoposta al giudizio inappellabile dì tré arbitri amichevoli compositori. La parte che intendesse provocare il giudizio arbitrale dovrà darne comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata - R.R. contenente la propria nomina di arbitro, la formulazione dei quesiti da sottoporre al Collegio Arbitrale e l'invito a formulare gli eventuali contro quesiti. L'altra parte, entro 15 giorni da! ricevimento della comunicazione, comunicherà a sua volta con lettera raccomandata - R.R. il nome del proprio arbitro. Gli arbitri cosi designati provvederanno dì comune accordo alla nomina del terzo arbitro, che presiederà il Collegio Arbitrale. Qualora una delle parti non provvedesse alla nomina dell'arbitro di sua competenza, o i due non si accordassero per la nomina dei terzo, provvederà il Presidente dei Tribunale di Monza su richiesta della parte interessata. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto e secondo le norme del codice relativo, Sede dell'arbitrato sarà Seregno. Resta convenuto che durante il suddetto arbitrato nessuna delle PARTI sarà sollevata dagli obblighi derivanti dal presento CONTRATTO
CONTROVERSIE E ARBITRATO. 12 Art.21 NORME TRANSITORIE 12 PARTE SECONDA-NORME E PRESCRIZIONI PER LA ESECUZIONE DEI SERVIZI 13
CONTROVERSIE E ARBITRATO. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sarà composta in via bonaria tra le parti. È esclusa la competenza arbitrale e qualsiasi controversia è demandata al foro di Cagliari competente per territorio.
CONTROVERSIE E ARBITRATO. Qualora a seguito di riserve sui documenti contabili l’importo dell’opera vari in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce dal D.L. la relazione riservata e, ove costituito, dall’organo di collaudo e, formula una proposta motivata di accordo bonario art.205 Dlgs 50/2016 entro 60 giorni dall’ultima delle riserve di cui sopra all’A.C. e al soggetto che ha formulato le riserve. Sulla proposta del responsabile del procedimento si pronunciano entro 30 giorni dal ricevimento sia l’A.C. che il soggetto che ha formulato le riserve. Per quanto non espresso nel presente articolo, si rimanda agli art.206, 207,208,211 Dlgs 50/2016.
CONTROVERSIE E ARBITRATO. 1. Le controversie sui diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'articolo Art. 45, saranno deferite ad arbitri, secondo le modalità previste dall'articolo 209 del codice dei contratti. 2. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale di cui all'articolo 210 del codice dei contratti. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale è nominato e designato dalla Camera arbitrale, scegliendolo tra i soggetti iscritti all'albo di cui al comma 2 dell'articolo 211 del codice dei contratti, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. 3. Per la nomina degli arbitri vanno rispettate anche le disposizioni di cui all'articolo 209, commi 5 e 6, del codice dei contratti. 4. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il personale interno all'ANAC. 5. La sede del collegio arbitrale sarà Presso la sede della camera arbitrale (ANAC). 6. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal codice dei contratti. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. 7. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati è dichiarata decaduta, solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati. 8. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici g...
CONTROVERSIE E ARBITRATO. 389 (a) Entrambe le parti dovranno dapprima prendere in considerazione la risoluzione di qualsiasi controversia
CONTROVERSIE E ARBITRATO. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 209 del D.lgs. 50/2016, si rende noto che il contratto non contiene la clausola compromissoria.