Common use of Copertura assicurativa Clause in Contracts

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni. In caso di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Accordo Per La Mobilità Di Studio, Mobility Agreement, Mobility Agreement for Training

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che 1. Le amministrazioni stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio. L’utilizzo del mezzo proprio, è possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalità applicative. 2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il partecipante disponga trasporto. 3. Le polizze di un'adeguata assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge sull’assicurazione obbligatoria. 5. Dagli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle previste dal presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di indennizzo per lo stesso evento. 6. Le amministrazioni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalità e compatibilmente con i vincoli finanziari previsti da vigenti disposizioni di legge, assumono le necessarie iniziative per la eventuale copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti appartenenti alle più elevata area o categoria del sistema di classificazione professionale, che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto coprano posizioni di accordo lavoro previamente individuate, le quali, anche per effetto di incarichi di posizione organizzativa, richiedano lo svolgimento di attività in condizioni di piena autonomia, con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione assunzione diretta di responsabilità civile verso l’esterno, ivi compreso il patrocinio legale, secondo la disciplina di cui all’art. 84, ove non sussistano conflitti di interesse, salvo le ipotesi di dolo e un'assicurazione contro gli infortunicolpa grave. 7. In caso Ai fini della stipula, le amministrazioni possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente. 8. Ai fini della scelta della società di mobilità intra-UE, solitamente assicurazione le amministrazioni possono indire una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e gara unica su tutte le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire disciplinate dai CCNL. Occorre in ogni caso prevedere la possibilità, per il Partecipantepersonale interessato, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre aumentare massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagliquota individuale.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi L’Appaltatore è obbligato, ai sensi dell’art. 54, comma 6, della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, a stipulare una o più polizze assicurative che il partecipante disponga tengano indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o che potrà essere oggetto cause di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3forza maggiore, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La polizza dovrà coprire i danni subiti dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata non potrà essere inferiore all’importo del contratto al lordo dell’I.V.A.. La polizza dovrà inoltre assicurare l’Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. L’importo minimo assicurato è pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00). Deve pertanto ritenersi onere a carico dell’operatore economico, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, di polizze relative a: 1. Assicurazione RCT per danni a persone, a cose e un'assicurazione animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le persone si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante, della direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo. 2. Assicurazione contro gli infortunii rischi dell’incendio, dello scoppio e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere, oltre agli altri danneggiamenti e distruzioni totali che si verifichino in corso di esecuzione. Le polizze di cui ai precedenti punti 1. e 2., dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori, dovranno portare la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa, è sostituita da una polizza che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. In caso alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l’esecutore dei lavori potrà dimostrare l’esistenza di mobilità intra-UEuna polizza RC, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttaviagià attivata, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE)avente le medesime caratteristiche. In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il lavoro svolto per conto dell’Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di responsabilità civile sinistri, e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante che il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante massimale per sinistro non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione inferiore a quelli sopra indicati. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di accoglienza. Si raccomandacui al presente articolo è condizione essenziale e, inoltre una pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa contro lo smarrimento o di cui si tratta, il furto Contratto si risolverà di documenti, titoli diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di viaggio penale e bagagli.]fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separateriunione di concorrenti, le parti responsabili possono essere diverse garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile dall’operatore economico mandatario o capogruppo in nome e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità]per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata 1. Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. 25 del CCNL 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o che potrà essere oggetto colpa grave. 2. Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di accordo cui al comma 1 con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria le risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di € 26,00 mensili (già previsti dall’art. 24, comma 3 del CCNL dell’8 giugno 2000) ad un massimo di € 50,00, posta a carico di ciascun dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La trattenuta decorre dall’entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata. 3. Le aziende ed enti informano i soggetti di cui all’art. 10 del CCNL 8 giugno 2000 di quanto stabilito ai sensi del comma 2. 4. Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla la copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come attuate anche sulla base delle risultanze della Commissione istituita ai sensi dell’ex art. 24 del CCNL 8 giugno 2000. 5. Le aziende attivano sistemi e strutture per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualità, volti a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di lavoro da parte responsabile nell'articolo 5.3dei dirigenti dei quattro ruoli, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca nell’ottica di diminuire le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitariapotenzialità di errore e, un'assicurazione quindi, di responsabilità civile e un'assicurazione contro professionale nonché di ridurre la complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie, consentendo anche un più agevole confronto con il mercato assicurativo. Al fine di favorire tali processi le aziende ed enti informano le organizzazioni sindacali di cui all’art. 9 del CCNL 8 giugno 2000. 6. Sono disapplicati i commi da 1 a 4 dell’art. 24 del CCNL 8 giugno 2000. Le parti, a titolo di interpretazione autentica, chiariscono che l’espressione “ulteriori rischi” del comma 2 può significare tanto la copertura da parte del dirigente - mediante gli infortuni. In caso oneri a suo carico - di mobilità intra-UE, solitamente una ulteriori rischi professionali derivanti dalla specifica attività svolta quanto la copertura dal rischio dell’azione di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto rivalsa da parte dell’azienda o ente in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni accertamento di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagliper colpa grave.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Assicurazione Della Responsabilità Professionale

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che 1. Gli enti stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio. L’utilizzo del mezzo proprio è possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalità applicative. 2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il partecipante disponga trasporto. 3. Le polizze di un'adeguata assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge all’assicurazione obbligatoria. 5. Dagli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle previste dal presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di indennizzo per lo stesso evento. 6. Gli enti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalità e nel rispetto delle effettive capacità di spesa, assumono le necessarie iniziative, ivi compreso il patrocinio legale secondo la disciplina di cui all’art. 59 (Patrocinio legale), per la copertura assicurativa della responsabilità civile del personale che dovrà fornire direttamente svolge attività in condizioni di piena autonomia o che potrà essere oggetto di accordo comunque con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione assunzione diretta di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuniverso l’esterno. 7. In caso Ai fini della stipula, le amministrazioni possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente. 8. Ai fini della scelta della società di mobilità intra-UE, solitamente assicurazione le amministrazioni possono indire una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e gara unica su tutte le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire disciplinate dai CCNL. Occorre in ogni caso prevedere la possibilità, per il Partecipantepersonale interessato, ad esempio nel caso di aumentare massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una quota individuale. 9. Le condizioni delle polizze assicurative sono comunicate ai soggetti sindacali di cui all’art. 7 (Contrattazione integrativa soggetti e materie). 10. Il presente articolo dalla sua entrata in vigore, che coincide con quella del sistema di classificazione di cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienzaal Titolo III, disapplica e sostituisce l’art. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli43 del CCNL del 14.09.2000.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che 1. Gli enti stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio. L’utilizzo del mezzo proprio, è possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalità applicative. 2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il partecipante disponga trasporto. 3. Le polizze di un'adeguata assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge all’assicurazione obbligatoria. 5. Dagli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle previste dal presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di indennizzo per lo stesso evento. 6. Gli enti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalità e nel rispetto delle effettive capacità di spesa, assumono le necessarie iniziative, ivi compreso il patrocinio legale secondo la disciplina di cui all’art. 59 (Patrocinio legale), per la copertura assicurativa della responsabilità civile del personale che dovrà fornire direttamente svolge attività in condizioni di piena autonomia o che potrà essere oggetto di accordo comunque con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione assunzione diretta di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuniverso l’esterno. 7. In caso Ai fini della stipula, le amministrazioni possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente. 8. Ai fini della scelta della società di mobilità intra-UE, solitamente assicurazione le amministrazioni possono indire una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e gara unica su tutte le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire disciplinate dai CCNL. Occorre in ogni caso prevedere la possibilità, per il Partecipantepersonale interessato, ad esempio nel caso di aumentare massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una quota individuale. 9. Le condizioni delle polizze assicurative sono comunicate ai soggetti sindacali di cui all’art. 7 (Contrattazione integrativa soggetti e materie). 10. Il presente articolo dalla sua entrata in vigore, che coincide con quella del sistema di classificazione di cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienzaal Titolo III disapplica e sostituisce l’art. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli43 del CCNL del 14.09.2000.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga 1. In relazione ai Servizi da prestare per la realizzazione dell’Appalto, l’Appaltatore, entro e non oltre 15 giorni dalla Data di un'adeguata copertura efficacia del Contratto e comunque entro la data di avvio dell’attività oggetto del Contratto, se precedente, dovrà stipulare, o dimostrare di avere già stipulato, a sua cura e spese, con primarie compagnie assicuratrici, una congrua polizza assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di a copertura: - dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro e un'assicurazione contro gli infortunidalla responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione delle attività oggetto dell’Appalto con massimale non inferiore a € 500.000,00; - di qualsiasi danno subito dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’Appalto, con massimale non inferiore al valore del Corrispettivo. 2. Le Polizze dovranno essere valide e mantenute operanti per tutta la durata dell’Appalto e fino alla scadenza del contratto. 3. In caso di mobilità intra-UEXxxxxxx stipulate dall’Appaltatore antecedentemente al Contratto, solitamente una copertura le stesse dovranno essere operanti anche per le finalità del Contratto nonché coprire l’intero oggetto contrattuale e le obbligazioni sopra indicate, sotto l’esclusiva responsabilità del medesimo Appaltatore, anche con riguardo ad ogni adempimento a ciò preposto, compresi eventuali oneri di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale informazione o comunicazione alla compagnia assicurativa. 4. Le Polizze non limiteranno in alcun modo le responsabilità dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni previste nel Contratto, negli Allegati e delle leggi. Pertanto l’Appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificati dovessero superare i massimali nelle stesse previsti. 5. Eventuali franchigie resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore. 6. L’Appaltatore si impegna a esibire gli originali e a fornire copia alla Unità Emittente della Committente dei documenti contrattuali relativi alle Polizze e, in particolare, alle quietanze dei premi, entro 5 giorni successivi alla stipula delle Polizze o entro 5 giorni successivi alla Data di efficacia del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). TuttaviaContratto, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/Polizze esistenti precedentemente al Contratto o entro 5 giorni successivi al pagamento dei premi delle Polizze. Gli originali e le copie di uno specifico intervento medico tali documenti dovranno comunque essere forniti dall’Appaltatore entro 7 giorni dalla richiesta della Committente. 7. L’Appaltatore si obbliga inoltre a comunicare prontamente e senza indugio alla compagnia assicurativa ogni integrazione, modificazione o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal casoinformazione relativa all’Appalto e al Contratto, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni affinché la compagnia ne prenda atto ai propri fini, e allo scopo di responsabilità civile mantenere le Polizze sempre in vigore, valide e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante adeguate ad ogni previsione contrattuale, ivi compreso il soggiorno all'esterosuo Corrispettivo. La regolamentazione documentazione attestante la comunicazione e la richiesta alla compagnia assicurativa e la presa d’atto e il riscontro positivo di queste assicurazioni è differente quest’ultima dovranno essere prontamente forniti in copia dall’Appaltatore alla Committente e comunque entro 30 giorni da verificarsi dell’evento modificativo oggetto di comunicazione. 8. Il mancato rispetto dei termini sopraindicati comporterà la facoltà della Committente di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. in danno dell’impresa oltre al risarcimento del danno nei diversi paesi termini e le coperture nei limiti di cui all’art. 27 “Limitazione di Responsabilità”. 9. La Committente potrà a sua completa discrezione, stipulare personalmente una o più polizze assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipantespese dell’impresa, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagaglidetraendone i relativi premi dal corrispettivo contrattuale.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Contract for Asset Management Services, Contratto Di Appalto Di Servizi Di Gestione (Asset Management)

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi Tutti i mezzi sono coperti da assicurazione sulla responsabilità civile (RCA con massimale di 10.400.00,00 €), che copre i danni causati a terzi, ad esclusione del guidatore. Con la sottoscrizione del Contratto di noleggio il partecipante disponga Cliente accetta, dichiarando a tal fine di un'adeguata essere stato informato dal Locatore, che la copertura assicurativa R.C.A., entro i limiti consentiti dalla legge applicabile, non opera: 1) Per danni al mezzo noleggiato allorché questi siano stati provocati in incidenti nei quali il Conduttore è responsabile del medesimo; 2) Per danni al mezzo noleggiato allorché il Cliente non sia in grado di fornire dati ed elementi atti alla ricostruzione dell’evento o all’individuazione della controparte; 3) Per danni che dovrà fornire direttamente colpiscono il conducente, i trasportati ed i loro oggetti e bagagli; 4) Allorché l’uso del mezzo avvenga per fini illeciti, per competizioni di velocità o che potrà essere oggetto gare di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa ogni genere, il rimorchio e trasporto merci; 5) Allorché il mezzo noleggiato sia guidato da persona sotto l’influenza dell’alcool o stupefacenti o altre sostanze idonee a diminuirne le capacità di guida; 6) Per danni derivanti da incidenti non denunciati entro i termini prescritti; 7) Per danni provocati intenzionalmente, o avvenuti per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni inosservanza delle norme del codice della strada, o causati per incuria da parte del Cliente; 8) Per qualsiasi evento dannoso occorso fuori dal territorio Italiano e il supporto necessario isole maggiori; 9) Per danni per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di trasporto a mezzo carro attrezzi e/o rimpatrio del mezzo; 10) Per danni per responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni. In caso danni a terzi e cose oltre i massimali di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].polizza;

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Samples: Noleggio, Noleggio

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivantegli ai sensi di legge in seguito all’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. La ditta aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la ditta aggiudicataria si avvalga) o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il partecipante disponga Committente, con esclusione del diritto di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere rivalsa nei confronti del Committente medesimo. L’Aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti all’assicurazione del personale occupato nell’esecuzione del servizio, assumendo in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni. In caso di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto penale in caso di rimpatrio infortuni e di danni arrecati eventualmente nell’esercizio delle prestazioni, e sollevando totalmente i Comuni del Distretto. La stessa dovrà consegnare copia delle polizze assicurative all’inizio del servizio e ad ogni scadenza annuale successiva dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime. L’Aggiudicataria è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi. Le spese che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, verranno addebitate all’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso i Comuni sia verso terzi dell’esecuzione dei servizi assunti. L’Aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto di assicurazione per responsabilità civile (massimale non inferiore a € 3.000.000,00) e le necessarie polizze assicurative a copertura di qualsiasi danno possa derivare a persone e cose proprie e/o di uno specifico intervento medico terzi, in dipendenza dell’espletamento dei servizi in appalto. Detta polizza dovrà tenere indenne l’aggiudicataria anche per: − morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone – compresi i propri dipendenti ed i rappresentanti/dipendenti del Comune autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per l’espletamento del servizio – e cose per fatto imputabile alla responsabilità dell’aggiudicataria o nel caso della mobilità internazionale (extra UE)dei suoi collaboratori, dipendenti, consulenti e terzi; − i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto. Eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni di copertura assicurativa restano a totale carico dell’aggiudicataria. Nel predetto contratto, o nella sua integrazione, dovrà essere esplicitamente indicato che l’Amministrazione Comunale è considerata “terzi” a tutti gli effetti di legge. In tal casoogni caso l’Aggiudicataria riterrà l’Amministrazione Comunale indenne da ogni responsabilità nei confronti di terzi per i suddetti danni. Qualora la polizza, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni a seguito di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati verifiche d’ufficio, non dovesse risultare adeguata all’attività oggetto dell’appalto ed a quanto disposto dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'esteropresente articolo, l’Aggiudicataria è tenuta a renderla conforme a quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire mancata presentazione della polizza nonché il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagaglimancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell’aggiudicazione.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni. In caso di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno qui elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Mobility Agreement for Teachers, Mobility Agreement for Teachers

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata 1. Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente della responsabilità civile dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. 25, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o che potrà essere oggetto colpa grave. 2. Al fine di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria pervenire ad una omogenea quanto generalizzata copertura assicurativa per tutti i dirigenti del SSN è istituita una commissione paritetica nazionale formata dai rappresentanti di tutte le regioni e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto per la realizzazione, attraverso forme consortili delle stesse Regioni, di un fondo nazionale che consenta di provvedere alla predetta tutela mediante la sottoscrizione di accordi quadro con compagnie di assicurazione appositamente selezionate secondo le vigenti disposizioni di legge, ai quali le aziende aderiscono. 3. Per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante raggiungimento di tale scopo, la Commissione paritetica indicherà le informazioni modalità di costituzione, gli organi di gestione, le modalità di funzionamento ed i sistemi dei controlli del predetto fondo e il supporto necessario per provvedere in proprio la decorrenza dei versamenti . Il fondo sarà costituito – come base - da apporti economici prestabiliti dalla Commissione a carico delle singole aziende e finanziati con le risorse già destinate alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso ed in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3misura media pro- capite di L 50.000 mensili, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]trattenute sulla voce stipendiale prevista dalla commissione stessa, a carico dei dirigenti interessati, per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. 4. La copertura Commissione paritetica dovrà ultimare i propri lavori entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente contratto. 5. Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitariain favore dei dirigenti autorizzati a servirsi, un'assicurazione in occasione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortunitrasferte o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le prestazioni di servizio. In tali casi è fatto salvo il diritto del dirigente al rimborso delle altre spese documentate ed autorizzate dall’azienda per lo svolgimento del servizio. 6. La polizza di cui al comma 5 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dirigente, nonché di lesioni o decesso del medesimo e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto. 7. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’azienda sono in ogni caso integrate con la copertura nei limiti e con le modalità di mobilità intra-UEcui ai commi 2 e 3, solitamente una copertura dei rischi di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/lesioni o di uno specifico intervento medico decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 8. I massimali delle polizze di cui al comma 7 non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l’assicurazione obbligatoria. 9. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici, per morte o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal casoesiti di lesioni personali, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità]polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti – sino alla concorrenza - dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento. 10. Sono disapplicati l’art. 28, comma 2, del DPR 761/1979 e l’art. 19 del DPR 384/1990.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi La Ditta Aggiudicataria si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante ai sensi di legge dall’espletamento dell’attività richiesta dal presente capitolato. A tale scopo la Ditta Aggiudicataria si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di assicurazione, una polizza RTC/RCO nella quale sia esplicitamente indicato che il partecipante disponga Comune di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà Lissone debba essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]considerato “terzo” a tutti gli effetti. La Ditta Aggiudicataria dovrà presentare detta polizza al Comune di Lissone prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitariadei rischi derivanti dall’attività di impresa, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni. In caso di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono nonché i danni causati dal partecipante alle cose di terzi in consegna e custodia all’assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto, e tenere indenne il Comune di Lissone da ogni responsabilità. L’assicurazione dovrà essere prestata per i massimali di importi non inferiori a quelli di seguito indicati: ⮚ polizza RTC: – € 1.000.000,00.= per sinistro; – € 150.000,00.= per persona; – € 500.000,00.= per danni a cose o animali; ⮚ polizza RCO – € 1.000.000,00.= per sinistro; – € 150.000,00.= per persona; Il Comune di Lissone è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al partecipante personale dipendente dell’Aggiudicataria durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio da intendersi già compreso o compensato nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagaglicorrispettivo dell’appalto.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Capitolato Speciale d'Oneri, Capitolato Speciale d'Oneri

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata 1. Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortunidei dipendenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. In caso 26, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività senza diritto di mobilità intra-UErivalsa, solitamente una copertura salvo le ipotesi di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale dolo o colpa grave. 2. Nell’ambito della Commissione paritetica nazionale prevista dagli artt. 24 dei CC.NN.LL. delle aree dirigenziali del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). TuttaviaS.S.N., tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separatestipulati l’8 giugno 2000, le parti responsabili potranno valutare l’opportunità di provvedere alla tutela assicurativa aggiuntiva di cui ai citati artt. 24, comma 3, anche per il personale della categoria D di cui al presente CCNL, in misura media pro-capite di lire 10.000 mensili su base volontaria. 3. Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le prestazioni di servizio. In tali casi è fatto salvo il diritto del dipendente al rimborso delle altre spese documentate ed autorizzate dall’azienda per lo svolgimento del servizio. 4. La polizza di cui al comma 3 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del medesimo e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto. 5. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’azienda sono in ogni caso integrate con la copertura nei limiti e con le modalità di cui al comma 2, dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 6. I massimali delle polizze di cui al comma 5 non possono essere diverse e saranno elencate qui eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l’assicurazione obbligatoria. 7. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici per morte o gli esiti delle lesioni personali, in base alle rispettive responsabilità]polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo, sono detratti – sino alla concorrenza - dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento. 8. Sono disapplicati l’art. 28, comma 2, del DPR 761/1979 e l’art. 19 del DPR 384/1990.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata adeguata. [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare deve essere allegato al presente accordo un documento specifico che definisca definisce le condizioni della prestazione assicurativa e che includa include il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione una copertura sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni. [In caso di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.]. ] Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Accordo Per La Mobilità Di Studio, Accordo Per La Mobilità Di Traineeship

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga 1. Gli enti, anche per le ipotesi di un'adeguata incarichi di reggenza o di supplenza, assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei segretari comunali e provinciali, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto della effettiva capacità di spesa. 2. Analoga iniziativa assumono l’Agenzia nazionale, relativamente ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità ed utilizzati per esigenze dell’Agenzia stessa, ai sensi dell’art.7, comma 1, del DPR n.465/1997, e le altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali che dovrà fornire direttamente comunque si avvalgono di segretari comunali e provinciali ai sensi dell’art.19, comma 5, dello stesso DPR n.465/1997. 3. Gli enti, stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei segretari comunali e provinciali autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o che potrà essere oggetto per adempimenti di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al Partecipante le informazioni e il supporto tempo strettamente necessario per provvedere l’esecuzione delle prestazioni di servizio. Analoga polizza viene stipulata dall’Agenzia nazionale e dalle altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali nel caso di utilizzo di segretari comunali e provinciali collocati in proprio disponibilità. 4. La polizza di cui al comma 3 è rivolta alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in dei rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del segretario, nonché di lesioni o decesso del segretario medesimo e delle persone di cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa stato autorizzato il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni. In caso di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativatrasporto. 5. Le assicurazioni polizze di responsabilità civile assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e infortuni coprono con le modalità di cui ai commi 3 e 4, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 6. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'esterocorrispondenti danni, dalla legge per l’assicurazione obbligatoria. 7. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle rispettive responsabilità]polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti al segretario a titolo di equo indennizzo e per lo stesso evento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi L’Aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale ad essa afferente ai sensi di legge, in seguito all’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. La ditta Aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la ditta aggiudicataria si avvalga) o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il partecipante disponga Committente, con esclusione del diritto di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere rivalsa nei confronti del Committente medesimo. L’Aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti all’assicurazione del personale occupato nell’esecuzione del servizio, assumendo in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni. In caso di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto penale in caso di rimpatrio infortuni e di danni arrecati eventualmente nell’esercizio delle prestazioni, e sollevando totalmente il Comune dalle relative conseguenze. La stessa dovrà consegnare copia delle polizze assicurative all’inizio del servizio e ad ogni scadenza annuale successiva dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime. L’Aggiudicataria è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi. Le spese che la Committenza dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, verranno addebitate all’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi dell’esecuzione dei servizi assunti. Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri Operatori, l’Aggiudicataria dovrà dimostrare di aver stipulato o di avere in corso polizza assicurativa RCT/RCO, da presentarsi prima della stipula dell’appalto, per un periodo almeno pari alla durata dell’appalto e per un massimale unico non inferiore ad Euro 5.000.000,00. Tale polizza dovrà prevedere le seguenti garanzie: – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività, preliminari e conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere. – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: ai sensi degli arti 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto; ai sensi del Codice Civile a titolo di uno specifico intervento medico risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto I) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o nel caso della mobilità internazionale (extra UE)erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. In tal casoQuanto suddetto, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all’INAIL Estensioni di garanzia: Attività Socio-assistenziali: la responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante per tutte le attività istituzionali di contenuto socioassistenziale svolte a favore di adulti, anziani o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione minori anche se non autosufficienti o portatori di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipantehandicap fisico o mentale, ad esempio nel caso nonché di soggetti socialmente svantaggiati, in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione virtù di accoglienza. Si raccomandaXxxxx, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto regolamenti, convenzioni, deliberazioni, determinazioni, decreti ed anche semplicemente di documenti, titoli di viaggio e bagaglifatto.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni. In caso di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno qui elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Financial Agreement for Mobility of Teachers, Financial Agreement for Mobility of Teachers

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata 1. Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 25 del CCNL dell' 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o che potrà essere oggetto colpa grave. 2. Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di accordo cui al comma 1 con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria le risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di € 26,00 mensili (già previsti dall'art. 24, comma 3 del CCNL dell'8 giugno 2000) ad un massimo di € 50,00, posta a carico di ciascun dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La trattenuta decorre dall'entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata. 3. Le aziende ed enti informano i soggetti di cui all'art. 10 del CCNL 8 giugno 2000 di quanto stabilito ai sensi del comma 2. 4. Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla la copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come attuate anche sulla base delle risultanze della Commissione istituita ai sensi dell'ex art. 24 del CCNL 8 giugno 2000. 5. Le aziende attivano sistemi e strutture per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualità, volti a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di lavoro da parte responsabile nell'articolo 5.3dei professionisti nell'ottica di diminuire le potenzialità di errore e, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitariaquindi, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro professionale nonché di ridurre la complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie, consentendo anche un più agevole confronto con il mercato assicurativo. Al fine di favorire tali processi le aziende ed enti informano le organizzazioni sindacali di cui all'art. 9 del CCNL dell'8 giugno 2000. 6. Sono disapplicati i commi da 1 a 4 dell'art. 24 del CCNL 8 giugno 2000. Le parti, a titolo di interpretazione autentica, chiariscono che l'espressione "ulteriori rischi" del comma 2 può significare tanto la copertura da parte del dirigente - mediante gli infortuni. In caso oneri a suo carico - di mobilità intra-UE, solitamente una ulteriori rischi professionali derivanti dalla specifica attività svolta quanto la copertura dal rischio dell'azione di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto rivalsa da parte dell'azienda o ente in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni accertamento di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagliper colpa grave.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga Il concessionario risponderà, senza riserve ed eccezioni, direttamente ed indirettamente, di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o ogni danno che potrà essere oggetto derivare al Comune, agli utenti, a terzi e a cose durante l’espletamento dell’attività di accordo gestione dell’immobile, o a cause ad essa connesse. Il concessionario è tenuto a stipulare e produrre al Comune, prima di sottoscrivere il contratto, pena la decadenza dalla concessione, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile, rischio incendio, furto, rapina, atti vandalici ed eventi atmosferici, con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda primaria compagnia di assicurazioni autorizzata dall’IVASS all’esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni data della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]sottoscrizione della convenzione. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche: Polizza R.C.T. – R.C.O con un massimale unico e un'assicurazione contro gli infortuniper sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata del servizio. La polizza dovrà inoltre espressamente annoverare tra i terzi il Concedente (Comune) e tutti i suoi dipendenti e collaboratori. In caso alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l’esistenza di mobilità intra-UEuna polizza di RCT, solitamente una copertura già attivata, avente le medesime caratteristiche di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE)cui sopra. In tal caso, potrebbe si dovrà essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativain possesso di idonea appendice al contratto (appendice di precisazione), nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente accordo, richiamandone l’oggetto, tutte le specifiche ed il massimale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri ne limiti per massimale annuo, impegnandosi a mantenerla valida ed efficace per l’intera durata del rapporto. Le assicurazioni L'esistenza di tale polizza non libera il concessionario dalle proprie responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione avendo le stesse solo lo scopo di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagliulteriore garanzia.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Concessione in Uso Dei Locali

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che 1. Le amministrazioni stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio. L’utilizzo del mezzo proprio, è possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalità applicative. 2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il partecipante disponga trasporto. 3. Le polizze di un'adeguata assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge sull’assicurazione obbligatoria. 5. Dagli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle previste dal presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di indennizzo per lo stesso evento. 6. Le amministrazioni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalità e compatibilmente con i vincoli finanziari previsti da vigenti disposizioni di legge, assumono le necessarie iniziative per la eventuale copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti appartenenti alle più elevata area o categoria del sistema di classificazione professionalealle aree dei Funzionari o delle Elevate Professionalità, che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto coprano posizioni di accordo lavoro previamente individuate, le quali, anche per effetto di incarichi di posizione organizzativa, richiedano lo svolgimento di attività in condizioni di piena autonomia, con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione assunzione diretta di responsabilità civile verso l’esterno, ivi compreso il patrocinio legale, secondo la disciplina di cui all’art. 84, ove non sussistano conflitti di interesse, salvo le ipotesi di xxxx e un'assicurazione contro gli infortunicolpa grave. 7. In caso Ai fini della stipula, le amministrazioni possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente. 8. Ai fini della scelta della società di mobilità intra-UE, solitamente assicurazione le amministrazioni possono indire una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e gara unica su tutte le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire disciplinate dai CCNL. Occorre in ogni caso prevedere la possibilità, per il Partecipantepersonale interessato, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre aumentare massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagliquota individuale.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Copertura assicurativa. Il Partecipante dovrà possedere un’adeguata copertura assicurativa. [L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per aggiungere al presente Accordo una clausola specifica, affinché il Partecipante oppure fornendo sia chiaramente informato al Partecipante riguardo; tale clausola dovrà in ogni caso specificare quanto è obbligatorio e quanto è, invece, raccomandato. I contratti di assicurazione obbligatoria dovranno riportare il contraente (in questo caso di mobilità per studio, l’Istituto di appartenenza o il Partecipante). Le seguenti informazioni sono facoltative, ma fortemente raccomandate, e cioè: il numero/codice dell’assicurazione e denominazione della compagnia assicurativa. Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni giuridiche e amministrative del Paese di appartenenza e di quello ospitante.] Il presente Accordo riporterà le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio disposizioni relative alla copertura assicurativa adeguata sanitaria per mobilità di studio. [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni. In caso di mobilità intra-UE, solitamente Solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante servizio sanitario nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un’assicurazione privata può non essere sufficiente sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE)medico. In tal tale caso, un'assicurazione integrativa privata potrebbe essere necessaria un'assicurazione utile. È responsabilità dell’Istituto di appartenenza, garantire che il Beneficiario sia informato dei requisiti previsti per l’assicurazione sanitaria privata integrativanel Paese ospitante.] (opzionale per la mobilità di studio) Il presente Accordo riporterà i termini di sottoscrizione dell’assicurazione di responsabilità civile. Le assicurazioni [Un’assicurazione di responsabilità civile e infortuni coprono copre i danni causati dal partecipante o al partecipante Partecipante durante il suo soggiorno all'esteroall'estero (sia che il Partecipante si trovi al lavoro o meno). La regolamentazione Nei diversi Paesi impegnati nella mobilità transnazionale ai fini di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard traineeship, sono previste diverse modalità rispetto all’assicurazione di responsabilità civile; i tirocinanti, pertanto, potrebbero correre il rischio di non essere sufficienti a coprire il Partecipantecoperti. È perciò responsabilità dell'Istituto di appartenenza controllare che vi sia un’assicurazione di responsabilità civile che copra, ad esempio nel in modo vincolante, almeno i danni provocati dal tirocinante sul posto di lavoro. L’Allegato I esplicita con chiarezza se quanto sopra detto è coperto dall'Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui la normativa nazionale del Paese ospitante non preveda obbligatoriamente la suddetta copertura, non sarà possibile imporla all’Impresa ospitante. ] (opzionale per la mobilità di studio) Il presente Accordo riporterà le modalità relative alla copertura assicurativa sugli infortuni sul lavoro che svolgerà il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione (che copra almeno i danni causati al Partecipante sul posto di accoglienzalavoro). Si raccomanda[Questo tipo di assicurazione copre i dipendenti dai danni derivanti da infortuni sul lavoro. In molti Paesi i dipendenti sono coperti contro tali infortuni sul lavoro; tuttavia, inoltre una l’estensione di tale copertura assicurativa sui tirocinanti in mobilità transnazionale, può variare nei diversi Paesi impegnati in Programmi transnazionali di mobilità per l’apprendimento. È responsabilità dell’Istituto di appartenenza verificare che sia stata disposta un’assicurazione contro lo smarrimento gli infortuni sul lavoro. L’Allegato I espliciterà con chiarezza se tale assicurazione è coperta dall’Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui l’Impresa ospitante non fornisca tale copertura (che non potrà essere imposta se non obbligatoriamente prevista dalla normativa nazionale del Paese ospitante), l'Istituto di appartenenza dovrà assicurarsi che il furto tirocinante sia provvisto di documentitale copertura, titoli sia essa stipulata dall’Istituto di viaggio e bagagliappartenenza (su base volontaria, come parte della propria gestione per la qualità) o, privatamente, dallo stesso tirocinante.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Mobility Agreement

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi E’ a carico dell’impresa ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell’espletamento dell’attività richiesta dal presente capitolato, imputabile al proprio personale od a propri collaboratori, sollevando in proposito da eventuali responsabilità l’ente Appaltante. A tale scopo l’impresa si impegna a stipulare, con specifico riferimento al singolo appalto e con una primaria compagnia di assicurazione, una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che l’Ente viene considerato “terzo” a tutti gli effetti. Tra le garanzie di polizza dovranno essere compresi anche eventuali danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’assicurato a qualsiasi titolo, compreso l’utilizzo di beni di terzi nell’ambito del servizio oggetto del presente capitolato. Dovranno essere pure inseriti in garanzia tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione. L’assicurazione per la RCT dovrà essere prestata sino alla concorrenza di un massimale annuo unico non inferiore ad €. 3.000.000,00. L’Ente appaltante è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente dell’impresa o proprio collaboratore durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore ad €. 2.000.000,00 per sinistro con il partecipante disponga limite di un'adeguata €. 500.000,00 per persona. Qualora l’impresa abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, dovrà produrre dichiarazione della Compagnia attestante capienza e pertinenza della garanzia in essere, specificando o integrando la polizza per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo e precisando, altresì, che dovrà fornire direttamente o la polizza xxxxxxxx deve intendersi riferita anche ai rischi derivanti dall’attività inerente il servizio oggetto del presente appalto. Tutti i massimali andranno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell’eventualità questi subiscano complessivamente un aumento superiore al 20% del dato iniziale. L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovranno essere documentate con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal RUP e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che potrà essere oggetto tali assicurazione dovranno avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria garantire la copertura assicurativa per senza soluzione di continuità, l’Aggiudicatario si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e rinnovo di validità delle anzidette assicurazione ad ogni loro scadenza. Costituirà onere a carico dell’Appaltatore, il supporto necessario per provvedere risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in proprio relazione alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione eventuale pattuizione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni. In caso di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio scoperti e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso franchigie contrattuali ovvero in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso ragione di assicurazioni separateinsufficienti, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità]la cui stipula non esonera l’Appaltatore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi E’ a carico dell’impresa ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell’espletamento dell’attività richiesta dal presente capitolato, imputabile al proprio personale od a propri collaboratori, sollevando in proposito da eventuali responsabilità l’ente Appaltante. A tale scopo l’impresa si impegna a stipulare, con specifico riferimento al singolo appalto e con una primaria compagnia di assicurazione, una polizza R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) nella quale venga esplicitamente indicato che il partecipante disponga Comune di un'adeguata Argenta viene considerato “terzo” a tutti gli effetti. Dovranno essere pure inseriti in polizza tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione. La suddetta polizza dovrà avere i seguenti massimali: - R.C.T. € 3.500.000,00 unico - R.C.O. € 3.500.000,00 con limite di € 1.500.000,00 per persona L’Ente appaltante è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente dell’impresa o proprio collaboratore durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto. Qualora l’impresa abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, dovrà produrre dichiarazione della Compagnia attestante capienza e pertinenza della garanzia in essere, specificando o integrando la polizza per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo e precisando, altresì, che dovrà fornire direttamente o la polizza medesima deve intendersi riferita anche ai rischi derivanti dall’attività inerente il servizio oggetto del presente appalto. Tutti i massimali andranno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell’eventualità questi subiscano complessivamente un aumento superiore al 20% del dato iniziale. L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovranno essere documentate con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal RUP e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che potrà essere oggetto tali assicurazione dovranno avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria garantire la copertura assicurativa per senza soluzione di continuità, l’Aggiudicatario si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e rinnovo di validità delle anzidette assicurazione ad ogni loro scadenza. Costituirà onere a carico dell’Appaltatore, il supporto necessario per provvedere risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in proprio relazione alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione eventuale pattuizione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni. In caso di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio scoperti e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso franchigie contrattuali ovvero in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso ragione di assicurazioni separateinsufficienti, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità]la cui stipula non esonera l’Appaltatore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.

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Samples: Capitolato Tecnico E Prestazionale D’appalto

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3Ai sensi dell'art. 43 del CCNL 14.09.2000, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni. In caso di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e l'Amministrazione garantisce le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio ai dipendenti nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienzamodo seguente: 1. Si raccomanda, inoltre una L'Ente assume le iniziative necessarie per la copertura assicurativa contro lo smarrimento o della responsabilità civile dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi di cui agli art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999, ivi compreso il furto patrocinio legale, salvo le ipotesi di documentidolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, titoli nel rispetto delle effettive capacità di viaggio e bagaglispesa.] 2. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e L'Ente stipula apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, alla guida delle auto dell’Ente ovvero a servirsi del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. 3. La parte responsabile polizza di cui al punto 2 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e dei beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai punti 2 e 3 precedenti , dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 5°.I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria. 5. Le condizioni delle polizze assicurative sono comunicate ai soggetti sindacali di cui all'art.10, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999. 6. In caso difetto sulle predette coperture assicurative, il risarcimento del danno e le relative spese per la difesa legale saranno sostenute direttamente dall’Ente Tutte le coperture assicurative per danni devono comprendere il personale dell’Ente durante l’attività ordinaria, straordinaria e durante lo svolgimento di assicurazioni separateparticolari compiti assegnati in qualità di addetti alla sicurezza, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità]sia presso la sede dell’Ente che fuori da essa.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi L’Amministrazione comunale non è responsabile dei danni eventualmente causati alle apparecchiature che il partecipante disponga possano derivare da comportamenti dolosi o colposi di un'adeguata copertura terzi. Il Concessionario è direttamente responsabile per qualsiasi violazione dei regolamenti di Polizia e Igiene e sanità, di normative in materia di macchine e distributori automatici, di sicurezza, prevenzione incendi e in materia di somministrazione di bevande e alimenti. Il Concessionario è inoltre direttamente responsabile di danni a persone e/o cose, comunque verificatesi nell’esecuzione delle prestazioni richieste, derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune di Marsciano. Il Concessionario a tal fine dovrà stipulare idonea polizza assicurativa contro i rischi per responsabilità civile verso terzi (RCT) per qualsiasi evento dannoso arrecato a persone e/o cose che dovrà fornire direttamente possano derivare per sua causa o che potrà essere oggetto del proprio personale con un massimale pari a euro € 2.500.000,00 (duemilioniecinquecentomila) per ogni sinistro con un limite di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario ogni persona ed € 500.000,00 (un milione) per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]danni a cose. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni. In caso di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'esteroesente da franchigia. La regolamentazione polizza dovrà avere durata pari alla concessione e dovrà essere consegnata in copia al Comune di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le Marsciano prima della stipula del contratto, che dovrà comunque giudicarla idonea. L’inoperatività totale o parziale delle coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire esonererà il Partecipante, ad esempio nel caso Concessionario dalla responsabilità di qualsiasi genere su esso eventualmente incombente. L’Amministrazione comunale sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in cui il Partecipante non è considerato dipendente tutto o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagliin parte delle coperture assicurative.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Capitolato d'Appalto

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio del Locatario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Il Locatario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3favore del proprio personale, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e un'assicurazione contro verso prestatori di lavoro (RCO) da intendersi, questi ultimi, come tutti coloro che partecipano all’attività descritta in polizza, qualsiasi sia il rapporto di lavoro con il contraente. Il contratto assicurativo dovrà prevedere: Condizioni aggiuntive per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività e da tutte le attrezzature necessarie e presenti nella struttura in gestione; compresa la responsabilità civile derivante dalla organizzazione di manifestazioni in genere; L’inclusione della responsabilità civile “personale” dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli infortuni. In caso addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di mobilità intra-UEcooperative, solitamente una copertura tirocinanti, stagisti e altri soggetti al servizio del gestore nell’esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice; I danni provocati alle strutture e alle cose mobili di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante proprietà comunale, che il soggiorno gestore ha in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio consegna e/o custodia; L’estensione ai danni derivanti al Comune di uno specifico intervento medico Toscolano o nel caso a terzi da incendio. Il massimale della mobilità internazionale (extra UE)RCT non potrà essere inferiore a Euro 2.000.000 per sinistro, a Euro 1.500.000 per danni ad ogni persona e a Euro 500.000, per danni a cose e/o animali. In tal casoIl testo da adottare dovrà comprendere il “danno biologico”, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'esterosenza alcuna franchigia. La regolamentazione garanzia dovrà comprendere anche l’estensione alle malattie professionali. L’esistenza di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero tale polizza non essere sufficienti a coprire il Partecipantelibera la ditta dalle proprie responsabilità, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione avendo essa solo lo scopo di accoglienzaulteriore garanzia. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e Il Locatario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei: danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni; danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà del Comune, che si trovano nell’ambito della struttura comunale. Nella polizza “incendio e altri eventi” deve essere inclusa la clausola di “rinuncia” da parte dell’assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune di Tignale. E’ fatto obbligo al Locatario di consegnare ogni anno entro il mese di gennaio la quietanza di pagamento dei premi relativi alle due polizze sopra descritte, debitamente timbrate e firmate dalla società di assicurazione. La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso stipula del contratto di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità]Locazione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.

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Samples: Concession Agreement

Copertura assicurativa. L’Istituto 1. Nell’ambito dei costi che l’aggiudicatario deve assicurarsi sopportare per l’esecuzione dell’appalto, rientrano anche quelli inerenti alla copertura assicurativa. Ed infatti, l’impresa affidataria è l’unica responsabile, sia in sede civile che penale, della gestione dei servizi affidati, anche nei riguardi di terzi, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia. 2. In tal senso, ogni responsabilità per i danni che, in relazione all’espletamento dei servizi ovvero per cause ad essi connesse, dovessero essere arrecati al CSA, a terzi, a persone e/o a cose, si intenderà a totale carico dell’impresa affidataria senza riserve ed eccezioni alcune, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già ricompreso ovvero compensato nel corrispettivo dell’appalto, restando indenne in tal senso il partecipante disponga CSA da ogni danno e/o responsabilità, sia in sede civile che penale. 3. A copertura dei rischi connessi e conseguenti allo svolgimento dei servizi affidati, è fatto obbligo all’impresa affidataria di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura stipulare una polizza assicurativa per eventi a danno di terzi, del personale dipendente della stessa impresa e/o a cose in custodia a qualsiasi titolo, per importo non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e per persona, da stipulare con primaria compagnia di assicurazione. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere, altresì, la copertura dei rischi da intossicazione alimentare e/o da avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione e dei danni (anche da infortuni) agli utenti dei servizi per fatti riconducibili allo svolgimento dei servizi stessi. La polizza dovrà coprire, inoltre, i danni accertati nei tre mesi successivi alla data di scadenza del contratto, ovvero della relativa proroga, purché riconducibili ad atti commessi e/o fatti avvenuti in vigenza del contratto medesimo. Il contratto assicurativo dovrà essere stipulato dall’impresa affidataria con un istituto/organismo autorizzato ai sensi di legge e presentato prima della stipulazione del contratto d’appalto, pena in difetto la decadenza dell’appalto stesso e l’incameramento della cauzione definitiva, e dovrà avere un importo non inferiore a quanto stabilito dall’art. 103 Dlgs. 50/2016 smi. All'atto della presentazione della cauzione definitiva, l’aggiudicataria dovrà depositare inoltre una polizza assicurativa, che preveda la copertura dei rischi (per danni a persone e a cose) relativi alla Responsabilità Civile propria e del personale dipendente, con un massimale unico sempre non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e per persona, da stipulare con primaria compagnia di assicurazione. 4. In via prodromica alla stipula del contratto, il Partecipante oppure fornendo al Partecipante CSA si riserva la facoltà di verificare l’idoneità di detta garanzia ai fini della copertura dei citati rischi e, nel caso riscontri la inadeguatezza del soggetto garante, ovvero incongruità rispetto all’ambito di copertura, l’impresa affidataria sarà tenuta ad apportare le informazioni e dovute modifiche alla polizza assicurativa, prima di procedere alla stipulazione del contratto. 5. È fatto obbligo all’impresa di produrre periodicamente l’attestazione dell’avvenuto, regolare pagamento del premio previsto per le polizze in questione. 6. L’esistenza di tali polizze non libera l’impresa affidataria dalle proprie responsabilità, avendo la stessa il supporto necessario per provvedere solo scopo di fornire ulteriore garanzia; in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso ogni caso, nella ipotesi in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3dette polizze non fornissero la corretta ed integrale copertura a garanzia del sinistro, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa l’impresa affidataria assumerà tutti i costi da sostenere per il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitariarisarcimento dei danni arrecati, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortunitenendo indenne il CSA da quanto ad essa richiesto. 7. In caso di mobilità intra-UEraggruppamento temporaneo di imprese, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante le polizze assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, devono coprire anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagaglidalle imprese mandanti.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Affidamento Della Gestione Dei Servizi Alberghieri E Di Ristorazione

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata 1. Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. 25 del CCNL 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o che potrà essere oggetto colpa grave. 2. Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di accordo cui al comma 1 con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria le risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di € 26 mensili (già previsti dall’art. 24, comma 3 del CCNL dell’8 giugno 2000) ad un massimo di € 50, posta a carico di ciascun dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La trattenuta decorre dall’entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata. 3. Le aziende ed enti informano i soggetti di cui all’art. 10 del CCNL 8 giugno 2000 di quanto stabilito ai sensi del comma 2. 4. Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla la copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come attuate anche sulla base delle risultanze della Commissione istituita ai sensi dell’ex art. 24 del CCNL 8 giugno 2000. 5. Le aziende attivano sistemi e strutture per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualità, volti a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di lavoro da parte responsabile nell'articolo 5.3dei dirigenti dei quattro ruoli, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca nell’ottica di diminuire le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitariapotenzialità di errore e, un'assicurazione quindi, di responsabilità civile e un'assicurazione contro professionale nonché di ridurre la complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie, consentendo anche un più agevole confronto con il mercato assicurativo. Al fine di favorire tali processi le aziende ed enti informano le organizzazioni sindacali di cui all’art. 9 del CCNL 8 giugno 2000. 6. Sono disapplicati i commi da 1 a 4 dell’art. 24 del CCNL 8 giugno 2000. Le parti, a titolo di interpretazione autentica, chiariscono che l’espressione “ulteriori rischi” del comma 2 può significare tanto la copertura da parte del dirigente - mediante gli infortuni. In caso oneri a suo carico - di mobilità intra-UE, solitamente una ulteriori rischi professionali derivanti dalla specifica attività svolta quanto la copertura dal rischio dell’azione di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto rivalsa da parte dell’azienda o ente in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni accertamento di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagliper colpa grave.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Copertura assicurativa. Il Partecipante dovrà possedere un’adeguata copertura assicurativa. [L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per aggiungere al presente Accordo una clausola specifica, affinché il Partecipante oppure fornendo sia chiaramente informato al Partecipante riguardo; tale clausola dovrà in ogni caso specificare quanto è obbligatorio e quanto è, invece, raccomandato. I contratti di assicurazione obbligatoria dovranno riportare il contraente (in questo caso di mobilità per traineeship, l’Impresa ospitante, l’Istituto di appartenenza o il Partecipante). Le seguenti informazioni sono facoltative, ma fortemente raccomandate, e cioè: il numero/codice dell’assicurazione e denominazione della compagnia assicurativa. Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni giuridiche e amministrative del Paese di appartenenza e di quello ospitante.] Il presente Accordo riporterà le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio disposizioni relative alla copertura assicurativa adeguata sanitaria per mobilità di traineeship. [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni. In caso di mobilità intra-UE, solitamente Solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante servizio sanitario nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un’assicurazione privata può non essere sufficiente sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE)medico. In tal tale caso, un'assicurazione integrativa privata potrebbe essere necessaria un'assicurazione utile. È responsabilità dell’Istituto di appartenenza, garantire che il Beneficiario sia informato dei requisiti previsti per l’assicurazione sanitaria privata integrativanel Paese ospitante.] Il presente Accordo riporterà i termini di sottoscrizione dell’assicurazione di responsabilità civile. Le assicurazioni [Un’assicurazione di responsabilità civile e infortuni coprono copre i danni causati dal partecipante o al partecipante Partecipante durante il suo soggiorno all'esteroall'estero (sia che il Partecipante si trovi al lavoro o meno). La regolamentazione Nei diversi Paesi impegnati nella mobilità transnazionale ai fini di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard traineeship, sono previste diverse modalità rispetto all’assicurazione di responsabilità civile; i tirocinanti, pertanto, potrebbero correre il rischio di non essere sufficienti a coprire il Partecipantecoperti. È perciò responsabilità dell'Istituto di appartenenza controllare che vi sia un’assicurazione di responsabilità civile che copra, ad esempio nel in modo vincolante, almeno i danni provocati dal tirocinante sul posto di lavoro. L’Allegato I esplicita con chiarezza se quanto sopra detto è coperto dall'Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui la normativa nazionale del Paese ospitante non preveda obbligatoriamente la suddetta copertura, non sarà possibile imporla all’Impresa ospitante.] La Scuola Superiore Sant'Xxxx assicura inoltre al partecipante Responsabilità civile conto terzi e prestazioni d’opera (RTCO) estremi della polizza: Compagnia: Vittoria Assicurazioni, Numero Polizza: 716.014.0000920087, Scadenza del contratto: 30/06/2022 Il presente Accordo riporterà le modalità relative alla copertura assicurativa sugli infortuni sul lavoro che svolgerà il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione (che copra almeno i danni causati al Partecipante sul posto di accoglienzalavoro). Si raccomanda[Questo tipo di assicurazione copre i dipendenti dai danni derivanti da infortuni sul lavoro. In molti Paesi i dipendenti sono coperti contro tali infortuni sul lavoro; tuttavia, inoltre una l’estensione di tale copertura assicurativa sui tirocinanti in mobilità transnazionale, può variare nei diversi Paesi impegnati in Programmi transnazionali di mobilità per l’apprendimento. È responsabilità dell’Istituto di appartenenza verificare che sia stata disposta un’assicurazione contro lo smarrimento gli infortuni sul lavoro. L’Allegato I espliciterà con chiarezza se tale assicurazione è coperta dall’Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui l’Impresa ospitante non fornisca tale copertura (che non potrà essere imposta se non obbligatoriamente prevista dalla normativa nazionale del Paese ospitante), l'Istituto di appartenenza dovrà assicurarsi che il furto tirocinante sia provvisto di documentitale copertura, titoli sia essa stipulata dall’Istituto di viaggio e bagagliappartenenza (su base volontaria, come parte della propria gestione per la qualità) o, privatamente, dallo stesso tirocinante.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Mobility Agreement for Traineeship

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi I soggetti accreditati si assumono ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante ai sensi di legge dall’espletamento dell’attività richiesta dal presente capitolato. A tale scopo i soggetti accreditati si impegnano a stipulare, con una primaria Compagnia di assicurazione, una polizza RTC/RCO nella quale sia esplicitamente indicato che il partecipante disponga Comune di un'adeguata Lissone debba essere considerato “terzo” a tutti gli effetti. I soggetti accreditati dovranno presentare detta polizza al Comune di Lissone prima dell’inizio dell’esecuzione della prima prestazione. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto dei rischi derivanti dall’attività di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3impresa, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni. In caso di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono nonché i danni causati dal partecipante alle cose di terzi in consegna e custodia all’assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto, e tenere indenne il Comune di Lissone da ogni responsabilità. L’assicurazione dovrà essere prestata per i massimali di importi non inferiori a quelli di seguito indicati: ⮚ polizza RTC: – € 1.000.000,00.= per sinistro; – € 150.000,00.= per persona; – € 500.000,00.= per danni a cose o animali; ⮚ polizza RCO – € 1.000.000,00.= per sinistro; – € 150.000,00.= per persona; Il Comune di Lissone è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al partecipante personale dipendente dei soggetti accreditati durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio da intendersi già compreso o compensato nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagaglicorrispettivo del servizio.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Capitolato Speciale d'Onere

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che 1. Le amministrazioni stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. L'utilizzo del mezzo proprio, e' possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalita' applicative. 2. La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente e ai beni trasportati, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il partecipante disponga trasporto. 3. Le polizze di un'adeguata assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge sull'assicurazione obbligatoria. 5. Dagli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle previste dal presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di indennizzo per lo stesso evento. 6. Le amministrazioni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalita' e compatibilmente con i vincoli finanziari previsti da vigenti disposizioni di legge, assumono le necessarie iniziative per la eventuale copertura assicurativa della responsabilita' civile dei dipendenti appartenenti alle piu' elevata area o categoria del sistema di classificazione professionale, che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto coprano posizioni di accordo lavoro previamente individuate, le quali, anche per effetto di incarichi di posizione organizzativa, richiedano lo svolgimento di attivita' in condizioni di piena autonomia, con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per assunzione diretta di responsabilita' verso l'esterno, ivi compreso il Partecipante oppure fornendo al Partecipante patrocinio legale, secondo la disciplina di cui all'art. 84, ove non sussistano conflitti di interesse, salvo le informazioni ipotesi di xxxx e il supporto necessario per provvedere colpa grave. 7. Ai fini della stipula, le amministrazioni possono associarsi in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3convenzione ovvero aderire ad una convenzione gia' esistente, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca nel rispetto della normativa vigente. 8. Ai fini della scelta della societa' di assicurazione le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni. In caso di mobilità intra-UE, solitamente amministrazioni possono indire una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e gara unica su tutte le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire disciplinate dai CCNL. Occorre in ogni caso prevedere la possibilita', per il Partecipantepersonale interessato, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].aumentare xxxxxxxxx e

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata Il Beneficiario dovrà avere una adeguata copertura assicurativa che [L’Istituto dovrà fornire direttamente aggiungere al presente Accordo una clausola specifica affinché gli studenti siano chiaramente informati riguardo le coperture assicurative; tale clausola dovrà in ogni caso specificare quanto è obbligatorio e quanto raccomandato. I contratti obbligatori di assicurazione dovranno riportare il contraente della stessa (l’Impresa ospitante, l’Istituto di appartenenza o che potrà essere oggetto lo studente). Le seguenti informazioni sono facoltative, ma fortemente raccomandate: il numero/codice dell’ assicurazione e denominazione della compagnia assicurativa. Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni giuridiche e amministrative del Paese di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante appartenenza e di quello ospitante]. Il presente Accordo riporterà le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio disposizioni relative alla copertura assicurativa adeguata sanitaria [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa per studio e che includa il consenso dell'organizzazione ospitantetraineeship]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni. In caso di mobilità intra-UE, solitamente Solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante servizio sanitario nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un’assicurazione privata può non essere sufficiente sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e/o e di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE)medico. In tal questo caso, un'assicurazione integrativa privata potrebbe essere necessaria un'assicurazione utile. È responsabilità dell’Istituto di appartenenza dello studente garantire che lo studente sia informato dei requisiti previsti per l’assicurazione sanitaria privata integrativanel Paese ospitante. Le assicurazioni Il presente Accordo riporterà i termini di sottoscrizione dell’assicurazione di responsabilità civile. Un’assicurazione di responsabilità civile e infortuni coprono copre i danni causati dal partecipante o al partecipante dallo studente durante il suo soggiorno all'esteroall'estero (sia che lo studente si trovi al lavoro o meno). La regolamentazione Nei diversi Paesi impegnati nella mobilità transnazionale ai fini di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard traineeship, sono previste diverse modalità rispetto all’assicurazione di responsabilità civile; i tirocinanti, pertanto, potrebbero correre il rischio di non essere sufficienti a coprire il Partecipantecoperti. È perciò responsabilità dell'Istituto di appartenenza controllare che vi sia un’assicurazione di responsabilità civile che copra, ad esempio nel in modo vincolante, almeno i danni provocati dallo studente tirocinante sul posto di lavoro. L’Allegato I esplicita con chiarezza se tale assicurazione è garantita dall'Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui il Partecipante la normativa nazionale del Paese ospitante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienzapreveda obbligatoriamente la suddetta copertura, non sarà possibile imporla all’Impresa ospitante. Si raccomanda, inoltre una Il presente Accordo riporterà le modalità relative alla copertura assicurativa sugli infortuni sul lavoro che svolgerà lo studente (che copra almeno i danni causati allo studente sul posto di lavoro). Questa assicurazione copre i dipendenti dai danni derivanti da infortuni sul lavoro. In molti Paesi i dipendenti sono coperti contro tali incidenti sul lavoro; tuttavia, la misura in cui i tirocinanti in mobilità transnazionale sono coperti dalla stessa assicurazione, può variare nei diversi Paesi impegnati in programmi transnazionali di mobilità per l'apprendimento. È responsabilità dell’Istituto di appartenenza verificare che sia stata disposta un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. L’Allegato I espliciterà con chiarezza se tale assicurazione è coperta dall’Istituto/Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui l’Istituto /Impresa ospitante non fornisca tale copertura (che non potrà essere imposta se non obbligatoriamente prevista dalla normativa nazionale del Paese ospitante), l'Istituto di appartenenza dovrà assicurarsi che lo smarrimento studente tirocinante sia provvisto di tale copertura stipulata dall’Istituto di appartenenza (su base volontaria, come parte della propria gestione per la qualità) o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagaglidallo stesso studente tirocinante.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Mobility Agreement for Study

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi In relazione al dettato del comma 4 dell'art. 6 del contratto degli specializzandi, si specifica che il partecipante disponga di un'adeguata per Azienda Sanitaria deputata a garantire la copertura assicurativa valida su tutto il territorio nazionale e in tutti i paesi del mondo, esclusi Stati Uniti e Canada. deve intendersi l'Azienda che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto è sede effettiva della formazione secondo gli elenchi forniti dall'Università, anche se non coincidente con quella delegata dalla Regione alla sottoscrizione del contratto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]formazione. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitariache viene garantita dall'A.O.U. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx ai propri dipendenti e ai medici universitari in convenzione è quella prevista dal programma assicurativo regionale 2008/2010 per i rischi sanitari delle ASR, un'assicurazione di che include la responsabilità civile contro i terzi sia per l'attività istituzionale che per l'attività libero professionale. La copertura assicurativa di eventuali visitatori non è carico della sede visitata. È altresì prevista l’estensione ai medici specializzandi della garanzia assicurativa per colpa grave, in analogia a quanto previsto per il personale strutturato ospedaliero e un'assicurazione universitario, previa adesione da parte del medico specializzando stesso e fatta salva la quota interamente prevista a suo carico. Per i medici specializzandi saranno previste le stesse modalità già applicate agli universitari convenzionati: versamento della quota annuale a loro carico direttamente all'ufficio cassa dell'Azienda. Nella copertura citata rientrano le attività assistenziali effettuate in tutte le strutture presso le quali si svolge il percorso formativo secondo il programma definito annualmente dal consiglio della scuola, seppur nei limiti e con le condizioni stabilite nel contratto di assicurazione. Tale copertura assicurativa non copre le spese legali e periziali e non contempla l’attività di sostituzione dei medici di medicina generale e di guardia medica notturna e festiva e turistica, prevista dalle vigenti disposizioni normative e consentita ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPCM 06/07/2007. Per quanto attiene alla copertura per gli infortuni, l'estensione del trattamento riservato ai dipendenti determina la contribuzione INAIL. I competenti uffici dell'Università forniranno all’Azienda, all’inizio di ogni anno di corso, gli elenchi dei medici in formazione specialistica per consentire alla stessa di garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni. In caso di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi secondo le modalità e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione procedure che saranno concordate tra Università e Azienda alla luce di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagliquanto disposto dalla circolare della Direzione Centrale I.N.A.I.L. n° 60010.26/07/2007.0006087.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Accordo Attuativo Del DPCM 06.07.2007

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata 1. Gli enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuniamministrativa dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi di cui all’art. In caso 31, ovvero altre figure professionali con elevata responsabilità da individuare in sede di mobilità intra-UEcontrattazione decentrata integrativa, solitamente una copertura ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativadolo e colpa grave. Le assicurazioni risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto delle effettive capacità di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante spesa. 2. Gli enti stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al partecipante durante il soggiorno all'esterotempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio. 3. La regolamentazione polizza di queste assicurazioni cui al comma 2 è differente rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e dei beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei diversi paesi limiti e con le coperture assicurative standard potrebbero modalità di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 5. I massimali delle polizze non essere sufficienti a coprire il Partecipantepossono eccedere quelli previsti, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienzaper i corrispondenti danni, dalla legge per l’assicurazione obbligatoria. 6. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle rispettive responsabilità]polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento. 7. Le condizioni delle polizze assicurative sono comunicate ai soggetti sindacali di cui all’art. 10. 8. Il dipendente che abbia dovuto corrispondere, per comportamenti strettamente collegati al rapporto di lavoro, somme di denaro a titolo di sanzioni pecuniarie, può essere tenuto indenne dall’amministrazione di appartenenza ove questa accerti colpa lieve nella condotta sanzionata.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi Il concessionario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, agli stessi operatori o a terzi nel coso dello svolgimento dell’attività in dipendenza del servizio prestato, imputabili ai propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Il concessionario assume inoltre ogni responsabilità sotto il partecipante disponga profilo civile e penale ed ogni responsabilità per infortuni o danni e/o arrecati a terzi in dipendenza di un'adeguata copertura manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione degli adempimenti assunti in contratto esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. In relazione a quanto sopra, essa dovrà stipulare e mantenere operante, per tutta la durata del contratto, una polizza assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi RCT/RCO avente i seguenti massimali: - RCT con massimale per sinistro e un'assicurazione per anno non inferiore a € 1.000.000,00; - RCO con massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 1.200.000,00. Inoltre il concessionario dovrà provvedere a stipulare le seguenti polizze assicurative con i massimali che dovranno essere adeguati alle condizioni di rischi che implica l’appalto. - polizza assicurativa dei locali, impianti e attrezzature messi a disposizione dall’Ente contro gli infortuni. In caso di mobilità intra-UEi danni da rischi per incendi, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante esplosioni, scoppi con rischio locativo anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio derivanti da dolo e/o colpa grave del proprio Personale. Ai fini della polizza, il valore dei locali, impianti ed attrezzature affidati dall’Ente all’appaltatore verrà stabilito dall'ente concedente prima della stipulazione del contratto; - polizza assicurativa per R.C.T., relativa alla conduzione di uno specifico intervento medico impianti e alla somministrazione di alimenti, nonché copertura R.C.O. verso il Personale, sia dipendente dall’appaltatore che dall’Ente, con massimale adeguato alle retribuzioni del Personale stesso. - polizza assicurativa per guasti alle macchine ed eventuali danni che dovessero verificarsi per negligenza ovvero ad uso improprio da parte del Personale dipendente, sia dall’appaltatore che dall’Ente, ovvero derivanti da eventuali atti di sabotaggio o nel caso vandalici del suddetto Personale; Si precisa che ai fini delle predette assicurazioni nella definizione di "terzi" sono compresi gli ospiti e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all'interno e nei pressi della mobilità internazionale (extra UE)struttura. In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativaLe polizze dovranno contenere l'espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Le assicurazioni dovranno prevedere la copertura per ogni danno non previsto dall'Assicurazione INAIL (biologico, civile, morale...) derivante dall'espletamento dell'attività lavorativa del personale dipendente o socio-lavoratore o in altro modo connesso con il Concessionario. Tutti i documenti relativi alle polizze di responsabilità civile cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovranno essere prodotte in copia al Comune con effetto dal momento dell’attivazione del servizio e infortuni coprono dovranno essere consegnate all’Amministrazione all’atto della stipula del contratto. Il soggetto aggiudicatario è tenuto altresì all’osservanza delle disposizioni del D. lgs 81/08 e successive modifiche ed in particolare dovrà comunicare al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione. L’aggiudicataria si impegna ad operare in linea con i danni causati dal partecipante o principi della tutela fisica e psichica dei cittadini e nel rispetto dei diritti individuali; si impegna a presentare prima dell’inizio del servizio una dichiarazione del legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al partecipante durante lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme di cui all’art. 17 della L. n. 68 del 12.03.1999; si impegna a comunicare entro 10 giorni dall’inizio del servizio il soggiorno all'esteronominativo del responsabile ai sensi del D.Lgs. La regolamentazione 30.06.2003 n. 196 e del personale dell’aggiudicataria che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l’attività di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagliindicazioni stabilite dall’Amministrazione Comunale.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Capitolato d'Appalto

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che 1. Le amministrazioni stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio. L’utilizzo del mezzo proprio è possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalità applicative. 2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il partecipante disponga trasporto. 3. Le polizze di un'adeguata assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge sull’assicurazione obbligatoria. 5. Dagli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle previste dal presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di indennizzo per lo stesso evento. 6. Le amministrazioni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalità e compatibilmente con i vincoli finanziari previsti da vigenti disposizioni di legge, assumono le necessarie iniziative per la eventuale copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti appartenenti alle aree dei Funzionari o delle Elevate Professionalità, che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto coprano posizioni di accordo lavoro previamente individuate, le quali, anche per effetto di incarichi di posizione organizzativa, richiedano lo svolgimento di attività in condizioni di piena autonomia, con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione assunzione diretta di responsabilità civile verso l’esterno, ivi compreso il patrocinio legale, secondo la disciplina di cui all’art. 84 del c.c.n.l. 12 febbraio 2018, ove non sussistano conflitti di interesse, salvo le ipotesi di xxxx e un'assicurazione contro gli infortunicolpa grave. 7. In caso Ai fini della stipula, le amministrazioni possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente. 8. Ai fini della scelta della società di mobilità intra-UE, solitamente assicurazione le amministrazioni possono indire una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e gara unica su tutte le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire disciplinate dai cc.cc.nn.l. Occorre in ogni caso prevedere la possibilità, per il Partecipantepersonale interessato, ad esempio nel caso di aumentare massimali e "area" di rischi coperta con versamento di una quota individuale. 9. Il presente articolo dalla sua entrata in vigore, che coincide con quella del sistema di classificazione di cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienzaal Titolo III, disapplica e sostituisce l’art. Si raccomanda83 del c.c.n.l. 12 febbraio 2018, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio fatto salvo quanto previsto all’art. 60 (Clausole speciali per ENAC) e bagagliart. 61 (Clausole speciali per AGID).]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi L’appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune di Donori ed a terzi in relazione all’espletamento del servizio o a cause connesse allo svolgimento del servizio di pulizia e di custodia. L’appaltatore è pertanto obbligato a stipulare presso una primaria Compagnia, specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) nella quale venga esplicitamente precisato che il partecipante disponga Comune di un'adeguata Donori debba essere considerato “terzo” a tutti gli effetti, per l’intera durata della contratto e a copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto dei rischi derivanti dallo svolgimento di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante tutte le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in attività di cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo capitolato, anche prodotti per colpa grave, con un documento specifico massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]dovessero accadere al personale dell’affidatario durante l’esecuzione del servizio. La copertura assicurativa A tale riguardo deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuniessere stipulata una polizza R.C.O. con un massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00 per persona. In caso alternativa alla stipula della polizza di mobilità intra-UEcui al comma precedente, solitamente l’affidatario potrà dimostrare l’esistenza di una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite polizza RC, già attivata, avente le caratteristiche uguali o superiori a quelle indicate per la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE)polizza specifica. In tal caso, potrebbe deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione Comunale precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni. Copia della polizza specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all’originale ai sensi di legge, dovrà essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativaconsegnata all’Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto e comunque prima dell’inizio del servizio, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il soggiorno all'esteropermanere della validità nel corso della durata del contratto. La regolamentazione stipula della polizza sopraccitata non solleva in ogni caso l’affidatario da ulteriori e maggiori responsabilità che dovessero derivare dal servizio. Il servizio non può iniziare se l’affidatario non ha provveduto a stipulare la polizza di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi cui al presente articolo: ove l’affidatario abbia comunque iniziato l’esecuzione del servizio e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti dimostri, entro il ristrettissimo e perentorio termine comunicato dall’Amministrazione Comunale, di avere ottemperato a coprire il Partecipantequanto previsto nel presente articolo, ad esempio nel caso in cui il Partecipante stipulando una polizza con data di decorrenza non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione successiva al primo giorno di accoglienza. Si raccomandaesecuzione del servizio come previsto dal presente Capitolato, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagaglil’affidatario incorrerà nell’automatico scioglimento della contratto.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga Le Parti riconoscono che, trattandosi di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura studio osservazionale, non è necessario stipulare una specifica polizza assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante la responsabilità civile verso i pazienti. Art. 14 – Xxxxx di rinvio Lo Sperimentatore principale si impegna a osservare, per tutto quanto non previsto dal Protocollo di studio, la normativa vigente in materia di studi osservazionali no-profit. Art. 15 – Proprietà dei dati e dei risultati Tutti i dati, i risultati, le informazioni informazioni, i materiali, le scoperte e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso le invenzioni derivanti dall’esecuzione dello studio, nel perseguimento degli obiettivi dello stesso, sono da intendersi di proprietà esclusiva del Promotore. Art. 16 – Garanzie di pubblicazione Il Promotore, ai sensi della normativa vigente, garantisce la diffusione e la pubblicazione dei risultati dello studio multicentrico, anche nell’ipotesi in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3questi dovessero essere negativi, allegare secondo quanto previsto dal Protocollo, senza alcun vincolo e garantendo al presente accordo un documento specifico Centro partecipante la citazione del proprio contributo, e comunque visibilità proporzionale alla effettiva partecipazione, nelle sedi e nelle riviste scientifiche in cui i risultati saranno riportati o stampati, secondo quanto previsto nel Protocollo di studio. Trattandosi di studio multicentrico, lo Sperimentatore principale non potrà pubblicare i dati del proprio Centro sino a che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]tutti i risultati dello studio non saranno stati integralmente pubblicati ovvero per almeno 12 (dodici) mesi dalla conclusione dello studio, dalla sua interruzione o chiusura anticipata. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni. In caso di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite Laddove la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o pubblicazione recante i risultati di uno specifico intervento medico studio multicentrico a opera del Promotore, o nel caso della mobilità internazionale del terzo da questi designato, non venga effettuata entro ____ mesi (extra UE). In tal casocompilazione a cura del Promotore, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono secondo la normativa vigente almeno dodici mesi) dalla fine dello studio multicentrico, lo Sperimentatore principale potrà pubblicare i danni causati dal partecipante o al partecipante durante risultati ottenuti presso il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Centro Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione rispetto di accoglienzaquanto contenuto nel presente articolo. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.]Art. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].17 –

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Samples: Collaboration Agreement for Non Profit Observational Study

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi L’Appaltatore è obbligato, ai sensi dell’art. 54, comma 6, della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, a stipulare una o più polizze assicurative che il partecipante disponga tengano indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o che potrà essere oggetto cause di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3forza maggiore, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La polizza dovrà coprire i danni subiti dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata non potrà essere inferiore all’importo del contratto al lordo dell’I.V.A.. La polizza dovrà inoltre assicurare l’Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. L’importo minimo assicurato è pari a €500.000,00 (cinquecentomila/00). Deve pertanto ritenersi onere a carico dell’operatore economico, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, di polizze relative a: 1. Assicurazione RCT per danni a persone, a cose e un'assicurazione animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le persone si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante, della direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo. 2. Assicurazione contro gli infortunii rischi dell’incendio, dello scoppio e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere, oltre agli altri danneggiamenti e distruzioni totali che si verifichino in corso di esecuzione. Le polizze di cui ai precedenti punti 1. e 2., dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori, dovranno portare la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa, è sostituita da una polizza che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. In caso alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l’esecutore dei lavori potrà dimostrare l’esistenza di mobilità intra-UEuna polizza RC, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttaviagià attivata, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE)avente le medesime caratteristiche. In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il lavoro svolto per conto dell’Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di responsabilità civile sinistri, e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante che il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante massimale per sinistro non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione inferiore a quelli sopra indicati. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di accoglienza. Si raccomandacui al presente articolo è condizione essenziale e, inoltre una pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa contro lo smarrimento o di cui si tratta, il furto Contratto si risolverà di documenti, titoli diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di viaggio penale e bagagli.]fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separateriunione di concorrenti, le parti responsabili possono essere diverse garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile dall’operatore economico mandatario o capogruppo in nome e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità]per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata 1. Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. 25 del CCNL dell’ 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o che potrà essere oggetto colpa grave. 2. Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di accordo cui al comma 1 con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria le risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di € 26,00 mensili (già previsti dall’art. 24, comma 3 del CCNL dell’8 giugno 2000) ad un massimo di € 50,00, posta a carico di ciascun dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La trattenuta decorre dall’entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata. 3. Le aziende ed enti informano i soggetti di cui all’art. 10 del CCNL 8 giugno 2000 di quanto stabilito ai sensi del comma 2. 4. Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla la copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come attuate anche sulla base delle risultanze della Commissione istituita ai sensi dell’ex art. 24 del CCNL 8 giugno 2000. 5. Le aziende attivano sistemi e strutture per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualità, volti a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di lavoro da parte responsabile nell'articolo 5.3dei professionisti nell’ottica di diminuire le potenzialità di errore e, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitariaquindi, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro professionale nonché di ridurre la complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie, consentendo anche un più agevole confronto con il mercato assicurativo. Al fine di favorire tali processi le aziende ed enti informano le organizzazioni sindacali di cui all’art. 9 del CCNL dell’8 giugno 2000. 6. Sono disapplicati i commi da 1 a 4 dell’art. 24 del CCNL 8 giugno 2000. Le parti, a titolo di interpretazione autentica, chiariscono che l’espressione “ulteriori rischi” del comma 2 può significare tanto la copertura da parte del dirigente - mediante gli infortuni. In caso oneri a suo carico - di mobilità intra-UE, solitamente una ulteriori rischi professionali derivanti dalla specifica attività svolta quanto la copertura dal rischio dell’azione di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto rivalsa da parte dell’azienda o ente in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni accertamento di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagliper colpa grave.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga In relazione ai Servizi da prestare per la realizzazione dell’Appalto, l’Appaltatore, entro e non oltre 15 giorni dalla Data di un'adeguata copertura efficacia del Contratto e comunque entro la data di avvio dell’attività oggetto del Contratto, se precedente, dovrà stipulare, o dimostrare di avere già stipulato, a sua cura e spese, con primarie compagnie assicuratrici, una congrua polizza assicurativa che dovrà fornire direttamente a copertura: di qualsiasi danno subito dalla Committente a causa del danneggiamento o che potrà essere della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’Appalto, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00, in ragione del valore dell’impianto oggetto dei servizi di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di manutenzione; dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro e un'assicurazione contro gli infortunidalla responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione delle attività oggetto dell’Appalto con massimale non inferiore a € 500.000,00. Le Polizze dovranno essere valide e mantenute operanti per tutta la durata dell’Appalto e fino a 2 mesi dall’avvenuta accettazione definitiva da parte della Committente dei Servizi oggetto d’Appalto. In caso di mobilità intra-UEXxxxxxx stipulate dall’Appaltatore antecedentemente al Contratto, solitamente una copertura le stesse dovranno essere operanti anche per le finalità del Contratto nonché coprire l’intero oggetto contrattuale e le obbligazioni sopra indicate, sotto l’esclusiva responsabilità del medesimo Appaltatore, anche con riguardo ad ogni adempimento a ciò preposto, compresi eventuali oneri di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale informazione o comunicazione alla compagnia assicurativa. Le Polizze non limiteranno in alcun modo le responsabilità dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni previste nel Contratto, negli Allegati e delle leggi. Pertanto l’Appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificati dovessero superare i massimali nelle stesse previsti. Eventuali franchigie resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore. L’Appaltatore si impegna a esibire gli originali e a fornire copia alla Unità Emittente della Committente dei documenti contrattuali relativi alle Polizze e, in particolare, alle quietanze dei premi, entro 5 giorni successivi alla stipula delle Polizze o entro 5 giorni successivi alla Data di efficacia del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). TuttaviaContratto, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/Polizze esistenti precedentemente al Contratto o entro 5 giorni successivi al pagamento dei premi delle Polizze. Gli originali e le copie di uno specifico intervento medico tali documenti dovranno comunque essere forniti dall’Appaltatore entro 7 giorni dalla richiesta della Committente. L’Appaltatore si obbliga inoltre a comunicare prontamente e senza indugio alla compagnia assicurativa ogni integrazione, modificazione o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal casoinformazione relativa all’Appalto e al Contratto, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni affinché la compagnia ne prenda atto ai propri fini, e allo scopo di responsabilità civile mantenere le Polizze sempre in vigore, valide e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante adeguate ad ogni previsione contrattuale, ivi compreso il soggiorno all'esterosuo Corrispettivo. La regolamentazione documentazione attestante la comunicazione e la richiesta alla compagnia assicurativa e la presa d’atto e il riscontro positivo di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi quest’ultima dovranno essere prontamente forniti in copia dall’Appaltatore alla Committente e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire comunque entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo oggetto di comunicazione. Il mancato rispetto dei termini sopraindicati comporterà la facoltà della Committente di dichiarare risolto il Partecipante, ad esempio nel caso contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagaglidanno dell’impresa oltre al risarcimento del danno.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Contratto Di Appalto Di Servizio

Copertura assicurativa. L’Istituto Il concessionario deve assicurarsi esonerare il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi (ricomprendendo nei terzi sia gli addetti, sia coloro che entrino nell’impianto a qualsiasi titolo), che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto. A tale scopo il partecipante disponga concessionario stipulerà apposita polizza assicurativa con primaria Compagnia Assicuratrice Nazionale per la responsabilità civile per danni ed incendio, furti ed atti vandalici alla proprietà comunale ed alle attrezzature fisse esistenti per un massimale di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente € 1.500.000,00, e per la responsabilità civile nei confronti dei terzi e dei dipendenti, nonché per i rischi di cui all’art.11 del presente atto, per tutto il periodo della gestione. Il massimale minimo di assicurazione è fissato in € 2.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ma con il limite di € 750.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia sofferto lesioni personali, e di € 100.000,00 per danni a cose, anche se appartenenti a più persone. Il concessionario dovrà depositare copia di detto contratto assicurativo presso il Comune all’atto della stipula, con esibizione annuale del pagamento del premio. Il concessionario non potrà essere oggetto esercitare alcuna attività nell’eventuale periodo di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa scopertura assicurativa, e sarà soggetto al pagamento di una penale di € 1.000,00 per ogni giorno di scopertura assicurativa. Se il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e concessionario non avrà provveduto a stipulare la nuova polizza, alle condizioni di cui sopra, nel termine di 5 giorni dalla scadenza della precedente, ferma restando l’applicazione della penale, sarà facoltà del Comune risolvere il supporto necessario contratto per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3grave inadempimento del concessionario, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni. In caso di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/potrà richiedere risarcimenti o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, rimborsi ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagaglialcun titolo.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Concessione Della Gestione Della Piscina Comunale

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi L’Appaltatore è obbligato a stipulare e a consegnare, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione a norma dell’art. 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 che il partecipante disponga copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3impianti ed opere, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]anche preesistenti. La copertura somma assicurata, da stipularsi a nome dell’Appaltatore con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà corrispondere all’importo del contratto. La durata e l’efficacia si estenderà dalla data di effettivo inizio delle attività oggetto dell’Appalto sino alla data di emissione del Certificato di collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione lavori. Tale polizza, da stipularsi con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà comprendere anche tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipino o presenzino ai lavori e alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Appaltatore e d ovrà prevedere un massimale pari al 10% dell’importo del contratto. La polizza assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 e un'assicurazione deve: - prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni. In caso di mobilità intra-UEinfortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, solitamente una impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - prevedere la copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite dei danni biologici; - prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativasicurezza. Le assicurazioni garanzie di responsabilità civile e infortuni cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dal partecipante o al partecipante durante dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il soggiorno all'esteroregime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92 del regolamento generale n°207/2010 e dall’articolo 48, del D.Lgs n. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento L’omesso o il furto ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di documenti, titoli premio o di viaggio commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia da parte della stazione appaltante. Le garanzie in esame dovranno essere conformi agli schemi tipo definiti dalla normativa in essere. Le franchigie e bagagligli scoperti dovranno far carico all’Appaltatore.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata copertura L’appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che dovrà fornire direttamente tenga indenne l’ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli legati ad errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori. Grava sull’Appaltatore l’obbligo - da ritenersi compensato nel corrispettivo d’appalto - di produrre, almeno dieci giorni prima della sottoscrizione del contratto di appalto, le seguenti coperture assicurative, pena la revoca dell’affidamento. A) Responsabilità civile automezzi. Apposite polizze - per tutti i veicoli utilizzati per il servizio - stipulate presso primarie compagnie assicuratrici e un'assicurazione contro gli infortuniconformi alle vigenti norme sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i rischi della circolazione. In caso di mobilità intra-UE, solitamente una Ciascuna polizza dovrà espressamente specificare la copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale eventuali danni causati a persone e cose dai dispositivi meccanici destinati all’esecuzione del Partecipante servizio; ciascuna polizza dovrà espressamente prevedere clausola ricorso terzi. B) Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro. Apposita polizza (o appendice a polizza preesistente) ai fini della copertura della propria responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO), anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea ai sensi (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 nr.1124 e s.m.i., (b) del X.Xxx. 23 febbraio 2000 nr.38 e s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso primaria compagnia di Assicurazione Malattia (TEAM)assicurazione. TuttaviaC) Disposizioni finali. I rischi non coperti dalle polizze, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativagli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell’Appaltatore. Le assicurazioni polizze sub A) e B) saranno mantenute in vigore per l’intero periodo dell’appalto, dalla data di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione effettivo avvio del servizio fino alla data del certificato di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagliregolare esecuzione.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Capitolato D’oneri

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa L’appaltatore si obbliga a stipulare a favore degli operatori idonee assicurazioni, per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di eventuale responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni. In caso verso terzi, al fine di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio coprire i rischi da infortuni e/o di uno specifico intervento medico o nel danni provocati durante l’esercizio delle prestazioni oggetto del presente capitolato, esonerando espressamente la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per danni , che dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio oggetto dell’appalto. Copia conforme della polizza sottoscritta dovrà essere depositata dall’appaltatore prima dell’attivazione del servizio. Sarà in ogni caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal casoobbligo dell’appaltatore adottare, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono nell’esecuzione del servizio, tutti i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi provvedimenti e le coperture assicurative standard potrebbero non cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. Ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’esecuzione del servizio, ricadrà sull’appaltatore, restando salvo da ogni responsabilità e onere la stazione appaltante, nonché il personale preposto al coordinamento ed alla vigilanza. L'esercizio delle attività di cui al presente e l'impiego del personale deve essere sufficienti in regola con le norme di legge che disciplinano l’attività di assistenza degli alunni della scuola dell'obbligo e dell’infanzia. Eventuali risarcimenti saranno a coprire il Partecipante, completo ed esclusivo carico dell’assuntore del servizio. L’appaltatore si impegna altresì ad esempio osservare tutte le disposizione di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente servizio e libera sin d’ora la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o formalmente iscritto all'organizzazione da ogni altro danno che possa derivare dall’espletamento del servizio. Ha l’obbligo di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.]. Si raccomanda di indicare osservare oltre che le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separatenorme del presente capitolato, le parti responsabili possono essere diverse norme in vigore emanate in corso d’opera e saranno elencate qui che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l’infortunistica, i contratti di lavoro, le norme sanitarie e le norme sulla sicurezza del lavoro. L’appaltatore si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni arrecati agli utenti ed eventualmente all’Amministrazione comunale, in base alle rispettive responsabilità]dipendenza di manchevolezze e /o trascuratezze commesse durante l’esecuzione della prestazione contrattuale ed è sempre responsabile sia verso il comune sia verso terzi della qualità del servizio fornito.

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Samples: Service Agreement

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che Il Fornitore dovrà adottare ogni precauzione per evitare danni alle cose ed alle persone. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento dell’appalto, derivasse alle Committenti od a terzi, si intenderà, senza riserve ed eccezioni alcune, a totale carico del Fornitore, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici. A tale riguardo il partecipante disponga di un'adeguata Fornitore si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra, per tutta la durata del rapporto contrattuale, previa stipula, anche di carattere non esclusivo per il presente appalto, di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) che dovrà fornire direttamente prevedere: a) l’inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) all’appalto e nell’esercizio delle attività svolte per conto del Fornitore (responsabilità civile personale); b) che potrà essere oggetto nella definizione di accordo “terzi”, ai fini dell’assicurazione stessa, siano comprese le Committenti e i loro dipendenti; La predetta polizza, accesa con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni primaria compagnia assicurativa, dovrà prevedere un massimale annuo RCT non inferiore a Euro 2.000.000,00 ed RCO non inferiore a Euro 1.000.000,00. Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere anche i lavoratori parasubordinati e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]interinali eventualmente utilizzati dal Fornitore/Ditta esecutrice. La copertura assicurativa deve garanzia dovrà comprendere un'assicurazione sanitariaanche l’estensione alle malattie professionali. L’esistenza di tale polizza non libera il Fornitore dalle proprie responsabilità, un'assicurazione avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. L’Agenzia resta esonerata da ogni responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuniper danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente del Fornitore, durante l'esecuzione dell’appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto. In caso di mobilità intra-UERTI, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o richiesta dovrà essere presentata, ai sensi dell’articolo 103, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti componenti il furto di documentiRTI, titoli di viaggio e bagagliferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Copia delle polizze RCT ed R.C.O. dovranno essere consegnate ai fini della sottoscrizione del contratto.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Fornitura Di Mascherine Chirurgiche Monouso

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ed una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il partecipante disponga cui massimale sia almeno pari a € 500.000,00. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di un'adeguata copertura assicurativa che esecuzione stipulata nella forma C.A.R. dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo prevedere una somma assicurata così suddivisa: Partita 1 opere: importo dell’Accordo Quadro al Partecipante le informazioni netto dell’IVA Partita 2 opere preesistenti €. 50.000,00, Partita 3 demolizione e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]sgombero €. 20.000 La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione decorre dalla data di responsabilità civile consegna dei lavori e un'assicurazione contro gli infortunicessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In caso di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM)Art. Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE)103 comma 7 D. Lgs. In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa50/2016. Le assicurazioni garanzie di responsabilità civile e infortuni cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'esterodalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. La regolamentazione Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e concorrenti le coperture stesse garanzie assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagliprestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Accordo Quadro

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che 1. Gli enti stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio. L’utilizzo del mezzo proprio, è possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalità applicative. 2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il partecipante disponga trasporto. 3. Le polizze di un'adeguata assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge all’assicurazione obbligatoria. 5. Dagli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle previste dal presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di indennizzo per lo stesso evento. 6. Gli enti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalità e nel rispetto delle effettive capacità di spesa, assumono le necessarie iniziative, ivi compreso il patrocinio legale secondo la disciplina di cui all’art… (Patrocinio legale), per la copertura assicurativa della responsabilità civile del personale che dovrà fornire direttamente svolge attività in condizioni di piena autonomia o che potrà essere oggetto di accordo comunque91 con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione assunzione diretta di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuniverso l’esterno.92 7. In caso Ai fini della stipula, le amministrazioni possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente. 8. Ai fini della scelta della società di mobilità intra-UE, solitamente assicurazione le amministrazioni possono indire una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e gara unica su tutte le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire disciplinate dai CCNL. Occorre in ogni caso prevedere la possibilità, per il Partecipantepersonale interessato, ad esempio nel caso di aumentare massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una quota individuale. 9. Le condizioni delle polizze assicurative sono comunicate ai soggetti sindacali di cui all’art… (Contrattazione integrativa soggetti e materie). 10. Il presente articolo dalla sua entrata in vigore, che coincide con quella del sistema di classificazione di cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienzaal Titolo… disapplica e sostituisce l’art. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli43 del CCNL del 14.9.2000.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità].

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi E’ a carico dell’impresa ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell’espletamento dell’attività richiesta dal presente capitolato, imputabile al proprio personale od a propri collaboratori, sollevando in proposito da eventuali responsabilità l’ente Appaltante. A tale scopo l’impresa si impegna a stipulare, con specifico riferimento al singolo appalto e con una primaria compagnia di assicurazione, una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che l’Ente viene considerato “terzo” a tutti gli effetti. Tra le garanzie di polizza dovranno essere compresi anche eventuali danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’assicurato a qualsiasi titolo, compreso l’utilizzo di beni di terzi nell’ambito del servizio oggetto del presente capitolato. Dovranno essere pure inseriti in garanzia tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione. L’assicurazione per la RCT dovrà essere prestata sino alla concorrenza di un massimale annuo unico non inferiore a €. 3.000.000,00. L’Ente appaltante è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente dell’impresa o proprio collaboratore durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a €. 2.000.000,00 per sinistro con il partecipante disponga limite di un'adeguata €. 500.000,00 per persona. Qualora l’impresa abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, dovrà produrre dichiarazione della Compagnia attestante capienza e pertinenza della garanzia in essere, specificando o integrando la polizza per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo e precisando, altresì, che dovrà fornire direttamente o la polizza medesima deve intendersi riferita anche ai rischi derivanti dall’attività inerente il servizio oggetto del presente appalto. Tutti i massimali andranno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell’eventualità questi subiscano complessivamente un aumento superiore al 20% del dato iniziale. L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovranno essere documentate con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal RUP e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che potrà essere oggetto tali assicurazione dovranno avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria garantire la copertura assicurativa per senza soluzione di continuità, l’Aggiudicatario si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e rinnovo di validità delle anzidette assicurazione ad ogni loro scadenza. Costituirà onere a carico dell’Appaltatore, il supporto necessario per provvedere risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in proprio relazione alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione eventuale pattuizione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni. In caso di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio scoperti e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso franchigie contrattuali ovvero in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso ragione di assicurazioni separateinsufficienti, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità]la cui stipula non esonera l’Appaltatore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata 1. Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortunidei dipendenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. In caso 26, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività senza diritto di mobilità intra-UErivalsa, solitamente una copertura salvo le ipotesi di base è fornita dal dolo o colpa grave. 2. Nell'àmbito della Commissione paritetica nazionale prevista dagli articoli 24 dei CC.NN.LL. delle aree dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttaviasanitario nazionale, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separatestipulati l'8 giugno 2000, le parti responsabili potranno valutare l'opportunità di provvedere alla tutela assicurativa aggiuntiva di cui ai citati articoli 24, comma 3, anche per il personale della categoria D di cui al presente CCNL, in misura media pro capite di L. 10.000 mensili su base volontaria. 3. Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le prestazioni di servizio. In tali casi è fatto salvo il diritto del dipendente al rimborso delle altre spese documentate ed autorizzate dall'azienda per lo svolgimento del servizio. 4. La polizza di cui al comma 3 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del medesimo e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto. 5. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'azienda sono in ogni caso integrate con la copertura nei limiti e con le modalità di cui al comma 2, dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 6. I massimali delle polizze di cui al comma 5 non possono essere diverse e saranno elencate qui eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria. 7. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici per morte o gli esiti delle lesioni personali, in base alle rispettive responsabilità]polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo, sono detratti - sino alla concorrenza - dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento. 8. Sono disapplicati l'art. 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Integrativo

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che Il comodatario ha l'obbligo di dotarsi, entro 30 giorni dalla stipula del presente atto, di adeguata e congrua polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi per incendio, scoppio, eventi atmosferici e catastrofali, atti vandalici ed eventi socio-politici, fino ad assicurare il partecipante disponga valore di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto ricostruzione dell'immobile come indicato nel precedente articolo. - Il comodatario ha altresì l'obbligo di accordo con l'Istituto ospitante affinchè dotarsi, entro lo stesso provveda alla necessaria copertura termine di 30 giorni dalla stipula del presente atto, di adeguata e congrua polizza assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di la responsabilità civile verso terzi (e un'assicurazione contro gli infortunifra questi anche i partecipanti ai corsi di formazione professionale organizzati nella proprietà regionale), prevedendo massimali di € 10.000.000,00 per sinistro, col limite di € 10.000.000,00 per danni a persone e di € 10.000.000,00 per danni a cose, come da contratto assicurativo oggi in essere. In caso di mobilità intra-UE- Nelle stipulande polizze assicurative dovrà essere inserita la clausola che prevede, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o sinistro, il pagamento dell’indennizzo a favore del proprietario con il cui consenso dovrà essere definito l’ammontare dell’eventuale risarcimento. - Copie di uno specifico intervento medico o nel caso dette polizze dovranno essere depositate presso la Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi della mobilità internazionale (extra UE)Regione Veneto, entro 10 giorni dalla stipulazione delle medesime. In tal caso- Qualora il comodatario fosse già in possesso di polizze assicurative aventi le caratteristiche sopra specificate, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativadovrà trasmetterne copia alla Direzione Demanio Patrimonio e Sedi della Regione Veneto entro 30 giorni dalla stipula del presente atto. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa - La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso comodataria si dovrà far carico di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui in base alle rispettive responsabilità]sopportare i costi di eventuali scoperti o franchigie previsti dai contratti di assicurazione.

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Samples: Contract of Loan (Comodato)

Copertura assicurativa. L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga (Art. 15 CCNL 13.05.2003) 1. Le Amministrazioni, in attuazione del dpr n. 319/90, sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente missioni o che potrà essere oggetto per adempimenti di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo servizio fuori dell’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al Partecipante le informazioni e il supporto tempo strettamente necessario per provvedere in proprio l’esecuzione delle prestazioni di servizio. 2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura assicurativa adeguata [Nel caso in dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'articolo 5.3, allegare al presente accordo un documento specifico che definisca le condizioni della prestazione assicurativa e che includa stata autorizzato il consenso dell'organizzazione ospitante]. La copertura assicurativa deve comprendere un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni. In caso di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativatrasporto. 3. Le assicurazioni polizze di responsabilità civile assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e infortuni coprono i danni causati dal partecipante con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesione o al partecipante durante decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il soggiorno all'esterotrasporto. 4. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.]. Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni: denominazione compagnia assicurativa: numero e polizza assicurativa La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione il partecipante l'organizzazione ospitante [In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno elencate qui Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle rispettive responsabilità]polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento. 5. Le Università possono prevedere polizze integrative assicurative per malattia, con l’eventuale partecipazione dei lavoratori ai relativi costi, e copertura degli stessi in sede di contrattazione integrativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro