Costi non ammissibili. 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12, non sono ammissibili:
a) i costi sostenuti in data antecedente a quella della domanda di sostegno;
b) i costi che non sono previsti dal piano finanziario della strategia;
c) l’imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale;
d) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
e) l’acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
f) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
g) l’acquisto di animali, fatti salvi i casi ammessi esclusivamente per le attività didattiche e sociali riconducibili a quelli previsti per il tipo di investimento 1.5, alle medesime condizioni;
h) gli oneri amministrativi per l’allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
i) l’acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all’aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;
j) gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;
k) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d’acconto;
l) gli interessi passivi;
m) il ricorso al leasing;
n) l’IRAP, i compensi per lavoro straordinario, gli assegni familiari, emolumenti arretrati, premi e altri elementi mobili della retribuzione;
o) le spese sostenute per acquisto di beni e servizi forniti da soggetti facenti parte del partenariato o da soggetti detenuti e controllati da soggetti partner;
p) costi considerati non ammissibili nelle schede di cui all’allegato E, in funzione degli interventi attivati.
Costi non ammissibili. Per loro stessa natura e indipendentemente dalla loro legittimità o pertinenza, non sono comunque ammissibili i seguenti costi: • gli interessi passivi; • le ammende, penali e spese per controversie legali; • l’acquisto di immobili e terreni; • gli oneri finanziari: gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari; • le spese di rappresentanza tese a promuovere l’immagine del contraente, soprattutto presso fornitori o partner negli affari. Sono considerate spese di rappresentanza anche le cessioni a titolo gratuito di beni o servizi a detti soggetti.
Costi non ammissibili. 1. Non sono considerati ammissibili i costi:
a) sostenuti e liquidati in data antecedente alla data della domanda di sostegno;
b) che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
c) relativi all’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
d) relativi all'acquisto di beni non durevoli, quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l’utilizzo nell’ambito di un singolo ciclo produttivo;
e) relativi all'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
f) relativi a onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d’acconto;
g) relativi all’acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all’aiuto, di piante annuali e loro messa a dimora;
h) relativi ad interessi passivi;
i) relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;
j) relativi a leasing.
Costi non ammissibili. Non sono ammissibili i costi per l'acquisto di immobili, né quelli relativi al pagamento di eventuali mutui accesi per l’acquisto degli stessi. Non sono ammissibili i costi di adeguamento delle strutture da adibire all’accoglienza, che abbiano beneficiato, o per le quali sia stato richiesto, un contributo a valere su altre risorse nazionali o comunitarie. Non sono ammissibili a carico della quota di contributo del FNPSA le valorizzazioni di beni, servizi o personale. È vietato il subappalto della gestione dei servizi di accoglienza finanziati. Si considera subappalto anche il frazionamento dei singoli servizi previsti dalla domanda di contributo, in capo direttamente all’ente locale proponente o degli eventuali enti attuatori.
Costi non ammissibili. Principi e costi per singoli beni durevoli, attrezzature ed equipaggiamenti
Costi non ammissibili. 11 Articolo 27 - Sanzioni pecuniarie 12 Articolo 28 - Modalità di pagamento 13
Costi non ammissibili. I seguenti costi non sono considerati ammissibili e, pertanto, non sono inclusi dalla Commissione nel calcolo del costo totale ammissibile: • I costi sostenuti per un'azione che beneficia di aiuti nel quadro di altri strumenti finanziari comunitari; • Spese sostenute in relazione ad attività non previste nel progetto o di modifiche di azioni, per le quali non è stato scritto un accordo supplementare di cui all'articolo 15; • I costi sostenuti per l'acquisto di beni durevoli o per la produzione di materiale di comunicazione, tra cui bacheche e siti web, non recanti il logo LIFE (e la rete Natura 2000 logo, se del caso); • I costi per i quali il coordinatore beneficiario e / o associati beneficiario riceve già una sovvenzione di funzionamento dalla Commissione nel corso del periodo in questione; • Eventuali costi relativi a qualsiasi azione che può essere considerato come una misura di compensazione che sono sotto la responsabilità di uno Stato membro e che sono decisi in relazione alle direttive ‘Uccelli’ e ‘Habitat'; • Costi relativi a piani di gestione, piani d'azione e piani similari, redatti o modificati nel contesto di un progetto LIFE +, se il relativo piano non è giuridicamente operativo entro la data di fine progetto. Ciò include il completamento, entro la data di fine progetto, di tutte le procedure / passi giuridici negli Stati membri in cui tali procedure sono previste; • Costi in qualsiasi categoria di spesa oltre a quelle previste nel bilancio, maggiorato del 10% e €30000 (di cui all'articolo 15.2); • Fatturazione tra beneficiari associati e tra associati beneficiari e il coordinatore beneficiario; • Costi che derivano da operazioni tra i servizi dei beneficiari associati o del beneficiario di coordinamento tranne nei casi in cui può essere dimostrato che tali operazioni rappresentano il miglior rapporto qualità / prezzo ed escludere tutti gli elementi del profitto, l'IVA e le spese generali; • Perdite di cambio; • Inutili sprechi o spese; • Distribuzione, della commercializzazione e le spese di pubblicità per promuovere prodotti o attività commerciali, salvo i casi specificamente indicati nel progetto; • Eventuali accantonamenti per eventuali perdite o debiti futuri; • Spese per interessi; • Crediti dubbi; • Oneri finanziari o costi relativi a trovare / ottenere fonti alternative di co-finanziamento; • Spese di intrattenimento, ad eccezione di quelle spese accettate come interamente ed esclusivamente necessario per l'esecuzione del lavoro nell...
Costi non ammissibili. In linea di principio i costi sono ammissibili se non esplicitamente dichiarati inammissibili dal Reg.to (CE) n. 448/2004 e alle condizioni espressamente richiamate da tale regolamento. Risultano, ai sensi dello stesso, esplicitamente inammissibili: - gli oneri finanziari, gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le perdite di cambio, gli altri oneri meramente finanziari; - le ammende, le penali e le spese per controversie legali in conseguenza di comportamenti che hanno dato origine a sanzioni amministrative, in conseguenza di violazioni di impegni contrattuali ed in conseguenza di azioni per la tutela di interessi lesi. Sono inoltre inammissibili: - i costi dei contributi in natura; - le spese per infrastrutture, grandi attrezzature ed elaboratori di tipo mainframe; - le spese per terreni ed immobili.
Costi non ammissibili. (articolo 14. 9)
Costi non ammissibili. I costi di seguito elencati non sono considerati ammissibili e non possono pertanto essere presi in considerazione dalla Commissione per il computo del costo totale del progetto: • costi sostenuti per azioni che fruiscono del sostegno di altri strumenti finanziari della Comunità; • perdite di cambio; • spese inutili o superflue; • spese di distribuzione, marketing e pubblicità sostenute per promuovere prodotti o attività commerciali che non siano esplicitamente indicate nel progetto; • riserve per eventuali perdite o debiti futuri; • interessi passivi e interessi sui prestiti; • crediti dubbi; • spese di rappresentanza, salvo qualora tali spese siano riconosciute come assolutamente ed esclusivamente necessarie per realizzare le attività del progetto; • eventuali costi relativi ad altri progetti finanziati da terzi; • beni e servizi oggetto di donazioni, compreso il lavoro volontario; • spese di viaggio e soggiorno e qualsiasi altra forma di remunerazione a favore di agenti delle istituzioni della Comunità e dei gruppi di controllo esterni del progetto; • studi non direttamente legati all’obiettivo del progetto finanziato; • investimenti in grandi infrastrutture; • attività di ricerca scientifica di base e relative attività di sviluppo tecnologico; • i costi non ammissibili definiti nelle disposizioni specifiche applicabili al programma LIFE-Ambiente di cui all’articolo 34; • spese per l’acquisto di licenze e brevetti o altri oneri connessi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.