Costi non ammissibili Clausole campione

Costi non ammissibili. Per loro stessa natura ed indipendentemente dalla loro legittimità o pertinenza, non sono comunque ammissibili i seguenti costi: • gli interessi passivi; • le ammende, penali e spese per controversie legali; • l’acquisto di immobili e terreni; • gli oneri finanziari: gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari; • le spese di rappresentanza tese a promuovere l’immagine del contraente, soprattutto presso fornitori o partner negli affari. Sono considerate spese di rappresentanza anche le cessioni a titolo gratuito di beni o servizi a detti soggetti.
Costi non ammissibili. 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12, non sono ammissibili:
Costi non ammissibili. Articolo 6 Principi e costi per singoli beni durevoli, attrezzature ed equipaggiamenti
Costi non ammissibili. 1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
Costi non ammissibili. 11 Articolo 27 - Sanzioni pecuniarie 12 Articolo 28 - Modalità di pagamento 13
Costi non ammissibili. I seguenti costi non sono considerati ammissibili e, pertanto, non sono inclusi dalla Commissione nel calcolo del costo totale ammissibile: • I costi sostenuti per un'azione che beneficia di aiuti nel quadro di altri strumenti finanziari comunitari; • Spese sostenute in relazione ad attività non previste nel progetto o di modifiche di azioni, per le quali non è stato scritto un accordo supplementare di cui all'articolo 15; • I costi sostenuti per l'acquisto di beni durevoli o per la produzione di materiale di comunicazione, tra cui bacheche e siti web, non recanti il logo LIFE (e la rete Natura 2000 logo, se del caso); • I costi per i quali il coordinatore beneficiario e / o associati beneficiario riceve già una sovvenzione di funzionamento dalla Commissione nel corso del periodo in questione; • Eventuali costi relativi a qualsiasi azione che può essere considerato come una misura di compensazione che sono sotto la responsabilità di uno Stato membro e che sono decisi in relazione alle direttive ‘Uccelli’ e ‘Habitat'; • Costi relativi a piani di gestione, piani d'azione e piani similari, redatti o modificati nel contesto di un progetto LIFE +, se il relativo piano non è giuridicamente operativo entro la data di fine progetto. Ciò include il completamento, entro la data di fine progetto, di tutte le procedure / passi giuridici negli Stati membri in cui tali procedure sono previste; • Costi in qualsiasi categoria di spesa oltre a quelle previste nel bilancio, maggiorato del 10% e €30000 (di cui all'articolo 15.2); • Fatturazione tra beneficiari associati e tra associati beneficiari e il coordinatore beneficiario; • Costi che derivano da operazioni tra i servizi dei beneficiari associati o del beneficiario di coordinamento tranne nei casi in cui può essere dimostrato che tali operazioni rappresentano il miglior rapporto qualità / prezzo ed escludere tutti gli elementi del profitto, l'IVA e le spese generali; • Perdite di cambio; • Inutili sprechi o spese; • Distribuzione, della commercializzazione e le spese di pubblicità per promuovere prodotti o attività commerciali, salvo i casi specificamente indicati nel progetto; • Eventuali accantonamenti per eventuali perdite o debiti futuri; • Spese per interessi; • Crediti dubbi; • Oneri finanziari o costi relativi a trovare / ottenere fonti alternative di co-finanziamento; • Spese di intrattenimento, ad eccezione di quelle spese accettate come interamente ed esclusivamente necessario per l'esecuzione del lavoro nell...
Costi non ammissibili. I costi di seguito elencati non sono considerati ammissibili e non possono pertanto essere presi in considerazione dalla Commissione per il computo del costo totale del progetto: • costi sostenuti per azioni che fruiscono del sostegno di altri strumenti finanziari della Comunità; • perdite di cambio; • spese inutili o superflue; • spese di distribuzione, marketing e pubblicità sostenute per promuovere prodotti o attività commerciali che non siano esplicitamente indicate nel progetto; • riserve per eventuali perdite o debiti futuri; • interessi passivi e interessi sui prestiti; • crediti dubbi; • spese di rappresentanza, salvo qualora tali spese siano riconosciute come assolutamente ed esclusivamente necessarie per realizzare le attività del progetto; • eventuali costi relativi ad altri progetti finanziati da terzi; • beni e servizi oggetto di donazioni, compreso il lavoro volontario; • spese di viaggio e soggiorno e qualsiasi altra forma di remunerazione a favore di agenti delle istituzioni della Comunità e dei gruppi di controllo esterni del progetto; • studi non direttamente legati all’obiettivo del progetto finanziato; • investimenti in grandi infrastrutture; • attività di ricerca scientifica di base e relative attività di sviluppo tecnologico; • i costi non ammissibili definiti nelle disposizioni specifiche applicabili al programma LIFE-Ambiente di cui all’articolo 34; • spese per l’acquisto di licenze e brevetti o altri oneri connessi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
Costi non ammissibili. L’acquisto di terreni, o qualsiasi altro costo connesso all’acquisto, e gli investimenti a carattere strutturale non innovativo, anche legati ad attività già affermate su scala industriale, non sono considerati ammissibili al finanziamento.
Costi non ammissibili. (articolo 14. 9)
Costi non ammissibili. Per loro stessa natura ed indipendentemente dalla loro legittimità o pertinenza, non sono comunque ammissibili i seguenti costi: gli interessi passivi; le ammende, penali e spese per controversie legali; l’acquisto di immobili e terreni; gli oneri finanziari: gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari; le spese di rappresentanza tese a promuovere l’immagine del contraente, soprattutto presso fornitori o partner negli affari. Sono considerate spese di rappresentanza anche le cessioni a titolo gratuito di beni o servizi a detti soggetti.