Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione Mista a Premio Unico, Insurance Contract
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II)11, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.
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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera, Documento Informativo Precontrattuale Per Prodotti Di Investimento Assicurativi, Contratto Di Assicurazione Collettiva Mista a Premio Unico
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II)10, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.
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Samples: Assicurazione Mista Rivalutabile a Premio Unico E Premi Unici Aggiuntivi, Assicurazione Mista Rivalutabile a Premio Unico E Premi Unici Aggiuntivi, Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Per I Prodotti D’investimento Assicurativi
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il L'Assicurato e il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo devono comunicare all'Impresa ogni cambiamento di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del professione o attività dell'Assicurato stesso intervenute in corso di contratto, che modifichino il rischio. In Infatti, in caso di dichiarazioni inesatte o e di reticenze relative che avrebbero potuto comportare da parte dell’Impresa - se fosse venuta a circostanze tali conoscenza delle corrette informazioni - una valutazione del rischio tale da non consentire la sottoscrizione del contratto, ovvero da consentirla a condizioni diverse, l’Impresa - venuta a conoscenza delle corrette informazioni - può adottare provvedimenti diversi a seconda che abbia o meno accertato il dolo o la Compagnia non avrebbe prestato colpa grave. La tabella che segue illustra i diversi provvedimenti che l’Impresa può adottare a seguito degli accertamenti: caso in cui sia stato accertato il suo consenso dolo o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il colpa grave annullamento del contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza si è avuta conoscenza della inesatta dichiarazione e della reticenza non riconoscimento di alcuna prestazione né in caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto né in caso di sopravvivenza a scadenza caso in cui NON sia stato accertato il dolo o la reticenza. La Compagnia decade colpa grave rescissione dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza si è avuta conoscenza della inesatta dichiarazione o la reticenza; – di corrisponderee della reticenza riduzione della prestazione in relazione al maggior rischio, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura dell’Assicurato in corso di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese contratto e in corso di decesso.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – contratto né in caso di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. sopravvivenza a scadenza In ogni caso, anche l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovuterettifica della prestazione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Caso Morte, Contratto Di Assicurazione Temporanea Caso Morte, Contratto Di Assicurazione Temporanea Caso Morte
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 IIIII), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Mista a Premio Unico, Contratto Di Assicurazione Mista a Premio Unico
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 10 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Mista a Premio Unico, Contratto Di Assicurazione Mista Rivalutabile
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Le dichiarazioni del Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischiodell’Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di Le dichiarazioni inesatte o di reticenze e le reticenze, relative a circostanze tali che la Compagnia Società non avrebbe prestato dato il suo consenso o non lo avrebbe prestato dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessapossono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892,1893 del Codic e Civile, da parte della Società:
A) HA DIRITTOA. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave: ▪ il rifiuto, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – in caso di impugnare il contratto dichiarando al Contraente sinistro, di voler esercitare tale diritto qualsiasi pagamento; ▪ la contestazione della validità del Contratto entro tre mesi dal giorno in cui la Società stessa ha conosciuto l’inesattezza l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto ;
B. nel caso di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave: ▪ la reticenza; – di corrispondereriduzione, in caso di decesso dell’Assicuratosinistro, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il del capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – assicurato in relazione al maggior rischio accertato; ▪ la facoltà di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato Contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione haconosciuto l'inesattezza delladichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, caso l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato della data di nascitadell’Assicurato comporta la rettifica, rettifica delle prestazioni assicurate in base all’età effettivaalla data corretta. Le dichiarazioni, delle somme dovuterese dal Contraente e dall'Assicurato o acquisite dalla Società, all'atto della sottoscrizione di contratti di assicurazione infortuni e/o malattiastipulati con la Società stessao con societàdel Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A., non liberano, il Contraente e l'Assicurato, dall'obbligo di fornire dichiarazioni esatte complete e veritiere con riferimento al presente Contratto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Monoannuale Di Gruppo, Contratto Di Assicurazione Temporanea Monoannuale Di Gruppo
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II)11, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato e della persona con disabilità comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Rivalutabile, Documento Informativo Precontrattuale Per Prodotti Di Investimento Assicurativi
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondererifiutare, in caso di decesso e di invalidità permanente dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazionepagamento della prestazione restituendo la somma dei versamenti di premio effettuati al netto dei costi gravanti sul premio, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura dei costi di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decessofrazionamento e delle eventuali imposte.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta prestazione in caso di cui all’Art. 11 II)decesso e di invalidità totale permanente, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Le dichiarazioni del Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischiodell’Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di Le dichiarazioni inesatte o di reticenze e le reticenze, relative a circostanze tali che la Compagnia Società non avrebbe prestato dato il suo consenso o non lo avrebbe prestato dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892,1893 del Codice Civile, da parte della Società: ▪ nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze con xxxx o colpa grave: - il rifiuto, in caso di decesso, del pagamento del capitale assicurato della copertura caso morte; - la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTOcontestazione della validità della copertura caso morte entro 3 mesi dal giorno in cui la Società stessa ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; ▪ nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave: - la riduzione, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – in caso di impugnare il contratto dichiarando decesso, del capitale assicurato della copertura caso morte in relazione al Contraente maggior rischio accertato; - la facoltà di voler esercitare tale diritto recedere dalla copertura caso morte entro tre 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall’Assicurato all’atto della sottoscrizione di altri contratti di assicurazione sulla vita e/o infortuni e/o malattia stipulati con la Società, o con società del gruppo di appartenenza, non liberano il Contraente e l’Assicurato dall’obbligo di fornire alla Società dichiarazioni esatte, complete e veritiere con riferimento al presente contratto di assicurazione. A norma di quanto previsto dalla Legge 11 dicembre n. 232 all'art. 1 commi da 100 a 114 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito Legge di Bilancio 2017) il Contraente: ▪deve essere una persona fisica; ▪deve essere residente in Italia; ▪non deve esercitare attività d'impresa ▪non deve essere titolare di altro strumento PIR. In relazione a quanto sopra riportato, il Contraente, all'interno del documento di Proposta dovrà fornire alla Società apposita dichiarazione con la quale lo stesso attesta la sussistenza dei suddetti requisiti minimi previsti dalla normativa per la sottoscrizione di un prodotto PIR. La Compagnia decade dal diritto mancanza dei suddetti requisiti, così come la perdita degli stessi nel corso del contratto, comportano la perdita dei benefici fiscali previsti dalla Legge di impugnare Bilancio 2017. Nel caso in cui, nel corso della durata contrattuale, il contratto trascorsi tre mesi dal giorno Contraente trasferisca la propria residenza in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondereun altro Stato membro dell'Unione Europea, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso è tenuto a darne comunicazione alla Società tempestivamente e comunque entro il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino di 30 giorni dall'avvenuto trasferimento. Quanto sopra al fine di consentire alla data del decesso sulla base della misura Società di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decessoeffettuare gli adempimenti relativi all'applicazione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali gravanti sui premi eventualmente previsti in altri stati dell'Unione Europea.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.
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Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Ai fini di una esatta valutazione del rischio che viene assunto da parte di Generali Italia, le dichiarazioni del Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischiodell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia per le quali Generali Italia non avrebbe prestato dato il suo consenso alla copertura della posizione individuale, o non lo avrebbe prestato dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto cono- sciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessaGenerali Italia stessa ha diritto:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEa. quando esiste dolo o colpa grave: – - di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o annullare la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino copertura relativa alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato posizione individuale entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – - di rifiutare qualsiasi pagamento se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine sopra indicato;
b. quando non esiste dolo o colpa grave: - di recedere dalla posizione individuale entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazio- ne o la reticenza; - nell’ipotesi che il sinistro si verifichi prima che Generali Italia conosca il vero stato delle cose, o prima che Generali Italia abbia dichiarato di voler recedere, di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), le prestazioni in proporzione alla differenza tra il premio convenuto pattuito e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettificarettifica dei premi o delle prestazioni. Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di residen- za o sede in base all’età effettivaItalia rilasciata dal Contraente in occasione della sottoscrizione della proposta o polizza. Il Contraente si impegna pertanto a comunicare tempestivamente (entro 30 giorni) a Generali Italia lo spostamento di residenza o sede in altro Stato Membro dell'Unione Europea. In caso di mancato adempimento, delle somme dovuteil Contraente sarà re- sponsabile per ogni eventuale pregiudizio causato a Generali Italia in conseguenza della mancata comunicazione, ad esempio per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza.
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Samples: Assicurazione Temporanea Monoannuale Per Il Caso Di Morte
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Le dichiarazioni rese dal Contraente formano parte integrante del presente Contratto. Le dichiarazioni del Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare ciascun Assicurato effettuate in relazione alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischioPolizza devono essere esatte, complete e veritiere. In caso di dichiarazioni inesatte e/o di reticenze reticenti del Contraente, relative a circostanze tali che la Compagnia per cui Axa Assicurazioni, se le avesse conosciute, non avrebbe prestato dato il suo proprio consenso o non lo Io avrebbe prestato dato alle medesime stesse condizioni di cui al presente Contratto, si fa riferimento a quanto dispongono gli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. In particolare, in caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti relative a circostanze tali per cui la Compagnia, se le avesse conosciuto conosciute, non avrebbe dato il vero stato delle coseproprio consenso o non Io avrebbe dato alle stesse condizioni, la Compagnia stessaSocietà ha diritto, relativamente agli Assicurati nei confronti dei quali è riferita la dichiarazione inesatta o la reticenza:
Aa) HA DIRITTOin caso di dolo o colpa grave del Contraente, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE(Art. 1892 del Codice Civile), di: – di - impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione le inesattezze o la reticenza. La Compagnia decade reticenza delle dichiarazioni fornite dal diritto Contraente e dall’Assicurato; - rifiutare, al verificarsi del sinistro, qualsiasi pagamento se tale sinistro si sia verificato prima del decorrere del predetto termine di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decessomesi.
Bb) HA DIRITTOnel caso non esista dolo o colpa grave del Contraente, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE(Art. 1893 del Codice Civile) di: – di recedere dal contratto stessoMod. 10117 - 10/2019 - ridurre, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II)al verificarsi del sinistro, le somme dovute in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose; ciò laddove il sinistro si sia verificato prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia stata conosciuta da Axa Assicurazioni S.p.A. o prima che questa abbia dichiarato di voler recedere dal contratto; AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. In ogni caso(+00) 00 000000 - Fax (+00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83) - recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o della reticenza (Art 1893 del Codice Civile). Per il piano facoltativo, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, rettifica delle prestazioni in base all’età effettiva, delle somme dovutereale.
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Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decessocui all’Art. 12.2 a).
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), 12.2 in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.
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Samples: Insurance Contract
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Contraente Per la stipula della presente Polizza e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione valutazione del rischiorischio gli Assicuratori fanno affidamento sulle dichiarazioni e le informazioni rese dal Contraente e/o dall’Assicurato per iscritto prima della sottoscrizione del presente contratto, incluse le informazioni contenute nel Questionario/Modulo di Proposta. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.. Si conviene inoltre che il Questionario/Modulo di Proposta costituisce parte integrante della Polizza stessa. 4.3 - Altre Assicurazioni - Xxxxxxx Xxxxxxx Se un sinistro risulti assicurato da un’altra polizza passata o presente stipulata da o per conto dell’Assicurato, o nella quale l’Assicurato sia il beneficiario, la presente Polizza opererà, nella misura consentita dalla legge e fermi restando i limiti, le condizioni e tutti i termini in essa previsti, solo in eccesso rispetto a tali coperture. Tale limitazione non opera nel caso in cui tali altre assicurazioni siano prestate specificatamente in eccesso ai massimali di Polizza specificati nella Scheda di Polizza della presente Polizza. Qualora per qualsivoglia motivo non potesse applicarsi la limitazione di cui al paragrafo che precede, l’Assicuratore è tenuto a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. L’Assicurato in ogni caso deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni; l'omissione dolosa di tale comunicazione all’Assicuratore determina la perdita del diritto all'indennizzo. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative sinistro, l’Assicurato deve darne pronto avviso agli Assicuratori, indicando a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato ciascuno il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenzanome degli altri (art. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso1910 c.c.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.
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Samples: Insurance Contract
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Le dichiarazioni del Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischiodell’Assicurato devono essere esatte, complete e veritiere. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze Incaso didichiarazioni inesattee reticenti relative a circostanze acircostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato l’Impresa di Assicurazione nonavrebbe dato il suo consenso suoconsenso, o non lo avrebbe prestato dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia l’Impresa di Assicurazione stessa:
Aa) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEin caso di dolo o colpagrave: – di • impugnare il contratto Contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto le reticenze; • trattenere il Premio relativo al periodo di impugnare assicurazione in corso al momento dell’impugnazione e, in ogni caso, il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenzaPremio corrispondente al primo anno; – di corrispondere• restituire, in caso di decesso dell’Assicurato, solo il Controvalore delle Quote acquisite al momento del decesso, se l’evento si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.;
Bb) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEove non sussista dolo o colpagrave: – di • recedere dal contratto stessoContratto, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato al Contraente entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o le reticenze; • se il decesso si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – reticenza sia conosciuta dall’Impresa di Assicurazione, o prima che l’Impresa abbia dichiarato di recedere dal Contratto, di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Di Tipo Unit Linked
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decessocui all’Art. 12.2 a).
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II)12.2, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Mista
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE CONTRAENTE/ASSICURATO HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondererifiutare il pagamento della somma assicurata, in caso di decesso dell’Assicurato, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decessoversamento annuale.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE CONTRAENTE/ASSICURATO NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni casoLa Compagnia rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore del contratto di assicurazione, l’inesatta indicazione dell’età fatto salvo sempre il caso di dolo. L’inesatta dichiarazione della data di nascita e del sesso dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età effettivaalla data di nascita ed al sesso effettivi, delle somme dovutedel capitale assicurato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondererifiutare il pagamento della somma assicurata, in caso di decesso dell’Assicurato, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decessoversamento annuale.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettificarettifica delle prestazioni assicurate, in base all’età alla data di nascita effettiva, delle somme dovute.
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Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo l’Assicurato, presa cognizione delle Condizioni di comunicare Assicurazione relative alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali forma prescelta, depositata presso l’IVASS, dichiarano: - che la Compagnia proposta stessa deve servire di base al contratto da stipularsi e deve FORMARNE PARTE INTEGRANTE; - che non avrebbe prestato hanno taciuto, omesso od alterato alcuna circostanza in rapporto ai questionari che precedono e che tutte le dichiarazioni e risposte rese nella presente proposta sono assolutamente veritiere per servire di base al contratto proposto; ne assumono la responsabilità anche se per eventuali impedimenti, siano state scritte da altro secondo le loro indicazioni. L’Assicurato dichiara, ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile, che con la firma della presente proposta, dà il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto proprio assenso alla stipula della polizza sulla sua vita. Qualora il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrisponderesia persona fisica diversa dall'Assicurato, in caso di suo decesso, nella contraenza della polizza subentra, con i relativi diritti e doveri e compresa la facoltà di revocare la designazione beneficiaria, l'Assicurato stesso. L'Assicurato, se diverso dal Contraente, con la firma della presente, accetta di subentrare nella contraenza della polizza in caso di decesso dell’Assicuratodel Contraente originario Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso atto di quanto contenuto nel modulo N. 220059, prima relativo all'informativa sul Trattamento dei Dati Personali resa in applicazione della vigente normativa sulla “privacy”, D.Lgs. 196/03 e Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) e di acconsentire al trattamento dei dati personali, sia comuni che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 IIparticolari (ex sensibili), che li riguardano, per le finalità assicurative. Il Contraente dichiara di essere stato compiutamente informato (ai sensi degli articoli 58, 59 e 60 del Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018) sugli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche (condizioni generali di assicurazione, oggetto delle garanzie, ) alla durata, ai costi ed ai limiti di copertura, e che le prestazioni proposte risultano coerenti e proporzionate alle esigenze e alle aspettative espresse. Il Contraente dichiara di essere stato informato in proporzione alla differenza tra il premio convenuto merito ai su menzionati obblighi di legge ed ai corrispondenti adempimenti previsti nel quadro delle procedure FATCA e quello che sarebbe stato applicato CRS, se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovutead esso applicabili.
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Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Le dichiarazioni del Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti dellʹAssicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dallʹentrata in vigore dellʹassicurazione o della sua riattivazione, la polizza non è contestabile per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dellʹAssicurato, nella proposta di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato assicurazione o negli altri documenti, salvo il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno caso in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione la verità sia stata alterata o la reticenzataciuta per colpa grave o in malafede. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondereLʹinesatta indicazione dellʹetà dellʹAssicurato, in caso di decesso dell’Assicuratose rilevante ai fini delle prestazioni, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettivaallʹetà reale, delle somme dovutedovute dalla Società. Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dell’adeguata verifica ai fini di antiriciclaggio, in quanto al presente contratto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni, in base alle quali la Societàè tenutaa verificare, attraverso l’accertamento dell’identitàed affidabilitàdel cliente, che il contratto e le operazioni ad esso connesse non perseguano finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, per espressa disposizione di legge, non sarà possibile dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al Contraente di quanto di sua spettanza (art. 23 del Decreto). A seguito dell’entrata in vigore in Italia della Legge 18 giugno 2015, n.95, la Società è obbligata a identificare i Contraenti che abbiano obblighi fiscali verso gli Stati Uniti oppure che abbiano la residenza fiscale in Stati diversi dall’Italia, inviando comunicazioni periodiche all’Agenzia delle Entrate fino all’estinzione degli stessi. L’identificazione deve avvenire in occasione dell’emissione della polizza e può essere successivamente reiterata durante tutta la durata del contratto: a tal fine la Società può richiedere specifiche informazioni e/o un’autocertificazione al Contraente, al Beneficiario e, nel caso di persone giuridiche, anche al Rappresentante Legale e al Titolare Effettivo. Se durante la vigenza del contratto i predetti s oggetti acquisiscono obblighi fiscali verso gli Stati Uniti oppure una nuova residenza fiscale in uno Stato diverso dall’Italia, hanno l’obbligo di comunicare il cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dell’evento. Si precisa che i dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Società e, nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni all’interessato prima della conclusione del contratto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Le dichiarazioni del Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischiodell’Assicurato devono essere esatte, complete e veritiere. In caso di Le dichiarazioni inesatte o di reticenze e le reticenze, relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato dato il suo consenso o non lo avrebbe prestato dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, da parte della Compagnia:
a) nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave: • il rifiuto, in caso di sinistro, di qualsiasi pagamento; • la contestazione della validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui la Compagnia stessa:stessa ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
Ab) HA DIRITTOnel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave: • la riduzione, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – in caso di impugnare il sinistro, del capitale assicurato in relazione al maggior rischio accertato; • la facoltà di recedere dal contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dalla sua riattivazione, il contratto trascorsi tre mesi non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal giorno Contraente e/o dall’Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrisponderemalafede, in nel qual caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso sarà applicato il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Artprecedente punto a). 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni casoInoltre, l’inesatta indicazione dell’età della data di nascita dell’Assicurato comporta la rettifica, rettifica delle prestazioni assicurate in base all’età effettivaalla data corretta. Si precisa che le dichiarazioni, rese dal Contraente e dall’Assicurato o acquisite dalla Compagnia, all’atto della sottoscrizione di ulteriori contratti di assicurazione stipulati con la Compagnia stessa, non liberano, il Contraente e l’Assicurato, dall’obbligo di fornire dichiarazioni esatte complete e veritiere con riferimento al presente contratto di assicurazione. Il Contraente è altresì tenuto a comunicare alla Compagnia ogni eventuale cambiamento di cittadinanza e/o residenza fiscale entro 30 giorni dalla variazione. Qualora nel corso del contratto si verifichi un cambiamento dell‘attività professionale dichiarata in polizza, l’Assicurato deve darne tempestiva comunicazione all’Intermediario a cui è assegnata la polizza o alla Compagnia. Se l‘Infortunio si verifica nello svolgimento di una attività diversa da quella dichiarata in polizza: - l’Indennizzo è corrisposto integralmente, se la diversa attività non aggrava il rischio; - l’Indennizzo è corrisposto nella ridotta misura indicata nella tabella sotto riportata, se la diversa attività aggrava il rischio. Classe Attività Professionale Dichiarata 1 2 3 4 Attività Professionale al momento del sinistro 1 100 68 59 44 2 100 100 87 65 3 100 100 100 75 4 100 100 100 100 Per la valutazione del livello di rischio delle somme dovuteattività professionali, si fa riferimento alla Classificazione riportata nell’allegato 1) – Classi di rischio delle attività professionali. In caso di attività eventualmente non specificate all’interno della stessa classificazione saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata. Per le persone la cui attività professionale non rientra neppure per analogia tra quelle elencate nei gruppi riportati nell’allegato 1), l’assicurazione è prestata esclusivamente previa autorizzazione della Compagnia risultante da apposito atto dichiarativo. Premesso che la Compagnia non avrebbe acconsentito a prestare l’assicurazione se fosse stata a conoscenza del cambiamento di attività professionale, non sarà corrisposto alcun Indennizzo qualora l’attività svolta dall’Assicurato al momento dell’Infortunio rientri nel seguente elenco: - atleta sportivo professionista; - pilota o collaudatore di veicoli a motore, natanti a motore, aeromobili; - sub professionista, sommozzatore, palombaro; - minatore, professionista a contatto con radioisotopi o esplosivi; - militare di corpi armati dello Stato, agente di Polizia, guardia giurata; - guida alpina o speleologica, istruttore di alpinismo; - stuntman, controfigura, circense.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Le dichiarazioni del Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischiodell’Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato dato il suo consenso consenso, o non lo avrebbe prestato dato alle medesime condizioni condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessastessa ha diritto:
Aa) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEquando esiste dolo o colpa grave: – • di impugnare il contratto contratto, dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Trascorso detto termine la Compagnia decade dal diritto da tale diritto; • di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondererifiutare, in caso di decesso dell’Assicuratosinistro ed in ogni tempo, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.qualsiasi pagamento;
Bb) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEquando non esiste dolo o colpa grave: – • di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi fare all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – • di ridurre ridurre, in caso di sinistro, la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni casoLa Compagnia rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o dalla sua riattivazione, l’inesatta salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età effettivareale, delle somme dovute. Il Contraente è tenuto a rivolgersi alla filiale di riferimento oppure inviare per iscritto ad AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. (tramite posta ordinaria o modulo online presente sul sito xxx.xxx-xxx.xx nella sezione Contatti), allegando copia del documento di identità, eventuali comunicazioni inerenti: • modifiche di professione o attività sportiva svolte dall’Assicurato eventualmente intervenute in corso di Contratto; • modifiche all’indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al contratto; • variazione della residenza, nel corso della durata del contratto, presso altro paese membro dell’Unione Europea; •variazione degli estremi di conto corrente bancario. In tal caso è necessario inoltrare la richiesta attraverso l’invio del modulo di mandato, compilato e sottoscritto dal Contraente, reperibile nella sezione “comunicazioni” sul sito internet della Compagnia all’indirizzo xxx.xxx-xxx.xx, oppure richiedendolo alla Compagnia ai seguenti recapiti: Numero Verde: 800231187; numero dall'estero 0039 06 45202136; Pec: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Rendita Vitalizia Pagabile in Caso Di Non Autosufficienza
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Le dichiarazioni del Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischiodell’Assicurato devono essere esatte, complete e veritiere. In caso di Le dichiarazioni inesatte o di reticenze e le reticenze, relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato dato il suo consenso o non lo avrebbe prestato dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, da parte della Compagnia:
a. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze con xxxx o colpa grave: - il rifiuto, in caso di sinistro, di qualsiasi pagamento; - la contestazione della validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui la Compagnia stessa:stessa ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
A) HA DIRITTOb. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave: - la riduzione, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – in caso di impugnare il sinistro, del capitale assicurato in relazione al maggior rischio accertato; - la facoltà di recedere dal contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dalla sua riattivazione, il contratto trascorsi tre mesi non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal giorno Contraente e/o dall’Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrisponderemalafede, in nel qual caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso sarà applicato il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Artprecedente punto a). 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni casoInoltre, l’inesatta indicazione dell’età della data di nascita dell’Assicurato comporta la rettifica, rettifica delle prestazioni assicurate in base all’età effettivaalla data corretta. Si precisa che le dichiarazioni, delle somme dovuterese dal Contraente e dall’Assicurato o acquisite dalla Compagnia, all’atto della sottoscrizione di ulteriori contratti di assicurazione stipulati con la Compagnia stessa, non liberano il Contraente e l’Assicurato dall’obbligo di fornire dichiarazioni esatte complete e veritiere con riferimento al presente contratto di assicurazione.
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Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Le dichiarazioni del Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischiodell’Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di Le dichiarazioni inesatte o di reticenze e le reticenze, relative a circostanze tali che la Compagnia Società non avrebbe prestato dato il suo consenso o non lo avrebbe prestato dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessapossono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892,1893 del Codice Civile, da parte della Società:
A) HA DIRITTOA. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave: ▪ il rifiuto, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEin caso di Sinistro, di qualsiasi pagamento; ▪ la contestazione della validità del Contratto entro tre mesi dal giorno in cui la Società stessa ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
B. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave: – ▪ la riduzione, in caso di impugnare il contratto dichiarando Sinistro, del capitale assicurato in relazione al Contraente maggior rischio accertato; ▪ la facoltà di voler esercitare tale diritto recedere dal Contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, caso l’inesatta indicazione dell’età della data di nascita dell’Assicurato comporta la rettifica, rettifica delle prestazioni assicurate in base all’età effettivaalla data corretta. Le dichiarazioni, delle somme dovuterese dal Contraente e dall'Assicurato o acquisite dalla Società, all'atto della sottoscrizione di contratti di assicurazione infortuni e/o malattia stipulati con la Società stessa o con società del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A., non liberano, il Contraente e l'Assicurato, dall'obbligo di fornire dichiarazioni esatte complete e veritiere con riferimento al presente Contratto.
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Samples: Temporary Life Insurance Contract
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il VITTORIA INVESTIMEGLIO - DOPPIA EVOLUZIONE PAC Le dichiarazioni del Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo dell’Assicurato devono essere esatte e complete. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute salvo i casi di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischionon assicurabilità dello stesso. In particolare, in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato dato il suo consenso consenso, o non lo avrebbe prestato dato alle medesime condizioni condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessaquest’ultima ha diritto:
Aa) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEquando esiste dolo o colpa grave: – • di impugnare il contratto contratto, dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La ; trascorso detto termine la Compagnia decade dal diritto da tale diritto; • di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondererifiutare, in caso di decesso dell’Assicuratosinistro ed in ogni tempo, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.qualsiasi pagamento;
Bb) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEquando non esiste dolo o colpa grave: – • di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato inviare al Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – • di ridurre ridurre, in caso di sinistro, la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto Premio Versato e quello che sarebbe stato applicato se si fosse avesse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni casoIl Contraente è tenuto a fornire alla Società tutte le informazioni/documenti necessari al fine dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa antiriciclaggio. Il rifiuto di fornire le informazioni/documenti richiesti e l’impossibilità ad adempiere all’obbligo di adeguata verifica comporta per la Società l’obbligo di non instaurare il rapporto continuativo o di non eseguire l’operazione richiesta, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, ovvero di porre fine al rapporto continuativo già in base all’età effettiva, essere e l’applicazione delle somme dovutemisure previste dall’art. 42 (obbligo di astensione) del D.Lgs. 231 del 2007 e successive modifiche intervenute.
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Samples: Assicurazione Vita Multiramo
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Le dichiarazioni del Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischiodell’Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di Le dichiarazioni inesatte o di reticenze e le reticenze, relative a circostanze tali che la Compagnia Società non avrebbe prestato dato il suo consenso o non lo avrebbe prestato dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessapossono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892,1893 del Codice Civile, da parte della Società:
Aa) HA DIRITTOnel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave: - il rifiuto, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEin caso di Sinistro, di qualsiasi pagamento; - la contestazione della validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui la Società stessa ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
b) nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave: – - la riduzione, in caso di impugnare il Sinistro, delle prestazioni in relazione al maggior rischio accertato; - la facoltà di recedere dal contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, caso l’inesatta indicazione dell’età della data di nascita dell’Assicurato comporta la rettifica, rettifica delle prestazioni assicurate in base all’età effettivaalla data corretta. Le dichiarazioni, delle somme dovuterese dal Contraente e dall'Assicurato o acquisite dalla Società, all'atto della sottoscrizione di contratti di assicurazione infortuni e/o malattia stipulati con la Società stessa o con società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A., non liberano, il Contraente e l'Assicurato, dall'obbligo di fornire dichiarazioni esatte complete e veritiere con riferimento al contratto di assicurazione.
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Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Le dichiarazioni del Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischiodell’Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di Le dichiarazioni inesatte o di reticenze e le reticenze, relative a circostanze tali che la Compagnia Società non avrebbe prestato dato il suo consenso o non lo avrebbe prestato dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892,1893 del Codice Civile, da parte della Società: ◾ nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave: - il rifiuto, in caso di sinistro, del pagamento del capitale assicurato della copertura caso morte (o morte e invalidità permanente); - la Compagnia stessa:
Acontestazione della validità della copertura caso morte (o morte e invalidità permanente) HA DIRITTOentro 3 mesi dal giorno in cui la Società stessa ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; ◾ nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave: - la riduzione, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – in caso di impugnare il contratto dichiarando sinistro, del capitale assicurato della copertura caso morte (o morte e invalidità permanente) in relazione al Contraente maggior rischio accertato; - la facoltà di voler esercitare tale diritto recedere dalla copertura caso morte (o morte e invalidità permanente) entro tre 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre Trascorsi 12 mesi dal giorno dall’entrata in cui ha conosciuto l’inesattezza vigore della dichiarazione copertura caso morte (o morte e invalidità permanente) o dalla sua riattivazione, la reticenza; – di corrispondere, in copertura caso di decesso morte (o morte e invalidità permanente) non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato, prima salvo il caso che la verità sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno stata alterata o taciuta in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cosemalafede. In ogni caso, caso l’inesatta indicazione dell’età della data di nascita dell’Assicurato comporta la rettifica, rettifica del capitale assicurato della copertura caso morte (o morte e invalidità permanente) in base all’età effettivaalla data corretta, oltre che della maggiorazione del controvalore delle somme dovutequote dei fondi interni in base alla data corretta. Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall’Assicurato all’atto della sottoscrizione di altri contratti di assicurazione sulla vita e/o infortuni e/o malattia stipulati con la Società, o con società del gruppo di appartenenza, non liberano il Contraente e l’Assicurato dall’obbligo di fornire alla Società dichiarazioni esatte, complete e veritiere con riferimento al presente contratto di assicurazione.
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Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Le dichiarazioni del Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischiodell’Assicurato devono essere esatte, complete e veritiere. In caso di Le dichiarazioni inesatte o di reticenze e le reticenze, relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato dato il suo consenso o non lo avrebbe prestato dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, da parte della Compagnia:
a. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze con xxxx o colpa grave: - il rifiuto, in caso di sinistro, di qualsiasi pagamento; - la contestazione della validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTOb. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave: - la riduzione, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – in caso di impugnare il sinistro, del capitale assicurato in relazione al maggior rischio accertato; - la facoltà di recedere dal contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dalla sua riattivazione, il contratto trascorsi tre mesi non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal giorno Contraente e/o dall’Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrisponderemalafede, in nel qual caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso sarà applicato il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Artprecedente punto a). 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni casoInoltre, l’inesatta indicazione dell’età della data di nascita dell’Assicurato comporta la rettifica, rettifica delle prestazioni assicurate in base all’età effettivaalla data corretta. Si precisa che le dichiarazioni, delle somme dovuterese dal Contraente e dall’Assicurato o acquisite dalla Compagnia, all’atto della sottoscrizione di ulteriori contratti di assicurazione stipulati con la Compagnia stessa, non liberano, il Contraente e l’Assicurato, dall’obbligo di fornire dichiarazioni esatte complete e veritiere con riferimento al presente contratto di assicurazione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Capitale Differito Rivalutabile
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le o dell'Assicurato, relative alle circostanze a loro note rilevanti per la determinazione che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita del diritto alla prestazione assicurata e la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. In Infatti, in caso di dichiarazioni inesatte o e di reticenze relative che avrebbero potuto comportare da parte dell’Impresa - se fosse venuta a circostanze tali conoscenza delle corrette informazioni - una valutazione del rischio tale da non consentire la sottoscrizione del contratto, ovvero da consentirla a condizioni diverse, l’Impresa - venuta a conoscenza delle corrette informazioni - può adottare provvedimenti diversi a seconda che abbia o meno accertato il dolo o la Compagnia non avrebbe prestato colpa grave. La tabella che segue illustra i diversi provvedimenti che l’Impresa può adottare a seguito degli accertamenti: tabella 1. ACCERTAMENTO O MENO DEL DOLO, OVVERO DELLA COLPA GRAVE provvedimenti che l’Impresa può adottare caso in cui sia stato accertato il suo consenso dolo o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il colpa grave annullamento del contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza si è avuta conoscenza dell’inesatta dichiarazione e della dichiarazione reticenza non riconoscimento di alcuna prestazione in caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto caso in cui NON sia stato accertato il dolo o la reticenza. La Compagnia decade colpa grave rescissione dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza si è avuta conoscenza dell’inesatta dichiarazione e della dichiarazione o la reticenza; – di corrisponderereticenza riduzione della prestazione in relazione al maggior rischio, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura dell’Assicurato in corso di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, anche l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovuterettifica della prestazione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Rendita Immediata Rivalutabile
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo l’Assicurato, presa cognizione delle Condizioni di comunicare Assicurazione relative alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali forma prescelta, depositata presso l’IVASS, dichiarano: - che la Compagnia proposta stessa deve servire di base al contratto da stipularsi e deve FORMARNE PARTE INTEGRANTE; - che non avrebbe prestato hanno taciuto, omesso od alterato alcuna circostanza in rapporto ai questionari che precedono e che tutte le dichiarazioni e risposte rese nella presente proposta sono assolutamente veritiere per servire di base al contratto proposto; ne assumono la responsabilità anche se per eventuali impedimenti, siano state scritte da altro secondo le loro indicazioni. L’Assicurato dichiara, ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile, che con la firma della presente proposta, dà il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto proprio assenso alla stipula della polizza sulla sua vita. Qualora il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrisponderesia persona fisica diversa dall'Assicurato, in caso di suo decesso, nella contraenza della polizza subentra, con i relativi diritti e doveri e compresa la facoltà di revocare la designazione beneficiaria, l'Assicurato stesso. L'Assicurato, se diverso dal Contraente, con la firma della presente, accetta di subentrare nella contraenza della polizza in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
B) HA DIRITTO, QUANDO Contraente originario IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEL’ASSICURATO (In caso di minore firma dell’esercente la potestà genitoriale) (In caso di minore firma dell’esercente la potestà genitoriale) Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso atto di quanto contenuto nel modulo N. 220059, relativo all'informativa sul Trattamento dei Dati Personali resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03 e di acconsentire al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, che li riguardano, per le finalità assicurative. Il Contraente dichiara di essere stato compiutamente informato (ai sensi degli articoli 52 e 53 del Regolamento IVASS (ex Isvap) n° 5 del 16 ottobre 2006) sugli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche (condizioni generali di assicurazione, oggetto delle garanzie, ) alla durata, ai costi ed ai limiti di copertura, e che le prestazioni proposte risultano coerenti e proporzionate alle esigenze e alle aspettative espresse. (In caso di minore firma dell’esercente la potestà genitoriale) (In caso di minore firma dell’esercente la potestà genitoriale) Il Contraente dichiara di approvare espressamente, anche ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 2 – Prestazioni Assicurate – Durata del contratto e limiti di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza età - Bonus di sottoscrizione; 3 – Conclusione del contratto; 5 – Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato ; 6 – Diritto di revoca della dichiarazione proposta; 7 – Diritto di recesso del Contraente; 8 - Premio unico iniziale e premi unici aggiuntivi; 9 – Investimento dei premi; 10 - Rivalutazione del capitale derivante dall’investimento nella Gestione Separata; 11 – Riscatto totale o la reticenzaparziale; 12 – Operazioni di ridurre la somma dovuta switch; 16 – Pagamenti della Società; 19 – Obblighi di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovuterestituzione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio; 20 – Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni.
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Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. 10.1 Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia Società le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. .
10.2 In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia Società non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia Società stessa:
Aa) HA DIRITTOha diritto, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEquando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave: – - di impugnare il contratto Contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto ; - di impugnare rifiutare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza pagamento della dichiarazione o la reticenza; – di corrisponderesomma assicurata, in caso di decesso dell’Assicurato, se il sinistro/evento si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato sopra indicato; - di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decessoversamento annuale.
Bb) HA DIRITTOha diritto, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEquando il Contraente non ha agito con dolo o colpa grave: – - di recedere dal contratto Contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – - di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età .
10.3 L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettificarettifica delle prestazioni assicurate, in base all’età alla data di nascita effettiva, delle somme dovute.
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Samples: Insurance Contract
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il VITTORIA INVESTIMEGLIO – MULTIVALORE OPEN Le dichiarazioni del Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo dell’Assicurato devono essere esatte e complete. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute salvo i casi di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischionon assicurabilità dello stesso. In particolare, in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato dato il suo consenso consenso, o non lo avrebbe prestato dato alle medesime condizioni condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessaquest’ultima ha diritto:
Aa) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEquando esiste dolo o colpa grave: – • di impugnare il contratto contratto, dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La ; trascorso detto termine la Compagnia decade dal diritto da tale diritto; • di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondererifiutare, in caso di decesso dell’Assicuratosinistro ed in ogni tempo, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.qualsiasi pagamento;
Bb) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEquando non esiste dolo o colpa grave: – • di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato inviare al Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – • di ridurre ridurre, in caso di sinistro, la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto Premio versato e quello che sarebbe stato applicato se si fosse avesse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni casoIl Contraente è tenuto a fornire alla Società tutte le informazioni/documenti necessari al fine dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa antiriciclaggio. Il rifiuto di fornire le informazioni/documenti richiesti e l’impossibilità ad adempiere all’obbligo di adeguata verifica comporta per la Società l’obbligo di non instaurare il rapporto continuativo o di non eseguire l’operazione richiesta, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, ovvero di porre fine al rapporto continuativo già in base all’età effettiva, essere e l’applicazione delle somme dovutemisure previste dall’art. 42 (obbligo di astensione) del D.Lgs. 231 del 2007 e s.m.i.
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Samples: Assicurazione Vita Multiramo
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Le dichiarazioni del Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo dell’Assicurato devono essere esatte e complete. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute salvo i casi di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischionon assicurabilità dello stesso. In particolare, in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato dato il suo consenso consenso, o non lo avrebbe prestato dato alle medesime condizioni condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessaquest’ultima ha diritto:
Aa) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEquando esiste dolo o colpa grave: – XXXXXXXX XXXXXX E LODE • di impugnare il contratto contratto, dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La ; trascorso detto termine la Compagnia decade dal diritto da tale diritto; • di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondererifiutare, in caso di decesso dell’Assicuratosinistro ed in ogni tempo, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.qualsiasi pagamento;
Bb) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEquando non esiste dolo o colpa grave: – • di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato inviare al Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre 29 C O N D I Z I O N I A S S I C U R A Z I O N E • di ridurre, in caso di sinistro, la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto versato e quello che sarebbe stato applicato se si fosse avesse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni casoIl Contraente è tenuto a fornire alla Società tutte le informazioni/documenti necessari al fine dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa antiriciclaggio. Il rifiuto di fornire le informazioni/documenti richiesti e l’impossibilità ad adempiere all’obbligo di adeguata verifica comporta per la Società l’obbligo di non instaurare il rapporto continuativo o di non eseguire l’operazione richiesta, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, ovvero di porre fine al rapporto continuativo già in base all’età effettiva, essere e l’applicazione delle somme dovutemisure previste dall’art. 42 (obbligo di astensione) del D.Lgs. 231 del 2007 e s.m.i.
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Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Le dichiarazioni del Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischiodell’Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di Le dichiarazioni inesatte o di reticenze e le reticenze, relative a circostanze tali che la Compagnia Società non avrebbe prestato dato il suo consenso o non lo avrebbe prestato dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessapossono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 del Codice Civile, da parte della Società:
Aa) HA DIRITTOnel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave: Condizioni di assicurazione - “New Retirement Income” 27 di 53 – il rifiuto, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEin caso di sinistro, di qualsiasi pagamento; – la contestazione della validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui la Società stessa ha co- nosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
b) nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave: – la riduzione, in caso di impugnare il sinistro, del capitale assicurato in relazione al maggior rischio accertato; – la facoltà di recedere dal contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dalla sua riattivazione, il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione non è contestabile per dichiarazioni inesatte o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso reticenti del Contra- ente o dell’Assicurato, prima salvo il caso che la verità sia decorso stata alterata o taciuta in malafede, nel qual caso sarà applicato il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Artprecedente punto a). 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni casoInoltre, l’inesatta indicazione dell’età della data di nascita dell’Assicurato comporta la rettifica, rettifica della prestazione assicurata in base all’età effettivaalla data corretta. Le dichiarazioni, delle somme dovuterese dal Contraente e dall’Assicurato o acquisite dalla Società, all’atto della sottoscri- zione di ulteriori contratti di assicurazione stipulati con la Società stessa, non liberano, il Contraente e l’Assicurato, dall’obbligo di fornire dichiarazioni esatte complete e veritiere con riferimento al presente contratto di assicurazione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Le dichiarazioni del Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze a loro note rilevanti per che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la determinazione perdita totale o parziale del rischiodiritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute. In particolare, in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia AXA Assicurazioni non avrebbe prestato dato il suo consenso consenso, o non lo avrebbe prestato dato alle medesime condizioni condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessastessa ha diritto:
Aa) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEquando esiste dolo o colpa grave: – • di impugnare il contratto Contratto, dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia ; trascorso detto termine AXA Assicurazioni decade dal diritto da tale diritto; • di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondererifiutare, in caso di decesso dell’AssicuratoSinistro ed in ogni tempo, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.qualsiasi pagamento;
Bb) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEquando non esiste dolo o colpa grave: – • di recedere dal contratto Contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato inviare al Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – • di ridurre ridurre, in caso di Xxxxxxxx, la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse avesse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni casoAXA Assicurazioni rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall’efficacia dell’assicurazione o dalla sua Riattivazione, l’inesatta salvo il caso di dolo. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età effettivareale, delle somme dovute. Il Contraente è tenuto a inoltrare per iscritto ad AXA Assicurazioni (per posta ordinaria o fax) eventuali comunicazioni inerenti: • modifiche all’indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al Contratto; • variazione della residenza, nel corso della durata del Contratto, presso altro Paese membro dell’Unione Europea; • variazione degli estremi di conto corrente bancario. In tal caso è necessario inoltrare la richiesta attraverso l’invio del modulo di mandato, compilato e sottoscritto dal Contraente, reperibile sul sito internet della Compagnia.
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Samples: Assicurazione Temporanea Caso Morte, Malattia Grave E Non Autosufficienza
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decessocui all’Art. 13 a).
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II)13, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.
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Samples: Documento Informativo Precontrattuale Per Prodotti Di Investimento Assicurativi
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Le dichiarazioni del Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti dellʹAssicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dallʹentrata in vigore dellʹassicurazione o della sua riattivazione, la polizza non è contestabile per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dellʹAssicurato, nella proposta di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato assicurazione o negli altri documenti, salvo il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno caso in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione la verità sia stata alterata o la reticenzataciuta per colpa grave o in malafede. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta Lʹinesatta indicazione dell’età dell’Assicurato dellʹetà dellʹAssicurato comporta la rettifica, in base all’età effettivaallʹetà reale, Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dell’adeguata verifica ai fini di antiriciclaggio, in quanto al presente contratto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni, in base alle quali la Società è tenuta a verificare, attraverso l’accertamento dell’identità ed affidabilità del cliente, che il contratto e le operazioni ad esso connesse non perseguano finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, per espressa disposizione di legge, non sarà possibile dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al Contraente di quanto di sua spettanza (art. 23 del Decreto). A seguito dell’entrata in vigore in Italia della Legge 18 giugno 2015, n.95, la Società è obbligata a identificare i Contraenti che abbiano obblighi fiscali verso gli Stati Uniti oppure che abbiano la residenza fiscale in Stati diversi dall’Italia, inviando comunicazioni periodiche all’Agenzia delle somme dovuteEntrate fino all’estinzione degli stessi. L’identificazione deve avvenire in occasione dell’emissione della polizza e può essere successivamente reiterata durante tutta la durata del contratto: a tal fine la Società può richiedere specifiche informazioni e/o un’autocertificazione al Contraente, al Beneficiario e, nel caso di persone giuridiche, anche al Rappresentante Legale e al Titolare Effettivo. Se durante la vigenza del contratto i predetti soggetti acquisiscono obblighi fiscali verso gli Stati Uniti oppure una nuova residenza fiscale in uno Stato diverso dall’Italia, hanno l’obbligo di comunicare il cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dell’evento. Si precisa che i dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Società e, nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni all’interessato prima della conclusione del contratto.
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Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Le dichiarazioni del Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischiodell’Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di Le dichiarazioni inesatte o di reticenze e le reticenze, relative a circostanze tali che la Compagnia Società non avrebbe prestato dato il suo consenso o non lo avrebbe prestato dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessapossono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892,1893 del Codice Civile, da parte della Società:
A) HA DIRITTOA. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave: • il rifiuto, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEin caso di sinistro, di qualsiasi pagamento; • la contestazione della validità del Contratto entro tre mesi dal giorno in cui la Società stessa ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
B. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave: – • la facoltà di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto recedere dal Contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, caso l’inesatta indicazione dell’età della data di nascita dell’Assicurato comporta la rettifica, rettifica delle prestazioni assicurate in base all’età effettivaalla data corretta. Le dichiarazioni, delle somme dovuterese dal Contraente e dall'Assicurato o acquisite dalla Società, all'atto della sottoscrizione di contratti di assicurazione infortuni e/o malattia stipulati con la Società stessa o con società del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A., non liberano, il Contraente e l'Assicurato, dall'obbligo di fornire dichiarazioni esatte complete e veritiere con riferimento al presente Contratto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Le dichiarazioni rese dal Contraente formano parte integrante del presente Contratto. Le dichiarazioni del Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare ciascun Assicurato effettuate in relazione alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischioPolizza devono essere esatte, complete e veritiere. In caso di dichiarazioni inesatte e/o di reticenze reticenti del Contraente, relative a circostanze tali che la Compagnia per cui Poste Vita, se le avesse conosciute, non avrebbe prestato dato il suo proprio consenso o non lo Io avrebbe prestato dato alle medesime stesse condizioni di cui al presente Contratto, si fa riferimento a quanto dispongono gli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. In particolare, in caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti relative a circostanze tali per cui Poste Vita S.p.A., se le avesse conosciuto conosciute, non avrebbe dato il vero stato delle coseproprio consenso o non Io avrebbe dato alle stesse condizioni, la Compagnia stessaSocietà ha diritto, relativamente agli Assicurati nei confronti dei quali è riferita la dichiarazione inesatta o la reticenza:
Aa) HA DIRITTOin caso di dolo o colpa grave del Contraente, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE(Art. 1892 del Codice Civile), di: – di - impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione le inesattezze o la reticenzareticenza delle di- chiarazioni fornite dal Contraente e dall’Assicurato; - rifiutare al verificarsi del sinistro, qualsiasi pagamento se tale sinistro si sia verificato prima del decorrere del predetto termine di tre mesi;
b) nel caso non esista dolo o colpa grave del Contraente, (Art. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere1893 del Codice Civile) di: - ridurre, in caso di decesso dell’Assicuratoal verificarsi del sinistro, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), le somme dovute in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose; ciò laddove il sinistro si sia verificato prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia stata conosciuta da Poste Vita S.p.A. o prima che questa abbia dichiarato di voler recedere dal contratto; - recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza delle dichia- razioni o della reticenza (Art 1893 del Codice Civile). In ogni caso, l’inesatta L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, rettifica delle prestazioni in base all’età effettiva, delle somme dovutereale.
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Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – . Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore del contratto, esso non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede. L’inesatta dichiarazione della data di ridurre la somma dovuta nascita dell’Assicurato (e l’inesatta dichiarazione della data di cui all’Art. 11 II), nascita dell’Assicurato reversionario nel caso di scelta della rendita vitalizia reversibile) comporta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta caso la rettifica, in base all’età alla data di nascita effettiva, delle somme dovutedella rendita assicurata.
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Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Le dichiarazioni rese dal Contraente formano parte integrante del presente Contratto. Le dichiarazioni del Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare ciascun Assicurato effettuate in relazione alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischioPolizza devono essere esatte, complete e veritiere. In caso di dichiarazioni inesatte e/o di reticenze reticenti del Contraente, relative a circostanze tali che per cui la Compagnia Compagnia, se le avesse conosciute, non avrebbe prestato dato il suo proprio consenso o non lo Io avrebbe prestato dato alle medesime stesse condizioni di cui al presente Contratto, si fa riferimento a quanto dispongono gli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. In particolare, in caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti relative a circostanze tali per cui la Compagnia, se le avesse conosciuto conosciute, non avrebbe dato il vero stato delle coseproprio consenso o non Io avrebbe dato alle stesse condizioni, la Compagnia stessastessa ha diritto, relativamente agli Assicurati nei confronti dei quali è riferita la dichiarazione inesatta o la reticenza:
Aa) HA DIRITTOin caso di dolo o colpa grave del Contraente (Art. 1892 del Codice Civile), QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEdi: – di - impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione le inesattezze o la reticenza. La Compagnia decade reticenza delle dichiarazioni fornite dal diritto Contraente e dall’Assicurato; - rifiutare, al verificarsi del sinistro, qualsiasi pagamento se tale sinistro si sia verificato prima del decorrere del predetto termine di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decessomesi.
Bb) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione nel caso non esista dolo o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Artcolpa grave del Contraente (Art. 11 II1893 del Codice Civile), di: - ridurre, al verificarsi del sinistro, le somme dovute in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose; ciò laddove il sinistro si sia verificato prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia stata conosciuta dalla Compagnia o prima che questa abbia dichiarato di voler recedere dal contratto; - recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o della reticenza (Art 1893 del Codice Civile). In ogni casoPer il piano facoltativo, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, rettifica delle prestazioni in base all’età effettiva, delle somme dovutereale.
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Samples: Assicurazione Collettiva
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Le dichiarazioni rese dal Contraente formano parte integrante del presente Contratto. Le dichiarazioni del Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare ciascun Assicurato effettuate in relazione alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischioPolizza devono essere esatte, complete e veritiere. In caso di dichiarazioni inesatte e/o di reticenze reticenti del Contraente, relative a circostanze tali che la Compagnia per cui Poste Vita, se le avesse conosciute, non avrebbe prestato dato il suo proprio consenso o non lo Io avrebbe prestato dato alle medesime stesse condizioni di cui al presente Contratto, si fa riferimento a quanto dispongono gli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. In particolare, in caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti relative a circostanze tali per cui Poste Vita S.p.A., se le avesse conosciuto conosciute, non avrebbe dato il vero stato delle coseproprio consenso o non Io avrebbe dato alle stesse condizioni, la Compagnia stessaSocietà ha diritto, relativamente agli Assicurati nei confronti dei quali è riferita la dichiarazione inesatta o la reticenza:
Aa) HA DIRITTOin caso di dolo o colpa grave del Contraente, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE(Art. 1892 del Codice Civile), di: – di - impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione le inesattezze o la reticenzareticenza delle dichiarazioni fornite dal Contraente e dall’Assicurato; - riiutare al veriicarsi del sinistro, qualsiasi pagamento se tale sinistro si sia veriicato prima del decorrere del predetto termine di tre mesi;
b) nel caso non esista dolo o colpa grave del Contraente, (Art. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere1893 del Codice Civile) di: - ridurre, in caso di decesso dell’Assicuratoal veriicarsi del sinistro, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), le somme dovute in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose; ciò laddove il sinistro si sia veriicato prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia stata conosciuta da Poste Vita S.p.A. o prima che questa abbia dichiarato di voler recedere dal contratto; - recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza delle dichia- razioni o della reticenza (Art. In ogni caso, l’inesatta 1893 del Codice Civile). L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, rettiica delle prestazioni in base all’età effettiva, delle somme dovutereale.
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Samples: Polizza Collettiva
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Le dichiarazioni del Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischiodell’Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze e reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato dato il suo consenso alla conclusione del Contratto, o non lo avrebbe prestato dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEl’Impresa di Assicurazione ha diritto: – • In caso di dolo o colpa grave: - di impugnare il contratto Contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenzale reticenze. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto Contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE• Ove non sussista dolo o colpa grave: – - di recedere dal contratto stessoContratto, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o le reticenze; L’impresa di assicurazione decade da tali diritti trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione, salvo il caso che la reticenzaverità sia stata alterata o taciuta in malafede. Il Contraente è tenuto a inoltrare per iscritto alla Compagnia (posta ordinaria, fax e mail) eventuali comunicazioni inerenti: • modifiche dell’indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al contratto; – • variazione della residenza Europea nel corso della durata del contratto, presso altro Paese membro della Unione Europea; • variazione degli estremi di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovuteconto corrente bancario.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili E Unit Linked
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il VITTORIA TUTELA FUTURO - ELITE Le dichiarazioni del Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo dell’Assicurato devono essere esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute salvo i casi di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischionon assicurabilità dello stesso. In particolare, in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato dato il suo consenso consenso, o non lo avrebbe prestato dato alle medesime condizioni condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessaquest’ultima ha diritto:
Aa) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEquando esiste dolo o colpa grave: – • di impugnare il contratto contratto, dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La ; trascorso detto termine la Compagnia decade dal diritto da tale diritto; • di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondererifiutare, in caso di decesso dell’Assicuratosinistro ed in ogni tempo, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.qualsiasi pagamento;
Bb) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEquando non esiste dolo o colpa grave: – • di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato inviare al Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – • di ridurre ridurre, in caso di sinistro, la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto versato e quello che sarebbe stato applicato se si fosse avesse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni casoIl Contraente è tenuto a fornire alla Società tutte le informazioni/documenti necessari al fine dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa antiriciclaggio. Il rifiuto di fornire le informazioni/documenti richiesti e l’impossibilità ad adempiere all’obbligo di adeguata verifica comporta per la Società l’obbligo di non instaurare il rapporto continuativo o di non eseguire l’operazione richiesta, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, ovvero di porre fine al rapporto continuativo già in base all’età effettiva, essere e l’applicazione delle somme dovutemisure previste dall’art. 42 (obbligo di astensione) del D.Lgs. 231 del 2007 e s.m.i.
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Samples: Assicurazione Vita Temporanea
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della società, le dichiarazioni del Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischiodell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che per le quali la Compagnia Società non avrebbe prestato dato il suo consenso alla conclusione del contratto, o non lo avrebbe prestato dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia Società stessa:
A) HA DIRITTOa. quando esiste dolo o colpa grave, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVEha diritto: – - di impugnare annullare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – - di rifiutare qualsiasi pagamento se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine sopra indicato;
b. quando non esiste dolo o colpa grave, ha diritto: - di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - nell’ipotesi che il sinistro si verifichi prima che la società conosca il vero stato delle cose, o prima che la Società abbia dichiarato di voler recedere dal contratto, di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), le prestazioni in proporzione alla della differenza tra il premio convenuto pattuito e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni casoIl Contraente è tenuto a fornire alla Società tutte le informazioni/documenti necessari al fine dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa antiriciclaggio. Il rifiuto di fornire le informazioni/documenti richiesti e l’impossibilità ad adempiere all’obbligo di adeguata verifica comporta per la Società l’obbligo di non instaurare il rapporto continuativo o di non eseguire l’operazione richiesta, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, ovvero di porre fine al rapporto continuativo già in base all’età effettiva, essere e l’applicazione delle somme dovutemisure previste dall’Art.23 (obbligo di astensione) del D.Lgs. 231 del 2007 e s.m.i.
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Samples: Assicurazione Caso Morte a Vita Intera Con Capitale Rivalutabile E Premio Annuo Costante
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondererifiutare il pagamento della somma assicurata, in caso di decesso dell’Assicurato, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato indicato; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata se l’Assicurato abbia negato di essere affetto anche da una sola delle patologie indicate nel Questionario Sanitario, considerato che la Compagnia in tal caso non avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell’assicurazione; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decessoversamento annuale.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.
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Samples: Documento Informativo Precontrattuale Per I Prodotti Assicurativi Vita