Diritti e doveri delle parti Clausole campione

Diritti e doveri delle parti. L’agente o rappresentante, - nell’esecuzione dell’incarico, deve tutelare gli interesse del preponente ed agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatali, ed ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario Il contratto potrà prevedere l’addebito totale o parziale del valore del campionario all’agente o rappresentante, nel solo caso di mancato o parziale restituzione o di danneggiamento non derivante dal normale utilizzo. È vietato l’addebito del campionario all’agente o rappresentante per motivi diversi da quelli sopra indicati. L’agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, ne di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto. Il preponente è tenuto a fornire all’agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più producente il proprio mandato, nonché ad avvertirlo senza indugio qualora ritenga di non poter evadere totalmente o parzialmente le proposte d’ordine. Il preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell’agente o rappresentante la documentazione necessaria, anche contabile, relativa ai beni e/o servizi trattari, e fornire all’agente o rappresentante le notizie necessarie per l’esecuzione del contratto: in particolare è tenuto ad avvertire l’agente entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Diritti e doveri delle parti. 5.1 Il Beneficiario opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, sia nazionali sia comunitarie, assumendosi la completa responsabilità della realizzazione delle attività oggetto del presente Contratto; l’ASI pertanto, resterà estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del Contratto e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse all’esecuzione delle attività oggetto del Contratto. In particolare il Beneficiario: a) esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi impegno, onere e responsabilità, ed a qualsiasi titolo, che possa derivare nei confronti dei terzi durante l'esecuzione del presente Contratto; b) è responsabile, nei confronti dell'ASI, dello sviluppo delle attività oggetto del Contratto, nonché del controllo sull'omogeneità, completezza e qualità del lavoro svolto compreso quello svolto dal/i Componente/i del team; c) si obbliga ad assumere la responsabilità della corretta esecuzione del Contratto; d) si impegna, durante la vigenza contrattuale, ad osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza, ordine pubblico, capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, vigenti e/o sopravvenute successivamente alla stipula contrattuale. 5.2 Il Beneficiario si impegna, per tutta la durata del Contratto, a non fruire e a non richiedere ulteriori finanziamenti pubblici per l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto come specificate nell’Allegato Tecnico Gestionale (All.1). 5.3 L’ASI, il Beneficiario ed il/i Componenti del team/i sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza. 5.4 Il Beneficiario si impegna al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 art. 3, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 5.5 È fatto obbligo al Beneficiario di fornire copia degli accordi di collaborazione e/o dei contratti stipulati con il/i Componente/i del team entro 30 gg. dalla data della Riunione Iniziale. Nel caso in cui i contratti non siano stati ancora stipulati in quella data e nelle more della formalizzazione e dell’invio degli stessi, è fatto obbligo al Beneficiario di fornire evidenza dell’instaurarsi del rapporto contrattuale con il/i Componente/i del team. 5.6 È altresì fatto obbligo al Beneficiario, a pena di nullità assoluta, di inserire, nei contratti stipulati con il/i Componente/i del team/i, apposita clausola con la quale ciascuno di essi ass...
Diritti e doveri delle parti. SINISTRI: DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
Diritti e doveri delle parti. La previsione è stata aggiornata in base al testo dell’art. 1746, comma 2 c.c. e chiarisce la natura inderogabile dell’obbligo dell’agente di fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, nonché ogni altra informazione utile al preponente per valutare la convenienza dei singoli affari. Infine, viene rideterminato in 30 giorni il termine allo scadere del quale si considerano accettate, ai soli fini del diritto alla provvigione, le proposte d’ordine trasmesse dall’agente al preponente. Si ricorda che, in ogni caso, tale disciplina assume carattere cedevole dal momento che opera solamente nel caso in cui il contratto individuale di agenzia non abbia previsto un diverso termine per l’accettazione o il rifiuto delle proposte d’ordine.
Diritti e doveri delle parti. 2.1. Il corrispettivo o compenso che sarà riconosciuto al Segnalatore-Affiliato per la sua attività, legate al lavoro nell'ambito del presente contratto, è una cifra fissa per ogni cliente gestito e inserito nel sito web (CRM). Tale corrispettivo spettante ad ogni Segnalatore-Affiliato sarà pari al 30% della somma pagata da ogni cliente per iscrizione online al servizi per single sotto il nome del brand «Amore Connecting Singles» (Allegato n.1). Ad esclusione per i viaggi per single per i quali il Segnalatore-Affiliato potrà incassare un bonus a titolo di corrispettivo pari a 125 Euro per ogni viaggio confermato dal cliente e gestito dalla Società-Licenziante . 2.2. Le Parti si impegnano, ciascuna per proprio conto, a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui verranno a conoscenza attraverso l’uso del sito web xxx.XxxxxxxXxxxx.xx o xxx.XxxxxXxxxxx.xxx . Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni e i dati segreti, pena una sanzione di 1500 Euro nel caso che foto e dati privati dei clienti siano dispersi pubblicamente ad esempio sul web. 2.3. Il Segnalatore-Affiliato accetta di pagare una royalty fissa ,una sola volta per tutta la durata del presente contratto , pari al valore di 250 Euro per l’uso del brand «Amore Connecting Singles» o metodi di lavoro e accetta di promuovere autonomamente i servizi web attualmente proposti da xxx.XxxxxxxXxxxx.xx o xxx.XxxxxXxxxxx.xxx. Il pagamento è da eseguirsi entro 5 giorni dalla data della firma del presente contratto. La royalty fissa includerà una web page (landing page) per attività di marketing online, la formazione per l’attività e la fornitura via e-mail di liste contatti o leads gratuiti di uomini single italiani ( circa n. 100 ) iscritti nel sito web negli ultimi 6 mesi e non paganti. Per la ricerca di clienti ( new leads ) nuovi sarà necessario pagare un servizio di marketing aggiuntivo ma non obbligatorio. Il pagamento della royalty fissa è da considerarsi per la formazione del Segnalatore-Affiliato ovvero per il lancio dell’attività online e non è rimborsabile.
Diritti e doveri delle parti. L'agente o rappresentante, nell'esecuzione dell'incarico, deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità alle istruzioni impartite dalla ditta e fornire le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, nonché ogni altra informazione utile al preponente per valutare la convenienza dei singoli affari. E’ nullo ogni patto contrario. L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, né di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto. Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria, relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più producente il proprio mandato. Il preponente informerà altresì l'agente o rappresentante sul lancio di nuovi prodotti e sulle nuove politiche di vendita e avvertirà l'agente, allorché preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Nei contratti individuali potrà essere stabilito un termine per l'accettazione o il rifiuto, totale o parziale, da parte del preponente delle proposte d'ordine trasmesse dall'agente. In assenza nel contratto individuale di espressa previsione del termine di cui sopra, le proposte d'ordine si intenderanno accettate, ai soli fini del diritto alla provvigione, se non rifiutate dal preponente entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse.
Diritti e doveri delle parti. 1. L'agente o rappresentante, nell'esecuzione dell'incarico, deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede.
Diritti e doveri delle parti. Entrambe le parti devono con- sentire all’altra il corretto espletamento del periodo di prova. Il datore di lavoro ha pertanto l’obbligo di consentire al lavo- ratore lo svolgimento del rap- porto di lavoro durante la pro- va ed analogo dovere incombe sul lavoratore. Da cio` consegue che la facolta` di recesso puo` essere esercitata esclusivamente se viene rispet- tato l’obbligo di fare e consen- tire lo svolgimento del periodo di prova. Durante il periodo di prova, il datore di lavoro ed il lavorato- re possono recedere dal con- tratto in ogni momento, senza obbligo di preavviso, senza giusta causa o giustificato mo- tivo, a meno che non abbiano pattuito una durata minima del periodo di prova. Il datore di lavoro dunque ha una libera facolta` di recesso, rimessa ad una sua valutazione discrezionale ma non arbitra- ria. Lo scioglimento del vinco- lo contrattuale per volonta` del datore di lavoro al termine del periodo di prova infatti non e` insindacabile. A tal proposito, la giurispru- xxxxx ritiene che il lavoratore possa contestare la legittimita` del licenziamento se non gli e` stato consentito, per inadegua- tezza della durata della prova o per altri motivi, di dar prova del suo comportamento e delle sua qualita` professionali alle quali era preordinato il patto di prova. Si pensi ad esempio di accerta- ta non idoneita` all’impiego in seguito a visita medica pre- ventiva: parte della giurispru- Note:
Diritti e doveri delle parti. 1. Salvo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 126 che precede, se la cessione non ha luogo in base ad un accordo novativo, il nuovo debitore può opporre al creditore le eccezioni che spettavano al debitore originario; e inoltre, se quest’ultimo è stato liberato dal creditore, si estinguono le garanzie annesse al credito, a meno che coloro che le hanno prestate acconsentano espressamente a mantenerle. 2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 di questo articolo, il creditore che ha accettato l’obbligo assunto del terzo non può rivolgersi al debitore originario se prima non ha richiesto al terzo l’adempimento, e, se ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il terzo subentrante diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva. 3. Se la cessione avviene in base ad un accordo novativo, il creditore e il nuovo debitore possono rispettivamente esercitare solo i diritti e opporre solo le eccezioni che derivano dall’accordo medesimo, salvo quanto previsto nel comma seguente. 4. Se l’obbligo assunto dal nuovo debitore in base al comma 1 lett. a) dell’art. 125 che precede è nullo o è annullato, il creditore che ha liberato il debitore originario può esigere da quest’ultimo l’adempimento, ma non può avvalersi delle garanzie prestate da terzi. Se la cessione è avvenuta in base ad un accordo novativo, come previsto dal comma 1 lett. b) dell’art. 125 che precede, si applica la disposizione di cui all’art. 130 comma 5. 5. Si applica se del caso, la norma di cui all’art. 79 comma 2.
Diritti e doveri delle parti. 3.1L'utente è l'unico responsabile degli accessi al servizio. Tutti i servizi resi dal Sito, comprensivi di supporto e documentazione, restano nella piena ed esclusiva proprietà di Xxxxxx.xx S.p.A. con socio unico stessa, avendo l'utente solo la disponibilità in uso limitatamente al periodo e alle modalità di cui alle presenti Condizioni Generali. L'utente si impegna a non riprodurre, duplicare, copiare, vendere, eseguire framing, rivendere o comunque utilizzare a fini commerciali il servizio o una qualunque sua parte nonché l'utilizzo del servizio. L'utente non potrà altresì in nessun caso trasferire, o cedere una parte o tutte le proprie obbligazioni nascenti dalle presenti condizioni di utilizzo a terzi.