Durata del contratto. 1. La durata dei contratti è triennale. 2. I contratti non sono rinnovabili. 3. E’ prevista una sola proroga del contratto junior per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La richiesta di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato il contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le medesime modalità previste all’art. 4 per l’attivazione dei contratti. 4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
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Samples: Regolamento Per Il Reclutamento Di Ricercatori a Tempo Determinato, Regolamento Per Il Reclutamento Di Ricercatori a Tempo Determinato
Durata del contratto. 1La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta. È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 4 mesi. La durata dei contratti è triennale.
2Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all’articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti. I contratti non sono rinnovabili.
3Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell’ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 4 mesi. E’ prevista una sola Il relativo periodo di proroga del contratto junior per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sarà conteggiato sulla base di modalità1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura. Il Contraente, criteri a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012 ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e parametri definiti con decreto del Ministrofissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. La richiesta In caso di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il contratto con almeno sei mesi 10% di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le medesime modalità previste all’artquelle non ancora eseguite. 4 per l’attivazione dei contratti.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 Ai sensi dell’art. 22 35 D.lgs. 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente contraente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo espresso per una durata di anni 2 (due), previa adozione di apposito atto. Questa disposizione non è operante nel caso in cui la Società si sia avvalsa della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa facoltà di recesso dal contrattoannuo prevista nella presente polizza.
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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy
Durata del contratto. 1. La Il presente contratto ha la durata dei contratti è triennaledi 4 (quattro) anni. Nel caso in cui lo ritenga opportuno, Il Comune potrà manifestare la propria disponibilità al rinnovo dello stesso per ulteriori 4 (quattro) anni, dandone comunicazione alla Comodante almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto ed assumendo formale atto amministrativo. Il comodante potrà accettare o meno tale proposta con comunicazione A/R da trasmettere entro 15 giorni dal ricevimento della proposta da parte del Comune.
2. I contratti Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che il Comune non sono rinnovabilisia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, il Comodante potrà esigere l’immediata restituzione degli autoveicoli. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione degli autoveicoli, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo per le parti contraenti.
3. E’ prevista una sola proroga Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto fino ad un massimo di tre mesi oltre la sua naturale scadenza, previo avviso da comunicare per iscritto entro 30 gg. dalla scadenza del contratto junior per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministrocontratto. La L’Aggiudicataria è impegnata ad accettare la richiesta di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato il contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattualeformulata dall’Amministrazione Comunale, con le alle medesime modalità previste all’art. 4 per l’attivazione dei contratticondizioni.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
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Samples: Comodato D’uso Gratuito
Durata del contratto. 1. La durata dei contratti è triennale.
2. I contratti non sono rinnovabili.
3. E’ prevista Solo il contratto junior è prorogabile, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, una sola proroga del contratto junior volta per soli due 2 anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del MinistroD.M. 24 maggio 2011, n. 242.
2. La richiesta di proroga proroga, contenente l’indicazione della copertura finanziaria, è avanzata dai Dipartimenti dal dipartimento che hanno ha attivato il contratto con almeno sei 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattualedel contratto. L’attività didattica e di ricerca del ricercatore nell’ambito del contratto per cui è richiesta la proroga è valutata da apposita Commissione, con le medesime modalità previste all’artsulla base di una relazione predisposta dal dipartimento. 4 per l’attivazione dei contrattiLa Commissione è nominata dal rettore su proposta del dipartimento e composta da tre docenti o ricercatori a tempo indeterminato del settore concorsuale del ricercatore a tempo determinato. Nel caso in cui la commissione non concluda i lavori entro un mese dalla nomina, il rettore nomina, sentito il dipartimento, una nuova Commissione in sostituzione della precedente. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.
3. Abrogato
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa congedo per maternità maternità, paternità o parentale o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
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Samples: Regolamento Per L’assunzione Di Ricercatori a Tempo Determinato
Durata del contratto. 1La durata del contratto, avrà validità triennale con decorrenza dal e scadenza il dalla consegna formale procedendo annualmente alla ridefinizione del compenso aggiornando l’importo annuale -definito sulla base del contratto non coincidente con l’anno solare - sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo dei beni per le famiglie degli operai ed impiegati, per il mese di novembre - certificati dalla C.C.I.A.A. Firenze a cui verrà applicato il relativo ribasso offerto in sede di gara . Per i primi tre mesi di vigenza l’appalto si intende soggetto ad un periodo di prova ,al fine di consentire una valutazione della gestione. In mancanza del superamento del periodo di prova l’Amministrazione si riserva, mediante semplice preavviso di gg. 10, da comunicare all’affidatario con lettera raccomandata a.r., di revocare il servizio oggetto del mancato superamento. La durata dei contratti è triennale.
2. I contratti non sono rinnovabili.
3. E’ prevista una sola proroga del contratto junior convenzione potrà essere rinnovata per soli due altri tre anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto nei confronti del Ministro. La richiesta di proroga è avanzata dai Dipartimenti gestore uscente nel caso perdurino le condizioni che hanno attivato determinato il contratto con almeno sei mesi ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in modo pienamente soddisfacente per il Comune, e previo accertamento dell'esistenza di anticipo rispetto ragioni di programmazione, convenienza e pubblico interesse e valutazione dei risultati in termini di qualità e utenza ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b del D.lvo 163/06 subordinatamente alla scadenza contrattualedichiarazione di gradimento dell’Amministrazione Comunale Analogamente si potrà procedere al rinnovo della concessione degli eventuali immobili utilizzati per l’attività di sviluppo per il medesimo periodo , con se sussisteranno le medesime modalità previste all’art. 4 per l’attivazione dei contratti.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti condizioni di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca punto precendente con le modalità di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art14. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigenteb. del presente capitolato.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Durata del contratto. 112.1. La durata dei contratti di efficacia del CONTRATTO è triennalefissata in venti anni (20) decorrenti dalla sua sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui ai successivi artt. 14 e 15.
212.2. I contratti Allo scadere del termine di efficacia (anche per risoluzione) del CONTRATTO, la gestione della farmacia potrà essere svolta dal COMUNE od affidata ad altro soggetto, nel rispetto delle normative vigenti. Il GESTORE non sono rinnovabiliavrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del SERVIZIO. Alla scadenza naturale del CONTRATTO, ove si proceda ad una nuova gara al vecchio concessionario sarà garantito il diritto di prelazione. A tale proposito, a conclusione della gara gli verrà partecipata mediante lettera raccomandata a.r. la migliore offerta che sarà presentata ed il medesimo dovrà dichiarare, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, la volontà espressa e formale di offrire o meno condizioni uguali a quelle che gli saranno comunicate.
312.3. E’ prevista una sola proroga Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del contratto junior per soli due anniSERVIZIO, previa positiva valutazione delle attività didattiche le PARTI concordano che fino all’assunzione del SERVIZIO da parte del nuovo affidatario indicato dal COMUNE, il GESTORE sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del CONTRATTO alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto. Si precisa che l’arredo resta di ricerca svolte, effettuata sulla base proprietà del Gestore e il Comune si riserva la facoltà di modalità, criteri e parametri definiti con decreto riscatto alla fine del Ministro. La richiesta di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato il contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza rapporto contrattuale, con le medesime modalità previste all’art. 4 per l’attivazione dei contratti.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
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Samples: Service Contract
Durata del contratto. 1Il Contratto ha durata annuale a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della data di attiva- zione degli strumenti di identificazione del Titolare, salvo diversa decorrenza indicata da InfoCert. InfoCert, verificati i requisiti di accesso, provvede entro 10 giorni dall’attivazione del Contratto ad assegnare al Titolare un profilo di abilitazione per l’accesso ai Servizi richiesti. Nel periodo intercorrente tra la data di attivazione degli strumenti di identificazione ed il primo giorno del mese successivo, il Titolare non avrà facoltà di utilizzare i Servizi richiesti. Alla data di scadenza, il Contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta che ciascuna del- le parti dovrà inviare all’altra almeno 30 giorni prima del termine di scadenza contrattuale ovvero tramite comunicazione di cessazione del contratto, da inviarsi mediante apposita modulistica disponibile sull’area de- dicata del sito internet InfoCert. Ai sensi dell’art. 6 della legge 24. 1 2 . 1993, n. 537, il precedente comma non si applica alle Pubbliche Amministrazioni, per le quali, pertanto, è escluso il rinnovo tacito. In tali casi, comunque, il Cliente si im- pegna a comunicare a InfoCert, nel termine di 30 giorni di cui al precedente comma, la volontà di non rinno- vare il Contratto per l’anno successivo. La durata dei contratti è triennale.
2. I contratti non sono rinnovabili.
3. E’ prevista una sola proroga del contratto junior per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata disciplina sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La richiesta di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato il contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le medesime modalità previste all’art. 4 per l’attivazione dei contratti.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti Durata di cui al presente Regolamento e degli assegni articolo non si applica nel caso in cui il Cliente abbia acquistato il Servizio per il tramite di ricerca un Rivenditore di cui all’artInfoCert. 22 della L. 240/2010In tal caso è, intercorsi anche altri Atenei italianiinfatti, statalipossibile che il Rivenditore ed il Clien- te abbiano pattuito una durata diversa. Quest’ultima pattuizione, non statali o telematicipertanto, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010laddove presente, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigenteprevarrà sulla disposizione de qua.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
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Samples: Conservazione Dei Documenti
Durata del contratto. 1. La durata dei contratti è triennaleL’appalto viene conferito per l’anno scolastico 2015/2016 e dovrà essere effettuato dal Lunedì al Venerdì secondo il calendario scolastico per la Scuola dell’Infanzia Statale, per le scuole dell’Infanzia Paritarie e per le scuole Primarie e dal Lunedì al Sabato per la Scuola Secondaria secondo il calendario scolastico, salvo indicazioni diverse da parte dell’Istituto Comprensivo.
2. I contratti non sono rinnovabiliIl servizio dovrà essere garantito a decorrere dal 14.09.2015 e sino al 10.06.2016 per le Scuole Primarie e Secondaria e dal 14.09.2015 al 30.06.2016 per le Scuole dell’Infanzia, secondo il calendario scolastico, salvo anticipazione o proroga per un periodo massimo di 10 (trenta) giorni, corrispondente ad una nuova calendarizzazione, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale.
3. E’ prevista una sola proroga Ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. B) del D.lgs. 163/2006, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto junior potranno essere affidati mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per soli non più di due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e nuovi servizi consistenti nella ripetizione di ricerca svolteservizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, effettuata sulla conformemente al progetto di base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto oggetto del Ministro. La richiesta di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato il contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le medesime modalità previste all’art. 4 per l’attivazione dei contrattipresente capitolato.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
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Samples: Service Agreement
Durata del contratto. 1. La durata dei contratti è triennale.
2. I contratti non sono rinnovabili.
3Il presente contratto ha validità dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2017 alle ore 24,00 del 31 dicembre 2020 e si intende automaticamente risolto alla sua scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti. E’ prevista in facoltà dell'Amministrazione chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara. Pertanto la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni; il relativo premio dovrà essere anticipato in via provvisoria dall'Amministrazione. È comunque nella facoltà delle parti di recedere dalla presente assicurazione alla scadenza di ogni periodo assicurativo, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza annuale. L’Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, d.l. 95/2012 convertito in legge 135/2012 s.m.i.) si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una sola proroga revisione del contratto junior prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite. Ai sensi dell’art. 35, D.Lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente contraente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo espresso per soli due anniuna durata pari a quella dell’iniziale appalto, previa positiva valutazione delle attività didattiche e adozione di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La richiesta di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato il contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le medesime modalità previste all’art. 4 per l’attivazione dei contrattiapposito atto.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
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Samples: Insurance Agreement
Durata del contratto. 1. La durata dei contratti è triennale.
2. I contratti non sono rinnovabili.
3. E’ prevista una sola proroga 4.1 Ai fini del contratto junior per soli due anniperfezionamento del Contratto, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La richiesta di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato il contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza Cliente dovrà restituire a Poste debitamente sottoscritta l’Accettazione della relativa proposta contrattuale, con approvando altresì le medesime modalità previste all’art. 4 per l’attivazione dei contratti.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti clausole vessatorie di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’artsuccessivo art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente16.2.
54.2 Il Contratto avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di attivazione del Servizio secondo quanto riportato nell’art. L’attività didattica7.1.
4.3 Il Contratto non sarà rinnovato tacitamente qualora il Cliente appartenga alla Pubblica Amministrazione come definita dal d.lgs 29/93 e ss.mm.ii.
4.4 Per l’esercizio del recesso da parte del Cliente e per il rinnovo contrattuale da parte della Pubblica Amministrazione potranno essere utilizzati gli appositi documenti pubblicati sul sito xxx.xxxxx.xx che potranno essere inviati anche per il tramite del Provider. Per il rinnovo da parte della Pubblica Amministrazione dovrà essere compilato e inviato anche l’Allegato 3.
4.5 Il Contratto cesserà di avere efficacia nel caso in cui venga meno, per qualsivoglia ragione, l’accordo sottoscritto tra Poste e Provider, relativo al “Servizio di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, affrancatura a ricarica da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contrattoremoto”.
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Samples: Condizioni Generali Di Servizio
Durata del contratto. 1. La durata dei contratti è triennale.
2. I contratti non sono rinnovabili.
3presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella scheda di polizza; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta. E’ prevista facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi. La società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all’articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ ASSICURAZIONE , salvo ulteriori proroghe concordate fra le parti. Tale facoltà può essere esercitata una sola o più volte nell’ambito di tale periodo, con un massimo comunque di 120 giorni. Il relativo periodo di proroga del contratto junior per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sarà conteggiato sulla base di modalità1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura. Il Contraente, criteri a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e parametri definiti con decreto xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del Ministropremio in conformità a dette iniziative. La richiesta Il recesso diverrà operativo previo invio di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato il contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattualeapposita comunicazione, con le medesime modalità previste all’arte fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. 4 per l’attivazione dei contratti.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni In caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contrattoverranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
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Samples: Insurance Policy
Durata del contratto. 1. La durata dei contratti è triennaleIl presente contratto collettivo decentrato integrativo costituisce un primo aggiornamen- to dello stesso agli effetti correlati all’applicazione della normativa vigente. In attuazio- ne di quanto precede le parti si impegnano a successive sessioni per l’adeguamento a regime - in particolare per quanto stabilito dalla contrattazione nazionale e per quanto riguarda l’articolazione delle materie sui diversi livelli di relazione sindacale - del con- tratto stesso, purché coerente con la legislazione vigente.
2. I contratti Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica al personale non sono rinnovabilidirigen- te dipendente dalla Provincia di Torino.
3. E’ prevista una sola proroga Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto junior per soli due annidecorrono dal 01/01/2013 e scadono il 31/12/2015, previa positiva valutazione delle attività didattiche conservando comunque validità fino alla stipulazione di un nuovo contratto decentrato. Nel caso fossero stipulate ulteriori intese a livello nazionale anche correttive del vigente CCNL, le parti s’incontrano entro un mese dalla loro entra- ta in vigore, e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La comunque entro 15 giorni dalla richiesta di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato il uno dei contraenti, per valuta- re eventuali integrazioni o modifiche del presente contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le medesime modalità previste all’art. 4 per l’attivazione dei contrattiintegrativo.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati L’utilizzo delle risorse è determinato in sede di contrattazione decentrata con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigentecadenza annuale.
5. L’attività didatticaSu richiesta di una delle parti possono essere richiesti incontri per dirimere eventuali controversie interpretative, di didattica integrativa nelle forme e di servizio agli studenti svolta con le modalità previste dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didatticasuccessivo art. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto2.
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Durata del contratto. 1. 6.1 La durata dei contratti del presente contratto è triennalestabilita fino all’aggiudicazione dell’Azienda a seguito della procedura di vendita. Pertanto, concessi 120 (centoventi) giorni dalla ag- giudicazione, l’Affittuaria è obbligata alla restituzione dell’Azienda, secondo le modali- tà espressamente contemplate nel successivo art. 12.2. In ogni caso, qualora le opera- zioni di gara per la cessione d’azienda dovessero protrarsi, la durata massima del pre- sente contratto viene fin d’ora stabilita in 24 (ventiquattro) mesi dalla Data di Efficacia
6.2 L’ipotesi di una eventuale proroga deve essere concordata per iscritto tra le parti, previa autorizzazione del G.D., senza ulteriori bandi per l’affitto, ma comunque nel ri- spetto degli adempimenti richiesti nell’ambito della procedura fallimentare, la cui fina- lità primaria rimane la cessione dell’azienda de qua.
26.3 Il Fallimento a mente dell’art. I contratti non sono rinnovabili.
3. E’ prevista una sola proroga del contratto junior per soli due anni104 bis L.F., previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La richiesta di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato il contratto con almeno sei mesi di anche in anticipo rispetto alla scadenza contrattualeal completa- mento delle operazioni di gara per la cessione dell’azienda de qua, con le medesime modalità previste all’art. 4 per l’attivazione dei contratti.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può potrà in ogni caso superare i 12 annirecedere anticipatamente dal presente contratto mediante comunicazione con preavvi- so di giorni trenta, anche non continuativisalvo indennizzo dell’Affittuaria concordemente pattuito nella somma pari ad una mensilità del canone di affitto e che verrà liquidato ai sensi dell’art. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.111 primo comma lettera 1) L.F..
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Samples: Contratto Di Affitto Di Azienda
Durata del contratto. 1L'appalto ha la durata di sette mesi dallo 01/06/2016 al 31/12/2016. La durata dei contratti In caso di continuità del cofinanziamento regionale, il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, si riserva la facoltà prevista dall’art. 57 comma 7 lettera b del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. di affidare per un ulteriore annualità il servizio in oggetto. L’aggiudicatario è triennale.
2. I contratti non sono rinnovabili.
3. E’ prevista una sola proroga del contratto junior per soli due anniin ogni caso tenuto, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La richiesta di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato il contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, a proseguire la gestione del servizio per un periodo non superiore a mesi 2 (due) alle stesse condizioni contrattuali in corso, nella eventualità che non siano state concluse le nuove procedure di affidamento. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico conesse al mantenimento degli equilibri economico-finanziari di bilancio, di recedere dal contratto dandone comunicazione alla Ditta mediante lettera raccomandata A.R. e con le medesime modalità previste preavviso di mesi 1 (uno). In tal caso, alla Ditta sarà attribuito, anche in deroga all’art. 4 per l’attivazione dei contratti1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l’intero corrispettivo del mese nel quale il recesso ha avuto effetto.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
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Samples: Affidamento Gestione Delle Attività
Durata del contratto. 1. Gli interventi 1.B e 1.C dovranno essere attivati a far data dalla stipula del contratto (che si presume entro il mese di luglio 2018) o della comunicazione di avvio del servizio sotto riserva di legge, in pendenza della stipula del contratto a seguito dell'intervenuta aggiudicazione. La durata dei contratti conclusione di tali interventi, facenti parte della programmazione POR FSE Umbria Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà 2014 – 2020, come stabilito attualmente nell'accordo richiamato in premessa, Comune di Spoleto e Regione Umbria, è triennaleprevista al 31/12/2020.
2. I contratti non sono rinnovabiliIl servizio 1.A. dovrà essere attivato a far data dal 1 gennaio 2019 e concludersi al 31/12/2020.
3. E’ prevista una sola proroga Relativamente al servizio 1.A., il Comune di Spoleto si riserva di applicare l'art. 63, comma 5 del contratto junior decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., d'ora in avanti “Codice”, per soli due anniun ulteriore periodo pari a quello del presente appalto, previa positiva valutazione delle attività didattiche e per la ripetizione, attraverso procedura negoziata di ricerca svolte, effettuata sulla base servizi analoghi a quelli aggiudicati con la presente procedura di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La richiesta di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato il contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le medesime modalità previste all’art. 4 per l’attivazione dei contrattigara.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti Il Comune di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca Spoleto, per conto della Zona Sociale n.9 Umbria, si riserva, altresì: - la facoltà di cui all’art. 22 della L. 240/2010106, intercorsi anche altri Atenei italianicomma 11 del Codice ovvero di modificare la durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all’individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, statalipatti e condizioni; - di richiedere all'Appaltatore, non statali qualora si renda necessario in corso di esecuzione del contratto, un aumento o telematiciuna diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’artai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010106, con il medesimo soggettoc. 12, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigentedel Codice.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
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Samples: Capitolato Prestazionale Di Gara
Durata del contratto. 1Trattandosi di “Accordo Quadro” ai sensi dell’art. La durata 54, comma 1 del Codice, il contratto decorre dalla data di consegna dei contratti è triennale.
2lavori e fino al 31.12.2019. I contratti Tale tempo si presume sufficiente ad esaurire la previsione di spesa comprensiva dei lavori e delle somme da erogare per la sicurezza. L’Accordo Quadro cesserà comunque di avere efficacia all'esaurimento dell'importo a base d’asta. L’Appaltatore non sono rinnovabili.
3. E’ prevista una sola proroga potrà accampare diritti di sorta nel caso che l’importo complessivo del contratto junior non sia stato interamente contabilizzato o lo sia stato prima della scadenza dei termini contrattuali teorici e ciò sia nel periodo iniziale che in quello rinnovato. Se, data la mole di interventi richiesti, l’importo di contratto dovesse essere esaurito prima della scadenza del tempo contrattuale è facoltà del Comune di Cadoneghe applicare l’art. 1661, c.c., aumentando l’importo di contratto fino al sesto quinto dell’importo originario. L’eventuale superamento dell’originario importo contrattuale non comporterà la stipulazione di un contratto aggiuntivo. Le modifiche del contratto avverranno, comunque, nei limiti ed in conformità all’art. 106 del Codice. L’Appaltatore dovrà, in ogni caso, assicurare le prestazioni oggetto del presente appalto, anche dopo la scadenza naturale del contratto, alle medesime condizioni e agli stessi prezzi per soli due anniil tempo minimo necessario che consenta al Comune di Cadoneghe di procedere con una nuova gara d’appalto. Il Comune di Cadoneghe si riserva la facoltà di affidare lavori rientranti nell’oggetto del presente appalto a ditte diverse da quella risultante aggiudicataria del contratto in oggetto, previa positiva valutazione delle attività didattiche senza che la stessa possa opporsi o nulla pretendere. Trattandosi di lavori di manutenzione e di ricerca svolte, effettuata sulla base costruzione di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La richiesta di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato il contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le medesime modalità previste all’art. 4 per l’attivazione dei contratti.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, stataliopere su chiamata, non statali o telematicisi farà luogo a sospensioni e riprese tra una commessa e l’altra; nei periodi nei quali non vi saranno commesse da eseguire, nonché con gli enti si potrà concordare una riduzione di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010squadre operative, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi senza peraltro che l’Appaltatore possa trarne motivo di salute secondo la normativa vigenterichieste di ulteriori oneri.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
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Samples: Contract for Works
Durata del contratto. 1. La Il contratto ha la durata dei contratti è triennale.
2. I contratti non sono rinnovabili.
3indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. E’ prevista inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una sola proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Limitatamente alla garanzia terrorismo prestata con la presente polizza, la Società conserva il diritto di recedere dalla medesima con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite lettera raccomandata anticipata a tramite fax. Al ricevimento di tale comunicazione, il Contraente avrà facoltà di recedere dal contratto junior con preavviso di 15 giorni, fermo restando il diritto al rimborso del premio pagato e non goduto. Pur precisando che i servizi oggetto della procedura che ha portato alla stipula della presente polizza, al momento dell’ indizione, non costituivano oggetto di convenzioni CONSIP e non erano disponibili nel MEPA, si precisa che il presente contratto é sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell’ art.1, comma 7 del D.L. 95/2012 (come convertito con L.n. 135/2012), in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. In tal caso resta quindi salva la possibilità per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La richiesta di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato rescindere il presente contratto con almeno sei mesi lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le medesime modalità previste all’art. 4 per l’attivazione dei contrattitre mesi.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
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Samples: Insurance Policy
Durata del contratto. 1. La durata dei contratti è triennale.
2. I contratti non sono rinnovabili.
3. E’ prevista Solo il contratto junior è prorogabile, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, una sola proroga del contratto junior volta per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del MinistroD.M. 24 maggio 2011, n. 242.
2. La richiesta di proroga proroga, contenente l’indicazione della copertura finanziaria, è avanzata dai Dipartimenti dal dipartimento che hanno ha attivato il contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattualedel contratto. L’attività didattica e di ricerca del ricercatore nell’ambito del contratto per cui è richiesta la proroga è valutata da apposita Commissione, con le medesime modalità previste all’artsulla base di una relazione predisposta dal dipartimento. 4 per l’attivazione dei contrattiLa Commissione è nominata dal Rettore su proposta del dipartimento e composta da tre docenti o ricercatori a tempo indeterminato del settore concorsuale del ricercatore a tempo determinato. Nel caso in cui la Commissione non concluda i lavori entro un mese dalla nomina, il Rettore nomina, sentito il dipartimento, una nuova Commissione in sostituzione della precedente. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.
3. abrogato.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. Legge 240/2010, intercorsi anche altri Atenei atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa congedo per maternità maternità, paternità o parentale o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
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Samples: Regolamento Per L’assunzione Di Ricercatori a Tempo Determinato
Durata del contratto. 1Gli incarichi di insegnamento di cui alla presente selezione, escluse le supplenze, sono conferiti attraverso contratto diritto privato di lavoro autonomo. La durata dei Considerata la tipologia dell’incarico e l’impegno ad essa correlato, i contratti è triennale.
2di diritto privato stipulati per l’attribuzione dell’incarico saranno di collaborazione coordinata e continuativa e non danno diritto di accesso ai ruoli universitari. I contratti non sono rinnovabili.
3. E’ prevista una sola proroga del contratto junior per soli due anniPer i candidati cittadini extracomunitari: Soggiornanti in Italia, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La richiesta di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato il contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le medesime modalità previste all’art. 4 per l’attivazione dei contratti.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari la stipula dei contratti di cui insegnamento è subordinata al presente Regolamento possesso di carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa autonoma in Italia per l’intero periodo di vigenza dell’incarico di insegnamento, dei quali si dovrà, per le opportune verifiche e degli assegni adempimenti di ricerca legge, fornire copia all’atto della presentazione della domanda di cui all’artpartecipazione alla selezione. 22 Non soggiornanti in Italia, la stipula dei contratti di insegnamento è subordinata all’espletamento della L. 240/2010procedura di regolare ingresso in Italia per lavoro autonomo (sentite le amministrazioni competenti in materia di immigrazione), intercorsi anche altri Atenei italianiche dovrà essere formalizzata prima dell’inizio dei corsi. I vincitori della selezione sono tenuti a sottoscrivere i predetti contratti prima dell’inizio delle lezioni. Pertanto coloro che, stataliutilmente collocati nella graduatoria di merito, non statali o telematicisi presenteranno senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall’Amministrazione, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigentesaranno dichiarati decaduti.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
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Samples: Bando Per L’attribuzione Di Contratti Di Insegnamento E Conferimento Supplenze Esterne
Durata del contratto. 1. La durata dei contratti è triennale.
2. I contratti non sono rinnovabili.
3. E’ prevista una sola proroga del contratto junior è stabilita in 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. Il contratto potrà essere oggetto di rinnovo per soli due anniuna ulteriore annualità. L’azienda si riserva la facoltà di prorogare il service per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 106, previa positiva valutazione delle attività didattiche comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L’aggiudicatario si impegna a mantenere invariato il prezzo di ricerca svolteaggiudicazione anche nel caso in cui si rendesse necessaria un’estensione o una riduzione del service, effettuata sulla base ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Parimenti l’aggiudicatario dovrà impegnarsi a mantenere invariato il prezzo unitario di modalitàaggiudicazione anche nel caso in cui si rendesse necessaria un’estensione del servizio ai sensi dell’art. 106, criteri comma 1, lett. b) e parametri definiti con decreto c) e comma 7, del MinistroD. Lgs. La richiesta n. 50/2016 e s.m.i. Dopo il primo anno di proroga vigenza contrattuale è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato il contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattualeammessa la revisione dei prezzi, con le medesime modalità previste all’artai sensi dell’art. 4 per l’attivazione dei contratti.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010106, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’artlett. 22 della Legge 240/2010a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il medesimo soggettoa seguito di apposita istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento. Nelle schede allegate sotto la lettera A al capitolato speciale, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi sono riportate le prestazioni richieste e le modalità di salute secondo la normativa vigenteesecuzione del service richiesto.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
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Durata del contratto. 1L’appalto decorre dal 15 marzo 2015, anche nelle more della stipulazione del relativo contratto e termina il 31 dicembre 2015. La durata dei contratti è triennale.
2ditta aggiudicataria sarà tenuta, su richiesta della committenza, a proseguire le prestazioni, alle medesime condizioni economiche in essere al momento della scadenza naturale del contratto, per il tempo necessario per l’espletamento di una nuova gara e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. I contratti non sono rinnovabili.
3. E’ prevista una sola proroga Sarà, altresì, facoltà dell’Amministrazione, nel corso del contratto junior per soli due annirapporto contrattuale, previa positiva valutazione in relazione alle proprie esigenze organizzative, richiedere servizi complementari, e/o ulteriori prestazioni necessarie alla migliore riuscita delle attività didattiche e teatrali, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione. Il Comune di ricerca svolteLecco si riserva la facoltà di: - aumentare o diminuire le prestazioni, effettuata sulla alle stesse condizioni contrattuali, nei limiti o del 20% della spesa o del 50% della spesa stessa, in base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La richiesta di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato il contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le medesime modalità previste all’art. 4 per l’attivazione dei contratti.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti al disposto di cui al D.Lgs n. 163/2006; - affidare servizi complementari che non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; - rinegoziare con lo stesso contraente il presente Regolamento e degli assegni di ricerca appalto, per uguale o minor periodo, sempre in ottemperanza al disposto di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione 57 del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.D.lgs.163/2006;
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Durata del contratto. 1Il presente affidamento ha durata di 24 mesi, a partire dalla data di consegna del servizio di gestione conduzione del servizio Free Entry – sportello di ascolto psicologico, indicativamente nel mese di ottobre 2020, prevedendo una sospensione dell’attività di 6 settimane annue (indicativamente 4 nel mese di agosto e 2 nel mese di dicembre, 12 totali per la durata contrattuale) da concordare con il COMMITTENTE; con possibilità di proroga, ai sensi dell’art. La durata dei contratti è triennale.
2106, comma 11, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per il tempo necessario per l’espletamento delle procedure previste per l’individuazione di un nuovo contraente. I contratti Il calendario di cui sopra può subire variazioni non sono rinnovabili.
3. E’ prevista sostanziali, ad esempio in occasione di festività, al fine di una sola proroga migliore fruizione del contratto junior per soli due anniservizio da parte dell’utenza, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La richiesta di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato il contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le medesime modalità previste all’art. 4 per l’attivazione dei contratti.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati in accordo con i titolari referenti del COMMITTENTE. Potrà essere prevista la possibilità di un ulteriore affidamento all'aggiudicataria dell'appalto originario, utilizzando l'istituto della ripetizione dei contratti servizi analoghi previsto dall'art. 63 comma 5 del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la durata massima di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art24 mesi. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 Ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, si riserva la facoltà di proporre modifiche o integrazioni ai servizi e alle forniture entro i limiti massimi del valore dell’affidamento e nei casi ed entro i limiti stabiliti dal suddetto art. 106 fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto. Alla scadenza del contratto, in caso di cambio di gestione, il GESTORE si impegna a collaborare con il medesimo soggettonuovo soggetto subentrante, non può in ogni caso superare al fine di garantire la continuità assistenziale del servizio, per i 12 anni30 giorni successivi all’aggiudicazione, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa senza onere aggiuntivo per maternità o per motivi il Comune di salute secondo la normativa vigenteCarpi.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Durata del contratto. 1. La Il servizio avrà durata dei contratti è triennale.
2. I contratti non sono rinnovabili.
3. E’ prevista una sola proroga di mesi 39 (trentanove) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto junior per soli due annio dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza. Alla data di scadenza del contralto, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svoltelo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione Comunale, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La richiesta fatta salva la possibilità di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato tecnica, a semplice richiesta della stazione appaltante, nelle more delle ordinarie procedure di individuazione del nuovo contraente, per un periodo massimo di 120 giorni o comunque per il contratto tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate a tale individuazione, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016. Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs 50/2016, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per un ulteriore periodo quantificato in un massimo di 24( ventiquattro) mesi. Il servizio cesserà con almeno sei mesi decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di anticipo rispetto cui all'art. 109 D.Lgs. n. 209/2005. Dalla decorrenza del servizio il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa assistenza nella gestione amministrativa del pacchetto assicurativo del Comune. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte del Comune, l'aggiudicatario si impegna, comunque, alla scadenza continuazione del rapporto contrattuale, al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara per l’individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, e fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con le medesime modalità previste all’artil nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa Amministrazione, per un periodo non superiore a 120 gg. 4 per l’attivazione dei contratti.
4dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, di risoluzione o dalla scadenza naturale. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca Lo stesso obbligo è da considerarsi previsto anche qualora l’Amministrazione si sia avvalsa della facoltà di cui all’art. 22 della L. 240/201063, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art5 del D.Lgs. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente50/2016.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
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Samples: Brokerage Agreement
Durata del contratto. 1l’Accordo Quadro avrà la durata di 3(anni) decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, oppure entro tale data, sino al raggiungimento dell’importo contrattuale e comunque non oltre 4 anni. La Dalla data di scadenza dell’Accordo Quadro non potranno essere affidati ulteriori lavori di manutenzione ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente assegnati. Detta proroga non darà diritto all’appaltatore a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendo tutto ciò compreso e compensato nei prezzi stabiliti nell’”Elenco prezzi”Allegato “4” Inoltre, l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata degli Accordi Quadro per il tempo strettamente necessario a completare la procedura di espletamento di una nuova gara, sempre nei limiti degli importi contrattuali. Il corrispettivo sarà determinato a misura ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D. Lgs 50/2016. L’importo del singolo contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.Lgs 18/04/2016, n.50 e le condizioni previste dal presente Capitolato. Essendo gli interventi non predeterminati e quindi al momento non prevedibili, è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei contratti Rischi da Interferenza (DUVRI) in versione “standard” recante una valutazione ricognitiva dei rischi relativi alle varie tipologie delle prestazioni richieste. Tale documento è triennale.
2messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta e costituisce specifica tecnica ai sensi dell’art. I contratti non sono rinnovabili.
368 e dell’all. E’ prevista una sola proroga XIII del contratto junior per soli due anniD.Lgs 50/2016. Nel caso in cui dovessero emergere particolari circostanze, previa positiva valutazione delle attività didattiche legate alla specificità dei lavori oggetto del presente appalto, si procederà all’aggiornamento del predetto documento. Il DUVRI ed ogni sua eventuale successiva modificazione, controfirmato dalla Stazione Appaltante e di ricerca svoltedall’Appaltatore, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La richiesta di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato integra il contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le medesime modalità previste all’art. 4 per l’attivazione dei contrattid’appalto.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
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Samples: Accordo Quadro
Durata del contratto. 1. La durata dei contratti massima presunta dell’appalto è triennale.
2. I contratti non sono rinnovabili.
3. E’ prevista una sola proroga del contratto junior per soli due anni, previa positiva valutazione fissata in mesi 60 a partire dalla data di effettivo inizio delle attività didattiche e di ricerca svolteche dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio, effettuata sulla base di modalitàsalvo esaurimento, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La richiesta di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato il contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla prima della scadenza contrattuale, del relativo importo. Si rappresenta che l’oggetto della presente procedura di gara è funzionale, insieme ad altre azioni in esecuzione da parte della Stazione Appaltante, per l’avvio del sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani, differenziati ed assimilati denominato “porta a porta”. Alla luce di quanto chiarito, si specifica che sarà dato avvio al servizio quando tutte le azioni propedeutiche all’avvio della raccolta “porta a porta” saranno portate a compimento. È facoltà del Committente di attivare le opzioni i cui dettagli sono riportati al successivo art. 7. Si rappresenta che è in fase transitoria la fusione di questa società con le medesime modalità previste all’artaltre due realtà operanti nel medesimo settore nell’ambito della provincia di Pescara e, pertanto, il Committente continuerà a svolgere la propria attività istituzionale, sulla base del disposto normativo, fino all’eventuale individuazione di un nuovo gestore del servizio. 4 Ciò premesso, si rappresenta che nell’ambito del progetto di fusione tutti i contratti in essere alla data della fusione saranno automaticamente presi in carico dal nuovo soggetto che li gestirà fino a naturale scadenza dei stessi. L’inizio delle forniture è previsto, presumibilmente, per l’attivazione dei contratti.
4il 01.12.2018. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010Il R.U.P. potrà ordinare, intercorsi anche altri Atenei italianidivenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, statalil’esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del contratto, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/201032, con il medesimo soggettocommi 8 e 13, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuatividel D. Lgs. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente50/2016.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
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Samples: Appalto Di Noleggio
Durata del contratto. 1. La Il contratto ha una durata dei contratti è triennale.
2. I contratti non sono rinnovabili.
di anni 3, pari a 36 mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna, a seguito del perfezionamento della procedura di aggiudicazione. E’ prevista facoltà della Stazione Appaltante estendere il presente contratto alle medesime condizioni, per una sola proroga durata pari a anni 3. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto junior originario Qualora ricorrano i casi di cui all’art.32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna del servizio prima della stipula del contratto. Ai sensi dell’art. 106 comma 11, per soli due anniil presente contratto è ammessa la proroga per il tempo stret- tamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo con- traente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, previa positiva valutazione delle attività didattiche patti e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministrocondizioni. La richiesta Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato il recesso, in qualunque mo- mento, in caso di risoluzione/decadenza del contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le medesime modalità previste all’art. 4 per l’attivazione dei contratti.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, servizio vigente con il medesimo soggettoComu- ne di Ferrara, non può fatta salva la facoltà del Comune di Ferrara di subentrare nel contratto in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigenteessere con l’affidatario del servizio.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Durata del contratto. 1La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta. È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La durata dei contratti è triennale.
2Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all’articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti. I contratti non sono rinnovabili.
3Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell’ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 180 giorni. E’ prevista una sola Il relativo periodo di proroga del contratto junior per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sarà conteggiato sulla base di modalità1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura. Il Contraente, criteri a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012 ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e parametri definiti con decreto del Ministrofissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. La richiesta di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato il contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le medesime modalità previste all’art. 4 per l’attivazione dei contratti.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni In caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contrattoverranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.
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Samples: Insurance Policy Agreement
Durata del contratto. 1Il contratto avrà la durata di 36 mesi con eventuale rinnovo di altri 36 mesi. La durata dei contratti è triennale.
2. I contratti non sono rinnovabili.
3. E’ prevista una sola proroga data di decorrenza del contratto junior sarà indicata nella lettera di aggiudicazione della fornitura trasmessa dalla Fondazione IRCCS, entro 30 (trenta) giorni dalla data di validazione del Sistema, come previsto dal successivo art. 6. Al termine del triennio, l’Amministrazione contraente ha la facoltà di rinnovare il rapporto contrattuale per soli due anniun ulteriore triennio, previa positiva valutazione delle attività didattiche e in forza di ricerca svolteprovvedimento motivato, effettuata sulla base allorquando verifichi, in particolare, che non siano stati introdotti sul mercato nuovi prodotti, tecnicamente e/o clinicamente innovativi tali da avere determinato un cd. salto tecnologico rispetto ai prodotti forniti dalle imprese aggiudicatarie e/o che permangano ragioni di modalitàinteresse pubblico alla prosecuzione del rapporto contrattuale (ad esempio in relazione alle condizioni del mercato). In tale eventualità la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare la fornitura alle medesime condizioni contrattuali. Ai sensi dell’art. 106, criteri e parametri definiti con decreto comma 11 del Ministrod.lgs. La richiesta n. 50/2016, è prevista la facoltà di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato prorogare il contratto con almeno sei mesi derivante dalla presente procedura per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione del nuovo contraente e, comunque, per non più di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale12 mesi. In tale eventualità la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare la fornitura alle medesime condizioni contrattuali. Ove sopraggiungano ragioni di interesse generale connesse all’organizzazione della rete dei laboratori, con le medesime modalità previste all’art. 4 per l’attivazione dei contratti.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti l’Amministrazione contraente si riserva di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010revocare, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 annimomento, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità tutto o per motivi in parte, il contratto in essere, fatto salvo il rispetto di salute secondo la normativa vigenteun termine di preavviso pari ad almeno 3 mesi.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Durata del contratto. 1L’affitto d’azienda avrà durata di anni sei (6), decorrenti dalla data del verbale di consegna dell’immobile redatto in contraddittorio tra il Comune di Bardolino e l’Affittuario, comunque successiva all’esecutività della determinazione del Responsabile del Servizio di aggiudicazione definitiva e alla data del 29.03.2019 (scadenza del precedente contratto). La durata Salvo nuova espressa pattuizione, alla scadenza del Contratto, l’Affituario dovrà rilasciare l’azienda nella totale e piena disponiblità al Comune, in stato e condizioni tali da consentire la continuazione dell’attività nel rispetto delle caratteristiche dell’azienda, senza nulla pretendere né per eventuali investimenti, addizioni e miglioramenti che in corso di Contratto abbia apportato, essendo eslusa qualsiasi forma di indennizzo e/o buona uscita. L’Affittuario si obbliga a collaborare nel trimestre antecedente alla scadenza del Contratto, anche se anticipata a causa di risoluzione, con la Concedente onde evitare discontinuità nella gestione dei contratti è triennale.
2beni oggetto del contratto, mettendo a disposizione della Concedente tutti i dati e documenti necessari all’uopo secondo i principi di leale collaborazione, trasparenza e buona fede. I contratti non sono rinnovabili.
3Si riconosce la possibilità di recesso da parte dell’Affittuario, da comunicare al Comune mediante lettera raccomandata (o posta elettronica certificata) almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione. E’ prevista una sola proroga del contratto junior per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e Il Comune si riserva comunque la facoltà di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La richiesta di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato revocare anticipatamente il contratto con almeno sei mesi per gravi ragioni di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con interesse pubblico e per le medesime modalità previste all’art. 4 per l’attivazione dei contratti.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti motivazioni di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigentesuccessive articolo 10.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
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Samples: Contratto Di Affitto Di Azienda
Durata del contratto. 1La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella scheda di polizza; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta. È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La durata dei contratti è triennale.
2Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all’articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti. I contratti non sono rinnovabili.
3Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell’ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 120 giorni. E’ prevista una sola Il relativo periodo di proroga del contratto junior per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sarà conteggiato sulla base di modalità1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura. Il Contraente, criteri a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012 ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e parametri definiti con decreto del Ministrofissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. La richiesta In caso di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il contratto con almeno sei mesi 10% di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le medesime modalità previste all’artquelle non ancora eseguite. 4 per l’attivazione dei contratti.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 Ai sensi dell’art. 22 35 D.lgs. 50/2016 xx.xx. e ii., il Contraente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell’iniziale appalto, previa adozione di apposito atto. Questa disposizione non è operante nel caso in cui la Società si sia avvalsa della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa facoltà di recesso dal contrattoannuo prevista nella presente polizza.
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Samples: Insurance Policy
Durata del contratto. 1La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta. È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 120 giorni. La durata dei contratti è triennale.
2Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all’articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti. I contratti non sono rinnovabili.
3Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell’ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 120 giorni. E’ prevista una sola Il relativo periodo di proroga del contratto junior per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sarà conteggiato sulla base di modalità1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura. Il Contraente, criteri a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012 ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e parametri definiti con decreto del Ministrofissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. La richiesta di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato il contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le medesime modalità previste all’art. 4 per l’attivazione dei contratti.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni In caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contrattoverranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.
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Samples: Insurance Policy
Durata del contratto. 1(Comma I) Il servizio avrà inizio, dopo la stipulazione del contratto, dalla data del verbale di consegna e avrà durata di due anni dalla data di consegna, salva la possibilità di recesso anticipato da parte dell’E.A. qualora dovessero essere nel frattempo perfezionate altre modalità di affidamento del medesimo servizio, o per le ragioni di cui all’art. La durata dei contratti è triennale38 del presente C.S.A. .
2(Comma II) Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformità a quanto previsto dall’art. I contratti non sono rinnovabili32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l’ E.A. ha facoltà di ordinare all’I.C. l’avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione del contratto stesso, con apposita comunicazione da far pervenire all’I.C. stessa tramite PEC.
3. E’ prevista una sola proroga (Comma III) Per quegli impianti non ancora in funzione alla data di consegna del Bacino, il relativo contratto avrà decorrenza dal giorno di attivazione e sarà allineato alla scadenza del contratto junior per soli due annidel Bacino di appartenenza.
(Comma IV) L’eventuale recesso anticipato da parte dell’E.A., previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La richiesta di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato il contratto dovrà essere comunicato all’I.C. con almeno sei mesi di anticipo rispetto anticipo, salvo quanto previsto al successivo art. 38 del presente C.S.A..
(Comma V) Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile dell’E.A., il contratto può essere rinnovato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 24 mesi alle stesse condizioni economiche e tecniche offerte dall’appaltatore; in alternativa l’E.A. potrà eventualmente procedere con una proroga del contratto per il tempo strettamente indispensabile alla scadenza contrattualeconclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, con le medesime modalità previste all’art. 4 patti e condizioni o più favorevoli per l’attivazione dei contratti.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.l’E.A..
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Samples: Contract
Durata del contratto. 1L’Appalto oggetto di affidamento avrà una durata di n. 24 mesi, naturale e consecutivi, a decorrere dalla data di stipula contratto medesimo. La durata dei contratti è triennale.
2. I contratti non sono rinnovabili.
3. E’ prevista una sola proroga Stazione Appaltante si riserva, in via del contratto junior per soli due annitutto eventuale e opzionale, previa positiva insindacabile valutazione delle attività didattiche e interna, di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La richiesta di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato il contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto prorogare l’Appalto alla scadenza contrattualedel Contratto, con le medesime modalità previste all’artnella misura massima di l2 (dodici) mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. 4 per l’attivazione dei contratti.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti L’opzione di cui al presente Regolamento precedente comma sarà attuata e degli assegni formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante. In caso di ricerca intervenuta aggiudicazione di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. L’attività didatticagara centralizzata regionale, di didattica integrativa convenzione Consip, o di altra gara esperita in forma aggregata tra ASL\AO della Regione Lazio e a cui l’A.O. San Xxxxxxxx-Addolorata è tenuta a partecipare per quanto stabilito dal DCA n. U00287 del 7 luglio 20l7 e n. U00497 del 2l novembre 20l7, così come modificati ed integrati dal DCA n. U00246 del l giugno 20l8, la fornitura avrà termine anticipato al giorno di servizio stipula dei relativi nuovi contratti e la Stazione Appaltante aderirà agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registroesiti dei suddetti affidamenti centralizzati. In tali casi, da sottoporre annualmente l’appaltatore avrà diritto alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro corresponsione delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contrattosole prestazioni già eseguite.
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Samples: Deliberazione Per l'Affidamento Della Fornitura Di Dispositivi Medici
Durata del contratto. 1. La Il servizio avrà durata dei contratti è triennale.
2. I contratti non sono rinnovabili.
3. E’ prevista una sola proroga triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto junior per soli due annio dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto in via di urgenza. Alla data di scadenza del contratto, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svoltelo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell’Amministrazione Comunale, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La richiesta fatta salva la possibilità di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato il contratto tecnica, a semplice richiesta della stazione appaltante, nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente, per un periodo non superiore a 120 giorni. Il Comune di Firenze – Servizio Contratti e Appalti si riserva la facoltà di procedere ad ulteriore affidamento, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 163/2006, per un ulteriore tempo quantificato in un periodo massimo pari a 24 (ventiquattro) mesi. Il servizio cesserà con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattualedecorrenza immediata, con le medesime modalità previste all’art. 4 per l’attivazione dei contratti.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento qualora venga meno l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e degli assegni di ricerca riassicurativi di cui all’art. 22 109 D.Lgs. 209/2005. Dalla decorrenza del servizio il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa assistenza nella gestione amministrativa del pacchetto assicurativo del Comune. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte del Comune, l’aggiudicatario si impegna, comunque, alla continuazione del rapporto contrattuale, al fine di consentire l’espletamento delle procedure di gara per l’individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, e fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa Amministrazione, per un periodo non superire a 120 gg. dalla data di ricevimento della L. 240/2010comunicazione di recesso, intercorsi di risoluzione o dalla scadenza naturale. Lo stesso obbligo è da considerarsi previsto anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti qualora l’ Amministrazione si sia avvalsa della facoltà di cui al all’art. 57 comma 1 dell’art5 lettera b) del D. Lgs. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente163/2006.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Durata del contratto. 1Il contratto decorrerà indicativamente dal 01/10/2019 fino al 30/09/2020 e comunque con decorrenza dalla data di consegna del servizio da parte del Responsabile del settore competente per un periodo non superiore a n. 12 mesi, salvo proroghe previste dagli enti erogatori del finanziamento. La durata dei contratti è triennale.
2. I contratti non sono rinnovabili.
3. E’ prevista una sola proroga In caso di continuità del contratto junior per soli due annifinanziamento ministeriale e l’individuazione da parte della Regione Marche dell’ATS 12 quale beneficiario del contributo relativo al progetto “Vita Indipendente”, previa positiva valutazione delle attività didattiche e il Comune di ricerca svolteFalconara Marittima, effettuata sulla base Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, si riserva la facoltà di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La richiesta di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato rinnovare il contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto per un ulteriore annualità (1 anno). L’aggiudicatario è in ogni caso tenuto, alla scadenza contrattuale, a proseguire la gestione del servizio per un periodo non superiore a mesi 3 (tre) alle stesse condizioni contrattuali in corso, nella eventualità che non siano state concluse le nuove procedure di affidamento. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, connesse al mantenimento degli equilibri economico-finanziari di bilancio, di recedere dal contratto dandone comunicazione alla Ditta mediante lettera raccomandata A.R. e con le medesime modalità previste preavviso di mesi 1 (uno). In tal caso, alla Ditta sarà attribuito, anche in deroga all’art. 4 per l’attivazione dei contratti1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l’intero corrispettivo del mese nel quale il recesso ha avuto effetto.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
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Samples: Gestione Delle Attività Per Il Progetto 'Vita Indipendente'
Durata del contratto. 1. La Il presente contratto ha la durata dei contratti è triennaledi 3 (tre) anni, con previsione di rinnovo per altri 3 (tre) anni, a seguito di comunicazione da parte del Comune al Comodante, almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto, e assumendo formale atto amministrativo. Il comodante potrà accettare o meno tale proposta con comunicazione A/R da trasmettere entro 15 giorni dal ricevimento della proposta da parte del Comune.
2. I contratti Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che il Comune non sono rinnovabilisia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, il Comodante potrà esigere l’immediata restituzione degli autoveicoli. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione degli autoveicoli, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo per le parti contraenti.
3. E’ prevista una sola proroga Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto fino ad un massimo di tre mesi oltre la sua naturale scadenza, previo avviso da comunicare per iscritto entro 30 gg. dalla scadenza del contratto junior per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministrocontratto. La L’Aggiudicataria è impegnata ad accettare la richiesta di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato il contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattualeformulata dall’Amministrazione Comunale, con le alle medesime modalità previste all’art. 4 per l’attivazione dei contratticondizioni.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
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Samples: Comodato D’uso Gratuito
Durata del contratto. 1L’appalto avrà durata presumibilmente dal 17 ottobre 2016 a giugno 2017 più opzione di rinnovo per un ulteriore anno scolastico da settembre 2017 a giugno 2018 (art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016). L’Amministrazione Comunale alla scadenza potrà eventualmente prorogare l’affidamento per 40 giorni scolastici, in attesa delle successive procedure di gara e dell’esito della stessa, fino all’attivazione del nuovo affidamento. La durata dei contratti è triennale.
2stazione appaltante si riserva sin d’ora la possibilità di dare avvio al servizio anche in pendenza di sottoscrizione del relativo contratto d’appalto, in caso di urgenza derivante dall’esigenza di garantire il servizio in oggetto. I contratti non sono rinnovabili.
3Il servizio di trasporto seguirà il calendario scolastico e nel caso l’Ente vorrà attivare, a sua insindacabile discrezione, l’opzione di rinnovo per l’a.s. E’ prevista una sola proroga del contratto junior per soli due anni2017/2018, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La richiesta di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato il contratto con almeno sei mesi si intenderà sospeso per le giornate di anticipo rispetto alla scadenza contrattualechiusura delle scuole dovuta alle vacanze estive tra un anno scolastico e il successivo. Sarà cura del Servizio Istruzione pubblico Comunale comunicare preventivamente l’esatto periodo di sospensione. Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere il Contratto, con le medesime modalità previste all’art. 4 in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l’attivazione dei contrattil'Ente medesimo, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel contratto medesimo.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
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Samples: Service Agreement
Durata del contratto. 1Il Contratto ha durata annuale a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della data di atti- vazione degli strumenti di autenticazione del Titolare, salvo diversa decorrenza indicata da InfoCert. InfoCert, verificati i requisiti di accesso, provvede entro 10 giorni dall’attivazione del Contratto ad asse- gnare al Titolare un profilo di abilitazione per l’accesso ai Servizi richiesti. Nel periodo intercorrente tra la data di attivazione degli strumenti di autenticazione ed il primo giorno del mese successivo, il Titolare non avrà facoltà di utilizzare i Servizi richiesti. Alla data di scadenza, il Contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta che ciascuna delle parti dovrà inviare all’altra almeno 30 giorni prima del termine di scadenza contrattuale. Ai sensi dell’art. 6 della legge 24. 1 2 . 1993, n. 537, il precedente comma non si applica alle Pubbliche Amministrazioni, per le quali, pertanto, è escluso il rinnovo tacito. In tali casi, comunque, il Cliente si impegna a comunicare a InfoCert, nel termine di 30 giorni di cui al precedente comma, la volontà di non rinnovare il Contratto per l’anno successivo. La durata dei contratti è triennale.
2. I contratti non sono rinnovabili.
3. E’ prevista una sola proroga del contratto junior per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata disciplina sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La richiesta di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato il contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le medesime modalità previste all’art. 4 per l’attivazione dei contratti.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti Durata di cui al presente Regolamento e degli assegni articolo non si applica nel caso in cui il Cliente abbia acquistato il Servizio per il tramite di ricerca un Rivenditore di cui all’artInfoCert. 22 della L. 240/2010In tal caso è, intercorsi anche altri Atenei italianiinfatti, statalipossibile che il Rivenditore ed il Cliente ab-biano pattuito una durata diversa. Quest’ultima pattuizione, non statali o telematicipertanto, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010laddove presente, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigentepre- varrà sulla disposizione de qua.
5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
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Samples: Conservazione Dei Documenti