Forza maggiore. Le Parti non saranno responsabili per la mancata o ritardata esecuzione delle obbligazioni di una delle Parti nel caso in cui tale inadempimento dipenda da causa di forza maggiore quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoti, incendi, epidemie, alluvioni, guerre, scioperi generali e ordini della Pubblica Autorità o comunque circostanze impreviste e imprevedibili che siano sottratte al controllo delle Parti (di seguito la “Forza Maggiore”). Ove si verifichi una causa di Forza Maggiore tale da determinare un ritardo rispetto ai termini di esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto a Deloitte. Deloitte potrà comunicare la volontà di risolvere il Contratto nel caso in cui sia venuto meno l’interesse a conseguire la Fornitura e l’Installazione, ai sensi dell’art. 1256 c.c. In caso contrario, il Fornitore sarà obbligato ad attivarsi immediatamente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto non appena sia venuta meno la causa di Forza Maggiore. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che, nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, se la causa di forza maggiore atta a cagionare il ritardo o la mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto permanga per un periodo superiore ad 1/4 della durata del Contratto stesso, Deloitte avrà facoltà di recedere dal Contratto, senza che sia tenuta a corrispondere al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni eventualmente già eseguite.
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Samples: Purchase Order, Purchase Order
Forza maggiore. Le Ciascuna delle Parti non saranno responsabili sarà responsabile nei confronti dell’altra Parte per qualsiasi perdita o danno che potrebbero essere causati a quest’ultima quale risultato diretto o indiretto di ritardi, ostacoli o impedimenti nell’adempiere agli obblighi di cui al Contratto conseguenti a fatti o circostanze al di fuori del proprio controllo. In tal caso, la mancata o ritardata esecuzione delle obbligazioni Parte non impossibilitata alla prestazione sarà sollevata dal proprio obbligo di una delle Parti prestazione all’altra Parte per il periodo in cui la controprestazione dell’altra Parte rimane sospesa. In tale evenienza di forza maggiore, nel caso in cui uno o più Servizi erogati da EI TOWERS non possano essere forniti in riferimento ad una o più Apparecchiature di Trasmissione e tale inadempimento dipenda da causa disservizio provochi un malfunzionamento del Segnale originato dal Sito di forza maggiore qualiirradiazione, EI TOWERS adotterà ogni proprio massimo sforzo per mettere a mero titolo esemplificativo e non esaustivodisposizione del CLIENTE una soluzione alternativa adeguata alle esigenze commerciali di quest’ultima e, terremoticomunque, incendi, epidemie, alluvioni, guerre, scioperi generali e ordini idonea al mantenimento della Pubblica Autorità o comunque circostanze impreviste e imprevedibili che siano sottratte originaria Area di Servizio relativa al controllo delle Parti (Sito di seguito la “Forza Maggiore”)riferimento. Ove si verifichi una causa di Forza Maggiore tale da determinare un ritardo rispetto ai termini di esecuzione Tale soluzione alternativa dovrà essere sottoposta al vaglio del ContrattoCLIENTE, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto quale se valutasse la proposta di EI TOWERS non corrispondente alle proprie esigenze, avrà diritto di estromettere dai Servizi l’Apparecchiatura di Trasmissione coinvolta dal disservizio, con l’eventuale riduzione del Corrispettivo Annuale come indicato all'Allegato Articolo 4. Il CLIENTE, salvo il risarcimento del maggior danno, è legittimata a Deloitte. Deloitte potrà comunicare la volontà di risolvere il Contratto nel caso in cui sia venuto meno l’interesse a conseguire la Fornitura e l’Installazione, ai sensi dell’art. 1256 c.c. In caso contrario, il Fornitore sarà obbligato ad attivarsi immediatamente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto qualora l’impossibilità della prestazione produca alternativamente:
1) l’Interruzione del Contratto non appena sia venuta meno la causa di Forza Maggiore. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che, nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, se la causa di forza maggiore atta a cagionare il ritardo o la mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto permanga Segnale sulla Rete Digitale per un periodo di tempo superiore ad 1/4 a 7 (sette) giorni; oppure
2) l’Interruzione del Segnale incidente su una quota pari o superiore al 20% (venti percento) della durata del Contratto stesso, Deloitte avrà facoltà copertura nazionale della Rete Digitale per un periodo di recedere dal Contratto, senza che sia tenuta tempo superiore a corrispondere al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni eventualmente già eseguite45 (quarantacinque) giorni.
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Samples: Full Service Contract for the Management of a Digital Television Network, Full Service Contract for the Management of a Digital Television Network
Forza maggiore. Le Parti non saranno responsabili per la mancata In caso si verifichino eventi di forza maggiore (quali, in via meramente esemplificativa, guerre, terremoti, inondazioni, insurrezioni o ritardata esecuzione moti popolari, provvedimenti delle obbligazioni di una Pubbliche Autorità che abbiano incidenza sulla capacità o possibilità delle Parti nel caso in di eseguire l'attività, incendi non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla parte ed altre cause consimili) che impediscano o rendano estremamente gravoso a ciascuna delle Parti il rispetto dei termini previsti per l’adempimento, quella tra le Parti il cui tale inadempimento dipenda adempimento sia impedito o ritardato da tali eventi, non sarà responsabile per il ritardo o per l'inadempimento. La pandemia da Covid – 19 non è intesa come causa di forza maggiore quali, a mero titolo esemplificativo meno che essa non comporti un oggettivo e non esaustivo, terremoti, incendi, epidemie, alluvioni, guerre, scioperi generali e ordini della Pubblica Autorità o comunque circostanze impreviste e imprevedibili significativo mutamento delle condizioni di esecuzione delle prestazioni. Quella tra le Parti che siano sottratte al controllo delle Parti (di seguito la “Forza Maggiore”). Ove si verifichi una causa sia colpita da un evento di Forza Maggiore tale da determinare un ritardo rispetto ai termini di esecuzione del Contrattodovrà notificare all’altra, per iscritto, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto a Deloitteverificarsi dell’evento ritenuto di forza maggiore entro e non oltre 72 (settantadue) ore dal suo venire in essere. Deloitte potrà comunicare la volontà L’eventuale nuovo termine di risolvere il Contratto nel caso adempimento sarà concordato tra le Parti in cui sia venuto meno l’interesse a conseguire la Fornitura e l’Installazione, ai sensi dell’art. 1256 c.c. In caso contrario, il Fornitore sarà obbligato ad attivarsi immediatamente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto non appena sia venuta meno la relazione all’impedimento della causa di Forza Maggiore. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che, nel caso di contratti a esecuzione continuata Qualsiasi mancanza o periodica, se la ritardo della comunicazione dell’esistenza o della cessazione della causa di Forza Maggiore causerà la responsabilità della Parte così inadempiente per i danni sofferti dall’altra Parte e che avrebbero potuto essere evitati o contenuti se essa avesse tempestivamente ricevuto la comunicazione. In ogni caso le Parti si adopereranno, per quanto possibile, al fine di ridurre le conseguenze della forza maggiore atta a cagionare il ritardo o la mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto permanga e faranno tutto quanto in loro potere per ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normalità e ridurre l'eventuale danno dell'altra Parte. Nel caso in cui l’evento di Forza Maggiore perduri per un periodo superiore ad 1/4 della di almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, le Parti si accorderanno entro 3 (tre) giorni dalla cessazione dell’evento in merito alle azioni da intraprendere; il termine di adempimento sarà conseguentemente posticipato per un periodo pari alla durata del Contratto stesso, Deloitte avrà facoltà dell'evento di recedere Forza Maggiore oltre al tempo ragionevolmente necessario al ripristino delle condizioni che rendano possibile l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, senza che sia tenuta a corrispondere al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni eventualmente già eseguite.
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Forza maggiore. Le Parti Qualora dovessero sopravvenire, nel corso del presente Contratto, cause di Forza Maggiore intese come eventi non prevedibili e al di fuori del controllo della Parte interessata che eserciti la normale diligenza, che abbiano l’effetto di rendere impossibile o illegittimo, in tutto o in parte, l’adempimento degli impegni della Parte suddetta, questi ultimi verranno ridotti nella misura in cui siano affetti da tali cause di Forza Maggiore e per il periodo in cui tali cause sussistano. Conseguentemente, i rispettivi obblighi di messa a disposizione e di ritiro del gas, come pure quelli ad essi connessi o che derivano dal presente Contratto saranno responsabili sospesi in tutto o in parte per tutta la mancata o ritardata esecuzione delle obbligazioni durata dell’evento di Forza Maggiore. Se una delle Parti nel caso in cui tale inadempimento dipenda da causa di forza maggiore qualifosse impedita, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoti, incendi, epidemie, alluvioni, guerre, scioperi generali e ordini della Pubblica Autorità o comunque circostanze impreviste e imprevedibili che siano sottratte al controllo delle Parti (di seguito la “Forza Maggiore”). Ove si verifichi una causa di Forza Maggiore tale da determinare un ritardo rispetto ai termini di esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto a Deloitte. Deloitte potrà comunicare la volontà di risolvere il Contratto nel caso in cui sia venuto meno l’interesse a conseguire la Fornitura e l’Installazione, ai sensi dell’art. 1256 c.c. In caso contrario, il Fornitore sarà obbligato ad attivarsi immediatamente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto non appena sia venuta meno la causa di Forza Maggiore, a far fronte ai propri obblighi contrattuali dovrà darne immediato avviso all’altra Parte, con l’indicazione delle circostanze, della natura e delle conseguenze di tale evento di Forza Maggiore, nonché una stima del tempo necessario per porvi rimedio, restando comunque inteso che detta parte dovrà adottare tempestivamente tutte le misure in suo potere al fine di rimuovere l’impedimento. Fermo restando Nell’ambito di quanto soprasopra ed a titolo puramente indicativo ma non esaustivo, resta inteso chele seguenti circostanze saranno considerate casi di Forza Maggiore:
(a) ai fini del presente Contratto saranno considerati casi di Forza Maggiore per l’Acquirente gli eventi considerati come tali da Snam Rete Gas in relazione al PSV
(b) impedimenti o sospensioni tecniche del Sistema per gli scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV), nel caso che impediscano in tutto o in parte a una delle Parti di contratti a esecuzione continuata adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto
(c) provvedimenti normativi o periodica, se la causa di forza maggiore atta a cagionare il ritardo o la mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto permanga per un periodo superiore ad 1/4 della durata del Contratto stesso, Deloitte avrà facoltà di recedere dal Contratto, senza che sia tenuta a corrispondere al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni eventualmente già eseguitepubbliche autorità.
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Samples: Gas Sale Agreement, Gas Sale Agreement
Forza maggiore. Le Parti non saranno responsabili per la mancata o ritardata esecuzione delle obbligazioni 9.1 Ai fini del presente articolo si considerano “Eventi di una delle Parti nel caso in cui tale inadempimento dipenda da causa di forza maggiore quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, Forza Maggiore” terremoti, incendi, epidemie, alluvioni, pandemie, guerre, scioperi generali ordini imperativi delle Autorità ed ogni altro impedimento se e ordini nella misura in cui la Parte impedita dimostri:
a) che tale impedimento è al di fuori del suo ragionevole controllo; e
b) che tale impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento dell’invio dell’Ordine o della Pubblica Autorità o comunque circostanze impreviste conferma dell’Ordine; e
c) che gli effetti dell’impedimento non potevano essere ragionevolmente evitati dalla Parte interessata.
9.2 Se e imprevedibili fintanto che siano sottratte al controllo delle Parti (di seguito la “Forza Maggiore”). Ove si verifichi una causa un Evento di Forza Maggiore tale da determinare un ritardo rispetto impedisce ad una Parte di adempiere a uno o più dei suoi obblighi ai termini di esecuzione sensi delle presenti Condizioni Generali e del Contratto, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione tali obblighi sono sospesi.
9.3 La Parte colpita dall’Evento di Forza Maggiore si impegna in ogni caso ad adempiere, per iscritto a Deloitte. Deloitte potrà comunicare la volontà di risolvere il Contratto nel caso in cui sia venuto meno l’interesse a conseguire la Fornitura e l’Installazionequanto possibile, ai sensi dell’art. 1256 c.c. In caso contrario, Contratti conclusi e a limitare il Fornitore sarà obbligato ad attivarsi immediatamente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto non appena sia venuta meno la causa più possibile i danni arrecati dal mancato adempimento nei confronti dell’altra Parte.
9.4 La Parte che invoca un evento di Forza MaggioreMaggiore dovrà informare tempestivamente l’altra Parte, in ogni caso entro 5 giorni dalla conoscenza del fatto che impedisce l’adempimento, indicando la durata presunta dell’impossibilità di adempimento. Fermo restando quanto sopraSe la durata dell’impossibilità di adempimento supera i 90 giorni, resta inteso chela Parte non inadempiente avrà il diritto di comunicare di non essere interessata all’esecuzione dell’Ordine, nel caso o della parte di contratti a esecuzione continuata o periodicaOrdine divenuta impossibile, se la causa di forza maggiore atta a cagionare il ritardo o la mancata esecuzione delle prestazioni oggetto con conseguente risoluzione del Contratto permanga per un periodo superiore ad 1/4 della durata del Contratto stesso, Deloitte avrà facoltà di recedere dal Contratto, senza che sia tenuta a corrispondere al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni eventualmente già eseguite.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Forza maggiore. Le Parti non saranno responsabili per la mancata 1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o ritardata esecuzione in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto:
a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di una protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
d) incidenti aerei;
e) epidemie e contagi, comprese quelle assimilabili all’epidemia Covid-19;
f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall’autorità competente.
2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l’obbligo delle Parti nel di attivarsi per consentire l’immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell’inadempimento contrattuale.
3. Qualora l’Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 20 e 27. Nel caso in cui tale inadempimento dipenda da causa l’evento comporti l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di forza maggiore quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoti, incendi, epidemie, alluvioni, guerre, scioperi generali e ordini della Pubblica Autorità o comunque circostanze impreviste e imprevedibili che siano sottratte al controllo delle Parti (di seguito la “Forza Maggiore”)cui all’articolo 32.
4. Ove si verifichi una causa Qualora l’Evento di Forza Maggiore sia tale da determinare un ritardo rispetto ai termini comportare l’impossibilità temporanea di esecuzione adempiere alle prestazioni del Contratto, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto a Deloittesi applicano gli articoli 20 e 27.
5. Deloitte potrà comunicare Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la volontà di risolvere il risoluzione del Contratto nel caso in cui sia venuto meno l’interesse a conseguire la Fornitura e l’Installazione, ai sensi dell’artdell’articolo 1463 del codice civile. 1256 c.c. In caso contrarioQualora l’Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera, la risoluzione comporta il Fornitore sarà obbligato ad attivarsi immediatamente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto pagamento in favore del Contratto non appena sia venuta meno la causa di Forza Maggiore. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che, nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, se la causa di forza maggiore atta a cagionare il ritardo o la mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto permanga per un periodo superiore ad 1/4 della durata del Contratto stesso, Deloitte avrà facoltà di recedere dal Contratto, senza che sia tenuta a corrispondere al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo dovuto Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le prestazioni eventualmente opere eseguite a regola d’arte, al netto delle somme per le polizze di cui all’articolo 34 e del Contributo già eseguiteversato dal Concedente. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l’impossibilità definitiva di fruire dell’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d’arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all’articolo 34 e del Contributo già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.
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Samples: Concessione Per La Progettazione, Realizzazione E Gestione
Forza maggiore. Le Parti 14.1 Per forza maggiore si intendono tutte le circostanze che impediscono l'adempimento, tempestivo o meno, dell’accordo e che non saranno responsabili sono imputabili al soggetto invocante la forza maggiore. In ogni caso, ciò include scioperi, serrate, vizi di fusione, atti delle autorità superiori, stati di guerra e d'assedio, incendi, calamità naturali, epidemie e mancanza di materie prime e/o manodopera necessarie per la mancata consegna dei Prodotti, problemi relativi al trasporto dei Prodotti da parte del Venditore e problemi nell'invio o ritardata esecuzione delle obbligazioni nella ricezione elettronica di una delle Parti nel messaggi e dati. La Forza Maggiore come sopra descritta riscontrata dai fornitori o da altri terzi da cui il Venditore dipende sarà parimenti considerata Forza Maggiore per il Venditore.
14.2 La Forza Maggiore deve essere segnalata dalla parte invocante la forza maggiore entro 14 giorni dall’avvenimento. Nel caso in cui tale inadempimento dipenda da causa di forza maggiore qualiil Cliente invoca la Forza Maggiore, il Venditore è autorizzato al recupero dei costi aggiuntivi dal Cliente, includendo, a mero titolo esemplificativo e ma non esaustivo, terremoti, incendi, epidemie, alluvioni, guerre, scioperi generali i costi per periodi di attesa e ordini le spese di viaggio e alloggio supplementari. La parte invocante la Forza Maggiore è tenuta a comunicare la fine della Pubblica Autorità o comunque circostanze impreviste e imprevedibili che siano sottratte al controllo delle Parti (Forza Maggiore immediatamente per iscritto all'altra parte.
14.3 In caso di seguito la “Forza Maggiore”), la consegna e gli altri obblighi di entrambe le parti si sospendono. Ove si verifichi Se il periodo di Forza Maggiore ha una durata superiore a 3 mesi, ciascuna delle parti è autorizzata a recedere dall’accordo in tutto o in parte senza che ciò comporti l'obbligo di risarcimento del danno.
14.4 Se il Venditore ha già adempiuto parzialmente, sia per quanto riguarda la fabbricazione che la consegna parziale dei Prodotti, ha diritto ad un ragionevole risarcimento per i costi di tale prestazione sostenuti fino al momento dell'inizio della Forza Maggiore.
14.5 Qualora il Venditore non sia in grado di consegnare tempestivamente per causa di Forza Maggiore tale da determinare un ritardo rispetto ai parte sua, il Venditore è tenuto a garantire che i Prodotti siano immagazzinati a spese e rischio del Cliente, fermo restando l'obbligo di puntuale adempimento dei termini di esecuzione pagamento arretrato da parte del Contratto, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto a Deloitte. Deloitte potrà comunicare la volontà di risolvere il Contratto nel caso in cui sia venuto meno l’interesse a conseguire la Fornitura e l’Installazione, ai sensi dell’art. 1256 c.c. In caso contrario, il Fornitore sarà obbligato ad attivarsi immediatamente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto non appena sia venuta meno la causa di Forza Maggiore. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che, nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, se la causa di forza maggiore atta a cagionare il ritardo o la mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto permanga per un periodo superiore ad 1/4 della durata del Contratto stesso, Deloitte avrà facoltà di recedere dal Contratto, senza che sia tenuta a corrispondere al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni eventualmente già eseguiteCliente.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Forza maggiore. Le Parti 17.1 La parte che dovesse trovarsi coinvolta in un Evento di Forza Maggiore non saranno responsabili sarà considerata inadempiente al Contratto o alle presenti Condizioni di acquisto a condizione che:
(a) dia tempestiva comunicazione scritta all’altra parte della natura e dell’entità dell’Evento di Forza Maggiore che ha provocato il mancato o ritardato adempimento da parte della stessa; e
(b) la stessa non avrebbe potuto evitare l’effetto dell’Evento di Forza Maggiore anche adottando le precauzioni che, per quanto a sua conoscenza prima dell’Evento di Forza Maggiore, avrebbe dovuto ragionevolmente adottare; ma che non ha adottato; e
(c) abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per mitigare gli effetti dell’Evento di Forza Maggiore, per adempiere i propri obblighi ai sensi del Contratto o delle presenti Condizioni di acquisto in qualsiasi modo ragionevolmente praticabile e per riprendere l’adempimento dei propri obblighi appena ragionevolmente possibile.
17.2 Durante il periodo in cui il Venditore sospenderà la mancata consegna dei Prodotti o ritardata esecuzione delle obbligazioni l’esecuzione dei Servizi ai sensi della Condizione 17.1 che precede, l’Acquirente sarà libero di una delle Parti nel acquistare altrove i Prodotti e/o i Servizi secondo la necessità ragionevolmente prevista dal medesimo e l’Acquirente potrà ridurre di tali quantità gli acquisti da effettuare ai sensi del Contratto.
17.3 Nel caso in cui tale inadempimento dipenda da causa di forza maggiore qualila sospensione perduri per un periodo continuativo superiore ad un mese, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoti, incendi, epidemie, alluvioni, guerre, scioperi generali e ordini della Pubblica Autorità o comunque circostanze impreviste e imprevedibili che siano sottratte al controllo ciascuna delle Parti (di seguito la “Forza Maggiore”). Ove si verifichi una causa di Forza Maggiore tale da determinare un ritardo rispetto ai termini di esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto a Deloitte. Deloitte parti potrà comunicare la volontà di risolvere il Contratto nel caso in cui sia venuto meno l’interesse a conseguire la Fornitura e l’Installazione, ai sensi dell’artdando all’altra parte un preavviso scritto di xxxxxxxxxxx (14) giorni. 1256 c.c. In caso contrarioAlla scadenza di tale periodo di preavviso, il Fornitore Contratto sarà obbligato ad attivarsi immediatamente per l’esecuzione risolto. Tale risoluzione non pregiudicherà i diritti delle prestazioni oggetto parti relativi a violazioni del Contratto non appena sia venuta meno la causa o delle presenti Condizioni di Forza Maggiore. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che, nel caso acquisto commesse prima di contratti a esecuzione continuata o periodica, se la causa di forza maggiore atta a cagionare il ritardo o la mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto permanga per un periodo superiore ad 1/4 della durata del Contratto stesso, Deloitte avrà facoltà di recedere dal Contratto, senza che sia tenuta a corrispondere al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni eventualmente già eseguite.tale risoluzione
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto Di Beni E/O Servizi
Forza maggiore. Le Parti non saranno responsabili per la mancata o ritardata esecuzione 21.1 Nell’ipotesi in cui ricorra un evento di Forza Maggiore, così come definito all’art. 2 del presente Contratto, l’Esecutore, il cui adempimento delle obbligazioni è impedito o ritardato dall’evento, dovrà darne tempestivamente comunicazione alla CNPADC:
a) indicando la prevedibile durata dell’evento, con una sua descrizione, e l’impatto che lo stesso ha sull’adempimento delle proprie obbligazioni;
b) indicando i rimedi che intende attivare.
21.2 Successivamente le Parti verificheranno mediante apposito verbale dette circostanze ed individueranno, in contraddittorio, possibili azioni comuni di una delle Parti nel caso in cui tale inadempimento dipenda da causa mitigazione degli effetti causati dall’evento di forza maggiore quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoti, incendi, epidemie, alluvioni, guerre, scioperi generali e ordini della Pubblica Autorità o comunque circostanze impreviste e imprevedibili che siano sottratte al controllo delle Parti (di seguito la “Forza Maggiore”). Ove si verifichi una causa .
21.3 In pendenza di un evento di Forza Maggiore tale da determinare la Parte interessata si impegna a:
a) fornire all’altra Parte una stima della durata dell’evento e dell’impatto che lo stesso ha sull’adempimento delle proprie obbligazioni;
b) esercitare ogni più ragionevole sforzo per proseguire ad adempiere;
c) porre in essere ogni possibile attività al fine di porre sotto controllo o far cessare l’evento;
d) porre in essere ogni possibile attività diretta a recuperare il ritardo nell’esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell’evento nell’esecuzione del Contratto;
e) informare costantemente l’altra Parte di tutte le attività poste in essere – nonché degli effetti - al fine di porre sotto controllo o far cessare l’evento e recuperare il ritardo nell’esecuzione del Contratto e mitigare ogni altra conseguenza negativa dell’evento nell’esecuzione dello stesso;
f) comunicare senza indugio all’altra Parte la cessazione dell’evento.
21.4 Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che comporti un ritardo rispetto ai termini di esecuzione nell’esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto a Deloitte. Deloitte potrà comunicare la volontà di risolvere il Contratto nel caso in cui sia venuto meno l’interesse a conseguire la Fornitura e l’Installazione, ai sensi dell’art. 1256 c.c. In caso contrario, il Fornitore sarà obbligato ad attivarsi immediatamente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto non appena sia venuta meno la causa di Forza Maggiore. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che, nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, se la causa di forza maggiore atta a cagionare il ritardo o la mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto permanga l’Esecutore avrà diritto alla una proroga dei termini contrattuali per un periodo pari al ritardo effettivamente conseguito.
21.5 Qualora l’evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell’attività per un periodo non superiore ad 1/4 della durata a 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, l’Esecutore avrà diritto alla sola proroga del Contratto stessotempo di realizzazione dei Lavori pari al ritardo effettivamente conseguito, Deloitte avrà facoltà con esclusione di qualsiasi compenso, indennizzo o risarcimento.
21.6 Qualora l’evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell’attività per un periodo di tempo superiore a 60 giorni naturali e consecutivi, l’Esecutore può recedere dal Contratto. In tal caso, senza che sia tenuta a corrispondere avrà diritto al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni eventualmente già eseguitesolo pagamento dei Lavori regolarmente eseguiti ed accettati dalla CNPADC.
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Samples: Manutenzione E Ristrutturazione
Forza maggiore. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il DL ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. E’ ammessa la sospensione della prestazione, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione. Le Parti non saranno considerate responsabili per la mancata di eventuali inadempimenti e/o ritardata esecuzione delle obbligazioni di una delle Parti nel caso in cui tale inadempimento dipenda da causa di ritardi dovuti a forza maggiore. Per forza maggiore qualisi intendono eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, a mero malgrado i loro interventi di prevenzione e contenimento, le Parti stesse non abbiano potuto arrestare, evitare e/o controllare e che abbiano impedito totalmente o parzialmente l’esecuzione del Contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, terremotisono considerate cause di forza maggiore le seguenti: guerre, sommosse, incendi, epidemie, alluvioni, guerreterremoti ed altri eventi naturali di carattere eccezionale, scioperi generali nazionali e ordini della Pubblica Autorità o comunque circostanze impreviste e imprevedibili che siano sottratte al controllo di categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi, ovvero provvedimenti di pubblica autorità, altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà delle Parti (ed aventi tutti carattere di seguito la “Forza Maggiore”)imprevedibilità. Ove si verifichi una causa di Forza Maggiore tale da determinare un ritardo rispetto ai termini di esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto a Deloitte. Deloitte potrà comunicare la volontà di risolvere il Contratto nel caso in cui sia venuto meno l’interesse a conseguire la Fornitura e l’Installazione, ai sensi dell’art. 1256 c.c. In caso contrario, il Fornitore sarà obbligato ad attivarsi immediatamente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto non appena sia venuta meno la causa di Forza Maggiore. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che, nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, se la causa L’evento di forza maggiore atta non inciderà sulla validità del Contratto. Tutti i danni subiti dall’Appaltatore derivanti direttamente o indirettamente da eventi di forza maggiore saranno a cagionare il ritardo carico dello stesso Appaltatore, che non potrà richiedere alcun compenso e/o indennizzo nei confronti della Stazione Appaltante. Non saranno considerati cause di forza maggiore, e quindi saranno considerati inadempimenti, i ritardi dovuti a fermate imposte da Autorità competenti per la mancata esecuzione osservanza delle prestazioni oggetto del Contratto permanga norme di sicurezza da parte dell’Appaltatore; ritardi da parte dell’Appaltatore nell’approvvigionamento di materiali e/o lavori; ritardi di consegna dei Subappaltatori; scarti di materiale per un periodo superiore ad 1/4 difetti di lavorazioni da parte dei Subappaltatori; scioperi limitati ai dipendenti dell’Appaltatore inclusa la micro-conflittualità, gli stati di agitazione, nonché la partecipazione, da parte dei dipendenti dell’Appaltatore, a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali o di categoria, ritardi dovuti a mancate autorizzazione della Stazione Appaltante nell’esecuzione dei cantieri, per motivi di viabilità, ritardi per sospensioni di cantiere imposte da enti terzi. Gli eventi di forza maggiore dovranno immediatamente essere comunicati per iscritto al verificarsi dell’evento dalla Parte colpita all’altra Parte, con l’indicazione della durata del Contratto stesso, Deloitte avrà facoltà dell’evento. Resta sin d’ora stabilito che l’Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare ogni ragionevole sforzo per ridurre gli effetti dannosi derivanti al Stazione Appaltante a causa dell’evento/i di recedere dal Contratto, senza che sia tenuta a corrispondere al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni eventualmente già eseguiteforza maggiore.
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Samples: Accordo Quadro
Forza maggiore. Le Parti non saranno responsabili Termini e Condizioni Generali di Webfleet Solutions (CH)
5.1 Fatta eccezione per la mancata gli obblighi di pagamento, qualora una Parte sia impedita o ritardata esecuzione delle obbligazioni di una delle Parti nel caso in cui tale inadempimento dipenda da causa di forza maggiore quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoti, incendi, epidemie, alluvioni, guerre, scioperi generali e ordini della Pubblica Autorità o comunque circostanze impreviste e imprevedibili che siano sottratte al controllo delle Parti (di seguito la “Forza Maggiore”). Ove si verifichi una subisca un ritardo per causa di Forza Maggiore nell’adempimento di un qualsiasi suo obbligo contrattuale, tale da determinare un ritardo rispetto ai termini di esecuzione Parte verrà esonerata dall’adempimento o puntuale adempimento, a seconda del Contrattocaso, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto a Deloitte. Deloitte potrà comunicare la volontà di risolvere il Contratto nel caso in cui sia venuto meno l’interesse a conseguire la Fornitura e l’Installazionedei propri obblighi, ai sensi dell’art. 1256 c.c. In caso contrario, il Fornitore sarà obbligato ad attivarsi immediatamente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto non appena sia venuta meno laddove la causa di Forza Maggiore. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che, nel caso Maggiore perduri e; tale Parte conviene di contratti a esecuzione continuata adoperarsi ragionevolmente per superare o periodica, se aggirare la causa di forza maggiore atta Forza Maggiore così da essere in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali. Un evento di Forza Maggiore non giustificherà in alcun caso ritardi nel pagamento di commissioni e spese dovute dal Cliente a cagionare Webfleet Solutions per la fornitura del Servizio WEBFLEET, o per l’acquisto o noleggio dei Prodotti. Per maggior chiarezza, il ritardo o Cliente non avrà diritto di invocare la mancata esecuzione Forza Maggiore come giustificazione per il mancato pa- gamento delle prestazioni oggetto del Contratto permanga fatture presentate da Webfleet Solutions.
5.2 Qualora il periodo in cui una Parte non può adempiere ai propri obblighi per un periodo superiore ad 1/4 della durata del Contratto stessomotivi di Forza Maggiore si protragga oltre 30 giorni di calendario, Deloitte ciascuna Parte avrà facoltà diritto di recedere per iscritto dal Contratto, senza che sussista l’obbligo di versare alcun tipo di risarcimento derivante o in relazione alle presenti disposizioni.
5.3 Fatto salvo l’articolo 5.2 delle presenti Condizioni Generali di Webfleet Solutions, qualora, all’inizio dell’evento di Forza Maggiore, Webfleet Solutions abbia adempiuto parzialmente ai propri obblighi o sia tenuta solo parzialmente in grado di adempiere ai propri obblighi, avrà diritto ad addebitare al Cliente tutte le attività svolte prima dell’inizio dell’evento di Forza Maggiore nonché le spese sostenute separatamente a corrispondere al Fornitore alcun importo tale riguardo, come se tutti questi costi fossero relativi a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni eventualmente già eseguiteun Contratto distinto.
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Samples: Termini E Condizioni Generali Di Webfleet Solutions
Forza maggiore. Le Parti non saranno responsabili per La clausola che disciplina la mancata o ritardata esecuzione delle obbligazioni Forza maggiore necessita di una delle Parti nel caso particolare attenzione da parte dell’Amministrazione concedente, in cui tale inadempimento dipenda quanto il verificarsi di determinati eventi potrebbe causare un’alterazione dell’equilibrio economico finanziario dell’Operazione con conseguenze importanti da causa considerare. È necessario che gli eventi di forza maggiore qualisiano definiti espressamente in un elenco esaustivo e tassativo, a mero titolo esemplificativo nel rispetto delle indicazioni fornite dalla guida EPEC-Eurostat, “Theme 6 - Compensation, relief and force majeure events” in ordine alla specificità degli eventi e non esaustivo, terremoti, incendi, epidemie, alluvioni, guerre, scioperi generali e ordini alla tassatività della Pubblica Autorità o comunque circostanze impreviste e imprevedibili che siano sottratte al controllo delle Parti (di seguito la “Forza Maggiore”)relativa enunciazione. Ove si verifichi una causa di Forza Maggiore tale da determinare un ritardo rispetto ai termini di esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto a Deloitte. Deloitte potrà comunicare la volontà di risolvere il Contratto nel caso in cui sia venuto meno l’interesse a conseguire la Fornitura e l’Installazione, ai sensi dell’art. 1256 c.c. In caso contrario, il Fornitore sarà obbligato ad attivarsi immediatamente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto Il comma 1 del Contratto non appena sia venuta meno la causa di Forza Maggiore. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che, nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, se la causa riproduce gli eventi di forza maggiore atta indicati come tali da EPEC ed Eurostat. Ciò non toglie che le Parti possano intervenire nella selezione degli eventi di forza maggiore a cagionare cui intendono dare rilievo nel Contratto, rispettando rigorosamente taluni criteri. L’elenco, condiviso tra le Parti, deve anzitutto tener conto delle caratteristiche specifiche dell’Opera, dei Servizi, del contesto territoriale in cui l’Opera sorge e i Servizi devono essere erogati. Inoltre, il ritardo singolo evento deve configurarsi come eccezionale in concreto con riferimento a criteri oggettivi di definizione. Ad esempio, i disastri naturali, secondo le indicazioni fornite da Eurostat, possono ritenersi eventi di forza maggiore se sono riconosciuti come catastrofici. In generale, l’eccezionalità di un evento è quantificato specificandone la probabilità di accadimento ovvero il tempo di ritorno. È evidente che affinché l’evento possa essere considerato eccezionale deve andare oltre le previsioni stabilite dalle norme di settore. Si consideri, ad esempio, nella materia della sicurezza delle costruzioni, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’interno, del 17 gennaio 2018, recante “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”. Dette norme tecniche per le costruzioni fissano i requisiti di sicurezza che devono possedere le opere e definiscono le azioni da prendere in considerazione in fase di progetto e di costruzione di un’opera. Gli eventi naturali (quali ad esempio terremoti, vento, neve, ecc.) si traducono di fatto in azioni che agiscono sull’opera (azione sismica, azione del vento, azione della neve, ecc.) per le quali le suddette norme tecniche fissano l’entità delle azioni stesse, la probabilità di accadimento (o il tempo di ritorno) ed altri parametri e grandezze significative, in ragione della tipologia e uso dell’opera nonché della sua localizzazione. A titolo esemplificativo: ✓ per la mancata esecuzione neve ed il vento le norme stabiliscono l’azione di progetto in funzione delle condizioni locali di clima e di esposizione e di altri parametri; salvo che non siano stati svolti specifici studi, i carichi dovuti alla neve ed al vento non possono essere assunti minori di quelli indicati dalle norme stesse, cui corrispondono valori associati ad un tempo di ritorno pari a 50 anni; ✓ nel caso della progettazione e/o costruzione di un ponte che interessa un corso d’acqua naturale o artificiale, le norme stabiliscono che si deve tener conto di livelli di piena con tempo di ritorno pari a 200 anni; ✓ per quanto concerne il sisma le norme definiscono le azioni da prendere in considerazione, a partire dalla pericolosità sismica di base del sito di costruzione e stabiliscono la probabilità di superamento in ragione della gravosità della verifica da effettuare; ad esempio nel caso della verifica dello stato limite di collasso la probabilità di superamento è fissata al 5%; ✓ le norme tecniche definiscono, inoltre, come azioni eccezionali quelle che si presentano in occasione di eventi quali incendi, esplosioni ed urti, stabilendo che è opportuno che le costruzioni possiedano un grado adeguato di robustezza, in funzione del loro uso, e che siano individuati in fase di progettazione gli scenari di rischio e le azioni eccezionali rilevanti. Pertanto affinché un evento possa essere riconosciuto ai fini della forza maggiore deve presentare caratteri di eccezionalità (in termini di intensità, durata, probabilità/tempo di ritorno, ecc.) più gravosi rispetto a quelli normativamente previsti nell’ambito di una corretta progettazione e costruzione. Inoltre, deve necessariamente configurarsi come: a) imprevedibile e inevitabile; b) derivante da una causa esterna autonoma rispetto alla condotta delle Parti e da sola sufficiente a farlo verificare; c) indiscutibilmente scollegato dalla responsabilità del Concessionario, che deve aver messo in atto tutti gli accorgimenti atti ad evitare o contenere l’evento; d) impattante in maniera significativa sull’asset e/o sul servizio. Tra gli eventi di forza maggiore non è possibile considerare gli shock di natura economica e finanziaria, anche se imprevedibili, in linea con la guida EPEC-Eurostat, paragrafo 6.1.3, che escludono espressamente i cambiamenti nelle condizioni macro- economiche dalla definizione di forza maggiore. Il rispetto delle condizioni esposte è necessario ad escludere il rischio di un’alta criticità nel trattamento statistico dell’Operazione, vale a dire della riclassificazione on-balance della stessa. Il Contratto disciplina le cause di forza maggiore prevedendo un obbligo, a carico della Parte che non può adempiere le prestazioni oggetto pattuite in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, di darne immediata comunicazione alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende attivare. Qualora l’evento di forza maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni negoziali si applicano gli articoli 20 e 27 del Contratto permanga che disciplinano la sospensione con eventuale proroga. Sarebbe auspicabile che le stazioni appaltanti nella predisposizione dei bandi di gara prevedano la possibilità di coperture assicurative per i danni cagionati da tali eventi, a mitigazione del rischio. In tal caso, pertanto, è escluso il riequilibrio, venendone meno i presupposti. Qualora l’evento di forza maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di adempiere alle prestazioni negoziali, realizzare l’Opera o fruire della medesima, ovvero l’impossibilità temporanea si protragga per un periodo superiore ad 1/4 della non inferiore a 180 giorni consecutivi, ciascuna parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze economiche disciplinate. Le Parti, in base alla durata del Contratto stessocontratto, Deloitte avrà facoltà possono prevedere durate della sospensione maggiori per la possibilità di recedere dal Contratto, senza che sia tenuta a corrispondere al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni eventualmente già eseguiteinvocare la risoluzione del contratto.
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Samples: Contratto Di Concessione
Forza maggiore. Le Parti non saranno responsabili 28.1 Forza maggiore indicherà qualsiasi evento, circostanza o combinazione di eventi e circostanze che hanno l’effetto di rendere impossibile, per la mancata parte che la invoca, l’adempimento, in tutto o ritardata in parte, delle proprie obbligazioni contrattuali laddove tali eventi o circostanze siano oltre il controllo di tale parte e non si sarebbero potuti prevedere, prevenire, superare o rimediare con l’esercizio della migliore diligenza. La Forza maggiore comprenderà i seguenti eventi o circostanze: (i) guerra e altri atti di ostilità, (ii) calamità naturali; (iii) scioperi a carattere nazionale o locale e tali altre azioni da parte delle maestranze (ad esclusione di quelle avviate da o tra i dipendenti dell’Appaltatore o di qualsiasi subappaltatore/subfornitore o specificamente dirette contro l’Appaltatore o qualsiasi subappaltatore/ subfornitore).
28.2 Qualora l’evento di forza maggiore impedisca o ritardi esclusivamente l’adempimento di una parte soltanto delle obbligazioni contrattuali, le parti dovranno in ogni caso eseguire le restanti obbligazioni il cui adempimento non sia impedito o ritardato dal verificarsi di un evento di forza maggiore. La parte colpita dall’evento di forza maggiore si impegnerà, a propria cura e spese, a ridurre e minimizzare gli effetti e le conseguenze della forza maggiore e a riprendere la piena esecuzione delle proprie obbligazioni al cessare dell’evento di una delle Parti forza maggiore.
28.3 Qualora la parte colpita dall’evento di forza maggiore non ponga in essere tutte le azioni opportune e necessarie per limitare/ridurre gli effetti dell’evento di forza maggiore, l’atra parte, a proprio insindacabile giudizio e previa comunicazione scritta, potrà avviare (a spese della parte colpita dall’evento di forza maggiore) tutte le misure necessarie e adeguate per rimuovere tale evento.
28.4 Fatti salvi gli eventuali indennizzi assicurativi derivanti da polizze, nel caso in cui tale inadempimento dipenda da causa l’Appaltatore sia la parte colpita dall’evento di forza maggiore, l’Appaltatore avrà diritto unicamente ad una proroga dei termini indicati nel programma di realizzazione e nel programma di realizzazione dettagliato parametrata alla durata dell’evento di forza maggiore.
28.5 Al verificarsi di un evento di forza maggiore, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcuna modifica del prezzo, rinunciando pertanto a qualsiasi compenso, indennizzo o rimborso.
28.6 Qualora l’evento di forza maggiore qualisi protragga, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoti, incendi, epidemie, alluvioni, guerre, scioperi generali e ordini della Pubblica Autorità o comunque circostanze impreviste e imprevedibili che siano sottratte al controllo delle Parti (di seguito la “Forza Maggiore”). Ove si verifichi una causa di Forza Maggiore tale da determinare i suoi effetti determinino un ritardo rispetto ai termini nel programma di esecuzione del Contrattorealizzazione e nel programma dettagliato di realizzazione di oltre 30 giorni consecutivi, ciascuna parte avrà il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto a Deloitte. Deloitte potrà comunicare la volontà di risolvere il Contratto nel caso in cui sia venuto meno l’interesse a conseguire la Fornitura e l’Installazione, ai sensi dell’art. 1256 c.c. In caso contrario, il Fornitore sarà obbligato ad attivarsi immediatamente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto non appena sia venuta meno la causa di Forza Maggiore. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che, nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, se la causa di forza maggiore atta a cagionare il ritardo o la mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto permanga per un periodo superiore ad 1/4 della durata del Contratto stesso, Deloitte avrà facoltà diritto di recedere dal Contratto, senza che sia tenuta il pagamento di alcuna somma o indennizzo a corrispondere al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni eventualmente già eseguitefavore dell’altra parte.
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Samples: Contract
Forza maggiore. Le 1. Con evento di forza maggiore si intende la circostanza non attribuibile e ragionevolmente non prevedibile da nessuna delle Parti così come circo- stanze prevedibili che non saranno responsabili per dipendono dalla volontà di nessuna Parte, che impediscono temporaneamente o permanentemente l’esecuzione dell’ac- cordo. Costituiranno in ogni caso eventi di forza maggiore: guerra, minaccia di guerra, guerra civile, rivolta, violenta tempesta, uragano, inondazione, danni da acqua, altre violente condizioni meteo, epidemie, pandemie, incendio, difficoltà di trasporto, complicazioni tecniche imprevedibili, interru- zioni di attività, scioperi lavorativi in Cora Seeds o presso terze parti i cui servizi sono coinvolti, blocchi, divieti di importazione ed esportazione sia che ordinati dall’autorità fitosanitarie o meno, crisi parziale o completa o confisca del magazzino di Cora Seeds o dei suoi fornitori da parte di autorità civili o militari, mancata capacità di trasporto, consegna o non consegna tempestiva del fornitore di Cora Seeds, malfunzionamento dei macchinari, distruzione e altre interruzioni nelle imprese di Cora Seeds o fornitori, così come una mancanza, sia derivante dall’aumento del prezzo del prodotto sia che da misure governative, che impedisce od ostacola completamente o temporaneamente la mancata o ritardata esecuzione delle obbligazioni di consegna.
2. Se una delle Parti nel caso invoca l’insorgere di un evento di forza maggiore, sarà poi esonerata dai suoi doveri di esecuzione dei propri obblighi contrattuali e da ogni responsabilità per danni o da altri rimedi contrattuali per violazione di questi Termini e Condizioni, dal momento in cui tale inadempimento dipenda l’impedimento causa l’impossibilità dell'esecuzione della prestazione, purché l’avviso venga comunicato senza ritardi. Quando l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato è temporaneo, le conseguenze sopra citate dovranno essere applicate solo finché l’impedimento invocato impedisce l’esecuzione alla parte che lo subisce. Quando la durata dell’impedimento invocato ha sostanzialmente l’effetto di privare le parti contraenti di quanto avevano ragionevol- mente diritto di aspettarsi in base all’accordo, ogni parte ha il diritto di terminare l’accordo con una notifica all’altra parte in periodo di tempo ragionevole. A meno che non venga concordato diversamente, le parti concordano espressamente che questi Termini e Condizioni possono essere terminati da causa di forza maggiore quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoti, incendi, epidemie, alluvioni, guerre, scioperi generali e ordini della Pubblica Autorità o comunque circostanze impreviste e imprevedibili che siano sottratte al controllo una delle Parti (di seguito la “Forza Maggiore”). Ove si verifichi una causa di Forza Maggiore tale da determinare un ritardo rispetto ai termini di esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto a Deloitte. Deloitte potrà comunicare la volontà di risolvere il Contratto nel caso in cui sia venuto meno l’interesse a conseguire la Fornitura e l’Installazione, ai sensi dell’art. 1256 c.c. In caso contrario, il Fornitore sarà obbligato ad attivarsi immediatamente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto non appena sia venuta meno la causa di Forza Maggiore. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che, nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, parti se la causa di forza maggiore atta a cagionare il ritardo o la mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto permanga per un periodo superiore ad 1/4 della durata del Contratto stesso, Deloitte avrà facoltà di recedere dal Contratto, senza che sia tenuta a corrispondere al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni eventualmente già eseguitedell’impedimento supera i centoventi (120) giorni.
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Forza maggiore. Le Parti 1. Il Xxxxxxxxx non saranno responsabili sarà tenuto nei confronti dell’Acquirente ad adempiere ad alcuna obbligazione, se l’adempimento risulta fuori controllo del Venditore per la mancata effetto di circostanze che impediscono tale adempimento in modo permanente o ritardata esecuzione delle obbligazioni di una delle Parti nel caso in cui temporaneo (forza maggiore). Il Xxxxxxxxx non sarà responsabile per alcun danno o perdita derivante da tale inadempimento dipenda da causa di forza maggiore. La forza maggiore qualicomprende ad ogni modo, a mero titolo esemplificativo e ma non esaustivo, terremoti, incendi, epidemie, alluvioni, guerre, scioperi generali e ordini della Pubblica Autorità o comunque circostanze impreviste e imprevedibili che siano sottratte al controllo delle Parti (di seguito la “Forza Maggiore”). Ove si verifichi una causa di Forza Maggiore tale da determinare un ritardo rispetto ai termini di esecuzione del Contrattoè limitata ad essi, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto a Deloitte. Deloitte potrà comunicare la volontà divieto di risolvere il Contratto nel caso in cui sia venuto meno l’interesse a conseguire la Fornitura e l’Installazione, ai sensi dell’art. 1256 c.c. In caso contrariotrasporto, il Fornitore sarà obbligato ad attivarsi immediatamente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto non appena sia venuta meno divieto di importazione, qualsiasi circostanza che limiti i trasporti, lo sciopero, la causa mancanza di Forza Maggiorepersonale o di (parti di ricambio) ricambi, avaria di macchine, l’interruzione della corrente elettrica, l’errato o mancato adempimento da parte di terzi, misure governative, incluse comunque le restrizioni di import ed export, divieto di commercializzazione e l’inottemperanza dei propri rivenditori.
2. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che, nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, se Se il Venditore ritiene che la causa di forza maggiore atta sia temporanea, è autorizzato a cagionare il ritardo o la mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto permanga per sospendere l’esecuzione dell’accordo fino all’eliminazione della circostanza di causa di forza maggiore, corrispondente a un periodo superiore ad 1/4 della durata del Contratto stessonon eccedente i due mesi.
3. Se il Venditore ritiene che la causa di forza maggiore sia permanente, Deloitte avrà facoltà di recedere dal Contrattociascuna Parte è autorizzata a adattare l’esecuzione dell’Accordo alle circostanze o a risolvere l’Accordo interamente o parzialmente, senza che sia tenuta intervento giudiziario, e senza alcun obbligo di risarcimento del danno all’altra Parte.
4. Se il Venditore ha già adempiuto a corrispondere al Fornitore alcun importo parte delle obbligazioni concordate nel momento in cui inizia la situazione di forza maggiore, è autorizzato ad addebitare il lavoro già eseguito in forma separata e anticipatamente, e l’Acquirente è tenuto a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni eventualmente già eseguitesaldarne la fattura come se si trattasse di una transazione separata.
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Samples: Terms and Conditions
Forza maggiore. Le Parti In caso di Forza Maggiore, la parte che si trova
9.4 In caso di violazione di quanto stabilito nel precedente impossibilitata all'adempimento del contratto ha comma, SMI potrà richiedere la risoluzione del contratto o l'obbligo di informare immediatamente l'altra l’eliminazione integrale delle difformità a spese del Fornitore. A tal riguardo, nei termini indicati da SMI, il Fornitore dovrà, secondo quanto espressamente richiesto da SMI: - sostituire a proprie spese i prodotti non saranno responsabili per la mancata conformi con altri conformi nella giornata o ritardata esecuzione delle obbligazioni entro 24h dalla ricezione della segnalazione e garantendo i nuovi termini di una delle Parti nel caso garanzia a partire dalla data di sostituzione dei prodotti; - inviare un tecnico in cui tale inadempimento dipenda grado di intervenire e rimuovere quindi le difformità; - autorizzare SMI ad intervenire direttamente con proprio personale, con spese a carico del Fornitore e mantenendo inalterate le condizioni ed i termini di garanzia. descrivendo le cause e gli effetti da causa esse prodotti. Vengono considerati eventi di forza maggiore qualiquegli eventi non prevedibili ed al di fuori della volontà delle Parti, a mero titolo esemplificativo e non esaustivoquali ad esempio terremoto, terremotifulmine, incendialluvione, epidemieguerra, alluvioni, guerre, scioperi generali e ordini della Pubblica Autorità sommossa ecc. Le parti devono aver cura di incontrarsi quanto prima per concordare qualsiasi modifica da apportare al Contratto che si renda necessaria o comunque circostanze impreviste e imprevedibili che siano sottratte opportuna al controllo delle Parti (fine di seguito la “Forza Maggiore”). Ove si verifichi una causa di Forza Maggiore tale da determinare un ritardo rispetto ai termini di esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto a Deloitte. Deloitte potrà comunicare la volontà di risolvere il Contratto nel caso in cui sia venuto meno l’interesse a conseguire la Fornitura e l’Installazione, ai sensi dell’art. 1256 c.c. In caso contrario, il Fornitore sarà obbligato ad attivarsi immediatamente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto non appena sia venuta meno la causa far fronte alle conseguenze dell'evento di Forza Maggiore, fermo restando che la parte che si trova in tale situazione non sarà responsabile di eventuali inadempimenti ad essa non imputabili. Fermo restando quanto sopraSe le parti non sono in grado di raggiungere un accordo Per materiale non conforme, resta inteso che, nel caso di contratti saranno a esecuzione continuata o periodica, se la causa di forza maggiore atta a cagionare il ritardo o la mancata esecuzione delle prestazioni oggetto carico del Fornitoresulla modifica del Contratto permanga entro 45 giorni dal tutti i costi sostenuti da SMI per un periodo superiore ad 1/4 la gestione ed eventuale risoluzione della durata del Contratto stesso, Deloitte avrà facoltà di recedere dal Contratto, senza che sia tenuta a corrispondere al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni eventualmente già eseguitenon conformità.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura
Forza maggiore. Fatto salvo quanto previsto dall’Art 8, “Limitazioni del Servizio”, Universat non sarà responsabile nei confronti del Cliente nei casi di forza maggiore. In caso di forza maggiore gli obblighi di entrambe le parti derivanti dal presente Contratto rimarranno sospesi e nessuna delle Parti sarà responsabile verso l'altra per i danni o perdite subite. Le Parti non saranno responsabili concordano nel riconoscere come casi di forza maggiore qualsiasi evento esterno imprevedibile e irresistibile. In particolare, quelli riportati di seguito, senza limitazione alcuna, sono ritenuti casi di forza maggiore: catastrofi naturali, fulmini, inondazioni, condizioni meteorologiche molto degradate, incendi, esplosioni, guerre, insurrezioni, conflitti sociali (che coinvolgano o meno il personale delle Parti), scioperi, interferenze solari, decisioni da parte delle autorità pubbliche o di qualsiasi altra autorità competente, attività e/o decisioni governative e/o della pubblica amministrazione, atti dell’autorità militare, limitazioni legali. Qualora fossero previste condizioni meteorologiche proibitive annunciate dal centro meteorologico locale, e confermate dalle competenti autorità, UNIVERSAT potrebbe richiedere l'interruzione del servizio comunicando al Cliente che il servizio dovrà essere interrotto per la mancata o ritardata esecuzione delle obbligazioni cause di forza maggiore con 48 ore di anticipo via e-mail. Una volta terminate le condizioni meteorologiche proibitive, UNIVERSAT si impegna a ripristinare i link interessati entro 48 ore. Qualora una delle Parti nel caso in cui tale inadempimento dipenda da sia costretta a sospendere il Servizio per causa di forza maggiore qualimaggiore, essa dovrà informare l'altra a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoti, incendi, epidemie, alluvioni, guerre, scioperi generali e ordini della Pubblica Autorità o comunque circostanze impreviste e imprevedibili che siano sottratte al controllo delle Parti (mezzo lettera raccomandata con avviso di seguito la “Forza Maggiore”)ricevimento da inviare nelle successive 48 ore. Ove si verifichi una causa di Forza Maggiore tale da determinare un ritardo rispetto ai termini di esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto a Deloitte. Deloitte potrà comunicare la volontà di risolvere il Contratto nel caso in cui sia venuto meno l’interesse a conseguire la Fornitura e l’Installazione, ai sensi dell’art. 1256 c.c. In caso contrario, il Fornitore sarà obbligato ad attivarsi immediatamente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto non appena sia venuta meno la causa di Forza Maggiore. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che, nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, se la causa Qualora l'evento di forza maggiore atta a cagionare il ritardo o la mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto permanga si protraesse per un periodo superiore ad 1/4 della durata del Contratto stessoininterrotto di 30 (trenta) giorni, Deloitte la Parte non colpita dall'evento di forza maggiore avrà facoltà di recedere dal ContrattoContratto dandone comunicazione scritta all'altra Parte, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e senza dover corrispondere danni o interessi. Se la sospensione non è superiore a trenta giorni, o se dopo più di quattro mesi non c'è stata alcuna risoluzione, il Contratto riprenderà la propria efficacia alle stesse condizioni in vigore prima della sospensione, previa comunicazione scritta di una delle Parti all'altra. Le Parti riconoscono espressamente che sia tenuta UNIVERSAT non sarà ritenuta responsabile in caso di mancato o scorretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Contratto attribuibili direttamente o indirettamente alla necessità di conformarsi alle licenze necessarie ai sensi delle norme e delle leggi applicabili a corrispondere al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni eventualmente già eseguitelivello nazionale o delle misure statutarie o legislative prese da un'autorità competente. Ai sensi del presente Contratto tale ipotesi sarà considerata come un caso di forza maggiore. La parte colpita dall’evento di forza maggiore informerà subito l’altra parte dei dettagli dello stesso della stima delle conseguenze derivanti nonché dell’ipotizzabile durata dell’evento.
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Forza maggiore. Le Parti 1. Trattandosi il servizio di Illuminazione Pubblica di servizio pubblico locale lo stesso non saranno responsabili potrà essere sospeso se non per la mancata o ritardata esecuzione delle obbligazioni di una delle Parti nel caso in cui tale inadempimento dipenda da causa di forza maggiore quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoti, incendi, epidemie, alluvioni, guerre, scioperi generali e ordini della Pubblica Autorità o comunque circostanze impreviste e imprevedibili che siano sottratte al controllo delle Parti (di seguito la “Forza Maggiore”). Ove si verifichi una causa di Forza Maggiore tale da determinare un ritardo rispetto ai termini di esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto a Deloitte. Deloitte potrà comunicare la volontà di risolvere il Contratto nel caso in cui sia venuto meno l’interesse a conseguire la Fornitura e l’Installazione, ai sensi dell’art. 1256 c.c. In caso contrario, il Fornitore sarà obbligato ad attivarsi immediatamente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto non appena sia venuta meno la causa cause di Forza Maggiore. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto:
a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
d) incidenti aerei;
e) epidemie e contagi;
f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall’autorità competente.
2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando quanto sopral’obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l’immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, resta inteso chegli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell’inadempimento contrattuale.
3. Qualora l’Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, nel si applicano gli articoli 17 e 24. Nel caso in cui l’evento comporti l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di contratti a esecuzione continuata o periodicacui all’articolo 29.
4. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di completare la realizzazione dei Lavori Iniziali Accessori ovvero di fruire degli Impianti, se ciascuna Parte può invocare la causa di forza maggiore atta a cagionare il ritardo o la mancata esecuzione delle prestazioni oggetto risoluzione del Contratto permanga per un periodo superiore ad 1/4 della durata ai sensi dell’articolo 1463 del Contratto stessocodice civile. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di realizzazione dei Lavori Iniziali Accessori, Deloitte avrà facoltà di recedere dal Contratto, senza che sia tenuta a corrispondere al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo la risoluzione comporta il corrispettivo dovuto pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le prestazioni eventualmente opere eseguite a regola d’arte, al netto delle somme per le polizze di cui all’articolo 31 e del Contributo già eseguiteversato dal Concedente. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l’impossibilità definitiva di fruire dell’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d’arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all’articolo 31 e dell’eventuale Contributo già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.
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Forza maggiore. Le Parti Per forza maggiore si intende ogni evento o circostanza che, al di fuori del controllo della Parte che vi è incorsa, non saranno responsabili per la mancata poteva essere evitato con l’ordinaria diligenza ed a costi ragionevoli, avente l’effetto di rendere impossibile o ritardata esecuzione illegittimo l’adempimento in tutto od in parte delle obbligazioni di una delle Parti nel caso in cui tale inadempimento dipenda da causa di forza maggiore quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoti, incendi, epidemie, alluvioni, guerre, scioperi generali e ordini della Pubblica Autorità o comunque circostanze impreviste e imprevedibili che siano sottratte al controllo delle Parti derivanti dal Contratto (di seguito la “Forza Maggiore”). Ove Qualora si verifichi una un evento di Forza Maggiore, la Parte colpita da tale Forza Maggiore (di seguito la “Parte Colpita”) non sarà responsabile per il mancato adempimento delle obbligazioni previste dal presente Contratto concluso per il tempo e nella misura in cui l’adempimento di tali obbligazioni sia reso impossibile o illegittimo a causa dell’evento di Forza Maggiore, e l’altra Parte non sarà parimenti responsabile del mancato adempimento delle corrispondenti obbligazioni ad essa derivanti dal Contratto medesimo. Qualora un evento di Forza Maggiore causi l’impossibilità temporanea, per la Parte Colpita, di adempiere agli obblighi contrattualmente assunti, la Parte Colpita ne darà comunicazione all’altra Parte, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della impossibilità totale o parziale di adempiere e la natura dell’evento di Forza Maggiore. In tal caso, il Contratto rimarrà in vigore tra le Parti, e la Parte Colpita dovrà riprendere l’esecuzione dei propri obblighi non appena ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di Forza Maggiore, dandone relativa comunicazione all’altra Parte. Qualora l’impossibilità totale o parziale di adempiere dovuta all’evento di Forza Maggiore tale da determinare si protragga per un ritardo rispetto ai termini di esecuzione del Contrattoperiodo eccedente i 10 (dieci) giorni, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto a Deloitte. Deloitte potrà comunicare la volontà ciascuna Parte avrà diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui sia venuto meno l’interesse a conseguire la Fornitura e l’Installazione, ai sensi dell’art. 1256 c.c. In caso contrario, il Fornitore sarà obbligato ad attivarsi immediatamente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto non appena sia venuta meno la causa con preavviso scritto di Forza Maggiore. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che, nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, se la causa di forza maggiore atta a cagionare il ritardo o la mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto permanga per un periodo superiore ad 1/4 della durata del Contratto stesso, Deloitte avrà facoltà di recedere dal Contratto, senza che sia tenuta a corrispondere al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni eventualmente già eseguitealmeno 5 (cinque) giorni.
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Samples: Subcontract Agreement
Forza maggiore. Le Parti A. Il Venditore non saranno responsabili assume alcuna responsabilità per la mancata eventuali ritardi o ritardata esecuzione delle obbligazioni di una delle Parti nel caso inadempienze direttamente o indirettamente risultanti da cause indipendenti dalla volontà del Venditore, suscettibili d’impedire o ritardare l’installazione e, in cui tale inadempimento dipenda particolare, da causa di forza maggiore quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoti: incidenti/infortuni, incendi, epidemieinondazioni, alluvioni, guerreesplosioni, scioperi generali o serrate, atti terroristici, interruzioni del lavoro, guerre dichiarate o non dichiarate, sommosse insurrezioni, sollevamenti, catastrofi naturali, penuria di materie prime o di trasporti, o dall’impossibilità di ottenere le licenze d’importazione/esportazione e ordini della Pubblica Autorità da decreti di un governo. Le disposizioni sopra indicate si applicano anche alle cause esistenti alla data dell’ordine o comunque circostanze impreviste manifestatesi posteriormente ad un ritardo, dovuto ad altre cause, accumulato dal Venditore nell’esecuzione del contratto.
B. Il Venditore dovrà informare al più presto l’Acquirente dei ritardi e imprevedibili che siano sottratte delle inadempienze di cui al controllo delle Parti (presente articolo, indicando la prossima data di consegna prevista. Fatti salvi i termini dell’articolo VI(C), il ritardo non darà luogo alla rescissione del contratto e i termini previsti per l’esecuzione verranno prorogati di un numero di giorni corrispondente al ritardo accumulato dal Venditore in seguito la “alla causa di Forza Maggiore”). Ove si verifichi una .
C. Qualora la causa di Forza Maggiore tale da determinare un ritardo rispetto ai termini di esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto a Deloitte. Deloitte potrà comunicare la volontà di risolvere il Contratto nel caso in cui sia venuto meno l’interesse a conseguire la Fornitura e l’Installazione, ai sensi dell’art. 1256 c.c. In caso contrario, il Fornitore sarà obbligato ad attivarsi immediatamente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto non appena sia venuta meno la causa di Forza Maggiore. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che, nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, se la causa di forza maggiore atta a cagionare il ritardo o la mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto permanga si protraesse per un periodo superiore ad 1/4 a 90 giorni e qualora le Parti non avessero definito altre condizioni per il proseguimento dei lavori – compreso un eventuale aumento dei prezzi – ciascuna delle parti (a meno che il ritardo non sia dovuto all’Acquirente), avrà il diritto di annullare l’Ordine con preavviso di 30 giorni, par quanto riguarda i lavori non ancora realizzati ; in tal caso, l’Acquirente dovrà rimborsare rapidamente al Venditore le spese di annullamento, dietro presentazione della durata relativa fattura da parte del Contratto Venditore.
D. L’Acquirente potrà sospendere l’esecuzione dell’ordine da parte del Venditore , con il preventivo accordo dello stesso, Deloitte avrà facoltà a meno che la produzione dei Prodotti o la prestazione dei servizi non sia già terminata. Durante la suddetta sospensione, l’Acquirente dovrà rimborsare al Venditore le spese risultanti dalla suddetta sospensione e i termini del contratto impattati dalla sospensione, compresi i prezzi e i termini di recedere dal Contrattoconsegna, senza che sia tenuta a corrispondere al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni eventualmente già eseguitesaranno modificati una volta terminata la sospensione.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Forza maggiore. Le Parti non saranno responsabili per la mancata o ritardata esecuzione delle obbligazioni 6.1 L’esecuzione del Contratto (ad eccezione dell’obbligazione dell’Acquirente di una delle Parti effettuare il pagamento di tutte le somme dovute al Venditore in forza del Contratto stesso) sarà sospesa, con esclusione di ogni responsabilità, nel caso e nella misura in cui tale inadempimento dipenda esecuzione sia impedita o ritardata per effetto di qualunque fatto o circostanza al di fuori della ragionevole sfera di controllo della parte che ne risulti affetta, inclusi, a titolo meramente esemplificativo: caso fortuito, guerre, conflitti armati o attacchi terroristici, sommosse, incendi, esplosioni, incidenti, inondazioni, sabotaggi, necessità di ottemperanza a ordini ed ordinanze di qualsivoglia natura provenienti da causa di forza maggiore qualiPubbliche Autorità (inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoti, incendi, epidemie, alluvioni, guerre, scioperi generali e ordini della Pubblica Autorità o comunque circostanze impreviste e imprevedibili che siano sottratte al controllo delle Parti (di seguito la “Forza Maggiore”). Ove si verifichi una causa di Forza Maggiore tale da determinare un ritardo rispetto ai termini di esecuzione del Contrattoesemplificativo, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto a Deloitte. Deloitte potrà comunicare la volontà divieto di risolvere il Contratto nel caso in cui sia venuto meno l’interesse a conseguire la Fornitura e l’Installazione, ai sensi dell’art. 1256 c.c. In caso contrario, il Fornitore sarà obbligato ad attivarsi immediatamente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto non appena sia venuta meno la causa di Forza Maggiore. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che, nel caso di contratti a esecuzione continuata esportazione o periodica, se la causa di forza maggiore atta a cagionare il ritardo riesportazione o la mancata esecuzione concessione o revoca di valide licenze all’esportazione), agitazioni operaie, scioperi, serrate o ingiunzioni.
6.2 Qualora l’adempimento delle prestazioni oggetto obbligazioni di alcuna delle Parti sia ritardato o impedito in forza del Contratto permanga presente articolo 6 per un periodo superiore ad 1/4 della durata del Contratto stessoa 180 giorni solari consecutivi, Deloitte ciascuna parte avrà facoltà di recedere dal ContrattoContratto limitatamente alla parte dello stesso rimasta ineseguita, mediante avviso per iscritto notificato all’altra parte, senza alcuna responsabilità, posto che sia tenuta l’Acquirente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore alcun importo i ragionevoli costi e spese relative a nessun titoloqualsiasi lavoro che fosse in corso di esecuzione, fatto salvo il corrispettivo dovuto e a pagare i Beni consegnati ed i Servizi prestati alla data di risoluzione. Il Venditore può effettuare consegne ripartite; in tal caso ciascuna consegna costituirà un contratto separato, e l’omissione di una o più di tali consegne in conformità alle loro scadenze non darà titolo all’Acquirente per le prestazioni eventualmente già eseguiterisolvere l’intero Contratto o rifiutarne l’esecuzione.
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Samples: Termini E Condizioni Di Vendita
Forza maggiore. Le Parti non saranno responsabili 15.1 Fatta eccezione per la mancata gli obblighi di pagamento, nessuna delle parti sarà responsabile per eventuali ritardi o ritardata esecuzione delle obbligazioni inadempienze nell’adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo per cause al di una delle Parti nel caso in cui tale inadempimento dipenda da causa di forza maggiore qualifuori del ragionevole controllo (inclusi, a mero titolo esemplificativo e ma non esaustivo, terremotieventi naturali, incendiatti di guerra, epidemieterrorismo, alluvionisommosse o disordini civili, guerreinterruzioni operative, disastri causati dall‘uomo o naturali, atti od omissioni del governo, guasti dell‘alimentazione, servizi pubblici o infrastrutture critiche, crisi mediche epidemiche/ pandemiche, ritardo nelle consegne o mancata consegna da parte dei fornitori o di altri Vendor di TD SYNNEX, carenze generali nelle materie prime o nei Prodotti del Vendor, scioperi generali e ordini della Pubblica Autorità o comunque circostanze impreviste e imprevedibili che siano sottratte al controllo delle Parti blocchi, atti criminali, ritardi nella consegna o nel trasporto, o incapacità di ottenere lavoro, materiali o Prodotti tramite fonti regolari) (di seguito la “Forza Maggiore”). Ove si verifichi una causa Eventi
15.2 Ciascuna parte dovrà informare immediatamente l’altra parte per iscritto o Elettronicamente dell’Evento di Forza Maggiore tale da determinare un ritardo rispetto ai termini e della sua durata stimata. Fatta eccezione per gli obblighi di pagamento, il tempo di esecuzione sarà prolungato di un periodo equivalente al periodo durante il quale l’esecuzione dell’obbligo è stata ritardata o non è stata eseguita. Se tale ritardo o inadempienza continua per più di 60 giorni dalla data della notifica iniziale del Contratto, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto a Deloitte. Deloitte potrà comunicare la volontà di risolvere il Contratto nel caso in cui sia venuto meno l’interesse a conseguire la Fornitura e l’Installazione, ai sensi dell’art. 1256 c.c. In caso contrario, il Fornitore sarà obbligato ad attivarsi immediatamente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto non appena sia venuta meno la causa verificarsi dell’Evento di Forza Maggiore. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che, nel caso ciascuna delle parti avrà il diritto di contratti a esecuzione continuata o periodica, se la causa di forza maggiore atta a cagionare il ritardo risolvere l’Accordo o la mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto permanga parte pertinente direttamente interessata dall’evento tramite notifica per un periodo superiore iscritto o Elettronicamente, all’altra parte. Se non viene notificata alcuna risoluzione, le parti si incontreranno e discuteranno in buona fede per giungere ad 1/4 della durata del Contratto stesso, Deloitte avrà facoltà di recedere dal Contratto, senza che sia tenuta a corrispondere al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni eventualmente già eseguiteuna soluzione.
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Samples: Termini E Condizioni