Garanzie - Assicurazioni Clausole campione

Garanzie - Assicurazioni. I mezzi utilizzati dovranno essere in regola con l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli (R.C.A.) ai sensi delle vigenti disposizioni normative con particolare riferimento alla garanzia per i terzi trasportati che dovrà essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione di ciascun mezzo utilizzato e con un massimale garantito per ciascun sinistro per persone o per danni a cose ed animali in misura unica non inferiore per ciascun mezzo ad € 50.000.000,00 (euro cinquantamilioni/00). L’impresa appaltatrice dovrà stipulare, altresì, prima della sottoscrizione del contratto e dell’inizio dell’esercizio, apposito contratto di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per i danni eventualmente arrecati a terzi, compresi gli utenti e gli eventuali accompagnatori trasportati, non rientranti nei danni da circolazione coperti dalla R.C.A., con un massimale unico per sinistro, per danni a persone o cose non inferiore ad € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) con copertura decorrente dall’inizio del servizio e cessazione dalla data di ultimazione dello stesso. Copia dei contratti assicurativi dovrà essere inoltrata all’Amministrazione comunale entro 30 giorni dalla stipulazione degli stessi e comunque prima dell’avvio del servizio. Resta ferma l’intera responsabilità dell’impresa appaltatrice anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Garanzie - Assicurazioni. L’Appaltatore, a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto, è obbligato a costituire una garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale, aumentato nei casi e con le modalità ex art. 103, co. 1, D.Lgs. 50/16 e nelle forme e modalità di cui all’art. 93 c. 2 e 3 del medesimo Decreto. · la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.; · la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante; · la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Detta garanzia può essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da Istituti autorizzati in base alle norme vigenti, completa di firma autenticata del fidejussore o del soggetto in possesso dei poteri del fidejussore, intestata, quale Ente garantito, all’amministrazione Appaltante. L’aggiudicatario risponderà direttamente e indirettamente di ogni danno che in relazione al servizio appaltato, potrà derivare all’Unione Terre di Castelli ed Enti aderenti, nonché a terzi in genere nel corso dello svolgimento dell’attività e imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. L’aggiudicatario è tenuto a dimostrare di aver stipulato con primario Assicuratore, entro la data di perfezionamento del contratto, e per tutta la durata del medesimo, compresi suoi eventuali rinnovi e/o proroghe, idonee coperture assicurative contro i rischi di: Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’opera (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra cui l’Unione Terre di Castelli ed Enti aderenti) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all’attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta ed oggetto dell’appalto, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a: - RCT Euro 2.00...
Garanzie - Assicurazioni. Lo Sponsor assume in proprio ogni responsabilità e pertanto ne solelva integralmente il Comune di Calolziocorte per danni a cose e persone in conseguenza all’esecuzione del presente contratto. Lo Sponsor assume qualsiasi responsabilità nel caso di infortuni derivanti a terzi in conseguenza dell’esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, tenendo, pertanto, indenne e sollevato il Comune di Calolziocorte da qualsiasi richiesta risarcitoria e/o pretesa in merito, da chiunque avanzate. Lo sponsor deve inoltre stipulare apposito contratto di assicurazione che copra:
Garanzie - Assicurazioni. 8.1. Le SIM oggetto della fornitura oggetto della prestazione contrattuale devono avere le caratteristiche previste nelle Specifiche Tecniche.
Garanzie - Assicurazioni. Lo sponsor si impegna a risarcire qualsiasi danno arrecato alle persone, alla proprietà pubblica o privata durante i lavori di sistemazione e manutenzione dell’area così come è obbligata al rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale con particolare attenzione alle distanze di visibilità. Pertanto, lo sponsor sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare per causa delle opere sia eseguite che in corso di esecuzione. Qualora in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause e/o liti, lo sponsor dovrà sostenerle e sollevare comunque lo sponsee da ogni responsabilità. Tutti i veicoli e mezzi utilizzati dallo sponsor devono essere assicurati. Lo sponsor deve inoltre stipulare apposito contratto di assicurazione che copra: 1) i danni (danni alle cose) subiti dall’Amministrazione Comunale o da terzi a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere, mezzi e ogni altra cosa mobile o immobile verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto; 2) i danni causati a persone. Lo sponsor si obbliga e presentare copia della predetta polizza all’Amministrazione Comunale all’atto della sottoscrizione della convenzione. Lo sponsor risponde in ogni caso dei danni arrecati anche per l’importo oltre il massimale. Resta inteso che l’esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto fatto salvo l’obbligo di risarcimento del danno subito.

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • Novero dei Terzi Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.