Gestione dei pagamenti Clausole campione

Gestione dei pagamenti. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base ad ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati digitalmente dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e relativi ad un unico beneficiario. Il Gestore su richiesta del Dirigente Scolastico, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi saranno emessi dall’Istituto entro cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso. I mandati devono essere ammessi al pagamento entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell’invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Nel corso della durata contrattuale, per tutte le operazioni di pagamento effettuate a favore dei dipendenti dell’Istituto mediante bonifico e/o mediante altri strumenti di pagamento, l’Istituto non corrisponderà al Gestore alcun compenso, trattandosi di un servizio prestato dal Gestore stesso a titolo gratuito, in conformità all’art. 5, comma 10 dello Schema di Convezione. Per le operazioni di pagamento effettuate verso beneficiari non dipendenti dell’Istituto mediante bonifico bancario e/o mediante altri strumenti di pagamento, l’Istituto corrisponderà al Gestore il compenso indicato dallo stesso in sede di presentazione delle offerte che sarà ricompreso nell’ambito dell’art. 15 dello Schema di Convenzione. L’Istituto emette i mandati nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 12, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito con modifiche dalla L 214/2011.
Gestione dei pagamenti. Se non diversamente specificato, questo Sito Web elabora tutti i pagamenti con Stripe, carta di credito, bonifico bancario o altri mezzi di pagamento on-line tramite fornitori esterni di servizi di pagamento. In generale, e salvo diversa indicazione, gli Utenti forniscono i dettagli di pagamento e le informazioni personali direttamente a tali fornitori di servizi di pagamento. Questo Sito Web non è coinvolto nella raccolta e nell'elaborazione di tali informazioni: riceverà invece solo una notifica da parte del fornitore di servizi di pagamento in questione circa l'avvenuto pagamento.
Gestione dei pagamenti. Senza entrare nel merito delle procedure di pagamento adottate nella Pubblica Amministra- zione, che esulano dalla trattazione del presente manuale, si ritiene utile richiamare i princi- pali modelli di determinazione dei corrispettivi economici descritti nel manuale sulle “strate- gie di acquisizione delle forniture ICT”, con le relative modalità di determinazione dei corri- spettivi, allo scopo di evidenziare quali specifici controlli finalizzati al pagamento dovrebbe- ro essere effettuati in base al modello adottato. Nel modello a corpo sono stabiliti all’interno del contratto sia il prezzo del corrispettivo complessivo che la segmentazione dei pagamenti (canone, stati d’avanzamento). Occorre distinguere due tipologie di oggetto per questo modello: fornitura di prodotti ICT, messa a disposizione di risorse professionali e ICT. Nel primo caso (es. fornitura di personal compu- ter) la segmentazione è a stati di avanzamento. La misura di riferimento per determinare il momento dei pagamenti è lo stato di avanzamento della fornitura che deve essere rilevato con frequenza prestabilita e valutato utilizzando evidenze oggettive (verbali di consegna, verbali di collaudo/approvazione) ed i criteri per il calcolo che devono essere stabiliti sulla documentazione contrattuale (diversi pesi per tipologia di prodotto, arrotondamenti, etc.). Il personale dell’Amministrazione a cui è affidato questo compito autorizza i pagamenti a fronte del raggiungimento degli obiettivi di avanzamento previsti ed eventualmente deter- mina il valore delle penali nel caso rilevi inadempienze da parte del fornitore. In questo caso le penali sono tipicamente associate a ritardi nella consegna dei beni o a collaudi ripe- tutamente non superati. Sempre nel modello a corpo, ma nel caso in cui l’oggetto a cui il corrispettivo si lega è costituito dalla messa a disposizione di un insieme di risorse ICT e professionali, per le quali è già stabilita sia la quantità che la qualità, si usa invece la segmentazione dei paga- menti a canone. In questo caso sia i momenti di pagamento, sia i relativi importi da corri- spondere sono già stabiliti a meno di eventuali penali che tipicamente sono correlate al mancato rispetto dei vincoli qualitativi e quantitativi delle risorse. L’Amministrazione deve eseguire un costante controllo sulle risorse professionali messe a disposizione dal fornitore mediante la rilevazione nominativa delle presenze. Essa deve controllare, inoltre, che i vin- coli stabiliti per l...
Gestione dei pagamenti. Ogni utente deve poter caricare il proprio borsellino virtuale con le seguenti modalità:
Gestione dei pagamenti. 1. 1 pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento (ordinativi informatici conformi allo standard OPI emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale AglD) emessi dall'Ente, individuali o collettivi, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato sulla base degli atti di incarico e secondo i regolamenti dell'Ente. 2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti dell'Ente, sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 3. I mandati, trasmessi tramite la piattaforma Siope+, devono contenere tutti gli elementi previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti. 4. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta trasmissione dei relativi mandati al Tesoriere. 5. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato (OPI), effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento nonché, su disposizioni dell'Ente, i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, nonché quelli relativi a spese ricorrenti, come canoni di utenze, rate assicurative e altro, nonché da ogni altra spesa per la quale sia necessario disporre il pagamento in base a contratto o a disposizioni di legge. 6. Il Tesoriere esegue i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma e devono trovare riscontro nell'apposito elenco dei residui, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario e trasmesso al Tesoriere. Si applica l'art. 164, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000. 7. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di Tesoreria di cui al successivo art. 12, deliberata e richiesta dall'Ente ai sensi di legge. 8. Il Tesoriere esegue i pagamenti, con le modalità indicate dall'Ente, entro il giorno lavorativo bancabile successivo a quello di tra...
Gestione dei pagamenti. Al fine di ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale, è necessario che l’utilizzatore abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il pagamento della propria provvista destinata a finanziare l’erogazione dei compensi al prestatore. La provvista viene alimentata con il versamento delle somme tramite F24. Tuttavia sono necessari almeno 7 giorni bancabili perché giungano nella disponibilità dell’utilizzatore. Tali giorni sono determinati dall’Agenzia delle Entrate e banche. Questa modalità operativa non crea difficoltà per le prestazioni di lavoro occasionali prevedibili con giorni di anticipo, ma pare in contrasto con la ratio della norma volta a gestire prestazioni che risentono di occasionalità e di urgenza.
Gestione dei pagamenti. Per i versamenti deve essere utilizzato il Modello F24 Elementi identificativi (ELIDE), in cui devono essere indicati i dati dell’utilizzatore e due distinte causali di pagamento: • 1) LIFA per il Libretto Famiglia: ogni versamento è di € 10,00 (o multipli di 10); • 2) CLOC per il contratto di prestazione occasionale: la misura del versamento è individuata dalle parti ma il versamento minimo è di € 36,00.

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  • Gestione dei sinistri A. Con riferimento agli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza”, 1.2 “Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete” o 1.3 “Responsabilità derivante dai media”, l’Assicuratore ha la facoltà di assumere e condurre (a nome dell’Assicurato) la difesa di ogni Sinistro da cui potrebbe tenere indenne l’Assicurato. B. L’Assicurato s’impegna a non fare nulla che pregiudichi o possa pregiudicare la posizione dell’Assicuratore in relazione a un Sinistro coperto dalla presente Xxxxxxx. C. Con riferimento agli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza”, 1.2 “Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete” o 1.3 “Responsabilità derivante dai media”, l’Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o accettare alcuna transazione in relazione a un Sinistro, comprese le Spese, senza il previo consenso scritto dell’Assicuratore (che non sarà irragionevolmente ritardato o negato), e l’Assicurato dovrà consultare l’Assicuratore prima di qualunque indagine, difesa o transazione in relazione a un Sinistro. L’Assicurato dovrà, a proprie spese, fornire all’Assicuratore e a ogni investigatore o legale rappresentante da esso nominati, tutte le informazioni che questi potranno ragionevolmente richiedere, nonché dovrà prestare piena collaborazione e assistenza nello svolgimento dell’indagine (anche allo scopo di consentire all’Assicuratore di determinare l’obbligo d’indennizzo previsto dalla presente Polizza), difesa, transazione e per evitare o ridurre qualunque effettiva o possibile Spesa, Danno o Sinistro.

  • Gestione delle vertenze La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudizia- le delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, le- gali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’As- sicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazio- ne dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese affrontate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

  • Gestione del servizio Nella gestione degli impianti e nella programmazione delle attività il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le condizioni, gli obblighi e le modalità previsti negli atti di gara e nei relativi allegati oltre che nel presente contratto. Il Concessionario è altresì tenuto all’osservanza di ogni altra norma di legge o di regolamento attualmente vigente o che dovesse essere emanata durante il periodo di durata della concessione, se ed in quanto applicabile. lI servizio di Bar/ristorazione dovrà avere anche la finalità di favorire la socializzazione e gli scambi intergenerazionali tendendo alla più ampia utilizzazione del servizio. Il complesso sportivo dovrà funzionare tutto l'anno, secondo le modalità concordate con gli uffici comunali all’uopo preposti. L’impianto dato in gestione dovrà comunque consentire le prenotazioni provenienti dai richiedenti garantendo le aperture nei seguenti orari minimi, dal lunedì al sabato dalle 14,00 alle 23,00 e la domenica dalle 10,00 alle 18,00, fatti salvi e rispettati i più ampi orari proposti dal Concessionario nella proprio offerta tecnica. Il concessionario potrà ampliare ulteriormente gli orari di apertura rispetto a quelli minimi richiesti e a quelli, maggiori, eventualmente indicati in sede di offerta in gara, previa comunicazione all’Amministrazione Concedente. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il benestare dell’Amministrazione, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate. La concessione non può essere ceduta, né totalmente né parzialmente, pena la decadenza dalla stessa. Il Concessionario non può variare la destinazione d’uso degli impianti o di loro parti né apportare modifiche alle strutture, senza preventiva autorizzazione del Comune. Le pertinenze di servizio possono essere utilizzate dal Concessionario come sede societaria/dell’associazione, costituendo un apposito ufficio in cui devono essere conservati i bollettari, i registri ed ogni altra documentazione inerente la gestione. La suddetta documentazione potrà essere visionata in ogni momento dal Comune, a mezzo di personale preposto. L'uso degli impianti deve essere aperto a tutti i cittadini. Il Concessionario conviene con l’Amministrazione Comunale che gli impianti dovranno mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti, ovvero dovranno essere realmente aperti alla comunità e all’intero associazionismo sportivo sociale e culturale senza distinzione di sorta (fede, razza, sesso od altro). Il Concessionario è tenuto a garantire, senza eccezioni ed in modo tassativo, pena la risoluzione della concessione ed il conseguente risarcimento danni, per ogni stagione sportiva, la riserva di utilizzo degli impianti a favore delle associazioni e/o società sportive di Coriano (settore giovanile e dilettanti) che ne facciano richiesta, per l’espletamento delle seguenti attività: a- partecipazione alle gare di campionati e/o di competizioni ufficiali agonistiche;

  • Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

  • Gestione Le attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto, dovranno essere realizzate dal soggetto aggiudicatario con il proprio personale, che, fermo restando l'obbligo di collaborazione con l'Amministrazione comunale, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti della stessa e risponderà del proprio operato al/alla responsabile del soggetto aggiudicatario. Le strutture educative sono dotate, a cura dell’Amministrazione comunale, di arredi, attrezzature e materiale ludico didattico. L’aggiudicatario potrà integrare a proprio carico gli arredi interni ed esterni ritenuti necessari per la realizzazione del Progetto educativo, in accordo con i/le referenti dell’Amministrazione comunale. I locali, gli arredi e le attrezzature concessi in uso all’aggiudicatario verranno utilizzati da questo esclusivamente per l’espletamento delle attività previste nella gestione dei servizi. All’inizio della gestione verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei locali, attrezzature, impianti e spazi esterni e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti. Il Comune verificherà a fine servizio la consistenza del patrimonio concesso in uso all’aggiudicatario. L’aggiudicatario sarà ritenuto responsabile della custodia dei xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx. Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza dell'appaltatore o del personale da lui dipendente o da altri con lui aventi causa, saranno addebitati all'appaltatore, previa constatazione e valutazione fra le parti. I locali, gli impianti, le attrezzature e gli spazi esterni dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti della Direzione Istruzione – Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico - per l’opportuna sorveglianza ed i controlli del caso, nonché al personale dipendente del Comune o ad impresa di sua fiducia per l’esecuzione di interventi di qualsiasi natura richiesti dal Comune. In tal caso il soggetto affidatario dovrà collaborare alla redazione del DUVRI. È a carico dell’Amministrazione comunale la manutenzione straordinaria dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni. È a carico dell’Aggiudicatario la manutenzione ordinaria edile ed impiantistica e degli spazi esterni (verde, attrezzature ludiche e arredi, pavimentazioni e manufatti, impianti).

  • Gestione del contratto La Società dichiara di aver affidato la gestione agenziale del presente contratto alla BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. con sede in xxx xxx Xxxx x° 000 – 00000 Xxxxxx, anche per il tramite del Broker espressamente incaricato dal Contraente.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste nel presente disciplinare. a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6