GIUNTA ESECUTIVA Clausole campione

GIUNTA ESECUTIVA. 1. La Giunta è l’organo esecutivo della Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze ed ha il compito di attuare la politica e le linee direttive determinate dal Consiglio. 2. La Giunta è composta da un numero di membri compresi tra 7 (sette) e 15 (quindici), determinato dal Consiglio Direttivo. 3. La Giunta: a. attua le delibere del Consiglio Direttivo e adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio medesimo, riferendone alla successiva seduta della stessa per la convalida del proprio operato; b. provvede all’amministrazione della Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze e sovrintende alla redazione dei bilanci; c. delibera la costituzione dei Sindacati di categoria e delle strutture territoriali, definendone gli ambiti e le competenze secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto; d. delibera sull’eventuale esclusione del socio; e. provvede alle designazioni e alle nomine dei rappresentanti di Confcommercio- Imprese per l’Italia della provincia di Firenze in organismi, enti o commissioni; f. su proposta del Direttore, assume e licenzia il personale; g. elabora ogni anno, secondo gli schemi predisposti da Confcommercio-Imprese per l’Italia, il Rendiconto dell’esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo dell’anno successivo e lo sottopone all’approvazione del Consiglio direttivo; h. stabilisce la misura dei contributi dovuti dai soci; i. predispone annualmente la relazione politica e finanziaria da sottoporre al Consiglio Direttivo; x. xxxxxxx e modifica i regolamenti interni; k. delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione del patrimonio immobiliare, sull’accettazione delle eredità e delle donazioni nonché su tutti gli atti di straordinaria amministrazione salvo quanto riservato per Statuto o per legge al Consiglio Direttivo e all’Assemblea. 4. Alle riunioni della Giunta Esecutiva partecipa con parere consultivo il Direttore della Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze e, per le competenze di cui al punto h) del presente articolo, il Collegio dei Revisori dei Conti. 5. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente, che la presiede, ogni volta questi lo ritenga necessario, mediante avviso, a mezzo fax ovvero posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo, contenente l’indicazione del luogo, della data e dell’ora nonché l’ordine del giorno della riunione, con preavviso di almeno 5 giorni. 6. Nei casi ...
GIUNTA ESECUTIVA. Per organizzare concretamente l’attuazione della progettazione generale di cui all’art. 4 e dei progetti e delle azioni particolari, nonché per dare attuazione alle determinazioni della Conferenza dei Dirigenti, è costituita una Giunta esecutiva, composta da: o un Dirigente di un’istituzione del I ciclo aderente;
GIUNTA ESECUTIVA. La giunta esecutiva è formata di norma da 3 membri. Possono far parte della giunta esecutiva i dirigenti delle istituzioni scolastiche appartenenti alla rete o i loro delegati. Fa parte di diritto della giunta esecutiva il dirigente dell'Istituto capofila o un suo delegato, che esercita le funzioni di presidente, e il vicepresidente individuato tra i coordinamenti territoriali e il dirigente dell’ulteriore coordinamento territoriale. Xxxxxxx membro della giunta esecutiva resta in carica fino a diversa decisione della Conferenza dei Dirigenti, purché permangano i requisiti di accesso. La giunta esecutiva si riunisce ogni qual volta ne ravvisi la necessità il presidente o almeno due dei suoi membri. Predispone il bilancio, assieme al DSGA della scuola capofila, da inviare al comitato di indirizzo e alla conferenza dei dirigenti per l'approvazione, organizza le attività della rete, dà attuazione alle delibere della conferenza dei dirigenti. Nelle sue competenze gestionali la Giunta può stipulare accordi con associazioni, enti di ricerca, realtà presenti nel territorio, purché non comportino nuovi e maggiori oneri per le scuole della rete. La stipula viene effettuata dal dirigente della scuola capofila.
GIUNTA ESECUTIVA. La Giunta esecutiva è composta dal Presidente provinciale, dal Vice presidente vicario, dal Vice Presidente aggiunto e dai Presidenti territoriali. La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente provinciale e quando ne faccia motivata richiesta al Presidente almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le delibere della Giunta esecutiva sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. La Giunta esecutiva ha i seguenti compiti: - approntare il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea generale; - decidere sull'ammissione di nuovi associati; - decidere la costituzione o risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore generale; - decidere sulla costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente dell'Associazione e sul trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale, su proposta del Direttore generale; - determinare il trattamento economico del Direttore generale su proposta del Presidente; - adottare i provvedimenti di riprovazione e di esclusione degli associati; - consultare le categorie sui problemi che le riguardano e seguire l'attività dei consigli territoriali; - monitorare l’attività dei Movimenti; - nominare i rappresentanti dell'Associazione dovunque tali nomine siano opportune e/o richieste, e vigilare sul loro operato; - nominare i componenti del Gruppo per la comunicazione; - deliberare circa l'acquisto, anche tramite operazioni di locazione finanziaria o simili, l'alienazione, la locazione di beni mobili e immobili e l'accensione di mutui nonché decidere sull'amministrazione e manutenzione dei beni; - deliberare la partecipazione dell’Associazione a società e ad associazioni temporanee di imprese; - deliberare l'accettazione di donazioni, concessione o revoca di garanzie reali e/o fideiussorie, l'assunzione ed il disinvestimento di partecipazioni in enti e/o società commerciali; - stabilire le quote associative e le tariffe dei servizi erogati; - fissare le convocazioni dell’Assemblea generale e il suo ordine del giorno; - definire il budget dell’attività associativa e decidere lo stanziamento delle relative risorse; - controllare l’operato del Presidente provinciale; - assegnare e revocare singole deleghe ai suoi componenti; - decidere i percorsi formativi degli organi dirigenti dell’Associazione;
GIUNTA ESECUTIVA. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad una Giunta esecutiva composta di cinque dei suoi componenti, determinando nella relativa deliberazione i limiti della delega. La Giunta esecutiva si compone del Presidente, dal Vice Presidente e di altri tre membri nominati dal Consiglio. La Giunta Esecutiva può essere convocata per deliberare su argomenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che rivestono carattere di urgenza.
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  • TUTELA GIUDIZIARIA Con questa copertura la Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività del Contraente/Assicurato. L’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.

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