Common use of Inadempienze e penalità Clause in Contracts

Inadempienze e penalità. Nel caso in cui, per cause imputabili all'appaltatore, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato e dal progetto tecnico presentato in sede di offerta, si applica una penale pari all’1‰ dell’ammontare stimato contrattuale, per ogni giorno di ritardo o di non conformità, previa comunicazione effettuata mediante raccomandata A.R. relativa alle inadempienze constatate, con cui si assegnerà un congruo termine per controdedurre, comunque non inferiore a dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione. Qualora le suddette controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nei termini assegnati, verrà applicata la penale sopra indicata. L’importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture mensili. L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale l’Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell’appaltatore, ai sensi del successivo art. 22. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti dell’appaltatore.

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Inadempienze e penalità. Ove si verifichino inadempienze della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del servizio sarà applicata dall'Azienda una penale fino ad un massimo del 10% del prezzo complessivo aggiudicato. Qualora fossero rilevate delle inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, e dal presente CSA e dal Contratto di Appalto, l’Azienda invierà una formale diffida ad adempiere con semplice preavviso di 15 giorni naturali e consecutivi, con una descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con l’invito all’aggiudicatario a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cuicui le giustificazioni eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria, che dovranno comunque pervenire all’A.R.N.A.S. entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall’Azienda, si procederà a detrarre una penalità pari al 5% dell’importo contrattuale dovuto dopo n.3 richiami scritti, per cause imputabili all'appaltatore, il servizio i quali non venga espletato anche per un solo giorno siano pervenute o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato e dal progetto tecnico presentato in sede siano state accolte le giustificazioni addotte dalla ditta aggiudicataria. Relativamente al tempo di offerta, si applica esecuzione dell’appalto è prevista l’applicazione di una penale pari all’1‰ dell’ammontare stimato contrattuale, ad € 600,00 per ogni giorno settimana di ritardo o rispetto al tempo offerto, salvo comprovate causa non imputabili all’aggidicatario. La penale così come determinata ed applicata sarà trattenuta direttamente sul credito spettante al fornitore, sull’importo della fattura da liquidare oltre che sul deposito cauzionale definitivo. Nel caso di non conformitàgravi e ripetute inadempienze in numero di 3, previa comunicazione effettuata mediante raccomandata A.R. relativa alle inadempienze constatate, con cui si assegnerà un congruo termine per controdedurre, comunque non inferiore a dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione. Qualora le suddette controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nei termini assegnati, verrà applicata la penale sopra indicata. L’importo della penale sarà trattenuto in sede l'Azienda avrà facoltà di liquidazione delle fatture mensili. L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale l’Amministrazione dichiarerà risolto risolvere il contratto per colpa dell’appaltatorecon tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ai sensi del successivo art. 22. L’applicazione delle penali ivi compresa la possibilità di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante affidare l'appalto a causa dei ritardi o degli inadempimenti dell’appaltatoreterzi in danno della ditta stessa.

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Samples: www.arnascivico.it

Inadempienze e penalità. Nel caso in cui, per cause imputabili all'appaltatoreall'Impresa, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato e dal progetto tecnico presentato in sede di offertacapitolato, si applica una penale pari all’1‰ dell’ammontare stimato contrattuale, per ogni giorno di ritardo o di non conformità, previa comunicazione effettuata mediante raccomandata A.R. relativa alle inadempienze constatate, con cui si assegnerà un congruo termine per controdedurre, comunque non inferiore a dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione. Qualora le suddette controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nei termini assegnati, verrà applicata la penale sopra indicata. L’importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture mensili. L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale l’Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell’appaltatoredell’impresa, ai sensi del successivo art. 22. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti dell’appaltatoredell’impresa.

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Samples: www.comune.perugia.it

Inadempienze e penalità. Nel A seguito dei controlli e delle verifiche eseguiti l’Azienda si riserva di dar luogo al procedimento di applicazione delle penali. Eventuali non conformità pervenute o risultati negativi delle verifiche e dei controlli saranno contestati all’Aggiudicatario tramite nota scritta, inviata via PEC, via mail o via sistema informatizzato. Al ricevimento di tale contestazione l’Aggiudicatario, dovrà rispondere immediatamente e avrà al massimo 10 giorni lavorativi, per presentare all’Azienda le proprie controdeduzioni formali. Previa approfondita valutazione delle controdeduzioni formali, con verifica delle circostanze e motivazioni addotte dall’Aggiudicatario, nel caso in cui, per cause imputabili all'appaltatore, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato e dal progetto tecnico presentato in sede di offerta, si applica una penale pari all’1‰ dell’ammontare stimato contrattuale, per ogni giorno di ritardo o di non conformità, previa comunicazione effettuata mediante raccomandata A.R. relativa alle inadempienze constatate, con cui si assegnerà un congruo termine per controdedurre, comunque non inferiore a dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione. Qualora le suddette controdeduzioni tali motivazioni non siano accoglibili ovvero ritenute soddisfacenti e/o non vi sia stata risposta o la stessa comprovata ed esimente giustificazione ovvero ancora, nel caso in cui l’Aggiudicatario non sia giunta nei termini assegnatiprovveda ad alcun tipo di risposta, verrà applicata la penale sopra indicata. L’importo si provvederà all’applicazione della penale prevista. Delle penali applicate sarà trattenuto data comunicazione all’Aggiudicatario a mezzo PEC. L’applicazione delle penali avverrà in sede modo automatico attraverso l’emissione di liquidazione una nota di addebito ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/72. Salvo specifiche penali il cui importo è riportato di seguito (elencazione da intendersi indicativa e non esaustiva), per eventuali altri casi di contestazione e disservizi non espressamente previsti, potrà essere applicata una penale commisurata alla gravità delle fatture mensiliinfrazioni contestate, nella misura giornaliera/per evento variabile compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare mensile netto del servizio relativo, con riferimento al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l’applicazione della penale. L’importo E’ fatto comunque salvo il diritto dell’Azienda al risarcimento di eventuali maggiori danni e la facoltà di procedere alla risoluzione del contralto nei casi espressamente previsti dal presente Capitolato o dalla vigente normative applicabile al presente appalto. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare applicate all’Aggiudicatario superi il 10% dell’importo contrattuale; contrattuale previsto e qualora gli inadempimenti i ritardi e i disservizi nell'adempimento delle attività oggetto dell’appalto siano tali da comportare il superamento penali di tale importo complessivo superiore alla predetta percentuale l’Amministrazione dichiarerà risolto il contratto trovano applicazione le azioni in materia di risoluzione del contratto. II pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per colpa dell’appaltatorela quale si è reso inadempiente, ai sensi del successivo arte che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. 22Spese e penalità potranno essere recuperate mediante trattenuta sugli importi dovuti e/o sul deposito cauzionale. L’applicazione Di seguito si elencano in maniera indicativa sia le non conformità che daranno luogo a penali sia gli importi delle stesse. Fermo restando quanto già previsto dai precedenti capoversi, si stabilisce l'eventuale applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti dell’appaltatore.seguito riportate:

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Samples: Disciplinare Di Gara

Inadempienze e penalità. Nel Il committente a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso in cuidi verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'appaltatore che devono pervenire entro 8 giorni dalla data della contestazione. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. In caso di mancata risposta alla contestazione o di accertamento di inadempimento il committente addebita all'appaltatore una penale da euro 500,00 a euro 5.000,00, applicata gradualmente secondo la gravità dell’irregolarità riscontrata. In caso di recidiva per cause imputabili all'appaltatorela medesima infrazione la penalità è raddoppiata; per le successive ulteriori infrazioni, se contestate per inadempienze verificatesi entro sei mesi dalla penalità applicata con recidiva, la penalità è triplicata. Successivamente, o per cumulo di infrazioni, il servizio committente potrà procedere alla risoluzione del contratto. Il committente procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta. Dopo la comminazione di cinque sanzioni pecuniarie si potrà addivenire alla risoluzione del contratto. La richiesta e/o pagamento delle penali non venga espletato anche esonera in nessun caso La ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato la quale si è reso inadempiente e dal progetto tecnico presentato in sede che ha fatto sorgere l'obbligo di offerta, si applica una penale pari all’1‰ dell’ammontare stimato contrattuale, per ogni giorno di ritardo o di non conformità, previa comunicazione effettuata mediante raccomandata A.R. relativa alle inadempienze constatate, con cui si assegnerà un congruo termine per controdedurre, comunque non inferiore a dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione. Qualora le suddette controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nei termini assegnati, verrà applicata la penale sopra indicata. L’importo pagamento della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture mensili. L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale l’Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell’appaltatore, ai sensi del successivo art. 22. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti dell’appaltatoremedesima.

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Samples: cittametropolitana.ve.it

Inadempienze e penalità. L’Operatore Economico Aggiudicatario è soggetto, in caso di inadempienze (di interruzione o di irregolarità nella esecuzione delle forniture) a penalità comminabili senza obbligo di preventiva messa in mora da parte dell’Azienda. Nel caso in cuidi ritardo nella consegna è applicata per ogni giorno naturale, per cause imputabili all'appaltatore, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato consecutivo e dal progetto tecnico presentato in sede continuo di offerta, si applica ritardo una penale pari all’1‰ al 5% dell’ammontare stimato contrattualedella fornitura consegnata in ritardo. Pari percentuale del 5% dell’ammontare è applicata per le forniture non eseguite o non idonee. L’Azienda può acquistare presso altri Operatori Economici le specialità, occorrenti in danno del fornitore qualora la merce non venga consegnata o sostituita nei termini prescritti. E’ a carico dell’Aggiudicatario inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni giorno altro maggiore onere o danno comunque derivante all’Azienda a causa gara telematica DPC p 18 dell’inadempienza. L’Operatore Economico inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei prodotti così acquistati. L’ammontare delle penalità è addebitato, senza preventiva messa in mora, sul primo pagamento successivo da effettuarsi. In assenza di crediti o risultando questi insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione. In tale caso entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, l’importo della cauzione definitiva deve essere adeguato. L’Azienda si riserva, comunque, di addivenire ad altre forme di incameramento con le modalità opportune. Il pagamento delle penali non solleva l’Operatore Economico aggiudicatario dal rispondere di eventuali danni, né lo esonera dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’insorgenza dell’obbligo del pagamento. Relativamente alle consegne, queste, devono essere effettuate “franco magazzino” nel luogo e con le modalità indicati nell’ordine, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso, salvo accordi diversi intercorsi, sia per una tempificazione più ampia che più ristretta; le operazioni di scarico e le eventuali attrezzature necessarie alla messa a terra dei pallet o dei colli singoli sono poste a carico del Fornitore. Decorso il termine massimo di ritardo di 30 giorni, negli ordinativi di fornitura o nelle diffide ad adempiere fissate ex art. 1454 cod. civ., oltre all’applicazione della penale, l’Azienda può risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod.civ. (clausola risolutiva espressa) addebitando all’Operatore Economico inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 cod. civ.). L’Azienda, si riserva la risoluzione del contratto nei seguenti casi: − n. 3 ritardi nelle consegne − n. 3 consegne di prodotti diversi da quelli offerti in gara o consegne incomplete − n. 3 inosservanza delle regole riguardanti il confezionamento delle specialità − perdita, da parte dell’Operatore Economico dei requisiti richiesti dal Bando di gara e dal presente Disciplinare − cessazione dell’attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Operatore Economico − cessione del contratto o subappalto non conformitàautorizzati dall’Azienda e in caso cessione d’azienda − per motivate esigenze di pubblico interesse, previa comunicazione effettuata mediante raccomandata A.R. relativa specificate nel provvedimento di risoluzione. Nel caso di variazione della soggettività giuridica del fornitore, la prosecuzione del rapporto deve essere autorizzata dall’Azienda Capofila. La risoluzione del contratto non si estende alle inadempienze constatateprestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Azienda, con cui si assegnerà un congruo termine per controdedurre, comunque non inferiore il diritto di affidare a dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione. Qualora le suddette controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta terzi la fornitura o la stessa parte rimanente di questa, in danno dell’Operatore Economico inadempiente. All’Operatore Economico aggiudicatario inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo da parte dell’Azienda e, se il deposito risulta insufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minore spesa nulla spetta all’Operatore Economico inadempiente. Per quanto non sia giunta nei termini assegnatiprevisto dal presente articolo, verrà applicata la penale sopra indicata. L’importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture mensili. L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale l’Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell’appaltatore, ai sensi del successivo art. 22. L’applicazione delle penali si applicano le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento codice civile in materia di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti dell’appaltatorerisoluzione e di recesso del contratto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Inadempienze e penalità. Nel caso in cui, per cause imputabili all'appaltatore, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme Le attività oggetto dell’appalto devono essere eseguite conformemente a quanto previsto nel presente Capitolato e nell’offerta tecnica presentata dall’Aggiudicataria. Nel caso sia stata riscontrata un’inadempienza, la stessa verrà contestata dalla Stazione Appaltante all’Aggiudicataria a mezzo PEC, assegnando alla stessa un termine non superiore a cinque giorni lavorativi per provvedere. Il mancato adempimento da parte dell’Aggiudicataria, nel termine sopra indicato, comporterà automaticamente l’applicazione di una penale, stabilita dal capitolato Responsabile del Procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e dal progetto tecnico presentato l'1 per mille dell'ammontare presunto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in sede di offerta, si applica una penale pari all’1‰ dell’ammontare stimato contrattuale, per ogni giorno di ritardo o di non conformità, previa comunicazione effettuata mediante raccomandata A.R. relativa alle inadempienze constatate, con cui si assegnerà un congruo termine per controdedurre, comunque non inferiore a dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazionerelazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Qualora le suddette controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nei termini assegnati, verrà applicata la penale sopra indicata. L’importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture mensili. L’importo complessivo l’importo delle penali irrogate non potrà superare comminate raggiunga il 1010 % dell’importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento presuntivo del contratto, la Stazione Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di tale percentuale l’Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell’appaltatoredichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del successivo artCodice Civile, fermo restando l’incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito. 22. L’applicazione La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra, con quanto dovuto all’Aggiudicataria a qualunque titolo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al presente articolo momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui sopra, non pregiudica esonera in nessun caso l’Aggiudicataria dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Resta inteso che l'applicazione delle suddette penali, non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento di degli eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti dell’appaltatoremaggior danni.

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Samples: Accordo Quadro Con Un Solo Operatore Per La Fornitura Di Legname

Inadempienze e penalità. Nel caso Ove si verifichino inadempienze del Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione Appaltante penali, in cuirelazione alla gravità delle inadempienze, per cause imputabili all'appaltatore, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro otto giorni dalla notifica della contestazione inviata. Ogni controversia di qualsivoglia natura non dà facoltà al Concessionario di sospendere o rallentare il servizio stesso. In caso di applicazione di penalità, la Stazione Appaltante procederà al recupero della stessa mediante addebito o rivalendosi sulla cauzione. La Stazione Appaltante può altresì procedere nei confronti del Concessionario alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi sulla cauzione e, se ciò non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato e dal progetto tecnico presentato in sede di offertabastasse, si applica una penale pari all’1‰ dell’ammontare stimato contrattuale, per ogni giorno di ritardo o di non conformità, previa comunicazione effettuata mediante raccomandata A.R. relativa alle inadempienze constatateagendo nel pieno risarcimento dei danni subiti. Il pagamento dell’importo delle penali erogate verrà richiesto, con cui si assegnerà un congruo termine le medesime modalità utilizzate per controdedurre, comunque non inferiore a dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazioneil canone concessorio. Qualora le suddette controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nei termini assegnati, verrà applicata la penale sopra indicata. L’importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture mensili. L’importo complessivo L’entità delle penali irrogate sarà stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse. Sono pertanto definiti, nel successivo articolo 10.1 del presente capo, diversi livelli di gravità delle inadempienze (a titolo esemplificativo, ma non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale l’Amministrazione dichiarerà risolto il contratto esaustivo), sulla base dell’entità economica dell’inadempienza e del rischio per colpa dell’appaltatore, ai sensi del successivo art. 22. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi o la sicurezza della salute degli inadempimenti dell’appaltatoreutenti.

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Samples: www.swas.polito.it

Inadempienze e penalità. Nel La ASSL di Oristano, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di Legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso in cuidi verificata violazione di tali norme. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione del Direttore dell'Esecuzione o suo delegato ed esame delle eventuali contro deduzioni del Soggetto aggiudicatario, le quali devono pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione. Qualora la violazione risulti di lieve entità, non sia ripetuta e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. Qualora per cause imputabili all'appaltatore, qualsiasi motivo imputabile all'Appaltatore il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a nel rispetto di quanto previsto dal capitolato e dal progetto tecnico presentato in sede nel presente Capitolato, la ASL applicherà le penali di offertaseguito specificate, si applica previa contestazione scritta dell’inadempienza trasmessa via PEC, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno: comporterà l'applicazione di una penale pari all’1‰ dell’ammontare stimato contrattuale, a € 200,00 relativamente alla prima contestazione ed € 400,00 per ogni giorno ognuna delle successive contestazioni; € 20,00 se il vuoto macchina è relativo a sole 2 linee di ritardo o di prodotto); 30 ma non conformità, previa comunicazione effettuata mediante raccomandata A.R. relativa alle inadempienze constatate, con cui si assegnerà un congruo termine per controdedurre, comunque non inferiore a dieci oltre i 60 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione. Qualora le suddette controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nei termini assegnati, verrà applicata la penale sopra indicata. L’importo della penale sarà trattenuto in sede successivi alla scadenza di liquidazione delle fatture mensili. L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo ogni anno contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale l’Amministrazione dichiarerà risolto il contratto € 500,00 per colpa dell’appaltatore, ai sensi del successivo art. 22versamenti effettuati oltre i 60 giorni. L’applicazione delle suddette penali avverrà in modo automatico attraverso l’emissione da parte della ASL di cui al presente articolo una nota di addebito, in caso di mancata risposta alle contestazioni nel termine di 5 giorni lavorativi o per l’invio, entro i termini previsti, di osservazioni non pregiudica il risarcimento di eventuali danni pertinenti o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante non giustificative delle inadempienze a causa dei ritardi o degli inadempimenti dell’appaltatoretermini contrattuali.

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Samples: www.asloristano.it

Inadempienze e penalità. Nel caso in cui, per cause imputabili all'appaltatore, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal progetto tecnico presentato in sede di offerta, si applica una penale pari all’1‰ dell’ammontare stimato contrattuale, per ogni giorno caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all’operatore economico appaltatore delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 % di detto ammontare al netto contrattuale. L’eventuale applicazione delle penali non esime l’operatore economico dalle eventuali responsabilità per danni a cose o di non conformità, previa comunicazione effettuata mediante raccomandata A.R. relativa alle inadempienze constatatepersone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il responsabile del procedimento, con cui si assegnerà un congruo termine per controdedurre, comunque non inferiore a dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione. Qualora le nota indirizzata al Dirigente propone l’applicazione delle suddette controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nei termini assegnati, verrà applicata la penale sopra indicata. L’importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture mensili. L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale l’Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell’appaltatore, ai sensi del successivo art. 22specificandone l’importo. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del responsabile del procedimento, avverso la quale l’operatore economico avrà facoltà di cui al presente articolo non pregiudica presentare le sue controdeduzioni entro 3 giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il risarcimento servizio all’operatore economico e di eventuali danni affidarlo provvisoriamente ad altro operatore, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla notifica o ulteriori oneri sostenuti dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti dell’appaltatoresi rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile.

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Samples: www.provincia.brescia.it

Inadempienze e penalità. Nel caso in cuiL’attività oggetto della concessione deve essere pienamente e correttamente eseguita nel rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalità previste nel presente capitolato, per cause imputabili all'appaltatore, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato degli altri atti di gara e dal progetto tecnico presentato dall’offerta tecnico-economica presentata in sede di offerta, si applica gara. Si provvederà all’applicazione di una penale pari all’1‰ dell’ammontare stimato contrattuale, per ogni giorno dell’importo di ritardo o di non conformità, previa comunicazione effettuata mediante raccomandata A.R. relativa alle inadempienze constatate, con cui si assegnerà un congruo termine per controdedurre, comunque non inferiore a dieci giorni naturali € 200,00 qualora il concessionario esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e consecutivi dalla ricezione della comunicazione. Qualora le suddette controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nei termini assegnati, verrà applicata la penale sopra indicata. L’importo della penale sarà trattenuto nel contratto nonché nell’offerta presenta in sede di liquidazione delle fatture mensiligara. L’importo complessivo delle penali irrogate Prima di procedere all’applicazione di penali, l’Amministrazione contesterà al concessionario l’addebito tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine non potrà superare superiore a giorni 10 (dieci) dal ricevimento, per presentare le proprie controdeduzioni. Qualora l’Amministrazione: - valuti positivamente gli elementi giustificativi presentati dal concessionario, ne darà comunicazione allo stesso entro il 10% dell’importo contrattualetermine di trenta giorni; qualora - ritenga insufficienti gli inadempimenti siano tali da comportare elementi presentati a giustificazione della mancanza contestata o non riceva alcunché dal concessionario, comunicherà l’ammontare della penale e la modalità di versamento. La richiesta e/o il superamento di tale percentuale l’Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell’appaltatore, ai sensi del successivo art. 22. L’applicazione pagamento delle penali di cui al presente articolo sopra non pregiudica esonera in nessun caso il concessionario dall’adempimento dell’obbligazione della quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento di degli eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti dell’appaltatoredanni.

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Samples: db.parks.it