Common use of Inadempienze e penalità Clause in Contracts

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale, Capitolato Speciale Prestazionale

Inadempienze e penalità. 1L’attività oggetto della concessione deve essere pienamente e correttamente eseguita nel rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalità previste nel presente Capitolato, degli altri atti di gara e dall’offerta tecnico-economica presentata in sede di gara. Il Direttore dell’Esecuzione Le inadempienze contrattuali a cui conseguirà l’applicazione delle penali vengono di seguito elencate in maniera esemplificativa: − mancato aggiornamento delle presenze nel coworking con particolare riferimento alla attività di tenuta del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltantecalendario delle prenotazioni di postazioni e spazi comuni sia dei coworker permanent che temporany; − mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale esenza motivazione adeguata; − arbitrario abbandono, a tal fineda parte dell’Affidatario, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto degli spazi concessi; − grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizicui al presente Capitolato; − alterazione o modificazione sostanziale, l’Azienda provvederà a contestarlesenza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, per iscrittodella destinazione di uso degli spazi concessi; − mancata effettuazione, al Contraentecon la dovuta diligenza, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria e attività straordinaria necessarie (per quest’ultima quando dovute); − mancato perseguimento delle finalità proprie del servizio di collaudo coworking; − frode a danno dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti pubblici; − danni agli ospiti e certificazione fruitori, all'Amministrazione Comunale, ai beni di proprietà dell'Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave; − gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato. L’applicazione delle operepenali non preclude l’esercizio di azioni giudiziarie da parte della Stazione appaltante anche al fine di ottenere il risarcimento dei danni. L’Amministrazione Comunale effettuerà, mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta esecuzione del contratto e sulla conformità delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc.prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato. L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o alla quale l’Impresa aggiudicataria avrà la facoltà di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di dieci giorni dalla notifica della contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6stessa. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC l’Amministrazione Comunale: La richiesta e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in appositi ordini nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione della quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di serviziopagamento della medesima penale. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Inadempienze e penalità. 1Il Concessionario, nell’esecuzione del presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge vigenti ed ai regolamenti concernenti i servizi stessi. Il Direttore dell’Esecuzione Qualora, durante lo svolgimento del Contratto servizio, fosse riscontrato il mancato rispetto della disciplina contrattuale di cui al presente Capitolato, nonché della normativa dallo stesso richiamata, l'Amministrazione comunale procederà, con provvedimento assunto dal Responsabile del Servizio Istruzione, all'applicazione delle seguenti penalità pecuniarie, in rapporto alla gravità dell’inadempienza: a) Mancato rispetto degli standard previsti dalle caratteristiche merceologiche (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo derrate alimentari di qualità delle prestazioni erogateinferiore o comunque difforme rispetto alle caratteristiche merceologiche indicate nell’ allegato 1) b) Dieta speciale per patologia preparata con tecniche o alimenti inadeguati alle prescrizioni sanitarie c) Totale o parziale mancata consegna dei pasti destinati alle diete personalizzate nella singola sede di consumo d) grammature dei pasti inferiori a quelle previste dalle tabelle dietetiche Az.USL, verificate su 10 porzioni della stessa preparazione e) temperatura dei pasti non conforme alle normative vigenti f) mancata integrazione idi stoviglieria, posateria, ecc. 2. Al riscontro g) mancato rispetto di eventuali violazioni quanto previsto dai menù (tabella standard e tabella dietetica personalizzata) h) mancato rispetto del Piano di autocontrollo aziendale i) Rinvenimento di corpi estranei /inorganici/parassiti nei pasti somministrati j) rinvenimento di prodotti alimentari scaduti k) riciclaggio non autorizzato di derrate ovvero di prodotti non consumati in precedenza l) preparazione di pasti con cariche microbiche elevate (fatto salvo l'obbligo di sostituzione degli stessi, precedentemente disciplinato) m) fornitura di pasti o derrate chimicamente contaminate, tali da essere inidonei all’alimentazione umana n) inadeguata igiene delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto attrezzatura e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/utensili o degli adempimenti automezzi adibiti al trasporto o) conservazione delle derrate non puntuali.conforme alle normative vigenti 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso p) mancato rispetto dei tempi di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  consegna dei pasti ai refettori decentrati ovvero mancato rispetto degli orari di consumazione del pasto nei refettori q) mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia r) mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante norme di cui al TITOLO IX “Personale” per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutivaqualifiche, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini orario di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine monte ore settimanale, della composizione "standard" dello staff di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza indicata e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore garantita in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva(salvo assenze giustificate per ferie, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;malattia ecc..)

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Samples: Concessione Del Servizio Di Ristorazione Scolastica

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale ecapitolato e dal contratto, l’azienda invierà formale diffida con raccomandata a/r ovvero tramite posta elettronica certificata, con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a tal fine, attiva un sistema conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. L’appaltatore ha facoltà di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine stabilito dalla diffida. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali Decorso infruttuosamente tale termine senza che regolano il rapporto l’appaltatore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o di inadempienze controdeduzioni o nel caso in cui le giustificazioni addotte dalla ditta aggiudicataria, non fossero ritenute soddisfacenti dalla Stazione appaltante, si procederà ad applicare una penale pari ad € 500,00 per gravi violazioni delle clausole contrattuali che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizicompromettano la regolarità del servizio, l’Azienda provvederà a contestarledopo n. 2 richiami scritti, per iscrittoi quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni addotte dalla ditta aggiudicataria. La Stazione appaltante potrà procedere al recupero delle penali mediante trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. La Stazione appaltante si riserva, comunque la facoltà, salvo quanto disposto al Contraentesuccessivo comma, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate di far eseguire d’ufficio nel modo più opportuno, a spese della ditta aggiudicataria, le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio ove la ditta stessa, appositamente diffidata, non ottemperi agli obblighi assunti. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni casoQualora si riscontrasse la persistenza di inadempimenti da parte dell’appaltatore, appositamente diffidato, sarà facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto stipulato, oltre al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo recupero delle penali. Nel caso , con un mese di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della preavviso senza che la ditta stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi azioni di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatoriulteriori danni, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, quali la stazione appaltante risolve il contrattosi avvarrà anche della cauzione versata, fermo restando la necessità che anche dopo il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre preavviso, il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulatevenga regolarmente effettuato fino allo scadere del termine indicato. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Samples: Service Agreement

Inadempienze e penalità. 1Qualora durante lo svolgimento del servizio, fossero riscontrate inadempienze alle disposizioni contrattuali, complessivamente intese (Relazione tecnica) l'Amministrazione comunale procederà all'applicazione di pene pecuniarie di ammontare variabile da un minimo di euro 150,00 (centocinquanta/00) sino ad un massimo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a seconda della gravità della contestazione e fatto salvo l'ulteriore addebito delle spese per porre rimedio a disservizi eventualmente provocati e il risarcimento del maggior danno. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto Prima di procedere all'applicazione di penali, il Servizio competente contesterà al Concessionario l'addebito assegnando un termine, mai superiore a dieci giorni (D.E.C.) della Stazione Appaltantedal ricevimento), verifica periodicamente per presentare le proprie contro-deduzioni, la regolarità della fornitura penale verrà senz'altro applicata se entro il predetto termine assegnato il Concessionario non fornisca giustificazioni, ovvero qualora le stesse non siano accettabili di fronte alle evidenze constatate. Le contestazioni, e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale ele diffide ad adempiere, saranno inoltrate con pieno effetto sia via fax (al numero ordinariamente utilizzato per le comunicazioni con il Concessionario, a tal finetale fine comunicato) che con raccomandata A.R. L'ammontare delle penali sarà determinato di volta in volta, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto ad insindacabile giudizio del Comune entro i suddetti limiti minimi e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedalieramassimi, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscrittorelazione alla gravità della violazione, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la senza pregiudizio alcuno alla facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scrittecontratto. Qualora le inadempienze, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità e comportino il diritto pregiudizio della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al risarcimento servizio, costituiranno causa di eventuali dannirisoluzione immediata del contratto. Le penali verranno applicate mediante il prelevamento della somma stabilita dalla cauzione definitiva regolarmente costituita (il Concessionario potrà altresì versare l’ammontare richiesto alla Tesoreria Comunale); Non verranno applicate penalità, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contrattorelative spese, nel CSA caso in cui il Concessionario dimostri la causa di forza maggiore non imputa bile o riconducibile al Concessionario stesso. Non sono considerate di forza maggiore eventi quali: scioperi, agitazioni sindacali e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattualequelle derivanti da gravi calamità naturali. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Samples: Concession Agreement

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per: mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi; ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo ritardi nella redazione e consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto; inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, 41 trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA; b) ritardo nell'inizio e/o nella conclusione dei lavori edili ed impiantistici (anche per le singole fasi principali); c) ritardo nella consegna dei beni e/o delle apparecchiature e/o dei software; d) ritardo maggiore di un’ora nell’intervento in loco su chiamata in caso di guasti; e) ritardo maggiore di un’ora nelle tempistiche inerenti alle attività di formazione e/o supporto; f) ritardo maggiore di 24 ore nelle tempistiche inerenti all’installazione di aggiornamenti di software o parti di apparecchiature, rispetto ai tempi fissati dal CSA o stabiliti in contraddittorio con il DEC.; g) ritardo nella consegna dei documenti AS BUILT e delle certificazioni e dichiarazioni di conformità, dei libretti di uso e manutenzione delle apparecchiature, dei documenti 42 necessari per l’ottenimento di pareri, autorizzazioni dai vari enti, per la consegna rispetto ai tempi previsti dei documenti per l’accreditamento sanitario, ecc.; h) mancato aggiornamento del Libretto unico del lavoro e/o del registro infortuni; i) mancata/ritardata comunicazione al DEC (per ogni giorno di ritardo) delle modifiche all’elenco del personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto. 11. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione del primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e di conclusione della fase di accertamento, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata definita.

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Samples: Service Agreement

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione AppaltanteQualora si riscontrassero inadempienze imputabili al soggetto gestore, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale equesto sarà invitato a porvi rimedio entro il termine che sarà indicato dall’Amministrazione, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni nel rispetto delle norme contrattuali e degli obblighi di legge. L’amministrazione, scaduto detto termine senza esito, potrà avvalersi sul soggetto gestore applicando una penale pari a € 250 per ogni evento ricadente nel seguente elenco: 1) in caso di vizi relativi alla periodica manutenzione ordinaria delle strutture/attrezzature ospitanti i cani, 2) in caso di condizioni igieniche scarse o di mancata disinfezione con scadenza almeno mensile, relativamente ai box ospitanti i cani ed a tutti i locali e alle aree comuni interne ed esterne, così come certificato dai competenti uffici sanitari; 3) in caso di mancata somministrazione quotidiana di cibo, o che regolano il rapporto lo stesso non sia della tipologia di cui al presente capitolato, acqua e/o di inadempienze farmaci prescritti dal medico Veterinario; 4) in caso di mancata prevista attività di riabilitazione, cure igieniche; 5) in caso di mancata accensione di lampade riscaldanti o di mancato utilizzo di altri presidi contro il freddo; 6) in caso di mancata tenuta dei registri (entrata e uscita cani, recupero animali morti, segnalazioni cani smarriti, iscrizioni all’anagrafe canina); 7) in caso di mancata compilazione o di aggiornamento in tempo reale delle schede identificative; 8) in caso di non corretto smaltimento di qualsiasi rifiuto prodotto o presente nella struttura; 9) in caso di mancata trasmissione al competente ufficio comunale dei moduli di affido correttamente compilati; 10) in caso di mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico stabiliti; 11) nel caso di ricovero degli animali in spazi non rispondenti ai criteri strutturali stabiliti dalla normativa vigente. Si procederà all’applicazione delle penalità su descritte previa comunicazione con raccomandata A/R ovvero tramite PEC o Fax. L’Impresa ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione. Decorso infruttuosamente tale termine senza che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate il gestore abbia fatto pervenire le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali proprie osservazioni e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo controdeduzioni e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ove queste non siano ritenute sufficienti ad adempiere alle prescrizioni formulateescludere la sua responsabilità, il dirigente procederà alla applicazione della penalità. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione L’ AOB, a tutela della qualità del Contratto (D.E.C.) servizio e della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza scrupolosa conformità alle norme previste dal di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie pari a € 1.000,00 in ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale eCapitolato. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta aggiudicataria, che devono pervenire entro 5 giorni dalla data di notifica della contestazione. L’applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la quale dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. In difetto l’AOB si rivarrà sulla cauzione definitiva. Si riporta di seguito, a tal finetitolo esemplificativo ma non esaustivo, attiva un sistema elenco d’inadempimenti che possono determinare l’applicazione della sanzione economica, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni conseguenti e le maggiori spese eventualmente sostenute: • Ritardo nell’attivazione del servizio; • Modalità di controllo esecuzione non corretta, servizio viziato o mancanza di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro promesse; • Abbandono ingiustificato del servizio; • Mancato intervento su allarme proveniente dai sistemi di eventuali violazioni delle norme contrattuali sicurezza o diramato da personale dell’AOB o da qualsiasi altra persona che regolano il rapporto abbia rilevato l’incendio; • Xxxxxxx, oltre un’ora, nel prendere servizio; • Mancato inoltro al S.P.P., o oltre le 24 ore dall’accadimento, della relazione prevista in caso di fatti e/o situazioni anomale inerenti il servizio e la sicurezza della struttura ospedaliera; • Mancata sostituzione, entro due ore dalla richiesta del S.P.P., a mezzo fax o mail, del personale dell’Impresa ritenuto non idoneo all’espletamento del servizio; • Inadempienza del personale addetto al servizio, riscontrata a giudizio insindacabile del S.P.P. quali: - Inosservanza delle disposizioni operative; - Atteggiamenti poco decorosi ed irriguardosi verso il personale dell’AOB e verso terzi; - Mancanza o incompletezza delle divise e delle dotazioni di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto servizio; • Mancato giro d’ispezione, ove previsto e puntuale dei serviziconcordato con il S.P.P., l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine anche in mancanza di sistemi elettronici di controllo; • Mancata sostituzione di personale ritenuto non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme gradito; • Mancata reperibilità del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali Responsabile Tecnico del Servizio; La richiesta e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penalipenali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’appaltatore potrà formalizzare Sono fatte salve le proprie controdeduzioni entro e ragioni dell’Appaltatore per cause non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dipendenti dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicatapropria volontà, per ogni giorno solare inadempienze e relative applicazione di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;penali.

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Samples: Servizio Di Vigilanza Antincendio

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale Gli standard dei servizi resi devono essere di alto livello e, per la misurazione degli stessi, saranno utilizzati alcuni Indicatori e per ogni valore di soglia superato, a tal finemotivo di inadempienze dell’Aggiudicatario, attiva un sistema saranno applicatei: ✓ Penali per la Prestazione del Servizio (regime dei singoli Servizi): • ogni evento di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto “rottura dello stock”, addebitabile a qualunque responsabilità della ditta Aggiudicataria, presso i Presidi e/o altri luoghi individuati e secondo le procedure concordate, comporterà l’applicazione di una penale pari a € 1.000,00 (mille), • ogni “blocco” del Servizio addebitabile alla mancata corretta prestazione della ditta Aggiudicataria e secondo le procedure concordate, comporterà l’applicazione di una penale pari a € 1.000,00 (mille), • differenze inventariali: qualora nell’arco dell’anno risultino delle differenze inventariali non giustificate/giustificabili alla ditta Aggiudicataria sarà addebitato un importo di € 15.000,00 (quindicimila) per ogni punto percentuale ottenuto dal rapporto tra il valore delle differenze inventariali non giustificate ed il valore della scorta media presente nel magazzino centrale. L’Ente si riserva comunque di graduare le penali sopra esposte in relazione alla effettiva gravità dell’inadempienza e/o disservizio verificatosi. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Azienda il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio quali, ad esempio: ▪ mancanze inventariali (sia di Materiali/Prodotti che pregiudicassero lo svolgimento corretto di Mezzi di Raccolta): periodicamente con cadenza e puntuale dei servizimetodologia da stabilire, l’Azienda provvederà a contestarlema comunque almeno una volta all’anno ed alla fine dell’anno fiscale dell’Ente, sarà svolta, in contraddittorio tra le parti, la procedura di Inventario Fisico e le eventuali mancanze inventariali saranno addebitate dall’Ente alla ditta Aggiudicataria. Eventuali eccedenze saranno prese in carico dall’ASL, ▪ saranno altresì addebitate alla ditta Aggiudicataria, per iscrittoqualsiasi tipologia di rifiuto, al Contraentegli eventuali costi di smaltimento derivanti da errato svolgimento dell’incarico da parte della ditta stessa. L’Ente si riserva altresì di applicare multipli delle sanzioni previste in caso di recidiva specifica nelle inadempienze previste. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell’inadempienza rispetto alla quale la ditta Aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre sette giorni di calendario e consecutivi decorrenti dal ricevimento della contestazione. L’Ente valutate le osservazioni formulate dalla aggiudicataria, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti deciderà in merito all’applicazione delle penali. L’Ente si riserva comunque di procedere d’ufficio all’applicazione di talune penali nei casi di disservizi oggettivamente riscontrabili, nonché nei casi ritenuti di particolare gravità. Nel caso l’Aggiudicatario abbandonasse o vengano eliminate sospendesse o interrompesse per qualsiasi motivo il servizio, o non fosse in grado di eseguire le disfunzioni o fatte cessare prestazioni richieste “a regola d’arte” secondo le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del modalità indicate nel presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalitàl’Ente avrà diritto, previa contestazione dell'addebito al Contraente delle infrazioni e rigetto diffida ad adempiere, di provvedere direttamente all’esecuzione del servizio o delle sue eventuali giustificazioniprestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altre imprese di propria fiducia, a libero mercato. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo Per ottenere il pagamento delle penali, il rimborso degli oneri sostenuti, nonché la rifusione dei danni, l’Azienda si rivarrà mediante trattenuta sui crediti della ditta Aggiudicataria. Quanto sopra fatta salva ogni altra azione che l’Ente riterrà opportuno intraprendere ai fini dell’accertamento e risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all’Aggiudicatario non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dalla stessa arrecati all’Ente per qualsiasi motivo, l’Ente stesso si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo. Nel caso di incameramento parziale o totale o parziale della cauzione, il Contraente l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontareammontare entro il termina di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Azienda. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti Le suddette penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo non esimono l’impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per dell’effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell’Azienda. In tutte le fasi ipotesi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione cui sopra l’ASL AL si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritteaffidare ad altra Impresa l’esecuzione del servizio, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali dannirestando a carico dell’Impresa aggiudicataria inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per sia ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento altro maggiore onere o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato danno comunque derivante all’Azienda a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste dell’inadempienza. L’impresa aggiudicataria inadempiente non può sollevare contestazioni in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA merito alla qualità e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattualeal prezzo dei servizi così acquistati. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Samples: Appalto Per Servizio Di Logistica

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Salvo più gravi e diverse sanzioni previste a norma di legge, la Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità si riserva di applicare le seguenti penalità, qualora tali norme vengano disattese: • mancata segnalazione eventi dolosi a Politecnico • mancato intervento prevenzione incendio • mancato intervento pronto soccorso • mancato coordinamento con servizio prevenzione e protezione Politecnico • ritardo di oltre 120 minuti sull’intervento della fornitura radiopattuglia dalla chiamata di emergenza o segnale GRAVE 1.000 € • mancato “coordinamento operativo” dei servizi • mancato coordinamento tra turni del servizio Sorveglianza (passaggio consegne) • mancato coordinamento con servizio di portierato • mancata apertura, chiusura e la sua corrispondenza ispezione locali • mancato intervento radio-pattuglie per servizio ispettivo prestabilito GRAVE 500 € • mancata riservatezza nell’espletamento del servizio • atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell’utenza MEDIA 300 € • mancato decoro della persona • ritardo di 60 min., rispetto a quanto previsto, sull’intervento della radiopattuglia dalla chiamata di emergenza o segnale teleallarme (intervento tra 61 e 120 minuti ) • ritardo di 45 min., rispetto a quanto previsto, sull’intervento della radiopattuglia dalla chiamata di emergenza o segnale teleallarme (intervento tra 46 e 60 minuti ) LIEVE 150 € • utilizzo “improprio” delle apparecchiature informatiche in dotazione • mancata redazione rapporti giornalieri • ritardo di 30 min., rispetto a quanto previsto, sull’intervento della radiopattuglia dalla chiamata di emergenza o segnale teleallarme (intervento tra 31 e 45 minuti ) LIEVE 100 € • mancato rispetto orari di presidio (ritardo inizio servizio) • servizio teleallarme: mancata connessione con propria C.O. • ritardo di 15 min., rispetto a quanto previsto, sull’intervento della radiopattuglia dalla chiamata di emergenza o segnale teleallarme (intervento tra 16 e 30 minuti ) LIEVE 50 € Oltre alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarlepenali suddette, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza ciascuna delle altre norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare contratto la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento applicare una penale di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e € 250,00 (Euro Duecentocinquanta/00) per ogni giorno solare consecutivo inadempienza riferibile al singolo addetto e di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o € 400,00 (Euro Quattrocento/00) per ogni singolo giorno e disservizio contestato inadempienza riferibile a causa dell’irregolare o mancata esecuzione negligenze di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattualetipo aziendale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Samples: Servizio Di Portierato, Vigilanza E Traslochi

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Salve diverse sanzioni previste da disposizioni normative, la Stazione Appaltanteappaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle a tutela delle norme previste dal contenute nel presente Capitolato Speciale ed’Appalto, a tal finesi riserva di applicare, attiva oltre alle spese straordinarie che abbia dovuto sostenere per assicurare la regolarità e funzionalità della propria attività, un sistema di controllo penali come di qualità delle prestazioni erogateseguito descritto: Qualora riscontrasse ritardi e disservizi, il Referente del contratto provvederà ad applicare la penale di € 500,00 nei seguenti casi: a) per ogni abbandono (anche se momentaneo) ingiustificato della Control Room o della portineria presso la quale viene svolto il servizio; b) per ogni mancato intervento entro i tempi stabiliti all’Articolo 8.1 su richiesta o segnalazione di allarme proveniente dai sistemi tecnologici di sicurezza installati presso le sedi universitarie (TVcc, antintrusione, antincendio, ecc.); 2. Al riscontro c) per ogni ritardo, oltre i quindici minuti, nel prendere servizio presso le postazioni concordate con l’Università; il ritardo superiore ad un’ora è considerato come assenza e comporta un’ulteriore penale di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto Euro 1000,00; d) per ogni mancato inoltro al Referente del contratto, entro le 24 ore dall’accadimento, della relazione prevista in caso di fatti e/o situazioni anomale inerenti il servizio e la sicurezza delle sedi universitarie; e) per ogni mancata sostituzione, entro due ore dalla richiesta del Referente del contratto, a mezzo fax o mail, del personale dell’Impresa ritenuto non idoneo all’espletamento del servizio; f) per ogni inadempienza del personale addetto al servizio, riscontrata a giudizio insindacabile del Referente del contratto, quali: inosservanza delle disposizioni operative, atteggiamenti poco decorosi ed irriguardosi verso il personale dell’Università e verso terzi, mancanza o incompletezza delle divise e delle dotazioni di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto servizio; g) per ogni mancato giro di ispezione, ove previsto e puntuale dei serviziconcordato con il Referente del contratto o suo delegato, l’Azienda provvederà a contestarleanche in mancanza di sistemi elettronici di controllo; h) per ogni ripetizione della sequenza delle ispezioni nell’arco di 30 giorni, come da Articolo 8.1; i) per iscritto, ogni mancata sostituzione di personale ritenuto non gradito; j) per ogni corsa saltata del servizio navetta in modo ingiustificato (applicabile solo al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.Lotto 2); 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni k) nel caso in cui vengono trasportati sui mezzi di trasporto dedicati al servizio navetta più persone di quelle per le relative quali è omologato il mezzo (applicabile solo al lotto 2); L’inosservanza dei termini di consegna, collaudo e messa in funzione degli impianti di sicurezza eventualmente offerti in sede di gara come elementi migliorativi, con relativa certificazione di conformità ai sensi di legge, comporterà l’applicazione di una penale giornaliera di Euro 500,00, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, trascorsi i quali l’Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto. L’applicazione delle penali sarà preceduta da motivata contestazione scritta, inviata dal Referente del contratto a mezzo raccomandata AR, preceduta da fax, alla quale l’aggiudicatario avrà facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni e motivazionientro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento. In ogni casoL’Istituto si riserva comunque, al verificarsi in caso di episodi applicazione di inosservanza n. 3 penali in un anno solare, di procedere alla risoluzione del contatto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell’impresa inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno. L’ammontare delle norme del presente Capitolato Specialepenalità verrà addebitato sui crediti dell’Impresa aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando i crediti o essendo questi insufficienti, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penalil’ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale o parziale della cauzione, il Contraente l’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e ammontare entro il termina di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche eccrichiesta da parte dell’Istituto., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione Nella ipotesi di inadempimento, inesatto adempimento o ritardo, la SA ha facoltà di applicare le seguenti penali: •Mancata realizzazione presso la regione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo gestione del ciclo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro vita del software e gestione rilasci: 0,03% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare o frazione di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto ritardo o giorno solare di mancato utilizzo o giorno solare di mancato allineamento; •Mancata presa in carico dei sorgenti: 0,03% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare o frazione di ritardo; •Mancata presa in carico e risoluzione degli errori bloccanti: 0,03% dell'ammontare netto contrattuale per giorno solare o frazione di ritardo; •Mancata presa in carico e risoluzione degli errori non bloccanti entro i tempi stabiliti e/o mancata produzione della relativa documentazione e/o mancato adeguamento dei sorgenti alle sopravvenute nuove normative entro i tempi stabiliti o richiesti dalla stessa norma: 0,01% dell'ammontare netto contrattuale per giorno solare di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto ritardo; •Difformità dei documenti e puntuale delle procedure di esercizio del contratto: 0,02% dell'ammontare netto contrattuale per difformità accertata; •Mancato utilizzo del sistema di gestione ticket realizzato e gestito presso la regionale: 0,01% dell'ammontare netto contrattuale per giorno solare di ritardo d'installazione e/o non utilizzo; •Mancato rispetto di uno dei servizicriteri di qualità del codice: 0,02% dell'ammontare netto contrattuale per ogni difformità accertata; •Xxxxxxx e/o mancato rispetto dei tempi di consegna del progetto definitivo, l’Azienda provvederà a contestarleentro i tempi indicati in sede di offerta, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti relativo ai “PROGETTI” richiesti o vengano eliminate ad uno di essi: 0,03% dell'ammontare netto contrattuale relativo a tutti i progetti per giorno solare di ritardo; •Ritardo e/o mancato rispetto dei tempi di consegna del progetto derivante da una richiesta di intervento MEV o di servizi di assistenza, sistemistica, operativa e formazione a consumo: 0,01% dell'ammontare netto contrattuale del servizio erogato alla data (somma di tutta la MEV e/o assistenza erogata alla data di esecuzione) per giorno solare di ritardo; •Ritardo nelle consegne di adeguamenti dei sistemi informatici (MEV) o di esecuzione dei servizi di assistenza, sistemistica, operativa e formazione a consumo : 0,01% dell'ammontare netto contrattuale del servizio erogato alla data (somma di tutta la MEV e/o assistenza erogata alla data di esecuzione) per giorno solare di ritardo; •Xxxxxxx nelle consegne di tutti i “PROGETTI” richiesti entro i tempi indicati nel crono programma definitivo: 0,03% dell'ammontare netto contrattuale per giorno solare di ritardo. Si precisa che per consegna si intende, l'installazione, il collaudo e messa in esercizio di tutti i progetti richiesti alla voce “PROGETTI” presso tutte le disfunzioni AA. SS. regionali; •Ritardo nelle consegne di ogni singolo Progetto relativo ai “PROGETTI” richiesti entro i tempi indicati nel crono programma definitivo per ogni singolo progetto: 0,03% dell'ammontare netto contrattuale per giorno solare di ritardo relativo al valore del singolo progetto. Si precisa che per consegna si intende, l'installazione, il collaudo e messa in esercizio su tutti i sistemi delle AA. SS. regionali. Se non specificato il valore del singolo progetto, si applica il valore di gara specifico per la voce progetti; •Mancato superamento del grado di soddisfacimento minimo del 80% del personale della AA. SS. oggetto di formazione: penale del 0,01% dell'ammontare netto contrattuale. E' fatto obbligo di ripetizione del servizio di formazione erogato e raggiungimento della soglia di soddisfacimento minima indicata nel presente punto; •Mancata indicazione dei recapiti aziendali della DA e/o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni mancata indicazione delle variazione avvenute durante l'attuazione del progetto e mancato utilizzo della posta PEC per le relative controdeduzioni comunicazioni ufficiali: penale di 0,01% dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna inadempienza; •Mancato rispetto delle clausole di garanzia: incasso della cauzione definitiva; •Mancato rilascio finale di tutti i sorgenti in manutenzione con la relativa documentazione nelle modalità e motivazioniformati previsti: incasso della cauzione definitiva; •Sostituzione di una delle figure professionali indicate in sede di presentazione dell’offerta non approvata dal Direttore dell'esecuzione: 0,01% dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso, •Trattative con altri soggetti delle Aziende Regionali inerenti i sistemi oggetto del contratto e/o mancata notifica al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme Direttore dell'esecuzione della trattativa: rescissione del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazionicontratto in danno alla DA ed incasso della cauzione definitiva. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali •Mancato rispetto degli S.L.A indicati nel progetto e/o degli adempimenti S.L.A minimi richiesti dal allegato tecnico: 0,01% dell'ammontare netto contrattuale. Il Direttore dell'esecuzione valuta l’applicazione delle penali previa comunicazione scritta delle contestazioni al Responsabile del Servizio della Ditta che, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, ha facoltà di presentare delle controdeduzioni. L’importo delle penali è detratto dall’importo del corrispettivo dovuto. Nell’ipotesi di cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale complessivo, IVA esclusa, la Regione potrà risolvere il contratto in danno dell’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati alla Ditta per iscritto dal Direttore dell'esecuzione o suo delegato. La Ditta dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non puntuali. 4. Resta ferma siano accoglibili a giudizio dell’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda stessa non coperto dall’importo delle penalisia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto applicazione delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permangapenali, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, Regione provvederà a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore recuperare l’importo in sede di gara e dettagliato liquidazione delle relative fatture, ovvero in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno alternativa ad incamerare la cauzione per ogni singola fase, con riferimento la quota parte relativa ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasidanni subiti. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Samples: Service Agreement

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità Qualora l'esecuzione delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti responsabile unico del procedimento gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso assegna un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni casoche, salvo i casi d'urgenza, non potrà può essere inferiore a dieci quindici giorni. Entro detto termine , entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinateprestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni Ove si verifichino inadempienze dell'Impresa Aggiudicataria nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le dalla Stazione Appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. Fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili all’Affidatario, la Stazione Appaltante potrà applicare una penale: • in caso di ritardi nell’erogazione dei servizi: penale di € 30,00 per ogni ora o frazione di ora superiore ai 15 minuti di ritardo; • mancata erogazione del servizio già concordato: penale in ragione di euro 100 per servizio non erogato; • ripetute segnalazioni di insoddisfazione sul servizio da parte dell’utenza: penale in ragione di euro 100 per ogni segnalazione successiva alla terza. Per l’applicazione delle penali appresso indicatesi procederà, con decorrenza dalla data anche a mezzo fax, alla contestazione all’Affidatario del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento. Entro il limite di inadempimento ovvero di contestazione 3 (tre) giorni successivi a detta comunicazione, l’Affidatario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Politecnico, nel caso degli ordini non abbia ricevuto alcuna giustificazione, oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, procederà discrezionalmente all’applicazione delle penali e, in ogni caso, all’adozione di servizioogni determinazione ritenuta opportuna. Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa emissione di nota di credito da parte dell’Affidatario o, in alternativa, mediante prelievo a valere sulla cauzione definitiva. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Samples: Servizio Di Conciliazione Vita Lavoro: Assistenza Domiciliare

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della In ogni caso di inadempimento agli obblighi assunti con il presente capitolato, e in caso di irregolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, I'appaltatore verrà richiamato all'osservanza degli obblighi stessi mediante diffida scritta e nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante. Qualora, verifica periodicamente nonostante la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano diffida scritta ed il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme richiamo alla osservanza del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle operecapitolato, delle forniture leggi e dei serviziregolamenti ad esso richiamati e degli ordini dati dal Responsabile del Settore, delle manutenzioni periodiche ecc.l'appaltatore non vi ottemperasse, rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche esso oltre a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte dover subire le prestazioni conseguenze previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni (esecuzione d'ufficio degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, interventi non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota eseguiti entro i termini indicati nell’ordine dar responsabile del procedimento, rimborso spese, danni ecc.) e tenuto al pagamento di servizio penali nella misura e secondo i criteri indicati nella seguente tabella: Rif. inadempienza Penale Euro 1 Esecuzione di contestazioneun intervento in difformità alle prescrizioni indicate nel presente Capitolato. € 300,00 per ogni intervento Tutte le penali, saranno applicate di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione, in occasione del pagamento immediatamente successive, al verificarsi della relativa inadempienza. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale; qualora le penali appresso indicateinadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo 19 del presente Capitolato, in materia di risoluzione dell'appalto. Nei casi di interventi da eseguirsi con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione sollecitudine ed urgenza, I'ordine potrà anche essere impartito verbalmente o telefonicamente, a cui farà seguito successivamente I'ordine scritto, anche via e-mail. II reiterarsi per oltre tre volte delle inadempienze richiamate nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la presente articolo, da facoltà all'Appaltante di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo per colpa dell'Appaltatore. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento danni o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dell’irregolare dei ritardi o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattualea seguito del mancato intervento. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Samples: Accordo Quadro Per Manutenzione

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione Per la caratteristica del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme servizio l'attività oggetto del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, CSA non potrà essere inferiore sospesa. Pertanto, l’aggiudicatario assume a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, proprio carico la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimentoresponsabilità della sua puntuale esecuzione, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo. Nei casi in cui l’aggiudicatario non esegua, anche parzialmente, il servizio così come previsto dal contratto ovvero vi dia corso con ritardo o comunque oltre il termine stabilito, l’Amministrazione Appaltante procederà, anche senza darne preventiva comunicazione, all’acquisizione diretta di quanto necessario, presso altro fornitore, così da assicurare la continuità di prestazioni essenziali. In caso di inadempienze nell’esecuzione del servizio, l’Amministrazione Appaltante, previa contestazione scritta ed acquisizione delle eventuali giustificazioni dell’aggiudicatario, avrà facoltà di applicare le seguenti penali: • mancata esecuzione delle attività e/o prestazioni previste all’art. 1 del presente CSA, quali il mancato rispetto delle forniture tempistiche stabilite per l’esecuzione delle stesse e/o il mancato rispetto dei calendari attività concordati con l’ATS della Città Metropolitana di Milano: € 500,00 ad evento; • mancata partecipazione all’equipe di raccordo con gli operatori ATS coinvolti nelle attività di programmazione e governance: € 500,00 ad evento; • mancata partecipazione a riunioni ed eventi organizzati da ATS con Soggetti esterni: € 1.000,00 ad evento; • mancata predisposizione di relazioni di aggiornamento o sintesi o di altra documentazione richiesta da ATS: € 500,00 ad evento • comportamento inappropriato del personale adibito al tempo indicato nel CSA;presente servizio, verificato dall’ATS della Città Metropolitana di Milano: € 100,00 ad evento. Le suddette penali verranno scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso, richiedendo all’aggiudicatario idonea nota di credito, senza obbligo di preventivo esperimento di azione giudiziaria. Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali, l’Amministrazione Appaltante si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato. Quanto sopra, fatta salva ogni altra azione che l’Amministrazione Appaltante riterrà opportuna in idonea sede ai fini dell’accertamento ed al risarcimento di ulteriori danni derivanti dagli inadempimenti contrattuali.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale eSe, a tal fineseguito di segnalazione dei Responsabili dei singoli contratti di fornitura, attiva un sistema di controllo di qualità l’ASL dovesse riscontrare inosservanze delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti inadempimenti, provvederà a contestare formalmente, mediante lettera raccomandata A/R le inosservanze o inadempienze rilevate, assegnando un termine non puntuali. 4inferiore ai 10 giorni per le controdeduzioni scritte. Resta ferma Qualora la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda violazione riscontrata risulti di lieve entità e non coperto dall’importo delle penaliabbia causato conseguenze, verrà inflitta una semplice contestazione verbale, che comunque rimarrà agli atti dell’Amministrazione. Nel A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riporta, invece, un elenco di inadempimenti che comportano sanzioni economiche: - € 100,00 per ogni giorno di ritardo per ogni singolo avviamento di personale richiesto; - € 150,00 in caso di incameramento totale o parziale fornitura di personale somministrato non in possesso dei requisiti prescritti nel presente capitolato e indicati nella richiesta di fornitura. Successivamente, in applicazione del principio della cauzioneprogressione economica, il Contraente la seconda penalità irrogata sarà di importo doppio rispetto alla prima, la terza d’importo triplo, e così via. L’applicazione delle penali sarà comunicata all’Agenzia a mezzo raccomandata A/R, la quale, in relazione a ciò, dovrà provvedere alla ricostituzione emettere nota di credito per l’importo della stessa nel suo originario ammontarepenale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori caso di gravi e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva ripetute inadempienze l’ASL avrà la facoltà di risolvere il contratto dopo due con tutte le conseguenze che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno dell’Agenzia aggiudicataria. Per l’applicazione della presente disposizione, e nel caso in cui l’Agenzia di somministrazione dovesse abbandonare il servizio o recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, l’ASL potrà rivalersi su eventuali crediti, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide e di formalità di sorta. Le contestazioni scritteformalizzate inibiscono, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo fino a completa definizione, il diritto al risarcimento di eventuali dannipagamento delle relative fatture. Tutte le note di penalità indicate nel presente articolo dovranno essere fornite come referenze ad altre Aziende Sanitarie, ovveroche in relazione a procedure di gara, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contrattodovessero richiederle. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Samples: Capitolato Speciale Di Gara

Inadempienze e penalità. Qualora si verificassero, da parte dell'Affidatario, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali sopra descritti, nonché specificatamente dettagliati nel contratto, l'Appaltante si riserva, fatta salva la riparazione dell'eventuale danno, la comunicazione di eventuali fattispecie di reato alle competenti autorità, il diritto di risoluzione al contratto, la facoltà di applicare una penale. Se tali inadempienze, ritardi o difformità nella gestione del servizio non dovessero comportare la risoluzione del contratto, il direttore dell’esecuzione invierà comunicazione scritta al referente contrattuale tramite mezzo certificato con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali, fissando un termine massimo di sette giorni, entro il quale dovranno pervenire le controdeduzioni scritte. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall’Amministrazione, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, l’Amministrazione, fatto salvo il rispetto dell'art. 145, comma 7 del D.P.R. 207/2010, imporrà una penale, il cui importo stabilito in base ai commi successivi del presente articolo, comunicando al Referente Contrattale l'adozione del relativo provvedimento. Le penali saranno comminate, in misura giornaliera, in un importo compreso tra lo 0.3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale su base annuale nei casi, esemplificativi e non esaustivi, di seguito riportati: 1. Il Direttore dell’Esecuzione per ogni violazione degli orari di apertura e di chiusura delle sedi rispetto agli orari comunicati e/o interruzione ingiustificata del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate.servizio; 2. Al riscontro per l'impiego, in ciascuna giornata di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto servizio, di personale inferiore, per numero o qualificazione professionale, rispetto a quanto previsto nel progetto presentato nell'offerta tecnica Ciascuna violazione degli obbligi di cui agli artt. 22 e 23 del Capitolato relativi alla prevenzione e sicurezza del personale dipendente dall'Affidatario comporta la comminazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro. Per ciascuna inadempienza legata alla gestione del personale o per comportamento scorretto degli operatori: - per l'impiego di personale privo dei requisiti morali e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto professionali e/o con le modalità di esecuzione previste qualifica professionale inferiore rispetto a quella dichiarata; € 500 per ciascuna inadempienza - in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissatimancata rimozione del personale privo dei requisiti richiesti e dichiarati o del personale che, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede a insindacabile giudizio della stazione appaltante, abbia arrecato pregiudizio alla reputazione dei servizi comunali a causa di gara uno scorretto svolgimento degli stessi; - mancata comunicazione al responsabile delle diverse sedi (biblioteche e dettagliato in fase archivio) di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche sostituzioni degli operatori; - in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/di comportamento scorretto o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimeno in cui sia garantito il Per ciascuna inadempienza legata a ritardi

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Samples: Capitolato Per l'Affidamento Dei Servizi Bibliotecari

Inadempienze e penalità. 1Salve diverse sanzioni previste da disposizioni normative, l’USU, a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare, oltre alle spese straordinarie che abbia dovuto sostenere per assicurare la regolarità e funzionalità della propria attività, le seguenti penali. Qualora riscontrasse ritardi e disservizi, il Referente del contratto provvederà ad applicare la penale di € 500,00 nei seguenti casi: - per ogni abbandono (anche se momentaneo) ingiustificato della portineria della Residenza; - per ogni mancato intervento su allarme proveniente dai sistemi tecnologici di sicurezza installati presso la residenza universitaria (antintrusione, antincendio, ecc.); - per ogni ritardo, oltre i 15 minuti, nel prendere servizio presso la Residenza Universitaria. Il Direttore dell’Esecuzione ritardo superiore ad un’ora è considerato come assenza e comporta un’ulteriore penale di € 1.000,00; - per ogni mancato inoltro al Referente del Contratto (D.E.C.) contratto, entro le 24 ore dall’accadimento, della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema relazione prevista in caso di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto fatti e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto situazioni anomale inerenti il servizio e puntuale dei servizila sicurezza; - per ogni mancata sostituzione, l’Azienda provvederà entro due ore dalla richiesta del Referente del contratto, a contestarlemail, del personale dell’Impresa ritenuto non idoneo all’espletamento del servizio; - per iscrittoogni inadempienza del personale addetto al servizio, al Contraenteriscontrata a giudizio insindacabile del Referente del contratto, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di quali: inosservanza delle norme del presente Capitolato Specialedisposizioni operative, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente atteggiamenti poco decorosi ed irriguardosi verso il personale ESU e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali verso l’utenza e/o degli adempimenti i terzi, mancanza o incompletezza delle divise e delle dotazioni di servizio; - per ogni mancato giro di ispezione, ove previsto e concordato con il Referente del contratto o suo delegato, anche in mancanza di sistemi elettronici di controllo; - per ogni mancata sostituzione di personale ritenuto non puntuali. 4gradito; - per mancata reperibilità del Responsabile dell’appalto. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore - per ogni situazione di difformità di cui all’art. 14. L’applicazione delle penali sarà preceduta da motivata contestazione scritta, inviata dal Referente del contratto a mezzo raccomandata AR, preceduta da fax, alla quale l’Aggiudicatario avrà facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento. L’Amministrazione si riserva comunque, in caso di applicazione di n. 3 penali in un anno solare, di procedere alla risoluzione del contatto ai sensi dell’art. 1456 del C.C., con conseguente esecuzione del servizio in danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo dell’impresa inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno. L’ammontare delle penalipenalità verrà addebitato sui crediti dell’Impresa aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando i crediti o essendo questi insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale o parziale della cauzione, il Contraente l’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e ammontare entro il termina di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche eccrichiesta da parte dell’Amministrazione., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste Qualora il servizio non dovesse essere effettuato nei termini stabiliti dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalitàdai capitolati tecnici, previa contestazione dell'addebito al Contraente dagli atti di gara e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzionedalle condizioni migliorative offerte dalla ditta, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, applicare a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e suo insindacabile giudizio una penale di: • € 500,00 per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissatiper consegna, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore installazione, messa in sede servizio, attivazione del servizio e collaudo, previsti nella documentazione di gara e dettagliato per la strumentazione; • 10% del valore delle forniture eseguite in fase di progettazione esecutiva, di una ritardo o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, non idonee; • € 250,00 per ogni giorno solare di ritardato adempimentoritardo nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto; • € 250,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi; • fino a € 1.000,00 per ogni contestazione, anche per la violazione degli altri obblighi contrattuali. Qualora l’aggiudicatario non effettuasse o ritardasse la consegna del genere da fornire, l’ATS previa comunicazione a mezzo PEC si riserva la facoltà di provvedere altrimenti, addebitando all’aggiudicatario stesso i maggiori oneri sostenuti, salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento dei danni subiti. La penale è calcolata applicando la percentuale stabilita al valore della fornitura non eseguita o non idonea o eseguita in ritardo; detta somma potrà essere trattenuta dalle spettanze della Ditta. Per le inadempienze contestate dall'ATS, la Ditta dovrà trasmettere all’ATS contestante, le proprie deduzioni, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione che verrà effettuata dall’ATS a mezzo PEC. Qualora, a giudizio dell’ATS, le deduzioni non siano ritenute accoglibili o pervengano oltre il suddetto termine di 15 giorni, saranno applicate all’appaltatore le penali indicate nel presente articolo. In caso di: a) ritardo nell’inizio di inadempimento delle disposizioni contrattuali, l’ATS, in qualsiasi momento, potrà rivalersi sulla cauzione prestata e non ne autorizzerà lo svincolo ed il ritiro se non quando tutte le pattuizioni contrattuali saranno state integralmente osservate con piena soddisfazione dell’Ente. Il soggetto fruitore del servizio e/contratto, oltre all’applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;maggiori spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento contrattuale. L’ATS si riserva la facoltà di sottoporre il materiale oggetto della fornitura, in qualunque momento, ad eventuale verifica di qualità attraverso analisi e controlli qualitativi presso le competenti strutture pubbliche o laboratori specializzati; la Ditta aggiudicataria si obbliga ad accettare l’esito delle perizie e il giudizio delle analisi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione L’Amministrazione a tutela della qualità del Contratto (D.E.C.) servizio e della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza scrupolosa conformità alle norme previste dal di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione. In caso di inosservanza alle norme del presente Capitolato Speciale ecapitolato ed inadempienze ai patti contrattuali, verranno applicate le penalità variabili a tal fineseconda dell’importanza delle irregolarità e del danno arrecato al normale finanziamento del servizio e del ripetersi delle manchevolezze, attiva un sistema nelle misure di controllo seguito stabilite. In caso di qualità inosservanza delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme obbligazioni contrattuali che regolano il rapporto e/o di non puntuale adempimento delle stesse non comporti per la loro gravità immediata risoluzione del contratto, la Committente (tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto), contesta mediante PEC le inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso riscontrate ed assegna un termine non inferiore a 15 5 (cinque) giorni per le relative la presentazione di controdeduzioni scritte. Le penali saranno eventualmente applicate come segue: INADEMPIENZE PENALI Per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con l'Agenzia o ritardo nell’avvio di esecuzione del servizio 1 per mille sull'ammontare mensile di fornitura Per inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e motivazionialtre analoghe o similari ( es. In mancata fornitura di profili professionali richiesti) 1 per mille sul valore mensile di fornitura per ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza inadempienza Mancata applicazione delle norme in materia di inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale assicurativa e antinfortunistica nei confronti del presente Capitolato Specialepersonale impiegato 1 per mille sul valore mensile di fornitura per ogni singolo addetto. Alla seconda infrazione si applica la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. Nel caso in cui il servizio non sia conforme a quanto indicato nella documentazione di gara o in sede di offerta tecnica 1 per mille su valore mensile della fornitura per ogni inadempienza Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto, possono in tali casi verranno applicate le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere applicate penalitàprestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazionifatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali La richiesta e/o degli adempimenti il pagamento delle penali di cui al presente articolo non puntuali. 4. Resta ferma esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Amministrazione può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore del contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, salvo i casi d'urgenzache l’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L’ammontare delle penali comminate sarà ritenuto dalle somme dovute all’appaltatore ed all’occorrenza sarà prelevato dalla cauzione. Il contratto, non inoltre, potrà essere inferiore risolto ipso iure ove ricorrano i seguenti speciali motivi di inadempienza dell’impresa.: - Ove anche in una sola struttura o sede il servizio non fosse eseguito per l’intero periodo previsto; - In caso di cessazione dell’attività conseguente a dieci giorniconcordato preventivo, fallimento o ad atti di sequestro o di pignoramento. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto L’invio della lettera raccomandata, in tali ipotesi, interrompe senz’altro il termine assegnatocontratto dal giorno della notifica e la liquidazione dei crediti dell’impresa avverrà per parti proporzionali fino a tutta la mezzanotte del giorno antecedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento; - In caso di recidiva, per almeno tre volte, nelle inadempienze sulla regolare esecuzione del servizio, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento salva l’applicazione delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine penalità; - Mancato rispetto di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come quanto previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo progetto tecnico presentato dall’appaltatore in sede di gara offerta; - Grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; - Sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; - Nei casi di gravi e dettagliato accertate violazioni attinenti la retribuzione oraria, i versamenti contributivi di legge nei confronti dei lavoratori sia singolarmente che collettivamente considerati; - Nei casi di mancanza di requisiti professionali da parte del personale impiegato, anche se sopravvenuti o comunque venuti a conoscenza della Committente successivamente alla stipula del contratto. Nelle predette ipotesi la Committente avrà altresì la facoltà di affidare l’appalto a terzi in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasidanno dell’impresa senza l’obbligo della preventiva messa in mora. In tal caso le sarà corrisposto il prezzo contrattuale corrispondente al servizio effettivamente svolto fino al giorno della risoluzione del contratto, previa detrazione delle penali e delle maggiori spese che la Committente fosse costretta a sostenere a causa dell’anticipata risoluzione. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo l’Amministrazione potrà rivalersi su indicate si applicheranno per ogni singola faseeventuali crediti dell’Impresa nonché sulla cauzione definitiva, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare senza bisogno di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/diffide o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;formalità di sorta

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Samples: Determina a Contrarre

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità Qualora l'esecuzione delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano ritardi per negligenza dell'Aggiudicatario rispetto alle previsioni del contratto, il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso Responsabile Unico del Procedimento assegna un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni casoche, salvo i casi d'urgenza, non potrà può essere inferiore a dieci quindici giorni. Entro detto termine l'appaltatore , entro i quali l'Aggiudicatario deve eseguire le prestazioni ordinateprestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatorel'Aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni Ove si verifichino inadempienze dell'Impresa Affidataria nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicatedalla Stazione appaltante penali, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovveroin relazione alla gravità delle inadempienze, a termini tutela delle norme contenute nel presente Capitolato. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. Fatti salvi i casi di leggeforza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili all’Aggiudicatario, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% la Stazione appaltante potrà applicare una penale: • per ritardata consegna della fornitura: penale in ragione dell’uno (1) per mille dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e contrattuale per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni ritardo; • per ritardata comunicazione dell’impossibilità di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità evadere l’ordine: penale in precedenza indicate, e/o ragione dell’uno (1) per mille dell’importo contrattuale per ogni singolo giorno di ritardo nel comunicare l’impossibilità ad evadere l’ordine entro il termine di 7 giorni lavorativi consecutivi all’invio dell’ordine da parte dell’Unità Ordinante. Nel caso in cui il sistema gestionale, ovvero parti di esso, presenti significative anomalie funzionali, queste saranno segnalate dalla stazione appaltante dal RUP a mezzo PEC o altro canale indicato dall’Affidatario. Qualora non risolte entro 15 giorni (consecutivi e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore compresecalendario), sarà applicata una penale pari all’uno per il ritardo nella correzione delle anomalie segnalate, in ragione dello 0,5 per mille dell’importo contrattuale. 9contrattuale ogni giorno dopo la comunicazione. Relativamente alla esecuzione In caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche prestazioni o di competenza violazioni alle disposizioni del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali dei documenti di gara e del contratto, potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso diseguenti penali: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Samples: Accordo Quadro

Inadempienze e penalità. 1L’Impresa Aggiudicataria, nell'esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso. Ove si verifichino inadempienze dell'Impresa Aggiudicataria nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione Appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. In caso di applicazione di penalità, la Stazione Appaltante procederà al recupero della stessa mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento. La Stazione Appaltante può altresì procedere nei confronti dell’Impresa alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi con l’incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della livello di gravità e le penalità minime che la Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal Appaltante si riserva di applicare sono indicati nel capo specifico a ciascun servizio di cui al presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazionicapitolato. In ogni casocaso di mancata esecuzione del servizio per più di 3 giorni, al verificarsi la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di episodi richiedere la prestazione ad altra Impresa, addebitando il maggior costo all’Impresa Aggiudicataria inadempiente, nei confronti della quale verrà applicata anche la penale come sopra indicato, riservandosi di inosservanza delle norme richiedere alla stessa i maggiori danni subiti. Nel caso in cui l’Impresa Aggiudicataria incorra in reiterate inadempienze agli standard del presente Capitolato Specialecapitolato, possono essere applicate penalitàla Stazione Appaltante si riserva di applicare penalità progressive allo stesso tipo di infrazione. Decorsi 3 giorni dal ricevimento della contestazione senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazionile penalità si intendono accettate. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/Nel caso in cui l’Impresa Aggiudicataria produca entro il termine di cui sopra le giustificazioni in merito alla contestazione, la S.A. si riserva di accoglierla o degli adempimenti non puntuali. 4rifiutarla in un congruo termine. Resta ferma In caso di rifiuto la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo S.A. provvederà all’applicazione delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la La Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scrittequalora: • mensilmente, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali dannitotale delle penali, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo del corrispettivo • annualmente sia superata la soglia complessiva di contratto. 8. Per n° 7 penali ritenute gravi dalla S.A. (come indicato al punto “Inadempienze e penalità” di ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo specifico servizio) • annualmente sia superata la soglia complessiva di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni n° 20 penali di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicatequalsiasi tipo (grave, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contrattomedia, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore compreselieve), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Samples: Servizio Di Portierato, Vigilanza E Traslochi

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero Qualora durante lo svolgimento corretto delle prestazioni, fossero riscontrate inadempienze alle disposizioni contrattuali complessivamente intese, l’Amministrazione comunale procederà all’applicazione di pene pecuniarie di ammontare variabile da un minimo di €. 500,00 (cinquecento/00) sino ad un massimo di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) a seconda della gravità della contestazione e puntuale dei servizifatto salvo l’ulteriore addebito delle spese per porre rimedio ai disservizi eventualmente provocati e il risarcimento del maggior danno. Prima di procedere all’applicazione di penali, l’Azienda provvederà il Settore competente contesterà al soggetto aggiudicatario l’addebito, assegnando un termine, mai superiore a contestarledieci giorni (dalla data del ricevimento), per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate presentare le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente proprie contro-deduzioni; la penale verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita senz’altro applicata se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, entro il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il predetto termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e soggetto aggiudicatario non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattualiavrà fornito giustificazioni, ovvero qualora le stesse non siano accettabili di fronte alle prescrizioni formulate dal DEC e/evidenze constatate. Le contestazioni, e le diffide ad adempiere, saranno inoltrate con pieno effetto sia via PEC che via fax (al numero ordinariamente utilizzato per le comunicazioni con il soggetto aggiudicatario) o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP con raccomandata A.R. L’ammontare delle penali sarà determinato di volta in appositi ordini di serviziovolta, dandone riscontro attraverso apposita nota ad insindacabile giudizio dell’Ambito, entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazionesuddetti limiti minimi e massimi, saranno applicate le penali appresso indicatein relazione alla gravità della violazione, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la senza pregiudizio alcuno alla facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, indicativamente come segue nei seguenti casi: • inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato e delle clausole contrattuali; • carenze nell’organizzazione del servizio; • mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto capitolato In ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell’elencazione precedente, l’Amministrazione comunale si riserva di applicare penalità previa diffida al soggetto aggiudicatario ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a 3 giorni decorrenti dal ricevimento della diffida, o a far immediatamente cessare la violazione. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario si adegui alla diffida, l’Amministrazione comunale applicherà la penale in misura ridotta, mai inferiore all’importo minimo di € 100,00 (migliorie offerte dall’appaltatore compresecento/00), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9in considerazione della gravità della violazione e della recidiva. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche Qualora le inadempienze succitate, anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità e delle forniturecomportino il pregiudizio della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio, installazioni costituiranno causa di risoluzione immediata del contratto. Non verranno applicate penalità, e verifiche di competenza del Contraenterelative spese, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissatiforza maggiore non imputabile o riconducibile al soggetto aggiudicatario. Non sono considerate di forza maggiore eventi quali: scioperi, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara agitazioni sindacali e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in meteorologiche (salvo quelle fasiderivanti da gravi calamità naturali). 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Samples: Concession Agreement

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità Qualora l'esecuzione delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - subisca ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche previsioni del contratto, a singole parti causa di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizinegligenza dell'Impresa Aggiudicataria, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione Responsabile Unico del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro Procedimento gli assegna un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni casoche, salvo i casi d'urgenza, non potrà può essere inferiore a dieci quindici giorni. Entro detto termine l'appaltatore , entro i quali l'Impresa Aggiudicataria deve eseguire le prestazioni ordinateprestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatorel'Impresa Aggiudicataria, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro Fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili all’Affidatario, la Stazione Appaltante a tutela del servizio offerto, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali e non oltre il tempo assegnato nell’ordine in caso di violazione delle norme secondo i seguenti principi: • in caso di ritardo per lo svolgimento delle attività di configurazione ed avviamento del Piano/Servizio: penale in ragione dell’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo; • in caso di ritardi nell’erogazione dei servizi o nella gestione dei rimborsi: penale in ragione dell’uno per cento del valore economico del servizio o del rimborso per ogni giorno di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione ritardo • nel caso degli ordini in cui la survey periodica evidenziasse una percentuale di servizio. 7utenti gravemente insoddisfatti superiore al 10%: o penale in ragione dell’uno per cento dell’importo transato nel periodo di riferimento ove si registri una quota di utenti gravemente insoddisfatti compresa tra il 10% ed il 20% o penale in ragione del due per cento dell’importo transato nel periodo di riferimento ove si registri una quota di utenti gravemente insoddisfatti compresa tra il 20% ed il 25% o penale in ragione del tre per cento dell’importo transato nel periodo di riferimento ove si registri una quota di utenti gravemente insoddisfatti compresa tra il 25% ed il 30% La penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza. Le sanzioni verranno applicate dopo formale contestazione da parte della Stazione Appaltante. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità le penali applicate nel corso dell’appalto superi non potranno superare il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille del valore dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle fornitureA titolo meramente esemplificativo, installazioni e verifiche si riporta una casistica di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, inosservanze che comportano l’applicazione di una sanzione: • mancato rispetto delle tempistiche contrattualmente previste per l’espletamento dei servizi, quali ad es: o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi risoluzione delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSAanomalie segnalate;

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Samples: Servizio Di Gestione Del Conto Welfare Di Ateneo

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità Qualora l'esecuzione delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti responsabile unico del procedimento gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso assegna un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni casoche, salvo i casi d'urgenza, non potrà può essere inferiore a dieci quindici giorni. Entro detto termine , entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinateprestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione st delle penali. xxxxx appaltante risolve il contratto, fermo restando r estando il pagamento agamento Ove si verifichino inadempienze dell'Affidataria nell'esecuzione delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni prestazioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le dalla Stazione Appaltante penali appresso indicatein relazione a la gravità delle inadempienze, con decorrenza dalla data a tutela delle norme contenute nel dell’inadempienza. presente capitolato. La penalità sarà prec duta da regolare contestazione Fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili all’Affidatario, la Stazione Appaltante potrà applicare una penale: • in caso di ritardi nell’erogazione dei servizi: penale di € 30,00 per ogni superiore ai 15 minuti di ri ardo; ora o frazione di ora • ripetute segnalazioni di insoddisfazione sul servizio da par e dell’utenza: penale dell’un per mille del valore economico del servizio. in ragione Per l’applicazione delle penali si procederà, anche a mezzo fax, alla contestazione all’Affidatario del relativo inadempimento ovvero contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento. Entro il limite di contestazione 3 (tre) giorni successivi a detta comunicazione, l’Affidatario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Politecnico, nel caso degli ordini non abbia ricevuto alcuna giustificazione, oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, procederà discrezionalmente all’applicazione delle penali e, in ogni caso, all’adozione di servizio. 7ogni determinazione ritenuta opportuna. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento util e al verificarsi della contestazione, previa emissione di risolvere il contratto dopo due contestazioni scrittenota di credito da pa te dell’Affidatario o, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danniin prelievo a valere sulla cauzione definitiva. alternativa, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;mediante

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Samples: Capitolato Speciale d'Oneri

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, Appaltante verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraenteall’Operatore Economico Aggiudicatario, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente All’Operatore Economico Aggiudicatario verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente all'Appaltatore e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente l’Operatore Economico dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/ritardi o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le inadempimenti nelle singole fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., degli impianti rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi nella redazione e consegna della documentazione prevista e necessaria per tutte fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere, e necessarie per collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc.; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, Collaudatori per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi da loro emessi per tutte le prestazioni previste in appalto; 25  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, sarà comunque tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraentedell’appaltatore, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, fase con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA b) ritardo nell'inizio dei lavori; c) ritardo nella consegna dei beni e/o delle apparecchiature e/o dei software; d) ritardo maggiore di un’ora nell’intervento in loco su chiamata in caso di guasti; e) ritardo maggiore di un’ora nelle tempistiche inerenti le attività di formazione e/o supporto; 26 f) ritardo maggiore di 24 ore nelle tempistiche inerenti l’installazione di aggiornamenti di software o parti di apparecchiature rispetto ai tempi fissati dal CSA o stabiliti in contraddittorio con il DEC.; g) ritardo nella consegna dei documenti AS BUILT e delle certificazioni e dichiarazioni di conformità, dei libretti di uso e manutenzione delle apparecchiature, dei documenti necessari per l’ottenimento di pareri, autorizzazioni dai vari enti, per la consegna rispetto ai tempi previsti dei documenti per l’accreditamento sanitario, ecc.; h) mancato aggiornamento del Libretto unico del lavoro e/o del registro infortuni; i) mancata/ritardata comunicazione al DEC (per ogni giorno di ritardo) delle modifiche all’elenco del personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto 11. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione del primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e di conclusione della fase di accertamento, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata definita.

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Samples: Consultation for Preliminary Procurement

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità Qualora l'esecuzione delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - subisca ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche previsioni del contratto, a singole parti causa di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizinegligenza dell'Impresa Aggiudicataria, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione Responsabile Unico del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro Procedimento gli assegna un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni casoche, salvo i casi d'urgenza, non potrà può essere inferiore a dieci quindici giorni. Entro detto termine l'appaltatore , entro i quali l'Impresa Aggiudicataria deve eseguire le prestazioni ordinateprestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatorel'Impresa Aggiudicataria, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro Fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili all’Affidatario, la Stazione Appaltante a tutela del servizio offerto, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali e non oltre il tempo assegnato nell’ordine in caso di violazione delle norme secondo i seguenti principi: • in caso di ritardo per lo svolgimento delle attività di configurazione ed avviamento del Piano/Servizio: penale in ragione dell’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo; • in caso di ritardi nell’erogazione dei servizi o nella gestione dei rimborsi: penale in ragione dell’uno per cento del valore economico del servizio o del rimborso per ogni giorno di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione ritardo • nel caso degli ordini in cui la survey periodica evidenziasse una percentuale di servizio. 7utenti gravemente insoddisfatti superiore al 10%: o penale in ragione dell’uno per cento dell’importo transato nel periodo di riferimento ove si registri una quota di utenti gravemente insoddisfatti compresa tra il 10% ed il 20%; o penale in ragione del due per cento dell’importo transato nel periodo di riferimento ove si registri una quota di utenti gravemente insoddisfatti compresa tra il 20% ed il 25%; o penale in ragione del tre per cento dell’importo transato nel periodo di riferimento ove si registri una quota di utenti gravemente insoddisfatti compresa tra il 25% ed il 30%. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza. Le sanzioni verranno applicate dopo formale contestazione da parte della Stazione Appaltante. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità le penali applicate nel corso dell’appalto superi non potranno superare il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille del valore dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle fornitureA titolo meramente esemplificativo, installazioni e verifiche si riporta una casistica di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, inosservanze che comportano l’applicazione di una sanzione: • mancato rispetto delle tempistiche contrattualmente previste per l’espletamento dei servizi, quali ad es.: o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi risoluzione delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSAanomalie segnalate;

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Samples: Servizio Di Gestione Del Conto Welfare

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione Fornitore è soggetto all'applicazione delle seguenti penalità: a) ritardata consegna dell'apparecchio ordinato. Per ogni giorno di ritardo nello consegna dell'apparecchiatura ordinata, verrà posto a carico del Contratto Fornitore una penale pari ad € 200, salvo il risarcimento di eventuali danni che l'Amministrazione potrà subire per il periodo di inattività delle stesse. Trascorsi 30 giorni l’AUSL può risolvere il contratto d'appalto addebitando al Fornitore tutti i danni sostenuti nell'acquisto dell'apparecchio e i maggiori costi derivanti da una nuova aggiudicazione dell'appalto; b) ritardata consegna dei presidi. Per ogni giorno di ritardo nello consegna dei beni ordinati, verrà posto a carico del Fornitore una penale giornaliera pari ad € 100,00 salvo il risarcimento di eventuali danni che l'Amministrazione potrà subire per il periodo di inattività chirurgica. Inoltre non si procederà a pagare alcun canone durante tutto il periodo di inattività. Nell'ipotesi di ritardata consegna dei presidi l'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere anticipatamente il contratto addebitando al Fornitore tutti i danni sostenuti e i maggiori costi derivanti da una nuova aggiudicazione dell'appalto; c) nel caso di vizi occulti o non facilmente riconoscibili, l'AUSL provvederà a contestare la qualità e le caratteristiche dei prodotti finiti anche in deroga dei termini di cui all'art. 1495 del cod. civ. e più esattamente al momento del loro utilizzo o comunque dal momento della conoscenza del vizio, salvo il rispetto del termine di decadenza. Si applicherà una penale per un limite massimo pari al 20% dell'importo dell'ordine; d) mancata tempestiva comunicazione relativa all'indisponibilità temporanea dei prodotti nei termini previsti per l'esecuzione dell'ordine: sarà applicata una sanzione fino al 3% del valore del contratto commisurato al valore complessivo del bene per il quale non è stata comunicata l'indisponibilità temporanea, oltre alle sanzioni previste per la mancata consegna del bene; e) mancata presentazione della scheda di sicurezza del prodotto (D.E.C.se prevista): sarà applicata una sanzione pari al 5% del valore contrattuale; f) mancata presentazione del Piano di Manutenzione Preventiva (calendario delle visite programmate): penale pari al 1% (uno per cento) dell'importo del contratto per ogni mese (o frazione di mese) di ritardo, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni e deduzioni che l'Azienda riterrà applicabili; g) mancata esecuzione della Stazione Appaltantemanutenzione preventiva (programmata). Nel caso in cui, verifica periodicamente per ragioni non dipendenti dall'AUSL, l'Appaltatore non completasse l'esecuzione delle visite periodiche programmate, verrà posta a carico del Fornitore una penale pari a € 200 per ogni mese di ritardo, oltre al recupero dei costi necessari all'esecuzione del servizio affidato a terzi e dei costi derivanti dall'interruzione del servizio. Nell'ipotesi di mancata esecuzione della manutenzione preventiva l'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere anticipatamente il contratto; h) mancata sostituzione di un apparecchio "fuori uso temporaneo". Nel caso in cui non fosse sostituita un'apparecchiatura posta "fuori uso temporaneo" sarà applicata una penale di € 200 al giorno dopo 24 ore dalla data di rilevazione e interrotto il pagamento del canone, oltre al recupero dei costi necessari all'esecuzione del servizio affidato a terzi e dei costi derivanti dall'interruzione del servizio. Resta ferma la regolarità facoltà dell'Azienda di risolvere anticipatamente il contratto; i) mancata esecuzione del servizio di sanificazione. Nel caso in cui, per ragioni non dipendenti dall'AUSL, l'Appaltatore non effettuasse il servizio periodico di sanificazione (ovvero il servizio su richiesta), verrà posta a carico del Fornitore una penale pari a € 200 per ogni giorno di ritardo, oltre al recupero dei costi necessari all'esecuzione del servizio affidato a terzi e dei costi derivanti dall'interruzione del servizio. Inoltre non si procederà a pagare alcun canone durante tutto i l periodo di inattività dell'apparecchiatura Nell'ipotesi di mancata esecuzione della fornitura sanificazione l'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere anticipatamente il contratto; j) mancata risoluzione del guasto (manutenzione correttiva): decorsi 4 ore naturali e la sua corrispondenza alle norme previste consecutive dalla richiesta, in caso di inattività delle apparecchiature sottoposte a manutenzione correttiva, verrà posto a carico del Fornitore una penale giornaliera di € 200; oltre al recupero dei costi necessari all'esecuzione del servizio affidato a terzi e dei costi derivanti dall'interruzione del servizio. Inoltre non si procederà a pagare alcun canone durante tutto il periodo di inattività dell'apparecchiatura. Nell'ipotesi di mancata esecuzione della manutenzione correttiva l'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere anticipatamente il contratto; k) mancata esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica e tarature. Decorsi 10 giorni dal presente Capitolato Speciale etermine ultimo per l'esecuzione delle prestazione anzidette, verrà posto a tal fine, attiva un sistema carico del Fornitore una penale giornaliera di controllo di qualità € 100 per ciascuna delle prestazioni erogatenon rese (verifiche di sicurezza elettrica ed eventuali tarature); oltre al recupero dei costi necessari all'esecuzione del servizio affidato a terzi e dei costi derivanti dall'interruzione del servizio. Nell'ipotesi di mancata esecuzione della manutenzione preventiva, l'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere anticipatamente il contratto. 2. Al riscontro In caso di eventuali violazioni mancata consegna dei presidi o in caso di mancata funzionalità delle norme contrattuali che regolano apparecchiature in noleggio, oltre alle penalità anzidette e qualora le inadempienze permangono oltre i termini fissati al punto 1 del presente articolo, l’AUSL di Pescara non pagherà il rapporto e/o canone delle apparecchiature in noleggio per tutto il periodo di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioniinterruzione delle prestazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le relative controdeduzioni prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difformi dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e motivazioninel contratto d'appalto. In ogni caso, tal caso si applicheranno al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito Fornitore le predette penali sino al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali momento in cui la fornitura e/o degli adempimenti non puntualii servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. 4. Resta ferma Qualora l'ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore da ciascuna Azienda sanitaria, per le inadempienze di cui ai commi precedenti, superi il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo complessivo aziendale del contratto d'appalto, l'AUSL di Pescara si riserva la risarcibilità dell’eventuale ulteriore facoltà di risolvere parzialmente o completamente il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP degli oneri conseguenti ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”una nuova procedura concorsuale. 5. L’Azienda OspedalieraL’AUSL di Pescara ha facoltà di esercitare i diritti sopra indicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata benefici ai quali il fornitore rinuncia con l a presentazione dell'offerta e per iscrittocon l'accettazione delle clausole del presente capitolato. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell'inadempienza trasmessa tramite raccomandata a/r, trasmettendole a mezzo anticipata via fax, o tramite PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore . La ditta aggiudicataria avrà facoltà di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della contestazione; l'AUSL, valutate le osservazioni formulate dalla ditta aggiudicataria, decide in merito all'applicazione delle penali, procedendo alla formale comunicazione dell'esito della procedura. Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il tempo assegnato nell’ordine diritto al pagamento delle relative fatture. L'applicazione delle penali sopra indicate avrà luogo mediante prelievo dal deposito cauzionale ovvero in via diretta mediante compensazione con eventuali crediti dell'aggiudicatario. E' in ogni caso fatta salva la facoltà di servizio di contestazione e saràchiedere la risarcibilità dell'ulteriore danno, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulatenonché la risoluzione del rapporto contrattuale. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini presente articolo non preclude il diritto dell)AUSL di servizioPescara a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni dell’AUSL per cause non dipendenti dalla propria volontà, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine per inadempienze di servizio terzi, od imputabili all' AUSL di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizioPescara. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva Ai fini dell'ammissione a successive gare per l'affidamento di forniture analoghe, saranno considerate "gravi inadempienze" nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la facoltà gara, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la reiterata e grave inosservanza delle clausole contrattuali ed in particolare di risolvere quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, la mancata consegna ingiustificata della merce richiesta, il contratto dopo due contestazioni scritteritardo nella consegna o nella sostituzione dei prodotti contestati. Saranno pertanto considerate gravi inadempienze, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente ai fini dell'esclusione dalla partecipazione alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolatogara, le penali potranno essere applicate anche nel caso di violazioni accertate e sanzionate relative: - al ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicatanelle consegne, per ogni giorno solare di ritardato adempimentosei volte consecutive; - alla mancata consegna ingiustificata della merce, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;per tre volte consecutive.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica personale dell’ASST verificherà periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza del servizio oggetto del presente appalto alle norme previste dal prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2Speciale. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizidella fornitura e/o di svolgimento del servizio, l’Azienda l’ASST provvederà a contestarle, contestarle per iscritto, al Contraente, iscritto alla ditta aggiudicataria affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente Alla ditta verrà concesso un termine non inferiore superiore a 15 10 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza in osservanza delle norme del presente Capitolato Specialecapitolato, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente dell’addebito all’appaltatore e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penalidall’ASST. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzionecauzione (di cui all'art. 14), il Contraente la ditta dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante l’ASST applicherà le seguenti penali perpenali:  mancato • Mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante dall’Azienda per l’espletamento dei servizidel servizio: € 250,00 per ogni giorno di inadempimento;  ritardo nell’esecuzione dei lavori • Mancato rispetto di quanto dichiarato nel disciplinare e nel presente capitolato: € 500,00 per ogni contestazione; • Utilizzo di mezzo/personale non appropriato per la tipologia di paziente da trasportare: € 500,00 per ogni contestazione; • Ritardo rispetto a quanto concordato con il Centro Dialisi per la presa in carico del paziente alla sua residenza/dimora, che non consenta lo svolgimento della fornituraterapia: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria € 250,00 per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione di recidiva l’ASST si riserva la facoltà di applicare a carico dell’aggiudicatario, per ogni inadempienza ulteriore € 500,00. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’ASST . L’applicazione di tre penalità di cui al precedente comma, autorizza l’ASST a risolvere per giusta causa il contratto dopo due contestazioni scrittecontratto, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il con perdita del deposito cauzionale e diritto dell’ASST al risarcimento di eventuali danniogni eventuale danno. L’aggiudicatario non può opporre, ovveroex art. 1462 c.c., a termini eccezioni al fine di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza evitare o ritardare le prestazioni dovute e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto disciplinate dal presente Capitolatocapitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede dagli atti di gara e dettagliato del contratto. Tutte le riserve che l’aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’ASST e devono essere adeguatamente motivate. Le riserve, che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasiesame dalla stazione appaltante che emanerà gli opportuni provvedimenti. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Samples: Service Agreement

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione Le inadempienze si rilevano o come esiti del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, sistema dei controlli o in seguito a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto reclami e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penalisegnalazioni. Nel caso di incameramento totale inosservanza delle disposizioni e delle modalità esecutive, o parziale della cauzioneal verificarsi delle inadempienze relative all’esecuzione del servizio, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà Comune si riserva di applicare le seguenti penali perpenali:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornituraPenali di “classe A”: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e euro 1.000,00 □ per ogni mancata autorizzazione necessaria per tutte legge all’espletamento dei servizi oggetto della gara; □ nel caso in cui i pasti preparati e somministrati presentino condizioni potenzialmente pericolose per la salute degli utenti, quali, a titolo solo esemplificativo: condizioni microbiologiche incompatibili con l’igiene degli alimenti, presenza di corpi estranei nei cibi, evidenti contaminazioni, etc…; □ per ogni mancata corrispondenza dei pasti relativamente a quanto specificato per le fasi diete speciali (vedi artt. 11 e 12); □ quando, a seguito dei sopralluoghi o degli esiti dei controlli analitici, sia stata rilevata una evidente non applicazione dei Piani di progettazione esecutivaautocontrollo, realizzazione delle opere e attività inclusi i requisiti di collaudo e certificazione delle opereregistrazione dei controlli, delle forniture quando ciò costituisca un elemento di potenziale rischio per la salute degli utenti; □ per ogni violazione inerente ai requisiti dei mezzi di trasporto e dei servizi, contenitori termici impiegati per la distribuzione dei pasti confezionati quando le condizioni di trasporto costituiscono violazione delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivocondizioni di igiene previste dalla normativa vigente – Art. 8 punto 6); - ritardi nella fornitura e installazione □ quando viene rilevato un comportamento del personale in violazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC richieste dall’art.22 e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini Manuale di servizioautocontrollo del gestore, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini in cui questo generi un pericolo potenziale per la salute dell’utente; □ per ogni mancata esecuzione delle operazioni e verifiche periodiche riportate nel Programma dei controlli di servizio. 7cui all’art.25 Penali di classe B: euro - € 500,00 □ per ogni mancata corrispondenza dei pasti alla struttura prevista all’art. In 9 o ai menù di cui all’allegato n. 11 salvo che la modifica non sia stata preventivamente autorizzata; □ per ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, mancata corrispondenza dei pasti a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per quanto previsto nell’Allegato n. 10 “Razioni Alimentari”; □ per ogni singola inadempienza mancata comunicazione e per ogni giorno solare consecutivo mancato invio di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o documentazione previsti obbligatoriamente dal presente capitolato; □ per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con violazione inerente le modalità di esecuzione previste preparazione dei pasti (art. 8 punto 4); □ per la mancata presentazione del piano di analisi microbiologiche entro 10 giorni dal termine stabilito e per la mancata effettuazione e presentazione dei risultati delle analisi contestualmente alla consegna degli esiti da parte del laboratorio (Art. 29); □ per la mancata presentazione al termine di ogni anno solare del Registro dei Controlli ai fini della prevista validazione e vidimazione. Il Comune procederà alla contestazione dell’addebito, tramite raccomandata A.R., entro due (2) giorni lavorativi dal verificarsi del fatto ovvero dal momento in cui ne è venuta a conoscenza e assegnerà un termine, non superiore a giorni 5 dalla contestazione, al gestore. per la presentazione delle proprie controdeduzioni, oltre che per adempiere alle prescrizioni segnalate nella contestazione di addebito. Trascorso il termine di cui al precedente comma, senza che il gestore abbia presentato controdeduzioni ovvero nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute accoglibili, il Dirigente competente procederà, con proprio provvedimento, all’applicazione della penale. L’applicazione delle sanzioni non impedisce, in caso di risoluzione del contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattualel’addebito degli eventuali maggiori danni. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Samples: Capitolato Speciale Per Servizi Di Mensa Scolastica E Fornitura Di Pasti