Inadempienze e sanzioni. Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contenute nella presente convenzione, intese in senso generale (es: mancata comunicazione trasferimento obbligazioni di cui all’art. 14, ecc.) il Comune provvederà a costituire in mora gli Operatori, intimandogli, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di fornire motivate spiegazioni in ordine alle omissioni riscontrate ed addebitate. Gli Operatori avranno il dovere di presentare deduzioni scritte nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della raccomandata. In caso di mancata o insoddisfacente risposta, il Comune applicherà una sanzione di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) per ogni violazione, da versarsi entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dal ricevimento delle richiesta, in caso di mancato versamento l’Operatore autorizza sin da ora il Comune a disporre della fidejussione di cui all’art. 10, nel modo più ampio e confacente al pubblico interesse, con esonero da ogni responsabilità per i pagamenti o prelievi che il Comune riterrà di dover fare: in particolare l’Operatore rinuncia sin d’ora al beneficio della preventiva escussione. Nei casi più gravi, ove l’inadempimento dell’Operatore fosse tale da compromettere l’attuabilità stessa dell’intervento oggetto della presente convenzione, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt.1453 e seguenti del Codice Civile, previa – in ogni caso – la rimozione mediante provvedimento autoritativo degli atti di approvazione del Piano Attuativo. Nel caso di ritardato od omesso versamento dei contributi di costruzione, si applicheranno le sanzioni di cui all’art.42 del D.P.R. 380 del 2001. Le Parti danno atto che dette azioni di autotutela del Comune non sono esaustive e non pregiudicano, da parte dello stesso, il ricorso sia alla giustizia ordinaria che amministrativa.
Inadempienze e sanzioni. 13.1. In caso di inadempimento della Convenzione, anche in caso di cattiva o ritardata esecuzione, il beneficiario dovrà al contraente una penale pari all'importo pagato della Convenzione,
13.2. Il beneficiario indennizzerà e terrà indenne il contraente da tutti i danni o le perdite subite da quest'ultimo in relazione o in connessione con l'esecuzione delle attività e derivanti da negligenza o dolo del beneficiario.
13.3. Qualsiasi deviazione fattuale e documentale da quanto concordato nel presente SG-APA, dalle istruzioni del contraente in merito all'esecuzione, sarà considerata come inadempimento del presente accordo.
Inadempienze e sanzioni. 1.Salvo motivi riconosciuti validi dal Comune di Civitavecchia, costituisce inadempienza contrattuale:
a. la mancata presentazione da parte della società del bilancio annuale e dei rapporti periodici di cui all'art. 12 del presente contratto, entro le scadenze previste;
b. il mancato rispetto degli impegni di cui al precedente articolo 9, comma 1;
c. la mancata pubblicazione della Carta dei servizi, di cui al successivo articolo 17, nei tempi previsti e/o la sua inadeguata pubblicizzazione;
d. il mancato raggiungimento, per ciascuno dei servizi regolati dal presente contratto, degli obiettivi quali-quantitativi contenuti nell’art. 1.
Inadempienze e sanzioni. In caso di ritardo rispetto al calendario delle consegne definito da ARMENA SVILUPPO S.p.A., l’impresa appaltatrice sarà assoggettata per ogni giorno di ritardo al pagamento di una penalità in base alla seguente percentuale: - 1% sull’importo dell’appalto aggiudicato e contrattualizzato per ogni singola consegna per i primi 10 giorni; - 2,5% sull’importo dell’appalto aggiudicato e contrattualizzato per ogni singola consegna per ogni giorno di ritardo oltre il decimo e fino al ventesimo; - 5% sull’importo dell’appalto aggiudicato e contrattualizzato per ogni singola consegna per ogni giorno successivo al ventesimo. In tal caso ARMENA SVILUPPO S.p.A. ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto per grave inadempimento, riservandosi di porre in essere tutte le azioni a tutela dei propri diritti, e di procedere a nuova aggiudicazione. In caso di contestazioni relative alla qualità della fornitura eseguita, l’Impresa appaltatrice si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla rilevazione della problematica, senza addebitare ad ARMENA SVILUPPO S.p.A. costi aggiuntivi. In caso di ritardo nell’effettuazione delle nuove attività, oltre i tre giorni di tolleranza indicati, si darà luogo all’applicazione delle stesse penali previste per il caso di ritardata o irregolare consegna, fatta salva comunque la facoltà di ARMENA SVILUPPO S.p.A. di chiedere la risoluzione del contratto per grave inadempimento. In particolare, in caso di inadempimento alle prescrizioni contrattuali, ARMENA SVILUPPO S.p.A. procederà all’immediata contestazione delle stesse. L’impresa aggiudicataria è tenuta ad eliminare le inadempienze entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte della ARMENA SVILUPPO S.p.A.. Qualora la appaltatrice non adempia, sarà sottoposta ad una penale pari a € 2.000,00 (duemila/00) alla prima mancanza; la penale raddoppierà alla seconda mancanza.
Inadempienze e sanzioni. In caso di inadempienze degli obblighi assunti dall’impresa appaltatrice, la stessa sarà tenuta a porvi rimedio con tempestività iniziando gli interventi entro il giorno successivo alla diffida, anche telefonica. Qualora si dovessero verificare inadempienze o danneggiamenti agli immobili, mobili o materiali del Comune o di terzi, l’Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti dell’impresa appaltatrice. Verificandosi, inoltre, abusi o deficienze nell’adempimento degli obblighi contrattuali, l’Amministrazione avrà facoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio, nel modo che riterrà più opportuno, i lavori necessari per la regolare esecuzione del servizio, addebitando la relativa spesa all’appaltatore.
Inadempienze e sanzioni. Fermo restando quanto più sopra precisato, in caso di inadempienza da parte del soggetto attuatore ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, afferenti la realizzazione delle opere di urbanizzazione e l’alienazione degli alloggi, il Comune, previa messa in mora, procederà alla sospensione dell’esecuzione dei lavori e del rilascio degli ulteriori permessi di costruire nella zona che, a suo giudizio, riterrà interessata dalle inadempienze, nonchè procederà d’ufficio in danno della parte inadempiente, previo formale preavviso di giorni 15 (quindici). Il Comune potrà dichiarare, in danno del Soggetto attuatore, la decadenza della presente convenzione, per la parte non eseguita, nei seguenti casi:
a) ritardo ai termini fissati per l’attuazione di quanto ivi previsto;
b) mancata ultimazione delle opere, nonchè l’esecuzione delle opere in sostanziale difformità dai progetti approvati, con mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune per il rispetto della convenzione;
c) mancata integrazione, nel termine fissato dal Comune, delle fideiussioni;
d) reiterate e gravi violazioni delle norme contenute nella presente convenzione. La dichiarazione di decadenza totale o parziale, mentre comporterà la perdita di tutti i diritti derivati al Soggetto attuatore per effetto della presente convenzione, determinerà altresì l’acquisizione di diritto da parte del Comune della piena proprietà e disponibilità delle opere e degli impianti relativi alle sole opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui agli articoli che precedono, senza alcun obbligo da parte del Comune medesimo a compensi o rimborsi di qualsiasi natura e salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
Inadempienze e sanzioni. In caso di inadempienze degli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, la stessa sarà tenuta a porvi rimedio con tempestività iniziando gli interventi entro il giorno successivo alla diffida, anche telefonica o via fax. Qualora si dovessero verificare inadempienze o danneggiamenti agli immobili, mobili o materiali dell’Appaltante o di terzi, questi si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti della Ditta aggiudicataria. Per qualsiasi inadempienza, l’Appaltatore è passibile di una penalità fissa di € 300,00 (trecento/00); tale somma sarà defalcata a seguito di nota di accredito che la Ditta dovrà rilasciare tempestivamente mediante ritenuta sulla prima fattura in pagamento. Verificandosi, inoltre, abusi o deficienze nell’adempimento degli obblighi contrattuali senza il tempestivo intervento della Ditta, l’Appaltante avrà la facoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio, nel modo che riterrà più opportuno, i lavori necessari per la regolare esecuzione del servizio, addebitando la relativa spesa all’Appaltatore. L’Amministrazione si riserva espressamente la facoltà di risolvere il contratto previa diffida ad adempiere ai sensi di legge, provvedendo all’incameramento della cauzione e fatta salva ogni azione per danni, a seguito della notifica di tre diffide conseguenti a ripetuta inosservanza da parte dell’Appaltatore anche di uno solo degli obblighi contrattuali.
Inadempienze e sanzioni. Le inadempienze accertate e reiterate a qualunque obbligo derivante dal presente contratto ne comportano la risoluzione. In tal caso l’amministrazione comunale procederà a titolo di sanzione all’escussione della garanzia prestata ai sensi dell’art. 5; l’aggiudicatario decaduto sarà inoltre tenuto al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.
Inadempienze e sanzioni. Ove il concessionario – gestore non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni della presente convenzione, è tenuto al pagamento di una penale fino ad un massimo di Euro 6.000 (seimila), raddoppiabile in caso di recidiva, oltre al risarcimento dei danni eventualmente arrecati al Comune di Asti. Dopo la terza applicazione della suddetta penale, si potrà procedere da parte dell’Amministrazione alla risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale. Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta con lettera A/R o a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.). dell'inadempienza con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte. Le penali saranno decise dal Responsabile Unico del Procedimento e comunicate con la notifica della relativa decisione. L’applicazione delle penali di cui sopra non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune per fatto imputabile al concessionario – gestore .
Inadempienze e sanzioni. 1.Salvo motivi riconosciuti validi dal Comune di Civitavecchia, costituisce inadempienza contrattuale lieve:
a) la mancata presentazione da parte della società del bilancio annuale e dei rapporti periodici di cui all'art. 12 del presente contratto, entro le scadenze previste;
b) il mancato rispetto degli impegni di cui al precedente articolo 9, comma 1;
c) la mancata pubblicazione della Carta dei servizi, di cui al successivo articolo 17, nei tempi previsti e/o la sua inadeguata pubblicizzazione; 2.Salvo motivi riconosciuti validi dal Comune di Civitavecchia, costituisce inadempienza contrattuale grave :
a) il mancato raggiungimento, per ciascuno dei servizi regolati dal presente contratto, degli obiettivi quali-quantitativi contenuti nell'Allegato 1. 3.Ciascuna inadempienza è sanzionata come segue:
a) per inadempienze definite gravi e ripetute con una penalità pari al 3% dell'ammontare del valore del contratto definito all’art. 10 comma 1.
b) per inadempienze definite lievi con una penalità pari allo 1% dell'ammontare del valore del contratto definito all’art. 10 comma 1.