Incarichi di gestione Clausole campione

Incarichi di gestione. 1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. 2. Ai sensi dell’art.6, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. 3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. 4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal CdA, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il CdA si attiene alle istruzioni della COVIP. 5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il CdA adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.
Incarichi di gestione. 1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione ad uno o più gestori professionali mediante convenzione ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. 2. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. d) ed e), del D.Lgs 252/2005, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. 3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente applicabile ai fondi pensione preesistenti. 4. I soggetti gestori sono individuati con modalità e procedure, decise preventivamente dal Consiglio di Amministrazione, che rispettino le previsioni della normativa tempo per tempo vigente applicabili ai fondi pensione preesistenti, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali. A tal fine il Consiglio si attiene alle disposizioni emanate dalla Covip. 5. Il Consiglio definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili ai fondi pensione preesistenti, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto. 6. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.
Incarichi di gestione. 1. Il patrimonio del Fondo può essere integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione ai sensi dell'Art. 6, del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lettera d) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa vigente. 3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall’Art. 6, comma 13, del Decreto. 4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti per i fondi preesistenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP previste per i Fondi preesistenti. 5. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto delle delibere assunte in materia di politica di investimento perseguendo l’obbiettivo della diversificazione degli investimenti, della efficiente gestione del portafoglio e della diversificazione del rischio contenendo i costi di transazione, gestione e funzionamento del Fondo e massimizzando i rendimenti, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto. Tali contenuti e indicazioni sono presenti nel Regolamento di Attuazione. Nella convenzione devono essere espressamente previste: a. la durata della convenzione; b. le modalità di controllo dei risultati ottenuti dal gestore prevedendo i periodi ed i relativi indici di riferimento; c. la definizione del portafoglio di riferimento e le modalità con cui potrà essere modificato; d. le apposite clausole di recesso nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione valuti insoddisfacente l’andamento dei rendimenti misurato da specifici indici. 6. Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.
Incarichi di gestione. 14 Art. 29 - Depositario 14
Incarichi di gestione. Art. 29 - Conflitti di interesse
Incarichi di gestione. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono di massima affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Il Consiglio di Amministrazione si riserva peraltro la facoltà di procedere alla gestione diretta degli immobili e/o degli altri strumenti finanziari con le modalità, nei limiti e termini consentiti dalle disposizioni di legge relative ai Fondi preesistenti.
Incarichi di gestione. 1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
Incarichi di gestione. 1.Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
Incarichi di gestione. 1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. 2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. 3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di Amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP. 4. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di Amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.