Indennità “meritocratica” Clausole campione

Indennità “meritocratica”. In aggiunta a quanto disposto al capo I (Indennità di risoluzione del rapporto) ed al capo II (Indennità suppletiva di clientela) le parti stipulanti il presente accordo prevedono la corresponsione di una indennità meritocratica nel solo caso in cui l’importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell’articolo 1751 Codice Civile, e ricorrano le condizioni per cui l’agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
Indennità “meritocratica”. All’atto della cessazione del contratto di agenzia o rappresentanza commerciale, sarà corrisposta direttamente dalla ditta proponente all’agente o rappresentante, una indennità meritocratica alle condizioni indicate ai successivi commi quattro e cinque del presente capo
Indennità “meritocratica”. All’atto della cessazione del contratto di agenzia o rappresentanza commerciale, sarà corrisposta direttamente dalla ditta proponente all’agente o rappresentante, una indennità meritocratica alle condizioni indicate ai successivi commi quattro e cinque del presente capo III. Tale indennità verrà erogata qualora, alla cessazione del contratto, l’agente o rappresentante abbia apportato al preponente un sensibile incremento della clientela e/o del giro d’affari, in modo da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi. L’indennità in questione sarà determinata mediante il sistema di calcolo definito ai sensi del successivo art. 11. Il trattamento di cui al presente capo III non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all’agente o rappresentante. Non si considerano fatti imputabili all’agente o rappresentante le dimissioni: dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente; conseguenti a invalidità permanente e totale; dovute ad infermità e/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata ENASARCO o invalidità; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS o invalidità ed in caso di cessazione dell’attività, come previsto dall’art 1 comma 490 della legge n.147 del 27/12/2013 e successive modificazioni, sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno. Nel caso in cui l’indennità meritocratica (capo III) risulti pari o inferiore alla somma delle indennità di cui ai capi I e II, l’indennità di scioglimento del contratto sarà costituita unicamente dalla somma dell’indennità di risoluzione del rapporto (capo I) e dall’indennità suppletiva di clientela (capo II). Ove invece l’indennità meritocratica (capo III) risulti superiore alla somma delle indennità di cui ai capi I e II, l’indennità di scioglimento del contratto sarà costituita, oltre che dalla somma delle citate indennità di cui ai capi I e II, dall’indennità meritocratica al netto della somma dell’indennità di risoluzione del rapporto (capo I) e dall’indennità suppletiva di clientela (capo II). Il trattamento di cui al presente capo III sarà riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine.
Indennità “meritocratica”. Pur non essendovi precise indicazioni in merito si deve ritenere che anche tale indennità abbia natura risarcitoria e quindi come tale esclusa ai fini IVA ex art. 2, co. 3, lettera A), D. P. R. 633/1972. La ditta mandante dovrà operare la ritenuta d’acconto del 20% nel caso di pagamento ad agente individuale o che opera sotto forma di società di persone. Nel caso, invece, in cui l’indennità debba essere corrisposta ad agente che opera in forma di società di capitali l’indennità dovrà essere considerata reddito di impresa e quindi soggetta a tassazione ordinaria. Natura Importi Iva Ritenute fiscali Trattamento imposte dirette Ditte individuali e Provvigioni 20% Soc.Persone 23% sul 50% - 23% sul 20% Società Capitali 23% sul 50% - 23% sul 20% Ditte indiv. e Soc.Persone Reddito impresa Società Capitali Reddito impresa Indennità clientela Fuori campo 20% nessuna tassazione separata Reddito impresa Ind. manc.preavv. Fuori campo 20% nessuna tassazione separata Reddito impresa Ind.ris.rapporto Fuori campo 20% nessuna tassazione separata Reddito impresa Indennità merit. Fuori campo 20% nessuna tassazione separata Reddito impresa In mancanza di una disciplina specifica in merito al contratto di agenzia nella procedura fallimentare, dovrebbe essere applicata la regola generale introdotta dalla Riforma ex art.72 comma 1 riferibile a tutti i c.d. “rapporti pendenti” . Non si può tuttavia dubitare della tesi dominante in dottrina ed in giurisprudenza dell’automatico ed immediato scioglimento del contratto di agenzia per l’intervenuto fallimento del preponente, non più con fondamento ravvisato nella riconducibilità del contratto di agenzia nel genus del mandato (la regola generale xx.xxx 72 trova applicazione nel fallimento del mandante), quanto invece per essere l’agenzia un contratto fondato sull’intuitu personae e soprattutto – come sembra essere più esatto – per l’incompatibilità tra lo stato di fallimento e la persistenza del contratto stesso . Fatta questa premessa, occorre allora individuare quali crediti derivanti dal contratto di agenzia godano del privilegio ex art.2751 bis n.3. A norma infatti di tale articolo godono del privilegio, in primo luogo i crediti per provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione 1 (l’iva non gode del privilegio), ed in secondo luogo le indennità dovute per la cessazione del rapporto. Non sono evidentemente contemplate nel citato 2751 bis n.3 i rimborsi spese, in quanto gli stessi non sono dovu...

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

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  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).