Indennità maneggio valori Clausole campione

Indennità maneggio valori. Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. Gli importi di tale indennità, stabiliti in sede di contrattazione integrativa decentrata, possono variare da un minimo di L. 1000 a un massimo di L.3000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.
Indennità maneggio valori. 1. Ai sensi dell’art. 36 del CCNL 14/09/2000 al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionale al valore annuo maneggiato. Gli importi di tale indennità vengono definiti secondo le seguenti modalità: Valore di cassa annuo individuale in euro Indennità giornaliera Da 5.000 a 25.000,99 € 0,52 Da 25.001 a 52.000,99 € 1,03 Oltre 52.000,99 € 1,55 2. L’indennità compete unicamente per le sole giornate di effettivo e diretto maneggio di valori di cassa (denaro contante, valori bollati, assegni e denaro elettronico) fermo il valore annuo pro capite sopra indicato; gli importi delle fasce sopra individuate devono intendersi per singola persona. 3. La corresponsione dell’indennità giornaliera maturata avviene a consuntivo su attestazione del Direttore o Dirigente delegato. 4. L’Indennità giornaliera viene erogata, sempre a consuntivo e su attestazione del Direttore/Dirigente, secondo la fascia del valore di cassa di appartenenza del dipendente addetto alla cassa, al personale che abbia sostituito il titolare limitatamente ai giorni di effettivo e diretto maneggio dei valori di cassa.
Indennità maneggio valori. 1. Per ogni addetto adibito a servizi che comportino maneggio di valori compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati a condizione che detto valore medio mensile raggiunga almeno l'ammontare di € 10.330,00 medi annui. 2. Gli importi giornalieri di tale indennità, stabiliti in sede di contrattazione integrativa decentrata, possono variare da un minimo di € 0,55 ad un massimo di € 1,63. 3. Si mantengono, per la parte eccedente quanto stabilito dai precedenti commi, per i dipendenti che ne beneficiano alla data di stipulazione del contratto, eventuali indennità di cassa in essere presso gli enti. Le indennità cessano di produrre effetti nel caso di mutamento di mansioni dei dipendenti interessati.
Indennità maneggio valori. Il dipendente, che normalmente maneggia denaro contante e/o assegni con responsabilità e oneri per errori, ha diritto a un’indennità pari a € 1,55 per giorno effettivamente lavorato. Tale indennità è corrisposta anche a chi sostituisce temporaneamente il titolare del servizio di cassa a qualsiasi titolo. Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore in atto, fino a concorrenza con i futuri miglioramenti.
Indennità maneggio valori art. 36 CCNL 2000
Indennità maneggio valori. Nel rispetto della normativa vigente, di cui all’art. 61 del CCRL 01/08/2002, va erogata al personale addetto, in via continuativa, a servizi che comportino l’effettivo maneggio di valori di cassa, o assimilati (come ad esempio le marche da bollo), esclusivamente per le giornate nelle quali il/la dipendente svolge le suddette attività, nella misura indicata nel CCDI 4/12/2008. Il valore medio mensile di riferimento, sulla base del quale si individua la tariffa da applicare, si calcola sull’ammontare degli incassi dell’anno precedente del servizio in essere. Non rientrano nei valori assimilati i buoni pasto ed i biglietti bus.
Indennità maneggio valori. L’art.36 delle code contrattuali stabilisce che al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. Le parti pertanto concordano di individuare negli agenti contabili , annualmente nominati dalla Giunta, i dipendenti a cui attribuire tale indennità . Gli importi di tale indennità vengono stabiliti in proporzione al valore medio mensile degli importi maneggiati così come di seguito indicato: Importo valori maneggiati Indennità giornaliera da euro 10.000,00 a E..50.000,0000 euro 0,60 oltre euro 50.000.000 euro1,20 oltre euro 300.000.000 euro 2,00 Per valori di cassa si intendono denaro contante, buoni pasto, marche da bollo. Il valore medio mensile si ottiene sommando il totale dei valori maneggiati durante l’intero anno e dividendolo per dodici.
Indennità maneggio valori. Le parti concordano di corrispondere una indennità di maneggio valori giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati a chi svolge tali servizi. Si considerano i seguenti valori medi mensili dei valori maneggiati dagli agenti contabili dell’Ente: Indennità di € 1,03: per maneggio di valori superiori a € 400,00 mensili; Indennità di € 0,50: per maneggio di valori superiore a € 200,00 mensili.
Indennità maneggio valori. L’indennità di maneggio valori spetta ai dipendenti adibiti in via continuativa a servizi che comportano maneggio di valori di cassa, per le giornate di effettivo servizio. Gli importi giornalieri sono determinati nell’ambito del range definiti dall’art 36 CCNL 14/9/2000 secondo i seguenti scaglioni: € 0.52 fino a 8.000 euro di maneggio valori annuale € 1.00 da 8.000 a 15.000 euro di maneggio valori annuale € 1.52 oltre 15.000 euro di maneggio annuale Non è comunque riconosciuto alcun trattamento economico qualora il valore risultante dall’applicazione della presente indennità risulti superiore al 20% delle somme maneggiate. Sono escluse dal conteggio le somme introitate con Bancomat o altri mezzi di pagamento elettronico. L’indennità spetta esclusivamente agli agenti contabili formalmente individuati dall’Amministrazione. In assenza di tale individuazione, il personale con competenze di riscossione non risponde formalmente del maneggio di valori. L’erogazione avverrà a consuntivo annuale sulla base dei rendiconti formalmente approvati dal Responsabile dei Servizi Finanziari Viene attribuita al personale di categoria D che non risulti incaricato di P.O., l’indennità nei seguenti importi: Responsabili di servizio o unità operative con delega dipendenti CATEGORIA D (formalmente individuati) €1.800,00 annuali di sostituzione di coordinamento Responsabili tecnici dipendenti CATEGORIA D - pedagogista - assistente sociale - specialista attività culturali €. 1.000,00 annuali Dipendenti con qualifica ufficiale Stato civile/anagrafe, elettorale e responsabile ufficio tributi Dipendenti CATEGORIA C/D Dipendenti CATEGORIA B/C €. 300,00 €. 250,00 Dipendenti addetti all’URP e Sportello Socio Scolastico Le suddette indennità non sono cumulabili tra loro, in caso di rapporto di lavoro part time vengono proporzionalmente ridotte. I dipendenti che sostituiscono gli addetti al front-office dello URP e dello Sportello Socio Scolastico percepiranno una indennità per specifiche responsabilità pari ad €. 2,00 per ogni giorno di effettiva sostituzione. Le risorse di cui all'rt. 15 comma 5 finanziano il PROGETTO NEVE che si allega. Lo stesso è stato approvato dalla Giunta comunale con atto n. 144/2011.
Indennità maneggio valori. (art. 61 CCRL 2002) 18 Indennità di rischio (art. 62 CCRL 01/08/2002) 18 Indennità di disagio per interventi notturni durante le emergenze dovute a fenomeni calamitosi 19