Infortunio sul lavoro e malattie professionali Clausole campione

Infortunio sul lavoro e malattie professionali. In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l'anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata dall'istituto assicuratore. In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l'interessata/o percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l'azienda possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge. La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenuti a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall'ente competente. Alla lavoratrice e al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 180° giorno, un trattamento assistenziale a integrazione di quanto corrisposto dall'istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione. La corresponsione dell'integrazione è subordinata al riconoscimento dell'infortunio da parte dell'ente assicuratore.
Infortunio sul lavoro e malattie professionali. 1. L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. 2. Il lavoratore, in caso di infortunio sul lavoro, ha diritto alla conservazione del posto: a. in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; b. in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata con il rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Istituto assicuratore. 3. Nei casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, il lavoratore non in prova assunto con contratto a tempo indeterminato ha diritto, per l’intero periodo di assenza come sopra determinato, al trattamento economico nelle misure e per i periodi fissati al comma 10 dell’art. 36 (Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro), con deduzione di quanto l’Istituto assicuratore dovesse eventualmente corrispondergli direttamente. 4. Per quanto non previsto nel presente articolo si richiamano le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso. 5. Superato il termine di conservazione del posto come sopra determinato, l’azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento previsto per il caso di licenziamento ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso. Qualora al superamento di detto periodo il lavoratore ritenga di non poter riprendere servizio questi potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Qualora l’azienda non proceda al licenziamento e il lavoratore non risolva volontariamente il rapporto di lavoro, il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti, salva la decorrenza dell’anzianità ai fini del preavviso. 6. Nei casi in cui a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, la conseguente invalidità parziale non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, compatibilmente con le esigenze organizzative, l’azienda individuerà soluzioni compatibili con la ridotta capacità del lavoratore. 7. Per i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria e da eventuali previdenze assicurative predisposte dall’azienda, in caso di infortunio o di malattia professionale non si farà l...
Infortunio sul lavoro e malattie professionali. In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l’anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata dall’Istituto assicuratore. In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l’interessata/o percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l’Istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge. La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenute/i a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall’ente competente. Alla lavoratrice ed al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 365° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall’Istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione dal 1° gennaio 2000. Sino a tale data resterà invariato il trattamento di cui al CCNL 2 agosto 1995. Le indennità dovute dall’INAIL saranno anticipate dall’Istituzione alle normali scadenze del periodo di retribuzione. La corresponsione dell’integrazione é subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Ente assicuratore.
Infortunio sul lavoro e malattie professionali. 1. In caso di infortunio sul lavoro o di insorgenza di malattia professionale, l’agente conserverà il posto al lavoratore infortunato fino al termine dell’inabilità temporanea assoluta, certificata dal medico dell’INAIL. 2. Durante l’intero periodo di cui sopra l’azienda corrisponderà al lavoratore un’integrazione al trattamento di competenza dell’INAIL fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione netta. L’azienda provvederà inoltre ad anticipare l’indennità a carico INAIL, a norma dell’art. 70 T.U. infortuni, e comunque per un periodo massimo di tre mesi, decorsi i quali la relativa anticipazione verrà comunque recuperata. Per le cure balneotermali-idropiniche si fa riferimento alla normativa di Legge 11 novembre 1983, n. 638, ed alle eventuali successive modifiche e integrazioni già intervenute.
Infortunio sul lavoro e malattie professionali. Art. 62 - Malattia ed infortunio non sul lavoro
Infortunio sul lavoro e malattie professionali. In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale al lavora- tore saranno conservati il posto e l'anzianità, a tutti gli effetti con- trattuali, fino alla guarigione clinica, documentata dall'apposito cer- tificato rilasciato dall'istituto assicuratore. In tale caso, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il pre- cedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adat- te alla di lui capacità lavorativa. L'assenza deve essere comunicata alla ditta nello spazio di 24 ore, sal- vo il caso di accertato impedimento; il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro 3 giorni dall'inizio della as- senza stessa. Il lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale non può essere considerato in ferie né in preavviso di licenziamento, né in con- gedo matrimoniale. Al lavoratore sarà riconosciuto inoltre, a partire dal 1° giorno di as- senza e fino a guarigione clinica, un trattamento assistenziale a inte- grazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL, fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta di fatto. Il diritto a percepire il trattamento previsto dal presente articolo è subordinato al riconoscimento dell'infortunio o della malattia profes- sionale da parte dell'Istituto assicuratore, nonché alla denuncia nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare o il certificato di ricovero rilasciato dall'amministrazione ospedaliera, o l'attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione. Il conteggio finale della inte- grazione sarà effettuato in base ai certificati definitivi rilasciati dall'Istituto assicuratore. Il trattamento economico predetto assorbe fino a concorrenza eventuali integrazioni aziendali in atto e non sarà cumulabile con altri tratta- menti, presenti o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti. Chiarimento a verbale. Nella retribuzione normale di fatto si intende compresa la percentuale di lavoro notturno nonché la maggiorazione per lavoro a squadre, qualora tali prestazioni siano state già programmate prima dell'insorgere del- l'infortunio o della malattia professionale. Per il lavoratore a cottimo si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversa- mente si farà riferimento al guadagno delle ultime 4 settimane o 2 quin- dicine...
Infortunio sul lavoro e malattie professionali. Art. 38 – Tutela della maternità e paternità
Infortunio sul lavoro e malattie professionali. Art. 56 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro Art. 57 -
Infortunio sul lavoro e malattie professionali. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Infortunio sul lavoro e malattie professionali. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ed alla retribuzione mensile di fatto per tutto il periodo dell'inabilità temporanea riconosciuto dall'INAIL. In caso di infortunio sul lavoro anche leggero, il lavoratore colpito deve immediatamente avvertire il responsabile del settore che lo invia alla infermeria del luogo per stendere, se del caso, la denuncia a norma di legge. Qualora l'infortunio accada al lavoratore sempre sul lavoro, ma mentre è comandato fuori dai locali dell'azienda, la denuncia viene stesa al più vicino posto di soccorso con le possibili testimonianze. Dalle retribuzioni spettanti nei casi di infortunio sul lavoro o di malattie professionali previste dal presente articolo, verrà dedotto quanto il lavoratore ha diritto di percepire dagli Istituti assicurativi, previdenziali e assistenziali, come indennità temporanea.