MANDATI Clausole campione

MANDATI. Con la sottoscrizione della presente Proposta il Cliente autorizza Sinergas o altra società da questo individuata, relativamente al Punto di prelievo sopra indicato, ad acquisire i dati tecnici dal distributore e se necessario, il distributore a comunicarli per consentire la corretta esecuzione del contratto. Il Cliente conferisce a Sinergas S.p.A. o ad altra società da questo individuata: - mandato irrevocabile senza rappresentanza per la sottoscrizione delle Condizioni Tecniche allegate al contratto per i servizi di trasmissione e distribuzione con il Distributore Locale, il cui contenuto il Cliente dichiara di conoscere anche in quanto disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xx, consapevole che l’accettazione delle stesse è condizione necessaria per l’attivazione e il mantenimento del servizio di trasmissione e distribuzione; - mandato irrevocabile senza rappresentanza per la sottoscrizione del Contratto di Dispacciamento con Terna S.p.A., il cui contenuto il Cliente dichiara di conoscere anche in quanto disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx, consapevole che l’accettazione delle stesse è condizione necessaria per l’attivazione e il mantenimento della fornitura elettrica; - mandato irrevocabile con rappresentanza per la stipula in nome e per conto del Cliente, con il Distributore Locale del contratto per il servizio di connessione, il cui contenuto il Cliente dichiara di conoscere anche in quanto disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xx, per lo svolgimento presso il distributore competente delle attività di gestione della connessione dei punti di prelievo (ad es. aumenti di potenza, spostamenti del gruppo di misura, ecc.) richiedendo fin d’ora l’espletamento di quanto necessario per l’attivazione degli stessi, fermo restando che il Cliente sarà titolare di ogni rapporto giuridico con il distributore competente, inerente alla connessione alla rete dei propri siti ed impianti. Tale mandato è a titolo oneroso ed obbliga altresì il Cliente a corrispondere a Sinergas gli importi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine Sinergas ha contratto in proprio nome. Il Cliente si impegna a rendere disponibile, su richiesta di Sinergas, la documentazione eventualmente necessaria per la corretta esecuzione del contratto.
MANDATI. 5.1 Con riferimento ai “POD“ (Punti di consegna) dell’energia elettrica ed ai “PDR” (Punti di riconsegna) del gas naturale indicati, con la sottoscrizione del Contratto il Cliente conferisce al Fornitore, o a società dallo stesso a ciò demandata, mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile, a stipulare e gestire, nel rispetto di quanto richiesto dai gestori di rete competenti, i contratti relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento di energia elettrica e a quelli di trasporto e distribuzione del gas naturale (incluse la ricezione e la gestione dei dati di consumo), accettandone sin d’ora tutti i derivanti oneri. 5.2 Il Cliente conferisce, altresì, al Fornitore, o a società dallo stesso a ciò demandata, mandato con rappresentanza per la gestione del contratto di connessione dei POD ovvero di altre attività (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: allacciamento, voltura, aumento di potenza, spostamento di gruppi di misura, disattivazione, ecc.). Contestualmente, il Cliente conferisce al Fornitore anche mandato con rappresentanza all’accettazione delle condizioni tecniche allegate al suddetto contratto di trasmissione e distribuzione. 5.3 Con la formulazione della richiesta di Xxxxxxxxx, il Cliente dichiara, inoltre, di voler recedere dal contratto di somministrazione in essere al momento della richiesta e conferisce mandato al Fornitore per comunicare tale volontà al precedente fornitore. 5.4 I sopradescritti mandati avranno durata corrispondente a quella del Contratto e saranno disciplinati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Detti mandati sono conferiti a titolo gratuito ed i relativi oneri sostenuti dal Fornitore saranno riaddebitati al Cliente in sede di fatturazione.
MANDATI. 1. Ai sensi della delibera dell’ARERA n. 111/06 e s.m.i. il Cliente conferisce al Fornitore o a società terza indicata dal Fornitore, apposito mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 c.c. per la stipulazione del Contratto di Trasporto con il Distributore Locale, nonché apposito mandato senza rappresentanza per la stipulazione del contratto di Dispacciamento con Terna S. p. A. 2. Il Fornitore stipulerà i suddetti contratti in conformità alle condizioni economiche e contrattuali determinate di volta in volta dall’Autorità e avvalendosi degli schemi di contratti tipo predisposti dalla medesima Autorità e recepiti da Terna, o dal Distributore Locale. 3. Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di connessione e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall’esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto. 4. Il Cliente conferisce, in relazioni ai punti di fornitura oggetto del presente Contratto, un mandato senza rappresentanza ex art. 1705 del Codice Civile, per lo svolgimento presso il Distributore Locale delle prestazioni indicate nell’allegato A alla delibera 646/2015/R/eel e s.m.i. comprendenti a titolo esemplificativo ma non esaustivo aumenti di potenza, spostamenti e/o verifiche di Gruppi di Misura e ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore Locale. Il Cliente ha l’obbligo di consentire al Distributore Locale di accedere ai locali dove è ubicato l’impianto di misura qualora l’accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni indicate nelle suddette delibere dell’Autorità, o al fine di procedere ad altre attività di manutenzione degli impianti, o al fine di procedere alla disalimentazione fisica del Punto di fornitura, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.
MANDATI. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Cliente conferisce a Unet Energia Italiana S.p.A., in via esclusiva, irrevocabilmente, a titolo gratuito e per tutta la durata del contratto di fornitura, il mandato per la sottoscrizione e gestione dei contratti di dispacciamento e trasporto dell’energia elettrica. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente ha inoltre conferito mandato, con le medesime caratteristiche di cui sopra, ad Unet Energia Italiana S.p.A. per le eventuali richieste da parte del Distributore Elettrico inerenti alle prestazioni di cui alla Delibera ARERA 646/2015/R/eel “Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023”. Ai sensi dell’Articolo 1715 del Codice civile, Unet Energia Italiana S.p.A. non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dai Contratti sopra richiamati ed addebiterà al Cliente gli eventuali oneri previsti dalla normativa vigente e gli oneri fatturati dal distributore elettrico. Unet Energia Italiana S.p.A. risponderà nei confronti del Cliente solo per i fatti ad esso imputabili e per il corretto adempimento delle obbligazioni previste dal presente Contratto.
MANDATI. 9.1 Limitatamente alla fornitura di energia elettrica, il Cliente, sottoscrivendo la Proposta contrattuale, in accordo con l’art. 4 dell’Allegato A della Delibera ARERA 111/06, conferisce a PostePay mandato senza rappresentanza ai sensi dell’art. 1705 del Codice Civile per la stipula di: 9.2 Il Cliente sempre con riferimento alla sola fornitura di energia elettrica conferisce a PostePay mandato con rappresentanza per la sottoscrizione con il Distributore del Contratto di Connessione, Allegato al Contratto di Trasporto. 9.3 PostePay si impegna ad adempiere ai suddetti contratti senza spese aggiuntive per il Cliente rispetto a quelle definite a tale riguardo dall’ARERA. Il Cliente dichiara fin d’ora di accettare tutto quanto disposto dai suddetti contratti, la cui sottoscrizione, tramite mandato conferito a PostePay, è essenziale e propedeutica al fine di dare avvio alla fornitura di energia elettrica. 9.4 Per l’esecuzione di prestazioni relative alla sola fornitura di energia elettrica che prevedono l’intervento del Distributore, il Cliente fornisce a PostePay mandato per operare per suo conto nei confronti di quest’ultimo, impegnandosi ad assolvere a ogni eventuale obbligazione che PostePay contrarrà a suo nome; in particolare per le prestazioni richieste dovrà pagare gli importi che verranno fatturati dal Distributore ed i contributi in quota fissa secondo quanto stabilito dall’ARERA.
MANDATI. 1) Ai fini dell’esecuzione del CONTRATTO, il FORNITORE opera in qualità di utente del servizio di distribuzione e/o trasporto, impegnandosi a porre in essere tutto quanto necessario od opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. 2) Il CLIENTE si impegna inoltre, a semplice richiesta del FORNITORE, a porre in essere tutto quanto fosse eventualmente necessario o opportuno per consentire l’espletamento delle attività previste al comma precedente, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente o richiesto dai gestori di rete competenti. 3) Qualora successivamente alla richiesta di attivazione del servizio di trasporto e distribuzione i dati relativi all’uso di uno o più siti risultanti al DISTRIBUTORE LOCALE siano difformi da quelli indicati dal CLIENTE in occasione della conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE darà prevalenza al dato dichiarato dal CLIENTE dandone comunque comunicazione al medesimo. Il CLIENTE si assume la responsabilità dell’esattezza e della veridicità di quanto dichiarato nella PROPOSTA DI CONTRATTO in relazione all’uso della fornitura, consapevole delle implicazioni di tale dichiarazione ai fini del trattamento fiscale dei consumi di gas naturale e dell’attribuzione della corretta tariffa di distribuzione. In caso di uso difforme da quello dichiarato, il FORNITORE potrà riaddebitare al CLIENTE i maggiori corrispettivi, le imposte e le sanzioni da cui sia rimasto onerato.
MANDATI. 1. Ai sensi della Deliberazione dell‟ARERA n. 111/06 e s. m.i. il Cliente conferisce al Fornitore o a società terza indicata dal Fornitore, apposito mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 c.
MANDATI. Classe 13 Compensi per prestazioni
MANDATI. (1) Se intende affidare a un mandatario sul territorio dell’altra Parte un mandato classificato comprendente informazioni militari classificate o se un mandatario deve essere abilitato a tal fine, la Parte d’origine si fa rilasciare dapprima dall’altra Parte un certificato di sicurezza che attesti che il mandatario proposto è titolare della pertinente abilitazione di sicurezza e dispone di misure di protezione adeguate per fornire la debita protezione a informazioni militari classificate. La protezione di informazioni militari classificate da parte del mandatario abilitato è controllata dalla Parte destinataria conformemente alle pertinenti regolamentazioni e prescrizioni legali nazionali sulla protezione delle informazioni militari classificate. (2) Le Parti garantiscono che i mandatari, conformemente a quanto indicato nel paragrafo (1), siano informati sulle disposizioni applicabili delle regolamentazioni e prescrizioni legali nazionali sulla protezione delle informazioni militari classificate. (3) La Parte d’origine consegna all’altra Parte 2 (due) copie della parte rilevante del mandato classificato per rendere possibili i corrispondenti controlli di sicurezza. (4) Ciascun mandato classificato deve comprendere direttive sulla protezione delle informazioni militari classificate che contiene o concerne. Queste direttive devono designare tutte le informazioni militari classificate che il mandato contiene o che ne risultano e attribuire loro un corrispondente livello di classificazione.

Related to MANDATI

  • Mandato dei periti I periti devono: a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1 della presente Sezione. c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 6 della presente Sezione. d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

  • PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D. Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. In considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle “buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate. In seduta riservata, previa comunicazione della data di svolgimento tramite la sezione “Comunicazioni Procedura”, il Seggio di Gara costituito dal RUP o da un suo delegato e da due testimoni procederà: 1. alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 2. all’apertura della “busta telematica” contenente la Documentazione amministrativa; 3. ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal presente Disciplinare di gara, fermi restando i casi di ammissione con riserva dei concorrenti rispetto ai quali si renda necessaria un’ulteriore attività di verifica della documentazione amministrativa presentata, anche mediante richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, per il tramite del c.d. soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, formalizzando l’esito di tale verifica attraverso apposita comunicazione che verrà inviata via PEC a tutte le Ditte concorrenti.

  • Sanzioni disciplinari 1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all’art.11 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare: a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4; b) rimprovero scritto (censura); c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi; f) licenziamento con preavviso; g) licenziamento senza preavviso. 2. Sono anche previste, dal d. lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per le quali l’autorità disciplinare si identifica, in ogni caso, nell’ufficio per i procedimenti disciplinari: a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001; b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1; c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001. 3. Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini e gli obblighi del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. 4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede all’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L’irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo personale. 5. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 98, comma 8, ultimo capoverso, della Sezione Afam. 6. I ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività di ricerca che gli Enti sono tenuti a garantire ai sensi delle norme vigenti. 7. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. 8. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 116/2016 e dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001.

  • Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

  • Conferimento dell’incarico 1. Ciascun dirigente ha diritto al conferimento di un incarico in assenza di provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 165/2001. 2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi, per le tipologie previste dalle norme vigenti, avvengono nel rispetto di quanto prescritto dal d.lgs. n.165/2001. 3. Il procedimento di definizione e di conferimento dell'incarico deve precisare, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall'organo di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire in coerenza con l’attività della specifica Amministrazione, sentito anche il dirigente interessato, i tempi di loro attuazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, la durata dell'incarico ed il trattamento economico complessivo. 4. L’incarico è conferito con le modalità e alle condizioni previste dall’art. 19 d.lgs. n.165/2001, al quale si conformeranno i rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni ex art. 27 del medesimo decreto legislativo. Esso ha la durata minima di tre anni e massima di cinque. In via eccezionale l’incarico o il rinnovo può essere di durata inferiore a tre anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti tre anni. Nel caso del conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 19, comma 10, del d.lgs. n.165/2001, la durata dell’incarico è correlata al programma di lavoro e all’obiettivo assegnato. Deve essere assicurata, da ciascuna Amministrazione, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a posti dirigenziali vacanti. 5. L’assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine: a) conferma degli incarichi ricoperti; b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale; c) conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero; d) mutamento consensuale d’incarico in pendenza di contratto individuale; e) nuovo incarico per mobilità professionale; 6. Nell’ambito delle fasi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5, qualora l’Amministrazione abbia più sedi, viene conferito l’incarico con priorità nella provincia di residenza del dirigente interessato e successivamente nelle altre province della regione. 7. Nel termine dei tre mesi antecedenti la scadenza naturale del contratto individuale verrà effettuata, con le procedure e i criteri di cui all'art. 18, una valutazione complessiva dell'incarico svolto. Qualora, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 5, non venga confermato lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato art.18, verrà assicurato al dirigente, nell’ambito degli incarichi disponibili, un incarico equivalente. Per incarico equivalente s’intende quello cui corrisponde una retribuzione di posizione il cui valore economico non sia inferiore del 10% rispetto a quella corrisposta nel precedente incarico. 8. Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente interessato. 9. Le Amministrazioni adottano procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità delle pubbliche Amministrazioni stesse.

  • Diritto applicabile e foro competente 13.1 Il rapporto contrattuale fra il cliente e FFS Cargo sottostà al diritto svizzero o alle disposizioni legali internazionali vigenti in materia. 13.2 La competenza a dirimere qualsiasi vertenza relativa al rapporto contrattuale spetta esclusivamente al foro di Basilea/Svizzera.

  • Legge applicabile e foro competente 25.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • PROCEDURA DI GARA Nella prima seduta pubblica, fissata per il giorno indicato nel Bando di gara, il Seggio di Gara procederà all’apertura dei plichi delle Ditte che hanno presentato offerta, nonché al riscontro della completezza e della regolarità della documentazione amministrativa prodotta e, conseguentemente, all’ammissione o all’esclusione dei concorrenti. La Commissione Giudicatrice, in pubblica seduta, in pari data, ovvero, in data successiva che verrà comunicata per iscritto alle Ditte partecipanti, procederà, per i concorrenti ammessi all’apertura della Busta B “Documentazione Tecnica” per la verifica della presenza dei documenti prodotti. La Commissione Giudicatrice procederà, in seduta riservata, ad effettuare la valutazione qualitativa dei prodotti offerti ed alla redazione di apposito verbale. In successiva seduta pubblica, la cui data verrà comunicata alle Ditte, il Seggio di Xxxx, ricevuto il verbale di valutazione qualitativa da parte della Commissione Giudicatrice, provvederà a: 1. dare lettura del verbale di valutazione qualitativa redatto dalla Commissione Giudicatrice; 2. procedere, per le Ditte ritenute idonee ed ammesse, all’apertura della Busta C “Offerta Economica” ed a formulare la graduatoria, secondo i punteggi prezzo e qualità ottenuti. In caso di parità di punteggio complessivo (qualità + prezzo), ogni Ditta interessata potrà esprimere un’offerta al ribasso, in sede di gara, da parte di coloro che hanno il potere di impegnare legalmente la Ditta, o loro delegati. In caso di delega, è sufficiente delega scritta su carta intestata dell’Azienda, con fotocopia del documento di identità del delegante. Si procederà al ribasso anche in presenza di uno solo dei rappresentanti delle Ditte aventi parità di punteggio. Qualora non sia presente alcuno dei rappresentanti delle Ditte aventi parità di punteggio o non siano effettuati ribassi, si procederà al sorteggio, secondo quanto stabilito dall’art. 77 del R.D. 25.05.1924, n. 87; 3. determinare, quindi, nei modi indicati dall’art. 97 del d.lgs. 50/2016, la soglia dell’anomalia, e conseguentemente:

  • Legge applicabile - Foro competente 19.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. L'eventuale nullità e/o invalidità, in tutto ovvero in parte, di uno o più articoli, non travolge gli altri articoli contenuti nel presente Contratto i quali, conseguentemente, dovranno quindi ritenersi pienamente validi ed efficaci. 19.2 Qualora il Cliente fosse un soggetto diverso dal consumatore inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, come definito dall’art. 1469-bis del codice civile, per ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione del Contratto, le Parti convengono reciprocamente la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di Vicenza. Qualora il Cliente fosse un consumatore, come sopra definito, il Foro competente in via esclusiva sarà quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore stesso. Le seguenti condizioni si applicano ai Clienti che usufruiscono dei Servizi di seguito indicati ed integrano quelle sopra riportate.