Modalità di pagamento del canone Clausole campione

Modalità di pagamento del canone. 5.1. Salvo diversa modalità di pagamento espressamente autorizzata per iscritto dal LOCATORE, il pagamento del canone annuale pattuito, oltre all'IVA relativa nella misura di legge, deve essere effettuato in quattro rate trimestrali anticipate, con valuta fissa entro il 10 del giorno del mese di scadenza (1/1; 1/4; 1/7; 1/10) sul conto corrente bancario indicato dal Locatore, come segue per per X.X.Xx. S.p.A. – Unicredit S.p.A. codice IBAN: XX00X 00000 00000 00000 0000000. I termini suddetti devono intendersi essenziali ai sensi dell’art.1457 del codice civile.
Modalità di pagamento del canone. Il canone mensile di cui al precedente articolo verrà pagato in rate mensili anticipate, entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario da effettuarsi presso presso la tesoreria comunale, secondo le indicazioni che saranno comunicate dal Locatore. Fermo restando, per quanto qui non disciplinato, quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in caso di ritardo di pagamento del canone, il Conduttore, previa apposita nota di preavviso del Locatore, dovrà riconoscere al locatore stesso un interesse di mora. Il tasso degli interessi moratori è concordemente determinato in misura pari al Tasso Ufficiale di Sconto della Banca Centrale, maggiorato di 3 punti e, comunque, sempre e non oltre il tasso di soglia fissato dalla Legge n. 108 del 07.03.1996. Il mancato pagamento del canone nei termini suddetti costituirà inadempienza grave, legittimando la parte locatrice a chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. per fatto, colpa ed in danno di lei.
Modalità di pagamento del canone. Il pagamento del canone di locazione annuale dovrà avvenire entro il giorno 11 novembre per ogni anno di affitto. L’applicazione di eventuali aumenti/riduzioni di cui al precedente articolo nella misura del %, verrà applicata dal semestre successivo al termine degli interventi migliorativi. Il pagamento andrà effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato al Comune di Lovero (so) presso la tesoreria comunale Banca Popolare di Sondrio, filiale di Tirano (SO) cod. IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 X00 In caso di ritardato pagamento, si applicherà per ogni giorno di ritardo l’interesse di mora pari al tasso praticato dalla tesoreria comunale per le anticipazioni di cassa. Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione entro 3 mesi dalla scadenza fissata produrrà ipso iure (legge 3.05.82 n. 203 art. 5), la risoluzione del rapporto di affitto per fatto e colpa del affittuario ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C. Nessuna azione contro la proprietà potrà essere intentata dal affittuario moroso, come pure lo stesso non avrà diritto ad alcun indennizzo per l'avviamento di un eventuale attività agrituristica.
Modalità di pagamento del canone. Il canone deve essere pagato secondo le modalità conve- nute nel contratto. Ad esempio si potrà prevedere che il pa- gamento avvenga tramite bonifico, oppure tramite assegni. Se il contratto non contiene alcuna specifica previsione, il pa- gamento del canone dovrà essere effettuato in contanti al domicilio del locatore, salvo, come vedremo fra poco, il caso in cui il canone sia superiore a 1.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è stato introdotto l’obbligo di corrispondere il canone di locazione con stru- menti “tracciabili” (quali bonifici, versamenti su cc, asse- gni o pagamenti con carte di credito), e vietato l’utilizzo del denaro contante24. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha tuttavia chiarito che per i canoni di locazione di importo inferiore a € 1.000,00 è ammesso il pagamento in contanti, pur- 24 L’art. 1 c. 50 L. 147/2013 (Cosiddetta Legge di stabilità 2014) dispone che “All’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pa- gamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbli- gatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’u- so del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della assevera- zione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore»”. ché esso risulti da una prova documentale chiara e ine- quivoca che consenta di conservare traccia della tran- sazione25. La violazione di tali disposizioni comporta: ⚫ l’impossibilità per il locatore e per il conduttore di be- neficiare delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge ⚫ l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa antiriciclaggio26. Il pagamento del canone avviene di regola presso il do- micilio del locatore con mensilità anticipate. Se il contratto non contiene alcuna specifica previsione, il pagamento deve avvenire entro il giorno cinque del mese o del trimestre di riferimento (a seconda che il pagamento del canone sia men- sile o trimestrale)27. Il contratto può stabilire la scadenza per il pagamento, ed eventualmente prevedere anche il pagamento di più mensi-
Modalità di pagamento del canone. Ai sensi dell’art. 111 D. Lgs. 50/2016, i pagamenti saranno effettuati secondo le scadenze indicate nel presente articolo, previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione del Contratto, confermato del Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e nel presente Capitolato. L’Ente corrisponderà all’Aggiudicatario i compensi suddivisi, come indicato nell’Art. 10 “DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUO” nelle quote che seguono.
Modalità di pagamento del canone. Il canone annuo d’affitto, corrispondente a quello offerto, è pagato all’Amministrazione concedente dall’affittuario in via anticipata entro il 28 febbraio di ogni anno (per il solo anno 2018 entro il 31.07.2018).
Modalità di pagamento del canone. Mensilmente, il Fornitore deve presentare un documento riassuntivo dell’importo del canone dovuto per il mese precedente. Tale valore del canone può essere decrementato in base alle trattenute sul canone determinate dall’applicazione delle penali. L’Amministrazione, entro 10 giorni dalla presentazione del documento può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione del documento stesso. Il Fornitore deve inoltre, dietro richiesta dell’Amministrazione, fornire copia della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, l’Amministrazione ha come nuovo termine di approvazione ulteriori 10 giorni dalla consegna. Trascorsi i 10 giorni senza che l’Amministrazione abbia chiesto chiarimenti e/o altra documentazione, il documento riepilogativo si intende accettato ed approvato. Avuta l’approvazione, il Fornitore provvede quindi all’emissione di fatture bimestrali di importo pari al corrispettivo relativo al bimestre precedente accettato ed approvato dall’Amministrazione secondo quanto precedentemente detto. Il pagamento delle fatture avviene secondo le modalità previste nella Convenzione.
Modalità di pagamento del canone. Il canone annuo d’affitto è pagato all’Amministrazione concedente dall’affittuario in xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 0° xxxxxx di ogni anno. Esclusivamente per il primo anno di contratto il canone potrà essere versato entro il 31 ottobre 2017. Il mancato pagamento dell’intero canone annuo entro i suddetti termini costituisce fattispecie di inadempimento e comporta la risoluzione immediata del contratto, oltre all’escussione della garanzia prestata, di cui alla sezione 6, per la quota non corrisposta.
Modalità di pagamento del canone. Ogni 3 (tre) mesi la DA potrà emettere la fattura relativa al canone per il trimestre precedente. Il RUP e il DEC riscontreranno tale fattura verificando la corrispondenza tra attività rendicontate e attività svolte. Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione all’Amministrazione contraente. Nel caso di contestazione, da parte dell’Amministrazione contraente, di quanto eseguito dalla DA, i termini di pagamento previsti nel presente articolo resteranno sospesi, senza alcun onere per l’Amministrazione contraente, dalla data di trasmissione della nota di contestazione alla DA. Detti termini riprenderanno a decorrere dalla data di definizione, con esito positivo, della contestazione. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la DA potrà sospendere l’erogazione del servizio; qualora la DA si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto sarà risolto di diritto da parte dell’Amministrazione contraente mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da inviare alla DA a mezzo pec (o Raccomandata A/R). Per accettazione
Modalità di pagamento del canone. Rate trimestrali anticipate (entro il giorno 10 del mese di riferimento) .