Modalità di pagamento del canone. 5.1. Salvo diversa modalità di pagamento espressamente autorizzata per iscritto dal LOCATORE, il pagamento del canone annuale pattuito, oltre all'IVA relativa nella misura di legge, deve essere effettuato in quattro rate trimestrali anticipate, con valuta fissa al 10 giorno del mese di scadenza (1/1; 1/4; 1/7; 1/10) sul conto corrente bancario indicato dal Locatore, come segue per X.X.Xx. S.p.A. – Banca Carige S.p.A. codice IBAN: I termini suddetti devono intendersi essenziali ai sensi dell’art.1457 del codice civile.
5.2. Il pagamento del canone non può essere sospeso né ritardato dal CONDUTTORE, qualunque ne sia il titolo, fatto salvo, comunque, il diritto di quest'ultimo di far valere separatamente le eventuali ragioni o pretese.
5.3. Il CONDUTTORE é comunque tenuto, in caso di ritardato pagamento, al pagamento dell'interesse di mora nella misura dell'Euribor 3 mesi di tempo in tempo vigente, maggiorato di 3 (tre) punti percentuali, sulle somme non corrisposte, senza necessità di costituire in mora il debitore.
Modalità di pagamento del canone. Il canone mensile di cui al precedente articolo verrà pagato in rate mensili anticipate, entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario da effettuarsi presso presso la tesoreria comunale, secondo le indicazioni che saranno comunicate dal Locatore. Fermo restando, per quanto qui non disciplinato, quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in caso di ritardo di pagamento del canone, il Conduttore, previa apposita nota di preavviso del Locatore, dovrà riconoscere al locatore stesso un interesse di mora. Il tasso degli interessi moratori è concordemente determinato in misura pari al Tasso Ufficiale di Sconto della Banca Centrale, maggiorato di 3 punti e, comunque, sempre e non oltre il tasso di soglia fissato dalla Legge n. 108 del 07.03.1996. Il mancato pagamento del canone nei termini suddetti costituirà inadempienza grave, legittimando la parte locatrice a chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. per fatto, colpa ed in danno di lei.
Modalità di pagamento del canone. Il pagamento del canone di locazione annuale dovrà avvenire entro il 1° agosto per ogni anno di affitto. Il pagamento andrà effettuato tramite bonifico bancario intestato al Comune di Vendrogno in seguito al ricevimento di reversale di incasso. In caso di ritardato pagamento, si applicherà per ogni giorno di ritardo l’interesse di mora pari al tasso praticato dalla tesoreria comunale per le anticipazioni di cassa. Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione entro 3 mesi dalla scadenza fissata produrrà ipso iure (legge 3.05.82 n. 203 art. 5), la risoluzione del rapporto di affitto per fatto e colpa dell’affittuario ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C. Nessuna azione contro la proprietà potrà essere intentata dall’affittuario moroso, come pure lo stesso non avrà diritto ad alcun indennizzo per l'avviamento di un eventuale attività agrituristica.
Modalità di pagamento del canone. 5.1. Salvo diversa modalità di pagamento espressamente autorizzata per iscritto dal LOCATORE, il pagamento del canone annuale pattuito, oltre all'IVA relativa nella misura di legge, deve essere effettuato in rate mensili anticipate, con valuta fissa al 10 giorno del mese di scadenza sul conto corrente bancario che verrà indicato dal Locatore. I termini suddetti devono intendersi essenziali ai sensi dell’art.1457 del codice civile.
5.2. Il pagamento del canone non può essere sospeso né ritardato dal CONDUTTORE, qualunque ne sia il titolo, fatto salvo, comunque, il diritto di quest'ultimo di far valere separatamente le eventuali ragioni o pretese.
5.3. Il CONDUTTORE é comunque tenuto, in caso di ritardato pagamento, al pagamento dell'interesse di mora nella misura dell'Euribor 3 mesi di tempo in tempo vigente, maggiorato di 3 (tre) punti percentuali, sulle somme non corrisposte, senza necessità di costituire in mora il debitore.
Modalità di pagamento del canone. Il canone annuo d’affitto è pagato all’Amministrazione concedente dall’affittuario in xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 0° xxxxxx di ogni anno. Esclusivamente per il primo anno di contratto il canone potrà essere versato entro il 31 ottobre 2017. Il mancato pagamento dell’intero canone annuo entro i suddetti termini costituisce fattispecie di inadempimento e comporta la risoluzione immediata del contratto, oltre all’escussione della garanzia prestata, di cui alla sezione 6, per la quota non corrisposta.
Modalità di pagamento del canone. Ogni 3 (tre) mesi la DA potrà emettere la fattura relativa al canone per il trimestre precedente. Il RUP e il DEC riscontreranno tale fattura verificando la corrispondenza tra attività rendicontate e attività svolte. Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione all’Amministrazione contraente. Nel caso di contestazione, da parte dell’Amministrazione contraente, di quanto eseguito dalla DA, i termini di pagamento previsti nel presente articolo resteranno sospesi, senza alcun onere per l’Amministrazione contraente, dalla data di trasmissione della nota di contestazione alla DA. Detti termini riprenderanno a decorrere dalla data di definizione, con esito positivo, della contestazione. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la DA potrà sospendere l’erogazione del servizio; qualora la DA si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto sarà risolto di diritto da parte dell’Amministrazione contraente mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da inviare alla DA a mezzo pec (o Raccomandata A/R). Per accettazione
Modalità di pagamento del canone. Rate trimestrali anticipate (entro il giorno 10 del mese di riferimento) .
Modalità di pagamento del canone. Mensilmente, il Fornitore deve presentare un documento riassuntivo dell’importo del canone dovuto per il mese precedente. Tale valore del canone può essere decrementato in base alle trattenute sul canone determinate dall’applicazione delle penali. L’Amministrazione, entro 10 giorni dalla presentazione del documento può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione del documento stesso. Il Fornitore deve inoltre, dietro richiesta dell’Amministrazione, fornire copia della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, l’Amministrazione ha come nuovo termine di approvazione ulteriori 10 giorni dalla consegna. Trascorsi i 10 giorni senza che l’Amministrazione abbia chiesto chiarimenti e/o altra documentazione, il documento riepilogativo si intende accettato ed approvato. Avuta l’approvazione, il Fornitore provvede quindi all’emissione di fatture bimestrali di importo pari al corrispettivo relativo al bimestre precedente accettato ed approvato dall’Amministrazione secondo quanto precedentemente detto. Il pagamento delle fatture avviene secondo le modalità previste nella Convenzione.
Modalità di pagamento del canone. Ai sensi dell’art. 111 D. Lgs. 50/2016, i pagamenti saranno effettuati secondo le scadenze indicate nel presente articolo, previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione del Contratto, confermato del Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e nel presente Capitolato. L’Ente corrisponderà all’Aggiudicatario i compensi suddivisi, come indicato nell’Art. 10 “DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUO” nelle quote che seguono.
Modalità di pagamento del canone. Il canone annuo d’affitto, corrispondente a quello offerto, è pagato all’Amministrazione concedente dall’affittuario in via anticipata entro il 28 febbraio di ogni anno (per il solo anno 2018 entro il 31.07.2018).