Applicazione dei contratti di lavoro Clausole campione

Applicazione dei contratti di lavoro. Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto della presente concessione, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente a tutti gli operatori tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle XX.XX comparativamente più rappresentative e negli accordi regionali/provinciali integrativi dello stesso e successivi rinnovi per il tempo in cui si svolge il servizio anzidetto e per il livello corrispondente alle mansioni prestate. Nel caso di Cooperative è fatto obbligo dell’integrale applicazione del C.I.P.(Contratto Integrativo Provinciale) del 22 marzo 2006 e successivi rinnovi. Il Concessionario si impegna inoltre a garantire tutti gli obblighi assicurativi, di tipo assistenziale, infortunistico e previdenziale a seguito della piena applicazione delle normative vigenti, sia a carattere nazionale che provinciale, obbligandosi a dimostrare di aver adempiuto al pagamento dei relativi oneri. Il Concessionario si impegna al puntuale rispetto delle norme lavoristiche, in particolare, del decreto legislativo 81/08, predisponendo periodicamente programmi di intervento sulla materia e sottoponendoli al controllo preventivo e consultivo del Committente. Il Concessionario si obbliga, altresì, per la durata della concessione, ad applicare il contratto di lavoro e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza degli stessi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario, anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o che receda da esse L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare in ogni momento gli opportuni controlli in relazione a quanto sopra, anche a mezzo di terzi allo scopo incaricati dalla stessa. In caso di inadempienza nell'applicazione dei contratti di lavoro l'Amministrazione comunale può addivenire alla rescissione del presente accordo. Oltre a quello attualmente in servizio, il personale dovrà essere preferibilmente reclutato nell’ambito territoriale di cui alla Legge 328/2000.
Applicazione dei contratti di lavoro. L’Appaltatore deve applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria. L’appaltatore è tenuto altresì a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.
Applicazione dei contratti di lavoro. Il Concessionario si obbliga ad osservare ed applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti e le imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, vigenti per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi nazionali e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. In caso d'inosservanza degli obblighi predetti, accertata dall'autorità comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il concessionario riconosce la facoltà dell'Amministrazione di provvedere in via sostitutiva avvalendosi della cauzione definitiva. Il concessionario non potrà opporre eccezioni al comune né avere titolo a risarcimento di danni. Il concessionario è tenuto a privilegiare l’assunzione dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori attualmente occupati nel servizio. Sono fatte salve, a tal fine, eventuali modifiche nell’organizzazione e nelle modalità di svolgimento del servizio stesso nonché l’introduzione di nuove tecnologie produttive. In tal caso l’appaltatore dovrà produrre idonea relazione tecnico organizzativa entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva del servizio.
Applicazione dei contratti di lavoro. Il concessionario si obbliga ad osservare ed applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti e le imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, vigenti per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi nazionali e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. In caso d'inosservanza degli obblighi predetti, accertata dall'autorità comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il concessionario riconosce la facoltà dell'Amministrazione di provvedere in via sostitutiva avvalendosi della cauzione definitiva. Il concessionario non potrà opporre eccezioni al Comune né avere titolo a risarcimento di danni.
Applicazione dei contratti di lavoro. Nell’esecuzione delle prestazioni relative alla gestione del bar-ristorante-pizzeria il concessionario si obbliga ad applicare integralmente a tutti gli operatori, soci lavoratori o dipendenti che siano, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nella provincia di Cosenza per il tempo di durata della gestione del bar e per il livello corrispondente alle mansioni prestate dai dipendenti. Il concessionario si impegna inoltre a garantire tutti gli obblighi assicurativi, di tipo assistenziale, infortunistico e previdenziale a seguito della piena applicazione delle normative vigenti, sia a carattere nazionale che provinciale, obbligandosi a dimostrare di aver adempiuto al pagamento dei relativi oneri. Il concessionario solleva l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione dei contratti di lavoro.
Applicazione dei contratti di lavoro. La ditta affidataria si obbliga ad osservare ed applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti e le imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, vigenti per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi nazionali e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. In caso d'inosservanza degli obblighi predetti, accertata dall'Ente o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la ditta affidataria riconosce la facoltà dell'Ente di provvedere in via sostitutiva avvalendosi della cauzione definitiva. La ditta affidataria non potrà opporre eccezioni alla Comunità Collinare del Friuli, né avere titolo a risarcimento di danni.
Applicazione dei contratti di lavoro. 1.L’aggiudicatario deve applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai Contratti Xxxxxxxxxx di lavoro applicabili al Servizio oggetto d’appalto, alla data della stipula del contratto, nella Provincia di Pistoia, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria. 2.L’ aggiudicatario è tenuto altresì a continuare ad applicare i suddetti Contratti Collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo. 0.Xx richiesta del Comune, l’ aggiudicatario deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste.
Applicazione dei contratti di lavoro. 1. La Ditta aggiudicataria è tenuto al rigoroso rispetto di tutti gli obblighi riferiti al trattamento giuridico, economico, contributivo, previdenziale, antinfortunistico ed assicurativo nei confronti del personale addetto e risultanti dalla normativa di legge e contrattuale applicabile, e ne è il solo responsabile.
Applicazione dei contratti di lavoro. 1. Nell’esecuzione della prestazione del servizio che forma oggetto del presente appalto, il gestore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolge l’attività di cui al presente capitolato e per il livello corrispondente alle mansioni prestate dai dipendenti.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).