NORME OPERATIVE DI SICUREZZA Clausole campione

NORME OPERATIVE DI SICUREZZA. Tutte le attività descritte nel presente Capitolato dovranno essere svolte dal Contraente nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). La Ditta è tenuta a predisporre e a trasmettere agli Uffici Giudiziari un Piano di Sicurezza relativo alle attività da svolgere nell’ambito del servizio oggetto di appalto. Tale piano deve contenere almeno: - la relazione sulla valutazione dei rischi relativa ai luoghi di lavoro assegnati; - l’individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione; - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; - il programma delle misure da adottare in caso di emergenza; - l’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alle emergenze. Ai fini della predisposizione del Piano di Sicurezza, gli Uffici Giudiziari in occasione del sopralluogo preliminare forniscono alla Ditta dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui essa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Nell’espletamento del servizio la Ditta dovrà inoltre osservare tutte le norme di sicurezza di cui al DUVRI elaborato dagli Uffici Giudiziari.
NORME OPERATIVE DI SICUREZZA. 1. Tutte le attività descritte nel presente Capitolato dovranno essere svolte dell’Appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.
NORME OPERATIVE DI SICUREZZA. Tutte le attività descritte nel presente Capitolato tecnico dovranno essere svolte dall’Appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
NORME OPERATIVE DI SICUREZZA. Nell’espletamento del servizio l’appaltatore dovrà osservare tutte le norme di sicurezza di cui al “documento unico di valutazione da interferenze per la cooperazione e il coordinamento”, inserito nella documentazione di gara come “all. F”.
NORME OPERATIVE DI SICUREZZA. 1. Tutte le attività descritte nel presente capitolato dovranno essere svolte dal Contraente nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.
NORME OPERATIVE DI SICUREZZA. 1. Le fasi operative di installazione e di manutenzione svolte dal personale dell’Appaltatore dovranno eseguirsi secondo quanto previsto dal proprio Piano di sicurezza, nel quale si ritiene doveroso precisare l’obbligo di contenere i seguenti punti essenziali: - descrizione dell’attività lavorativa, eventualmente distinta per fasi e/o gruppi di lavoratori con l’indicazione precisa delle modalità operative e numero degli addetti impiegati; - nominativo dell’eventuale responsabile del SPP (se diverso dal datore di lavoro); nominativi dei preposti alla sicurezza nei luoghi sede delle attività oggetto dell’appalto; nominativo eventuale del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza; - numero e descrizione dei mezzi, attrezzature, macchine previste per l’esecuzione dell’Appalto e relative certificazioni e documentazioni prescritte dalle leggi; - dotazione dei DPI; - documentazione della formazione effettuata ai lavoratori (pronto soccorso, antincendio, ecc.), formazione specifica per l’utilizzo di macchine e/o attrezzature specifiche, nonché sulle procedure di lavoro;
NORME OPERATIVE DI SICUREZZA. Tutte le attività descritte nel presente capitolato dovranno essere svolte dal Contraente nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro. Il PTO promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto del presente Capitolato ed in tale ambito forniranno al Contraente il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (in seguito DUVRI) su specifico modello di Ateneo. Tale documento sarà anticipato all’impresa partecipante alla Trattativa Xxxxxxx e dovrà essere restituito, debitamente firmato, in sede di stipulazione del contratto, per presa visione ed accettazione; pertanto, detto documento, farà parte integrante del contratto e potrà poi essere aggiornato, anche su proposta del contraente, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che incidano sulle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’indicazione dei costi della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali riconosciuti al Contraente per l’esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato tiene conto degli oneri per la sicurezza che il Contraente dovrà sostenere in osservanza a quanto contenuto nel suddetto DUVRI; detti oneri, stimati ed indicati dal PTO, non possono essere soggetti al ribasso.
NORME OPERATIVE DI SICUREZZA. ART. 22 -
NORME OPERATIVE DI SICUREZZA. 21.1. Il Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto del presente appalto e in tale ambito fornirà all’Appaltatore copia della documentazione in suo possesso attinente alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ove avrà esecuzione il presente appalto, ivi compreso il documento unico di valutazione dei cosiddetti rischi interferenziali (in seguito DUVRI). Il Committente si impegna inoltre a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o integrativa ai predetti documenti di valutazione, così come previsto all’art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Il personale dell’Appaltatore in servizio dovrà fare proprio il Piano di Emergenza e, all’occasione, prestarsi con serietà alle prove di evacuazione. Il personale in servizio dovrà essere in possesso dei requisiti di legge in materia di antincendio.
NORME OPERATIVE DI SICUREZZA. Art. 22 – Penali