Nota introduttiva Clausole campione

Nota introduttiva. La PARTE II del Capitolato speciale d’appalto del Comune di Bologna è composta dagli articoli facenti parte del Titolo I - “PARTE GENERALE” e degli articoli in cui è suddiviso il Titolo II - “PRESCRIZIONI TECNICHE”; quest’ultimo è suddiviso in Capitoli e Sezioni inerenti le opere finite e i materiali afferenti alle diverse tipologie di opere pubbliche, qui integralmente richiamate anche se le rispettive parti non sono fisicamente allegate al fascicolo. Per la definizione completa delle prescrizioni tecniche si deve fare riferimento alle schede delle opere compiute e dei materiali che compongono questo CSA, oltreché alle descrizioni riportate nell’Elenco Prezzi Unitari. Le normative riportate nella presente scheda, come pure nelle schede allegate, costituiscono un elenco indicativo di riferimento, non esaustivo delle principali norme di riferimento cui l’appaltatore deve attenersi. Il presente CSA PARTE II rimane subordinato alla vigente normativa nazionale, regionale e comunale in materia edilizia.
Nota introduttiva. Il presente atto di regolazione stabilisce le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo dell’Autorità (di seguito: ART). Le Misure in esso contenute si applicano ai servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, sia regionali e locali (di seguito: “regionali”), sia di interesse nazionale, connotati da oneri di servizio pubblico. Le Misure non differenziano tra i diversi servizi, se non dove esplicitamente indicato. Sono tenuti all’applicazione delle Misure gli Enti affidanti (EA) e le Imprese ferroviarie (IF), operanti sia su rete ferroviaria nazionale o interconnessa, sia su reti isolate, titolari di contratti di servizio (CdS) affidati secondo tutte le modalità di affidamento ammesse dall’ordinamento, pur con l’introduzione per alcune Misure di elementi di gradualità relativamente ai contratti di servizio riferiti alle IF che effettuano servizi sulle reti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Le disposizioni della Misura 15 producono effetti altresì nei confronti dei Gestori dell’infrastruttura (GI) e dei Gestori di stazione (GS), secondo le modalità definite negli Accordi Quadro (AQ) o negli altri atti negoziali che ne regolano il rapporto con l’EA. Le Misure si applicano ai bandi di gara pubblicati e, nel caso di procedure ristrette, all’invio delle lettere di invito, nonché ai contratti affidati direttamente o in modalità in house in data successiva a quella di entrata in vigore del presente atto regolatorio coincidente con la data di pubblicazione della delibera di approvazione. Le Misure si applicano altresì ai contratti di servizio stipulati in data precedente a quella di entrata in vigore del presente atto regolatorio, per i quali si realizzi, ove prevista, una revisione, anche in esito a quanto disposto dall’articolo 2, comma 461, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, successiva all’entrata in vigore del presente atto regolatorio. Le disposizioni di cui alla Misura 15 si applicano infine alle integrazioni degli Accordi Quadro e degli altri atti negoziali che regolano il rapporto tra l’EA e il GI/GS, adottate in data successiva a quella di entrat...
Nota introduttiva ix xiii Avvertenze xv
Nota introduttiva. Il FFL, nato nel 1946 per iniziativa di un gruppo di uomini di cultura e imprenditori turistici, ha dato il via, con il Festival di Cannes e la Mostra del Cinema di Venezia, alla storia dei festival cinematografici. Nonostante il lungo percorso e la crescente concorrenza nazionale e internazionale il FFL, è necessario rammentarlo, ha sempre mantenuto il proprio posizionamento di rassegna internazionale di grande importanza e un sostanziale equilibrio tra attenzione commerciale e attenzione alla produzione sperimentale e indipendente di spessore. Fin dagli esordi la rassegna locarnese si è distinta per la ricerca e l’apertura verso testimonianze di alto valore artistico-documentario e di realtà culturali differenziate e generalmente trascurate dai consueti circuiti commerciali. Dopo il passaggio nella categoria dei “festival con una programmazione competitiva di lungometraggi internazionali” il FFL ha continuato a mantenere la propria identità di evento contraddistinto da una programmazione attenta al cinema di ricerca, alle giovani cinematografie e alle opere innovative. Un contributo determinante il festival locarnese continua a offrirlo nella valorizzazione della cinematografia che potremmo definire “non mainstream” a livello mondiale, e, in genere, di tutto il cinema indipendente. Il FFL ha insomma saputo conservare il carattere di luogo privilegiato in cui il cinema diventa “strumento” per pensare il mondo e confrontarcisi, occasione per offrire panorami inediti, capaci di mescolare generi diversi, di accostare la fiction al documentario, al cinema-diario, al cinema-memoria, al cinema-autobiografia, di aprire alla videoarte e alle nuove estetiche del digitale, di lavorare metodicamente sui cortometraggi, di stabilire collegamenti inconsueti tra il cinema e le altre arti. In estrema sintesi, le linee guida del FFL possono essere riassunte: a) nel costante consolidamento di un’identità che consente all’appuntamento locarnese di affermare una sua chiara specificità rispetto a festival quali Cannes, Venezia, Berlino, Toronto, San Sebastian e, a livello nazionale, Zurigo; b) nell’attenzione al cinema d’autore attraverso una ricerca nei territori dell’immagine in movimento e nel sostegno agli autori grazie alla moltiplicazione delle possibilità di incontri professionali; c) nella decisa difesa della manifestazione come evento pubblico, aperto ai professionisti del settore, ma anche a un ampio ventaglio di spettatori, privilegiando un profilo di “festival per...
Nota introduttiva. Gli impegni specifici del presente elenco riguardano unicamente i territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità, alle condizioni ivi precisate. Detti impegni, inoltre, riguardano esclusivamente le relazioni tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi non comunitari, dall'altra, e lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri a norma del diritto comunitario.
Nota introduttiva. La nota introduttiva alla politica normalmente inizia con una manifestazione chiara e semplice della preoccupazione dell’azienda in merito alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. Esempi di nota introduttiva alla motivazione politica possono essere: ▪ La prevenzione degli incidenti è la maggior preoccupazione della direzione ed è responsabilità di quest’ultima l’introduzione di condizioni di lavoro sicure e sane. ▪ La sicurezza e la salute dei nostri lavoratori è sempre la nostra massima priorità. ▪ Le persone sono le nostre risorse più preziose e la loro sicurezza è una delle nostre massime responsabilità. ▪ L’azienda, a tutti I livelli, farà sempre tutto il possibile per garantire e mantenere un ambiente di lavoro sicuro per tutti i lavoratori. L’obiettivo di tutti i programmi di sicurezza è la prevenzione degli incidenti. ▪ Per questa azienda, nessuna fase operative o amministrativa è più importante della sicurezza e della salute. Porremo in essere e manterremo delle condizioni di lavoro sicure e sane e stabiliremo, insistendo sull’importanza delle stesse, delle modalità e delle procedure di lavoro sicure in ogni momento. ▪ L’azienda deve controllare scrupolosamente che anche i sub-appaltatori rispettino tutte le norme in vigore in materia di salute e sicurezza. Un programma efficace di sicurezza e salute deve definire dei propositi ben determinati o una serie di obiettivi. Detti obiettivi devono essere inclusi nella motivazione scritta della politica di modo che ne’ la direzione ne’ i lavoratori possano perdere di vista la finalità e l’importanza del programma di sicurezza e di salute sul lavoro. All’interno della politica potrebbero essere inserite dichiarazioni di questo tipo: ▪ L’azienda ha elaborato il programma relativo alla nostra sicurezza e salute per eliminare la possibilità che i suoi lavoratori possano soffrire delle lesioni sul lavoro. L’azienda spera che questo programma migliori l’operatività e riduca le perdite in termini di personale. ▪ La sicurezza dev’essere una parte integrante di tutte le operazioni, includendo la pianificazione, lo sviluppo, la produzione, l’amministrazione, la vendita e il trasporto. ▪ Vogliamo che i nostri sforzi nel campo della sicurezza abbiano un successo tale da far sì che l’eliminazione degli incidenti e dei danni personali non sia solo un obiettivo ma diventi un modus vivendi. ▪ Il nostro obiettivo è quello di risolvere i problemi di sicurezza e di salute per mezzo della prevenzione. ▪ Un obiettivo dell...
Nota introduttiva. L’attività di vigilanza nel settore dell’autotrasporto su strada è finalizzata alla verifica del rispetto delle normative in materia fiscale, di circolazione e sicurezza stradale, contributiva e sociale. Un accertamento che voglia essere idoneo a mettere a fuoco tutti gli aspetti anzidetti deve necessariamente coinvolgere gli organi istituzionali specificamente preposti alle verifiche, sulla base delle competenze per materia: la Guardia di Finanza per la materia tributario‐fiscale, il Ministero dell’interno (Polizia stradale) e il Ministero delle infrastrutture per la circolazione e la sicurezza stradale, il Ministero del lavoro, per la materia contributivo‐sociale. Gli accertamenti degli ispettori del lavoro nel settore in parola si concentrano più spesso sulla verifica dei tempi di guida e di riposo e sull’orario di lavoro osservati dai conducenti, rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 e della Direttiva n. 2002/15/CE, attuata dal D. Lgs. n. 234/2007. Inoltre, per specifica disposizione contenuta nella Direttiva n. 2006/88/CE, l’attività ispettiva dei funzionari del Ministero del lavoro è condotta nei locali delle aziende di autotrasporto. Tuttavia una parte significativa dell’attività dei suddetti funzionari impatta con aziende di autotrasporto stabilite in Italia che impiegano mano d’opera conducente proveniente da diversi Stati comunitari o da Paesi extracomunitari. Quasi sempre detti conducenti sono assunti da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, dove il costo del lavoro è più contenuto. Non sempre le imprese che assumono i conducenti in questione esercitano attività di autotrasporto: talvolta sono appositamente costituite oltrefrontiera con la finalità di inviare personale conducente presso imprese utilizzatrici italiane.

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  • Introduzione Proteggere il clima e riqualificare i sistemi energetici anche in mancanza di fondi". Questo motto è strettamente legato ai contratti per il risparmio energetico a partire dalla fine degli anni ‘90. In molte scuole, residenze sociali, ospedali e piscine pubbliche, il modello ha dimostrato che il termine non è solo una scatola vuota, ma è diventato una modalità di fornitura di servizi innovativi basati sulla reale esperienza tecnica, legale e commerciale. Una prima versione della "Guida per le Amministrazioni ai metodi pratici per il risparmio energetico negli edifici pubblici” (1), commissionata dal Land dell’Assia e redatta dall’Agenzia per l’Energia di Berlino e da uno studio legale di Francoforte e Berlino, è stata pubblicata nel 1998, dando un contributo considerevole a nuovi modelli contrattuali, fornendo norme e principi molto dettagliati che possono essere utilizzati per sviluppare tali concetti e applicarli nel nostro Paese. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti dell’efficienza energetica. La Commissione europea, in particolare, ha sostenuto finanziariamente molti studi e progetti per lo sviluppo di programmi di intervento basati sulla contrattualistica prestazionale, prima tramite il programma SAVE e infine con il programma Intelligent Energy Europe (IEE). L’Agenzia Europea per la Competitività e l’Innovazione (EACI) pubblica e aggiorna regolarmente una biblioteca virtuale di tutti i progetti finanziati dalla Commissione ritenuti più interessanti dove, all’indirizzo Internet: xxxx://xxx.xxx−xxxxxxx.xx si possono “scaricare” i rapporti finali e altri documenti, per lo più in lingua inglese, inerenti a linee−guida, manuali, schemi contrattuali sulla gestione dell’energia a livello regionale e locale. Sicuramente imponente e approfondita è la documentazione prodotta nell’ambito del progetto “Eurocontract” prodotta dall’Agenzia per l’Energia di Graz (Austria) e dall’Agenzia per l’Energia di Berlino, con cui tra l’altro, ha collaborato anche la Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (FIRE) e i cui vari documenti sono liberamente disponibili sul sito sopra citato. Con questo lavoro si vuole cercare di descrivere e sistematizzare alcune esperienze realizzate e tracciare un percorso che le Amministrazioni pubbliche, e i Comuni in particolare, possano utilizzare per riqualificare gli edifici di loro proprietà e ridurne i costi di mantenimento. Il Secondo Capitolo offre una panoramica, anche storica, dello sviluppo contrattuale in Italia, soffermandosi poi sulle nuove opzioni contrattuali: i Contratti di Prestazione Energetica (EPC) e il Finanziamento Tramite Terzi (FTT). Il Terzo Capitolo descrive le due modalità più diffuse dei Contratti prestazionali: Il Contratto a Cessione Globale Limitata e il Contratto a Risparmio Condiviso. Il Quarto Capitolo affronta le problematiche legate alla esternalizzazione dei servizi (teoria dell’Agenzia) e alle modalità per trasformare i rischi correlati in opportunità per le Amministrazioni pubbliche. Il Quinto Capitolo delinea gli aspetti giuridici e amministrativi legati all’inquadramento contrattuale con le ESCO, il superamento dei vincoli dettati dal “patto di stabilità” e gli aspetti correlati al finanziamento degli interventi di riqualificazione energetica. Il Sesto Capitolo descrive in dettaglio lo svolgimento di una “Procedura Ristretta” per l’aggiudicazione di un Contratto di Prestazione Energetica descrivendone puntualmente le fasi, le attività basilari e i tempi necessari.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

  • Struttura organizzativa Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature e ogni presidio o dotazione destinato alla gestione dei Sinistri della garanzia Assistenza.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.

  • DOMICILIO DELL’APPALTATORE L’appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: xxx , – ( ) tel. , fax , mail mail PEC . Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.

  • Esercizio dei diritti Lei può in ogni momento esercitare il diritto di ottenere: la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguarda e, nel caso, ottenere l’accesso ai dati, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di dati incompleti. Nei soli casi previsti dalla legge, ha altresì il diritto di ottenere: la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento.

  • Ispezioni e verifiche della Società La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.

  • Corrispettivo e modalità di pagamento 20.1 Il corrispettivo della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro e comprensivo di IVA, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costo, spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresì espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.