Nota introduttiva Clausole campione

Nota introduttiva. L’’attività di vigilanza nel settore dell’’autotrasporto su strada è finalizzata alla verifica del rispetto delle normative in materia fiscale, di circolazione e sicurezza stradale, contributiva e sociale. Un accertamento che voglia essere idoneo a mettere a fuoco tutti gli aspetti anzidetti deve necessariamente coinvolgere gli organi istituzionali specificamente preposti alle verifiche, sulla base delle competenze per materia: la Guardia di Finanza per la materia tributario−fiscale, il Ministero dell’’interno (Polizia stradale) e il Ministero delle infrastrutture per la circolazione e la sicurezza stradale, il Ministero del lavoro, per la materia contributivo−sociale. Gli accertamenti degli ispettori del lavoro nel settore in parola si concentrano più spesso sulla verifica dei tempi di guida e di riposo e sull’’orario di lavoro osservati dai conducenti, rientranti nell’’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 e della Direttiva n. 2002/15/CE, attuata dal D. Lgs. n. 234/2007. Inoltre, per specifica disposizione contenuta nella Direttiva n. 2006/88/CE, l’’attività ispettiva dei funzionari del Ministero del lavoro è condotta nei locali delle aziende di autotrasporto. Tuttavia una parte significativa dell’’attività dei suddetti funzionari impatta con aziende di autotrasporto stabilite in Italia che impiegano mano d’’opera conducente proveniente da diversi Stati comunitari o da Paesi extracomunitari. Quasi sempre detti conducenti sono assunti da imprese stabilite in Stati diversi dall’’Italia, dove il costo del lavoro è più contenuto. Non sempre le imprese che assumono i conducenti in questione esercitano attività di autotrasporto: talvolta sono appositamente costituite oltrefrontiera con la finalità di inviare personale conducente presso imprese utilizzatrici italiane. Soprattutto con riferimento agli accertamenti relativi alla genuinità di quelle operazioni riconducibili al distacco di transnazionale di lavoratori, l’’accertamento sulla genuinità o, al contrario, sull’’artificiosità delle stesse, implica delicate attività di ricomposizione di un mosaico indiziario, che coinvolgono tutti i profili di competenza istituzionale sopra visti. Così, nelle occasioni in cui gli ispettori del lavoro si sono dovuti concentrare su fattispecie concrete di distacco, unicamente volte ad acquisire mano d’’opera a basso costo, eludendo la normativa nazionale in materia di regolare costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, si è rivelata quanto mai utile e...
Nota introduttiva. La nota introduttiva alla politica normalmente inizia con una manifestazione chiara e semplice della preoccupazione dell’azienda in merito alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. Esempi di nota introduttiva alla motivazione politica possono essere: ▪ La prevenzione degli incidenti è la maggior preoccupazione della direzione ed è responsabilità di quest’ultima l’introduzione di condizioni di lavoro sicure e sane. ▪ La sicurezza e la salute dei nostri lavoratori è sempre la nostra massima priorità. ▪ Le persone sono le nostre risorse più preziose e la loro sicurezza è una delle nostre massime responsabilità. ▪ L’azienda, a tutti I livelli, farà sempre tutto il possibile per garantire e mantenere un ambiente di lavoro sicuro per tutti i lavoratori. L’obiettivo di tutti i programmi di sicurezza è la prevenzione degli incidenti. ▪ Per questa azienda, nessuna fase operative o amministrativa è più importante della sicurezza e della salute. Porremo in essere e manterremo delle condizioni di lavoro sicure e sane e stabiliremo, insistendo sull’importanza delle stesse, delle modalità e delle procedure di lavoro sicure in ogni momento. ▪ L’azienda deve controllare scrupolosamente che anche i sub-appaltatori rispettino tutte le norme in vigore in materia di salute e sicurezza. Un programma efficace di sicurezza e salute deve definire dei propositi ben determinati o una serie di obiettivi. Detti obiettivi devono essere inclusi nella motivazione scritta della politica di modo che ne’ la direzione ne’ i lavoratori possano perdere di vista la finalità e l’importanza del programma di sicurezza e di salute sul lavoro. All’interno della politica potrebbero essere inserite dichiarazioni di questo tipo: ▪ L’azienda ha elaborato il programma relativo alla nostra sicurezza e salute per eliminare la possibilità che i suoi lavoratori possano soffrire delle lesioni sul lavoro. L’azienda spera che questo programma migliori l’operatività e riduca le perdite in termini di personale. ▪ La sicurezza dev’essere una parte integrante di tutte le operazioni, includendo la pianificazione, lo sviluppo, la produzione, l’amministrazione, la vendita e il trasporto. ▪ Vogliamo che i nostri sforzi nel campo della sicurezza abbiano un successo tale da far sì che l’eliminazione degli incidenti e dei danni personali non sia solo un obiettivo ma diventi un modus vivendi. ▪ Il nostro obiettivo è quello di risolvere i problemi di sicurezza e di salute per mezzo della prevenzione. ▪ Un obiettivo dell...
Nota introduttiva ix xiii Avvertenze xv
Nota introduttiva. Il presente atto di regolazione stabilisce le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo dell’Autorità (di seguito: ART). Le Misure in esso contenute si applicano ai servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, sia regionali e locali (di seguito: “regionali”), sia di interesse nazionale, connotati da oneri di servizio pubblico. Le Misure non differenziano tra i diversi servizi, se non dove esplicitamente indicato. Sono tenuti all’applicazione delle Misure gli Enti affidanti (EA) e le Imprese ferroviarie (IF), operanti sia su rete ferroviaria nazionale o interconnessa, sia su reti isolate, titolari di contratti di servizio (CdS) affidati secondo tutte le modalità di affidamento ammesse dall’ordinamento, pur con l’introduzione per alcune Misure di elementi di gradualità relativamente ai contratti di servizio riferiti alle IF che effettuano servizi sulle reti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Le disposizioni della Misura 15 producono effetti altresì nei confronti dei Gestori dell’infrastruttura (GI) e dei Gestori di stazione (GS), secondo le modalità definite negli Accordi Quadro (AQ) o negli altri atti negoziali che ne regolano il rapporto con l’EA. Le Misure si applicano ai bandi di gara pubblicati e, nel caso di procedure ristrette, all’invio delle lettere di invito, nonché ai contratti affidati direttamente o in modalità in house in data successiva a quella di entrata in vigore del presente atto regolatorio coincidente con la data di pubblicazione della delibera di approvazione. Le Misure si applicano altresì ai contratti di servizio stipulati in data precedente a quella di entrata in vigore del presente atto regolatorio, per i quali si realizzi, ove prevista, una revisione, anche in esito a quanto disposto dall’articolo 2, comma 461, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, successiva all’entrata in vigore del presente atto regolatorio. Le disposizioni di cui alla Misura 15 si applicano infine alle integrazioni degli Accordi Quadro e degli altri atti negoziali che regolano il rapporto tra l’EA e il GI/GS, adottate in data successiva a quella di entrat...
Nota introduttiva. 1. Gli impegni specifici del presente elenco riguardano unicamente i territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità, alle condizioni ivi precisate. Detti impegni, inoltre, riguardano esclusivamente le relazioni tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi non comunitari, dall'altra, e lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri a norma del diritto comunitario.
Nota introduttiva. La PARTE II del Capitolato speciale d’appalto del Comune di Bologna è composta dagli articoli facenti parte del Titolo I - “PARTE GENERALE” e degli articoli in cui è suddiviso il Titolo II - “PRESCRIZIONI TECNICHE”; quest’ultimo è suddiviso in Capitoli e Sezioni inerenti le opere finite e i materiali afferenti alle diverse tipologie di opere pubbliche, qui integralmente richiamate anche se le rispettive parti non sono fisicamente allegate al fascicolo. Per la definizione completa delle prescrizioni tecniche si deve fare riferimento alle schede delle opere compiute e dei materiali che compongono questo CSA, oltreché alle descrizioni riportate nell’Elenco Prezzi Unitari. Le normative riportate nella presente scheda, come pure nelle schede allegate, costituiscono un elenco indicativo di riferimento, non esaustivo delle principali norme di riferimento cui l’appaltatore deve attenersi. Il presente CSA PARTE II rimane subordinato alla vigente normativa nazionale, regionale e comunale in materia edilizia.

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: