OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE Clausole campione

OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE. Il COMMITTENTE garantisce che al momento della stipula del presente accordo le apparecchiature indicate nel modulo “PROPOSTA D’ORDINE MANUTENZIONE” sono in perfetto stato di efficienza. Il COMMITTENTE si impegna: A) a garantire l’accessibilità alle apparecchiature e predisporre quant’altro si renda necessario per l’esecuzione dell’intervento, che necessiti di installazione fissa. . B) a fornire a MEE informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente ove opereranno gli incaricati di MEE e sulle misure di prevenzione adottate in relazione alla propria attività. C) a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto del servizio di manutenzione. E) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione cui sono esposti gli incaricati di MEE. Il COMMITTENTE si impegna inoltre a garantire lo svolgimento continuativo dell’attività di manutenzione e il rispetto delle date concordate per gli interventi programmati.
OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE. Il Committente si riserva: - la scelta della struttura di inserimento secondo i criteri descritti nell’art.18 del Capitolato; - il monitoraggio sull'andamento del servizio e sull'erogazione delle prestazioni oggetto del presente capitolato; - il monitoraggio e valutazione semestrale degli indicatori previsti dall’art.19 del capitolato.
OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE. Il Committente si impegna a comunicare all’Agenzia gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto (indennità di turno, indennità di rischio etc.). Nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, Il Committente ne darà comunicazione scritta all’Agenzia, con conseguente modifica del compenso spettante. Il Committente, in caso di inadempienze dell’Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all’Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall’Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.
OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE. Al committente è fatto obbligo, salvo patto contrario:  di essere in possesso, prima dell’inizio dei lavori, di tutti i permessi e le concessioni, comprese eventuali varianti che si renderanno necessarie;  di controllare e restituire firmati per approvazione, entro 10 giorni dal ricevimento, gli elaborati grafici esecutivi predisposti dalla CSE, i quali entrano a far parte integrante del contratto. Resta inteso che, trascorso inutilmente il termine sopra richiamato senza la restituzione degli elaborati grafici firmati dalla Committente, i termini di consegna originariamente stabiliti decadranno e dovranno essere nuovamente stabiliti, solo ad avvenuta approvazione e sottoscrizione del progetto esecutivo, in accordo tra le parti tenuti presenti gli impegni lavorativi della CSE;  di rispettare nell’esecuzione delle opere a suo carico (murarie, elettriche, idrauliche, ecc.) quote ed eventuali tolleranze indicate nei disegni; qualora ciò non venisse puntualmente rispettato, la CSE è fin d’ora autorizzata ad addebitare eventuali maggiori costi sostenuti per poter procedere al montaggio, e non si assumerà responsabilità per la imperfetta riuscita dell’opera che ne dovesse derivare ed e cui eventuali oneri conseguenti saranno a totale carico del Committente;  di consegnare l’area interessata al montaggio completamente sgombra e non farvi eseguire opere non richieste che possano costituire impedimento o pericolo o che passano essere danneggiate;  il pagamento di imposte, tasse, contributi ed oneri vari di legge e di altra natura (I.V.A., eventuale registrazione del contratto, spese di contratto, ecc.) presenti e futuri relativi al contratto e agli atti da esso dipendenti. Nel caso in cui queste spese dovessero essere anticipate dalla CSE il Committente dovrà effettuarne il rimborso entro otto giorni dalla richiesta;  di sostenere l’onere per tutte le opere e le forniture che nell’offerta non siano espressamente a carico della CSE. Durante il montaggio dell’opera potranno accedere al cantiere soltanto gli incaricati e i dipendenti della CSE con esclusione di persone o attrezzature di terzi e con esonero di ogni responsabilità della CSE per danni arrecati a persone e/o cose.
OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE. Il Committente: ▪ provvede al coordinamento e alla direzione della fornitura oggetto dell’appalto; ▪ provvede al controllo contabile e alla regolare esecuzione del presente appalto; ▪ provvede al pagamento delle fatture entro i termini di legge.
OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE. Restano a carico del Committente: • Nomina del Responsabile del Procedimento – unica interfaccia per la Ditta Aggiudicataria; • Autorizzazione all’accesso dei mezzi e del personale all’interno dell’A.O.R.N. “X. Xxxxxxxxxx” per l’esecuzione del servizio; • La messa a disposizione dei locali destinati alla Centrale di Sterilizzazione di cui ogni impresa partecipante potrà prendere visione nel corso delle visite di sopralluogo; • La messa a disposizione di area di cantiere per lo scarico/carico e deposito materiali edili per le lavorazioni; • La fornitura delle alimentazioni sia idrauliche che elettriche per le attività del cantiere; • La fornitura tutti gli allacciamenti esterni all’edificio come scarichi, linee elettriche, acqua e aria per lo svolgimento del servizio; • La fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento, spese telefoniche, etc, necessari per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’Appalto a fronte di rimborso annuo, da parte dell’Aggiudicatario, mediante opportuni contatori predisposti presso l’Azienda; • Gli oneri fiscali conseguenti all’applicazione dell’I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) sulle attività oggetto dell’appalto, in base alle norme vigenti in materia; • La gestione delle aree ecologiche poste all’interno dell’Azienda nelle quali l’Aggiudicatario ha facoltà di conferire i propri rifiuti.
OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE. Restano a carico del Committente i seguenti obblighi: • pagamento del corrispettivo secondo le modalità di cui al successivo art. 6.1; • per quanto invece attiene alla Sala Polivalente “Grattacielo” sita in Viale Cavour n. 189- 191, garantirne la sublocazione da parte di Acer Ferrara all’Appaltatore nell’ambito della Convenzione tra la stessa e il Comune di Ferrara per la gestione del Progetto “Grattacielo Sicuro” (P.G. n. 7592 del 10/06/2008). Il Comune di Ferrara provvederà alla copertura totale dei costi sostenuti da Acer Ferrara fatti salvi quelli posti a carico dell’Appaltatore nel precedente art. 4.1; • l'assicurazione dei propri immobili; • lavori di manutenzione straordinaria; • lavori di messa a norma e quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008; • utilizzare i dati personali e quelli delle imprese partecipanti alla gara, esclusivamente per l’espletamento della stessa e sottoporli al trattamento previsto dal decreto legislativo 196/2003 e s.m.i.
OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE. Il Committente è il solo obbligato a restituire all’Agenzia delle Entrate o ad altri organi dell’amministrazione finanziaria richiedenti, l’importo oggetto di sconto in fattura, qualora questi ultimi accertino la mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi che danno diritto alle detrazioni fiscali e pertanto il committente dovrà mallevare il fornitore e l’eventuale cessionario del credito da eventuali richieste promosse da Agenzia delle Entrate a causa della revoca del beneficio della detrazione fiscale determinate a causa imputabile al Committente. La Società dichiara di aver usato la diligenza professionale richiesta e di aver agito secondo buona fede e quindi non potrà essere ritenuta responsabile del mancato riconoscimento al Committente delle detrazioni fiscali a causa di inadempienze o non conformità dovute a dolo o colpa grave del Committente stesso o di interpretazioni o applicazioni restrittive o di modifiche della normativa. La società non può essere ritenuta responsabile del mancato accesso alle autorizzazioni o alle agevolazioni fiscali richieste dal Committente a causa di interpretazioni o applicazioni restrittive della disciplina normativa, o di intervenute modifiche legislative o a causa di inadempienze o di false e mendaci dichiarazioni del Committente stesso.
OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE. Restano a carico del Committente i seguenti obblighi: • pagamento del corrispettivo secondo le modalità di cui al successivo art.14; • ogni Comune sede di sportello sarà tenuto a fornire i locali, dotati di postazioni di lavoro, concedendo l’utilizzo di strumentazioni quali fotocopiatori e strumentazione telefonica necessaria all’espletamento dell’attività; • l'assicurazione dei propri immobili; • pagamento delle utenze e dei collegamenti ad internet; • lavori di manutenzione straordinaria; • lavori di messa a norma e quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008; • utilizzare i dati personali e quelli delle imprese partecipanti all’affidamento, esclusivamente per l’espletamento della stessa e sottoporli al trattamento previsto dal decreto legislativo 196/2003.

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  • OBBLIGHI DEL COMMITTENTE Il Committente ha l’obbligo di far pervenire tempestivamente presso il Tecnico Incaricato tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico. Il Committente si impegna a collaborare con il Tecnico Incaricato ai fini dell’adempimento del presente contratto consentendogli ogni attività di accesso e controllo alla proprietà, ai documenti e ai dati necessari per l’espletamento dell’incarico. Il Committente ha l’obbligo di informare tempestivamente e per iscritto il Tecnico Incaricato di ogni fatto o atto la cui conoscenza possa ritenersi utile ed attinente all’incarico conferito.

  • ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Obblighi del Contraente Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate da MILANO ASSICURAZIONI , si impegna a: 2.1.1 fare installare ed attivare il Contatore satellitare da un installatore convenzionato con OCTO Telematics Italia Srl (di seguito denominato “installatore convenzionato”), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Polizza se successiva; 2.1.2 avvisare immediatamente il Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia Srl o l’installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe; 2.1.3 comunicare immediatamente a MILANO ASSICURAZIONI il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico per consentire la reperibilità ai fini della corretta erogazione dei servizi; 2.1.4 trasferire il Contatore satellitare in caso di sostituzione del veicolo e a fissare autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, 2.1.5 fare disinstallare il Contatore satellitare in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della Polizza per qualunque motivo, fissando autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato e avvertire tempestivamente MILANO ASSICURAZIONI , che provvederà a darne comunicazione ad OCTO Telematics Italia Srl per le operazioni di recupero del Contatore satellitare presso l’installatore stesso; 2.1.6 recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del Contatore satellitare, segnalato dal Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia Srl, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato; 2.1.7 informare il nuovo Contraente, nel caso di cessione del contratto di assicurazione, dell’installazione del Contatore satellitare sul veicolo e dell’esistenza del Contratto di Abbonamento con OCTO Telematics Italia Srl; se il Contraente cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente dovrà darne comunicazione a MILANO ASSICURAZIONI ; e, se il dispositivo è in comodato, provvedere alla disinstallazione del Contatore satellitare dal veicolo assicurato, fissando l’appuntamento con un installatore convenzionato; 2.1.8 contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza incaricata da OCTO Telematics Italia Srl (dall’Italia numero verde 800 662424 Dall’Estero +00 00000000000) dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca; 2.1.9 recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del Contatore satellitare: - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del veicolo effettuate da installatori non convenzionati; - dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti OCTO Telematics Italia Srl mediante lettera o altri mezzi telematici.

  • ONERI A CARICO DEL COMUNE 1. Sono a carico del Comune tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche alle strutture. 2. Il concessionario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, migliorie inerenti strutture, che l’Amministrazione intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno. 3. Qualora derivi dall’esecuzione dei lavori la necessità di una sospensione totale dell’attività del concessionario per un periodo superiore a 30 giorni potrà essere concordato tra le parti o un recupero del periodo di inattività ovvero una riduzione proporzionale del canone annuo. 4. I tempi di intervento devono essere previamente comunicati con un anticipo di almeno un mese e concordati con il gestore nel rispetto della programmazione annuale dell’attività del medesimo, salvo i casi in cui sussistano evidenti ragioni d’urgenza che impongano l’intervento immediato. 5. Il Concessionario è tenuto a segnalare gli interventi di natura straordinaria che ritiene debbano essere eseguiti. Qualora detti lavori si rendessero necessari per incompetenza o negligenza nella manutenzione ordinaria e nella custodia da parte del Concessionario, il costo degli stessi sarà a carico del soggetto Concessionario. 6. Il concessionario può proporre al Comune l’assunzione a proprio carico della realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione finalizzati a migliorare o adeguare l’utilizzo dell’impianto sportivo. 7. Il Comune, previa verifica della natura e dell’entità dei lavori da effettuare, che dovranno comunque essere strettamente strumentali alla gestione del servizio, può autorizzare il concessionario prescrivendo le condizioni di realizzazione che sinteticamente dovranno prevedere i seguenti punti: a) che i lavori siano strettamente strumentali alla gestione del servizio; b) che dopo il loro completamento e collaudo le opere diventino di proprietà del Comune; c) che siano realizzati nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 per quanto applicabile; d) che il progetto, previo parere favorevole dell’Ufficio Tecnico, venga approvato dalla Giunta Comunale, dopo che lo stesso, quando previsto, abbia riportato tutti i pareri e nulla osta di legge; e) che i lavori siano svolti sotto il controllo dell’Ufficio Tecnico con obbligo da parte del concessionario di adeguarsi ad eventuali prescrizioni che lo stesso ufficio dovesse dare in corso d’opera; f) che tutti i lavori siano realizzati a rischio del concessionario stesso che deve tenere indenne il Comune da ogni rischio di esecuzione, presentando a garanzia opportune polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Obblighi del Comune 10.1. Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare. 10.2. Il Comune, ai fini dell’adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a cooperare per agevolare l’espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti. 10.3. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all’organizzazione d’impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto. 10.4. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

  • (Norme regolatrici del contratto) Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme: a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni); b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni); c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili; d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi; f) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti); g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012; h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica; i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e i) , in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato. L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.