Obblighi e responsabilità del Fornitore Clausole campione

Obblighi e responsabilità del Fornitore. 56.1. Gli obblighi e le responsabilità del Fornitore verso il Cliente sono esclusivamente quelli definiti dal presente documento e dall’offerta contrattuale (Allegato A).
Obblighi e responsabilità del Fornitore. 8.1Gli obblighi e le responsabilità del Fornitore verso il Cliente sono esclusivamente quelli definiti dal presente documento e dal Preventivo, pertanto in qualsiasi caso di violazione o inadempimento imputabile al Fornitore, esso non risponde per un importo superiore a quello versato dal Cliente per il singolo servizio interessato dall'evento dannoso e al netto delle spese già sostenute. Il Cliente prende atto ed accetta di non poter avanzare qualsiasi altra richiesta di indennizzo, risarcimento, interesse od onere di alcun genere per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e specie dovuti alla mancata fornitura del servizio, malfunzionamenti o alla non accettazione della proposta del Cliente.
Obblighi e responsabilità del Fornitore. Il Fornitore è tenuto a eseguire le prestazioni affidate con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l’Amministrazione del buon andamento delle stesse e della disciplina dei propri dipendenti. Il Fornitore garantisce che saranno osservate tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso di esecuzione della fornitura, in materia previdenziale, antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro. Il Fornitore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, a persone o cose dell’Amministrazione o di terzi presenti o pertinenti gli edifici e i loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dall’Amministrazione stessa durante l’esecuzione del contratto. Il Fornitore è pertanto tenuto a manlevare l’Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti. Le attività di lavori accessorie alla fornitura della fibra ottica sono disciplinate secondo la normativa di settore. In particolare il Fornitore dovrà avvalersi di soggetti adeguatamente qualificati e in possesso dei titoli di legge prescritti dalla vigente normativa. La Direzione Lavori e il Coordinamento Sicurezza sarà ad esclusivo e totale carico del Fornitore e i relativi oneri non sono rimborsabili. È onere e responsabilità del Fornitore provvedere all’esecuzione di tutte le attività tecnico amministrative occorrenti per l’ottenimento delle autorizzazione e concessioni necessarie per l’esecuzione della fornitura e delle attività ad essa accessorie.
Obblighi e responsabilità del Fornitore. 41.1. Gli obblighi e le responsabilità del Fornitore verso il Cliente sono esclusivamente quelli definiti dal
Obblighi e responsabilità del Fornitore. 4.1 Il Fornitore dovrà fornire i Prodotti in conformità a quanto previsto dall’Ordine o dal Contratto e dalle relative Specifiche Tecniche, che saranno concordate tra le Parti per ogni articolo incluso nell’Ordine.
Obblighi e responsabilità del Fornitore. Il Fornitore dichiara di conoscere e di condividere i principi etici sanciti dallo Standard XX 0000 a livello internazionale in materia di diritti umani e dei lavoratori. Il Fornitore si impegna ad astenersi dall’assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte nei confronti di Deloitte con la sottoscrizione del Contratto. L’eventuale violazione di tali principi etici è considerata quale inadempimento contrattuale e pertanto legittima Deloitte a risolvere il rapporto contrattuale in essere con il Fornitore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti da Deloitte per effetto di detto inadempimento. Il Fornitore nell’esecuzione del Contratto dovrà avvalersi di personale adeguatamente qualificato e/o specializzato (di seguito i “Lavoratori”) con il quale intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione nel rispetto della normativa vigente e dei principi etici sanciti dallo Standard XX 0000 a livello internazionale in materia di diritti umani e dei lavoratori. I Lavoratori dipenderanno solo ed esclusivamente dal Fornitore con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Deloitte. Il Fornitore è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva dei Lavoratori e, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne Deloitte da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detti Lavoratori o da terzi, in ragione del mancato rispetto delle previsioni del presente articolo o comunque in relazione all’esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto. Il Fornitore relativamente ai Lavoratori si obbliga a:
Obblighi e responsabilità del Fornitore. 35.1. Fatto salvo il caso di vendita diretta, il Fornitore si impegna a consegnare al Cliente il software in forma codice oggetto e la relativa documentazione tecnica.
Obblighi e responsabilità del Fornitore. Durante l'esecuzione degli Ordini, il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni di legge applicabili alla prestazione richiesta e, in particolare, si impegna: - ad assumere tutte le responsabilità relative all’esecuzione degli Ordini, garantendo di disporre di personale specializzato alle proprie dipendenze, idoneo allo scopo; - a mettere in atto, per l’esecuzione dell’Ordine, tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, sia ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro dei propri ausiliari, sia ai fini della sicurezza di persone, impianti e cose di MAPFRE e di terzi nel rispetto della legislazione applicabile; - a mantenere in vigore per tutta la durata dell’Ordine e/o del Contratto cui l’Ordine si riferisce, le polizze assicurative di cui il Fornitore già dovesse disporre nonché di quelle eventualmente stipulate su richiesta di MAPFRE; - a segnalare qualsiasi variazione dovesse intervenire rispetto alle informazioni fornite a MAPFRE relativamente alla titolarità della propria impresa, alla propria compagine azionaria nonché alla propria organizzazione aziendale; - a garantire che il personale che utilizzerà per l’esecuzione dell’Ordine è, e sarà, in regola con le disposizioni di legge in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con tutta la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato (leggi, regolamenti e C.C.N.L./accordi collettivi), parasubordinato o di collaborazione e dovrà essere qualificato idoneo rispetto al lavoro da svolgere. Qualora sia chiamato ad erogare le prestazioni necessarie all’esecuzione dell’Ordine ovvero del Contratto cui l’Ordine si riferisce presso uffici di MAPFRE, il Fornitore si impegna: - a far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza di MAPFRE; - ad attenersi a tutte le precauzioni e divieti in vigore per prevenire pericoli di incendio; - ad assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni in genere, direttamente o indirettamente causati dai propri dipendenti/ausiliari e dalle proprie attività a dipendenti o cose in genere di MAPFRE, sollevando espressamente e tenendo indenne MAPFRE da ogni e qualsiasi responsabilità costo, onere o pretesa di terzi dovesse essere sollevata nei confronti della Compagnia in ragione di fatti imputabili al Fornitore (ovvero ai propri ausiliari) nell’ambito...
Obblighi e responsabilità del Fornitore. 1. Il Fornitore si obbliga ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie obbligazioni, così come previsto dall’articolo 1176 c.c. L’attività del Fornitore non dovrà provocare alterazioni nell’organizzazione e nell’attività della Fondazione, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell’organizzazione del lavoro della Fondazione al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare.
Obblighi e responsabilità del Fornitore. 5.1. Ai fini di cui agli articoli 1490, 1497, 1667 cod.civ, Il FORNITORE garantisce che i prodotti sono idonei e hanno le qualità essenziali all’uso cui sono destinati e che le opere e i servizi sono privi di difformità e vizi. I prodotti le opere e i servizi dovranno essere conformi alle specifiche contenute nell’ordine e nei documenti dallo stesso richiamati.