OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. 4.1 Il Fornitore dovrà fornire i Prodotti in conformità a quanto previsto dall’Ordine o dal Contratto e dalle relative Specifiche Tecniche, che saranno concordate tra le Parti per ogni articolo incluso nell’Ordine.
4.2 Il Fornitore dovrà utilizzare la propria diligenza professionale per raggiungere gli obiettivi di collaborazione concordati fra le Parti e dovrà fornire all’Acquirente le informazioni necessarie in relazione alla consegna ed all’utilizzo dei Prodotti.
4.3 In particolare, il Fornitore si impegna a:
a. osservare scrupolosamente tutte le Disposizioni di Xxxxx e regolamentari applicabili alla fornitura dei Beni e alla prestazione dei Servizi oggetto dei relativi Ordini e/o Contratti;
b. disporre di personale specializzato alle proprie dipendenze, idoneo e sufficiente per la fornitura dei Beni e la prestazione dei Servizi oggetto dei relativi Ordini e/o Contratti;
c. mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti Disposizioni di Xxxxx in materia antinfortunistica nonché di sicurezza e igiene del lavoro;
d. segnalare qualsiasi variazione intervenisse rispetto alle informazioni fornite all’Acquirente relativamente alla titolarità della propria impresa, alla compagine azionaria del Fornitore ed alla propria organizzazione aziendale;
e. garantire che il personale impiegato per l’esecuzione degli Ordini e dei Contratti (i) è, e sarà, in regola con le disposizioni di legge in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con tutta la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato (leggi, regolamenti e C.C.N.L./accordi collettivi), parasubordinato o di collaborazione e (ii) dovrà essere qualificato idoneo rispetto al lavoro da svolgere;
f. salvo ove non diversamente previsto negli Ordini e/o nei Contratti, dimostrare, su richiesta dell’Acquirente, di essere in possesso di tutte le certificazioni richieste dalle Disposizioni di Xxxxx (ivi incluse dichiarazioni di conformità alla certificazione ISO).
4.4 Qualora sia chiamato ad erogare un Servizio presso stabilimenti, laboratori, magazzini o uffici dell’Acquirente, il Fornitore si impegna:
a. a far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza;
b. ad attenersi a tutte le precauzioni e divieti in vigore per prevenire pericoli di incendio;
c. ad assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni di ogni natura, diretta...
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. 7.1. Il Fornitore si impegna a fornire al Cliente il Servizio, per tutta la durata del Contratto, salvo si verifichino: (i) l’estinzione anticipata del Contratto per qualsivoglia causa, compresa la risoluzione; (ii) sospensioni del Servizio; (iii) interruzioni, sospen- sioni, ritardi o malfunzionamenti per cause non imputabili al Fornitore.
7.2. Il Fornitore si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Cliente, fatta salva la facoltà del Fornitore di trasmettere detti dati o informazioni a soggetti da questa delegati ad espletare i servizi connessi con l’oggetto del presente Contratto e diffusi esclusivamente nell’ambito delle finalità del servizio reso.
7.3. Il Fornitore è responsabile dei soli Contenuti di cui è editore. Il Fornitore non assume alcuna responsabilità per l’inesattezza dei dati trasmessi, con particolare riferimento a quelli di natura finanziaria ed economica.
7.4. Il Fornitore potrà eseguire operazioni di c.d. traffic shaping e adattamenti preventivi della banda con finalità puramente tecniche di controllo della congestione, di ottimizzazione dell’uso della rete e di stabilità della linea, all’unico scopo di garantire un servizio uniforme, omogeneo ed una maggiore qualità del Servizio.
7.5. Il Fornitore svolgerà tutti i controlli e le verifiche necessarie per garantire la sicurezza della rete e per fornire il supporto necessario all’Autorità Giudiziaria che ne faccia richiesta secondo i modi e le forme previste dalla legge.
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. 41.1. Gli obblighi e le responsabilità del Fornitore verso il Cliente sono esclusivamente quelli definiti dal
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. 56.1. Gli obblighi e le responsabilità del Fornitore verso il Cliente sono esclusivamente quelli definiti dal presente documento e dall’offerta contrattuale (Allegato A).
56.2. Il Fornitore potrà utilizzare materiale concesso con licenza Open Source o con altri tipi di licenza libera per il quale non sarà tenuto in alcun modo responsabile in caso di malfunzionamenti o assenza di caratteristiche citate o altri vizi di qualsiasi tipo ed in generale per qualsiasi danno diretto o indiretto rilevato. Il materiale utilizzato è infatti a propria volta preso "as is" (così come si trova al momento dell’utilizzo) senza alcuna garanzia (implicita o esplicita) e senza che lo stesso sia garantito essere privo di difetti (palesi o occulti) o che violi qualsivoglia diritto di terzi. Il Cliente si impegna ad accettare e rispettare i termini delle suddette licenze.
56.3. Per la realizzazione dei servizi pattuiti nel contratto, il Fornitore potrà avvalersi, a suo insindacabile giudizio e a sue spese, dell’uso di software, plug-in etc., offerti gratuitamente o meno da altre aziende, considerati utili a migliorare le prestazioni del servizio, nel rispetto delle leggi vigenti.
56.4. Il Fornitore non potrà essere, in nessun caso, ritenuto responsabile per ritardi nella erogazione del servizio causati da:
a) Disfunzioni nel funzionamento degli apparati del Cliente;
b) Ritardi da parte del Cliente nel trasmettere al Fornitore le informazioni o la documentazione richiesta;
c) Guasti ai propri sistemi hardware;
d) Ritardi dovuti al Gestore dei servizi di Dominio e Hosting;
e) Cause di forza maggiore.
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. 8.1Gli obblighi e le responsabilità del Fornitore verso il Cliente sono esclusivamente quelli definiti dal presente documento e dal Preventivo, pertanto in qualsiasi caso di violazione o inadempimento imputabile al Fornitore, esso non risponde per un importo superiore a quello versato dal Cliente per il singolo servizio interessato dall'evento dannoso e al netto delle spese già sostenute. Il Cliente prende atto ed accetta di non poter avanzare qualsiasi altra richiesta di indennizzo, risarcimento, interesse od onere di alcun genere per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e specie dovuti alla mancata fornitura del servizio, malfunzionamenti o alla non accettazione della proposta del Cliente.
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. 1. Il Fornitore si obbliga ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie obbligazioni, così come previsto dall’articolo 1176 c.c. L’attività del Fornitore non dovrà provocare alterazioni nell’organizzazione e nell’attività della Fondazione, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell’organizzazione del lavoro della Fondazione al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare.
2. Il Fornitore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati - per fatto proprio o di proprio personale, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo – a personale o cose della Fondazione o di terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi, e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dalla Fondazione stessa.
3. Il personale del Fornitore impiegato nell’esecuzione di una fornitura o servizio in una sede della Fondazione deve uniformarsi ai relativi regolamenti lavorativi. E’ esclusa qualsiasi responsabilità della Fondazione per incidenti che si verifichino nelle sedi della Fondazione a danno di dette persone.
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni affidate con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l’Amministrazione del buon andamento delle stesse e della disciplina dei propri dipendenti. Il Fornitore garantisce che saranno osservate tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso di esecuzione della fornitura, in materia previdenziale, antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro. Il Fornitore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, a persone o cose dell’Amministrazione o di terzi presenti o pertinenti gli edifici e i loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dall’Amministrazione stessa durante l’esecuzione del contratto. Il Fornitore è pertanto tenuto a manlevare l’Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti. Le attività di lavori accessorie alla fornitura della fibra ottica sono disciplinate secondo la normativa di settore. In particolare il Fornitore dovrà avvalersi di soggetti adeguatamente qualificati e in possesso dei titoli di legge prescritti dalla vigente normativa. La Direzione Lavori e il Coordinamento Sicurezza sarà ad esclusivo e totale carico del Fornitore e i relativi oneri non sono rimborsabili. E’ onere e responsabilità del Fornitore provvedere all’esecuzione di tutte le attività tecnico amministrative occorrenti per l’ottenimento delle autorizzazione e concessioni necessarie per l’esecuzione della fornitura e delle attività ad essa accessorie.
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. 9.1 Nulla nel testo del Contratto deve escludere o limitare in alcun modo la responsabilità per violazione di leggi e obblighi in materia di:
9.2 Il Fornitore si obbliga ad agire in conformità alla legge e al Contratto ed è responsabile per l’adempimento di tutti gli obblighi di legge e fiscali e degli obblighi contrattuali anche dei propri Subappaltatori e di tutti i soggetti coinvolti nell’esecuzione del Contratto.
9.3 Il Fornitore s'impegna a manlevare e tenere indenne ENEL da eventuali responsabilità e pregiudizi derivanti da contestazioni o azioni giudiziarie relative al mancato rispetto dei termini e condizioni di cui al Contratto causati da atti o omissioni del Fornitore o dei suoi dipendenti, rappresentanti o Subappaltatori.
9.4 Fatto salvo quanto stabilito ai punti 9.1, 9.2 e 9.3, la responsabilità delle Parti in relazione ad ogni singolo incidente derivante dal Contratto o relativo allo stesso (sia essa contrattuale o extracontrattuale o secondo qualsiasi altra teoria della responsabilità) non supererà il valore totale del Contratto.
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. 41.1. Gli obblighi e le responsabilità del Fornitore verso il Cliente sono esclusivamente quelli definiti dal presente documento e dall’Offerta contrattuale.
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. 7.1. Il Fornitore si impegna a fornire al Cliente il Servizio, per tutta la durata del Contratto, salvo si verifichino: (i) l’estinzione In sede di installazione, il Tecnico autorizzato si riserverà di individuare all’interno ed all’esterno del locale e degli spazi messi anticipata del Contratto per qualsivoglia causa, compresa la risoluzione; (ii) sospensioni del Servizio; (iii) interruzioni, sospen- a disposizione dal Cliente, il miglior punto di accesso presente ai fini dell’installazione e della successiva attivazione del servizio, esonerando il Fornitore da qualsivoglia responsabilità in merito alla eventuale occupazione di proprietà altrui. L’installazione standard (FWA Wifi) comprende la fornitura e posa fino a 30 mt di cavo e 4 ore /uomo di intervento tecnico. Oltre questi limiti, il Fornitore si riserva di la facoltà di richiedere al Cliente il costo per il maggior onere. L’installazione “FIBRA” standard comprende la predisposizione di un punto di accesso alla rete internet nella posizione tecnicamente più consona individuata dal personale preposto all'installazione.
5.2. In caso di impossibilità di installazione delle apparecchiature secondo i parametri standard evidenziati nell’allegata offerta commerciale, o comunque qualora il Cliente richieda l’installazione dell’apparecchiatura messa a disposizione dal Fornitore in un punto differente rispetto a quello individuato dal Tecnico in sede di installazione, i maggiori costi di intervento saranno posti a carico de Cliente previa comunicazione ed assenso dello stesso.
5.3. In ogni caso, per l’attivazione del Servizio “Springo”, la predisposizione dei necessari collegamenti e delle eventuali modifiche tecniche all’impianto elettrico del Cliente saranno a cura e ad esclusivo carico di quest’ultimo.