Common use of Obblighi in caso di sinistro Clause in Contracts

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.

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Samples: Convenzione Polizza Rc Professionale Associazione Grafologi Professionisti, Assicurazione Responsabilità Civile Professionale Per RSPP, Assicurazione Responsabilità Civile Professionale Errori Ed Omissioni Dip ‐ Documento Informativo Precontrattuale Relativo Al Prodotto Assicurativo

Obblighi in caso di sinistro. Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che il Contraente produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del Sinistro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxx Xxxx 3 - 42121 Reggio Xxxxxx, entro e non oltre 10 giorni dalla data di accadimento del Sinistro. E’ possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di Inoltre, il Contraente deve: • Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno • Xxxx, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Credemassicurazioni, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del Sinistro, la causa presunta dello stesso e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Credemassicurazioni • Conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al termine della perizia (vale a dire quando viene sottoscritto l’apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna • Predisporre un elenco dettagliato dei danni subìti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Credemassicurazioni o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche • Denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente – la procedura di ammortamento Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere al Contraente ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima danno alle Merci deve altresì mettere a disposizione di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile Credemassicurazioni la documentazione contabile di magazzino e, comunquel’eventuale documentazione analitica del costo relativo delle Merci, non oltre dieci giorni lavorativi da quello sia finite sia in cui il sinistro si è verificato corso di lavorazione, sia danneggiate. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 parziale del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratorediritto all’Indennizzo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi, Contratto Di Assicurazione Multirischi, Contratto Di Assicurazione Multirischi

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/Il Sinistro Infortuni deve essere denunciato dal Contraente o il Contraente, prima di aver dall’Assicurato o dagli eredi o aventi diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci entro 5 giorni lavorativi da quello in cui il sinistro Sinistro si è verificato oppure dal momento in cui l’Assicurato o l'Assicurato i suoi eredi o aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, e comunque non oltre 1 anno dalla data di cessazione della Polizza. La denuncia del Sinistro deve essere sottoscritta e consegnata all’Intermediario assicurativo a cui è assegnata la Polizza o alla Compagnia e deve contenere la descrizione dell’infortunio, con l’indicazione delle cause, luogo, giorno e ora dell’evento. Alla denuncia deve essere allegato il Contraente ne ha avuto certificato medico con prognosi circa la ripresa, anche parziale, dell’attività lavorativa o avrebbe dovuto averne conoscenzadelle ordinarie occupazioni dell’Assicurato. Successivamente, deve essere documentato il decorso dell’infortunio con eventuali ulteriori certificati medici e dovrà altresì essere inviato il relativo certificato di guarigione clinica attestante la stabilizzazione di eventuali postumi invalidanti permanenti. Si precisa che l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo rilasciare eventuale documentazione relativa a inchieste e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo indagini ufficiali e/o richiesta altri procedimenti giudiziari e/o accertamenti di risarcimento danno contro l’Assicuratoogni genere in essere e/o già conclusi presso le Pubbliche Autorità Competenti relativa alle circostanze del sinistro. Tale denunciaIn caso di ingiustificato ritardo della Denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predettila Compagnia riconosce l’indennità giornaliera da Inabilità Temporanea, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportunequalora oggetto di copertura, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo partire dal giorno lavorativo successivo a quello dell’inoltro della denuncia stessa. Gli eventuali successivi prolungamenti dell’Inabilità Temporanea devono essere tempestivamente comunicati mediante l’invio di apposito certificato. L’Assicurato, gli eredi o gli aventi diritto devono acconsentire alla visita dei medici della Compagnia ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo, a tal fine, dal segreto professionale i medici che hanno o hanno avuto in cui l’Assicurato è venuto cura l’Assicurato; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della cartella clinica. Le spese relative a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamocertificati medici, cartella clinica e ogni altra documentazione richiesta sono a carico dell’Assicurato. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno Per il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta rimborso di risarcimento ovvero affrontare costi quanto indicato all’articolo “Spese di cura” occorre presentare i documenti di spesa e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionalela documentazione medica, in ogni ipotesi particolare la cartella clinica in caso di vertenza l'Assicuratoricovero. - documentazione medica con cartella clinica in caso vi sia stato ricovero; - certificato di morte; - certificato di famiglia relativo all’Assicurato; - atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi; - in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli aventi causa, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia circa il reimpiego della messa quota spettante al minorenne o al soggetto incapace; - eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento della modalità di sinistro nonché per la corretta identificazione degli eredi o aventi diritto. - Certificato di non gravidanza della vedova (se in moraetà fertile); - Copia dei verbali delle Autorità, ha ove intervenute; - Patente di guida, se l’evento è avvenuto alla guida di veicoli; - dichiarazione di non intervenuto provvedimento di separazione / sentenza di divorzio. Nel caso intervenga il decesso per cause diverse dall’Infortunio prima che siano stati effettuati gli accertamenti e le verifiche necessarie alla quantificazione dell’Invalidità permanente, deve essere fornita prova da parte degli eredi o aventi diritto della - Avvenuta stabilizzazione dei postumi invalidanti, mediante produzione di certificato di guarigione o di equivalente documentazione attestante la facoltà di indicare all’Assicuratore il stabilizzazione dei postumi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medico legale di propria fiducia per parte, certificati INAIL) corredata da tutta la gestione documentazione medica e da cartella clinica qualora sia intervenuto ricovero; - assoluta ed oggettiva estraneità della causa del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratoredecesso rispetto all’Infortunio.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Morte Ed Invalidità Permanente Da Infortunio Ed Invalidità Permanente Da Malattia, iisvoltapescara.edu.it

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/sinistro il Contraente o l’Assicurato devono: • fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno danno; • darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci alla Direzione della Società o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite il Broker entro 15 (quindici) giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il quando l’Ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applica l’art.1915 C.C. La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo determinano, dovrà essere corredata di certificato medico ed inviata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'infortunio o dal momento in cui la Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ ricorrere alle cure di ogni reclamo e/un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente, l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta quando questa sopravvenga durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o richiesta telegramma. Le spese di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie cura e opportune, sarà quelle relative ai certificati medici sono a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione carico dell'Assicurato, salvo il che siano espressamente comprese nell'assicurazione. Nel caso in cui di inabilità temporanea, i dieci giorni lavorativi certificati dovranno essere rinnovati alle rispettive scadenze. In caso di tempo per fare mancato rinnovo, la denuncia cadanoliquidazione dell'indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data diversa. L'Assicurato o, in tutto o in parte, dopo la data caso di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratoremorte, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostantebeneficiario, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato devono consentire le indagini e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi gli accertamenti ritenuti necessari dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’AssicuratoreSocietà.

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Samples: Capitolato Di Polizza Infortuni Cumulativa, Capitolato Di Polizza Infortuni Cumulativa

Obblighi in caso di sinistro. Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che l’Aderente/Assicurato o i suoi aventi diritto producano tutta la documentazione necessaria e compilino correttamente il modulo di denuncia del Sinistro utilizzando preferibilmente il documento disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente al Contraente ovvero a Credemassicurazioni S.p.A., xxx Xxxxx Xxxx 3, 42121 Reggio Xxxxxx con le seguenti tempistiche: - nei casi di Invalidità Totale Permanente da Infortunio entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del sinistro; - nei casi di Invalidità Totale Permanente da Malattia entro e non oltre il sessantesimo giorno da quando la malattia faccia presumere che abbia esito invalidante; - nei casi di Perdita del Posto di Xxxxxx non oltre il sessantesimo giorno dal licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”; - nei casi di Inabilità Temporanea Totale entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del sinistro; - nei casi di Ricovero in Istituto di Cura non oltre il quindicesimo giorno dalla data del ricovero. Oltre al modulo di sinistro è necessario inoltrare a Credemassicurazioni la seguente documentazione relativa all’Assicurato: • In caso relazione alla richiesta di sinistroXxxxxxxxxx per Invalidità Totale Permanente: - copia del documento di identità, l'Assicurato codice fiscale, domicilio e telefono; - certificazione di Invalidità Totale Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l’attestazione del grado di Invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale; - dichiarazione con la quale l’Aderente/Assicurato libera dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e/o il Contraentecurato. La valutazione dell’invalidità, in ogni caso, non può avvenire prima di aver diritto a qualsiasi 6 mesi dalla denuncia di Xxxxxxxx. • In relazione alla richiesta di indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile per Perdita del Posto di Xxxxxx: - copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono; - copia della lettera di assunzione; - copia della lettera di licenziamento; - copia del certificato di disponibilità al lavoro rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l’impiego o documento equipollente; - copia della busta paga relativa alla retribuzione percepita nel mese di adesione, nei due mesi successivi ed eventualmente, ove necessario, la busta paga del mese precedente alla data di adesione. • In relazione alla richiesta di indennizzo per Inabilità Totale Temporanea: - copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono; - copia della cartella clinica relativa ad eventuale ricovero o altra ulteriore documentazione medica specialistica attestante l’Inabilità Temporanea Totale; - i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Totale Temporanea); - documentazione che attesti che alla data del sinistro l’Aderente/Assicurato è un Lavoratore Autonomo (es. Visura Camerale aggiornata ad una data successiva al sinistro, partita IVA.ecc.); - dichiarazione con la quale l’Aderente/Assicurato libera dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e/o curato. • In relazione alla richiesta di indennizzo per Ricovero in Istituto di Cura: - copia del documento di identità, comunquecodice fiscale, non oltre dieci giorni lavorativi da quello domicilio e telefono; - copia della cartella clinica relativa al ricovero ed altra eventuale documentazione medica; - documentazione che attesti l’attività lavorativa dell’Aderente/Assicurato al momento del sinistro (es. per i Non Lavoratori il certificato rilasciato del centro per l’impiego, per i Lavoratori Dipendenti Pubblici e Privati copia della busta paga del mese in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo ricovero); - dichiarazione con la quale l’Aderente/Assicurato libera dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e/o richiesta curato. La Compagnia si riserva la possibilità, per ogni singola garanzia sopra indicata, di risarcimento danno ricevuto chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la prima volta durante il periodo corretta gestione del sinistro. Il diritto all’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente è di assicurazione; ▪ di ogni fatto carattere personale e quindi non è trasmissibile a eredi o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicuratoaventi causa. Tale denunciaTuttavia, se fatta all’Assicuratore l’Aderente/Assicurato, denunciato il sinistro, muore - per cause indipendenti dalle lesioni subite o dalla malattia denunciata - prima che l’Indennizzo sia stato pagato, Credemassicurazioni, previa produzione del certificato di morte dell’Aderente/Assicurato, liquida agli eredi o aventi causa l’importo già concordato o, in alternativa, l’importo offerto. Se l’Aderente/Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni riportate nell’infortunio o dalla malattia denunciato/a e prima che siano stati effettuati gli accertamenti e verifiche previsti in polizza, Credemassicurazioni liquida agli eredi o aventi causa, previa produzione del certificato di morte dell’Aderente/Assicurato, l’importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini predettistabiliti dalle condizioni di polizza, accompagnata dalle precisazioni necessarie anche attraverso l’esame di documentazione prodotta dagli eredi o aventi causa, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo certificato di invalidità INPS/INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e opportunela cartella clinica, sarà qualora ci sia stato ricovero. La Compagnia Assicuratrice che presta la specifica copertura effettuerà il pagamento a tutti favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazioneinteressi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario. Premesso Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia Assicuratrice al Beneficiario. Si precisa che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo i diritti derivanti dal contratto di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 secondo quanto previsto dall’art. 2952 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratorec.c.

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Samples: Avvera Protezione Prestito, www.avverafinanziamenti.it

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistroSinistro i richiedenti la prestazione/Beneficiari devono preventivamente consegnare a Credemvita i documenti necessari a: • Verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento • Individuare con esattezza gli aventi diritto tenuto peraltro conto della facoltà di designazione e modifica del/dei Beneficiario/i ai sensi dell’art. 1920, l'Assicurato ecomma 2 c.c., quindi con atti anche non a conoscenza della Compagnia Assicuratrice • Espletare gli adempimenti di cui alla normativa antiriciclaggio I richiedenti la prestazione/o il Contraente, prima Beneficiari devono consegnare a Credemvita: - Richiesta scritta di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’AssicuratoLiquidazione. Tale denunciarichiesta può essere formulata anche senza utilizzare l’apposita modulistica predisposta da Credemvita, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà che è comunque a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazionedisposizione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx o presso i propri Intermediari. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il Nel caso in cui i dieci giorni lavorativi Beneficiari siano più di tempo uno ciascuno di questi dovrà sottoscrivere la richiesta per fare la denuncia cadanopropria quota di pertinenza - Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario - Modulo per l’adeguata verifica antiriciclaggio compilato e sottoscritto - Indicazione scritta della modalità con la quale il pagamento deve essere effettuato e nel caso di bonifico, con indicazione delle coordinate IBAN o altro codice relativo al conto corrente del Beneficiario Tipologia di documento Informazioni aggiuntive Richiesta scritta di Liquidazione per Decesso e indicazione scritta delle modalità di pagamento/coordinate IBAN Possibile utilizzare il modulo standard sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx Copia documento di identità in tutto o corso di validità Per ciascun Beneficiario Copia del codice fiscale Per ciascun Beneficiario Modulo di adeguata verifica antiriciclaggio compilato Per ciascun Beneficiario Al fine di attestare la propria qualità di Beneficiario/i, considerata l’eventualità che in parte, dopo corso di Polizza sia variata la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizzedesignazione, anche agli altri assicuratori interessatimediante testamento, indicando a ciascuno quindi con atto non in possesso di Credemvita, nonché in caso di designazione per relationem con rinvio alla categoria di eredi testamentari ed in assenza legittimi, per il nome degli altri quale occorre verificare se esista o meno un testamento (art. 1910 del Codice Civilee nel caso cosa indichi il testamento e chi siano i soggetti da qualificare altrimenti “eredi legittimi”). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta , al fine di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratoreconsentire alla Compagnia Assicuratrice di verificare la qualifica di creditore, il quale è autorizzato richiedente la Liquidazione deve in ogni momento caso sempre consegnare a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.Credemvita:

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Samples: Contratto Di Finanziamento, Avvera Protezione Prestito

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistrosinistro i richiedenti la prestazione/beneficiari devono preventivamente consegnare a Credemvita i documenti necessari a: • Verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento • Individuare con esattezza gli aventi diritto tenuto peraltro conto della facoltà di designazione e modifica del/del beneficiario/i ai sensi dell’art. 1920, l'Assicurato e/o il Contraentecomma 2 c.c., prima quindi con atti anche non a conoscenza della Compagnia • Espletare gli adempimenti di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ alla normativa antiriciclaggio - Richiesta scritta di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicuratoliquidazione. Tale denunciarichiesta può essere formulata anche senza utilizzare l’apposita modulistica predisposta da Credemvita, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà che è comunque a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazionedisposizione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx o presso i propri intermediari. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il Nel caso in cui i dieci giorni lavorativi beneficiari siano più di tempo uno ciascuno di questi dovrà sottoscrivere la richiesta per fare la denuncia cadanopropria quota di pertinenza - Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun beneficiario - Modulo per l’adeguata verifica antiriciclaggio ritualmente compilato e sottoscritto - Indicazione scritta della modalità con la quale il pagamento deve essere effettuato e nel caso di bonifico, con indicazione delle coordinate IBAN o altro codice relativo al conto corrente del beneficiario Tipologia di documento Informazioni aggiuntive Richiesta scritta di liquidazione per decesso e indicazione scritta delle modalità di pagamento/coordinate IBAN Possibile utilizzare il modulo standard sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx Copia documento di identità in tutto o corso di validità Per ciascun beneficiario Copia del codice fiscale Per ciascun beneficiario Modulo di adeguata verifica antiriciclaggio compilato Per ciascun beneficiario Al fine di attestare la propria qualità di beneficiario/i, considerata l’eventualità che in parte, dopo corso di polizza sia variata la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizzedesignazione, anche agli altri assicuratori interessatimediante testamento, indicando a ciascuno quindi con atto non in possesso di Credemvita, nonché in caso di designazione per relationem con rinvio alla categoria di eredi testamentari ed in assenza legittimi, per il nome degli altri quale occorre verificare se esista o meno un testamento (art. 1910 del Codice Civilee nel caso cosa indichi il testamento e chi siano i soggetti da qualificare altrimenti “eredi legittimi”). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta , al fine di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratoreconsentire alla Compagnia di verificare la qualifica di creditore, il quale è autorizzato richiedente la liquidazione deve in ogni momento caso sempre consegnare a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.Credemvita:

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Samples: Avvera Protezione Prestito, www.avverafinanziamenti.it

Obblighi in caso di sinistro. In caso Per consentire a Credemassicurazioni di sinistroeffettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, l'Assicurato e/è importante che l’Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del Sinistro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. E’ possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente al Contraente (per il tramite della filiale che ha provveduto all’erogazione del Contratto di Mutuo), ovvero a Credemassicurazioni S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxx 3 - 42121 Reggio Xxxxxx, entro e non oltre il sessantesimo giorno da quando la Malattia faccia presumere che abbia esito invalidante. Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Assicurato: - Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono - Certificazione di Invalidità Totale Permanente emessa dagli enti preposti o il Contraenteda un medico legale con l’attestazione del grado di Invalidità, nonché copia della cartella clinica - Dichiarazione dell’Assicurato che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni alla Compagnia Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro. La valutazione dell’invalidità, in ogni caso, non può avvenire prima di aver 6 mesi dalla denuncia di Xxxxxxxx. Il diritto all’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore Tuttavia, se l’Assicurato, denunciato il Sinistro, muore - per cause indipendenti dalle lesioni subite o dalla Malattia denunciata - prima che l’Indennizzo sia stato pagato, Credemassicurazioni, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, liquida agli eredi o aventi causa l’importo già concordato o, in alternativa, l’importo offerto. Se l’Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni riportate nell’Infortunio denunciato e prima che siano stati effettuati gli accertamenti e verifiche previsti in Polizza, Credemassicurazioni liquida agli eredi o aventi causa, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, l’importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti dalle condizioni di Polizza, anche attraverso l’esame di documentazione prodotta dagli eredi o aventi causa, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo certificato di invalidità INPS/INAIL) corredata, se non appena ragionevolmente possibile eancora prodotta, comunqueda tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, non oltre dieci qualora ci sia stato Ricovero. Credemassicurazioni effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da quello Credemassicurazioni al Beneficiario. Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cui il sinistro due anni da quando si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenzafatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 2952 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.

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Samples: Avvera Protezione Rata, Contratto Di Mutuo

Obblighi in caso di sinistro. In Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, è importante che Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del Sinistro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx E’ possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente al Contraente (per il tramite della filiale che ha provveduto all’erogazione del Contratto di Mutuo), ovvero a Credemassicurazioni S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxx 3 - 42121 Reggio Xxxxxx, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data dell’Infortunio o della Malattia. Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Assicurato: - Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono - Copia della cartella clinica relative ad eventuale Ricovero o altra eventuale documentazione medica con certificato medico specialistico attestante l’Inabilità Temporanea Totale - I successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale) - Documentazione che attesti, in caso di sinistroInabilità Temporanea Totale, l'Assicurato che alla data del Sinistro l’Assicurato è un Lavoratore Autonomo (es. Visura Camerale aggiornata ad una data successiva al Sinistro, partita IVA.) - Dichiarazione con la quale l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e/o curato Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro. Credemassicurazioni effettuerà il Contraentepagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, prima calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemassicurazioni al Beneficiario. Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi assicurazione si prescrivono in due anni da quello in cui il sinistro quando si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenzafatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 2952 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.

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Samples: Avvera Protezione Rata, Contratto Di Mutuo

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/o sinistro il Contraente, prima di aver diritto “Servizio Competente” del Contraente deve: - fare quanto gli e possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a qualsiasi indennizzo dovranno carico della Societàai termini dell’art. 1914 del Codice Civile; - entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile ealla Società.L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c. II Contraente deve altresì: - per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, comunquefare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziariao di Polizia del luogo, non oltre dieci giorni lavorativi da quello fornendo gli elementi di cui dispone; - conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizidel reato eventualmente commesso senza avere in cui nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità; - predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte a danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova del beni danneggiati o distrutti,la documentazione contabile c/o altre scritture che l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all’Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenzaalla Società, lo stato delle cose nella misura necessariaper la ripresa dell’attività. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale Inoltre, trascorsi 20 giorni dalla denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predettiil perito della Società non è intervenuto, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportunel’Assicuratoha facoltà di prendere tutte le misure del caso. Ed inoltre, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia relativamente ai danni di sinistro regolarmente presentata durante fenomeno elettrico: - permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata; - la riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui alla lettera b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall’Assicurato, non avviene entro otto giorni dall’avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizzel’assicurazione resta sospesa, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà cosa danneggiata, limitatamente ai danni di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducianatura elettrica, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratoreriparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

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Samples: www.isinucleare.it, www.inaf.it

Obblighi in caso di sinistro. In caso Per consentire a Credemassicurazioni di sinistroeffettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, l'Assicurato è importante che l’Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del Sinistro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. E’ possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente al Contraente (per il tramite della filiale che ha provveduto all’erogazione del Contratto di Mutuo), ovvero a Credemassicurazioni S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxx 3 - 42121 Reggio Xxxxxx, entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data del Ricovero. Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Assicurato: - Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono - Copia della cartella clinica relativa al Ricovero o altra eventuale documentazione medica - Documentazione che attesti l’Attività Lavorativa dell’Assicurato al momento del Sinistro (per i Non Lavoratori il certificato rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l’impiego, per i Lavoratori Dipendenti Pubblici o Lavoratori Dipendenti Privati copia della busta paga del mese in cui si è verificato il Ricovero) - Dichiarazione con la quale l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e/o curato Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro. Credemassicurazioni effettuerà il Contraentepagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, prima calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemassicurazioni al Beneficiario. Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi assicurazione si prescrivono in due anni da quello in cui il sinistro quando si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenzafatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 2952 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.

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Samples: Avvera Protezione Rata, Contratto Di Mutuo

Obblighi in caso di sinistro. In caso Qualsivoglia notifica o comunicazione di sinistrocui alla presente Sezione - ad eccezione di quanto previsto per i Servizi per la Gestione di una Violazione dei Dati di cui infra - deve essere effettuata attraverso i contatti indicati della Sezione “Comunicazioni delle Richieste di Risarcimento, l'Assicurato e/Perdite o il ContraenteCircostanze” della Scheda di Polizza all’indirizzo email: L’Assicurato dovrà comunicare agli Assicuratori ogni Richiesta di Risarcimento pervenuta, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile epossibile, comunquee in ogni caso entro (i) 30 giorni dalla cessazione del Periodo di Assicurazione, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza(ii) del termine del Periodo di Garanzia Postuma (ove applicabile). l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denunciadarne comunicazione agli Assicuratori, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è appena venuto a conoscenza della Minaccia di Estorsione, ma in ogni caso entro 30 giorni dopo la cessazione della presente Polizza. L’Assicurato dovrà ottenere il previo assenso degli Assicuratori prima di incorrere in qualsivoglia spesa. l’Assicurato deve inoltrare, immediatamente dalla scoperta di qualsivoglia circostanza, evento o avrebbe dovuto aver conoscenza incidente da cui potesse sorgere una di tali perdite, comunicazione scritta agli Assicuratori. L’Assicurato dovrà fornire agli Assicuratori prova accurata e dettagliata dei Costi di Recupero Dati, Perdita da Interruzione dell’Attività e Perdita da Interruzione dell’Attività del reclamoFornitore di Servizi (Provider), e la presente Polizza coprirà il costo eventuale - sino ad un ammontare pari ad Euro 50.000,00 - di un consulente terzo che rediga la stima di tali costi e spese. In ogni caso, tutte le perdite e costi coperti ai sensi del presente paragrafo, a pena di decadenza, devono essere segnalate agli Assicuratori entro e non oltre sei mesi dal termine del Periodo di Assicurazione. l’Assicurato deve notificare agli Assicuratori qualsiasi perdita non appena possibile, ed in ogni caso entro 60 giorni dopo la cessazione della presente Polizza. Se esistono altre assicurazioni operanti durante il Periodo di Assicurazione l’Assicurato viene a garanzia del medesimo rischioconoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente rappresentare il presupposto di una Richiesta di Risarcimento (distinte rispetto a quelle nascenti da una Violazione dei Dati o Violazione della Sicurezza), l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistropotrà essere fornita comunicazione scritta agli Assicuratori, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.indicando:

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Samples: Contratto Di Assicurazione Cyber Risk

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/o sinistro il Contraente, prima di aver diritto "Servizio Competente" del Contraente deve: - fare quanto gli e possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a qualsiasi indennizzo dovranno carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile; - entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile ealla Società. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c. II Contraente deve altresì: - per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, comunquefare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, non oltre dieci giorni lavorativi da quello fornendo gli elementi di cui dispone; - conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in cui nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità; - predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte a danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova del beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile c/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicuratoripresa dell'attività. Tale Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predettiil perito della Società non è intervenuto, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione prendere tutte le misure del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratorecaso.

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Samples: www.terredargine.it

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l’ARPAS deve: - fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, seguendo anche le disposizioni eventualmente impartite dalla Società; le spese fatte a questo scopo dall’ARPAS sono a carico della Società, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva al tempo del sinistro, l'Assicurato anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente; - entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C. Il “Servizio Competente” deve altresì: - per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone; - conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità; - predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o il Contraentealtre scritture che l'ARPAS sarà in grado di esibire, prima o in luogo, dichiarazioni testimoniali. Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'ARPAS stesso di modificare, dopo aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui denunciato il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale ripresa dell’attività, inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predettiil perito della Società non è intervenuto, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, l’ARPAS ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione prendere tutte le misure del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.caso

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Samples: www.regione.sardegna.it

Obblighi in caso di sinistro. In caso Per consentire a Credemassicurazioni di sinistroeffettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, l'Assicurato e/è importante che l’Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del Sinistro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Tale modulo di denuncia potrà essere presentato al Contraente oppure inviato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxx 3 - 42121 Reggio Xxxxxx. È possibile inoltrare la richiesta di apertura del Sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di Credemassicurazioni. Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Assicurato: - Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono - Certificazione di Invalidità Totale Permanente emessa dagli enti preposti o il Contraenteda un medico legale con l’attestazione del grado di invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale - Dichiarazione dell’Assicurato che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni alla Compagnia Assicuratrice Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro. La valutazione dell’invalidità, in ogni caso, non può avvenire prima di aver 6 mesi dalla denuncia di Xxxxxxxx. Il diritto all’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denunciaTuttavia, se fatta all’Assicuratore l’Assicurato, denunciato il Sinistro, muore - per cause indipendenti dalle lesioni subite o dalla Malattia denunciata - prima che l’Indennizzo sia stato pagato, Credemassicurazioni, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, liquida in assenza di diversa designazione da parte dell’Aderente, agli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi in parti uguali l’importo già concordato o, in alternativa, l’importo offerto. Se l’Assicurato muore per cause indipendenti dalla Malattia denunciata e prima che siano stati effettuati gli accertamenti e verifiche previsti in Polizza, Credemassicurazioni liquida in assenza di diversa designazione da parte dell’Aderente, agli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi in parti uguali,, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, l’importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini predettistabiliti dalle condizioni di Polizza, accompagnata dalle precisazioni necessarie anche attraverso l’esame di documentazione prodotta dagli eredi o aventi causa, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo certificato di invalidità INPS/INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e opportunela cartella clinica, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia qualora ci sia stato ricovero. I pagamenti vengono effettuati da Credemassicurazioni agli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Le richieste di sinistro regolarmente presentata durante pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi. Qualora il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”pagamento non dovesse essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione Compagnia corrisponderà agli aventi diritto, salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la dal 31esimo giorno fino alla data di scadenza dell’assicurazione; effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all’art. 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dello 0,50%. Le parti escludono pertanto ed espressamente l’applicazione del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1910 del 1284, quarto comma, Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’AssicuratoreCome indicato al precedente art. 3.7 – Cessazione dell’Assicurazione, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia liquidazione dell’Indennizzo previsto per la gestione garanzia Invalidità Totale Permanente da Malattia superiore al 65% determina la cessazione del giudizio stessopresente contratto assicurativo. L’Assicuratore Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata prescrivono in due anni da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’AssicuratoreCodice Civile.

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Samples: Contratto Di Finanziamento

Obblighi in caso di sinistro. L’Assicurato in caso di sinistro deve: relativamente alle casistiche di danno previste dal contratto: ⮚ In caso di sinistrofurto ed eventi sociopolitici deve inoltre: ° presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia all’Impresa, l'Assicurato provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti suindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana; ° in caso di danno totale: ◼ fornire originale della carta di circolazione o copia conforme nel caso di presentazione ad altra Compagnia che forniva le garanzie furto e/o eventi sociopolitici/atti vandalici; se asportata o danneggiata con il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato veicolo o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo già fornita ad altra Compagnia che forniva le garanzie furto e/o richiesta eventi sociopolitici/atti vandalici, trasmettere all’Impresa copia della denuncia relativa o documentazione comprovante la consegna della stessa all’altra Compagnia; ◼ fornire originale del certificato di risarcimento danno ricevuto per proprietà con l’annotazione della perdita di possesso, rilasciata dal PRA o se già consegnata ad altra Compagnia che forniva la prima volta durante il periodo garanzia furto, fornire copia conforme dello stesso; ◼ fornire originale dell’estratto cronologico generale del PRA, o, nel caso di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo consegna ad altra Compagnia che forniva le garanzie furto e/o richiesta eventi sociopolitici/atti vandalici, copia conforme dello stesso; ⮚ In caso di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denunciaIncendio deve inoltre: ° se doloso presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia all’Impresa, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana; ° fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se fatta all’Assicuratore intervenuti. Se l’Assicurato non provvede nei suddetti termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare ad effettuare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratorebeneficiare delle relative garanzie.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Obblighi in caso di sinistro. Tutti i sinistri alle macchine assicurate devono essere denunciati per iscritto dall’Assicurato alla Società ed al Locatore entro le 96 ore successive al sinistro o al momento in cui ne sia venuto a conoscenza. I sinistri di incendio, furto, rapina, o di origine presumibilmente dolosa, devono essere denunciati nei termini di Legge all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società l’Assicurato deve fare quanto è in suo potere per evitare o limitare il danno ottemperando alle istruzioni della Società prima dell’inizio delle riparazioni, fornire dimostrazione del valore della macchina, dei pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione del guasto, delle spese a ciò necessarie, e di quelle sostenute per limitare il danno. La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato - prima della ispezione da parte di un incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività . In caso di sinistrogaranzia prestata sul “Capitale Residuo” in occasione di ogni sinistro il Locatore è comunque obbligato, l'Assicurato e/o su richiesta della Società, a produrre il Contraentepiano di ammortamento finanziario relativo alle macchine danneggiate, prima calcolato in base alle tabelle percentuali di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile edegrado vigenti al momento del singolo contratto di locazione finanziaria per le macchine danneggiate medesime. Se tale ispezione, comunqueper motivi indipendenti dall’Assicurato, non oltre dieci avviene entro 8 giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare dalla denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizzel’Assicurato può prendere tutte le misure del caso. La Società non è obbligata ad alcun indennizzo ove si accerti che per giustificare l’ammontare dei danni si è ricorso a documentazione non veritiera o a mezzo fraudolenti, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità oppure sono state manomesse o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa alterate dolosamente le tracce o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi le parti danneggiate dal sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che La Società si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha riserva la facoltà di indicare all’Assicuratore provvedere direttamente alla riparazione o alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stessodanno in contanti. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con In tal caso ne deve dare comunicazione motivata da inviare all'Assicurato scritta all’Assicurato entro i dieci 8 giorni lavorativi successivi alla data di dal ricevimento della nomina denuncia del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratoresinistro.

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Samples: serviziappsoci.grupporealemutua.it

Obblighi in caso di sinistro. Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, è importante che l’Assicurato o i suoi aventi diritto producano tutta la documentazione necessaria e compilino correttamente il modulo di denuncia del Sinistro, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo di denuncia disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente a: • Credemassicurazioni S.p.A., xxx Xxxxx Xxxx 3, 42121 Reggio Xxxxxx con le seguenti tempistiche: - In caso di sinistromorte dovuta a Infortunio entro sessanta giorni dalla data del decesso; - Nei casi di Invalidità Totale Permanente da Infortunio entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del Sinistro; - Nei casi di Inabilità Temporanea Totale entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del Sinistro; - Nei casi di Ricovero in Istituto di Cura non oltre quindici giorni dall’inizio del ricovero; - Nei casi di Perdita del Posto di Xxxxxx non oltre il sessantesimo giorno dal licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”. Oltre al modulo di denuncia è necessario inoltrare a Credemassicurazioni la seguente documentazione relativa all’Assicurato: • In relazione alla richiesta di Xxxxxxxxxx per Invalidità Totale Permanente dovuta a Infortunio: - Copia del documento di identità, l'Assicurato codice fiscale, domicilio e telefono; - Certificazione di Invalidità Totale Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l’attestazione del grado di Invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale; - Dichiarazione dell’Assicurato che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni a La valutazione dell’invalidità, in ogni caso, non può avvenire prima di 6 mesi dalla denuncia di Xxxxxxxx. • In relazione alla richiesta di Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea: - Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono; - Copia della cartella clinica relative ad eventuale ricovero o altra eventuale documentazione medica con certificato medico specialistico attestante l’Inabilità Temporanea Totale; - I successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale); - Documentazione che attesti, in caso di Inabilità Temporanea Totale, che alla data del Sinistro l’Assicurato è un Lavoratore Autonomo (es. Visura Camerale aggiornata ad una data successiva al Sinistro, partita IVA.) - Dichiarazione con la quale l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e/o curato; • In relazione alla richiesta di Indennizzo per Ricovero in Istituto di Cura: - Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono; - Copia della cartella clinica relativa al ricovero o altra eventuale documentazione medica; - Documentazione che attesti l’attività lavorativa dell’Assicurato al momento del Sinistro (per i Non Lavoratori il Contraentecertificato rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l’impiego, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello per i Lavoratori Dipendenti Pubblici copia della busta paga del mese in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. Ricovero); - Dichiarazione con la quale l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo libera dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e/o curato; • In relazione alla richiesta di risarcimento danno ricevuto Xxxxxxxxxx per Perdita del Posto di Xxxxxx: - Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono; - Copia della lettera di assunzione; - Copia della lettera di licenziamento; - Copia del certificato di disponibilità al lavoro rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l’impiego o documento equipollente; • In relazione alla richiesta di Xxxxxxxxxx per decesso dovuto a Infortunio, i Beneficiari devono presentare: - Copia del documento d’identità e codice fiscale dell’Assicurato, nonché indirizzo e recapito telefonico della persona denunciante il decesso; - Certificato di morte dell’Assicurato; - Documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero; - Atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi; - Qualora fra i beneficiari vi siano minorenni, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la Liquidazione ed esoneri Credemassicurazioni S.p.A. circa il reimpiego della quota spettante al minorenne; - Eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento delle modalità del Sinistro, nonché per la prima volta durante il periodo corretta identificazione degli aventi diritto. La Compagnia si riserva la possibilità, per ogni singola garanzia sopra indicata, di assicurazione; ▪ chiedere all’Assicurato o ai Beneficiari ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro. Il diritto all’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente è di ogni fatto carattere personale e quindi non è trasmissibile a Beneficiari, eredi o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicuratoaventi causa. Tale denunciaTuttavia, se fatta all’Assicuratore l’Assicurato, denunciato il Sinistro, muore - per cause indipendenti dalle lesioni subite o dalla Malattia denunciata - prima che l’Indennizzo sia stato pagato, Credemassicurazioni, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, liquida agli eredi o aventi causa l’importo già concordato o, in alternativa, l’importo offerto. Se l’Assicurato muore - per cause indipendenti dalle lesioni subite o dalla Malattia denunciata - prima che siano stati effettuati gli accertamenti e verifiche previsti in Polizza, Credemassicurazioni liquida agli eredi o aventi causa, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, l’importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini predettistabiliti dalle condizioni di Polizza, accompagnata dalle precisazioni necessarie anche attraverso l’esame di documentazione prodotta dagli eredi o aventi causa, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo certificato di invalidità INPS/INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e opportunela cartella clinica, sarà qualora ci sia stato ricovero. Credemassicurazioni effettuerà il pagamento a tutti favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazioneinteressi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario. Premesso Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemassicurazioni al Beneficiario. Si precisa che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo i diritti derivanti dal contratto di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 secondo quanto previsto dall’art. 2952 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratorec.c.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Tutela Del Reddito Della Persona in Caso Di Infortunio, Malattia, Perdita Del Posto Di Lavoro

Obblighi in caso di sinistro. In I sinistri devono essere denunciati tempestivamente dagli aventi causa, per iscritto all’indirizzo: Credemvita S.p.A. – Xxx Xxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx. Per poter verificare i presupposti della Liquidazione in conseguenza del Decesso dell’Assicurato deve essere inoltrata a Credemvita, da parte del Beneficiario, richiesta di rimborso in forma scritta. Tale richiesta dovrà pervenire per iscritto alla Compagnia Assicuratrice, anche attraverso l’Intermediario, restando a carico del richiedente la prova della data dell’avvenuta ricezione della richiesta, senza che sia necessario utilizzare l’apposita modulistica predisposta da Credemvita. Ad ogni modo la Compagnia Assicuratrice, al solo fine di agevolare i Beneficiari nell’effettuazione della richiesta e a mero titolo di servizio alla clientela, rende noto che, sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx, presso l’Intermediario, sono disponibili: • Un modulo standard per le richieste di pagamento • L’elenco delle informazioni che devono essere necessariamente fornite • L’elenco delle richieste, autorizzazioni e procure che il Beneficiario deve rilasciare a Credemvita per consentire a quest’ultima di presentare la richiesta di documentazione direttamente a terzi Oltre alla predetta richiesta è necessario inoltrare a Credemvita la seguente documentazione relativa all’Assicurato: • Per ciascun Beneficiario: copia di un documento di identità in corso di validità; copia del codice fiscale e modulo per l’adeguata verifica compilato • Indicazione della modalità con la quale il pagamento deve essere effettuato e nel caso di sinistrobonifico, l'Assicurato e/con indicazione delle coordinate IBAN o il Contraentealtro codice relativo al conto corrente del Beneficiario Al fine di attestare la propria condizione di Beneficiario, prima considerata l’eventualità che in corso di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per Polizza sia variata la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizzedesignazione, anche agli altri assicuratori interessatimediante testamento, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato quindi con atto non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta in possesso della Compagnia Assicuratrice, nonché in caso di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratoredesignazione per relationem con rinvio alla categoria di eredi legittimi, al fine di consentire alla Compagnia Assicuratrice di verificare la qualifica di creditore, il quale è autorizzato richiedente la Liquidazione dovrà in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.sempre produrre:

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Samples: Contratto Di Finanziamento

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/Sinistro il Contraente e l’Assicurato se persona diversa devono: • fare quanto è possibile per evitare o limitare il Contraente, prima danno (come previsto dall’art.1914 Codice Civile “Obbligo di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne salvataggio”). • dare avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci (denuncia di Xxxxxxxx) alla Compagnia entro tre giorni lavorativi da quello in cui quando il sinistro si Sinistro è verificato accaduto o l'Assicurato o il Contraente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando tutti gli elementi precisati all’art. 11.2 “Contenuto della denuncia di Xxxxxxxx”. Per effettuare la denuncia si può: • utilizzare l’apposita funzionalità nella propria Area Riservata del sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx oppure • chiamare il numero 00.00.000.000 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documentazione necessaria). Solo in quest’ultimo caso il Contraente o avrebbe dovuto averne conoscenza. Assicurato dovrà dare anche avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dalla chiamata, tramite e-mail a xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx o fax al numero 00.00.000.000 Se il contratto è stato stipulato presso un intermediario assicurativo il Contraente o l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare comunque inoltrare la denuncia cadano, con le modalità sopra indicate. L’inadempimento di uno degli obblighi previsti nella Sezione “Cosa fare in tutto caso di Sinistro?” può comportare la perdita totale o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 parziale del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art.1915 Codice Civile). L'Assicurato 11.1.1Conservazione delle tracce Il Contraente o l’Assicurato devono conservare le tracce ed i residui del Sinistro quando possibile, compatibilmente con l’eventuale necessità di urgenti riparazioni. Per la conservazione delle tracce ed i residui il Contraente o l’Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in hanno diritto ad alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’AssicuratoreIndennizzo.

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Samples: www.zurich-connect.it

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistrosinistro relativo alle garanzie di cui sopra, l'Assicurato e/o il Contraente, prima Beneficiario deve aver preventivamente attivato l’assistenza ACI Global (Soccorso Stradale) contattando il numero verde 803.116 e la Centrale Operativa deve aver disposto l’invio di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello un carro attrezzi (nei casi in cui il sinistro si è verificato danno rilevato non poteva essere riparato sul posto) e disposto, su richiesta del Socio, il trasporto del veicolo guasto, presso l’officina convenzionata con ACI Global SpA, più vicina, abilitata alle riparazioni abbinate alla Polizza Fix or Repair o l'Assicurato o presso l’officina scelta dal socio e verificata da ACI Global. Successivamente all’arrivo in Officina, il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenzaSocio / Beneficiario -presi accordi con l’Officina sui termini e le condizioni delle Riparazioni da effettuarsi- dovrà farsi rilasciare dall’Officina stessa un Preventivo di dettaglio con evidenza delle ore di mano d’opera previste e dei costi ad esse associati in coerenza con i “tempari” delle case auto. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ In caso di ogni reclamo accettazione dello stesso, risultante da apposita firma del Socio/Beneficiario, sul Documento di Preventivo, il Socio/Beneficiario dovrà contattare via mail (all’indirizzo dedicato) la Centrale Operativa ACI Global, compilare l’apposito modulo di richiesta autorizzazione di cui all’Allegato C ed inviare lo stesso, unitamente al Preventivo accettato ed agli altri Documenti indicati nel Xxxxxx, per chiedere apposita autorizzazione per l’attivazione della “garanzia Fix or Repair” sul veicolo associato trainato in Officina a seguito di guasto. ACI Global valutati i pre-requisiti ex art. 4 ed il preventivo stesso e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto , in caso ricorrano tutti gli estremi per la copertura, invierà al socio la relativa autorizzazione a seguito della quale l’Officina potrà procedere ad avviare i lavori riparativi. L’Assicurato/Beneficiario è quindi tenuto: • a dare avviso alla Centrale operativa di ACI Global del “sinistro” (per la cui copertura è attiva la Polizza) prima volta durante il periodo che venga eseguito qualsiasi intervento sul veicolo ed attendere l’autorizzazione di assicurazioneACI Global prima di far procedere alla riparazione per cui si intende attivare la copertura “Fix or Repair”; • a farsi elaborare dall’Officina un Preventivo di ogni fatto o circostanza suscettibile dettaglio che solo se accettato espressamente dal Socio potrà essere oggetto di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta invio alla Centrale Operativa ACI Global per avviare l’iter autorizzativo per la non operatività dell’assicurazione , salvo il Copertura Fix or Repair; nel caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadanoredigere il preventivo sia necessario all’Officina porre in essere delle operazioni preliminari finalizzate ad individuare le cause del guasto, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal gli eventuali costi necessari per tali attività dovranno essere pattuiti direttamente tra Socio/Beneficiario ed Officina e rimarranno ad esclusivo carico del Socio/Beneficiario nel caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza lo stesso dovesse decidere di non effettuare la riparazione presso quell’Officina. • prendere le misure in suo potere per prevenire o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia limitare le conseguenze del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizzeche includono, anche agli nella misura ragionevole, la non rimozione o alterazione, così come il non consenso nella rimozione o alterazione, di qualsiasi traccia del sinistro senza previo accordo con ACI Global, oltre alla custodia e la conservazione del materiale recuperato; • fornire ad ACI Global tutti i tipi di informazioni sulle circostanze e conseguenze del sinistro nonché qualsiasi informazione complementare che può eventualmente richiedere ACI Global; • aggiungere giustificazioni, ricevute, certificati e denunce che giustifichino il verificarsi di eventi coperti da un'assicurazione; • sottoporre il veicolo a perizia degli esperti ogni volta che ACI Global lo ritenga necessario; • rispettare i requisiti di sicurezza imposti dalla legge, regolamenti o clausole di questa assicurazione; • non aggravare volontariamente le conseguenze del sinistro e non ostacolare il recupero dei beni assicurati; • non sottrarre, eludere, nascondere o alienare pezzi o parti del veicolo; • non impedire o rendere difficile la determinazione della causa del guasto e collaborare con l'assicuratore al fine di determinare la relativa causa; • non ingigantire, usando in malafede, l’importo del danno e non indicare le cose falsamente colpite dal guasto; • non utilizzare frodi, simulazioni, falsità o altri mezzi fraudolenti, nonché documenti falsi, per giustificare la richiesta; • comunicare ad ACI Global l'esistenza di altre polizze assicurative sottoscritte con altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno e che possano coprire il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.

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Samples: aciglobal.portaleamministrazionetrasparente.it

Obblighi in caso di sinistro. In caso La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di sinistrocertificato medico ed indirizzata al broker o alla Società, entro il 30° giorno dall'infortunio o dal momento in cui l’Ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente, l'Assicurato e/o il Contraentei suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Avvenuto l'infortunio, prima l'Assicurato deve ricorrere alle cure di aver diritto un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile eguarigione avvenuta, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta quando questa sopravvenga durante il periodo di assicurazione; ▪ cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telegramma o via e-mail. L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire alla visita di ogni fatto medici della Società ed a qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o circostanza suscettibile curato l'Assicurato stesso. Le spese di causare un reclamo cura sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione. Relativamente alla garanzia Rimborso Spese Mediche da Infortunio (per le categorie di assicurati aventi diritto) il rimborso delle spese sostenute viene effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata su presentazione da parte dell’Assicurato dei documenti giustificativi quali, notule del medico, ricevute del farmacista, fatture e/o richiesta altri documenti dell’istituto di risarcimento danno contro l’Assicuratocura nel quale ha avuto luogo il ricovero e simili. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia La domanda per il rimborso di sinistro regolarmente dette spese corredata dai documenti giustificativi di cui sopra deve essere presentata durante alla Società entro il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo 90° giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha terminata la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratorecura medica.

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Samples: www.soresa.it

Obblighi in caso di sinistro. In caso Qualsivoglia notifica o comunicazione di sinistrocui alla presente Sezione, l'Assicurato e/deve essere effettuata attraverso i contatti indicati della Sezione “Comunicazioni delle Richieste di Risarcimento, Perdite o il ContraenteCircostanze” della Scheda di Polizza all’indirizzo email: L’Assicurato dovrà comunicare agli Assicuratori ogni Richiesta di Risarcimento pervenuta, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile possibile, e in ogni caso entro (i) 30 giorni dalla cessazione del Periodo di Assicurazione, o (ii) del termine del Periodo di Garanzia Postuma (ove applicabile). Con riferimento ai Costi per la Gestione di una Violazione dei Dati, l’Assicurato dovrà comunicare agli Assicuratori ogni reale o sospetta Violazione dei Dati o Violazione della Sicurezza, non appena ne avrà avuto conoscenza all’indirizzo email xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx o, alternativamente contattando il call center al numero +00 00 00 000 000 e, comunquein ogni caso, entro 60 giorni dal decorso del termine del Periodo di Assicurazione. La notifica di una reale o sospetta Violazione dei Dati o Violazione della Sicurezza ai sensi del presente paragrafo costituirà altresì notifica di circostanza ai sensi di Polizza. Con riferimento alla Perdita da Cyber Estorsione, l’Assicurato deve darne comunicazione agli Assicuratori, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è appena venuto a conoscenza della Minaccia di Xxxxxxxxxx, ma in ogni caso entro 30 giorni dopo la cessazione della presente Polizza. L’Assicurato dovrà ottenere il previo assenso degli Assicuratori prima di incorrere in qualsivoglia spesa. Con riferimento ai Costi di Recupero Dati, Perdita da Interruzione dell’Attività e Perdita da Interruzione dell’Attività del Fornitore di Servizi (Provider), l’Assicurato deve inoltrare, immediatamente dalla scoperta di qualsivoglia circostanza, evento o avrebbe dovuto aver conoscenza incidente da cui potesse sorgere una di tali perdite, comunicazione scritta agli Assicuratori. L’Assicurato dovrà fornire agli Assicuratori prova accurata e dettagliata dei Costi di Recupero Dati, Perdita da Interruzione dell’Attività e Perdita da Interruzione dell’Attività del reclamoFornitore di Servizi (Provider), e la presente Polizza coprirà il costo eventuale – sino ad un ammontare pari ad Euro 50.000,00 – di un consulente terzo che rediga la stima di tali costi e spese. In ogni caso, tutte le perdite e costi coperti ai sensi del presente paragrafo, a pena di decadenza, devono essere segnalate agli Assicuratori entro e non oltre sei mesi dal termine del Periodo di Assicurazione. Con riferimento alla Sezione 2.7 E.Crime, l’Assicurato deve notificare agli Assicuratori qualsiasi perdita non appena possibile, ed in ogni caso entro 60 giorni dopo la cessazione della presente Polizza. Se esistono altre assicurazioni operanti durante il Periodo di Assicurazione l’Assicurato viene a garanzia del medesimo rischioconoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente rappresentare il presupposto di una Richiesta di Risarcimento (distinte rispetto a quelle nascenti da una Violazione dei Dati o Violazione della Sicurezza), l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistropotrà essere fornita comunicazione scritta agli Assicuratori, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.indicando:

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Samples: Contratto Di Assicurazione Cyber Risk

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/o sinistro il Contraente, prima di aver diritto l’ufficio competente dell’Ente deve: • fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile; • entro quindici giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il quando l’ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza, darne avviso scritto alla Società. • L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o avrebbe dovuto averne conoscenzaparziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. l’Assicurato 1915 C.C. L’ufficio competente dell’Ente deve altresì: • per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di ogni reclamo Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone; • conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità; • predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o richiesta altre scritture che l’Assicurato sarà in grado di risarcimento danno ricevuto esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali; • inoltrare contestualmente alla denuncia di sinistro, le foto attestanti il danno. Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all’Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale ripresa dell’attività, inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa perito della Società non è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischiointervenuto, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione prendere tutte le misure del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratorecaso.

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Samples: cri.it

Obblighi in caso di sinistro. In caso Per consentire a Credemassicurazioni di sinistroeffettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, è importante che l'Assicurato e/o produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del Sinistro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. E' possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l'Area Riservata presente sul sito di Tale modulo di denuncia potrà essere presentato al Contraente, oppure inviato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxx 3 - 42121 Reggio Xxxxxx. Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all'Assicurato: - Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono - Certificazione di Invalidità Totale Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l'attestazione del grado di Invalidità, nonché copia della cartella clinica - Dichiarazione dell'Assicurato che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni alla Compagnia Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all'Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro. La valutazione dell'invalidità, in ogni caso, non può avvenire prima di aver 6 mesi dalla denuncia di Xxxxxxxx. Il diritto all'Indennizzo per Invalidità Totale Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile eBeneficiari, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato eredi o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenzaaventi causa. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denunciaTuttavia, se fatta all’Assicuratore l'Assicurato, denunciato il Sinistro, muore - per cause indipendenti dalle lesioni subite o dalla Malattia denunciata - prima che l'Indennizzo sia stato pagato, Credemassicurazioni, previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, liquida, in assenza di diversa designazione da parte dell'Aderente, agli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi in parti uguali l'importo già concordato o, in alternativa, l'importo offerto. Se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni riportate nell'Infortunio denunciato e prima che siano stati effettuati gli accertamenti e verifiche previsti in Polizza, Credemassicurazioni liquida, in assenza di diversa designazione da parte dell'Aderente, agli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi in parti uguali, previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, l'importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini predettistabiliti dalle condizioni di Polizza, accompagnata dalle precisazioni necessarie anche attraverso l'esame di documentazione prodotta dagli aventi diritto, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo certificato di invalidità INPS/INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e opportunela cartella clinica, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia qualora ci sia stato Ricovero. I pagamenti vengono effettuati da Credemassicurazioni agli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Le richieste di sinistro regolarmente presentata durante pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi. Qualora il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”pagamento non dovesse essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione Compagnia corrisponderà agli aventi diritto, salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la dal 31esimo giorno fino alla data di scadenza dell’assicurazione; effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all'art. 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dello 0,50%. Le parti escludono pertanto ed espressamente l'applicazione del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1910 del 1284, quarto comma, Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’AssicuratoreCome indicato al precedente art. 3.4 – Cessazione dell'Assicurazione, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia liquidazione dell'Indennizzo previsto per la gestione garanzia Invalidità Totale Permanente da Malattia pari o superiore al 60% determina la cessazione del giudizio stessopresente contratto assicurativo. L’Assicuratore Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata prescrivono in due anni da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall'art. 2952 del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’AssicuratoreCodice Civile.

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Samples: Contratto Di Mutuo

Obblighi in caso di sinistro. In caso Tutte le denunce di sinistrodanni devono essere intestate alla Società e inoltrate dall'Assicurato e/o dal Danneggiato alla Contraente direttamente o tramite il proprio Fornitore o altra persona fisica o giuridica che ne abbia la facoltà, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito web della Contraente (xxx.xxx.xx) alla pagina "Assicurazione". Sarà cura della Contraente provvedere alla trasmissione delle denunce alla Società e a informare l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello Danneggiato in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenzamerito ai suoi obblighi e diritti riconducibili alla presente polizza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, La Società entro dieci sette giorni lavorativi dalla ricezione della messa in moradenuncia da parte della Contraente, ha provvede a riscontrare la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare singola denuncia alla Contraente e all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o al Danneggiato, fornendo il relativo numero di nominare un proprio legale sinistro e i riferimenti del perito incaricato. La Società procede all'accertamento materiale mediante elaborazione di fiduciauna propria perizia da rendere disponibile agli Assicurati e/o Danneggiati e informandone contestualmente la Contraente, eventualmente anche in affiancamento entro 60 giorni dall'invio della comunicazione di cui al legale nominato dall’Assicuratocomma precedente. In tale ultimo presenza di impedimenti all’elaborazione delle perizie quali ad esempio, laddove specificatamente applicabili ad ognuna delle Sezioni, l'indisponibilità di un immobile soggetto a sequestro giudiziario o pericolante oppure l'attesa della stabilizzazione di postumi invalidanti, la Società, alla scadenza dei 60 giorni e successivamente ogni ulteriori 30 giorni, comunica, avendo effettuato le opportune verifiche e sotto la propria responsabilità, agli Assicurati e/o Danneggiati interessati, dandone contestualmente informazione alla Contraente, il permanere di condizioni di impedimento alla elaborazione delle perizie, specificandone la natura e fornendo su richiesta della Contraente le relative prove documentali. La Società si impegna inoltre a favorire l'attuazione delle clausole della presente polizza mirate alla determinazione stragiudiziale del profilo del quantum del danno indennizzabile o risarcibile. La Società terrà manlevata la Contraente da ogni richiesta o domanda che nei confronti della stessa fosse avanzata da qualsiasi soggetto in relazione a diritti o ragioni che questi ritenessero di avere in dipendenza del presente contratto e ciò anche nel caso il costo che tali richieste fossero state in precedenza rivolte alla Società e dalla stessa respinte. In particolare la Società richiederà immediatamente la cancellazione di ogni eventuale posizione giudiziaria della Contraente in quanto non titolare di legittimazione passiva, assumendo su di sé tutti gli oneri conseguenti. Ogni comunicazione da parte dei soggetti Assicurati o Danneggiati successiva all'inoltro del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stessomodulo di denuncia sinistro e inerente alla pratica di proprio interesse, deve essere inoltrata direttamente alla Società e per conoscenza alla Contraente. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione AI fini degli adempimenti del presente Articolo o per qualsivoglia ulteriore necessità ivi inclusa la richiesta di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà erogazione di intraprendere anticipi o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamoattivazione delle procedure peritati ex Articoli 28 e 48 i soggetti Assicurati o Danneggiati devono utilizzare i seguenti indirizzi e riferimenti: Contraente Comitato Italiano Gas- CIG, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabileUfficio Assicurazione, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.xxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx Email: xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx Telefono: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx 02.72490603, Sig.ra Raffaella Seminari 02.72490607 Societa: UnipolSai Assicurazioni Spa - Via: Stalingrado 45, 00000 Xxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx

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Samples: Polizza Di Assicurazione Dei Clienti Finali Del Gas

Obblighi in caso di sinistro. La denuncia del SINISTRO deve essere effettuata utilizzando il modulo fornito dalla SOCIETÀ (cosiddetto Modulo blu/CAI) ai sensi dell’articolo 143 Codice delle Assicurazioni Private, entro e non oltre tre giorni da quando il SINISTRO è accaduto. La denuncia del SINISTRO deve contenere: • il numero della POLIZZA; • il nome del CONTRAENTE/ASSICURATO • il nome del conducente e il suo codice fiscale • la data e il luogo del SINISTRO e la descrizione di come è accaduto il SINISTRO • la descrizione dei danni provocati • il nome dei danneggiati, compresi eventuali terzi trasportati • il nome di eventuali testimoni • l’indicazione dell’Autorità eventualmente intervenuta per effettuare i rilievi del SINISTRO. Nel caso sia applicabile la procedura di RISARCIMENTO DIRETTO, la denuncia di SINISTRO, deve contenere: • per quanto concerne i danni al VEICOLO assicurato con la SOCIETÀ e alle cose trasportate di proprietà del conducente assicurato con la SOCIETÀ o i nomi dei due assicurati e dei conducenti o le targhe dei due VEICOLI coinvolti e la denominazione delle rispettive compagnie di assicurazione o la descrizione delle circostanze e della modalità del SINISTRO o le generalità di eventuali testimoni o l’indicazione dell’Autorità che fosse intervenuta per effettuare i rilievi del SINISTRO o il luogo, il giorno e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta al fine di accertare l’entità del danno; • nell’ipotesi di lesioni subite dal conducente del VEICOLO assicurato con la SOCIETÀ: LINEA STRADA FORZE ARMATE E FORZE DELL’ORDINE - SEZIONE RCA o l’età, l’attività e il reddito del danneggiato o l’entità delle lesioni subite o la dichiarazione di cui all’art. 142 del Codice delle Assicurazioni Private circa la spettanza o meno di prestazione da parte d’istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (es. INPS, INAIL) o l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti o l’eventuale esame medico volto a determinare l’entità del danno corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista. La procedura di “RISARCIMENTO DIRETTO” è un particolare sistema di INDENNIZZO che consente al “danneggiato” – al fine facilitare e velocizzare la liquidazione del danno – di chiedere il RISARCIMENTO alla propria Compagnia assicurativa anziché doversi rivolgere alla Compagnia del responsabile. Tale procedura può essere attivata in caso di incidente stradale con le seguenti caratteristiche: • deve coinvolgere due VEICOLI immatricolati in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, assicurati per la garanzia RC AUTO; • gli eventuali danni fisici subiti dai conducenti devono essere di lieve entità (non ci sono invece limitazioni per i danni subiti dai VEICOLI o altre cose/ animali coinvolti); • le Compagnie assicurative di entrambi i VEICOLI devono aver aderito alla CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Il CONTRAENTE/ASSICURATO deve comunicare alla SOCIETÀ, entro quindici giorni dalla data del SINISTRO, eventuali elementi necessari per consentire alla SOCIETÀ di ricostruire il fatto e le responsabilità. La SOCIETÀ comunica poi, nei termini di cui alla Convenzione per l’indennizzo Diretto, alla compagnia di controparte la quota di responsabilità alla stessa riferita. La SOCIETÀ si riserva di quantificare il danno13 ad essa arrecato in caso di mancata o ritardata presentazione della denuncia di SINISTRO. In caso di sinistro, l'Assicurato e/SINISTRO mortale o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare notevole gravità la denuncia cadanodeve essere preceduta da fax, in tutto PEC (o in partealtro mezzo equipollente) indirizzato alla sede della SOCIETÀ. Alla denuncia devono seguire, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischionel minor tempo possibile, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistrole notizie, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi i documenti e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato gli eventuali atti giudiziari relativi al SINISTRO e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale esuccessivamente pervenuti al CONTRAENTE/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’AssicuratoreASSICURATO.

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Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/sinistro il Contraente o l’Assicurato devono: • fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno danno; • darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci alla Direzione della Società o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite il Broker entro 15 (quindici) giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il quando l’Ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applica l’art.1915 C.C. La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo determinano, dovrà essere corredata di certificato medico ed inviata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'infortunio o dal momento in cui la Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ ricorrere alle cure di ogni reclamo e/un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente, l'Assicurato CAPITOLATO POLIZZA INFORTUNI PROVINCIA DI REGGIO EMILIA deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta quando questa sopravvenga durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o richiesta telegramma. Le spese di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie cura e opportune, sarà quelle relative ai certificati medici sono a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione carico dell'Assicurato, salvo il che siano espressamente comprese nell'assicurazione. Nel caso in cui di inabilità temporanea, i dieci giorni lavorativi certificati dovranno essere rinnovati alle rispettive scadenze. In caso di tempo per fare mancato rinnovo, la denuncia cadanoliquidazione dell'indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data diversa. L'Assicurato o, in tutto o in parte, dopo la data caso di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratoremorte, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostantebeneficiario, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato devono consentire le indagini e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi gli accertamenti ritenuti necessari dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’AssicuratoreSocietà.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Responsabilita’ Civile

Obblighi in caso di sinistro. Per consentire a Credemvita di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, è importante che l’Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e la inoltri tempestivamente al Contraente ovvero a Credemvita S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxx 1 - 42121 Reggio Xxxxxx. L’Assicurato o i suoi aventi causa dovranno fornire a Credemvita, in busta chiusa, i seguenti documenti: • Dichiarazione del Sinistro compilato dal medico curante • Certificazione di invalidità totale e permanente emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.) • In caso difetto, un certificato di sinistroun medico legale Credemvita si riserva la possibilità di chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro. Credemvita liquida ai Beneficiari l’ammontare dovuto per ogni Sinistro, l'Assicurato ein base alle condizioni che regolano il contratto di assicurazione. Il diritto all’Indennizzo per Invalidità Totale e Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a eredi o aventi causa. Tuttavia, se l’Assicurato, denunciato il Sinistro, muore prima che l’Indennizzo sia stato pagato, Credemvita, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, liquida agli eredi o aventi causa l’importo già concordato o, in alternativa, l’importo offerto. Se l’Assicurato muore prima che siano stati effettuati gli accertamenti e verifiche previsti in Polizza, Credemvita liquida agli eredi o aventi causa, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, l’importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti dalle condizioni di Polizza, anche attraverso l’esame di documentazione prodotta dagli eredi o aventi causa, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo certificato di invalidità INPS/o INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato Ricovero. Credemvita effettuerà il Contraentepagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, prima calcolati a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Si precisa che i diritti derivanti dal Contratto di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre Assicurazione si prescrivono in dieci giorni lavorativi anni da quello in cui il sinistro quando si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenzafatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 2952 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.

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Samples: Contratto Di Finanziamento

Obblighi in caso di sinistro. Ai fini della liquidazione dei sinistri, il Modulo di Denuncia dovrà essere corredato da una descrizione dettagliata dell’evento (specificando giorno, ora e cause che lo hanno determinato), dal Modulo di Adesione e dalla documentazione di seguito indicata (salvo eventuali integrazioni richieste dalle Compagnie). • Comunicazione di decesso dell’Assicurato contenente la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari, anche disgiuntamente fra loro; • Certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • Documentazione sanitaria sulle cause e circostanze del decesso, ossia: - Relazione del medico curante attestante la causa del decesso completa di anamnesi remota; - In caso di sinistrodecesso conseguente a causa violenta (es. incidente stradale, l'Assicurato e/infortunio, omicidio o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne suicidio) copia del verbale dell’Autorità Giudiziaria che ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazioneeffettuato gli accertamenti; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo - Copia della cartella clinica relativa all’ultimo ricovero (eventualmente) intervenuto tra la data di scadenza dell’assicurazionedel decesso e il 5° anno antecedente la sottoscrizione del contratto; in tal caso il periodo utile per presentare - Ove la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 Compagnia riscontri che l’Assicurato abbia subito ricoveri nei 5 anni precedenti al decesso, la Compagnia potrà richiedere al Beneficiario la documentazione relativa a ricoveri dell’Assicurato effettuati nei 5 anni antecedenti alla sottoscrizione del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi contra to e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato decesso. Qualora il Beneficiario designato non facesse parte degli eredi testamentari o legittimi dell’Assicurato e riscontri particolari difficoltà ad acquisire la predetta documentazione sanitaria, potrà comunicarlo alla Compagnia e sottoscrivere idonee richieste e autorizzazioni e conferire specifica procura affinché la Compagnia, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, possa procedere alla richiesta della documentazione stessa. • Copia autentica del/i provvedimento/i del Giudice Tutelare, con il quale si autorizza l’esercente la potestà parentale/Tutore/Curatore/Amministratore di aderire sostegno alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.riscossione della prestazione destinata a Beneficiari minorenni o incapaci; • Documentazione sulla designazione Beneficiaria, ossia: - nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento:

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Samples: www.bancobpmvita.it

Obblighi in caso di sinistro. In caso Per consentire a Credemassicurazioni di sinistroeffettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida liquidazione, l'Assicurato è importante che l’Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del Sinistro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxx Xxxx 3 - 42121 Reggio Xxxxxx, email xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx entro e non oltre 5 giorni da quando l’Assicurato stesso ne sia venuto a conoscenza. Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx, l’Assicurato dovrà allegare i seguenti documenti: - Copia della denuncia alle Autorità competenti per le garanzie Furto, Rapina ed Eventi Socio-Politici - Copia del verbale redatto dai Vigili del Fuoco per la garanzia Incendio - Copia della Constatazione Amichevole d’incidente (modulo blu) per i Sinistri verificatisi in conseguenza di circolazione ove sono interessati altri veicoli o pedoni L’Assicurato e/o il ContraenteContraente s’impegnano a fornire alla Compagnia i seguenti documenti: - Copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato - Copia delle fatture/ricevute fiscali relative ad eventuali riparazioni o ripristini effettuati In caso di danni totali conseguenti a Furto/Rapina, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile l’Assicurato e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato /o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. s’impegnano inoltre a fornire alla Compagnia i seguenti documenti: - Estratto cronologico generale e dichiarazione di perdita di possesso, rilasciati dal P.R.A. - Tutte le chiavi originali del veicolo - Procura speciale di vendita a favore della Compagnia con atto notarile - In caso di successivo ritrovamento, copia del verbale di ritrovamento rilasciato dalle Autorità Per le garanzie accessorie, l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento il Contraente s’impegnano a fornire alla Compagnia i seguenti documenti: - Copia del preventivo/fattura e foto del danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso garanzia aggiuntiva rottura cristalli - Copia della fattura rilasciata dall’operatore che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia provveduto al soccorso per la garanzia aggiuntiva spese di soccorso stradale - Copia della fattura rilasciata dalla società di noleggio per la garanzia aggiuntiva spese per veicolo in sostituzione Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’AssicuratoreSinistro.

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Samples: www.credemassicurazioni.it

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno Contraente deve darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci alla Società o al Broker che ha in gestione la polizza entro 30 giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si quando la richiesta scritta di risarcimento del terzo è verificato o l'Assicurato o il pervenuta all’ufficio del Comune competente per le assicurazioni. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento danno ricevuto per e la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazioneancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato Il Contraente è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente : • in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna norma di legge; • in caso di richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato successive modifiche ed integrazioni. E’ in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia facoltà della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale Società richiedere al Contraente e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistro. Inoltre, premesso che il Contraente ha in corso una polizza Infortuni che garantisce diverse categorie di nominare un proprio legale Assicurati, le Parti concordano che le denunce di fiduciaresponsabilità Civile conseguenti ad infortuni accaduti alle suddette categorie possono essere inoltrate in tempi successivi, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione seguito di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere reclamo o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamonon soddisfazione dell’Assicurato circa la liquidazione ottenuta dalla polizza Infortuni. La liquidazione ottenuta dalla persona danneggiata dalla polizza Infortuni a titolo di Invalidità Permanente o Morte viene considerata come acconto sull’indennizzo da liquidare ai sensi della presente polizza di Responsabilità Civile. Rimane fermo l’obbligo, l’obbligazione a carico del Contraente, di garanzia conservare tutta la documentazione attinente l’infortunio, opportunamente protocollata, e di metterla a disposizione dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabilenel caso si renda necessario l’inoltro della denuncia sulla presente polizza, più i costi e le spese legali sostenute anche con il loro consenso fino data successiva alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratorecessazione della stessa.

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Samples: Capitolato Di Assicurazione Responsabilita’ Civile Verso Terzi E Prestatori Di Lavoro

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”formula Claims Made, l’omessa quale temporalmente delimitata nella presente Polizza/Scheda di Copertura si precisa che: l'Assicurato deve far denuncia durante il periodo scritta agli Assicuratori di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci ciascun sinistro entro 10 giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato da quando ne è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza conoscenza. La denuncia va fatta U.I.A. Underwriting Insurance Agency S.r.l., Xxxxx Xxxxxxxx, 00, 00000, Xxxxxx, tel. 00 00 000 000, email: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del reclamofatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per gli Assicuratori. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare Alla denuncia del devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizzeoltre ad una relazione confidenziale sui fatti. Si richiama il secondo comma dell’articolo 17, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno in caso di coesistenza di altre assicurazioni. Senza il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratoredegli Assicuratori, il quale è autorizzato in ogni momento l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a subentrare all'Assicurato nella difesa transazioni o nella gestione giudiziale compromessi, o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento sostenere spese al legale nominato dall’Assicuratoriguardo. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente di Richiesta di Xxxxxxxxxxxx, l’Assicurato si impegna a esclusivo carico dell’Assicurato stessonon pregiudicare la posizione degli Assicuratori od i diritti di rivalsa dei medesimi. L’Assicuratore Gli Assicuratori non procederà ad potranno definire transattivamente alcuna liquidazione Richiesta di sinistro Risarcimento senza il consenso scritto dell'Assicuratodell’Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore Qualora l’Assicurato rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli Assicuratori e deciderà scelga di intraprendere impugnare o di resistere in giudizio continuare i procedimenti legali in relazione ad uno specifico reclamouna Richiesta di Risarcimento, l’obbligazione l’obbligo risarcitorio degli Assicuratori per detta Richiesta di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo Risarcimento non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più l’ammontare con il quale la Richiesta di Risarcimento avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i costi e le spese legali sostenute maturate con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratoretale rifiuto, ma comunque non oltre l’ammontare applicabile indicato nel Scheda di Copertura. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, gli Assicuratori potranno recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto degli Assicuratori non potranno essere interpretati come rinuncia degli Assicuratori a valersi della facoltà di recesso.

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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile Professionale: Dentista/Odontotecnico/Igienista Dentale

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’AssicuratoreAi fini della liquidazione dei sinistri, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale Modulo di qualsiasi sinistro. Ciò nonostanteDenuncia dovrà essere corredato da una descrizione dettagliata dell’evento (specificando giorno, all'Assicurato non sarà richiesto ora e cause che lo hanno determinato), dal Modulo di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato Adesione e dalla documentazion di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azioneseguito indicata (salvo eventuali integrazioni richieste dalle Compagnie). Relativamente alla garanzia DECESSO Il Beneficiario dovrà presentare: • Comunicazione di decesso dell’Assicurato contenente la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari, anche disgiuntamente fra loro; • Certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • Documentazione sanitaria sulle cause e circostanze del decesso, ossia: - Relazione del medico curante attestante la causa del decesso completa di anamnesi remota; - In caso di decesso conseguente a causa violenta (es. incidente stradale, infortunio, omicidio o suicidio) copia del verbale dell’Autorità Giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti; - Copia della Responsabilità Civile Professionalecartella clinica relativa all’ultimo ricovero (eventualmente) intervenuto tra la data del decesso e il 5° anno antecedente la sottoscrizione del contratto; - Ove la Compagnia riscontri che l’Assicurato abbia subito ricoveri nei 5 anni precedenti al decesso, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per Compagnia potrà richiedere al Beneficiario la gestione documentazione relativa a ricoveri dell’Assicurato effettuati nei 5 anni antecedenti alla sottoscrizione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore contratto e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato decesso. Qualora il Beneficiario designato non facesse parte degli eredi testamentari o legittimi dell’Assicurato e riscontri particolari difficoltà ad acquisire la predetta documentazione sanitaria, potrà comunicarlo alla Compagnia e sottoscrivere idonee richieste e autorizzazioni e conferire specifica procura affinché la Compagnia, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, possa procedere alla richiesta della documentazione stessa. • Copia autentica del/i provvedimento/i del Giudice Tutelare, con il quale si autorizza l’esercente la potestà parentale/Tutore/Curatore/Amministratore di aderire sostegno alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.riscossione della prestazione destinata a Beneficiari minorenni o incapaci; • Documentazione sulla designazione Beneficiaria, ossia: Nel caso di una designazione di Beneficiari effettuata in modo diverso dal riferimento alla qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, Beneficiario individuato nominativamente): - nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento:

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Samples: Credit Protection Insurance

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”formula Claims Made, l’omessa quale temporalmente delimitata nella presente Polizza/Scheda di Copertura si precisa che: l'Assicurato deve far denuncia durante il periodo scritta agli Assicuratori di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci ciascun sinistro entro 10 giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato da quando ne è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza conoscenza. La denuncia va fatta U.I.A. Underwriting Insurance Agency S.r.l., Xxxxx Xxxxxxxx, 00, 00000, Xxxxxx, tel. 00 00 000 000, email: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del reclamofatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per gli Assicuratori. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare Alla denuncia del devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizzeoltre ad una relazione confidenziale sui fatti. Si richiama il secondo comma dell’articolo 17, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno in caso di coesistenza di altre assicurazioni. Senza il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratoredegli Assicuratori, il quale è autorizzato in ogni momento l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a subentrare all'Assicurato nella difesa transazioni o nella gestione giudiziale compromessi, o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento sostenere spese al legale nominato dall’Assicuratoriguardo. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente di Richiesta di Xxxxxxxxxxxx, l’Assicurato si impegna a esclusivo carico dell’Assicurato stessonon pregiudicare la posizione degli Assicuratori od i diritti di rivalsa dei medesimi. L’Assicuratore Gli Assicuratori non procederà ad potranno definire transattivamente alcuna liquidazione Richiesta di sinistro Risarcimento senza il consenso scritto dell'Assicuratodell’Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore Qualora l’Assicurato rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli Assicuratori e deciderà scelga di intraprendere impugnare o di resistere in giudizio continuare i procedimenti legali in relazione ad uno specifico reclamouna Richiesta di Risarcimento, l’obbligazione l’obbligo risarcitorio degli Assicuratori per detta Richiesta di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo Risarcimento non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più l’ammontare con il quale la Richiesta di Risarcimento avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i costi e le spese legali sostenute maturate con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratoretale rifiuto, ma comunque non oltre l’ammontare applicabile indicato nel Scheda Di Copertura. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, gli Assicuratori potranno recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto degli Assicuratori non potranno essere interpretati come rinuncia degli Assicuratori a valersi della facoltà di recesso.

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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile Professionale: Vaccinatore Covid 19 / Coronavirus 2 (Sars Cov 2)

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l'Assicurato deve: - fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore ; - informare LEGAL BRAIN SRL NUMERO VERDE 800103042 non appena ragionevolmente possibile eabbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso; e relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza: nel caso di furto o rapina totali deve inoltre: - presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia a LEGAL BRAIN SRL., comunqueprovvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana; - fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore veicolo, trasmettere a LEGAL BRAIN SRL copia della denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta furto; - - - fornire originale del certificato di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo proprietà con l’annotazione della perdita di assicurazionepossesso, rilasciato dal PRA; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denunciafornire originale dell’estratto cronologico generale del PRA; fornire, se fatta all’Assicuratore nei non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi, comprese le 3 chiavi dell’antifurto Meccanico se dichiarato; - fornire prova dell’esistenza e operatività degli impianti antifurto nonché dell’esistenza e disponibilità del posto auto protetto, qualora questi presupposti siano stati dichiarati in polizza; - rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di XXX INS INSURANCE COMPANY AD; l’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo a LEV INS INSURANCE COMPANY AD l’indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini predettidi polizza; - per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, accompagnata dalle precisazioni necessarie fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente; nel caso di furto o rapina parziali deve inoltre: - presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e opportunefornire copia a LEGAL BRAIN SRL., sarà provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana; - per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente; nel caso di incendio deve inoltre: - se doloso presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia a tutti gli effetti trattata come LEGAL BRAIN SRL., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana; - fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti; - in caso di sinistro regolarmente presentata durante il periodo danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”LEV INS INSURANCE COMPANY AD; - per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, l’omessa denuncia durante il periodo fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente; nel caso di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione rottura cristalli deve inoltre: - fornire documento fiscale attestante l’avvenuta sostituzione o riparazione, salvo il in caso di sostituzione o riparazione avvenuta in cui un centro convenzionato; nel caso di eventi sociopolitici e atti vandalici o eventi sociopolitici deve inoltre: - presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia a LEGAL BRAIN SRL, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i dieci giorni lavorativi di tempo per fare fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia cadanodeve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana; - in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di LEV INS INSURANCE COMPANY AD; - per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente; nel caso di eventi naturali deve inoltre: - in tutto caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di LEV INS INSURANCE COMPANY AD; - per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente; nel caso di kasko completa, limitata (collisione) e Collisione agevolata deve inoltre: - in partecaso di danno totale, dopo rilasciare la data procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di scadenza dell’assicurazioneLEV INS INSURANCE COMPANY AD; in tal caso il periodo utile - per presentare i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la denuncia fattura d’acquisto o documento equivalente. Infine, LEV INS INSURANCE COMPANY AD si riserva di richiedere se per l’accertamento del fatto è prorogato sino alle ore 24:00 stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, gli atti relativi. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamo. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni Auto

Obblighi in caso di sinistro. In caso Qualsivoglia notifica o comunicazione di sinistrocui alla presente Sezione, l'Assicurato e/deve essere effettuata attraverso i contatti indicati della Sezione “Comunicazioni delle Richieste di Risarcimento, Perdite o il ContraenteCircostanze” della Scheda di Polizza all’indirizzo email: L’Assicurato dovrà comunicare agli Assicuratori ogni Richiesta di Risarcimento pervenuta, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile possibile, e in ogni caso entro (i) 30 giorni dalla cessazione del Periodo di Assicurazione, o (ii) del termine del Periodo di Garanzia Postuma (ove applicabile). Con riferimento ai Costi per la Gestione di una Violazione dei Dati, l’Assicurato dovrà comunicare agli Assicuratori ogni reale o sospetta Violazione dei Dati o Violazione della Sicurezza, non appena ne avrà avuto conoscenza all’indirizzo email xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx o, alternativamente contattando il call center al numero +00 00 00 000 000 e, comunquein ogni caso, entro 60 giorni dal decorso del termine del Periodo di Assicurazione. La notifica di una reale o sospetta Violazione dei Dati o Violazione della Sicurezza ai sensi del presente paragrafo costituirà altresì notifica di circostanza ai sensi di Polizza. Con riferimento alla Perdita da Cyber Estorsione, l’Assicurato deve darne comunicazione agli Assicuratori, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è appena venuto a conoscenza della Minaccia di Xxxxxxxxxx, ma in ogni caso entro 30 giorni dopo la cessazione della presente Polizza. L’Assicurato dovrà ottenere il previo assenso degli Assicuratori prima di incorrere in qualsivoglia spesa. Con riferimento ai Costi di Recupero Dati, Perdita da Interruzione dell’Attività e Perdita da Interruzione l’Assicurato deve inoltrare, immediatamente dalla scoperta di qualsivoglia circostanza, evento o avrebbe dovuto aver conoscenza incidente da cui potesse sorgere una di tali perdite, comunicazione scritta agli Assicuratori. L’Assicurato dovrà fornire agli Assicuratori prova accurata e dettagliata dei Costi di Recupero Dati, Perdita da Interruzione dell’Attività e Perdita da Interruzione dell’Attività del reclamoFornitore di Servizi (Provider), e la presente Polizza coprirà il costo eventuale – sino ad un ammontare pari ad Euro 50.000,00 – di un consulente terzo che rediga la stima di tali costi e spese. In ogni caso, tutte le perdite e costi coperti ai sensi del presente paragrafo, a pena di decadenza, devono essere segnalate agli Assicuratori entro e non oltre sei mesi dal termine del Periodo di Assicurazione. Con riferimento alla Sezione 2.7 E.Crime, l’Assicurato deve notificare agli Assicuratori qualsiasi perdita non appena possibile, ed in ogni caso entro 60 giorni dopo la cessazione della presente Polizza. Se esistono altre assicurazioni operanti durante il Periodo di Assicurazione l’Assicurato viene a garanzia del medesimo rischioconoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente rappresentare il presupposto di una Richiesta di Risarcimento (distinte rispetto a quelle nascenti da una Violazione dei Dati o Violazione della Sicurezza), l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistropotrà essere fornita comunicazione scritta agli Assicuratori, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a esclusivo carico dell’Assicurato stesso. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.indicando:

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Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. l’Assicurato deve fare all’Assicuratore denuncia scritta: ▪ di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione; ▪ di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l’Assicurato. Tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, l’omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la non operatività dell’assicurazione , salvo il caso in cui i dieci giorni lavorativi di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza dell’assicurazione; in tal caso il periodo utile per presentare la denuncia è prorogato sino alle ore 24:00 del decimo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto aver conoscenza del reclamoreclamo e/o richiesta di risarcimento danno. Se esistono altre assicurazioni operanti a garanzia del medesimo rischio, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del sinistro, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare alcuna richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto dell’Assicuratore, il quale è autorizzato in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella gestione giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi sinistro. Ciò nonostante, all'Assicurato non sarà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, nominato di comune accordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore, non confermi che si debba resistere all'azione. Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della messa in mora, ha la facoltà di indicare all’Assicuratore il legale di propria fiducia per la gestione del giudizio stesso. L’Assicuratore si riserva comunque la facoltà di non ratificare tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della nomina del legale e/o di nominare un proprio legale di fiducia, eventualmente anche in affiancamento al legale nominato dall’Assicurato. In tale ultimo caso il costo del legale fiduciario nominato dall’Assicurato sarà integralmente a suo esclusivo carico dell’Assicurato stessocarico. L’Assicuratore non procederà ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, l’obbligazione di garanzia dell’Assicuratore per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data del rifiuto dell'Assicurato di aderire alla liquidazione consigliata dall’Assicuratore.

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