Common use of Obblighi in caso di sinistro Clause in Contracts

Obblighi in caso di sinistro. a. In caso di sinistro l’Assicurato deve: - denunciare il fatto all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 12 ore da quando esso si è verificato, specificando la qualità, quantità ed entità dei valori sottratti e le circostanze dell’evento; - trasmettere, entro i successivi tre giorni, una copia della denuncia allo stabilimento della Contraente presso il quale è acceso il conto, precisando l’eventuale esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori. L’Assicurato che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all’indennità. L’Assicurato che dichiara essere stati sottratti valori che non esistevano al momento del sinistro od occulta o sottrae valori non rubati o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, perde il diritto all’indennità. b. Ricevuta la denuncia dell’Assicurato, il Contraente deve inviarla, possibilmente entro 10 giorni dal ricevimento, alla Società. Il Contraente deve inoltre mettere a disposizione della Società la documentazione e fornire le informazioni che possono esserle ragionevolmente richieste per l’accertamento del danno. c. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra l’Assicurato e la Società. d. Il pagamento dell’indennità verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Assistenza, Scippo E Rapina, Insurance Policy

Obblighi in caso di sinistro. a. In caso di sinistro l’Assicurato l’assicurato deve: - denunciare : a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il fatto danno; le relative spese sono a carico di AXA MPS Xxxxx secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 del c.c.; b. darne avviso alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del c.c.; c. presentare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 12 ore da quando esso si è verificatoluogo, specificando precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere diritto ad indennità alcuna; e. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità ed entità dei valori sottratti e le circostanze dell’evento; - trasmetterevalore delle cose distrutte o danneggiate, entro i successivi tre giorninonché, una copia della denuncia allo stabilimento della Contraente presso il quale è acceso il contoa richiesta, precisando l’eventuale esistenza di uno stato particolareggiato delle altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori. L’Assicurato che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all’indennità. L’Assicurato che dichiara essere stati sottratti valori che non esistevano cose assicurate esistenti al momento del sinistro od occulta o sottrae valori non rubati o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenticon indicazione del rispettivo valore, perde il diritto all’indennità. b. Ricevuta la denuncia dell’Assicurato, il Contraente deve inviarla, possibilmente entro 10 giorni dal ricevimento, alla Società. Il Contraente deve inoltre mettere mettendo comunque a disposizione della Società la documentazione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da AXA MPS Xxxxx o dai Periti ai fini delle loro indagini e fornire le informazioni che possono esserle ragionevolmente richieste per l’accertamento del dannoverifiche. c. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra l’Assicurato e la Società. d. Il pagamento dell’indennità verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Incendio in Forma Collettiva, Polizza Incendio

Obblighi in caso di sinistro. a. In caso di sinistro l’Assicurato od il Contraente deve: - denunciare : a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste; b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’Assicurato od il fatto Contraente deve altresì: c) fare, nei cinque giorni successivi, denuncia scritta da trasmettere alla Società, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Analoga denuncia deve essere fatta in caso di incendio, esplosione, scoppio o atti vandalici o dolosi (o comunque su richiesta della Società) entro 15 giorni dall’avviso, all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 12 ore da quando esso si è verificatoluogo; d) conservare le tracce ed i residui senza avere in alcun caso, specificando la per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità ed entità dei valori sottratti e le circostanze dell’evento; - trasmetterevalore delle cose distrutte o danneggiate, entro i successivi tre giorninonché, una copia della denuncia allo stabilimento della Contraente presso il quale è acceso il contoa richiesta, precisando l’eventuale esistenza di uno stato particolareggiato delle altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori. L’Assicurato che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all’indennità. L’Assicurato che dichiara essere stati sottratti valori che non esistevano cose assicurate esistenti al momento del sinistro od occulta o sottrae valori non rubati o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenticon indicazione del rispettivo valore, perde il diritto all’indennità. b. Ricevuta la denuncia dell’Assicurato, il Contraente deve inviarla, possibilmente entro 10 giorni dal ricevimento, alla Società. Il Contraente deve inoltre mettere mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Nell’ipotesi di garanzia prestata a primo rischio assoluto l’obbligo riguarda esclusivamente la dimostrazione della Società la documentazione qualità, quantità e fornire le informazioni che possono esserle ragionevolmente richieste per l’accertamento del dannovalore delle cose assicurate sottratte o danneggiate. c. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra l’Assicurato e la Società. d. Il pagamento dell’indennità verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno.

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Samples: Assicurazione Globale Fabbricati Civili, Assicurazione Globale Fabbricati Civili

Obblighi in caso di sinistro. a. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: - denunciare : a) fare quanto gli é possibile per contenere o diminuire il fatto danno; le relative spese sono a carico della Società secondo le norme e nei limiti dell’art. 1914 del codice civile; b) darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui é assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del codice civile. L’inadempimento di uno dei due obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del codice civile. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì: c) in caso di ipotesi di reato, fare, nei cinque giorni successivi a quello della comunicazione alla Società, denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 12 ore da quando esso si è verificatoluogo, specificando precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità ed entità dei valori sottratti e le circostanze dell’evento; - trasmetterevalore delle cose distrutte o danneggiate, entro i successivi tre giorninonché, una copia della denuncia allo stabilimento della Contraente presso il quale è acceso il contoa richiesta, precisando l’eventuale esistenza di uno stato particolareggiato delle altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori. L’Assicurato che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all’indennità. L’Assicurato che dichiara essere stati sottratti valori che non esistevano cose esistenti al momento del sinistro od occulta o sottrae valori non rubati o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenticon l'indicazione del rispettivo valore, perde il diritto all’indennità. b. Ricevuta la denuncia dell’Assicurato, il Contraente deve inviarla, possibilmente entro 10 giorni dal ricevimento, alla Società. Il Contraente deve inoltre mettere mettendo comunque a disposizione della i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società la documentazione o dai Periti ai fini delle loro indagini e fornire le informazioni che possono esserle ragionevolmente richieste per l’accertamento del dannoverifiche. c. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra l’Assicurato e la Società. d. Il pagamento dell’indennità verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Obblighi in caso di sinistro. a. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: - denunciare : a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il fatto danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile; b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile; c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 12 ore da quando esso si è verificatoluogo, specificando precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità ed entità dei valori sottratti e le circostanze dell’evento; - trasmetterevalore delle cose distrutte o danneggiate, entro i successivi tre giorninonché, una copia della denuncia allo stabilimento della Contraente presso il quale è acceso il contoa richiesta, precisando l’eventuale esistenza di uno stato particolareggiato delle altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori. L’Assicurato che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all’indennità. L’Assicurato che dichiara essere stati sottratti valori che non esistevano cose assicurate esistenti al momento del sinistro od occulta o sottrae valori non rubati o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolentisinistro, perde il diritto all’indennità. b. Ricevuta la denuncia dell’Assicuratocon indicazione del rispettivo valore, il Contraente deve inviarla, possibilmente entro 10 giorni dal ricevimento, alla Società. Il Contraente deve inoltre mettere mettendo comunque a disposizione della i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la documentazione e fornire le informazioni che possono esserle ragionevolmente richieste per l’accertamento perdita totale o parziale del dannodiritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. c. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra l’Assicurato e la Società. d. Il pagamento dell’indennità verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno.

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Samples: Assicurazione Multirischi Commercio

Obblighi in caso di sinistro. a. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: - denunciare : a) fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il fatto danno; le relative spese sono a carico della Società secondo le norme e nei limiti dell’art. 1914 del codice civile; b) darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del codice civile. L’inadempimento di uno dei due obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del codice civile. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì: c) in caso di ipotesi di reato, fare, nei cinque giorni successivi a quello della comunicazione alla Società, denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 12 ore da quando esso si è verificatoluogo, specificando precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità ed entità dei valori sottratti e le circostanze dell’evento; - trasmetterevalore delle cose distrutte, entro i successivi tre giornio danneggiate, una copia della denuncia allo stabilimento della Contraente presso il quale è acceso il contononché, precisando l’eventuale esistenza di a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori. L’Assicurato che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all’indennità. L’Assicurato che dichiara essere stati sottratti valori che non esistevano cose esistenti al momento del sinistro od occulta o sottrae valori non rubati o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenticon l'indicazione del rispettivo valore, perde il diritto all’indennità. b. Ricevuta la denuncia dell’Assicurato, il Contraente deve inviarla, possibilmente entro 10 giorni dal ricevimento, alla Società. Il Contraente deve inoltre mettere mettendo comunque a disposizione della i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società la documentazione o dai Periti ai fini delle loro indagini e fornire le informazioni che possono esserle ragionevolmente richieste per l’accertamento del dannoverifiche. c. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra l’Assicurato e la Società. d. Il pagamento dell’indennità verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Incendio

Obblighi in caso di sinistro. a. In caso di sinistro sinistro, l’Assicurato od il Contraente deve: - denunciare : a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il fatto danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 c.c.; b) darne avviso per iscritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c. L’Assicurato od il Contraente deve altresì: a) fare, nei cinque giorni successivi dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 12 ore da quando esso si è verificatoluogo, specificando precisando, in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità ed entità dei valori sottratti e le circostanze dell’evento; - trasmetterevalore delle cose distrutte o danneggiate, entro i successivi tre giorninonché, una copia della denuncia allo stabilimento della Contraente presso il quale è acceso il contoa richiesta, precisando l’eventuale esistenza di uno stato particolareggiato delle altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori. L’Assicurato che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all’indennità. L’Assicurato che dichiara essere stati sottratti valori che non esistevano cose assicurate esistenti al momento del sinistro od occulta o sottrae valori non rubati o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenticon indicazione del rispettivo valore, perde il diritto all’indennità. b. Ricevuta la denuncia dell’Assicurato, il Contraente deve inviarla, possibilmente entro 10 giorni dal ricevimento, alla Società. Il Contraente deve inoltre mettere mettendo comunque a disposizione della i suoi registri, conti, fatture, e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società la documentazione o dai Periti ai fini delle loro indagini e fornire le informazioni che possono esserle ragionevolmente richieste per l’accertamento del dannoverifiche. c. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra l’Assicurato e la Società. d. Il pagamento dell’indennità verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno.

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Samples: Assicurazione Per I Fabbricati Civili

Obblighi in caso di sinistro. a. In caso di sinistro sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve: - denunciare : 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il fatto danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 Codice Civile; 2) darne avviso al Broker oppure alla Società entro dieci giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 Codice Civile. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile. Il Contraente/l’Assicurato deve, altresì: 1) fare, per quei casi per i quali si presuppone che il sinistro sia stato causato dal comportamento doloso di una o più persone ancorché ignote, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 12 ore da quando esso si è verificatoprecisando, specificando in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; 2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità ed entità dei valori sottratti e le circostanze dell’evento; - trasmetterevalore delle cose distrutte o danneggiate, entro i successivi tre giorni, una copia della denuncia allo stabilimento della Contraente presso il quale è acceso il conto, precisando l’eventuale esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori. L’Assicurato che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all’indennità. L’Assicurato che dichiara essere stati sottratti valori che non esistevano al momento del sinistro od occulta o sottrae valori non rubati o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, perde il diritto all’indennità. b. Ricevuta la denuncia dell’Assicurato, il Contraente deve inviarla, possibilmente entro 10 giorni dal ricevimento, alla Società. Il Contraente deve inoltre mettere mettendo a disposizione della i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società la documentazione o dai Periti ai fini delle loro indagini e fornire le informazioni che possono esserle ragionevolmente richieste per l’accertamento del dannoverifiche. c. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra l’Assicurato e la Società. d. Il pagamento dell’indennità verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno.

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Samples: Insurance Agreement

Obblighi in caso di sinistro. a. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: - denunciare devono: a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il fatto danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1911 c.c.; b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c.; c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 12 ore da quando esso si è verificatoluogo, specificando precisando, in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese – la procedura di ammortamento; e) tenere a disposizione tanto le cose non rubate o salvate quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenut a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo; f) dare dimostrazione della qualità, della quantità ed entità dei valori sottratti e le circostanze dell’evento; - trasmettere, entro i successivi tre giorni, una copia della denuncia allo stabilimento della Contraente presso il quale è acceso il conto, precisando l’eventuale esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori. L’Assicurato che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all’indennità. L’Assicurato che dichiara essere stati sottratti valori che non esistevano del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro od occulta o sottrae valori non rubati o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, perde il diritto all’indennità. b. Ricevuta la denuncia dell’Assicurato, il Contraente deve inviarla, possibilmente entro 10 giorni dal ricevimento, alla Società. Il Contraente deve oltre che della realtà e dell’entità del danno; tenere inoltre mettere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la documentazione e fornire le informazioni che possono esserle ragionevolmente richieste per l’accertamento del dannoSocietà ed i Periti ritenessero necessario esperire. c. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra l’Assicurato e la Società. d. Il pagamento dell’indennità verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno.

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Samples: Insurance Contract

Obblighi in caso di sinistro. a. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: - denunciare : A. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il fatto danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge od ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile; B. darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile; C. fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 12 ore relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell’i- nizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua; D. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando esso si è verificatoviene sottoscritto l’apposito verbale) oppure, specificando la ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; E. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità ed entità e valore dei valori sottratti e le circostanze dell’evento; - trasmetterebeni sottratti, entro i successivi tre giorni, una copia della denuncia allo stabilimento della Contraente presso il quale è acceso il conto, precisando l’eventuale esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori. L’Assicurato che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all’indennità. L’Assicurato che dichiara essere stati sottratti valori che non esistevano al momento del sinistro od occulta o sottrae valori non rubati o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, perde il diritto all’indennità. b. Ricevuta la denuncia dell’Assicurato, il Contraente deve inviarla, possibilmente entro 10 giorni dal ricevimento, alla Società. Il Contraente deve inoltre mettere mettendo comunque a disposizione della Società la documentazione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e fornire le informazioni che possono esserle ragionevolmente richieste per l’accertamento del dannoverifiche. c. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra l’Assicurato e la Società. d. Il pagamento dell’indennità verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno.

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Samples: Assicurazione Altri Veicoli

Obblighi in caso di sinistro. a. In caso di sinistro sinistro, l’Assicurato deve: - denunciare : a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il fatto all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo danno e /o salvare le cose assicurate; b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 12 ore tre giorni lavorativi da quando esso si è verificatone ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. L’Assicurato deve inoltre: c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all’Autorità competente, specificando le circostanze dell’evento e l’entità approssimativa del danno, trasmetten- done copia all’Agenzia o alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro senza avere per questo diritto ad indennità alcuna; e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità ed entità dei valori sottratti e le circostanze dell’evento; - trasmetterevalore delle cose perdute o danneggiate, entro i successivi tre giorni, una copia della denuncia allo stabilimento della Contraente presso il quale è acceso il conto, precisando l’eventuale esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori. L’Assicurato che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all’indennità. L’Assicurato che dichiara essere stati sottratti valori che non esistevano al momento del sinistro od occulta o sottrae valori non rubati o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, perde il diritto all’indennità. b. Ricevuta la denuncia dell’Assicurato, il Contraente deve inviarla, possibilmente entro 10 giorni dal ricevimento, alla Società. Il Contraente deve inoltre mettere mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Le spese fatte per evitare o diminuire il danno sono a carico della Società la documentazione e fornire le informazioni che possono esserle ragionevolmente richieste per l’accertamento secondo il disposto dell’art. 1914 del dannoCodice Civile. c. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra l’Assicurato e la Società. d. Il pagamento dell’indennità verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Attività Commerciali

Obblighi in caso di sinistro. a. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: - denunciare : a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il fatto danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile; b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile; c) in caso di incendio o di sinistro presumibilmente doloso e, comunque, ove previsto per legge, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 12 ore da quando esso si è verificatoluogo, specificando precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità ed entità dei valori sottratti e le circostanze dell’evento; - trasmetterevalore delle cose distrutte o danneggiate, entro i successivi tre giorninonché, una copia della denuncia allo stabilimento della Contraente presso il quale è acceso il contoa richiesta, precisando l’eventuale esistenza di uno stato particolareggiato delle altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori. L’Assicurato che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all’indennità. L’Assicurato che dichiara essere stati sottratti valori che non esistevano cose assicurate esistenti al momento del sinistro od occulta sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o sottrae valori non rubati qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolentidai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle merci, perde il diritto all’indennità. b. Ricevuta la denuncia dell’Assicurato, il Contraente deve inviarla, possibilmente entro 10 giorni dal ricevimento, alla Società. Il Contraente deve inoltre mettere altresì a disposizione della Società la documentazione e fornire le informazioni che possono esserle ragionevolmente richieste per l’accertamento contabile di magazzino. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del dannodiritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. c. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra l’Assicurato e la Società. d. Il pagamento dell’indennità verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno.

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Samples: Assicurazione Multirischi Commercio

Obblighi in caso di sinistro. a. In caso di sinistro l’Assicurato la Contraente o l'Assicurato deve: - denunciare : a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il fatto all’Autorità danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.; b) entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al broker oppure alla Società; L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C. c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 12 ore da quando esso si è verificatoprecisando, specificando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società contestualmente alla denuncia del sinistro; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità ed entità dei valori sottratti e le circostanze dell’evento; - trasmetterevalore delle cose distrutte o danneggiate, entro i successivi tre giorninonché, una copia della denuncia allo stabilimento della Contraente presso il quale è acceso il contoa richiesta, precisando l’eventuale esistenza di uno stato particolareggiato delle altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori. L’Assicurato che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all’indennità. L’Assicurato che dichiara essere stati sottratti valori che non esistevano cose assicurate esistenti al momento del sinistro od occulta o sottrae valori non rubati o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenticon indicazione del rispettivo valore, perde il diritto all’indennità. b. Ricevuta la denuncia dell’Assicurato, il Contraente deve inviarla, possibilmente entro 10 giorni dal ricevimento, alla Società. Il Contraente deve inoltre mettere mettendo comunque a disposizione della i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società la documentazione e fornire le informazioni che possono esserle ragionevolmente richieste per l’accertamento del dannoo dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche. c. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra l’Assicurato e la Società. d. Il pagamento dell’indennità verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno.

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Samples: Insurance Policy

Obblighi in caso di sinistro. a. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: - denunciare : a) fare quanto gli é possibile per contenere o diminuire il fatto danno; le relative spese sono a carico della Società secondo le norme e nei limiti dell’art. 1914 del codice civile; b) darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui é assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del codice civile. L’inadempimento di uno dei due obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del codice civile. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì: c) in caso di ipotesi di reato, fare, nei cinque giorni successivi a quello della comunicazione alla Società, denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 12 ore da quando esso si è verificatoluogo, specificando precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità ed entità dei valori sottratti e le circostanze dell’evento; - trasmetterevalore delle cose distrutte, entro i successivi tre giornio danneggiate, una copia della denuncia allo stabilimento della Contraente presso il quale è acceso il contononché, precisando l’eventuale esistenza di a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori. L’Assicurato che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all’indennità. L’Assicurato che dichiara essere stati sottratti valori che non esistevano cose esistenti al momento del sinistro od occulta o sottrae valori non rubati o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenticon l'indicazione del rispettivo valore, perde il diritto all’indennità. b. Ricevuta la denuncia dell’Assicurato, il Contraente deve inviarla, possibilmente entro 10 giorni dal ricevimento, alla Società. Il Contraente deve inoltre mettere mettendo comunque a disposizione della i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società la documentazione o dai Periti ai fini delle loro indagini e fornire le informazioni che possono esserle ragionevolmente richieste per l’accertamento del dannoverifiche. c. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra l’Assicurato e la Società. d. Il pagamento dell’indennità verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Obblighi in caso di sinistro. a. In caso di sinistro sinistro, l’Assicurato od il Contraente deve: - denunciare : a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il fatto danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 c.c.; b) darne avviso per iscritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c. L’Assicurato od il Contraente deve altresì: a) fare, nei cinque giorni successivi dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 12 ore da quando esso si è verificatoluogo, specificando precisando, in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità ed entità dei valori sottratti e le circostanze dell’evento; - trasmetterevalore delle cose distrutte o danneggiate, entro i successivi tre giorninonché, una copia della denuncia allo stabilimento della Contraente presso il quale è acceso il contoa richiesta, precisando l’eventuale esistenza di uno stato particolareggiato delle altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori. L’Assicurato che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all’indennità. L’Assicurato che dichiara essere stati sottratti valori che non esistevano cose assicurate esistenti al momento del sinistro od occulta o sottrae valori non rubati o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenticon indicazione del rispettivo valore, perde il diritto all’indennità. b. Ricevuta la denuncia dell’Assicurato, il Contraente deve inviarla, possibilmente entro 10 giorni dal ricevimento, alla Società. Il Contraente deve inoltre mettere mettendo comunque a disposizione della i suoi registri, conti, fatture, e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società la documentazione o dai Periti ai fini delle loro indagini e fornire le informazioni che possono esserle ragionevolmente richieste per l’accertamento del dannoverifiche. c. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra l’Assicurato e la Società. d. Il pagamento dell’indennità verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno.

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Samples: Assicurazione Per I Fabbricati Civili

Obblighi in caso di sinistro. a. In caso di sinistro l’Assicurato deve: - denunciare deve darne avviso scritto alla Società o al Broker incaricato entro 9 giorni lavorativi dal momento in cui il fatto competente ufficio del Contraente ne è venuto a conoscenza. Agli effetti dell’assicurazione della Responsabilità Civile Rischio Cyber si conviene tra le Parti che per data di presa conoscenza deve intendersi quella di ricevimento della richiesta di risarcimento avanzata in forma scritta direttamente dal danneggiato ovvero tramite un legale e/o un terzo aventi titolo a rappresentarlo, inteso che il Contraente ha l’obbligo di denuncia solo se, o quando, abbia ricevuto detta richiesta scritta. L’Assicurato, in caso di sinistro, dovrà inoltre: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno b) fare dichiarazione scritta, esposto o denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 12 ore da quando esso si è verificato, specificando la qualità, quantità ed entità dei valori sottratti e le circostanze dell’evento; - trasmettere, entro i successivi tre giorni, una copia della denuncia allo stabilimento della Contraente presso il quale è acceso il contoluogo, precisando l’eventuale esistenza di altre assicurazioni per in particolare il medesimo rischio e per i medesimi valori. L’Assicurato che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all’indennità. L’Assicurato che dichiara essere stati sottratti valori che non esistevano al momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro od occulta o sottrae valori non rubati o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, perde il diritto all’indennità. b. Ricevuta la denuncia dell’Assicurato, il Contraente deve inviarla, possibilmente entro 10 giorni dal ricevimento, alla Società. Il Contraente deve inoltre mettere a disposizione della Società la documentazione e fornire le informazioni che possono esserle ragionevolmente richieste per l’accertamento l’entità approssimativa del danno. c. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra l’Assicurato e la . Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società. d. Il pagamento dell’indennità verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di c) Conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno; d) Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, approntando un’esaustiva descrizione delle circostanze e del valore economico e) Dare la collaborazione necessaria alla Società per la gestione del sinistro.

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Samples: Capitolato Speciale Di Polizza Dell’assicurazione

Obblighi in caso di sinistro. a. In caso di sinistro l’Assicurato il Contraente deve: - denunciare fare quanto gli è possibile per diminuire il fatto all’Autorità danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile; entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al broker oppure alla Società. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C. Il Contraente deve altresì: per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 12 ore da quando esso si è verificatoluogo, specificando la fornendo gli elementi di cui dispone; conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità; predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità ed entità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei valori sottratti e le circostanze dell’evento; - trasmetterebeni danneggiati o distrutti, entro i successivi tre giornila documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, una copia della denuncia allo stabilimento della Contraente presso il quale è acceso il conto, precisando l’eventuale esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori. L’Assicurato che non adempie in tutto o in parte agli obblighi luogo, dichiarazioni testimoniali. Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di cui sopra perde modificare, dopo aver denunciato il diritto all’indennitàsinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività. L’Assicurato che dichiara essere stati sottratti valori che Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non esistevano al momento del sinistro od occulta o sottrae valori non rubati o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, perde il diritto all’indennità. b. Ricevuta la denuncia dell’Assicuratoè intervenuto, il Contraente deve inviarla, possibilmente entro 10 giorni dal ricevimento, alla Società. Il Contraente deve inoltre mettere a disposizione della Società la documentazione e fornire ha facoltà di prendere tutte le informazioni che possono esserle ragionevolmente richieste per l’accertamento misure del dannocaso. c. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra l’Assicurato e la Società. d. Il pagamento dell’indennità verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno.

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Samples: Polizza Di Assicurazione

Obblighi in caso di sinistro. a. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: - denunciare : a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il fatto danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 C.C.; b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro sei giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C.. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 C.C.. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì: c) fare, nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 12 ore da quando esso si è verificatoluogo, specificando precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità ed entità dei valori sottratti e le circostanze dell’evento; - trasmetterevalore delle cose distrutte o danneggiate, entro i successivi tre giorninonché, una copia della denuncia allo stabilimento della Contraente presso il quale è acceso il contoa richiesta, precisando l’eventuale esistenza di uno stato particolareggiato delle altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori. L’Assicurato che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all’indennità. L’Assicurato che dichiara essere stati sottratti valori che non esistevano cose assicurate esistenti al momento del sinistro od occulta o sottrae valori non rubati o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenticon indicazione del rispettivo valore, perde il diritto all’indennità. b. Ricevuta la denuncia dell’Assicurato, il Contraente deve inviarla, possibilmente entro 10 giorni dal ricevimento, alla Società. Il Contraente deve inoltre mettere mettendo comunque a disposizione della i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società la documentazione o dai Periti ai fini delle loro indagini e fornire le informazioni che possono esserle ragionevolmente richieste per l’accertamento del dannoverifiche. c. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra l’Assicurato e la Società. d. Il pagamento dell’indennità verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno.

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Samples: Insurance Contract

Obblighi in caso di sinistro. a. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: - denunciare : a) fare quanto gli è possibile per evitare e/o diminuire il fatto danno; le eventuali spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art.1914 c.c.; b) darne avviso alla Compagnia, in forma scritta, entro dieci giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuta conoscenza (art.1913 c.c.) e fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta da trasmettere alla Compagnia, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Analoga dichiarazione deve essere fatta, se richiesta dalla Compagnia entro 15 giorni dalla richiesta stessa, all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 12 ore da quando esso si è verificatoluogo. c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, specificando la per questo, diritto ad alcuna indennità; d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità ed entità dei valori sottratti e le circostanze dell’evento; - trasmetterevalore delle cose distrutte o danneggiate, entro i successivi tre giorninonché, una copia della denuncia allo stabilimento della Contraente presso il quale è acceso il contoa richiesta, precisando l’eventuale esistenza di uno stato particolareggiato delle altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori. L’Assicurato che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all’indennità. L’Assicurato che dichiara essere stati sottratti valori che non esistevano cose assicurate esistenti al momento del sinistro od occulta o sottrae valori non rubati o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenticon indicazione del rispettivo valore, perde il diritto all’indennità. b. Ricevuta la denuncia dell’Assicurato, il Contraente deve inviarla, possibilmente entro 10 giorni dal ricevimento, alla Società. Il Contraente deve inoltre mettere mettendo comunque a disposizione della Società la documentazione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e fornire le informazioni che possono esserle ragionevolmente richieste per l’accertamento del dannoverifiche. c. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra l’Assicurato e la Società. d. Il pagamento dell’indennità verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno.

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Samples: Insurance Contract

Obblighi in caso di sinistro. a. In caso di sinistro sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve: : 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 Codice Civile; 2) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 Codice Civile. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì: 1) fare, nei cinque giorni successivi – per quei casi di presunta origine dolosa - denunciare il fatto dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 12 ore da quando esso si è verificatoprecisando, specificando in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; 2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna; 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità ed entità dei valori sottratti e le circostanze dell’evento; - trasmetterevalore delle cose distrutte o danneggiate, entro i successivi tre giorni, una copia della denuncia allo stabilimento della Contraente presso il quale è acceso il conto, precisando l’eventuale esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori. L’Assicurato che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all’indennità. L’Assicurato che dichiara essere stati sottratti valori che non esistevano al momento del sinistro od occulta o sottrae valori non rubati o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, perde il diritto all’indennità. b. Ricevuta la denuncia dell’Assicurato, il Contraente deve inviarla, possibilmente entro 10 giorni dal ricevimento, alla Società. Il Contraente deve inoltre mettere mettendo a disposizione della i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società la documentazione o dai Periti ai fini delle loro indagini e fornire le informazioni che possono esserle ragionevolmente richieste per l’accertamento del dannoverifiche. c. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra l’Assicurato e la Società. d. Il pagamento dell’indennità verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno.

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Samples: Polizza Elettronica

Obblighi in caso di sinistro. a. In caso di sinistro l’Assicurato sinistro, la Contraente o l'Assicurato deve: - denunciare fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il fatto all’Autorità danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 Codice Civile; xxxxx avviso al Broker entro 30 giorni lavorativi da quando la notizia del sinistro è pervenuta all’ufficio preposto della Contraente. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 Codice civile. La Contraente deve altresì:  in caso di furto, rapina o atti dolosi, fare, nei dieci giorni successivi, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 12 ore da quando esso si in cui è verificatoavvenuto il sinistro precisando, specificando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Broker;  conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;  predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità ed entità dei valori sottratti e le circostanze dell’evento; - trasmetterevalore delle cose distrutte o danneggiate, entro i successivi tre giorni, una copia della denuncia allo stabilimento della Contraente presso il quale è acceso il conto, precisando l’eventuale esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori. L’Assicurato che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all’indennità. L’Assicurato che dichiara essere stati sottratti valori che non esistevano al momento del sinistro od occulta o sottrae valori non rubati o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, perde il diritto all’indennità. b. Ricevuta la denuncia dell’Assicurato, il Contraente deve inviarla, possibilmente entro 10 giorni dal ricevimento, alla Società. Il Contraente deve inoltre mettere mettendo a disposizione della i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società la documentazione o dai Periti ai fini delle loro indagini e fornire le informazioni che possono esserle ragionevolmente richieste per l’accertamento del dannoverifiche. c. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra l’Assicurato e la Società. d. Il pagamento dell’indennità verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno.

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Samples: Insurance Contract

Obblighi in caso di sinistro. a. In caso di sinistro sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve: - denunciare : a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il fatto danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 Codice Civile; b) darne avviso al Broker entro 30 (trenta) giorni da quando l’ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile. Il Contraente deve altresì: 1) fare, nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 12 ore da quando esso precisando , in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società. L’obbligo di denunciare l’evento alle Autorità competenti viene meno per sinistri di attribuzione non dolosa il cui indennizzo ragionevolmente si è verificatostimi non superiore all’importo di Euro 5.000; 2) non effettuare alcun lavoro di riparazione, specificando salvo quelli di prima necessità tese a contenere il danno e/o a garantire la continuazione dell’attività, senza autorizzazione della Società; 3) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, salvo diversa autorizzazione della Società, senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna; 4) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità ed entità dei valori sottratti e le circostanze dell’evento; - trasmetterevalore delle cose distrutte o danneggiate, entro i successivi tre giorni, una copia della denuncia allo stabilimento della Contraente presso il quale è acceso il conto, precisando l’eventuale esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori. L’Assicurato che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all’indennità. L’Assicurato che dichiara essere stati sottratti valori che non esistevano al momento del sinistro od occulta o sottrae valori non rubati o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, perde il diritto all’indennità. b. Ricevuta la denuncia dell’Assicurato, il Contraente deve inviarla, possibilmente entro 10 giorni dal ricevimento, alla Società. Il Contraente deve inoltre mettere mettendo a disposizione della i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società la documentazione o dai Periti ai fini delle loro indagini e fornire le informazioni che possono esserle ragionevolmente richieste per l’accertamento del dannoverifiche. c. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra l’Assicurato e la Società. d. Il pagamento dell’indennità verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno.

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Samples: Insurance Policy

Obblighi in caso di sinistro. a. In caso di sinistro sinistro, l’Assicurato od il Contraente deve: : a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 c.c.; b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c.. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 c.c.. L’Assicurato od il Contraente deve altresì: a) fare, nei cinque giorni successivi – con esclusione dei sinistri relativi al Settore C - denunciare il fatto Cristalli – dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 12 ore da quando esso si è verificatoluogo, specificando precisando, in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità ed entità dei valori sottratti e le circostanze dell’evento; - trasmetterevalore delle cose distrutte o danneggiate, entro i successivi tre giorninonché, una copia della denuncia allo stabilimento della Contraente presso il quale è acceso il contoa richiesta, precisando l’eventuale esistenza di uno stato particolareggiato delle altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori. L’Assicurato che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all’indennità. L’Assicurato che dichiara essere stati sottratti valori che non esistevano cose assicurate esistenti al momento del sinistro od occulta o sottrae valori non rubati o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenticon indicazione del rispettivo valore, perde il diritto all’indennità. b. Ricevuta la denuncia dell’Assicurato, il Contraente deve inviarla, possibilmente entro 10 giorni dal ricevimento, alla Società. Il Contraente deve inoltre mettere mettendo comunque a disposizione della i suoi registri, conti, fatture, e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società la documentazione o dai Periti ai fini delle loro indagini e fornire le informazioni che possono esserle ragionevolmente richieste per l’accertamento del dannoverifiche. c. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra l’Assicurato e la Società. d. Il pagamento dell’indennità verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Dei Fabbricati Civili

Obblighi in caso di sinistro. a. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: - denunciare a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il fatto danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 Cod.Civ.; b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del codice civile. L’inadempimento ad uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Cod.Civ.; Il Contraente o l’Assicurato deve altresì: c) fare, qualora tenuto a norma di legge, nei 15 giorni successivi, denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria giudiziaria o di Polizia del luogo entro 12 ore da quando esso si è verificatoluogo, specificando precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino all’accertamento peritale, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità ed entità dei valori sottratti e le circostanze dell’evento; - trasmetterevalore delle cose distrutte o danneggiate, entro i successivi tre giorninonché, una copia della denuncia allo stabilimento della Contraente presso il quale è acceso il contoa richiesta, precisando l’eventuale esistenza di uno stato particolareggiato delle altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori. L’Assicurato che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all’indennità. L’Assicurato che dichiara essere stati sottratti valori che non esistevano cose assicurate esistenti al momento del sinistro od occulta o sottrae valori non rubati o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenticon indicazione del rispettivo valore, perde il diritto all’indennità. b. Ricevuta la denuncia dell’Assicurato, il Contraente deve inviarla, possibilmente entro 10 giorni dal ricevimento, alla Società. Il Contraente deve inoltre mettere mettendo comunque a disposizione della i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento ad uno di tali obblighi può comportare la documentazione e fornire le informazioni che possono esserle ragionevolmente richieste per l’accertamento perdita totale o parziale del dannodiritto all’indennizzo. c. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra l’Assicurato e la Società. d. Il pagamento dell’indennità verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno.

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Samples: Insurance Policy

Obblighi in caso di sinistro. a. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: - denunciare : a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il fatto danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’Art. 1914 Codice Civile; b) darne avviso all’Intermediario che ha rilasciato la polizza oppure alla Società entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 Codice Civile; c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria giudiziaria o di Polizia del luogo entro 12 ore da quando esso si è verificatoluogo, specificando precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità ed entità dei valori sottratti e le circostanze dell’evento; - trasmetterevalore delle cose distrutte o danneggiate, entro i successivi tre giorninonché, una copia della denuncia allo stabilimento della Contraente presso il quale è acceso il contoa richiesta, precisando l’eventuale esistenza di uno stato particolareggiato delle altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori. L’Assicurato che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all’indennità. L’Assicurato che dichiara essere stati sottratti valori che non esistevano cose assicurate esistenti al momento del sinistro od occulta con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i registri, conti, fatture o sottrae valori non rubati qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, perde il diritto all’indennità. b. Ricevuta la denuncia dell’Assicurato, il Contraente dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle “MERCI” deve inviarla, possibilmente entro 10 giorni dal ricevimento, alla Società. Il Contraente deve inoltre mettere altresì a disposizione della Società la documentazione e fornire contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle merci e, per le informazioni sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci, sia finite che possono esserle ragionevolmente richieste per l’accertamento del danno. c. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra l’Assicurato e la Società. d. Il pagamento dell’indennità verrà effettuato entro 30 giorni dalla data in corso di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno.lavorazione. L’inadempimento

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per L’impresa