Common use of Obblighi in caso di sinistro Clause in Contracts

Obblighi in caso di sinistro. Il Contraente/Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa, la quale dovrà espressamente autorizzare l’erogazione della Prestazione, prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa, e dovrà rendersi disponibile per permettere l’erogazione delle Prestazioni. Salvo caso di comprovata e oggettiva forza maggiore, nel caso di mancato rispetto di queste disposizioni il Contraente/Assicurato perderà il diritto alla Prestazione di Assistenza. Nel caso in cui il Cliente/Assicurato richieda l’assistenza infermieristica, lo stesso dovrà essere presente all’indirizzo comunicato nel giorno/orario dell’appuntamento. Esempio di disponibilità richiesta in caso di erogazione della Prestazione La denuncia dovrà essere effettuata il prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi al Sinistro. La violazione di quest’obbligo può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni. A parziale deroga, se il Contraente/Assicurato è nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e, comunque, entro i termini di legge (art. 2952 del Codice civile). Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice civile, se il Contraente/Assicurato ha sottoscritto Polizze con altri Assicuratori che gli garantiscono Prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, deve dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Assicuratore nel termine di 3 (tre) giorni successivi all’evento. La violazione di quest’obbligo comporta la perdita del diritto alla Prestazione. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.

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Obblighi in caso di sinistro. Il Contraente/Assicurato In caso di Sinistro coperto dall’Assicurazione e del conseguente bisogno di Assistenza, l’Assicurato deve prendere contatto con la Struttura Organizzativa di MAPFRE ASISTENCIA immediatamente e prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà e comunque entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, con le modalità indicate all’art. 15, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità. L’inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, salvo che l’inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa. In caso di oggettiva e comprovata impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, l’Assicurato dovrà provvedere al contatto non appena ne abbia la quale dovrà espressamente autorizzare l’erogazione della Prestazione, possibilità e comunque sempre prima di effettuare prendere qualsiasi azione o assumere iniziativa personale. L’assunzione di iniziative per la risoluzione della difficoltà prima che sia instaurato un impegno di spesa, e dovrà rendersi disponibile per permettere l’erogazione delle Prestazioni. Salvo caso di comprovata e oggettiva forza maggiore, nel caso di mancato rispetto di queste disposizioni il Contraente/Assicurato perderà il diritto alla Prestazione di Assistenza. Nel caso in cui il Cliente/Assicurato richieda l’assistenza infermieristica, lo stesso dovrà essere presente all’indirizzo comunicato nel giorno/orario dell’appuntamento. Esempio di disponibilità richiesta in caso di erogazione della Prestazione La denuncia dovrà essere effettuata il prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi al Sinistro. La violazione di quest’obbligo può comportare contatto con la Struttura Organizzativa comporterà la decadenza dal diritto alle PrestazioniPrestazioni ai sensi dell’art. A parziale deroga, se il Contraente/Assicurato è nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e, comunque, entro i termini di legge (art. 2952 1915 del Codice civile)Civile, salvo che ciò sia dovuto a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa, nel qual caso l’Assicurato avrà comunque diritto di essere rimborsato per le spese sostenute in ragione delle iniziative non previamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, nei limiti di cui alla presente Assicurazione. Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto all’artAi sensi dell’art. 1910 1914 del Codice civileCivile, se l’Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Contraente/Assicurato ha sottoscritto Polizze con altri Assicuratori che gli garantiscono Prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contrattodanno. Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all’Assicuratore tramite il contatto della Struttura Organizzativa, anche a titolo di mero risarcimentopuò comportare, deve dare comunque avviso ai sensi dell’art. 1915 del Sinistro ad ogni Assicuratore nel termine di 3 (tre) giorni successivi all’evento. La violazione di quest’obbligo comporta Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto alla Prestazione. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice CivilePrestazione o all’Indennizzo.

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Obblighi in caso di sinistro. Il Contraente/Assicurato La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause e circostanze che lo hanno determinato, e con tutte le notizie inerenti alla posizione associativa dell’Assicurato, compilata sull’apposito modulo cartaceo o attraverso la procedura web fornita dalla Compagnia per il tramite del Broker, corredata da ogni documentazione clinica atta ad accertare l’infortunio, deve contattare pervenire alla struttura liquidativa entro 15 giorni dal fatto o dal giorno in cui l’Assicurato o i suoi aventi causa ne abbiano avuto la Struttura Organizzativapossibilità. L’assicurato deve altresì fornire alla Compagnia tutte le notizie che fossero ritenute necessarie alla documentazione della pratica anche seguendo l’iter istruttorio dettato dalla struttura liquidativa L’infortunato, i suoi familiari e aventi causa, devono acconsentire alle eventuali visite mediche resesi necessarie e a qualsiasi altra indagine che la Compagnia ritenga necessaria. L’infortunato è obbligato a sottoporsi a tutte le cure prescrittegli dai sanitari per ridurre al minimo le conseguenze delle lesioni. In possesso della certificazione definitiva e compiuti gli accertamenti del caso, la quale dovrà espressamente autorizzare l’erogazione Compagnia liquiderà l’indennità che risulti dovuta, dandone comunicazione agli interessati e avuta notizia della Prestazioneloro accettazione, prima provvederà al pagamento in tempi brevi. . In possesso della certificazione definitiva e compiuti gli accertamenti del caso, la Compagnia liquiderà l’indennità che risulti dovuta, dandone comunicazione agli interessati e avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento in tempi brevi. In caso di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno morte dell’Assicurato avvenuta in conseguenza di spesainfortunio, gli aventi diritto dovranno farne denuncia con le modalità previste al primo comma, possibilmente dandone tempestivo avviso alla struttura liquidativa della Compagnia. . Dopo l’invio della denuncia, ed avvenuto da parte della Compagnia l’accertamento al diritto di indennizzo, gli interessati dovranno presentare ufficiale certificato di morte dell’Assicurato, certificato dello stato di famiglia, atto notorio, e dovrà rendersi disponibile per permettere l’erogazione delle Prestazioni. Salvo caso di comprovata quant’altro necessario a documentare e oggettiva forza maggioredeterminare quali sono gli aventi diritto, nel caso di mancato rispetto di queste disposizioni il Contraente/Assicurato perderà il diritto alla Prestazione di Assistenza. Nel caso in cui il Cliente/Assicurato richieda l’assistenza infermieristica, lo stesso dovrà essere presente all’indirizzo comunicato nel giorno/orario dell’appuntamento. Esempio di disponibilità richiesta in caso di erogazione della Prestazione La denuncia dovrà essere effettuata il prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi al Sinistro. La violazione di quest’obbligo può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni. A parziale deroga, se il Contraente/Assicurato è nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e, comunque, entro i termini di legge (art. 2952 del Codice civile). Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice civile, se il Contraente/Assicurato ha sottoscritto Polizze con altri Assicuratori che gli garantiscono Prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, deve dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Assicuratore nel termine di 3 (tre) giorni successivi all’evento. La violazione di quest’obbligo comporta la perdita del diritto alla Prestazione. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni seguendo l’iter istruttorio dettato dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civilestruttura liquidativa.

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Samples: Convenzione Per L’assicurazione Della Tutela Legale

Obblighi in caso di sinistro. Il Contraente/Assicurato deve contattare la Struttura OrganizzativaIn caso di sinistro, la quale dovrà espressamente autorizzare l’erogazione Contraente o l'Assicurato deve: fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Prestazione, prima Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 Codice Civile; xxxxx avviso al Broker entro 30 giorni lavorativi da quando la notizia del sinistro è pervenuta all’ufficio preposto della Contraente. L'inadempimento di effettuare qualsiasi azione uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o assumere un impegno di spesa, e dovrà rendersi disponibile per permettere l’erogazione delle Prestazioniparziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. Salvo caso di comprovata e oggettiva forza maggiore, nel caso di mancato rispetto di queste disposizioni il Contraente/Assicurato perderà il diritto alla Prestazione di Assistenza1915 Codice civile. Nel caso in cui il Cliente/Assicurato richieda l’assistenza infermieristica, lo stesso dovrà essere presente all’indirizzo comunicato nel giorno/orario dell’appuntamento. Esempio di disponibilità richiesta La Contraente deve altresì:  in caso di erogazione della Prestazione La denuncia dovrà essere effettuata il prima possibile efurto, rapina o atti dolosi, fare, nei dieci giorni successivi, in ogni casocaso di sinistro presumibilmente doloso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi al Sinistro. La violazione dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di quest’obbligo può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni. A parziale deroga, se Polizia del luogo in cui è avvenuto il Contraente/Assicurato è nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e, comunque, entro i termini di legge (art. 2952 del Codice civile). Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice civile, se il Contraente/Assicurato ha sottoscritto Polizze con altri Assicuratori che gli garantiscono Prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, deve dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Assicuratore nel termine di 3 (tre) giorni successivi all’evento. La violazione di quest’obbligo comporta la perdita del diritto alla Prestazione. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazionesinistro precisando, in conformità particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Broker;  conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;  predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civileriferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Obblighi in caso di sinistro. Il Contraente/Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa, la quale dovrà espressamente autorizzare l’erogazione della Prestazione, prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa, e dovrà rendersi disponibile per permettere l’erogazione delle Prestazioni. Salvo In caso di comprovata e oggettiva forza maggiore, nel caso sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: fare quanto gli è possibile per diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile; xxxxx avviso scritto alla Società e/o al broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’ufficio addetto all’Amministrazione dei contratti assicurativi. L’inadempimento di mancato rispetto uno di queste disposizioni il Contraente/Assicurato perderà il diritto alla Prestazione di Assistenza. Nel caso in cui il Cliente/Assicurato richieda l’assistenza infermieristica, lo stesso dovrà essere presente all’indirizzo comunicato nel giorno/orario dell’appuntamento. Esempio di disponibilità richiesta in caso di erogazione della Prestazione La denuncia dovrà essere effettuata il prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi al Sinistro. La violazione di quest’obbligo tali obblighi può comportare la decadenza dal perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioniall’indennizzo ai sensi dell’art. A parziale deroga1915 c.c. se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società L’Assicurato deve altresì: per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone; conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità; predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, quando tale adempimento risulti difficoltoso o complesso. Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all’assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il Contraente/Assicurato perito della Società non è nell’oggettiva intervenuto, l’Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso. La Contraente è altresì esonerata dall’obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o avviso qualora non abbia avuto conoscenza nei casi verificatisi per fatto altrui al di fuori delle proprie ubicazioni contenenti le cose assicurate. La Società si impegna a comunicare all’Assicurato di aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpisono la presente polizza ed a comunicare all’Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni. La Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo perito e comprovata impossibilità di denunciare a comunicarne all’Assicurato il Sinistro nominativo entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e, comunque, entro i termini di legge (art. 2952 del Codice civile). Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice civile, se il Contraente/Assicurato ha sottoscritto Polizze con altri Assicuratori che gli garantiscono Prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, deve dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Assicuratore nel termine di 3 (tre) 30 giorni successivi all’eventodalla decorrenza della polizza. La violazione di quest’obbligo comporta la perdita del diritto alla Prestazione. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla PrestazioneQualora, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso perito, si impegna a comunicarne il nominativo contestualmente alla comunicazione di apertura del Codice Civilesinistro di cui al punto precedente.

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Samples: trasparenza.mit.gov.it

Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il contraente, l’assicurato, o gli aventi diritto, devono darne avviso scritto a QUIXA entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, gior- no, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il Contraente/Assicurato decorso delle lesioni deve contattare essere documentato da ulteriori certificati medici. L’assicurato, o in caso di morte, gli eredi, deve consentire alla So- cietà le indagini e gli accertamenti necessari. L’assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla “Privacy” - Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali). Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la Struttura Organizzativadocumentazione rela- tiva al sinistro e concordato il danno, la quale dovrà espressamente autorizzare l’erogazione Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione ami- chevole o del verbale di perizia definitivo. ❯ TABELLA A La scala di Bonus/Malus si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la seguente tabella: BM Class COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO - CICLOMOTORI COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO - MOTOCICLI ❯ TABELLA A1 Di seguito sono indicate le variazioni in diminuzione e in aumento di premio rispettivamente in presenza e in assenza di un sinistro, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al tempo della Prestazionestipula della polizza. Si precisa che la variazione in valore assoluto di seguito riportata è stata calcolata sul premio medio e che tale variazione concorrerà in sede di rinnovo alla determinazione del premio richiesto per il nuovo periodo di assicurazione congiuntamente ad altre variabili, prima tra cui il possibile incremento di effettuare qualsiasi azione o assumere fab- bisogno tariffario dell’Impresa per garantire la tutela della collettività assicurata e l’eventuale scontistica applicata. BM CLASS In assenza di sinistri - ciclomotori In presenza di un impegno sinistro - ciclomotori 18 -10,00% -78,68 -- -- BM CLASS Coefficienti In assenza di spesa, e dovrà rendersi disponibile per permettere l’erogazione delle Prestazioni. Salvo caso sinistri - motocicli In presenza di comprovata e oggettiva forza maggiore, nel caso di mancato rispetto di queste disposizioni il Contraente/Assicurato perderà il diritto alla Prestazione di Assistenza. un sinistro- motocicli Da -1 in poi 0,93567 0,00% 0,00 6,88% 8,88 0 0,93567 0,00% 0,00 12,50% 16,14 1 1,00000 -6,43% -8,88 5,85% 8,07 2 1,05263 -5,00% -7,27 1,11% 1,62 3 1,05848 -0,55% -0,81 6,67% 9,74 4 1,06436 -0,55% -0,81 17,68% 25,98 5 1,12904 -5,73% -8,93 11,46% 17,86 6 1,25253 -9,86% -17,05 0,97% 1,68 7 1,25841 -0,47% -0,81 1,01% 1,75 8 1,26474 -0,50% -0,87 24,45% 42,69 9 1,27109 -0,50% -0,88 31,78% 55,75 10 1,57402 -19,25% -41,81 18,11% 39,36 11 1,67499 -6,03% -13,94 20,92% 48,37 12 1,85912 -9,90% -25,42 27,16% 69,69 13 2,02543 -8,21% -22,96 121,91% 340,83 14 2,36400 -14,32% -46,73 100,13% 326,75 15 4,49456 -47,40% -294,10 12,47% 77,36 16 4,73112 -5,00% -32,65 13,59% 88,76 17 5,05498 -6,41% -44,70 6,31% 44,06 18 5,37414 -5,94% -44,06 -- -- ❯ TABELLA B Nel caso in cui il Cliente/Assicurato richieda l’assistenza infermieristicaprecedente contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria “franchigia”, lo stesso dovrà essere presente all’indirizzo comunicato nel giorno/orario dell’appuntamentoil medesimo è assegnato alla classe CU risultante dall’applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella. Esempio di disponibilità richiesta in caso di erogazione N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della Prestazione La denuncia dovrà essere effettuata il prima possibile e, in ogni caso, sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non oltre i 3 (tre) giorni successivi al Sinistro. La violazione di quest’obbligo può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni. A parziale deroga, se il Contraente/Assicurato è nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e, comunque, entro i termini di legge (art. 2952 del Codice civileassicurato). Inoltre❯ TABELLA D1 18 17 18 18 18 18 CLASSE DI MERITO QUIXA Classe interna di collocazione in base ai sinistri osservati 1 1 3 6 9 12 2 1 4 7 10 13 3 2 5 8 11 14 4 3 6 9 12 15 5 4 7 10 13 16 6 5 8 11 14 17 7 6 9 12 15 18 8 7 10 13 16 18 9 8 11 14 17 18 10 9 12 15 18 18 11 10 13 16 18 18 12 11 14 17 18 18 13 12 15 18 18 18 14 13 16 18 18 18 15 14 17 18 18 18 16 15 18 18 18 18 17 16 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 • un arto superiore 70% • una mano o un avambraccio 60% • un pollice 18% • un indice 14% • un medio 8% • un anulare 8% • un mignolo 12% • falange ungueale del pollice 9% • una falange di altro dito della mano 1/3 del dito Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola 25% Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prona supinazione libera 20% Anchilosi del polso in estensione rettilinea con prona supinazione libera 10% Paralisi completa del nervo radiale 35% Paralisi completa del nervo ulnare 20% Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: • al di sopra della metà della coscia 70% • al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60% • al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% • un piede 40% • ambedue i piedi 100% • un alluce 5% • un altro dito del piede 1% • la falange ungueale dell’alluce 2,5% Anchilosi dell’anca in posizione favorevole 35% Anchilosi del ginocchio in estensione 25% Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica 15% Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno 15% Esiti di frattura scomposta di una costa 1% Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a parziale deroga cuneo di: • una vertebra cervicale 12% • una vertebra dorsale 5% • 12a dorsale 10% • una vertebra lombare 10% Postumi di quanto previsto all’art. 1910 trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del Codice civilecapo e del collo 2% Esiti di frattura del sacro 3% Esiti di frattura del coccige con callo deforme 5% Perdita totale, se il Contraente/Assicurato ha sottoscritto Polizze con altri Assicuratori che anatomica o funzionale di un occhio 25% Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli garantiscono Prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo occhi 100% Sordità completa di mero risarcimento, deve dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Assicuratore nel termine un orecchio 10% Sordità completa di 3 (tre) giorni successivi all’evento. La violazione ambedue gli orecchi 40% Perdita della voce 30% Stenosi nasale assoluta monolaterale 4% Stenosi nasale assoluta bilaterale 10% Perdita anatomica di quest’obbligo comporta la perdita del diritto alla Prestazione. Ogni diritto nei confronti un rene 20% Perdita anatomica della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.milza senza compromissioni significative della crasi ematica 10%

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Obblighi in caso di sinistro. Il Contraente/Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa, la quale dovrà espressamente autorizzare l’erogazione della Prestazione, prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa, e dovrà rendersi disponibile per permettere l’erogazione delle Prestazioni. Salvo In caso di comprovata sinistro il contraente o l’assicurato deve: Nei casi di sinistro presumibilmente doloso, fare tempestivamente denuncia scritta alle autorità competenti indicando il momento e oggettiva forza maggiorela causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno (se il fatto è avvenuto all’estero, l’assicurato, deve presentare analoga denuncia fatta anche alle autorità italiane). Copia conforme di tale dichiarazione deve essere allegata alla denuncia di sinistro ,tranne nel caso di mancato rispetto sinistro furto parziale che può essere denunciato ed aperto anche senza contestuale presentazione della denuncia all’Autorità, fermo restando che questa resta atto indispensabile per permettere la successiva gestione e liquidazione del sinistro. In ogni caso l’assicurato non deve provvedere alle riparazioni prima di queste disposizioni aver ricevuto il Contraente/Assicurato perderà consenso di AXA, salvo per quelle indispensabili al trasferimento del veicolo danneggiato alla più vicina officina o rimessa. L’assicurato deve mettere a disposizione il diritto alla Prestazione veicolo per l’ispezione da parte di Assistenzaun incaricato di AXA. Nel caso in cui il Cliente/Assicurato richieda l’assistenza infermieristica, lo stesso dovrà essere presente all’indirizzo comunicato nel giorno/orario dell’appuntamento. Esempio di disponibilità richiesta in caso di erogazione della Prestazione La denuncia dovrà essere effettuata il prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi al Sinistro. La violazione di quest’obbligo può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni. A parziale derogaTuttavia, se per motivi indipendenti dall’assicurato, tale ispezione non avviene entro 15 giorni dall’avviso indicato al punto b), questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il Contraente/Assicurato è nell’oggettiva e comprovata impossibilità consenso di denunciare il Sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e, comunque, entro i termini di legge (artAXA. 2952 del Codice civile). In tal caso l’assicurato deve: Inoltre, per le seguenti Garanzie, l’assicurato deve: • Garanzia Danni causati da animali selvatici o randagi (Art. 3.5): presentare il verbale o il rapporto delle autorità di pubblica sicurezza a parziale deroga livello sia nazionale sia provinciale, locale o di quanto previsto all’artenti e individui preposti ufficialmente e delegati dalle amministrazioni competenti, intervenuti sul luogo del sinistro, il quale deve inequivocabilmente certificare il verificarsi di un evento conforme al contenuto della presente garanzia. 1910 del Codice civile, se il Contraente/Assicurato ha sottoscritto Polizze con altri Assicuratori che gli garantiscono Prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, deve dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Assicuratore nel termine di 3 • Garanzie accessorie (treArt. 3.9) giorni successivi all’evento. La violazione di quest’obbligo comporta la perdita del diritto alla Prestazione. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.‐ AUTO PROTETTA

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Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve: - fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile; - entro quindici giorni, da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio incaricato alla gestione delle polizze di assicurazione, darne avviso scritto alla Società. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C. Il Contraente/Assicurato deve contattare altresì: - per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone; - conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità; - predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Struttura OrganizzativaSocietà dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la quale dovrà espressamente autorizzare l’erogazione della Prestazione, prima di effettuare qualsiasi azione documentazione contabile e/o assumere un impegno di spesa, e dovrà rendersi disponibile per permettere l’erogazione delle Prestazioni. Salvo caso di comprovata e oggettiva forza maggiore, nel caso di mancato rispetto di queste disposizioni altre scritture che il Contraente/Assicurato perderà il diritto alla Prestazione sarà in grado di Assistenzaesibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. Nel caso in cui il ClienteXxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente/Assicurato richieda l’assistenza infermieristicastesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stesso dovrà essere presente all’indirizzo comunicato nel giorno/orario dell’appuntamento. Esempio di disponibilità richiesta in caso di erogazione della Prestazione La denuncia dovrà essere effettuata il prima possibile estato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività, in ogni casoinoltre, non oltre i 3 (tre) trascorsi 10 giorni successivi al Sinistro. La violazione di quest’obbligo può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni. A parziale derogadalla denuncia, se il Contraente/Assicurato perito della Società non è nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro entro i termini previstiintervenuto, potrà farlo non appena ne sarà in grado e, comunque, entro i termini di legge (art. 2952 del Codice civile). Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice civile, se il Contraente/Assicurato ha sottoscritto Polizze con altri Assicuratori che gli garantiscono Prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo facoltà di mero risarcimento, deve dare comunque avviso prendere tutte le misure del Sinistro ad ogni Assicuratore nel termine di 3 (tre) giorni successivi all’evento. La violazione di quest’obbligo comporta la perdita del diritto alla Prestazione. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civilecaso.

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Samples: Disciplinare Di Gara Servizi Assicurativi 5

Obblighi in caso di sinistro. Il Contraente/Assicurato deve contattare la Struttura OrganizzativaIn caso di sinistro, la quale dovrà espressamente autorizzare l’erogazione Contraente o l'Assicurato deve: • fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico dell’Assicuratore secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 Codice Civile; • darne avviso all’Assicuratore, per il tramite del Broker, entro 30 (trenta) giorni lavorativi, salvo offerta migliorativa, da quando la notizia del sinistro è pervenuta all’ufficio preposto della Prestazione, prima Contraente. L'inadempimento di effettuare qualsiasi azione uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o assumere un impegno di spesa, e dovrà rendersi disponibile per permettere l’erogazione delle Prestazioniparziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. Salvo caso di comprovata e oggettiva forza maggiore, nel caso di mancato rispetto di queste disposizioni il Contraente/Assicurato perderà il diritto alla Prestazione di Assistenza1915 Codice civile. Nel caso in cui il Cliente/Assicurato richieda l’assistenza infermieristica, lo stesso dovrà essere presente all’indirizzo comunicato nel giorno/orario dell’appuntamento. Esempio di disponibilità richiesta La Contraente deve altresì: - in caso di erogazione della Prestazione La denuncia dovrà essere effettuata il prima possibile efurto, rapina o atti dolosi, fare, nei 10 (dieci) giorni successivi, in ogni casocaso di sinistro presumibilmente doloso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi al Sinistro. La violazione dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di quest’obbligo può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni. A parziale deroga, se Polizia del luogo in cui è avvenuto il Contraente/Assicurato è nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e, comunque, entro i termini di legge (art. 2952 del Codice civile). Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice civile, se il Contraente/Assicurato ha sottoscritto Polizze con altri Assicuratori che gli garantiscono Prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, deve dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Assicuratore nel termine di 3 (tre) giorni successivi all’evento. La violazione di quest’obbligo comporta la perdita del diritto alla Prestazione. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazionesinistro precisando, in conformità particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Broker; - conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna; - predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civileriferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall’Assicuratore o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Obblighi in caso di sinistro. Il Contraente/Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa, la quale dovrà espressamente autorizzare l’erogazione della Prestazione, prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa, e dovrà rendersi disponibile per permettere l’erogazione delle Prestazioni. Salvo In caso di comprovata e oggettiva forza maggiore, nel caso sinistro l’Agenzia deve: - fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile; - entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società. L’inadempimento di mancato rispetto uno di queste disposizioni il Contraente/Assicurato perderà il diritto alla Prestazione di Assistenza. Nel caso in cui il Cliente/Assicurato richieda l’assistenza infermieristica, lo stesso dovrà essere presente all’indirizzo comunicato nel giorno/orario dell’appuntamento. Esempio di disponibilità richiesta in caso di erogazione della Prestazione La denuncia dovrà essere effettuata il prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi al Sinistro. La violazione di quest’obbligo tali obblighi può comportare la decadenza dal perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioniall’indennizzo ai sensi dell’art. A parziale deroga1915 C.C. Il “Servizio Competente” deve altresì: - per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone; - conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità; - predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività, inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il Contraente/Assicurato perito della Società non è nell’oggettiva e comprovata impossibilità intervenuto, l’Assicurato ha facoltà di denunciare il Sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e, comunque, entro i termini di legge (art. 2952 prendere tutte le misure del Codice civile). Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice civile, se il Contraente/Assicurato ha sottoscritto Polizze con altri Assicuratori che gli garantiscono Prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, deve dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Assicuratore nel termine di 3 (tre) giorni successivi all’evento. La violazione di quest’obbligo comporta la perdita del diritto alla Prestazione. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civilecaso.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Obblighi in caso di sinistro. Il Contraente/Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa, la quale dovrà espressamente autorizzare l’erogazione della Prestazione, prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa, e dovrà rendersi disponibile per permettere l’erogazione delle Prestazioni. Salvo In caso di comprovata e oggettiva forza maggioresinistro il Contraente o l’Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, nel caso ai sensi dell’art. 1914 Cod. Civ.; b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del codice civile. L’inadempimento ad uno di mancato rispetto di queste disposizioni il Contraente/Assicurato perderà il diritto alla Prestazione di Assistenza. Nel caso in cui il Cliente/Assicurato richieda l’assistenza infermieristica, lo stesso dovrà essere presente all’indirizzo comunicato nel giorno/orario dell’appuntamento. Esempio di disponibilità richiesta in caso di erogazione della Prestazione La denuncia dovrà essere effettuata il prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi al Sinistro. La violazione di quest’obbligo tali obblighi può comportare la decadenza dal perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioniall’indennizzo ai sensi dell’art.1915 Cod. A Civ.; Il Contraente o l’Assicurato deve altresì: c) fare, qualora tenuto a norma di legge, nei 15 giorni successivi, denuncia scritta all’Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino all’accertamento peritale, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento ad uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale derogadel diritto all’indennizzo. Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alia Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il Contraente/Assicurato perito della Società non è nell’oggettiva e comprovata impossibilità intervenuto, il Contraente ha facoltà di denunciare il Sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e, comunque, entro i termini di legge (art. 2952 prendere tutte le misure del Codice civile). Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice civile, se il Contraente/Assicurato ha sottoscritto Polizze con altri Assicuratori che gli garantiscono Prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, deve dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Assicuratore nel termine di 3 (tre) giorni successivi all’evento. La violazione di quest’obbligo comporta la perdita del diritto alla Prestazione. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civilecaso.

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Samples: Polizza Di Assicurazione

Obblighi in caso di sinistro. Il Contraente/Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa, la quale dovrà espressamente autorizzare l’erogazione della Prestazione, prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa, e dovrà rendersi disponibile per permettere l’erogazione delle Prestazioni. Salvo In caso di comprovata sinistro il Contraente deve: - fare quanto gli e oggettiva forza maggiore, nel caso possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 C.C.; - entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società. L'inadempimento di mancato rispetto uno di queste disposizioni il Contraente/Assicurato perderà il diritto alla Prestazione di Assistenza. Nel caso in cui il Cliente/Assicurato richieda l’assistenza infermieristica, lo stesso dovrà essere presente all’indirizzo comunicato nel giorno/orario dell’appuntamento. Esempio di disponibilità richiesta in caso di erogazione della Prestazione La denuncia dovrà essere effettuata il prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi al Sinistro. La violazione di quest’obbligo tali obblighi può comportare la decadenza dal perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioniall'indennizzo ai sensi dell’art. A parziale deroga1915 C.C.. II Contraente deve altresì: - per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone; - conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità; - predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte a danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova del beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile c/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il Contraente/Assicurato perito della Società non è nell’oggettiva e comprovata impossibilità intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di denunciare il Sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e, comunque, entro i termini di legge (art. 2952 prendere tutte le misure del Codice civile). Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice civile, se il Contraente/Assicurato ha sottoscritto Polizze con altri Assicuratori che gli garantiscono Prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, deve dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Assicuratore nel termine di 3 (tre) giorni successivi all’evento. La violazione di quest’obbligo comporta la perdita del diritto alla Prestazione. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civilecaso.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Obblighi in caso di sinistro. Il Contraente/Assicurato deve contattare la Struttura OrganizzativaL’anticipo non potrà comunque essere superiore a 1.100.000,00 euro, la quale dovrà espressamente autorizzare l’erogazione della Prestazione, prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa, e dovrà rendersi disponibile per permettere l’erogazione delle Prestazioni. Salvo caso di comprovata e oggettiva forza maggiore, nel caso di mancato rispetto di queste disposizioni il Contraente/Assicurato perderà il diritto alla Prestazione di Assistenzaqualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui il Cliente/Assicurato richieda l’assistenza infermieristica, lo stesso dovrà essere presente all’indirizzo comunicato nel giorno/orario dell’appuntamento. Esempio di disponibilità richiesta in caso di erogazione della Prestazione La denuncia sopra dovrà essere effettuata il prima possibile ecome se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo spettantegli in ogni casobase al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta. Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurate merci per non oltre il 20% del valore assicurato alla relativa partita, presso ubicazione diversa da quella dichiarata esclusivamente nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla somma assicurata sono esclusi macchinario e attrezzature appoggiati a contratti di “leasing”. Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurate - per i 3 (tre) giorni successivi al Sinistrorischi tipo commerciale e piccola industria - nell’ambito dell’esercizio, merci su automezzi in sosta o durante operazioni di carico e scarico. La violazione garanzia si intende prestata per macchinari e merci, per non oltre il 30% del valore assicurato alle specifiche partite di quest’obbligo può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni. A parziale derogapolizza, anche se il Contraente/Assicurato è nell’oggettiva posti all’aperto su piazzali e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro comunque entro i termini previstirecinti di pertinenza dell’attività. Restano ferme le esclusioni previste dalle singole garanzie. Salvo esplicita diversa pattuizione, potrà farlo si intendono assicurati il macchinario, l'attrezzatura temporaneamente presso terzi in ubicazioni diverse da quella dichiarata in semplice deposito o in attesa di riparazione, pulizia, manutenzione e/o modifiche, purché nell'ambito del territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, oppure presso mostre, fiere e mercati in Italia, negli altri paesi dell’Unione Europea e in Svizzera. In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente dovrà fornire dimostrazione documentata della movimentazione di detti beni. In nessun caso la Società indennizzerà per singolo sinistro e ubicazione somma superiore al 5% del valore assicurato alla relativa partita con il massimo di 100.000,00 euro. edizione 09/2021 - mod. 2059 AXA Assicurazioni S.p.A. La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate: - verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse; - causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici e sabotaggi; - il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; - qualora il Contraente o l’Assicurato non appena ne sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente. - il pagamento dell’importo indennizzabile sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto con il minimo della franchigia indicati in grado epolizza; - in nessun caso la Società pagherà, comunqueper uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l’estensione medesima, entro i termini somma maggiore della percentuale del capitale assicurato alle singole partite, indicata nella scheda di legge (art. 2952 del Codice civile). Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice civile, se il Contraente/Assicurato ha sottoscritto Polizze con altri Assicuratori che gli garantiscono Prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, deve dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Assicuratore nel termine di 3 (tre) giorni successivi all’evento. La violazione di quest’obbligo comporta la perdita del diritto alla Prestazione. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civilepolizza.

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Samples: www.axa.it

Obblighi in caso di sinistro. Il Contraente/Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa, la quale dovrà espressamente autorizzare l’erogazione della Prestazione, prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa, e dovrà rendersi disponibile per permettere l’erogazione delle Prestazioni. Salvo In caso di comprovata sinistro il "Servizio Competente" del Contraente deve: - fare quanto gli e oggettiva forza maggiore, nel caso possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile; - entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società. L'inadempimento di mancato rispetto uno di queste disposizioni il Contraente/Assicurato perderà il diritto alla Prestazione di Assistenza. Nel caso in cui il Cliente/Assicurato richieda l’assistenza infermieristica, lo stesso dovrà essere presente all’indirizzo comunicato nel giorno/orario dell’appuntamento. Esempio di disponibilità richiesta in caso di erogazione della Prestazione La denuncia dovrà essere effettuata il prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi al Sinistro. La violazione di quest’obbligo tali obblighi può comportare la decadenza dal perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioniall'indennizzo ai sensi dell’art. A parziale deroga1915 c.c. II Contraente deve altresì: - per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone; - conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità; - predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte a danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova del beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile c/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il Contraente/Assicurato perito della Società non è nell’oggettiva e comprovata impossibilità intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di denunciare il Sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e, comunque, entro i termini di legge (art. 2952 prendere tutte le misure del Codice civile). Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice civile, se il Contraente/Assicurato ha sottoscritto Polizze con altri Assicuratori che gli garantiscono Prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, deve dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Assicuratore nel termine di 3 (tre) giorni successivi all’evento. La violazione di quest’obbligo comporta la perdita del diritto alla Prestazione. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civilecaso.

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Samples: www.er-go.it

Obblighi in caso di sinistro. Il ContraentePremesso che questa è un’assicurazione nella formula Claims Made, quale temporalmente delimitata nel presente MODULO/Assicurato SCHEDA DI COPERTURA si precisa che: L'Assicurato deve contattare far denuncia scritta agli Assicuratori di ciascun sinistro entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Tale denuncia deve contenere la Struttura Organizzativadata e la narrazione del fatto, la quale dovrà espressamente autorizzare l’erogazione della Prestazionel'indicazione delle cause e delle conseguenze, prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesail nome e il domicilio dei danneggiati, e dovrà rendersi disponibile ogni altra notizia utile per permettere l’erogazione delle Prestazionigli Assicuratori. Salvo caso Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. Ferma ed invariata la definizione di comprovata sinistro figurante all’articolo 3, l’omessa denuncia di un sinistro entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione del Periodo di Assicurazione rende la richiesta di risarcimento estranea a questo contratto. (Si vedano l’articolo 4 e oggettiva forza maggiorela voce a. dell’articolo 10.1). Negli stessi termini e con le stesse modalità, nel caso l’Assicurato è tenuto a denunciare ogni fatto o circostanza da cui possano derivare danni risarcibili da questa assicurazione. Tale notifica, se debitamente accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come sinistro verificatosi e regolarmente denunciato durante il Periodo di mancato rispetto di queste disposizioni Assicurazione. Si richiama il Contraente/Assicurato perderà il diritto alla Prestazione di Assistenza. Nel caso in cui il Cliente/Assicurato richieda l’assistenza infermieristicasecondo comma dell’articolo 17, lo stesso dovrà essere presente all’indirizzo comunicato nel giorno/orario dell’appuntamento. Esempio di disponibilità richiesta in caso di erogazione della Prestazione La denuncia dovrà essere effettuata coesistenza di altre assicurazioni. Senza il prima possibile eprevio consenso scritto degli Assicuratori, in ogni casol’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, non oltre i 3 (tre) giorni successivi definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al Sinistroriguardo. La violazione di quest’obbligo può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni. A parziale derogaSi precisa che, se qualora il Contraente/Assicurato è nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e, comunque, entro i termini di legge (art. 2952 del Codice civile). Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice civile, se il Contraente/Assicurato ha sottoscritto Polizze con altri Assicuratori che gli garantiscono Prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, deve dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Assicuratore nel termine di 3 (tre) giorni successivi all’evento. La violazione di quest’obbligo comporta la perdita del diritto alla Prestazione. Ogni diritto nei confronti fiduciario legale della Compagnia si prescrive entro sia costituito in giudizio per conto dell’assicurato e, al termine del giudizio intrapreso da controparte, l’organo giudicante abbia respinto le richieste attoree con contestuale condanna al pagamento delle spese legali in favore dell’ente convenuto, l’assicurato si impegna, sin da ora, a cedere il termine di due anni dalla data del Sinistro relativo credito alla Compagnia che ha dato origine procederà direttamente al diritto alla Prestazione, recupero delle somme indicate in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civilesentenza.

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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile Professionale

Obblighi in caso di sinistro. Il Contraente/Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa, la quale dovrà espressamente autorizzare l’erogazione della Prestazione, prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa, e dovrà rendersi disponibile per permettere l’erogazione delle Prestazioni. Salvo In caso di comprovata e oggettiva forza maggiore, nel caso di mancato rispetto di queste disposizioni sinistro il Contraente/Assicurato perderà Contraente deve: fare quanto gli è possibile per diminuire il diritto alla Prestazione di Assistenzadanno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. Nel caso in cui il Cliente/Assicurato richieda l’assistenza infermieristica, lo stesso dovrà essere presente all’indirizzo comunicato nel giorno/orario dell’appuntamento. Esempio di disponibilità richiesta in caso di erogazione della Prestazione La denuncia dovrà essere effettuata il prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 1914 del Codice Civile; entro 30 (tretrenta) giorni successivi al Sinistroda quando l’ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società. La violazione L’inadempimento di quest’obbligo uno di tali obblighi può comportare la decadenza dal perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioniall’indennizzo ai sensi dell’art. A parziale deroga1915 C.C. Il Contraente deve altresì: per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei 10 (dieci) giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone; conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità; predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il Contraente/Assicurato perito della Società non è nell’oggettiva e comprovata impossibilità intervenuto, il Contraente ha facoltà di denunciare il Sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e, comunque, entro i termini di legge (art. 2952 prendere tutte le misure del Codice civile). Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice civile, se il Contraente/Assicurato ha sottoscritto Polizze con altri Assicuratori che gli garantiscono Prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, deve dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Assicuratore nel termine di 3 (tre) giorni successivi all’evento. La violazione di quest’obbligo comporta la perdita del diritto alla Prestazione. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civilecaso.

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Samples: Camera Di Commercio Di Napoli

Obblighi in caso di sinistro. Il Contraente/Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa, la quale dovrà espressamente autorizzare l’erogazione della Prestazione, prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa, e dovrà rendersi disponibile per permettere l’erogazione delle Prestazioni. Salvo In caso di comprovata e oggettiva forza maggiore, nel caso sinistro il “Servizio Competente” dell’Ente deve: - fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile; - entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società. L’inadempimento di mancato rispetto uno di queste disposizioni il Contraente/Assicurato perderà il diritto alla Prestazione di Assistenza. Nel caso in cui il Cliente/Assicurato richieda l’assistenza infermieristica, lo stesso dovrà essere presente all’indirizzo comunicato nel giorno/orario dell’appuntamento. Esempio di disponibilità richiesta in caso di erogazione della Prestazione La denuncia dovrà essere effettuata il prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi al Sinistro. La violazione di quest’obbligo tali obblighi può comportare la decadenza dal perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioniall’indennizzo ai sensi dell’art. A parziale deroga1915 C.C. Il “Servizio Competente” deve altresì: - per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone; - conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità; - predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività, inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il Contraente/Assicurato perito della Società non è nell’oggettiva e comprovata impossibilità intervenuto, l’Assicurato ha facoltà di denunciare il Sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e, comunque, entro i termini di legge (art. 2952 prendere tutte le misure del Codice civile). Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice civile, se il Contraente/Assicurato ha sottoscritto Polizze con altri Assicuratori che gli garantiscono Prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, deve dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Assicuratore nel termine di 3 (tre) giorni successivi all’evento. La violazione di quest’obbligo comporta la perdita del diritto alla Prestazione. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civilecaso.

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Samples: www.area.sardegna.it

Obblighi in caso di sinistro. Il Contraente/Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa, la quale dovrà espressamente autorizzare l’erogazione della Prestazione, prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa, e dovrà rendersi disponibile per permettere l’erogazione delle Prestazioni. Salvo In caso di comprovata sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:  fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C..  darne avviso alla Società o al Broker entro quindici giorni – per i danni da furto e oggettiva forza maggiore, nel caso rapina entro tre giorni - da quando ne ha avuto conoscenza; L'inadempimento di mancato rispetto uno di queste disposizioni il Contraente/Assicurato perderà il diritto alla Prestazione di Assistenza. Nel caso in cui il Cliente/Assicurato richieda l’assistenza infermieristica, lo stesso dovrà essere presente all’indirizzo comunicato nel giorno/orario dell’appuntamento. Esempio di disponibilità richiesta in caso di erogazione della Prestazione La denuncia dovrà essere effettuata il prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi al Sinistro. La violazione di quest’obbligo tali obblighi può comportare la decadenza dal perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioniall'indennizzo ai sensi dell'art. A parziale deroga1915 C.C. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:  per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, se il Contraente/Assicurato è nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado eavuta notizia del sinistro, comunquefare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, entro fornendo gli elementi di cui dispone;  presentare uno stato particolareggiato delle merci colpite o comunque danneggiate dal sinistro possibilmente con indicazione del loro valore e della perdita subita. Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le merci garantite esistenti al momento del sinistro, l’Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori. L'Assicurato é sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di legge (art. 2952 del Codice civile). Inoltre, a parziale deroga dichiarazione o di quanto previsto all’art. 1910 del Codice civile, se il Contraente/Assicurato ha sottoscritto Polizze con altri Assicuratori che gli garantiscono Prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto della Depositaria o di mero risarcimento, deve dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Assicuratore nel termine di 3 (tre) giorni successivi all’evento. La violazione di quest’obbligo comporta la perdita del diritto alla Prestazione. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, terzi in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civilegenere.

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Samples: www.acquirenteunico.it

Obblighi in caso di sinistro. Il ContraenteFermo restando le Definizioni di Polizza “Richiesta di risarcimento” e di “Circostanza di sinistro” è fatto obbligo all’Assicurato denunciare i sinistri come sopra definiti entro trenta giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La notifica di una “Circostanza di sinistro” sarà considerata un sinistro regolarmente denunciato durante il Periodo di Assicurazione anche se la Richiesta di Risarcimento che scaturisse da quella Circostanza fosse notificata successivamente allo scadere della polizza. Si precisa tuttavia che la “Circostanza di sinistro” non comporterà l’obbligo degli Assicuratori di nominare / approvare legali e/Assicurato o periti fino a quando una “Richiesta di risarcimento” come definita in polizza non sia notificata all’Assicurato medesimo. L’inchiesta giudiziaria (procedimento penale) promosso contro l’Assicurato non costituisce un Sinistro ai sensi di Polizza e non deve, pertanto, essere notificato. La denuncia va fatta agli Assicuratori o al Coverholder. Tale denuncia deve contattare contenere la Struttura Organizzativadata e la narrazione del fatto, la quale dovrà espressamente autorizzare l’erogazione della Prestazionel'indicazione delle cause e delle conseguenze, prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesail nome e il domicilio dei danneggiati, e dovrà rendersi disponibile ogni altra notizia utile per permettere l’erogazione delle Prestazionigli Assicuratori. Salvo caso di comprovata Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e oggettiva forza maggioregli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, nel caso di mancato rispetto di queste disposizioni oltre a una relazione confidenziale sui fatti. Si richiama il Contraente/Assicurato perderà il diritto alla Prestazione di Assistenza. Nel caso in cui il Cliente/Assicurato richieda l’assistenza infermieristicasecondo comma dell’articolo 10, lo stesso dovrà essere presente all’indirizzo comunicato nel giorno/orario dell’appuntamento. Esempio di disponibilità richiesta in caso di erogazione della Prestazione La denuncia dovrà essere effettuata coesistenza di altre assicurazioni. Senza il prima possibile eprevio consenso scritto degli Assicuratori, in ogni casol’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, non oltre i 3 (tre) giorni successivi definire o liquidare Danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al Sinistro. La violazione di quest’obbligo può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni. A parziale deroga, se il Contraente/Assicurato è nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e, comunque, entro i termini di legge (art. 2952 del Codice civile). Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice civile, se il Contraente/Assicurato ha sottoscritto Polizze con altri Assicuratori che gli garantiscono Prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, deve dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Assicuratore nel termine di 3 (tre) giorni successivi all’evento. La violazione di quest’obbligo comporta la perdita del diritto alla Prestazione. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civileriguardo.

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Samples: Assicurazione Della Responsabilità Del Dipendente E/O Non Dipendente E/O Convenzionato Delle Aziende Sanitarie Private Per Colpa Grave

Obblighi in caso di sinistro. Il Contraente/Assicurato deve contattare la Struttura OrganizzativaTutti i Sinistri ai fabbricati assicurati devono essere denunciati per iscritto dall'Assicurato all’Assicuratore entro le 96 ore successive al Sinistro od al momento in cui ne sia venuto a conoscenza. I Sinistri di Incendio, la quale dovrà espressamente autorizzare l’erogazione della Prestazione, prima Esplosione e Xxxxxxx devono essere denunciati nei termini di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesalegge all'Autorità Giudiziaria, e dovrà rendersi disponibile copia di tale denuncia deve essere trasmessa all’Assicuratore. L'Assicurato deve fare quanto è in suo potere per permettere l’erogazione delle Prestazioni. Salvo caso evitare o limitare il Danno; l’inadempimento di comprovata e oggettiva forza maggiore, nel caso di mancato rispetto di queste disposizioni il Contraente/Assicurato perderà il diritto alla Prestazione di Assistenza. Nel caso in cui il Cliente/Assicurato richieda l’assistenza infermieristica, lo stesso dovrà essere presente all’indirizzo comunicato nel giorno/orario dell’appuntamento. Esempio di disponibilità richiesta in caso di erogazione della Prestazione La denuncia dovrà essere effettuata il prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi al Sinistro. La violazione di quest’obbligo tale obbligo può comportare la decadenza dal perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioni. A parziale deroga, se il Contraente/Assicurato è nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e, comunque, entro i termini di legge all'Indennizzo (art. 2952 del Codice civile1915 C.C.). InoltreL’Assicurato deve ottemperare alle istruzioni dell’Assicuratore prima dell'inizio delle riparazioni, fornire dimostrazioni del valore del Fabbricato e delle spese sostenute per limitare il Danno. La riparazione del Danno può essere iniziata dopo la denuncia del Sinistro fatta all’Assicuratore; lo stato delle cose non può essere tuttavia modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato dell’Assicuratore che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dalla denuncia del Sinistro, l'Assicurato può prendere tutte le misure necessarie del caso. L’Assicuratore non è obbligato ad alcun Indennizzo ove si accerti che per giustificare l'ammontare dei Danni stessi si è ricorso a parziale deroga documentazione non veritiera o a mezzi fraudolenti, oppure sono state manomesse o alterate dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal Sinistro. L’Assicuratore si riserva la facoltà di quanto previsto all’artprovvedere direttamente alla riparazione od alla sostituzione dell'ente danneggiato in luogo di risarcire il danno in contanti. 1910 del Codice civile, se il Contraente/Assicurato ha sottoscritto Polizze con altri Assicuratori che gli garantiscono Prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, In tale caso ne deve dare comunicazione scritta all’ Assicurato entro 8 giorni dal ricevimento della denuncia del Sinistro. Avvenuto il Sinistro, la copertura resta sospesa per il Fabbricato danneggiato fino alla ricostruzione definitiva. Tuttavia, la copertura resta comunque avviso del Sinistro valida per tutti i rischi coperti ad ogni Assicuratore nel termine esclusione di 3 (tre) giorni successivi all’evento. La violazione di quest’obbligo comporta la perdita del diritto alla Prestazione. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni quelli dipendenti dalla data del Sinistro causale che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civileoccasionato il Danno.

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Samples: Polizza Di Assicurazione

Obblighi in caso di sinistro. Il Contraente/Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa, la quale dovrà espressamente autorizzare l’erogazione della Prestazione, prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa, e dovrà rendersi disponibile per permettere l’erogazione delle Prestazioni. Salvo In caso di comprovata e oggettiva forza maggiore, nel caso sinistro il Contraente deve: fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile; entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al broker oppure alla Società. L’inadempimento di mancato rispetto uno di queste disposizioni il Contraente/Assicurato perderà il diritto alla Prestazione di Assistenza. Nel caso in cui il Cliente/Assicurato richieda l’assistenza infermieristica, lo stesso dovrà essere presente all’indirizzo comunicato nel giorno/orario dell’appuntamento. Esempio di disponibilità richiesta in caso di erogazione della Prestazione La denuncia dovrà essere effettuata il prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi al Sinistro. La violazione di quest’obbligo tali obblighi può comportare la decadenza dal perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioniall’indennizzo ai sensi dell’art. A parziale deroga1915 C.C. Il Contraente deve altresì: per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone; conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità; predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il Contraente/Assicurato perito della Società non è nell’oggettiva e comprovata impossibilità intervenuto, il Contraente ha facoltà di denunciare il Sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e, comunque, entro i termini di legge (art. 2952 prendere tutte le misure del Codice civile). Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice civile, se il Contraente/Assicurato ha sottoscritto Polizze con altri Assicuratori che gli garantiscono Prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, deve dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Assicuratore nel termine di 3 (tre) giorni successivi all’evento. La violazione di quest’obbligo comporta la perdita del diritto alla Prestazione. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civilecaso.

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Samples: www.comune.arezzo.it

Obblighi in caso di sinistro. Il Contraente/Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa, la quale dovrà espressamente autorizzare l’erogazione della Prestazione, prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa, e dovrà rendersi disponibile per permettere l’erogazione delle Prestazioni. Salvo In caso di comprovata e oggettiva forza maggioresinistro il Contraente o l’Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, nel caso ai sensi dell’art. 1914 Cod.Civ.; b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del codice civile. L’inadempimento ad uno di mancato rispetto di queste disposizioni il Contraente/Assicurato perderà il diritto alla Prestazione di Assistenza. Nel caso in cui il Cliente/Assicurato richieda l’assistenza infermieristica, lo stesso dovrà essere presente all’indirizzo comunicato nel giorno/orario dell’appuntamento. Esempio di disponibilità richiesta in caso di erogazione della Prestazione La denuncia dovrà essere effettuata il prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi al Sinistro. La violazione di quest’obbligo tali obblighi può comportare la decadenza dal perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioniall’indennizzo ai sensi dell’art. A parziale deroga1915 Cod.Civ.; Il Contraente o l’Assicurato deve altresì: c) fare, se qualora tenuto a norma di legge, nei 15 giorni successivi, denuncia scritta all’Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il Contraente/Assicurato è nell’oggettiva momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e comprovata impossibilità l’entità approssimativa del danno. Copia di denunciare il Sinistro entro tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i termini previstiresidui del sinistro fino all’accertamento peritale, potrà farlo non appena ne sarà in grado senza avere per questo diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, comunquequantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, entro i termini di legge (art. 2952 del Codice civile). Inoltrenonché, a parziale deroga richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento ad uno di quanto previsto all’art. 1910 del Codice civile, se il Contraente/Assicurato ha sottoscritto Polizze con altri Assicuratori che gli garantiscono Prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, deve dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Assicuratore nel termine di 3 (tre) giorni successivi all’evento. La violazione di quest’obbligo comporta tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civileall’indennizzo.

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Samples: Polizza Di Assicurazione All Risk Property