OGGETTO, DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO Clausole campione

OGGETTO, DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO. L’appalto ha per oggetto il Servizio di manutenzione e conduzione degli impianti elettrici e speciali degli immobili in uso all’ASPAL e il presente Capitolato tecnico ne descrive le caratteristiche tecniche nonché le prescrizioni minime per la sua gestione, con l’obiettivo di garantire la massima fruizione ed efficienza degli stessi impianti, in condizioni di totale sicurezza per persone e cose e nel rispetto delle vigenti normative in materia. La durata dell’appalto è di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna di cui al par. 3.2.1. L’importo stimato dell’appalto (36 mesi), ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, ammonta complessivamente ad € 213.995,90 IVA esclusa così suddivisi: Servizi a canone 177.049,18 € Servizi extra-canone 31.967,21 € Oneri sicurezza e rischi da interferenze (non soggetti a ribasso) 4.979,51 € L’elenco immobili e impianti di cui all’Allegato 1 non è esaustivo ed è suscettibile di variazioni, in considerazione delle future necessità dell’ASPAL volte alla dismissione e/o acquisizione di nuovi locali/immobili. A tal proposito si precisa che l’incremento o estensione delle prestazioni da richiedere all’appaltatore, rimane una libera scelta dell’ASPAL che in alternativa potrà procedere, senza alcun onere aggiuntivo, allo svolgimento di una gara per l’affidamento delle prestazioni incrementali. Le suddette variazioni verranno comunicate all’appaltatore dall’ASPAL, varranno come aggiornamento dell’elenco originario e in conseguenza di ciò, tutte le disposizioni e le clausole presenti nel presente Capitolato, varranno sul complesso degli immobili che ne risulta. Il corrispettivo relativo alla quota di manutenzione a canone del presente appalto è determinato sulla base della superficie totale degli edifici in elenco, fatta esclusione per le pertinenze esterne, pertanto col verificarsi delle variazioni di cui si è detto, l’importo in aumento o detrazione verrà determinato in rapporto alla nuova superficie di edificio ovvero a seguito dell’applicazione della seguente formula: AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO Protocollo Partenza N. 13649/2022 del 28-02-2022 Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente dove per:
OGGETTO, DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di sorveglianza presso la Sede della Società (uffici e pertinenze) con guardia giurata, dalle ore 18.30 alle ore 07.30 del giorno successivo nei giorni feriali e continuativamente nelle 24 ore nei giorni di sabato, domenica e festivi. La durata dell’appalto è stabilita in 3 anni, decorrenti dall’avvio dell’esecuzione del contratto, che è previsto indicativamente per il giorno 1 gennaio 2018, fatto salvo il maggior termine necessario a completare le operazioni di aggiudicazione della procedura di gara. La Società si riserva comunque la facoltà di rinnovare il servizio in oggetto per un massimo di ulteriori 3 anni ai sensi dell’articolo 63, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché di prorogare la durata del contratto per il tempo necessario alla conclusione della procedura di individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Società, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del citato D.Lgs. n. 50 del 2016.
OGGETTO, DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO. L’affidamento ha ad oggetto la fornitura del servizio di rassegna stampa per una durata di trentasei mesi decorrenti dalla data di avvio delle prestazioni indicata nel contratto. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici, la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L’importo stimato a base d’asta è pari ad euro 900.000,00, oltre IVA. Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, pertanto i costi per gli oneri della sicurezza da rischi di interferenza sono pari ad € 0,00 (zero). L’offerta, per essere ritenuta valida, non dovrà superare l’importo indicato quale base d’asta, a pena di esclusione.
OGGETTO, DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO. Il presente disciplinare ha per oggetto la CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA E RISTORO PRESSO LA BIBLIOTECA SAN GIORGIO, secondo le prescrizione indicate nel Capitolato e nel bando di gara per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di stipula del contratto.
OGGETTO, DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO. L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di ordinaria manutenzione della pavimentazione di conglomerato drenante fonoassorbente speciale sull’autostrada del Brennero per l’anno 2012-2013 nel tratto Egna – Rovereto nord. La durata dell’appalto è di 16 giorni lavorativi dalla data del verbale di consegna dei lavori (si veda l’art. 6 del Capitolato Speciale d’AppaltoSchema di contratto). Tutte le condizioni per l’espletamento dei lavori sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto. L’importo dei lavori a base d’asta è di euro 1.594.853,22, di cui euro 1.456.222,16 per l’esecuzione dei lavori programmati di cui all’art. 2.1. del Capitolato Speciale d’Appalto – Descrizione delle lavorazioni – ed euro 138.631,06 per lavori urgenti di cui all’art. 2.2 del Capitolato Speciale d’Appalto – Descrizione delle lavorazioni. Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, sono stimati in complessivi euro 23.093,07 di cui euro 11.724,13 relativamente ai lavori programmati ed euro 11.368,94 relativamente ai lavori urgenti. Il totale complessivo dell’appalto è di euro 1.617.946,29. Categorie di lavorazioni: categoria importo prevalente/ scorporabile classifica qualificazione possibilità subappalto
OGGETTO, DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO. Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento del servizio di Valutazione ex ante relativo al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Basilicata per il periodo di Programmazione 2014 - 2020 ai sensi di quanto previsto dall’art. 48 della proposta di Regolamento ombrello COM (2011) 6151, recante disposizioni comuni e degli articoli 9 e 84 della proposta di Regolamento sullo sviluppo rurale COM (2011) 6272. Tali servizi sono specificamente descritti e dettagliati nel Capitolato d’Oneri, che costituisce atto integrativo al presente documento ed al quale si rimanda sin d’ora integralmente. La durata dei suddetti servizi decorrerà dalla data della stipula del contratto ed in pari data sarà sottoscritto il verbale di avvio dell’esecuzione, in contraddittorio con l’affidatario. Il contratto cesserà di produrre effetti all’approvazione definitiva, da parte della Commissione Europea, del PSR della Regione Basilicata per il periodo di programmazione 2014-2020 e comunque non oltre il 31/03/2015. Il valore posto a base d’asta per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali è pari a 150.000,00 (centocinquantamila/00) I.V.A. esclusa.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;