Patto di riservatezza Clausole campione

Patto di riservatezza. Qualsiasi dato o informazione tecnica, commerciale, economica o di altro tipo riguardante l’azienda del Fornitore, ivi compresi a titolo esemplificativo e senza limitazioni di sorta, le sue formule, specifiche di prodotto, servizi, piani, programmi, processi, prodotti, costi, gestioni, operazioni e clienti, di cui l’Acquirente, sue affiliate, direttori o dipendenti possano venire a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto saranno trattate come proprietà riservata del Fornitore e non saranno utilizzate dall’Acquirente se non per il beneficio dello stesso Fornitore a fronte del Contratto, né saranno, durante e dopo la validità del Contratto e senza il previo e specifico consenso scritto del Fornitore, comunicate ad altri, includendo fra questi ultimi le amministrazioni statali o altre autorità. Le informazioni e i dati di cui sopra comunicati dal Fornitore all’Acquirente per iscritto o su qualsivoglia supporto materiale saranno restituite al Fornitore a richiesta di quest’ultimo e in ogni caso al termine del Contratto.
Patto di riservatezza. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti la presente convenzione, anche successivamente alla cessazione delle relative attività, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza.
Patto di riservatezza. 17.1. Il Cliente si obbliga a trattare come strettamente confidenziale ed a non divulgare tutte le informazioni, i dati, le formule tecniche, delle quali potrà avere conoscenza in relazione alle forniture del Servizio effettuate dal Fornitore, rispondendo agli effetti di questa previsione, anche del comportamento dei suoi dipendenti. E’ fatto salvo il caso in cui le informazioni siano di pubblico dominio o siano state ottenute da un terzo attraverso mezzi illegali.
Patto di riservatezza. 18.1. Tutte le informazioni inerenti il Contratto, comunicate tra le Parti verbalmente e per iscritto, nonché tutti i dati derivanti dall’elaborazione delle stesse, saranno considerate strettamente riservati e pertanto non potranno essere divulgati.
Patto di riservatezza. L’Appaltatore dà atto e si dichiara consapevole che, nell’ambito dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, ha accesso e/o riceve, in forma verbale e/o scritta, informazioni aventi natura riservata della Società come definite al successivo art. 2, ovvero informazioni privilegiate ai sensi dell’art. 115-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e nell’art. 152-bis del Regolamento Consob n. 11971 ed è consapevole, in virtù del rapporto che lo lega a TA ed indipendentemente dall’uso tali informazioni, della necessità di evitare di rendere dichiarazioni e/o comunicazioni aventi ad oggetto l’attività di TA. L’Appaltatore riconosce che tutte le informazioni acquisite relative alle attività e agli affari di TA o dei suoi dipendenti, rappresentanti, clienti, agenti o consulenti, incluse, senza pretesa di esaustività, le liste o i database relativi a clienti, politiche dei prezzi, obbiettivi e scopi di investimento, piani e operazioni aziendali, operazioni finanziarie, libri e registri, relazioni e documenti, contratti ed accordi, elenchi e rubriche (anche telefoniche), libri, rolodexes, lettere, brevetti registrati e/o in corso di registrazione, marchi e modelli di utilità (inclusi loghi e trade dress) registrati e/o in corso di registrazione, denominazioni commerciali, modelli commerciali, denominazioni commerciali, nomi di servizi, diritti d’autore, registrati e/o in corso di registrazione, tutte le invenzioni, le attività di ricerca sia relative alla produzione sia di carattere scientifico, idee, relazioni od altre creazioni o lavori creativi (siano o meno brevettabili, o comunque suscettibili di tutela ai sensi delle leggi speciali), insieme a tutti i segreti d’impresa, tecnici o commerciali, specifiche, formule, tecnologie, programmi di elaborazione dati per computer, software e relativi sistemi e procedure (inclusi, senza pretesa di esaustività, documentazione di sistemi, manuali di software, dischetti, nastri, CD-Roms e software od informazioni contenute in ogni altro genere di supporti registrabili), processi e know-how, così come ogni altra informazione orale o scritta, ricevuta da TA come riservata o confidenziale comprese le informazioni privilegiate ai sensi dell’art. 115-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e nell’art. 152-bis del Regolamento Consob n. 11971 (collettivamente indicate come le “Informazioni Riservate della Società”), sono patrimonio prezioso specifico ed esclusivo di TA e devono essere trattate dal...
Patto di riservatezza. La Regione Lombardia e il Comune di Milano si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza su notizie e/o fatti, a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti il presente Accordo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza.
Patto di riservatezza. 16.1 Il Mandatario si impegna a mantenere riservati e a non trasmettere a terzi tutti i dettagli commerciali e tecnici di carattere non pubblico di cui è venuto a conoscenza attraverso il rapporto commerciale.
Patto di riservatezza. 8.1 Il fornitore è obbligato alla riservatezza su tutti i dati e informazioni non palesi (siano essi di natura commerciale o tecnica), dei quali possa venire a conoscenza attraverso questo rapporto commerciale con il COMMITTENTE e a non trasmetterli a terze parti. Qualora, al fine dell’espletamento del CONTRATTO, si renda necessario al fornitore ricorrere a eventuali subfornitori o altri terzisti, gli stessi sono obbligati alla riservatezza dal fornitore.
Patto di riservatezza. 13.1 Eccetto quanto diversamente ed espressamente concordato per iscritto, le informazioni di cui l’Azienda viene a conoscenza con riferimento alle ordinazioni non sono considerate confidenziali, a meno che la loro riservatezza non sia evidente.
Patto di riservatezza. 1. le parti si impegnano a considerare riservati tutti i dati e/o le notizie e/o le informazioni concernenti l’altra parte delle quali sono venute in possesso in occasione della predisposizione, nonché durante l’esecuzione della presente Convenzione. Al GESTORE è tuttavia consentita l’indicazione del FASC come referenza professionale e nell’ambito dell’esecuzione del contratto.