Common use of PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora l’Autorità riscontri il mancato rispetto, per qualsiasi motivo, del termine massimo stabilito per la consegna dell’autovettura, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale. Analogamente, laddove si riscontri che il servizio non sia espletato nei termini previsti, ovvero nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché provveda a sanare immediatamente la situazione. In caso di perdurare dell’inadempienza, sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’adeguamento agli obblighi contrattuali. Ai fini dell’applicazione delle penali, l’Autorità provvederà, in forma scritta a contestare all’Appaltatore (presso il domicilio eletto ed indicato nella dichiarazione resa in sede di gara) le inadempienze riscontrate. L’Appaltatore potrà, ove lo ritenga opportuno e/o necessario, far pervenire all’Autorità le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora, a giudizio dell’Autorità, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste. L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Ferme le ipotesi di risoluzione espressamente contemplate nel presente documento, il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, entro un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della contestazione. L’Autorità potrà, inoltre, chiedere la risoluzione del contratto al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti dall’art. 2, il Consorzio applicherà una penale pari al 0,05% del contratto. Qualora l’Autorità riscontri il mancato rispettoritardo si protragga per oltre 10 (dieci) giorni, il Consorzio si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto di diritto, senza bisogno di costituzione in mora dell’Appaltatore, che non potrà avanzare pretese di sorta. Le penali per qualsiasi motivo, del termine massimo stabilito per la consegna dell’autovettura, le inadempienze di cui al comma precedente saranno applicate per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattualeriscontrato inadempimento. Analogamente, laddove si riscontri che Il Consorzio potrà rivalersi dell’ammontare delle penali trattenendo equivalenti somme dalla cauzione prestata dall’Appaltatore indicata all’Articolo 7. In tal caso l’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione entro il servizio non sia espletato nei termini previsti, ovvero nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nella documentazione termine di gara, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché provveda a sanare immediatamente la situazionedieci giorni da quello in cui il Consorzio avrà reso nota all’Appaltatore l’avvenuta riduzione. In caso di perdurare dell’inadempienza, sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’adeguamento agli obblighi contrattuali. Ai fini dell’applicazione delle penali, l’Autorità provvederà, in forma scritta a contestare all’Appaltatore (presso mancata reintegrazione entro il domicilio eletto ed indicato nella dichiarazione resa in sede di gara) le inadempienze riscontrate. L’Appaltatore potrà, ove lo ritenga opportuno e/o necessario, far pervenire all’Autorità le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora, a giudizio dell’Autorità, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste. L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Ferme le ipotesi di risoluzione espressamente contemplate nel presente documentoanzidetto, il contratto potrà essere Contratto si intenderà risolto di diritto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza danno dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, entro salvo il risarcimento dei danni subiti dal Consorzio. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Amministrazione all’integrale risarcimento dei danni subiti. Rimane fermo il diritto del Consorzio di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell’Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest’ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate. Qualora l’Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il presente contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, xxxxxxxx un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non superiore eseguite. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio. In caso di risoluzione, il Consorzio procederà altresì all’incameramento della cauzione. A titolo esemplificativo, l’Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente nelle seguenti ipotesi: - quando risulti accertata la violazione delle regole in tema di sub-appalto o la violazione del divieto in tema di cessione del contratto; - in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui il Consorzio abbia dovuto valersi in tutto o in parte; - in caso di violazione degli obblighi di legge, ed in particolare di quelli relativi all’igiene, nonché di quelli previsti nei confronti del personale impiegato, di quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori e di quelli relativi alla regolarità contributiva; - in caso di mancata esecuzione delle prestazioni secondo i documenti progettuali posti a quindici giorni dal ricevimento base di gara; - in caso di ingiustificate interruzioni delle prestazioni e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità delle Opere; - in caso di ripetute violazioni delle modalità di esecuzione delle prestazioni. Il Consorzio potrà in ogni caso procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., a seguito di sola formale contestazione all’Appaltatore, qualora si verifichino le seguenti situazioni: - qualora l’Appaltatore, o suo soggetto dotato di legale rappresentanza, perda i requisiti di legge documentati al tempo della contestazionesottoscrizione del contratto; - in caso di dichiarazione di insolvenza, di messa in liquidazione, di sottoposizione a procedura concorsuale o, comunque, di cessazione di attività. L’Autorità potrà, inoltre, chiedere la In ogni caso di risoluzione del contratto contratto, su richiesta del Consorzio, l’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere l’esecuzione delle prestazioni. Il Consorzio potrà procedere all’affidamento delle prestazioni ad altro operatore, ponendo a carico dell’Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento. All’Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto del Consorzio all’incameramento della cauzione, e al verificarsi di uno risarcimento dei seguenti eventi:danni subiti.

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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora l’Autorità riscontri Il Committente potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche, anche a campione, sull’attività svolta dal Fornitore, utilizzando proprio personale. In riferimento a dette verifiche ovvero a segnalazione di Clienti, qualora risultino errori e/o inadempienze rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato e/o rispetto alle prescrizioni impartite dalle strutture referenti del Committente, verrà formalmente contestato al Fornitore quanto accertato e le prestazioni contestate non verranno in alcun modo compensate. Nel caso in cui il Fornitore non rispettasse i tempi di installazione e messa in servizio di cui all’art. 7 del presente Capitolato Speciale (cioè limite massimo, salvo eventuali proroghe concesse dal Committente, pari al 31/12/2011 per tutti i dispositivi), fatte salve le eventuali proroghe concordate con il Committente, il Committente stesso si riserva di avviare azioni di risarcimento del danno, ivi compreso il recupero delle somme pagate a titolo di sanzione comminata dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas per il mancato rispettorispetto dei tempi di messa a norma dei gruppi di misura. Il Committente potrà avviare tale azioni, con risoluzione in danno del contratto, anche prima delle scadenze indicate, ove verifichi che le tempistiche di arruolamento dei dispositivi, valutate sulla media mensile prevista, non garantiscono il rispetto delle scadenze, previa messa in mora dell’Impresa inadempiente. Il Fornitore si impegna ad utilizzare i dati rilevati nel corso dello svolgimento del lavori soltanto per qualsiasi motivo, del termine massimo stabilito gli scopi definiti nel presente Capitolato ed a non divulgarli. La violazione di detto impegno rappresenta inadempienza di particolare gravità per la consegna dell’autovetturaquale è prevista la facoltà, da parte del Committente, di risolvere in danno il contratto per ogni giorno naturale fatto e consecutivo colpa del Fornitore, con semplice comunicazione a mezzo raccomandata A.R. e fatte salve eventuali azioni di ritardo verrà applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattualealtra natura. AnalogamenteResta inteso che, laddove si riscontri che il servizio non sia espletato nei termini previsti, ovvero nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché provveda a sanare immediatamente la situazione. In anche in caso di perdurare dell’inadempienzarisoluzione in danno del contratto, sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno il Committente ha diritto di ritardo nell’adeguamento agli obblighi contrattualirichiedere il proseguimento dei servizi accessori dei dispositivi già arruolati fino a scadenza; il tal caso, l’Impresa è obbligata a prestare tali servizi. Ai fini dell’applicazione La VUS nonostante l’applicazione delle penali, l’Autorità provvederàconserva la facoltà di richiedere il risarcimento di ulteriori danni che dovessero essere arrecati anche a terzi a causa delle inadempienze dell’appaltatore. In particolare se, a causa di ritardi imputabili all’ Appaltatore, la VUS dovesse incorrere in sanzioni o penalizzazioni previste dall’ AEEG, la VUS ha facoltà di rivalersi sull’appaltatore stesso. La penale viene applicata da VUS con semplice comunicazione scritta all’appaltatore; il relativo importo viene dedotto dall’importo del compenso ad esso spettante durante il corso del contratto. Se l’importo delle penali è superiore all’ammontare dei compensi ancora dovuti, VUS, per il recupero del credito residuo, incamera tale importo dalla cauzione definitiva e, in forma scritta a contestare all’Appaltatore (presso il domicilio eletto ed indicato nella dichiarazione resa caso di insufficienza, di ogni altro mezzo senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. Nel caso in sede di gara) le inadempienze riscontrate. L’Appaltatore potrà, ove lo ritenga opportuno e/o necessario, far pervenire all’Autorità le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora, a giudizio dell’Autorità, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste. L’ammontare cui l’importo complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, penali dovesse superare il 10% dell’importo contrattuale, VUS riserva il diritto di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni, così come in caso di reiterati ritardi, irregolarità nell’esecuzione degli obblighi contrattuali o inadempimenti. Ferme Le situazioni che, se rilevate, danno diritto di procedere all’applicazione della penale saranno le ipotesi seguenti: • € 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di risoluzione espressamente contemplate ritardo naturale e consecutivo oltre la data di inizio attività concordata nel presente documentoprogramma di dopo la stipula del contratto; • € 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo nel esecuzione delle prestazioni contrattuali (fornitura, il contratto potrà essere risolto in tutti i casi posa, attivazione, collaudo), salvo diversi accordi intercorsi tra le parti o proroghe dettate dall’ AEEG. • € 50,00 (cinquanta/00) per ogni collaudo negativo di inadempimento di non scarsa importanza dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, entro un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della contestazione. L’Autorità potrà, inoltre, chiedere la risoluzione del contratto al verificarsi di uno dei seguenti eventi:sistema sia parziale che finale;

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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora l’Autorità riscontri il mancato rispettoLe penali che saranno applicate all’Appaltatore sono previste all’art. 11 del C.S.D.P., che si richiama integralmente. Le penali relative ai servizi a canone (Help desk Enti e Utenti; Supporto Enti- Gestione del processo di integrazione Enti-Gestione del processo di funzionamento quotidiano; Assistenza e manutenzione correttiva) riguardano esclusivamente la parte del contratto che attiene ai servizi da rendere a Regione Toscana e potranno essere contestate solo dalla stessa. Le penali relative ai servizi da prestarsi a giorni /persona (Attività di Manutenzione evolutiva), riguardano sia Regione Toscana che le Amministrazioni aderenti e pertanto potranno essere applicate sia da questi che da Regione Toscana. Le penali relative alle attività di Start up Ente potranno essere contestate ed applicate solo dalle Amministrazioni aderenti. Regione Toscana e ogni Amministrazione aderente, ove riscontrino inadempienze nell’esecuzione del presente contratto ovvero nei relativi ordinativi di fornitura idonee all’applicazione delle penali previste, contesteranno all’Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte dell’Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui l’Appaltatore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile allo stesso, Regione Toscana o ciascuna Amministrazione aderente applicherà le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo articolo 24, che dovrà essere reintegrata dall’Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Appaltatore non applicherà le penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Regione Toscana e delle Amministrazioni aderenti ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto degli stessi di richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate da parte di Regione Toscana sia superiore al 10% dell’importo massimo del corrispettivo contrattuale per Regione Toscana, la stessa disporrà la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate, da parte di Regione Toscana sommate a quelle irrogate da parte di ciascuna Amministrazione aderente compresa Regione Toscana sia superiore al 10% del importo massimo del contratto quadro, Regione Toscana disporrà la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Regione Toscana procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1454 del codice civile qualora: - per le attività di manutenzione evolutiva, una volta raggiunti i limiti per inadempienza di cui all’art. 10.1 del CSDP, ed aver invitato l’Appaltatore ad adempiere assegnando un termine di 15 giorni, persista l'inadempimento; - per la fornitura di componenti software di terze parti, una volta trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell’ordine ai sensi dell’art. 10.2 del CSDP, ed aver invitato l’Appaltatore ad adempiere assegnando un termine di 15 giorni, persista l'inadempimento; - una volta trascorsi 15 giorni solari rispetto alla richiesta da parte dell'Amministrazione, a seguito di curricula/certificazioni del personale in sostituzione, non conformi alle caratteristiche richieste nell'allegato 1 - "Profili delle Figure Professionali" al C.S.D.P. Gli Enti del territorio procederanno alla risoluzione dei rispettivi Ordinativi di fornitura per inadempimento ai sensi dell'art. 1454 del codice civile qualora: - per le attività di Start up Ente una volta raggiunti i limiti per inadempienza di cui all’art. 10.2 del CSDP, ed aver invitato l’Appaltatore ad adempiere assegnando un termine di 15 giorni, persista l'inadempimento; - per le attività di manutenzione evolutiva, una volta raggiunti i limiti per inadempienza di cui all’art. 10.1 del CSDP, ed aver invitato l’Appaltatore ad adempiere assegnando un termine di 15 giorni, persista l'inadempimento; - per la fornitura di componenti software di terze parti, una volta trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell’ordine ai sensi dell’art. 10.2 del CSDP, ed aver invitato l’Appaltatore ad adempiere assegnando un termine di 15 giorni, persista l'inadempimento. La Regione Toscana, laddove accerti il verificarsi delle condizioni di seguito elencate, potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in caso di verifica di conformità negativa successiva a precedente verifica negativa della fase di presa in carico della piattaforma ai sensi dell’art. 9.2.1. del C.S.D.P.; - qualora ai sensi dell’art. 10.1. del C.S.D.P. siano raggiunti i “Limiti per inadempienze” per ogni voce dei servizi: “Servizio di Help Desk Ente”, “Servizio Help Desk Utente”, “Supporto Enti – Gestione del processo di integrazione Enti – Gestione del processo di funzionamento quotidiano”, “Assistenza e Manutenzione Correttiva Hardware/Software (in condizioni normali e in condizioni di urgenza)”; - ai sensi del paragrafo 9.2.3.1 del CSDP, nel caso di realizzazione di un intervento di manutenzione evolutiva qualificato “impattante” quando, a seguito di verifica di conformità negativa, l’Appaltatore non provveda ad adeguarsi alle prescrizioni fissate e la verifica di conformità risulti sempre negativa; - ai sensi del paragrafo 9.2.3.1 del CSDP, qualora, durante l’esecuzione del contratto quadro, per tre volte si verifichi il caso in cui, a seguito di verifica di conformità negativa sulla realizzazione di interventi di manutenzione evolutiva qualificati “non impattanti”, l’Appaltatore non provveda ad adeguarsi alle prescrizioni fissate e la verifica di conformità risulti sempre negativa. Ciascun Ente riusante, laddove accerti il verificarsi delle condizioni di seguito elencate, potrà procedere alla risoluzione del proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - ai sensi del paragrafo 9.2.3.2 del CSDP, nel caso di realizzazione di un intervento di manutenzione evolutiva qualificato “impattante” quando, a seguito di verifica di conformità negativa, l’Appaltatore non provveda ad adeguarsi alle prescrizioni fissate e la verifica di conformità risulti sempre negativa; - ai sensi del paragrafo 9.2.3.2 del CSDP, nel caso di realizzazione di un intervento di manutenzione evolutiva qualificato “non impattante” quando, a seguito di verifica di conformità negativa, la realizzazione non sia stata fatta o non realizzi le funzionalità richieste. Ciascun Ente del territorio, laddove accerti il verificarsi delle condizioni di seguito elencate, potrà procedere alla risoluzione del proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in caso di verifica di conformità negativa successiva a precedente verifica negativa del Processo di attivazione tecnica dell’Ente sulla piattaforma ai sensi dell’art. 9.2.2. del C.S.D.P.; - in caso di verifica di conformità negativa successiva a precedente verifica negativa, nel caso di realizzazione di un intervento di manutenzione evolutiva, ai sensi del paragrafo 9.2.3.3 del CSDP, quando la realizzazione non sia stata fatta o non realizzi le funzionalità richieste. Regione Toscana, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto quadro ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nelle seguenti ipotesi: - a seguito di almeno n. 10 risoluzioni da parte delle Amministrazioni aderenti per cause disciplinate dal presente contratto quadro oppure qualora la risoluzione riguardi più Ordinativi di fornitura per un importo complessivo pari al 25% dell’importo massimo previsto per le adesioni; - nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010; - in caso di subappalto non autorizzato dalla Regione Toscana; - in caso di cessione in tutto o parte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 e aggiornato con Delibera 978/2019 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi motivotitolo dell’Appaltatore; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door). Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la Regione Toscana procederà ai sensi dell'art. 108, comma 3, del termine massimo stabilito D.Lgs. n. 50/2016 e/o ai sensi dell'art. 1454 del c.c. Costituisce comunque grave inadempimento qualsiasi ritardo superiore ai termini massimi previsti per l’applicazione delle penali. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni affidate a terzi. Per il risarcimento di tali danni la consegna dell’autovettura, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale. Analogamente, laddove si riscontri che il servizio non sia espletato nei termini previsti, ovvero nella sua interezza o non sia conforme Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché provveda a sanare immediatamente la situazionecredito dell’Appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite nonché rivalersi sulla garanzia definitiva. In caso di perdurare dell’inadempienza, sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’adeguamento agli obblighi contrattuali. Ai fini dell’applicazione delle penali, l’Autorità provvederà, in forma scritta a contestare all’Appaltatore (presso il domicilio eletto ed indicato nella dichiarazione resa in sede di gara) le inadempienze riscontrate. L’Appaltatore potrà, ove lo ritenga opportuno e/o necessario, far pervenire all’Autorità le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora, a giudizio dell’Autorità, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste. L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Ferme le ipotesi di risoluzione espressamente contemplate nel presente documento, il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza dell’Appaltatoredel contratto, ai sensi dell’artdei precedenti commi del presente articolo: - resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 1455 c.c.108 del D. Lgs. n. 50/2016; - Regione Toscana procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 24, previa diffida salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad adempiere, entro un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della contestazionenuovo affidamento. L’Autorità potrà, inoltre, chiedere la Le cause di risoluzione del contratto previste valgono anche per gli Enti che aderiscono al verificarsi contratto, relativamente alla loro specifica parte di uno dei seguenti eventi:prestazione e per quanto applicabili agli stessi. La risoluzione del contratto da parte di Regione Toscana ha effetto anche rispetto agli atti di adesione già perfezionati, i quali si risolveranno contestualmente alla risoluzione di Regione Toscana.

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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora l’Autorità riscontri il mancato rispetto, per qualsiasi motivo, del termine massimo stabilito per la consegna dell’autovettura, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale. Analogamente, laddove si riscontri Le parti convengono che il servizio non sia espletato nei termini previsti, ovvero nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché provveda a sanare immediatamente la situazione. In caso di perdurare dell’inadempienza, sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’adeguamento agli obblighi contrattuali. Ai fini dell’applicazione delle penali, l’Autorità provvederà, in forma scritta a contestare all’Appaltatore (presso il domicilio eletto ed indicato nella dichiarazione resa in sede di gara) le inadempienze riscontrate. L’Appaltatore potrà, ove lo ritenga opportuno e/o necessario, far pervenire all’Autorità le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora, a giudizio dell’Autorità, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste. L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Ferme le ipotesi di risoluzione espressamente contemplate nel presente documento, il contratto potrà essere risolto in tutti i casi caso di inadempimento gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni in esso previste. Qualora una delle obbligazioni poste a carico del Concessionario non sia adempiuta secondo le modalità riportate nel presente contratto di non scarsa importanza dell’Appaltatoreconcessione e nell’offerta tecnica prodotta, il Comune può disporre a carico del Concessionario stesso il pagamento di una penale in una misura variabile stabilita fra un minimo di € 100,00 (cento/00) ed un massimo di € 1.000,00 (mille/00), in ragione della gravità dell’inadempimento, sulla base della contestazione del fatto e previa instaurazione del contraddittorio con il Concessionario, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di applicazione di 3 (tre) penali in un anno, il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1455 c.c.1456 del C.C., previa diffida ad adempiere, entro un termine non superiore a quindici giorni decorrere dal ricevimento della contestazionecomunicazione Comunale. L’Autorità potrà, inoltre, chiedere la Il Comune può attivare il procedimento della risoluzione del contratto per grave inadempienza, previa instaurazione del contraddittorio. In esito al verificarsi contraddittorio il Comune può imporre al Concessionario lo svolgimento di uno dei seguenti eventi:determinate attività ritenute necessarie per garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. A tal fine il Comune assegna al concessionario un termine congruo, decorso il quale procederà alla verifica dello svolgimento delle attività imposte; in caso di esito negativo del contradittorio, il contratto si considera risolto di diritto, a decorrere dalla data di accertamento di tale esito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., con conseguente incameramento della cauzione definitiva di cui all’art 16 del Contratto e fatti salvi gli eventuali danni che l’Amministrazione dovesse subire. Gli effetti di tale risoluzione decorrono dal ricevimento, da parte del Concessionario, della comunicazione del Comune. Decorso il termine il Comune può procedere direttamente, con spese a carico del Concessionario.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Della Gestione Dell’impianto Comprensoriale Di Atletica Leggera, Campo Da Calcio Ivano Dorigo, Campo Da Calcio Per Allenamento Ed Annesso Fabbricato Servizi in Localita’ Polane Ad Agordo

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora l’Autorità riscontri il mancato rispetto, per qualsiasi motivo, del termine massimo stabilito per la consegna dell’autovettura, per ogni giorno naturale e consecutivo È di ritardo verrà applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale. Analogamente, laddove si riscontri assoluta importanza che il servizio non richiesto sia espletato nei svolto senza alcuna interruzione e nel pieno rispetto dei termini prevististabiliti dall’Appaltante, ovvero nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché provveda a sanare immediatamente la situazioneessendo i termini d’esecuzione delle prestazioni essenziali ai sensi dell’articolo 1457 del codice civile. In caso di perdurare dell’inadempienzainadempienza anche a uno solo degli obblighi connessi all’espletamento del servizio, sarà applicata secondo quanto previsto dal contratto, ACCAM applicherà una penale di € 500,00. Il mancato rispetto dei termini di consegna delle analisi, così come prescritti nella Tabella 6 allegata al presente Capitolato e aggiornati in fase di offerta, determinerà in capo all’Appaltatore l’applicazione delle corrispondenti penali. Si informa sin d’ora che l’Appaltante non tollererà reiterati ritardi nella consegna delle analisi; fatto salvo il caso di comunicazione di giustificazione preventiva così come disposto dell’art. 3. Ai fini del presente contratto si considera ritardo reiterato la contestazione di almeno due ritardi consecutivi, non giustificati, nel corso del trimestre di riferimento. La contestazione di almeno due ritardi consecutivi non giustificati è considerata dall’Appaltante grave inadempienza contrattuale e causa di risoluzione del contratto; resta salva la facoltà dell’Appaltante di esigerne la consegna ai sensi dell’art.1457 comma 1 del codice civile. Le penali saranno dedotte dalle fatture o, in mancanza, verranno prelevate dalla cauzione; in tal caso l’Appaltatore dovrà prontamente reintegrare la cauzione. Delle applicazioni di eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate, l'Amministrazione informerà l’aggiudicatario, a mezzo lettera raccomandata A/R o mail certificata. Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non esegua il servizio, ACCAM avrà la facoltà di far effettuare il servizio da terzi, applicando all'Appaltatore i costi che dovrà sostenere con l’aggiunta di una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’adeguamento agli obblighi contrattuali. Ai fini dell’applicazione delle penalial 20% del valore del servizio non effettuato, l’Autorità provvederà, in forma scritta a contestare all’Appaltatore (presso il domicilio eletto ed indicato nella dichiarazione resa in sede di gara) le inadempienze riscontrate. L’Appaltatore potrà, ove lo ritenga opportuno e/o necessario, far pervenire all’Autorità le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora, a giudizio dell’Autorità, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste. L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Ferme le ipotesi di risoluzione espressamente contemplate nel presente documento, il contratto potrà essere risolto in tutti salvi i casi di inadempimento di non scarsa importanza dell’Appaltatore, maggiori e ulteriori danni risarcibili ai sensi dell’art. 1455 1382 c.c.. Nel caso in cui si debba ricorrere a terzi per l'effettuazione del servizio e il ritardo si protragga oltre tre giorni consecutivi, l'Impresa Appaltante avrà facoltà di considerare risolto il contratto per inadempimento dell'Appaltatore, dandone semplice comunicazione scritta, salvi i maggiori e ulteriori danni risarcibili ai sensi dell’art. 1382 c.c. In caso di comprovata forza maggiore che impedisca lo svolgimento materiale del servizio, qualora la stessa si prolunghi per più di 15 giorni naturali, l’I.A. si riserva di risolvere comunque il contratto senza nulla corrispondere all’Appaltatore. L'importo delle penali, così come quello dei maggiori danni derivati ad ACCAM per assicurare la continuità del servizio, sarà compensato, fino a concorrenza, con le somme dovute all'Appaltatore e, per eventuale eccedenza, sarà imputato alla cauzione. Eventuali ulteriori eccedenze saranno rifuse direttamente dall’Appaltatore., previa diffida ad adempiere, entro un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della contestazione. L’Autorità potrà, inoltre, chiedere la risoluzione del contratto al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

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Samples: www.accam.it

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’Operatore economico è soggetto a penalità: - Qualora l’Autorità riscontri il mancato rispettola presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre i termini stabiliti nella Perizia giustificativa, salvo proroghe che potranno essere concesse dal Commissario per qualsiasi motivogiustificati motivi, del termine massimo stabilito verrà applicata una penale di 0,3 per la consegna dell’autovetturamille dell’importo relativo a detta fase dell’incarico, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all’Appaltatore. Se il ritardo verrà applicata una persiste oltre il trentesimo giorno il Commissario, fermo restando l’applicazione della penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattualegiornaliera nella misura massima, diffida ai sensi dell’art. Analogamente1454 del codice civile ad adempiere entro il termine di 15 giorni, laddove decorso inutilmente il quale il contratto si riscontri che il servizio non sia espletato nei termini previsti, ovvero nella sua interezza intende risolto. - nel caso in cui l’esito del procedimento di verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 dei progetti preliminari fosse negativo a causa di carenze o non sia conforme a quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché provveda a sanare immediatamente la situazione. In caso di perdurare dell’inadempienzainadempienze imputabili all’Appaltatore, sarà applicata una penale giornaliera pari all’1 a 1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’adeguamento agli obblighi contrattualidel relativo corrispettivo contrattuale, fino al momento in cui non siano eliminate le carenze e sia intervenuta la verifica con esito positivo del progetto. Ai fini dell’applicazione Il RUP, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonee all’applicazione delle penali, l’Autorità provvederà, in forma scritta provvederà a contestare all’Appaltatore (presso il domicilio eletto ed indicato nella dichiarazione resa in sede di gara) all’Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrate. L’Appaltatore potràriscontrate con l’indicazione della relativa penale da applicare, ove lo ritenga opportuno e/o necessario, far pervenire all’Autorità le proprie deduzioni nel termine massimo con l’obbligo da parte dell’Appaltatore di 7 (sette) presentare entro 5 giorni solari dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui l’Appaltatore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa. Qualora, il RUP applicherà le penali nella misura riportata nel presente contratto, a giudizio dell’Autoritàdecorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento. Nel caso in cui il RUP accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Appaltatore non procederà con l’applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, dette deduzioni il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o pregiudica il diritto del Commissario ad ottenere la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previsteprestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Commissario di richiedere il risarcimento del maggior danno. L’ammontare Qualora l’importo complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare penali irrogate superi il 10% dell’importo contrattuale. Ferme le ipotesi di risoluzione espressamente contemplate nel presente documentodel contratto, il Commissario ha facoltà d’avviare la procedura prevista dall’articolo 108, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. Il contratto potrà essere sarà risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 1455 c.c.1456 del codice civile: - la consegna degli elaborati progettuali avvenga con oltre 30 giorni di ritardo rispetto al termine previsto dalla Perizia giustificativa per la consegna degli elaborati stessi; - l’utilizzo da parte dell’Appaltatore di professionalità diverse da quanto indicato nella perizia giustificativa per l’esecuzione della prestazione; - nei casi di cui all’art. 108, previa diffida ad adempierecommi 1 e 2, entro un termine non superiore del D.Lgs. n. 50/2016; - in caso di violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010; - in caso di subappalto; - in caso di cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a quindici giorni dal ricevimento della contestazionequalsiasi titolo dell’Appaltatore; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. L’Autorità potràn. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door); - nel caso in cui nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, inoltreo dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, chiedere la sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346 bis, 353, 353bis del codice penale. In caso di risoluzione del contratto al verificarsi si procederà alla richiesta di uno ulteriore risarcimento dei seguenti eventi:danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

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Samples: www.regione.toscana.it

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora l’Autorità riscontri il mancato rispetto, per qualsiasi motivo, del termine massimo stabilito per la consegna dell’autovettura, per Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo verrà applicata rispetto ai termini stabiliti, il Consorzio applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) al 0,05% dell’importo contrattuale. AnalogamenteQualora il ritardo si protragga per oltre 10 giorni, laddove il Consorzio si riscontri riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto di diritto, senza bisogno di costituzione in mora dell’Appaltatore, che non potrà avanzare pretese di sorta. Il Consorzio potrà rivalersi dell’ammontare delle penali trattenendo equivalenti somme dalla cauzione prestata dall’Appaltatore indicata all’art. 7. In tal caso l’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione entro il servizio non sia espletato nei termini previsti, ovvero nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nella documentazione termine di gara, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché provveda a sanare immediatamente la situazionedieci giorni da quello in cui il Consorzio avrà reso nota all’appaltatore l’avvenuta riduzione. In caso di perdurare dell’inadempienza, sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’adeguamento agli obblighi contrattuali. Ai fini dell’applicazione delle penali, l’Autorità provvederà, in forma scritta a contestare all’Appaltatore (presso mancata reintegrazione entro il domicilio eletto ed indicato nella dichiarazione resa in sede di gara) le inadempienze riscontrate. L’Appaltatore potrà, ove lo ritenga opportuno e/o necessario, far pervenire all’Autorità le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora, a giudizio dell’Autorità, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste. L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Ferme le ipotesi di risoluzione espressamente contemplate nel presente documentoanzidetto, il contratto potrà essere Contratto si intenderà risolto di diritto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza danno dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, entro salvo il risarcimento dei danni subiti dal Consorzio. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Amministrazione all’integrale risarcimento dei danni subiti. Rimane fermo il diritto del Consorzio di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell’Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest’ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate. Qualora l’Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il presente contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, xxxxxxxx un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non superiore eseguite. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio. In caso di risoluzione, il Consorzio procederà altresì all’incameramento della cauzione. A titolo esemplificativo, l’Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente nelle seguenti ipotesi: - quando risulti accertata la violazione delle regole in tema di sub-appalto o la violazione del divieto in tema di cessione del contratto; - in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui il Consorzio abbia dovuto valersi in tutto o in parte; - in caso di violazione degli obblighi di legge ed, in particolare, di quelli relativi all’igiene, nonché di quelli previsti nei confronti del personale impiegato, di quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori e di quelli relativi alla regolarità contributiva; - in caso di mancata esecuzione del servizio secondo; - in caso di ingiustificate interruzioni del servizio e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità; - in caso di ripetute violazioni delle modalità di gestione del servizio; Il Consorzio potrà in ogni caso procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., a quindici giorni dal ricevimento seguito di sola formale contestazione all’appaltatore, qualora si verifichino le seguenti situazioni: - qualora l’appaltatore, o suo soggetto dotato di legale rappresentanza, perda i requisiti di legge documentati al tempo della contestazionesottoscrizione del Contratto; - in caso di dichiarazione di insolvenza, di messa in liquidazione, di sottoposizione a procedura concorsuale o, comunque, di cessazione di attività. L’Autorità potrà, inoltre, chiedere la In ogni caso di risoluzione del contratto Contratto, su richiesta del Consorzio, l’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere la gestione del servizio. Il Consorzio potrà procedere all’affidamento del servizio ad altro operatore, ponendo a carico dell’Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento. All’Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto del Consorzio all’incameramento della cauzione, e al verificarsi di uno risarcimento dei seguenti eventi:danni subiti.

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Samples: lavenaria.it

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora l’Autorità riscontri L’erogazione del servizio mensa comprensivo di tutte le prestazioni previste nel CSA deve essere effettuata con continuità, fatte salve le chiusure previste nel CSA. Ove si verifichino inadempienze da parte dell’Aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dall’Azienda penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel CSA. Le penalità che l’Azienda si riserva di applicare sono le seguenti: -Euro 1.000,00= per ogni mancato giorno di apertura; -Euro 500,00= per ogni mancato adempimento rispetto alle prescrizioni del CSA costituisce oggetto contrattuale, salvo il mancato rispetto, caso in cui è prevista una specifica sanzione ad hoc; o per qualsiasi motivo, ogni violazione del termine massimo stabilito divieto di utilizzare i locali e le attrezzature per la consegna dell’autovettura, scopi diversi da quelli previsti nel CSA. -Euro 400,00= per ogni giorno naturale di sciopero a cui sia mancato il preavviso di cui all’art. 13 del CSA; -Euro 260,00= per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie rilevate e consecutivo contestate per iscritto come sopra specificato; -Euro 260,00= per ogni mancata conformità dei prodotti alimentari e non alimentari rilevata durante tutto il ciclo di ritardo verrà applicata una penale pari all’1‰ (uno produzione; -Euro 230,00= per mille) dell’importo contrattualemancato rispetto delle modalità di accesso di cui all’art. Analogamente4 del CSA oltre alla rivalsa dell’Azienda stessa per l’eventuale danno economico procuratole; -Euro 200,00= per ogni caso di mancato rispetto del menù; -Euro 150,00= per accertato utilizzo improprio dell’hardware e software messo a disposizione dall’Azienda per l’esecuzione del servizio; -Euro 50,00= per ogni intervento di ripristino dell’hardware e/o del software messo a disposizione dell’Azienda, laddove si riscontri che il servizio non sia espletato nei termini previsti, ovvero nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché provveda a sanare immediatamente la situazioneoltre al risarcimento integrale dei danni eventualmente arrecati ai beni suddetti. In caso di perdurare dell’inadempienza, sarà applicata ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali è prevista a carico dell’Aggiudicatario una penale giornaliera pari all’1 allo 0,8 per mille dell’importo contrattuale dell’ammontare netto contrattuale. Nel caso in cui la mancata apertura della mensa si protragga oltre il quinto giorno consecutivo l’Azienda si riserva di risolvere il contratto. Le penali sopra indicate non sono applicabili qualora non siano imputabili all’Aggiudicatario e tale circostanza sia dimostrata dall’Aggiudicatario stesso. Prima di applicare la penale, l’Azienda provvederà a comunicare l’avvio del procedimento all’Aggiudicatario tramite PEC, l’Aggiudicatario entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni, qualora queste ultime non vengano accolte, l’Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell’Aggiudicatario operando detrazioni sulle fatture la lui emesse o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata dall’Aggiudicatario senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Azienda accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Aggiudicatario, non procederà con l’applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per ogni giorno l’esecuzione della prestazione oggetto di ritardo nell’adeguamento agli obblighi contrattuali. Ai fini dell’applicazione contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali, l’Autorità provvederà, in forma scritta a contestare all’Appaltatore (presso il domicilio eletto ed indicato nella dichiarazione resa in sede di gara) le inadempienze riscontrate. L’Appaltatore potrà, ove lo ritenga opportuno e/o necessario, far pervenire all’Autorità le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora, a giudizio dell’Autorità, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste. L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Ferme le ipotesi di L’Azienda procederà alla risoluzione espressamente contemplate nel presente documento, il del contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 1455 c.c.1456 del codice civile: -nei casi di cui all’art. 108, previa diffida ad adempierecommi 1 e 2, entro del D.Lgs. 50/2016; -per mancata apertura della mensa per più di 5 (cinque) giorni consecutivi; -per impiego di personale non dipendente dell’Aggiudicatario; -per reiterate inosservanze delle norme igienico - sanitarie nella conduzione delle strutture affidate all'Aggiudicatario; -per casi accertati di tossinfezioni alimentare; -per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi; -per utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione degli accessi; -violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; -comminazione di sanzioni per un termine importo pari al 10% dell’importo dell’appalto; -mutamento a insindacabile giudizio dell’Aggiudicatario della destinazione d’uso dei locali; -nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, nella misura di n. 10 anche non superiore consecutive nel corso di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, che hanno originato l’applicazione delle penali di cui al presente articolo; -in caso di transazioni finanziarie relative a quindici giorni tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L. 136/2010; -in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda; -in caso di cessione di tutto o parte del contratto; -in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal ricevimento della contestazioneCodice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Aggiudicatario; -in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. L’Autorità potrà, inoltre, chiedere la n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door). In caso di risoluzione del contratto contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo: -resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016; -l’Azienda procederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia definitiva di cui al verificarsi di uno successivo articolo 14, salvo l’ulteriore risarcimento dei seguenti eventi:danni da parte dell’Aggiudicatirio. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC.

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Samples: www.dsu.toscana.it

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora l’Autorità riscontri Ove si verifichino le inadempienze di seguito indicate da parte dellla Società nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante le penali indicate: - nel caso di risoluzione di problematiche inerenti il malfunzionamento degli applicativi di cui trattasi l’intervento da parte della Società deve avvenire entro le 76 ore dalla segnalazione sul portale di ticketing della Società con applicazione, in caso di mancato rispettorispetto della tempistica, della penalità del 1 per qualsiasi motivo, del termine massimo stabilito per la consegna dell’autovettura, mille dell’ammontare netto contrattuale complessivo per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all’1‰ (uno ritardo; - nel caso di supporto agli operatori dell’Azienda nell’utilizzo degli applicativi di cui trattasi l’intervento da parte della Società deve avvenire entro le 24 ore dalla segnalazione sul portale di ticketing della Società con applicazione, in caso di mancato rispetto della tempistica, della penalità dello 0,5 per mille) dell’importo contrattualemille dell’ammontare netto contrattuale complessivo per ogni giorno di ritardo. AnalogamenteLe ore espresse nelle SLA relative ai tempi di intervento in assistenza/manutenzione si devono considerare come ore lavorative nei seguenti orari: 9:00/12:30 – 14:00/17:30. Salvo i casi sopra indicati, laddove si riscontri che il servizio non sia espletato nei termini previsti, ovvero nella sua interezza o non sia conforme la Società è soggetta a penalità secondo quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità dai commi 3 e 4 dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016. Le penali dovute per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e/o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché provveda a sanare immediatamente la situazione. In in caso di perdurare dell’inadempienzadifformità, sarà applicata una penale pari all’1 sono calcolate in misura giornaliera per l’1 (uno) per mille dell’importo dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’adeguamento agli obblighi contrattuali. Ai fini dell’applicazione delle penalie per ogni giorno per cui durerà la difformità, l’Autorità provvederàessendo obbligo della Società di sostituire il servizio difforme con quello conforme alle prescrizioni; se i ritardi persistono oltre il decimo giorno l’Azienda, in forma scritta a contestare all’Appaltatore (presso il domicilio eletto ed indicato nella dichiarazione resa in sede di gara) le inadempienze riscontrate. L’Appaltatore potràfermo restando l’applicazione della penale giornaliera, ove lo ritenga opportuno e/o necessario, far pervenire all’Autorità le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora, a giudizio dell’Autorità, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste. L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Ferme le ipotesi di risoluzione espressamente contemplate nel presente documento, il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza dell’Appaltatore, procede ai sensi dell’art. 1455 c.c.108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. La Società è tenuta, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare le prestazioni, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa diffida ad adempierespecifica segnalazione da parte del RUP. L’Azienda, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto tramite PEC, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro un termine non superiore a quindici cinque giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Azienda provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa o alla corretta prestazione in caso di prestazionie non conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento. Nel caso in cui l’Azienda accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società, non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’Autorità potràL’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Azienda di richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, inoltreda parte della Società, chiedere tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l’Azienda procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al verificarsi presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica; - in caso di uno subappalto non autorizzato dall’Azienda; - nel caso di cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei seguenti eventi:dipendenti sopra richiamato da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore; - in caso di violazione dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door); - qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Assistenza Biennale All’applicativo Adhoc Enterprise/Infovision E Relative Evoluzioni

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora l’Autorità riscontri il mancato rispetto, per qualsiasi motivo, del termine massimo stabilito per la consegna dell’autovettura, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale. Analogamente, laddove si riscontri che il servizio non sia espletato nei termini previsti, ovvero nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché provveda a sanare immediatamente la situazione. In caso di perdurare dell’inadempienzanon tempestivo intervento in caso di guasto del mezzo, sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno giornaliera di ritardo nell’adeguamento €. 200,00 fino ad un massimo di giorni 7, trascorso il quale si procederà alla revoca del contratto ed all’incameramento della polizza fideiussoria. In caso di inadempienza agli obblighi contrattualicontrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione, sarà passibile di sanzioni amministrative differenziate in quattro livelli, secondo la gravità dell’inadempienza valutata dal Responsabile Unico del Procedimento, per un importo massimo di €. Ai fini dell’applicazione 4.000,00. Qualora i disservizi causati dalla ditta appaltatrice diano luogo alla necessità per il Comune di Xxxxxxxxx di avvalersi di altra ditta per l’espletamento degli stessi, tutti gli oneri discendenti da tale incarico saranno posti a carico della ditta appaltatrice. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione all'Impresa, alla quale la stessa avrà facoltà di controdeduzione entro cinque giorni dalla notifica della contestazione, inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo p.e.c. Le eventuali giustificazioni dell'Impresa appaltatrice saranno sottoposte al vaglio del Responsabile del Servizio, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, che procederà all'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio riportato in contratto. L'ammontare della sanzione sarà trattenuta dal Comune di Xxxxxxxxx sul primo rateo di pagamento in scadenza. L'importo delle penali, l’Autorità provvederàcosì come quello dei maggiori danni derivati al Comune di Xxxxxxxxx per assicurare la continuità del servizio, in forma scritta sarà compensato, fino a contestare all’Appaltatore (presso concorrenza, con le somme dovute all'Appaltatore e, per eventuale eccedenza, sarà imputato alla cauzione. L'Amministrazione appaltante oltre a quanto prescritto all’art. 108 del d.lgs.. n. 50/2016 e ss.mm.ii, fatto salvo il domicilio eletto ed indicato nella dichiarazione resa in sede diritto di gara) le inadempienze riscontrate. L’Appaltatore potrà, ove lo ritenga opportuno e/o necessario, far pervenire all’Autorità le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora, a giudizio dell’Autorità, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste. L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, chiedere in ogni casocaso il risarcimento dei danni, superare il 10% dell’importo contrattuale. Ferme le ipotesi di risoluzione espressamente contemplate nel presente documento, può risolvere il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, entro un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della contestazione. L’Autorità potrà, inoltre, chiedere la risoluzione del contratto al verificarsi di uno dei anche nei seguenti eventicasi:

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Samples: www.tortoricinrete.it

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora l’Autorità riscontri il mancato rispetto, per qualsiasi motivo, del termine massimo stabilito per la consegna dell’autovettura, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo verrà 1. Sarà applicata all’Operatore affidatario una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale. Analogamente, laddove si riscontri che il servizio non sia espletato nei termini previsti, ovvero nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché provveda a sanare immediatamente la situazione. In caso di perdurare dell’inadempienza, sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale dello 1% del valore del contratto per ogni giorno di ritardo nell’adeguamento agli obblighi contrattualirispetto a quello previsto, nella consegna della documentazione da produrre. Ai fini dell’applicazione 2. La Società Consortile Energia Toscana, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione delle penali, l’Autorità provvederà, in forma scritta provvede a contestare all’Appaltatore (presso il domicilio eletto ed indicato nella dichiarazione resa in sede di gara) all’operatore economico, per iscritto, le inadempienze riscontrate. L’Appaltatore potràriscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, ove lo ritenga opportuno e/o necessario, far pervenire all’Autorità le proprie deduzioni nel termine massimo con l’obbligo da parte dello stesso di 7 (sette) presentare entro 5 giorni solari dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. 3. Nel caso in cui l’operatore economico non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa. Qualora, la Società Consortile Energia Toscana provvede ad applicare le penali pari a all’ 1% del valore del contratto per ogni giorno di ritardo, a giudizio dell’Autoritàdecorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare della fattura ammessa al pagamento. 4. Nel caso in cui la Società Consortile Energia Toscana accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’operatore economico non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, dette deduzioni il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o pregiudica il diritto di Società Consortile Energia Toscana ad ottenere la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste. L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, prestazione; è fatto in ogni caso, superare caso salvo il 10% dell’importo contrattualediritto della Società Consortile Energia Toscana di richiedere il risarcimento del maggior danno. Ferme le ipotesi di 5. La Società Consortile Energia Toscana procederà alla risoluzione espressamente contemplate nel presente documento, il del contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 1455 c.c.1456 del codice civile: - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 7; - in caso di subappalto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Società Consortile Energia Toscana approvato con Delibera del Consiglio di Società Consortile Energia Toscana del 20 marzo 2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door). 6. In caso di risoluzione, previa diffida ad adempiere, entro un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della contestazione. L’Autorità potrà, inoltre, chiedere la risoluzione del contratto al verificarsi di uno dei seguenti eventi:Società Consortile Energia Toscana procederà alla richiesta di

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Samples: lnx.consorzioenergiatoscana.it

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora l’Autorità riscontri Le parti convengono che ai sensi dell'art. 1456 C.C. il mancato rispetto, per qualsiasi motivo, del termine massimo stabilito per la consegna dell’autovettura, per ogni giorno naturale e consecutivo presente contratto si risolverà di ritardo verrà applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale. Analogamente, laddove si riscontri che il servizio non sia espletato nei termini previsti, ovvero nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché provveda a sanare immediatamente la situazione. In diritto in caso di perdurare dell’inadempienza, sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’adeguamento agli obblighi contrattuali. Ai fini dell’applicazione delle penali, l’Autorità provvederà, in forma scritta a contestare all’Appaltatore (presso il domicilio eletto ed indicato nella dichiarazione resa in sede di gara) le inadempienze riscontrate. L’Appaltatore potrà, ove lo ritenga opportuno gravi e/o necessarioreiterati inadempimenti delle obbligazioni in esso previste. Qualora una delle obbligazioni poste a carico del Concessionario non sia adempiuta secondo le modalità riportate nel presente contratto di concessione e nell’offerta tecnica prodotta, far pervenire all’Autorità le proprie deduzioni nel termine il Comune può disporre a carico del Concessionario stesso il pagamento di una penale in una misura variabile - stabilita fra un minimo di € 100,00 (cento/00) ed un massimo di 7 € 1.000,00 (sette) giorni solari dal ricevimento mille/00). in ragione della gravità dell’inadempimento, sulla base della contestazione stessadel fatto e previa instaurazione del contraddittorio con il Concessionario, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora, a giudizio dell’Autorità, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le Nel caso di applicazione di 3 (tre) penali come sopra previste. L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Ferme le ipotesi di risoluzione espressamente contemplate nel presente documentoun anno, il contratto potrà essere si intende risolto di diritto. Il Comune può attivare il procedimento della risoluzione del contratto per grave inadempienza, previa instaurazione del contraddittorio. In esito del contraddittorio il Comune può imporre al Concessionario lo svolgimento di determinate attività ritenute necessarie per garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. A tal fine il Comune assegna al concessionario un termine congruo, decorso il quale procederà alla verifica dello svolgimento delle attività imposte; in tutti i casi caso di inadempimento accertamento negativo, il contratto si considera risolto di non scarsa importanza dell’Appaltatorediritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c.1456 C.C., previa diffida ad adempiere, entro un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento con conseguente incameramento della contestazionecauzione definitiva di cui all’art 15 dello Schema di Concessione e fatti salvi gli eventuali danni che l’Amministrazione dovesse subire. L’Autorità potrà, inoltre, chiedere la Gli effetti della risoluzione del contratto al verificarsi di uno decorrono dal ricevimento, da parte del Concessionario, della comunicazione del Comune dell’attivazione della clausola risolutiva espressa, garantendo lo sgombero dei seguenti eventi:locali entro 1 mese da tale data. Decorso il termine il Comune può procedere direttamente, con spese a carico del Concessionario.

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Samples: Concessione Di Bene Pubblico Patrimoniale Indisponibile Ubicato in via Dante Alighieri , Da Destinare a “Caffè Letterario”

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora l’Autorità riscontri L’operatore economico è soggetto a penalità: - per il mancato rispetto, per qualsiasi motivo, del termine massimo stabilito per la ritardo nella consegna dell’autovettura, di tutti apparati materiali e dei beni immateriali che compongono il sistema riportato nel Capitolato per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo verrà rispetto al termine indicato all’art. 2 del Capitolato prestazionale e descrittivo è applicata una penale pari all’1‰ (uno dell’importo di 100 € fino al 30° giorno solare. Se il ritardo persiste oltre il 30° esimo giorno fermo restando l’applicazione delle penali giornaliere si provvederà ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D. lgs 50/2016 - per mille) dell’importo contrattuale. Analogamente, laddove si riscontri che il servizio di installazione, configurazione, migrazione qualora non sia espletato nei termini previsti, ovvero nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nella documentazione siano rispettati i tempi di gara, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché provveda a sanare immediatamente la situazione. In caso di perdurare dell’inadempienzaavvio dell’installazione e quelli del completamento della stessa previsti nel suddetto articolo del capitolato, sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale a 100 € per ogni giorno di ritardo nell’adeguamento agli obblighi fino ad una tolleranza massima 15 gg. Se il ritardo persiste oltre il 15 esimo giorno fermo restando l’applicazione delle penali giornaliere provvederà ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D. lgs 50/2016, - per il servizio di supporto qualora non sia rispettato il tempo massimo descritto nel capitolato prestazionale sarà applicata una penale pari a 100€ per ogni ora lavorativa di ritardo. Qualora si verificassero 5 ritardi annuali, come sopra descritti, saranno considerati dalla amministrazione un grave inadempimento alle condizioni contrattuali. Ai fini dell’applicazione Il Consorzio LaMMA, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonei all’applicazione delle penali, l’Autorità provvederà, in forma scritta provvede a contestare all’Appaltatore (presso il domicilio eletto ed indicato nella dichiarazione resa in sede di gara) all’Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrate. L’Appaltatore potràriscontrate con l’indicazione della relativa penale da applicare, ove lo ritenga opportuno e/o necessario, far pervenire all’Autorità le proprie deduzioni nel termine massimo con l’obbligo da parte dell’Appaltatore di 7 (sette) presentare entro 5 giorni solari dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui l’Appaltatore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa. Qualora, il Consorzio XxXXX provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a giudizio dell’Autoritàdecorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, dette deduzioni solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 15, che dovrà essere integrata dall’Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui il Consorzio LaMMA accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Appaltatore non siano accoglibiliprocede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, ovvero il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non vi sia stata risposta o pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previsteprestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Consorzio LaMMA di richiedere il risarcimento del maggior danno. L’ammontare Qualora l’importo complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare penali irrogate superi il 10% dell’importo contrattuale. Ferme le ipotesi di risoluzione espressamente contemplate nel presente documentodel contratto, il contratto potrà essere risolto in tutti i casi responsabile unico del procedimento ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall’articolo 108 comma 3 del D. Lgs. 50/2016. Qualora sia accertato un grave inadempimento di non scarsa importanza alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, il Consorzio LaMMA procede ai sensi dell’art. 1455 c.c.108, previa diffida ad adempierecomma 3, entro un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della contestazionedel D.Lgs. L’Autorità potrà, inoltre, chiedere la n. 50/2016. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al verificarsi presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010; - in caso di uno subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA; - in caso di cessione di tutto o parte del contratto; - nel caso in cui le performance del modello o dello storage siano non corrispondenti a quelle riportate nell’offerta tecnica e tali da pregiudicare gli obiettivi della performance prefissata; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei seguenti eventi:dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore compreso quelli del subappaltatore; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door). In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo: - resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016; - Consorzio LaMMA procederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 15, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

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Samples: www.lamma.rete.toscana.it

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Penali L’ASP fa pervenire alla Società a mezzo raccomandata, fax o PEC eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell’esecuzione del contratto, a seguito delle verifiche svolte a norma dell’articolo 8 del pre- sente contratto. La Società, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevi- mento. Qualora l’Autorità riscontri il mancato rispettola Società non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili l’ASP a suo insinda- cabile giudizio, per qualsiasi motivole inadempienze di seguito elencate applicherà sanzioni economiche proporzionate al grado di disservizio verifica- tosi, del termine massimo stabilito e in particolare: - mancata presenza dell’operatore presso l'assistito nell’orario con- cordato senza il dovuto preavviso; - mancato preavviso di sostituzioni prolungate di operatori presso l’utente; - comprovati disservizi su segnalazioni da parte di utenti nei con- fronti del- lo stesso operatore; - comprovati disservizi segnalati da parte di diversi utenti per la consegna dell’autovettura, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale. Analogamente, laddove si riscontri che il servizio non sia espletato nei termini previsti, ovvero nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché provveda a sanare immediatamente la situazionei ser- vizi espletati. In caso di perdurare dell’inadempienza, sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’adeguamento agli obblighi contrattuali. Ai fini dell’applicazione delle penali, l’Autorità provvederà, in forma scritta a contestare all’Appaltatore (presso il domicilio eletto ed indicato nella dichiarazione resa in sede di gara) le inadempienze riscontrate. L’Appaltatore potrà, ove lo ritenga opportuno e/o necessario, far pervenire all’Autorità le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora, a giudizio dell’Autorità, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste. L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, per ciascuna inadempienza di cui al precedente com- ma, la sanzione pecuniaria annua non potrà superare il 10complessiva- mente un massimo del 25% dell’importo contrattualecontrattuale annuo. Ferme L’ASP procederà a trattenere l’importo del valore corrispondente al- le ipotesi di risoluzione espressamente contemplate nel presente documentopenali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite e- scussione della cauzione prestata, il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 1455 c.cquesto ultimo caso la Società dovrà obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione., previa diffida ad adempiere, entro un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della contestazione. L’Autorità potrà, inoltre, chiedere la risoluzione del contratto al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

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Samples: www.icareviareggio.it

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora l’Autorità l'Unione dei Comuni Xxxx e Bithia, ove riscontri il mancato rispettoinadempienze nell’esecuzione del contratto tali da determinare l’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per qualsiasi motivoiscritto, del le inadempienze riscontrante con l’indicazione della penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui l'Unione dei Comuni Nora e Bithia accerti l’esistenza e la validità della motivazione indicate nella controdeduzione presentata dalla Società non procede all’applicazione delle penali. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Unione dei Comuni Xxxx e Bithia provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente articolo. Nel caso di consegna oltre il termine massimo stabilito previsto all'art. 4 del Capitolato speciale descrittivo, verrà applicata una penale dello 0.025% del valore di aggiudicazione dei mezzi non consegnati per la consegna dell’autovetturaogni giorno ulteriore di ritardo, fino ad un massimo di 15 giorni consecutivi di ritardo oltre il termine massimo. Successivamente l'amministrazione sarà libera di applicare una penale dello 0.05%, sempre riferito al valore di aggiudicazione dei mezzi non consegnati, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale. Analogamente, laddove si riscontri che il servizio non sia espletato nei termini previsti, ovvero nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché provveda a sanare immediatamente la situazione. In caso di perdurare dell’inadempienza, sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’adeguamento agli obblighi contrattuali. Ai fini dell’applicazione delle penali, l’Autorità provvederà, in forma scritta a contestare all’Appaltatore (presso il domicilio eletto ed indicato nella dichiarazione resa in sede di gara) le inadempienze riscontrate. L’Appaltatore potrà, ove lo ritenga opportuno solare successivo ai primi 15 e/o necessario, far pervenire all’Autorità le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora, a giudizio dell’Autorità, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta annullare l'aggiudicazione e/o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste. L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, risolvere il contratto in ogni caso, superare il 10% dell’importo danno alla ditta per grave inadempienza contrattuale. Ferme le ipotesi di risoluzione espressamente contemplate nel presente documentoL’accettazione delle attrezzature e beni incluse, non solleva il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti dei componenti delle attrezzature e beni, non scarsa importanza dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 1455 c.crilevati all’atto della consegna., previa diffida ad adempiere, entro un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della contestazione. L’Autorità potrà, inoltre, chiedere la risoluzione del contratto al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

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Samples: old.unionenoraebithia.it

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora l’Autorità riscontri Ove si verifichino le inadempienze di seguito indicate da parte dell’Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante le penali indicate: - nel caso di risoluzione di problematiche inerenti il malfunzionamento degli applicativi di cui trattasi, l’intervento da parte dell’appaltatore deve avvenire entro le 24 (ventiquattro) ore dalla segnalazione sul portale di ticketing dell’Appaltatore con applicazione, in caso di mancato rispettorispetto delle tempistiche, della penalità del 1 per qualsiasi motivo, del termine massimo stabilito per la consegna dell’autovettura, mille dell’ammontare netto contrattuale complessivo per ogni giorno naturale di ritardo; - nel caso di risoluzione di problematiche inerenti il malfunzionamento degli applicativi di cui trattasi nei 10 (dieci) giorni di calendario precedenti la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e consecutivo definitive del concorso Borse di ritardo verrà applicata una penale pari all’1‰ Studio e posti Alloggio, l’intervento da parte dell’appaltatore deve avvenire entro le 12 (uno dodici) ore dalla segnalazione sul portale di ticketing dell’Appaltatore con applicazione, in caso di mancato rispetto delle tempistiche, della penalità del 1 per mille) dell’importo contrattualemille dell’ammontare netto contrattuale complessivo per ogni giorno di ritardo. AnalogamentePer malfunzionamento si intende qualsiasi comportamento difforme dall’atteso, laddove si riscontri che il servizio non sia espletato nei termini previstiimputabile alla Stazione Appaltante. Oltre i casi sopra indicati, ovvero nella sua interezza o non sia conforme l’Operatore Economico è soggetto a penalità secondo quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché provveda a sanare immediatamente la situazionedai commi 3 e 4 dell’articolo 108 del D.Lgs. In 50/2016. Le penali dovute per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e in caso di perdurare dell’inadempienzadifformità, sarà applicata una penale pari all’1 sono calcolate in misura giornaliera per l’1 (uno) per mille dell’importo dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’adeguamento agli obblighi contrattuali. Ai fini dell’applicazione delle penalie per ogni giorno per cui durerà la difformità, l’Autorità provvederàessendo obbligo dell’aggiudicatario di sostituire il prodotto/servizio difforme con quello conforme alle prescrizioni;se i ritardi persistono oltre il decimo giorno l’Azienda, in forma scritta a contestare all’Appaltatore (presso il domicilio eletto ed indicato nella dichiarazione resa in sede di gara) le inadempienze riscontrate. L’Appaltatore potràfermo restando l’applicazione della penale giornaliera, ove lo ritenga opportuno e/o necessario, far pervenire all’Autorità le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora, a giudizio dell’Autorità, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste. L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Ferme le ipotesi di risoluzione espressamente contemplate nel presente documento, il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza dell’Appaltatore, procede ai sensi dell’art. 1455 c.c.108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Il contraente è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare le prestazioni, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa diffida ad adempierespecifica segnalazione da parte del RUP. L’Azienda, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, tramite PEC, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro un termine non superiore a quindici cinque giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Azienda provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa o alla corretta prestazione in caso di prestazionie non conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento. Nel caso in cui l’Azienda accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società, non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’Autorità potràL’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Azienda di richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, inoltreda parte della Società, chiedere tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l’Azienda procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al verificarsi presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica; - in caso di uno subappalto; - nel caso di cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei seguenti eventi:dipendenti sopra richiamato da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore; - in caso di violazione dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door); - qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo: - resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016; - l’Azienda procederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 14, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni da parte dell’Appaltatore. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC.

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