PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le parti convengono che il presente contratto potrà essere risolto in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni in esso previste. Qualora una delle obbligazioni poste a carico del Concessionario non sia adempiuta secondo le modalità riportate nel presente contratto di concessione e nell’offerta tecnica prodotta, il Comune può disporre a carico del Concessionario stesso il pagamento di una penale in una misura variabile stabilita fra un minimo di € 100,00 (cento/00) ed un massimo di € 1.000,00 (mille/00), in ragione della gravità dell’inadempimento, sulla base della contestazione del fatto e previa instaurazione del contraddittorio con il Concessionario, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di applicazione di 3 (tre) penali in un anno, il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., a decorrere dal ricevimento della comunicazione Comunale. Il Comune può attivare il procedimento della risoluzione del contratto per grave inadempienza, previa instaurazione del contraddittorio. In esito al contraddittorio il Comune può imporre al Concessionario lo svolgimento di determinate attività ritenute necessarie per garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. A tal fine il Comune assegna al concessionario un termine congruo, decorso il quale procederà alla verifica dello svolgimento delle attività imposte; in caso di esito negativo del contradittorio, il contratto si considera risolto di diritto, a decorrere dalla data di accertamento di tale esito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., con conseguente incameramento della cauzione definitiva di cui all’art 16 del Contratto e fatti salvi gli eventuali danni che l’Amministrazione dovesse subire. Gli effetti di tale risoluzione decorrono dal ricevimento, da parte del Concessionario, della comunicazione del Comune. Decorso il termine il Comune può procedere direttamente, con spese a carico del Concessionario.
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le parti convengono che Ove si verifichino le inadempienze di seguito indicate da parte dell’Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante le penali indicate: - nel caso di risoluzione di problematiche inerenti il presente contratto potrà essere risolto malfunzionamento degli applicativi di cui trattasi, l’intervento da parte dell’appaltatore deve avvenire entro le 24 (ventiquattro) ore dalla segnalazione sul portale di ticketing dell’Appaltatore con applicazione, in caso di gravi emancato rispetto delle tempistiche, della penalità del 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale complessivo per ogni giorno di ritardo; - nel caso di risoluzione di problematiche inerenti il malfunzionamento degli applicativi di cui trattasi nei 10 (dieci) giorni di calendario precedenti la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive del concorso Borse di Studio e posti Alloggio, l’intervento da parte dell’appaltatore deve avvenire entro le 12 (dodici) ore dalla segnalazione sul portale di ticketing dell’Appaltatore con applicazione, in caso di mancato rispetto delle tempistiche, della penalità del 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale complessivo per ogni giorno di ritardo. Per malfunzionamento si intende qualsiasi comportamento difforme dall’atteso, non imputabile alla Stazione Appaltante. Oltre i casi sopra indicati, l’Operatore Economico è soggetto a penalità secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016. Le penali dovute per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e in caso di difformità, sono calcolate in misura giornaliera per l’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e per ogni giorno per cui durerà la difformità, essendo obbligo dell’aggiudicatario di sostituire il prodotto/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni servizio difforme con quello conforme alle prescrizioni;se i ritardi persistono oltre il decimo giorno l’Azienda, fermo restando l’applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Il contraente è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare le prestazioni, in esso previstecaso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del RUP. Qualora una delle obbligazioni poste a carico L’Azienda, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del Concessionario non sia adempiuta secondo le modalità riportate nel presente contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, tramite PEC, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di concessione e nell’offerta tecnica prodotta, il Comune può disporre a carico del Concessionario stesso il pagamento di una penale in una misura variabile stabilita fra un minimo di € 100,00 (cento/00) ed un massimo di € 1.000,00 (mille/00), in ragione presentare entro cinque giorni dal ricevimento della gravità dell’inadempimento, sulla base della medesima contestazione del fatto e previa instaurazione del contraddittorio con il Concessionario, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritornole eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Azienda provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di applicazione inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa o alla corretta prestazione in caso di 3 (tre) prestazionie non conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento. Nel caso in cui l’Azienda accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società, non procede con l’applicazione delle penali in e dispone un annonuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Azienda di richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte della Società, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l’Azienda procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.codice civile: - nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; - in caso di transazioni finanziarie relative a decorrere tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica; - in caso di subappalto; - nel caso di cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal ricevimento Codice di Comportamento dei dipendenti sopra richiamato da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della comunicazione ComunaleSocietà compreso quelli del subappaltatore; - in caso di violazione dell’art. Il Comune può attivare 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door); - qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il procedimento della 10% dell’ammontare netto contrattuale. In caso di risoluzione del contratto per grave inadempienza, previa instaurazione del contraddittorio. In esito al contraddittorio il Comune può imporre al Concessionario lo svolgimento di determinate attività ritenute necessarie per garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. A tal fine il Comune assegna al concessionario un termine congruo, decorso il quale procederà alla verifica dello svolgimento delle attività imposte; in caso di esito negativo del contradittorio, il contratto si considera risolto di diritto, a decorrere dalla data di accertamento di tale esito, ai sensi e per gli effetti dell’artdei precedenti commi del presente articolo: - resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 1456 C.C., con conseguente incameramento 108 del D.Lgs. n. 50/2016; - l’Azienda procederà in tutto o in parte all’escussione della cauzione garanzia definitiva di cui all’art 16 del Contratto e fatti salvi gli eventuali al successivo articolo 14, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni che l’Amministrazione dovesse subire. Gli effetti di tale risoluzione decorrono dal ricevimento, da parte del Concessionario, dell’Appaltatore. L’incameramento della comunicazione del Comune. Decorso il termine il Comune può procedere direttamente, con spese cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a carico del Concessionariomezzo lettera raccomandata A.R. o PEC.
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le parti convengono che In caso di inadempienze da parte dell’Aggiudicatario alle proprie obbligazioni contrattuali l'Azienda si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte: - ritardo nell’avvio del servizio: euro 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali l’Azienda avrà la facoltà di risolvere automaticamente il presente contratto potrà essere risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c.; - inottemperanza alle indicazioni ricevute dal Direttore dell’esecuzione (DEC): 70,00 (settanta/00) euro per ogni segnalazione di disservizio o inadempimento nell’esecuzione del servizio; - ritardo nell’adeguarsi alle indicazioni ricevute: euro 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali l’Azienda avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o sull’importo del deposito cauzionale (con conseguente obbligo dell’Aggiudicatario di provvedere nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla richiesta dell’Azienda alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione. L'Azienda si riserva, comunque, in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni in esso previste. Qualora una delle obbligazioni poste a carico del Concessionario non sia adempiuta secondo le modalità riportate nel presente contratto di concessione e nell’offerta tecnica prodotta, il Comune può disporre a carico del Concessionario stesso il pagamento di una penale in una misura variabile stabilita fra un minimo di € 100,00 (cento/00) ed un massimo di € 1.000,00 (mille/00), in ragione della gravità dell’inadempimento, sulla base della contestazione del fatto e previa instaurazione del contraddittorio con il Concessionario, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di constatata applicazione di 3 (tre) penali in un annopenali, il contratto si intende risolto indipendentemente da qualsiasi contestazione, di dirittoprocedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’artdell'art. 1456 c.c., con semplice comunicazione a mezzo PEC, con conseguente esecuzione del C.C.servizio in danno dell’Aggiudicatario inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni. In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito: xxxxx://xxx.xxx.xxxxxxx.xx/-/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx- condotta?inheritRedirect=true&redirect=%2Fcerca%3Fq%3Dcodice, l’Azienda applica per ogni violazione una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione. L’Azienda potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto. L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Azienda di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio. Oltre a decorrere dal ricevimento della comunicazione Comunalequanto è genericamente previsto dall’art. Il Comune può attivare il procedimento della 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e dall'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per grave inadempienza, previa instaurazione del contraddittorio. In esito al contraddittorio il Comune può imporre al Concessionario lo svolgimento di determinate attività ritenute necessarie per garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. A tal fine il Comune assegna al concessionario un termine congruo, decorso il quale procederà alla verifica dello svolgimento delle attività imposte; in caso di esito negativo del contradittorio, il contratto si considera risolto di diritto, a decorrere dalla data di accertamento di tale esitoinadempimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C.dell’art.1456 del Codice Civile, con conseguente incameramento della cauzione definitiva di cui all’art 16 del Contratto e fatti salvi gli eventuali danni che l’Amministrazione dovesse subire. Gli effetti di tale risoluzione decorrono dal ricevimento, da parte del Concessionario, della comunicazione del Comune. Decorso il termine il Comune può procedere direttamente, con spese a carico del Concessionario.le seguenti ipotesi:
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le parti convengono Si richiama quanto previsto all’articolo 16 del C.S.A. L’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, oltre che il presente contratto potrà essere risolto in nei casi indicati dal C.S.A. allegato, anche nei casi e con le modalità di cui all’articolo 108, del d.lgs. n. 50/2016. In caso di gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni in esso previstedifformità nell’esecuzione dei lavori, l’Amministrazione invita l’Appaltatore a conformarsi alle previsioni contrattuali ai sensi dell’art. Qualora una delle obbligazioni poste 1454 del codice civile, assegnando un termine per l’adempimento non inferiore a carico del Concessionario non sia adempiuta secondo le modalità riportate nel presente contratto di concessione e nell’offerta tecnica prodotta15 giorni, decorso il Comune può disporre a carico del Concessionario stesso il pagamento di una penale in una misura variabile stabilita fra un minimo di € 100,00 (cento/00) ed un massimo di € 1.000,00 (mille/00), in ragione della gravità dell’inadempimento, sulla base della contestazione del fatto e previa instaurazione del contraddittorio con il Concessionario, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di applicazione di 3 (tre) penali in un anno, il contratto quale l’Accordo Quadro si intende considera risolto di diritto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. Costituiscono causa di risoluzione del contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del C.C.codice civile, a decorrere dal ricevimento salvo l’ulteriore risarcimento del danno, le seguenti inadempienze: l’applicazione di complessive tre penalità o comunque applicazione di penalità per un ammontare superiore al 10% dell’importo contrattuale del presente Accordo Quadro; l’accertamento della comunicazione Comunaleviolazione di quanto disposto ai punti 1,2 e 4 del Patto di integrità, con le ulteriori conseguenze previste; la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari in particolare in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, Costituiscono altresì causa di risoluzione l’accertamento del mancato rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, pubblicato in modo permanente sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx. Il Comune può attivare il procedimento della risoluzione del contratto per grave inadempienza, previa instaurazione del contraddittorio. In esito al contraddittorio il Comune può imporre al Concessionario lo svolgimento di determinate attività ritenute necessarie per garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. A tal fine il Comune assegna al concessionario un termine congruo, decorso il quale procederà alla verifica dello svolgimento delle attività imposte; - in caso di esito negativo subappalto non autorizzato dalla Regione Toscana-Consiglio regionale; - in caso di cessione di tutto o parte del contradittoriocontratto; - in caso di violazione dell’articolo 53, il contratto si considera risolto comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di diritto, a decorrere dalla data lavoro ¨(pantouflage o revolving door). In caso di accertamento di tale esitorisoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’artdei precedenti commi del presente articolo: - resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 1456 C.C.108, con conseguente incameramento del d.lgs. n. 50/2016; - Regione Toscana- Consiglio regionale procederà in tutto o in parte all’escussione della cauzione garanzia definitiva di cui all’art 16 del Contratto e fatti salvi gli eventuali danni che l’Amministrazione dovesse subire. Gli effetti al successivo articolo , salvo l’ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di tale risoluzione decorrono dal ricevimento, da parte del Concessionario, della comunicazione del Comune. Decorso il termine il Comune può procedere direttamente, con spese a carico del Concessionarioad un nuovo affidamento.
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le parti convengono che Ove si verifichino le inadempienze di seguito indicate da parte dellla Società nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante le penali indicate: - nel caso di risoluzione di problematiche inerenti il presente contratto potrà essere risolto malfunzionamento degli applicativi di cui trattasi l’intervento da parte della Società deve avvenire entro le 76 ore dalla segnalazione sul portale di ticketing della Società con applicazione, in caso di gravi mancato rispetto della tempistica, della penalità del 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale complessivo per ogni giorno di ritardo; - nel caso di supporto agli operatori dell’Azienda nell’utilizzo degli applicativi di cui trattasi l’intervento da parte della Società deve avvenire entro le 24 ore dalla segnalazione sul portale di ticketing della Società con applicazione, in caso di mancato rispetto della tempistica, della penalità dello 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale complessivo per ogni giorno di ritardo. Le ore espresse nelle SLA relative ai tempi di intervento in assistenza/manutenzione si devono considerare come ore lavorative nei seguenti orari: 9:00/12:30 – 14:00/17:30. Salvo i casi sopra indicati, la Società è soggetta a penalità secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016. Le penali dovute per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni in esso previstecaso di difformità, sono calcolate in misura giornaliera per l’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e per ogni giorno per cui durerà la difformità, essendo obbligo della Società di sostituire il servizio difforme con quello conforme alle prescrizioni; se i ritardi persistono oltre il decimo giorno l’Azienda, fermo restando l’applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi dell’art. Qualora una delle obbligazioni poste 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. La Società è tenuta, con oneri interamente a carico proprio carico, a reiterare le prestazioni, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del Concessionario non sia adempiuta secondo le modalità riportate nel RUP. L’Azienda, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto tramite PEC, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di concessione e nell’offerta tecnica prodotta, il Comune può disporre a carico del Concessionario stesso il pagamento di una penale in una misura variabile stabilita fra un minimo di € 100,00 (cento/00) ed un massimo di € 1.000,00 (mille/00), in ragione presentare entro cinque giorni dal ricevimento della gravità dell’inadempimento, sulla base della medesima contestazione del fatto e previa instaurazione del contraddittorio con il Concessionario, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritornole eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Azienda provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di applicazione inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa o alla corretta prestazione in caso di 3 (tre) prestazionie non conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento. Nel caso in cui l’Azienda accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società, non procede con l’applicazione delle penali in e dispone un annonuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Azienda di richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte della Società, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l’Azienda procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.codice civile: - nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; - in caso di transazioni finanziarie relative a decorrere tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda; - nel caso di cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal ricevimento Codice di Comportamento dei dipendenti sopra richiamato da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della comunicazione ComunaleSocietà compreso quelli del subappaltatore; - in caso di violazione dell’art. Il Comune può attivare 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door); - qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il procedimento della 10% dell’ammontare netto contrattuale. In caso di risoluzione del contratto per grave inadempienza, previa instaurazione del contraddittorio. In esito al contraddittorio il Comune può imporre al Concessionario lo svolgimento di determinate attività ritenute necessarie per garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. A tal fine il Comune assegna al concessionario un termine congruo, decorso il quale procederà alla verifica dello svolgimento delle attività imposte; in caso di esito negativo del contradittorio, il contratto si considera risolto di diritto, a decorrere dalla data di accertamento di tale esito, ai sensi e per gli effetti dell’artdei precedenti commi del presente articolo, resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 1456 C.C., con conseguente incameramento della cauzione definitiva di cui all’art 16 108 del Contratto e fatti salvi gli eventuali danni che l’Amministrazione dovesse subireD.Lgs. Gli effetti di tale risoluzione decorrono dal ricevimento, da parte del Concessionario, della comunicazione del Comune. Decorso il termine il Comune può procedere direttamente, con spese a carico del Concessionarion. 50/2016.
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti dall’art. 2, il Consorzio applicherà una penale pari al 0,05% del contratto. Qualora il ritardo si protragga per oltre 10 (dieci) giorni, il Consorzio si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto di diritto, senza bisogno di costituzione in mora dell’Appaltatore, che non potrà avanzare pretese di sorta. Le parti convengono che penali per le inadempienze di cui al comma precedente saranno applicate per ogni giorno di riscontrato inadempimento. Il Consorzio potrà rivalersi dell’ammontare delle penali trattenendo equivalenti somme dalla cauzione prestata dall’Appaltatore indicata all’Articolo 7. In tal caso l’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione entro il termine di dieci giorni da quello in cui il Consorzio avrà reso nota all’Appaltatore l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione entro il termine anzidetto, il Contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Consorzio. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Amministrazione all’integrale risarcimento dei danni subiti. Rimane fermo il diritto del Consorzio di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell’Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest’ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate. Qualora l’Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il presente contratto contratto, l’Amministrazione potrà essere risolto procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, xxxxxxxx un congruo termine per l’adempimento in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti relazione alla natura delle obbligazioni prestazioni non eseguite. Nell’ipotesi in esso previste. Qualora una delle obbligazioni poste a carico del Concessionario non sia adempiuta secondo le modalità riportate nel presente contratto di concessione e nell’offerta tecnica prodottacui l’Appaltatore, scaduto il Comune può disporre a carico del Concessionario stesso il pagamento di una penale in una misura variabile stabilita fra un minimo di € 100,00 (cento/00) ed un massimo di € 1.000,00 (mille/00)termine assegnatogli, in ragione della gravità dell’inadempimento, sulla base della contestazione del fatto e previa instaurazione del contraddittorio con il Concessionario, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di applicazione di 3 (tre) penali in un annorimanga inadempiente, il contratto si intende intenderà senz’altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio. In caso di risoluzione, il Consorzio procederà altresì all’incameramento della cauzione. A titolo esemplificativo, l’Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente nelle seguenti ipotesi: - quando risulti accertata la violazione delle regole in tema di sub-appalto o la violazione del divieto in tema di cessione del contratto; - in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui il Consorzio abbia dovuto valersi in tutto o in parte; - in caso di violazione degli obblighi di legge, ed in particolare di quelli relativi all’igiene, nonché di quelli previsti nei confronti del personale impiegato, di quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori e di quelli relativi alla regolarità contributiva; - in caso di mancata esecuzione delle prestazioni secondo i documenti progettuali posti a base di gara; - in caso di ingiustificate interruzioni delle prestazioni e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità delle Opere; - in caso di ripetute violazioni delle modalità di esecuzione delle prestazioni. Il Consorzio potrà in ogni caso procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.c.c., a decorrere dal ricevimento seguito di sola formale contestazione all’Appaltatore, qualora si verifichino le seguenti situazioni: - qualora l’Appaltatore, o suo soggetto dotato di legale rappresentanza, perda i requisiti di legge documentati al tempo della comunicazione Comunale. Il Comune può attivare il procedimento della risoluzione sottoscrizione del contratto per grave inadempienza, previa instaurazione del contraddittorio. In esito al contraddittorio il Comune può imporre al Concessionario lo svolgimento di determinate attività ritenute necessarie per garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. A tal fine il Comune assegna al concessionario un termine congruo, decorso il quale procederà alla verifica dello svolgimento delle attività impostecontratto; - in caso di esito negativo dichiarazione di insolvenza, di messa in liquidazione, di sottoposizione a procedura concorsuale o, comunque, di cessazione di attività. In ogni caso di risoluzione del contradittoriocontratto, il contratto si considera risolto di dirittosu richiesta del Consorzio, a decorrere dalla data di accertamento di tale esitol’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere l’esecuzione delle prestazioni. Il Consorzio potrà procedere all’affidamento delle prestazioni ad altro operatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., con conseguente incameramento della cauzione definitiva di cui all’art 16 del Contratto e fatti salvi gli eventuali danni che l’Amministrazione dovesse subire. Gli effetti di tale risoluzione decorrono dal ricevimento, da parte del Concessionario, della comunicazione del Comune. Decorso il termine il Comune può procedere direttamente, con spese ponendo a carico dell’Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento. All’Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto del ConcessionarioConsorzio all’incameramento della cauzione, e al risarcimento dei danni subiti.
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Samples: lavenaria.it
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le parti convengono che il L’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto potrà deve essere risolto effettuata con continuità, fatte salve le chiusure previste nel Capitolato. Ove si verifichino inadempienze da parte dell’Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante penali, in relazione alla loro gravità, a tutela delle norme contenute nel contratto. Le penalità che la Stazione appaltante si riserva di applicare sono le seguenti: - € 500,00= per ogni mancato giorno di apertura; - € 500,00= per ogni mancato adempimento rispetto al Capitolato; - € 400,00= per ogni giorno di sciopero a cui sia mancato il preavviso di cui all’art. 4 del Capitolato; - € 260,00= per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie rilevate e contestate per iscritto; - € 260,00= per ogni mancata conformità dei prodotti alimentari e non alimentari rilevata durante tutto il ciclo di produzione; - € 250,00= per ogni mancata presenza di prodotti a produzione biologica, DOP, IGP, STG o da acquacoltura biologica dichiarati nel menù inviato; - € 230,00= per mancato rispetto delle modalità di accesso di cui all’art. 5 e ss. del Capitolato, oltre alla rivalsa dell’Azienda stessa per l’eventuale danno economico procuratole; - € 200,00= per ogni caso di mancato rispetto del menù inviato; - € 150,00= per accertato utilizzo improprio dell’hardware e software messo a disposizione dall’Azienda per l’esecuzione del servizio; - € 130,00= per ogni caso di mancato rispetto delle grammature verificato su cinque pesate della stessa preparazione; - € 50,00= per ogni intervento di ripristino dell’hardware e/o del software messo a disposizione dell’Azienda, oltre al risarcimento integrale dei danni eventualmente arrecati ai beni suddetti. In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali è prevista a carico dell’Aggiudicatario una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Se il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali persiste oltre il quindicesimo giorno l’Amministrazione, fermo restando l’applicazione della penale nella misura massima, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Il contraente è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare le prestazioni, in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni in esso previsteriscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del RUP. Qualora una l’Appaltatore non provveda alla reiterazione delle obbligazioni poste prestazioni ove richiesto, l'Amministrazione potrà farle eseguire ad altra impresa a carico propria scelta, addebitando i costi sostenuti sui crediti dell’Appaltatore o sulla garanzia definitiva di cui al successivo articolo 15 che dovrà essere immediatamente reintegrata. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del Concessionario non sia adempiuta secondo contratto idonee all’applicazione delle penali contesta alla Società, per iscritto, tramite PEC, le modalità riportate nel presente contratto inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare e con l’obbligo da parte della Società di concessione e nell’offerta tecnica prodotta, il Comune può disporre a carico del Concessionario stesso il pagamento di una penale in una misura variabile stabilita fra un minimo di € 100,00 presentare entro 5 (cento/00cinque) ed un massimo di € 1.000,00 (mille/00), in ragione della gravità dell’inadempimento, sulla base della contestazione del fatto e previa instaurazione del contraddittorio con il Concessionario, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritornogiorni dal ricevimento le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione applica le penali nella misura sopra riportata, a decorrere dalla data di applicazione inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione o alla corretta prestazione in caso di 3 (tre) prestazionie non conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 15 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non applica le penali in e dispone un annonuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l’Amministrazione procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.codice civile nelle ipotesi di cui all’art. 35 del CSA e nelle seguenti: - nei casi di cui all’art. 108, a decorrere dal ricevimento della comunicazione Comunalecommi 1 e 2, del D.Lgs. Il Comune può attivare il procedimento della risoluzione del contratto per grave inadempienza, previa instaurazione del contraddittorio. In esito al contraddittorio il Comune può imporre al Concessionario lo svolgimento di determinate attività ritenute necessarie per garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. A tal fine il Comune assegna al concessionario un termine congruo, decorso il quale procederà alla verifica dello svolgimento delle attività imposte50/2016; - in caso di esito negativo transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica; - in caso di subappalto; - nel caso di cessione di tutto o parte del contradittoriocontratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti sopra richiamato da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società; - in caso di violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione, il contratto si considera risolto anche in materia di diritto, a decorrere dalla data prevenzione del contagio da Covid- 19; - per reiterate inosservanze delle norme igienico - sanitarie; - per casi accertati di accertamento tossinfezioni alimentare; - per mancata apertura della mensa per più di tale esito, ai sensi e cinque giorni consecutivi; - per gli effetti impiego di personale non dipendente; - per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi; - per utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione degli accessi; - in caso di violazione dell’art. 1456 C.C.53, con conseguente incameramento comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/01; - qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale. In caso di risoluzione del contratto: - resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016; - l’Amministrazione procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva di cui all’art 16 del Contratto e fatti salvi gli eventuali definitiva, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni che l’Amministrazione dovesse subire. Gli effetti di tale risoluzione decorrono dal ricevimento, da parte del Concessionario, della comunicazione del Comune. Decorso il termine il Comune può procedere direttamente, con spese a carico del Concessionarioad un nuovo affidamento.
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le parti convengono che il presente contratto potrà essere risolto In caso di non tempestivo intervento in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni in esso previste. Qualora una delle obbligazioni poste a carico guasto del Concessionario non sia adempiuta secondo le modalità riportate nel presente contratto di concessione e nell’offerta tecnica prodottamezzo, il Comune può disporre a carico del Concessionario stesso il pagamento di sarà applicata una penale in una misura variabile stabilita fra un minimo giornaliera di € 100,00 (cento/00) ed €. 200,00 fino ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00)giorni 7, trascorso il quale si procederà alla revoca del contratto ed all’incameramento della polizza fideiussoria. In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione, sarà passibile di sanzioni amministrative differenziate in ragione quattro livelli, secondo la gravità dell’inadempienza valutata dal Responsabile Unico del Procedimento, per un importo massimo di €. 4.000,00. Qualora i disservizi causati dalla ditta appaltatrice diano luogo alla necessità per il Comune di Xxxxxxxxx di avvalersi di altra ditta per l’espletamento degli stessi, tutti gli oneri discendenti da tale incarico saranno posti a carico della gravità dell’inadempimentoditta appaltatrice. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione all'Impresa, sulla base alla quale la stessa avrà facoltà di controdeduzione entro cinque giorni dalla notifica della contestazione contestazione, inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo p.e.c. Le eventuali giustificazioni dell'Impresa appaltatrice saranno sottoposte al vaglio del fatto e previa instaurazione Responsabile del contraddittorio con il ConcessionarioServizio, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, che procederà all'eventuale applicazione della penalità, da effettuarsi notificarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta avviso di ritornoricevimento al domicilio riportato in contratto. Nel L'ammontare della sanzione sarà trattenuta dal Comune di Xxxxxxxxx sul primo rateo di pagamento in scadenza. L'importo delle penali, così come quello dei maggiori danni derivati al Comune di Xxxxxxxxx per assicurare la continuità del servizio, sarà compensato, fino a concorrenza, con le somme dovute all'Appaltatore e, per eventuale eccedenza, sarà imputato alla cauzione. L'Amministrazione appaltante oltre a quanto prescritto all’art. 108 del d.lgs.. n. 50/2016 e ss.mm.ii, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso di applicazione di 3 (tre) penali in un annoil risarcimento dei danni, può risolvere il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., a decorrere dal ricevimento della comunicazione Comunale. Il Comune può attivare il procedimento della risoluzione del contratto per grave inadempienza, previa instaurazione del contraddittorio. In esito al contraddittorio il Comune può imporre al Concessionario lo svolgimento di determinate attività ritenute necessarie per garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. A tal fine il Comune assegna al concessionario un termine congruo, decorso il quale procederà alla verifica dello svolgimento delle attività imposte; in caso di esito negativo del contradittorio, il contratto si considera risolto di diritto, a decorrere dalla data di accertamento di tale esito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., con conseguente incameramento della cauzione definitiva di cui all’art 16 del Contratto e fatti salvi gli eventuali danni che l’Amministrazione dovesse subire. Gli effetti di tale risoluzione decorrono dal ricevimento, da parte del Concessionario, della comunicazione del Comune. Decorso il termine il Comune può procedere direttamente, con spese a carico del Concessionario.anche nei seguenti casi:
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le parti convengono l'Unione dei Comuni Xxxx e Bithia, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da determinare l’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui l'Unione dei Comuni Nora e Bithia accerti l’esistenza e la validità della motivazione indicate nella controdeduzione presentata dalla Società non procede all’applicazione delle penali. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che il presente contratto potrà essere risolto in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni in esso previste. Qualora una delle obbligazioni poste a carico del Concessionario l’inadempimento non sia adempiuta secondo è imputabile alla stessa, l'Unione dei Comuni Xxxx e Bithia provvede ad applicare le modalità riportate penali nella misura riportata nel presente contratto di concessione e nell’offerta tecnica prodotta, il Comune può disporre a carico del Concessionario stesso il pagamento di una penale in una misura variabile stabilita fra un minimo di € 100,00 (cento/00) ed un massimo di € 1.000,00 (mille/00), in ragione della gravità dell’inadempimento, sulla base della contestazione del fatto e previa instaurazione del contraddittorio con il Concessionario, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritornoarticolo. Nel caso di applicazione consegna oltre il termine massimo previsto all'art. 4 del Capitolato speciale descrittivo, verrà applicata una penale dello 0.025% del valore di 3 (tre) penali in aggiudicazione dei mezzi non consegnati per ogni giorno ulteriore di ritardo, fino ad un annomassimo di 15 giorni consecutivi di ritardo oltre il termine massimo. Successivamente l'amministrazione sarà libera di applicare una penale dello 0.05%, sempre riferito al valore di aggiudicazione dei mezzi non consegnati, per ogni giorno solare successivo ai primi 15 e/o annullare l'aggiudicazione e/o risolvere il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., a decorrere dal ricevimento della comunicazione Comunale. Il Comune può attivare il procedimento della risoluzione del contratto in danno alla ditta per grave inadempienzainadempienza contrattuale. L’accettazione delle attrezzature e beni incluse, previa instaurazione del contraddittorio. In esito al contraddittorio non solleva il Comune può imporre al Concessionario lo svolgimento di determinate attività ritenute necessarie fornitore dalla responsabilità per garantire il corretto adempimento vizi apparenti od occulti dei componenti delle obbligazioni contrattuali. A tal fine il Comune assegna al concessionario un termine congruoattrezzature e beni, decorso il quale procederà alla verifica dello svolgimento delle attività imposte; in caso di esito negativo del contradittorio, il contratto si considera risolto di diritto, a decorrere dalla data di accertamento di tale esito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., con conseguente incameramento non rilevati all’atto della cauzione definitiva di cui all’art 16 del Contratto e fatti salvi gli eventuali danni che l’Amministrazione dovesse subire. Gli effetti di tale risoluzione decorrono dal ricevimento, da parte del Concessionario, della comunicazione del Comune. Decorso il termine il Comune può procedere direttamente, con spese a carico del Concessionarioconsegna.
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le parti convengono che ai sensi dell'art. 1456 C.C. il presente contratto potrà essere risolto si risolverà di diritto in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni in esso previste. Qualora una delle obbligazioni poste a carico del Concessionario non sia adempiuta secondo le modalità riportate nel presente contratto di concessione e nell’offerta tecnica prodotta, il Comune può disporre a carico del Concessionario stesso il pagamento di una penale in una misura variabile - stabilita fra un minimo di € 100,00 (cento/00) ed un massimo di € 1.000,00 (mille/00), . in ragione della gravità dell’inadempimento, sulla base della contestazione del fatto e previa instaurazione del contraddittorio con il Concessionario, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di applicazione di 3 (tre) penali in un anno, il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., a decorrere dal ricevimento della comunicazione Comunale. Il Comune può attivare il procedimento della risoluzione del contratto per grave inadempienza, previa instaurazione del contraddittorio. In esito al del contraddittorio il Comune può imporre al Concessionario lo svolgimento di determinate attività ritenute necessarie per garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. A tal fine il Comune assegna al concessionario un termine congruo, decorso il quale procederà alla verifica dello svolgimento delle attività imposte; in caso di esito negativo del contradittorioaccertamento negativo, il contratto si considera risolto di diritto, a decorrere dalla data di accertamento di tale esito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., con conseguente incameramento della cauzione definitiva di cui all’art 16 del Contratto 15 dello Schema di Concessione e fatti salvi gli eventuali danni che l’Amministrazione dovesse subire. Gli effetti di tale della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte del Concessionario, della comunicazione del ComuneComune dell’attivazione della clausola risolutiva espressa, garantendo lo sgombero dei locali entro 1 mese da tale data. Decorso il termine il Comune può procedere direttamente, con spese a carico del Concessionario.
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le parti convengono che il presente contratto potrà essere risolto in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni in esso previste1. Qualora una delle obbligazioni poste a carico del Concessionario non sia adempiuta secondo le modalità riportate nel presente contratto di concessione e nell’offerta tecnica prodotta, il Comune può disporre a carico del Concessionario stesso il pagamento di Sarà applicata all’Operatore affidatario una penale in una misura variabile stabilita fra un minimo dello 1% del valore del contratto per ogni giorno di € 100,00 (cento/00) ed un massimo ritardo rispetto a quello previsto, nella consegna della documentazione da produrre. 2. La Società Consortile Energia Toscana, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare all’operatore economico, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte dello stesso di € 1.000,00 (mille/00), in ragione presentare entro 5 giorni dal ricevimento della gravità dell’inadempimento, sulla base della medesima contestazione del fatto e previa instaurazione del contraddittorio con il Concessionario, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritornole eventuali controdeduzioni. 3. Nel caso in cui l’operatore economico non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, la Società Consortile Energia Toscana provvede ad applicare le penali pari a all’ 1% del valore del contratto per ogni giorno di applicazione ritardo, a decorrere dalla data di 3 (tre) inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare della fattura ammessa al pagamento. 4. Nel caso in cui la Società Consortile Energia Toscana accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’operatore economico non procede con l’applicazione delle penali in e dispone un annonuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Società Consortile Energia Toscana ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto della Società Consortile Energia Toscana di richiedere il risarcimento del maggior danno. 5. La Società Consortile Energia Toscana procederà alla risoluzione del contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., a decorrere dal ricevimento della comunicazione Comunale. Il Comune può attivare il procedimento della risoluzione del contratto per grave inadempienza, previa instaurazione del contraddittorio. In esito al contraddittorio il Comune può imporre al Concessionario lo svolgimento di determinate attività ritenute necessarie per garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. A tal fine il Comune assegna al concessionario un termine congruo, decorso il quale procederà alla verifica dello svolgimento delle attività imposte; codice civile: - in caso di esito negativo del contradittorio, il contratto si considera risolto di diritto, transazioni finanziarie relative a decorrere dalla data di accertamento di tale esito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., con conseguente incameramento della cauzione definitiva tutte le attività di cui all’art 16 al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 7; - in caso di subappalto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Società Consortile Energia Toscana approvato con Delibera del Contratto e fatti salvi gli eventuali danni che l’Amministrazione dovesse subire. Gli effetti Consiglio di tale risoluzione decorrono dal ricevimento, Società Consortile Energia Toscana del 20 marzo 2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del Concessionariosubappaltatore; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door). 6. In caso di risoluzione, della comunicazione del Comune. Decorso il termine il Comune può procedere direttamente, con spese a carico del Concessionario.la Società Consortile Energia Toscana procederà alla richiesta di
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le parti convengono Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti, il Consorzio applicherà una penale pari al 0,05% dell’importo contrattuale. Qualora il ritardo si protragga per oltre 10 giorni, il Consorzio si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto di diritto, senza bisogno di costituzione in mora dell’Appaltatore, che non potrà avanzare pretese di sorta. Il Consorzio potrà rivalersi dell’ammontare delle penali trattenendo equivalenti somme dalla cauzione prestata dall’Appaltatore indicata all’art. 7. In tal caso l’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione entro il termine di dieci giorni da quello in cui il Consorzio avrà reso nota all’appaltatore l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione entro il termine anzidetto, il Contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Consorzio. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Amministrazione all’integrale risarcimento dei danni subiti. Rimane fermo il diritto del Consorzio di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell’Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest’ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate. Qualora l’Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il presente contratto contratto, l’Amministrazione potrà essere risolto procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, xxxxxxxx un congruo termine per l’adempimento in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti relazione alla natura delle obbligazioni prestazioni non eseguite. Nell’ipotesi in esso previste. Qualora una delle obbligazioni poste a carico del Concessionario non sia adempiuta secondo le modalità riportate nel presente contratto di concessione e nell’offerta tecnica prodottacui l’Appaltatore, scaduto il Comune può disporre a carico del Concessionario stesso il pagamento di una penale in una misura variabile stabilita fra un minimo di € 100,00 (cento/00) ed un massimo di € 1.000,00 (mille/00)termine assegnatogli, in ragione della gravità dell’inadempimento, sulla base della contestazione del fatto e previa instaurazione del contraddittorio con il Concessionario, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di applicazione di 3 (tre) penali in un annorimanga inadempiente, il contratto si intende intenderà senz’altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio. In caso di risoluzione, il Consorzio procederà altresì all’incameramento della cauzione. A titolo esemplificativo, l’Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente nelle seguenti ipotesi: - quando risulti accertata la violazione delle regole in tema di sub-appalto o la violazione del divieto in tema di cessione del contratto; - in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui il Consorzio abbia dovuto valersi in tutto o in parte; - in caso di violazione degli obblighi di legge ed, in particolare, di quelli relativi all’igiene, nonché di quelli previsti nei confronti del personale impiegato, di quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori e di quelli relativi alla regolarità contributiva; - in caso di mancata esecuzione del servizio secondo; - in caso di ingiustificate interruzioni del servizio e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità; - in caso di ripetute violazioni delle modalità di gestione del servizio; Il Consorzio potrà in ogni caso procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.c.c., a decorrere dal ricevimento seguito di sola formale contestazione all’appaltatore, qualora si verifichino le seguenti situazioni: - qualora l’appaltatore, o suo soggetto dotato di legale rappresentanza, perda i requisiti di legge documentati al tempo della comunicazione Comunale. Il Comune può attivare il procedimento della risoluzione sottoscrizione del contratto per grave inadempienza, previa instaurazione del contraddittorio. In esito al contraddittorio il Comune può imporre al Concessionario lo svolgimento di determinate attività ritenute necessarie per garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. A tal fine il Comune assegna al concessionario un termine congruo, decorso il quale procederà alla verifica dello svolgimento delle attività imposteContratto; - in caso di esito negativo dichiarazione di insolvenza, di messa in liquidazione, di sottoposizione a procedura concorsuale o, comunque, di cessazione di attività. In ogni caso di risoluzione del contradittorioContratto, il contratto si considera risolto di dirittosu richiesta del Consorzio, a decorrere dalla data di accertamento di tale esitol’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere la gestione del servizio. Il Consorzio potrà procedere all’affidamento del servizio ad altro operatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., con conseguente incameramento della cauzione definitiva di cui all’art 16 del Contratto e fatti salvi gli eventuali danni che l’Amministrazione dovesse subire. Gli effetti di tale risoluzione decorrono dal ricevimento, da parte del Concessionario, della comunicazione del Comune. Decorso il termine il Comune può procedere direttamente, con spese ponendo a carico dell’Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento. All’Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto del ConcessionarioConsorzio all’incameramento della cauzione, e al risarcimento dei danni subiti.
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’erogazione del servizio mensa comprensivo di tutte le prestazioni previste nel CSA deve essere effettuata con continuità, fatte salve le chiusure previste nel CSA. Ove si verifichino inadempienze da parte dell’Aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dall’Azienda penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel CSA. Le parti convengono penalità che l’Azienda si riserva di applicare sono le seguenti: -Euro 1.000,00= per ogni mancato giorno di apertura; -Euro 500,00= per ogni mancato adempimento rispetto alle prescrizioni del CSA costituisce oggetto contrattuale, salvo il presente contratto potrà essere risolto caso in cui è prevista una specifica sanzione ad hoc; o per ogni violazione del divieto di utilizzare i locali e le attrezzature per scopi diversi da quelli previsti nel CSA. -Euro 400,00= per ogni giorno di sciopero a cui sia mancato il preavviso di cui all’art. 13 del CSA; -Euro 260,00= per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie rilevate e contestate per iscritto come sopra specificato; -Euro 260,00= per ogni mancata conformità dei prodotti alimentari e non alimentari rilevata durante tutto il ciclo di produzione; -Euro 230,00= per mancato rispetto delle modalità di accesso di cui all’art. 4 del CSA oltre alla rivalsa dell’Azienda stessa per l’eventuale danno economico procuratole; -Euro 200,00= per ogni caso di gravi mancato rispetto del menù; -Euro 150,00= per accertato utilizzo improprio dell’hardware e software messo a disposizione dall’Azienda per l’esecuzione del servizio; -Euro 50,00= per ogni intervento di ripristino dell’hardware e/o reiterati inadempimenti del software messo a disposizione dell’Azienda, oltre al risarcimento integrale dei danni eventualmente arrecati ai beni suddetti. In caso di ritardo nell’adempimento delle obbligazioni in esso previste. Qualora una delle obbligazioni poste prestazioni contrattuali è prevista a carico del Concessionario non sia adempiuta secondo le modalità riportate nel presente contratto di concessione e nell’offerta tecnica prodotta, il Comune può disporre a carico del Concessionario stesso il pagamento di dell’Aggiudicatario una penale in una misura variabile stabilita fra un minimo di € 100,00 (cento/00) ed un massimo di € 1.000,00 (mille/00), in ragione della gravità dell’inadempimento, sulla base della contestazione del fatto e previa instaurazione del contraddittorio con il Concessionario, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritornogiornaliera pari allo 0,8 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Nel caso in cui la mancata apertura della mensa si protragga oltre il quinto giorno consecutivo l’Azienda si riserva di applicazione risolvere il contratto. Le penali sopra indicate non sono applicabili qualora non siano imputabili all’Aggiudicatario e tale circostanza sia dimostrata dall’Aggiudicatario stesso. Prima di 3 applicare la penale, l’Azienda provvederà a comunicare l’avvio del procedimento all’Aggiudicatario tramite PEC, l’Aggiudicatario entro 5 (trecinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni, qualora queste ultime non vengano accolte, l’Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell’Aggiudicatario operando detrazioni sulle fatture la lui emesse o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata dall’Aggiudicatario senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Azienda accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Aggiudicatario, non procederà con l’applicazione delle penali in e disporrà un annonuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali. L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.codice civile: -nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; -per mancata apertura della mensa per più di 5 (cinque) giorni consecutivi; -per impiego di personale non dipendente dell’Aggiudicatario; -per reiterate inosservanze delle norme igienico - sanitarie nella conduzione delle strutture affidate all'Aggiudicatario; -per casi accertati di tossinfezioni alimentare; -per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi; -per utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione degli accessi; -violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; -comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto; -mutamento a decorrere dal ricevimento insindacabile giudizio dell’Aggiudicatario della comunicazione Comunale. Il Comune può attivare il procedimento della risoluzione del contratto per grave inadempienzadestinazione d’uso dei locali; -nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, previa instaurazione del contraddittorio. In esito al contraddittorio il Comune può imporre al Concessionario lo svolgimento nella misura di determinate attività ritenute necessarie per garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. A tal fine il Comune assegna al concessionario un termine congruo, decorso il quale procederà alla verifica dello svolgimento delle attività imposte; in caso n. 10 anche non consecutive nel corso di esito negativo del contradittorio, il contratto si considera risolto di diritto, a decorrere 12 mesi decorrenti dalla data di accertamento stipula del contratto, che hanno originato l’applicazione delle penali di tale esitocui al presente articolo; -in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L. 136/2010; -in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda; -in caso di cessione di tutto o parte del contratto; -in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Aggiudicatario; -in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door). In caso di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’artdei precedenti commi del presente articolo: -resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 1456 C.C., con conseguente incameramento 108 del D.Lgs. n. 50/2016; -l’Azienda procederà in tutto o in parte all’escussione della cauzione garanzia definitiva di cui all’art 16 del Contratto e fatti salvi gli eventuali al successivo articolo 14, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni che l’Amministrazione dovesse subire. Gli effetti di tale risoluzione decorrono dal ricevimento, da parte del Concessionario, dell’Aggiudicatirio. L’incameramento della comunicazione del Comune. Decorso il termine il Comune può procedere direttamente, con spese cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a carico del Concessionariomezzo lettera raccomandata A.R. o PEC.
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le parti convengono che il presente contratto Il Committente potrà essere risolto effettuare in caso qualsiasi momento verifiche, anche a campione, sull’attività svolta dal Fornitore, utilizzando proprio personale. In riferimento a dette verifiche ovvero a segnalazione di gravi Clienti, qualora risultino errori e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni in esso previste. Qualora una delle obbligazioni poste inadempienze rispetto a carico del Concessionario non sia adempiuta secondo le modalità riportate quanto stabilito nel presente contratto di concessione Capitolato e/o rispetto alle prescrizioni impartite dalle strutture referenti del Committente, verrà formalmente contestato al Fornitore quanto accertato e nell’offerta tecnica prodotta, il Comune può disporre a carico del Concessionario stesso il pagamento di una penale le prestazioni contestate non verranno in una misura variabile stabilita fra un minimo di € 100,00 (cento/00) ed un massimo di € 1.000,00 (mille/00), in ragione della gravità dell’inadempimento, sulla base della contestazione del fatto e previa instaurazione del contraddittorio con il Concessionario, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritornoalcun modo compensate. Nel caso in cui il Fornitore non rispettasse i tempi di applicazione installazione e messa in servizio di 3 cui all’art. 7 del presente Capitolato Speciale (tre) penali in un annocioè limite massimo, salvo eventuali proroghe concesse dal Committente, pari al 31/12/2011 per tutti i dispositivi), fatte salve le eventuali proroghe concordate con il Committente, il contratto Committente stesso si intende risolto riserva di dirittoavviare azioni di risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., ivi compreso il recupero delle somme pagate a decorrere dal ricevimento della comunicazione Comunaletitolo di sanzione comminata dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas per il mancato rispetto dei tempi di messa a norma dei gruppi di misura. Il Comune può attivare Committente potrà avviare tale azioni, con risoluzione in danno del contratto, anche prima delle scadenze indicate, ove verifichi che le tempistiche di arruolamento dei dispositivi, valutate sulla media mensile prevista, non garantiscono il procedimento della risoluzione del contratto per grave inadempienzarispetto delle scadenze, previa instaurazione del contraddittoriomessa in mora dell’Impresa inadempiente. In esito al contraddittorio il Comune può imporre al Concessionario lo svolgimento di determinate attività ritenute necessarie per garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. A tal fine il Comune assegna al concessionario un termine congruo, decorso il quale procederà alla verifica Il Fornitore si impegna ad utilizzare i dati rilevati nel corso dello svolgimento delle attività imposte; in caso di esito negativo del contradittorio, il contratto si considera risolto di diritto, a decorrere dalla data di accertamento di tale esito, ai sensi e lavori soltanto per gli effetti dell’artscopi definiti nel presente Capitolato ed a non divulgarli. 1456 C.C., con conseguente incameramento della cauzione definitiva La violazione di cui all’art 16 del Contratto e fatti salvi gli eventuali danni che l’Amministrazione dovesse subire. Gli effetti detto impegno rappresenta inadempienza di tale risoluzione decorrono dal ricevimentoparticolare gravità per la quale è prevista la facoltà, da parte del ConcessionarioCommittente, della comunicazione di risolvere in danno il contratto per fatto e colpa del Comune. Decorso il termine il Comune può procedere direttamenteFornitore, con spese semplice comunicazione a carico mezzo raccomandata A.R. e fatte salve eventuali azioni di altra natura. Resta inteso che, anche in caso di risoluzione in danno del Concessionario.contratto, il Committente ha diritto di richiedere il proseguimento dei servizi accessori dei dispositivi già arruolati fino a scadenza; il tal caso, l’Impresa è obbligata a prestare tali servizi. La VUS nonostante l’applicazione delle penali, conserva la facoltà di richiedere il risarcimento di ulteriori danni che dovessero essere arrecati anche a terzi a causa delle inadempienze dell’appaltatore. In particolare se, a causa di ritardi imputabili all’ Appaltatore, la VUS dovesse incorrere in sanzioni o penalizzazioni previste dall’ AEEG, la VUS ha facoltà di rivalersi sull’appaltatore stesso. La penale viene applicata da VUS con semplice comunicazione scritta all’appaltatore; il relativo importo viene dedotto dall’importo del compenso ad esso spettante durante il corso del contratto. Se l’importo delle penali è superiore all’ammontare dei compensi ancora dovuti, VUS, per il recupero del credito residuo, incamera tale importo dalla cauzione definitiva e, in caso di insufficienza, di ogni altro mezzo senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. Nel caso in cui l’importo complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell’importo contrattuale, VUS riserva il diritto di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni, così come in caso di reiterati ritardi, irregolarità nell’esecuzione degli obblighi contrattuali o inadempimenti. Le situazioni che, se rilevate, danno diritto di procedere all’applicazione della penale saranno le seguenti: • € 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo oltre la data di inizio attività concordata nel programma di dopo la stipula del contratto; • € 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo nel esecuzione delle prestazioni contrattuali (fornitura, posa, attivazione, collaudo), salvo diversi accordi intercorsi tra le parti o proroghe dettate dall’ AEEG. • € 50,00 (cinquanta/00) per ogni collaudo negativo di sistema sia parziale che finale;
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le parti convengono che il L’erogazione del servizio oggetto del presente contratto potrà deve essere risolto effettuata con continuità, fatte salve le chiusure previste nel Capitolato. Ove si verifichino inadempienze da parte dell’Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze. Le penalità che la Stazione appaltante si riserva di applicare sono le seguenti: € 500,00 per ogni mancato giorno di apertura; € 500,00 per ogni mancato adempimento rispetto alle prescrizioni di Capitolato o a quanto indicato nell’Offerta tecnica e che costituisce oggetto contrattuale, salvo il caso in cui è prevista una specifica sanzione ad hoc; € 400,00 per ogni giorno di sciopero a cui sia mancato il preavviso di cui all’articolo 8 del Capitolato; € 260,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie rilevate e contestate per iscritto come specificato agli articoli 10 e ss. del Capitolato; € 260,00 per ogni mancata conformità dei prodotti alimentari e non alimentari rilevata durante tutto il ciclo di produzione; € 250,00 per ogni mancata presenza di prodotti a produzione biologica, DOP, IGP, STG o da acquacoltura biologica dichiarati nel menù o per mancato rispetto del minimo richiesto o di quanto dichiarato in sede di offerta relativamente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM); € 250,00 per ogni giorno in cui sia riscontrato il mancato rispetto dell’organizzazione offerta in sede di gara, con riguardo all’organico presente e alle modalità organizzative e di gestione del servizio; € 230,00 per mancato rispetto delle modalità di accesso di cui all’articolo 4 e ss. del Capitolato, oltre alla rivalsa dell’Azienda stessa per l’eventuale danno economico procuratole; € 200,00 per ogni caso di mancato rispetto del menù; € 150,00 per accertato utilizzo improprio dell’hardware e software messi a disposizione dall’Azienda per l’esecuzione del servizio; € 50,00 per ogni intervento di ripristino dell’hardware e/o del software messo a disposizione dell’Azienda, oltre al risarcimento integrale dei danni eventualmente arrecati ai beni suddetti. In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali è prevista a carico dell’aggiudicatario una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Se il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali persiste oltre il quindicesimo giorno l’Amministrazione, fermo restando l’applicazione della penale nella misura massima, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Il contraente è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi\prestazioni, in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni in esso previsteriscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del RUP. Qualora una delle obbligazioni poste l’appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, l'Amministrazione potrà far eseguire le prestazioni ad altra impresa a carico propria scelta, addebitando i costi sostenuti sui crediti dell’appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del Concessionario non sia adempiuta secondo le modalità riportate nel presente contratto idonee all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, tramire PEC, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di concessione e nell’offerta tecnica prodotta, il Comune può disporre a carico del Concessionario stesso il pagamento di una penale in una misura variabile stabilita fra un minimo di € 100,00 presentare entro 5 (cento/00cinque) ed un massimo di € 1.000,00 (mille/00), in ragione della gravità dell’inadempimento, sulla base della contestazione del fatto e previa instaurazione del contraddittorio con il Concessionario, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritornogiorni le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad essa imputabile, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di applicazione inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa o alla corretta prestazione in caso di 3 (tre) prestazionie non conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 15 , che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali in e dispone un annonuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l’Amministrazione procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.codice civile nelle ipotesi di cui all’art. 35 del CSA allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto e nelle seguenti: - nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; - transazioni finanziarie relative a decorrere tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica; - subappalto non autorizzato; - nel caso di cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal ricevimento Codice di Comportamento dei dipendenti sopra richiamato da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della comunicazione ComunaleSocietà; - violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione, anche in materia di prevenzione del contagio da Covid-19; - per reiterate inosservanze delle norme igienico - sanitarie nella conduzione delle strutture affidate all'Operatore economico anche in materia di prevenzione del contagio da Covid-19; - per casi accertati di tossinfezioni alimentare; - per mancata apertura della mensa per più di cinque giorni consecutivi; - per impiego di personale non dipendente dell’aggiudicatario; - per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi; - per utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione degli accessi; - in caso di violazione dell’art. Il Comune può attivare 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door); - qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il procedimento della 10% dell’ammontare netto contrattuale. In caso di risoluzione del contratto per grave inadempienza, previa instaurazione del contraddittorio. In esito al contraddittorio il Comune può imporre al Concessionario lo svolgimento di determinate attività ritenute necessarie per garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. A tal fine il Comune assegna al concessionario un termine congruo, decorso il quale procederà alla verifica dello svolgimento delle attività imposte; in caso di esito negativo del contradittorio, il contratto si considera risolto di diritto, a decorrere dalla data di accertamento di tale esito, ai sensi e per gli effetti dell’artdei precedenti commi del presente articolo: - resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 1456 C.C., con conseguente incameramento 108 del D.Lgs. n. 50/2016; - l’Amministrazione procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva di cui all’art 16 del Contratto e fatti salvi gli eventuali definitiva, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni che l’Amministrazione dovesse subire. Gli effetti di tale risoluzione decorrono dal ricevimento, da parte del Concessionario, della comunicazione del Comune. Decorso il termine il Comune può procedere direttamente, con spese a carico del Concessionarioad un nuovo affidamento.
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le parti convengono penali che il saranno applicate all’Appaltatore sono previste all’art. 11 del C.S.D.P., che si richiama integralmente. Le penali relative ai servizi a canone (Help desk Enti e Utenti; Supporto Enti- Gestione del processo di integrazione Enti-Gestione del processo di funzionamento quotidiano; Assistenza e manutenzione correttiva) riguardano esclusivamente la parte del contratto che attiene ai servizi da rendere a Regione Toscana e potranno essere contestate solo dalla stessa. Le penali relative ai servizi da prestarsi a giorni /persona (Attività di Manutenzione evolutiva), riguardano sia Regione Toscana che le Amministrazioni aderenti e pertanto potranno essere applicate sia da questi che da Regione Toscana. Le penali relative alle attività di Start up Ente potranno essere contestate ed applicate solo dalle Amministrazioni aderenti. Regione Toscana e ogni Amministrazione aderente, ove riscontrino inadempienze nell’esecuzione del presente contratto potrà essere risolto in caso ovvero nei relativi ordinativi di gravi e/o reiterati inadempimenti fornitura idonee all’applicazione delle obbligazioni in esso penali previste. Qualora una delle obbligazioni poste a carico del Concessionario non sia adempiuta secondo , contesteranno all’Appaltatore, per iscritto, le modalità riportate nel presente contratto inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte dell’Appaltatore di concessione e nell’offerta tecnica prodotta, il Comune può disporre a carico del Concessionario stesso il pagamento di una penale in una misura variabile stabilita fra un minimo di € 100,00 (cento/00) ed un massimo di € 1.000,00 (mille/00), in ragione presentare entro 5 giorni dal ricevimento della gravità dell’inadempimento, sulla base della medesima contestazione del fatto e previa instaurazione del contraddittorio con il Concessionario, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritornole eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui l’Appaltatore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile allo stesso, Regione Toscana o ciascuna Amministrazione aderente applicherà le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di applicazione inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di 3 (tre) queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo articolo 24, che dovrà essere reintegrata dall’Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Appaltatore non applicherà le penali in e disporrà un annonuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Regione Toscana e delle Amministrazioni aderenti ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto degli stessi di richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate da parte di Regione Toscana sia superiore al 10% dell’importo massimo del corrispettivo contrattuale per Regione Toscana, la stessa disporrà la risoluzione del contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.codice civile. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate, da parte di Regione Toscana sommate a decorrere dal ricevimento della comunicazione Comunalequelle irrogate da parte di ciascuna Amministrazione aderente compresa Regione Toscana sia superiore al 10% del importo massimo del contratto quadro, Regione Toscana disporrà la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. Il Comune può attivare il procedimento della 1456 del codice civile. Regione Toscana procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienzainadempimento ai sensi dell'art. 1454 del codice civile qualora: - per le attività di manutenzione evolutiva, previa instaurazione una volta raggiunti i limiti per inadempienza di cui all’art. 10.1 del contraddittorio. In esito al contraddittorio il Comune può imporre al Concessionario lo svolgimento di determinate attività ritenute necessarie per garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. A tal fine il Comune assegna al concessionario CSDP, ed aver invitato l’Appaltatore ad adempiere assegnando un termine congruodi 15 giorni, decorso persista l'inadempimento; - per la fornitura di componenti software di terze parti, una volta trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell’ordine ai sensi dell’art. 10.2 del CSDP, ed aver invitato l’Appaltatore ad adempiere assegnando un termine di 15 giorni, persista l'inadempimento; - una volta trascorsi 15 giorni solari rispetto alla richiesta da parte dell'Amministrazione, a seguito di curricula/certificazioni del personale in sostituzione, non conformi alle caratteristiche richieste nell'allegato 1 - "Profili delle Figure Professionali" al C.S.D.P. Gli Enti del territorio procederanno alla risoluzione dei rispettivi Ordinativi di fornitura per inadempimento ai sensi dell'art. 1454 del codice civile qualora: - per le attività di Start up Ente una volta raggiunti i limiti per inadempienza di cui all’art. 10.2 del CSDP, ed aver invitato l’Appaltatore ad adempiere assegnando un termine di 15 giorni, persista l'inadempimento; - per le attività di manutenzione evolutiva, una volta raggiunti i limiti per inadempienza di cui all’art. 10.1 del CSDP, ed aver invitato l’Appaltatore ad adempiere assegnando un termine di 15 giorni, persista l'inadempimento; - per la fornitura di componenti software di terze parti, una volta trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell’ordine ai sensi dell’art. 10.2 del CSDP, ed aver invitato l’Appaltatore ad adempiere assegnando un termine di 15 giorni, persista l'inadempimento. La Regione Toscana, laddove accerti il quale procederà verificarsi delle condizioni di seguito elencate, potrà procedere alla verifica dello svolgimento delle attività imposte; risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in caso di esito negativo verifica di conformità negativa successiva a precedente verifica negativa della fase di presa in carico della piattaforma ai sensi dell’art. 9.2.1. del contradittorioC.S.D.P.; - qualora ai sensi dell’art. 10.1. del C.S.D.P. siano raggiunti i “Limiti per inadempienze” per ogni voce dei servizi: “Servizio di Help Desk Ente”, il contratto si considera risolto “Servizio Help Desk Utente”, “Supporto Enti – Gestione del processo di dirittointegrazione Enti – Gestione del processo di funzionamento quotidiano”, “Assistenza e Manutenzione Correttiva Hardware/Software (in condizioni normali e in condizioni di urgenza)”; - ai sensi del paragrafo 9.2.3.1 del CSDP, nel caso di realizzazione di un intervento di manutenzione evolutiva qualificato “impattante” quando, a decorrere dalla data seguito di accertamento verifica di tale esitoconformità negativa, l’Appaltatore non provveda ad adeguarsi alle prescrizioni fissate e la verifica di conformità risulti sempre negativa; - ai sensi del paragrafo 9.2.3.1 del CSDP, qualora, durante l’esecuzione del contratto quadro, per tre volte si verifichi il caso in cui, a seguito di verifica di conformità negativa sulla realizzazione di interventi di manutenzione evolutiva qualificati “non impattanti”, l’Appaltatore non provveda ad adeguarsi alle prescrizioni fissate e la verifica di conformità risulti sempre negativa. Ciascun Ente riusante, laddove accerti il verificarsi delle condizioni di seguito elencate, potrà procedere alla risoluzione del proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - ai sensi del paragrafo 9.2.3.2 del CSDP, nel caso di realizzazione di un intervento di manutenzione evolutiva qualificato “impattante” quando, a seguito di verifica di conformità negativa, l’Appaltatore non provveda ad adeguarsi alle prescrizioni fissate e la verifica di conformità risulti sempre negativa; - ai sensi del paragrafo 9.2.3.2 del CSDP, nel caso di realizzazione di un intervento di manutenzione evolutiva qualificato “non impattante” quando, a seguito di verifica di conformità negativa, la realizzazione non sia stata fatta o non realizzi le funzionalità richieste. Ciascun Ente del territorio, laddove accerti il verificarsi delle condizioni di seguito elencate, potrà procedere alla risoluzione del proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in caso di verifica di conformità negativa successiva a precedente verifica negativa del Processo di attivazione tecnica dell’Ente sulla piattaforma ai sensi dell’art. 9.2.2. del C.S.D.P.; - in caso di verifica di conformità negativa successiva a precedente verifica negativa, nel caso di realizzazione di un intervento di manutenzione evolutiva, ai sensi e per gli effetti del paragrafo 9.2.3.3 del CSDP, quando la realizzazione non sia stata fatta o non realizzi le funzionalità richieste. Regione Toscana, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto quadro ai sensi dell’art. 1456 C.C.del codice civile nelle seguenti ipotesi: - a seguito di almeno n. 10 risoluzioni da parte delle Amministrazioni aderenti per cause disciplinate dal presente contratto quadro oppure qualora la risoluzione riguardi più Ordinativi di fornitura per un importo complessivo pari al 25% dell’importo massimo previsto per le adesioni; - nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010; - in caso di subappalto non autorizzato dalla Regione Toscana; - in caso di cessione in tutto o parte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con conseguente incameramento Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 e aggiornato con Delibera 978/2019 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door). Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la Regione Toscana procederà ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e/o ai sensi dell'art. 1454 del c.c. Costituisce comunque grave inadempimento qualsiasi ritardo superiore ai termini massimi previsti per l’applicazione delle penali. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni affidate a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite nonché rivalersi sulla garanzia definitiva. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo: - resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016; - Regione Toscana procederà in tutto o in parte all'escussione della cauzione garanzia definitiva di cui all’art 16 al successivo articolo 24, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento. Le cause di risoluzione del Contratto contratto previste valgono anche per gli Enti che aderiscono al contratto, relativamente alla loro specifica parte di prestazione e fatti salvi gli eventuali danni che l’Amministrazione dovesse subireper quanto applicabili agli stessi. Gli effetti di tale La risoluzione decorrono dal ricevimento, del contratto da parte del Concessionariodi Regione Toscana ha effetto anche rispetto agli atti di adesione già perfezionati, della comunicazione del Comune. Decorso il termine il Comune può procedere direttamente, con spese a carico del Concessionarioi quali si risolveranno contestualmente alla risoluzione di Regione Toscana.
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