PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste potrà essere applicata la penale pari a 1000 euro per ogni giorno di ritardo e per ogni difformità nella esecuzione del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnica. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore, - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).
Appears in 2 contracts
Samples: Decreto a Contrarre, Decreto a Contrarre
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso Il servizio in argomento sarà soggetto, se non in contrasto, oltre che alle penali nei termini previsti nel corrispondente bando MEPA “SERVIZI” alle seguenti disposizioni. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritardo nell’espletamento organizzare una struttura tale da garantire che il servizio venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dalle presenti Condizioni di contratto e dal Capitolato Tecnico. Per il ritardato o mancato adempimento delle prestazioni richieste potrà essere applicata la penale pari a 1000 euro obbligazioni assunte dall'Appaltatore ovvero per ogni giorno di ritardo e per ogni difformità nella esecuzione l’effettuazione del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnicain modo non conforme, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero appalto e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo o mancanza, e discrezionalmente quantificate dall’Autorità. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate: - gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Autorità; - l’Appaltatore dovrà comunicare, in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Societàogni caso, per iscritto, le inadempienze riscontrante proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Autorità medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Autorità nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Autorità, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Nel caso di applicazione di penali, l’Autorità potrà trattenere i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con l’indicazione quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della relativa penale da applicarecauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Dopo la terza diffida formulata con l’obbligo da parte apposite separate note, per la medesima tipologia di inadempimento, si provvederà alla risoluzione del contratto. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei contratti l'Autorità può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi: - esito negativo dell’informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza; - casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Autorità; - applicazione di un numero superiore a 5 penalità; - sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato; - mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio; - violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile; - mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi; - cessione anche parziale del contratto; - frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi; - annullamento in ambito giurisdizionale della Società procedura di presentare gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro 5 il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso richiesta da parte dell'Autorità; - perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara; - utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal Regolamento GDPR UE 679/2016; - inosservanza del codice etico dell’Autorità; - nei casi in cui la Società non risponda le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessadella società Poste italiane spa. In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Autorità appaltante, l’Amministrazione provvede espressa a mezzo posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contrattoun altro operatore economico. Ai sensi dell'art. 110, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento ocomma 1 del Codice, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in caso di transazioni finanziarie relative risoluzione, l'Autorità potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a tutte le attività partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. L'Autorità si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto non effettuate con bonifico bancario sia stata disposta misura cautelare o postale ovvero con gli altri strumenti idonei sia intervenuto rinvio a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi giudizio per taluno dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblicadelitti di cui agli artt. 317 cp, - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA318 cp, - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore319 cp, - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-310 bis cp, 319 ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp
Appears in 2 contracts
Samples: Servizio Di Elaborazione Paghe, Stipendi E Contributi, Servizio Di Elaborazione Paghe, Stipendi E Contributi
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. FST si riserva di risolvere il presente contratto nei seguenti casi di inadempimento:
1. mancata realizzazione e/o ritardo nella consegna, rispetto ai tempi previsti e concordati tra le parti, da parte del fornitore di un progetto tecnico o di altro elemento documentale che soddisfi in modo adeguato i requisiti indicati nelle Specifiche Tecniche e nei documenti di gara,
2. inosservanza delle disposizioni in tema di riservatezza o proprietà degli elaborati,
3. indisponibilità/irreperibilità accertata delle persone preposte a svolgere i servizi presso le sedi indicate dalla Committente, Per la mancanza 1: in caso di mancata consegna nei tempi indicati concordati risulterà in una mora a carico dell’impresa del 30% del preventivo approvato. Per le mancanze 2, e 3, FST contesterà per iscritto l’inadempimento richiedendo di fornire adeguate giustificazioni nel termine di 48 ore dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di FST. Inoltre, comunicherà l’applicazione delle penali nella misura di euro 50,00 (cinquanta/00) giornaliere per ogni giorno successivo a quello feriale di ricevimento della comunicazione fino ad un massimo del 10% dell'importo aggiudicato. Trascorso il termine sopra indicato, in caso di mancate giustificazioni e/o nel caso in cui le motivazioni addotte non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'impresa, perdurando l'inadempimento, FST procederà ad inviare formale diffida all'aggiudicatario ai sensi dell'art.1454 del codice civile, assegnando allo stesso un ulteriore termine di 48 ore per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della FST risolvere il contratto; durante l'ulteriore periodo assegnato le penali verranno applicate nella misura massima. In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste potrà essere applicata la penale pari a 1000 euro per ogni giorno di ritardo e per ogni difformità nella esecuzione del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnica. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società la FST ha facoltà di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso rivalersi sui pagamenti dovuti all'aggiudicatario in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel relazione al presente contratto. In caso di risoluzione, FST procederà a decorrere rivalersi sui pagamenti ancora da effettuare salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivante dalla data necessità di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone procedere ad un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazioneaffidamento, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione dalla mancata esecuzione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblicaattività, - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore, - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)danno d'immagine eccetera.
Appears in 1 contract
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso L’Operatore Economico è soggetto alle seguenti penalità:
a) qualora non venissero rispettate le tempistiche di ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste potrà essere cui all’art.5 del Capitolato, verrà applicata la penale pari a 1000 euro – per ogni giorno di ritardo e - una penalità pari all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni difformità nella esecuzione giorno di ritardo;
b) qualora non venissero rispettate le tempistiche di cui all’art.6 del servizio offerto rispetto alla Relazione TecnicaCapitolato, verrà applicata – per ogni giorno di ritardo - una penalità pari all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Se i ritardi persistono oltre il quindicesimo giorno l’Azienda, fermo restando l’applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore contraente è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare le prestazioni, in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitivacaso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del RUP. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattualeQualora l’Appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, la Stazione Appaltante procede l'Azienda potrà far eseguire le prestazioni ad altra impresa a dichiarare la risoluzione del contrattopropria scelta, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stessoaddebitando i costi sostenuti sui crediti dell’Appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. L’AmministrazioneL’Azienda, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Societàall’Operatore Economico, per iscritto, tramite PEC, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società dell’Operatore Economico di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società l’Operatore Economico non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione l’Azienda provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativarelativa o alla corretta prestazione in caso di prestazione non conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 successivo Art. 14, che dovrà essere integrata dalla Società dall’Operatore Economico senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione l’Azienda accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società dall’Operatore Economico, non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA dell’Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione dell’Azienda di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’Operatore Economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l’Azienda procede ai sensi dell’art. 108, c. 3, del D.Lgs. 50/2016. L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civileCodice Civile: - nei casi di cui all’art. 108, c. 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, ; - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, dall’Azienda; - nel caso di cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 sopra richiamato da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore, dell’Operatore Economico; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door); - qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, ferma restando l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Azienda procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for the Supply of Kitchen Equipment and Supplies
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In Oltre a quanto previsto al presente articolo, si applicano le previsioni di cui all’art. 27 del Capitolato. Se il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali persiste oltre il quindicesimo giorno l’Amministrazione, fermo restando l’applicazione della penale nella misura massima, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Il contraente è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi\prestazioni, in caso di ritardo nell’espletamento delle riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del RUP. Qualora l’Appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, l'Amministrazione potrà far eseguire le prestazioni richieste potrà ad altra impresa a propria scelta, addebitando i costi sostenuti sui crediti dell’Appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere applicata la penale pari a 1000 euro per ogni giorno di ritardo e per ogni difformità nella esecuzione del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnica. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stessoimmediatamente reintegrata. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonei idonee all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, tramire PEC, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessaad essa imputabile, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativarelativa o alla corretta prestazione in caso di prestazionie non conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 successivo art. 15, che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA dell’Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l’Amministrazione procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civilecivile nelle ipotesi di cui all’art. 35 del CSA allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto e nelle seguenti fattispecie: - in caso nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; - transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, ; - in subappalto non autorizzato; - nel caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 sopra richiamato da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli Società; - per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi; - per impiego di personale non dipendente dell’aggiudicatario; - violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione, anche in materia di prevenzione del subappaltatore, contagio da Covid-19; - per casi accertati di tossinfezioni alimentare; - per utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione degli accessi; - in caso di violazione dell’articolo 53 dell’art. 53, comma 16-16 ter del D.LgsD. Lgs. 165/2001 n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door); - qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo: - resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016; - l’Amministrazione procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni per eventuale nuovo contratto da stipularsi con altro Operatore economico e per tutte le circostanze che possono verificarsi.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Ristorazione
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste potrà essere applicata la penale pari a 1000 euro per ogni giorno di ritardo e per ogni difformità nella esecuzione L’operatore economico aggiudicatario, nell’esecuzione del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnicaavrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge e le disposizioni del presente capitolato. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base Ove non provveda agli obblighi imposti per legge, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitivapagamento di una sanzione pecuniaria che varia secondo la gravità dell’infrazione. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, L’Ente appaltante si riserva la Stazione Appaltante procede facoltà di procedere a dichiarare la risoluzione anticipata del contratto, fatto salvo in tutto o in parte, in caso di gravi e/o reiterate inadempienze da parte del soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art.1456 c.c., in tutte le ipotesi in cui l’inosservanza delle prescrizioni comporti un grave disservizio per l’Ente appaltante e di riflesso per l’utenza, tali da compromettere il diritto all’eventuale risarcimento funzionamento del danno patito a causa dell’inadempimento servizio stesso, di non ottemperanza del soggetto medesimo al complesso degli impegni assunti, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati con riferimento alle indicazioni organizzative impartite dal committente in conformità al presente Capitolato. L’AmministrazionePer l’inadempienze lievi da parte dell’aggiudicatario, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da l’Ente committente si riserva di applicare, con l’obbligo da parte a suo esclusivo insindacabile giudizio delle penali il cui importo è pari ad un minimo quantificato nel 0,5% dell’importo di aggiudicazione del servizio ad un massimo del 1% dello stesso importo di aggiudicazione Le somme per le penali possono essere incamerate dal committente, o detraendole dalla cauzione definitiva versata e qualora questa risultasse insufficiente o direttamente dagli importi dovuti all’aggiudicatario. Si stabilisce che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penalità di cui trattasi è la contestazione degli addebiti. Alla contestazione della Società inadempienza l’operatore aggiudicatario ha facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro 5 e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione ricevimento della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza lettera di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore, - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)addebito.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale D’oneri
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo oltre i termini stabiliti per l’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, verrà applicata una penale come stabilito nel Capitolato d’Appalto; qualora si superi l’importo del 10% dell’importo contrattuale il Responsabile della procedura di aggiudicazione e dell’esecuzione dei lavori si avvarrà delle facoltà di risolvere il contratto. Oltre alle ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 D.Lgs. n. 50/2016, ove rilevi che i lavori sono in ritardo rispetto al programma di esecuzione, ovvero rilevi una inadempienza dell’Appaltatore alle proprie obbligazioni, LRH potrà dichiarare risolto il contratto. LRH potrà altresì dichiarare risolto il contratto nei seguenti casi:
1) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
2) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
3) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
4) subappalto abusivo, o cessione anche parziale del contratto;
5) perdita, da parte dell’Appaltatore dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
6) in caso di esito negativo da parte della Prefettura dell’accertamento antimafia richiesto;
7) nei casi previsti dal successivo art. 24, clausole n. 3, 6 e 7;
8) ogni altra causa prevista nel Capitolato d’Appalto. In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste potrà essere applicata risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, questi dovrà provvedere al risarcimento di tutti i danni riportati da LRH; la penale pari stessa Società avrà diritto di incamerare la cauzione e di ritenere a 1000 euro per garanzia ogni giorno di ritardo e per qualsiasi somma dovuta all’Appaltatore a qualsiasi titolo. In ogni difformità nella esecuzione del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnica. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattualecaso, la Stazione Appaltante procede a dichiarare pronunciata la risoluzione del contratto, fatto salvo l’Appaltatore sarà tenuto, previo verbale di constatazione dello stato dei lavori e dei cantieri da redigersi in contraddittorio con il diritto all’eventuale risarcimento Direttore dei Lavori, a rimettere nel possesso di LRH le aree di intervento, nel termine di dieci giorni dalla dichiarazione di risoluzione, pena l’esecuzione d’ufficio a spese dell’Appaltatore. Sarà in facoltà di LRH, se ed in quanto lo riterrà opportuno, rilevare totalmente o parzialmente i materiali, gli utensili ed i macchinari a piè d’opera dell’Appaltatore. I materiali, gli utensili ed i macchinari a piè d’opera che LRHnon intenderà utilizzare per il prosieguo dei lavori dovranno essere sgomberati dall’Appaltatore nel termine di cinque giorni dalla comunicazione di LRH in ordine al rilevamento dei beni a piè d’opera; in difetto, LRH provvederà alla loro rimozione e deposito a spese dell’Appaltatore. Gravi e ripetute violazioni del danno patito a piano di sicurezza da parte dell’Appaltatore o dei Subappaltatori, previa formale messa in mora dell’Appaltatore, costituiscono giusta e sufficiente causa dell’inadempimento stessodi risoluzione del contratto. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione Nessuna contestazione sulla regolarità formale e sostanziale della risoluzione del contratto idonei all’applicazione potrà essere invocata dall’Appaltatore per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo della consegna delle penali, provvede a contestare aree di intervento e dei cantieri. Resta comunque fermo che ogni contestazione in ordine alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo risoluzione potrà dare luogo soltanto al risarcimento dei danni. Ad avvenuta consegna delle opere ed alla immissione in possesso da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione LRH, si darà corso al conto finale dei lavori eseguiti. Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili e del cantiere sarà fissato d’accordo fra le eventuali controdeduzioniparti. Nel In caso di mancato accordo LRH provvederà ad una determinazione provvisoria del corrispettivo e la relativa controversia sarà risolta ricorrendo alla procedura prevista al successivo art. 19. L’Appaltatore si assume ai sensi dei commi 8 e 9, art. 3 L. 136/2010 gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In tutti i casi in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva transazioni finanziarie tra i soggetti di cui al paragrafo 6 comma 1 art. 3 L. 136/2010 vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il soggetto che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza ha notizia dell’inadempimento procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente LRH e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto prefettura-ufficio territoriale del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore, - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)Governo territorialmente competente.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto Integrato
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste potrà essere applicata la penale pari a 1000 euro per ogni giorno di ritardo e per ogni difformità nella esecuzione del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnica. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le Con riferimento alle penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA procederà ed alla risoluzione del contratto trova applicazione quanto indicato dagli artt. 6 e 12 del Capitolato d’Oneri. In particolare comunque e la risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell’artdell’Art. 1456 Codice Civile al verificarsi delle seguenti fattispecie:
a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del codice civile: - codice;
b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in caso materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;
d) qualora le transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto appalto non effettuate con bonifico bancario vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o postale ovvero con gli della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblicadell'operazione, - ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s. m. i.
e) in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMAesito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente, - e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
f) in caso di violazione inosservanza degli obblighi impegni di condotta derivanti dal Codice comunicazione alla Prefettura di Comportamento dei dipendenti ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della Regione Toscana approvato con Delibera gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti un proprio rappresentante, agente o dipendente, e collaboratori di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Società compreso quelli del subappaltatoreCivica Amministrazione Comune al risarcimento dei danni subiti, - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)a causa dell’inadempimento.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In Oltre ai casi previsti dall’art. 108 commi 1 e 2 del Codice, nel caso di ritardo nell’espletamento gravi e/o ripetute inadempienze della Appaltatrice, l’Amministrazione avrà la facoltà, previa notificazione scritta all’impresa, di promuovere la
1. Segnalazione della mancanza in forma scritta e trasmessa con ogni mezzo utile alla prova dell’avvenuta conoscenza da parte dell’aggiudicatario e, entro 15 giorni dalla suo invio, in caso di accoglimento delle prestazioni richieste potrà essere applicata giustificazioni fornite dall’appaltatore intervento risolutivo della mancanza segnalata accordo compensativo raggiunto tra le parti per assolvere alla mancanza la contestazione sarà annullata anche tacitamente. Invece in caso di non accettazione delle eventuali giustificazioni prodotte in sede di prima contestazione Inerzia alla soluzione trascorsi 15 giorni dalla segnalazione (ove fosse stato possibile porvi rimedio) da parte dell’aggiudicatario Reiterazione della medesima mancanza nei 15 giorni seguenti la segnalazione Si procederà
2. Alla contestazione della reiterazione o inerzia rilevata con avviso di applicazione delle seguenti penali con le modalità indicate
I. Per ogni attività complessivamente6 non eseguita o eseguita in modo insoddisfacente si applica una penale pari al 1,0% dell’importo contrattuale inizialmente pattuito.
II. qualora fossero forniti prodotti di materiale scadente e/o inadeguati rispetto all’uso cui sono destinati e la ditta si rifiuti di provvedere a 1000 euro proprie spese alla loro sostituzione, si applica una penale pari al 1,0% dell’importo contrattuale inizialmente pattuito.
III. qualora non fosse dato riscontro alla richiesta di documentazione amministrativa prevista nel presente capitolato entro le scadenze fissate, si applica una penale pari al 1,0%0 (1 x mille) dell’importo contrattuale inizialmente pattuito per ogni giorno giorni di ritardo e per ogni difformità nella esecuzione del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnicaritardo. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto Tali penali potranno a scelta dell’Amministrazione: essere trattenute dalla cauzione definitiva. Nel caso essere imputate direttamente all’appaltatore Xxxxxx riportate a cura dell’appaltatrice in cui l’importo riduzione dell’imponibile della penale superi il 10% fattura successiva con evidenza nel documento stesso dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede portato a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA procederà riduzione Le Amministrazioni aggiudicatrici possono procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civiledi propria competenza
a. CON PREAVVISO di 30 giorni nei seguenti casi: - la contestazione di mancanze (anche diverse tra loro) che abbiano già dato corso in caso precedenza all’applicazione di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui una penale tra quelle previste cessione non autorizzata ad altri, in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore, - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).capitolato;
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato d'Appalto
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso L’Appaltatore è soggetto ad una penale di ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste potrà essere applicata la penale pari a 1000 euro € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. Laddove il ritardo persista in termini tali da costituire grave inadempimento e per ogni difformità nella esecuzione da non consentire di raggiungere le finalità proprie dell’affidamento, il Commissario di Governo procederà ai sensi dell’art. 108, comma 4, del servizio offerto rispetto alla Relazione TecnicaD.Lgs. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesson. 50/2016. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonei idonee all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Societàcontesterà all’Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società dell’Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società l’Appaltatore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessaallo stesso, l’Amministrazione provvede ad applicare applicherà le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono verranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione garanzia definitiva di cui al paragrafo 6 successivo art. 15, che dovrà essere integrata dalla Società dall’Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società dall’Appaltatore non procede con l’applicazione delle applicherà le penali e dispone disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà darà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA dell’Amministrazione ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l’Amministrazione procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Il Consorzio LaMMA Commissario di Governo procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010; - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, autorizzato; - in caso di cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società dell’Appaltatore compreso quelli del subappaltatore, ; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door); - nel caso in cui, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’Impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis del codice penale. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, il Commissario di Governo procederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 20, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Attinente All’architettura E Ingegneria Di Progettazione
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso 1. XXX è responsabile dei servizi richiesti e risponde di eventuali danni conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; ASP avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 5 (cinque) giorni dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso di ASP, i contraenti provvederanno al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento.
2. I contraenti potranno applicare le seguenti penalità con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata: • ritardo nell’espletamento nella consegna del piano delle prestazioni richieste potrà essere applicata la penale pari a 1000 euro manutenzioni annuale, € 150,00 per ogni giorno di ritardo e rispetto al termine previsto all’art. 18 del contratto di servizio; • ritardo nell’invio ai contraenti del Piano programmatico, € 100,00 per ogni difformità nella esecuzione giorno di ritardo rispetto al termine previsto all’art. 21 del servizio offerto contratto di servizio; • ritardo nell’invio del bilancio consuntivo, € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto all’art. 26 del contratto di servizio; • ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali – da €100 a €1.000 ad inadempimento in relazione alla Relazione Tecnicagravità e tenuto conto del ricorrere della reiterazione. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel In ogni caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, è fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stessodei maggiori danni. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al Il pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente articolo non solleva ASP da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata.
3. ASP comunicherà ai contraenti il nominativo ed i recapiti, inclusa una casella di posta elettronica certificata (PEC), di un Referente al quale saranno indirizzate tutte le contestazioni formali riguardanti le modalità di esecuzione del contratto.
4. Fermo quanto previsto dall’Art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, i contraenti potranno, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) nei seguenti casi: • terzo ritardo o diverso inadempimento delle obbligazioni assunte dopo la già intervenuta applicazione per 2 volte di una penale di cui sopra; • manifesta incapacità nell’esecuzione del contratto; • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato; • cause imputabili direttamente ed esclusivamente ad ASP che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio.
5. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non effettuate con imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dai contraenti. La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi: • cessione del contratto; • sub-appalto non autorizzato; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico di ASP; • sospensione dell’erogazione dei servizi da parte di ASP senza giustificato motivo; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata da ASP nonostante diffida formale dei contraenti; • mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero con gli degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblicadi pagamento ai sensi del comma 1 art.3, - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti legge n.136/2010 e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore, - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter s.m.i.; • casi previsti dall’Art. 108 del D.Lgs. 165/2001 18 aprile 2016, n. 50.
6. Nelle fattispecie e nei casi di applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, i contraenti si riservano il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con effetto immediato a seguito della comunicazione, mediante posta elettronica certificata (attività successiva alla cessazione PEC), di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, liquidando i servizi per la sola parte regolarmente già eseguita da ASP, con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all’inadempienza contrattuale.
7. Qualsiasi danno provocato al patrimonio dei Comuni di Carpi, di Soliera e di Campogalliano in dipendenza del rapporto oggetto del servizio comporterà l’obbligo di lavoro – pantouflage o revolving door)risarcimento da parte dell’Aggiudicatario.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste potrà essere applicata grave inadempimento o quando il Gestore sia stato richiamato per almeno due volte al rispetto degli obblighi contrattuali, l'Azienda USL ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto. Fermo restando l’incameramento della cauzione, al Gestore sono addebitati tutti i danni conseguenti alla risoluzione.
2. Indipendentemente da quanto sopra riportato, in considerazione della gravità degli inadempimenti sotto riportati, in funzione dell’utenza a cui è indirizzato il servizio, si applicheranno le seguenti penali, ad assoluta discrezione dell’Azienda Usl di Parma:: - la mancata sostituzione di personale assente è sanzionata con la penale pari di € 1.000,00 per ogni giorno di assenza. L'omessa sostituzione per un periodo superiore a 1000 euro tre giorni attribuisce all'inadempimento carattere di gravità; - la mancata sostituzione di personale non in possesso dei requisiti previsti (v. art. 3, comma 5, ultimo periodo) è sanzionata con la penale di € 500,00 per ogni giorno di servizio del dipendente inidoneo. L'omessa sostituzione per un periodo superiore a sette giorni attribuisce all'inadempimento carattere di gravità; - il mancato invio dei prospetti mensili relativi alle prestazioni rese è sanzionato con la penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo e rispetto al giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento; - il mancato rispetto degli orari di erogazione dei servizi è sanzionato con la penale di € 100,00 per ogni difformità nella esecuzione ora di ritardo. Nell'arco di dodici mesi, tre ritardi che abbiano causato disfunzioni nell'erogazione del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnica. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società attribuiscono all'inadempimento carattere di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore, - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)gravità.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso Il servizio in argomento sarà soggetto, se non in contrasto, oltre che alle penali nei termini previsti nel corrispondente bando MEPA “BENI”, alle seguenti disposizioni. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritardo nell’espletamento organizzarsi in modo tale che la fornitura venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste dalle presenti Condizioni di contratto e dal Capitolato Tecnico. Per il ritardato adempimento delle prestazioni richieste potrà essere applicata la penale pari a 1000 euro obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per ogni giorno di mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero appalto e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall’Autorità. La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate: - gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Autorità; - l’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni difformità nella esecuzione del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnica. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Societàcaso, per iscritto, le inadempienze riscontrante proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Autorità medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Autorità nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Autorità, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Nel caso di applicazione di penali, l’Autorità potrà trattenere i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con l’indicazione quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della relativa penale da applicarecauzione, con l’obbligo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei contratti l'Autorità può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. Quando il direttore dell'esecuzione del contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi: - esito negativo dell’informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza; - casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Autorità; - applicazione di un numero superiore a 5 penalità; - sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato; - mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio; - violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile; - mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi; - cessione anche parziale del contratto; - frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi; - annullamento in ambito giurisdizionale della Società procedura di presentare gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro 5 il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso richiesta da parte dell'Autorità; - perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara; - utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal Regolamento GDPR UE 679/2016; - inosservanza del codice etico dell’Autorità; - nei casi in cui la Società non risponda le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessadella società Poste italiane spa. In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Autorità appaltante, l’Amministrazione provvede espressa a mezzo posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contrattoun altro operatore economico. Ai sensi dell'art. 110, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento ocomma 1, solo in assenza di queste ultimedel Codice, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in caso di transazioni finanziarie relative risoluzione, l'Autorità potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a tutte le attività partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. L'Autorità si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto non effettuate con bonifico bancario sia stata disposta misura cautelare o postale ovvero con gli altri strumenti idonei sia intervenuto rinvio a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi giudizio per taluno dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblicadelitti di cui agli artt. 317 cp, - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA318 cp, - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore319 cp, - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-310 bis cp, 319 ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp
Appears in 1 contract
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’operatore economico affidatario è tenuto ad adempiere alle prestazioni oggetto del presente affidamento e a seguire le istruzioni e le direttive impartite a tal fine dal Comune di Firenze; qualora l’operatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. I servizi oggetto della presente procedura di affidamento devono essere, pienamente e correttamente, eseguiti nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste nella presente richiesta di preventivo, nell’Annex 1 – Description of the action e di quelle ulteriori che saranno comunicate negli incontri periodici previsti per l’esecuzione del servizio. In difetto, si applicheranno le penali previste nel presente articolo e determinate come segue: - se l’appaltatore non ottempera – per cause non dipendenti dal Comune ovvero da forza maggiore o caso fortuito – alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto – per ogni singola inadempienza - a una penalità, fino a un massimo complessivo del 10% dell’ammontare netto dell’importo aggiudicato corrispondente a quanto offerto al punto 10.3. . L’importo sarà stimato e calcolato in base alla gravità dell’inadempimento; - in particolare, qualora l’affidatario non consegua entro il termine del 28.2.2022, sponsorizzazioni (tecniche e/o finanziarie) per un importo/valore complessivo pari o superiore a € 150.003,60 nei termini di cui al punto 5, lett. a), verrà applicata una decurtazione del 30% dell’importo netto aggiudicato corrispondente a quanto offerto al punto 10.3. In caso di ritardo nell’espletamento constatata applicazione di n. 3 penali la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali cha possono dar luogo all’applicazione delle prestazioni richieste potrà penali devono essere applicata la penale pari a 1000 euro per ogni giorno contestati dalla Stazione appaltante all’Appaltatore mediante e-mail e/o PEC. In tal caso, l’Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di ritardo 5 (cinque) giorni solari e per ogni difformità nella esecuzione del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnicaconsecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattualenon vi sia stata risposta nel termine indicato, la Stazione Appaltante procede appaltante stessa potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a dichiarare decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento durata dello stesso. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione La richiesta e/o il pagamento delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno ha fatto sorgere l’obbligo di ulteriore diffidapagamento della medesima penale. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle suddette penali non pregiudica preclude il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento del maggior dannodegli eventuali maggiori danni. Il Consorzio LaMMA Comune di Firenze procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, pubblica indicati nel punto 15; - fallimento dell’appaltatore; - non veridicità o venir meno degli impegni assunti dall’appaltatore in caso sede di preventivo; - cessione del contratto a terzi o subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMAautorizzato; - frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali; - inadempienza accertata o violazione di legge in merito agli obblighi in materia di rapporto di lavoro del personale, inottemperanza rispetto alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana del Comune di Firenze approvato con Delibera deliberazione della Giunta comunale del 26 gennaio 2021 n.12 avente ad oggetto “Revisione del Codice di Giunta Regionale n. 34/2014 Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze - approvazione”, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore. Al di fuori dei casi sopra specificati l’Amministrazione, - nei casi in caso cui il direttore dell’esecuzione accerti che comportamenti della Società costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il contratto potrà essere risolto nei casi di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter cui all’art. 108 del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione 50/2016. Ove il servizio venisse aggiudicato e il contratto stipulato, nelle more dell’espletamento dei controlli per l’accertamento dei requisiti di cui all’art. 80 del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)D.Lgs. 50/2016, qualora difettino i suddetti requisiti, il contratto si intenderà risolto e l’Amministrazione sarà tenuta al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta ed applicherà a codesto operatore economico una penale nella misura del 10% dell’ammontare netto dell’importo netto aggiudicato corrispondente a quanto offerto al punto 10.3, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016.
Appears in 1 contract
Samples: Preventivo Per Servizi Di Fundraising E Organizzazione Eventi
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso Qualora l’Amministrazione riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nel presente Capitolato speciale d’oneri e nell’offerta tecnica presentata dall’Aggiudicatario, le irregolarità o manchevolezze accertate, non imputabili all’Amministrazione o a cause di forza maggiore, potranno dare luogo all’applicazione delle penali di seguito elencate: inadempimento valore massimo dell'importo della penale
a) ogni giorno solare di ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste potrà essere applicata la penale pari a 1000 euro rispetto ai termini per l'attivazione fino all'10% del canone mensile
b) ogni giorno solare di ritardo e rispetto ai termini per la sostituzione dei beni oggetto di verifica negativa fino all'10% del canone mensile
c) ogni difformità nella esecuzione ora di ritardo rispetto ai termini per l'intervento di manutenzione dichiarati in offerta fino all'1% del servizio offerto canone mensile
d) ogni giorno solare di ritardo rispetto alla Relazione Tecnica. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. ai termini di risoluzione del problema tecnico fino all'1% del canone mensile
e) ogni ora di ritardo rispetto ai termini per l'intervento di fornitura del materiale di consumo fino all'1% del canone mensile Nel caso in cui l’importo della penale superi delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo contrattuale, del contratto l’Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. Oltre a quanto previsto agli artt. 1453 e ss. del Codice Civile e agli artt. 80 e ss. del D.lgs.50/2016 l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:
1. Mancata sostituzione nei termini delle apparecchiature riscontrate rispetto a quanto indicato nel capitolato e dichiarato dall’Aggiudicatario
2. superamento del termine di attivazione di oltre 20 giorni rispetto a quanto previsto nel capitolato
3. applicazione delle penali oltre la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione misura massima del 10% dell’importo del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore, - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).
Appears in 1 contract
Samples: Procurement Agreement
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso L’operatore economico è soggetto a penalità: - Qualora il Direttore dei lavori non presenti il rapporto settimanale sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni, è applicata una penale del 1 (uno) per mille dell’importo contrattuale netto relativo alla prestazione di direzione lavori, per la prima settimana di ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste potrà essere e dello 0,3 (zero virgola tre) per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno successivo. Se il ritardo persiste oltre tre settimane, il Commissario, ferma restando l’applicazione della penale, procederà ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; - qualora il Direttore dei lavori non partecipi a riunioni e ricognizioni indette dal Commissario, è applicata la una penale pari a 1000 euro di 1 (uno) per mille dell’importo contrattuale netto relativo alla prestazione di direzione lavori, per ciascuna riunione o ricognizione non effettuata; - qualora il Direttore dei lavori non assicuri una presenza almeno settimanale in cantiere e giornaliera dei propri assistenti, sarà applicata una penale dello 1 (uno) per mille dell’importo contrattuale netto relativo alla prestazione di direzione lavori, per ogni giorno di ritardo e nelle suddette presenze; - in caso di mancato rispetto di quanto disposto con DM 49 del 07/03/2018, ove non si ravvisi come grave inadempimento contrattuale, comporterà l’applicazione di una penale dello 1 (uno) per mille dell’importo contrattuale per ogni difformità nella esecuzione giorno di ritardata attuazione dell’attività da svolgere. Se tale ritardata attuazione persiste oltre tre settimane, il Commissario, ferma restando l’applicazione della penale, procederà ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del servizio offerto rispetto alla Relazione TecnicaD.Lgs. n. 50/2016; In caso di concorso di più inadempimenti, siano essi totali e/o parziali, l'importo della penale è determinato dalla somma degli importi delle penali derivanti da ciascuna delle tipologie di inadempimento. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. L’AmministrazioneRUP, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonei idonee all’applicazione delle penali, provvede provvederà a contestare alla Societàall’ Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrante riscontrate con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società dell’ Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società l’ Appaltatore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare il RUP applicherà le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono verranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione garanzia definitiva di cui al paragrafo 6 successivo art. 17, che dovrà essere integrata dalla Società reintegrata dall’Affidatario senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione il RUP accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società dall’Affidatario non procede procederà con l’applicazione delle penali e dispone disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà darà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA Commissario ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione del Commissario di richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’importo del contratto, il Commissario ha facoltà d’avviare la procedura prevista dall’articolo 108, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’ Appaltatore – quale, ad esempio, la reiterata somministrazione di penali concentrata in un unico caso – tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, si procederà ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto sarà risolto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - la consegna degli atti obbligatori in capo alla direzione dei lavori avvenga con oltre 30 giorni di ritardo rispetto al termine previsto dalla vigente normativa; - nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010; - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, autorizzato; - in caso di cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore, dell’ Appaltatore; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door); - nel caso in cui nei confronti dell’ Appaltatore sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346 bis, 353, 353bis del codice penale. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’escussione della garanzia definitiva di cui al successivo art. 17, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Servizi Di Ingegneria
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La stazione appaltante verifica in qualsiasi modo l’esatta ottemperanza a tutti gli obblighi risultanti dal presente Capitolato, procedendo, in caso di inosservanza, all’applicazione delle penali previste, fatta salva l’eventuale risoluzione del contratto. In ogni caso il contratto verrà risolto automaticamente in caso di perdita da parte dell’Appaltatore della capacità di contrarre con la P.A. o dei requisiti generali di partecipazione alla gara, ovvero per reati accertati ai sensi dell’art. 135 del D. Lgs. 163/2006. In particolare: • il mancato rispetto degli orari di arrivo e di partenza per quanto attiene al cosiddetto giro posta provincia e “giri posta città” e “giri tavolari” nonché delle prescrizioni relative ai tempi di ritiro della corrispondenza interna, del servizio di xxxxxxxxx e consegna per il centro stampa, compresa la consegna dei plichi e dei pacchi nei luoghi prestabiliti comporterà l’applicazione di una penale pari al 3%( tre per cento) della fatturazione mensile netta; • l’accertamento di qualsivoglia difformità rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato od a qualsiasi altro obbligo contrattuale inerente l’Appalto comporta una penale da un minimo di Euro 300,00 a un massimo di Euro 2.000,00 a seguito di constatazione in contradditorio del difformità che deve aver comportato un disservizio. • In caso di ritardo nell’espletamento difformità dovute a cause non imputabili all’Appaltatore, quest’ultimo è sollecitato dall’Amministrazione regionale a provvedervi entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi, ovvero il diverso termine eventualmente concesso; qualora il disservizio o la difformità permanga, si applicano le penali di cui sopra proporzionate, come detto all’entità della problematica creatasi. • relativamente al servizio attinente al collegamento degli Uffici Tavolari con il rispettivo Ufficio posta dell’Amministrazione regionale, il mancato rispetto delle prestazioni richieste prescrizioni relative ai tempi di ritiro e/o consegna dei plichi nei luoghi prestabiliti comporterà l’applicazione di una penale a Euro 300,00. Nel caso sia accertato lo smarrimento di plichi per negligenza, imperizia o dolo imputabile all’Appaltatore, potrà essere applicata la una penale pari a 1000 euro per ogni giorno di ritardo e per ogni difformità nella esecuzione del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnica. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base proporzionata sino al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo del valore dell’appalto su base triennale. Tale evento, configurando un grave inadempimento, potrà essere motivo sufficiente di risoluzione contrattuale. L'applicazione delle penali è preceduta da formale contestazione dell'inadempienza mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società quale l'impresa ha facoltà di presentare controdeduzioni entro 5 dieci giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzionidalla formale contestazione, sempre tramite comunicazione di posta elettronica certificata. Nel In caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto l’Amministrazione regionale provvederà a recuperare l’importo in sede di contestazione, liquidazione delle relative fatture. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: Codice Civile – previa contestazione degli addebiti - trattenendo gli eventuali crediti dell’Aggiudicataria stessa nel caso in cui i ritardi o gli inadempimenti siano tali da compromettere l’attività degli uffici dell’Amministrazione o nel caso in cui tali ritardi o gli inadempimenti si verifichino reiteratamente. Il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni comporterà la risoluzione del contratto (ai sensi dell’art.1456 cod.civ.), salvo il diritto del committente al risarcimento del danno:
1) nel caso in cui l’Amministrazione regionale comunichi a mezzo pec lamentele sull’esecuzione del servizio oggetto della procedura e l’Affidatario non provveda entro il termine di cinque giorni a porre rimedio ai disservizi segnalati;
2) raggiungimento di un ammontare cumulato delle penali derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle clausole previste dal paragrafo n.“penali” superiore al 20% dell’ammontare del contratto
3) nel caso in cui l’Amministrazione regionale accerti, anche in una sola circostanza, che l’Appaltatore effettui recapiti senza previa autorizzazione al subappalto In caso di transazioni finanziarie relative risoluzione del contratto l’Amministrazione regionale si riserva il diritto di affidare a tutte terzi ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 163/2006 l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente affidamento, con addebito del maggior costo all’affidatario. Nei suddetti casi l’Amministrazione regionale avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione al fine di quantificare il danno che l’affidatario sia eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le attività opportune compensazioni tra gli importi. In tali casi l’Amministrazione regionale provvederà all’escussione della garanzia presentata ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.163/2006. E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno subito o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore, - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)spesa sostenuta.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso Il mancato e/o inesatto rispetto dei livelli di ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste potrà essere applicata la penale pari a 1000 euro servizio definiti dalla SA sono soggetti alle seguenti penali: • 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo e ritardo, in caso di mancata osservanza delle disposizioni impartite dal DEC/RUP con apposito OS trasmesso anche a mezzo mail. • 0,8‰ (zero virgola otto per mille) dell’importo contrattuale per ogni difformità nella esecuzione del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnica. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% • 1‰ (un per mille) dell’importo netto contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione per ogni ora di ritardo oltre l’1h pattuita per l’intervento immediato; • 1‰ (un per mille) dell’importo netto contrattuale, per ogni ora di ritardo oltre le L’applicazione delle penali avverrà mediante ritenuta sulle somme dovute dalla SA in dipendenza del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla SA a causa dei ritardi. La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di presente capitolato e l’integrazione dell’importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta). La stazione appaltante potrà comunque richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del contratto ai sensi dell’artvalore complessivo del contratto. 1456 del codice civile: - in L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui l’OE avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (CINQUE) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla SA. In caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario mancata presentazione o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire accoglimento delle controdeduzioni, la piena tracciabilità SA appaltante procederà all’applicazione delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore, - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)sopra citate penali.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora l’Autorità riscontri il mancato rispetto, per qualsiasi motivo, del termine massimo stabilito per la consegna dell’autovettura, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale. Analogamente, laddove si riscontri che il servizio non sia espletato nei termini previsti, ovvero nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché provveda a sanare immediatamente la situazione. In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste potrà essere perdurare dell’inadempienza, sarà applicata la una penale pari a 1000 euro all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e per nell’adeguamento agli obblighi contrattuali. Ai fini dell’applicazione delle penali, l’Autorità provvederà, in forma scritta a contestare all’Appaltatore (presso il domicilio eletto ed indicato nella dichiarazione resa in sede di gara) le inadempienze riscontrate. L’Appaltatore potrà, ove lo ritenga opportuno e/o necessario, far pervenire all’Autorità le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora, a giudizio dell’Autorità, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste. L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni difformità nella esecuzione del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnica. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l’importo della penale superi caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Ferme le ipotesi di risoluzione espressamente contemplate nel presente documento, la Stazione Appaltante procede il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, entro un termine non superiore a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 quindici giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzionicontestazione. Nel caso in cui L’Autorità potrà, inoltre, chiedere la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in caso presente articolo;
b) perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti di transazioni finanziarie relative a tutte le attività carattere generale di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale all’art. 80 del Codice, ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, - in caso di violazione degli requisiti professionali per l’espletamento dell’appalto;
c) inadempimento agli obblighi di condotta derivanti tracciabilità previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore, - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).presente documento;
Appears in 1 contract
Samples: Contractual Obligations
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste potrà essere applicata la penale pari a 1000 euro per ogni giorno di ritardo e per ogni difformità nella esecuzione del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnica. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede si verifichino inadempienze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali o comunque nel caso in cui i servizi non siano prestati a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei regola d’arte l’Azienda procederà all’applicazione delle penalipenali secondo quanto stabilito all’art.9 del CSA. Prima di applicare la penale, provvede l’Azienda provvederà a contestare comunicare l’avvio del procedimento alla Societàditta tramite PEC, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare l’Appaltatore entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima contestazione potrà inviare le eventuali proprie controdeduzioni. Nel caso in cui , qualora queste ultime non vengano accolte, l’Azienda applicherà la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere penale decurtandola dalle competenze dell’Appaltatore operando detrazioni sulle fatture emesse dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento ditta o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società reintegrata dall’Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società dall’Appaltatore, non procede procederà con l’applicazione delle penali e dispone disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà darà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell’importo contrattuale il RUP e/o Direttore dell’esecuzione, in base alle rispettive competenze, ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall’articolo 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per la risoluzione del contratto. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita del servizio l’Azienda procede ai sensi dell’art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Nei casi in cui l’Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto, l’Amministrazione invita il contraente a conformarsi ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non pregiudica inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso il quale il contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il all’eventuale risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civileCodice Civile: - nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; - per mancata apertura della mensa per più di cinque giorni consecutivi; - per impiego di personale non dipendente dell’Appaltatore; - per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi; - violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; - comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto; - nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, nella misura di n. 10 (dieci) anche non consecutive nel xxxxx xx 00 (xxxxxx) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, che hanno originato l’applicazione delle penali di cui al presente articolo; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.136/2010; - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, dall’Azienda; - in caso di cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 dell’Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore, dell’Appaltatore; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door). In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo: - resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016; - l’Azienda procederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 14, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni da parte dell’Appaltatore. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Appalto
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste potrà essere applicata la penale pari Penali L’ASP fa pervenire alla Società a 1000 euro per ogni giorno di ritardo e per ogni difformità nella esecuzione del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnica. Il relativo importo sarà trattenuto mezzo raccomandata, fax o PEC eventuali osservazioni sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione inadempienze rilevate nel corso dell’esecuzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento a seguito delle verifiche svolte a norma dell’articolo 8 del danno patito a causa dell’inadempimento stessopre- sente contratto. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla La Società, per iscrittoin relazione alle contestazioni mosse, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzionilavorativi dalla data di ricevi- mento. Nel caso in cui Qualora la Società non risponda presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessaaccettabili l’ASP a suo insinda- cabile giudizio, l’Amministrazione provvede ad applicare per le penali nella misura riportata nel presente contrattoinadempienze di seguito elencate applicherà sanzioni economiche proporzionate al grado di disservizio verifica- tosi, a decorrere dalla data e in particolare: - mancata presenza dell’operatore presso l'assistito nell’orario con- cordato senza il dovuto preavviso; - mancato preavviso di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativasostituzioni prolungate di operatori presso l’utente; - comprovati disservizi su segnalazioni da parte di utenti nei con- fronti del- lo stesso operatore; - comprovati disservizi segnalati da parte di diversi utenti per i ser- vizi espletati. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento oIn ogni caso, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva per ciascuna inadempienza di cui al paragrafo 6 che precedente com- ma, la sanzione pecuniaria annua non potrà superare complessiva- mente un massimo del 25% dell’importo contrattuale annuo. L’ASP procederà a trattenere l’importo del valore corrispondente al- le penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite e- scussione della cauzione prestata, in questo ultimo caso la Società dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e obbligatoriamente reintegrare la validità garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore, - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)comunicazione.
Appears in 1 contract
Samples: Educational Services
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso L’Operatore economico è soggetto a penalità: - Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre i termini stabiliti nella Perizia giustificativa, salvo proroghe che potranno essere concesse dal Commissario per giustificati motivi, verrà applicata una penale di ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste potrà essere applicata la penale pari 0,3 per mille dell’importo relativo a 1000 euro detta fase dell’incarico, per ogni giorno di ritardo e per ogni difformità nella esecuzione del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnica. Il relativo importo ritardo, che sarà trattenuto trattenuta sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al all’Appaltatore. Se il ritardo persiste oltre il trentesimo giorno il Commissario, fermo restando l’applicazione della penale giornaliera nella misura massima, diffida ai sensi dell’art. 1454 del codice civile ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitivasi intende risolto. Nel - nel caso in cui l’importo della l’esito del procedimento di verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 dei progetti preliminari fosse negativo a causa di carenze o inadempienze imputabili all’Appaltatore, sarà applicata una penale superi il 10% dell’importo giornaliera pari a 1 per mille del relativo corrispettivo contrattuale, fino al momento in cui non siano eliminate le carenze e sia intervenuta la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione verifica con esito positivo del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stessoprogetto. L’AmministrazioneIl RUP, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonei idonee all’applicazione delle penali, provvede provvederà a contestare alla Societàall’Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrante riscontrate con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società dell’Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società l’Appaltatore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare il RUP applicherà le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono verranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffidapagamento. Nel caso in cui l’Amministrazione il RUP accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società dall’Appaltatore non procede procederà con l’applicazione delle penali e dispone disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà darà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA Commissario ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione del Commissario di richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’importo del contratto, il Commissario ha facoltà d’avviare la procedura prevista dall’articolo 108, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto sarà risolto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in caso la consegna degli elaborati progettuali avvenga con oltre 30 giorni di transazioni finanziarie relative a tutte le attività ritardo rispetto al termine previsto dalla Perizia giustificativa per la consegna degli elaborati stessi; - l’utilizzo da parte dell’Appaltatore di professionalità diverse da quanto indicato nella perizia giustificativa per l’esecuzione della prestazione; - nei casi di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblicaall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016; - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010; - in caso di subappalto; - in caso di cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore, dell’Appaltatore; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door); - nel caso in cui nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346 bis, 353, 353bis del codice penale. In caso di risoluzione del contratto si procederà alla richiesta di ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.
Appears in 1 contract
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso L’operatore economico è soggetto alle seguenti penalità in relazione:
a) qualora non venissero rispettate le tempistiche di ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste potrà essere cui al precedente art.3, verrà applicata la penale pari a 1000 euro – per ogni giorno di ritardo e - una penalità pari all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
b) qualora non venissero rispettate le tempistiche di cui al precedente art.4, verrà applicata – per ogni giorno di ritardo - una penalità pari all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
c) in caso di difformità nella esecuzione dei prodotti forniti rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara l’Azienda applicherà le penali pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno per cui durerà la difformità, essendo obbligo dell’aggiudicatario di sostituire il prodotto difforme con quello conforme alle prescrizioni. Se i ritardi persistono oltre il quindicesimo giorno l’Azienda, fermo restando l’applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del servizio offerto rispetto alla Relazione TecnicaD.Lgs. 50/2016. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore contraente è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare le prestazioni, in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitivacaso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del RUP. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattualeQualora l’Appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, la Stazione Appaltante procede l'Azienda potrà far eseguire le prestazioni ad altra impresa a dichiarare la risoluzione del contrattopropria scelta, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stessoaddebitando i costi sostenuti sui crediti dell’Appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. L’AmministrazioneL’Azienda, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Societàall’Operatore Economico, per iscritto, tramite PEC, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società dell’Operatore Economico di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società l’Operatore Economico non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione l’Azienda provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativarelativa o alla corretta prestazione in caso di prestazione non conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 successivo Art. 14, che dovrà essere integrata dalla Società dall’Operatore Economico senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione l’Azienda accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società dall’Operatore Economico, non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA dell’Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione dell’Azienda di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’Operatore Economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l’Azienda procede ai sensi dell’art. 108, c. 3, del D.Lgs. 50/2016. L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civileCodice Civile: - nei casi di cui all’art. 108, c. 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, ; - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, subappalto; - nel caso di cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 sopra richiamato da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore, dell’Operatore Economico; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door); - qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, ferma restando l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Azienda procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for the Supply of Laboratory Analysis Materials for Catering Services
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di ritardo nell’espletamento Ove si verifichino inadempienze da parte dell’Operatore Economico nell'esecuzione delle prestazioni richieste potrà essere contrattuali, saranno applicate dall’Azienda penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, tenendo conto anche di quanto stabilito all'art. 113 bis, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx. e ii., nonché nell’offerta presentata in fase di gara dall’Operatore Economico in relazione allo specifico Lotto di riferimento. L’Operatore Economico è soggetto alle seguenti penalità a seconda della gravità:
a) qualora non venissero rispettate le tempistiche di consegna dei prodotti rispetto al termine indicato all’art. 4 del Capitolato o nell’offerta tecnica verrà applicata la penale pari a 1000 euro – per ogni giorno di ritardo e - una penalità giornaliera pari all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale del lotto in questione;
b) qualora non venissero rispettate le tempistiche di cui all’art. 5 del Capitolato o nell’offerta tecnica verrà applicata – per ogni difformità nella esecuzione giorno di ritardo - una penalità giornaliera pari all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale. Le penali sopra indicate non sono applicabili qualora non siano imputabili all’Operatore Economico e tale circostanza sia dimostrata all’Azienda. Prima di applicare la penale, l’Azienda comunicherà l’avvio del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnica. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare procedimento tramite PEC; l’Operatore Economico entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima contestazione potrà inviare le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui proprie controdeduzioni e qualora queste ultime non vengano accolte, l’Azienda applicherà la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessapenale decurtandola dalle competenze dell’Operatore Economico, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle effettuando detrazioni sulle fatture ammesse al pagamento emesse o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società reintegrata dall’Operatore Economico senza bisogno di ulteriore diffida, a pena di risoluzione del contratto. Nel caso in cui l’Amministrazione l’Azienda accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società dall’Operatore Economico, non procede procederà con l’applicazione delle penali e dispone disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà darà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle Qualora le penali non pregiudica applicate superino il diritto dieci per cento dell’importo contrattuale il Responsabile unico del Consorzio LaMMA ad ottenere procedimento avvia la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento procedura prevista dall’articolo 108, comma 3 del maggior dannoD.Lgs. Il Consorzio LaMMA procederà alla 50/2016 per la risoluzione del contratto contratto. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Operatore Economico tale da compromettere la buona riuscita della fornitura, l’Azienda procede ai sensi dell’art. 1456 108, comma 3 del codice civile: - D.Lgs. 50/2016. Nei casi in cui l’Azienda rilevi gravi o reiterate inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto invita l’Operatore Economico a conformarsi ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso inutilmente il quale il contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto all’eventuale risarcimento del danno. Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, costituiscono motivo espresso per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Operatore Economico nei casi previsti dalla Legge;
b) perdita dei requisiti di accesso alle pubbliche gare;
c) sopravvenienza di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
d) in caso di grave violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Operatore Economico;
e) in caso di violazione dell’articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
f) in caso di messa in liquidazione o cessione dell’attività dell’Operatore Economico;
g) abbandono dell’appalto, salvo che per causa di forza maggiore;
h) impiego di personale non dipendente dell’Operatore Economico;
i) casi accertati di tossinfezioni alimentare;
j) ripetuta inosservanza delle norme di Legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
k) in caso di cessione in tutto o in parte del contratto;
l) violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
m) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, - pubblica indicati;
n) in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, - subappalto;
o) in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti mancato reintegro della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore, - cauzione definitiva;
p) in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter frode o grave negligenza nell’esecuzione della prestazione; In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Azienda, resa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In caso di risoluzione l’Operatore Economico incorre nella perdita della cauzione di cui al successivo articolo 14 che resta incamerata dall’Azienda ed è fatto salvo il risarcimento dei danni per eventuale nuovo contratto da stipularsi con altra Azienda e per tutte le circostanze che possono verificarsi. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC. Nessun indennizzo è dovuto all’Operatore Economico inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’Operatore Economico dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di Xxxxx per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Il RUP, quando accerta un grave inadempimento, alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Operatore Economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni e comportare la possibile risoluzione del D.LgsContratto, formula, tramite PEC, la contestazione degli addebiti all'Operatore Economico, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. 165/2001 (attività successiva alla cessazione Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Operatore Economico abbia risposto, l’Azienda su proposta del rapporto RUP dichiara risolto il Contratto. Scaduto il termine assegnato in caso di lavoro – pantouflage o revolving door)ritardo nelle prestazioni e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Operatore Economico, qualora l'inadempimento permanga, l’Azienda risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Appears in 1 contract
Samples: Fornitura Di Prodotti
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso L’operatore economico è soggetto a penalità: - per il ritardo nella consegna di ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste potrà essere applicata la penale pari a 1000 euro tutti apparati materiali e dei beni immateriali che compongono il sistema riportato nel Capitolato per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato all’art. 2 del Capitolato prestazionale e descrittivo è applicata una penale dell’importo di 100 € fino al 30° giorno solare. Se il ritardo persiste oltre il 30° esimo giorno fermo restando l’applicazione delle penali giornaliere si provvederà ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D. lgs 50/2016 - per il servizio di installazione, configurazione, migrazione qualora non siano rispettati i tempi di avvio dell’installazione e quelli del completamento della stessa previsti nel suddetto articolo del capitolato, sarà applicata una penale pari a 100 € per ogni difformità nella esecuzione giorno di ritardo fino ad una tolleranza massima 15 gg. Se il ritardo persiste oltre il 15 esimo giorno fermo restando l’applicazione delle penali giornaliere provvederà ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D. lgs 50/2016, - per il servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnicadi supporto qualora non sia rispettato il tempo massimo descritto nel capitolato prestazionale sarà applicata una penale pari a 100€ per ogni ora lavorativa di ritardo. Qualora si verificassero 5 ritardi annuali, come sopra descritti, saranno considerati dalla amministrazione un grave inadempimento alle condizioni contrattuali. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. L’AmministrazioneConsorzio LaMMA, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Societàall’Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrante riscontrate con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società dell’Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società l’Appaltatore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione il Consorzio XxXXX provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione garanzia definitiva di cui al paragrafo 6 successivo art. 15, che dovrà essere integrata dalla Società dall’Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione il Consorzio LaMMA accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società dall’Appaltatore non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione del Consorzio LaMMA di richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’importo del contratto, il responsabile unico del procedimento ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall’articolo 108 comma 3 del D. Lgs. 50/2016. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, il Consorzio LaMMA procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010; - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, ; - in caso di cessione di tutto o parte del contratto; - nel caso in cui le performance del modello o dello storage siano non corrispondenti a quelle riportate nell’offerta tecnica e tali da pregiudicare gli obiettivi della performance prefissata; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società dell’Appaltatore compreso quelli del subappaltatore, ; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door). In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo: - resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016; - Consorzio LaMMA procederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 15, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.
Appears in 1 contract
Samples: Decreto a Contrarre
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In L'Appaltatore deve garantire la corretta esecuzione del servizio, nel rispetto delle temistiche e delle modalità previste nel capitolato speciale d'appalto parte tecnica. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale o il ritardo nell'espletamento dei servizi, nonché qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti e agli ordini e alle disposizioni impartite dall'servizio demografici-polizia mortuaria , rendono passibile l'Impresa Appaltatrice al pagamento di una penale Il Committente ha competenza in ordine all’applicazione delle penali in relazione all’esecuzione delle fasi dell'Accordo quadro, secondo le diverse casistiche:
a) in caso di ritardo nell’espletamento ritardato intervento delle prestazioni operazioni cimiteriali richieste potrà essere applicata la o nell'esecuzione del servizio una penale pari di € 150,00 per interventi ordinari , una penale di € 200 per interventi di emergenza e una penale di € 100 per interventi pianificati con richiamo scritto in entrambi i casi da parte dell'ufficio demografici -polizia mortuaria;
b) in caso di cattiva esecuzione del lavoro e/o servizio comporterà un richiamo scritto con una penale di € 300,00 e il conseguente obbligo di rifacimento dell'operazione cimiteriale a 1000 regola d'arte
c) in caso di mancato rispetto dei termini imposti dall'Ufficio demografici del Comune per recuperare le situazioni sanabili comporta una ulteriore penale di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo e per ogni difformità nella esecuzione ritardo. Qualora l’ammontare totale delle penali raggiunga il limite del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnica. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattualedel Contratto Discendente ovvero la somma delle penali applicati raggiunga il limite del 10% dell’importo dell’Accordo Quadro, il Committente attiverà la Stazione Appaltante procede a dichiarare procedura per la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito Contratto Discendente o dell’Accordo Quadro. Le suddette penali saranno applicate previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a causa dell’inadempimento stesso. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione quindici giorni per la presentazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso di mancata presentazione di controdeduzioni o in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessacaso di motivata mancata accettazione delle stesse da parte del Committente, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo si procederà all’applicazione delle penali. L’applicazione L’importo delle penali non pregiudica il diritto previste dal presente Accordo, competenza del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto Comune di Scandiano, sarà trattenuto dai crediti dell’Appaltatore, in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento occasione del maggior danno. Il Consorzio LaMMA procederà primo pagamento successivo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - applicazione delle penali, ovvero, in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario assenza o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblicainsufficienza del credito, - sarà richiesto all’appaltatore o, in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMAmancato pagamento, - sarà incassato mediante escussione della garanzia definitiva o, in caso di violazione degli obblighi assenza o insufficienza di condotta derivanti dal Codice quest’ultima, sarà riscosso coattivamente ai sensi di Comportamento legge. Il pagamento della penale non solleva l’Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata. In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore, - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)maggiori danni.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di ritardo nell’espletamento L’Operatore Economico è soggetto alle seguenti penalità:
a) qualora non venissero rispettate le tempistiche relative all’esecuzione delle prestazioni richieste potrà essere a richiesta verrà applicata la penale una penalità pari a 1000 euro all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e ritardo;
b) qualora non venissero rispettate le tempistiche stabilite nel “programma esecutivo degli interventi” verrà applicata una penalità pari all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni difformità nella esecuzione giorno di ritardo. Se i ritardi persistono oltre il quindicesimo giorno l’Azienda, fermo restando l’applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del servizio offerto rispetto alla Relazione TecnicaD.Lgs. 50/2016. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore contraente è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli prestazioni, in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitivacaso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del RUP. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattualeQualora l’Appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, la Stazione Appaltante procede l'Azienda potrà far eseguire le prestazioni d altra impresa a dichiarare la risoluzione del contrattopropria scelta, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stessoaddebitando i costi sostenuti sui crediti dell’Appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. L’AmministrazioneL’Azienda, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Societàall’Operatore Economico, per iscritto, tramite PEC, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società dell’Operatore Economico di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società l’Operatore Economico non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione l’Azienda provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativarelativa o alla corretta prestazione in caso di prestazioni non conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 successivo Art. 14, che dovrà essere integrata dalla Società dall’Operatore Economico senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione l’Azienda accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società dall’Operatore Economico, non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA dell’Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione dell’Azienda di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’Operatore Economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l’Azienda procede ai sensi dell’art. 108, c. 3, del D.Lgs. 50/2016. L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civileCodice Civile: - nei casi di cui all’art. 108, c. 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, ; - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, dall’Azienda; - nel caso di cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 sopra richiamato da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore, dell’Operatore Economico; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door); - qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Azienda procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni ad un nuovo affidamento.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Laundry Service
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di 1. Qualora l’Autorità riscontri un ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste potrà essere nell’esecuzione del servizio sarà applicata la una penale pari a 1000 euro dell’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di mancato adeguamento della prestazione successivo alla contestazione, ai sensi del vigente at.113-bis del d.lgs.n.50/2016 e s.m.i.. E’ fatto sempre salvo il diritto al maggior danno.
2. Ferme le penali da ritardo e di cui al comma 1, qualora l’Autorità riscontri che, per ogni difformità nella esecuzione qualsiasi motivo, il servizio non sia attivato tempestivamente, in considerazione della data di avvio del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnicadi cui al precedente art. Il relativo importo 4, o non sia conforme a quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o inadempienze, anche parziali, accertate saranno segnalate al Fornitore, perché provveda a sanare immediatamente la situazione, e sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore applicata una penale di ammontare compreso tra un minimo di euro 60,00 e un massimo di euro 600,00, in base alla gravità dell’inadempimento. E’ fatto sempre salvo il diritto al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitivamaggior danno.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
4. L’Autorità potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.
5. L’ammontare complessivo delle penali applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Nel caso in cui l’importo della penale superi delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA contrattuale si procederà alla risoluzione del contratto.
6. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza del Fornitore, ai sensi dell’art. 1456 1455 c.c., previa diffida mediante PEC ad adempiere entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
7. Il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti i casi previsti dall’art.108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 80 del d. lgs. 50/2016.
8. L’Autorità potrà, inoltre, risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse ai sensi dell’art.1456 codice civile: - in caso :
a) grave inadempimento, comunicato ai sensi del presente articolo, intendendosi tale anche il mancato rispetto del termine di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui avvio del servizio come indicato al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, - in caso di precedente art. 4;
b) subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, - in caso di violazione autorizzato;
c) mancata osservanza degli obblighi contenuti nel patto d’integrità;
d) inadempimento agli obblighi di condotta derivanti dal Codice tracciabilità. In ogni ipotesi di Comportamento dei dipendenti risoluzione contrattuale resta salvo il diritto dell’Autorità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore, fermo il maggior danno subito in conseguenza della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore, - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)risoluzione.
Appears in 1 contract
Samples: Servizio Di Webconference
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. È di assoluta importanza che il servizio richiesto sia svolto senza alcuna interruzione e nel pieno rispetto dei termini stabiliti dall’Appaltante, essendo i termini d’esecuzione delle prestazioni essenziali ai sensi dell’articolo 1457 del codice civile. In caso di inadempienza anche a uno solo degli obblighi connessi all’espletamento del servizio, secondo quanto previsto dal contratto, ACCAM applicherà una penale di € 500,00. Il mancato rispetto dei termini di consegna delle analisi, così come prescritti nella Tabella 6 allegata al presente Capitolato e aggiornati in fase di offerta, determinerà in capo all’Appaltatore l’applicazione delle corrispondenti penali. Si informa sin d’ora che l’Appaltante non tollererà reiterati ritardi nella consegna delle analisi; fatto salvo il caso di comunicazione di giustificazione preventiva così come disposto dell’art. 3. Ai fini del presente contratto si considera ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste potrà essere applicata reiterato la contestazione di almeno due ritardi consecutivi, non giustificati, nel corso del trimestre di riferimento. La contestazione di almeno due ritardi consecutivi non giustificati è considerata dall’Appaltante grave inadempienza contrattuale e causa di risoluzione del contratto; resta salva la facoltà dell’Appaltante di esigerne la consegna ai sensi dell’art.1457 comma 1 del codice civile. Le penali saranno dedotte dalle fatture o, in mancanza, verranno prelevate dalla cauzione; in tal caso l’Appaltatore dovrà prontamente reintegrare la cauzione. Delle applicazioni di eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate, l'Amministrazione informerà l’aggiudicatario, a mezzo lettera raccomandata A/R o mail certificata. Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non esegua il servizio, ACCAM avrà la facoltà di far effettuare il servizio da terzi, applicando all'Appaltatore i costi che dovrà sostenere con l’aggiunta di una penale pari a 1000 euro per ogni giorno di ritardo e per ogni difformità nella esecuzione al 20% del valore del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnicanon effettuato, salvi i maggiori e ulteriori danni risarcibili ai sensi dell’art. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. 1382 c.c.. Nel caso in cui l’importo della penale superi si debba ricorrere a terzi per l'effettuazione del servizio e il 10% dell’importo contrattualeritardo si protragga oltre tre giorni consecutivi, la Stazione l'Impresa Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contrattoavrà facoltà di considerare risolto il contratto per inadempimento dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. L’Amministrazionedandone semplice comunicazione scritta, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento salvi i maggiori e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ulteriori danni risarcibili ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in 1382 c.c. In caso di transazioni finanziarie relative comprovata forza maggiore che impedisca lo svolgimento materiale del servizio, qualora la stessa si prolunghi per più di 15 giorni naturali, l’I.A. si riserva di risolvere comunque il contratto senza nulla corrispondere all’Appaltatore. L'importo delle penali, così come quello dei maggiori danni derivati ad ACCAM per assicurare la continuità del servizio, sarà compensato, fino a tutte concorrenza, con le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva somme dovute all'Appaltatore e, per eventuale eccedenza, sarà imputato alla presente commessa pubblica, - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore, - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgscauzione. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)Eventuali ulteriori eccedenze saranno rifuse direttamente dall’Appaltatore.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale D’appalto
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In L’operatore economico è soggetto alle seguenti penalità in relazione:
a) Nel caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste potrà essere eventuali ritardi nella consegna dei risultati rispetto al termine indicato all’articolo 3 del Capitolato e, fatte salve cause di forza maggiore da certificarsi in accordo tra le parti, verrà applicata la una penale pari a 1000 euro all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo ritardo;
b) Nel caso di mancata comunicazione del Referente del Servizio di cui all’articolo 8 del Capitolato verrà applicata una penale pari a Euro 200,00 entro la prima settimana dall’inizio dell’appalto, e Euro 50,00 per ogni difformità nella esecuzione del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnica. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base giorno successivo al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. precedente periodo;
c) Nel caso in cui l’importo i controlli paralleli effettuati, diano esito negativo, sarà applicata una penale pari all’importo della prestazione effettuata dal laboratorio di controllo maggiorata di Euro 300,00;
d) Nel caso di mancato o incompleto rispetto del piano campionamento inviato dal Servizio Ristorazione, sarà applicata una penale pari a Euro 200,00 nel caso di incompleto campionamento, Euro 600,00 nel caso di mancata esecuzione del piano;
e) Nel caso in cui non sia garantita la tempestività dell’intervento di urgenza, di cui all’articolo 6 del Capitolato, sarà applicata una penale pari all’importo quadruplicato della prestazione effettuata presso altro laboratorio cui l’azienda si rivolge per la stessa prestazione o in alternativa una penale di Euro 600,00. Se i ritardi persistono oltre il quindicesimo giorno l’Azienda, fermo restando l’applicazione della penale superi il 10% dell’importo contrattualegiornaliera, la Stazione Appaltante procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Il contraente è tenuto, con oneri interamente a dichiarare la risoluzione proprio carico, a reiterare le prestazioni, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del contrattoRUP. Qualora l’Appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito l'Azienda potrà far eseguire le prestazioni ad altra impresa a causa dell’inadempimento stessopropria scelta, addebitando i costi sostenuti sui crediti dell’Appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. L’AmministrazioneL’Azienda, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Societàall’Operatore Economico, per iscritto, tramite PEC, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società dell’Operatore Economico di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società l’Operatore Economico non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione l’Azienda provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativarelativa o alla corretta prestazione in caso di prestazione non conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 successivo Art. 14, che dovrà essere integrata dalla Società dall’Operatore Economico senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione l’Azienda accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società dall’Operatore Economico, non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA dell’Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione dell’Azienda di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’Operatore Economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l’Azienda procede ai sensi dell’art. 108, c. 3, del D.Lgs. 50/2016. L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civileCodice Civile: - nei casi di cui all’art. 108, c. 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, ; - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, dall’Azienda; - nel caso di cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 sopra richiamato da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore, dell’Operatore Economico; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door); - qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, ferma restando l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Azienda procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Controllo Igiene Ambientale E Di Analisi Degli Alimenti