Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati; d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale, Capitolato Speciale Prestazionale, Capitolato Speciale Prestazionale
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavoriTrattandosi di accordo quadro che si attualizza mediante singoli ordinativi, l'Appaltatore è soggetto ad in caso di ritardato inizio e/o ultimazione di ogni singolo lavoro, per lavori di manutenzione programmata e/o interventi non programmati di modesta entità, sarà applicata una penale stabilita nella misura giornaliera pari allo 0,6 (zerovirgolasei) al 1 per mille dell'importo dei lavori relativi all’ordinativo e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo dell’ordinativo stesso. Qualora il ritardo nell'effettuazione degli adempimenti determini un importo complessivo della penale superiore al 10% dell'importo relativo al singolo ordinativo, sarà facoltà dell’Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo L'applicazione delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante Appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio trova applicazione anche in caso di ritardo:
1. nell’inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo lavori rispetto alla prima scadenza temporale successiva data fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavoriLavori per la consegna degli stessi, lo sviluppo esecutivo qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;
2. nella ripresa dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavoriLavori;
3. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. In caso di pronto intervento (manutenzione urgente) in ritardo rispetto ai tempi previsti:
1. € 150,00 (euro centocinquanta/00) entro le prime due ore di ritardo rispetto ai tempi di intervento di cui all’art. 8;
2. € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) dopo le prime due ore ed entro le prime quattro ore di ritardo rispetto ai tempi di intervento di cui all’art. 8;
3. € 600,00 (euro seicento/00) dopo quattro ore ed entro le prime sei ore di ritardo rispetto ai tempi di intervento di cui all’art. 8. Oltre le sei ore rispetto ai tempi indicati all’art. 8, anche dopo assegnazione il ritardo sarà considerato mancato intervento. Il mancato intervento di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, manutenzione urgente sarà assimilato a tutti gli effetti a “grave inadempimento alle obbligazioni di contratto” e potrà comportare la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 108 del Codice degli AppaltiD. Lgs. 50/2016.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione, Accordo Quadro
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per mille dell'importo del contrattol’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa nell’ultimazione dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) allo 1 per mille dell'importo ai sensi del contratto, art. 145 del DPR 207/2010 (in lettere uno per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardomille)
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, ;
b) nell’inizio dei lavori per ritardata consegna per fatto imputabile all’appaltatore qualora la Stazione stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66all’articolo 13, comma 3;
bc) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
de) nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti43, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali particomma 4, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importidel D.P.R. 207/2010.
3. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata quantificata ai sensi del comma 32, lettere a), b) e bc), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituitanon trova applicazione, qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui all’articolo 17.
4. La penale di cui al comma 32, lettera bc) e lettera de), è applicata quantificata con riferimento all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera cd) è applicata quantificata con riferimento all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate applicate, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi sede di conto finale ai fini della relativa condizione verifica da parte dell’organo di ritardocollaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 19, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Appalto, Capitolato Speciale D’appalto, Appalto
Penali in caso di ritardo. Per 1. L’Appaltatore è obbligato a rispettare il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) cronoprogramma riportante la pianificazione delle lavorazioni nonché il programma esecutivo di cui al successivo art. 22 da lui stesso predisposto;
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per mille dell'importo del contrattol’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa nell’ultimazione dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) all’1 per mille dell'importo del contratto(uno per mille) dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. Il numero dei giorni di ritardo verrà calcolato come differenza tra la data effettiva di ultimazione dei lavori e quella prevista per l’ultimazione dei lavori;
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 12, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;
b) nella a. Nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel b. Nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo;
5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, del comma 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 24, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto;
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per mille dell'importo del contrattol’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo 1 ‰ dell’importo contrattuale al netto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel limite del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo10%.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;.
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore Direttore dei lavoriLavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori D.L. per il ripristino di dei lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel crono programma dei lavori;
3. La Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per le scadenze inderogabili individuate all’art.11, viene applicata una penale di cui giornaliera pari a 1 ‰ dell’importo contrattuale al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiatinetto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel limite del 10%.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo In ogni caso l’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la percentuale trova applicazione l’art. 40 in materia di risoluzione del contratto.
5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
6. E' ammessaLe penali, su motivata richiesta dell'appaltatorevalutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell’appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d’opera la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca Direzione lavori ritenga che il ritardo nell’adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell’appaltatore da esporre sul conto finale non è imputabile all'impresasia sufficiente a coprire l’importo delle penali, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione le stesse possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento applicate anche sugli stati di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appaltiavanzamento precedenti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per mille dell'importo del contrattol’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa nell’ultimazione dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori ritardilavori, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) dell’uno per mille dell'importo dell’ammontare netto contrattuale, ex art. 145 del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardoRegolamento. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a1) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66all’articolo 10, comma 34;
b2) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c3) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b)1, è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui al successivo articolo del presente schema di contratto. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d)2, è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la . La penale di cui allo stesso comma, lettera c) al comma 3 è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a di quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo In ogni caso l’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 16 del presente Schema di Contratto, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Contract for Works, Contract for Public Works
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) allo uno per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardodell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di dalla DL per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66stessi ai sensi dell’articolo 13, comma 32 oppure comma 3 del presente capitolato;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4 del presente capitolato;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoridalla DL;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
de) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più partiai sensi dell’articolo 19, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavoricomma 5.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorese l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavorilavori di cui all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento RUP da parte della DL, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 21 del presente capitolato, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) allo 1 per mille dell'importo del contratto, (uno per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardomille) dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di dalla DL per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3stessi ai sensi dell’articolo 13;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoridalla DL;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorese l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavorilavori di cui all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera cc ) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento RUP da parte della DL, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 21, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contrattoContratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante Appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in In caso di ritardo nella ripresa dei lavori a mancato rispetto degli adempimenti contrattuali, L’Amministrazione comunale procederà all’applicazione di penali come di seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale indicate nei casi in cui le prestazioni e consecutivo di ritardo. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardole attività richieste risulteranno:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante totalmente o parzialmente non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;eseguite
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;eseguite in modo difforme dalle prescrizioni tecniche
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata eseguite in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini tempi pianificati o richiesti L’applicazione di penali non sostituisce le lavorazioni, le prestazioni non eseguite o eseguite in modo difforme, e non esenta l’Appaltatore dall’obbligo contrattuale di una o più loro corretta, completa e soddisfacente esecuzione. Le penali, indipendentemente dalla loro tipologia, verranno applicate (previa notifica all’Impresa con apposita nota a cura del Responsabile del Procedimento per tutti i giorni intercorrenti da quello dell’avvenuto controllo (compreso) a quello dell’effettiva esecuzione dell’intervento (compreso). Nei casi in cui, per la natura stessa dell’inadempienza, sussista la materiale impossibilità di tali partiporvi rimedio, le penali l’emissione della penale sarà immediatamente esecutiva, fatti comunque salvi gli eventuali diritti al risarcimento di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiatisuccessivi punti. Tutte le eventuali penali saranno detratte dagli importi dovuti all'Appaltatore. In ogni caso l’applicazione delle penali contrattuali non esaurisce il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del maggior danno eventualmente subito. L’importo della penale è fissato in EURO 250,00 per ogni giorno di cui ritardo (compresi i festivi) rispetto al presente articolo sono contabilizzate termine previsto sia per l’attivazione che per la conclusione di ogni singolo intervento (emergenza, urgente, ordinario). Si considera non iniziato un intervento se questo viene sospeso dopo un inizio proforma o comunque viene sospeso senza porre rimedio, anche provvisorio, all’inconveniente riscontrato. Le prestazioni eseguite solo parzialmente, o in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo modo difforme, verranno considerate come non eseguite, e pertanto saranno assoggettate all’applicazione della stessa penale. E’ comunque fatto salvo l’addebito all’Appaltatore di ogni responsabilità, di qualsiasi genere, derivante o riconducibile al verificarsi della relativa condizione di ritardoritardo (o all’inadeguatezza) dell’esecuzione degli interventi. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la percentuale trova applicazione l’articolo in materia di risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Straordinaria Delle Strade, Accordo Quadro Per La Manutenzione Straordinaria Delle Strade
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contrattosingoli interventi di cui ai cronoprogrammi rilasciati dalla Stazione Appaltante, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 all’ 1%O (unouno per mille) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardodell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore Direttore dei lavori con l’atto di Lavori per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’art. 13, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 2 oppure comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del Verbale di consegna imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’art. 13, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale Verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore Direttore dei lavoriLavori;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione Direzione dei lavori Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento Direttore dei Lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate conto finale ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale fini della verifica in sede di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contrattocollaudo provvisorio.
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante Appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) allo 1 per mille dell'importo del contratto, per (euro uno e centesimi zero ogni giorno naturale e consecutivo di ritardomille) dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di dalla DL per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3stessi ai sensi dell’articolo 13;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoridalla DL;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorese l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavoriesecutivo di cui all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento RUP da parte della DL, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all’articolo 56.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 21, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Lavori Di Manutenzione Straordinaria, Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 all’uno (uno1,00) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardogiornaliero sull’importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66stessi ai sensi dell’articolo 13, comma 31 oppure comma 3 del presente Capitolato Speciale;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; del presente Capitolato Speciale;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
cd) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione per avverse condizioni meteorologiche, citati al precedente art. 16.12;
e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorese l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavorilavori di cui all’articolo 19 del presente Capitolato Speciale.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b), c) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera ce) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione il successivo articolo 21, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante dall’amministrazione committente a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale di ritardi per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cuifatto dell’appaltatore, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appaltimancati introiti o per qualsiasi altro titolo.
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Samples: Contract, Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per Ferma restando la quantificazione delle penali come previste di seguito per le prestazioni attuative si precisa che l’applicazione di eventuali penali non esonera in alcun modo la ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. La ditta prende atto che l’applicazione della penale non preclude il diritto dell’Amministrazione comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni. Sono fatte salve le ragioni della ditta per cause non dipendenti dalla sua volontà o imputabili al richiedente (es. blocco della circolazione). Resta inteso che al presentarsi di tale evenienza è obbligo dell’appaltatore adoperarsi con diligenza e responsabilità, per aggirare gli eventuali ostacoli e in ogni caso rispettare gli eventuali ordini impartiti dal Direttore dell’esecuzione. Nel caso di entrata in azione dei mezzi spalaneve o spargisale con un ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad superiore ai 60 minuti dalla chiamata si applicherà una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, ad € 25,00 per ogni giorno naturale mezzora di ritardo per ogni mezzo spalaneve o spargisale da trattenersi in sede di liquidazione della fattura senza pregiudizio del risarcimento per gli eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione. In caso di mancato intervento di un mezzo, verrà dimezzata la quota fissa riferita al mezzo non intervenuto; al secondo mancato intervento verrà azzerata la quota fissa riferita al mezzo non intervenuto e consecutivo di ritardopotranno essere attivate le procedure per la risoluzione del contratto in danno. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della avrà facoltà di cui all’art. 66, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale avvalersi di sospensione, rispetto altra ditta; in tal caso oltre alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3sopra, lettera b) sarà addebitato all’appaltatore l’onere per le maggiori spese di intervento e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiatil’eventuale danno. Tutte le penali di cui al presente articolo sono saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può potrà superare il 10 per cento 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per percentuale troverà applicazione la legislazione vigente in materia di risoluzione del contrattocontrattuale. L’applicazione delle penali penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale il contraente avrà facoltà di cui al presente articolo presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non pregiudica oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. La penalità non verrà addebitata se il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca contraente dimostrerà che il ritardo disservizio è dipeso da causa a sé non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appaltiimputabile.
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Spalatura Meccanica Della Neve E Trattamento Antighiaccio, Accordo Quadro Per Il Servizio Di Spalatura Meccanica Della Neve E Trattamento Antighiaccio
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 allo 1 ‰ (unouno per mille) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardodell’importo contrattuale;
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66stessi ai sensi dell’articolo 17, comma 34 oppure comma 5 del presente Capitolato;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 17, comma 6 del presente capitolato;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui all’articolo 23.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RdP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 25, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
8. Nel caso di risoluzione del contratto in cui il completamento delle attività avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, ai sensi degli arttdell’art. nn. 136145 comma 9 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., 137 all’Affidatario verrà riconosciuto un premio giornaliero pari allo 0,5 ‰ (zerovirgolacinque per mille) dell’importo contrattuale e 138 . 119 fino alla concorrenza del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo 5% (cinque per cento) di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appaltiimporto.
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Samples: Appalto Integrato Di Progettazione Ed Esecuzione, Appalto Integrato Di Progettazione Ed Esecuzione
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per mille dell'importo del contrattol’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa nell’ultimazione dei lavori a seguito la Stazione appaltante si riserva di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla applicare una penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardoallo 0.1% dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66all’articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore cronoprogramma dei lavori.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, se già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui all’articolo 17.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 19, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante.
8. La penale per ritardo nell'inizio dei lavoriStazione appaltante applicando le penali di cui al presente articolo non perderà il diritto a pretendere la prestazione anche successivamente al ritardo, con la conseguenza che se l’appaltatore divenisse definitivamente inadempiente, sarà tenuto a risarcire il danno ulteriore e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavoridiverso da quello convenzionalmente coperto dalla penale.
9. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il Il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore si obbliga a riferire tempestivamente al RUP circa gli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al programma esecutivo dei lavori cronoprogramma di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appaltiesecuzione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) allo 1 per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardodell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di dalla DL per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3stessi ai sensi dell’articolo 13;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoridalla DL;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorese l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavoriesecutivo di cui all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento RUP da parte della DL, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all’articolo 56.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 21, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per mille dell'importo del contrattol’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardoritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille (in lettere zerovirgolacinque per mille) dell'importo dell'appalto. La medesima misura si applica Per i lavori dove è prevista dal progetto l’esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito rispetto ai termini di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardiuna o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardosi applicano ai rispettivi importi. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) a. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante Amministrazione Comunale non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66all’articolo 13, comma 3;
b) b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) d. nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’artal successivo art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. 29; La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui all’articolo 29. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 43, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante Amministrazione Comunale a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) allo 0,50 per mille dell'importo del contratto, per (euro zero e centesimi cinquanta ogni giorno naturale e consecutivo di ritardomille euro) dell’importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore Direttore dei lavori con l’atto di Lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore Direttore dei lavoriLavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione Direzione dei lavori Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale lavori di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiatiall’articolo 20 del presente Capitolato.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 10% ( dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora i l’esecuzione ritardi siano tali da comportare una penale per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni di importo superiore alla predetta percentualecontratto trova applicazione l’articolo 22 del presente Capitolato, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni diretti e/o indiretti o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che dall’ATER per il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'ultimazione dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appaltiimputabile all’Appaltatore.
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) allo 1 per mille dell'importo del contratto, per (un euro ogni giorno naturale e consecutivo di ritardomille euro) dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di dalla DL per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3stessi ai sensi dell’articolo 13;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoridalla DL;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art3. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le Le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata irrogate ai sensi del comma 32, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatoresono disapplicate se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel dal programma dei lavoriesecutivo di cui all’articolo 20 o, in assenza di questo, dal cronoprogramma integrante il progetto posto a base di gara.
4. La penale Le penali di cui al comma 32, lettera bc) e lettera d), è applicata sono applicate rispettivamente all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata eseguire e all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione rifacimento ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le ; sono applicate distintamente dalle penali di cui al presente articolo comma 3 e non sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento disapplicabili nemmeno con il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale e rese note all’appaltatore mediante tempestiva annotazione negli atti contabili; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all’articolo 58.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 22, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in Nel caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel mancato rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori contrattuali per il ripristino ritardato adempimento nell’esecuzione delle prestazioni, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto contrattuale, determinata in ragione di lavori quanto previsto all’art.113 bis del Codice. L’importo complessivo della penale non accettabili potrà superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o danneggiati;
d) nel rispetto del responsabile Unico del Procedimento, qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all’importo precedentemente definito, il Responsabile del Procedimento promuoverà l’avvio delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’artprocedure previste dall’art. 69108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo del contratto. Ai sensi dell’art. 108 comma 4 del Codice, nel caso di ritardo l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore, rispetto ai termini di una alle previsioni del contratto e/o più di tali partidel cronoprogramma, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal il direttore dei lavorilavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. La penale irrogata ai sensi del comma 3Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituitaredatto processo verbale in contraddittorio con l’esecutore, qualora l’Appaltatorel’inadempimento permanga, in seguito all’andamento imposto ai lavorila stazione appaltante risolve il contratto, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiatifermo restando il pagamento delle penali. Tutte le penali di cui al presente articolo sono saranno contabilizzate in detrazione detrazione, in occasione del di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contrattosaldo in sede di collaudo finale. L’applicazione delle penali della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante Appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appaltiritardo.
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Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) allo zerovirgolacinque per mille dell'importo del contratto, per (euro zero e centesimi cinque ogni giorno naturale e consecutivo di ritardomille) dell’importo contrattuale,
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’articolo 13, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 2 oppure comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavorilavori di cui all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 21, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 all’uno (uno1,00) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardogiornaliero sull’importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66stessi ai sensi dell’articolo 11, comma 31 oppure comma 3 del presente Capitolato Speciale;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del presente Capitolato Speciale;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
cd) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione per avverse condizioni meteorologiche, citati al precedente art. 14.13;
e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
f) per ritardata consegna dei corpi illuminanti: una penale pari all’1% (uno percento) del valore della merce non consegnata nei termini, per ogni giorno solare di ritardo;
dg) nel rispetto per mancata consegna delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori certificazioni contestuale alla consegna degli corpi illuminanti: una penale fissa pari all’1% (uno percento) dell’importo contrattuale, con l’obbligo di cui all’art. 69. Qualora regolarizzare la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata mancanza entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal sollecito di consegna delle certificazioni in più parti, nel caso questione;
h) per ritardi nell’intervento di assistenza tecnica in garanzia: una penale fissa pari ad € 25,00 (venticinque/00euro) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini 5 (cinque) giorni lavorativi previsti per l’intervento od a quelli proposti dal concorrente in sede di gara;
i) per ritardi nell’eventuale intervento di assistenza agli impianti in fase di esecuzione della fornitura : una o più penale fissa pari ad € 25,00 (venticinque/00euro) per ogni giorno di tali parti, le penali ritardo . Le penalità di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile sopra non potranno esser comunque superiori al 10% del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo valore complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualeove tale percentuale venga superata, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per ne conseguirà la risoluzione di diritto del contratto. L’applicazione E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione comunale al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. L’importo delle penali indicate si intende al netto di cui al presente articolo IVA. Qualora la fornitura, a seguito di collaudo, dovesse risultare difettosa o in qualsiasi modo non pregiudica il risarcimento rispondente a quanto dichiarato in sede di eventuali danni offerta tecnica, sarà rifiutata e l’impresa fornitrice avrà l’obbligo di ritirarla e sostituirla a proprie cure e spese. Se trascorsi 15 giorni dalla data di comunicazione scritta , l’aggiudicataria non avrà provveduto a sostituire la fornitura o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardiparte della stessa rifiutata , l’Amministrazione potrà acquistare tali prodotti presso terzi ed addebitare alla controparte , l’eventuale maggiore prezzo. Le penali sono applicate mediante ritenute sui crediti dell’aggiudicatario oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione. E' ammessa, su motivata ’ fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto oltre alla richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appaltirisarcimento danni.
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Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per mille dell'importo del contrattol’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei nell’ultimazione lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) compresa tra lo 0,3 per mille dell'importo e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, in misura giornaliera e stabilite dal R.U.P., così come disciplinato dall'art. 117 del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardoDPR 554/99. La penale, nella stessa misura percentuale nello stesso importo di cui al comma 1precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma cronoprogramma dei lavori;
e) per ogni giorno di ritardo non giustificato nell’ultimazione di lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata articolati in più parti, frazionate ed autonome, come eventualmente indicate nel caso cronoprogramma e/o rispetto agli ordini di ritardo rispetto ai termini servizio, sarà da applicarsi una penale pari all’1 per mille del relativo importo netto, oltre al rimborso delle maggiori spese di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavoriassistenza. La penale irrogata ai sensi del comma 3precedente, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui al successivo articolo 19. La penale di cui al comma 3, alle lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, alla lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Per gli interventi per i quali non necessita attività progettuale esecutiva, le penali saranno stabilite nell’ordine di servizio di cui all’articolo 4, comma 11, del contratto. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, punti precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 21, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) al 1,0 per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardodell’importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore Direttore dei lavori con l’atto di Lavori per la consegna degli stessistessi ai sensi del precedente articolo 13, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 2 oppure comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi del precedente articolo 13, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore Direttore dei lavoriLavori;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori opere non accettabili o danneggiati;danneggiate.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori3. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), 2 è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora se l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma rispetta il termine stabilito per l’ultimazione dei lavorilavori di cui all’articolo 14.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) a, b e lettera d)c, è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) d è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione Responsabile del pagamento Procedimento da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi precedenti1, 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione il successivo articolo 21, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. In caso di mancato rispetto del termine fissato per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura ritardo si applica in caso una penale di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito importo pari penale di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale importo pari all'1,00 al 3‰ (unotre per mille) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardodell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione si applica anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore Direttore dei lavori con l’atto di Lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore Direttore dei lavoriLavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione Direzione dei lavori Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art3. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’AppaltatoreSe l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori, la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), viene disapplicata e, se, già addebitata, viene restituita.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 per cento 10% dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la si applica l’articolo 3.11, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, ’ addebitale all’appaltatore anche la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio perdita dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione finanziamenti causata da ritardi nell’esecuzione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appaltiopere.
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Samples: Construction Contract
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per mille dell'importo del contrattol'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardoritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille (in lettere zerovirgolacinque per mille). La medesima misura si applica Per i lavori dove è prevista dal progetto l'esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito rispetto ai termini di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardiuna o più d'una di tali parti le penali di cui al comma precedente, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardosi applicano ai rispettivi importi. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto l'atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante Amministrazione Comunale non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66all'articolo 13, comma 3;
b) b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) d. nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’artal successivo art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. 17; La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorel'appaltatore, in seguito all’andamento all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui all'articolo 17. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l'articolo 19, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto. L’applicazione L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante Amministrazione Comunale a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) allo 0,5 per mille dell'importo dell’importo contrattuale, corrispondente a euro ; salvi ulteriori danni in conseguenza del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardomancato rispetto del suddetto termine.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66all’articolo 13, comma 32;
b) nella presentazione dell’eventuale P.O.S. emendato con le indicazioni dell’Ufficio direzione lavori, di cui al successivo art. 20, comma 1;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui all’articolo 20.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera dc), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera cd) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 22, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Contratto Di Appalto
Penali in caso di ritardo. Per L’Appaltatore è obbligato a rispettare il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) cronoprogramma riportante la pianificazione delle lavorazioni nonché il programma esecutivo di cui al successivo art. 22 da lui stesso predisposto;
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per mille dell'importo del contrattol’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa nell’ultimazione dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) all’ 1 per mille dell'importo del contratto(unopermille) dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. Il numero dei giorni di ritardo verrà calcolato come differenza tra la data effettiva di ultimazione dei lavori e quella prevista per l’ultimazione dei lavori;
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 12, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
cb) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo;
4. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, del comma 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 24, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto;
5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) 1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale per mille dell'importo del contrattol’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa nell’ultimazione dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 all'1 (uno) per mille dell'importo del contratto, dell’importo contrattuale. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 (dieci) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardocento dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore Direttore dei lavori con l’atto di Lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’artal comma 3 dell’art. 66, comma 3“Consegna ed inizio dei lavori” ;
b) nella ripresa dei lavori seguente conseguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore DL (la penale è applicata all’importo dei lavorilavori ancora da eseguire);
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma del termine fissato dal Direttore dei lavori per il completamento di lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori di cui all’artal comma 2 dell’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore “Ultimazione dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma lavori e gratuita manutenzione” .
3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 32, lettera ba) e lettera db), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la ;
4. La penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a di quelli non accettabili o danneggiati.
5. La penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all’importo dei lavorazioni di piccola entità elencate nel certificato di ultimazione lavori.
6. Le penali irrogate ai sensi del comma 2 sono disapplicate e, se già addebitate, sono restituite qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti il termine di ultimazione dei lavori.
7. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
8. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente capitolato e ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i medesimi.
9. Le penali possono essere disapplicate su motivata richiesta dell'Appaltatore quando si riconosca che il ritardo non è allo stesso imputabile o quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della Stazione Appaltante.
10. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
11. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile percentuale trovano applicazione le disposizioni del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la presente documento in materia di risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) all’uno per mille dell'importo del contratto, per (euro uno e centesimi zero ogni giorno naturale e consecutivo di ritardomille) dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66all’articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 21, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) allo 0,5 per mille dell'importo del contratto, per (euro zero e centesimi cinque ogni giorno naturale e consecutivo di ritardomille) dell’ammontare netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’articolo 13, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 2 oppure comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 37;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui all’articolo 18.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera dc), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera cd) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 20, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
1. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) allo uno per mille dell'importo del contratto(euro 1 e centesimi zero ogni mille) (10) dell’importo contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardocorrispondente a euro 942,00.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di dalla DL per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’articolo 13, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 2 oppure comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoridalla DL;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorese l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavorilavori di cui all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento RUP da parte della DL, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di collaudo/redazione di certificato di regolare esecuzione. (11)
6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 21, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Project Execution Agreement
Penali in caso di ritardo. 1. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardoritardo nell’inizio o nella ultimazione delle opere oggetto dell’appalto, verrà applicata all’Appaltatore, a titolo di penale, una decurtazione sull’importo contrattuale pari a: • ORDINE NORMALE € 50,00 al gg. • ORDINE URGENTE € 100,00 al gg. • ORDINE URGENTISSIMO € 150,00 al gg. • RITARDO TRASMISSIONE PREVENTIVO € 25,00 al gg. Solo ed esclusivamente per interventi riguardanti lavori qualificati ordinari, la penalità non verrà applicata nel caso che la ditta incaricata abbia comunicato via Fax o posta elettronica entro le 24 ore successive la commessa d’intervento dell’ufficio tecnico, la propria motivata indisponibilità e contestualmente proposto una nuova data; in tutti gli altri casi non verrà riconosciuta accoglibile alcuna giustificazione addotta dalla ditta incaricata per mancati o ritardati interventi. Tali penali verranno automaticamente applicate al momento della stesura del primo stato d’avanzamento lavori utile, anche per mancati recapiti o irreperibilità telefonica. La medesima misura si applica contestazione della mancata reperibilità telefonica verrà effettuata dalla D.L. mediante fax o posta elettronica in caso cui saranno precisati il giorno e l’ora in cui è avvenuto il tentativo di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito chiamata, con conseguente impossibilità di sospensionecomunicare con la ditta per un periodo superiore alle due ore. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, La penalità aggiuntiva sarà di € 50,00 per ogni infrazione documentata. L’ultimazione dei singoli lavori, appena avvenuta, dovrà essere dall’appaltatore comunicata per iscritto alla stazione appaltante, la quale provvederà alla necessaria constatazione in contraddittorio. Il giorno naturale e consecutivo di ritardo. La penaleinizio lavori, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei che verrà computato nel tempo utile per dare ultimati i lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà sarà quello stesso riscontrato nell’ordine di cui all’art. 66, comma 3;servizio .
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo2. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 15, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
3. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per La corretta esecuzione dell’appalto deve essere svolta nel rispetto di determinati termini perentori: il ritardo nell'inizio dei lavorimancato rispetto di questi ultimi comporta l’applicazione di penali, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo calcolate in conformità a quanto stabilito dall’art. 113 bis del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardoD.lgs.vo n. 50/2016. La medesima misura si applica in In particolare:
1. Nel caso di ritardo nella ripresa mancato rispetto del termine offerto dall’Appaltatore relativo alla predisposizione per la constatazione ed il collaudo in fabbrica dei lavori a seguito n. 20 kit completi di sospensione. Qualora l'ultimazione materiali ed accessori meccanici ed elettrici, occorrenti per l’installazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nuovi equipaggiamenti sui veicoli; nel caso di ritardo predisposizione dei suddetti kit per lotti, sarà considerato l’approntamento dell’ultimo lotto:
2. Nel caso di mancato rispetto ai termini dei tempi di una o più attraversamento offerti dall’Appaltatore relativi alla installazione dei nuovi equipaggiamenti sui veicoli della serie, calcolati dal momento della consegna del veicolo da parte di tali parti, le penali FAL al momento della riconsegna a FAL per i test di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importimessa in servizio,
3. La penale è comminata dal responsabile Nel caso di mancato rispetto del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi termine per la fine del comma 3, lettere a) e bprogetto (Tempo Finale), è disapplicata ecome offerto dall’Appaltatore nell’ambito dell’Offerta Temporale, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiaticause imputabili all’Appaltatore stesso:
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti1, 2 e 3 non può superare – ai sensi dell’art. 113 bis del d.lgs.n. 50/2016 - il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 108 del del D. Lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Tecnico
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per mille dell'importo del contratto, l’esecuzione delle opere per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa nell’ultimazione dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) all’uno per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardodell’ammontare netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore Direttore dei lavori con l’atto di Lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66all’articolo 9, comma 33 del presente documento;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione Direzione dei lavori Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore cronoprogramma dei lavori;
3. La penale irrogata ai sensi del precedente comma 32, lettere lettera a) e b), è viene disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui al successivo articolo 11.5.
4. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, precedenti non può superare il 10 per cento 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 15, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per mille dell'importo del contrattol’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa nell’ultimazione dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) allo 0,2 per mille dell'importo del contratto, per (euro zero e centesimi venti ogni giorno naturale e consecutivo di ritardomille euro) dell’importo contrattuale. La 0.Xx penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso delle seguenti fattispecie di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66all’articolo 13, comma 3;
b) nella ; b)nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel ; c)nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel . d)nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore cronoprogramma dei lavori. La ; 0.Xx penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui all’articolo 17. La 0.Xx penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte 5.Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo 6.L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 19, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto. L’applicazione 7.L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Construction Contract
Penali in caso di ritardo. Per La misura della penale sia per le opere a misura che per quelle a corpo viene stabilita nello 1 /1000 (uno virgola 0 per mille) del prezzo contrattuale e quindi per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una nell'adempimento determini un importo massimo della penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo superiore all'importo del 10% del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo il Responsabile del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69procedimento avvierà le procedure previste dall'articolo 119 del Regolamento Generale. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più partiparti o fasi, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile Responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore Direttore dei lavoriLavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatoredell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresaall'Impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione Stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatoreall'Appaltatore. Xxxx'istanza Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile Responsabile del procedimento, sentito il direttore Direttore dei lavori Lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso L’importo complessivo della penale non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto ai sensi degli arttcontratto. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione L’applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e al presente articolo non pregiudica il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione risarcimento di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appaltia causa dei ritardi.
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Samples: Construction Contract
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 all’uno (uno1,00) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardogiornaliero sull’importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66stessi ai sensi dell’articolo 13, comma 31 oppure comma 3 del presente Capitolato Speciale;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; del presente Capitolato Speciale;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
cd) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione per avverse condizioni meteorologiche, citati al precedente art. 16.12;
e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorese l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavorilavori di cui all’articolo 19 del presente Capitolato Speciale.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b), c) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera ce) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 Il 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione il successivo articolo 21, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Esecutore contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto.
8. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Esecutore contraente, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del RUP e/o del direttore dei lavori, sentito l'organo di collaudo ove costituito.
9. La Committente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Esecutore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all’Esecutore contraente medesimo.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Esecutore contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Soggetto Aggiudicatore di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
11. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante dall’amministrazione committente a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale di ritardi per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cuifatto dell’appaltatore, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appaltimancati introiti o per qualsiasi altro titolo.
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Samples: Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavoriTrattandosi di accordo quadro che si attualizza mediante singoli ordinativi, l'Appaltatore è soggetto ad in caso di ritardato inizio e/o ultimazione di ogni singolo lavoro, per lavori di manutenzione programmata e/o interventi non programmati di modesta entità, sarà applicata una penale stabilita nella misura giornaliera pari allo 0,6 (zerovirgolasei) al 1 per mille dell'importo dei lavori relativi all’ordinativo e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo dell’ordinativo stesso. Qualora il ritardo nell'effettuazione degli adempimenti determini un importo complessivo della penale superiore al 10% dell'importo relativo al singolo ordinativo, sarà facoltà dell’Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo L'applicazione delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante Appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio trova applicazione anche in caso di ritardo:
1. nell’inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo lavori rispetto alla prima scadenza temporale successiva data fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavoriLavori per la consegna degli stessi, lo sviluppo esecutivo qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;
2. nella ripresa dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavoriLavori;
3. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. In caso di pronto intervento (manutenzione urgente) in ritardo rispetto ai tempi previsti:
1. € 150,00 (euro centocinquanta/00) entro le prime due ore di ritardo rispetto ai tempi di interven- to di cui all’art. 8;
2. € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) dopo le prime due ore ed entro le prime quattro ore di ri- tardo rispetto ai tempi di intervento di cui all’art. 8;
3. € 600,00 (euro seicento/00) dopo quattro ore ed entro le prime sei ore di ritardo rispetto ai tempi di intervento di cui all’art. 8. Oltre le sei ore rispetto ai tempi indicati all’art. 8, anche dopo assegnazione il ritardo sarà conside- rato mancato intervento. Il mancato intervento di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, manutenzione urgente sarà assimilato a tutti gli effetti a “grave inadempi- mento alle obbligazioni di contratto” e potrà comportare la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 108 del Codice degli AppaltiD. Lgs. 50/2016.
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Samples: Accordo Quadro
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in In caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito sul termine di sospensioneultimazione delle opere in appalto, stabilito all’art. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi53 del presente Capitolato, l'Appaltatore è soggetto alla sarà applicata una penale giornaliera pari all'1,00 (uno) all’1 per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardodell’importo contrattuale. La predetta penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nella redazione del progetto esecutivo e delle pratiche amministrative propedeutiche all’inizio dei lavori;
b) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dalla Direzione dei lavori con l’atto di Lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;
bc) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dalla Direzione dei lavoriLavori;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione Direzione dei lavori Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
de) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma completamento dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, relativi alla rifunzionalizzazione del piano terra;
f) nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base completamento delle indicazioni fornite dal direttore opere relative alla ristrutturazione dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiatiservizi igienici. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, precedenti non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la si procederà alla risoluzione del contrattocontratto ed all’incameramento della cauzione. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante Appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per mille dell'importo del contrattol’ultimazione dell’opera, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardoritardo viene calcolata una penale come stabilito all'art. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo 113-bis del contratto, per ogni giorno naturale D. lgs 50/2016 e consecutivo di ritardos.m.i..
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, ;
b) nell’inizio dei lavori per ritardata consegna per fatto imputabile all’appaltatore qualora la Stazione stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’artall’ Art. 664 - Consegna e inizio dei lavori, comma 3;,
bc) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
de) nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti43, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali particomma 4, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importidel D.P.R. 207/2010.
3. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata quantificata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita1 non trova applicazione, qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale lavori di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo all’ Art. 7 – Programma esecutivo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardodell'appaltatore e cronoprogramma.
4. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la percentuale trova applicazione l’articolo in materia di risoluzione del contratto.
5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
6. E' ammessaL’applicazione delle sanzioni sarà preceduta da regolare comunicazione via mail pec (posta certificata) o con raccomandata A.R. dell’inadempienza alla Ditta aggiudicataria che ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di addebito. Decorso infruttuosamente tale termine senza che l’appaltatore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, su motivata richiesta dell'appaltatoree comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, la il Responsabile Unico di Procedimento procederà senza indugio all’applicazione della penalità de-traendo l’importo corrispondente dall’ammontare delle fatture.
7. In caso di inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o parziale disapplicazione della penalecomunque tale da pregiudicare l’espletamento del servizio, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale sarà rescisso e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice CivileResponsabile Unico di Procedimento provvederà all’incameramento della cauzione definitiva, si stabilisce che nel caso in cuiall’applicazione di una penale pari ad un quinto dell’importo contrattuale, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare salvo il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appaltirisarcimento dell’ulteriore danno.
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Samples: Construction Contract
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori1. L’Esecutore, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica andrà soggetto a penali, in caso di ritardo nella ripresa dei nell’inizio e nell'esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati al precedente articolo 14.
2. In particolare, la misura delle penali è sin d’ora quantificata in un importo pari a €. 50,00 per ogni ora di ritardo dell’inizio effettivo dell’esecuzione dell’intervento rispetto a quanto previsto al precedente art.14 per i lavori urgenti e per i lavori di somma urgenza;
3. In particolare, la misura delle penali è sin d’ora quantificata in un importo pari a seguito di sospensione€. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 100,00 (unoEuro cento/00) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più inizio e fine intervento così come concordati dalle parti in fase di stipula del singolo contratto d’appalto per i lavori non urgenti;
4. In ogni caso, la penale non potrà eccedere la misura del 10 per cento dell’importo di competenza dell’accordo quadro; rimane ferma la facoltà del Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Qualora i ritardi siano tali partida comportare l’applicazione di penali di importo complessivo superiore al 10% dell’intero importo presunto dell’Accordo Quadro, il Committente potrà risolvere l’Accordo Quadro per grave inadempimento dell’Esecutore.
5. In ogni caso, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importipotranno essere applicate soltanto previa contestazione scritta. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, L’Esecutore deve comunque completare tutte quelle opere già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiaticomandate ed iniziate.
6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.
7. Nel caso in cui l’impresa non rispetti i tempi di intervento prescritti per gli interventi classificati come lavori urgenti e di somma urgenza, il Committente, previa formale costituzione in mora dell’Esecutore inadempiente, avrà facoltà di provvedere all’esecuzione dei lavori in danno all’esecutore stesso. Tali somme verranno poste a carico dell’Operatore in sede del pagamento immediatamente successivo all’esecuzione delle lavorazioni in danno.
8. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale liquidazione di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contrattoogni singolo intervento.
9. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante Appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
10. Nel caso in cui l’Esecutore non intervenga con le modalità descritte all’articolo 14 comma 2 per n. 5 volte, anche non consecutive, tale comportamento costituisce grave violazione contrattuale e comporta la risoluzione dell’Accordo Quadro, senza obbligo di risoluzione del contratto ulteriore motivazione, ai sensi degli artt. nn. 136, 137 dell’articolo 108 del D.Lgs 50/16 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appaltis.mm.ii.
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Samples: Accordo Quadro
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 all’1‰ (unouno per mille) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardodell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di dalla DL per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’articolo 13, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 2 oppure comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoridalla DL;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
de) nel rispetto delle soglie temporali fissate per mancata messa in sicurezza e sistemazione dell’area oggetto di precedenti interventi e soggetta a tale scopo nel programma successivi avvenuti avvallamenti, cedimenti/difetti/vizi del rinterro o dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata ripristini o in più parti, nel caso di grave pregiudizio della circolazione stradale o comunque per disposizione dell’ente proprietario della strada, rispetto alla data fissata dalla Committente o dalla DL. L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni cagionati dal mancato controllo e sistemazione delle aree di cantiere, nonché di rinterri e ripristini non eseguiti a regola d’arte;
f) per mancata compilazione della documentazione tecnica relativa agli interventi eseguiti di qualsiasi natura e/o mancata trasmissione dei documenti stessi alla Committente entro i termini stabili dalla Committente stessa o dalla DL;
g) per ritardo rispetto ai termini nella consegna delle aree di una o più deposito temporaneo oltre al termine fissato nel precedente articolo 14). Nel caso in cui detto ritardo superi i cinque giorni lavorativi od altro termine fissato dalla DL, la Committente si riserva la facoltà di tali partieseguire in proprio la ricostruzione della documentazione non prodotta relativa all’intervento, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavoriaddebitandone il relativo costo all’Impresa.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorese l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavorilavori di cui all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la . La penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera lettere c), d) ed e) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali La penale di cui al presente articolo comma 2, lettera f) è applicata all’importo degli interventi lavori oggetto della documentazione tecnica non fornita.
5. Per ogni contestazione giustificata della Committente per mancata attuazione di quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento viene applicata una penale di Euro 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni contestazione.
6. Tutte le fattispecie di ritardi sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
7. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 21, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
8. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori1. L’Esecutore, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica andrà soggetto a penali, in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensionenell’inizio e nell'esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati al precedente articolo 17 e nei singoli OdS.
2. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardiIn particolare, l'Appaltatore la misura delle penali è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) sin d’ora quantificata per l’Accordo Quadro nell’1 per mille dell'importo dell’importo del contratto, singolo OdS per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini previsti a ciascun OdS.
3. In ogni caso, la penale non potrà eccedere la misura del 10 per cento dell’importo di una o più competenza dell’accordo quadro; rimane ferma la facoltà del Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Qualora i ritardi siano tali partida comportare l’applicazione di penali di importo complessivo superiore al 10% dell’intero importo presunto dell’Accordo Quadro suddiviso per il numero degli Operatori, il Committente potrà risolvere l’Accordo Quadro per grave inadempimento dell’Esecutore.
4. In ogni caso, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importipotranno essere applicate soltanto previa contestazione scritta. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, L’Esecutore deve comunque completare tutte quelle opere già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiaticomandate ed iniziate.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.
6. Nel caso in cui l’impresa non rispetti i tempi di intervento prescritti per gli interventi classificati come lavori urgenti e di somma urgenza, il Committente, previa formale costituzione in mora dell’Esecutore inadempiente, avrà facoltà di provvedere all’esecuzione dei lavori in economia in danno all’esecutore stesso. Tali somme verranno poste a carico dell’Operatore in sede del pagamento immediatamente successivo all’esecuzione delle lavorazioni in danno.
7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale liquidazione di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contrattoogni singolo intervento.
8. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante Appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Accordo Quadro
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una La penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) pecuniaria viene stabilita nella misura dell’uno per mille dell'importo del contrattodell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa nell'ultimazione dei lavori lavori. Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno senz'altro iscritte negli stati di avanzamento lavori, a seguito debito dell'impresa: Spetterà insindacabilmente al collaudatore stabilire l'ammontare di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo dette spese di ritardoassistenza. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a1) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66all’articolo 10, comma 34;
b2) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c3) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui al successivo articolo del presente schema di contratto. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a di quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo In ogni caso l’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 16 del presente Schema di Contratto, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Contract for Works
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 allo 1,0 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardodell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66all’articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 21, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice degli Appalti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 all’1 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardodell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’Art. 12., qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 2 oppure comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’Art. 12., comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, se l’appaltatore in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavoriesecutivo di cui all’Art. 18..
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede certificato di regolare esecuzione.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’Art. 20., il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per 1. Al di fuori di una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il ritardo nell'inizio direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali coma stabilito dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso ritardo viene applicata una penale di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 Euro 75,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardosettantacinque
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 12, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di dalla DL per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3stessi ai sensi dell'Art.13;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoridalla DL;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori4. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorese l'appaltatore, in seguito all’andamento all'andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavorilavori di cui all'Art.19.
5. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo eseguire e all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.
7. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento RUP da parte della DL, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
8. L’importo L'importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi precedenti, 2 e 3 non può superare il 10 10% (dieci per cento dell’importo cento) dell'importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l'Art. 21, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contrattoContratto.
9. L’applicazione L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante Appaltante a causa dei ritardi.
10. E' ammessaTutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavorirelativa condizione di ritardo, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo saldo in sede di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appaltifinale.
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Samples: Construction Contract
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) allo uno per mille dell'importo del contratto(euro 1 e centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardocorrispondente a euro .
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di dalla DL per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’articolo 13, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 2 oppure comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoridalla DL;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
de) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali partidelle parti in cui, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importicome previsto dal precedente art. La penale 14 comma 4, è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavoristata articolata l’opera.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorese l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavorilavori di cui all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati; la penale di cui al comma 2 lettera e) è applicata agli importi delle rispettive parti.
5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento RUP da parte della DL, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi precedenti1, 2 e 4 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 21, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per La penale per il ritardo nell'inizio dei lavoridi cui all'art.22 del Capitolato Generale d'appalto del Ministero del LL.PP., l'Appaltatore salvo il diritto dell'Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) fissata nella misura dell’1 per mille dell'importo del contratto, dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) accumulato per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardodare finite le opere oggetto dell’appalto. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66all'articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei termini imposti dal responsabile del procedimento e dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili di cui all’art. 6948 comma 2 all’art. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo 50 comma 3;
e) Nel rispetto ai dei termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore imposti dal: - crono-programma dei lavori; - programma dei lavori contenuto nel piano di sicurezza e di coordinamento; - programma dei lavori redatto dall’appaltatore e consegnato alla Direzione dei lavori prima dell’inizio degli stessi ai sensi del successivo art. 17; - comma 2 dell’art. 22 del Capitolato Generale (DM 154/2000). La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, se già addebitata, è restituita, restituita qualora l’Appaltatore, l’appaltatore in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui all’art.17 del presente capitolato. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l'articolo 19 del presente capitolato, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto. L’applicazione L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ’ ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatoredell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresaall’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse all’interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavoriStazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di dei compensi o indennizzi all'appaltatoreall’appaltatore. Xxxx'istanza Sull’istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo l’organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 6667, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 6970. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006Regolamento Generale, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appaltiappalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) allo 0,3 per mille dell'importo del contratto(euro zero e tre centesimi ogni mille) dell’importo contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardocorrispondente a euro [ ] .
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’articolo 17 del presente Capitolato, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 2 oppure comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 17, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.
5. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 25 del presente Capitolato, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
7. E' ammessaIn ogni caso qualunque onere da ritardo, su motivata richiesta dell'appaltatoreimputabile all’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penaleè a carico di quest’ultimo, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento compresi i maggiori oneri di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto prelocazione dovuti al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appaltisoggetto finanziatore.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) allo 0,3 per mille dell'importo del contratto, per (euro zero e centesimi tre ogni giorno naturale e consecutivo di ritardomille) dell’importo contrattuale relativo all’esecuzione dei lavori.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel tempistiche del programma esecutivo dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavoriper ogni lavorazione.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera dc), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera cd) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattualecontrattuale relativo all’esecuzione dei lavori; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 24, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per mille dell'importo del contrattol’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardoritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,0 per mille (in lettere uno/0 per mille) dell’importo dei lavori affidati al netto degli oneri fiscali. La medesima misura si applica Per i lavori dove è prevista dal progetto l’esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito rispetto ai termini di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardiuna o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardosi applicano ai rispettivi importi. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a1) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66all’articolo 13, comma 3;
b2) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c3) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d4) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’artal successivo art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. 34; La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a2,punti 1) e b2), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui all’articolo 34. La penale di cui al comma 32, lettera b1) e lettera d2), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c3) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 58, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori1. L’Appaltatore, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica andrà soggetto a penali, in caso di ritardo nella ripresa dei lavori nell’inizio e nell’esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati al precedente art. 14.
2. In particolare, la misura delle penali è sin d’ora quantificata per l’Accordo Quadro in un importo pari a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, 100,00 euro per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini offerti e alle date impartite per i lavori di una o più manutenzione ordinaria.
3. Nel caso in cui l’impresa non rispetti i tempi di tali partiintervento prescritti per gli interventi classificati come lavori urgenti e di somma urgenza, il Committente, previa formale costituzione in mora dell’Esecutore inadempiente, avrà facoltà di provvedere all’esecuzione dei lavori in economia in danno all’esecutore stesso. Tali somme verranno poste a carico dell’Operatore in sede del pagamento immediatamente successivo all’esecuzione delle lavorazioni in danno.
4. In ogni caso, la penale non potrà eccedere la misura del 10 % dell’importo dell’Accordo Quadro; rimane ferma la facoltà del Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior danno subìto.
5. In ogni caso, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importipotranno essere applicate soltanto previa contestazione scritta. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, L’Esecutore deve comunque completare tutte quelle opere già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiaticomandate ed iniziate.
6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.
7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale liquidazione di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contrattoogni singolo intervento.
8. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante Appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Accordo Quadro Lavori Di Manutenzione Ordinaria Delle Strade Comunali
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) allo 1 per mille dell'importo del contratto, per (Euro 1 ogni giorno naturale e consecutivo di ritardomille euro) dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’articolo 13, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 2 oppure comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
de) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore cronoprogramma dei lavori;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate conto finale ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale fini della verifica in sede di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contrattoregolare esecuzione.
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per mille dell'importo del contrattol’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa nell’ultimazione dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) allo 0,3 per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardodell’importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66all’articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui all’articolo 17.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 19, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per mille dell'importo del contrattol’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa nell’ultimazione dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 allo 1,00 (uno) per mille dell'importo dell’importo netto contrattuale. In relazione all'esecuzione delle prestazioni previste dal progetto esecutivo e dal Capo 13 della Parte Seconda del contrattopresente Capitolato Speciale d'Appalto, per ogni giorno naturale e consecutivo nel caso di ritardoritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, la penale di cui sopra si applica ai rispettivi importi.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66all’articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore cronoprogramma dei lavori;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui all’articolo 17.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 19, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in In caso di ritardo nella ripresa dei lavori a mancato rispetto degli adempimenti contrattuali, L’Amministrazione comunale procederà all’applicazione di penali come di seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale indicate nei casi in cui le prestazioni e consecutivo di ritardo. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardole attività richieste risulteranno:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante totalmente o parzialmente non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;eseguite
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;eseguite in modo difforme dalle prescrizioni tecniche
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata eseguite in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini tempi pianificati o richiesti L’applicazione di penali non sostituisce le lavorazioni, le prestazioni non eseguite o eseguite in modo difforme, e non esenta l’Appaltatore dall’obbligo contrattuale di una o più loro corretta, completa e soddisfacente esecuzione. Le penali, indipendentemente dalla loro tipologia, verranno applicate (previa notifica all’Impresa con apposita nota a cura del Responsabile del Procedimento per tutti i giorni intercorrenti da quello dell’avvenuto controllo (compreso) a quello dell’effettiva esecuzione dell’intervento (compreso). Nei casi in cui, per la natura stessa dell’inadempienza, sussista la materiale impossibilità di tali partiporvi rimedio, le penali l’emissione della penale sarà immediatamente esecutiva, fatti comunque salvi gli eventuali diritti al risarcimento di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiatisuccessivi punti. Tutte le eventuali penali saranno detratte dagli importi dovuti all'Appaltatore. In ogni caso l’applicazione delle penali contrattuali non esaurisce il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del maggior danno eventualmente subito. L’importo della penale è fissato in EURO 250,00 per ogni giorno di cui ritardo (compresi i festivi) rispetto al presente articolo sono contabilizzate termine previsto sia per l’attivazione che per la conclusione di ogni singolo intervento (urgente, ordinario). Si considera non iniziato un intervento se questo viene sospeso dopo un inizio proforma o comunque viene sospeso senza porre rimedio, anche provvisorio, all’inconveniente riscontrato. Le prestazioni eseguite solo parzialmente, o in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo modo difforme, verranno considerate come non eseguite, e pertanto saranno assoggettate all’applicazione della stessa penale. E’ comunque fatto salvo l’addebito all’Appaltatore di ogni responsabilità, di qualsiasi genere, derivante o riconducibile al verificarsi della relativa condizione di ritardoritardo (o all’inadeguatezza) dell’esecuzione degli interventi. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la percentuale trova applicazione l’articolo in materia di risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Straordinaria Degli Edifici Pubblici E Scolastici
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 all’uno (uno1,00) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardogiornaliero sull’importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66stessi ai sensi dell’articolo 11, comma 31 oppure comma 3 del presente Capitolato Speciale;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 11, comma 4 del presente Capitolato Speciale;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
cd) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione per avverse condizioni meteorologiche, citati al precedente art. 14;
e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 32, lettera b), c) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera ce) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
5. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione il successivo articolo 17, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori1. Ai sensi dell’articolo 145, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per mille dell'importo del contrattol’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa nell’ultimazione dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) allo 0,5 per mille dell'importo del contratto, (zero virgola cinque per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardomille) sull’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessistessi ai sensi dell'articolo 13, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 2 oppure comma 3;
b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorese l'appaltatore, in seguito all’andamento all'andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavorilavori di cui all'articolo 19.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
6. L’importo L'importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento dell’importo cento) dell'importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l'articolo 21, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) al 1,0 per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardodell’importo netto contrattuale. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) : nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi ai sensi del precedente articolo "Consegna e inizio dei lavori", comma 2 oppure comma 3; nell’inizio dei lavori con l’atto per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna degli stessiimputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66ai sensi del precedente articolo "Consegna e inizio dei lavori", comma 3;
b) 4; nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore Direttore dei lavori;
c) Lavori; nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori opere non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavoridanneggiate. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), 2 è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora se l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma rispetta il termine stabilito per l’ultimazione dei lavori di cui all’articolo "Termini per l'ultimazione dei lavori". La penale di cui al comma 32, lettera b) a, b e lettera d)c, è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) d è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione Responsabile del pagamento Procedimento da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di collaudo. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi precedenti1, 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione il successivo articolo "Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini", il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Di Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) allo 0.5 per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardodell’importo contrattuale
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66all’articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 21, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavoriTrattandosi di accordo quadro che si attualizza mediante singoli ordinativi, l'Appaltatore è soggetto ad in caso di ritardato inizio e/o ultimazione di ogni singolo lavoro, per interventi di manutenzione programmata e/o interventi non programmati di modesta entità, sarà applicata una penale stabilita nella misura giornaliera pari allo 0,6 (zerovirgolasei) all'1 per mille dell'importo delle lavorazioni relative all’ordinativo, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo dell’ordinativo stesso. Qualora il ritardo nell'effettuazione degli adempimenti determini un importo complessivo della penale superiore al 10% dell'importo relativo al singolo ordinativo, sarà facoltà dell’Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo L'applicazione delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante Appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo trova applicazione anche in caso di ritardo:
1. nell’inizio delle lavorazioni rispetto alla prima scadenza temporale successiva data fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi DEC per la consegna degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, qualora la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi non si avvalga della facoltà concessa dall’art.140 di risolvere il contratto;
2. nella ripresa del Codice degli Appalticontratto seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC;
3. nel rispetto dei termini imposti dal direttore dell’esecuzione per il ripristino di lavorazioni non accettabili. In caso di pronto intervento (manutenzione urgente) in ritardo rispetto ai tempi previsti: - € 150,00 (euro centocinquanta/00) entro le prime due ore di ritardo rispetto ai tempi di intervento di cui all’art. 8; - € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) dopo le prime due ore ed entro le prime quattro ore di ritar- do rispetto ai tempi di intervento di cui all’art. 8; - € 600,00 (euro seicento/00) dopo quattro ore ed entro le prime sei ore di ritardo rispetto ai tempi di intervento di cui all’art. 8. Oltre le sei ore rispetto ai tempi indicati all’art. 8, il ritardo sarà conside- rato mancato intervento. Il mancato intervento di manutenzione urgente sarà assimilato a tutti gli effetti a “grave inadempi- mento alle obbligazioni di contratto” e potrà comportare la risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016.
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Verde Pubblico E Decoro Urbano
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) allo 1 per mille dell'importo del contratto, per (euro uno/00 ogni giorno naturale e consecutivo di ritardomille) dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore Direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66all’articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore Direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 21, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) allo 1 per mille dell'importo del contratto, per (euro uno e centesimi zero ogni giorno naturale e consecutivo di ritardomille) dell’importo contrattuale
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66all’articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 21, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori1. Ai sensi dell’articolo 145, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per mille dell'importo del contrattol’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa nell’ultimazione dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) all’ uno per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardosull’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per ritardata consegna per fatto imputabile all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'art. 18 comma 4 del presente capitolato;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
de) nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti43, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali particomma 4, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavoriD.P.R. 207/2010.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorese l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavorilavori di cui all’articolo 22.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 25, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 all’1‰ (unouno per mille) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardodell’importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui indicata al precedente comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore Direttore dei lavori con l’atto Lavori per la consegna degli stessi ai sensi del precedente Art. 13, comma 2 (oppure comma 3, in caso di consegna degli stessiin via d’urgenza, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà sotto riserve di cui all’art. 66, comma 3legge);
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi del precedente Art. 13, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore Direttore dei lavoriLavori;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione Direzione dei lavori Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorese l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavorilavori di cui al successivo Art. 19.
4. La penale di cui al comma 32, lettera lettere b) e lettera d), c) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera cd) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento Direttore dei Lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoliquidazione del Conto Finale ai fini della verifica in sede di rilascio del Certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui al successivo Art. 57.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione il successivo Art. 21, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contrattocontratto per mancato rispetto dei termini.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante committente a causa dei ritardiritardi per fatto dell’appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.
8. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante’ fatta salva ed impregiudicata l’applicazione dell’art. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori113 bis D.lgs. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.50/2016
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il Il Complesso Monumentale della Pilotta applicherà le seguenti penalità vista l’essenzialità del termine di consegna: Nel caso di ritardo nell'inizio dei lavorisui tempi di consegna o di erogazione del servizio, l'Appaltatore è soggetto ad non imputabile alla stazione appaltante, sarà applicata una penale pari allo 0,6 nella misura dell’1% per ciascun giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% (zerovirgolaseidieci per cento) per mille dell'importo del corrispettivo globale di aggiudicazione dell’appalto. Oltre tale limite la stazione appaltante potrà risolvere il contratto; Nel caso di inadempimento/mancata erogazione del servizio, non imputabile alla stazione appaltante, sarà applicata una penale nella misura dell’5% del valore complessivo del contratto, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale di aggiudicazione dell’appalto. Oltre tale limite la stazione appaltante potrà risolvere il contratto; Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra elencate, verranno contestati, per iscritto, dalla Stazione Appaltante all’Aggiudicatario, il quale potrà comunicare, in ogni giorno naturale e consecutivo caso, le proprie deduzioni per iscritto entro il termine massimo di ritardo5 giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla ditta le penali come sopra indicate, a decorrere dall'inizio dell’inadempimento. L’ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell’impresa dipendenti dal contratto. Mancando i crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato alla cauzione. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla richiesta e/o il pagamento della penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Oltre alle penali verrà addebitato qualsiasi danno o maggiore spesa che il Complesso Monumentale la Pilotta dovesse sostenere a causa del ritardo nella fornitura in oggetto. L’Appaltatore non sarà considerato inadempiente qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore verificatisi dopo la stipula del contratto. In tal caso, l’Appaltatore dovrà immediatamente farne denuncia documentata al Complesso, nella persona del RUP, il quale potrà disporre la proroga dei termini di consegna, previo accertamento dell’esistenza e validità della suddetta forza maggiore. Per forza maggiore si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. Nel caso in cui l’Appaltatore non faccia denuncia o nel caso in caso la causa di forza maggiore sia ritenuta dal Complesso inesistente o invalida, lo stesso tratterrà l’importo relativo alla penale applicata dalle competenze spettanti all’Appaltatore in base al contratto ovvero, qualora non sia possibile o agevole procedere in tal senso, mediante rivalsa sulla garanzia definitiva costituita dall’operatore economico. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto del Complesso di richiedere il risarcimento di degli eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante che il Complesso dovesse subire a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Penali in caso di ritardo. Per Al di fuori di una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il ritardo nell'inizio direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) allo 1,00 per mille dell'importo del contratto, per (euro uno ogni giorno naturale e consecutivo di ritardomille) dell’importo contrattuale. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;
b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono saranno contabilizzate in detrazione detrazione, in occasione del di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. L’importo Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, da applicare non può potrà superare il 10 dieci per cento dell’importo dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi siano tali , da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio determinare in relazione all'entità delle procedure per la risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalticonseguenze legate all'eventuale ritardo.
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Samples: Construction Contract
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori1. L’Esecutore, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica andrà soggetto a penali, in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensionenell’inizio e nell'esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati nei modi specificati al precedente articolo 14.
2. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, per Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori ordinati viene applicata una penale pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente non superiore al 10% da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 12, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei dai contratti specifici per i singoli lavori;
4. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, se già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavoridi scadenza differenziata di cui al punto d.
5. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei rispettivi lavori ancora da eseguiredella soglia non rispettata; la penale di cui allo stesso commaal comma 3, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza che saranno determinate dalla Direzione Lavori, verranno senz’altro inserite nello stato finale a debito dell’Impresa.
7. Nel caso in cui l’impresa non rispetti i tempi di intervento prescritti per gli interventi classificati come lavori urgenti e di somma urgenza, il Committente, previa formale costituzione in mora dell’Esecutore inadempiente, avrà facoltà di provvedere all’esecuzione dei lavori in economia in danno all’esecutore stesso. Tali somme verranno poste a carico dell’Operatore in sede del pagamento immediatamente successivo all’esecuzione delle lavorazioni in danno.
8. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento.
9. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, precedenti non può superare il 10 per cento 10% dell’importo contrattualecontrattuale (IVA esclusa); qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale l’Ente Appaltante potrà procedere, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la a suo insindacabile giudizio, alla risoluzione del contrattocontratto per grave ritardo rispetto alle previsioni di programma dovuto a negligenza dell'Appaltatore.
10. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante Appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardoa 1,00 ‰ giornaliero sull’importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, da applicarsi sull’importo dei lavori ancora da eseguire;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori, da applicarsi sull’importo dei lavori ancora da eseguire;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
3. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, con la relativa quantificazione temporale. Le penali sono applicate in sede di cui al presente articolo sono contabilizzate conto finale in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi fase di verifica della relativa condizione di ritardoregolare esecuzione.
4. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento 10% dell’importo contrattuale; qualora . Se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la trova applicazione l’art. 20 in materia di risoluzione del contratto.
5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante dall’amministrazione committente a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale di ritardi per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cuifatto dell’appaltatore, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appaltimancati introiti o per qualsiasi altro titolo.
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Samples: Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per mille dell'importo del contrattol’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardoritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,0 per mille (uno per mille). La medesima misura si applica Per i lavori dove è prevista dal progetto l’esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito rispetto ai termini di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardiuna o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardosi applicano ai rispettivi importi. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) a. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante l'Amministrazione Comunale non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66all’articolo 13, comma 3;
b) b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) d. nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’artal successivo art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. 29; La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui all’articolo 29. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 43, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante dall'Amministrazione Comunale a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del D.P.R. n.207/2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) allo 0,3 per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardodell’importo contrattuale. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3stessi ai sensi dell’articolo 23;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 23;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere di cui alla lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui all’articolo 29. La penale di cui al comma 3, alla lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, alla lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate conto finale ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale fini della verifica in sede di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contrattoregolare esecuzione. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Ai sensi dell’articolo 113 bis, comma 2, del Codice dei contratti nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) all’uno per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardodell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di dalla DL per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3stessi ai sensi dell’articolo 13;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoridalla DL;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorese l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavoriesecutivo di cui all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento RUP da parte della DL, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all’articolo 56.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 21, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Delibera/Determina a Contrarre
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) all’1 per mille dell'importo del contratto(euro uno e centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardocorrispondente ad euro 40,00.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66all’articolo 13, comma 32;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore cronoprogramma dei lavori;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b)è disapplicata, è disapplicata e, se, se già addebitata, è restituita, restituita qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera dc), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione dal Direttore dei Lavori in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 21, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavoriAi sensi dell’articolo 145, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per mille dell'importo del contrattol’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardoritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 %° (uno per mille) sull’importo contrattuale. La medesima misura si applica Ai sensi dell’articolo 145, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, per i lavori dove è prevista dal progetto l’esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito rispetto ai termini di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardiuna o più d’una di tali parti le penali di cui al comma 1a), l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardosi applicano ai rispettivi importi. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) : - nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, ; - nell’inizio dei lavori per ritardata consegna per fatto imputabile all’appaltatore qualora la Stazione stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66all’articolo 13, comma 3;
b) 3 nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) ; - nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) ; - nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti43, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali particomma 4, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importidel D.P.R. 207/2010. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata quantificata ai sensi del comma 32, lettere a), b) e bc), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituitanon trova applicazione, qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui all’articolo 17. La penale di cui al comma 32, lettera bc) e lettera de), è applicata quantificata con riferimento all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera cd) è applicata quantificata con riferimento all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate applicate, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi sede di conto finale ai fini della relativa condizione verifica da parte dell’organo di ritardocollaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 19, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per mille dell'importo del contrattol’ultimazione dell’opera, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardoritardo viene calcolata una penale come stabilito all'art. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo 113-bis del contratto, per ogni giorno naturale D. lgs 50/2016 e consecutivo di ritardos.m.i..
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, ;
b) nell’inizio dei lavori per ritardata consegna per fatto imputabile all’appaltatore qualora la Stazione stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’artall’ Art. 661.4 - Consegna e inizio dei lavori, comma 3;,
bc) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
de) nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti43, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali particomma 4, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importidel D.P.R. 207/2010.
3. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata quantificata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita1 non trova applicazione, qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale lavori di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo all’ rt. 1.7 – Programma esecutivo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardodell'appaltatore e cronoprogramma.
4. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la percentuale trova applicazione l’articolo in materia di risoluzione del contratto.
5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
6. E' ammessaL’applicazione delle sanzioni sarà preceduta da regolare comunicazione via mail pec (posta certificata) o con raccomandata A.R. dell’inadempienza alla Ditta aggiudicataria che ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di addebito. Decorso infruttuosamente tale termine senza che l’appaltatore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, su motivata richiesta dell'appaltatoree comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, la il Responsabile Unico di Procedimento procederà senza indugio all’applicazione della penalità de-traendo l’importo corrispondente dall’ammontare delle fatture.
7. In caso di inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o parziale disapplicazione della penalecomunque tale da pregiudicare l’espletamento del servizio, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale sarà rescisso e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice CivileResponsabile Unico di Procedimento provvederà all’incameramento della cauzione definitiva, si stabilisce che nel caso in cuiall’applicazione di una penale pari ad un quinto dell’importo contrattuale, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare salvo il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appaltirisarcimento dell’ulteriore danno.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) al 1,0 per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardodell’importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore Direttore dei lavori con l’atto di Lavori per la consegna degli stessistessi ai sensi del precedente articolo "Consegna e inizio dei lavori", qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 2 oppure comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi del precedente articolo "Consegna e inizio dei lavori", comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore Direttore dei lavoriLavori;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori opere non accettabili o danneggiati;danneggiate.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori3. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), 2 è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora se l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma rispetta il termine stabilito per l’ultimazione dei lavori di cui all’articolo "Termini per l'ultimazione dei lavori".
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) a, b e lettera d)c, è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) d è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione Responsabile del pagamento Procedimento da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi precedenti1, 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione il successivo articolo "Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini", il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavoriogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Foglio patti e condizioni e per ogni caso di carente o incompleta esecuzione della fornitura, l'Appaltatore è soggetto ad una sono previste le seguenti penali: Mancata esecuzione o sospensione della fornitura, penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo al 10% del contratto, per ogni giorno naturale valore della fornitura; Mancato rispetto delle caratteristiche della selvaggina relativamente al rapporto maschio/femmina e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà tutte le altre caratteristiche di cui all’art. 661, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate penale pari ad € 300,00= a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’artcapo. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel Nel caso di ritardo rispetto ai termini nell’esecuzione delle prestazioni, l’A.T.C., fatto salvo ogni risarcimento di una o più di tali partimaggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, in misura giornaliera, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo dello 0,3 per mille del valore dell’intera fornitura del servizio ad un massimo dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. In ogni caso le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3non supereranno, lettere a) e b)complessivamente, è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo di detto ammontare netto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il . L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità della selvaggina fornita. Il responsabile del procedimento promuove l'avvio procedimento, con nota indirizzata al Commissario Straordinario propone l’applicazione delle procedure per suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Commissario, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura del servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Fornitura Di Animali
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per mille dell'importo del contrattol’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardoritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille (in lettere zerovirgolacinque per mille). La medesima misura si applica Per i lavori dove è prevista dal progetto l’esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito rispetto ai termini di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardiuna o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardosi applicano ai rispettivi importi. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) a. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3,;
b) b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) d. nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori; Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori di cui all’arto il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. 69Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione (vedi art. 108 comma 4 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.) Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti su indicate si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono saranno contabilizzate in detrazione detrazione, in occasione del di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. L’importo Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, da applicare non può potrà superare il 10 dieci per cento dell’importo dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi siano tali , da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio determinare in relazione all'entità delle procedure per la risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalticonseguenze legate all'eventuale ritardo.
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Samples: Appalto
Penali in caso di ritardo. Per 1. Ai sensi dell’art. 113-bis del del DLgs 50/2016 e s.m.i. comma 2, le penali dovute per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari allo 0,6 (zerovirgolasei) 0,5 per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardodell'ammontare netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, e/o per il concreto inizio dei lavori qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66all’articolo 11.1, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore cronoprogramma dei lavori;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui all’articolo 16.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo Ai sensi dell’art. 113-bis del del DLgs 50/2016 e s.m.i. comma 2, l’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contrattosingoli interventi di cui ai cronoprogrammi rilasciati dalla Stazione appaltante, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 all’ 1%O (unouno per mille) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardodell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore Direttore dei lavori con l’atto di Lavori per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’art. 13, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 2 oppure comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del Verbale di consegna imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’art. 13, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale Verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore Direttore dei lavoriLavori;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione Direzione dei lavori Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento Direttore dei Lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate conto finale ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale fini della verifica in sede di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contrattocollaudo provvisorio.
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) all' 1 per mille dell'importo del contratto(euro uno e centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardocorrispondente a euro 1.625,00 (milleseicentoventicinque/00)
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’articolo 17, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 2 oppure comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 17, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorese l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavorilavori di cui all’articolo 23.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 25, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavoriTrattandosi di accordo quadro che si attualizza mediante singoli ordinativi, l'Appaltatore è soggetto ad in caso di ritardato inizio e/o ultimazione di ogni singolo lavoro, per lavori di manutenzione programmata e/o interventi non programmati di modesta entità, sarà applicata una penale stabilita nella misura giornaliera pari allo 0,6 (zerovirgolasei) all'1 per mille dell'importo dei lavori relativi all’ordinativo, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo dell’ordinativo stesso. Qualora il ritardo nell'effettuazione degli adempimenti determini un importo complessivo della penale superiore al 10% dell'importo relativo al singolo ordinativo, sarà facoltà dell’Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo L'applicazione delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante Appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio trova applicazione anche in caso di ritardo:
1. nell’inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo lavori rispetto alla prima scadenza temporale successiva data fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi non si avvalga della facoltà concessa dall’art.140 di risolvere il contratto;
2. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal di- rettore dei lavori;
3. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accetta- bili o danneggiati. In caso di pronto intervento (manutenzione urgente in reperibilità) in ritardo rispetto ai tempi previ- sti:
4. € 150,00 (euro centocinquanta/00) entro le prime due ore di ritardo rispetto ai tempi di inter- vento di cui all’art. 4;
5. € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) dopo le prime due ore ed entro le prime quattro ore di ri- tardo rispetto ai tempi di intervento di cui all’art. 4;
6. € 600,00 (euro seicento/00) dopo quattro ore ed entro le prime sei ore di ritardo rispetto ai tempi di intervento di cui all’art. 4. Oltre le sei ore rispetto ai tempi indicati all’art. 4, il ritardo sarà considerato mancato intervento. Il mancato intervento di manutenzione urgente in reperibilità sarà assimilato a tutti gli effetti a “grave inadempimento alle obbligazioni di contratto” e potrà comportare la risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 108 del Codice degli AppaltiD.lgs. 50/2016.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori1. Ai sensi dell’art. 145, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per mille dell'importo del contrattol’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa nell’ultimazione dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 all’1 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardosull’importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore Direttore dei lavori Lavori con l’atto di consegna degli stessi, ;
b) nell’inizio dei lavori per ritardata consegna per fatto imputabile all’Appaltatore qualora la Stazione appaltante l’Ente non si avvalga della facoltà di cui all’artal precedente art. 6613, comma 33 del presente Capitolato;
bc) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore Direttore dei lavoriLavori;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione Direzione dei lavori Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
de) nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti43, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali particomma 4, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importidel D.P.R. 207/2010.
3. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata quantificata ai sensi del precedente comma 3, lettere a), b) e bc), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituitanon trova applicazione, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui al successivo art. 17 del presente Capitolato.
4. La penale di cui al precedente comma 3, lettera bc) e lettera de), è applicata quantificata con riferimento all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal precedente comma 2, lettera cd) è applicata quantificata con riferimento all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Gli inadempimenti che dovessero dare luogo all’applicazione delle penali, saranno contestati all’Appaltatore per iscritto.
6. L’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Ente, nel termine massimo di giorni 5 (cinque), lavorativi, decorrenti dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non pervengano all’Ente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio dell’Ente a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate le penali stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
7. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate applicate, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi sede di conto finale ai fini della relativa condizione verifica a parte dell’organo di ritardocollaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso Responsabile del Procedimento, del certificato di regolare esecuzione.
8. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; , fermo restando il caso di risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art. 19 del presente Capitolato, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.
9. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante dall’Ente a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 all’uno (uno1,00) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardogiornaliero sull’importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66stessi ai sensi dell’articolo 11, comma 31 oppure comma 3 del presente Capitolato Speciale;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del presente Capitolato Speciale;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
cd) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione per avverse condizioni meteorologiche, citati al precedente art. 14.13;
e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorese l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavorilavori di cui all’articolo 17 del presente Capitolato Speciale.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b), c) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera ce) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione il successivo articolo 19, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante dall’amministrazione committente a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale di ritardi per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cuifatto dell’appaltatore, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appaltimancati introiti o per qualsiasi altro titolo.
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Samples: Contract for Public Works
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per mille dell'importo del contrattol’esecuzione delle opere delle singole fasi, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa nell’ultimazione dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla applicata una penale pari all'1,00 (uno) allo uno per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardodell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66all’articolo 12, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore cronoprogramma dei lavori;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui all’articolo 16.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo d’importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 18 del presente capitolato speciale d’appalto, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali d’eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per mille dell'importo del contrattol’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa nell’ultimazione dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) allo 0,5 per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardodell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66all’articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore cronoprogramma dei lavori;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, se già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavorilavori di cui all’articolo 17.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 19, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Accordo Di Programma Quadro
Penali in caso di ritardo. Per ARPAS Protocollo Arrivo N. 47589/2022 del 30-12-2022 Doc. Principale - Class. T.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente
1. Al di fuori di una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il ritardo nell'inizio direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali coma stabilto dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) allo 0,5 per mille dell'importo del contratto, (zero/5 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardomille) dell’importo contrattuale..
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 12, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di dalla DL per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3stessi ai sensi dell’Art.13;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoridalla DL;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori4. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorese l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavorilavori di cui all’Art.19.
5. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata eseguire e all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.
7. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento RUP da parte della DL, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
8. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi precedenti, 2 e 3 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’Art.21, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contrattoContratto.
9. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante Appaltante a causa dei ritardi.
10. E' ammessaTutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavorirelativa condizione di ritardo, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo saldo in sede di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appaltifinale.
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Samples: Service Agreement
Penali in caso di ritardo. Per 1. Al di fuori di una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il ritardo nell'inizio direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali coma stabilto dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardoa € 100,00.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 12, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di dalla DL per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’artstessi ai sensi dell’art. 66, comma 313;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoridalla DL;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori4. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorese l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavorilavori di cui all’art. 19.
5. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata eseguire e all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.
7. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento RUP da parte della DL, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
8. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi precedenti, 2 e 3 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’art. 21, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contrattoContratto.
9. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante Appaltante a causa dei ritardi.
10. E' ammessaTutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavorirelativa condizione di ritardo, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavorisaranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
11. La disapplicazione non comporta il riconoscimento In caso di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione apprezzabile interesse da parte della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore Stazione Appaltante a che l'ultimazione dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore avvenga in anticipo rispetto al programma esecutivo dei lavori termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione sia conforme alle obbligazioni assunte, all'esecutore sarà riconosciuto un premio per ogni giorno di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il anticipo sul termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appaltifinale pari a Euro .
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori1. Ai sensi dell’articolo 145, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per mille dell'importo l’ultimazione del contrattosingolo intervento, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) all’1,0 per mille dell'importo (euro UNO e centesimi ZERO ogni mille) dell’importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardosingolo intervento.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’intervento superiore al limite massimo consentito di tre ore previsto dall’articolo 13;
b) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66all’articolo 12, comma 3;
bc) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi semestrale della relativa condizione di ritardofattura riepilogativa.
5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 19, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
7. Nel caso in cui l’impresa non rispetti i tempi di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136intervento indicati nell’ordine di servizio per gli interventi classificati come lavori urgenti, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali l’Amministrazione avrà facoltà di avvalersi di altra Ditta per il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, pagamento della quale si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appaltirivarrà sulle somme dovute all’impresa appaltatrice.
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Samples: Contract for Works and Supplies
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) all’ 1 per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardodell’importo contrattuale relativo all’esecuzione dei lavori.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel tempistiche del programma esecutivo dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavoriper ogni lavorazione.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorel’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera dc), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera cd) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattualecontrattuale relativo all’esecuzione dei lavori; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 54, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardoritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro UNO e centesimi ZERO ogni mille) dell’importo netto contrattuale.
2. La medesima misura si applica in In caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla mancato rispetto delle scadenze temporali per la redazione del completamento della progettazione esecutiva viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, a euro 500,00 per ogni giorno naturale e consecutivo giorni di ritardo.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
cb) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
dc) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei termini imposti dalla direzione dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più partiper l’esecuzione, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dopo l’avvenuta ultimazione dei lavori, di opere di finitura non inficianti l’utilizzo e la funzionalità dell’impianto.
4. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorese l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavorilavori di cui all’articolo 23.
5. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento direttore dei lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
7. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo netto contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 25, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
8. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) allo 1 per mille dell'importo del contratto, per (euro uno e centesimi zero ogni giorno naturale e consecutivo di ritardomille) dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di dalla DL per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3stessi ai sensi dell’articolo 12;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 12, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavoridalla DL;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
de) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata prestazioni totalmente o parzialmente non eseguite, quest'ultime verranno considerate comunque prestazioni non eseguite;
f) prestazioni eseguite in più parti, nel caso di modo difforme dalle prescrizioni tecniche;
g) prestazioni eseguite in ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavoritempi pianificati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 32, lettere lettera a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatorese l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavoriesecutivo di cui all’articolo 18.
4. La penale di cui al comma 32, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso commaal comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento RUP da parte della DL, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all’articolo 55.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l’articolo 20, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Construction Contract
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, viene applicata, ai sensi dell’art.113-bis, comma 2 del D. Lgs. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi50/2016 e smi, l'Appaltatore è soggetto alla una penale pari all'1,00 (uno) all’1 per mille dell'importo del contratto, per (euro uno e centesimi zero ogni giorno naturale e consecutivo di ritardomille) dell’importo contrattuale. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1precedente periodo, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore Direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’Appaltatore;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore Direttore dei lavori;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere per ritardo nell’inizio dei lavori (lett. a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora se l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavorilavori di cui al successivo art. 1.18. La penale di cui al comma 3, alla lettera b) e alla lettera d), c) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, alla lettera cd) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione RUP da parte del pagamento Direttore dei lavori immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile percentuale trova applicazione l’art. 1.20 del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la presente Capitolato in materia di risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante dall’AdSP a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per 1. Al di fuori di una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il ritardo nell'inizio direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali come stabilito dell'art. 108, comma 4, del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla viene applicata una penale pari all'1,00 (uno) allo uno per mille dell'importo del contratto, per (Euro uno e centesimi zero ogni giorno naturale e consecutivo di ritardomille) dell’importo contrattuale.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 12, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di per la consegna degli stessistessi ai sensi dell’articolo 13, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 2 oppure comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
cd) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appalti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali in caso di ritardo. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei1 La penalità vengono stabilite come di seguito descritte:
a) per mille dell'importo del contratto, Sopralluogo: Euro 100,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (unorispetto al termine massimo previsto per ogni singolo sopralluogo.
b) per mille dell'importo del contratto, Preventivo: Euro 100,00 per ogni giorno naturale di ritardo rispetto al termine massimo previsto per ogni singolo preventivo.
c) Esecuzione lavori ordinari e consecutivo programmati: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. ritardo rispetto al termine massimo previsto per ogni singolo lavoro.
d) Verifiche statiche o funzionali: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo previsto per ogni singola verifica.
e) Interventi in reperibilità e pronto intervento (entro 1h): Euro 200,00 per ogni inadempienza rispetto alle procedure e al termine massimo previsto per ogni singolo intervento.
2 La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardoritardo per:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
cb) nel il rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 3 Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo .
4 L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, 1 e 2 non può superare il 10 5 % (cinque per cento dell’importo cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualepercentuale trova applicazione l'art. 70, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la in materia di risoluzione del contratto. L’applicazione .
5 L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessaNel corso del Procedimento sanzionatorio è riconosciuta all'Impresa la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni con istanza indirizzata al Responsabile del Procedimento e corredata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative della non applicabilità delle penali. Le istanze devono essere presentate non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale la Direzione Lavori comunica all'Impresa la determinazione di applicare penali per le inadempienze contestate, su motivata richiesta dell'appaltatoreovvero comunica l'avvenuta emissione del certificato di pagamento in acconto o del saldo, la totale con applicazione di penali. Costituiscono motivi di spostamento dei termini delle prestazioni quelli connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati da valida documentazione ed accettati dal Responsabile del Procedimento, purché l'Impresa provveda, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, ad inoltrare specifica comunicazione. Qualunque fatto della Stazione Appaltante, che obblighi l'Impresa a sospendere il servizio o parziale disapplicazione della penalea ritardarlo, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltantepuò costituire motivo per lo spostamento dei termini. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione Non possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca contestate penalità, applicate in relazione ad inadempienze determinate da cause di forza maggiore ma non esservi alcun ritardo rispetto comunicate alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori D.L. nei modi e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. nn. 136, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori nei tempi di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appaltisopra.
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Penali in caso di ritardo. Per il 1. Qualora a seguito di richiesta d'intervento l’Appaltatore non ottemperi nei termini temporali indicati nel presente capitolato, potrà essere comminata una penale, che tuttavia non esonera l'Impresa dal pagamento di maggiori danni causati direttamente o indirettamente dal mancato o dal ritardato intervento. Il ritardo nell'inizio nell’esecuzione dei singoli interventi ordinati dalla direzione comporta l’applicazione nella misura di seguito indicata. Penali per ritardati inizio e/o ultimazione lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una : Interventi urgentissimi – penale pari allo 0,6 di 200 € (zerovirgolaseiduecento euro) per mille dell'importo ogni giorno di ritardo. Interventi urgenti – penale di 100 € (centoeuro) per ogni giorno di ritardo. Interventi ordinari o programmati – penale di 50 € (cinquantaeuro) per ogni giorno di ritardo. Penale per ritardata consegna documentazione contabile: Fissata forfettariamente nello 0,5% dell’importo netto del contratto, consuntivo di ogni pratica per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’art. 66, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 69. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di mancato inizio delle prestazioni richieste o nel caso l'Impresa non provveda alla sistemazione di interventi non eseguiti a regola d'arte e contestati entro il termine fissato, la Direzione Lavori fisserà un termine perentorio, decorso inutilmente il quale la Direzione Lavori affiderà d'ufficio ad altra impresa l'esecuzione delle opere ordinate, con addebito dell'eventuale maggior costo sostenuto, oltre ad una maggiorazione del 10% (dieci per cento) per spese di ricerca dell'esecutore, per la predisposizione ed il coordinamento dell'intervento. La ripetuta inosservanza di tale obbligo darà titolo alla Stazione appaltante per procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli arttper colpa dell’Appaltatore, con addebito di ogni danno. nn. 136L'Appaltatore avrà l'obbligo di consentire l'accesso al cantiere all'impresa incaricata, 137 e 138 . 119 del D.Lgs. n. 163/2006mettendo gratuitamente a disposizione l'uso di attrezzature necessarie all'esecuzione dell'intervento ordinato (ponteggi, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del Regolamento Generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art.140 del Codice degli Appaltiprotezioni ecc.).
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