Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a: - due mesi per le categorie A e B; - sei mesi per le altre categorie. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
Appears in 6 contracts
Samples: Accordo Interconfederale Per La Costituzione Delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente
Periodo di prova. L'assunzione Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore avviene assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore a: - due mesi ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per le categorie A intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e B; - sei mesi per le altre categorie2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNL. Durante tale il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è reciproco assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il diritto alla risoluzione del recesso dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta viene corrisposta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed per il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il solo periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizioprestato.
Appears in 5 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Periodo di prova. L'assunzione Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettivo servizio per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettivo servizio per i lavoratori inquadrati nei livelli superiori al 6°. Per il periodo di prova del lavoratore avviene assunto con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato si fa riferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore a: - due mesi ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per le categorie A intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e B; - sei mesi per le altre categorie2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima sempre che il lavoratore riprenda servizio entro tre mesi. Durante tale il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è reciproco assegnato in re- lazione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il diritto alla risoluzione del recesso dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta viene corrisposta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed per il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il solo periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizioprestato.
Appears in 4 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore pari a: - due mesi 60 giorni lavorativi per le categorie i livelli A e B; - sei mesi 180 giorni di calendario per le altre categoriegli altri livelli. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattiamalattia o infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
Appears in 4 contracts
Samples: Regolamento Per L’assistenza Domiciliare, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Regolamento Per L’assistenza Domiciliare
Periodo di prova. L'assunzione Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova. tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettivo servizio per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettivo servizio per i lavoratori inquadrati nei livelli superiori al 6°. per il periodo di prova del lavoratore avviene assunto con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato si fa riferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore a: - due mesi ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per le categorie A intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e B; - sei mesi per le altre categorie2111 del codice civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima sempre che il lavoratore riprenda servizio entro tre mesi. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al sia l’azienda sia il lavoratore spetta la possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, del lavoratore in ogni caso, prova non potrà può essere inferiore a quella stabilita contrattualmente fissata dal presente contratto per la qualifica il livello di classificazione cui appartiene il lavoratore interessatoè assegnato in re- lazione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Ove Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova venga interrotto prova, viene corrisposta la retribuzione per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il solo periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizioprestato.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Periodo di prova. L'assunzione in servizio La durata massima del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore apotrà superare i seguenti limiti: - due Quadri e Primo Livello 6 mesi Secondo e Terzo Livello 60 giorni Quarto e Quinto Livello 45 giorni Sesto e Settimo Livello 30 giorni Ai sensi dell'art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n.1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n.562, il periodo indicato per le categorie A Quadri e B; - sei mesi Primo livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per le altre categoriei restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante tale il periodo è reciproco di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momentomomento da una parte o dall'altra, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, preavviso e con diritto al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effettied ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti, Composizione Delle Parti Premessa Generale
Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore delle lavoratrici e dei lavoratori avviene con un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore aai seguenti periodi: - due mesi per le categorie A e B; - sei mesi per le altre categorie. Durante tale Categoria Posizione economica Giornate di effettiva prestazione Nel corso del periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, momento senza preavvisoobbligo di preavviso nè di relativa indennità. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente stabilito dal contratto stesso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, prova ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice e al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o e alle ore di lavoro compiutolavoro, nonché ai i ratei di ferie ferie, di 13a e della tredicesima mensilità ed il di trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessatorapporto. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, malattia la lavoratrice e il lavoratore sarà ammesso potranno essere ammessi a completare il periodo di prova stesso ove sia qualora siano in grado di riprendere il servizio entro novanta 60 giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice e il lavoratore si intenderà confermato intenderanno confermati in servizio.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Periodo di prova. L'assunzione L’assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a: - due mesi per le categorie A e B; - sei mesi per le altre categorie. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro lavo- ro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero ovve- ro alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate giorna- te o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà sa- rà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere ripren- dere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
Appears in 2 contracts
Samples: Accordo Per La Firma Del CCNL 2002 2005 Del Personale Dipendente, Accordo Per La Firma Del CCNL 2002 2005 Del Personale Dipendente
Periodo di prova. L'assunzione Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettivo servizio per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettivo servizio per i lavoratori inquadrati nei livelli superiori al 6°. Per il periodo di prova del lavoratore avviene assunto con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato si fa riferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore a: - due mesi ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per le categorie A intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e B; - sei mesi per le altre categorie2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima, sempre che il lavoratore riprenda servizio entro tre mesi. Durante tale il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è reciproco assegnato in relazione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il diritto alla risoluzione del recesso dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta viene corrisposta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed per il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il solo periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizioprestato.
Appears in 2 contracts
Samples: trasparenza.harnekinfo.it, www.anigas.it
Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore avviene può avvenire con un periodo di prova non superiore a: - di sei mesi per i quadri e per gli impiegati di livello 1º super e 1º livello; di quattro mesi per gli impiegati di livello 2º, 3º, 4º; di due mesi per le categorie A gli impiegati di 5º, 6º livello; di un mese per il personale al 7º livello. I periodi di prova sono da considerarsi di effettiva presenza in servizio. Il periodo di prova e B; - sei mesi per le altre categoriela sua durata sono fissati nella lettera d'assunzione controfirmata dal lavoratore. Durante tale il periodo di prova è reciproco facoltà d'entrambe le parti di risolvere in qualsiasi momento il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momentosenza preavviso né relativa indennità; salvo il diritto del lavoratore a ricevere, senza preavvisoper il periodo di servizio prestato, la retribuzione spettantegli per le mansioni espletate. In caso di risoluzione Qualora, allo scadere del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero l'Azienda non proceda alla fine dello stessodisdetta del rapporto, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturatodipendente s'intenderà confermato in servizio. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il Il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto computato a tutti gli effettieffetti nell'anzianità. Trascorso il periodo Le suddette disposizioni non s'applicano ai contratti di prova stabilito, senza che formazione e lavoro per i quali si sia proceduto rinvia alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato disciplina legislativa degli stessi ed agli accordi in serviziomateria.
Appears in 1 contract
Samples: www.slc-cgil.it
Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore personale avviene con un periodo di prova, salvo diversa determinazione dell'impresa. La durata massima del periodo di prova non superiore apotrà superare i seguenti limiti: Per i prestatori di lavoro a tempo determinato per un periodo pari o inferiore a nove mesi il periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: Quadri 60 giorni di lavoro effettivo Livello A 45 giorni di lavoro effettivo Livello B - due mesi C 30 giorni di lavoro effettivo Livello D 22 giorni di lavoro effettivo Livello E 15 giorni di lavoro effettivo Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per le categorie A e B; - sei mesi per le altre categoriela qualifica attribuita al lavoratore stesso. Durante tale Nel corso del periodo è reciproco di prova il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momentomomento da una parte o dall'altra, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, preavviso e con diritto al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effettied ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. Le parti si danno atto che i contratti a tempo determinato trasformati in serviziorapporto a tempo indeterminato per le stesse mansioni sono esclusi dal periodo di prova.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con può essere subordinata ad un periodo di prova non superiore a: - • sei mesi per i dipendenti dei livello Q e 1° livello • tre mesi per i dipendenti dei livelli 2°, 3° e 4° livello • due mesi per le categorie A i dipendenti dei livelli 5°, 6°, 7°, 8° e B9° livello Il periodo di prova deve risultare dalla lettera d'assunzione. In caso di contratti a termine successivi costituiti per un numero superiore a due, con medesime mansioni e con la medesima società, non sarà prevista l’apposizione del patto di prova. Ove il periodo di prova sia interrotto per causa di malattia o infortunio, il dipendente è ammesso a completare il periodo stesso, purché l’assenza non abbia durata superiore al periodo di prova stesso; - sei mesi per le altre categorietrascorso tale periodo senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'Azienda può risolvere il rapporto di lavoro. Durante tale il periodo è reciproco il diritto alla di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto. Tuttavia la risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire ad iniziativa di ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, qualunque momento senza preavvisopreavviso e con trattamento di fine rapporto. In caso La retribuzione è corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Se la risoluzione del rapporto di lavoro non avviene durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, il lavoratore è confermato in servizio al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e termine della tredicesima mensilità prova ed il trattamento periodo stesso è considerato, ad ogni effetto, nella determinazione dell'anzianità di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
Appears in 1 contract
Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un Per il personale afferente alla categoria A il periodo di prova non superiore a: - due mesi per le viene espletato entro 30 giorni lavorativi dalla data di assunzione. Per il personale afferente alle categorie A B e B; - sei mesi per le altre categorieC il periodo di prova viene espletato entro 60 giorni lavorativi dalla data di assunzione. Per il restante personale tale periodo viene espletato entro 180 giorni. Per giorni lavorativi si intendono giorni di effettivo lavoro. Durante tale il periodo è reciproco di prova il diritto alla rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso. Gli enti, opere ed istituti si impegnano a procedere all'eventuale risoluzione del rapporto dopo che sia trascorsa almeno la metà del periodo previsto. Trascorso il periodo di lavoro in qualsiasi momentoprova senza che nessuna delle parti abbia dato formale disdetta scritta, senza preavvisol'assunzione della lavoratrice o del lavoratore si intenderà confermata e lo stesso periodo sarà computato nell'anzianità di servizio. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, alla/al lavoratore dipendente spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai i ratei di ferie ferie, delle mensilità aggiuntive e della tredicesima mensilità ed il trattamento dell'indennità di fine rapporto maturati. La frazione di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessatomese superiore ai 15 giorni va considerata come mese intero. Ove il periodo di prova venga interrotto per a causa di malattia, maternità o infortunio sul lavoro la/il lavoratore dipendente sarà ammesso ammessa/o a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in serviziostesso.
Appears in 1 contract
Periodo di prova. L'assunzione L’assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova prova, espresso in giorni di effettiva prestazione, risultante dalla lettera di assunzione, non superiore a: - due mesi per le categorie A Livelli Giorni Quadri, 1° e B; - sei mesi per le altre categorie2° 130 3°, 4° e 5° 90 6° 40 7° 35 8° 30 In caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni, i giorni di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo di 130 giorni. Durante tale il periodo è reciproco di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto. Durante il diritto alla risoluzione del rapporto periodo di lavoro prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, risolvere il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effettisenza obbligo di preavviso ne di indennità sostitutiva dello stesso. Trascorso il Qualora alla scadenza del periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavororapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizioservizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo di prova: - i lavoratori stagionali a tempo determinato, che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le identiche mansioni nel biennio precedente; - i lavoratori già precedentemente utilizzati con contratto di lavoro temporaneo o di somministrazione, che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le identiche mansioni nel biennio precedente.
Appears in 1 contract
Samples: Costituzione Delle Parti
Periodo di prova. L'assunzione in servizio della lavoratrice e del lavoratore avviene con un periodo secondo i seguenti periodi di prova non superiore aprova: - due mesi 60 giorni di calendario per le categorie A dipendenti e B; - sei mesi i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche A1, A2. 90 giorni di calendario per le dipendenti e i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche A3, A4. 120 giorni per tutte le altre categorieposizioni economiche. Durante tale periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice o al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o e alle ore di lavoro compiuto, compiuto nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene la lavoratrice o il lavoratore interessatolavoratore. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, malattia la lavoratrice o il lavoratore sarà ammesso a potrà completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effettieffetti con la data di inizio della assenza. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice o il lavoratore si intenderà confermato in servizioservizio a tutti gli effetti.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici Ed I Lavoratori Dipendenti Dall’anffas
Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo secondo i seguenti periodi di prova non superiore aprova: - due 60 gg. di calendario per i lavoratori dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche A1, A2; 120 gg. di calendario per i lavoratori dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche A3, A4; 150 gg. di calendario per i lavoratori dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche B1 e B2; Sei mesi per le categorie A e B; - sei mesi per le altre categorietutti gli altri lavoratori. Durante tale periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia il lavoratore potrà completare lo stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro 90 giorni dall’inizio della malattia; in caso contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o e alle ore di lavoro compiuto, compiuto nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica qualifica, cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
Appears in 1 contract
Samples: www.fpscagliari.it
Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a: - • • due mesi per le categorie A e B; - • • sei mesi per le altre categorie. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
Appears in 1 contract
Periodo di prova. L'assunzione in servizio La durata del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore apotrà superare i seguenti limiti: - due mesi 30 giorni lavorativi per le i lavoratori delle categorie A e B; B 60 giorni lavorativi per i lavoratori delle categorie C e D 90 giorni lavorativi per i lavoratori delle categorie E - sei mesi per le altre categorie. F Durante tale periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice o al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o e alle ore di lavoro compiuto, compiuto nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturatomaturati. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene la lavoratrice o il lavoratore interessatolavoratore. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, malattia la lavoratrice o il lavoratore sarà ammesso a potrà completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, ; fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; , in caso contrario, contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effettieffetti con la data di inizio della assenza. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia nessuna delle parti abbia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice o il lavoratore si intenderà confermato in servizioservizio a tutti gli effetti a tempo indeterminato.
Appears in 1 contract
Samples: fp.cisl.it
Periodo di prova. L'assunzione Il lavoratore ammesso in servizio del lavoratore avviene consegue l’inserimento definitivo dopo aver prestato, con esito favorevole, un eventuale periodo di prova non superiore acome di seguito indicato: - due mesi per le categorie A e B; - sei mesi di effettivo servizio prestato, per le altre categorieil personale inquadrato nella categoria Quadri e nella categoria di fascia “A”; - tre mesi di effettivo servizio prestato, per il personale inquadrato nelle categorie di fascia “B” e “C”. Il periodo di prova può essere svolto, in tutto o in parte, presso sedi diverse da quelle di destinazione, in relazione alle esigenze di verifica delle attitudini professionali del lavoratore. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessatopuò partecipare a corsi di formazione e/o seguire un periodo di apprendimento anche presso altra sede, nel contesto delle esigenze di verifica suddette. Ove il Il superamento del periodo di prova venga interrotto per causa di malattiacomporta l’immissione nell’organico, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto con riconoscimento a tutti gli effetti, ivi compresa l’anzianità, del periodo prestato. Trascorso Durante il periodo di prova stabilitoprova, il rapporto potrà essere risolto dalle parti in qualsiasi momento senza che si sia proceduto alla disdetta preavviso e senza diritto ad alcun indennizzo da parte del rapporto datore di lavoro, fermo restando il diritto del lavoratore si intenderà confermato in servizioal trattamento di fine rapporto.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Nazionale Sistema Acli
Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con può essere fatta nell'ambito della qualifica per la quale è stato richiesto per un periodo di prova che dovrà risultare da comunicazione scritta, la cui durata non potrà essere superiore a: - due mesi La malattia, l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale, intervenuti durante il periodo di prova, sospendono la prova stessa per le categorie A un periodo pari alla durata dell'evento morboso nell'ambito massimo del periodo di conservazione del posto di cui all'art. 46; al termine del periodo di astensione dal lavoro riprenderà la decorrenza dal periodo di prova per la parte residua. L'integrazione economica a carico del datore di lavoro è dovuta esclusivamente per i casi di sospensione del periodo di prova a seguito di infortunio sul lavoro e B; - sei mesi per le altre categoriemalattie professionali. Durante tale il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione ammessa, in qualsiasi momento da entrambe le parti, la rescissione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza alcun preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta sarà corrisposta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiutofatto pattuita, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, che comunque non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo prevista, nonchè gli eventuali ratei di prova venga interrotto per causa di malattiagratifica natalizia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorniferie, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrariot.f.r., il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in serviziocalcolati secondo i criteri previsti ai rispettivi articoli.
Appears in 1 contract
Periodo di prova. L'assunzione L’assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a: - due mesi per le categorie A e Ae B; - sei mesi per le altre categorie. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.. Art. 15 -
Appears in 1 contract
Samples: www.fpcgil.it
Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore delle lavoratrici e dei lavoratori avviene con un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore aai seguenti periodi: - due mesi 1 mese di calendario per le categorie A e B; - sei dipendenti ed i dipendenti inquadrati nei livelli 1°, 2°, 2 mesi di calendario per le altre categoriedipendenti ed i dipendenti inquadrati nei livelli 3°, 4°; 3 mesi di calendario per le dipendenti ed i dipendenti inquadrati nei livelli 5°, 6°, 7°; 4 mesi di calendario per le dipendenti ed i dipendenti inquadrati nei livelli 8°, 9°, 10°. Durante tale Nel corso del periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, momento senza preavvisoobbligo di preavviso né di relativa indennità. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente stabilito dal contratto stesso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, prova ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice ed al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o e alle ore di lavoro compiutolavoro, nonché ai i ratei di ferie ferie, di tredicesima e della tredicesima mensilità ed il di trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessatorapporto. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, malattia la lavoratrice ed il lavoratore sarà ammesso potranno essere ammessi a completare il periodo di prova stesso ove sia qualora siano in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti60 gg. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice ed il lavoratore si intenderà confermato intenderanno confermati in servizio.
Appears in 1 contract
Samples: Verbale Di Accordo Preliminare
Periodo di prova. L'assunzione L’assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a: - due 2 mesi per le categorie A e B; - sei 6 mesi per le altre categorie. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavvisopreav- viso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima 13a mensilità ed e il trattamento di fine rapporto di lavoro TFR maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene ap- partiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta 90 giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanzagravi- danza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
Appears in 1 contract
Samples: www.frgeditore.it
Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore delle lavoratrici e dei lavoratori avviene con un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore aai seguenti periodi: - due mesi per le categorie Categoria Posizione economica Giornate di effettiva prestazione A e B; - sei mesi per le altre categorie. Durante tale A1 A2 30 30 B B1 30 C1 30 C C2 45 C3 60 D1 60 D D2 60 D3 60 E E1 E2 60 180 F F1 F2 180 180 Nel corso del periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, momento senza preavvisoobbligo di preavviso né di relativa indennità. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente stabilito dal contratto stesso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, prova ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice e al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o e alle ore di lavoro compiutolavoro, nonché ai i ratei di ferie ferie, di 13a e della tredicesima mensilità ed il di trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessatorapporto. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, malattia la lavoratrice e il lavoratore sarà ammesso potranno essere ammessi a completare il periodo di prova stesso ove sia qualora siano in grado di riprendere il servizio entro novanta 60 giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, lavoro la lavoratrice e il lavoratore si intenderà confermato intenderanno confermati in servizio.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 16 12 2011
Periodo di prova. L'assunzione Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettivo servizio per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettivo servizio per i lavoratori inquadrati nei livelli superiori al 6°. Per il periodo di prova del lavoratore avviene assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore a: - due mesi ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per le categorie A intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e B; - sei mesi per le altre categorie2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNL. Durante tale il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è reciproco assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il diritto alla risoluzione del recesso dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta viene corrisposta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed per il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il solo periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizioprestato.
Appears in 1 contract
Periodo di prova. L'assunzione in servizio del Il lavoratore avviene con assunto è soggetto ad un periodo di prova non superiore a: - due mesi per le categorie A e B; - sei mesi per le altre categoriea , decorrenti dalla data di effettiva assunzione. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto; la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, spettante non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente in vigore per il livello nel quale il lavoratore presta servizio. Durante tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle parti contraenti anche senza preavviso e senza che ciò comporti diritto di indennità alcuna per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessatorisoluzione stessa. Ove Non sono ammesse proroghe del periodo di prova. Superato il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizioservizio con decorrenza dal primo giorno di effettiva assunzione, pertanto il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti della anzianità del lavoratore. In caso di infortunio sul lavoro, il periodo di prova resterà sospeso sino alla data di rientro in servizio del lavoratore. Nei casi di sopravvenuta malattia, anche derivante da infortunio, il periodo di prova verrà sospeso fino ad un massimo di 6 mesi dal giorno di inizio della malattia.; superato tale limite, il rapporto di lavoro è da intendersi risolto.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Lavoro a Progetto
Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a: - • due mesi per le categorie A e B; - • sei mesi per le altre categorie. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica qualifica, cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
Appears in 1 contract
Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore delle lavoratrici e dei lavoratori avviene con un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore aai seguenti periodi: - due mesi per le categorie A e B; - sei mesi per le altre categorie. Durante tale C C1 C2 C3 30 45 60 D D1 D2 D3 60 60 60 Nel corso del periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, momento senza preavvisoobbligo di preavviso nè di relativa indennità. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente stabilito dal contratto stesso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, prova ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice e al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o e alle ore di lavoro compiutolavoro, nonché ai i ratei di ferie ferie, di 13a e della tredicesima mensilità ed il di trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessatorapporto. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, malattia la lavoratrice e il lavoratore sarà ammesso potranno essere ammessi a completare il periodo di prova stesso ove sia qualora siano in grado di riprendere il servizio entro novanta 60 giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice e il lavoratore si intenderà confermato intenderanno confermati in servizio.
Appears in 1 contract
Periodo di prova. L'assunzione in servizio La durata massima del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore apotrà superare i seguenti limiti: - due Quadri e Primo Livello 6 mesi Secondo e Terzo Livello 60 giorni Quarto e Quinto Livello 45 giorni Sesto e Settimo Livello 30 giorni Ai sensi dell'art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per le categorie A Quadri e B; - sei mesi Primo livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per le altre categoriei restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante tale il periodo è reciproco di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momentomomento da una parte o dall'altra, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, preavviso e con diritto al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effettied ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
Appears in 1 contract
Periodo di prova. L'assunzione Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettivo servizio per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettivo servizio per i lavoratori inquadrati nei livelli superiori al 6°. Per il periodo di prova del lavoratore avviene assunto con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato si fa riferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono esse- re sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore a: - due mesi ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per le categorie A intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e B; - sei mesi per le altre categorie2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’as- senza medesima, sempre che il lavoratore riprenda servizio entro tre mesi. Durante tale il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal pre- sente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è reciproco assegnato in relazione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolu- menti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il diritto alla risoluzione del recesso dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta viene corrisposta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed per il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il solo periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizioprestato.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Settore Gas Acqua
Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a: - • due mesi per le categorie A e B; - • sei mesi per le altre categorie. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
Appears in 1 contract
Periodo di prova. L'assunzione in servizio La durata massima del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore apotrà superare i seguenti limiti: - due Quadri e Primo Livello 6 mesi Secondo e Terzo Livello 60 giorni Quarto e Quinto Livello 60 giorni Sesto e Settimo Livello 45 giorni Il periodo indicato per le categorie A Quadri e B; - sei mesi Primo livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per le altre categoriei restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante tale il periodo è reciproco di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momentomomento da una parte o dall'altra, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, preavviso e con diritto al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effettied ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. Dichiarazione a verbale Le Parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in serviziomateria di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
Appears in 1 contract
Samples: www.asaservizisrl.com
Periodo di prova. L'assunzione Il lavoratore assunto in servizio del lavoratore avviene con a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova. Il periodo di prova non superiore è fissato in un numero di mesi effettivo pari a: - due mesi • 9 per le categorie A i lavoratori inquadrati in area “Q” • 6 per i lavoratori inquadrati in area “A”, “B” e B; - sei mesi “C” • 3 per le altre categorie. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione i lavoratori inquadrati in area “D” Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova; il pe- riodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli artt. 2110 e 2111 c.c. con decorrenza dal giorno di inizio del- l’assenza medesima. Nel caso di sopravvenuta malattia, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa resta sospeso fino ad un mas- simo di 3 mesi dal giorno dell’inizio della malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo . Superato questo limite di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrariotempo, il rapporto di lavoro si intenderà rimane risolto a tutti gli effettiad ogni effetto. Durante il periodo di prova sia l’azienda che il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva dello stesso. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto dichiarazione di lavororecesso, il lavoratore si intenderà confermato in serviziopassa di diritto effettivo, a tutti gli effetti del presente contratto. In caso di conferma, il periodo di prova viene computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali.
Appears in 1 contract
Periodo di prova. L'assunzione L’assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo i seguenti periodi di prova non superiore aprova: - due mesi 60 gg. di calendario per le categorie A e Bi dipendenti inquadrati nella categoria “A”; - sei mesi 90 gg. di calendario per le altre categoriei dipendenti inquadrati nella categoria “B”; - 120 gg. di calendario per tutti gli altri dipendenti. Durante tale periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. Comunque il datore di lavoro può ritenere concluso negativamente il periodo di prova decorso un periodo congruo di almeno il 50% di quello previsto per ciascuna categoria. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore dipendente spetta la retribuzione relativa alle giornate o e alle ore di lavoro compiuto, compiuto nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica qualifica, cui appartiene il lavoratore interessatola risorsa interessata. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, malattia il lavoratore dipendente sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effettieffetti con la data di inizio dell’assenza. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore dipendente si intenderà confermato in servizio.
Appears in 1 contract
Periodo di prova. L'assunzione in servizio del Il lavoratore avviene con assunto è soggetto ad un periodo di prova non superiore a: - due mesi per le categorie A e B; - sei mesi per le altre categoriea ,decorrenti dalla data di effettiva assunzione. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto; la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, spettante non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente in vigore per il livello nel quale il lavoratore presta servizio. Durante tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle parti contraenti anche senza preavviso e senza che ciò comporti diritto di indennità alcuna per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessatorisoluzione stessa. Ove Non sono ammesse proroghe del periodo di prova. Superato il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizioservizio con decorrenza dal primo giorno di effettiva assunzione, pertanto il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti della anzianità del lavoratore. In caso di infortunio sul lavoro, il periodo di prova resterà sospeso sino alla data di rientro in servizio del lavoratore. Nei casi di sopravvenuta malattia, anche derivante da infortunio, il periodo di prova verrà sospeso fino ad un massimo di 6 mesi dal giorno di inizio della malattia.; superato tale limite, il rapporto di lavoro è da intendersi risolto.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Lavoro a Progetto
Periodo di prova. L'assunzione L’assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a: - · due mesi per le categorie A e B; - · sei mesi per le altre categorie. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica qualifica, cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, malattia il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
Appears in 1 contract
Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore delle lavoratrici e dei lavoratori avviene con un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore aai seguenti periodi: - due mesi per le categorie A e B; - sei mesi per le altre categorie. Durante tale B B1 30 C C1 C2 C3 30 45 60 D D1 D2 D3 60 60 60 Nel corso del periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, momento senza preavvisoobbligo di preavviso né di relativa indennità. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente stabilito dal contratto stesso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, prova ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice ed al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o e alle ore di lavoro compiutolavoro, nonché ai i ratei di ferie ferie, di tredicesima e della tredicesima mensilità ed il di trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessatorapporto. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, malattia la lavoratrice ed il lavoratore sarà ammesso potranno essere ammessi a completare il periodo di prova stesso ove sia qualora siano in grado di riprendere il servizio entro novanta 60 giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice ed il lavoratore si intenderà confermato intenderanno confermati in servizio.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Interconfederale Rsu
Periodo di prova. L'assunzione L’assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a: - due mesi per le categorie A e B; , - sei mesi per le altre categorie. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente contrat- tualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso am- messo a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto rap- porto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
Appears in 1 contract
Periodo di prova. L'assunzione in servizio La durata massima del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore apotrà superare i seguenti limiti: - due Quadri e Primo Livello 6 mesi Secondo e Terzo Livello 60 giorni Quarto e Quinto Livello 60 giorni Sesto e Settimo Livello 45 giorni Ai sensi dell’art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per le categorie A Quadri e B; - sei mesi Primo livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per le altre categoriei restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante tale il periodo è reciproco di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momentomomento da una parte o dall’altra, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, preavviso e con diritto al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effettied ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si sia proceduto alla disdetta intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Sezione Seconda - Disciplina del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.lavoro - Titolo V - Svolgimento del rapporto di lavoro - Capo I - Orario di lavoro —
Appears in 1 contract
Samples: www.camera.it
Periodo di prova. L'assunzione L’assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a: - due mesi per le categorie A e B; - sei mesi per le altre categorie. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene ap- partiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Sulla Costituzione Delle Rsu
Periodo di prova. L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a: - due 2 mesi per le categorie A e B; B - sei 6 mesi per le altre categorie. categorie Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima 13a mensilità ed e il trattamento di fine rapporto di lavoro TFR maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta 90 giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
Appears in 1 contract