Common use of Periodo di prova Clause in Contracts

Periodo di prova. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNL. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestato.

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Periodo di prova. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa effettivo servizio per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa effettivo servizio per gli altri lavoratorii lavoratori inquadrati nei livelli superiori al 6°. Per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento riferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque sempre che il lavoratore riprenda servizio entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNLtre mesi. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione re- lazione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestato.

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Periodo di prova. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa effettivo servizio per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa effettivo servizio per gli altri lavoratorii lavoratori inquadrati nei livelli superiori al 6°. Per per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento riferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civilecodice civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque sempre che il lavoratore riprenda servizio entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNLtre mesi. Durante durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione re- lazione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestato.

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Periodo di prova. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad contratto individuale potrà prevedere anche l’espletamento di un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi La durata del periodo di prova non potrà superare: Livelli Periodo Livello I 60 giorni di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi Livello II 50 giorni di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per Livello III 40 giorni di effettiva prestazione lavorativa Livello IV 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa Livello V - VI 25 giorni di effettiva prestazione lavorativa Livello VII 20 giorni di effettiva prestazione lavorativa Livello VIII 15 giorni di effettiva prestazione lavorativa Le Parti durante il periodo di prova del lavoratore assunto con sono libere di recedere dal contratto senza obbligo di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo motivazione e senza obbligo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né dare preavviso o di pagare la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNLrelativa indennità sostitutiva. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La la retribuzione del lavoratore in prova non può potrà essere inferiore a quella fissata dal presente contratto al minimo contrattuale stabilito per la qualifica ed il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; attribuiti al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svoltestesso. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante Trascorso il periodo di provaprova senza che sia intervenuta la rescissione del contratto di lavoro da almeno una delle parti, viene corrisposta la retribuzione per l’assunzione del lavoratore si intenderà perfezionata ed il solo periodo di servizio prestatoprova sarà cumulato all'anzianità di servizio. Il periodo di prova rimane sospeso per malattia o infortunio del lavoratore. Il lavoratore dipendente in prova ha diritto, in caso di insorgenza di malattia, a fruire anche di un periodo di comporto, c.d. mini-comporto, pari alla metà del periodo di prova. In detto comporto vanno riassunti tutti gli eventuali periodi di malattia. Decorso detto periodo di comporto il dipendente può essere licenziato per giusta causa.

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Periodo di prova. Il lavoratore periodo di prova deve risultare da atto scritto. In mancanza di que- sto l’impiegato si intende assunto senza prova alle condizioni stabili- te dal presente contratto e dai contratti territoriali per la categoria cui l’impiegato stesso appartiene in base alle mansioni che è chiamato a svolgere. Il periodo di prova è fissato in mesi 4 per gli impiegati di 1a, 2a e 3a categoria e in mesi 2 per gli impiegati di 4a, 5a e 6a categoria. Per i rapporti di lavoro instaurati a decorrere dal 1° dicembre 2012 il periodo di prova è fissato in mesi 6 per gli impiegati di 1a e 2a categoria, in mesi 5 per gli impiegati di 3a e 4a categoria e in mesi 3 per gli impiegati di 5a e 6a categoria. Appena avvenuta l’assunzione dell’impiegato, il datore di lavoro deve farne denuncia all’ENPAIA e all’INPS. L’impiegato acquista il diritto all’assistenza e alla previdenza a de- correre dalla data di inizio del servizio è soggetto ad un anche se sottoposto a periodo di prova. Tale periodo, I relativi contributi sono dovuti pertanto anche per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNL. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono prova ciascuna delle parti può recedere dal con- tratto senza obbligo l’obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimopreavviso, in tal caso l’impiegato deve, entro trenta giorni, rilasciare l’abitazione eventualmente fornitagli. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante Superato il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per l’assunzione diviene definitiva senza necessità di conferma e il solo servizio prestato deve computarsi agli effetti dell’anzianità dell’impiegato. In caso di recesso nel corso del periodo di servizio prestatoprova o al termine di esso, l’impiegato ha diritto allo stipendio per l’intero mese nel quale è av- venuto il recesso nonché ai dodicesimi relativi alle ferie, alle mensilità aggiuntive ed al trattamento di fine rapporto di cui agli artt. 23, 32 e 51 del presente contratto. Qualora il recesso venga effettuato dal datore di lavoro, l’impiegato ha diritto, per sé e per i propri familiari, al rimborso delle spese di viaggio necessario a tornare al luogo di provenienza, nonché al rimborso delle spese di mobilio, sempre che il trasferimento in azienda della famiglia sia stato concordato con il datore di lavoro.

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Periodo di prova. Il L'esistenza del patto di prova dovrà risultare da atto scritto e dovrà essere accettato dal lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di provacon apposita sottoscrizione dello stesso. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il La durata massima del periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattualinon potrà superare i seguenti limiti: 1. quadri e primo livello: 180 giorni; 2. secondo e terzo livello: 90 giorni; 3. quarto e quinto livello: 60 giorni; 4. quarto super e quarto livello: 45 giorni; 5. sesto super, sesto e settimo: 30 giorni. I lavoratori assunti giorni indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro, escludendosi tutti i periodi di assenza anche con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il periodo di prova proporzionato alla convenuto dalle Parti non potrà avere comunque una durata del rapporto e comunque non superiore ad un meseeffettiva inferiore al 25% della durata prevista dal presente CCNL. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo Nel corso del periodo di prova; , il periodo rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento dal dipendente e dal datore di prova resta comunque sospeso nei casi lavoro senza preavviso con diritto al T.F.R., ai ratei di assenza per intervento di una tredicesima e premio presenza e all'indennità sostitutiva delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del ferie. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore alla metà della durata del primo contratto di calendario previsto lavoro. Sono esenti dal CCNLperiodo di prova i lavoratori stagionali a tempo determinato, che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel biennio precedente. Durante Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestatostesso sarà computato agli effetti dell'anzianità.

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Periodo di prova. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad Può essere convenuto un periodo di prova. Tale periodo, da indicare nella lettera di assunzione, per i lavoratori una durata non superiore a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa quanto previsto per i lavoratori inquadrati nei rispettivi livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNLdestinazione dell'apprendista. Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere il periodo rapporto di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto lavoro senza obbligo di preavviso o di della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore di lavoro effettivamente prestate. Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi. Analogamente sarà computato per intero il periodo di apprendistato eventualmente svolto per la qualifica e per il diploma professionale, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Per ottenere il riconoscimento del medesimocumulo di detti periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende dello stesso settore, l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi già compiuti e la frequenza di quei corsi che siano obbligatori per legge. Ad ogni buon conto in relazione al restante periodo di apprendistato le ore di formazione da effettuare saranno proporzionate a detto periodo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio presso altre imprese è quella fissata dal presente contratto per relativa al semestre nel quale il livello di classificazione cui il lavoratore precedente periodo è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestatostato interrotto.

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Periodo di prova. 1. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato deve risultare da atto scritto e non può avere una durata superiore a 3 sei mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né per il rinnovo del periodo di prova; personale con inquadramento nei livelli da A a 6 ed a tre mesi per il periodo di prova resta comunque sospeso personale con inquadramento nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNLrestanti livelli. 2. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia prova è facoltà di entrambe le parti risolvere in qual- siasi momento il lavoratore possono recedere dal con- tratto rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione sostitutiva, salvo il diritto del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto di percepire la retribuzione per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di provaservizio prestato. 3. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni in qua- lunque tempo o per licenziamento durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta la retribuzione per il solo periodo di lavoro prestato. Qualora il licenzia- mento avvenga dopo il primo mese, viene corrisposta al lavoratore la retri- buzione fino alla metà o alla fine del mese in corso a seconda che la risolu- zione avvenga entro la prima o la seconda quindicina. Saranno altresì corri- sposti compensi per le quote di xxxxx, tredicesima e quattordicesima mensi- lità e di premio di produzione in relazione al periodo di servizio prestato. 4. Qualora alla scadenza del periodo di prova la Società non proceda alla disdet- ta del rapporto, il lavoratore si intende confermato in servizio e gli viene rico- nosciuta l’anzianità a tutti gli effetti dal giorno di inizio del periodo prova.

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Periodo di prova. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattualinon potrà superare i 6 mesi. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un Durante tale periodo di prova proporzionato alla durata la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avvenire in qualsiasi momento per autonoma, discrezionale ed insindacabile deci- sione di ciascuna delle parti, senza preavviso alcuno e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNL. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o mo- tivazione. In caso di indennità sostitutiva risoluzione del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello rapporto di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto lavoro durante il periodo di prova, viene corrisposta ovvero alla fine dello stesso, al medico spettano: - la retribuzione relativa alle giornate di lavoro compiute; - i ratei di ferie e della tredicesima mensilità eventualmente maturati; - pro-quota, il trattamento di fine rapporto. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella mini- ma stabilita contrattualmente per la qualifica attribuita al medico interes- sato. Nel caso che il solo periodo di prova venga interrotto per causa di malattia e/o infortunio, il medico sarà ammesso a completare il periodo di prova stes- so ove sia in grado di riprendere il servizio prestatoentro 180 giorni di effettivo ser- vizio. In caso contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti dalla data di inizio dell'assenza. Durante l'assenza per malattia o in- fortunio, in detto periodo non è dovuto alcun trattamento economico a ca- rico della Struttura sanitaria. Le parti convengono altresì che qualora il periodo di prova venga inter- rotto per maternità, la lavoratrice sarà ammessa a completare il periodo di prova, nel rispetto della normativa vigente in materia. Trascorso il periodo di prova stabilito senza che si sia proceduto alla dis- detta del rapporto di lavoro, il medico si intenderà confermato in servizio con la qualifica attribuita.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per prova deve risultare sempre dalla comunicazione di assunzione e non può superare i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratoritre mesi. Per i lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 1ª area professionale il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può essere superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese30 giorni. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine la rinnovazione del periodo di prova di calendario previsto dal CCNLoltre il termine sopra previsto. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento senza preavviso. Nel caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa del lavoratore/lavoratrice, devono essere corrisposte le competenze (compresi i ratei della gratificazione di Natale per i mesi di servizio prestato, computando, come mese intero l’eventuale frazione di mese) fino al giorno della effettiva cessazione dal servizio; nel caso invece di risoluzione del rapporto ad iniziativa del Concessionario devono essere corrisposte le competenze (compresi i ratei della gratificazione di Natale per i mesi di servizio prestati, computando come mese intero l’eventuale frazione di mese) fino alla fine del mese in corso. Il servizio prestato nel periodo di prova, sia l’azienda sia durante il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva quale si applicano le norme del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello con le eccezioni di classificazione cui il lavoratore al quarto comma del presente articolo, è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche computato a tutti gli emolumenti accessori effetti nella determinazione della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolteanzianità di servizio. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante Compiuto il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione il lavoratore/lavoratrice s’intende confermato in servizio e deve essere dal Concessionario iscritto, con decorrenza dalla data di assunzione in prova, al Fondo di previdenza per il solo gli impiegati dipendenti dai Concessionari, a norma dell’art. 8 della legge 2 aprile 1958, n. 377, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge. Sono esonerati dal periodo di prova coloro che abbiano già prestato servizio prestatopresso la stessa azienda per almeno 3 mesi. Non è ammessa l’assunzione di personale a condizioni diverse da quelle stabilite dal presente contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Associazione Nazionale

Periodo di prova. Il lavoratore assunto L’assunzione in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto avviene con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato non superiore a: - due mesi per le categorie A e B; - sei mesi per le altre categorie. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla durata risoluzione del rapporto e comunque non superiore ad un mesedi lavo- ro in qualsiasi momento, senza preavviso. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo In caso di risoluzione del periodo rapporto di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNL. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto lavoro durante il periodo di prova, viene corrisposta ovve- ro alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giorna- te o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il solo lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sa- rà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di ripren- dere il servizio prestatoentro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, comunicato con atto scritto al momento dell'assunzione e di cui non è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse ammessa né la protrazione né il rinnovo del periodo la rinnovazione, avrà la durata di: - 6 mesi per i Quadri e per la categoria A - 3 mesi per i lavoratori di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNLtutte le altre categorie. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La questo periodo: - la retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata al minimo fissato dal presente contratto per il livello di classificazione la categoria cui il lavoratore è assegnato in rela- zione relazione alle mansioni affidategli; al lavoratore - non si applicano le norme previste in prova spettano tema di rimborsi spese istruzione figli e di alloggio-vestiario-energia elettrica; - la risoluzione del rapporto di lavoro può avere luogo in particolare anche gli emolumenti accessori della qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti senza che ricorra l'obbligo del reciproco preavviso. In tal caso la retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione * per il solo periodo di servizio prestatoprestato a seguito di dimissioni in qualsiasi momento intervenute; * per il solo periodo di servizio prestato a seguito di licenziamento durante il primo mese, mentre oltre il termine predetto fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Superato con esito favorevole il periodo di prova, comprensivo anche di eventuali periodi di addestramento programmati dalla Società, l'assunzione diviene definitiva a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali decorrendo l'anzianità di servizio dal giorno dell'assunzione stessa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa effettivo servizio per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa effettivo servizio per gli altri lavoratorii lavoratori inquadrati nei livelli superiori al 6°. Per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento riferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque medesima, sempre che il lavoratore riprenda servizio entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNLtre mesi. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto contratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione relazione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestato.

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Samples: CCNL Unico Gas Acqua, Contratto Collettivo Di Lavoro

Periodo di prova. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di provaprova deve risultare da atto scritto. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, Non è stabilito ammessa né la protrazione né la rinnovazione. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in 3 mesi qualsiasi momento ad iniziativa di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° ciascuna delle due Parti e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratorinon fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso. Per Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l’assunzione del lavoratore assunto con contratto diviene definitiva e l’anzianità di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattualiservizio decorrerà dal giorno dell’assunzione stessa. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un Il periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto è ridotto da sei a tre mesi o da tre a due mesi per i lavoratori con qualifica di quadro e comunque non superiore ad di impiegato che per almeno un mesebiennio, nei tre anni precedenti, abbiano prestato servizio con analoghe mansioni presso altre imprese che esercitano la stessa attività. Non sono ammesse né Per l’applicazione di tale riduzione, su richiesta aziendale il lavoratore dovrà, ai fini dell’assunzione, informare l’impresa e presentare la protrazione né idonea documentazione. Ai lavoratori di cui ai Gruppi 1), 2) e 3) dell’art. 4 per quanto concerne il rinnovo del periodo di prova; compenso afferente il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 interrotto e 2111 del Codice Civilenon seguito da conferma, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNL. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore l’impresa è tenuta a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per retribuire il solo periodo di servizio prestato, qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso dei lavoratori di categoria A e B o durante il primo mese nel caso dei lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) dell’art. 4 appartenenti ad altre categorie e dei lavoratori di cui al Gruppo 3) dell’art. 4. In tutti gli altri casi di licenziamento l’impresa è tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla meta o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso. La durata del periodo di prova, riferita all’effettivo servizio, è disciplinata dalla seguente tabella: Mesi Categorie 6 A-B 3 C-D 2 E 1 F Xxxxx restando i periodi di prova sopra indicati, il periodo di prova, riferito all’effettivo servizio, nelle tipologie di contratto di lavoro non a tempo indeterminato, non può in ogni caso superare il 40% della durata prevista dal contratto di lavoro individuale. Nota: Il periodo di prova per gli I.S.F. senza esperienza specifica inquadrati nella categoria B2 viene fissato in mesi 4, di cui 1 mese di corso teorico-pratico.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il lavoratore assunto L’assunzione in servizio è soggetto ad può avvenire con un periodo di prova non superiore a: 1a 1 mese 20 giorni Nell’ambito dei periodi temporali massimi sopra previsti, da intendersi di calendario, le giornate di mancata prestazione determinano la sospensione del periodo di prova. Tale periodoI periodi di prova ridotti si applicano ai lavoratori che, con analoghe mansioni e pro- filo professionale abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende, nonché ai lavoratori che, con contratto di apprendistato professionalizzante, abbiano com- pletato il periodo complessivo previsto per lo stesso profilo professionale di assunzione. Per il diritto alla riduzione predetta i lavoratori dovranno presentare all’atto dell’assun- zione gli attestati di lavoro relativi alle occupazioni precedenti. Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell’ultimo contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavoratori che abbiano prestato presso la stessa azienda attività lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori lo svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più contratti di somministrazione di manodopera, per un periodo complessivamente superiore al 7° e in 6 mesi periodo di effettiva prestazione lavorativa prova stabilito per gli altri lavoratori. Per il rispettivo livello di inquadramento, non può essere previsto il periodo di prova prova. Nel caso di periodi più brevi, la durata del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla è ridotta nella stessa misura. Per quanto concerne l’obbligo e la durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo , fa comunque testo la lettera di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 assunzione, fermi restando i limiti massimi previsti dal primo comma del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNL. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestatoarticolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il lavoratore assunto L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a: I periodi di prova sono ridotti nelle misure sopra indicate per i lavoratori: a) che con identiche mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende; b) che abbiano completato presso altre aziende il periodo complessivo di apprendistato professionalizzante con riferimento allo stesso profilo professionale di assunzione. Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell'ultimo Contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavoratori che abbiano prestato presso la stessa azienda attività lavorativa per lo svolgimento delle medesime mansioni sia in servizio è soggetto ad esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più contratti di somministrazione di manodopera, per un periodo complessivamente superiore al periodo di prova stabilito per il rispettivo livello di inquadramento non può essere previsto il periodo di prova. Tale periodo, per Nel caso di periodi più brevi la durata della prova è ridotta nella stessa misura. Al fine di poter usufruire delle riduzioni sopra riportate i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 ai punti a) e 2111 del Codice Civileb) dovranno presentare all'azienda, con decorrenza dal giorno al momento dell'assunzione, gli attestati o i certificati di inizio dell’assenza medesima lavoro atti a documentare i compiti e comunque entro il limite del termine le funzioni svolte nelle precedenti occupazioni. Comunque per quanto concerne l'obbligo e la durata del periodo di prova fa testo soltanto la lettera di calendario assunzione, fermi restando i limiti massimi previsti dal primo comma del presente articolo. L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 del presente Titolo, e non è ammessa né la protrazione, né la rinnovazione, salvo quanto previsto dal CCNL. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestatocomma successivo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mesedeve risultare da atto scritto. Non sono ammesse è ammessa né la protrazione né il rinnovo rinnovo. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti senza preavviso. Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l’assunzione del lavoratore diviene definitiva e l’anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell’assunzione stessa. A La durata del periodo di prova; il , riferita all’effettivo servizio prestato, è regolata come segue: Categoria F 1 2 3 Il periodo di prova resta comunque sospeso è ridotto alla metà nei casi di assenza seguenti casi: a) per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civilegli impiegati amministrativi che, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende; b) per gli impiegati tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitino la stessa attività; c) per gli impiegati commerciali che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un quinquennio presso altre aziende che esercitino la stessa attività; d) per gli operai e comunque entro il limite del termine del gli intermedi che nel triennio precedente all’assunzione abbiano prestato servizio con le medesime mansioni per almeno un anno presso altre aziende che esercitino la stessa attività. Inoltre, i lavoratori, cui si applica la normativa operai e intermedi, saranno esenti da tale periodo di prova di calendario previsto dal CCNL. Durante il periodo di provaqualora lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestatonel biennio precedente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il lavoratore assunto L'assunzione in servizio è soggetto ad un della lavoratrice e del lavoratore avviene secondo i seguenti periodi di prova: C E, F. 90 giorni di effettivo lavoro, per le dipendenti e i dipendenti inquadrati nelle categorie A, B, 120 giorni di effettivo lavoro, per le dipendenti e i dipendenti inquadrati nelle categorie D, I giorni di effettivo lavoro si computano conteggiando i giorni effettivamente lavorati, i riposi settimanali e le festività. Il periodo di provaprova resta sospeso per infortunio, gravidanza, puerperio e malattia. Tale periodoOve la sospensione avvenga per causa di malattia, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per la lavoratrice o il lavoratore potrà completare il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto stesso se in grado di apprendistato riprendere il servizio entro novanta giorni; in caso contrario il rapporto di lavoro si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto intenderà risolto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNLtutti gli effetti. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore prova le parti possono recedere liberamente dal con- tratto contratto e senza obbligo di preavviso o preavviso. Il periodo di indennità sostitutiva prova deve risultare da atto scritto. In caso di risoluzione del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello rapporto di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto lavoro durante il periodo di prova, viene corrisposta ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice o al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro effettivamente lavorate nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene la lavoratrice o il solo lavoratore. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice o il lavoratore si intenderà in servizio prestatoa tutti gli effetti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza dell‟assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNL. Durante il periodo di prova, sia l’azienda l‟azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla La durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: Quadri e Primo Livello 6 mesi Secondo e Terzo Livello 60 giorni Quarto e Quinto Livello 60 giorni Sesto e Settimo Livello 45 giorni Il periodo indicato per Quadri e Primo livello deve essere computato in giorni di calendario previsto dal CCNLcalendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La prova la retribuzione del lavoratore in prova non può potrà essere inferiore a quella fissata dal presente contratto al minimo contrattuale stabilito per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svoltequalsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante Trascorso il periodo di provaprova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, viene corrisposta la retribuzione per l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il solo periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio prestatoservizio. Dichiarazione a verbale Le Parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il lavoratore assunto L'assunzione in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i dei lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto avviene con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mesea: 5 mesi per i lavoratori dei livelli 7 e 6; 3 mesi per i lavoratori del livello 5; 2 mesi per i lavoratori dei livelli 4, 3 e 2; 1 mese per i lavoratori del livello 1. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di calendario previsto dal CCNLlavoro può avvenire in qualsiasi momento a iniziativa di ciascuna delle Parti senza obbligo di preavviso, ma con diritto al pagamento della indennità sostitutiva delle ferie, della 13a e 14a mensilità, e del TFR, pari a tanti ratei quanti sono stati i mesi interi di servizio prestati. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia prova il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimoha diritto a percepire la retribuzione corrispondente al livello cui è stato assunto. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante Scaduto il periodo di provaprova senza che sia intervenuta disdetta, viene corrisposta la retribuzione per il solo l'assunzione del lavoratore diverrà definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal 1° giorno dell'assunzione. La durata del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione e non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione. Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e obblighi previsti dalla presente regolamentazione, salvo che non sia diversamente disposto. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere servizio prestatoentro 5 giorni lavorativi. Durante il periodo di interruzione del periodo di prova per malattia non decorrerà né il trattamento economico, né l'anzianità di servizio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo L'esistenza del patto di provaprova dovrà risultare da atto scritto e dovrà essere accettato dal dipendente con apposita sottoscrizione dello stesso. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il La durata massima del periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattualinon potrà superare i seguenti limiti: 1. quadri e primo livello: 180 giorni; 2. secondo e terzo livello: 90 giorni; 3. quarto e quinto livello: 60 giorni; 4. quarto super e quarto livello: 45 giorni; 5. sesto super, sesto e settimo: 30 giorni. I lavoratori assunti giorni indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro, escludendosi tutti i periodi di assenza anche con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il periodo di prova proporzionato alla convenuto dalle Parti non potrà avere comunque una durata del rapporto e comunque non superiore ad un meseeffettiva inferiore al 25% della durata prevista dal presente CCNL. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo Nel corso del periodo di prova; , il periodo rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento dal dipendente e dal datore di prova resta comunque sospeso nei casi lavoro senza preavviso con diritto al T.F.R., ai ratei di assenza per intervento di una tredicesima e premio presenza e all'indennità sostitutiva delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del ferie. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore alla metà della durata del primo contratto di calendario previsto lavoro. Sono esenti dal CCNLperiodo di prova i lavoratori stagionali a tempo determinato che lo abbiano già superato 15 presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel biennio precedente. Durante Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestatostesso sarà computato agli effetti dell'anzianità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Periodo di prova. Il lavoratore assunto L'assunzione in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto avviene con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla la cui durata del rapporto e comunque non potrà essere superiore ad un meseai seguenti periodi: ­ 1 mese di calendario per le dipendenti ed i dipendenti inquadrati nei livelli 1°, 2°, ­ 2 mesi di calendario per le dipendenti ed i dipendenti inquadrati nei livelli 3°, 4°; ­ 3 mesi di calendario per le dipendenti ed i dipendenti inquadrati nei livelli 5°, 6°, 7°; ­ 4 mesi di calendario per le dipendenti ed i dipendenti inquadrati nei livelli 8°, 9°, 10°. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine Nel corso del periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di calendario previsto dal CCNLlavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di relativa indennità. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello salvo quanto diversamente stabilito dal contratto stesso. In caso di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di provaprova ovvero alla fine dello stesso, viene corrisposta alla lavoratrice ed al lavoratore spetta la retribuzione per relativa alle giornate e alle ore di lavoro, nonché i ratei di ferie, di tredicesima e di trattamento di fine rapporto. Ove il solo periodo di prova venga interrotto per causa di malattia la lavoratrice ed il lavoratore potranno essere ammessi a completare il periodo di prova qualora siano in grado di riprendere il servizio prestatoentro 60 gg. Trascorso il periodo di prova senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice ed il lavoratore si intenderanno confermati in servizio.

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Samples: CCNL Per Il Personale Dipendente Istituti Socio Sanitari Assistenziali Educativi

Periodo di prova. Il lavoratore assunto L’assunzione in servizio del lavoratore è soggetto ad sempre fatta per un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in prova non superiore a: 1° livello super (A e B) mesi 6 1° livello mesi 6 2° livello mesi 3 3° livello mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 71 1/2 4° S e in 6 4° livello mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per 1 5° livello giorni 20 6° livello giorni 15 Durante il periodo di prova del lavoratore assunto con sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con salvo quanto diversamente disposto dal contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNLstesso. Durante il periodo di provaprova ciascuna della parti può, sia l’azienda sia in qualsiasi momento, risolvere il lavoratore possono recedere dal con- tratto rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva indennità. In caso di risoluzione del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello rapporto di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto lavoro durante il periodo di prova, viene corrisposta la il lavoratore ha diritto alla retribuzione per il solo i giorni di lavoro effettivamente prestati, ai ratei di 13^ e 14^ mensilità, al TFR ed alle ferie maturate ove spettanti. Qualora alla scadenza del periodo di prova l’Azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio prestatoed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. I periodi di prova di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi. Per i contratti di durata inferiore a 12 mesi il periodo di prova è pari al 50% della durata del periodo di prova prevista per le assunzioni a tempo indeterminato. Saranno esenti dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato presso la stessa Azienda e per le stesse mansioni nel triennio precedente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il lavoratore assunto L'assunzione in servizio è soggetto ad un periodo della lavoratrice e del lavoratore avviene secondo i seguenti periodi di prova: 60 giorni di calendario per le dipendenti e i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche A1, A2. Tale periodo90 giorni di calendario per le dipendenti e i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche A3, A4. 120 giorni per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratoritutte le altre posizioni economiche. Per il Durante tale periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato è reciproco il diritto alla durata risoluzione del rapporto e comunque non superiore ad un mesedi lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo In caso di risoluzione del periodo rapporto di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNL. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto lavoro durante il periodo di prova, viene corrisposta ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice o al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro compiuto nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene la lavoratrice o il solo lavoratore. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia la lavoratrice o il lavoratore potrà completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio prestatoentro novanta giorni; in caso contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti con la data di inizio della assenza. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice o il lavoratore si intenderà in servizio a tutti gli effetti.

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Periodo di prova. Il lavoratore assunto L’assunzione in servizio è soggetto ad del candidato può prevedere un periodo di prova. Tale periodoprova non superiore a 6 mesi per dirigenti e quadri, non superiore a 4 mesi per i lavoratori dipendenti inquadrati al livello C e D, e non superiore a tempo indeterminato, è stabilito in 3 2 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori dipendenti inquadrati nei ai livelli inferiori al 7° e in 6 mesi A, B. Il periodo di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratoriprova deve risultare dal documento di assunzione. Per Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del lavoratore assunto con contratto rapporto di apprendistato si fa ri- ferimento lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, ovvero alla fine dello stesso, al dipendente spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto nonché ai relativi articoli contrattualiratei di ferie, della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. I lavoratori assunti con contratto Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un quella fissata contrattualmente per l’inquadramento sta- bilito per il dipendente interessato. Ove il periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né venga interrotto per causa di malattia il rinnovo del lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di provaprova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni; in caso contrario, il rapporto di lavoro si in- tenderà risolto a tutti gli effetti. Se si ha, invece, infortunio sul lavoro o malattia professionale, il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza congelato fino alla completa guarigione. Il lavoratore, che precedentemente - per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civilenon oltre un anno - abbia prestato servizio nella stessa impresa con le mede- sime mansioni per le quali è assunto, con decorrenza viene esonerato dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNLche ha già prestato. Durante Trascorso il periodo di provaprova stabilito, senza che si sia l’azienda sia proceduto alla disdetta dello stesso, il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore dipendente si intenderà confermato in prova non può essere inferiore servizio a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestatotempo indeterminato.

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Periodo di prova. Il L'esistenza del patto di prova dovrà risultare da atto scritto e dovrà essere accettato dal lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un con apposita sottoscrizione dello stesso. La durata massima del periodo di provaprova non potrà superare i seguenti limiti: a) quadri e primo livello: 180 giorni; b) secondo e terzo livello: 90 giorni; c) quarto e quinto livello: 60 giorni; d) sesto super, sesto e settimo: 30 giorni. Tale periodo, I giorni indicati per i lavoratori a tempo indeterminatorispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro, è stabilito in 3 mesi escludendosi tutti i periodi di effettiva prestazione lavorativa assenza anche con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Soltanto per i Quadri e per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per Primo livello il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto deve essere computato in giorni di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattualicalendario e non di lavoro effettivo . I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un Il periodo di prova proporzionato alla convenuto dalle Parti non potrà avere comunque una durata del rapporto e comunque non superiore ad un meseeffettiva inferiore al 25% della durata prevista dal presente CCNL. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo Nel corso del periodo di prova; , il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civilerapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, da entrambi le Parti, senza preavviso, con decorrenza dal giorno diritto al T.F.R., ai ratei di inizio dell’assenza medesima tredicesima e comunque entro il limite del premio presenza e all'indennità sostitutiva delle ferie; Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore alla metà della durata del primo contratto di calendario previsto lavoro. Sono esenti dal CCNLperiodo di prova i lavoratori stagionali a tempo determinato, che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel biennio precedente. Durante In caso di reiterazione del periodo di prova in contratti diversi stipulati successivamente tra le stesse parti e a parità di mansioni, l'apposizione del termine è ammissibile soltanto al verificarsi di elementi organizzativi sopravvenuti ed ulteriori rispetto alla valutazione già effettuata nel precedente rapporto di lavoro. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestatostesso sarà computato agli effetti dell'anzianità.

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Periodo di prova. Il lavoratore assunto L'assunzione in servizio è soggetto ad può avvenire con un periodo di prova non superiore a: Categoria professionale Durata ordinaria Durata ridotta 1ª 1 mese 20 giorni 2ª e 3ª 1 mese e 15 giorni 1 mese 4ª, 5ª e 6ª 3 mesi 2 mesi 7ª, 8ª e 9ª 6 mesi 3 mesi Nell'ambito dei periodi temporali massimi sopra previsti, da intendersi di calendario, le giornate di mancata prestazione determinano la sospensione del periodo di prova. Tale periodoI periodi di prova ridotti si applicano ai lavoratori che, con analoghe mansioni e profilo professionale abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende, nonché ai lavoratori che, con contratto di apprendistato professionalizzante, abbiano completato il periodo complessivo previsto per lo stesso profilo professionale di assunzione. Per il diritto alla riduzione predetta i lavoratori dovranno presentare all'atto dell'assunzione gli attestati di lavoro relativi alle occupazioni precedenti. Tali attestati di lavoro devono essere certificati dalle aziende in cui si è prestato servizio o da enti terzi. Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell'ultimo contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavoratori che abbiano prestato presso la stessa azienda attività lavorativa per lo svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più contratti di somministrazione di manodopera, per un periodo complessivamente superiore al periodo di prova stabilito per il rispettivo livello di inquadramento, non può essere previsto il periodo di prova. Nel caso di periodi più brevi, la durata del periodo di prova è stabilito ridotta nella stessa misura. Per quanto concerne l'obbligo e la durata del periodo di prova, fa comunque testo la lettera di assunzione, fermi restando i limiti massimi previsti dal 1° comma del presente articolo. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, la durata dell’eventuale periodo di prova non potrà essere superiore alla metà della durata del contratto di lavoro e, in ogni caso, non potrà superare l’equivalente periodo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato. L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all’articolo 1 e non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma successivo. Nel caso in cui il periodo venga interrotto per causa di malattia o infortunio, il lavoratore potrà essere ammesso a completarlo qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesi dall’inizio dell’assenza. Nel corso del periodo di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento a iniziativa di ciascuna delle due parti e in 6 mesi non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratoriindennità. Per Superato il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto senza che sia intervenuta la disdetta, il rapporto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto lavoro diviene definitivo e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza l’anzianità decorrerà dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNLdell’assunzione. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto, salvo quanto diversamente disposto nel contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svoltestesso. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga il recesso dal rapporto per dimissioni o per licenziamento durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per ovvero alla fine del periodo stesso, l’azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestatoprestato integrando tale trattamento, in caso di lavoro a cottimo, con il guadagno dovuto per il lavoro eseguito.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Periodo di prova. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mesedeve risultare da atto scritto. Non sono ammesse è ammessa né la protrazione né il rinnovo rinnovo. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti senza preavviso. Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa. La durata del periodo di prova; il , riferita all'effettivo servizio prestato, è regolata come segue: Il periodo di prova resta comunque sospeso è ridotto alla metà nei casi di assenza seguenti casi: a) per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civilegli impiegati amministrativi che, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima analoghe mansioni, abbiano prestati servizio per almeno un biennio presso altre aziende; b) per gli impiegati tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitino la stessa attività; c) per gli impiegati commerciali che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un quinquennio presso altre aziende che esercitino la stessa attività; d) per gli operai e comunque entro il limite del termine del gli intermedi che nel triennio precedente all'assunzione abbiano prestato servizio con le medesime mansioni per almeno un anno presso altre aziende che esercitino la stessa attività. Inoltre, i lavoratori, cui si applica la normativa operai e intermedi, saranno esenti da tale periodo di prova di calendario previsto dal CCNL. Durante il periodo di provaqualora lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestatonel biennio precedente.

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Periodo di prova. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto L'assunzione può avvenire con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mesea 6 mesi per il lavoratore del Gruppo A Super; a 4 mesi, con facoltà di prolungamento consensuale di altri 2 mesi, per il lavoratore del Gruppo A; a 3 mesi per quelli del Gruppo B e a 2 mesi per quelli degli altri gruppi. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il Tale periodo di prova resta comunque sospeso nei casi dovrà risultare dalla lettera di assenza per intervento di una delle cause assunzione di cui agli articoli 2110 all'art. 1 (assunzione) e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno non potrà essere rinnovato né prolungato oltre il termine di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNLcui al comma precedente. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia prova il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova trattamento economico non può potrà essere inferiore a quella fissata dal presente contratto al minimo tabellare più l'indennità di contingenza, previsto per il livello di classificazione cui gruppo per il quale il lavoratore è assegnato assunto in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolteprova. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante Durante il periodo di provaprova ciascuna delle parti può risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro, viene senza l'obbligo di preavviso. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque momento del periodo di prova o per licenziamento durante il primo mese, sarà corrisposta la retribuzione indicata nella lettera di assunzione per il solo periodo di servizio prestato; qualora invece il licenziamento avvenga oltre il termine predetto, verrà corrisposta al lavoratore la suddetta retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Trascorso il periodo di prova, senza che sia intervenuta disdetta da parte dell'Azienda, l'impiegato si intende confermato in servizio, ai termini e per gli effetti del presente contratto. Nel caso di conferma in servizio, il periodo di prova è considerato utile a tutti gli effetti. Nel caso di assunzione di lavoratori che siano già stati alle dipendenze della stessa Azienda, non sarà richiesto il periodo di prova a quelli che siano adibiti alle medesime mansioni già in precedenza esplicate.

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Periodo di prova. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla La durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; , che deve risultare dal contratto indivi- duale di lavoro, non può superare: Per il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civilepersonale assunto a tempo determinato, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine anche a tempo parziale, la durata del periodo di prova è di calendario previsto dal CCNL30 (trenta) giorni lavorativi. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia prova il lavoratore possono recedere personale dovrà essere impegnato nelle mansioni per le quali è stato assunto e/o per quelle previste dal con- tratto senza obbligo livello dell’area di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimoappartenenza. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante Durante il periodo di provaprova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL, viene corrisposta compresi TFR, 00.xx mensilità e ferie. Durante questo periodo la retribuzione risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti. Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due parti disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confer- mato in servizio e il periodo di prova verrà computato ad ogni effetto. Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia, infortunio e con- gedo matrimoniale, maternità ed ogni altra assenza prevista nel pre- sente contratto, fatte salve le prerogative di legge. Il dipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro il periodo massimo previsto dal 1° comma, fatta eccezione per il solo periodo di servizio prestatointerdizione o astensio- ne obbligatoria per maternità. Il periodo di prova è sospeso durante i periodi di sospensione della at- tività della scuola.

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Periodo di prova. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa effettivo servizio per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa effettivo servizio per gli altri lavoratorii lavoratori inquadrati nei livelli superiori al 6°. Per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNL. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di provaprova deve risultare da atto scritto. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, Non è stabilito ammessa né la protrazione né la rinnovazione. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in 3 mesi qualsiasi momento ad iniziativa di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° ciascuna della due Parti e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratorinon fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso. Per Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l’assunzione del lavoratore assunto con contratto diviene definitiva e l’anzianità di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattualiservizio decorrerà dal giorno dell’assunzione stessa. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un Il periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto è ridotto da sei a tre mesi o da tre a due mesi per i lavoratori con qualifica di quadro e comunque non superiore ad di impiegato che per almeno un mesebiennio, nei tre anni precedenti, abbiano prestato servizio con xxx- xxxxx mansioni presso altre imprese che esercitano la stessa attività. Non sono ammesse né Per l’applicazione di tale riduzione, su richiesta aziendale il lavoratore dovrà, ai fini dell’assunzione, informare l’impresa e presentare la protrazione né ido- nea documentazione. Ai lavoratori di cui ai Gruppi 1), 2) e 3) dell’art. 4 per quanto con- cerne il rinnovo del periodo di prova; compenso afferente il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 interrotto e 2111 del Codice Civilenon seguito da conferma, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNL. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore l’impresa è tenuta a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per retribuire il solo periodo di servizio prestato, qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso dei lavoratori di categoria A e B o durante il primo mese nel caso dei lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) dell’art. 4 appartenenti ad altre cate- gorie e dei lavoratori di cui al Gruppo 3) dell’art. 4. In tutti gli altri casi di licenziamento l’impresa è tenuta a corrispon- dere la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a se- conda che il licenziamento avvenga entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso. La durata del periodo di prova, riferita all’effettivo servizio, è disci- plinata dalla seguente tabella: Xxxxx restando i periodi di prova sopra indicati, il periodo di prova, riferito all’effettivo servizio, nelle tipologie di contratto di lavoro non a tempo indeterminato, non può in ogni caso superare il 40% della du- rata prevista dal contratto di lavoro individuale. Il periodo di prova per gli l.S.F. senza esperienza specifica inqua- drati nella categoria B2 viene fissato in mesi 4, di cui 1 mese di corso teorico-pratico.

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Periodo di prova. Il lavoratore assunto L'assunzione del medico in servizio è soggetto ad avviene dopo un periodo di prova non superiore a tre mesi. Durante tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro po- trà avvenire in qualsiasi momento per autonoma discrezionale ed insindacabile decisione di ciascuna delle due parti, senza preavvi- so alcuno e senza obbligo di motivazione. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il perio- do di prova, ovvero alla fine dello stesso, al medico spettano uni- camente la retribuzione relativa alle giornate di lavoro compiute nonché i ratei di ferie e della tredicesima eventualmente maturati e, pro-quota, il trattamento di fine rapporto. Tale periodoDetta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella minima stabilita contrattualmente per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori la qualifica attri- buita al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratorimedico interessato. Per Nel caso che il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto venga interrotto per causa di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto malattia il medico sarà ammesso a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; completare il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi stesso ove sia in grado di assenza per intervento riprendere il servizio entro 90 gg., in caso contrario il rapporto di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti con decorrenza dal giorno la data di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNLdell'assenza. Durante il l'assenza per malattia o infortunio in detto periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo non è dovuto alcun trattamento economico a carico della Casa di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimoCura. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante Trascorso il periodo di provaprova stabilito, viene corrisposta senza che si sia pro- ceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il medico si intenderà confermato in servizio con la retribuzione per il solo periodo di servizio prestatoqualifica attribuita.

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Periodo di prova. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad L'assunzione può avvenire con un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori prova non superiore a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi 35 giorni di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa lavoro per gli altri lavoratorioperai di 5° livello e superiori, a 30 giorni di lavoro per gli operai di 4° livello, a 20 giorni di lavoro per gli operai di 3° livello, a 15 giorni di lavoro per gli operai di 2° livello e a 5 giorni di lavoro per gli operai di 1° livello. Per Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione. Durante tale periodo è ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto senza preavviso né diritto ad indennità sostitutiva. Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta di una delle parti, l’assunzione del lavoratore assunto diviene definitiva. L'assunzione degli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere o di autobetonpompe, se effettuata nella categoria degli operai specializzati, può avvenire con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato non superiore a 20 giorni di lavoro, durante il quale è parimenti ammesso, da ambo le parti, il diritto alla durata rescissione del rapporto e comunque non superiore di lavoro senza preavviso né diritto ad un meseindennità sostitutiva. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del Sono esenti dal periodo di prova; prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempreché quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 5 anni. Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaio confermato. La malattia sospende il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro l'operaio sarà ammesso a continuare il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNL. Durante il medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestatostesso.

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Samples: Verbale Di Accordo

Periodo di prova. Il lavoratore dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, prova la cui durata è stabilita come segue: a) 2 mesi per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 il personale delle categorie A e B; b) 4 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in il personale della categoria C; c) 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratoriil personale della categoria quadri. Per il Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattualiservizio effettivamente prestato. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un Il periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque è sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 astensione obbligatoria e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNLnegli altri casi espressamente previsti dalla legge. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono può recedere dal con- tratto rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso o di indennità corresponsione dell'indennità sostitutiva del medesimopreavviso. La Il datore di lavoro, fatti salvi i casi di sospensione di cui al comma 3, non può recedere prima che sia trascorso un periodo pari a 45 giorni per il personale delle categorie A e B, a 90 giorni per il personale della categoria C, a 135 giorni per il personale appartenente alla categoria quadri. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso, la retribuzione del lavoratore in viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità maturati. Xxxxxx, altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Il periodo di prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestatorinnovato o prorogato alla scadenza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa effettivo servizio per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa effettivo servizio per gli altri lavoratorii lavoratori inquadrati nei livelli superiori al 6°. Per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento riferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli artt. 2110 e 2111 del Codice Civilecod. civ., con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque dell'assenza medesima, sempre che il lavoratore riprenda servizio entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNLtre mesi. Durante il periodo di prova, sia l’azienda l'azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto contratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione relazione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il L'esistenza del patto di prova dovrà risultare da atto scritto e dovrà essere accettato dal lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un con apposita sottoscrizione dello stesso. La durata massima del periodo di provaprova non potrà superare i seguenti limiti: a) quadri e primo livello: 180 giorni; b) secondo e terzo livello: 90 giorni; c) quarto e quinto livello: 60 giorni; d) quarto super e quarto livello: 45 giorni. e) sesto super, sesto e settimo: 30 giorni. Tale periodo, I giorni indicati per i lavoratori a tempo indeterminatorispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro, è stabilito in 3 mesi escludendosi tutti i periodi di effettiva prestazione lavorativa assenza anche con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Soltanto per i Quadri e per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per Primo livello il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto deve essere computato in giorni di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattualicalendario e non di lavoro effettivo. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un Il periodo di prova proporzionato alla convenuto dalle Parti non potrà avere comunque una durata del rapporto e comunque non superiore ad un meseeffettiva inferiore al 25% della durata prevista dal presente CCNL. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo Nel corso del periodo di prova; , il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civilerapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, da entrambi le Parti, senza preavviso, con decorrenza dal giorno diritto al T.F.R., ai ratei di inizio dell’assenza medesima tredicesima e comunque entro il limite del premio presenza e all'indennità sostitutiva delle ferie; Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore alla meta della durata del primo contratto di calendario previsto lavoro. Sono esenti dal CCNLperiodo di prova i lavoratori stagionali a tempo determinato, che lo abbiano già 0 superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel biennio precedente. Durante In caso di reiterazione del periodo di prova in contratti diversi stipulati successivamente tra le stesse parti e a parità di mansioni, l'apposizione del termine è ammissibile soltanto al verificarsi di elementi organizzativi sopravvenuti ed ulteriori rispetto alla valutazione già effettuata nel precedente rapporto di lavoro. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestatostesso sarà computato agli effetti dell'anzianità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il L'esistenza del patto di prova dovrà risultare da atto scritto e dovrà essere accettato dal lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di provacon apposita sottoscrizione dello stesso. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il La durata massima del periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un non potrà superare i seguenti limiti: Durata massima periodo di prova proporzionato per il settore panificazione: I giorni indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro, escludendosi tutti i periodi di assenza anche con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il periodo di prova convenuto dalle Parti non potrà avere comunque una durata del rapporto e comunque non superiore ad un meseeffettiva inferiore al 25% della durata prevista dal presente CCNL. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo Nel corso del periodo di prova; , il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civilerapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, da entrambe le Parti, senza preavviso, con decorrenza dal giorno diritto al T.F.R., ai ratei di inizio dell’assenza medesima tredicesima e comunque entro il limite del premio presenza e all'indennità sostitutiva delle ferie; Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore alla metà della durata del primo contratto di calendario previsto lavoro. Sono esenti dal CCNLperiodo di prova i lavoratori stagionali a tempo determinato, che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel biennio precedente. Durante Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestatostesso sarà computato agli effetti dell'anzianità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il L'esistenza del patto di prova dovrà risultare da atto scritto e dovrà essere accettato dal lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un con apposita sottoscrizione dello stesso. La durata massima del periodo di provaprova non potrà superare i seguenti limiti: a) quadri e primo livello: 180 giorni; b) secondo e terzo livello: 90 giorni; c) quarto e quinto livello: 60 giorni; d) quarto super e quarto livello: 45 giorni. e) sesto super, sesto e settimo: 30 giorni. Tale periodo, I giorni indicati per i lavoratori a tempo indeterminatorispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro, è stabilito in 3 mesi escludendosi tutti i periodi di effettiva prestazione lavorativa assenza anche con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Soltanto per i Quadri e per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per Primo livello il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto deve essere computato in giorni di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattualicalendario e non di lavoro effettivo . I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un Il periodo di prova proporzionato alla convenuto dalle Parti non potrà avere comunque una durata del rapporto e comunque non superiore ad un meseeffettiva inferiore al 25% della durata prevista dal presente CCNL. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo Nel corso del periodo di prova; , il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civilerapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, da entrambi le Parti, senza preavviso, con decorrenza dal giorno diritto al T.F.R., ai ratei di inizio dell’assenza medesima tredicesima e comunque entro il limite del premio presenza e all'indennità sostitutiva delle ferie; Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore alla metà della durata del primo contratto di calendario previsto lavoro. Sono esenti dal CCNLperiodo di prova i lavoratori stagionali a tempo determinato, che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel biennio precedente. Durante In caso di reiterazione del periodo di prova in contratti diversi stipulati successivamente tra le stesse parti e a parità di mansioni, l'apposizione del termine è ammissibile soltanto al verificarsi di elementi organizzativi sopravvenuti ed ulteriori rispetto alla valutazione già effettuata nel precedente rapporto di lavoro. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestatostesso sarà computato agli effetti dell'anzianità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattualinon potrà superare i 6 mesi. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un Durante tale periodo di prova proporzionato alla durata la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avvenire in qualsiasi momento per autonoma, discrezionale ed insindacabile decisione di ciascuna delle parti, senza preavviso alcuno e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNL. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o motivazione. In caso di indennità sostitutiva risoluzione del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello rapporto di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto lavoro durante il periodo di prova, viene corrisposta ovvero alla fine dello stesso, al medico spettano: • la retribuzione relativa alle giornate di lavoro compiute; • i ratei di ferie e della tredicesima mensilità eventualmente maturati; • pro-quota, il trattamento di fine rapporto. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella minima stabilita contrattualmente per la qualifica attribuita al medico interessato. Nel caso che il solo periodo di prova venga interrotto per causa di malattia e/o infortunio, il medico sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio prestatoentro 180 giorni di effettivo servizio. In caso contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti dalla data di inizio dell'assenza. Durante l'assenza per malattia o infortunio, in detto periodo non è dovuto alcun trattamento economico a carico della Struttura sanitaria. Le parti convengono altresì che qualora il periodo di prova venga interrotto per maternità, la lavoratrice sarà ammessa a completare il periodo di prova, nel rispetto della normativa vigente in materia. Trascorso il periodo di prova stabilito senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il medico si intenderà confermato in servizio con la qualifica attribuita.

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Samples: CCNL 2002 2005 Del Personale Medico

Periodo di prova. Il lavoratore assunto L'assunzione in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i dei lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto avviene con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mesea: 5 mesi per i lavoratori di 7° e 6° livello; 3 mesi per i lavoratori di 5° livello; 2 mesi per i lavoratori di 4°, 3° e 2° livello; 1 mese per i lavoratori di 1° livello. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di calendario previsto dal CCNLlavoro può avvenire in qualsiasi momento a iniziativa di ciascuna delle parti senza obbligo di preavviso, ma con diritto al pagamento della indennità sostitutiva delle ferie, della 13ª e 14ª mensilità, e del trattamento di fine rapporto, pari a tanti ratei quanti sono stati i mesi interi di servizio prestati. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia prova il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimoha diritto a percepire la retribuzione corrispondente al livello cui è stato assunto. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante Scaduto il periodo di provaprova senza che sia intervenuta disdetta, viene corrisposta la retribuzione per il solo l'assunzione del lavoratore diverrà definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal primo giorno dell'assunzione. La durata del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione e non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e obblighi previsti dalla presente regolamentazione, salvo che non sia diversamente disposto. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere servizio prestatoentro cinque giorni lavorativi. Durante il periodo di interruzione del periodo di prova per malattia non decorrerà né il trattamento economico, né l'anzianità di servizio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il lavoratore periodo di prova ha la durata massima di sei mesi; tale periodo è applicabile anche al persona- le assunto per incarico e a tempo determinato. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza ob- bligo di preavviso né di indennità sostitutiva di esso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 5. È esonerato dal periodo di prova il vincitore di concorso, già in servizio è soggetto ad presso la stessa amministrazione che ha ban- dito il concorso, sempreché abbia già compiuto un periodo di servizio non inferiore a sei mesi. È altresì esonerato dal periodo di prova il personale di ruolo proveniente per trasferimento da altri ospedali, dove ab- bia già superato il periodo di prova nella stessa qualifica e disciplina. I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, non sono utili ai fini del computo del periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine Sull’esito del periodo di prova di calendario previsto dal CCNLdecide l’amministrazione. Durante Compiuto favorevolmente il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo dipendente consegue la conferma del posto ed il relativo periodo viene computato utile a tutti gli effetti. In caso di preavviso o risoluzione del rapporto di indennità sostitutiva del medesimolavoro per qualsiasi causa, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo gior- no di effettivo servizio; spettano, altresì, al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio ed i ratei di tredicesima mensilità. La retribuzione del lavoratore in Il periodo di prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestatorinnovato alla scadenza.

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Samples: c.c.n.l. 5 Febbraio 2001 Personale Medico Dipendente Dagli Ospedali Religiosi

Periodo di prova. Il lavoratore assunto L'assunzione in servizio è soggetto ad un della lavoratrice e del lavoratore avviene secondo i seguenti periodi di prova: - 90 giorni di effettivo lavoro, per le dipendenti e i dipendenti inquadrati nelle categorie A, B base, B evoluto e C base; - 120 giorni di effettivo lavoro, per le dipendenti e i dipendenti inquadrati nelle categorie C evoluto, D base e D evoluto. I giorni di effettivo lavoro si computano conteggiando i giorni effettivamente lavorati, i riposi settimanali e le festività. Il periodo di provaprova resta sospeso per infortunio, gravidanza, puerperio e malattia. Tale periodoOve la sospensione avvenga per causa di malattia, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per la lavoratrice o il lavoratore potrà completare il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto stesso se in grado di apprendistato riprendere il servizio entro novanta giorni; in caso contrario il rapporto di lavoro si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto intenderà risolto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNLtutti gli effetti. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore prova le parti possono recedere liberamente dal con- tratto contratto e senza obbligo di preavviso o preavviso. Il periodo di indennità sostitutiva prova deve risultare da atto scritto. In caso di risoluzione del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello rapporto di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto lavoro durante il periodo di prova, viene corrisposta ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice o al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro effettivamente lavorate nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene la lavoratrice o il solo lavoratore. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice o il lavoratore si intenderà in servizio prestatoa tutti gli effetti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il lavoratore assunto L'assunzione in servizio è soggetto ad un periodo della lavoratrice e del lavoratore avviene secondo i seguenti periodi di prova. Tale periodo, prova che debbono risultare da atto scritto: - 90 gg.di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo indeterminatodipendenti inquadrati nelle categorie, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa A e B, - 120 gg. per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° tutte le altre lavoratrici e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il Durante tale periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato è reciproco il diritto alla durata risoluzione del rapporto e comunque non superiore ad un mesedi lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo In caso di risoluzione del periodo rapporto di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNL. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto lavoro durante il periodo di prova, viene corrisposta ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice ed al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro compiuto nonchè ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica, cui appartengono le lavoratrici ed il solo lavoratore interessato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia la lavoratrice ed il lavoratore sarà ammessa/o a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio prestatoentro novanta giorni; in caso contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti con la data di inizio della assenza. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice ed il lavoratore si intenderà confermata/o in servizio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa effettivo servizio per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa effettivo servizio per gli altri lavoratorii lavoratori inquadrati nei livelli superiori al 6°. Per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento riferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere esse- re sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque dell’as- senza medesima, sempre che il lavoratore riprenda servizio entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNLtre mesi. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto contratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente pre- sente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione relazione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti emolu- menti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. L'esistenza del patto di prova dovrà risultare da atto scritto e dovrà essere accettato dal lavoratore con apposita sottoscrizione dello stesso. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: Livello di inquadramento Durata 1 45 giorni 2 e 3 60 giorni 4, 5 e 6 120 giorni 7, 8 e 9 180 giorni I periodi sopraindicati devono essere computati in giorni di calendario e devono intendersi di effettivo lavoro, escludendosi tutti i periodi di assenza anche con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova convenuto dalle Parti non potrà avere comunque una durata effettiva inferiore al 25% della durata prevista dal presente CCNL. Nel corso del periodo di prova, il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, da entrambe le Parti, senza preavviso, con diritto al T.F.R., ai ratei di tredicesima e all'indennità sostitutiva delle ferie; Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore alla metà della durata del primo contratto di lavoro, sempre nel rispetto del limite di 180 giorni previsto dalla normativa vigente. Tale periodo, per Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori a tempo indeterminatodeterminato, è stabilito in 3 mesi che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel biennio precedente. In caso di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine reiterazione del periodo di prova in contratti diversi stipulati successivamente tra le stesse parti e a parità di calendario previsto dal CCNLmansioni, l'apposizione del termine è ammissibile soltanto al verificarsi di elementi organizzativi sopravvenuti ed ulteriori rispetto alla valutazione già effettuata nel precedente rapporto di lavoro. Durante Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestatostesso sarà computato agli effetti dell'anzianità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il lavoratore assunto L'assunzione in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto avviene con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla la cui durata del rapporto e comunque non potrà essere superiore ad un meseai seguenti periodi: 1°30 gg. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo effettiva prestazione 2°30 gg. di prova resta comunque sospeso nei casi effettiva prestazione 3°30 gg. di assenza per intervento effettiva prestazione 4°30 gg. di una delle cause effettiva prestazione 5°60 gg. di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno effettiva prestazione 6°60 gg. di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine effettiva prestazione 7°60 gg. di effettiva prestazione 8°180 gg. di effettiva prestazione 9°180 gg. di effettiva prestazione 10°180 gg. di effettiva prestazione. Nel corso del periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di calendario previsto dal CCNLlavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nè di relativa indennità. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello salvo quanto diversamente stabilito dal contratto stesso. In caso di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di provaprova ovvero alla fine dello stesso, viene corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore spetta la retribuzione per relativa alle giornate e alle ore di lavoro, nonché i ratei di ferie, di 13a e di trattamento di fine rapporto. Ove il solo periodo di prova venga interrotto per causa di malattia la lavoratrice e il lavoratore potranno essere ammessi a completare il periodo di prova qualora siano in grado di riprendere il servizio prestatoentro 60 giorni. Trascorso il periodo di prova senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice e il lavoratore si intenderanno confermati in servizio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. L'esistenza del patto di prova dovrà risultare da atto scritto e dovrà essere accettato dal lavoratore con apposita sottoscrizione dello stesso. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: Livello di inquadramento Durata 1 45 giorni 2 e 3 60 giorni 4, 5 e 6 120 giorni 7, 8 e 9 180 giorni I periodi sopraindicati devono essere computati in giorni di calendario e devono intendersi di effettivo lavoro, escludendosi tutti i periodi di assenza anche con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova convenuto dalle Parti non potrà avere comunque una durata effettiva inferiore al 25%della durata prevista dal presente CCNL. Nel corso del periodo di prova, il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, da entrambe le Parti, senza preavviso, con diritto al T.F.R., ai ratei di tredicesima e all'indennità sostitutiva delle ferie; Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore alla metà della duratadel primo contratto di lavoro, sempre nel rispetto del limite di 180 giorni previsto dalla normativa vigente. Tale periodo, per Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori a tempo indeterminatodeterminato, è stabilito in 3 mesi che lo abbiano già superato presso lastessa azienda e per le stesse mansioni nel biennio precedente. In caso di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine reiterazione del periodo di prova in contratti diversi stipulati successivamente tra le stesse partie a parità di calendario previsto dal CCNLmansioni, l'apposizione del termine è ammissibile soltanto al verificarsi di elementi organizzativi sopravvenuti ed ulteriori rispetto alla valutazione già effettuata nel precedente rapporto di lavoro. Durante Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratoresi intenderà confermato in servizio ed il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestatostesso sarà computato agli effetti dell'anzianità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il lavoratore periodo di prova deve risultare da atto scritto. In mancanza di que- sto l’impiegato si intende assunto senza prova alle condizioni stabili- te dal presente contratto e dai contratti territoriali per la categoria cui l’impiegato stesso appartiene in base alle mansioni che è chiamato a svolgere. Il periodo di prova è fissato in mesi 4 per i quadri e gli impiegati di 1a, 2a e 3a categoria e in mesi 2 per gli impiegati di 4a, 5a e 6a categoria. Per i rapporti di lavoro instaurati a decorrere dal 1° dicembre 2012 il periodo di prova è fissato in mesi 6 per i quadri e gli impiegati di 1a e 2a categoria, in mesi 5 per gli impiegati di 3a e 4a categoria e in mesi 3 per gli impiegati di 5a e 6a categoria. Appena avvenuta l’assunzione dell’impiegato, il datore di lavoro deve farne denuncia all’ENPAIA e all’INPS. L’impiegato acquista il diritto all’assistenza e alla previdenza a de- correre dalla data di inizio del servizio è soggetto ad un anche se sottoposto a periodo di prova. Tale periodo, I relativi contributi sono dovuti pertanto anche per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNLpro- va. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono prova ciascuna delle Parti può recedere dal con- tratto senza obbligo l’obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimopreavviso, in tal caso l’impiegato deve, entro trenta giorni, rilasciare l’abitazione eventualmente fornitagli. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante Superato il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per l’assunzione diviene definitiva senza necessità di conferma e il solo servizio prestato deve computarsi agli effetti dell’anzianità dell’impiegato. In caso di recesso nel corso del periodo di servizio prestatoprova o al termine di esso, l’impiegato ha diritto allo stipendio per l’intero mese nel quale è av- venuto il recesso nonché ai dodicesimi relativi alle ferie, alle mensilità aggiuntive ed al trattamento di fine rapporto di cui agli artt. 23, 34 e 53 del presente contratto. Qualora il recesso venga effettuato dal datore di lavoro, l’impiegato ha diritto, per sé e per i propri familiari, al rimborso delle spese di viaggio necessario a tornare al luogo di provenienza, nonché al rimborso delle spese di mobilio, sempre che il trasferimento in azienda della famiglia sia stato concordato con il datore di lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati Agricoli

Periodo di prova. Il lavoratore assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, Il periodo di prova è stabilito fissato in 3 un numero di mesi di effettiva prestazione lavorativa effettivo pari a: • 9 per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° in area “Q” • 6 per i lavoratori inquadrati in area “A”, “B” e “C” • 3 per i lavoratori inquadrati in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. area “D” Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo la rinnovazione del periodo di prova; il periodo pe- riodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli artt. 2110 e 2111 del Codice Civile, c.c. con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro del- l’assenza medesima. Nel caso di sopravvenuta malattia, il limite del termine del periodo di prova resta sospeso fino ad un mas- simo di calendario previsto 3 mesi dal CCNLgiorno dell’inizio della malattia. Superato questo limite di tempo, il rapporto di lavoro rimane risolto ad ogni effetto. Durante il periodo di prova, prova sia l’azienda sia che il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimodello stesso. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante Trascorso il periodo di provaprova senza dichiarazione di recesso, viene corrisposta la retribuzione per il solo lavoratore passa di diritto effettivo, a tutti gli effetti del presente contratto. In caso di conferma, il periodo di prova viene computato nell’anzianità di servizio prestatoa tutti gli effetti contrattuali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il lavoratore assunto L’assunzione in servizio è soggetto ad un periodo della lavoratrice e del lavoratore avviene con i seguenti periodi di prova: - 60 gg. Tale periodo, di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo indeterminatodipendenti inquadrati nelle posizioni economiche A1, è stabilito in 3 mesi A2; - 90 gg. di effettiva prestazione lavorativa calendario per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti inquadrati nei livelli inferiori al 7° nelle posizioni economiche A3, A4; - 120 gg. di calendario per tutte/i le altre lavoratrici e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per Durante tale periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. Comunque il datore di lavoro può ritenere concluso negativamente il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad decorso un periodo congruo di prova proporzionato alla durata almeno il 50% di quello previsto per ciascun livello. In caso di risoluzione del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNL. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto lavoro durante il periodo di prova, viene corrisposta ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice ed al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro compiuto nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica, cui appartiene la lavoratrice ed il solo lavoratore interessata/o. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia la lavoratrice ed il lavoratore sarà ammessa/o a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio prestatoentro novanta giorni; in caso contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti con la data di inizio dell’assenza. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice ed il lavoratore si intenderà confermata/o in servizio.

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Periodo di prova. Il lavoratore assunto 1. L’assunzione in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad avviene dopo un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né a tre mesi per l’inquadramento fino all’Area B, ed a sei mesi per gli inquadramenti superiori; la protrazione né il rinnovo valutazione del dipendente in prova deve essere effettuata superata almeno la metà del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNL. 2. Durante il periodo di provaprova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, sia l’azienda sia senza preavviso e senza alcuna motivazione. 3. In tal caso, ovvero alla fine dello stesso, al dipendente spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto nonché ai ratei di ferie, delle mensilità aggiuntive ed il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo trattamento di preavviso o fine rapporto di indennità sostitutiva del medesimolavoro maturato. 4. La retribuzione del lavoratore Detta retribuzione, in prova ogni caso, non può potrà essere inferiore a quella fissata dal presente contratto contrattualmente per l’inquadramento stabilito per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svoltedipendente interessato. 5. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante Ove il periodo di provaprova venga interrotto per causa di malattia, viene corrisposta non dovuta a causa di servizio, il dipendente sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro centottanta giorni; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti, 6. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta dello stesso, il dipendente si intenderà confermato in servizio a tempo indeterminato. Forme di lavoro flessibili Articolo 17 Principi‌ 1)Premesso che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituisce la retribuzione forma comune del rapporto di lavoro per il solo periodo mantenimento e lo sviluppo delle competenze professionali indispensabili per la realizzazione dei compiti statutari degli Enti, gli stessi potranno far ricorso a prestazioni di servizio prestatolavoro flessibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e come definito e regolamentato dal presente Contratto.

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Periodo di prova. Il lavoratore periodo di prova deve risultare da atto scritto; in mancanza di questo l'impiegato si intende assunto senza prova alle condizioni stabilite dal presente contratto e dai contratti integrativi per il livello cui l'impiegato stesso appartiene in base alle mansioni che è chiamato a svolgere. Il periodo di prova è fissato in mesi 4 per gli impiegati di livello 1, 2 e 3 e in mesi 2 per gli impiegati di livello 4, 5 e 6. L'impiegato acquista il diritto all'assistenza e alla previdenza a decorrere dalla data d'inizio del servizio è soggetto ad un anche se sottoposto a periodo di prova. Tale periodo, I relativi contributi sono dovuti pertanto anche per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNL. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono prova ciascuna delle parti può recedere dal con- tratto contratto senza obbligo l'obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimopreavviso; in tal caso l'impiegato deve, entro 30 giorni, rilasciare l'abitazione eventualmente fornitagli. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante Superato il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per l'assunzione diviene definitiva senza necessità di conferma ed il solo servizio prestato deve computarsi agli effetti dell'anzianità dell'impiegato. In caso di recesso nel corso del periodo di servizio prestatoprova o al termine di esso, l'impiegato ha diritto allo stipendio per l'intero mese nel quale è avvenu to il recesso, nonché ai 12simi relativi alle ferie, alle mensilità aggiun tive e al TFR di cui agli artt. 29, 34 e 55 del presente contratto. Qualora il recesso venga intimato dal datore di lavoro, l'impiegato ha diritto per sé e per i propri familiari al rimborso delle spese di viaggio necessarie a tornare al luogo di provenienza, nonché al rimborso delle spese di trasporto di mobilio, sempreché il trasferimento in azienda della famiglia sia stato concordato con il datore di lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il lavoratore assunto L'assunzione in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto dell'operaio può avvenire con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza da notificarsi per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNLiscritto. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia prova è reciproco il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo diritto di preavviso o risoluzione del rapporto di indennità sostitutiva del medesimo. La lavoro con il solo pagamento della retribuzione del lavoratore per il tempo in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto cui il lavoro è stato prestato ed in base alla retribuzione stabilita per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato nel quale l'operaio ha prestato la sua opera, semprechè non sia stata precedentemente concordata in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svoltemisura superiore. Qualora avvenga il recesso dal rapporto Il servizio prestato durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione in caso di conferma, va computato a tutti gli effetti dell'anzianità. Il periodo di prova non potrà essere superiore a 30 gg di effettiva prestazione. In caso di distribuzione dell'orario di lavoro sui sei giorni lavorativi le durate precedentemente espresse sono moltiplicate per il solo coefficiente 1,2. Non sono ammesse protrazioni nè la rinnovazione del periodo di prova. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per malattia o infortunio sul lavoro, il lavoratore potrà essere ammesso a completarlo qualora sia in grado di riprendere il servizio prestatoentro 15 giorni di calendario. Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano anche durante il periodo di prova, ai sensi delle leggi relative. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il lavoratore assunto L’assunzione in servizio è soggetto ad può avvenire con un periodo di prova non superiore a: Categoria professionale Durata ordinaria Durata ridotta 1a 1 mese 20 giorni 2a e 3 a 1 mese e 15 giorni 1 mese 4a, 5 a e 6a 3 mesi 2 mesi 7a, 8 a e 9a 6 mesi 3 mesi Nell’ambito dei periodi temporali massimi sopra previsti, da intendersi di calendario, le giornate di mancata prestazione determinano la sospensione del periodo di prova. Tale periodoI periodi di prova ridotti si applicano ai lavoratori che, con analoghe mansioni e profilo professionale abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende, nonché ai lavoratori che, con contratto di apprendistato professionalizzante, abbiano completato il periodo complessivo previsto per lo stesso profilo professionale di assunzione. Per il diritto alla riduzione predetta i lavoratori dovranno presentare all’atto dell’assunzione gli attestati di lavoro relativi alle occupazioni precedenti. Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell’ultimo contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavoratori che abbiano prestato presso la stessa azienda attività lavorativa per lo svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più contratti di somministrazione di manodopera, per un periodo complessivamente superiore al periodo di prova stabilito per il rispettivo livello di inquadramento, non può essere previsto il periodo di prova. Nel caso di periodi più brevi, la durata del periodo di prova è stabilito ridotta nella stessa misura. Per quanto concerne l’obbligo e la durata del periodo di prova, fa comunque testo la lettera di assunzione, fermi restando i limiti massimi previsti dal primo comma del presente articolo. L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all’articolo 1 e non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma successivo. Nel caso in cui il periodo venga interrotto per causa di malattia o infortunio, il lavoratore potrà essere ammesso a completarlo qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesi dall’inizio dell’assenza. Nel corso del periodo di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento a iniziativa di ciascuna delle due Parti e in 6 mesi non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratoriindennità. Per Superato il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto senza che sia intervenuta la disdetta, il rapporto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto lavoro diviene definitivo e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza l’anzianità decorrerà dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNLdell’assunzione. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata sussistono fra le Parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto, salvo quanto diversamente disposto nel contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svoltestesso. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga il recesso dal rapporto per dimissioni o per licenziamento durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per ovvero alla fine del periodo stesso, l’azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestatoprestato integrando tale trattamento, in caso di lavoro a cottimo, con il guadagno dovuto per il lavoro eseguito.

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Samples: Collective Bargaining Agreement

Periodo di prova. Il lavoratore assunto L'assunzione in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto avviene con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla la cui durata del rapporto e comunque non potrà essere superiore ad un meseai seguenti periodi: 1° livello 30 gg. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo effettiva prestazione 2° livello 30 gg. di prova resta comunque sospeso nei casi effettiva prestazione 3° livello 30 gg. di assenza per intervento effettiva prestazione 4° livello 30 gg. di una delle cause effettiva prestazione 5° livello 60 gg. di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno effettiva prestazione 6° livello 60 gg. di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine effettiva prestazione 7° livello 60 gg. di effettiva prestazione 8° livello 180 gg. di effettiva prestazione 9° livello 180 gg. di effettiva prestazione 10° livello 180 gg. di effettiva prestazione Nel corso del periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di calendario previsto dal CCNLlavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di relativa indennità. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello salvo quanto diversamente stabilito dal contratto stesso. In caso di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di provaprova ovvero alla fine dello stesso, viene corrisposta alla lavoratrice ed al lavoratore spetta la retribuzione per relativa alle giornate e alle ore di lavoro, nonché i ratei di ferie, di tredicesima e di trattamento di fine rapporto. Ove il solo periodo di prova venga interrotto per causa di malattia la lavoratrice ed il lavoratore potranno essere ammessi a completare il periodo di prova qualora siano in grado di riprendere il servizio prestatoentro 60 gg. Trascorso il periodo di prova senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice ed il lavoratore si intenderanno confermati in servizio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla La durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: Quadri e Primo Livello 6 mesi Secondo e Terzo Livello 60 giorni Quarto e Quinto Livello 60 giorni Sesto e Settimo Livello 45 giorni Ai sensi dell’art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per Quadri e Primo livello deve essere computato in giorni di calendario previsto dal CCNLcalendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La prova la retribuzione del lavoratore in prova non può potrà essere inferiore a quella fissata dal presente contratto al minimo contrattuale stabilito per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svoltequalsiasi momento da una parte o dall’altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante Trascorso il periodo di provaprova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, viene corrisposta la retribuzione per l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il solo periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio prestatoservizio. Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.

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Samples: CCNL Terziario Accordo Di Rinnovo

Periodo di prova. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono L’assunzione può essere sottoposti subordinata ad un periodo di prova proporzionato alla da precisare nella lettera di assunzione. La durata del rapporto di tale periodo non potrà essere superiore a: - mesi 6: per gli assegnati ai livelli 1S e comunque non superiore ad un mese1; - mesi 3: per gli assegnati ai livelli 2A, 2B, 3, 4, 5 e 6; - mesi 2: per gli assegnati ai livelli 7, 8 e 9. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo la rinnovazione del periodo di prova; . L’infortunio sul lavoro sospende il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro fino alla dichiarata guarigione clinica dell’INAIL. La malattia o l’infortunio non sul lavoro sospendono il limite del termine del periodo di prova per la durata massima di calendario previsto dal CCNLdue mesi. Superati i predetti limiti di tempo, senza che il lavoratore si sia presentato per la prosecuzione del lavoro, il rapporto di lavoro si intende risolto ad ogni effetto. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono prova ciascuna delle parti potrà recedere dal con- tratto rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità. Qualora il recesso avvenga per dimissioni, al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestato. Ove, invece, il recesso avvenga per licenziamento, escluso il caso di risoluzione per giusta causa, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese di indennità sostitutiva prova in corso, a seconda che il recesso si verifichi entro la prima o entro la seconda metà del medesimomese stesso. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata al minimo fissato dal presente contratto per il livello di classificazione la categoria cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolteassegnato. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante Trascorso il periodo di prova senza dichiarazione di recesso, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato, con anzianità decorrente dalla data di inizio del servizio in prova, viene corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad L'assunzione di lavoro di ogni operaio si intende effettuata con un periodo di prova. Tale periodoprova pari a 25 giorni di lavoro per operai di 4º livello, 20 giorni di lavoro per i lavoratori a tempo indeterminatooperai specializzati, è stabilito in 3 mesi 15 giorni di effettiva prestazione lavorativa lavoro per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° operai qualificati e in 6 mesi 5 giorni di effettiva prestazione lavorativa lavoro per tutti gli altri lavoratorioperai durante il quale è ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso nè diritto ad indennità. Per L'assunzione degli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere e di autobetonpompe, se effettuata per la categoria degli operai specializzati, può avvenire con un periodo di prova non superiore a 20 giorni di lavoro, durante il quale è parimenti ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso nè diritto ad indennità. La fissazione del periodo di prova per tali operai, indipendentemente dalla categoria di inquadramento, deve essere fatta per iscritto all'atto dell'assunzione. Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempre che quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni. Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaio confermato. La malattia sospende il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto e l’operaio sarà ammesso a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; continuare il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova di calendario previsto dal CCNL. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante il periodo di prova, viene corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestatostesso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Periodo di prova. Il lavoratore assunto L’assunzione in servizio è soggetto ad un avviene con i seguenti periodi di prova: - 60 gg. di calendario per i dipendenti inquadrati nella categoria “A”; - 90 gg. di calendario per i dipendenti inquadrati nella categoria “B”; - 120 gg. di calendario per tutti gli altri dipendenti. Durante tale periodo di provaprova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. Tale periodo, per i lavoratori a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi Comunque il datore di effettiva prestazione lavorativa per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per lavoro può ritenere concluso negativamente il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad decorso un periodo congruo di prova proporzionato alla durata almeno il 50% di quello previsto per ciascuna categoria. In caso di risoluzione del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNL. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto lavoro durante il periodo di prova, viene corrisposta ovvero alla fine dello stesso, al dipendente spetta la retribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro compiuto nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica, cui appartiene la risorsa interessata. Ove il solo periodo di prova venga interrotto per causa di malattia il dipendente sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio prestatoentro novanta giorni; in caso contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti con la data di inizio dell’assenza. Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermato in servizio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad La assunzione del personale avviene normalmente con un periodo di prova. Tale periodo, per i lavoratori prova non superiore a tempo indeterminato, è stabilito in 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa (30 giorni per i lavoratori inquadrati nei livelli inferiori al 7° e in 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per gli altri lavoratori. Per il periodo di prova del lavoratore assunto con contratto di apprendistato si fa ri- ferimento ai relativi articoli contrattuali. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 3 mesi possono essere sottoposti ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore ad un mese. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli articoli 2110 e 2111 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima e comunque entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal CCNLnella 1^ area professionale). Durante il periodo di provaprova sono da applicare le disposizioni del presente contratto, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere dal con- tratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimosalvo quanto appresso disposto. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore a quella fissata dal presente contratto per il livello di classificazione cui il lavoratore è assegnato in rela- zione alle mansioni affidategli; al lavoratore in prova spettano in particolare anche gli emolumenti accessori della retribuzione connessi alle mansioni effettivamente svolte. Qualora avvenga il recesso dal rapporto durante Durante il periodo di provaprova il rapporto può essere risolto, viene corrisposta ad iniziativa di una delle parti, senza preavviso o indennità sostitutiva. Nel caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa del lavoratore devono essere corrisposte le competenze (compresi i ratei degli emolumenti annuali per i mesi di servizio prestati, computando come mese intero la retribuzione eventuale frazione residua) fino al giorno della effettiva cessazione del servizio; invece nel caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell'Azienda devono essere corrisposte le competenze (compresi i ratei degli emolumenti annuali per i mesi di servizio prestati, computando come mese intero la eventuale frazione residua) fino alla fine del mese in corso. FEDERCASSE 41 Compiuto il solo periodo di servizio prestato.prova con esito favorevole il personale si intende confermato in servizio, con anzianità decorrente a tutti gli effetti dalla data di inizio dello stesso periodo di prova. E' esonerato dal periodo di prova il personale proveniente da altre Aziende destinatarie del presente contratto, quando l'assunzione viene effettuata con l'inquadramento acquisito presso l'Azienda di provenienza entro un termine non superiore a 15 giorni tra il rapporto di lavoro che viene a cessare e quello che viene instaurato. In caso di assunzione con contratto a tempo determinato, il periodo di prova va convenuto in misura compatibile con la durata del contratto stesso: fino a 2/3 dei periodi previsti dal primo comma del presente articolo e comunque non oltre 1/4 della durata del contratto stesso. FEDERCASSE 42

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro