PREMESSA. La presente Parte Speciale, dedicata alla trattazione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)
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Sources: Modello Di Organizzazione Gestione E Controllo Ai Sensi Del d.lgs N. 231/01
PREMESSA. La presente Parte Specialegara a procedura aperta ha per oggetto la gestione del servizio di assistenza domiciliare alla persona anziana H24 e altri servizi per gli ospiti che vivono presso le strutture residenziali di Roma Capitale. Le Case di Riposo capitoline offrono assistenza continuativa che richiede interventi di tipo assistenziale e sociale a rilevanza sanitaria e di tipo sanitario a rilevanza sociale, dedicata alla trattazione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590a cura dell’ASL competente per territorio, terzo comma c.p., commessi con violazione per gli anziani ai sensi delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene DGR 124,125,126/2015 e della salute sul lavoroL.R. 11 del 10 agosto 2016, richiamate dall’art“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”. 25-septies del D.LgsNelle strutture capitoline è prevista l’accoglienza anche di persone, parzialmente autosufficienti, che non necessitano di assistenza sanitaria e presenza infermieristica per l’intero arco della giornata e le prestazioni sanitarie sono fornite dall’azienda sanitaria locale competente nelle forme previste per l’assistenza domiciliare integrata in accordo con il C.A.D., secondo quanto previsto dalla Legge sopracitata. 231/2001In molti casi sarà possibile evitare situazioni di aggravamento, limitatamente ai casi cercando di fare in modo che potrebbero configurarsi gli ospiti permangano nelle Case di Riposo evitando così di punti di riferimento, logistici e affettivi, assicurando nella casa di riposo una tipologia di assistenza che risponda alle esigenze delle persone. In considerazione della diversa composizione della tipologia degli ospiti accolti nella struttura il servizio intende sviluppare una metodologia di lavoro volta a valorizzare le risorse individuali, potenziare l’autonomia della persona anziana, e stimolare l’integrazione e la partecipazione attraverso le attività di socializzazione, sia all’interno che all’esterno della struttura. Le strutture residenziali capitoline, ospitando persone anziane che costituiscono una fascia di popolazione fragile e a maggior rischio di evoluzione grave se colpita da Covid-19,applicano rigorosamente, in capo alla Società, descrive collaborazione con le fattispecie ASL competenti territorialmente,tutte le misure necessarie per la prevenzione di illecito, individua le aree a rischio reato focolai e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative areeper il controllo delle infezioni, al fine di prevenire tutelare la commissione salute degli ospiti e dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimentolavoratori ivi impiegati. Ai sensi dell’art. 42 Tali misure vengono recepite all’interno del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale quadro normativo Nazionale (DPCM e Decreti Legge) e di sostegno economico per famiglie, lavoratori quello Regionale (Ordinanze e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini Circolari della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttivitàRegione Lazio).
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Sources: Service Agreement
PREMESSA. La presente Parte SpecialeL’aumento dei bisogni di salute dei cittadini, dedicata l’allungamento della vita media della popolazione, la commercializzazione di nuove molecole efficaci ma ad alto costo, il ricorso sempre più frequente ad esami strumentali tecnologicamente sempre più evoluti, sono tra le cause più evidenti della continua ascesa della spesa sanitaria. E’, quindi, necessario ed improcrastinabile orientare i processi gestionali e clinici secondo criteri improntati all’efficacia, efficienza, equità, appropriatezza e sostenibilità dei costi. Il raggiungimento dell’obiettivo di contenimento della spesa sanitaria potrà essere ottenuto interagendo oltre che sul versante dell’offerta, cui mirano gli interventi già attuati a livello regionale, anche sul versante della domanda di prestazioni potenziando adeguatamente il ruolo di gate-keeper del medico di assistenza primaria. Le parti concordano sull’opportunità di riqualificare la spesa sanitaria individuando aree nelle quali è possibile operare una riduzione della spesa attraverso una corretta allocazione delle risorse, ottimizzando terapie e iter diagnostici, secondo i criteri della medicina basata sulle prove di efficacia e sulle evidenze, e con investimenti nelle attività diagnostiche distrettuali che possano offrire ai cittadini– utenti servizi più efficienti e qualificati. A tale scopo, le ▇▇.▇▇. adotteranno specifici progetti elaborati sulla base dello schema-tipo di progetto regionale che vede coinvolti Dipartimento, ▇▇.▇▇. e Medici di Medicina Generale. Tali progetti non sono strumenti ragionieristici finalizzati a premiare il minor consumo, vogliono costituire invece un elemento strategico per modificare fattori distorsivi della spesa a favore di investimenti più appropriati a dare risposte adeguate ai bisogni di salute. E’ promossa la cultura della medicina basata sulle evidenze (EBM) come fattore aggiunto alla trattazione riconosciuta professionalità dei reati medici e l’integrazione delle diverse figure professionali operanti sul territorio anche attraverso l’inserimento nei programmi formativi regionali ed aziendali di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime specifici eventi formativi aventi per oggetto l’appropriatezza prescrittiva. A livello aziendale è costituito un nucleo operativo aziendale (NOA) composto dal direttore sanitario, o suo delegato, da un dirigente territoriale dell’A.S. esperto in programmazione sanitaria, da un responsabile del servizio farmaceutico territoriale, da due medici di medicina generale, di cui agli arttuno referente aziendale del progetto dei medici di assistenza primaria, e da un dipendente del comparto amministrativo addetto alle attività di segreteria. 589 e 590, terzo comma c.pI medici di assistenza primaria saranno opportunamente informati dalle ▇▇., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche ▇▇. di competenza sulle opportunità offerte dal progetto e sulla tutela dell’igiene sua organizzazione. Il nucleo operativo aziendale provvederà ad individuare le modalità per informare tutti i medici di medicina generale sulle opportunità offerte dal progetto. I Medici che decideranno di aderire, si riuniranno in Gruppi Omogenei Territoriali (GOT) con un range di assistiti in carico compreso, di norma, tra 5.000 e 15.000 abitanti. I GOT sono gruppi di lavoro operativi e potranno essere costituiti anche dai medici in “ medicina di gruppo”, in “medicina di associazione” o in “forma associativa mista”. Potranno comunque essere costituiti GOT allargati a due o più medicine di gruppo o di associazione o forme associative miste omogenee per territorio. I GOT si riuniranno periodicamente comunicando la data e la sede della riunione al NOA. Le riunioni avranno per oggetto la valutazione in gruppo dell’andamento prescrittivo e dei ricoveri e la loro aderenza alle linee guida condivise evidenziando e correggendo eventuali criticità o segnalando ai NOA particolari situazioni epidemiologiche locali o elementi ostativi al raggiungimento degli obiettivi. Alle riunioni potrà partecipare il medico di assistenza primaria facente parte del NOA. Ogni GOT nominerà e comunicherà al NOA il nome di un medico referente per il gruppo. L’Azienda dovrà fornire ad ogni membro del gruppo, in tempi utili ed in busta chiusa, i report dei dati prescrittivi per le riunioni. Il progetto è strutturato nelle seguenti fasi successive a tempistica definita: • I FASE (da concludersi entro il primo mese dall’attivazione del progetto): o presentazione del progetto ai medici aderenti con illustrazione delle opportunità, delle responsabilità e degli impegni per chi decide di aderire o individuazione dei GOT o identificazione delle linee guida da parte dei medici di medicina generale e degli specialisti ambulatoriali e/o ospedalieri relative a iter diagnostico-terapeutici di pertinenza della medicina generale. In particolare si individueranno criteri oggettivi di valutazione di ricoveri, patologie tiroidee, prevenzione oncologica, antibioticoterapia, malattie peptiche, broncopatie croniche ostruttive, cardiopatia ischemica, diabete, dislipidemie, ipertensione arteriosa, prevenzione delle malattie cardiovascolari, insufficienza cardiaca, patologie osteo- articolari, malattie del rene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, vescica o valutazione da parte dei GOT del Datore lavoro svolto per la costituzione delle linee guida modificando o migliorando gli iter diagnostico-terapeutici proposti. Le parti precisano che le linee guida sono una serie di Lavoroindicazioni o raccomandazioni sviluppate con lo scopo di aiutare il medico a prendere decisioni appropriate nell’ambito di circostanze cliniche ben definite. Esse non intendono limitare o ridurre la libertà prescrittiva, trattandosi di raccomandazioni frutto del consenso professionale, ma vanno considerate come uno strumento professionale interno alla categoria poiché sono realizzate con il contributo dei medici che dovranno poi applicarle nella pratica. A differenza dei protocolli, non sono norme vincolanti: le linee guida non prescrivono il comportamento ma guidano e assistono il medico nelle varie decisioni. • applicazione delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema linee guida da parte di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)tutti i medici che aderiscono al progetto.
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PREMESSA. La Il presente Parte Specialecapitolato d’oneri regolerà i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e l’operatore individuato mediante procedura ad evidenza pubblica per la gestione di uno spazio destinato a Co-working situato al piano terreno della struttura di Villa Forno. L’attività in oggetto si inserisce all’interno del programma di iniziativa ministeriale MeettTheYoungCities, dedicata alla trattazione dei reati che ha promosso e finanziato progetti di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime innovazione sociale nei comuni italiani con oltre cinquantamila abitanti. L’obiettivo di cui agli artt. 589 e 590del programma è quello di fornire ai giovani, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene cinisellesi e della salute sul lavororegione urbana milanese, richiamate dall’artspazi e occasioni per l'incentivazione della partecipazione, il sostegno alla creazione d’impresa, lo sviluppo delle capacità imprenditive e imprenditoriali dei giovani. 25L'intenzione è innescare processi processi virtuosi di innovazione sociale sui territori che consentano la crescita del capitale umano e il rinnovamento e sviluppo del capitale sociale. . Nel caso specifico del Comune di Cinisello Balsamo, il progetto “Hubout Coworking in Villa Forno” ha infatti messo a tema il rapporto tra i giovani e la città. In questa direzione deve essere interpretato il servizio di Co-septies working che, se da un lato è chiamato a confrontarsi in modo diretto con la presenza dell’Università degli Studi di Milano Bicocca e con le funzioni connesse, dall’altra dovrebbe utilmente misurarsi con la capacità di diventare un riferimento per la popolazione giovanile della città e del D.Lgsterritorio circostante. 231/2001Per questo motivo l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di dover metter a disposizione, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi previo accordo con le rispettive parti, anche gli spazi esterni della corte di Villa Forno e del giardino pubblico circostante la villa stessa. Il soggetto aggiudicatario, nel formulare la sua proposta, dovrà tenere in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)considerazione quanto premesso.
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Sources: Capitolato Prestazionale
PREMESSA. Per lo svolgimento delle azioni volte a contrastare la patologia e l’infezione del virus, sono state ricostruite, nei paragrafi seguenti, le singole aree di intervento che risultano finanziate con risorse annuali provenienti dal bilancio del Ministero della salute, nei seguenti principali settori: - settore della comunicazione, informazione ed educazione; - settore della prevenzione e dell’attività di sorveglianza sanitaria; - settore dell’attuazione di progetti di ricerca e dei programmi di costruzione, ristrutturazione di reparti di ricovero e laboratori di microbiologia, virologia e immunologia, realizzazione di ospedali diurni. Al quadro appena esposto si affiancano ulteriori azioni a carico del Ssn, quali: la programmazione di corsi di aggiornamento e formazione per il personale addetto, l’assistenza domiciliare, nonché l’attività sanitaria e socio-sanitaria delle persone affette dal virus comprensiva delle cure farmacologiche. Infine, lo svolgimento dell’attività del Comitato tecnico sanitario (Cts - settore formazione e assistenza). Si richiama, altresì, l’attenzione al programma di prevenzione e cura nei Paesi terzi; il Ministero della salute collabora, infatti, attivamente al gruppo costituito presso la Direzione generale della cooperazione e sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci), con il contributo dell'Istituto superiore di sanità, per progetti di investimento di risorse con il Fondo globale per la lotta all'Aids, alla tubercolosi ed alla malaria nei Paesi in via di sviluppo. L’impegno finanziario è a carico del Maeci. A seguito dell’istruttoria per la presente indagine, sono state trasmesse alla Sezione informazioni da parte delle seguenti Amministrazioni: - il Ministero della salute, attraverso le diverse direzioni generali competenti, in particolare: la Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute – Ufficio 4, la Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio V, la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei internazionali. La presente Parte SpecialeDirezione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane, dedicata alla trattazione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime in relazione alle proprie attribuzioni, ha comunicato che40 non ha titolo nella gestione delle risorse di cui agli artt. 589 e 590alla l. n. 135/1990; l’Organismo indipendente di valutazione, terzo comma c.p.in merito all’indagine in oggetto, commessi ha riferito che la sua struttura tecnica è stata coinvolta dall’Amministrazione solo con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene la trasmissione di lettere inviate “per conoscenza”; - Il Ministero degli affari esteri e della salute sul lavorocooperazione internazionale che, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema tramite della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo - Unità per la strategia, i processi globali e le organizzazioni internazionali – ha riferito per la parte di informazionecompetenza. Complessivamente, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazionesi espongono gli esiti della programmazione, gestione di persone sintomatichee rendicontazione, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)con riferimento al periodo 2015-2018 ed accenni anche al 2019.
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Sources: Deliberazione
PREMESSA. La presente Parte SpecialeLavoro agile e coronavirus
1 D’altro lato , dedicata alla trattazione dei reati fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili in condizioni di omicidio colposo e lesioni gravità o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona disabile in condizione di gravità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e gravissime comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di cui agli arttsvolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile (art. 589 39). In questa situazione di incertezza può pertanto tornare utile presentare la disciplina dell’Accordo in esame, pur stipulato precedentemente alla emergenza coronavirus. Di particolare interesse ed originalità è l’Accordo interconfederale regionale sul lavoro agile per le imprese artigiane e 590le PMI del Veneto, terzo comma c.p.sottoscritto da Confartigianato Imprese, commessi con violazione Cna, Casartigiani e Cgil-Cisl-Uil del Veneto, il 20 dicembre 2019. Il lavoro agile si è finora diffuso nel nostro Paese, specie nelle aziende di medio-grande dimensione, sulla base prevalentemente di accordi collettivi aziendali. Quello in esame, a quanto risulta, è il primo accordo di livello regionale, volto a sviluppare lo smart working nelle piccole imprese. L’Accordo peraltro dà seguito alle Linee guida elaborate da un Progetto di ricerca, finanziato dalla Regione Veneto 2, che ha visto il coinvolgimento delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’artparti sociali ed esperti. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazioneRiconosciuto, da parte della Regione, il ruolo fondamentale delle parti sociali e della qualità delle relazioni sindacali allo sviluppo territoriale, anche nel favorire politiche di innovazione, il Progetto di ricerca evidenzia “come un intervento della contrattazione collettiva regionale sia utile e opportuno al fine non solo di promuovere questa nuova modalità organizzativa all’interno delle imprese artigiane e delle PMI del Datore Veneto ma anche per definire in modo condiviso e uniforme quei profili di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento disciplina del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare nuovo istituto che la produttività)legge lascia indeterminati.”
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Sources: Accordo Sul Lavoro Agile
PREMESSA. La presente Parte SpecialeE’ del tutto evidente che, dedicata negli anni trascorsi dall’approvazione del D. Lgs. n. 29/93 e dall’emanazione del D. Lgs. n° 165/2001, la pubblica amministrazione ha completamente metabolizzato i dettami innovativi in esso contenuti ed ora deve realizzare il principio di massima valorizzazione delle risorse umane, indispensabile nella sfida verso l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del sistema sanitario pubblico. Nel perseguire questo obiettivo, che si allarga al più vasto concetto di “sostenibilità” del Servizio Pubblico nel nostro paese, un ruolo assolutamente determinante spetta alla trattazione dei reati capacità che il Sistema Sanitario Nazionale avrà di omicidio colposo favorire lo sviluppo di valide “relazioni sindacali” a livello locale. Non c’è alcun dubbio che, con questo contratto del comparto sanità, da quando sono state istituite le Aziende USL oggi ASP, sono stati individuati nei Direttori Generali - i nuovi soggetti forti e lesioni gravi dotati di forti spazi d’autonomia gestionale - ogni azienda sanitaria dovrà attrezzarsi puntualmente per dar seguito ad alcune importanti innovazioni. Non si tratta, perciò, di pensare ad una sorta di “cogestione” fra aziende e gravissime di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p▇▇.▇▇., commessi sarebbe inaccettabile, ma di riuscire a sviluppare un rapporto centrato sulla trasparenza. D’altro canto, le scelte strategiche di una Azienda Sanitaria Provinciale come quella di Caltanissetta, in piena coerenza con violazione delle norme antinfortunistiche la programmazione regionale (PSR) e sulla tutela dell’igiene locale (PSA), dovranno essere portate avanti e della salute sul lavoroconcretizzate, richiamate dall’arta livello di servizi resi all’utenza, impiegando al meglio tutte le risorse disponibili (ed il personale rappresenta la risorsa determinante). 25In tale direzione serve assolutamente un “contratto collettivo integrativo” di livello locale-septies del D.Lgs. 231/2001aziendale in cui possano convergere, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertantoattraverso l’opportuna informazione, la violazioneconcertazione e la consultazione, da parte le visioni reciproche dei due soggetti, nel rispetto del Datore ruolo gestionale autonomo dell’amministrazione, ma anche degli interessi legittimi dei dipendenti, adeguatamente rappresentati dalle RSU aziendali e dalle ▇▇.▇▇. di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)categoria.
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PREMESSA. La Le Parti reputano l’autonomia associativa un’imprescindibile fonte per definire, nei confronti della società e delle sue espressioni politico-sociali, un giudizio scevro da ogni preconcetto di carattere ideologico o di opportunità politica cui adeguare l’azione sindacale. Le Parti esprimono, sottoscrivendo il presente Parte SpecialeCCNL, dedicata alla trattazione dei reati la volontà condivisa di omicidio colposo migliorare le relazioni sindacali affinché vengano a giovarsene qualità e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul produttività del lavoro, richiamate dall’artattraverso la promozione del confronto paritetico e bilaterale, l’implementazione dell’apparato formativo atto a fornire competenze e professionalità, nonché la promozione di iniziative e servizi di elevata ricaduta occupazionale e d’efficienza. 25-septies Le Parti ribadiscono l’impegno a sostenere la corretta applicazione del D.LgsCCNL e degli eventuali accordi di 2° livello stipulati in base ai criteri da esso previsti, in ossequio alla legislazione vigente. 231/2001A tal fine, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi le Parti firmatarie, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità in capo alla Societàqualità di Organizzazioni di Datori e ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, descrive riconoscono l’esigenza di bilanciare e garantire gli interessi e le fattispecie esigenze di illecitoentrambe le figure protagoniste del mercato del lavoro rappresentate, individua le aree anche attraverso un consolidamento del ruolo della bilateralità e dell’offerta formativa quali strumenti indispensabili per l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro. Le Parti intendono arrivare a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, realistiche valutazioni delle problematiche dei propri associati al fine di prevenire armonizzarle con lo sviluppo economico e civile della società, ricercando -di volta in volta- le soluzioni più razionali, tutelando interessi di categoria e visione della crescita sociale della comunità che fonda sul lavoro la commissione dei reati individuati nell’ambito realtà dell’organizzazione dello Stato. Le Parti, rifiutando un’organizzazione stereotipata della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 rappresentanza del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 mondo del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale lavoro, rivendicano la pari dignità e di sostegno economico per famigliel’autonomia nei rapporti con ogni altra associazione o istituzione e si dichiarano impegnate in un costante, lavoratori serio ed aperto impegno a cogliere, nel diverso ritmo della produzione e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”dello sviluppo sociale, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione le linee portanti di un Comitato di controllo internoprogresso generale della vita della comunità nazionale, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)europea ed internazionale.
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PREMESSA. Sebbene nell’ultimo anno il flusso migratorio verso l’Italia sia leggermente diminuito ancora forte è la pressione sul consolidato sistema di accoglienza nazionale, con particolare riferimento a coloro che richiedono nel nostro Paese una protezione internazionale. Questa situazione assume particolari criticità proprio nella Provincia di Roma. All’arrivo costante di nuovi migranti si aggiunge la richiesta di accoglienza dei rifugiati che, pur stando in Italia da anni, dimostrano una diffusa difficoltà nel raggiungimento di una solida e duratura autonomia socio economica. Ciò si traduce nell’avere come unica concreta prospettiva l’uscire ed il rientrare ciclicamente nei circuito dell’accoglienza o, in molti casi, nel sopravvivere in situazioni informali e degradate, ad alto rischio di devianza e di reclutamento da parte della criminalità organizzata. Se da un lato questa situazione dimostra le qualità del nostro Bel Paese, che è in grado di garantire un’accoglienza dignitosa e di qualità ad un alto numero di richiedenti asilo e di rifugiati, dall’altro ancora molta strada è da compiere per supportare il raggiungimento di in’integrazione e di una solida e duratura autonomia. Esempi sperimentali molto positivi, come il Centro Polifunzionale Enea nel Comune di Roma e numerosi progetti del Circuito SPRAR, dimostrano come questa sia una strategia fruttuosa, una filosofia da riprodurre, ampliare e continuare a percorrere nel nostro Paese. Nella Provincia di Roma le criticità che concorrono a portare ad una mancata uscita ed emancipazione dei rifugiati dai circuiti dell’accoglienza ed ad uno sviluppo di situazioni informali, sono principalmente tre:
a) le metropoli, ed in particolare Roma, con le loro intrinseche complessità e difficoltà, iniziano a non rappresentare più una concreta possibilità di integrazione. Questo spesso si traduce nella difficoltà da parte dei rifugiati a raggiungere una solida autonomia durante l’accoglienza che il Ministero dell’interno, la Prefettura di Roma, il Comune di Roma e altri Enti garantiscono nella città, con un conseguente appesantimento del sistema di accoglienza cittadino, ulteriormente stressato dall’arrivo costante e crescente di nuovi richiedenti asilo;
b) nella Provincia di Roma esistono ancora oggi, oltre a quelle dedicate dalle istituzioni, diverse opportunità di accoglienza spontanee, soluzioni precarie in “non luoghi” dove è impossibile tracciare costruttivi percorsi di autonomia. Spazi e luoghi dove forte è la tendenza ad utilizzare soluzioni precarie e informali che, seppur degradanti e autoemarginanti, vengono identificate spesso dai richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria come opportunità parallele e alternative al sistema di accoglienza istituzionale;
c) i richiedenti asilo riscontrano notevoli difficoltà durante la loro permanenza nei C.A.R.A. ad acquisire strumenti basilari necessari al raggiungimento di una solida autonomia. La presente Parte Specialeconoscenza della lingua italiana, dedicata alla trattazione il recupero del senso di se, la scoperta e la conoscenza del nuovo contesto territoriale in cui si trovano che può apparire caotico, complesso e comunque ben diverso da quello di origine, sono strumenti strategici e centrali per essere in grado di uscire definitivamente dal circuito dell’accoglienza. D’altronde le primarie necessità alloggiative, sanitarie e di preparazione alle audizioni delle Commissioni Territoriali, oltre all’alto numero di ospiti presenti, rendono un lavoro personalizzato ed efficace di acquisizione di tali strumenti estremamente complesso, nonostante i saperi, le energie e l’alta qualità che i soggetti gestori dei reati C.A.R.A. esprimono quotidianamente. Questo si traduce spesso, una volta riconosciuto lo status e finito il tempo di omicidio colposo permanenza nei Centri, in un dover partire da zero, ricorrendo nuovamente al circuito dell’accoglienza o a situazioni informali, non avendo gli strumenti per il raggiungimento dell’autonomia socio-lavorativa ed abitativa. Criticità che sono acuite in presenza di richiedenti asilo e lesioni gravi rifugiati appartenenti a categorie vulnerabili (vittime di tortura, vittime di violenze/abusi, singoli adulti con minori, portatori di handicap fisici e gravissime persone con disagio mentale). Non si tratta quindi di cui agli arttaccrescere i già numerosi posti disponibili di accoglienza, anche partendo dal presupposto che Roma e la sua Provincia non possono sostenere una crescita del flusso migratorio di richiedenti asilo e rifugiati, ma di contribuire a consolidare un sistema di servizi tesi a dare ai rifugiati quegli strumenti necessari per supportarli nella complessa opera di raggiungimento di una solida e duratura autonomia. 589 Il progetto “Laboratori per l’autonomia” nasce dall’ esigenza di sperimentare quindi una nuova tipologia di centro nelle zone periferiche e 590peri-urbane della Capitale , terzo comma c.p.dedicato all’integrazione dei richiedenti asilo, commessi rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria, promuovendo e rafforzando il sistema di rete a livello provinciale e nazionale. Un progetto che si pone quindi come elemento di supporto al sistema di accoglienza e integrazione già attivo sul territorio nazionale, ed in particolare nella Provincia di Roma. Un centro di servizi dove richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria possano trovare una struttura capace di supportarli nella difficile strada della propria autonomia, anche promuovendo la messa in rete di opportunità e risorse presenti sul territorio, creando un innovativo Centro polivalente a supporto dei CARA, garantendo il supporto e la prosecuzione del percorso di integrazione avviato. È quindi la sperimentazione di un modello di accoglienza dinamico, in rete con violazione delle norme antinfortunistiche le strutture già attive sul territorio in sinergia con le agenzie di formazione e sulla tutela dell’igiene di orientamento al lavoro che, partendo dalla città, funga anche da ponte per far conoscere e sperimentale le tante opportunità che i comuni piccoli e medi della salute sul lavoroProvincia di Roma possono offrire ai rifugiati per una vita autonoma, richiamate dall’artdignitosa e di qualità. 25-septies del D.LgsIl progetto rappresenta un ricco laboratorio capace di includere le esperienze finora realizzate dalle istituzioni, dalle associazioni, dal privato sociale e dalle realtà d’impresa ed economiche. 231/2001, limitatamente ai casi Si tratta di attuare un passaggio culturale profondo: da una visione di servizi statici e autoreferenziali a un approccio dinamico e processuale che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato sappia differenziare servizi e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, strumenti al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito essere concretamente incisivi per supportare gli ospiti verso un coerente e sostenibile percorso migratorio. Il progetto “Laboratori per l’autonomia” si pone anche come ulteriore strumento per contrastare le tendenze “informali che troppo spesso portano a fenomeni di emarginazione, di mancata integrazione, se non di sfruttamento. Un nuovo laboratorio che parta dalla storia, dall’ esperienza, dai bisogni e dalle aspettative della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale singola persona accolta, per accompagnarla verso una solida e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)duratura autonomia.
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Sources: Service Agreement
PREMESSA. La presente Parte SpecialeGli inventari forestali sono tra i più importanti strumenti conoscitivi per le decisioni di politica forestale e ambientale sia a livello regionale, dedicata alla trattazione dei reati che nazionale, che internazionale in quanto registrano lo stato delle risorse forestali in un determinato luogo e le sue variazioni nel tempo. A questo scopo gli inventari debbono essere periodicamente aggiornati per costituire una importante rete di omicidio colposo monitoraggio permanente in grado di fornire risultati con validità statistica. Storicamente gli inventari forestali sono nati per la stima dell’entità e lesioni gravi del valore delle risorse legnose di un Paese, ma attualmente ricoprono una valenza diversa poiché sono utili strumenti di conoscenza di molteplici servizi ecosistemici forniti dai soprassuoli forestali anche in una ottica di lotta ai cambiamenti climatici. Infatti, la conoscenza di variabili forestali strutturali è di fondamentale importanza anche per la conservazione della flora della fauna, inoltre i sistemi forestali ricoprono un ruolo fondamentale nello stoccaggio del carbonio in quanto fissano l’anidride carbonica contribuendo al riequilibrio del ciclo del carbonio, fortemente alterato dalle attività umane, e gravissime la trasformano in una risorsa straordinaria: il legno. Per questo a livello regionale è fondamentale costituire una rete di cui agli arttmonitoraggio inventariale che sia in grado di fornire informazioni differenti sui sistemi forestali concentrandosi sulla stima di variabili forestali quali: il volume legnoso, la biomassa e la struttura delle formazioni forestali. 589 Le informazioni sulla foresta vengono raccolte generalmente a scale differenti e 590per molteplici scopi. In genere, terzo comma c.p., commessi con violazione gli inventari forestali si basano su un disegno campionario che individua delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti terra che devono essere tenuti dai soggetti apicali misurate e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative areesulla base delle quali vengono eseguite le stima aggregate delle variabili di interesse a scale differenti (e.g. provincia, al fine regione, nazione) a seconda della costruzione del disegno campionario (ad es.Tomppo et al.2010; ▇▇▇▇▇▇ et al.2011; ▇▇▇▇▇▇▇ et al.2014). Queste statistiche sono utili nel contesto di prevenire monitoraggio delle funzioni dei sistemi forestali sia a livello regionale, nazionale ed internazionali. Infatti, gli IF consentono di effettuare valutazioni sulla sostenibilità e strumenti utili alla pianificazione strategica territoriale. Storicamente, gli IF si sono concentrati sulle risorse legnose, oggi, invece gli IF forniscono informazioni su diversi importanti servizi ecosistemici (vedere ▇▇▇▇▇▇ e Malmaeus 2016; Mononen et al.2016), come la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa fornitura di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertantomateriale all'industria, la violazionebioenergia, la biodiversità e i cambiamenti nello stoccaggio di carbonio (vedere ad esempio Chirici et al.2012; ▇▇▇▇▇▇▇ et al.2012). Negli ultimi dieci anni, gli IF tradizionali, si sono modificati in moltissimi paesi, passando dalla produzione di statistiche aggregate alla produzione di mappe delle risorse forestali costruite utilizzando modelli che legano i dati a terra con i dati da parte del Datore telerilevamento come immagini satellitari, scansioni Laser Scanner Aeree, o dati tridimensionali fotogrammetrici. Questi nuovi inventari forniscono stime sullo stato delle risorse forestali attraverso due possibili approcci: stima basata sul disegno, stima assistita da modello. In entrambi i casi l’utilizzo di Lavorovariabili predittive ausiliarie derivanti da dati di telerilevamento consente di aumentare la precisione di stima rispetto agli IF tradizionali riducendo anche il numero di acquisizione di aree campionarie a terra. Sono diversi i metodi che possono essere utilizzati per produrre mappe delle variabili della foresta integrando osservazioni campionarie (plot) e dati telerilevati (Corona et al., delle misure prescritte 2014). Tali metodi si basano sul presupposto che sia possibile costruire un modello della relazione tra le variabili forestali da prevedere (provvigione legnosa e biomassa) e le variabili predittive disponibili per il contenimento del contagio l'intera area forestale (dati satellitari, dati LiDAR, variabili cartografiche). Questi metodi includono sia tecniche parametriche (ovvero regressione lineare multipla, regressione ponderata geograficamente) che non parametriche (ovvero k-NN, RandomForests, reti neurali, ecc.) (▇▇▇▇▇▇▇ et al., 2016; ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ et al., 2014; ▇▇▇▇▇▇▇ et al. al., 2016; ▇▇▇▇▇ et al., 2017) e sono già stati testati in tema diversi tipi di informazioneforeste e regioni (Chirici et al., ingresso in azienda2016). Tutti questi metodi sono stati ampiamente applicati con l’utilizzo di variabili predittive telerilevate basate su dati 3D (LiDAR, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenzaradar o fotogrammetria) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ et al., 2010a, b; ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇; ▇▇▇▇▇▇▇ et al., 2017; ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, 2012; ▇▇▇▇▇▇▇ et al. al., 2017; Waser et al., 2017, 2015; ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇▇, 2012; ▇▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇, 2015; Breidenbach e ▇▇▇▇▇▇, 2012; ▇▇▇▇▇ et al., 2014) o immagini multispettrali acquisite da aereo o da piattaforme satellitari (ad esempio ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ et al., 2014; ▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ et al., 2018; Matasci et al., 2018; ▇▇▇▇▇ et al., 2002). Tutti questi approcci sono già diventati operativi in molti paesi europei (▇▇▇▇▇▇ et al., 2018), mentre nelle aree mediterranee le esperienze sono ancora limitate (Chirici et al., 2020). Tuttavia, l’approccio inventariale di tipo nuovo è fondamentale nelle aree mediterranee, come la Regione Puglia dove si riscontra una crescente necessità conoscenza del patrimonio foreste che risulta essere più vulnerabili agli scenari di cambiamento climatico e ai disturbi naturali e antropici come gli incendi boschivi e l'espansione urbana (FAO, 2013; Scarascia -Mugnozza et al., 2000). Per questo l’istituzione di un inventario regionale forestale della Regione Puglia (IRFP) è fondamentale per risparmiare sui costi o le attività di controllo e pianificazione nell'ambito della programmazione forestale regionale. Infatti, si riscontra la necessità di disporre di un moderno strumento di tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale, in conformità anche con i contenuti del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (D.L. 3 aprile 2018, n. 34). La disponibilità di informazioni dettagliate a livello locale sullo stato e sulle caratteristiche del patrimonio forestale è di primaria importanza al fine non solo della conoscenza del territorio, ma soprattutto come base informativa e propositiva per non limitare la produttività)una gestione sostenibile delle risorse naturali.
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Sources: Accordo Tra Regione Puglia, Arif E Università Di Firenze
PREMESSA. Nell’imminente definizione degli atti aziendali, le Direzioni Generali dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Potenza (ASP), dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Matera (ASM), dell’AOR San Carlo e dell’IRCCS CROB di Rionero, insediatesi il 19 gennaio 2015, hanno predisposto e condiviso il presente documento programmatico propedeutico alla redazione dei rispettivi Atti Aziendali. La sfida organizzativa e culturale che il presente Parte Specialeaccordo intende affrontare è quella di dare attuazione e completamento ai principi di indirizzo normativo nazionale e regionale in materia sanitaria e al contempo guidare il “processo di riorganizzazione dell’offerta sanitaria regionale” verso uno stadio più maturo e avanzato, dedicata che tenga conto dei significativi cambiamenti demografici ed epidemiologici registrati negli ultimi anni, nonché dei nuovi e più evoluti modelli organizzativi e gestionali applicati in ambito sanitario. E’ noto, infatti, che negli ultimi anni i processi di riorganizzazione nel settore sanitario sono stati finalizzati soprattutto al potenziamento delle strutture sanitarie territoriali, in quanto ritenute più adeguate al trattamento delle patologie a carattere cronico-degenerativo, in significativo aumento. Per garantire, quindi, una risposta adeguata ad una domanda di prestazioni sanitarie sempre più diversificate, i sistemi sanitari regionali sono stati interessati da un lento e graduale processo di ripensamento della rete dell’offerta sanitaria, caratterizzata da un lato da azioni finalizzate al potenziamento del ruolo e delle funzioni delle strutture territoriali e dall’altro alla trattazione rimodulazione della rete ospedaliera, intesa quale presenza sul territorio di minori e qualificate strutture, ad alto contenuto professionale, tecnologico e strutturale in grado di erogare prestazioni di elevata efficacia in condizioni di massima sicurezza sia per i pazienti che per gli operatori. Per consentire il dialogo tra ospedale e territorio, sono stati definiti e implementati specifici percorsi diagnostico - terapeutici integrati e multidisciplinari tra le due componenti, che hanno determinato di fatto un miglioramento della risposta sanitaria alla domanda di salute delle popolazioni. Tale percorso ha visto, purtroppo, la nascita, nei diversi contesti regionali, di modelli di integrazione non omogenei tra loro e spesso con un diverso grado di implementazione e sviluppo. Il recente Patto per la Salute 2014-2016 (1) individua una serie di strategie volte alla valorizzazione, potenziamento e omogeneizzazione sul territorio nazionale dei reati percorsi di omicidio colposo integrazione Ospedale- Territorio. Nel presente accordo programmatico, propedeutico alla redazione degli Atti Aziendali, vengono pertanto definiti e lesioni gravi e gravissime condivisi gli assetti organizzativi – operativi interaziendali, da perseguire nel prossimo triennio di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative areemandato, al fine di prevenire la commissione garantire una più efficiente e al contempo efficace risposta ai bisogni di salute dei reati individuati nell’ambito cittadini lucani. I nuovi modelli organizzativi interaziendali, sviluppati tenendo conto dei vincoli normativi nazionali e regionali, sono stati definiti alla luce degli attuali assetti raggiunti dalle Aziende nel settore ospedaliero, territoriale e della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)prevenzione.
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Sources: Accordo Programmatico Interaziendale
PREMESSA. Il progetto si sviluppa a partire dalla esperienza maturata dalle Parti nell'ambito della Convenzione fra il DARA e l’Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Scienze, siglata in data 26 novembre 2012 (di seguito solo Convenzione) e rinnovata per ulteriori cinque anni. La presente Parte SpecialeConvenzione era finalizzata alla ricerca relativa a problematiche collegate con l’ambiente montano ed in particolare: - allo sviluppo di applicazioni per la visualizzazione di dati cartografici su web, dedicata per la valorizzazione dell’ambiente e delle risorse naturali del territorio montano, sia mediante lo sviluppo di strumenti informatici e procedure di acquisizione e trattamento dati per la gestione del territorio e dei rischi naturali, sia attraverso l’uso delle nuove tecnologie che permettono un accesso diretto alle informazioni geografiche; - a studi di carattere ambientale in ambito montano, con particolare riferimento al monitoraggio e all’analisi, con tecniche mineralogiche e geochimiche, dell’inquinamento relativo alla trattazione presenza di particolato aerodisperso nell’atmosfera. Nell’ambito della prima finalità, e per assicurare continuità ai progetti già attuati dall’Ente Italiano della Montagna in collaborazione con l’Università stessa, ed in particolare ai progetti “SGML – Sistema Geografico della Montagna del Lazio” e “FIMONT - Metodi e sistemi per aumentare il valore aggiunto degli alimenti tradizionali e a vocazione territoriale nelle zone montane” è stato effettuato il ripristino di tutte le funzionalità delle applicazioni web e webGIS dei reati progetti, rendendo fruibili i risultati delle ricerche tramite il portale “Gli Indicatori della Montagna” i cui contenuti avevano un valore strategico per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori montani. Nell’ambito della seconda finalità è stato realizzato, anche sulla base dell’esperienza accumulata durante il progetto “MIAMI - Monitoraggio dell'inquinamento ambientale della montagna italiana”, un prototipo di omicidio colposo stazione di misura in grado di monitorare in tempo reale il particolato atmosferico nelle sue diverse granulometrie: ▇▇▇, ▇▇▇,▇ e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590PM10, terzo comma c.p.oltre a parametri ambientali (temperatura, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale umidità relativa) e di sostegno economico trasmettere i dati via collegamento in rete per famigliela visualizzazione e l’analisi. Il dispositivo è stato progettato in modo da essere indipendente energeticamente tramite pannelli solari, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione è stato dotato di un Comitato campionare in grado di controllo internoraccogliere il particolato su filtri adatti per l’analisi mineralogica in microscopia ottica ed elettronica. Purtroppo, turnazionea causa delle ben note restrizioni imposte dalla emergenza sanitaria durante l’ultimo anno non è stato possibile testare operativamente i sistemi nelle aree montane selezionate dell’Italia centrale, smart workinglavoro che avrebbe richiesto la disponibilità di siti protetti come rifugi montani, riunioni non strutture forestali o case private, oltre al periodico spostamento di personale per controlli e manutenzione delle apparecchiature, ed eventualmente cambio di filtri del particolato. Queste limitazioni hanno reso necessaria l’installazione delle stazioni in presenza) rileva ai fini aree facilmente accessibili e controllabili, come le strutture di Roma Tre, dell’Università della Responsabilità ex DlgsTuscia a Civitavecchia e del Museo Geopaleontologico di Rocca di Cave. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. Nonostante queste difficoltà i sistemi realizzati sono stati testati con successo e sono pronti per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)essere posizionati in zone montane.
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Sources: Operational Agreement
PREMESSA. L’Inps è il principale Ente italiano di sicurezza sociale e con l’integrazione di Inpdap ed Enpals, è divenuto uno dei più grandi Enti previdenziali europei. La platea degli utenti Inps è pari al 71,2% della popolazione residente in Italia. Ai lavoratori già iscritti, che comprendono la quasi totalità dei dipendenti del settore privato e una frazione del settore pubblico nonché i lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata, si aggiungono gli iscritti delle Amministrazioni pubbliche centrali e locali e i lavoratori dello spettacolo, elevando così la percentuale di lavoratori assicurati complessivi al 97,2% degli occupati totali in Italia. L’Istituto eroga il 90,2% dei trattamenti pensionistici in essere nel nostro Paese, con un’incidenza sul PIL del 16,2%. Il 96,1% dei pensionati in Italia beneficia di una pensione a carico dell’Istituto. L’Inps eroga, inoltre, a differenza degli altri Enti previdenziali europei, una variegata serie di prestazioni a sostegno dell’occupazione (cassa integrazione, indennità di disoccupazione e di mobilità) e a sostegno del reddito familiare (indennità di malattia, di maternità, prestazioni socioassistenziali a favore dei nuclei familiari a basso reddito, ecc.). Il modello funzionale dell’Istituto è un modello orientato al cliente/utente secondo un’attenta logica di customer care ed è costantemente sottoposto a verifiche, miglioramenti e talora radicali revisioni, ciò al fine di incrementare l’efficacia, l’efficienza e la qualità dei servizi erogati. L’assetto territoriale, basato su un’articolazione capillare delle Sedi - con diversi livelli di dimensioni e di complessità - attua un decentramento dei servizi utile a garantire sia una effettiva prossimità all’utenza, sia una puntuale risposta alle esigenze di economicità di gestione. Attualmente sul territorio nazionale sono presenti 667 strutture, tra Direzioni, Sedi e Agenzie e 1.646 Sportelli telematici (i cosiddetti Punti Cliente), mentre all’estero sono attivi 245 presidi presso i Consolati. Per quanto riguarda l’accessibilità ai servizi, oggi l’utente Inps può richiedere una prestazione presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Istituto senza doversi rivolgere alla propria Sede di competenza, ma soprattutto può usufruire dei servizi Inps direttamente on-line. Attualmente, la totalità dei servizi, delle prestazioni e delle comunicazioni con l’utenza utilizza la via telematica, configurando l’Istituto come una Amministrazione completamente digitale, che opera con alta efficienza e con elevati risparmi conseguenti anche all’eliminazione dei flussi cartacei. L’attività principale dell’Istituto consiste nella liquidazione e nel pagamento delle pensioni e indennità di natura previdenziale e di natura assistenziale. Le prestazioni previdenziali sono determinate sulla base di rapporti assicurativi e finanziate con il prelievo contributivo: pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, pensione ai superstiti, assegno di invalidità, pensione di inabilità, pensione in convenzione internazionale per il lavoro svolto all’estero. Le prestazioni assistenziali sono interventi propri dello “stato sociale”, che l’Inps è stato chiamato ad attuare: integrazione delle pensioni al trattamento minimo, assegno sociale, invalidità civili. In materia di invalidità civile l’Inps ha recentemente acquisito nuove competenze con il trasferimento dagli Enti locali all’Istituto del potere concessorio, della gestione delle domande e con l’inserimento di un proprio medico nella commissione medica di valutazione. L'Inps non si occupa solo di pensioni ma provvede anche ai pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito quali, ad esempio, la disoccupazione, la malattia, la maternità, la cassa integrazione, il trattamento di fine rapporto e di quelle che agevolano coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose: l’assegno per il nucleo familiare, gli assegni di sostegno per la maternità e per i nuclei familiari concessi dai Comuni. L’Inps gestisce anche la banca dati relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE, indicatore attraverso il quale è possibile stabilire la fruizione o meno di alcune prestazioni sociali agevolate. L’Inps fa fronte alla spesa per le prestazioni tramite il prelievo dei contributi. In questo ambito si occupa, tra l'altro, dell'iscrizione delle aziende, dell'apertura del conto assicurativo dei lavoratori dipendenti, autonomi e dei domestici, a seguito della comunicazione obbligatoria del rapporto di lavoro dei datori, del rilascio dell’estratto conto assicurativo e certificativi. Tra le attività dell'Inps rientrano anche: le visite mediche per l'accertamento dell'invalidità e dell'inabilità; le visite mediche per le cure termali; la revisione delle pensioni agli invalidi civili. Di seguito si riportano i principali indicatori macro dimensionali delle attività istituzionali: L’INPS, nell’ambito della propria attività di contrasto ai fenomeni di illegalità, coerentemente con gli obiettivi dei “Programmi Operativi Nazionale e Complementare Legalità 2014-2020”, intende evolvere e potenziare i propri sistemi di intelligence in modo da rafforzare le azioni di individuazione preventiva ed accertamento di comportamenti fraudolenti di cittadini, aziende e lavoratori. A tal fine, l’Istituto partecipa ad un progetto europeo denominato PON LEGALITA’ che finanzierà, tra l’altro, anche tale fornitura nella misura del 75% degli importi erogati. Pertanto, come indicato di seguito, gli ordinativi e le successive fatturazioni dovranno prevedere una separata fatturazione degli importi, con pagamento comunque a carico dell’Istituto. In Italia le azioni fraudolente maggiormente diffuse fanno riferimento all’instaurazione di rapporti di lavoro fittizi (in agricoltura e non), diretti alla percezione di indebite prestazioni previdenziali a fronte dell’evasione degli obblighi contributivi, oppure al pagamento della contribuzione INPS mediante l’utilizzo di presunti crediti verso altre Pubbliche Amministrazioni; tali fenomeni assumono particolare rilievo in ordine alla lesione del corretto svolgimento delle attività imprenditoriali e di tutela delle condizioni del lavoro. Questo documento descrive l’ambito dei servizi da erogare attraverso il presente Parte SpecialeAppalto Specifico ed ha lo scopo di definire le caratteristiche ed i requisiti relativi alla fornitura dei servizi professionali in oggetto, dedicata alla trattazione dei reati in quantità, qualità e livelli di omicidio colposo servizio. Tali servizi dovranno assicurare la piena operatività, l’evoluzione e lesioni gravi e gravissime l’integrazione di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative areeapplicazioni, al fine di prevenire consentire all’INPS di assolvere ai suoi compiti istituzionali. I servizi, il dimensionamento, le modalità di esecuzione e tutte le indicazioni espresse nel presente capitolato tecnico e relative appendici rappresentano la commissione dei reati individuati nell’ambito specificazione necessaria per la presente fornitura e, pertanto, le prescrizioni ivi contenute rappresentano i requisiti minimi della normativa fornitura. Questo implica che:
1.1 in fase di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure offerta, il non rispetto di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e quanto specificato nel capitolato tecnico comporterà l’esclusione dalla procedura;
1.2 in fase di sostegno economico per famiglieesecuzione, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”il non rispetto di quanto specificato nel capitolato tecnico è inadempimento contrattuale, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)che sarà sanzionato con le apposite azioni contrattuali.
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PREMESSA. Le Parti firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, di seguito nominato anche CCNL, intendono promuovere ogni utile iniziativa per favorire processi di semplificazione della rappresentanza con l‟obiettivo di garantire una maggiore capacità di rappresentare gli interessi reali delle imprese e dei lavoratori. A tal fine, in particolare, le Parti datoriali hanno convenuto di attivare azioni ed interventi delle rispettive organizzazioni nell‟ottica di una maggiore efficacia nel rispondere alle reali esigenze del mondo del lavoro e di tutti gli attori che ne fanno parte. Questo, a livello operativo, ha portato alla nascita del “Forum delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e degli imprenditori Italiani” in sigla “FOR.ITALY”, quale confederazione nazionale con l‟obiettivo di tutelare gli interessi delle micro, piccole e medie imprese italiane. FOR.ITALY e CONFAMAR ritenendo di fondamentale importanza ai fini di una contrattazione nazionale di categoria efficace e capace di risp ondere concretamente alle esigenze del mondo imprenditoriale e dei lavoratori rappresentati, hanno sottoscritto i seguenti accordi interconfederali sul modello di relazioni industriali, in materia di salute e sicurezza ex D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i ed in materia di detassazione. La cornice data da tali accordi e intese, insieme alla costituzione dell‟Organismo Paritetico in materia di salute e sicurezza OPAN, rappresenta il punto di riferimento per il presente Parte Specialecontratto per dare risposte efficaci alle problematiche dei lavoratori e delle imprese. In questo quadro i predetti accordi e intese vengono integralmente recepiti nel presente CCNL costituendone parte integrante e sostanziale. Il presente CCNL è disciplinato secondo i principi civilistici in materia contrattuale e nell‟ambito degli assetti contrattuali previsti dall‟Accordo Quadro di riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009. Il CCNL è di durata triennale tanto per la parte economica che normativa ed avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale e per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio – in sostituzione del tasso di inflazione programmata l‟indice previsionale costruito sulla base dell‟IPCA. In questo contesto il presente CCNL deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile. Esso, dedicata alla trattazione infatti, affronta le problematiche del lavoro nelle sue diverse espressioni sia quello classico del lavoro dipendente, sia quello ormai consolidato del lavoro autonomo nonché dell‟apporto lavorativo dei reati datori di omicidio colposo lavoro e lesioni gravi dei suoi collaboratori anche famigliari. In tal senso le parti stipulanti il presente CCNL ribadiscono l‟importanza di una contrattazione articolata su due livelli: • il I° livello nazionale e gravissime di cui agli arttcategoria • il II° livello alternativamente aziendale, territoriale, di rete, di filiera o di altra natura quale strumento necessario per rinforzare il sistema delle relazioni industriali e per ridurre quella notevole conflittualità che ha determinato storicamente una costante difficoltà nei rinnovi contrattuali generando situazioni di difficoltà e incertezza sia per le aziende che per i lavoratori. 589 Inoltre è impegno comune delle Parti sostenere l‟aggregazione tra imprese anche attraverso l‟introduzione nella contrattazione di II° livello di ogni utile strumento teso a favorire la costituzione di reti di impresa e 590forme associate di impresa sia in ambito territoriale che in termini di filiera produttiva. In linea con gli indirizzi provenienti dall‟Unione Europea e anche di concerto con le istituzioni, terzo comma c.p., commessi con violazione le Parti intendono sostenere gli interventi tesi a: • Migliorare la qualità dei servizi attraverso la liberalizzazione dei mercati; • Garantire la riduzione del costo del lavoro a favore delle norme antinfortunistiche aree deboli e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua Mezzogiorno; • Sviluppare le aree a forte vocazione industriale; • Sperimentare nuovi modelli condivisi di politiche attive nel mercato del lavoro; • Potenziare la cultura d‟impresa unitamente alla diffusione della cultura della responsabilità sociale dell‟impresa. Le parti, con la presente regolazione contrattuale, riconoscono che, di norma, il rapporto lavorativo si affianca al rapporto sociale, e pertanto ribadiscono l‟importanza per le imprese di definire ulteriori strumenti di regolazione del rapporto fra i soci imprenditori. Attraverso il rapporto associativo, i soci concorrono in maniera diretta e secondo le norme statutarie e del regolamento interno alla gestione dell‟impresa, anche alla luce degli articoli 45 e 46 della Costituzione. Pertanto per i lavoratori che siano anche soci dell‟impresa, le norme del presente contratto sono integrate da quelle dei regolamenti interni o dei patti sociali adottati fra i soci stessi. Le Parti, pertanto, con il presente CCNL si impegnano ad offrire una regolazione anche alle prestazioni dei soci coimprenditori che instaurino con l'azienda un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. In modo particolare negli ultimi anni l‟aumento più che proporzionale del lavoro autonomo, spinto dall‟emergere delle cosiddette professioni non regolamentate, ha reso non sempre praticabili strumenti di regolazione di questi rapporti, facendo emergere nuovi problemi legati al rischio reato di contenziosi e definisce nuove prospettive di tutela. La negoziazione, in tale prospettiva, rappresenta una prima concreta risposta a queste nuove problematiche, oltre che un deterrente alla concorrenza sleale fra datori di lavoro nell‟ottica di offrire alcune tutele minimali compatibili con la natura della prestazione svolta ed il contesto all‟interno della quale viene essa viene resa. Pertanto la platea dei destinatari della presente normativa contrattuale è composita riguardando oltre i comportamenti lavoratori dipendenti anche: • I collaboratori coordinati e continuativi • I lavoratori autonomi tout court. Tale regolazione appare ancora più indispensabile a maggior ragione dopo le restrizioni alla stipula di collaborazioni operata dalla legge n. 92/2012, prima, e dalla legge n. 183/2014, dopo, oltre all‟incremento significativo del numero dei prestatori d‟opera. In tale ambito, un campo di sicuro interesse sia per le imprese che devono essere tenuti dai soggetti apicali per i lavoratori autonomi - soci e dai soggetti sottoposti non soci - è rappresentato dall‟accesso dei contraenti alla bilateralità in tutte le sue declinazioni (procedure di certificazione, strumenti di conciliazione, salute e sicurezza sul lavoro) ed in particolare con riguardo al tema del welfare contrattuale ed al sostegno al reddito. Per quanto attiene i settori di riferimento, questo è risultato fondamentale in questi anni nel dare un contributo per la creazione di ricchezza nazionale e per l‟incremento dell‟occupazione. Proprio per questo, ai fini della ripresa di tali settori regolamentati dal presente CCNL si rendono indispensabili adeguate politiche incentrate sulla competitività rivolte sia al sistema paese in generale che operano nelle relative areeal sistema delle imprese. Le Parti firmatarie il presente CCNL a fronte della situazione di difficoltà che sta attraversando il Paese, animate da senso di responsabilità, hanno convenuto, con il presente CCNL, sull‟obiettivo di promuovere strumenti e misure utili ad affrontare e superare la congiuntura sfavorevole in atto. A tal proposito le parti ribadiscono la volontà di promuovere ogni utile iniziativa, anche congiuntamente, nei confronti delle istituzioni pubbliche finalizzate alla ricerca di soluzioni da perseguire mediante politiche settoriali e di sistema in modo tale da consolidare il ruolo dei settori rappresentati quale fattore di primaria importanza del sistema produttivo nazionale, al quale destinare risorse congrue all‟apporto che il settore stesso dedica al paese in termini di creazione di ricchezza e di posti di lavoro. L‟adozione di tali politiche passa necessariamente attraverso la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli incentrati sulle materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i lavoratori oltre che le politiche di sviluppo del settore di riferimento. In particolare le parti chiedono al Governo e alle altre istituzioni competenti di concentrare la loro attenzione sui seguenti temi di primaria importanza per il mondo delle imprese e dei lavoratori: ▪ Riqualificazione degli ammortizzatori sociali ed integrazione con il sistema della bilateralità. Al fine di dotare il settore di un adeguato sistema di protezione sociale, le parti richiedono che la disciplina degli ammortizzatori sociali riconosca pari dignità ed adeguate tutele alle diverse forme di lavoro previste dalla contrattazione oltre che dalla legislazione vigente. Nello specifico le parti richiedono che si realizzi una copertura effettiva del rischio di disoccupazione relativa a tutte le forme di impiego e a tutti i casi di disoccupazione non derivante da dimissioni, collegando le forme di integrazione del reddito a politiche attive del lavoro e alla partecipazione a percorsi formativi. Tali misure sarebbero funzionali ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione anche nei casi in cui, in costanza di rapporto di lavoro, la prestazione lavorativa si svolga solo in alcuni periodi. Le parti, nel riconoscere il ruolo di primaria importanza che il sistema della bilateralità riveste sia per il mondo delle imprese che dei lavoratori, richiedono concordemente che, in caso di sospensione del rapporto di lavoro, le misure di sostegno al reddito restino assicurate anche nei casi in cui il sistema della bilateralità non disponga di tutte le risorse necessarie per assicurare la relativa integrazione. ▪ Enti bilaterali. Rilevato che il ruolo degli strumenti bilaterali è di fondamentale importanza ai fini della creazione e del consolidamento dell‟occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l‟adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di prevenire chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità di tali versamenti. Per le stesse considerazioni di cui sopra, le parti congiuntamente richiedono la commissione dei reati individuati nell’ambito modifica della vigente normativa al fine di riferimentoescludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata sia dalle imprese che dai lavoratori agli enti bilaterali. Ai sensi dell’art▪ Semplificazione amministrativa. 42 Le procedure relative alla trasparenza del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 mercato del 17 marzo 2020 recante “Misure lavoro e alla normalizzazione delle condizioni di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e concorrenza tra le imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, richiedono necessariamente l‟adozione da parte del Datore Ministero del Lavoro di Lavoroprovvedimenti che consentano alle imprese dei settori di adempiere agli obblighi amministrativi di ogni natura concernenti i rapporti di lavoro in forma semplificata eliminando i vincoli ingiustificati e riducendo i costi amministrativi che frenano la capacità di sviluppo del sistema. ▪ Decontribuzione e detassazione. Le parti nel considerare la straordinaria importanza che entrambi gli strumenti rivestono soprattutto in un momento di crisi economica come quello attuale, richiedono che vengano destinate maggiori risorse per fare scattare in via strutturale una fiscalità premiale attraverso gli istituti della decontribuzione / detassazione. ▪ Corrette relazioni industriali. Le parti stipulanti convengono sulla necessità di contrastare fenomeni di dumping contrattuale e a tal fine convengono che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle misure prescritte per parti stipulanti il contenimento presente contratto dovesse concedere posteriormente alla stipula del contagio (in tema di informazionepresente contratto ad una qualsiasi altra organizzazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)è automaticamente esteso anche alle parti stipulanti il presente CCNL.
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PREMESSA. La presente Parte SpecialeL’ictus cerebrale ischemico rappresenta la seconda causa di morte e la prima causa di grave disabilità nelle popolazioni del mondo occidentale. In particolare i dati statistici forniscono un indice d’incidenza di tale patologia nella popolazione italiana di circa 220 nuovi casi/100.000 abitanti per anno con tale dato di incidenza che si eleva a 250 nuovi casi/100.000 abitanti per la regione Toscana. Ormai da circa 10 anni la Medicina, dedicata alla trattazione grazie all’introduzione di terapie farmacologiche fibrinolitiche prima e dopo poco a trattamenti terapeutici endovascolari loco-regionali, ha raccolto una sfida che ha cambiato favorevolmente il corso della precedente storia naturale di detta patologia. Contemporaneamente al progresso dei reati presidi terapeutici si è assistito allo sviluppo di omicidio colposo tecniche di “imaging” radiologico sempre più complesse e lesioni gravi raffinate che consentono lo studio e gravissime l’identificazione “in vivo” dei complessi meccanismi fisiopatologici che nel cervello umano sono la conseguenza di un ictus ischemico. Il ruolo dell’imaging neuroradiologico pertanto diventa il cardine su cui agli arttsi basa la selezione del paziente eventualmente da eleggere per il successivo trattamento terapeutico sia esso soltanto farmacologico, endovascolare o combinato (farmacologico / endovascolare). 589 e 590Poichè l’ictus ischemico cerebrale è una patologia tempo dipendente è necessario che l’enorme quantità di dati prodotta durante l’esame venga gestita ed interpretata, terzo comma c.p.come peraltro l’insieme del “percorso ictus”, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene nel più breve tempo possibile. Con tale obiettivo sono stati sviluppati SW dedicati che anche grazie allo sviluppo dell’intelligenza artificiale sono in grado di fornire al Medico Radiologo tutte le informazioni necessarie per la selezione del paziente fornendo quei dati essenziali (punteggio ASPECTS, sede dell’occlusione del vaso cerebrale, identificazione del “core ischemico e della salute sul lavororelativa penombra), richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001ed oggettivi, limitatamente ai casi che quindi riducono la variabilità di interpretazione interoperatore, che è un’insidia dello studio radiologico, riproducibili e di immediata consultazione anche per colleghi che potrebbero configurarsi prendere in capo alla Societàcarico il paziente per eventuali trattamenti di seconda istanza (endovascolari). L’insieme delle motivazioni cliniche espresse, descrive inserite in un contesto di Ospedali HUB e SPOKE, che coprono forse la gran parte della “rete ictus” della Regione Toscana, cui l’impiego di tale SW dovrebbe essere destinato, ne giustificano l’impiego sia in termini di appropriatezza diagnostica che di adeguamento delle conoscenze agli standard operativi validati dai trials clinici internazionali ed indicati nelle linee guida di trattamento sia nazionali che internazionali. In tale contesto si inserisce il presente Capitolato Tecnico per la locazione operativa del software di diagnosi precoce dell’ictus per le fattispecie Aziende Sanitarie della Regione Toscana con previsione di illecitoprima adesione per l’ Azienda USL Toscana Centro, individua le aree a rischio reato AOU Senese, AOU Pisana e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali AOU Careggi con relativi servizi di assistenza e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative areemanutenzione, al fine come da comunicazione di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimentorichiesta pervenuta dalle varie Aziende. Ai sensi dell’art. 42 I moduli software oggetto del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società servizio saranno installati presso Centri Servizi esterni (ad es. esempio TIX di Regione Toscana), per risparmiare sui costi o tale motivo si evidenzia che le modalità di aggiornamento software per non limitare la produttività)attività di manutenzione saranno regolate in maniera specifica.
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Sources: Capitolato Tecnico
PREMESSA. La presente Parte SpecialeNella storia internazionale, dedicata alla trattazione dei reati le donne hanno lottato tanto per prendere coscienza di omicidio colposo sé, affermare i propri diritti, perseguire l’uguaglianza prima e lesioni gravi la parità poi. Tante sono state le conquiste, a partire dal diritto di voto ottenuto nel 1946 e gravissime di cui agli arttdal riconoscimento della piena parità tra uomini e donne sancita dal testo fondamentale della Repubblica Italiana: la Costituzione. 589 e 590Eppure, terzo comma c.p.a quasi 61 anni dalla sua entrata in vigore, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertantoil 1 gennaio 1948, la violazionediscriminazione di genere, da parte seppure marginalizzata, pare esistere ancora, ed è proprio per questo che strumenti come quello che abbiamo ora tra le mani “MANUALE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA IN UN ‘OTTICA DI “GENERE” sono tutti necessari, ponendosi quale principale obiettivo il conseguimento della reale parità dei sessi nel mondo del Datore lavoro. Certamente negli anni si sono moltiplicate le azioni adottate dalle Istituzioni per sopperire al gap iniziale che ogni donna si trova a dover affrontare quotidianamente, rispetto agli uomini, quando cerca un posto di Lavorolavoro o vuole avviare un’attività autonoma. Nell’Unione europea le donne guadagnano il 15% in meno degli uomini e i progressi nella riduzione delle disparità esistenti sono tuttora lenti. ▇▇▇▇▇ donne lasciano ancora il mercato del lavoro per via delle difficoltà che incontrano nel conciliare la vita professionale e quella familiare. Il tasso di occupazione, pari al 55,7%, è del 15% inferiore a quello degli uomini. E, ancora oggi, le donne occupano relativamente pochi posti di responsabilità: appena il 32% dei dirigenti, il 10% dei membri dei consigli di amministrazione e il 3% degli imprenditori delegati delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema grandi imprese. Da non dimenticare poi gli effetti negativi sul tasso di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione fertilità prodotti dall’assenza di un Comitato equo bilanciamento tra vita professionale e familiare: una diminuzione che indirettamente influenza negativamente l’economia dell’Unione europea. Introdurre quindi nel dibattito politico un argomento quale quello della contrattazione di controllo interno“genere” di secondo livello a favore delle pari opportunità mi pare pertanto meritevole e degno di attenzione non solo per gli addetti ai lavori, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. ma anche per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)tutta l’opinione pubblica.
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Sources: Manual for Decentralized Negotiation in a Gender Perspective
PREMESSA. La presente Parte SpecialeL’integrazione, dedicata alla trattazione la stretta collaborazione, la sinergie di risorse sono elementi essenziali per affrontare problematiche complesse ad alta integrazione socio-sanitaria. Le persone Hiv positive o malate di Aids presentano, oltre a una complessa situazione sanitaria che richiede importanti interventi di cura, problematiche sociali che possono derivare da gravi situazioni di fragilità sociale, dalla concomitante presenza di altre patologie o problematiche o da un forte rischio di stigma ed emarginazione sociale. I significativi risultati nel campo dei reati trattamenti farmacologici creando le condizioni per superare la fase di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime “emergenza” migliorando le aspettative di cui agli artt. 589 e 590vita, terzo comma c.p., commessi con violazione hanno fatto emergere aree di bisogno tipiche delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie condizioni di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale cronicità e di sostegno economico lungo assistenza e la necessità di integrazione col normale circuito dei servizi. Diversificare e ampliare le risorse attivabili, creare le condizioni per famigliel’utilizzo di quelle esistenti, lavoratori considerato che le persone in assistenza extra-ospedaliera hanno, in molti casi, un riconoscimento di invalidità civile e/o condizioni di fragilità sociale (adulti in difficoltà), sono fattive azioni per rispondere in modo più appropriato ai bisogni della persona. La possibilità di potenziare i progetti di autonomia e imprese connesse all'emergenza epidemiologica reinserimento sociale assume inoltre importanza nell’ottica di limitare le residenzialità improprie. La Regione Lombardia ha dato indicazioni per una gestione integrata, prevedendo nuove forme di collaborazione con i servizi territoriali. Questi i principali aspetti normativi nazionali e regionali che regolamentano la materia: • D.P.R. 14.02.2001 “Atto d’indirizzo e di coordinamento in materia di prestazioni socio- sanitarie” • DPCM 29.11.2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” • D.G.R. 6471 DEL 19.10.2001„ “Riorganizzazione dell’assistenza territoriale deI malati di AIDS e presa in carico dei malati di AIDS dell’area penale“ • D.G.R. 20766 del 16.02.2005 “Determinazioni in merito alle strutture residenziali e semiresidenziali extra-ospedaliere di assistenza alle persone affette da COVID-19HIV/AIDS e conseguente adeguamento delle tariffe e aggiornamento dello schema tipo di convenzione” • Direzione Regionale Sanità – UO Prevenzione – prot. H1.2005. 23181 “Prime indicazioni attuative della d.g.r. 16.2.2005 n. VII/20766” • Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale – UO Prevenzione – UO Accreditamento e qualità – prot. 16744 del 201.2.2005 “ Compartecipazione alle spese per l’assistenza extraospedaliera a persone affette da HIV/AIDS (d.g.r. 20766/2005) • Direzione Generale Sanità – UO Prevenzione – prot. HI.2006 OOO 1414 “Punteggi minimi di disabilità e severità clinica ed assistenziale per l’inserimento nelle strutture residenziali e semiresidenziali extra-ospedaliere di assistenza delle persone affette da HIV/AIDS” • Direzione Generale Sanità – Direttore Generale – Circolare n. 35/SAN - prot. H1 2006 54790 del 21.12.06 “Assistenza residenziale e semiresidenziale malati di AIDS e sindromi HIV correlate” • Direzione Generale Sanità – Direttore Generale – Circolare n. 12/SAN/2007 - prot. H1 2007 16105 del 11.04.07 “Assistenza residenziale e semiresidenziale malati di AIDS e sindromi HIV correlate” Nella ridefinizione del quadro programmatorio ha assunto particolare rilevanza la D.G.R. 19.10.2001 n. 7/6471 che: • precisa il quadro normativo e organizzativo dell’assistenza territoriale dei malati di AIDS (assistenza extra ospedaliera – AEMA), richiamando i seguenti principi guida (punto1 – premessa): ⮚ ripensare l’operatività dei servizi per la presa in carico dei malati, ⮚ operare affinché l’assistenza sanitaria si esprima all’interno di percorsi terapeutici- trattamentali in grado di favorire nei soggetti la ri-motivazione alla vita e la ri- progettazione di un futuro possibile, ⮚ accompagnare il malato di AIDS a riviversi inserito nel contesto che si era lasciato, a recuperare relazioni, affetti, autonomia personale ed economica, ⮚ operare affinché la risposta al bisogno sia multidimensionale e flessibile, tramite interventi in rete, in condizione di pluralità di offerte ed interventi coordinati. • stabilisce che spetta all’ASL favorire i rapporti e predisporre le necessarie intese con gli Enti Locali per favorire l’integrazione delle prestazioni (punto 2 competenze istituzionali) • delinea l’impianto dell’assistenza territoriale da garantire tramite: ⮚ la rete dei presidi specificatamente dedicati, residenziali (Case Alloggio ad alta o bassa intensità assistenziale) o diurni (Centri Diurni Integrati), ⮚ l‘assistenza domiciliare ⮚ le strutture sperimentali (es. i gruppi appartamento) ⮚ la rete dei presidi e delle strutture aspecifiche per le condizioni di comorbilità (patologie psichiatriche, tossicodipendenza) e/o per particolari fasce di età (minori, anziani). ⮚ interventi mirati a garantire l’assistenza agli stranieri, alle persone senza fissa dimora e nell’area penale. • regolamenta le modalità di presa in carico da parte degli operatori dell’Asl (punto 2 Competenze istituzionali) da realizzare previa valutazione multidimensionale, effettuata utilizzando la scheda AIDASS, e stesura del piano di assistenza individualizzato (PAI), predisposto in accordo con il Comune di residenza. • stabilisce che una quota parte delle rette per le Case alloggio (di tipo “a”) che erogano prestazioni sociali a rilevanza sanitaria nella fase di lungoassistenza, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione a bassa intensità assistenziale, siano a carico dei Comuni e dell’ASL (punto 3 La rete di lavoro” costituisce infortunio. Pertantoassistenza territoriale), la violazione, da parte successiva D.G.R. n. VII/20766 del Datore 16.02.2005 ha fissato (punto 6 del deliberato) nel 30% la quota a carico dell’utente e/o del Comune di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)residenza.
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Sources: Collaboration Agreement
PREMESSA. La presente Parte SpecialeLegge Regionale 11 marzo 2005, dedicata alla trattazione n. 12 introduce alcuni indirizzi generali riguardo il nuovo quadro di pianificazione comunale. Tra tali indirizzi la legittimazione dei reati meccanismi perequativi e compensativi, finanziari ed ambientali, nonché di omicidio colposo incentivazione urbanistica quali strumenti utili al raggiungimento di più elevati livelli di condivisione sociale delle scelte di sostenibilità economica ed ambientale degli interventi nonché di opportunità di attuazione di azioni di riqualificazione e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene valorizzazione paesaggistica del territorio e della salute sul lavoroqualità dei luoghi dell’abitare. La perequazione urbanistica consiste nell’attribuzione di un indice di edificabilità territoriale omogeneo esteso ad un certo comparto edilizio, richiamate dall’artindice differente da quello fondiario. 25-septies del D.Lgs. 231/2001Il PGT a fini di perequazione urbanistica, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua può attribuire a tutte le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative areedel territorio comunale, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale ad eccezione delle aree destinate all’agricoltura e di sostegno economico quelle non soggette a trasformazione urbanistica, un identico indice di edificabilità territoriale, inferiore a quello minimo fondiario, differenziato per famiglieparti del territorio comunale, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”disciplinando altresì il rapporto con la volumetria degli edifici esistenti, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione relazione ai vari tipi di lavoro” costituisce infortuniointervento previsti. PertantoIn questo caso nel piano delle regole viene regolamentata la cessione gratuita al comune delle aree destinate nel piano stesso alla realizzazione di opere di urbanizzazione, la violazioneovvero di servizi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale, da parte del Datore effettuarsi all’atto della utilizzazione dei diritti edificatori, così come determinati in applicazione di Lavorodetto criterio perequativo. Un cittadino potrà pertanto cedere ad un altro i propri diritti edificatori che risultano pertanto liberamente commerciabili. La compensazione urbanistica consiste invece nella possibilità di ottenere compensi volumetrici a fronte della cessione gratuita di aree per servizi ed attrezzature pubbliche o della loro esecuzione. Contestualmente il PGT può anche prevedere opere pubbliche di compensazione anche ambientale a fronte dell’attribuzione di diritti edificatori specie se all’intero di piani attuativi o in ambiti di trasformazione urbanistica soggetti a programmazione negoziata. Il concetto infine dell’incentivazione consiste nella possibilità di prevedere, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (a fronte di rilevanti benefici pubblici, aggiuntivi rispetto a quelli dovuti e coerenti con gli obiettivi fissati, una disciplina detta appunto di incentivazione in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni misura non in presenza) rileva ai fini superiore al 15% della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)volumetria ammessa.
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Sources: Regolamento Per La Gestione Del Registro Dei Diritti Edificatori
PREMESSA. La presente Parte SpecialeIl settore delle costruzioni rappresenta nella nostra regione, dedicata alla trattazione anche se in un quadro non del tutto omogeneo, soprattutto in provincia di Firenze, un importante elemento di crescita economica e sociale. Questi dati positivi devono trovare ulteriori conferme sia sul versante degli investimenti che della qualificazione del sistema produttivo locale. Determinanti per la competitività delle aziende saranno non solo il mercato e i vincoli legislativi e burocratici, ma anche il grado di relazioni che le parti sociali sapranno darsi. Importante sarà anche la sensibilizzazione della Pubblica Amministrazione per dare pratica attuazione a quei provvedimenti che consentono di diffondere la cultura della sicurezza, della legalità e del rispetto dei reati di omicidio colposo diritti e lesioni gravi e gravissime di cui agli arttdelle tutele dei lavoratori. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che In questo senso devono essere tenuti dai soggetti apicali superati i ritardi che impediscono una effettiva messa in rete di tutti gli elementi conoscitivi che servono per contrastare in maniera efficace il lavoro irregolare e dai soggetti sottoposti la concorrenza sleale fra le imprese. Al riguardo le parti si faranno promotrici, insieme alle altre organizzazioni imprenditoriali, nei confronti di INPS e INAIL di tutte le azioni possibili affinché venga definito in tempi brevi il DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (DURC), sulla base di analoghe esperienze già concretizzate in altre province italiane e auspicando analoga iniziativa a carattere regionale, compreso l’auspicio della definizione di una legge regionale. Obiettivo principale del DURC è semplificare le procedure richieste alle imprese in fase di aggiudicazione e realizzazione di appalti pubblici e privati e favorire una competizione fondata sulla qualità organizzativa e progettuale del cantiere e non solo sui minori costi, riconducendo tutto il settore all’osservanza delle regole della competizione e del rispetto delle normative di legge, contrattuali e contributive. Inoltre la strutturale carenza di mano d’opera che operano nelle relative areesi registra nella nostra provincia determina, in alcuni casi, un freno allo sviluppo delle imprese. Il crescente impiego di lavoratori “non locali” deve essere visto come una opportunità da consolidare attraverso adeguate e concrete politiche di accoglienza. A tal fine la Sezione edilizia dell’Associazione degli Industriali di Firenze e FENEAL (UIL), FILCA (CISL) e FILLEA (CGIL) della provincia di Firenze sono convinte che un sistema evoluto di relazioni industriali non possa prescindere da bilaterali esperienze di informazione, partecipazione e concertazione. Le parti ritengono altresì, attraverso la ricerca di convergenze nell’analisi dei problemi e la individuazione di possibili soluzioni, di valorizzare le potenzialità del sistema produttivo occupazionale edile. Rispetto a ciò le parti concordano sull’importanza di un tavolo sulle grandi opere programmate e più in generale sulle caratteristiche dell’edilizia fiorentina per il monitoraggio delle risorse professionali e dei profili necessari con l’obiettivo di programmare strumenti e politiche attive del lavoro per il settore delle costruzioni in provincia di Firenze, che consentirà, attraverso un’attenta lettura dei dati, alle imprese di affrontare, opportunamente attrezzate, le difficoltà o di mettere a frutto una strategia per elevare il livello di professionalità e produttività della risorsa lavoro. Le parti ribadiscono la necessità di interventi tesi a migliorare e consolidare le condizioni economiche e finanziarie delle imprese, ad elevare il loro grado di competitività, anche al fine di prevenire salvaguardare l’occupazione. Da quanto sopra le parti ritengono necessario procedere con coerenza su obiettivi, individuati come prioritari, e che risulteranno vincenti nel futuro. La Sezione edilizia di AIF e le ▇▇.▇▇ di categoria intendono definire le caratteristiche e le finalità di cui sopra, attraverso la commissione pratica del dialogo sociale e della concertazione con le Istituzioni, avente per oggetto argomenti sui quali è stata raggiunta una convergenza tra le parti. Pertanto per perseguire tale obiettivo, le parti individuano nelle seguenti materie il coinvolgimento delle Istituzioni interessate:
a) regole e procedure omogenee per appalti sia pubblici che privati;
b) la lotta al lavoro irregolare;
c) cronogramma delle opere in via di cantierizzazione o in procedura di appalto con l’obiettivo di individuare i profili professionali dei reati individuati nell’ambito della normativa lavoratori interessati;
d) il piano delle cave e delle discariche. Le parti ribadiscono che tali proposte sono finalizzate al consolidamento del settore edile, ma sono anche consapevoli che il processo di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure riposizionamento strategico delle imprese passa attraverso l’azione di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)tutti i soggetti coinvolti.
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PREMESSA. La presente Parte SpecialeIn armonia e coerentemente con l’intesa esplicitata nella premessa del titolo relativo agli assetti retributivi le parti dopo aver valutato le esperienze maturate nella passata vigenza contrattuale hanno condiviso di legare elementi di retribuzione variabile a fronte di positivi risultati conseguiti dalla cooperativa. Le parti hanno pertanto ritenuto di comune interesse contrattare, dedicata alla trattazione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate coerentemente a quanto stabilito dall’art. 25-septies 14 del D.Lgsvigente C.C.N.L., elementi retributivi aggiuntivi, strettamente correlati ai risultati della gestione caratteristica sia aziendale che di unità produttiva e al miglioramento di elementi qualitativi, così da consentire da un lato una parziale flessibilizzazione del costo del lavoro e dall’altro la possibilità per i lavoratori, alla presenza del superamento degli obiettivi prefissati, nonché di espressione di qualità del lavoro,di conseguire quote retributive più consistenti di quelle altrimenti ottenibili attraverso la valorizzazione dei contributi dei lavoratori sia individuali che di gruppo. 231/2001, limitatamente ai casi Le parti hanno condiviso il necessario operare di tutto il sistema Coop Centro Italia per rendere evidente la distintività della Cooperativa quale elemento di successo e di salvaguardia dello sviluppo futuro e pertanto hanno condiviso un sistema di retribuzione variabile che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie sia articolato nel giusto rapporto esistente fra l’andamento della gestione caratteristica della cooperativa e di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti espressioni qualitative che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire determinano la commissione dei reati individuati nell’ambito valorizzazione della normativa cooperativa nel contesto di riferimento. Ai sensi dell’artCoerentemente con quanto sopra si è inteso inoltre collegare la qualità dei servizi verso gli utenti interni a riconoscimenti di retribuzione variabile. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti si ritiene fondamentale un impegno congiunto per rendere i lavoratori dipendenti protagonisti attivi delle dinamiche aziendali, anche tramite una contrattazione collettiva relativa sia alle sperimentazioni di potenziamento del Servizio sanitario nazionale tutte le modalità atte a consentire l’inserimento e di sostegno economico per famigliepartecipazione consapevole dei lavoratori nell’insieme dei processi produttivi, lavoratori sia agli strumenti che favoriscano un consistente e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, diffuso innalzamento delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)professionalità individuali.
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Sources: Contratto Integrativo Aziendale
PREMESSA. La Il presente Parte SpecialePiano di Sicurezza e di Coordinamento, dedicata alla trattazione dei reati in seguito denominato PSC, è stato sviluppato e redatto in modo dettagliato ed è stato suddiviso in moduli autonomi, corrispondenti alle diverse categorie di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di consentire un’immediata lettura e comprensione da parte di tutti gli operatori del Cantiere. Tutte le informazioni sono chiare e sintetiche e, per ogni fase di lavoro prevista e derivante dall’analisi degli elaborati di progetto, è possibile dedurre tutti i rischi, con le relative valutazioni, le misure di prevenzione e i relativi dispositivi di protezione collettivi e individuali da utilizzare. Il PSC contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il PSC contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall’eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o di lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione d’impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Come indicato dall’art. 100 del D. Lgs. n. 81/08, il PSC è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la commissione sicurezza e la salute dei reati individuati nell’ambito lavoratori, ivi compresi i rischi particolari riportati nell’Allegato XI dello stesso ▇.▇▇▇. 81, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’Allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato, come previsto dallo stesso art. 100 del D. Lgs. n. 81/08, da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, costituiti da una planimetria sull’organizzazione del cantiere. Sono stati rispettati i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, definiti nell’allegato XV, ed è stata redatta la stima analitica dei costi della sicurezza, come definiti dallo stesso Allegato XV. Come previsto dal D. Lgs. n. 81/08, il PSC è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene i seguenti elementi (indicati nell’allegato XV del D.Lgs. 81/08): • caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; • presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione: ai lavori stradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante. • ai rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante. • le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; • i servizi igienico - assistenziali; • la viabilità principale di cantiere; • gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; • gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; • le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102; • le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c); • le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; • la dislocazione degli impianti di cantiere; • la dislocazione delle zone di carico e scarico; • le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; • le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. In riferimento alle lavorazioni, le stesse sono state suddivise in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed è stata effettuata l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi: • al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; • al rischio di seppellimento da adottare negli scavi; • al rischio di caduta dall'alto; • al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria; • ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; • ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; • ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura. • al rischio di elettrocuzione; • al rischio rumore; • al rischio dall'uso di sostanze chimiche. Per ogni elemento dell'analisi il PSC contiene sia le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro (ove necessario, sono state prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi) sia le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto nello stesso PSC. Il PSC dovrà essere custodito presso il Cantiere e dovrà essere controfirmato, per presa visione ed accettazione, dai datori di lavoro delle imprese esecutrici. Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), previsto dall’art. 100 del D.Lgs. 81/08, è stato redatto nel rispetto della normativa di riferimentovigente e rispetta i contenuti minimi indicati dal D.Lgs. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “81/08 ed in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)particolare dall’Allegato XV allo stesso Decreto.
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Sources: Contratto Di Lavori
PREMESSA. L’aumento delle malattie croniche e degenerative, la frammentazione dei servizi e la complessità dei bisogni di cura rendono indispensabile non solo la riorganizzazione dell’offerta dei servizi, ma anche la strutturazione di un modello organizzativo del sistema di accesso che integri le diverse tipologie di servizi Sociali e Sanitari. L’eccessiva parcellizzazione dei servizi, infatti, unita alla complessità dei bisogni, che esigono risposte molteplici, articolate ed unitarie, rendono imprescindibile lo sviluppo di un sistema di ingresso ai servizi lineare che permetta al cittadino/utente di ricevere anche più risposte da un unico punto di accesso. Da questo presupposto nasce l’esigenza di tracciare delle linee d’indirizzo “per l’esecutività” di un modello organizzativo che regoli l’accesso unitario alla rete dei servizi Sociali e Sanitari3. La presente Parte Specialecondivisione di protocolli comunicativi e di procedure d’immediata attuazione, dedicata alla trattazione dei reati di omicidio colposo per garantire l’omogeneità delle prassi e lesioni gravi e gravissime di cui delle informazioni da fornire agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa utenti sui servizi presenti nel territorio di riferimento, sono tra gli elementi essenziali del percorso di cambiamento da intraprendere. Ai sensi dell’artLa finalità del sistema resta quella di facilitare l’accesso ai servizi da parte della fascia di popolazione definita “fragile”4; di favorire nei servizi risposte personalizzate ed individualizzate, di garantire la presa in carico globale dell’utente. 42 È necessario, dunque, elaborare un prototipo operativo della Porta Unica d’Accesso (P.U.A.) che sia polivalente, in linea con le indicazioni del Decreto Legge Ministero della Salute5, e che, partendo dalle singole unità settoriali già esistenti ed operanti, proceda con una programmazione unitaria del sistema Sociale e Sanitario attraverso un’analisi delle diverse risorse presenti sul territorio (mappatura dei servizi)6. La Porta Unica d’Accesso deve rappresentare per il cittadino un luogo privilegiato di informazione ed orientamento verso i servizi Sociali e/o Sanitari, che fornisca risposte immediate ai bisogni semplici o attivi servizi di valutazione competenti per i bisogni di natura complessa. Per raggiungere questo risultato è importante che il circuito dei diversi attori erogatori di servizi e prestazioni sociali, sanitarie e socio-sanitarie attivino un sistema partecipato, integrato e reticolare, preferibilmente informatizzato. Le funzioni della Porta Unica d’Accesso si articolano su due livelli: il primo diretto ai cittadini (accoglienza, informazione, orientamento, valutazione di primo livello con risposta diretta alla domanda semplice attraverso l’accompagnamento verso i servizi competenti); il secondo diretto alla “Cura Italiarete territoriale dei servizi” n. 18 (invio della 3 Piano Sanitario Regionale 2011-2013, pag. 72 “Per rispondere […] alla domanda formulata a livello territoriale, occorre definire modalità organizzative e strategie per intercettare la domanda e organizzare la risposta al bisogno. […] l’obiettivo è di promuovere un modello di integrazione dell’accesso ai servizi sociali e socio - sanitari per i cittadini […].” 4Art.1, comma 2, del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento ▇.▇▇▇.▇▇▇/▇▇, ▇▇▇▇▇ per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglienazionale, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche[…] i livelli essenziali e uniformi di lavoro” costituisce infortunio. Pertantoassistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, la violazionedel bisogno di salute, da parte del Datore di Lavorodell'equità' nell'accesso all'assistenza, della qualità delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazionecure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)nonché dell'economicità' nell'impiego delle risorse.”
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Sources: Linee Operative Per L’accesso Unitario Ai Servizi Socio Sanitari
PREMESSA. La presente Parte SpecialeIl sostegno allo sviluppo di un polo per il Lifestyle Tech a Lugano è coerente con le Linee di sviluppo 2018-2028, dedicata alla trattazione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi in particolare con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree di intervento “Lugano città polo tra Nord e Sud delle Alpi” e “Lugano polo di innovazione digitale”. L’Esecutivo è consapevole del ruolo sempre più importante che i centri urbani sono chiamati a rischio reato svolgere per facilitare e definisce i comportamenti accompagnare la realizzazione di reti di scambi economici con benefici su tutto il territorio. Lugano non sfugge a questa dinamica, che devono essere tenuti dai soggetti apicali si inserisce anche nelle alternative di sviluppo e dai soggetti sottoposti attrattività del polo a seguito della perdita di velocità della piazza finanziaria . La richiesta di impegno oggetto del presente messaggio mira a sostenere il trasferimento e lo sviluppo del Centro di Competenza Lifestyle Tech, attualmente con sede operativa a Manno, a Lugano. Il Centro è parte integrante del Parco Ticinese di Switzerland Innovation (Switzerland Innovation Park Ticino, SIP-Ticino). Switzerland Innovation Park è un’iniziativa federale che operano nelle relative areeha lo scopo di rafforzare nel mondo il posizionamento della Svizzera come il Paese dell’innovazione, al fine di prevenire attirare aziende dall'estero per un loro insediamento sul nostro territorio. Attualmente in Svizzera ci sono 6 parchi dell’innovazione SIP. SIP-Ticino è associato al Parco di Zurigo e fa leva sulle collaborazioni economiche e scientifiche esistenti (Creater Zurich Area, USI, SUPSI), sfruttando la commissione dei reati individuati nell’ambito sua posizione strategica sull’asse nord-sud rappresentando anche un punto d’accesso all’enorme potenziale del nord Italia. Il concetto di un Parco dell’Innovazione, basato su Centri di Competenza, crea una sorta di centro di sviluppo all’esterno delle aziende ma costruito attorno a obiettivi comuni, condivisi tra imprese attive negli stessi settori. Le aziende possono portare i loro contributi e così partecipare congiuntamente ai risultati. L’obiettivo è quello di creare un’interfaccia con il sapere delle università ticinesi USI e SUPSI per facilitare e promuovere processi di trasferimento tecnologico che possano corrispondere alle esigenze delle aziende. SIP-Ticino è oggi composto da tre centri: lo Swiss Drone Base Camp con sede presso l’aeroporto di Lodrino, un futuro centro legato al tema delle scienze della normativa vita previsto a Bellinzona e il Centro di riferimentocompetenza Lifestyle Tech, che vuole essere mantenuto a Lugano. Ai sensi dell’artNel mese di ottobre 2022 il Consiglio di Stato ha deciso di stanziare CHF 1'000'000.- a favore del Centro di Competenza Lifestyle Tech con il modello chiamato “matching- funds”, in cui pubblico e privato sostengono congiuntamente imprese innovative. 42 Il Centro ha già raccolto importanti finanziamenti da parte delle aziende associate e ha instaurato una stretta collaborazione con gli istituti accademici della regione. Questa iniziativa permette di collocare saldamente sul territorio di Lugano un centro di competenza che forma l’ossatura del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure SIP-Ticino. L’ubicazione scelta nel pieno centro di potenziamento del Servizio sanitario nazionale Lugano nello stabile dell’allora BSI in Via Peri restituisce inoltre slancio ad un complesso di prestigio, ma vuoto oramai da diversi anni. Infatti, il portale della galleria situato tra gli stabili ex-BSI, avrà il doppio ruolo di fermata e di sostegno economico per famiglieunione del terminale Lugano Centro alla fermata sotterranea della Stazione FFS, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)costituendo così anche una nuova porta d’accesso alla Città.
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Sources: Convenzione
PREMESSA. La Il settore oggetto del presente Parte Specialeparere abbraccia una realtà assai variegata, dedicata sia per la tipologia delle imprese coinvolte, sia per i tipi di servizio offerti. Le imprese che operano nel settore del benessere sono più di 20 mila, con un giro di affari che va oltre i 10 miliardi di euro. L’andamento degli ultimi tre anni dimostra che la clientela dei centri benessere aumenta costantemente e raggiunge orami circa 18 milioni di utenti. Al fine di descrivere compiutamente i diversi settori e le differenti tipologie di imprese operanti sul mercato, il presente lavoro si suddivide in due parti: la prima è relativa ai piccoli centri estetici, la seconda riguarda i club, le palestre di media grandezza, i grandi centri benessere, le s.p.a. e centri termali. Le prestazioni offerte dalle diverse imprese si differenziano non solo per gli eterogenei caratteri delle strutture nelle quali essi esercitano la loro attività, ma soprattutto per il loro oggetto, che nel primo caso si limita a trattamenti sulla superficie del corpo con lo scopo di mantenerlo in buone condizioni e di proteggerne l'aspetto estetico, mentre nel secondo caso è costituito prevalentemente dall’organizzazione di attività motorie, volte alla trattazione dei reati tonificazione, al dimagrimento, allo sviluppo muscolare ed effettuate a corpo libero, oppure in sale attrezzate con macchine (es. bike, step, tapis roulant), vari attrezzi (manubri, bilancieri) e attrezzature (panche, spalliere, ecc.), o anche in acqua; quest’ultimo elemento è centrale per le s.p.a. (acronimo di omicidio colposo salus per aquam). Dunque, il rapporto tra cliente e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590club, terzo comma c.ppalestra, o s.p.a., commessi si snoda tipicamente attraverso una prestazione che è destinata, per sua natura, a svolgersi in un arco di tempo prolungato, mentre la relazione con violazione il centro estetico si esplica tendenzialmente in una prestazione che trova compimento in sé stessa, anche quando sia ripetuta nel tempo. Infine, un’ultima parte di questo parere contiene brevi cenni sui caratteri delle norme antinfortunistiche attività finalizzate espressamente al dimagrimento, che posseggono caratteri distinti e sulla tutela dell’igiene speciali rispetto alla complessiva area del benessere e, non raramente, presentano importanti elementi di criticità. Esulano, invece, dagli ambiti presi in considerazione, sia il settore medico sanitario volto ad interventi di chirurgia estetica, sia lo svolgimento delle attività concernenti l’esercizio degli sport e la relativa formazione, in quanto sottoposti, rispettivamente, all’applicazione di provvedimenti normativi speciali e ai controlli delle Autorità sanitarie e del C.O.N.I. L’indagine della salute sul lavoroCommissione di Regolazione del Mercato è stata effettuata su una pluralità di testi contrattuali raccolti prevalentemente nella provincia di Torino, richiamate dall’artgrazie anche alla collaborazione degli stessi operatori del settore e delle associazioni di categoria. 25-septies del D.LgsA questo proposito è opportuno sottolineare come la sola analisi dei moduli e delle condizioni generali di contratto non sia sufficiente a mettere in luce tutte le realtà economiche operanti nel settore; infatti, non tutte le imprese utilizzano contratti scritti né sentono l’esigenza di dare al rapporto con la propria clientela una veste giuridica di carattere formale. 231/2001È stato, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Societàpertanto, descrive necessario organizzare una serie di incontri con gli operatori professionali, nel corso dei quali si sono potuti raccogliere le fattispecie di illecito, individua notizie e i dati utili a ricostruire il rapporto fra le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti imprese che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 nel settore del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale benessere e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)i consumatori.
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Sources: Parere Sulla Vessatorietà Delle Clausole Nei Contratti Del Settore Dell'estetica E Del Benessere
PREMESSA. La presente Parte Speciale, dedicata alla trattazione dei reati di omicidio colposo Diverse Regioni e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società Province Autonome (ad es. ▇▇▇▇▇▇-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Toscana, Trento, Bolzano, Umbria) hanno adottato strumenti di misurazione della salute della popolazione che utilizzano un sistema di classificazione dei propri assistiti per risparmiare migliorare le attività di programmazione e valutazione dei servizi sanitari erogati alle popolazioni di riferimento. Infatti, a fronte di uno scenario epidemiologico in cui gli anziani con patologie multiple assumono una rilevanza sempre maggiore, spesso in presenza di condizioni di fragilità sociale, l’analisi del decorso delle malattie a livello individuale e collettivo può consentire di prevedere il futuro consumo di risorse sanitarie e quindi di programmare in modo più accurato la loro ripartizione sul territorio e l’organizzazione dei servizi. In particolare, l’esperienza acquisita a livello nazionale e internazionale in tema di gestione proattiva della salute della popolazione, indica la necessità di adottare strumenti di classificazione in grado di suddividere la popolazione in gruppi clinicamente omogenei per combinazione di malattie e di prognosi (non diagnosi) attesa consentendo al decisore di acquisire informazioni fondamentali per una programmazione prospettica in grado di allocare le risorse in modo sia equo rispetto ai bisogni sanitari emergenti sia dinamicamente efficiente perché meno ancorato ai costi storici. Questo approccio consente di capitalizzare sulla ricchezza di dati e informazioni digitali raccolti durante il percorso di cura, utilizzarle per migliorare gli esiti di salute e al tempo stesso per innescare un uso più efficiente delle risorse a disposizione del sistema. Più recentemente, con decreto direttoriale del 30 settembre 2022, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha approvato il progetto “Digital Lifelong Prevention” (DARE) nell’ambito del Piano Nazionale Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che prevede la partecipazione dell’Azienda USL della Romagna quale partner del Work Package 5 dello Spoke 1. Il progetto DARE ha l’obiettivo di definire soluzioni innovative in grado di contribuire alla sostenibilità del sistema sanitario nel fronteggiare le trasformazioni demografiche sopra richiamate con il relativo impatto sui costi o dei servizi ulteriormente aggravato dai costi derivanti dai progressi scientifico-tecnologici nel settore biomedico. A fronte di questi rischi di sistema, DARE ha l’obiettivo di promuovere la sperimentazione di soluzioni che facilitino il passaggio da un'organizzazione incentrata sull'ospedale e sul trattamento di patologie acute già conclamate a un modello integrato di servizi sociali e sanitari basato su approcci comunitari e primari che enfatizzino la promozione della salute e la prevenzione. In particolare, il progetto DARE attribuisce particolare rilievo alle azioni di promozione e prevenzione rese possibili da tecnologie digitali in grado di migliorare la velocità e l'accuratezza di funzioni chiave della sanità pubblica come la previsione, la sorveglianza e la diagnosi precoce. In questa duplice prospettiva di contributo alle funzioni di programmazione e valutazione degli interventi per non limitare una gestione proattiva della salute della popolazione nonché di sperimentazione di strumenti che facciano leva sull’innovazione digitale, l’Azienda USL della Romagna - in accordo con la produttività)direzione scientifica del progetto DARE - intende contribuire a verificare le nuove potenzialità di sistemi di stratificazione della popolazione per migliorare la capacità di analisi dell’impatto di politiche di promozione della salute e di prevenzione primaria e secondaria già adottate nonché di modelli allocativi e organizzativi volti a rispondere alle sfide della sostenibilità del sistema e dell’equità nelle condizioni di accesso ai servizi.
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Sources: Licensing Agreements
PREMESSA. La L’art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ha introdotto la possibilità di concedere la cassa integrazione in deroga ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ed esclusi i datori di lavoro domestico, che hanno dovuto ridurre o sospendere l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le presenti Linee Guida disciplinano i criteri, la modalità di presentazione e di istruttoria delle istanze relative alla suddetta misura per le unità produttive ubicate in Toscana, nel rispetto di quanto disposto dalla Circolare INPS 47/2020. Possono richiedere il trattamento di cassa integrazione in deroga (CIG in deroga o CIGD) di cui all’art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 e secondo le modalità di cui al presente Parte Specialedocumento i datori di lavoro del settore privato, dedicata alla trattazione dei reati ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di omicidio colposo sospensione o riduzione di orario in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Pertanto sono esclusi i datori di lavoro per i quali trovano applicazione la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), il Fondo di Integrazione Salariale, i Fondi di Solidarietà Bilaterali e lesioni gravi e gravissime Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi di cui agli artt. 589 26, 27 e 59029 del D.lgs. 148/2015. Come previsto dalla circolare INPS 47/2020, terzo comma c.p.ai fini dell’accesso all’assegno ordinario non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al fondo. I datori di lavoro per i quali trova applicazione esclusivamente la disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e che non possono accedere alla CIGO o all’assegno ordinario dei predetti fondi, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’artpossono richiedere il trattamento di CIG in deroga. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie Con riferimento al Fondo di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte solidarietà bilaterale per il contenimento personale del contagio (settore dei servizi ambientali e al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali la circolare INPS 47/2020 ha chiarito che tali fondi non sono operativi. Di conseguenza i datori di lavoro interessati dai suddetti fondi e che occupano più di 5 dipendenti potranno continuare ad accedere al FIS, mentre quelli che occupano fino a 5 dipendenti potranno accedere alla CIG in tema deroga. I datori di informazionelavoro del settore agricolo che rientrano nel campo di applicazione della CISOA devono utilizzare tale ammortizzatore, ingresso e solo qualora l’azienda abbia già fatto ricorso al numero massimo annuale di giornate fruibili, sarà possibile chiedere la tutela della CIG in deroga con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Sarà possibile il ricorso alla CIG in deroga anche per i lavoratori a tempo indeterminato che non hanno maturato il requisito delle 181 giornate lavorative presso la stessa azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività).
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Sources: Cassa Integrazione in Deroga
PREMESSA. I firmatari del presente Accordo intendono definire i principi fondamentali in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro nell’ambito delle società del Gruppo SUEZ ENVIRONNEMENT. Il presente Accordo si ispira ai valori di esigenza, impegno, audacia e coesione del Gruppo, nella sua ambizione di performance ambientale, nella sua promozione della crescita verde e nel suo impegno a favore dello sviluppo sostenibile. Oltre al rispetto dei propri obblighi legali, esso traduce la volontà del gruppo di migliorare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, e di assumere le proprie responsabilità nei confronti delle diverse parti interessate nei paesi in cui il Gruppo è presente. L’Accordo è completato da un piano di azione a medio termine, che stabilisce degli obiettivi quantificati e delle azioni destinate all’attuazione del presente Accordo, nonché da Regole di Gruppo. In effetti, le attività del Gruppo sono essenziali per la vita. La salute e la sicurezza sono per i firmatari del presente Parte SpecialeAccordo dei requisiti fondamentali. In questo ambito, dedicata alla trattazione dobbiamo tutti rispondere a tre sfide permanenti: - Proteggere l’integrità delle persone e dei reati di omicidio colposo beni1 I nostri mestieri sono svolti nel rispetto della sicurezza, della salute fisica e lesioni gravi e gravissime di cui agli arttpsichica delle persone. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene Il nostro impegno nel promuovere una cultura comune della Salute e della Sicurezza deve consentire il miglioramento continuo nell’efficacia delle nostre azioni, in modo da rendere più sicure le nostre attività affinché esse non siano la causa di infortuni o malattie. Questo impegno interessa tutti i dipendenti, i lavoratori interinali, i clienti, i partner, i fornitori e i terzi. - Promuovere le condizioni di lavoro e la salute sul lavoroPer tutelare la salute, richiamate dall’artoccorre assicurare ad ogni dipendente o ad ogni persona che partecipa alle nostre attività (fornitore, lavoratore interinale, ecc.) le migliori condizioni lavorative. 25Occorre puntare in particolare sulla prevenzione dei fattori di rischio relativi a: ∗ agenti fisici, chimici e biologici, ∗ malattie muscolo-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)scheletriche,
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Sources: Accordo Di Gruppo Sui Principi Fondamentali in Materia Di Salute E Sicurezza
PREMESSA. Con il piano strategico del Turismo in Puglia 2016-2025 la Regione Puglia ha avviato un importante percorso di valorizzazione, rafforzamento e promozione del brand Puglia. Sulla scia dell’ultimo decennio nel quale i flussi turistici hanno avuto un incremento a doppia cifra, l’azione di governo della Regione ha puntato ad analizzare approfonditamente quanto accaduto per identificarne i punti di forza, le criticità e la strategia di medio-lungo termine. Ne è emerso che l’elemento chiave della strategia è legato alla brand identity e più in generale alla prospettiva di commercializzazione, internazionalizzazione e promozione della Puglia nei prossimi anni. Decisiva in questo senso è l’opera di valorizzazione turistica realizzata con le tecnologie dei servizi digitali, per favorire l’engagement di nuove categorie di consumatori digitali e sfruttare la grande mole di dati a disposizione per fornire sempre più delle esperienze personalizzate. La presente Parte Speciale, dedicata alla trattazione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (strategia digitale regionale in tema di informazioneTurismo e Cultura ha infatti il suo fulcro nell’Ecosistema Digitale Integrato del Turismo e della Cultura, ingresso un’area di intervento settoriale e omogenea in aziendacui si svolge l’azione del Dipartimento Turismo, entrate Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e in cui vengono erogati servizi a cittadini e imprese attraverso il digitale, in conformità al “Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della Pubblica Amministrazione” definito nel “Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione”. Coerentemente con questo modello, l’Ecosistema Digitale Integrato del Turismo e della Cultura della Regione Puglia definisce servizi digitali per la valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale, la promozione del territorio e delle attività turistiche e culturali, lo sviluppo delle economie culturali, il matching e gli incontri online, gli adempimenti amministrativi, l’aggiornamento delle competenze. Gli Utenti accedono all’Ecosistema per adempiere, promuovere, gestire, promo-commercializzare, comunicare, partecipare, incontrare, informarsi, formarsi. Alla base di tutto il concetto di semplificazione: i cittadini, le imprese, le amministrazioni stesse devono poter accedere in maniera semplice ed uscite immediata ai servizi della PA, non devono fornire più e più volte lo stesso dato, devono ottenere risposte chiare e veloci. L’Ecosistema è stato progettato con l’obiettivo di realizzare una piattaforma ovvero un insieme di componenti e servizi che costituiscono i bulding block “atomici” tramite i quali è possibile realizzare servizi e componenti sempre più complessi sino alla realizzazione di soluzioni verticali riferimento dell’intero ecosistema. I driver scelti per la progettazione della architettura applicativa dell’Ecosistema sono affiancati da requisiti non funzionali di scalabilità, resilienza e flessibilità che hanno portato alla realizzazione di una soluzione orientata ai μ-servizi, scalabile orizzontalmente by design che utilizza l’approccio a container. Nei successivi capitoli sarà descritto il contesto, l’oggetto e le caratteristiche complessive della fornitura con il dettaglio dei dipendenti e accesso dei fornitoriservizi richiesti ed i relativi livelli che ciascun il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire. In particolare, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)il documento si compone di:
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Sources: Accordo Quadro
PREMESSA. La presente Parte SpecialeRegione Sardegna, dedicata in linea con altre iniziative a livello comunitario e nazionale, intende realizzare una rete wireless per favorire l’accesso a Internet mediante dispositivi mobili e portatili. In particolare con la delibera n. 56/29 del 29 dicembre 2009 la giunta regionale ha adottato le direttive per l’attuazione dell’intervento, denominato SurfInSardinia, di realizzazione sul territorio di aree adibite alla trattazione connettività wireless (hotspot) nei porti, aeroporti e comuni a vocazione turistica. L’intervento ricade nell’ambito del POR ▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇▇▇ Asse I “Società dell’informazione” obiettivo operativo 1.1.1 linea di attività 1.1.1 c. Realizzazione di hotspot nei Comuni a vocazione turistica. L’intervento si inserisce in un contesto caratterizzato da una pluralità di azioni volte a garantire il completamento dell’infrastrutturazione in banda larga nel territorio regionale, favorendo la creazione e la disponibilità di accesso ai servizi internet con tecnologia in fibra ottica, wireless o satellitare, nonché a realizzare sul territorio dei reati centri pubblici di omicidio colposo accesso. Le infrastrutture costituiscono, infatti, elemento fondante per lo sviluppo economico, culturale e lesioni gravi turistico e gravissime per la piena realizzazione della società dell’informazione. Negli anni la Regione ha, inoltre, realizzato numerosi portali tematici, veicolo per l’erogazione di cui agli artt. 589 e 590servizi on line, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie raccoglitori di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale preziose informazioni e di sostegno economico per famigliecontenuti digitali di pregio, lavoratori interconnessi tra loro e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortuniointegrati nel portale istituzionale. Pertanto, la violazioneRegione Sardegna intende operare al fine di: potenziare i sistemi informativi e telematici; promuovere la diffusione dei servizi online ed aumentarne l’offerta, con erogazione multicanale; aumentare l’efficacia di comunicazione dei portali istituzionali, con possibilità di accesso ai servizi informativi connessi alla mobilità, al turismo e alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, erogati on line e fruibili attraverso l’uso di dispositivi portatili e postazioni dedicate; operare in sinergia con altri interventi analoghi per finalità; stimolare la domanda con conseguenti riflessi positivi sull’offerta di esercizi commerciali anche connessa all’uso delle nuove tecnologie per la promozione. All’interno del contesto di riferimento sopra delineato. l’intervento SurfInSardinia è volto a consentire l’accesso tramite tecnologia wireless a Internet e ai servizi on line erogati dalla pubblica amministrazione, tramite la creazione di una rete di centri di accesso, “hotspot”, diffusa sul territorio regionale. La localizzazione degli hotspot risponde all’esigenza di rafforzare l’attrattività del territorio, aumentando l’efficacia di comunicazione dei portali istituzionali, con possibilità di accesso ai servizi informativi connessi alla mobilità, al turismo e alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, erogati on line e fruibili attraverso l’uso di dispositivi portatili e postazioni dedicate. Ai fini enunciati, oltre a porti ed aereoporti, l’individuazione delle sedi di localizzazione degli hotspot avverrà in ragione dell’affluenza turistica e previa valutazione delle candidature dei comuni a vocazione turistica. Il presente appalto ha come oggetto le forniture e i servizi necessari all’allestimento delle aree dedicate ad ospitare gli hotspot e relativi servizi di interconnessione. Sono comprese le attività di installazione e manutenzione, la realizzazione del sistema di gestione e controllo degli apparati e le attività di affiancamento (training on the job) per il subentro nella conduzione del sistema da parte del Datore dell’Amministrazione regionale. L’impossibilità di Lavoro, delle misure prescritte per definire con precisione il contenimento del contagio (in tema numero totale degli hotspot che dovranno essere realizzati e le relative sedi di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione installazione ha determinato la scelta di un Comitato meccanismo di controllo internoacquisizione basato, turnazionealmeno per gli apparati non centralizzati, smart working, riunioni non su prezzi unitari da esprimersi sull’elenco prezzi a base di gara. Ai fini dell’esecuzione del contratto l’aggiudicatario dovrà porre in presenza) rileva essere tutti gli adempimenti normativamente previsti ai fini della Responsabilità ex Dlgsdell’attivazione degli hotspot e dell’erogazione dei servizi di interconnessione in modalità wireless, nonché per la autenticazione degli utenti e il tracciamento degli accessi. 231/2001 ove commessaGli apparati forniti dovranno, inoltre, rispettare gli standard comunitari di riferimento dettagliati nel seguito. Si rinvia alla lettura del cronoprogramma per l’articolazione dell’intervento in fasi, specificandosi fin d’ora che oltre alla fase di avvio, sono state individuate due ulteriori e distinte fasi di realizzazione. Afine di garantire la massima fruibilità del servizio, l’accesso ad internet sarà limitato unicamente in termini di tempo di collegamento e quantità di dati scaricati, senza differenziazioni o priorità di accesso connesse alla tipologia di servizi richiesti. L’accesso avverrà tramite un portale d’accesso che consentirà la navigazione, senza necessità di registrazione, all’interno dei portali istituzionali e tematici dell’Amministrazione regionale e dei soggetti ospitanti l’hotspot. L’accesso a seguito di autenticazione permetterà la libera navigazione su Internet, fatte salve le limitazioni esplicitate nel seguito. Il servizio si rivolge principalmente a tutti i turisti e business traveller in transito sul territorio sardo. Nella formulazione dell’offerta ed ai fini del suo corretto dimensionamento, il concorrente dovrà considerare la presenza di differenti tipologie di utenti e di differenti scenari di utilizzo, che incidono sia sul tempo di collegamento che sul tipo di servizio richiesto in ragione del tipo di navigazione. Si chiarisce ulteriormente che il servizio di connettività a internet dovrà essere fruibile da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)tutti i dispositivi equipaggiati con un interfaccia wireless in standard IEEE802.11 b/g ed un browser HTML.
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PREMESSA. La presente Parte SpecialeSu tutto il territorio nazionale si registra una forte carenza di medici, dedicata alla trattazione in ragione dell’incremento dei reati collocamenti in quiescenza nel periodo pandemico, del ridotto numero di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene laureati in medicina e della salute sul lavorocreazione di servizi aggiuntivi per la pandemia (USCA, richiamate dall’artvaccinazioni, tracciamenti, tamponi ecc.) che hanno “assorbito” buona parte dei medici potenzialmente disponibili. 25-septies Inoltre, il notevole ampliamento del D.Lgsnumero di posti nel bando di accesso alle Scuole di specializzazione, triplicato rispetto agli anni precedenti, ha permesso a molti medici di orientare il loro percorso verso la specialistica, aggravando ulteriormente la carenza nelle Cure primarie, che non si risolverà con il cessare dello stato di emergenza ma richiederà qualche anno per avviarsi a soluzione. 231/2001Il combinato disposto della carenza di medici, limitatamente delle remunerazioni più vantaggiose garantite ai casi medici USCA rispetto al compenso orario per i medici di continuità assistenziale e del sovraccarico di lavoro per i medici che potrebbero configurarsi si trovano a coprire contemporaneamente più postazioni, ha determinato la minore appetibilità per i medici della copertura di turni di guardia e la manifestazione di numerose rinunce ad incarichi già in capo corso di svolgimento, mettendo in crisi la tenuta del servizio. A ciò si aggiungono i limiti imposti dalla normativa nazionale in termini di incompatibilità connesse alla Societàpartecipazione al corso di formazione in medicina generale ed all’assunzione di incarichi di medico di medicina generale da parte dei partecipanti al corso di formazione. In conseguenza di quanto sopra esposto, descrive nel contesto regionale si sono registrate molteplici difficoltà a garantire la copertura dei turni di continuità assistenziale, documentate da ASUR Marche che ha in carico l’organizzazione del servizio, con una concreta prospettiva di peggioramento e ulteriori scoperture di turni anche in sedi relative ad ambiti territoriali estesi e densamente popolati. Si rende quindi necessario individuare una soluzione temporanea che consenta di garantire i livelli essenziali del servizio, frenando le fattispecie rinunce e favorendo la conferma delle disponibilità dei medici di illecitocontinuità assistenziale finora assicurate. Tale soluzione mira a riconoscere anche la collaborazione che i medici garantiscono alla tenuta del sistema con il proprio impegno, individua le aree con evidenti carichi di lavoro aggiuntivi. Si intende quindi perseguire tale obiettivo mediante la negoziazione regionale, nelle more della reingegnerizzazione del servizio che sarà avviata a rischio reato valle dell’entrata in vigore del nuovo Accordo Collettivo Nazionale. Nel presente accordo viene prevista anche la possibilità di avviare forme sperimentali di ciò che è già previsto e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative areeconcordato all’interno dell’Accordo Collettivo Nazionale in corso di formalizzazione. Ciò, anche al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimentorealizzare concretamente, in tempi brevi, quanto è stato previsto dallo stesso ACN individuando concretamente il percorso per l’attuazione del nuovo Accordo Integrativo Regionale. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)Il presente accordo è articolato nei seguenti moduli:
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PREMESSA. La presente Parte SpecialeRegione ▇▇▇▇▇▇-Romagna, dedicata alla trattazione dei reati l’UPI e L’ANCI regionali, le Associazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali regionali firmatarie che hanno condiviso il metodo di omicidio colposo confronto e lesioni gravi concertazione per scelte fondamentali per l’economia regionale, condividono, con questo documento, l’importanza e gravissime la necessità di cui un impegno comune di Istituzioni, forze economiche sociali, istituzioni finanziarie, e di tutte le energie della società regionale, di fronte agli artteffetti della inedita e gravissima crisi che coinvolge tutta l’economia mondiale, e che tocca ora pesantemente l’economia italiana e anche quella della nostra regione. 589 L’economia produttiva della regione ha espresso in questi ultimi anni, una significativa capacità di crescita, e 590di evoluzione nelle tecnologie e nella presenza sui mercati, terzo comma c.p.in particolare internazionali, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene divenendo protagonista in molti settori della riaffermazione del ruolo e della salute sul competitività della manifattura e del sistema economico italiano. Ora è, innanzitutto, la brusca e prolungata caduta di ordini e programmi produttivi, la grave contrazione dei mercati internazionali, assieme alla già presente insufficienza della dinamica della economia italiana, che si aggrava ulteriormente, con una diminuzione di ricavi determinata dalla crisi di domanda, e con l’incertezza nella disponibilità di risorse di credito, a determinare grandissime difficoltà proprio al sistema delle imprese più qualificate. Peraltro è ormai evidente che le cause e i caratteri della crisi internazionale, propongono questioni di fondo e strutturali, per l’economia globale e per l’economia italiana: la necessità cioè di nuove regolazioni dei mercati finanziari, ma anche di innovazione nei modelli di sviluppo, di prodotti e di consumi, di maggiori investimenti in istruzione e ricerca; in egual modo nelle politiche economiche a livello internazionale, europeo, e nel nostro paese. Dentro la crisi e oltre la crisi, quindi, avremo certamente di fronte una sfida ancor più intensa per affrontare i mercati internazionali e la competizione tecnologica che sarà una grande prova per tutto il sistema economico e sociale del paese e dei suoi territori: una prova del saper crescere di nuovo e di più in qualità, competitività e innovazione. La Regione, l’UPI e l’ANCI e le forze economiche e sociali che sottoscrivono questo documento ritengono quindi che di fronte e a questa inedita crisi, occorre ancor di più condividere, una nuova prova di concertazione per la coesione economica e sociale della nostra società regionale, un vero e proprio impegno di responsabilità comune. Con il presente documento quindi i firmatari sottoscrivono l’impegno ad un patto per attraversare la crisi, salvaguardando insieme capacità produttive e lavoro, richiamate dall’artoccupazione e capacità professionali, sicurezza sociale, anche per le condizioni dell’occupazione femminile, giovanile e dei migranti; per partecipare all’obiettivo, fondamentale per tutti, di individuare e promuovere concretamente scelte per rilanciare nuovo sviluppo, ancora più equo e solidale. 25-septies Per la Regione tale impegno riguarda l’attuazione delle politiche pubbliche già individuate: nel Documento Unico di Programmazione per il programma di investimenti in infrastrutture sul territorio da svilupparsi assieme agli Enti Locali; nei programmi per il sostegno al credito e per il sostegno alle attività produttive industriali e agroindustriali, del D.Lgscommercio, del turismo, dei servizi; per la ricerca e l’innovazione, per la formazione e l’istruzione, e per l’occupabilità; per la mobilità e la qualità ambientale; per la sicurezza sociale. 231/2001Per le imprese tale impegno riguarda l’ulteriore attenzione agli investimenti per l’innovazione, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Societàla crescita e il consolidamento delle imprese, descrive le fattispecie di illecitoil radicamento territoriale, individua le aree la salvaguardia dell’occupazione e della qualità del lavoro. Le parti sociali sottoscrittrici si impegnano a rischio reato e definisce divulgare i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative areecontenuti del presente accordo, al fine di prevenire produrre la commissione massima condivisione nella società regionale degli obiettivi in esso contenuti, e per la sua efficacia operativa. Il presente documento fissa in particolare gli obiettivi, gli indirizzi, i criteri di seguito indicati, per una gestione condivisa degli strumenti di intervento, nella attuale situazione critica dei reati individuati nell’ambito mercati, in cui sono fortemente ridotte le possibilità produttive delle imprese: come ulteriormente definiti anche dalla più recente normativa e dall’Accordo Stato-Regioni del 12/2/2009 e dall’Accordo Ministero del Lavoro e della normativa Salute-Regione ▇▇▇▇▇▇-Romagna del 16/4/2009 per la gestione di riferimento“ammortizzatori sociali in deroga”. Ai sensi E per una politica attiva del lavoro realizzata di concerto con le Province, valorizzando l’apporto delle parti sociali componenti la CRT, a favore dell’occupazione e a sostegno al reddito. La Regione e le parti sociali sottoscrittrici condividono altresì l’urgenza e la necessità che si dia seguito ad un ulteriore confronto tra Governo, Istituzioni regionali e territoriali, forze economiche e sociali sulle scelte e sulla mobilitazione di risorse adeguate a misurarsi con i problemi della crisi, mettendo in campo nuovi interventi di politiche industriali, e una politica economica generale capace di sostenere effettivamente investimenti strategici nel territorio, investimenti e capacità produttiva delle imprese, redditi dei lavoratori/trici; in egual modo una nuova politica industriale ed economica, indispensabile anche per perseguire una ripresa dell’economia italiana che non può limitarsi ad attendere la ripresa internazionale. ▇▇▇▇▇▇▇ e parti sociali condividono altresì che il Governo dovrà effettivamente garantire l’impegno già assunto per il pieno finanziamento degli interventi in deroga che risulteranno necessari in ogni Regione e dare risposta alle esigenze già poste da Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali nazionali per l’allungamento dei trattamenti di Cigo e per la revisione dei massimali di integrazione al reddito cosiccome per la tutela dei migranti che perdono il lavoro. Il presente accordo individua, per il sistema regionale, i seguenti indirizzi e criteri generali per la gestione condivisa delle procedure e degli strumenti di intervento nelle situazioni di crisi, degli “ammortizzatori sociali in deroga”, delle politiche attive per il lavoro e l’occupabilità, al fine della salvaguardia delle capacità produttive, professionali e di lavoro; ferme restando la libertà e la responsabilità delle parti nelle specifiche azioni contrattuali, in riferimento alla legislazione vigente, per le singole situazioni d’impresa. Regione e parti sociali ritengono, a fronte delle tante situazioni critiche che si presentano nel sistema delle imprese, di consolidare, anche con la condivisione dei criteri generali, descritti in seguito, una utilizzazione e gestione degli ammortizzatori sociali e delle procedure previste dalle Leggi vigenti, dall’Accordo Stato-Regioni del 12/2/2009 e dall’Accordo sottoscritto dalla Regione ▇▇▇▇▇▇-Romagna con il Ministero del Lavoro e della Salute il 16/4/09 rivolte a tale obiettivo. Per questo: • la Regione, in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali, e con l’impegno comune dell’Assessorato alle Attività Produttive, competente per gli interventi in crisi e ristrutturazioni, e dell’Assessorato al Lavoro e Formazione, competente per le politiche attive del lavoro, attiva le azioni per lo svolgimento del confronto e delle consultazioni previste anche in sede istituzionale tra le parti sociali per le situazioni di impresa, di settore; e per l’attivazione degli “ammortizzatori in deroga”, secondo quanto indicato negli Allegati parti integranti del presente accordo. Promuove l’insediamento di un Tavolo Tecnico con le parti sociali e in collaborazione con le Province e gli altri Enti preposti per il monitoraggio delle situazioni di crisi e delle dinamiche del mercato del lavoro. Per l’attivazione di tali procedure Regione e Associazioni Imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali Confederali regionali condividono il contenuto degli Allegati parti integranti del presente accordo, impegnandosi alla applicazione delle procedure in esso previsto, anche con la propria partecipazione. Le Associazioni imprenditoriali e i Sindacati confederali regionali partecipano attivamente alle procedure secondo quanto previsto negli stessi Allegati. • Le modalità degli interventi di politica attiva che accompagneranno i soggetti beneficiari dei trattamenti di ammortizzatori sociali ordinari e in deroga verranno concertate in Commissione Regionale Tripartita e in Comitato di Concertazione Interistituzionale, perseguendo la piena aderenza ai bisogni del sistema economico sociale del territorio e in coerenza con le regole comunitarie relativamente all’utilizzo del FSE. • La Regione e le Associazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie convengono che la gestione delle procedure previste e l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, ivi compresi gli stessi nuovi interventi “in deroga”, si svolga, fermo restando quanto previsto nella legislazione vigente, secondo quanto indicato negli Allegati parti integranti del presente accordo con: - Buone pratiche di ricerca di una concertazione, e l’impegno comune ad una definizione delle soluzioni da adottare, coerente con le condizioni e casistiche che si presentano. - L’Impegno ad operare per la salvaguardia dell’occupazione, perseguendo anche nel caso di un ricorso a procedure di mobilità, soluzioni condivise, per la rioccupazione, per la riqualificazione professionale a sostegno della occupabilità, per la gestione dei criteri sociali e con l’esclusione comunque di procedure unilaterali di licenziamento collettivo anche attraverso l’utilizzo di tutti gli strumenti di ammortizzatori sociali secondo quanto indicato all’allegato B). - L’impegno a garantire rapidità e semplicità di fruizione degli interventi per i lavoratori/trici anche attraverso i pagamenti diretti INPS. Il presente accordo potrà essere integrato e/o modificato qualora le parti lo richiedano o intervengano modifiche legislative. . Bologna, 8 maggio 2009 Per la Regione ▇▇▇▇▇▇-Romagna Il Presidente L’Assessore alle Attività Produttive L’Assessore al Lavoro e alla Formazione L’Assessore al Commercio e Turismo Per UPI regionale Per ANCI regionale Per Unioncamere regionale Per Le Associazioni imprenditoriali regionali AGCI CIA CNA COLDIRETTI CONFAGRICOLTURA CONFARTIGIANATO CONFCOMMERCIO CONFESERCENTI CONFINDUSTRIA CONFCOOPERATIVE CONFSERVIZI LEGACOOP UNIONAPI UNCI Per Le Organizzazioni Sindacali regionali CGIL CISL UIL UGL Modalità per lo svolgimento delle procedure di cui alle Leggi 223/1991, e seguenti, in materia di “Interventi di cassa integrazione in situazione di crisi e ristrutturazione aziendale, in attuazione dell’art. 42 16 L.R. 17/2005 e per l’attivazione degli ammortizzatori sociali “in deroga” secondo la L. 2/2009, e la Legge 33/2009 e secondo quanto stabilito negli Accordi Stato-Regioni del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 12/2/2009 e Ministero del 17 marzo 2020 recante “Misure Lavoro e della Salute-Regione ▇▇▇▇▇▇-Romagna del 16/4/2009. Come indicato dall’art. 3 del Dlgs. 469/1997 la Regione svolge, con la collaborazione delle Amministrazioni Provinciali, le funzioni di potenziamento del Servizio sanitario nazionale competenza istituzionale previste dalle Leggi 223/1991 e seguenti, per l’attivazione, con le relative procedure, degli interventi nelle situazioni di crisi e ristrutturazione di impresa e di sostegno economico settore, con l’utilizzo di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, o di dichiarazione di mobilità del personale o con promozione di accordi finalizzati a contratti di solidarietà, così come degli interventi per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19l’attivazione degli ammortizzatori sociali “in deroga”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunioprevisti dalla L. 203/2008, art. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)2,
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Sources: Accordo Per Interventi Nei Processi Di Crisi E Ristrutturazioni
PREMESSA. La presente Parte Specialemobilità dei giovani per l’apprendimento è promossa ed incoraggiata sia a livello nazionale che europeo. La Commissione Europea nel “Libro verde - Promuovere la mobilità dei giovani per l’apprendimento”, dedicata alla trattazione dei reati di omicidio colposo pubblicato nel 2009, individua nella mobilità transazionale studentesca un mezzo con cui i giovani possono acquisire nuove conoscenze e lesioni gravi competenze (mobilità per l'apprendimento) e gravissime di cui agli arttincrementare il proprio sviluppo personale. 589 e 590Il Ministero dell’Istruzione, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene dell’Università e della salute sul lavoroRicerca con propria Nota (Prot. 843/13), richiamate dall’artriconosce il valore della mobilità studentesca individuale, “considerato il significativo valore educativo delle esperienze compiute all’estero”, e fornisce le Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale, sollecitando “le istituzioni scolastiche sono invitate a facilitare tali esperienze […]” ribadendo altresì che dette esperienze non vengano considerate e “computate come periodi di assenza dalla frequenza scolastica”. 25A livello ordinamentale, nelle Indicazioni Nazionali dei Licei, le esperienze di studio e formazione all’estero degli studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione, sia da parte dello studente e della sua famiglia, sia da parte del Consiglio di Classe e dell’Istituto scolastico di provenienza e di frequenza nel periodo di studio all’estero. In tale ottica, le esperienze di studio o formazione compiute all’estero dagli alunni italiani appartenenti al sistema di istruzione e formazione, per periodi non superiori ad un anno scolastico e da concludersi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nell’istituto di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali dei Licei (art. 192, c. 3 D.Lgs.vo 297/1994 e nota MIUR prot. n. 2787/2011). L’IIS Alessandrini-septies Mainardi riconosce la valenza di un periodo di studi all’estero come importante esperienza di formazione interculturale, nella quale vengono messe in campo risorse cognitive, affettive e relazionali in grado di promuovere apprendimenti e sviluppare competenze trasversali, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Gli studenti in mobilità internazionale frequentano le lezioni, inseriti nelle classi del D.Lgspaese ospitante, seguendo un percorso personalizzato, in sintonia con le richieste personali ed il loro corso di studi e, al termine dell’esperienza, una volta tornati nel paese d’origine potranno essere facilitati nella scelta della loro carriera futura, universitaria e non. 231/2001L’obiettivo degli studenti in mobilità internazionale è quello di conoscere culture diverse dalla propria, limitatamente ai casi usando una lingua diversa dalla propria, condividendo abitudini e stili di vita, in un processo continuo di reciprocità, non solo con gli altri studenti, ma anche con il personale scolastico e con le famiglie con cui vengono a contatto; con il tempo sviluppano competenze di alto profilo che potrebbero configurarsi in capo li rendono più sensibili alle tematiche universali e imparano ad interagire con consapevolezza riguardo alla Societàpropria identità culturale, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato apprezzando il valore dell’altro e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative areepotenziando la propria personale coscienza critica. Per quanto sopra premesso, al fine di prevenire agevolare la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa progettazione condivisa di un piano di apprendimento basato sulla centralità degli studenti e delle studentesse, è fondamentale definire e formalizzare un protocollo che definisca una linea di comportamento unitaria alla quale i diversi attori coinvolti (studenti, famiglie, scuola) possano fare riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglieNello specifico, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)risultano utili:
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Sources: Protocollo Di Mobilità Studentesca
PREMESSA. Con delibera n. 58 del 03/11/2021 (pubblicata nella GURI del 17 dicembre 2021, n. 299), il CIPESS ha approvato il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) a titolarità del Ministero del turismo, avente una dotazione finanziaria pari a 46,84 milioni di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). Nell’ambito del predetto PSC, Area tematica “Competitività imprese” – Settore di intervento “Turismo e ospitalità”, è presente la misura denominata “Montagna Italia” per un importo complessivo di € 26.700.000,00, avente la finalità di sostenere programmi di investimento per il rilancio del turismo montano italiano, attraverso adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità, anche in linea con le raccomandazioni del piano “Transition Pathway for Tourism” presentato dalla Commissione europea, con gli obiettivi del Green Deal europeo e delle strategie industriali e digitale dell’UE. La presente Parte Specialenecessità di un progetto specifico per la montagna nasce dall’esigenza di sostenere, dedicata specie nel meridione, le attività imprenditoriali in rete per la valorizzazione turistica del patrimonio montano e per il potenziamento delle infrastrutture esistenti per la fruizione sostenibile, anche alla trattazione luce dei reati cambiamenti climatici in atto. Sostenere la crescita sostenibile del turismo in montagna vuole dire, anche e soprattutto, sostenere e presidiare l’economia montana di omicidio colposo intere vallate, garantire il presidio idro-geologico dei territori ed evitare lo spopolamento dei piccoli centri. Appare necessario prestare particolare attenzione alle specifiche esigenze di valorizzazione che caratterizzano le diverse aree montane del Paese, anche sotto il profilo dell’accessibilità e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative areeinfrastrutture disponibili, al fine di prevenire favorire in generale la commissione dei reati individuati fruizione della montagna per tutto l’arco dell’anno. Il presente intervento punta, quindi, a sostenere progetti finalizzati alla promozione di processi di integrazione all’interno della filiera turistica montana, attraverso la costituzione di forme di aggregazione di impresa, con l’obiettivo di migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto e incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell’imprenditorialità̀ turistica del settore, in particolare sui mercati esteri. L’intervento si pone anche, ove ne ricorrano le condizioni, nell’ambito degli aiuti di Stato a finalità regionale di cui -da ultimo- alla Comunicazione della normativa Commissione Orientamenti in materia di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 aiuti di stato a finalità regionale (2021/C 153/01), del Decreto Legge “Cura Italia” Regolamento (UE) n. 18 651/2014 della Commissione del 17 marzo 2020 recante “Misure giugno 2014 (c.d. Regolamento di potenziamento del Servizio sanitario nazionale esenzione GBER), e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)connessa disciplina.
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PREMESSA. Il settore edile si trova in questo periodo in una condizione nuova rispetto al passato alla quale è necessario porre la debita attenzione. Dopo anni di crisi che avevano compromesso l’attività e per- fino l’esistenza stessa di gran parte delle imprese edili, e dopo la pandemia sanitaria da Coronavirus che ha destato ulteriore sgomento nel 2020, il settore ha ricevuto consistenti sostegni attraverso l’istituzione dei “bonus fiscali” cui si affidano concrete speranze di miglioramento per l’intero com- parto delle costruzioni, senza dimenticare il miglioramento di un sistema dell’edilizia nazionale che necessitava da tempo di opportuni provvedimenti di adeguamento a standard di stabilità e sicurezza dei fabbricati. L’andamento economico della prima parte dell’anno 2021 è stato favorevolmente caratterizzato dalla congiuntura appena descritta che ha registrato un sensibile incremento di attività edilizia in tutto il Paese. Purtroppo però, già da diversi mesi si registrano problemi crescenti legati agli incre- menti del prezzo dei materiali con percentuali difficilmente sostenibili, quando addirittura non si verificano difficili reperibilità dei materiali stessi con ovvi rallentamenti dell’attività. Si aggiunga a questo un aumento dei prezzi dell’energia per il quale al momento non si hanno segni di rallenta- mento. Il risultato di questo mix è un aggravamento sensibile della situazione economica e finanzia- ria delle imprese. Le Parti Sociali della Provincia di Firenze hanno da tempo dimostrato sensibilità e attenzione a tutti i fenomeni che interessavano il Settore Edile. Oggi si trovano a condividere prospettive economiche e sociali che il Contratto Provinciale di Lavoro dovrà portare ai lavoratori ma anche alle imprese avendo cura di salvaguardare nel tempo condizioni di stabilità. Per fare questo ANCE FIRENZE e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori edili hanno ritenuto di agire su quattro temi particolari quali Formazione, Salute e Sicurezza, Qualificazione e Salario, con la consapevolezza che tali temi siano tra loro profondamente interconnessi. La presente Parte Specialeformazione rappresenta attività di particolare sensibilità per tutto il mondo dell’edilizia, dedicata alla trattazione dei reati costitui- sce la forma più importante di omicidio colposo introduzione e lesioni gravi mantenimento del lavoratore alle mansioni da svol- gere specialmente nei cantieri e gravissime riflette essa stessa la possibilità di cui agli artt. 589 generare l’attenzione necessaria dell’impresa e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e del lavoratore nell’ambito della salute sicurezza sul lavoro. Per avere un giusto abbinamento tra formazione e sicurezza occorre impegnare azioni formative che, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001in un sistema virtuoso, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree contribuiscano a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, migliorare continuamente la percezione dei rischi al fine di prevenire ridurre gli incidenti dovuti alla approssimativa percezione del pericolo. La formazione non può essere intesa solo come professionalizzazione costruita all’interno del set- tore, essa deve trovare terreno fertile in tutte le realtà che seguono la commissione formazione della persona, in primis nel sistema scolastico. L’edilizia non può e non deve rappresentare la scelta residuale del mondo del lavoro, né per i lavoratori né per coloro che decideranno di fare impresa, e per fare questo è fondamentale il ruolo e il messaggio che dal sistema verrà diffuso attraverso gli organi preposti della Scuola Edile, ma anche delle Parti Sociali stesse che se ne devono far carico in un’ot- tica di impulso e promozione. E’ necessario che l’ente unico si doti di una opportuna infrastruttura formativa e che sia idonea alla formazione edile per il nuovo cantiere, in termini di spazi e attrezzature e che qualifichi in essa e attraverso essa, il proprio personale e quindi la propria proposta formativa Dovranno essere potenziate le attività formative dirette a lavoratori occupati, inoccupati e ai giovani e nel contempo si dovrà impegnare perché venga istituito un sistema virtuoso di qualificazione delle imprese anche nel settore privato. Si deve ripensare tutto il sistema formativo e non possono ritenersi sufficienti poche ore di scuola per definire la formazione di un addetto in edilizia. Alle ore di aula devono integrarsi ore di pratica controllata, seguita da tutor, che contribuiscano a far comprendere all’addetto una visione quanto più completa possibile delle sue mansioni e che si implementi con il cambiare negli anni delle man- sioni, delle tecnologie, dei reati individuati nell’ambito della normativa fabbisogni di riferimentoproduzione. Ai sensi dell’artIn questo senso la proposta di integrare le 16 ore pre-assuntive previste contrattualmente con un’integrazione di ulteriori 16 ore di tutoraggio ed integrazione tecnico-pratica deve essere interpretato come un contributo a favorire le migliori con- dizioni di conoscenza e avviamento al lavoro edile ma non può e non deve costituire un punto di arrivo. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure Nella consapevolezza che saper lavorare in cantiere presuppone ben altro che 32 ore di potenziamento del Servizio sanitario nazionale ob- bligo formativo e di sostegno tutoraggio, le Parti Sociali devono impegnare aziende e lavoratori ad una dispo- sizione continua a migliorare le prestazioni favorendo allo stesso tempo una sempre più accentuata attenzione alla sicurezza. Il fascicolo formativo del dipendente dovrà diventare una sorta di patente che possa dare al lavora- tore una diversa possibilità di inquadramento e di riconoscimento economico in base alla responsa- bilità del ruolo ricoperto che ne implementi la consapevolezza e condivisione di assunzione di re- sponsabilità in campo di sicurezza sul lavoro Le Parti Sociali devono attribuire alla Formazione, sia per famiglie, i lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione che per i datori di lavoro” costituisce infortunio, il carattere essenziale ch’essa ha per un equilibrato sviluppo del settore e per allontanare dallo stesso gli illeciti che fino ad oggi hanno fortemente penalizzato chi lavora con serietà, etica e rispetto delle norme e al contempo hanno esposto a rischi manodopera non adeguatamente formata. PertantoIl tema della Sicurezza sui luoghi di lavoro, come si evince già parlando di Formazione, necessita di un esame adeguato, dell’istituzione di concrete iniziative e di prese di posizione condivise dalle Parti Sociali. È riconosciuto da tutti che l’Ente Unico SPE/CPT di Firenze racchiude in sé le caratteristiche e poten- zialità che possono produrre gli auspici migliori. Si ritiene pertanto opportuno promuovere le attività del CPT valutando una idonea quantità di visite di cantiere, e ipotizzando un tavolo tecnico all’interno del CdA dell’Ente Unico che, con cadenza temporale da definire, e tramite appositi report, dia evidenza dell’attività svolta ed esprima indirizzi per il periodo successivo. Si deve tener in dovuto conto l’aspetto preventivo e di tutoraggio che il CPT ha in sé. Per questo si potrebbe ipotizzare una forma di premialità per le aziende che ricorrono frequente- mente alle attività del CPT (asseverazione, tutoraggio e affiancamento). Per quanto concerne invece la violazionesorveglianza sanitaria, essa resta una materia normativamente par- lando di carattere nazionale (D. Lgs. 81/2008). Si devono potenziare come già detto le azioni attive di formazione e informazione per imprese e lavoratori, in special modo in campo di sicurezza e prevenzione e ripensare al sistema edilizia incen- tivando la responsabilizzazione delle imprese (qualificazione delle imprese nei lavori privati e pub- blici) e dei lavoratori (fascicolo formativo). In proposito potrebbe rappresentare un rafforzamento delle misure finora adottate una campagna di sensibilizzazione che favorisca opportuni adegua- menti formativi e di conoscenza da parte del Datore CPT verso gli RLS. Il report periodico di Lavorotutte le varie attività poste in atto a questo fine potrebbe costituire un impor- tante momento di verifica e di orientamento delle attività da parte delle Parti Sociali. Vogliamo poi concludere con un appello alle Parti sociali su il “Cantiere Trasparente”. Questo valido strumento ha evidenziato criticità dovute alla sua inapplicabilità alle aziende extra provinciali, dando luogo così ad un discrimine tra aziende partecipanti agli stessi appalti. Così anche per chi applica il Contratto di Lavoro delle misure prescritte Imprese Artigiane. A questo proposito, chiediamo di rivalutare il “Cantiere Trasparente”, sottolineandone l’importanza nell’ambito normativo del CCPL, invitando le Parti So- ciali a rafforzare con il massimo impegno la sua efficace e diffusa applicazione come elemento poli- tico di interesse dell’intero settore Edile, attraverso azioni congiunte di inserimento dello stesso nei bandi di gara (per il contenimento Appalti Pubblici) e rilascio del contagio titolo autorizzativo (in tema per Lavori Privati), per lavori superiori a 5 milioni di informazioneEuro, ingresso in aziendamediante la creazione di idonei e necessari protocolli con le PA provin- ciali che ne sanciscano tali obblighi. Nello spirito proprio di questo contratto, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione le parti intendono farsi portatrici presso la locale prefettura per la sottoscrizione di un Comitato protocollo di controllo internolegalità, turnazioneanche per prevenire eventuali e possibili irregolarità e condividere un testo che veda tutte le parti coinvolte per affermare il principio di un lavoro di qualità e di imprese di qualità, smart workinganche utilizzando le indicazioni della delibera CIPE N°62/2020, riunioni non pub- blicata in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)gazzetta ufficiale 29/01/2021.
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Sources: Integrative Agreement
PREMESSA. L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina (d'ora in poi ASL) ha posto come proprio obiettivo prioritario il potenziamento di modalità assistenziali che limitino il ricorso al ricovero ospedaliero attraverso una strategia di sviluppo della componente territoriale dell'assistenza che si fondi su un nuovo modello di cure territoriali. I termini di riferimento di tale nuovo modello, sono rappresentati dalla assunzione di responsabilità per l'insieme della comunità e dalla presa in carico attiva delle persone che presentano problemi di salute riconosciuti e rischi identificati di malattia. Si introduce pertanto e si richiede un approccio basato sul welfare di comunità, come sintesi teorica e pratica per un modello di cure domiciliari volto ad anticipare la presa in carico ed a ritardare il bisogno negli anziani fragili attraverso l'attivazione e la gestione di tutte le risorse disponibili nella comunità, siano esse di tipo formale che informale. Le nuove risposte assistenziali richiedono infatti un forte incremento della flessibilità organizzativa e la ricerca di nuovi strumenti gestionali che assicurino l'appropriatezza degli interventi, la qualità professionale, il gradimento dei cittadini, la sostenibilità del modello e l'efficacia degli interventi. In questa prospettiva si intende ri-orientare il sistema di offerta dell'ASL da un atteggiamento passivo di risposta alle richieste e alle sollecitazioni dei cittadini ad un approccio attivo che identifichi il bisogno, ne prevenga l'evoluzione e le complicanze, orienti la domanda e - conseguentemente - ampli l'offerta. La presente Parte Specialestrategia del cambiamento delle cure domiciliari è stata declinata già nel documento di piano triennale (2007-2009) per la riorganizzazione, dedicata alla trattazione la riqualificazione ed il potenziamento dei reati servizi assistenziali, e ripresa nei successivi documenti quali l'Atto Aziendale ed il Piano strategico 2014-2016, secondo i seguenti indirizzi: - la realizzazione di omicidio colposo forme di offerta attiva di assistenza dopo la dimissione soprattutto nei pazienti ad elevato rischio di ricovero ripetuto come quelli affetti da diabete mellito scompensato, cardiopatie croniche in fase di labile compenso e lesioni gravi broncopneumopatia cronica ostruttiva grave; - la organizzazione di un sistema integrato, ospedaliero, residenziale e gravissime territoriale, per la postacuzie, il recupero funzionale e l'assistenza protratta; - la creazione delle Case della Salute e l'attivazione delle UCP all'interno delle strutture distrettuali - la valorizzazione del ruolo della medicina generale. Lo stesso documento, inoltre, propone di cui agli artt. 589 considerare con particolare attenzione le condizioni di fragilità individuale e 590sociale e le condizioni di marginalità che concorrono ad aumentare il rischio di malattia, terzo comma c.p., commessi con violazione tenendo in particolare conto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie nuove forme di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative areemarginalità legate all'immigrazione, al fine precariato e alle condizioni di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa disuguaglianza. Questa attenzione deve privilegiare forme sempre più avanzate di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure integrazione socio- sanitaria e lo sviluppo di potenziamento del Servizio sanitario nazionale programmi integrati con i comuni e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)le amministrazioni locali.
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PREMESSA. La presente Parte SpecialeNell’ambito del POR FSE 2014/2020 e del POR FESR 2014/2020 della Regione Autonoma della Sardegna, dedicata alla trattazione dei reati la Società Finanziaria Regione Sardegna (SFIRS S.p.A.) - soggetto gestore del Fondo di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Social Impact Investing (Fondo SII) costituito con DGR n. 6/13 del 2/02/2016 - di cui agli arttseguito “stazione appaltante” o “Amministrazione aggiudicatrice”, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies 60 del D.Lgs. 231/2001n. 50/2016, limitatamente finalizzata alla stipula di un contratto per l’affidamento del Servizio di valutazione indipendente dell’impatto sociale generato dalle singole iniziative finanziate nell’ambito del Fondo SII. Tale procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai casi sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50. Il Fondo di Social Impact Investing è uno strumento finanziario innovativo finalizzato all’effettiva realizzazione di impatti sociali positivi. Il Fondo intende sostenere progetti pilota afferenti a specifiche “questioni sociali”1, individuate dall’Amministrazione regionale (anche tramite indagine esplorativa presso le imprese potenzialmente interessate), che potrebbero configurarsi dovranno rivolgersi principalmente ai soggetti in capo alla Societàcondizioni di svantaggio, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato al margine della società e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative areedel mercato del lavoro, al fine di prevenire garantirne l’inserimento o il reinserimento lavorativo. In una logica di compartecipazione finanziaria tra soggetti pubblici e privati, il Fondo SII opera con risorse pubbliche - provenienti dal PO FSE 2014/2020 e dal PO FESR 2014/2020 della Regione Autonoma della Sardegna - e con risorse private messe a disposizione da co- investitori interessati a partecipare finanziariamente ad iniziative ad alto contenuto sociale, ottenendo un ritorno economico variabile e strettamente legato agli impatti sociali raggiunti. I soggetti ammissibili al sostegno del Fondo sono principalmente le imprese che, in qualità di attori dell’economia sociale, implementano servizi e programmi di interesse per la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimentocomunità e il cui principale obiettivo non è generare utili per i propri soci o azionisti, ma esercitare un “impatto sociale”. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale Esse agiscono erogando beni e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte servizi per il contenimento del contagio (mercato e utilizzano gli utili principalmente a fini sociali. I progetti pilota finanziabili sono quelli potenzialmente in tema grado di informazioneprodurre effetti tangibili nell’ambito dell’inclusione lavorativa, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti della disoccupazione e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)bonifica/riqualificazione ambientale.
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PREMESSA. La presente Parte SpecialeIl rispetto dei principi e degli standard di integrità della ricerca costituisce garanzia della sua qualità e contribuisce ad amplificare la rilevanza della scienza ed a rafforzare le aspettative riposte in essa da parte della società civile, dedicata alla trattazione dei reati con importanti ricadute sullo sviluppo della ricerca stessa nonché sul benessere della società. Rispettare i principi di omicidio colposo integrità è pertanto presupposto essenziale per la realizzazione di progetti di ricerca di alta qualità e lesioni gravi coerenti con principi e gravissime di valori etici, doveri deontologici e standard riconosciuti a livello nazionale ed internazionale. I principi dell’integrità della ricerca, ovvero affidabilità, onestà, rispetto e responsabilità devono ispirare tutte le fasi in cui agli artt. 589 la ricerca si esplica e 590guidare i Ricercatori nell’affrontare, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul nel corso del loro lavoro, richiamate dall’artle sfide pratiche, etiche ed intellettuali emergenti nel proprio settore di ricerca. 25Il presente ▇▇▇▇▇▇ di Condotta per l’Integrità della Ricerca (di seguito denominato “Codice”) definisce le regole cardine affinché il personale in servizio presso gli IFO – Istituti Fisioterapici Ospitalieri (che comprendono l’IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina ▇▇▇▇▇ IRE e l’Istituto Dermatologico Santa ▇▇▇▇▇ e San Gallicano IRCCS), di seguito denominati “gli Istituti” possa svolgere le attività di ricerca attraverso pratiche corrette ed ispirate ai principi di integrità. Gli Istituti adottano il presente Codice al fine di attuare le prescrizioni del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”1. L’intervento normativo del 2022 ha comportato l’introduzione, nel corpo dell’articolo 8 del precedente decreto n. 288/2003, del nuovo comma 5-septies bis, a norma del D.Lgsquale “Gli Istituti, nel rispetto della legge 31 maggio 2022, n. 62, garantiscono che l'attività di ricerca e cura si conformi ai principi della correttezza, trasparenza, equità, responsabilità, affidabilità e completezza riconosciuti a livello internazionale. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi Essi pubblicano tutti i dati e le fonti della ricerca in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato modo veritiero e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative areeoggettivo, al fine di prevenire consentire la commissione verifica e la riproducibilità, con specifico riferimento al mantenimento dei reati individuati nell’ambito dati utilizzati. A tal fine, per garantire la valutazione dell’attività scientifica, anche con riguardo agli effetti di quest'ultima sulla salute della normativa popolazione, utilizzano indicatori di riferimentoefficacia ed efficienza della qualità dell’attività di ricerca riconosciuti a livello internazionale. Ai sensi dell’artGli Istituti adottano e aggiornano periodicamente un codice di condotta per l’integrità della ricerca. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure Il personale in servizio presso gli IFO è tenuto ad aderire ad un codice di potenziamento del Servizio sanitario nazionale condotta che disciplina prescrizioni comportamentali volte al corretto utilizzo delle risorse e al rispetto di sostegno economico per famiglieregole di fair competition”. In questo documento, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”unicamente a scopo di semplificazione, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertantoè usato il maschile; tuttavia, la violazione, forma è da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per intendersi riferita in maniera inclusiva a tutto il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)personale che opera nell'ambito degli Istituti.
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Sources: Research Integrity Guidelines
PREMESSA. Nel mese di novembre 2019, si è verificato uno smottamento di terreno a monte del costone retrostante gli uffici amministrativi e i servizi della società PTC Porto Turistico di Capri, in località Marina Grande, che interessa il fondo contraddistinto catastalmente come particella 435 del foglio 2 del Comune di Capri, di proprietà di privati. L’evento ha causato pericolo alla incolumità pubblica e privata, che permane ancora oggi, pertanto è necessario operare con urgenza, anche in ragione dell’Ordinanza Sindacale n. 9 del 26/02/2020, emessa ai fini dell’eliminazione del pericolo. Considerata la costanza di pericolo e l’impossibilità del Porto di Capri di attendere al proprio scopo societario, inerente anche un servizio di interesse pubblico, si verificano le condizioni che legittimano l’applicazione della procedura di affidamento regolata dall’art. 63 comma 2 c) del Codice dei Contratti Pubblici. Si ritiene opportuno evidenziare, che essendo chiamata ad operare, su richiesta e per conto dei proprietari del fondo su cui si è verificato lo smottamento, la PTC S.p.A. non aveva alcuna possibilità di prevenire l’evento che ha comportato pericolo alla pubblica incolumità, e quindi si è potuta attivare per eseguire la messa in sicurezza solo dopo che questa era stata pregiudicata dall’evento ed in surroga dei proprietari, su loro richiesta e per specifico accordo. La presente Parte SpecialePTC S.p.A. è una società di diritto privato, dedicata alla trattazione il cui Socio unico è il Comune di Capri, che ha deciso (mediante puntuale delibera del CdA), già dal 2017, di adottare le procedure relative all’obbligo di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dandosi un regolamento per gli acquisti, che prevede precise disposizioni per l’ applicazione del D.lgs. 50/2016. Le opere da eseguire saranno unicamente finalizzate a conseguire la sicurezza pubblica e privata dei reati luoghi, nei tempi compatibili ad ottenere il più veloce ripristino della piena operatività del Porto Turistico, e saranno realizzate nell’ambito dell’area individuata catastalmente nel mappale 435 del foglio 2 del Comune di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Capri. Le stesse saranno definite anche in linea con le indicazioni dell’ANAC, che fissano il limite di importo di tali opere in duecentomila euro, senza mai superare le soglie di rilevanza comunitaria, di cui agli arttall’art. 589 35 del D.Lgs50/2016. Lo scrivente è stato incaricato di redigere la perizia e 590tutti gli allegati tecnici necessari ad esperire la gara, terzo comma c.pcon delibera del CdA della PTC S.p.A. del 24 febbraio 2020, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 ratificata dall’Assemblea il 12 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)u.s..
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Sources: Technical Report for Urgent Works
PREMESSA. La presente Parte SpecialeIl legislatore conferma, dedicata con il Decreto legislativo n. 219/2016, il ruolo delle Camere di commercio quali Enti regolatori degli interessi concorrenti di imprese e consumatori, prevedendo nell’ambito della regolazione del mercato la tutela del consumatore (art. 2, lettera c) e la promozione dei rapporti economici equilibrati e corretti tra gli operatori del mercato. Si consolida la competenza in materia della regolazione del mercato relativa alla trattazione redazione di contratti tipo concordati fra organizzazioni imprenditoriali ed associazioni dei reati consumatori. Si tratta di omicidio colposo un’attribuzione decisamente di rilievo per un mercato efficiente ed equilibrato: la stesura di disposizioni negoziali standardizzate, condivise e lesioni gravi e gravissime applicate dalle parti, rappresenta uno strumento in grado di cui agli artt. 589 e 590prevenire la conflittualità mediante pattuizioni eque, terzo comma c.p.scoraggiando le pratiche commerciali ingannevoli o scorrette, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e a vantaggio dei consumatori ma anche della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti imprese che operano nelle relative areenel rispetto delle regole. Nel 2019 la Camera di commercio di Milano Monza ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ha rivolto la propria attenzione, su suggerimento di Rescasa Lombardia, verso il fenomeno della locazione di immobili da parte degli stessi proprietari, per periodi molto brevi a scopi turistici. Infatti il soggetto che gode dell’immobile per un periodo di pochi giorni, massimo 30, è prettamente il viaggiatore/turista. Questa tipologia di fruizione dell’immobile ha visto un rapido sviluppo grazie agli strumenti telematici e a nuovi operatori economici che si sono imposti sul mercato, agevolando l’incontro della domanda con l’offerta in modo rapido, veloce e semplice. Nonostante ciò il fenomeno è reso più complesso da un intreccio normativo articolato dovuto alla specificità della materia turistica di competenza regionale, ma al tempo stesso sovrapposta da norme di carattere civilistico, fiscali ed amministrative che rendono tortuoso il percorso per coloro che vogliono svolgere tale iniziativa nell’alveo della legalità. Queste difficoltà sono state palesate all’Ente camerale da più parti, affinché si attivasse per facilitare coloro che a vario titolo vogliono svolgere, nel pieno rispetto della legalità, tale attività. Il beneficio derivante dalla sottoscrizione dello schema contrattuale proposto sarà quella di ridurre le possibili controversie con risparmio di costi di assistenza specialistica e giudiziali. La formulazione del presente contratto tipo è stata concordata tra le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative e le Associazioni dei Consumatori, con il coordinamento della Camera di commercio di Milano Monza ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, al fine di prevenire individuare uno schema standardizzato formulato secondo principi di legalità ed equilibrio e volto ad accrescere la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa competitività e la qualificazione del sistema ricettivo lombardo attraverso la tutela degli standards qualitativi ed il contrasto a prassi concorrenziali scorrette ed ingannevoli. Il testo proposto intende disciplinare i rapporti tra privati, che locano il loro immobile o parte di riferimentoesso per un breve periodo a scopo turistico. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per Esso vuole essere il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione primo tassello di un Comitato progetto più complesso che vedrà il suo prosieguo con un successivo contratto ove saranno presenti “due e più parti” che operano, anche professionalmente nel mercato della locazione breve a scopo turistico. Al presente contratto si accompagnano le Linee Guida che hanno lo scopo di controllo internoesplicitare alle parti alcuni aspetti tecnici e dare loro dei suggerimenti per personalizzare il testo dell’accordo in base a specifiche necessità. tra [indicare nome, turnazionecognome, smart workingindirizzo di residenza/domicilio e codice fiscale del locatore – C.I.R., riunioni non in presenzanumero di polizza ai sensi della L.R. Lombardia n. 27/2015], (“HOST” o “LOCATORE”), come da documento identificativo allegato e [indicare nome, cognome, indirizzo di residenza/domicilio abituale e codice fiscale, se esistente, del conduttore], (“GUEST” o “CONDUTTORE”) rileva il quale elegge domicilio presso l’ALLOGGIO (di seguito identificato) esclusivamente durante il periodo di utilizzo dell’ALLOGGIO - e senza trasferirvi la residenza - ai fini e per gli effetti – inclusa la notifica degli atti – della Responsabilità ex Dlgslocazione di cui al presente ACCORDO (di seguito, congiuntamente all’eventuale Regolamento di Utilizzo di cui infra, “ACCORDO”). 231/2001 ove commessa(congiuntamente, le “PARTI”) premesso che - l’HOST è titolare di diritti idonei a concedere in locazione l’unità immobiliare ammobiliata • sita in • composta da soggetto apicale▇. ▇▇▇▇, più ; eventuale porzione esclusa • censita in catasto • certificazione energetica n. del classe energetica (“ALLOGGIO”) - il GUEST ha preso visione o delle immagini relative all’ALLOGGIO ricevute via mail o dell’ALLOGGIO direttamente e lo ritiene idoneo per le proprie esigenze e finalità, delegando inoltre, se di nazionalità non italiana, l’HOST alla richiesta del proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)codice fiscale qualora necessario od opportuno ciò premesso, le PARTI concordano quanto segue:
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PREMESSA. La Il presente Parte Specialecontratto collettivo nazionale di lavoro nell'assumere lo spirito e l'indirizzo del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, dedicata alla trattazione dei reati sugli assetti contrattuali sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio '93 ne realizza per quanto di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime competenza del contratto nazionale di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive categoria le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (finalità in tema di informazionerelazioni sindacali. In tale ambito il contratto collettivo nazionale di lavoro vuole essere una occasione importante per determinare la capacità di tutti i soggetti che operano nel mercato delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica, ingresso a qualificare le scelte necessarie sul piano produttivo ed operativo dei servizi e, su quello finanziario delle imprese, per una migliore efficienza delle aziende, nella tutela e valorizzazione del lavoro e delle professionalità presenti nel settore. Ciò rende attuale una visione del settore delle autoscuole e studi di consulenza automobilistica, nonché di scuola nautica e agenzia nautica, più conforme alla necessità di piena attuazione della legge 264/91, della legge 4.1.1994 n.11, del Codice della Strada e dei decreti in aziendaesso previsti e di conformità alle direttive UE, entrate ed uscite altresì salvaguardando l'importante ruolo svolto dalle autoscuole e scuole nautiche relativamente alla formazione dei dipendenti conducenti. Le parti quindi convengono sulla opportunità che l'attività delle autoscuole e accesso degli studi di consulenza automobilistica trovi una migliore efficienza anche attraverso una revisione del regime giuridico del veicolo e dei fornitoriconducenti in conformità a quanto già attuato nei paesi della CEE. Ciò anche al fine del miglioramento della sicurezza stradale alla quale già oggi le autoscuole contribuiscono in maniera rilevante. A tal fine le parti, pulizia fermo restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e sanificazionele rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)convengono quanto segue.
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PREMESSA. La presente Parte SpecialeIl Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dedicata trasmesso dal Governo italiano alla trattazione dei reati Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, definisce un quadro di omicidio colposo investimenti e lesioni gravi riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e gravissime traguardi cadenzati temporalmente. Il PNRR, nell’ambito della Missione 6-Salute con la componente M6C2: Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale - M6C2.1 Aggiornamento Tecnologico Digitale – Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, sostiene gli investimenti volti al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e digitali ospedaliere che presentano un significativo grado di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, obsolescenza al fine di prevenire garantire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa qualità delle prestazioni e l'efficienza del sistema, prevedendo pertanto l’ammodernamento del parco tecnologico, tramite l’acquisto di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico nuove grandi apparecchiature ad alto contenuto tecnologico (per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. TAC, risonanze magnetiche, acceleratori lineari, sistema radiologico fisso, angiografi, gamma camera, gamma camera/TAC, mammografi, ecotomografi) in sostituzione di analoghe tecnologie installate e caratterizzate da una vetustà superiore a 5 anni. Con lettera Prot. 24/01/2022.0004282 avente ad oggetto “Nomina esperti Gruppo di Lavoro per risparmiare sui costi o gare PNRR - Attrezzature sanitarie” è stato costituito il Gruppo di lavoro sanitarie che supporterà l’Agenzia Intercent-ER nella predisposizione dei capitolati tecnici per non limitare la produttività)l’acquisto delle grandi apparecchiature. Le tecnologie oggetto di tale progettazione sono individuate nell’Allegato 8 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 219 del 21.02.2022, aggiornata con Deliberazione n. 811 del 23 maggio 2022 avente ad oggetto l’aggiornamento dell'elenco degli interventi e l’approvazione del piano operativo regionale. In fase di rilevazione dei fabbisogni è stato comunicato al Ministero della Salute il numero di attrezzature finalizzate all’ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie pubbliche a valere sulle risorse del PNRR. Tra le apparecchiature vi rientrano i mammografi digitali con tomosintesi. Con riferimento a dette apparecchiature, stante le analisi dei fabbisogni inviate dalle Aziende Sanitarie regionali, si riporta di seguito il dettaglio delle Aziende sanitarie destinatarie della fornitura e le rispettive quantità: AUSL di Piacenza 2 AUSL di Parma 1 AUSL di Reggio Emilia 9 Azienda sanitaria Mammografi digitali con tomosintesi AUSL di Modena 2 AUSL di Bologna 4*
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Sources: Fornitura Di Mammografi Digitali
PREMESSA. La presente Parte Speciale1°) Le Parti confermano il principio che l’attività lavorativa deve essere organizzata in modo da favorire l’arricchimento professionale dei lavoratori nel quadro della migliore funzionalità aziendale, dedicata alla trattazione valorizzando le concrete possibilità di espressione delle potenzialità professionali dei reati lavoratori, allo scopo di omicidio colposo migliorare la produttività e lesioni gravi l’efficienza della gestione dell’Azienda in relazione agli impegni sempre più rilevanti che essa va ad assumere nei confronti dei consorziati e gravissime degli utenti degli stessi.
2°) InfoCamere intende rappresentare la struttura di eccellenza per la gestione e divulgazione del patrimonio informativo del sistema camerale, di cui agli arttè parte integrante. 589 In questo ambito InfoCamere supporta le CCIAA nella diffusione e 590tutela dell’informazione legale nel miglioramento della loro efficienza e nel rafforzamento dell’offerta di servizi. Attraverso le sue attività e il costante impegno nell’innovazione tecnologica e dei servizi, terzo comma c.pInfoCamere sarà sempre più integrata con le CCIAA per rafforzare il loro ruolo di propulsore del sistema economico locale, e del miglioramento dell’efficienza della Pubblica Amministrazione nel rapporto con le imprese. InfoCamere opererà affinché il suo ruolo e il valore creato dalle attività che ne sono conseguenti siano chiaramente e positivamente percepite dalle CCIAA, dalle imprese e dalla generalità degli attori economici e istituzionali.
3°) In particolare, commessi con violazione le Parti si danno atto che InfoCamere opera in base al modello dell’in house providing, così come configurato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nonché dal Consiglio di Stato italiano, e quindi svolge attività e servizi esclusivamente in favore delle norme antinfortunistiche Camere di Commercio socie. Pertanto InfoCamere continuerà ad operare sul mercato camerale, proponendosi, nel processo di innovazione tecnologica in atto in Italia e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoronel resto del mondo, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001quale soggetto qualificato per l’offerta a tali enti di soluzioni tecniche, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale scientifiche e di sostegno economico per famiglieaggregazione ad alta competenza professionale.
4°) Inoltre le Parti si impegnano ad incontri periodici in cui verranno illustrati anche preventivamente piani industriali, lavoratori progetti, strategie e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)prospettive dell’Azienda.
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Sources: Contratto Integrativo Aziendale
PREMESSA. L’inquinamento atmosferico é definito dalla normativa italiana come “ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica,dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze con qualità e caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali di salubrità dell’aria;da costituire pericolo,ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la saluta dell’uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente;da alterare le risorse biologiche ed i beni materiali pubblici e privati.” Le cause dell’inquinamento atmosferico sono da individuare nelle emissioni determinate,in via prioritaria,dalle attività umane,quali la produzione di energia,di beni o il trasporto di persone o merci. Durante gli ultimi decenni in Italia il quadro degli inquinanti che caratterizzano il cattivo stato di qualità dell’aria ambiente si é modificato in misura significativa . Dalla presenza di inquinanti connessi all’utilizzo di derivati del petrolio e di carbone con alte quantità di zolfo od alla presenza di piombo nelle benzine,quelli che oggi presentano maggiori elementi di criticità sono il particolato (PM da particulate matter,in particolare quello inferiore a 10 micrometri – milionesimi di metro- detto PM10), l’ozono,il biossido di azoto e lo smog fotochimico. In generale si osserva una tendenza alla riduzione dei livelli di concentrazione con riferimento al monossido do carbonio ed la benzene. La riduzione dello stato di qualità dell’aria ambiente interessa oggi in modo prioritario le aree urbane,le aree prossime alle grandi infrastrutture stradali ed ai poli industriali. Le informazioni sull’inquinamento atmosferico sono acquisite mediante misurazione delle ,concentrazioni in aria delle specie inquinanti. I rilievi sono effettuati attraverso stazioni delle reti di monitoraggio della qualità dell’aria e con l’ausilio della modellistica di dispersione e trasformazione degli inquinanti in atmosfera. Lo stato di qualità dell’aria viene determinato mediante misure delle concentrazioni degli inquinanti.tramite una rete di monitoraggio della qualità dell’aria dislocata sul territorio. Con riferimento al Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria il territorio regionale viene assegnato a tre zone alle quali corrisponderanno anche livelli di controllo diversificato. Il territorio del comune di Barge é stato assegnato alla Zona 3.che comprende tutti i comuni della Regione Piemonte nei quali si stima che i livelli degli inquinanti siano inferiori ai limiti. Nel comune di Barge é presente Parte Speciale, dedicata alla trattazione uno stabilimento che rientra nell’applicazione del D.Lgs 334/99 e s.m.i.( Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei reati pericoli di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) ed é in particolare sottoposto agli adempimenti di cui agli arttall’art.5 del suddetto decreto. 589 A questo proposito nel Rapporto Ambientale verranno definite le linee guida per le necessarie condizioni di sicurezza e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua distanze tra le aree a rischio reato produttive e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali le altre destinazioni d’uso del territorio. • interventi finalizzati alla razionalizzazione ,fluidificazione e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 decongestionamento del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico traffico veicolare; • interventi normativi per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per incentivare l’efficienza energetica degli edifici ed il contenimento del contagio consumo energetico; • analisi delle criticità (accostamenti tra aree produttive caratterizzate da emissioni in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti atmosfera e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttivitàzone con altra destinazione);
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Sources: Valutazione Ambientale Strategica
PREMESSA. La Il presente Parte Specialecontratto collettivo nazionale di lavoro nell'assumere lo spirito e l'indirizzo del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, dedicata alla trattazione dei reati sugli assetti contrattuali sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio '93 ne realizza per quanto di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime competenza del contratto nazionale di cui agli arttcategoria le finalità in tema di relazioni sindacali. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie Il contratto collettivo nazionale di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce lavoro vuole essere una occasione importante per determinare la capacità di tutti i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative areenel mercato delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica, a qualificare le scelte necessarie sul piano produttivo ed operativo dei servizi e, su quello finanziario delle imprese, per una migliore efficienza delle aziende, nella tutela e valorizzazione del lavoro e delle professionalità presenti nel settore. Ciò rende attuale una visione del settore delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica, nonché di scuola nautica e di agenzia nautica, più conformi alla necessità di piena attuazione della Legge 264/91, del Codice della Strada e delle sue modifiche, nonché dei decreti in esso previsti e di conformità alle direttive UE, altresì salvaguardando l’importante ruolo svolto dalle autoscuole e scuole nautiche relativamente alla formazione dei conducenti. Le parti quindi convengono sulla opportunità che l’attività delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica trovi una migliore efficienza anche attraverso una revisione del regime giuridico del veicolo e dei conducenti, in conformità a quanto già attuato nei paesi della CEE. Ciò anche al fine di prevenire la commissione migliorare il compito sociale delle aziende del settore finalizzato ad una maggiore educazione stradale con l’insegnamento delle norme di condotta sulle strade a tutti i suoi utenti, per una formazione continua dei reati individuati nell’ambito della normativa conducenti, soprattutto quelli professionali, per l’ottenimento di riferimentouna mobilità sostenibile, efficiente e sicura. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale A tal fine le parti, fermo restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e di sostegno economico per famigliele rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)convengono quanto segue.
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PREMESSA. La presente Parte Specialesituazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, dedicata alla trattazione dei reati nella consapevolezza che la ripresa di omicidio colposo attività di interazione in ambito scolastico, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus invece va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e lesioni gravi sicurezza. L’alleanza tra scuola e gravissime famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del contagio. I comportamenti corretti di cui agli artt. 589 prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti, in un clima di consapevole serenità e 590di reciproco rispetto, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela dell’igiene e della salute sul lavoroe di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. In questo quadro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001l’istituzione scolastica : - attua le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree Linee guida stabilite a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario livello nazionale e le indicazioni del Protocollo di sostegno economico Intesa sottoscritto con le ▇▇.▇▇. il 6/8/2020. Adegua inoltre la propria organizzazione alle indicazioni prescrittive impartite dalla Regione e dal Ministero della Salute. - favorisce l’adesione volontaria del personale scolastico in servizio, allo screening realizzato mediante analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 - informa la Comunità scolastica che il CTS nella seduta n. 92 del 2 luglio 2020 ha fortemente consigliato “l’adozione da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non docente e di tutti i genitori degli alunni dell’applicazione IMMUNI” - ritiene essenziale anche ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 la corresponsabilità educativa, la condivisione e l’alleanza con le famiglie, lavoratori prevedendo momenti di incontro, di scambio anche a distanza e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in aziendaparticolare attraverso il sito dell’Istituto scolastico Tanto premesso, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione si procede alla seguente integrazione al Patto educativo di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)corresponsabilità.
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Sources: Patto Di Corresponsabilità
PREMESSA. La presente Parte Speciale, dedicata alla trattazione dei reati iniziativa di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime gara ha ad oggetto la conclusione di cui agli arttun Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 589 e 590, terzo 54 comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies 3 del D.Lgs. 231/200150/2016, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Societàbase al quale affidare, descrive tramite specifici ordini di consegna, la fornitura di attrezzature multimediali nell’ambito per le fattispecie esigenze del nuovo insediamento universitario del Navile dell’Alma Mater Studiorum - Università di illecito, individua le aree Bologna. Tale acquisto è finalizzato a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale completare il nuovo plesso universitario per consentire lo svolgimento delle attività didattiche e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta ricerca delle strutture universitarie. Le strutture coinvolte sono: - Dipartimento Chimica Industriale - CHIMIND - Dipartimento di Chimica “in occasione ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇” - CHIM - Dipartimento di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, Farmacia - FABIT Per quanto concerne i laboratori didattici dell’Unità Edilizia 5 l’obiettivo è garantire una facile fruizione delle lezioni frontali poiché l’arredo installato che impedisce la violazione, visuale del docente da parte degli studenti. La scelta è ricaduta, pertanto, su monitor di sala che possano trasmettere sia i contenuti delle lezioni che l’immagine del Datore docente. Le aule didattiche dell’Unità Edilizia 4, in particolare le due con maggiore capienza, hanno dimensioni e layout tali da rendere complessa la visualizzazione del docente e dei contenuti della lezione dalle ultime file di Lavorobanchi. Il progetto prevede, delle misure prescritte pertanto, l’installazione sia di schermi di proiezione che di monitor che permettano di ridurre al minimo la difficoltà di visualizzazione. Le sale riunioni, strategiche per il contenimento del contagio (le attività dei dipartimenti, prevedono l’installazione di sistemi wireless di condivisione dei contenuti, grazie ai quali è possibile proiettare documenti senza l’uso di cavi. I sistemi multimediali progettati sono pensati per poter ampliare le loro funzioni in tema base ad eventuali esigenze dovessero emergere durante l’utilizzo dei plessi. Il materiale proposto, inoltre, è gestibile attraverso una piattaforma di informazione, ingresso supervisione già in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, uso in Ateneo che facilità sia la gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società ordinaria degli impianti sia programmare la manutenzione sugli apparati che la prevedono (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare esempio la produttivitàpulizia dei filtri dei proiettori).
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura E Posa in Opera Di Sistemi Multimediali
PREMESSA. L’Accordo di Programma (AdP) è uno strumento attraverso il quale gli enti territoriali (le regioni, le province e i comuni) assicurano il coordinamento delle attività necessarie per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento di carattere regionale. L’Atto Integrativo all’Accordo di Programma Fiera è stato promosso da Regione Lombardia con la finalità di raccordare e rendere coerenti le previsioni di due accordi di programma, più precisamente, l’Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo (per semplicità denominato AdP Fiera) e l’Accordo di Programma per la realizzazione dell’EXPO 2015 d'ora in avanti denominato AdP Expo) e di risolvere le interferenze tra i due, dando altresì atto che tale raccordo potrà prevedere una riperimetrazione dell’AdP Fiera ed avere quindi anche effetti di variante alla disciplina urbanistica1. La presente Parte Specialepromozione dell’Atto Integrativo all’AdP Fiera è stata condivisa tra tutti i soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma Fiera e di quelli sottoscrittori dell'Accordo di Programma Expo. L’Atto Integrativo definisce obiettivi e azioni per il territorio e potrebbe avere effetti sull’ambiente. Per questo motivo è sottoposto al processo di valutazione ambientale strategica (VAS), dedicata alla trattazione dei reati in coerenza con la normativa vigente. La VAS è una procedura che permette di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime garantire un’adeguata considerazione degli aspetti ambientali nella pianificazione o programmazione di una specifica area. La prima fase della VAS, di cui agli arttil documento conclusivo è il Documento di Scoping, è costituita da una valutazione preliminare dell’Atto integrativo e ha la finalità di definire i criteri e le modalità operative attraverso cui elaborare l’intero processo di VAS. 589 La seconda fase, in cui si sviluppa la vera e 590propria valutazione degli aspetti ambientali, terzo comma c.p.ha come documento fondamentale conclusivo il Rapporto Ambientale (RA). Nel RA vengono raccolti i principali effetti ambientali potenziali causati dal Piano o Programma, commessi con violazione le alternative considerate, le eventuali misure per prevenire tali effetti, per mitigarli o compensarli. Infine viene redatta, a conclusione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertantoanalisi, la violazioneSintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale con l’obiettivo di rendere comprensibili ad un pubblico più ampio, tecnici e non, i risultati contenuti nel Rapporto Ambientale stesso. La sostenibilità dell’AI rappresenta la capacità di prendere decisioni in grado di garantire un adeguato uso delle risorse a disposizione, che sia coerente con i bisogni attuali senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. All’interno del RA la sostenibilità dell’Atto Integrativo è valutata considerando criteri e obiettivi che divengono veri e propri punti di riferimento per l’analisi da parte svolgere. Il presente Rapporto Ambientale si riferisce alla Proposta di Variante urbanistica che accompagna l’AI AdP Fiera, e considera tutto il processo decisionale di carattere istruttorio, sviluppato dagli organi dell’Accordo di programma (Segreteria tecnica e Comitato per l’Accordo di Programma).
1 La variante urbanistica è lo strumento di modifica delle attuali previsioni urbanistiche che accompagna l’AI AdP Fiera e che può modificarle, a seguito delle decisioni prese nell’ambio del Datore processo decisionale dell’AI AdP Fiera 2 – Criteri di Lavorosostenibilità adottati2 I Criteri di sostenibilità adottati dal Rapporto Ambientale sono quelli di riferimento per Regione Lombardia nei principali piani e programmi e riguardano diverse componenti ambientali come l’acqua, l’aria, le emissioni di gas serra, il suolo, la popolazione umana e la salute, il rumore e le vibrazioni, le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, l’energia, la mobilità e i trasporti. I principali obiettivi di sostenibilità ambientale che sono stati considerati sono i seguenti3: • Raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi o impatti negativi per la salute umana e l’ambiente; • Fare in modo che le concentrazioni dei gas a effetto serra 4 rimangano le più basse possibili; • Garantire una buona qualità delle misure prescritte acque di superficie e sotterranee, prevenendo l’inquinamento e promuovendo l’uso sostenibile delle risorse idriche; • Promuovere un uso sostenibile del suolo, evitando i fenomeni di erosione e contaminazione e mantenendo la permeabilità5 del suolo stesso; • Tutelare il suolo libero esistente e preservarlo da nuove costruzioni; • Tutelare la salute pubblica e promuovere la qualità della vita; • Prevenire e ridurre i rumori generati dai diversi mezzi di trasporto e dalle industrie; • Ridurre l’esposizione a campi elettromagnetici rischiosi per la salute umana e l’ambiente naturale; • Ridurre i consumi e gli sprechi di energia per tutelare l’ambiente; • Migliorare il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile per ridurre il traffico privato.
2 Consultare il capitolo 3 “Criteri di sostenibilità adottati” del Rapporto Ambientale per eventuali approfondimenti. 3 Derivano dal criteri di sostenibilità adottati per il contenimento presente Rapporto ambientale fanno riferimento al documento “Costruzione del contagio (Quadro di sostenibilità per l’AQST - Programma di interventi per la realizzazione di EXPO 2015” 4I gas a effetto serra sono i gas presenti in tema di informazioneatmosfera, ingresso in aziendacome l’anidride carbonica, entrate ed uscite dei dipendenti responsabili dell’aumento della temperatura dell’atmosfera terrestre e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione perciò del fenomeno del riscaldamento globale.
5 La permeabilità rappresenta la capacità di un Comitato suolo di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, essere attraversato da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)fluidi di diversa natura.
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PREMESSA. La corretta alimentazione di un bambino è fondamentale non solo per l’ottimale sviluppo psicofisico, ma anche per la sua salute futura, in quanto le abitudini alimentari apprese nell'infanzia spesso durano tutta la vita. È importante, quindi, favorire l'adozione di sani comportamenti alimentari in età precoce, quando il bambino è più recettivo. La famiglia in questo ha un ruolo fondamentale, ma anche l’asilo nido rappresenta un momento importante nel percorso educativo. E' indubbio, infatti, che mangiare in un contesto sociale più ampio di quello familiare è un'esperienza che favorisce il consumo, o almeno l’assaggio, di cibi che altrimenti non verrebbero accettati (cibi nuovi e a volte accettati con difficoltà, ma importanti per la salute, come il pesce e le verdure). La refezione al nido assume quindi particolare significato per migliorare progressivamente le scelte alimentari del bambino e offrire un orientamento per le famiglie. La presente Parte Specialetabella dietetica viene proposta per garantire ai bambini degli asili nido un’alimentazione sana, dedicata alla trattazione attraverso l’equilibrio dei reati principi nutritivi e la promozione di omicidio colposo alimenti protettivi. La tabella è stata formulata secondo le indicazioni dei LARN (Livelli di Assunzione Raccomandati di Energia e lesioni gravi Nutrienti per la Popolazione Italiana)1 e gravissime delle Linee Guida per una Sana Alimentazione Italiana dell’Istituto Nazionale della Nutrizione2. Tra le indicazioni delle Linee Guida troviamo un invito a: I menù proposti si ispirano al modello della dieta mediterranea, per cui viene valorizzato il consumo di cui agli arttcereali, legumi, verdura, frutta, pesce ed olio di oliva, integrato con le giuste quantità di carne, uova e formaggi. 589 e 590La tabella prevede menù stagionali, terzo comma c.ppiù alcuni menù alternativi, assicurando un'ampia variabilità alimentare, considerata elemento fondamentale per una sana alimentazione., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)
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Sources: Capitolato Speciale Per l'Affidamento Del Servizio Di Refezione
PREMESSA. La presente Parte Speciale, dedicata alla trattazione dei reati Il Comune di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi Cervarese Santa Croce lascia in capo alla Societàditta appaltante le funzioni di gestione e organizzazione del servizio di raccolta rifiuti con il sistema porta a porta, descrive le fattispecie trasporto dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di illecitoigiene pubblica, individua le aree a rischio reato gestione del centro di raccolta, servizio di spazzamento e definisce i comportamenti che la riscossione della tariffa. I servizi attinenti la gestione dei rifiuti devono essere tenuti dai soggetti apicali erogati secondo le finalità e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative areecriteri previsti da dagli artt. 178, 181, 181 bis del Dlgs. 152/2006 e s.m.i. nell’ottica: ➢ Del miglior servizio erogabile ➢ Della massima riduzione dei costi ➢ Della minor produzione di rifiuti ➢ Dell’avvio a recupero della maggior parte dei rifiuti ➢ Della formazione culturale collettiva del rispetto dell’ambiente. L’erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al fine principio di prevenire uguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti e servizi pubblici e l’accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti.. Nessuna distinzione nell’erogazione del servizio puo essere compiuta per motivi riguardanti razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la commissione parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia tra le diverse aree geografiche d’utenza anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce d’utenti. L’ eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. L’erogazione dei reati individuati servizi pubblici, nell’ambito della delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di riferimentosettore, deve essere continua, regolare e senza interruzione, i casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa del settore. Ai sensi dell’artIn tali casi la ditta appaltante deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure In caso di attivazione o di potenziamento del Servizio sanitario nazionale di servizi od attività non previsti dal bando che possono determinare aumenti delle tariffe applicate agli utenti, fatte salve le attività che hanno carattere di urgenza e di sostegno economico per famiglieinderogabilità, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, è necessario il preventivo assenso da parte del Datore Comune. La ditta appaltante provvederà a stipulare con i Consorzi di LavoroFiliera di cui all’art. 223 comma I del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, gli accordi per gli eventuali contributi derivanti dal conferimento delle misure prescritte per il contenimento del contagio (frazioni riciclabili ed a stipulare contratti od ottenere accreditamenti presso le principali piattaforrne di conferimento e recupero organizzate a livello nazionale o regionale in tema modo da percepire i contributi eventualmente spettanti. Il seguenti servizi devono essere svolti secondo i principi di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti equità e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)trasparenza.
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Sources: Concession Agreement
PREMESSA. La presente Parte Speciale, dedicata alla trattazione Con la DGR n. 63-13648 del 22/03/2010 la Regione Piemonte ha approvato il Piano Regionale dei reati Servizi di omicidio colposo bassa soglia e lesioni gravi di riduzione del danno e gravissime nel contempo ha definito le linee strategiche orien- tate al potenziamento dei suddetti servizi all’interno della rete regionale delle AA.SS.SS.LL. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/01/2017 sono stati definiti e aggiornati i livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui agli arttall’art. 589 1 comma 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. In particolare all’art. 28 relativo all’assistenza sociosanitaria alle persone con dipen- denze patologiche, è stato introdotto al punto k) gli interventi di riduzione del danno. Quest’ASL intende procedere all’individuazione di un soggetto economico per la gestione del servi- zio di riduzione del danno “a bassa soglia” denominato DROP – IN rivolto a quella popolazione di consumatori di sostanze psicoattive illegali o legali o di altri oggetti potenzialmente additivi (dipen- denze sine substantia), laddove dall’uso siano o non siano ancora derivati disturbi significativi per la salute globalmente intesa, nell’ottica di attenuare il processo di problematizzazione somatica, psico- logica, familiare, sociale e 590normativa, terzo comma c.p.e favorire l’invio precoce ai servizi di cura per le Dipendenze (SER.D) Il soggetto individuato dovrà gestire il servizio, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche così come previsto dalla normativa nazionale e sulla tutela dell’igiene re- gionale, per erogare le prestazioni specificate nel presente capitolato. Per Servizi “a bassa soglia” si intendono Servizi di facile accesso, sburocratizzati, ispirati ai principi della sanità pubblica e della salute sul lavororiduzione del danno, richiamate dall’artdove l’obiettivo primario è quello di riduzione dei danni conseguenti al consumo o ai comportamenti additivi e il miglioramento delle condizioni di vita. 25-septies del D.LgsI Servizi a bassa soglia sono luoghi dove è possibile confrontarsi e mettersi in discussione, utilizzando dinamiche informali e libere da patti terapeutici. 231/2001Il lavoro delle équipe è diretto a promuovere auto- nomia e partecipazione delle persone direttamente interessate, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive e tutte le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato diverse esperienze e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali compe- tenze vengono rivalutate: vi si sviluppa un rapporto quanto più possibile orizzontale e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito paritario. La dimensione temporale della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge bassa soglia è “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19breve”, l’infezione nel senso che i frequentatori presentano pro- getti di vita che puntano su obiettivi concreti, circoscritti e possibilmente fruibili subito. Gli utenti che frequentano i Servizi di bassa soglia tendono a raggiungere beni concreti e questa mo- tivazione è sufficiente a legittimarne l’accesso, non viene infatti richiesta una motivazione più com- plessa e consapevole. Il rapporto è dunque prevalentemente diretto, transitorio e/o intermittente. A differenza di quanto accade nei Servizi formali, l’operatore non si aspetta una richiesta ma propone e stimola una relazione che funga da COVID-19 contratta “area intermedia, non invasiva, alla quale la persona può fare riferimento, per esempio nel momento del bisogno, in occasione un processo di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)cambiamento ecc..
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Sources: Service Agreement
PREMESSA. La presente Parte Speciale, dedicata alla trattazione dei reati L’Asse 1 “Agenda Digitale” del Pon Metro è per la Città Metropolitana di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Reggio Calabria l’occasione di cui agli artttrasformazione essenziale per perseguire gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea ed Italiana sul territorio di competenza. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi Gli interventi individuati all’interno dell’asse sono fondamentali per avviare definitivamente il processo di digitalizzazione che si realizzerà in piena sinergia con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi altri interventi programmati o in essere sia a livello nazionale che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, livello regionale / locale al fine di prevenire mettere a sistema obiettivi, processi e risultati. In questo contesto gli interventi qui proposti per la commissione dei reati Città di Reggio Calabria per colmare il divario di innovazione si orientano sugli aspetti che riguardano più direttamente lo Smart Tourism: In particolare, il progetto si pone come obiettivo il potenziamento dell'offerta turistica ai fini di una sua più efficace proposizione sul mercato italiano ed estero attraverso Il Sistema Informativo Turistico Integrato. Gli obiettivi sono stati individuati nell’ambito del Piano di Informatizzazione Comunale (adottato con Delibera di G.C. n° 210/2015) riferendosi ad un panorama tecnologico internazionale nel rispetto delle strategie elaborate a livello europeo con la definizione dell’Agenda Digitale Europea e a livello nazionale con Agenda Digitale Italiana. I Progetti da realizzare non hanno come unico obiettivo la mera dematerializzazione, ma hanno il fine di sfruttare la digitalizzazione per aumentare l’efficienza dei servizi pubblici e la valorizzazione di specifiche risorse locali, promuovere condizioni di crescita economica e occupazionale attraverso la creazione di infrastrutture e piattaforme per la fruizione dei servizi pubblici e l’individuazione di interventi mirati allo sviluppo delle competenze digitali. Con tali azioni, il Comune di Reggio Calabria intende inoltre attuare, sfruttando la leva dell’innovazione tecnologica, una completa riorganizzazione strutturale ed una reingegnerizzazione gestionale dell'Ente perseguendo gli obiettivi di maggiore efficienza, trasparenza, semplificazione e partecipazione tramite la revisione dei procedimenti amministrativi, dei documenti, della normativa modulistica, delle modalità di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale accesso e di sostegno economico presentazione delle istanze, in conformità alle prescrizioni tecnologiche ed alla normativa vigente. In coerenza con la Strategia per famigliela Crescita Digitale adottata dal Governo nazionale, lavoratori le azioni sono volte alla creazione e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”all’offerta di servizi, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione attraverso un mix di lavoro” costituisce infortunio. Pertantostrumenti: azioni infrastrutturali trasversali, la violazionepiattaforme abilitanti volte, da parte del Datore di Lavorotra le altre cose, delle misure prescritte per il contenimento del contagio a digitalizzare i processi e integrare i servizi pubblici focalizzandosi su specifici settori (in tema di informazionetra cui anagrafe, ingresso in aziendaturismo, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitoriscuola, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttivitàterritorio).
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Sources: Servizi Di Realizzazione E Gestione Di Portali E Servizi on Line
PREMESSA. La Scopo del presente Parte Specialedocumento è quello di individuare prassi condivise di riferimento per le Società Concessionarie aderenti a FISE-ACAP con riguardo alle attività lavorative in presenza di traffico in autostrada. Sulla base del Quaderno AISCAT n. 85 edizione 2004, dedicata alla trattazione rivisitato successivamente da Autostrade per l’Italia con il suo “Manuale per la sicurezza dell’operatore su strada”, il documento è stato elaborato raccogliendo le conoscenze ed esperienze comuni alle Società Concessionarie aderenti a FISE ACAP, con la finalità di condividere prassi operative e norme comportamentali omogenee nell’ambito del settore, nell’interesse di favorire il miglioramento continuo della sicurezza dei reati lavoratori e degli utenti autostradali in un contesto operativo complesso. Vengono pertanto definiti i criteri minimi da adottarsi rivolti ad integrare le azioni di omicidio colposo prevenzione nel quadro più generale della valutazione e lesioni gravi riduzione dei rischi professionali. Nel presente documento “Norme Generali per l’esecuzione in sicurezza di attività in autostrada in presenza di traffico veicolare” sono recepiti, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e gravissime apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di cui agli artttraffico veicolare espressi dal Decreto Interministeriale del 04/03/2013. 589 Questo documento è messo a disposizione di tutti gli operatori che operano nel settore “autostradale” e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i vuole dare un’informazione concreta sui comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti assunti da tutti gli operatori che operano nelle relative aree, effettuino attività in autostrada al fine di prevenire tutelare la commissione loro salute e sicurezza e quella degli utenti. La presenza di una attività e/o un cantiere in autostrada comporta una serie di difficoltà specifiche e particolari che s’intrecciano con l’obiettivo di salvaguardare l’incolumità degli addetti ai lavori e degli utenti. Il documento infatti si prefigge di offrire un supporto utile alla prevenzione dei reati individuati nell’ambito della normativa rischi a favore dei soggetti responsabili dell’esecuzione delle attività, ai quali si richiede una informazione, formazione e addestramento, nonché una professionalità adeguata e la capacità di riferimentoarrecare il minor disagio possibile all’utenza. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure Mai come in questi tempi, si è avvertita l’esigenza di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e innalzare il livello di sostegno economico per famigliesicurezza nelle attività lavorative e, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertantopertanto, la violazioneS.p.A. Autovie Venete, da parte del Datore ha sentito il dovere di Lavorocondividere tale necessità anche con le altre Società Concessionarie e redigere un “manuale” condiviso, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazionecon l’auspicio che possa anch’esso contribuire a diffondere la cultura della sicurezza, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti quale diritto primario e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)irrinunciabile.
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Sources: Concession Agreement
PREMESSA. La presente Parte SpecialeTenuto conto dei processi di trasformazione e di innovazione tecnologica e organizzativa che caratterizzano attualmente il settore autostradale, dedicata le parti condividono l’esigenza strategica delle aziende di qualificare sempre più le proprie attività, anche rispetto all’ambiente, diversificandone la gamma e potenziando nel complesso i servizi offerti, in un’ottica di valorizzazione degli asset aziendali. Tale processo, fondamentale per accompagnare positivamente le innovazioni tecnologiche ed organizzative, deve costituire, anche attraverso elementi di maggiore elasticità collegati alla trattazione prestazione lavorativa, il percorso con il quale individuare forme adeguate di presidio dei reati complessivi livelli occupazionali in una ottica di omicidio colposo crescita del sistema. In tale contesto le parti confermano la validità di un sistema di relazioni sindacali che, ferme restando le distinte autonomie e lesioni gravi responsabilità, sia ispirato ad un modello che possa realizzare gli obiettivi di evoluzione del sistema verso assetti che assicurino più elevati livelli di efficacia ed efficienza. Nel sottolineare i positivi effetti derivanti da comportamenti improntati a criteri collaborativi e gravissime propositivi, assume particolare significato la previsione di cui agli arttmomenti partecipativi che tengano conto sia delle situazioni ed esigenze particolari che contraddistinguono l’organizzazione del settore sia della necessità di un diretto coinvolgimento e valorizzazione delle risorse umane interessate, anche attraverso adeguati momenti di formazione. 589 In coerenza con gli intendimenti espressi e 590con le finalità indicate, terzo comma c.p.le parti esprimono la comune condivisione dell’obiettivo di favorire l’ottimizzazione dei processi produttivi, commessi attraverso una organizzazione del lavoro più adeguata ai flussi di attività e alle esigenze operative, con violazione positive conseguenze sulla qualità e sull’efficacia del servizio, ovviando alle rigidità determinate da un sistema articolato essenzialmente su turni continui e avvicendati. Le parti convengono altresì sulla attivazione di un processo che favorisca una migliore combinazione tra l’utilizzo delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul previste tipologie di rapporto di lavoro, richiamate dall’art. 25-septies anche nella prospettiva di favorire nuove opportunità occupazionali per il personale utilizzato con contratto a tempo parziale o a tempo determinato in una diversa modalità di impiego in coerenza con le esigenze di flessibilità del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale sistema e di sostegno economico dimensionamento delle risorse necessarie. 29 luglio 2016 DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI SUL MERCATO DEL LAVORO Nel quadro di una particolare attenzione alle problematiche dell’occupazione e del mercato del lavoro le parti confermano che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro – come previsto nell’Accordo europeo UNICE – CEEP – CES del 18 marzo 1999 - e ritengono che gli istituti che disciplinano gli strumenti di flessibilità del mercato del lavoro debbano integrare tale forma rispondendo contestualmente ad obiettivi di funzionalità di sviluppo e crescita delle aziende e di appropriata tutela dei lavoratori interessati. Le parti convengono che a partire dal 2016 l’insieme dei lavoratori regolati da un rapporto di lavoro diverso da quello del “contratto a tempo indeterminato” non possa superare in ciascun mese il 20% (35% per famigliele Società fino a 200 dipendenti) del personale a tempo indeterminato in organico in Azienda al 31 dicembre dell’anno precedente. Nella suddetta percentuale non rientrano le sostituzioni di personale ai sensi della lettera g) del punto 2 dell’art.2. Per quanto attiene il “Lavoro Accessorio” come disciplinato dal decreto-legge n. 50/2017 convertito in legge n. 96/2017, lavoratori il “Lavoro intermittente” e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione considerata la novità degli strumenti le Parti si riservano di lavoro” costituisce infortunio. Pertantoeffettuare una fase di approfondimento e di monitoraggio entro il 31 dicembre 2016, la violazionenell’ambito dell’osservatorio nazionale, da parte del Datore con riferimento anche alle soluzioni di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva altri comparti ai fini di una valutazione correlata alle peculiarità dell’attività svolta e dell’individuazione di soluzioni condivise. In attesa della Responsabilità ex Dlgsdefinizione di quanto precede, troveranno applicazione nel settore esclusivamente gli istituti normati dal presente contratto. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)29 luglio 2016
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PREMESSA. La presente Parte SpecialeConsip S.p.A., dedicata alla trattazione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa attuazione del programma di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure razionalizzazione della spesa pubblica, intende stipulare un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di potenziamento del Servizio sanitario nazionale sistemi telefonici, dei servizi connessi e di sostegno economico per famiglieservizi e componenti opzionali. La conclusione di un Accordo Quadro, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica mettendo a fattor comune esigenze condivise da COVID-19”più Amministrazioni, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione realizza economie di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte scala grazie all’aggregazione della domanda con benefici sia per il contenimento mercato di fornitura, in termini di più efficiente programmazione della produzione, sia per le Amministrazioni appaltanti in termini economici e di semplificazione delle procedure di acquisto. L’espletamento delle procedure dell’Accordo Quadro (AQ) avverrà mediante un Sistema telematico messo a disposizione dalla Consip S.p.A.. L’AQ individua più soluzioni per la messa in esercizio di reti telefoniche private – intese sia come realizzazioni ex‐ novo sia come integrazioni del contagio (parco pre‐installato ‐ in tema grado di informazioneoffrire immediati vantaggi funzionali e prestazionali per l’utenza interna ed esterna alle Amministrazioni che siano aperte a future evoluzioni tanto nell’infrastruttura quanto nei servizi. Il presente Capitolato Tecnico contiene pertanto le specifiche tecniche relative a: - sistemi telefonici, ingresso terminali telefonici e apparati correlati; - servizi di installazione, prima configurazione e avviamento, manutenzione e gestione. Per il significato dei termini utilizzati nel presente documento valgono le definizioni adottate e specificate negli altri documenti della procedura. Inoltre, valgono le ulteriori definizioni di seguito indicate. I termini, le espressioni e le abbreviazioni seguenti, evidenziati nel testo in aziendagrassetto corsivo, entrate ed uscite assumono nel presente documento il significato indicato di seguito: Aggiudicatario AQ le imprese, i raggruppamenti temporanei di imprese o i consorzi che risultano Aggiudicatari dell’Accordo Quadro; risultano affidatari dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)singoli Appalti;
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Sources: Accordo Quadro
PREMESSA. La presente Parte SpecialeFondazione Sardegna Film Commission e ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro) hanno sottoscritto un accordo di collaborazione. In data 14 settembre 2022 (Prot.N.2997/22) finalizzato all’attivazione di percorsi formativi altamente specializzati, dedicata alla trattazione dei reati destinati a professionalità da inquadrare all'interno delle industrie creative con particolare focus sull’ecosistema cineteleaudiovisivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i percorsi avranno ad oggetto le attività riferite ai reparti di omicidio colposo produzione, montaggio, illustrazione, animazione e lesioni gravi gaming, scenografia, fotografia e gravissime scrittura (senza escludere le skills in materia di cui agli arttmanagement delle risorse umane, diritto industriale e accounting). 589 e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene La collaborazione si avvale dell’esperienza e della salute sul lavorocompetenza della FSFC, richiamate dall’artla quale seguirà l’intera organizzazione ed erogazione del percorso formativo in collaborazione con i partner nazionali ed internazionali, in costante contatto con l’ASPAL. 25-septies L’intervento si colloca nell’ambito delle politiche per la formazione professionale e dei programmi per l’alta formazione, come previsto all’art. 16 della Legge Regionale n. 15 del D.Lgs20 settembre 2006. 231/2001Le finalità comuni risultano essere le seguenti: ● favorire lo sviluppo delle attività artistiche collegate al cinema e facilitarne le ricadute economiche, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive anche mediante la creazione di nuove figure professionali e la riqualificazione della forza lavoro esistente; ● incoraggiare l’acquisizione di nuove competenze per le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative areeprofessioni del cinema, al fine di prevenire assicurare l’acquisizione, la commissione conservazione, la fruizione e la diffusione per fini culturali ed educativi del patrimonio cinematografico e audiovisivo relativo alla Sardegna; ● migliorare il livello di occupabilità dei reati individuati nell’ambito giovani sardi coinvolti nelle attività; ● valorizzare e promuovere il settore della normativa cinematografia e del restauro di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure materiali audio- visivi come bacino di potenziamento del Servizio sanitario nuova occupazione; ● promuovere il Green Film Protocol sviluppato in Sardegna come buona pratica a livello nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori internazionale. Il presente Avviso e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte relativa modulistica sono stati approvati con Determinazione del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento Direttore della Fondazione Sardegna Film Commission n. 742 del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)19/10/2022.
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Sources: Public Notice for Professional Course Participation
PREMESSA. La Come indicato nell’allegato alla circolare 5158 del 14/04/2015, “[…] si renderà indispensabile operare attraverso un Sistema Informativo per la Gestione della Programmazione Unitaria – GPU – sistema che è stato realizzato per la programmazione 2007-2013 dall’Autorità di Gestione in collaborazione con i Sistemi Informativi del MIUR (SIDI) e con l’INDIRE.” Il presente Parte Specialemanuale è diretto alle istituzioni scolastiche beneficiarie del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e contiene le indicazioni operative per l’inserimento delle candidature nel Sistema di Gestione della Programmazione unitaria (di seguito, dedicata GPU) per l’Avviso destinato alla trattazione dei reati realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di omicidio colposo rete LAN/WLAN delle scuole del I e lesioni gravi del II ciclo su tutto il territorio nazionale. Rinviando a successivi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590più completi manuali illustrativi del Sistema GPU, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, solo al fine di prevenire migliorare la commissione comprensione riguardo al funzionamento del sistema stesso, si precisa che le attività di gestione e documentazione dei reati individuati nell’ambito della normativa progetti sono articolate in fasi sequenziali. Le due fasi principali sono la progettazione e candidatura e la gestione e rendicontazione. Questo manuale mostra le aree del Sistema GPU opportunamente sviluppate per la fase di riferimentoprogettazione e candidatura, con riferimento all’Avviso per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Ai sensi dell’artNello specifico, le tipologie di forniture che i beneficiari possono richiedere sono riconducibili all’azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali 10.8.1.A1 Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN 10.8.1.A2 Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del Servizio sanitario nazionale cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati La raccolta delle informazioni è necessaria per la valorizzazione degli indicatori comuni previsti dai regolamenti (UE) e per quanto utile all’Autorità di Gestione nelle attività di monitoraggio, valutazione e controllo necessarie per l’attuazione del Programma. Si richiamano per importanza:
(a) il Regolamento (UE) N.1303/2013, che stabilisce disposizioni comuni per i fondi SIE (fondi strutturali e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte investimento europei); (b) i Regolamenti che stabiliscono disposizioni specifiche per il contenimento Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) N. 1301/2013 e per il Fondo Sociale Europeo (FSE) N. 1304/2013; (c) il Programma PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; (d) il “Monitoraggio Unitario progetti – Protocollo di Colloquio – Versione 1.0 Aprile 2015. Per chiarezza si precisa che le immagini inserite nel manuale sono utilizzate solo a titolo di esempio e servono esclusivamente per facilitare la comprensione del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)testo.
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Sources: Manuale Operativo Avviso: Procedure Per La Candidatura
PREMESSA. La presente Parte Speciale, dedicata alla trattazione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul Per alternanza scuola-lavoro, richiamate dall’artsi intende una metodologia didattica che consente agli studenti che frequentano gli istituti di istruzione superiore di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un’impresa o un ente. 25-septies Essa consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del D.Lgsterzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro1. 231/2001L’alternanza scuola lavoro si basa su una concezione integrata del processo educativo in cui il momento formativo, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Societàattuato mediante lo studio teorico d’aula, descrive le fattispecie e il momento applicativo, attuato mediante esperienze assistite sul posto di illecitolavoro, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative areesi fondono. Con legge 13 luglio 2015, n.1072, l’alternanza scuola lavoro è stata organicamente inserita nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, quale parte integrante dei percorsi di istruzione3, al fine di prevenire la commissione incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti4. Ciò premesso, stante l’evoluzione normativa che ha coinvolto il mondo della scuola, si rende necessario, anche all’esito delle interlocuzioni intercorse sul tema con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fornire istruzioni in merito al regime assicurativo e alla trattazione degli eventi lesivi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro. Si ribadisce che, in linea generale, in presenza dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimentorequisiti oggettivo e soggettivo previsti dall’art. Ai sensi dell’art1, n. 28 e dall’art. 42 4, n. 5 del Decreto Legge “Cura Italia” del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure 1124 (T.U.), gli studenti delle scuole o istituti di potenziamento del Servizio sanitario nazionale istruzione di qualsiasi ordine e di sostegno economico per famigliegrado, lavoratori anche privati, comprese le Università, sono assicurati obbligatoriamente presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e imprese connesse all'emergenza epidemiologica le malattie professionali. In particolare, gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono5: 1 Cfr art.1 d.lgs. 15 aprile 2005, n.77. 2 Cfr art.3, commi da COVID-19”33 a 43 legge 13 luglio 2015, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)n.107.
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Sources: Circolare
PREMESSA. La presente Parte Speciale, dedicata alla trattazione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime L’operazione di cui agli arttal presente documento trova fondamento nelle modifiche al quadro regolamentare eurounitario disposte dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea con l’adozione dei regolamenti (UE) n. 2020/460 del 30 marzo 2020 e n. 2020/558 del 23 aprile 2020, e finalizzate a consentire l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei in funzione di contrasto all’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-191. 589 e 590L’operazione consiste nel finanziamento del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti del settore privato che si sono trovati in disoccupazione temporanea a seguito della sospensione, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul ovvero riduzione del rapporto di lavoro, richiamate dall’arta causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, attraverso la rendicontazione, il controllo e la certificazione, a valere sul Programma Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione FSE 2014/20, di seguito Programma FSE 2014/20, delle spese riferite ai trattamenti di Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) riconosciuti nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 maggio 2020, quale misura finalizzata a preservare il funzionamento del sistema sanitario e garantire i servizi di assistenza sanitaria, oltre che l'accesso alle cure sanitarie. 25La CIGD è un ammortizzatore sociale di tutela del reddito di natura straordinaria e che interviene in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese colpite da crisi produttiva legate a contingenze di mercato o alle condizioni generali dell’economia. L’operazione di cui trattasi è realizzata nell’ambito di un’apposita Convenzione bilaterale che regola i rapporti tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e l’INPS, quale soggetto terzo pagatore2 deputato all’erogazione dei trattamenti di CIGD direttamente ai lavoratori percettori. Tale Convenzione definisce, quindi, le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi alla rendicontazione delle spese di cui alla presente operazione. La base giuridica dell’operazione è individuata nell’art. 22 comma 1 del decreto-septies del D.Lgslegge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “decreto Cura Italia” ) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 18 27 e modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto ▇▇▇▇▇▇▇▇), convertito dalla legge n. 77 del 17 marzo 2020 recante “Misure luglio 2020. I suddetti provvedimenti normativi, adottati per contrastare gli effetti conseguenti all’emergenza da Covid-19, hanno ampliato l’utilizzo della CIGD anche alle piccole e microimprese, appartenenti a qualsiasi settore di potenziamento del Servizio sanitario nazionale attività economica con l’eliminazione delle restrizioni legate all’anzianità individuale. I datori di lavoro privati aventi diritto ad accedere alla CIGD sono, quindi, coloro per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dal d.lgs. n. 148/2015 (CIGO, CIGS, FIS e Fondi di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttivitàsolidarietà).
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Sources: Procedure for the Management, Reporting, and Control of the Project
PREMESSA. Storia e mission La presente Parte SpecialeU.S.I. Unione Sanitaria Internazionale S.p.A. opera nel campo della diagnostica tradizionale e per immagini, dedicata alla trattazione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590delle analisi cliniche, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene della ginnastica medica e della salute specialistica in genere. Ha laboratori e centri in tutta Roma in zone facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici ed è in grado di rispondere ad ogni esigenza medico-diagnostica. I centri sono accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e sono convenzionati con le più importanti Compagnie Assicuratrici e con primari Istituti di Credito. Tutti i centri applicano, inoltre, modelli di gestione per la Qualità rispondenti alla normativa ISO 9001:2015. Elemento d’eccellenza è anche la controllata Clinica Oncologica Mono specialistica “Casa di Cura ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇” che rappresenta, nel panorama sanitario regionale, l’unica casa di cura oncologica accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale e specializzata nella diagnosi e nella cura delle patologie neoplastiche, in particolare di tumori solidi. La missione aziendale è fornire una gamma completa e integrata di servizi diagnostici e medici caratterizzati dalla competenza del personale, dalla precisione, dalla tempestività e dall’utilizzo di infrastrutture di elevato valore tecnologico. Il fine ultimo è quello di garantire al paziente rispetto, sicurezza, responsabilità e trasparenza. Per essere coerente con la sua mission U.S.I. pone particolare attenzione nella scelta del proprio personale che deve essere altamente qualificato e costantemente aggiornato. Deve inoltre saper far fronte alle singole necessità di pazienti e familiari senza mai tralasciare il lato umano del proprio lavoro investendo, così, non solo sulla qualità e l’efficienza della prestazione ma sul lavorocontesto complessivo nel quale vengono erogate. Le apparecchiature tecnologiche presenti nei centri di diagnostica sono di ultima generazione e sempre all’avanguardia. Costantemente manutenute garantiscono standard elevati di qualità e sicurezza e garantiscono diagnosi precise e in tempi brevi. U.S.I. S.p.A. nasce nel 1953 dall’idea di ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. Nel corso degli anni la piccola attività ambulatoriale, richiamate dall’artche il Dott. 25-septies del D.Lgs. 231/2001Sperone gestiva con la moglie e i giovani figli, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree è divenuta la realtà diagnostica più presente a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)Roma.
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Sources: Codice Etico E Comportamentale
PREMESSA. La presente Parte SpecialeRegione Autonoma della Sardegna punta sulle Tecnologie della Società dell’Informazione per promuovere pari opportunità di sviluppo economico, dedicata sociale, culturale e tecnologico per tutte le aree del territorio regionale. Una particolare attenzione è riservata alle aree emarginate per dislocazione e dimensione geografica, oltre che per scarsa capacità produttiva. Si punta a favorire l’integrazione tra i vari enti locali che operano a livello regionale: Province, Comuni, Comunità Montane, soggetti esterni alla trattazione Pubblica Amministrazione. La Regione riveste un ruolo centrale di coordinamento, attraverso la realizzazione di un’infrastruttura tecnologica adatta alle esigenze della Pubblica Amministrazione. La Società dell’informazione rappresenta una grande opportunità per la Regione Autonoma della Sardegna, perché diventare cittadini della Società dell’informazione non significa solo accedere ai servizi di una Pubblica Amministrazione più efficiente, in grado di soddisfare le esigenze degli utenti, ma significa poter partecipare in modo nuovo alla vita delle istituzioni politiche. Condizione indispensabile perché la società dell’informazione possa crescere è che ci siano “cittadini qualificati”. Ciò significa incentivare l’alfabetizzazione informatica in modo capillare e in tutte le fasce d’età e rendere accessibili nozioni, prodotti, servizi delle Tecnologie della Società dell’Informazione che riducano gli squilibri esistenti tra aree e individui. I nuovi orientamenti strategici regionali hanno come obbiettivo principale quello di far diventare la Sardegna un modello di eccellenza nazionale in materia di nuove tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni applicate alla Pubblica Amministrazione. Nel corso degli ultimi anni l’Amministrazione Giudiziaria ha cercato di individuare le soluzioni organizzative e tecnologiche per migliorare l’efficienza del sistema giudiziario. È indispensabile restituire al sistema giudiziario nella sua interezza il ruolo di strumento al servizio dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene cittadini e della salute sul lavorodemocrazia, richiamate dall’artraggiungibile attraverso una visione strategica ed un intervento di riforma complessivo che sia in grado di arginare la frammentazione in cui è costretto il sistema giudiziario. 25-septies del D.LgsÈ necessario migliorare la capacità di gestione degli uffici, sia per ridurne i costi, sia per accrescere l’efficacia e la trasparenza della loro azione e corrispondere meglio alle esigenze dei cittadini e delle imprese in materia di amministrazione della giustizia. 231/2001A supporto di tutto ciò non può essere trascurato il contributo che le tecnologie digitali possono offrire in termini di efficienza dell’azione giudiziaria per i consistenti risparmi che il processo di dematerializzazione e razionalizzazione è in grado di porre in essere. Nell’ambito delle iniziative relative alla digitalizzazione dell’Amministrazione Pubblica, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Societàil contesto normativo, descrive le fattispecie tecnologico ed organizzativo dell’Amministrazione della Giustizia richiede la realizzazione di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, progetti finalizzati al fine perseguimento di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa obiettivi di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate efficienza ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)efficacia dell’azione giudiziaria ed amministrativa correlata.
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Sources: Accordo Di Programma Quadro
PREMESSA. La presente Parte Speciale, dedicata alla trattazione Il progetto coinvolge tre territori comunali della Venezia Orientale. Si tratta dei reati Comuni di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale Ceggia e di sostegno economico Meolo, mentre, il presente studio, inserisce nel progetto anche il Comune di Teglio Veneto integrando finalità e contenuti del progetto 54.4 del DpA dell’IPA. L’obiettivo è quello del recupero degli ex siti militari presenti nei tre comuni attraverso inserimento di un polo di ricerca per famigliele nuove tecnologie applicate all'agricoltura, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione l’individuazione di lavoro” costituisce infortunio. Pertantofattorie sociali atte al reintegro di persone disagiate, la violazionecreazione di spazio per la ricerca, da parte del Datore fattorie didattiche, locali per vitto e servizi. I siti sono le ex basi missilistiche di LavoroCeggia e Meolo e nella caserma Castor di Teglio Veneto. Si tratta di un progetto ambizioso che congiunga sviluppo dell’economia agricola con ricerca e innovazione, delle misure prescritte attenzione alle tematiche sociali ed offerta turistica alternativa. Da qui la necessità di avere un centro di ricerca che unisca tutti i soggetti che possano avere interesse ad avere prodotti agricoli competitivi sui mercati. Vi è inoltre la necessità di avere tecnologia che permetta di adeguare la produzione alle nuove richieste, dispositivi che consentano il trattamento, la raccolta, la gestione dei prodotti con metodi efficienti ed innovativi che garantiscano la qualità e che abbattano i costi. Da questo la necessità di dotare le aziende di know how e tecnologia che attualmente pochi possiedono o che possono permettersi di affrontare come rischio di impresa dal punto di vista di investimento in ricerca e sviluppo. Un centro di ricerca, può consentire di avere risultati migliori per quanto riguarda ricerche su prodotti agroalimentari, su nuove tecniche di coltivazione, su nuove tecnologie e dispositivi che potranno essere sviluppati per il contenimento trattamento, la cura o il confezionamento dei prodotti. Un’analisi del contagio (territorio del Veneto Orientale porta ad evidenziare immediatamente la caratteristica prettamente agricola della zona, dove almeno il 50% del suolo è coltivato. Vi sono vaste zone a vigneto caratterizzate da prodotti di qualità con un distretto nella zona tra San Donà di Piave e Portogruaro che può vantare di avere una produzione biologica che sicuramente va mantenuta e valorizzata, sia in tema termini di informazioneproduzione sia in termini di marketing. In questo territorio buona parte delle aree rurali sono state occupate progressivamente dalle monoculture. A partire da questo dato, ingresso la creazione di isole di biodiversità nelle quale sviluppare progetti orientati a prodotti agricoli meno commerciali ha l’obiettivo di produrre ricadute positive sull’economia locale, sull’occupazione ma anche sulla valorizzazione dell’ambiente e la ricomposizione del paesaggio rurale. soggetti socialmente deboli e svantaggiati. Si tratta della creazione di servizi e attività in aziendagrado di promuove inclusione, entrate ed uscite dei dipendenti educazione, terapia, riabilitazione anche attraverso forme diversificate di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Il terzo aspetto riguarda il turismo. I tre siti messi in rete possono diventare meta di visitatori, che oltre ai cittadini residenti, possono essere anche turisti interessati all’agricoltura, di qualità, all’enogastronomia, alla natura e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione in genere ad un modo alternativo di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)fruire il territorio del veneto orientale.
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Sources: Partnership Agreements
PREMESSA. Il CNSA riconosce e valorizza le specificità di ciascun Ente Locale, delle singole professionalità e delle peculiari metodologie di lavoro. Considera contributo fondamentale al processo d’affido la collaborazione e il confronto con gli organismi del ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. Sostiene, allo stesso tempo, attraverso il continuo scambio di esperienze, l’individuazione di un modello condiviso sui principali temi che caratterizzano l’affido familiare. Un elemento comune tra gli operatori è il riconoscimento degli affidatari come soggetti attivi e come collaboratori indispensabili per la realizzazione del progetto. In questo documento il CNSA intende tracciare delle linee d’indirizzo rispetto al percorso che le famiglie e le persone singole intraprendono, insieme agli operatori, dal momento in cui si propongono per l’accoglienza di minori. L’intervento di conoscenza e di riscontro della compatibilità a un possibile progetto di affido è un percorso di consapevolezza che si offre alle persone coinvolte permettendo di riflettere su sé stesse. Il CNSA vuole evidenziare la progressiva maturazione in cui sono coinvolti gli operatori e le famiglie durante il percorso. Questa dimensione non si esaurisce nel tempo definito degli incontri di formazione, poiché continua a crescere durante tutte le fasi dell’esperienza d’affido. La recente ricerca effettuata dal Distretto socio Assistenziale di Frosinone in collaborazione con l’Isfol e il CNSA ha individuato, attraverso un’analisi comparata, gli “Standard Minimi di Competenza per gli Affidatari” che, sostanzialmente, confermano la riflessione emersa dal confronto tra gli operatori del CNSA. Le macro aree identificate nella ricerca riguardano: ⮚ la sfera dell’Autoriflessione, associata alla capacità di mettere in discussione se stessi e il proprio nucleo familiare; ⮚ l’area del Metodo dove si fa riferimento, fra l’altro, alla capacità di relazione con il minore e la sua famiglia; ⮚ l’area di Sistema che attiene alla capacità di essere parte attiva nella rete. Le stesse caratteristiche sono richieste agli operatori per realizzare un valido progetto d’affido. Il percorso di compatibilità a un potenziale progetto d’affido si sviluppa attraverso quattro fasi: Informazione- formazione-conoscenza e valutazione- formazione permanente Le figure professionali dell’assistente sociale e dello psicologo sono indispensabili in tutte le fasi. E’ buona prassi coinvolgere le famiglie affidatarie preparate. Si possono associare altre figure professionali con compiti specifici, come quella dell’educatore professionale o altra equivalente. Riteniamo, come già espresso rispetto alla promozione/sensibilizzazione all’affido, che rappresenta la fase precedente a quella descritta nel presente Parte Specialedocumento, dedicata alla trattazione dei reati che il percorso di omicidio colposo conoscenza possa essere efficacemente realizzato solo in un contesto in cui pubblico e lesioni gravi privato si ri-conoscono reciprocamente quali portatori di competenze e gravissime funzioni diverse, trovando sinergie e linguaggi comuni, rispetto a obiettivi chiari e definiti, basati su principi e valori condivisi. L’affidamento familiare è regolamentato dalla Legge n°184/1983, così come modificata dalla Legge n° 149/2001, ed attuato nell’ambito di cui agli arttquanto previsto dalla Legge n°328/2000 che “assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato d’interventi e servizi sociali…”. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi Il CNSA in accordo con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies le Associazioni del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, Terzo Settore al fine di prevenire la commissione garantire il necessario livello qualitativo, organizzativo ed economico dell’affido familiare, nel rispetto e in attuazione della Legge 328/2000 e della Legge 149/2001, ha già espresso e sottolineato i punti fondamentali da tenere presenti nel documento CNSA “PROPOSTE DI LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE”, 2007 ( vd. Linee Nazionali di Indirizzo per l’Affidamento Familiare, 2012). Gli strumenti di sostegno all’affidamento, in specifico, sono previsti dall'art. 5 comma 4 della L. 149/2001: "lo Stato, le Regioni e gli Enti locali nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei reati individuati nell’ambito della normativa rispettivi bilanci intervengono con misure di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria”. L’articolo 38, inoltre, prevede che "le Regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno economico per alle famiglie, lavoratori persone e imprese connesse all'emergenza epidemiologica comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche". L’articolazione del lavoro svolto dalle diverse figure professionali viene definito dalle realtà territoriali con modalità che possono variare ma che devono comunque garantire uno standard minimo indicato per ogni fase. Ogni Ente, inoltre, articolerà le diverse azioni e la loro sequenza secondo le proprie dimensioni territoriali e relativi assetti organizzativi. Il presente documento indica gli obiettivi da COVID-19”raggiungere, l’infezione da COVID-19 contratta “i contenuti annessi e gli strumenti generalmente utilizzati per ogni fase. Un buon percorso di conoscenza e formazione delle persone orientate all’affido permette, infatti, di realizzare il miglior abbinamento possibile fra il minore in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, difficoltà con i suoi specifici bisogni e l’unicità delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)caratteristiche degli affidatari che possono farsene carico.
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Sources: Affido Familiare
PREMESSA. La Le Residenze Turistico Alberghiere costituiscono una species del più ampio genus delle strutture ricettive e si caratterizzano quali “esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina” (art. 6 della legge quadro sul turismo n. 217 del 1983). A seguito della tipizzazione normativa delle RTA si è assistito da un lato alla diffusa trasformazione di alberghi tradizionali in RTA e, dall’altro, alla realizzazione di nuove strutture ricettive inquadrate sin dall’origine secondo le caratteristiche che individuano le RTA. Nell’ambito di questo fenomeno si è assistito, anche nella nostra Regione, alla proliferazione di iniziative che prevedono il frazionamento del complesso immobiliare destinato a RTA e la alienazione a terzi delle singole unità abitative che lo compongono. Lo scopo della presente Parte Speciale, dedicata alla trattazione dei reati relazione è l’esame - sotto il profilo civilistico - della prassi negoziale che connota questo tipo di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene iniziative imprenditoriali e della salute sul lavorosua coerenza con la disciplina di settore. Le questioni che occorre affrontare nell’ambito del fenomeno considerato sono oggettivamente complesse e delicate: esse riguardano non soltanto il profilo della liceità o meno del frazionamento della proprietà del complesso immobiliare con destinazione a residenza turistica alberghiera, richiamate dall’artma anche gli strumenti di diritto privato che possono essere utilizzati per assicurare la permanenza della destinazione turistico-ricettiva a fronte della parcellizzazione dell’assetto proprietario. 25-septies * Docente nell’Università di Genova – Avvocato in Genova La rilevanza del D.Lgs. 231/2001fenomeno, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo d’altra parte, induce a riflettere sulla emersione di una (nuova) tendenza del mercato verso un investimento immobiliare di natura non tradizionale, indirizzato non più ad esaurirsi con il godimento esclusivo dell’immobile ma per converso attento all’aspetto reddituale connesso alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, fruibilità da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)terzi.
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Sources: Residenze Turistico Alberghiere
PREMESSA. Il Comune di Urgnano deve concorrere, per legge, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati (provenienti da attività non domestica ma assimilati per qualità e quantità a quelli di provenienza domestica); nella gestione sono comprese le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti1. La presente Parte Specialegestione dei rifiuti urbani è definita dalla normativa2 come servizio; attraverso tale servizio è possibile desumere quanto e come la Pubblica Amministrazione sia in grado di soddisfare le attese del cittadino in termini di “qualità della vita” e, dedicata grazie alla trattazione dei reati sempre più diffusa ed elevata attenzione ai valori dell’ambiente, esso assume via via maggiore importanza. Secondo la normativa statale è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime raggiungere livelli ottimali di cui agli arttutenza servita lo richiedano. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies In conformità all’articolo 198 del D.Lgs. 231/2001152/2006 il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e assimilati in regime di privativa, limitatamente ai casi nelle forme di cui all’articolo 113 comma 5 del D.Lgs. 267/2000. Secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016 e delle norme speciali vigenti in materia, il Comune di Urgnano indice una gara a evidenza pubblica, che potrebbero configurarsi sarà aggiudicata mediante procedura aperta in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative areebase al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di prevenire ottenere, ove possibile, una superiore economicità nella gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, dovuta a un congruo ribasso sul costo globale del servizio, conseguente anche alla durata del periodo di affidamento e a un’elevata qualità dei servizi erogati all’utenza. E’ pertanto di basilare importanza per i concorrenti interessati a partecipare alla gara, non solo la commissione perfetta conoscenza dello stato dei reati individuati nell’ambito luoghi3, dello stato di fatto attuale del servizio (inteso come modalità di svolgimento del servizio), delle specifiche e delle modalità minime alle quali l’Impresa appaltatrice dovrà attenersi per l'esecuzione dei vari servizi, indicati nelle prescrizioni tecniche e modalità di effettuazione dei servizi e negli allegati al presente Capitolato, ma anche delle misure che il Comune ha già stabilito per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della normativa gestione dei rifiuti urbani, compreso il conferimento degli stessi al servizio da parte dell’utenza, al fine di riferimentoassicurare una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuoverne la riduzione e il recupero, le modalità di raccolta differenziata nonché assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. Ai In particolare nell’articolo 1.8 sono delineate le “linee guida” che i concorrenti dovranno assumere come base di riferimento nella stesura dei loro progetti migliorativi: si tratta di scelte dalle quali
1 ai sensi dell’art. 42 dell’articolo 13 comma 1 del Decreto Legge Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell’articolo 198 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Cura Italia” Norme in materia ambientale”. 2 articolo 1 comma 2 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 18 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale sottosuolo e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19risorse idriche”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
PREMESSA. La presente Parte SpecialeIl Centro di Incontro Polivalente “▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇” sito in Venaria Reale via Buozzi, dedicata alla trattazione dei reati destinato ad uso collettivo cittadino, ed è parte integrante di omicidio colposo un programma di recupero urbano volto a rafforzare il legame tra il quartiere, gli abitanti e lesioni gravi e gravissime di cui agli arttla Pubblica Amministrazione. 589 e 590Nella relazione tecnico-descrittiva allegata al progetto del Centro si legge, terzo comma c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene in sintesi: Conclusa la fase della progettazione e della salute realizzazione dell’edificio, l’aspirazione è che il Centro diventi veramente il luogo di incontro tra i cittadini di ogni età e che, per la sua natura polivalente, soddisfi le esigenze dei singoli e della collettività. Il Centro è lo spazio pubblico di aggregazione sociale nel quartiere. La storia degli ultimi decenni ci indica che luoghi di aggregazione crescono comunque nei territori, spesso nella dimensione commerciale dei bar, dei centri commerciali, degli esercizi pubblici in generale. Evidentemente questi luoghi rispondono ad una domanda di intrattenimento e svago che esiste e forse sempre più si rafforza. La scommessa però è far crescere i luoghi che vivono mettendo al centro le persone, i loro bisogni e desideri e che promuovono innanzi tutto una cultura della partecipazione rispetto ad una incentrata sul lavoroconsumo. ▇▇▇▇▇▇ che ambiscono in qualche modo a svolgere una funzione pubblica, richiamate dall’artdi pubblica utilità. 25-septies La finalità del D.Lgsprogetto è quella di far ritrovare un posto ai cittadini attivi e protagonisti all’interno della comunità locale intesa come sistema sociale complesso. 231/2001Il modello è quello dello sviluppo di comunità, limitatamente che vede la stessa non come entità passiva ma come sistema che possiede al suo interno le competenze e le risorse necessarie alla soluzione dei problemi. Il progetto riguarda tutta la popolazione, dagli anziani ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Societàbambini, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per giovani alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”con l’ovvia difficoltà di conciliazione di interessi ed esigenze. Si possono far convivere diverse generazioni, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione con intelligenti politiche di lavoro” costituisce infortunio. Pertantoristrutturazione degli spazi e, soprattutto, attraverso la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)programmazione dell’utilizzo degli stessi.
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PREMESSA. Il patrimonio archeologico, storico-artistico e monumentale veneto ha potenzialità notevolissime anche perché strettamente connesso con una ricca e variegata realtà ambientale e paesaggistica. Con il Lazio e la Toscana, il Veneto è la regione, che, in Italia, conserva il maggior numero di testimonianze culturali, diffuse uniformemente sul territorio con una densità spesso eccezionale e senza soluzione di continuità dall’antichità al Novecento, e che ha espresso artisti di fama assoluta come ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇. Nel Veneto operano anche Istituzioni culturali, nazionali ed internazionali, di prima grandezza: musei statali e di enti locali importanti e luoghi di cultura teatrale, operistica e musicale noti nel mondo. La presente Parte Specialeconsapevolezza di tale patrimonio di eccellenza può diventare uno degli elementi forti di una nuova identità condivisa del “Terzo Veneto”, dedicata alla trattazione che affonda le proprie radici in una tradizione che fu protagonista per secoli della cultura nazionale e internazionale. E’ un nesso che va ribadito perché il Veneto di oggi può ritrovare le matrici antiche di quel ruolo di guida culturale, come valore aggiunto di una capacità produttiva frutto, oggi come allora, di creatività, determinazione e capacità progettuale. La consistente concentrazione dei reati beni comporta la necessità di omicidio colposo definire le scelte di intervento regionali secondo principi e lesioni gravi criteri informatori di politica e gravissime di cui agli arttattività culturali già esplicitati nel testo dell’APQ per la Tutela e la Valorizzazione di Risorse Culturali e Paesaggistiche sottoscritto lo scorso anno. 589 Si tratta di una serie di intenti che configurano una stretta collaborazione tra i diversi Enti pubblici operanti sul territorio, in grado anche di consentire una valutazione congiunta della compatibilità delle iniziative proposte con il rispetto del contesto storico e 590paesaggistico. A tal fine indispensabili sono il confronto ed il raccordo preventivi tra la programmazione degli interventi nazionale e quella regionale, in modo da integrare le esigenze di conoscenza e di salvaguardia del patrimonio culturale con quelle della valorizzazione, sviluppandone appieno mediante la crescita delle opere di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo, le potenzialità economiche. Questo significa da un lato cogliere le crescenti opportunità di investimenti e lavoro nel terzo comma c.psettore, dall’altro tarare ogni progetto economico, industriale, viabilistico, residenziale, commerciale di vasta portata sulla irrinunciabile esigenza di tutela del patrimonio che si è sedimentato in specifici scenari naturali e paesaggistici., commessi incentivando innanzitutto i requisiti di qualità nella realizzazione degli interventi. Nel Veneto questo obiettivo strategico assume poi una rilevanza primaria se rapportato all’economia turistica e al peso che il turismo ha nel sistema economico regionale. L’azione regionale mira a valorizzare il bene culturale come fattore di ricchezza, capace cioè di produrre crescita economica diretta, con violazione delle norme antinfortunistiche l’utilizzo ottimale del suo valore in forme di gestione che vedano musei, siti archeologici, chiese e sulla tutela dell’igiene abbazie, ville e palazzi, biblioteche e archivi, attività culturali e spettacolo e quant’altro assumere il ruolo di imprese culturali, capaci di rapportarsi e sostenersi tra loro in sistemi articolati di offerta dei servizi culturali. L’impegno della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie Regione è diretto al ripensamento dei modelli tradizionali d’investimento e al sostegno di illecito, individua le aree a rischio reato nuove politiche di sviluppo coerenti con la storia e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)valori dell’identità veneta.
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Sources: Intesa Istituzionale Di Programma
PREMESSA. La Il quadrante nord-ovest di Milano è interessato da importanti trasformazioni di scala urbana e territoriale, all’interno delle quali è prevista la localizzazione di funzioni pubbliche di rilievo e interesse generale, l’attuazione di importanti scelte infrastrutturali e lo sviluppo di obiettivi strategici di disegno della città e di riqualificazione del sistema ambientale e territoriale. In questo contesto di rilevanza strategica, si inserisce l’area fieristica del Polo Urbano, anch’essa interessata da un processo di riqualificazione che si è avviato con il potenziamento della funzione congressuale attraverso la realizzazione del Nuovo Centro Congressi, il quale si configura tra i più grandi d’Europa. L’Amministrazione comunale che, con Fondazione Fiera e gli altri Enti Territoriali, ha accompagnato le varie fasi di sviluppo del sistema fieristico, a partire dall’A.d.P. del 1994, si è posta l’obiettivo di individuare un percorso urbanistico e procedurale per dare a quest’ambito d’intervento un assetto definitivo, in relazione sia alle aree di riqualificazione adiacenti che al quadro complessivo delle trasformazioni. L’Area fieristica costituisce infatti un importante tassello di completamento nello scenario delle trasformazioni in corso e future, non ultima l’evento Expo 2015, che consentirà di potenziare il ruolo internazionale della città. Per dare un assetto complessivo definitivo alle aree del Polo Urbano introducendo, oltre alla funzione congressuale, altre funzioni compatibili e di interesse generale collegate sia alle nuove esigenze della Fiera che agli interventi adiacenti e ai bisogni della città, si rende necessario modificare la disciplina urbanistica delle aree, ridefinire gli impegni previsti all’interno dell'Accordo di Programma vigente e dei Protocolli d'Intesa tra Comune di Milano e Fondazione Fiera in data 2003 e 2008 nonché revisionare l’assetto complessivo delle previsioni, in particolare per quanto riguarda il sistema della mobilità e della sosta riferito appunto ad una realtà funzionale ed infrastrutturale oggi in via di modificazione. A tal fine il Comune di Milano, con deliberazione di Giunta Comunale del 30 dicembre 2008 , ha ritenuto opportuno avviare il percorso di approvazione di un nuovo Atto Integrativo e su richiesta del Sindaco di Milano del 6 marzo 2009, Regione Lombardia, con delibera di Giunta Regionale del 9 novembre 2009, ha promosso l’Atto Integrativo all’Accordo di Programma 1994, con effetti di Variante degli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Milano e degli impegni dei soggetti nel Polo Urbano. E’ stata pertanto avviata la procedura per l'approvazione della presente Parte SpecialeVariante urbanistica e contestualmente quella relativa alla Valutazione Ambientale Strategica per la verifica degli effetti indotti nell’ambito urbano interessato dalle modificazioni proposte, dedicata con particolare riferimento al sistema della mobilità, dell'accessibilità trasportistica e della sosta. Il processo di riqualificazione complessiva del quadrante nord-ovest di Milano, in cui si è storicamente insediato il quartiere fieristico, ha avuto inizio, come già detto, con l'Accordo di Programma del 1994 sottoscritto da Regione Lombardia, Provincia di Milano, Fondazione Fiera Milano, Comune di Rho, Comune di Pero e Comune di Milano, e prevedeva la riorganizzazione del sistema fieristico lombardo, della viabilità e del sistema dei parcheggi. Con l'A.d.P. del ’94 si definiscono infatti due poli fieristici integrati che assumono caratteristiche diverse: il polo esterno alla trattazione dei reati città, in località Rho-Pero, destinato a manifestazioni cosiddette pesanti e il Polo Urbano, destinato a manifestazioni più compatibili con il suo contesto. Nel 2000, in coerenza con l’A.d.P. ’94, viene sottoscritto l’Accordo di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime Programma Portello promosso dal Comune di Milano, che rappresenta un passo ulteriore per il processo di riqualificazione complessiva di questa parte di città oltre che per la riqualificazione delle ex aree industriali anche per la previsione di parcheggi pubblici, di cui agli arttparte destinati all’utenza Fiera, e per la riorganizzazione del sistema viabilistico. 589 e 590Nell’ambito del P.I.I. Portello viene data attuazione alla bretella di via Gattamelata, terzo comma c.p.che raccoglierà il traffico proveniente dal sistema autostradale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie contribuendo allo smistamento dei flussi di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in aziendacittà che costituiscono una criticità per l’intero quadrante urbano. La riduzione delle funzioni espositive del polo urbano, entrate ed uscite in seguito all’attivazione di quello esterno, ha dato luogo alla dismissione di una parte rilevante del quartiere fieristico corrispondente al recinto storico della Fiera, che è stato disciplinato da una specifica Variante urbanistica approvata nel 2003. La Variante prevede una modifica del perimetro relativo all’’Area fieristica del Polo Urbano’, che passa da 130.000 mq. a 189.000 mq. circa, comprendendo i nuovi padiglioni del Portello e alcuni padiglioni adiacenti compreso il nuovo centro congressi MICO. Conferma invece, sia il mantenimento delle attività fieristiche e dei dipendenti servizi connessi e accesso dei fornitoricompatibili con tale funzione prevalente, pulizia e sanificazione, gestione che i parametri urbanistici previsti dall’Accordo di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della Responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)Programma ’94.
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Sources: Program Agreement
PREMESSA. La presente Parte SpecialeIl percorso municipale, dedicata che porterà alla trattazione Conferenza Urbanistica Cittadina, prevede la raccolta dei reati materiali progettuali, riguardanti tutta l’area municipale, da acquisire nel corso delle riunioni dei Laboratori. L’obiettivo è quello di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590costruire la Carta dei valori municipali, terzo comma c.p.consistente in una parte generale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale contiene gli elementi puntuali e di sostegno economico sistema, ai quali si riconoscono specifiche qualità territoriali e la cui conservazione e valorizzazione è considerata irrinunciabile per famigliel'identità del territorio, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”gli obiettivi pubblici che si intendono perseguire suddivisi secondo i sistemi del PRG. Alla Carta dei valori municipali sono allegate le schede progetto, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio. Pertantoscaturite dalla conoscenza e dalla progettualità diffusa dei partecipanti ai Laboratori, riguardanti i servizi, le attrezzature, la violazioneviabilità, da parte le piste ciclabili, i parchi e i giardini e simili. Si sostiene la realizzazione in viale delle Belle Arti di una nuova stazione della ferrovia Roma‐Viterbo, interposta tra Piazza Euclide e Piazzale Flaminio. Tale fermata servirebbe la facoltà di architettura di via Gramsci, la Galleria Nazionale di Arte Moderna, le accademie straniere, il Museo Etrusco di Villa Giulia e Villa Borghese. Inoltre porterebbe beneficio anche al quartiere Parioli. Si ritiene che la localizzazione in viale Belle Arti, a causa della quota inferiore del Datore piano stradale, risulti meno dispendiosa dell’alternativa localizzativa in Piazza ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (più aderente ai bisogni della popolazione residente), rendendo l’opera più facilmente finanziabile. La nuova stazione rientra in una logica di Lavoroefficientamento a basso costo delle reti esistenti, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ottimizzandole rispetto ai fini della Responsabilità ex Dlgsgrandi attrattori presenti sul territorio. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell’interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività)CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
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Sources: Project Proposal