Programmazione dell’attività contrattuale Clausole campione

Programmazione dell’attività contrattuale. 1. ESTAR adotta il Programma biennale degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo schemi, modalità e tempi disciplinati dal presente Regolamento e da Procedura aziendale interna validata dalla UOC Audit e Compliance. 2. La responsabilità della formulazione, dell’aggiornamento e del monitoraggio dell’attuazione del Programma Biennale dell’Attività Contrattuale di ESTAR è in capo al Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi, il quale si avvale dei Direttori di Area, dei Direttori delle Unità Operative Complesse, dei RUP, dei Direttori dei Dipartimenti Tecnologie Informatiche, Tecnologie Sanitarie, Farmaceutica e Logistica, oltre che dall’Area Supporto al Governo Strategico Beni Sanitari di Consumo di ESTAR e dei Referenti Territoriali di Area Vasta, sia per l’ottenimento dei dati utili a definire il Programma che per la sua attuazione e il suo continuo aggiornamento. 3. Al Programma Biennale dell’Attività Contrattuale di ESTAR è allegato il Programma regionale per la spesa aggregata del Soggetto Aggregatore Regione Toscana, secondo le disposizioni normative vigenti. 4. La programmazione biennale distingue le procedure finalizzate al mantenimento del parco dei contratti regionali in continuità (catalogo gare), quelle relative ad azioni specifiche e quelle per la gestione delle piattaforme di negoziazione. Prevede altresì un sistema di misurazione, preventiva e consuntiva, della complessità delle procedura. 5. Il Programma Biennale dell’Attività Contrattuale di ESTAR, che viene formalmente adottato con Deliberazione del Direttore Generale di ESTAR, è pubblicato sul sito web nella sezione “Amministrazione Trasparente” a far data dal 30 ottobre di ciascun anno. 6. Con cadenza semestrale, laddove ne ravvisi la necessità, ESTAR provvede all’aggiornamento dello stato di attuazione della programmazione 7. Tale processo viene implementato con il supporto degli Enti del Servizio Sanitario Regionale. La proposta di Programma viene inviata, anche mediante procedura telematica, alle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere che provvedono a confermare, integrare o modificare le previsioni in esso contenute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali ESTAR procede comunque alla relativa adozione. L’approvazione, anche con le eventuali modifiche, o il decorso del termine sopra citato, valgono altresì quale attestazione di copertura finanziaria, in coerenza con l’art. 121 della LRT 40/2005 e s.m.i.. 8. Al te...
Programmazione dell’attività contrattuale. 1) Al fine di consentire una corretta programmazione e gestione delle attività negoziali, i titolari dei centri di responsabilità, entro i quattro mesi antecedenti l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio finanziario successivo, predispongono, di regola, le previsioni del fabbisogno programmabile di beni e servizi di uso comune ed un piano annuale dell’attività contrattuale per l’acquisizione dei beni e servizi necessari per l’espletamento delle funzioni o la realizzazione dei piani programmi assegnati al proprio centro di responsabilità. 2) Il suddetto piano, da inoltrare all’Ufficio Patrimonio e Affari Generali, contiene l’indicazione delle acquisizione di beni e servizi, da attivare nel corso dell’esercizio successivo, e per i quali è necessario esperire un procedimento ordinario di gara per la scelta del contraente, con l’indicazione, per ciascuna procedura di gara, dell’oggetto, della durata, dei parametri di qualità, delle specifiche tecniche – organizzative, dell’importo presunto, nonché dei tempi di attuazione e di ogni altra informazione utile. 3) Sulla base dei piani di approvvigionamento trasmessi, a seguito dell’assegnazione del budget definito dal Segretario Generale sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti organi, l’Ufficio Patrimonio e Affari Generali predisporrà, di concerto con i titolari dei centri di responsabilità, il programma delle attività contrattuali e provvederà nel corso dell’esercizio, con riferimento a ciascuna iniziativa, alla verifica della fattibilità tecnica, economica e amministrativa, anche in funzione degli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici e dal relativo Regolamento di attuazione. 4) L’Ufficio Patrimonio e Affari Generali attiva le procedure di affidamento nel rispetto degli atti di programmazione dell’Ente, rimanendo salva la possibilità di avviare procedimenti per necessità sopravvenute o in caso di urgenza debitamente motivati dalla struttura richiedente.
Programmazione dell’attività contrattuale. 1. Sulla base di apposito atto di pianificazione operativa o di budgeting, il Direttore d’Area, coadiuvato dal responsabile del procedimento contrattuale, di cui al successivo art.5, competente per materia provvede: a) alla ricognizione dei bisogni da soddisfare; b) alle necessarie indagini di mercato e ricerche per acquisire elementi sul valore presunto e sulla eseguibilità delle prestazioni da acquisire mediante attività contrattuale e quant'altro può essere utile per stabilire i termini delle gare e dei contratti; c) alla verifica circa la possibilità di acquisire la prestazione avvalendosi del sistema delle convenzioni di cui all’art.26 della legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e all’art.24 della legge 28/12/2001 n. 448 e s.m.i.; d) alla predisposizione della determinazione a contrattare di cui all'art.192 del D.lgs.n.267/00 e s.m.i..
Programmazione dell’attività contrattuale. 1) Al fine di consentire una corretta programmazione e gestione delle attività negoziali, il Direttore Generale predispone, di regola, entro l’approvazione del budget finanziario, le previsioni del fabbisogno programmabile di beni e servizi di uso comune per la realizzazione del programma delle attività. 2) Il suddetto piano contiene l’indicazione delle acquisizioni di beni e servizi, da attivare nel corso dell’esercizio, e per i quali è necessario esperire un procedimento ordinario di gara per la scelta del contraente, con l’indicazione, per ciascuna procedura di gara, dell’oggetto, della durata, dei parametri di qualità, delle specifiche tecniche – organizzative, dell’importo presunto, nonché dei tempi di attuazione e di ogni altra informazione utile. 3) A seguito dell’approvazione del budget annuale da parte del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale predispone il programma delle attività contrattuali e provvede nel corso dell’esercizio, con riferimento a ciascuna iniziativa, alla verifica della fattibilità tecnica, economica e amministrativa, anche in funzione degli adempimenti previsti dal Nuovo Codice dei contratti pubblici e dalle linee guida ANAC sulle procedure di attuazione del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Il Direttore Generale attiva le procedure di affidamento nel rispetto degli atti di programmazione della società, rimanendo salva la possibilità di avviare procedimenti per necessità sopravvenute o in caso di urgenza debitamente motivata.
Programmazione dell’attività contrattuale. Art. 14 - Determinazione a contrattare Capo II Forme di contratti e criteri di aggiudicazione
Programmazione dell’attività contrattuale. PISAMO provvede alla rilevazione ed alla programmazione del proprio fabbisogno relativo all’acquisizione di beni, servizi e lavori. I fabbisogni di acquisti sono elaborati dai REFERENTI degli UFFICI e trasmessi, entro il 30 settembre di ciascun anno o comunque al manifestarsi dell’esigenza qualora l’approvvigionamento non fosse programmabile, all’UFFICIO APPALTI E CONTRATTI che provvede all’individuazione di gruppi omogenei di beni servizi e lavori al fine di orientare strategie d’acquisto dirette a conseguire economie e razionalizzazioni di spesa ed alla redazione dei PROGRAMMI ANNUALI E TRIENNALI degli acquisti; detti programmi, previo riscontro da parte dell’UFFICIO CONTABILITA’ che ne attesta la compatibilità con il budget annuale e pluriennale della Società, sono trasmessi all’AMMINISTRATORE UNICO per la loro approvazione. Il Programma annuale potrà essere aggiornato periodicamente sulla base delle esigenze manifestate dalla Società.
Programmazione dell’attività contrattuale. 1. Lo svolgimento dell’attività contrattuale si ispira al metodo dell’effettivo coordinamento e della programmazione dei lavori, forniture e servizi. 2. A questo scopo entro 60 giorni dall’inizio dell’esercizio finanziario (e comunque, entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione) è pubblicato all’Albo del Comune e sul sito Internet l’elenco dei lavori, e il piano degli acquisti di servizi e forniture che si intende affidare nell’anno in corso. 3. Al piano di cui al punto 2, è altresì allegato l’elenco di forniture e servizi da affidare mediante convenzioni con le cooperative sociali di tipo B, in ottemperanza alla Sezione IV del presente regolamento.
Programmazione dell’attività contrattuale. Art. 20 - Determinazione a contrattare
Programmazione dell’attività contrattuale. 1. Nell’ambito del Piano Esecutivo di Gestione la Giunta delibera il programma dell'attività contrattuale per il relativo esercizio finanziario. 2. Sulla base della ricognizione dei bisogni da soddisfare, i responsabili dei singoli servizi propongono il programma delle prestazioni da acquisire mediante attività contrattuale. Nella proposta di programma sono inoltre indicate le eventuali alienazioni di 6 Art. 5, L. 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”. beni immobili, nonché le cessioni di diritti di uso e le permute di beni a cui si ritenga opportuno procedere. 3. La Giunta delibera il programma dell'attività contrattuale tenendo conto delle proposte di cui al comma precedente ed apportandovi eventuali modifiche ed integrazioni. 4. Il programma dell’attività contrattuale è reso pubblico mediante apposito avviso indicativo all’inizio di ogni esercizio finanziario7.

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  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Risoluzione contrattuale Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Modalità di fatturazione e pagamento 10.1 La fatturazione avrà periodicità: 1. per l’energia elettrica mensile ad eccezione dei Clienti con Punti di Prelievo in bassa tensione e potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile; 2. per il gas avrà periodicità mensile ad eccezione dei Punti di riconsegna con consumo annuo inferiore o uguale a 5.000 Smc e per i Punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell’art. 21. Le fatture saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il CLIENTE avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx. Su xxxxxxxxxxxxx.xx sarà inoltre disponibile la guida alla lettura della fattura. 10.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili a EDISON ENERGIA dal Distributore o sulla base delle autoletture comunicate dal CLIENTE. 10.3 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati con il con il metodo del prodie basato sulle autoletture comunicate dal CLIENTE o sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale; in assenza di tali dati la stima sarà calcolata con il metodo prodie utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, il consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO o la stima di Edison calcolata in base ai dati tecnici del Punto di prelievo comunicati dal Distributore.10.4 (articolo specifico per la sola fornitura di gas) In caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e successive modifiche e integrazioni, nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, EDISON ENERGIA ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00€ e secondo le previsioni di cui alla Del. 574/2013/R/gas (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE, b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall’ARERA con Del. 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: a) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, b) con il dato di consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati tecnici del Punto di Riconsegna. 10.5 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore Locale, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. 10.6 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare le modifiche di cui al precedente Art. 7.4, che comportino delle variazioni al prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura sottoscritte dal CLIENTE, e/o ai corrispettivi indicati nelle stesse, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell’avvenuta sostituzione del gruppo di misura e/o dell’Opzione tariffaria di trasporto.

  • Variazioni contrattuali Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all’oggetto dell’Accordo quadro stipulato da ESTAR.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.