PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA a) La Fonderia appartiene al settore della subfornitura industriale. Ciò significa che, avendo fatto ricorso alle sue prestazioni, il Cliente ha deciso di rivolgersi ad uno specialista di fonderia che egli giudica disponga degli impianti e della competenza adatti alle proprie necessità. Salvo diverso accordo espresso, la Fonderia non progetta i getti da essa realizzati. Tuttavia, la progettazione può essere in tutto o in parte oggetto del contratto di subfornitura industriale; il Cliente, che ha la completa conoscenza del suo prodotto, ne assume sempre e in definitiva la piena responsabilità in relazione al risultato industriale che egli persegue e che egli solo conosce con precisione. Di conseguenza, ogni proposta della Fonderia accettata dal Cliente, volta a qualsivoglia miglioramento del capitolato tecnico o altresì a modifiche del disegno dei getti e dettata in particolare da considerazioni economiche proprie della tecnica di fabbricazione di fonderia, non può in alcun modo comportare trasferimento di responsabilità. Ciò vale, segnatamente, nel quadro di stretti rapporti di partenariato industriale o di rapporti contrattuali che comportino una fase di sviluppo. In questo ultimo caso, il contratto di subfornitura deve precisare l’ambito rispettivo di intervento delle parti.
b) La consegna dei getti non comporta il trasferimento al Cliente dei diritti di proprietà della Fonderia su studi di fabbricazione, software, ricerche qualsivoglia e brevetti. Il Cliente si impegna conseguentemente a considerare e a tenere riservate informazioni di qualunque natura, scritte o no, quali disegni industriali, schemi, spiegazioni tecniche che gli siano comunicate dalla Fonderia a qualsiasi titolo. Quanto precede vale anche per le soluzione che la Fonderia propone per migliorare la qualità o il costo dei getti, mediante una modifica originale del capitolato tecnico. Se il Cliente le accetta egli deve concordare con la Fonderia le condizioni per il loro utilizzo nell’ambito dell’ordinazione. Analogamente, il prezzo delle attrezzature di fabbricazione previsto dalla Fonderia, siano le stesse realizzate o meno da questa, non comprende il valore della proprietà intellettuale, cioè l’apporto degli studi, dei brevetti o del know-how che la Fonderia abbia utilizzato per la loro messa a punto. Quanto sopra vale altresì per gli eventuali adattamenti che la Fonderia effettui sulle attrezzature fornite dal Cliente al fine di assicurare la buona esecuzione dei getti.
c) In nessun ca...
PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA a) La Fonderia appartiene al settore della subfornitura industriale. Ciò significa che, avendo fatto ricorso alle sue prestazioni, il Cliente ha deciso di rivolgersi ad uno specialista di fonderia che egli giudica disponga degli impianti e della competenza adatti alle proprie necessità. Salvo diverso accordo espresso, la Fonderia non progetta i getti da essa realizzati. Tuttavia, la progettazione può essere in tutto o in parte oggetto del contratto di subfornitura industriale; il Cliente, che ha la completa conoscenza del suo prodotto, ne assume sempre e in definitiva la piena responsabilità in relazione al risultato industriale che egli persegue e che egli solo conosce con precisione.
(1) Germania, Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Italia, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx.
(2) Le presenti condizioni generali di contratto sono depositate presso l’Ufficio Usi Professionali del Tribunale del Commercio di Parigi. La versione originale, in lingua francese, fa prova delle stesse. Di conseguenza, ogni proposta della Fonderia accettata dal Cliente, volta a qualsivoglia miglioramento del capitolato tecnico o altresì a modifiche del disegno dei getti e dettata in particolare da considerazioni economiche proprie della tecnica di fabbricazione di fonderia, non può in alcun modo comportare trasferimento di responsabilità. Ciò vale, segnatamente, nel quadro di stretti rapporti di partenariato industriale o di rapporti contrattuali che comportino una fase di sviluppo. In questo ultimo caso, il contratto di subfornitura deve precisare l’ambito rispettivo di intervento delle parti.
b) La consegna dei getti non comporta il trasferimento al Cliente dei diritti di proprietà della Fonderia su studi di fabbricazione, software, ricerche qualsivoglia e brevetti. Il Cliente si impegna conseguentemente a considerare e a tenere riservate informazioni di qualunque natura, scritte o no, quali disegni industriali, schemi, spiegazioni tecniche che gli siano comunicate dalla Fonderia a qualsiasi titolo. Quanto precede vale anche per le soluzione che la Fonderia propone per migliorare la qualità o il costo dei getti, mediante una modifica originale del capitolato tecnico. Se il Cliente le accetta egli deve concordare con la Fonderia le condizioni per il loro utilizzo nell’ambito dell’ordinazione. Analogamente, il prezzo delle attrezzature di fabbricazione previsto dalla Fonderia, siano le stesse realizz...
PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA. Se non diversamente convenuto per iscritto e firmato dal rappresentante debitamente autorizzato del Venditore, tutti i diritti, titoli e interessi detenuti su invenzioni, sviluppi, miglioramenti o modifiche dell’Attrezzatura e dei Servizi effettuati dal Venditore o dall’Acquirente a seguito del presente Accordo rimarranno esclusivamente in capo al Venditore. I progetti, rapporti, piani, disegni, standard, specifiche o le altre informazioni presentati all’Acquirente dal Venditore (“Documenti del Venditore”) sono stati sviluppati a spese del Venditore e rimarranno di proprietà esclusiva dello stesso. Senza l’espresso consenso scritto anticipato del Venditore, l’Acquirente non sarà autorizzato a copiare, divulgare a terzi e non utilizzerà i Documenti del Venditore per scopi diversi dall’installazione, dal possesso, dal funzionamento e dalla manutenzione dell’Attrezzatura in oggetto o dall’utilizzo dei Servizi, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’uso con qualsiasi altro progetto o il completamento del progetto contemplato dal presente Accordo da parte di altri. I Documenti del Venditore non sono idonei all’uso nel quadro di altri accordi o progetti e qualsiasi riutilizzo dei Documenti del Venditore senza l’espresso consenso scritto dello stesso sarà a esclusivo rischio dell’Acquirente, che solleverà, difenderà e manleverà il Venditore da qualsiasi rivendicazione derivante dal riutilizzo da parte dell’Acquirente dei Documenti del Venditore. Su richiesta del Venditore, l’Acquirente restituirà tempestivamente tutti i Documenti del Venditore in qualsiasi momento. Laddove l’Attrezzatura del Venditore risulti violare un brevetto statunitense in vigore alla data del presente Accordo (contrariamente a una violazione derivante dall’ottemperanza del Venditore ai progetti, alle specifiche o alle istruzioni dell’Acquirente o dall’uso dell’Attrezzatura in combinazione con altri materiali o dallo svolgimento di qualsiasi processo), il Venditore potrà, a sua discrezione, concedere all’Acquirente il diritto di utilizzare l’Attrezzatura, modificarla o sostituirla con Attrezzature a norma, rimborsare il prezzo di acquisto attribuibile all’Attrezzatura non conforme o transare o risolvere altrimenti tali azioni per conto dell’Acquirente. Quanto sopra dipenderà meramente da una decisione del Venditore e si tratta dell’unico rimedio dell’Acquirente per le violazioni di brevetto dell’Attrezzatura. L’Acquirente difenderà, solleverà e manleverà il Venditore da tutte/...
PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA. 1. Ove non diversamente previsto da accordi con terze parti, tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali i borsisti possano a vario titolo partecipare, sono di titolarità esclusiva dell’Università.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sul diritto d’autore, nonché il diritto morale dei borsisti che hanno conseguito l’invenzione di essere riconosciuti inventori, l’Università è titolare esclusiva dei diritti di natura patrimoniale derivanti dalle invenzioni conseguite; in caso di sfruttamento patrimoniale dell’invenzione, è riconosciuto ai borsisti un corrispettivo erogato una tantum, da definirsi sulla base dell’apporto dagli stessi fornito alla realizzazione del risultato inventivo.
3. Il/la borsista, si impegna agli obblighi di riservatezza in relazione alle attività inerenti i progetti di ricerca ai quali partecipa.
PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA. 9.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale sui relativi beni da noi forniti, dalla loro produzione, sviluppo e creazione (comprese le migliorie agli stessi) saranno o rimarranno di nostra proprietà e, su nostra richiesta, sarà vostra cura eseguire qualunque atto e produrre qualunque documento necessari per confermare tali diritti.
9.2 Il prezzo dei nostri beni, i nostri diritti di proprietà intellettuale, le informazioni da noi ritenute riservate, le condizioni commerciali del Contratto e i nostri segreti commerciali sono dati sensibili sul piano commerciale e riservati e sarà vostra cura mantenerli riservati per un periodo di cinque anni a decorrere dalla conclusione del Contratto. Tali informazioni potranno essere divulgate se richiesto dalla legge, da un'ordinanza del tribunale, da un regolamento o da un atto di qualunque autorità governativa purché (nella misura consentita dalla legge) ci venga inviata notifica anticipata riguardo allo scopo della divulgazione.
9.3 Sarà vostra cura risarcirci e tenerci indenni da eventuali richieste di risarcimento, derivanti dalla violazione di qualunque diritto di proprietà intellettuale a seguito della conformità da parte nostra alle vostre specifiche.
PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA. 1. La titolarità dei risultati derivati dalle attività comuni sarà oggetto di specifico accordo nell’ambito di ogni singola convenzione operativa.
2. Le pubblicazioni e la diffusione con ogni mezzo dei risultati delle collaborazioni saranno concordate di volta in volta e recheranno l’indicazione delle parti che hanno promosso le attività e di quelle che hanno partecipato. In particolare, le parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna Agenzia. I loghi delle parti dovranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.
3. È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant’altro scaturisca dalle attività oggetto dell’accordo.
4. Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza per tutte le informazioni di carattere tecnico o personale, verbali o scritte, di cui vengano a conoscenza in base alla attivazione dei progetti di collaborazione previsti dalla presente convenzione e ad utilizzarle solo per le finalità oggetto del presente accordo.
PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA a) O.F.P.M. s.a.s. non progetta i getti da essa realizzati. Tuttavia, la progettazione può essere in tutto o in parte oggetto del contratto di subfornitura industriale; il Cliente, che ha la completa conoscenza del suo prodotto, ne assume sempre e in definitiva la piena responsabilità in relazione al risultato industriale che egli persegue e che egli solo conosce con precisione. Di conseguenza, ogni proposta di O.F.P.M. s.a.s. accettata dal Cliente, volta a qualsivoglia miglioramento del capitolato tecnico o altresì a modifiche del disegno dei getti e dettata in particolare da considerazioni economiche proprie della tecnica di fabbricazione di O.F.P.M.s.a.s., non può in alcun modo comportare trasferimento di responsabilità. Ciò vale, segnatamente, nel quadro di stretti rapporti di partenariato industriale o di rapporti contrattuali che comportino una fase di sviluppo. In questo ultimo caso, il contratto di subfornitura deve precisare l’ambito rispettivo di intervento delle parti.
b) La consegna dei getti non comporta il trasferimento al Cliente dei diritti di proprietà di O.F.P.M. s.a.s. su studi di fabbricazione, software, ricerche qualsivoglia e brevetti. Il Cliente si impegna conseguentemente a considerare e a tenere riservate informazioni di qualunque natura, scritte o no, quali disegni industriali, schemi, spiegazioni tecniche che gli siano comunicate da O.F.P.M. s.a.s. a qualsiasi titolo. Quanto precede vale anche per le soluzione che O.F.P.M. s.a.s. propone per migliorare la qualità o il costo dei getti, mediante una modifica originale del capitolato tecnico. Se il Cliente le accetta egli deve concordare con O.F.P.M. s.a.s. le condizioni per il loro utilizzo nell’ambito dell’ordinazione. Analogamente, il prezzo delle attrezzature di fabbricazione previsto da O.F.P.M. s.a.s., siano le stesse realizzate o meno da questa, non comprende il valore della proprietà intellettuale, cioè l’apporto degli studi, dei brevetti o del know-how che O.F.P.M. s.a.s. abbia utilizzato per la loro messa a punto. Quanto sopra vale altresì per gli eventuali adattamenti che O.F.P.M. s.a.s. effettui sulle attrezzature fornite dal Cliente al fine di assicurare la buona esecuzione dei getti.
c) In nessun caso il Cliente può disporre per sé o per altri degli studi di O.F.P.M. s.a.s. o divulgarli, senza averne espressamente acquisito la proprietà.
PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA. (a) Il Fornitore concede a Xxxxxxx, alle sue consociate, ai suoi e loro successori una licenza di uso permanente ed a tempo indeterminato, trasferibile, esente da royalty, riferita ai Servizi ed a qualsiasi proprietà intellettuale in relazione ad essi detenuta dal Fornitore stesso. Il Fornitore non acquisirà alcun diritto o licenza sulle proprietà intellettuali di Nouryon o delle sue affiliate, nessuna esclusa. Il Fornitore si intende eccezionalmente autorizzato ad utilizzare proprietà intellettuali di Xxxxxxx o delle sue affiliate esclusivamente e nella misura strettamente necessaria all’ esecuzione dei Servizi. Il Fornitore non divulgherà alcuna proprietà intellettuale di Xxxxxxx a terzi. La proprietà intellettuale di Nouryon e delle sue affiliate include, pur senza essere a ciò limitata, tutti i brevetti, marchi, diritti d'autore, diritti di progettazione, diritti su database, informazioni e conoscenze, compresi, senza alcuna limitazione, processi, parametri, metodi, procedure, disegni, progettazioni, specifiche, formule, segreti commerciali e di ricerca e sviluppo, che il Fornitore possa aver conseguito da Xxxxxxx o le sue associate o che comunque la riguardino o che siano stati sviluppati dal Fornitore nella esecuzione dei Servizi (inclusi senza limitazione alcuna le Forniture e tutti i dati, informazioni e conoscenze contenute nelle stesse ).
PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA a. Qualora non espressamente dichiarato, il Cliente riconosce che la proprietà industriale e commerciale della Fornitura e delle sue parti, incluso i marchi, nomi o altri segni distintivi, sono di esclusiva proprietà del Fornitore e non possono essere alterati, modificati, rimossi o cancellati in qualsiasi modo. Il Cliente ne ha unicamente il limitato diritto d’uso non esclusivo, senza alcun diritto di sfruttamento economico.
b. In ogni caso, ogni diritto di know-how produttivo, i concetti, le idee e le tecniche relative, rimangono di esclusiva proprietà del Fornitore.
c. Con l’esclusione di informazioni di pubblico dominio o già in possesso della Parte ricevente o legittimamente ottenute da parti terze, qualsivoglia informazione, documento, contratto, disegno o dato, indipendentemente dal supporto e dal mezzo di trasmissione, che dovesse essere comunicato da una Parte all’altra Parte, rimane di esclusiva proprietà della Parte comunicante.
d. Fin da ora e dopo l'eventuale risoluzione del rapporto, ciascuna Parte si impegna a non riprodurla, divulgarla o distribuirla in alcun modo per scopi direttamente o indirettamente diversi da quelli insite nel rapporto tra le Parti, se non con l’esplicito consenso scritto e sottoscritto dell’altra Parte, e ad adottare tutte le misure necessarie per garantirne la tutela, anche impegnando il proprio personale ed eventuali subappaltatori a mantenere tali informazioni riservate.
PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA. Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. appartiene al settore della subfornitura industriale. Ciò̀ significa che, avendo fatto ricorso alle sue prestazioni, il Cliente ha deciso di rivolgersi ad uno specialista di fonde- ria che egli giudica disponga degli impianti e della competenza adatti alle proprie necessità. Salvo diverso accordo espresso, Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. non progetta i getti da essa realizzati. Tuttavia, la progettazione può̀ essere in tutto o in parte oggetto del contratto di subfornitura indu- striale; il Cliente, che ha la completa conoscenza del suo prodotto, ne assume sempre e in via definitiva la piena re- sponsabilità̀ in relazione al risultato industriale che egli persegue e che egli solo conosce con precisione. Di conseguenza, ogni proposta di Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. accettata dal Cliente, volta a qualsivoglia miglioramento del capitolato tecnico o altresì̀ a modifiche del disegno dei getti e dettata in particolare da considerazioni economiche proprie della tecnica di fabbricazione di fonderia, non può̀ in alcun modo comportare trasferimento di responsabilità̀. La consegna dei getti o delle attrezzature necessarie alla loro produzione non comporta il trasferimento al Cliente dei diritti di proprietà̀ di Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. su studi di fabbricazione, miglioramento, software, know-how, ricerche qualsivoglia e brevetti, utilizzati per 25036 Palazzolo Sull’Oglio (Brescia) (ITALIA) - Xxx X. Xxxxxxxxxx, 28 - Tel. 030/0000000 Fax 030/0000000 - Xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx -P.IVA 00677310989–C.F.02056830173 [Digitare qui] la realizzazione dei getti o attrezzature stesse. Il Cliente si impegna conseguentemente a considerare e a tenere riser- vate informazioni di qualunque natura, scritte o no, quali disegni industriali, schemi, spiegazioni tecniche che gli siano comunicate da Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. a qualsiasi titolo. A tale proposito:
a. In nessun caso il Cliente può̀ disporre per sé o per altri degli studi di Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s., o divulgarli senza averne espressamente acquisito la proprietà̀.
b. Il Cliente garantisce Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. contro le conseguenze delle azioni che potrebbero essere intentate da parte di xxxxx, a causa dell’ese...