Contratti d’inserimento. Per la disciplina del contratto di inserimento si fa riferimento al decreto legislativo n. 276/2003 e successive modifiche. L’inquadramento non può essere inferiore a due livelli rispetto a quello spettante in relazione alle mansioni di cui è preordinato il progetto di inserimento. Qualora il lavoratore ha svolto un periodo di attività per più di dodici mesi, con contratto di inserimento lavoro con la stessa mansione, in altra azienda, tale periodo viene defalcato dai 24 mesi previsti. Il progetto deve prevedere 16 ore di formazione ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione e antinfortunistica e di disciplina di rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale accompagnata da fasi di addestramento specifico. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori privi di specifica esperienza lavorativa nel comparto, si applica per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi il trattamento retributivo di seguito riportato:
a) primo anno 85% (ottantacinque per cento) della paga base nazionale corrispondente al livello d'inquadramento;
b) secondo anno 90% (novanta per cento) della paga base nazionale corrispondente al livello di inquadramento. L'instaurazione del rapporto di lavoro con contratto d'inserimento dovrà risultare da atto scritto.
Contratti d’inserimento. 24 Art. 50 Contratti d’inserimento 24
Contratti d’inserimento. 35.1 L’Ente può stipulare contratti d’inserimento di cui alle vigenti disposizioni di legge.
35.2 Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento del lavoratore nel mercato del lavoro.
35.3 Per la disciplina di tale istituto si fa riferimento alle disposizioni previste dal presente articolo contrattuale, ai sensi della normativa vigente, e di quelle contenute nell’accordo interconfederale per la disciplina transitoria dei contratti di inserimento, dell’11 febbraio 2004 o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo determinato, anche nella modalità part-time. In ulteriore subordine, troveranno applicazione le disposizioni contrattuali dettate per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato.
35.4 I soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento sono quelli indicati all’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003:
a) soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni,
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
c) lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che abbiano lavorato per almeno2 ( due) anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in un area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia inferiore almeno del 20 % di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 % quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
35.5 Non è consentita la stipulazione di nuovi contratti di inserimento e/o reinserimento, qualora l’Ente non abbia confermato, al termine del periodo contrattuale, almeno il 60% dei lavoratori il cui rapporto di inserimento e/o reinserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, che non abbiano superato il periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto d’inserimento e/o reinserimento, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al...
Contratti d’inserimento. Incrementare la percentuale di conferma, considerare utile il periodo lavorativo ai fini dell’anzianità di lavoro in azienda ed e- stendere l’accesso alla previdenza integrativa.
Contratti d’inserimento. Le Parti convengono che il contratto di inserimento/reinserimento dovrà essere finalizzato a realizzare un adattamento delle competenze professionali del lavoratore alla realtà lavorativa nella quale dovrà operare. In considerazione anche dei vantaggi contributivi previsti dalle vigenti norme di legge, le Parti ritengono che la sua utilizzazione possa essere funzionale all’inserimento/reinserimento di lavoratori appartenenti alle “categorie deboli”. In relazione a tale tipologia di contratto di lavoro si fa riferimento alle norme di legge e all’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004 tranne per quanto di seguito previsto.
Contratti d’inserimento. (ora abrogato si mantiene nel testo contrattuale nell'ipotesi di una sua nuova introduzione)
Contratti d’inserimento soggetti titolari) I Datori di lavoro che possono stipulare i contratti d'inserimento sono:
a. enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
b. gruppi di imprese;
c. associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
d. fondazioni;
e. enti di ricerca, pubblici e privati;
f. organizzazioni e associazioni di categoria. Per poter assumere con questo contratto, il Datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei Lavoratori il cui contratto d'inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti.
Contratti d’inserimento esclusione dal computo) Sono esclusi dal computo del 60% i Lavoratori:
1. dimessi;
2. licenziati per giusta causa;
3. i Lavoratori che abbiano rifiutato la trasformazione del contratto d'inserimento in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
4. i Lavoratori che non abbiano superato il periodo di prova e, infine, i contratti non trasformati a tempo indeterminato nei 18 mesi precedenti, nel numero massimo di 4. Il raggiungimento della misura del mantenimento in servizio si ottiene anche qualora il contratto sia stato trasformato prima della sua naturale scadenza.
Contratti d’inserimento forma e contenuti) Il contratto d'inserimento può riguardare qualsiasi tipologia di lavoro. Il contratto d'inserimento deve essere redatto per iscritto e deve contenere il progetto individuale. L'eventuale carenza della forma scritta comporta la nullità del contratto ed il Dipendente s'intende assunto a tempo indeterminato. Inoltre il contratto d'inserimento deve indicare:
1. la durata;
2. la tipologia contrattuale;
3. le mansioni e la categoria d'inquadramento;
4. il progetto individuale d'inserimento;
5. l'eventuale periodo di prova;
6. l'orario di lavoro;
7. il trattamento di malattia e/o infortunio. Riguardo all'orario di lavoro, esso può prevedere anche il tempo parziale purché la minor durata dell'attività lavorativa non pregiudichi le finalità del contratto.
Contratti d’inserimento il progetto individuale) Per stipulare il contratto d'inserimento è necessaria la definizione, con il consenso del Lavoratore, di un progetto individuale d'inserimento, nel rispetto di quanto stabilito dal presente c.c.n.l. Il fine è di adeguare le competenze professionali del Lavoratore al contesto lavorativo. Il progetto è parte integrante e sostanziale dello stesso contratto di lavoro e, come quest'ultimo, deve essere redatto in forma scritta pena la nullità del contratto con trasformazione automatica in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.