RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA. 1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l’autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.
2. Sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti:
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
d) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
e) utilizzazione dei servizi sociali;
f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
g) tutte le materie oggetto di contrattazione; Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:
h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;
j) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
k) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
l) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;
m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con i...
RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA. Si fa riferimento all’art. 6 del CCNL 2006/2009 e alla normativa vigente. Il Dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre. La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l’accordo già sottoscritto. Se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 novembre, le questioni controverse potranno dalle Parti medesime essere sottoposte alla commissione di cui all’art.4, comma 4, lettera d) del CCNL, che fornirà la propria assistenza. Sono materia di informazione successiva le seguenti:
a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
b) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.
1. Le informazioni previste dal presente articolo sono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione.
2. I compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo vigente saranno erogati direttamente dal Ministero (modalità cedolino unico).
3. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.
4. I revisori effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi di cui all'art. 48 del d.lgs. n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata dal dirigente scolastico per il controllo, entro 5 giorni, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 30 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti. Eventuali rilievi ostativi sono tempestivamente portati a conoscenza delle organizzazioni sindacali di cui al successivo art.7, ai fini dell...
RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA. Art. 10: Pari opportunità
RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA. (Art. 6 del CCNL 1999 ed art.3 del CCNL 15-3-2001)
1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l’autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.
2. Sono materie di informazione preventiva le seguenti:
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA. Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall’amministrazione con determinazione prot. n. 4679dell’1 ottobre 2018.
RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA. 1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l’autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.
2. Sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti:
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale; c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; d) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; e) utilizzazione dei servizi sociali; f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; g) tutte le materie oggetto di contrattazione; Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:
RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA. 1. L’erogazione di tutti i fondi contrattualizzati presenti nelle scuole avverrà soltanto dopo la firma dei rispettivi contratti integrativi di scuola. In caso di accettata difficoltà di sottoscrizione del contratto si applica la procedura di cui al successivo art. 11.
2. Della erogazione dei fondi e della loro utilizzazione sarà data notizia al personale in servizio mediante affissione all’albo della scuola.
3. Si consente l’affissione all’albo della scuola dei prospetti riepilogativi dell’utilizzo del fondo dell’istituzione scolastica comprensivi di nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi, in quanto attuativi di norme contrattuali.
4. Copia dei prospetti di cui al comma precedente viene consegnata tempestivamente alle RSU ed ai rappresentanti sindacali presso l’istituzione scolastica.
5. I contratti di scuola e quelli regionali sono immediatamente pubblicati sui siti web della Direzione regionale e, quando esistente, della istituzione scolastica.
RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA. 1.A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l’autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.
RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA. Al comma 2 è introdotto un termine (15 settembre) per l’inizio delle trattative numero 5 • settembre/ottobre 2007 arannewsletter e, se le Parti non giungono ad un accordo entro il 30 novembre, è previsto l’intervento conciliativo e di assistenza della Commissione di cui al precedente art. 4. Al comma 4 è stato introdotto un termine certo (31 agosto) per il pagamento delle attività svolte. E’ stato introdotto un nuovo comma 6 per disciplinare, in analogia a quanto già previsto in altri CCNL del pubblico impiego, modalità e tempi della certificazione relativa al contratto integrativo.
RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA. Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall’amministrazione . La ripartizione delle risorse del fondo, tiene conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ATA, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica. Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse va prioritariamente orientata agli impegni didattici, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione è ricondotta ad unitarietà nell’ambito del PTOF, evitando burocratizzazioni e frammentazioni dei progetti. Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, ha formalizzato la propria proposta contrattuale il 01/02/2018. Se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 novembre, le questioni controverse potranno dalle Parti medesime essere sottoposte alla commissione di cui all’art.4, comma 4, lettera d), che fornirà la propria assistenza.