RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) Clausole campione

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT). WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsa- bile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività svolta. L’assicurazione comprende altresì l’esercizio di tut- te le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) e vale sia che l’Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, condut- tore, gestore o committente. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT). La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per: ▪ morte e lesioni personali ▪ distruzione, danneggiamenti e deterioramento di cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività per le quali è prestata l’assicurazione.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT). La Società risponde delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nello svolgimento dell’attività sopra indicata nonché in relazione: • a tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato), sia che il Contraente/Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, usuario, gestore, committente o compartecipe; • alla responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato da fatto doloso o colposo di persone delle quali deve rispondere, così come da fatto di persone della cui opera il Contraente/Assicurato si avvalga, quali – a titolo esemplificativo – consulenti, incaricati, stagisti, volontari, collaboratori a qualsiasi titolo, sempreché possa essere a lui imputata una responsabilità a termini di legge; • alla proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili, anche se dati o acquisiti in comodato d’uso; • alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente per lavori e/o servizi in genere, compresi lavori edili e/o inerenti macchinari od impianti; • alla responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore di tutti i fabbricati nei quali esso svolge le attività, e di tutte le strade di proprietà e/o in gestione; • all’uso di qualsiasi mezzo di trasporto e/o sollevamento ancorché semovente, macchinario, apparato, strumento, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture sia aeree che sotterranee, centrali di compressione, attrezzature in genere, ecc., necessari allo svolgimento dell’attività.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deva rispondere.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT). Come indicato nella scheda di Polizza **********************
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT). Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO)
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT). Art 3 Novero dei terzi
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT). L’Assicuratore risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza. Sono comprese tutte le attività complementari, assistenziali, ricreative, accessorie all’attività descritta in polizza, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, nonchè alla proprietà, conduzione, allestimento e montaggio degli stands e relativi impianti e vale sia che l’Assicurato agisca in qualità di proprietario sia che operi come esercente, conduttore, gestore o committente ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza in relazione alla guida di autoveicoli non di proprietà dell’Assicurato o allo stesso locati o allo stesso intestati al P.R.A. L’’Assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge. La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo parti a € 500.000,00 qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l’applicazione della franchigia fissa pari a € 500,00.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT). Fino a concorrenza dei limiti di risarcimento convenuti e alle condizioni tutte di questa polizza, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di morte, lesioni personali, danneggiamento a cose e/o animali, nell’esercizio dell’attività definita nel presente contratto.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT). Responsabilità che deriva da un fatto che causa involontariamente ad altri un danno ingiusto e obbliga chi lo ha compiuto a risarcire il danno.