Responsabilità contrattuale. La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell’altra parte contrattuale.
Responsabilità contrattuale. È la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati
Responsabilità contrattuale. (i) qualsiasi responsabilità volontariamente assunta dall’ASSICURATO o qualsiasi penale contrattuale, come definita ai sensi del Codice Civile Italiano; o
(ii) qualsiasi garanzia o promessa di garanzia o promessa di pagamento in qualunque modo espressa. La presente esclusione non opera qualora la responsabilità sarebbe stata comunque attribuita all’ASSICURATO dalla legge.
Responsabilità contrattuale. Responsabilità extra contrattuale:
Responsabilità contrattuale. Ad esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave, in nessun caso il Fornitore risponderà per danni a persone o a cose derivanti dall’uso del prodotto fornito. La responsabilità non si estenderà in ogni caso ai danni indiretti, non prevedibili e comunque al di fuori delle ipotesi per cui possa operare la garanzia sul prodotto. Il Fornitore si riserva di apportare ai prodotti eventuali implementazioni e migliorie tecniche e/o estetiche che, senza alterare le caratteristiche essenziali dei beni forniti e la loro utilizzabilità secondo le specifiche alla base dell’ordine, ne rendano più sicuro ed agevole il funzionamento. Tali difformità non potranno dar luogo alla risoluzione del contratto di fornitura.
Responsabilità contrattuale. Qualsiasi Danno derivante da:
i. responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato o qualsiasi penale contrattuale, come definita ai sensi del Codice Civile Italiano; o
ii. garanzia o promessa di garanzia o promessa di pagamento in qualunque modo espressa; La presente esclusione non opera qualora la responsabilità sarebbe stata comunque attribuita all’Assicurato dalla legge. La presente esclusione non si applica per:
i. sanzioni coperte ai sensi della garanzia 1.1.5 “Penali contrattuali relative al Payment Card Industry Data Security Standard (PCI – DSS)”
ii. sanzioni contrattuali atte ad indennizzare i danni subiti da un Terzo.
Responsabilità contrattuale. Ad esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave, in nessun caso LLS TITANIUM Srl risponderà per danni a persone o a cose derivanti dall’uso del prodotto fornito. La responsabilità non si estenderà in ogni caso ai danni indiretti non prevedibili e comunque al di fuori delle ipotesi per cui possa operare la garanzia sul prodotto.
Responsabilità contrattuale. Ad esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave, in nessun caso la Alfatest srl risponderà per danni a persone o a cose derivanti dall'uso del prodotto fornito. La responsabilità non si estenderà in ogni caso ai danni indiretti, non prevedibili e comunque al di fuori delle ipotesi per cui possa operare la garanzia sul prodotto. Alfatest s.r.l. non sarà in alcun modo ritenuta responsabile per eventuali perdite o danni dovuti a ritardo o annullamento delle consegne causate da eventi che esulino dal suo controllo. In particolare, in caso di incendio, guerra, terremoto, alluvione o di interruzioni per cause a Lei non imputabili
Responsabilità contrattuale. Qualsiasi Danno derivante da:
i. responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato o qualsiasi penale contrattuale, come definita ai sensi del Codice Civile Italiano; o
ii. garanzia o promessa di garanzia o promessa di pagamento in qualunque modo espressa; La presente esclusione non opera qualora la responsabilità sarebbe stata comunque attribuita all’Assicurato dalla legge. La presente esclusione non si applica per:
i. sanzioni coperte si sensi della garanzia 1.1.5 “Penali contrattuali relative al Payment Card Industry Data Security Standard (PCI – DSS)”
ii. sanzioni contrattuali atte ad indennizzare i danni subiti da un Terzo 3 .4 Crime Qualunque appropriazione indebita di fondi, valori, o qualsiasi altro asset materiale. Qualsiasi appropriazione indebita di valuta virtuale, bene virtuale da video games a qualunque altro asset immateriale. Tale clausola non si applicherà alla garanzia 1.3 Computer Crime, qualora attivata.
Responsabilità contrattuale. 17.1. Il Gestore è responsabile del buon andamento del Servizio.
17.2. Nel caso in cui il Gestore, senza propria colpa per il prodursi di un evento di forza maggiore imprevedibile e non superabile, si trovi nella impossibilità di erogare in tutto o in parte il Servizio, ne farà immediata comunicazione, indicando l’entità, la durata e le ragioni del default, le misure di contrasto assunte e previste, ai Comuni interessati affinché possano assumere ogni provvedimento utile e opportuno a eliminare o limitare il pregiudizio all’utenza ovvero all’igiene o alla salute pubblica derivante dal disservizio, anche affidando in via d’urgenza a terzi il Servizio o sue fasi o porzioni; in tal caso, il Gestore coopererà per quanto possibile, anche mettendo a disposizione i propri mezzi. Per la durata del disservizio il Corrispettivo del Servizio sarà ridotto in proporzione alla ridotta o mancata erogazione del Servizio, senza applicazione di alcuna sanzione contrattuale.
17.3. Nel caso in cui il Gestore si renda in qualunque modo e misura inadempiente al presente Contratto, l’Ente Concedente gliene farà debita contestazione scritta, invitandolo a dare le proprie giustificazioni entro il termine di tre Giorni, ovvero immediatamente, ove l’urgenza lo richieda. Se tali giustificazioni non siano date o accolte, l’Ente Concedente comunicherà al Gestore diffida ad adempiere nel termine consono alle circostanze, ovvero immediatamente, ove l’urgenza lo richieda, contestualmente irrogando – fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno e, concorrendone i presupposti, alla risoluzione del presente Contratto – le Penali previste nel Capitolato Tecnico, ove sono indicati i fatti di ritardato, inesatto o mancato adempimento produttivi di risarcimento concordato, nonché i tempi e i modi di contestazione e di eventuale controdeduzione.
17.4. Il pagamento delle penali dovrà avvenire entro [trenta] Giorni dalla relativa contestazione, anche in caso di quella sia fatta oggetto di controdeduzioni non accolte o di impugnazione. In caso di mancato pagamento delle Penali nei debiti termini, l’Ente Concedente avrà diritto di attivare la Garanzia Contrattuale, salve le ulteriori, eventuali sanzioni contrattuali e extracontrattuali per l’inadempimento e ferma in ogni caso facoltà di porne l’ammontare a deconto sull’ammontare del Corrispettivo dovuto.
17.5. La contestazione di inadempimenti e l'applicazione delle relative Penali non esonera il Gestore dall'adempimento di tutte le ...