Revisione straordinaria Clausole campione

Revisione straordinaria. La revisione è definita straordinaria quando il Fornitore, a causa di eventi eccezionali ed imprevedibili, richieda un adeguamento dei prezzi superiore al 75% dell’incremento registrato dall’IGR. Nel caso di revisione straordinaria, la richiesta dovrà essere corredata da idonea documentazione giustificativa, e contenere l’indicazione esatta, in termini percentuali, della variazione richiesta. Dalla documentazione prodotta dovrà evincersi, in maniera inequivocabile, l’incremento riscontrato dal Fornitore: a titolo esemplificativo, dovrà essere prodotta la documentazione contabile (es. fatture quietanzate) dalla quale riscontrare gli incrementi dei prezzi che hanno effetto sull’importo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato. In ogni caso, ESTAR, all’esito dell’istruttoria prevista, e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, potrà riconoscere la percentuale richiesta dal Fornitore, riconoscerla solo in parte o non riconoscerla affatto. A tal fine, il RUP condurrà specifica istruttoria, avvalendosi anche delle rilevazioni ISTAT riferite agli indici per divisione della spesa o di prezzari con carattere di ufficialità, all’esito della quale potrà riconoscere la revisione straordinaria ove, sulla base dell’evidenza documentale prodotta dal Fornitore e valutate le specificità della prestazione, riscontri che l’incremento dei prezzi correlati ai fattori che incidono sull’esecuzione della prestazione sia divenuto, a causa di eventi eccezionali e imprevedibili, effettivamente superiore a quello determinato in applicazione dei costi standard o, in mancanza, dell’IGR. Viceversa, qualora a seguito della specifica istruttoria il RUP riscontrasse solo parzialmente, o non riscontrasse affatto, la sussistenza dei presupposti che giustificano la revisione straordinaria, i prezzi delle prestazioni subiranno un adeguamento parziale o non subiranno alcun adeguamento, fatto salvo quanto precisato all’ipotesi b) sotto riportata. In caso di accoglimento, anche parziale, della revisione straordinaria, si procederà con l’adozione di un provvedimento debitamente motivato. Nel caso di accoglimento della richiesta di revisione straordinaria, i nuovi prezzi saranno applicati per un periodo massimo di 6 mesi, decorrenti: 1) per le forniture gestite (anche solo parzialmente) dalla logistica ESTAR, dal primo giorno del primo mese successivo a quello della data della richiesta, se quest’ultima è presentata nella prima decade del mese, ovvero, dal primo giorno del s...
Revisione straordinaria. La revisione straordinaria del corrispettivo è consentita previo confronto tra le parti, in aderenza alla pro tempore dominante giurisprudenza che ne prevede la sussistenza solo ed esclusivamente in casi di eccezionalità; per eccezionalità si intende il verificarsi di “circostanze impreviste e imprevedibili, ossia non sussistenti al momento della sottoscrizione del contratto e delle quali non era prevedibile l’avveramento.” A mero titolo di esempio le parti sono a conoscenza che la giurisprudenza non considera la sottoscrizione di un nuovo CCNL il verificarsi di un evento eccezionale. Le parti sono consapevoli che l’istituto della revisione straordinaria è in stretta vicinanza all’istituto dell’eccessiva onerosità.
Revisione straordinaria. 1. Fermo restando quanto previsto all’art. 26, il Consiglio di Bacino “Polesine”, di sua iniziativa, oppure, su richiesta del Gestore, ove non risulti possibile ricorrere agli altri strumenti previsti dal- la Convenzione, ai fini del mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario, procede alla stesura e alla approvazione della Revisione Straordinaria entro 120 giorni dalla comunicazione con raccomandata A.R. da parte del Gestore per il verificarsi di uno degli eventi di seguito elen- cati: a. modifica del Perimetro del Servizio; b. variazione significativa delle infrastrutture che incide sui costi della gestione del Servi- zio; c. intervenuti mutamenti legislativi, regolamentari o derivanti da accordi di programma; d. variazioni del Metodo tariffario idrico disposte dalle autorità competenti; e. obbligazioni non conosciute all’atto dell’affidamento; f. eventi di Forza Maggiore, che determinino, tra l’altro, Costi Operativi Effettivi supe- riori ai Costi Operativi; g. significativo minore livello di investimenti realizzati rispetto a quelli previsti dal Piano d’Ambito; h. variazione sugli interventi ai sensi di quanto previsto dall’art. 24. 2. Per quanto previsto alle lettere a), b), c), d), e) g) e h), il Consiglio di Bacino “Polesine” provvede a modificare il Piano d’Ambito e quindi la Tariffa con effetti a partire dal verificarsi dell’evento o degli eventi che hanno causato l’alterazione di una o più variabili in esso contenute. 3. Qualora la variazione dei Ricavi di cui al presente comma dipenda da uno scostamento dei volumi erogati rispetto a quelli programmati il Consiglio di Bacino, oltre a dare attuazione a quanto previ- sto al precedente paragrafo del presente comma, modifica il Piano d’Ambito adeguando la previsio- ne dei volumi erogati e quindi lo sviluppo futuro del livello della Tariffa. 4. Per quanto previsto alla lettera g) del presente articolo, qualora l’esame della Relazione Annuale sugli Investimenti evidenzi significativi scostamenti, il Consiglio di Bacino può rivedere la Ta- riffa al fine di recuperare, entro l’anno di avvio della procedura, ammortamenti e remunerazione del capitale relativi alle somme non investite e previste dal Piano di Ambito. Qualora si prospet- tino significativi scostamenti, il Consiglio di Bacino, oltre a dare attuazione a quanto previsto al presente comma, può in qualsiasi momento intervenire per modificare il Piano di Ambito ride- terminando i livelli di spesa e gli Standard Tecnici.
Revisione straordinaria. Il contratto di concessione è suscettibile di concorde revisione, su proposta avanzata dal Comune o dal concessionario. L’eventuale revisione non può spingersi sino a modificare gli elementi essenziali del presente capitolato e la natura generale della concessione. In nessun caso la revisione dei rapporti economici potrà avere efficacia retroattiva. Non si darà corso a revisioni del rapporto contrattuale senza il consenso di ambedue le parti. Peraltro, il rifiuto da parte del concessionario di acconsentire a revisioni del rapporto contrattuale può comportare la legittima risoluzione del contratto stesso da parte del Comune. Un momento obbligatorio di confronto sull’andamento della concessione è previsto a metà del periodo di durata del rapporto contrattuale. Il contratto di concessione potrà eventualmente essere sottoposto a concorde revisione straordinaria esclusivamente in caso di: a) variazione della quantità annua totale di pasti stimata in via indicativa nel presente Capitolato (art. 10), in misura superiore al 20% in più o in meno; b) rilevanti e stabili variazioni di prezzi e di condizioni contrattuali in materia di derrate alimentari o di trattamento economico del personale; c) aumento del personale richiesto nei plessi di distribuzione per dismissione delle “funzioni miste” da parte del personale “Ata” scolastico; d) rilevante e consolidato aumento degli oneri per utenze e tariffe di consumo; e) incremento, su richiesta del Comune e rispetto all’offerta aggiudicata, dei prodotti alimentari certificati “biologici”. Si opera in ogni caso nel rispetto dell’art. 175 del D.Lgs n. 50/2016.

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  • Programmazione Il Cliente, a semplice richiesta di ForGreen, sarà tenuto a comunicare il proprio programma di prelievo di Energia Elettrica per ciascun PDP e si obbliga altresì ad aggiornarlo nel caso in cui, per qualsiasi ragione, ne venisse meno l’attendibilità. In caso di sensibili scostamenti rispetto al dato reale di consumo, ForGreen avrà diritto di modificare le condizioni contrattuali, secondo quanto previsto al precedente art. 10.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • REVISIONE PREZZI Le condizioni economiche ed i prezzi della presente fornitura resteranno invariati per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 106 comma 3 D. Lgv. 50/2016, l’eventuale revisione prezzi è subordinata alla prova a carico dell’aggiudicatario dell’effettivo aumento dei prezzi per cause imprevedibili, con particolare riferimento ai singoli e specifici fattori di costo, e decorrerà dal mese successivo a quello del giorno di ricevimento della richiesta, qualora accolta. La richiesta, che a pena di irricevibilità non potrà effettuarsi nei primi 12 mesi di fornitura, non potrà eccedere l’indice ISTAT di riferimento, pena la facoltà di risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante. Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’aggiudicatario rinuncia espressamente al diritto di cui all’art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente alle prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente, compreso il mancato accordo circa la richiesta di revisione del prezzo.

  • Adesione 1. Ogni Stato che diviene membro dell’AELS può aderire al presente Accordo, a condizioni e modalità da convenire tra le Parti e lo Stato aderente. 2. Per lo Stato aderente, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui lo Stato aderente e l’ultima Parte hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dei termini di adesione.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: PUNTEGGIO MASSIMO

  • Modalità di presentazione delle fatture e pagamento La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:

  • Modalità di adesione 1. L’adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L’adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente. 2. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione. 3. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo. 4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore. 5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa. 6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell’aderente all’utilizzo di tale strumento. L’aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l’esercizio di tale diritto, l’aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all’aderente il momento in cui l’adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso. 7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza. 8. L’aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all’aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.