Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: - a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine con lui convivente; - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del c.c.
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Samples: Insurance Conditions
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenutoindicato in polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitalicapitale, interessi e spese - quale quali civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave. L'assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il massimale stabilito sinistro, e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: - • a cose che l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o o, custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acquadell’acqua, dell'aria dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - ; • da occlusione impianti e rigurgito fogne; • da acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento e tecnici istallati nel fabbricato assicurato.
a) purché con lui conviventi, il coniuge, i genitori, figli i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente parenti e gli affini dell’Assicurato;
b) quando il Contraente o affine con lui convivente; - quando l'Assicurato l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - ;
c) le Società le qualiquali rispetto all’Assicurato, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, fisica siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'artdell’Art. 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/91, nonché gli amministratori delle Società medesime, l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a). L'Assicurato L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’Art. 1917 del c.cCodice Civile.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenutoRicorso Terzi previsto dal pacchetto prescelto e indicato nella Tabella A sopra riportata, delle somme degli importi per capitale, interessi e spese che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se incendio, esplosione e scoppio non causato da colpa graveordigni esplosivi che abbiano colpito le cose assicurate. L'assicurazione 12 di 54 L’assicurazione è estesa ai danni danni: • derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi; per tale estensione il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, entro il massimale stabilito per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 1.000,00 e sino alla concorrenza in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a Euro 50.000,00; • ai veicoli targati di terzi e/o degli addetti con esclusione del 10% del massimale stessoContraente/Assicurato, ai mezzi di terzi adibiti al trasporto durante le operazioni di carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose che si trovano sui mezzi stessi.
1. L'assicurazione non comprende i danni: - a cose che l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - ;
2. di qualsiasi natura conseguenti conseguente ad inquinamento dell'acquadell’acqua, dell'aria dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - :
a) il coniuge, i genitoriil convivente di fatto, i genitori e i figli dell'Assicurato dell’Assicurato, nonché ogni altro se convivente, qualsiasi parente o affine con lui convivente; - affine;
b) quando l'Assicurato l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio Socio a responsabilità illimitata, l'amministratore l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - alla lettera a);
c) le Società le qualiquali rispetto all’Assicurato, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisicafi sica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'artdell’Art. 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge 127/91Codice Civile, nonché gli amministratori delle Società medesime, l’Amministratore, il Legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a). L'Assicurato L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di luilui promosse, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’Art. 1917 del c.cCodice Civile.
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Samples: Insurance Contract
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per legge, di danni materiali e diretti cagionati alle cose di a terzi da per sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della polizza relativamente alle garanzie previste dalla presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa gravesezione. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - sospensioni, totali o parziali - dell'utilizzo di benicose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla a concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: - Assicurato.
a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - ;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad a inquinamento dell'acqua, dell'aria dell'acqua e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - :
c) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente o od affine se con lui convivente; - ;
d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore gli amministratori, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto a);
e) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate, collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori, i legali rappresentanti delle Società medesime e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Societàa). Quanto alle spese giudiziali si applica l'artil disposto dell'Art. 1917 del c.cCodice Civile. La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art.SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale". I-4 EVENTI ATMOSFERICI La Società non risponde dei danni:
I. verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
II. causati da:
a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
b) mareggiata o penetrazione di acqua marina;
c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
d) gelo, sovraccarico di neve;
e) smottamento, cedimento o franamento del terreno;
f) infiltrazione, umidità, stillicidio anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
III. subiti da:
a) alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
b) gru, cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
c) merci, macchinari, attrezzature ed arredamento non fissi per uso e destinazione se posti all'aperto;
d) fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), tettoie, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;
e) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
f) pannelli solari termici o fotovoltaici, lastre in fibrocemento e insegne per effetto della grandine;
g) impianti di produzioni arboree e arbustive;
h) serre, tunnel e loro contenuto. L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza. Si intendono, comunque, esclusi i danni a coperture di fabbricati realizzate esclusivamente con lastre in fibrocemento, in lamiera metallica, in materiale plastico, ed al contenuto sottostante. I-5 EVENTI ATMOSFERICI SU FABBRICATI APERTI SU UNO O PIÙ LATI A parziale deroga a quanto previsto al punto III.d) della garanzia aggiuntiva I-4 "Eventi atmosferici", la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti esclusivamente da tettoie e da fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro. Si intendono, comunque, esclusi i danni a coperture di fabbricati aperti da uno o più lati o di tettoie realizzate esclusivamente con lastre in fibrocemento, in lamiera metallica o in materiale plastico, ed al contenuto sottostante. Restano ferme le altre esclusioni/limitazioni previste nella garanzia aggiuntiva I-4 "Eventi atmosferici". L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza. I-7 FENOMENO ELETTRICO
1. impianti tecnici al servizio di: abitazione, fabbricati, fienili, stalle, se richiamate sulla scheda di polizza e purché non sia richiamato il rischio locativo;
2. Xxxxxxxxxx, attrezzature e arredamento se richiamati nella scheda di polizza;
3. Arredamento abitazione se richiamate le partite abitazione o abitazione adiacente nella scheda di polizza;
4. Impianti di energie rinnovabili se richiamati sulla scheda di polizza;
5. Serre/tunnel se richiamati sulla scheda di polizza.
a) verificatisi in conseguenza di prove o di collaudi, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
b) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore del bene assicurato;
c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
d) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
e) a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose assicurate;
f) causati da: usura, corrosione, ossidazione, arrugginimento, carenza di manutenzione;
g) causati da acqua - o sostanze liquide in genere - ad apparecchiature elettriche ed elettroniche, macchinari, apparecchi (compresi elettrodomestici), impianti; ubicati al di sotto del piano di campagna. In caso di danni subiti alle componenti elettriche ed elettroniche di macchine, apparecchiature ed elettrodomestici, in stato di inattività o aventi vetustà superiore a cinque anni, l'indennizzo sarà determinato in relazione al valore allo stato d'uso e non verrà riconosciuto il "supplemento d'indennità" calcolato come specificato all'Art.SP6 "Determinazione del danno". La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art.SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" ed è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza. Per il terzo sinistro verificatosi nell'annualità assicurativa gli scoperti e le franchigie si intendono raddoppiati, per il quarto sinistro si intendono triplicati. Dal quinto sinistro non si procederà alla liquidazione dell'indennizzo. I-14 ROTTURA LASTRE Sono esclusi i danni derivanti da:
a) vizio di costruzione;
b) difettosa installazione;
c) mancanza di manutenzione;
d) operazioni di rimozione o di trasloco delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono state collocate, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici. Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza. Si intendono esclusi i danni alle serre. La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art.SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" ed è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza. I-20 ASFISSIA BESTIAME Ferme tutte le altre esclusioni di polizza, sono esclusi i danni: L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.
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Ricorso terzi. La Società Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a corrispondere per capitalipagare, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali e diretti cagionati alle cose a cose, in conseguenza di terzi da sinistro un Sinistro al Macchinario assicurato, indennizzabile a termini di polizzaPolizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave. L'assicurazione L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale Massimale stabilito e sino alla concorrenza del 1020 % del massimale Massimale stesso. L'assicurazione L'Assicurazione non comprende i danni: - ✓ a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - ✓ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; ✓ da Furto; ✓ derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; ✓ derivanti da Responsabilità Civile professionale; ✓ sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile. Non sono comunque considerati terzi: - ✓ I. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - ✓ II. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - ✓ III. le Società le qualiquali rispetto all'Assicurato, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai a sensi dell'artdell' art. 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge 127/91C.C., nonché nonchè gli amministratori delle medesime. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la Compagnia ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della SocietàCompagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del c.cCodice Civile.
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Samples: Insurance Policy
Ricorso terzi. La Società Se in Polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, l’Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicuratoil Contraente e/o l’Assicurato, fino alla concorrenza nel limite del massimale convenutoconvenuto e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1.34 “Assicurazione parziale” delle Condizioni che regolano il caso di Sinistro della Sezione I All Risks danni diretti, delle somme che egli di quanto questi sia tenuto a corrispondere per pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese - spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati ai sensi beni mobili ed immobili dei vicini e/o inquilini, nonché a qualsiasi altra proprietà di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose terzi, compresi i cicli, motocicli, autovetture, automezzi, indumenti ed oggetti sia di dipendenti che di terzi da sinistro indennizzabile a termini anche nell’ambito degli stabilimenti, in conseguenza di polizzaIncendio o altro evento non escluso dalla presente Xxxxxxx, che colpisca le cose assicurate. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave. L'assicurazione L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - sospensioni, totali o parziali - dell'utilizzo parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stessostabilito in Polizza. L'assicurazione non comprende i danni: - a cose che l'Assicurato il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato del Contraente e/o dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acquadell’acqua, dell'aria dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - :
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché ogni qualsiasi altro parente o od affine con lui convivente; - ;
b) quando il Contraente e/o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate l'amministratore. Il Contraente e/o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato l’Assicurato deve immediatamente informare la Società l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di luiLui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società l’Impresa avrà la facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodel Contraente e/o dell’Assicurato. L'Assicurato Il Contraente e/o l’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Societàdell’Impresa. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’Art. 1917 del c.cCodice Civile.
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Samples: Insurance Policy
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitalicapitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia garanzia, il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa gravegrave dell'Assicurato/Contraente. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: - • a cose che l'Assicurato l'Assicurato/Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato dell'Assicurato/Contraente ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - • il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato dell'Assicurato/Contraente nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - • quando l'Assicurato l'Assicurato/Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - • le Società le qualiquali rispetto all'Assicurato/Contraente, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai a sensi dell'art. 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge 127/91C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n° 216, nonché gli amministratori delle medesimedellemedesime. L'Assicurato L'Assicurato/Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato/Contraente. L'Assicurato L'Assicurato/Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del c.c.C.C.. Esemplare per: Contraente da rendere firmato a SACE BT Intermediario
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Ricorso terzi. Le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro garantito a termini di polizza. Sono compresi tra i vicini i coinquilini, i condomini nonché il proprietario dell’immobile stesso, per le parti non locate dall’Assicurato. Rientrano in tale voce, fino alla concorrenza dell’importo indicato, anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni o di attività di terzi. In relazione alle sopracitate garanzie “Ricorso Terzi” e “Ricorso Terzi Locatari” La Società si obbliga a tenere tiene indenne l'Assicuratol’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini garantito ai sensi di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave. L'assicurazione è estesa ai Sono compresi i danni derivanti causati da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o artigianali, agricole, di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro, con il massimale stabilito e sino alla concorrenza limite del 10% del massimale stessomassimale. L'assicurazione Nell’ambito di operatività della presente garanzia non comprende sono compresi i danni: - a danni alle cose che l'Assicurato l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo titolo ma sono compresi i danni ai veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i o di terzi, ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero o scarico o in sosta nell'ambito delle anzidette nell’ambito di tali operazioni, nonché le e alle cose sugli stessi mezzi trasportate; - trasportate su tali veicoli e mezzi. Sono altresì esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti ad a inquinamento dell'acquadell’aria, dell'aria dell’acqua e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine con lui convivente; - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato deve immediatamente informare la L’Assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili o e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti tutte le notizie e le prove informazioni utili alla difesa difesa, e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e assumerà la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artdell’assicurato con riferimento all’art. 1917 del c.cCodice Civile.
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Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenutoprestato con specifica partita di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitalicapitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti diretti, cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave. L'assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di benicose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 1020% (venti per cento) del massimale stessoconvenuto. L'assicurazione non comprende i danni: - a cose che l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura natura, conseguenti ad inquinamento dell'acquadell’acqua, dell'aria dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato dell'Assicurato, nonché ogni altro parente c/o affine se con lui convivente; - quando l'Assicurato l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società le qualiche, rispetto all'Assicurato che quando l'Assicurato non sia è una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai a sensi dell'art. 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge 127/91Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve dove astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del c.c.
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Samples: Insurance Policy
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenutoconvenuto per tutte le ubicazioni, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa gravegrave dell’Assicurato. L'assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni interruzione o sospensioni sospensione - totali totale o parziali parziale - dell'utilizzo dell’utilizzo dei beni di beniterzi, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino fino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione L’Assicurazione non comprende copre i danni: - − a cose che l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - − di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acquadell’acqua, dell'aria dell’aria e del suolo; − derivanti da obblighi di natura contrattuale e/o professionale o riconducibili alla fornitura di servizi, beni, informazioni, programmi, manutenzioni, installazioni e/o prestazioni di servizi o semplice vendita, gestione o consegna e/o a terzi, di software sotto qualsiasi forma. Non sono comunque considerati terziTerzi: - − il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato dell’Assicurato nonché ogni qualsiasi altro parente e/o affine se con lui convivente; - − quando l'Assicurato l’Assicurato non sia una persona fisica, fisica il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le − la Società le qualiquali rispetto all’Assicurato, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'artdell’art. 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge 127/91nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato L’assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria delle proprie responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artil disposto dell’art. 1917 del c.cCodice Civile.
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Samples: Insurance Policy
Ricorso terzi. La Società Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenutoMassimale assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere risarcire per capitalicapitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose Cose di terzi e/o dei locatari derivanti da sinistro un Sinistro indennizzabile a ai termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa gravesezione. L'assicurazione L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito Massimale assicurato e sino alla concorrenza del 10% del massimale Massimale stesso. L'assicurazione L’Assicurazione non comprende i danni: - :
a) a cose Cose che l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia consegna, custodia, o detenga a qualsiasi titolo, salvo salvo: • i veicoli veicoli, gli indumenti e gli Effetti personali (esclusi i valori) dei dipendenti dell'Assicurato ed Prestatori di lavoro dell’Assicurato; • i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero o in sosta nell'ambito nello svolgimento delle anzidette operazioni, nonché le cose Cose trasportate sugli stessi mezzi trasportate; - mezzi;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad a inquinamento dell'acquadell’acqua, dell'aria dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - :
1) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - ;
2) quando l'Assicurato l’Assicurato non sia una persona fisica, : il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società le quali, rispetto all'Assicurato che ;
3) qualora l’Assicurato non sia una persona fisica, le società che, rispetto a esso, siano qualificabili ai sensi di legge come controllanti, controllate o controllate, collegate, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato L’Assicurato deve immediatamente informare la Società Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e difesa; la Società avrà la Compagnia ha facoltà di assumere la direzione gestione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato P.0397.CGA - XX. 00.0000 - R. 01/24 - PAG. 24 di 131 L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del c.cCodice civile.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenutoMassimale indicato in Polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitalicapitale, interessi e spese - – quale civilmente responsabile ai sensi di legge - Legge – per danni Danni materiali e diretti cagionati alle cose Cose di terzi da sinistro Sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato Sezione Danni ai beni. L’Assicurazione comprende le Attrezzature utilizzate da colpa graveditte terze per l’esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro. L'assicurazione L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dell’utilizzo di beni, beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito Massimale indicato in Polizza e sino fino alla concorrenza del 10% del massimale Massimale stesso. L'assicurazione L’Assicurazione non comprende i danni: - :
a) a cose Cose che l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose Cose trasportate sugli stessi mezzi trasportate; - purché non destinate all’Assicurato né in corso di spedizione da parte dello stesso;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acquadell’acqua, dell'aria dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - • il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato dell’Assicurato nonché ogni altro parente o affine con lui conviventei componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di Stato di famiglia; - • quando l'Assicurato l’Assicurato non sia una persona fisica, : il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - • le Società società le qualiquali rispetto all’Assicurato, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'artdell’Art. 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge 127/91Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’Art. 1917 del c.c.Codice Civile. 9 ?
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Il Commercio
Ricorso terzi. La Società Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, fino a tale importo per ogni sinistro l’Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitalicapitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro evento indennizzabile a termini di polizzaper garanzie previste dalla presente Sezione. Ai soli fini I N C E N D I O L’assicurazione comprende altresì, sino alla concorrenza del 10% della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave. L'assicurazione è estesa ai predetta somma assicurata, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione L’assicurazione non comprende i danni: - • a cose che l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed dell’Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito sosta, nell’ambito aziendale, in occasione delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acquadell’acqua, dell'aria dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - • il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - • quando l'Assicurato l’Assicurato non sia è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - • le Società le quali, rispetto all'Assicurato all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'artdell’art. 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge 127/91Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n° 216, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato L’Assicurato deve immediatamente informare la Società l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società l ’Impresa avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Societàdell’Impresa. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del c.cCodice Civile.
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Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitalicapitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia condizione particolare il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa gravegrave dell'Assicurato e da colpa grave e dolo del dipendente. L'assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: - a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società le qualiquali rispetto all'Assicurato, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai a sensi dell'art. 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge 127/91Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del c.cCodice Civile.
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Samples: Insurance Policy
Ricorso terzi. La Società FONDIARIA - SAI si obbliga a tenere indenne l'Assicuratoinden- ne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale massi- male convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitalicapitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di dei Quadri I e II della presente polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave. L'assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni in- terruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dell’utilizzo di beni, nonché di attività industrialiindustria- li, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale mas- simale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione L’Assicurazione non comprende i danni: - – a cose che l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei suoi dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto tra- sporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - – di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acquainquina- mento dell’acqua, dell'aria dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - – il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato dell’Assicurato nonché ogni altro parente o affine altra persona stabilmente convi- vente con lui conviventel’Assicurato; - – quando l'Assicurato l’Assicurato non sia una persona fisicafisi- ca, il legale rappresentante, il socio a responsabilità respon- sabilità illimitata, l'amministratore l’amministratore e le persone perso- ne che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - – le Società le qualiquali rispetto all’Assicurato, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'artdell’art. 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge 127/91Codice Civile nel testo di cui alla legge 7/6/1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato L’Assicurato deve immediatamente informare la Società FONDIARIA - SAI delle procedure civili o penali pena- li promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti docu- menti e le prove utili alla difesa e la Società FONDIARIA - SAI avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la della difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione tran- sazione o riconoscimento della propria responsabilità responsa- bilità senza il consenso della SocietàFONDIARIA - SAI. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del c.cCodice Civile.
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Samples: Insurance Agreement
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenutoMassimale indicato in Polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitalidellesommecheeglisiatenutoacorrisponderepercapitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile interessiespese- qualecivilmenteresponsabile ai sensi di legge Legge - per danni Danni materiali e diretti cagionati alle cose Cose di terzi da sinistro Sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato Sezione Danni ai beni. L’Assicurazione comprende le Attrezzature utilizzate da colpa graveditte terze per l’esecuzione di lavori di ma- nutenzione presso i Locali assicurati, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro. L'assicurazione L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dell’utilizzo di beni, beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito Massimale indicato in Polizza e sino fino alla concorrenza del 10% del massimale Massimale stesso. L'assicurazione L’Assicurazione non comprende i danni: - :
a) a cose Cose che l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose Cose trasportate sugli stessi mezzi trasportate; - purché non destinate all’Assicurato né in corso di spedizione da parte dello stesso;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acquadell’acqua, dell'aria dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge• le persone coniugate o unite civilmente o conviventi di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato dell’Assicurato nonché ogni altro parente o affine con lui conviventei componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di Stato di famiglia; - • quando l'Assicurato l’Assicurato non sia una persona fisica, : il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - • le Società società le qualiquali rispetto all’Assicurato, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'artdell’Art. 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge 127/91Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’Art. 1917 del c.c.Codice Civile. 9
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Alberghi E Attività Ricettive
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’As- sicurato, fino alla concorrenza del massimale convenutomassima- le convenuto e nella forma a Primo rischio assoluto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitalicapitale, interessi e spese spe- se - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro Sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile Sezione Incendio. L’assicurazione comprende, anche se causato le attrez- zature utilizzate da colpa graveditte terze per l’ese- cuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati, fino alla concorrenza di € 5.000,00. L'assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali par- ziali - dell'utilizzo dell’utilizzo di beni, beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino fino alla concorrenza concor- renza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione L’assicurazione non comprende i danni: - :
1) a cose che l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, titolo salvo le cabine elettriche di proprietà di società di servizi e i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato dell’As- sicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico ca- rico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sugli stessi mezzi trasportate; - stessi;
2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acquainquina- mento dell’acqua, dell'aria dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - :
3) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - ;
4) quando l'Assicurato l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti rap- porti di cui al punto precedente; - ;
5) le Società le qualiquali rispetto all’Assicurato, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili qua- lificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'artdell’Art. 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge 127/91Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesimeme- desime. L'Assicurato L’Assicurato deve immediatamente informare informa- re la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti docu- menti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione gestione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’Art. 1917 del c.cCodi- ce Civile.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Piccola E Media Impresa
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitalicapitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni diretti e materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini in conseguenza di polizzaincendio, esplosione o scoppio che abbia colpito le cose assicurate. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave. L'assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 1020% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: Condizioni di assicurazione GenerAttività mod. GA99/06 Edizione 01.06.2017 Sezione Incendio - Pagina 33 di - a cose che l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato dipendenti, dei clienti e dei fornitori dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito nell’ambito delle anzidette suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. Restano in ogni caso esclusi dalla presente garanzia i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico che costituiscono “Merci”; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acquadell’acqua, dell'aria dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - quando l'Assicurato l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società le qualiquali rispetto all’Assicurato, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai a sensi dell'artdell’art. 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge 127/91Codice Civile nel testo di cui alla legge 7/6/1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del c.cCodice Civile.
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Samples: Assicurazione Multirischio Per Artigiani E Piccole Imprese
Ricorso terzi. La Società Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenutoMassimale assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere risarcire per capitalicapitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose Cose di terzi e/o dei locatari derivanti da sinistro un Sinistro indennizzabile a ai termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa gravesezione. L'assicurazione L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito Massimale assicurato e sino alla concorrenza del 10% del massimale Massimale stesso. L'assicurazione L’Assicurazione non comprende i danni: - :
a) a cose Cose che l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia consegna, custodia, o detenga a qualsiasi titolo, salvo salvo: • i veicoli veicoli, gli indumenti e gli Effetti personali (esclusi i valori) dei dipendenti dell'Assicurato ed Prestatori di lavoro dell’Assicurato; • i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero o in sosta nell'ambito nello svolgimento delle anzidette operazioni, nonché le cose Cose trasportate sugli stessi mezzi trasportate; - mezzi;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad a inquinamento dell'acquadell’acqua, dell'aria dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - :
1) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - ;
2) quando l'Assicurato l’Assicurato non sia una persona fisica, : il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società le quali, rispetto all'Assicurato che ;
3) qualora l’Assicurato non sia una persona fisica, le società che, rispetto a esso, siano qualificabili ai sensi di legge come controllanti, controllate o controllate, collegate, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato L’Assicurato deve immediatamente informare la Società Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e difesa; la Società avrà la Compagnia ha facoltà di assumere la direzione gestione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del c.cCodice civile.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Ricorso terzi. La Società FONDIARIA - SAI si obbliga a tenere indenne l'Assicuratoinden- ne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale massi- male convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitalicapitale, interessi e spese - – quale civilmente responsabile ai sensi di legge - – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di dei Quadri I e II della presente polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave. L'assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni in- terruzioni o sospensioni - – totali o parziali - dell'utilizzo – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industrialiindustria- li, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale mas- simale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione L’assicurazione non comprende i danni: - – a cose che l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei suoi dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto tra- sporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - – di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acquainquina- mento dell’acqua, dell'aria dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - – il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato dell’Assicurato nonché ogni altro parente o affine altra persona stabilmente convi- vente con lui conviventel’Assicurato; - – quando l'Assicurato l’Assicurato non sia una persona fisicafisi- ca, il legale rappresentante, il socio a responsabilità respon- sabilità illimitata, l'amministratore l’amministratore e le persone perso- ne che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - – le Società le qualiquali rispetto all’Assicurato, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'artdell’art. 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge 127/91Codice Civile nel testo di cui alla legge 7/6/1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato L’Assicurato deve immediatamente informare la Società FONDIARIA - SAI delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti documen- ti e le prove utili alla difesa e la Società FONDIARIA - SAI avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione tran- sazione o riconoscimento della propria responsabilità responsa- bilità senza il consenso della SocietàFONDIARIA - SAI. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del c.cCodice Civile.
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Samples: Insurance Contract
Ricorso terzi. La Società Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenutoMassimale assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere risarcire per capitalicapitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose Cose di terzi e/o dei locatari derivanti da sinistro un Sinistro indennizzabile a ai termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa gravesezione. L'assicurazione L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito Massimale assicurato e sino alla concorrenza del 10% del massimale Massimale stesso. L'assicurazione L’Assicurazione non comprende i danni: - :
a) a cose Cose che l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia consegna, custodia, o detenga a qualsiasi titolo, salvo salvo: • i veicoli veicoli, gli indumenti e gli Effetti personali (esclusi i valori) dei dipendenti dell'Assicurato ed Prestatori di lavoro dell’Assicurato; • i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero o in sosta nell'ambito nello svolgimento delle anzidette operazioni, nonché le cose Cose trasportate sugli stessi mezzi trasportate; - mezzi;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad a inquinamento dell'acquadell’acqua, dell'aria dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - :
1) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - ;
2) quando l'Assicurato l’Assicurato non sia una persona fisica, : il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società le quali, rispetto all'Assicurato che ;
3) qualora l’Assicurato non sia una persona fisica, le società che, rispetto a esso, siano qualificabili ai sensi di legge come controllanti, controllate o controllate, collegate, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato P.0398.CGA - ED. 10.2022 - PAG. 29 di 121 L’Assicurato deve immediatamente informare la Società Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e difesa, la Società avrà la Compagnia ha facoltà di assumere la direzione gestione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’art. 1917 del c.cCodice civile.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Ricorso terzi. La Società (operante solo se indicata in polizza la relativa somma assicurata) Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicuratoil Contraente/Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitalicapitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa gravegrave del Contraente/Assicurato e/o Conduttore. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione L’Assicurazione non comprende i danni: - a cose che l'Assicurato il Contraente/Assicurato e/o il Conduttore abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato del Contraente/Assicurato e/o Conduttore ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acquadell’acqua, dell'aria dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - :
a) purché con lui conviventi, il coniuge, i genitorifigli, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente parenti e gli affini del Contraente/Assicurato se Conduttore e/o affine con lui convivente; - il Conduttore;
b) quando l'Assicurato il Contraente/Assicurato se Conduttore e/o Conduttore non sia sano una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto a);
c) le Società le quali rispetto al Contraente/Assicurato se Conduttore e/o il Conduttore, che non siano una persona fisica siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/91, nonché delle Società medesime, l’Amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate a). Il Contraente/Assicurato e/o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato Conduttore deve immediatamente informare la Società Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società Generali Italia avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodel Contraente/Assicurato. L'Assicurato Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Societàdi Generali Italia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’Art. 1917 del c.cCodice Civile.
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Samples: Assicurazione Per La Copertura Di Fabbricati Oggetto Di Finanziamento
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere Compagnia tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere pagare, per capitalicapitale, interessi e spese - spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose mobili e immobili di terzi da sinistro indennizzabile a termini dall’azione diretta di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile taluno dei rischi garantiti o come conseguenza immediata di tale azione, anche se causato originata da colpa grave. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo grave dell’Assicurato.
(a) per le cose di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: - a cose terzi che l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli (compresi quelli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi prestatori di trasporto lavoro) che si trovino in sosta o sotto carico e scaricoscarico nell’ambito dell’esercizio assicurato (definizione n° 6) , ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché e le cose sugli stessi mezzi trasportate; - in essi contenute;
(b) per i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acquadell’aria, dell'aria dell’acqua, del suolo e del suolosottosuolo, anche se cagionati da taluno dei rischi garantiti. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, genitori ed i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente; - quando l'Assicurato l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio i Soci a responsabilità illimitataillimitata e gli Amministratori, l'amministratore e nonché le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società Compagnia le qualiquali rispetto all’Assicurato, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. dell’articolo 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge 127/91Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n° 216, nonché gli amministratori Amministratori delle medesime. L'Assicurato Entro il limite di indennizzo stabilito in Specifica per questa altra garanzia e fino a concorrenza del sottolimite di indennizzo del 20% dello stesso, l’assicurazione sopra delimitata è estesa ai danni immateriali, derivanti dai danni materiali anzidetti, per interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole, professionali o di servizi, o dell’utilizzo di beni. In caso di sinistro l’Assicurato deve immediatamente tempestivamente informare la Società Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società Compagnia avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto le difese dell’Assicurato; quanto alle spese giudiziali di assistenza legale e di giudizio, si applica l'art. il terzo comma dell’articolo 1917 del c.cCodice Civile.
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Samples: Insurance Agreement
Ricorso terzi. La Società Assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenutodi €. 5.000.000,00 per sinistro, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitalicapitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a ai termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa gravegrave dell’Assicurato . L'assicurazione L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione L’Assicurazione non comprende i danni: - ◼ a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e o scarico, ovvero in sosta nell’Ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - ◼ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acquadell’acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - ◼ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - ◼ quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al e/o punto precedente; - ◼ le Società le qualiquali rispetto all'Assicurato, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, collegate ai sensi dell'art. 2359 dell'art.2359 del c.c. così come modificato dalla Codice Civile nel testo di cui alla Legge 127/917giugno 1975 n.216, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato L’Assicurato deve immediatamente informare la Società Assicuratrice delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della SocietàSocietà Assicuratrice. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 l'art.1917 del c.cCodice Civile.
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Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere Compagnia tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere pagare, per capitalicapitale, interessi e spese - spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose mobili e immobili di terzi da sinistro indennizzabile a termini dall’azione diretta di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile taluno dei rischi garantiti o come conseguenza immediata di tale azione, anche se causato originata da colpa grave. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo grave dell’Assicurato.
(a) per le cose di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: - a cose terzi che l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli (compresi quelli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi prestatori di trasporto lavoro) che si trovino in sosta o sotto carico e scaricoscarico nell’ambito dell’esercizio assicurato (definizione n° 6) , ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché e le cose sugli stessi mezzi trasportate; - in essi contenute;
(b) per i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acquadell’aria, dell'aria dell’acqua, del suolo e del suolosottosuolo, anche se cagionati da taluno dei rischi garantiti. Non sono comunque considerati terzi: - • il coniuge, i genitori, genitori ed i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente; - • quando l'Assicurato l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio i Soci a responsabilità illimitataillimitata e gli Amministratori, l'amministratore e nonché le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - • le Società Compagnia le qualiquali rispetto all’Assicurato, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. dell’articolo 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge 127/91Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n° 216, nonché gli amministratori Amministratori delle medesime. L'Assicurato Entro il limite di indennizzo stabilito in Specifica per questa altra garanzia e fino a concorrenza del sottolimite di indennizzo del 20% dello stesso, l’assicurazione sopra delimitata è estesa ai danni immateriali, derivanti dai danni materiali anzidetti, per interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole, professionali o di servizi, o dell’utilizzo di beni. In caso di sinistro l’Assicurato deve immediatamente tempestivamente informare la Società Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società Compagnia avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto le difese dell’Assicurato; quanto alle spese giudiziali di assistenza legale e di giudizio, si applica l'art. il terzo comma dell’articolo 1917 del c.cCodice Civile.
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Samples: Convenzione Assicurativa
Ricorso terzi. La Società Società, qualora attivata la garanzia nella scheda tecnica, si obbliga a tenere indenne il Contraente o l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitalicapitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge Legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi direttamente causati da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, anche se causato da avvenuti con colpa gravegrave dell'Assicurato o del Contraente ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al paragrafo precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il massimale stabilito e sinistro, sino alla concorrenza del 1020% del massimale stessomassimale. L'assicurazione non comprende La Società si obbliga inoltre a tenere indenne il Contraente o l'Assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per i danni: - soli danni materiali e diretti causati da Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente ovvero degli amministratori o dei soci a cose che l'Assicurato abbia responsabilità illimitata, a Fabbricati e relativo Contenuto di proprietà di terzi, concessi temporaneamente in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolouso all'Assicurato/Contraente. Ciò, salvo fino alla concorrenza dei limiti di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, riportati negli allegati alla Scheda Tecnica, senza vincolo alcuno di ubicazione, purché entro i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi confini dello Stato Italiano, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - X. Xxxxxx.
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato del Contraente o dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - ;
b) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedentealla lettera a); - le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate Il Contraente o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato Il Contraente o l'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del c.c.
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Samples: Insurance Policy
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicuratol’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenutoMassimale indicato in Polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitalidellesommecheeglisiatenutoacorrisponderepercapitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile interessiespese- qualecivilmenteresponsabile ai sensi di legge Legge - per danni Danni materiali e diretti cagionati alle cose Cose di terzi da sinistro Sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato Sezione Danni ai beni. L’Assicurazione comprende le Attrezzature utilizzate da colpa graveditte terze per l’esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro. L'assicurazione L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dell’utilizzo di beni, beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito Massimale indicato in Polizza e sino fino alla concorrenza del 10% del massimale Massimale stesso. L'assicurazione L’Assicurazione non comprende i danni: - :
a) a cose Cose che l'Assicurato l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose Cose trasportate sugli stessi mezzi trasportate; - purché non destinate all’Assicurato né in corso di spedizione da parte dello stesso;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acquadell’acqua, dell'aria dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - • il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato dell’Assicurato nonché ogni altro parente o affine con lui conviventei componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di “Stato di famiglia”; - • quando l'Assicurato l’Assicurato non sia una persona fisica, : il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - • le Società società le qualiquali rispetto all’Assicurato, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'artdell’Art. 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge 127/91Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicuratodell’Assicurato. L'Assicurato L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'artl’Art. 1917 del c.c.Codice Civile. 9
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Il Commercio