RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. dell’accordo quadro ovvero del singolo contratto esecutivo, previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Tempistica, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti Subcontratti / Articolo Avvalimento /, Articolo Composizione societaria (d.p.c.m. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi. Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere: a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori affidati; b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro, nei contratti esecutivi o nei documenti in essi richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto; c) quando l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro e dei contratti La Committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi: a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell’importo complessivo dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi; b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzate; c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la Concessionaria/Committente.; d) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’appaltatore; e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione; f) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. g) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione dei singoli contratti esecutivi, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 3, d.lgs. 50 del 2016; h) Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 4, d.lgs. 50 del 2016. La Committente, inoltre, procederà con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, in uno dei seguenti casi: 1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80. Il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, potrà essere altresì risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, l’accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge. In caso di risoluzione per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: La dichiarazione di risoluzione verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente. In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera contrattuale per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata. La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione , stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni. Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni. In tutti i casi di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno. L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi, fatto salvo quanto dovuto alla Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione.
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Samples: Contratto Accordo Quadro, Framework Agreement
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Costituiscono motivo La risoluzione del contratto è disposta di risoluzione ai sensi dell’artdiritto qualora l'Affidatario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione o qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa nei confronti dell'Affidatario. 1456 c.c. dell’accordo quadro ovvero del singolo contratto esecutivo, previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Tempistica, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti Subcontratti / Articolo Avvalimento /, Articolo Composizione societaria (d.p.c.m. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi. CostituisconoIl Comune avrà, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere:
a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori affidati;
b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro, nei contratti esecutivi o nei documenti in essi richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) quando l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro e dei contratti La Committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivicontratto, ai sensi dell’artdell’Art. 108 d.lgs1456 del c.p.c. 50 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatorequalora l'Affidatario si renda colpevole di gravi inadempienze, in uno dei seguenti casi:
a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell’importo complessivo dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi;
b) presenza in cantiere tra cui: - cessazione dell’attività dell'Affidatario; - prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di ditte non comunicate/autorizzatelavoro subordinato o autonomo o di collaborazione, ovvero attività svolte in caso di prestazioni rese da ditte diverse personale non assicurato. - chiusura totale e/o parziale, anche temporanea, degli impianti sportivi, senza giustificato motivo; - uso degli impianti sportivi in modo difforme da quelle comunicate/autorizzate;
c) cessazione quanto previsto dal presente Capitolato; - ripetute violazioni alle norme contenute nella presente Capitolato; - produzione di danneggiamenti, intenzionali o derivati da negligenze, ai beni di proprietà comunale; - contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti personale dell'Affidatario; - conduzione tecnica e funzionale degli impianti tale, da pregiudicare l’incolumità e la Concessionaria/Committente.;
d) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’appaltatore;
e) per eventi quali la irrogazione salute degli utenti; - reiterati ritardi nei pagamenti delle utenze; - inosservanza di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;
f) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
g) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione dei singoli contratti esecutivi, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 3, d.lgs. 50 del 2016;
h) Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 4, d.lgs. 50 del 2016. La Committente, inoltre, procederà con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, in uno dei seguenti casi:
1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure impegni assunti contrattualmente verso il Comune o verso l'utenza, compresa la mancata attuazione delle migliorie tecniche offerte in sede di prevenzione gara; - il mancato reintegro della Garanzia Definitiva secondo i termini previsti al precedente Art. 25; - applicazione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzionetariffe superiori a quelle fissate annualmente dalla Giunta Comunale; - cessione, anche parziale, della gestione assunta, salvo quanto previsto all’artdal precedente Art. 9413; - inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, comma 3n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, d.lgs. 159 a norma dell’articolo 54 del 2011decreto legislativo 30 marzo 2001, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80. Il presente accordon. 165”, nonché i singoli contratti esecutividel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano, potrà essere altresì risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, l’accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge. In caso di risoluzione per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVEArt. Ad integrazione della disciplina prevista dall’art20. Per tutto quanto non previsto si applica l'Art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: La dichiarazione di risoluzione verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a.rD.Lgs. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente. In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera contrattuale per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata. La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione , stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni. Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni. In tutti i casi di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno. L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi, fatto salvo quanto dovuto alla Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione50/2016.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Affidamento Della Gestione Delle Palestre Comunali
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 dell’art.1456 c.c. dell’accordo quadro ovvero del singolo contratto esecutivo., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo TempisticaProgramma esecutivo Dettagliato dei Lavori, Articolo Tempistica dell’appalto , Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – - Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, ; Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – lavorazione- Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale, ; Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, ; Articolo Subappalti Subcontratti / Articolo Avvalimento /, Articolo Composizione societaria (d.p.c.m. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi. Subcontratti/ e Imprese ausiliarie/. Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalereavvalere :
a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattualistabilite nel presente contratto, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori affidatioggetto del presente contratto;
b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro, nei contratti esecutivi o nei documenti in essi richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) quando l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro e dei contratti La Committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi:
a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell’importo complessivo dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi;
b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzate;
c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la Concessionaria/Committente.;
d) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’appaltatore;
e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;
f) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
g) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione dei singoli contratti esecutivi, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 3, d.lgs. 50 del 2016;
h) Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 4, d.lgs. 50 del 2016. La Committente, inoltre, procederà con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, in uno dei seguenti casi:
1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80. Il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, potrà essere altresì risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, l’accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge. In caso di risoluzione per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: La dichiarazione di risoluzione verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente. In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera contrattuale per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata. La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione , stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni. Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni. In tutti i casi di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno. L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi, fatto salvo quanto dovuto alla Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione.
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Samples: Contract for Works Execution, Contract for Works Execution
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Costituiscono motivo 16.1 Oltre alle ipotesi di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. dell’accordo quadro ovvero del singolo contratto esecutivo, previa dichiarazione espressamente previste nel presente atto e nel CSA
a. mancato rientro o mancata integrazione della Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Tempistica, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti Subcontratti / Articolo Avvalimento /, Articolo Composizione societaria (d.p.c.m. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi. Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere:
a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori affidaticauzione definitiva;
b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro, nei contratti esecutivi o nei documenti in essi richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) quando l’Appaltatore non adempia b. applicazioni di penali contrattuali per un importo complessivo pari al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro e dei contratti La Committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi:
a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell’importo complessivo dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi;
b(dieci per cento) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzate;
c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la Concessionaria/Committente.;
d) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’appaltatore;
e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;
f) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
g) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione dei singoli contratti esecutivi, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità corrispettivo di cui all’art. 1085 del Contratto, comma 3, d.lgs. 50 fatto salvo il risarcimento del 2016maggior danno;
h) Qualora, al di fuori di c. nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all’esecuzione delle prestazioni in conformità a quanto previsto al punto precedentedal Contratto e dal CSA.
d. nel caso in cui l’Appaltatore non inizi le prestazioni oggetto del Contratto entro la data stabilita ovvero non li completi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contrattocause allo stesso imputabili, secondo le nei tempi previsti dal Contratto, dal CSA;
e. l’Appaltatore non provveda all’espletamento dei lavori e/o all’esecuzione di singole parti degli stessi, ritenuti essenziali dalla Stazione Appaltante, nei tempi e modalità previsti nel CSA;
f. l’Appaltatore sospenda ingiustificatamente i lavori;
g. in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza di cui all’art. 108, comma 4, d.lgs. 50 21 del 2016. La Committente, inoltre, procederà con la risoluzione presente Contratto;
h. in caso di violazione delle disposizioni in materia di subappalto;
i. in caso di violazione del divieto di cessione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, in uno e di cessione dei seguenti casi:crediti derivanti dal presente Contratto senza autorizzazione da parte di APL .
1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per 16.2 In tutti i reati di cui all’articolo 80. Il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, potrà essere altresì risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento violazione da parte dell’Appaltatore degli altri obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle prestazionicontrattuali, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, l’accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge. In caso di risoluzione per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva diversi da quelli di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: La dichiarazione punto 16.1, APL invierà all’Appaltatore, a mezzo di risoluzione verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata ., diffida ad adempiere - con un termine minimo di 15 (quindici) giorni, naturali e la stessa riporterà l’indicazione del termine consecutivi - e qualora l’Appaltatore non adempia entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente. In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera contrattuale per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata. La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione , stabilisce, con un preavviso di venti giornitermine indicato, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni. Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni. Contratto sarà automaticamente risolto.
16.3 In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore inadempimento, all’Appaltatore verrà riconosciuto il Committente avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, con decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti in capo ad APL dallo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell’ammontare dei danni subiti da APL medesima.
16.4 In ogni caso di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi risoluzione del precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articoloContratto, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatorel’Appaltatore sarà tenuto a risarcire ad APL tutti i danni, fino diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, e a capienzarifondere alla stessa i maggiori oneri subiti. Resta salvo il pagamento delle penali, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVEall’art. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto 18 del Committente ad agire nei confronti dell’AppaltatoreCSA Norme Generali, nei casi predettiqualora nel frattempo maturate.
16.5 L'Appaltatore è, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno. L’Appaltatorecomunque, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino obbligato a portare a compimento le prestazioni in corso alla data di risoluzione dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi, fatto salvo quanto dovuto alla Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazionedel Contratto.
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Samples: Construction Contract
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Costituiscono motivo Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati al Concessionario. In tale ipotesi, fermo restando quanto indicato ai precedenti artt. 16 e 18, il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà al RUP una relazione particolareggiata e formulerà, per iscritto, la contestazione degli addebiti al Concessionario, assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, ovvero un termine inferiore in funzione della gravità, per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Dirigente, su proposta del RUP, procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali e salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all’Aggiudicatario a mezzo PEC. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi: - fallimento del Concessionario; - in tutti i casi previsti dall’art. 108, comma 2 del D.lgs. 50/2016; - mancato rispetto delle norme del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165”, nonché del codice di comportamento integrativo del Comune di Spoleto approvato con D.G.C. n. 45 del 02.03.2017; - subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto; - nelle ipotesi previste al precedente art. 26; - effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136; - nelle ipotesi previste dalla legge; - perdita finanziamento regionale previsto per l'installazione del sistema di bike sharing. Ai sensi del protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, allegato alla documentazione di gara, sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Spoleto il 15/07/2016, il contratto è altresì risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. dell’accordo quadro ovvero nei seguenti casi: − qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del singolo contratto esecutivoo subcontratto, previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti informazioni interdittive di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni agli artt. 91 e coperture assicurative94 del D.Lgs. 159/2011, Articolo Tempistica, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza ovvero la sussistenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Misure ipotesi di sicurezza collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse; − grave e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di inquinamento ambientalecollocamento, Articolo Prescrizioni igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; − qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di sicurezza9 cui agli artt. 317 c.p., Articolo Subappalti Subcontratti / Articolo Avvalimento /318 c.p., Articolo Composizione societaria (d.p.c.m319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativie 353 bis c.p.”. Costituiscono, altresì, motivo In caso di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c.del contratto o di fallimento del concessionario, sempre previa dichiarazione il Comune di volersene avvalere:
a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori affidati;
b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro, nei contratti esecutivi o nei documenti in essi richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) quando l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro e dei contratti La Committente, inoltre, Spoleto si riserva la facoltà di risolvere il interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente accordogara, nonché i singoli contratti esecutivi, ai sensi dell’artal fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dei servizi oggetto di gara. 108 d.lgsL’affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara. 50 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi:
a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell’importo complessivo dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi;
b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzate;
c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la Concessionaria/Committente.;
d) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’appaltatore;
e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;
f) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il Nel caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
g) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione dei singoli contratti esecutivi, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 3, d.lgs. 50 del 2016;
h) Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 4, d.lgs. 50 del 2016. La Committente, inoltre, procederà con la risoluzione del contratto stessoil concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, ai sensi dell’artdecurtate dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 108 d.lgs. 50 del 2016, La risoluzione comporterà in uno dei seguenti casi:
1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80. Il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, potrà essere altresì risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, l’accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, si intenderà automaticamente risolto ai sensi di leggesuccessivo articolo 35. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del danno atti e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: La dichiarazione di risoluzione verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente. In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera contrattuale per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltatosimili, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata. La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione , stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni. Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è resta a carico dell'Appaltatoredel concessionario, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni. In tutti i casi di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno. L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi, fatto salvo quanto dovuto alla Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazionel’eventuale danno ulteriore.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. dell’accordo quadro ovvero del singolo contratto esecutivodel, previa dichiarazione della dichiarazione, per propria competenza e titolarità del Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo TempisticaTempistica dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti Subcontratti / Articolo Avvalimento /– Subcontratti, /Articolo Avvalimento/, Articolo Composizione societaria (d.p.c.m. D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi. Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., del contratto nel suo, sempre previa dichiarazione di volersene avvalere:
a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattualistabilite nel presente contratto, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori affidatiLavori;
b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro, nei contratti esecutivi contratto o nei documenti in essi richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) ove non rispetti le disposizioni del Capitolato speciale di appalto in materia di Criteri ambientali Minimi.
d) quando l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro e dei nei singoli contratti La Committentedi cui all’articolo PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA; Il Committente avrà, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere risolvere, rispettivamente in base alla legittimazione, il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutiviaccordo quadro o lo specifico contratto attuativo, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi:
a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 1020% dell’importo complessivo dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutividel contratto;
b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzate;
c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la Concessionaria/Committente.;
d) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’appaltatore;
ed) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;
fe) l’operatore economico l’Appaltatore si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
gf) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione dei singoli contratti esecutividel contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 3, d.lgs. 50 del 2016;
hg) QualoraXxxxxxx, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni dei singoli contratti attuativi ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 4, d.lgs. 50 del 2016. La Il Committente, inoltre, procederà con la risoluzione del contratto stessopresente accordo quadro ovvero dei singoli contratti attuativi, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, in uno dei seguenti casi:
1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80. Il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, potrà essere altresì risolto dalla risolti dal Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la il Committente notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, l’accordosu proposta del responsabile del procedimento, nonché i singoli contratti esecutivi, si intenderà automaticamente il contratto sarà dichiarato risolto ai sensi di legge. In caso di risoluzione per colpa dell’Appaltatore del contratto da parte del Committente, questo avrà il Committente avrà diritto al risarcimento del danno dei danni subiti e sarà legittimato ad escutere la subenti, avverrà anche mediante escussione della cauzione definitiva di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: ▪ La dichiarazione di risoluzione del contratto verrà notificata dal Committente Committente, all’Appaltatore mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente. ▪ In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera contrattuale prevista all’interno del contratto per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata. La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. ▪ Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione risoluzione, stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committenteeseguiti. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni. ▪ Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal del Committente. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. ▪ Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuitidel contratto; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso. ▪ Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni. ▪ In tutti i casi di risoluzione di ciascun contratto attuativo per inadempimento dell’Appaltatore dell’Appaltatore, il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno. L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutividel relativo contratto, fatto salvo quanto dovuto alla al Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione.
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Samples: Contract for Extraordinary Maintenance and Structural Consolidation
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Costituiscono motivo 1. L’Amministrazione potrà risolvere di risoluzione diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 c.c. dell’accordo quadro ovvero del singolo contratto esecutivoCodice Civile senza obbligo di previa costituzione in mora o altra formalità, previa dichiarazione della Committente di volersene avvalereda comunicarsi tramite pec o tramite Raccomandata AR, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Tempistica, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti Subcontratti / Articolo Avvalimento /, Articolo Composizione societaria (d.p.c.m. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi. Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere:
a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori affidati;
b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro, all’ Ente Gestore nei contratti esecutivi o nei documenti in essi richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) quando l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro e dei contratti La Committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi:
a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell’importo complessivo dell’accordo quadro ovvero mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei singoli contratti esecutividipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e del Codice di comportamento adottato dal Comune di Pesaro con deliberazione della Giunta comunale n. 199 del 17.12.2013;
b) presenza mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni in cantiere materia di ditte non comunicate/autorizzatetracciabilità dei flussi finanziari nel caso in cui le transazioni previste dal citato articolo 3, siano state eseguite senza avvalersi da Banche o Società Poste italiane S.p.A. ovvero attività svolte degli altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni;
2. L’Amministrazione si riserva inoltre il diritto di risolvere il rapporto convenzionale, previa comunicazione all’ Ente Gestore, nei seguenti casi nonché nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente:
a) mancato rispetto degli obblighi sanciti con la presente convenzione;
b) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all’ Ente Gestore, comprovati da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzatealmeno tre documenti di contestazione ufficiale;
c) cessazione violazione delle norme in materia di cessione del rapporto di concessione tra il Ministero contratto e dei Trasporti e la Concessionaria/Committente.crediti;
d) perdita subappalto dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’appaltatoreservizi oggetto di convenzione;
e) revoca del provvedimento di autorizzazione della struttura ospitante;
f) cancellazione dall’Elenco degli Operatori qualificati, ai sensi del paragrafo “Validità dell’iscrizione In Elenco
g) venir meno dei requisiti necessari per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell’Appaltatore contrattare con la Pubblica Amministrazione;
f) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
g) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione dei singoli contratti esecutivi, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità di cui all’art3. 108, comma 3, d.lgs. 50 del 2016;
h) Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 4, d.lgs. 50 del 2016. La Committente, inoltre, L’Amministrazione procederà con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, in uno dei seguenti casi:
1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80. Il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, potrà essere altresì risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, l’accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge. In caso di risoluzione per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: La dichiarazione di risoluzione verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente. In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera contrattuale per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata. La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione , stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni. Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni. In tutti i casi di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolocon provvedimento, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno. L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivinotificato all’ Ente Gestore, fatto salvo quanto dovuto alla Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto il risarcimento dei danni. La risoluzione dà diritto all’Amministrazione di preventiva compensazionerivalersi su eventuali crediti dell’ Ente Gestore.
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Samples: Service Agreement
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Costituiscono motivo 1. L’Amministrazione potrà risolvere di risoluzione diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 c.c. dell’accordo quadro ovvero del singolo contratto esecutivoCodice Civile senza obbligo di previa costituzione in mora o altra formalità, previa dichiarazione della Committente di volersene avvalereda comunicarsi tramite pec o tramite Raccomandata AR, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Tempistica, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti Subcontratti / Articolo Avvalimento /, Articolo Composizione societaria (d.p.c.m. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi. Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere:
a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori affidati;
b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro, all’ Ente Gestore nei contratti esecutivi o nei documenti in essi richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) quando l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro e dei contratti La Committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi:
a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell’importo complessivo dell’accordo quadro ovvero mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei singoli contratti esecutividipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e del Codice di comportamento adottato dal Comune di Pesaro con deliberazione della Giunta comunale n. 199 del 17.12.2013;
b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzate;
c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la Concessionaria/Committente.;
d) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’appaltatore;
e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;
f) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
g) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione dei singoli contratti esecutivi, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 108, comma 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nel caso in cui le transazioni previste dal citato articolo 3, d.lgs. 50 del 2016;
h) Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione siano state eseguite senza avvalersi da Banche o Società Poste italiane S.p.A. ovvero degli altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 4, d.lgs. 50 del 2016. La Committente, inoltre, procederà con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, in uno dei seguenti casi:
1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendacioperazioni;
2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione . L’Amministrazione si riserva inoltre il diritto di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzionerisolvere il rapporto convenzionale, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80. Il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, potrà essere altresì risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c.previa comunicazione all’ Ente Gestore, nei seguenti casi di inadempimento nonché nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente:
a) mancato rispetto degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, l’accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge. In caso di risoluzione per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE12, comma 1, lett. Ad integrazione a);
b) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all’ Ente Gestore, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
d) subappalto dei servizi oggetto di convenzione;
e) revoca del provvedimento di autorizzazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: La dichiarazione di risoluzione verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente. In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera contrattuale per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltatostruttura ospitante;
f) cancellazione dall’Elenco degli Operatori qualificati, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata. La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione , stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni. Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni. In tutti i casi di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articoloparagrafo “Validità dell’iscrizione In Elenco - Cancellazione” dell’Avviso pubblico;
g) venir meno dei requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione.
3. L’Amministrazione procederà alla risoluzione con provvedimento, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno. L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivinotificato all’ Ente Gestore, fatto salvo quanto dovuto alla Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto il risarcimento dei danni. La risoluzione dà diritto all’Amministrazione di preventiva compensazionerivalersi su eventuali crediti dell’ Ente Gestore.
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Samples: Convenzione
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Costituiscono motivo 1. Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati all’Appaltatore. In tale ipotesi, fermo restando quanto indicato ai precedenti artt. 16 e 18, il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà al RUP una relazione particolareggiata e formulerà, per iscritto, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, ovvero un termine inferiore in funzione della gravità, per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Dirigente, su proposta del RUP, procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali e salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all’Aggiudicatario a mezzo PEC.
2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) fallimento dell’Appaltatore;
b) in tutti i casi previsti dall’art. 108, comma 2 del D.lgs. 50/2016;
c) mancato rispetto delle norme del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165”, nonché del codice di comportamento integrativo del Comune di Spoleto approvato con D.G.C. n. 45 del 02.03.2017;
d) subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto;
e) nelle ipotesi previste al precedente art. 18.
f) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
g) nelle ipotesi previste dalla legge;
h) Ai sensi del protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, allegato alla documentazione di gara, sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Spoleto il 15/07/2016, il contratto è altresì risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. dell’accordo quadro ovvero nei seguenti casi: − qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del singolo contratto esecutivoo subcontratto, previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti informazioni interdittive di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni agli artt. 91 e coperture assicurative94 del D.Lgs. 159/2011, Articolo Tempistica, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza ovvero la sussistenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Misure ipotesi di sicurezza collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse; − grave e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di inquinamento ambientalecollocamento, Articolo Prescrizioni igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; − qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di sicurezza9 cui agli artt. 317 c.p., Articolo Subappalti Subcontratti / Articolo Avvalimento /318 c.p., Articolo Composizione societaria (d.p.c.m319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativie 353 bis c.p.”.
3. Costituiscono, altresì, motivo In caso di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c.del contratto o di fallimento dell’Aggiudicatario, sempre previa dichiarazione il Comune di volersene avvalere:
a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori affidati;
b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro, nei contratti esecutivi o nei documenti in essi richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) quando l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro e dei contratti La Committente, inoltre, Spoleto si riserva la facoltà di risolvere il interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente accordogara, nonché i singoli contratti esecutivi, ai sensi dell’artal fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dei servizi oggetto di gara. 108 d.lgsL’affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara.
4. 50 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi:
a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell’importo complessivo dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi;
b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzate;
c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la Concessionaria/Committente.;
d) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’appaltatore;
e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;
f) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il Nel caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
g) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione dei singoli contratti esecutivi, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 3, d.lgs. 50 del 2016;
h) Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 4, d.lgs. 50 del 2016. La Committente, inoltre, procederà con la risoluzione del contratto stessol'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, ai sensi dell’artdecurtate dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 108 d.lgs. 50 del 2016, La risoluzione comporterà in uno dei seguenti casi:
1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80. Il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, potrà essere altresì risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.csuccessivo articolo 22., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, l’accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge
5. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del danno atti e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: La dichiarazione di risoluzione verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente. In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera contrattuale per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltatosimili, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata. La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione , stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni. Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è resta a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni. In tutti i casi di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno. L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi, fatto salvo quanto dovuto alla Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazionel’eventuale danno ulteriore.
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Samples: Capitolato Speciale
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Costituiscono motivo La risoluzione del contratto è disposta di risoluzione ai sensi dell’artdiritto qualora l’aggiudicatario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 1456 c.c. dell’accordo quadro ovvero del singolo contratto esecutivo, previa dichiarazione della Committente L'Amministrazione Comunale risolverà di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Tempistica, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti Subcontratti / Articolo Avvalimento /, Articolo Composizione societaria (d.p.c.m. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi. Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere:
a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori affidati;
b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro, nei contratti esecutivi o nei documenti in essi richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) quando l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto diritto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro e dei contratti La Committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivicontratto, ai sensi dell’artdell'Art. 108 d.lgs. 50 1456 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei Codice Civile (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:
a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per la Ditta aggiudicataria non inizi il ritardo superi il 10% dell’importo complessivo dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutiviservizio alla data stabilita nel contratto e/o nella comunicazione di aggiudicazione;
b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzateabbandono del servizio senza giustificato motivo;
c) cessazione mancata copertura assicurativa della polizza prevista dall'Art. 26 del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e presente Capitolato, durante la Concessionaria/Committente.vigenza del contratto;
d) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto subappalto, in capo all’appaltatorecontrasto con l'Art. 28 del presente Capitolato o cessione del contratto;
e) per eventi quali la irrogazione in caso di misure sanzionatorie cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazionepignoramento a carico dell'aggiudicatario;
f) l’operatore economico si trovi attribuzione d’incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune di Bagnolo in stato Piano, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di fallimentoBagnolo in Piano stesso nei propri confronti;
g) inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano, di liquidazione coattacui al precedente Art. 17. L'Amministrazione Comunale ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'Art. 1453 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di concordato preventivo15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:
a) la Ditta aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o negligenza e/o irregolarità gravi rispetto agli obblighi previsti dal contratto;
b) la Ditta aggiudicataria rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dal Comune;
c) la Ditta aggiudicataria, in caso di conclamate irregolarità contributive, del costo del lavoro, della normativa di prevenzione e sicurezza sul lavoro, segnalate dagli organismi ispettivi preposti, non proceda alle regolarizzazione/adempimenti necessari;
d) la Ditta aggiudicataria non adempia agli obblighi di tracciabilità sui flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i.. In caso di risoluzione del contratto, il Comune incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il caso di avvenuta ammissione risarcimento del maggior danno. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: alla Ditta aggiudicataria sarà riconosciuto il semplice importo del servizio regolarmente svolto fino al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
g) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione dei singoli contratti esecutivi, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità di cui all’artgiorno della risoluzione. 108, comma 3, d.lgs. 50 del 2016;
h) Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 4, d.lgs. 50 del 2016. La Committente, inoltre, procederà con Con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’artsorgerà nel Comune interessato il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della Ditta aggiudicataria. 108 d.lgs. 50 del 2016, in uno dei seguenti casi:
1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80. Il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, potrà essere altresì risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel Nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle prestazionirisoluzione, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora il Comune si verifichino tali condizioni, la Committente notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, l’accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge. In caso di risoluzione per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed, in particolare, si riserva di esigere dalla Ditta aggiudicataria il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del danno e contratto. Il relativo importo sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: La dichiarazione di risoluzione verrà notificata prelevato dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente. In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera contrattuale per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltatodeposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera eventuale crediti della penale sarà raddoppiata. La penale si applica per il solo fatto Ditta, senza pregiudizio dei diritti del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno Comune sui beni della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione , stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’AppaltatoreDitta aggiudicataria. Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervengadi minore spesa nulla competerà alla Ditta aggiudicataria inadempiente. Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse abbandonare il servizio in tronco o disdire il contratto prima della scadenza convenuta, le operazioni senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà alla Ditta aggiudicataria inadempiente l’eventuale maggiore spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altra ditta e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. La somma di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni. Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantieretrattenuta dal deposito cauzionale definitivo. In Al contratto si applicano, in ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali dannigli Artt. In tutti i casi di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi 108 e 109 del precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVED.Lgs. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno. L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi, fatto salvo quanto dovuto alla Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione50/2016.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. dell’accordo quadro ovvero del singolo contratto esecutivoLa Ditta aggiudicataria, previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Tempistica, Articolo Tracciabilità nell’esecuzione dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti Subcontratti / Articolo Avvalimento /, Articolo Composizione societaria (d.p.c.m. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi. Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere:
a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori affidati;
b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro, nei contratti esecutivi o nei documenti in essi richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) quando l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate servizi previsti dal presente Accordo Quadro Capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi e dei contratti regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall’Amministrazione appaltante. La Committente, inoltre, si riserva risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora la facoltà Ditta aggiudicataria cessi di risolvere possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L'Amministrazione Comunale risolverà di diritto il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivicontratto, ai sensi dell’artdell'Art. 108 d.lgs. 50 1456 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei Codice Civile (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:
a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per la Ditta aggiudicataria non inizi il ritardo superi il 10% dell’importo complessivo dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutiviservizio alla data stabilita nel contratto e/o nella comunicazione di aggiudicazione;
b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzateabbandono del servizio senza giustificato motivo;
c) cessazione mancata copertura assicurativa della polizza prevista al successivo Art. 27, durante la vigenza del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la Concessionaria/Committente.contratto;
d) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’appaltatorecaso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
e) attribuzione d’incarichi per eventi quali la irrogazione il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune di misure sanzionatorie Bagnolo in Piano, che hanno esercitato poteri autoritativi o cautelari che inibiscono la capacità negoziali per conto del Comune di contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica AmministrazioneBagnolo in Piano stesso nei propri confronti;
f) l’operatore economico si trovi inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in stato di fallimentoPiano, di liquidazione coattacui al precedente Art. 19. Inoltre l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere alla risoluzione diretta del contratto, ai sensi dell’Art. 1453 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di concordato preventivo15 giorni, decorso inutilmente il quale, il contratto si intende risolto di diritto, qualora la Ditta aggiudicataria: ⮚ si renda colpevole di negligenza e/o frode e/o irregolarità gravi rispetto agli obblighi previsti dal contratto; ⮚ rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dal Comune; ⮚ in caso di conclamate irregolarità contributive, del costo del lavoro, della normativa in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro segnalate dagli organismi ispettivi preposti, non proceda alla regolarizzazione/adempimenti necessari; ⮚ violi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.; In caso di risoluzione del contratto, il Comune incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il caso di avvenuta ammissione risarcimento del maggior danno. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: alla Ditta aggiudicataria sarà riconosciuto il semplice importo del servizio regolarmente svolto fino al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
g) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione dei singoli contratti esecutivi, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità di cui all’artgiorno della risoluzione. 108, comma 3, d.lgs. 50 del 2016;
h) Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 4, d.lgs. 50 del 2016. La Committente, inoltre, procederà con Con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’artsorgerà nel Comune interessato il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della Ditta aggiudicataria. 108 d.lgs. 50 del 2016, in uno dei seguenti casi:
1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80. Il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, potrà essere altresì risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel Nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle prestazionirisoluzione, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora il Comune si verifichino tali condizioni, la Committente notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, l’accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge. In caso di risoluzione per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed, in particolare, si riserva di esigere dalla Ditta aggiudicataria il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del danno e contratto. Il relativo importo sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: La dichiarazione di risoluzione verrà notificata prelevato dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente. In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera contrattuale per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltatodeposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera eventuale crediti della penale sarà raddoppiata. La penale si applica per il solo fatto Ditta, senza pregiudizio dei diritti del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno Comune sui beni della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione , stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’AppaltatoreDitta aggiudicataria. Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervengadi minore spesa nulla competerà alla Ditta aggiudicataria inadempiente. Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse abbandonare il servizio in tronco o disdire il contratto prima della scadenza convenuta, le operazioni senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà alla Ditta aggiudicataria inadempiente l’eventuale maggiore spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altra ditta e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. La somma di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni. Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantieretrattenuta dal deposito cauzionale definitivo. In Al contratto si applicano, in ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali dannigli Artt. In tutti i casi di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi 108 e 109 del precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVED.Lgs. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno. L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi, fatto salvo quanto dovuto alla Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione50/2016.
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Samples: Service Agreement
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 dell’art.1456 c.c. dell’accordo quadro ovvero del singolo contratto esecutivo, previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Tempistica, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti Subcontratti / Articolo Avvalimento /, Articolo Composizione societaria (d.p.c.m. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi. Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere:
a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori affidati;
b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro, nei contratti esecutivi o nei documenti in essi richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) quando l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro e dei contratti La Committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi:
a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell’importo complessivo dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutividell’accordo;
b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzate;
c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la Concessionaria/Committente.;
d) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’appaltatore;
e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;
f) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
g) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione dei singoli contratti esecutivi, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 3, d.lgs. 50 del 2016;
h) Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 4, d.lgs. 50 del 2016. La Committente, inoltre, procederà con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, in uno dei seguenti casi:
1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80. Il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, potrà essere altresì risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, l’accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge. In caso di risoluzione per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: La dichiarazione di risoluzione verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente. In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera contrattuale per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata. La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione , stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni. Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni. In tutti i casi di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno. L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi, fatto salvo quanto dovuto alla Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione.
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Samples: Contratto Accordo Quadro
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Costituiscono motivo 1. Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati all’Appaltatore. In tale ipotesi, fermo restando quanto indicato ai precedenti artt. 16 e 18, il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà al RUP una relazione particolareggiata e formulerà, per iscritto, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, ovvero un termine inferiore in funzione della gravità, per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Dirigente, su proposta del RUP, procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali e salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all’Aggiudicatario a mezzo PEC.
2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) fallimento dell’Appaltatore;
b) in tutti i casi previsti dall’art. 108, comma 2 del D.lgs. 50/2016;
c) mancato rispetto delle norme del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165”, nonché del codice di comportamento integrativo del Comune di Spoleto approvato con D.G.C. n. 45 del 02.03.2017;
d) subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto;
e) cessione del contratto e subappalto in base a quanto precisato al precedente articolo 19;
f) nelle ipotesi previste al precedente art. 18.
g) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
h) nelle ipotesi previste dalla legge;
i) Ai sensi del protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, allegato alla documentazione di gara, sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Spoleto il 15/07/2016, il contratto è altresì risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. dell’accordo quadro ovvero nei seguenti casi: − qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del singolo contratto esecutivoo subcontratto, previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti informazioni interdittive di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni agli artt. 91 e coperture assicurative94 del D.Lgs. 159/2011, Articolo Tempistica, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza ovvero la sussistenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Misure ipotesi di sicurezza collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse; − grave e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di inquinamento ambientalecollocamento, Articolo Prescrizioni igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; − qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di sicurezza9 cui agli artt. 317 c.p., Articolo Subappalti Subcontratti / Articolo Avvalimento /318 c.p., Articolo Composizione societaria (d.p.c.m319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativie 353 bis c.p.”.
3. Costituiscono, altresì, motivo In caso di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c.del contratto o di fallimento dell’Aggiudicatario, sempre previa dichiarazione il Comune di volersene avvalere:
a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori affidati;
b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro, nei contratti esecutivi o nei documenti in essi richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) quando l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro e dei contratti La Committente, inoltre, Spoleto si riserva la facoltà di risolvere il interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente accordogara, nonché i singoli contratti esecutivi, ai sensi dell’artal fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dei servizi oggetto di gara. 108 d.lgsL’affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara.
4. 50 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi:
a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell’importo complessivo dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi;
b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzate;
c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la Concessionaria/Committente.;
d) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’appaltatore;
e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;
f) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il Nel caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
g) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione dei singoli contratti esecutivi, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 3, d.lgs. 50 del 2016;
h) Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 4, d.lgs. 50 del 2016. La Committente, inoltre, procederà con la risoluzione del contratto stessol'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, ai sensi dell’artdecurtate dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 108 d.lgs. 50 del 2016, La risoluzione comporterà in uno dei seguenti casi:
1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80. Il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, potrà essere altresì risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.csuccessivo articolo 24., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, l’accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge
5. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del atti e simili, resta a carico dell’Appaltatore, salvo l’eventuale danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva ulteriore.
6. Ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx regionale (ove esistente) o CONSIP S.p.A. dovessero concludere convenzioni con condizioni di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: La dichiarazione di risoluzione verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente. In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera contrattuale per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata. La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione , stabilisce, con un preavviso di venti giornimaggior vantaggio economico, il giorno per lo svolgimento delle operazioni Comune chiederà all’Appaltatore di redazione dello stato adeguarsi ai corrispettivi Consip (o della centrale di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell’inventario dei materialicommittenza regionale) migliorativi; qualora questi non accetti, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni. Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni. In tutti i casi di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno. L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi, fatto salvo quanto dovuto alla Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazionecontratto.
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Samples: Capitolato Speciale
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’artSi rinvia all’art. 1456 c.c. dell’accordo quadro ovvero 108 del singolo contratto esecutivo, previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Tempistica, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti Subcontratti / Articolo Avvalimento /, Articolo Composizione societaria (d.p.c.mD.Lgs. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi50/2016. CostituisconoLa risoluzione fa sorgere in capo al Committente il diritto di incamerare la cauzione definitiva, altresìcomma 2 art. 103 del D.Lgs 50/2016, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere:
a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori affidati;
b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro, nei contratti esecutivi o nei documenti in essi richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) quando l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro e dei contratti La Committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il presente accordosospendere i pagamenti, nonché i singoli contratti esecutivi, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi:
a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell’importo complessivo dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi;
b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzate;
c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la Concessionaria/Committente.;
d) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’appaltatore;
e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;
f) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
g) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione dei singoli contratti esecutivi, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 3, d.lgs. 50 del 2016;
h) Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 4, d.lgs. 50 del 2016. La Committente, inoltre, procederà con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, in uno dei seguenti casi:
1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80. Il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, potrà essere altresì risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, l’accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge. In caso di risoluzione per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che il Committente dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi le forniture o la sua parte rimanente in danno e sarà legittimato ad escutere dell’Appaltatore inadempiente. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la cauzione definitiva di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: La dichiarazione di risoluzione verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto dei singoli Contratti Attuativi a partire dalla data in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente. In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per verifica la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera contrattuale per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata. La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione , stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni. Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantieredell’Accordo Quadro medesimo. In tal caso l’Appaltatore si impegna a porre in essere ogni caso, ogni contestazione attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in ordine alla risoluzione potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali dannifavore della Stazione Appaltante. In tutti i casi di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore dell’Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i Attuativo/i, il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articoloescutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i Attuativo/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatoresarà applicata una penale di equivalente importo, fino che sarà comunicata all’Appaltatore a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVEmezzo PEC. In tutti casi ogni caso, resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatoreal risarcimento dell’ulteriore danno. Il Committente, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi predettidi cui all’art. 110 del d.lgs. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno. L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di risoluzione dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi, fatto salvo quanto dovuto alla Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazioneofferta.
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Samples: Accordo Quadro
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Costituiscono motivo di 1. Per la risoluzione ai sensi dell’artdel contratto trova applicazione l’articolo 108 del D.Lgs. 1456 c.c50/2016.
2. dell’accordo quadro ovvero Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del singolo presente contratto esecutivoe dal Capitolato, previa dichiarazione della oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, l’Unione e il Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Tempistica, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti Subcontratti / Articolo Avvalimento /, Articolo Composizione societaria (d.p.c.m. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi. Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere:
a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori affidati;
b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel potranno risolvere il presente Accordo Quadro, nei contratti esecutivi o nei documenti in essi richiamaticon contestuale decadimento dei Contratti Discendenti, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) quando l’Appaltatore non adempia al rispetto qualunque tempo senza alcun genere di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro indennità e compenso per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro e dei contratti La Committentel’Appaltatore, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi:
a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell’importo complessivo dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi;
b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzate;
c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la Concessionaria/Committente.;
d) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’appaltatore;
e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;
f) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il nel caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
g) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione dei singoli contratti esecutivi, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità contrattuali.
3. Ai fini di cui all’artquanto previsto dall’art. 108, comma 3, d.lgsdel D.Lgs. 50 50/2016 e ai sensi dell’art. 1456 del 2016Codice Civile, sono considerati gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali e causa di risoluzione o di risoluzione espressa:
a) la mancata stipula dei Contratti Discendenti entro il quindicesimo giorno dalla comunicazione di affidamento dei lavori;
b) la disattivazione della sede operativa indicata al momento dell'offerta o di altra sita ad una distanza minore;
c) mancata realizzazione di quanto proposto in sede di gara nell’offerta tecnica;
d) mancato reintegro della garanzia definitiva a seguito di escussione parziale o totale;
e) ricorso al subappalto non autorizzato; subappalto abusivo, associazione in partecipazione o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
f) perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione;
g) violazione dei protocolli di legalità e dei criteri minimi ambientali;
h) Qualoraviolazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento, al di fuori di quanto come previsto al punto precedenteprecedente art. , l'esecuzione delle dei dipendenti del Committente, con riferimento alle prestazioni ritardi oggetto del presente contratto, per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;
i) tutti i casi previsti nel capitolato a cui si fa espresso rinvio.
4. La risoluzione del contratto, secondo le modalità ai sensi del presente articolo, comporta in ogni caso, a titolo di cui all’art. 108penale, comma 4l’escussione totale della garanzia definitiva, d.lgs. 50 del 2016fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.
5. La Committente, inoltre, procederà con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, in uno dei seguenti casi:
1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80. Il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, potrà essere altresì risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, l’accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge. In caso di risoluzione per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: La dichiarazione di risoluzione verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente. In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera contrattuale per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata. La penale clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, è contestata per iscritto dal Responsabile del Procedimento ed opera di diritto nel momento in il solo fatto Comune comunica all’Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola stessa.
6. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dall’Unione/dal Committente in seguito alla risoluzione del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione e fatto salvo in ogni caso contratto, così come le maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui soprarimanente periodo contrattuale.
7. Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione , stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni. Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni. In tutti i casi di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno. L’Appaltatore, Resta fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi, fatto salvo quanto dovuto alla Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazioneprevisto dal Capitolato.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Straordinaria
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Costituiscono motivo Ciascuna Azienda Sanitaria in caso di risoluzione inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). Ciascuna Azienda Sanitaria, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: • in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs: 163/2006; • in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva; L’Azienda Sanitaria “Capofila” potrà, inoltre, risolvere il contratto per tutte le Azienda sanitarie deleganti, ai sensi dell’art. 1456 c.c. dell’accordo quadro ovvero del singolo contratto esecutivo, previa dichiarazione (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della Committente procedura di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Tempistica, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti Subcontratti / Articolo Avvalimento /, Articolo Composizione societaria (d.p.c.mgara. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi. Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere:
a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori affidati;
b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro, nei contratti esecutivi o nei documenti in essi richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) quando l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro e dei contratti La Committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi:
a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell’importo complessivo dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi;
b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzate;
c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la Concessionaria/Committente.;
d) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’appaltatore;
e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;
f) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
g) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione dei singoli contratti esecutivi, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 3, d.lgs. 50 del 2016;
h) Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 4, d.lgs. 50 del 2016. La Committente, inoltre, procederà con Con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016sorge in capo ad ogni Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in uno dei seguenti casi:
1) nei confronti dell'appaltatore danno all’Impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da ogni singola Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte di ciascuna Azienda Sanitaria e, ove questo non sia intervenuta la decadenza dell'attestazione sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di qualificazione agire per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata civile in giudicato per i reati di cui all’articolo 80. Il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, potrà essere altresì risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi materia di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, l’accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge. In caso di risoluzione per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: La dichiarazione di risoluzione verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente. In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera contrattuale per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata. La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione , stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni. Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni. In tutti i casi di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno. L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi, fatto salvo quanto dovuto alla Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazionecontratto.
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Samples: Fornitura Di Dispositivi Medici
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. dell’accordo quadro ovvero del singolo contratto esecutivo, previa dichiarazione della 20.1 La Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Tempistica, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti Subcontratti / Articolo Avvalimento /, Articolo Composizione societaria (d.p.c.m. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi. Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere:
a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori affidati;
b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro, nei contratti esecutivi o nei documenti in essi richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) quando l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro e dei contratti La Committente, inoltre, si riserva la facoltà avrà diritto di risolvere il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, contratto ai sensi dell’artdell'art. 108 d.lgs. 50 1456 del 2016codice civile, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in al verificarsi di uno dei seguenti casieventi:
a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell’importo complessivo dell’accordo quadro l’Affidataria diventi insolvente ovvero dei singoli contratti esecutivisia assoggettata a fallimento o ad altra procedura concorsuale che impedisca lo svolgimento dell'attività;
b) presenza in cantiere qualora l’Affidataria, a causa di ditte non comunicate/autorizzatedivergenza con la Committente o per qualsiasi altra causa, ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzatesospenda l'espletamento dell'incarico per oltre 20 (venti giorni);
c) cessazione del rapporto qualora sussistano elementi relativi a tentativi di concessione tra il Ministero infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione dei Trasporti e la Concessionaria/Committente.lavori;
d) perdita qualora l’Affidataria perda i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’appaltatorelavori pubblici;
e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie qualora venga irrogata in capo all’Affidataria una misura sanzionatoria o cautelari cautelare che inibiscono inibisca la capacità di contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;
f) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
g) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione dei singoli contratti esecutivi, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 3, d.lgs. 50 del 2016;
h) Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 4, d.lgs. 50 del 2016. La Committente, inoltre, procederà con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, in uno dei seguenti casi:
1) qualora nei confronti dell'appaltatore dell’Affidataria sia intervenuta la decadenza dell'attestazione l'emanazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure misura di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’artD.lgs. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, n. 159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati frodi nei confronti del Committente, di cui all’articolo 80. Il presente accordosubappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché i singoli contratti esecutivi, potrà essere altresì risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento per violazione degli obblighi assunti e nel caso attinenti alla sicurezza sul lavoro.
20.2 Al verificarsi di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, l’accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge. In caso di risoluzione per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva uno degli eventi di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: La dichiarazione di risoluzione verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro comma, il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e presente Contratto s'intenderà risolto di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente. In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera contrattuale per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata. La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione , stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni. Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni. In tutti i casi di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore appena il Committente avrà diritto dichiarato all'Affidataria, mediante apposito avviso di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate risoluzione da inviarsi con raccomandata A/R entro 10 (dieci) giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio della Committente.
20.3 Fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, qualora l'Affidataria non adempia precisamente alle obbligazioni previste a suo carico dal presente Contratto, la C.A.A.B., ai sensi dell'art 1454 del precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO così come eventuali codice civile, la diffiderà ad adempiere assegnandogli, a tal fine, un termine minimo di 15 (quindici) giorni o altro maggior termine ritenuto idoneo, dando al contempo espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il Contratto s'intenderà senz'altro risolto.
20.4 Rimane, comunque, salva la facoltà per la Stazione Appaltante di chiedere il corretto adempimento da parte dell'Affidataria.
20.5 In ogni caso di risoluzione del presente Contratto, l'Affidataria sarà tenuta a risarcire alla Committente tutti i danni diretti e indiretti che siano conseguenza del proprio inadempimento, nessuno escluso ed a rifondere alla stessa i maggiori oneri subiti e fermo restando il pagamento delle penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatoredi cui all'art. 8 qualora nel frattempo maturate, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria al limite massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo previsto per l'esecuzione del presente Contratto di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVEall'art. 4.
20.6 In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il ogni caso di risoluzione, l'Affidataria ha diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno. L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente soltanto al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data delle prestazioni regolarmente eseguite, che resteranno di risoluzione dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi, fatto salvo quanto dovuto alla proprietà della Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazionedecurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
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Samples: Contratto d'Appalto
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Costituiscono motivo In caso d’inadempimento dell’Appaltatore, HT ha la facoltà di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. dell’accordo quadro ovvero del singolo contratto esecutivorisolvere il Contratto, previa dichiarazione diffida ad adempiere secondo le norme del Codice Civile, con diritto al risarcimento integrale dei danni e all’incameramento della Committente cauzione a garanzia del Contratto. Il Contratto si intenderà inoltre automaticamente ed immediatamente risolto di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Tempistica, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti Subcontratti / Articolo Avvalimento /, Articolo Composizione societaria (d.p.c.m. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi. Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione senza alcuna pretesa di volersene avvalere:
a) qualoraindennizzo da parte dell’Appaltatore, nei seguenti casi: - frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 in sede di gara; - accertamento del difetto o dell’insussistenza, anche sopravvenuti, in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in fase di presentazione dell’offerta; - comunicazione di esito negativo o interdittivo delle informazioni / comunicazioni antimafia da parte della Prefettura competente, ai sensi e per grave inadempimento oppure per gli effetti del D.Lgs. n. 159/2011; - perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che non consente il regolare svolgimento dell’appalto; - mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati; - esito negativo e non conciliato della verifica di conformità; - qualora venga promossa, nei confronti di HT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sull’oggetto delle prestazioni dedotte nel presente Contratto; - cessione del Contratto o dei crediti derivanti dall’esecuzione dello stesso; - inosservanza degli obblighi di riservatezza e trasparenza; - gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle condizioni contrattualiretribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto; - raggiungimento di una somma complessiva di penali comminate, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori affidati;
b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro, nei contratti esecutivi o nei documenti in essi richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) quando l’Appaltatore non adempia pari al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro e dei contratti La Committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi:
a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell’importo complessivo dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi;
b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzate;
c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la Concessionaria/Committente.;
d) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’appaltatore;
e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;
f) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
g) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione dei singoli contratti esecutivi, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 3, d.lgs. 50 del 2016;
h) Qualora, al di fuori di netto contrattuale Resta fermo quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 4, d.lgs. 50 del 2016. La Committente, inoltre, procederà con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, in uno dei seguenti casi:
1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80. Il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, potrà essere altresì risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, l’accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge. In caso di risoluzione per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: La dichiarazione di risoluzione verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a.rD.Lgs. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente. In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera contrattuale per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata. La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione , stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni. Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni. In tutti i casi di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno. L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi, fatto salvo quanto dovuto alla Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazionen. 50/2016.
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Samples: Service Agreement
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. dell’accordo quadro ovvero del singolo contratto esecutivo., previa dichiarazione della del Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Tempistica, Articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta”, Articolo Oneri ed obblighi “Prescrizioni a carico dell’AppaltatoreTutela dei Lavoratori”, Articolo Esecuzione in presenza “Tutela dell’ambiente e della Sicurezza”, “Subappalti Subcontratti”, /“Avvalimento”/, “Clausola Etica”. Al presente contratto si applicano le disposizioni di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatorecui all’art. 122 del Codice, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavoriladdove compatibili con il presente affidamento. In particolare, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti Subcontratti / Articolo Avvalimento /, Articolo Composizione societaria (d.p.c.m. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi. Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c.122, sempre previa dichiarazione di volersene avvalere:
a) qualoracomma 1 del Codice, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori affidati;
b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro, nei contratti esecutivi o nei documenti in essi richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) quando l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro e dei contratti La Committente, inoltre, Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente accordocontratto al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:
a) modifica sostanziale del contratto, nonché i singoli contratti esecutivi, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’art. 108 d.lgs120 del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 50 120, comma 1, lettere b) e c) del 2016Codice, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatoresuperamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, comma 3 del Codice, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lettere a) e b) del Codice;
c) l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in uno dei seguenti casiuna delle situazioni di cui all’art. 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
d) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea in un procedimento ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Il contratto può, inoltre, essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il RUP, ovvero il DEC, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l’Appaltatore il procedimento disciplinato dall’art. 10 dell’allegato II.14 del Codice. All’esito del procedimento, il Committente, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’Appaltatore. A tale proposito, le Parti convengono che costituisca fattispecie di grave inadempimento l’irrogazione delle penali per un ammontare superiore al 10% dell’importo complessivo del contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente periodo relativamente alla risoluzione per grave inadempimento tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l’esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC assegna un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro il quale l’Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l’inadempimento permanga, il Committente risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. Il Committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto:
a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell’importo complessivo dell’accordo quadro ovvero in caso di perdita dei singoli contratti esecutivirequisiti di partecipazione alla gara dell’Appaltatore nel corso dell’esecuzione del contratto;
b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzate;
c) per la cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Concessionaria/il Committente.;
d) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’appaltatore;
e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;
f) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
g) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione dei singoli contratti esecutivi, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 3, d.lgs. 50 del 2016;
h) Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 4, d.lgs. 50 del 2016. La Il Committente, inoltre, procederà procede con la risoluzione del contratto stessocontratto, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 122, comma 2 del 2016Codice, in uno dei seguenti casiquando nei confronti dell’Appaltatore:
1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgsD. Lgs. 159 del 2011n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80agli artt. 94 e 98 del Codice. Il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, potrà essere Committente procede altresì risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e alla risoluzione del contratto nel caso in cui:
a) l’Appaltatore si trovi in stato di negligenza liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o imperizia dell’esecuzione delle prestazioniconcordato preventivo, al o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di fuori dei casi tali procedure, fermo restando quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 14/2019 e dall’art. 186-bis, comma 5, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 e fatto salvo altresì quanto previsto dall’art. 124, commi 4 e 5 del Codice;
b) risultino violate le prescrizioni in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie tema di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine sicurezza di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, l’accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, si intenderà automaticamente risolto ai sensi di leggecui all’articolo “SICUREZZA SUL LAVORO”. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del danno dei danni subiti e subendi e sarà legittimato ad escutere la cauzione garanzia definitiva eventualmente prevista di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE“GARANZIA DEFINITIVA”. Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 122 del Codice e dell’art. 10 dell’Allegato II.14 del Codice si precisa inoltre quanto segue: ▪ La dichiarazione di risoluzione del contratto verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a.r. a/r o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere provvedere, ove intervenuta, alla riconsegna del cantiere dei luoghi di esecuzione della prestazione contrattuale nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente. In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera contrattuale per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata. La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. ▪ Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, stabilisce, con un preavviso di venti 20 (venti) giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori delle prestazioni già eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committenteeseguite. La verifica dello stato di consistenza delle opere prestazioni realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore in cui l’Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni. Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. ▪ Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso. ▪ Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore dall’Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo l’adempimento dell’obbligo di riconsegna del cantieredei luoghi di esecuzione delle prestazioni. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni. ▪ In tutti i casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Appaltatore dell’Appaltatore, il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate penali previste ai sensi del precedente articolo “TEMPISTICA DELL’APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articoloDELL’APPALTO”, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria garanzia definitiva eventualmente prevista di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE“GARANZIA DEFINITIVA”. In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno. L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti delle prestazioni eseguite ed accettati accettate sino alla data di risoluzione dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutividel presente contratto, fatto salvo quanto dovuto alla al Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione. Resta fermo quanto stabilito dall’art. 122, comma 6, del Codice. Le Parti concordano che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte del Committente non potrà mai essere invocato dall’Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il Committente dovesse sopportare per fatto dell’Appaltatore.
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Samples: Contratto Di Appalto
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. dell’accordo quadro ovvero Con la sottoscrizione del singolo contratto esecutivo, previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Tempistica, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti Subcontratti / Articolo Avvalimento /, Articolo Composizione societaria (d.p.c.m. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi. Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere:
a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori affidati;
b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro, nei contratti esecutivi o nei documenti in essi richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) quando l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro e dei contratti La Committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivicapitolato, ai sensi dell’art. 108 d.lgs1671 del Codice Civile, il Comune può recedere dal contratto anche parzialmente, anche se è stata iniziata la coltivazione, purché tenga indenne l’affittuario delle spese documentate e sostenute. 50 Viene pertanto espressamente convenuto ed accettato - anche ai sensi dell’art. 1.456 del 2016C.C. - dai due contraenti che il contratto potrà essere risolto nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute alle seguenti clausole risolutive espresse: - casi previsti dalla Legge n. 203/1982 e successive modifiche; - reiterati gravi inadempimenti dell’affittuario; - quando l’affittuario si renda colpevole di frode; - quando l’affittuario venga meno anche uno solo degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto; - entrambi i contraenti possono risolvere il contratto qualora a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate; - quando l’affittuario incorra anche in uno solo dei seguenti casi:
a) divieti specificati negli articoli 9 e 16; - quando l’affittuario non ottemperi anche ad uno solo degli obblighi specificati negli articoli 14-22; derivanti dalla sottoscrizione del contratto; - qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell’importo complessivo dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi;
b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzate;
c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e fosse possibile la Concessionaria/Committente.;
d) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’appaltatore;
e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;
f) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
g) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione dei singoli contratti esecutivi, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 3, d.lgs. 50 del 2016;
h) Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni prosecuzione del contratto, secondo le modalità di cui all’artquanto previsto dall'art. 108, comma 4, d.lgs. 50 1.453 del 2016. La Committente, inoltre, procederà con la risoluzione Codice Civile; - mancato pagamento del contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, in uno dei seguenti casi:
1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione canone d’affitto anche di una sola rata; - risoluzione consensuale del contratto; - inadempienza dell’affittuario nei pagamenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi accertati anche successivamente alla stipula del presente contratto; - non veridicità anche di una sola delle dichiarazioni fornite in sede di gara ed anche ai fini contrattuali. - cessione di azienda, fallimento dell'impresa ovvero sottoposizione a concordato preventivo o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80. Il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, potrà essere altresì risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.caltra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'impresa stessa., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, l’accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge. In caso di risoluzione per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: La dichiarazione di risoluzione verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente. In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera contrattuale per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata. La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione , stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni. Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni. In tutti i casi di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno. L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi, fatto salvo quanto dovuto alla Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Costituiscono motivo L’Azienda Ospedale – Università Padova in caso di risoluzione ai sensi dell’artinadempimento del fornitore anche di uno solo degli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante PEC, un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). L’Azienda Ospedale – Università Padova, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. dell’accordo quadro ovvero del singolo contratto esecutivo(clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, previa dichiarazione della Committente da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, risolvere di volersene avvalerediritto il contratto: in caso di frode, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurativegrave negligenza, Articolo Tempistica, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti Subcontratti / Articolo Avvalimento /, Articolo Composizione societaria (d.p.c.m. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi. Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere:
a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli contravvenzione negli obblighi e delle condizioni contrattuali, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori affidati;
b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro, nei contratti esecutivi o nei documenti contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; in essi richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) quando l’Appaltatore non adempia al rispetto caso di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro e dei contratti La Committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi:
a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell’importo complessivo dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi;
b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzate;
c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la Concessionaria/Committente.;
d) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi degli art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023; in capo all’appaltatore;
e) per eventi quali la irrogazione caso di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;
f) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coattasospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, salvo il di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; in caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendaleaccertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva; In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o nei postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010; In caso in cui riguardi sia in fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso un procedimento per la dichiarazione della procedura di una gara; In caso di tali situazioni.
g) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione dei singoli contratti esecutiviaccertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell’Azienda Ospedale – Università Padova; Esito interdittivo delle informative antimafia, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 3, d.lgs. 50 84 del 2016;
h) Qualora, al D. Lgs 159/11 rese dalle Prefetture ai sensi del Protocollo di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalità Legalità della Regione Veneto di cui all’artratificato con DGR 1036 del 4 agosto 2015. 108, comma 4, d.lgs. 50 Nel caso in cui l’ammontare delle penali contestate superi il 10% del 2016valore del contatto. La Committenterisoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l’Amministrazione di agire ai sensi dell’art. 1936 e ss. c.c., inoltre, procederà con oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l’affidamento del servizio ad altra ditta. Con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016sorge in capo all’Azienda Ospedale – Università Padova il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in uno dei seguenti casi:
1) nei confronti dell'appaltatore danno all’Impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Ospedale – Università Padova rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L’affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente. Nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda Ospedale – Università Padova e, ove questo non sia intervenuta la decadenza dell'attestazione sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di qualificazione agire per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata civile in giudicato per i reati di cui all’articolo 80. Il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, potrà essere altresì risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi materia di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, l’accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge. In caso di risoluzione per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: La dichiarazione di risoluzione verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente. In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera contrattuale per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata. La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione , stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni. Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni. In tutti i casi di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno. L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi, fatto salvo quanto dovuto alla Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazionecontratto.
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Samples: Contratto Per Il Trasporto Sanitario Ordinario Integrato Di Pazienti
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Costituiscono motivo In caso d’inadempimento dell’Appaltatore, HT ha la facoltà di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. dell’accordo quadro ovvero del singolo contratto esecutivorisolvere il contratto, previa dichiarazione diffida ad adempiere secondo le norme del Codice Civile, con diritto al risarcimento integrale dei danni e all’incameramento della Committente cauzione a garanzia del Contratto. Il Contratto si intenderà inoltre automaticamente ed immediatamente risolto di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Tempistica, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti Subcontratti / Articolo Avvalimento /, Articolo Composizione societaria (d.p.c.m. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi. Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione senza alcuna pretesa di volersene avvalere:
a) qualoraindennizzo da parte dell’Fornitore, nei seguenti casi: - frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 in sede di gara; - accertamento del difetto o dell’insussistenza, anche sopravvenuti, in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in fase di presentazione dell’offerta; - comunicazione di esito negativo o interdittivo delle informazioni / comunicazioni antimafia da parte della Prefettura competente, ai sensi e per grave inadempimento oppure per gli effetti del D.lgs. n. 159/2011; - perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che non consente il regolare svolgimento dell’appalto; - mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati; - esito negativo del collaudo / verifica di conformità; - qualora venga promossa, nei confronti di HT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sull’oggetto delle prestazioni dedotte nel presente contratto; - cessione del contratto o dei crediti derivanti dall’esecuzione dello stesso; - inosservanza degli obblighi di riservatezza e trasparenza; - gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle condizioni contrattualiretribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto; - raggiungimento di una somma complessiva di penali comminate, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori affidati;
b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro, nei contratti esecutivi o nei documenti in essi richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) quando l’Appaltatore non adempia pari al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro e dei contratti La Committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi:
a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell’importo complessivo dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi;
b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzate;
c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la Concessionaria/Committente.;
d) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’appaltatore;
e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;
f) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
g) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione dei singoli contratti esecutivi, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 3, d.lgs. 50 del 2016;
h) Qualora, al di fuori di netto contrattuale Resta fermo quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 4, d.lgs. 50 del 2016. La Committente, inoltre, procederà con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, in uno dei seguenti casi:
1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80. Il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, potrà essere altresì risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, l’accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge. In caso di risoluzione per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: La dichiarazione di risoluzione verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a.rD.Lgs. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente. In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera contrattuale per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata. La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione , stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni. Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni. In tutti i casi di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno. L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi, fatto salvo quanto dovuto alla Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazionen. 50/2016.
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Samples: Contract for the Supply of Sequencing Systems and Related Services
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. dell’accordo quadro ovvero del singolo contratto esecutivo., previa dichiarazione della del Committente di volersene avvalereavvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli inadempimenti di cui alle obbligazioni di contratto e in particolare di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni 11 “Obblighi dell’Appaltatore in relazione alla modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali e coperture assicurativeai lavoratori adibiti all’esecuzione del contratto”, Articolo Tempistica13 “Cessione del credito”, Articolo 17 “Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza”, Articolo 20 “Cauzione Definitiva”, Articolo 29 “Rispetto degli obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assolutafinanziari”, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore15 “Sicurezza Sul Lavoro”, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore22 “Subappalto”, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori16 “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti Subcontratti / Articolo Avvalimento /, Articolo Composizione societaria (d.p.c.m. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi…..” ”. Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalereavvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec:
a) qualora, il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattualistabilite nel presente contratto, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori affidatidelle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente contratto;
b) quando il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all’Appaltatore pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro, nei contratti esecutivi contratto o nei documenti in essi esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
cd) quando il caso in cui l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro e dei contratti La Committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi:
a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell’importo complessivo dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi;
b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzate;
c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la Concessionaria/Committente.;
d) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’appaltatorecontratto;
e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;
f) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendalebonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
g) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione dei singoli contratti esecutivi, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità di cui all’art. 108, così come previsto dall’articolo 3 comma 3, d.lgs. 50 del 2016;
h) Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 4, d.lgs. 50 del 2016. La Committente, inoltre, procederà con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, in uno dei seguenti casi:
1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80. Il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, potrà essere altresì risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, l’accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge9 bis della L. 136/2010. In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore dell’Appaltatore, il Committente Committente, ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall’Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Xxxxxx, ponendo a carico di quest’ultimo le spese ed i danni sopportati, avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE“Cauzione Definitiva”. Si applicano gli artt. 108 e 110 del Codice. Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: La dichiarazione di risoluzione verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente. In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera contrattuale per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata. La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione , stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni. Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni. • In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolopenali, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE“Cauzione Definitiva”. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno. • L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti delle attività eseguite ed accettati accettate sino alla data di risoluzione dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi, fatto salvo quanto dovuto alla Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazionedel presente contratto.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Costituiscono motivo 1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.
2. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente contratto e del Capitolato, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, il Comune di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. dell’accordo quadro ovvero del singolo contratto esecutivo, previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Tempistica, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti Subcontratti / Articolo Avvalimento /, Articolo Composizione societaria (d.p.c.m. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi. Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere:
a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori affidati;
b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel Scandiano potra' risolvere il presente Accordo Quadro, nei contratti esecutivi o nei documenti in essi richiamaticon contestuale decadimento dei Contratti Discendenti, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) quando l’Appaltatore non adempia al rispetto qualunque tempo senza alcun genere di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro indennità e compenso per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro e dei contratti La Committentel’Appaltatore, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi:
a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell’importo complessivo dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi;
b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzate;
c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la Concessionaria/Committente.;
d) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’appaltatore;
e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;
f) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il nel caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
g) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione dei singoli contratti esecutivi, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità contrattuali.
3. Ai fini di cui all’artquanto previsto dall’art. 108, comma 3, d.lgsdel D.Lgs. 50 150/2016 e ai sensi dell’art. 1456 del 2016Codice Civile, sono considerati gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali:
a) la mancata stipula dei Contratti Discendenti entro il ventesimo giorno dalla comunicazione di affidamento dei lavori;
b) la mancata attivazione di una sede operativa, prevista in capitolato;
c) il verificarsi del mancato rispetto dei tempi indicati dalla D.L., per la perfetta esecuzione dei lavori, per tre volte;
d) xxxxx nell'esecuzione dei lavori; insufficiente o mancata esecuzione del contratto; grave negligenza, grave inadempienza contrattuale, errore grave;
e) mancata o parziale realizzazione dei lavori; insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi i lavori affidati;
f) mancata ottemperanza agli ordini e alle prescrizioni del Committente che pregiudichi i lavori affidati; inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
g) sospensione unilaterale dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
h) Qualorarallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
i) impedimento o ritardo, con azioni od omissioni da parte dell’Appaltatore, dei controlli da parte del Committente, nonché dell’accesso al cantiere al personale ispettivo di fuori altri enti ai sensi della normativa vigente;
l) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dei lavori;
m) mancata realizzazione di quanto previsto al punto precedenteproposto in sede di gara nell’offerta tecnica;
n) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalità dei lavori che inibiscono la capacità di cui all’art. 108, comma 4, d.lgs. 50 del 2016. La Committente, inoltre, procederà contrattare con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, in uno dei seguenti casi:pubblica amministrazione;
1o) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2p) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una manifesta incapacità o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzioneinidoneità, salvo quanto previsto all’art. 94anche solo legale, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80. Il presente accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, potrà essere altresì risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle prestazioni, al di fuori nell’esecuzione dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, la Committente notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, l’accordo, nonché i singoli contratti esecutivi, si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge. In caso di risoluzione per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: La dichiarazione di risoluzione verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente. In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera contrattuale per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata. La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione , stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni. Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni. In tutti i casi di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno. L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione dell’accordo quadro ovvero dei singoli contratti esecutivi, fatto salvo quanto dovuto alla Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione.lavori;
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Lavori Di Manutenzione