RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’Azienda Sanitaria in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010. L’Azienda Sanitaria, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: • in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; • in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva. L’Azienda Sanitaria potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’Azienda Sanitaria La stazione appaltante in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 5 8 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010. L’Azienda SanitariaLa stazione appaltante, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: • ⮚ in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006frode accertata nella fornitura; • ⮚ in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • ⮚ in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva. L’Azienda Sanitaria La stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda Sanitaria della stazione appaltante e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’Azienda Sanitaria in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto La ditta aggiudicataria dovrà dichiarare, al momento della stipula del contratto, ai sensi dell’art 3di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, comma 9 bis a pena nullità assoluta del contratto. Il contratto potrà essere risolto, inoltre, nel caso in cui le transazioni di cui all’appalto in oggetto sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Legge 136/2010società Poste Italiane Spa. L’Azienda Sanitaria, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: • in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; • in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva. L’Azienda Sanitaria potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’Azienda Sanitaria in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010. L’Azienda Sanitaria, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: • in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; • in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva. L’Azienda Sanitaria potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’Azienda Sanitaria Ospedaliera in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 5 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010. L’Azienda SanitariaOspedaliera, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: • in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; • in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva. ; L’Azienda Sanitaria Ospedaliera potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Azienda Sanitaria per l’Azienda Ospedaliera il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questail servizio, in danno all’Impresa all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria Ospedaliera rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresadell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. Poiché il servizio contemplato è di pubblica utilità, lo stesso non potrà essere soppresso. In base a quanto stabilito dalla Legge 146/1990, in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, la ditta si impegna a garantire la presenza degli operatori in un numero adeguato all’assolvimento del servizio come previsto dagli art. 2 e 3 del presente capitolato. Di tali situazioni dovrà essere dato congruo preavviso; in tali casi dal corrispettivo mensile verrà detratta una somma proporzionale al servizio non svolto.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’Azienda Sanitaria Ulss 5 in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R.comunicazione PEC, un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010. L’Azienda SanitariaUlss 5, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R.comunicazione PEC, risolvere di diritto il contratto: • - in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 80 del D.Lgs. 163/200650/2016; • - in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • - in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva. ; L’Azienda Sanitaria Ulss 5 potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Azienda Sanitaria Ulss 5 il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria Ulss 5 rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’Azienda Sanitaria appaltante in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010. L’Azienda Sanitariaappaltante, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: • in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; • in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva; • in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ai senssi dell’art. 3 L. 136/2010. L’Azienda Sanitaria appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda Sanitaria appaltante e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’Azienda Sanitaria appaltante in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010. L’Azienda Sanitariaappaltante, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: • in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; • in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva; • in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010. L’Azienda Sanitaria appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda Sanitaria appaltante e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L’Azienda Sanitaria in caso di inadempimento La risoluzione del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto disposta di diritto (artqualora la l’Impresa somministratrice cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire L’Amministrazione Comunale avrà altresì la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione facoltà di diritto del risolvere il contratto, ai sensi dell’art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010. L’Azienda Sanitaria, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’artdell’Art. 1456 c.cdel c.p.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: • in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; • in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; • in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora la ditta aggiudicataria si verificasse tale situazione renda colpevole di variazione soggettiva. L’Azienda Sanitaria potràgravi inadempienze, inoltretra cui: - la mancata assunzione del servizio, risolvere quando richiesto dall’Amministrazione Comunale, per oltre tre giorni anche non consecutivi; - l’abbandono del servizio senza giustificato motivo; - l’impiego del personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata livello di efficienza del servizio; - la violazione degli orari comunicati all’Amministrazione Comunale o l’effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti quando non veridicità autorizzato o comunque inadempienze che comportino disservizi per l’Ente; - il danneggiamento volontario di cose appartenenti all’Ente o agli utenti dei servizi; - inosservanza delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura norme di gara. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile legge in materia di inadempimento personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e risoluzione del contrattodei contratti integrativi locali; - la divulgazione di notizie e/o documenti relativi allo svolgimento delle attività e/o allo stato personale degli utenti; - qualunque altra inadempienza, ritenuta ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione grave, qui non prevista, ma che si dovesse verificare durante l’esecuzione contrattuale; - il ripetersi di lievi inadempienze a seguito di tre contestazioni scritte da parte dell’Amministrazione Comunale.
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