RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITA’ Clausole campione

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITA’. In caso di mancato rispetto dei tempi di intervento previsti all’art. 3, l’ULSS n° 9 applicherà alla Ditta per ogni ora di ritardo una penale pari ad € 50,00.=. In caso di superamento del numero massimo di giorni di indisponibilità dell’apparecchiatura garantiti per l’intero annuo di validità del contratto, l’ULSS n° 9 applicherà una penale, per ogni giorno ulteriore di indisponibilità pari ad € (canone annuo/365)*5. In caso di inadempimento da parte della Ditta degli altri obblighi contrattualmente assunti, l’ULSS n° 9 si riserva la facoltà di contestare l’inadempimento applicando conseguentemente una penale da un minimo di € 100,00.= ad un massimo di € 1.000,00.=, tenendo conto della gravità dell’inadempimento e dell’eventuale relazione prodotta in merito da parte della Ditta. Le penalità applicate non potranno essere complessivamente superiori al 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In ogni caso, tenuto conto dell’importanza dell’inadempimento della Ditta, l’ULSS n° 9 potrà diffidarla, a mezzo raccomandata A.R., ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento dell’intimazione. Trascorso inutilmente tale termine, ai sensi degli artt. 1454 e 1455 c.c., il presente contratto sarà risolto. In caso di inadempimento da parte dell’ULSS n° 9 degli obblighi contrattualmente assunti, la Ditta, a norma degli artt. 1454 e 1455 c.c. ha la facoltà di diffidare, a mezzo raccomandata A.R., la stessa ULSS n° 9 ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento dell'intimazione. Trascorso inutilmente tale termine, il presente contratto sarà risolto.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITA’. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento qualora l’area non venga conservata nelle migliori condizioni di manutenzione, risulti pericolosa per la circolazione viaria o sia disatteso quanto previsto dal progetto presentato in sede di gara. Le inadempienze dovranno essere contestate per iscritto, assegnando un termine di 10 gg. per le eventuali controdeduzioni e precisazioni dello Sponsor. Qualora da parte dello Sponsor venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l’accordo decade e l’Amministrazione provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo allo Sponsor. La modifica, la sospensione o il ritardo dei lavori per decisione unilaterale dello Sponsor costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione dell’accordo qualora, dopo diffida intimata dal Comune a mezzo raccomandata A.R. lo Sponsor non abbia eseguito le disposizioni impartite. In tale ipotesi restano a carico dello Sponsor tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. E’ vietata la cessione, anche parziale dell’accordo. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dello sponsor o XXXXXXXX lo sponsor ha l’obbligo di rimozione dei cartelli dall’area assegnatagli, in caso di non ottemperanza l’Amministrazione provvederà ad eseguire le opere necessarie alla rimozione addebitandone il costo allo Sponsor
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITA’. La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, a insindacabile giudizio dalla Società mediante lettera raccomandata nei seguenti casi: - mancato rispetto di quanto previsto al precedente art. 4 in relazione alla “gestione dei servizi affidati” ed in particolare in merito al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi a favore dei lavoratori somministrati; - sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale); - subappalto o cessione di contratto o d'azienda; - perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara; - qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Società. In caso di risoluzione la Società procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITA’. La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio dall’Amministrazione mediante lettera raccomandata nei seguenti casi: • mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 4, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro; • sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale); • subappalto o cessione di contratto o d’azienda; • perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara; • qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara; • mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 14. • reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni. In caso di risoluzione l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità immediata risoluzione contrattuale, l’Ente utilizzatore contesta, mediante lettera raccomandata A/R o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine non inferiore a giorni 10 (dieci) per la presentazione di contro deduzioni scritte. L’Azienda potrà applicare le seguenti penalità con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata: • ritardo di presa in servizio del lavoratore € 200 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con l’Agenzia, • ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura € 200 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dai precedenti artt. 3 e 4, • inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe e/o similari (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti) da € 100 a € 500 in relazione all’entità delle inadempienza, mancata applicazione delle norme in materia d’inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo: prima infrazione € 500 al giorno per singolo addetto, la seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c.. L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà...
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITA’. L’appaltatore sarà soggetto all’applicazione di apposite penali, variabili da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 500,00 a seconda della gravità dell’infrazione (comunque entro il limite del 10% dell’importo contrattuale), nei casi in cui la fornitura e la relativa assistenza tecnica in garanzia non avvengano con le modalità indicate dalla lex specialis di gara, ovvero, in violazione del Patto di integrità e della vigente normativa in materia. In caso di inosservanza dei termini e delle modalità di avvio, per un ritardo superiore al 20% della durata prevista dal programma temporale, verrà comminata una specifica penale nella misura dell’1% (uno percento) dell’importo contrattuale. L’ammontare delle penalità verrà addebitato sul deposito cauzionale, che dovrà quindi essere integrato, per pari importo, entro 30 giorni successivi all’addebito. Le penalità saranno notificate dalla stazione appaltante in via amministrativa, restando escluso ogni avviso di costituzione in mora o ogni altro procedimento giudiziale. Fermo quanto previsto dal presente articolo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per l’effetto dell’art. 1456 del C.C. nei seguenti casi: - sospensione della fornitura per fatto dell’aggiudicatario; - ritardo della consegna per un periodo superiore al 50% del periodo di avvio programmato; - fornitura di attrezzatura non conforme a quanto pattuito; - ritardi nella effettuazione delle consegne, anche parziali, nonché delle eventuali sostituzioni; - in caso di seconda contestazione all’aggiudicatario di inosservanza delle norme e prescrizioni di cui al presente capitolato; - violazione degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento Aziendale. In tali circostanze, la stazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, comunicata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).