Common use of RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Clause in Contracts

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l’A.S.L. Roma 1 può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016; b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva"; d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore"; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 2. In tutti i predetti casi di risoluzione l’A.S.L. Roma 1 ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta. 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’A.S.L. Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. 4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16.

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Samples: Contratto Di Affidamento, Service Agreement

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme le ulteriori ipotesi Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l’A.S.L. Roma 1 può risolvere di diritto il Comune potrà procedere in pieno diritto, ai sensi dell’artdell'art. 1456 Cod. Civ.del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativaalla risoluzione immediata del contratto, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimentocon incameramento del deposito cauzionale, il contrato nei seguenti casi, che configurano inadempimenti gravi e sostanziali oltre a quelli già espressamente previsti e così definiti all’interno del presente capitolato: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti In caso di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 ritardo nel pagamento del D.lgscanone che si protragga ingiustificatamente oltre trenta giorni rispetto ai termini indicati nell'Art. n. 50 del 20165; b) violazione delle norme In caso di vendita di sostanze avariate, adulterate o contenenti sostanze nocive o non rispondenti alle disposizioni legislative in materia di cessione del contratto igiene e dei creditisanità, accertata dai competenti organi sanitari; c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine In caso di cui all'articolo "Cauzione definitiva"gravi e ripetute violazione, espressamente contestate, degli obblighi prescritti all’ all’art. 12; d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza In caso di cessione del contratto, come previsto all'Art. 23; e) azioni giudiziarie per violazioni In caso di diritti mancato reintegro della cauzione di brevettocui all'Art. 20, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore"ove questa sia stata parzialmente o totalmente escussa; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari In caso di mancato rinnovo, ove necessario, delle autorizzazioni e clausola risolutiva espressa”; g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in partedelle licenze necessarie all'esercizio delle attività oggetto della concessione. 2. In tutti i predetti casi di risoluzione l’A.S.L. Roma 1 ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda Nelle richiamate fattispecie si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato darà avvio alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta. 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’A.S.L. Roma 1 si avvarrà della clausola procedura risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. 4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) dell'art.108, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 50/1650/2016, fermo restando l'obbligo per il Concessionario di pagare le penali eventualmente contestate. In caso di risoluzione, il Comune procederà all'incameramento del deposito cauzionale di cui all'Art. 20, fatto salvo e impregiudicato il diritto a richiedere in ogni caso il risarcimento per maggiori danni subiti. In caso di risoluzione di diritto, il Concessionario dovrà sgombrare a propria cura e spese i locali entro il termine assegnato così come previsto dall'Art. 2.

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Samples: Concessione Per La Distribuzione Di Alimenti E Bevande

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1Trova applicazione quanto disposto dall’art. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l’A.S.L. Roma 1 può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016; b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto 50/2016 e dei crediti; c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva"; d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. Roma 1, s. m. i. Il presente Contratto potrà essere risolto ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali degli articoli 1453 e diritti d'autore"; f1454 c.c. dalla CNPADC per negligenza e/o inadempienza agli obblighi e alle condizioni stabilite nel presente Contratto e/o per gravi ritardi e sospensioni e/o esecuzioni parziali o intempestive delle attività affidate o qualora il Revisore non ottemperi alle indicazioni impartite dalla CNPADC per il suo espletamento; in tali casi, la risoluzione del rapporto instaurato con il presente Contratto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 15 (quindici) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari giorni, trascorso il quale, il presente Contratto s’intenderà risolto di diritto e clausola risolutiva espressa”; g) nei casi in danno al Revisore, con il diritto da parte della Cassa di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 2. In tutti i predetti casi di risoluzione l’A.S.L. Roma 1 ha diritto di ritenere incamerare definitivamente la cauzione definitivacauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore Revisore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda ogni caso, si rivolgerà conviene che la Cassa potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Revisore tramite PEC e senza bisogno di assegnare alcun termine per l'esecuzione l’adempimento, il presente Contratto, in tutto o in parte, nei seguenti casi: a) dopo tre inadempienze, contestate tramite raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, in ordine alla corretta e regolare esecuzione del servizio appaltato servizio; b) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, ivi incluse l’esecuzione parziale o intempestiva del Servizio, non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Committente; c) raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale; d) violazione dell’obbligo di riservatezza; e) cessione totale o parziale del Contratto (art. 12); f) frode; g) mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; h) violazione degli obblighi definitivamente accertati previsti in materia di tutela dei lavoratori, tra cui gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale; i) perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti leggi antimafia; al riguardo l’Aggiudicatario prende atto che l’affidamento è subordinato all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia; in particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell’organo di amministrazione dell’Aggiudicatario, nonché dei componenti del team di Revisione , non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongono misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenza di cui alla successiva Ditta predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che ha presentato comportino la migliore offertaincapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; j) esito negativo della certificazione di qualità ad opera del MEF ed applicazione delle connesse sanzioni ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010, come emendato dal D. Lgs. n. 135/2016 e ss. mm. ii.; 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo k) perdita dei requisiti di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione ordine generale e la Regione Laziomorale, l’A.S.L. Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa nonché dei requisiti speciali di cui all’art. 1456 c.cart. ogni qualvolta 80 e ss. del D. Lgs. 50/2016, autocertificati in sede di presentazione dell’offerta e comprovati in esito all’aggiudicazione definitiva; l) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto; m) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Cassa; n) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive, o misure cautelari, di cui al D. Lgs. o) intervenuta emanazione nei confronti dell’imprenditore dell’Aggiudicatario di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una, o più, misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento dell'appalto. a) l’eventuale istituzione di procedimenti penali, successivamente alla stipula del Contratto, o l’eventuale emanazione di provvedimenti penali provvisori o definitivi nei riguardi dell’Aggiudicatario stesso, ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti la compagine socialedel proprio organo di amministrazione ovvero dei componenti del Team di Revisione; b) eventuali sanzioni applicabili ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula come emendato dal D. Lgs. n. 135/2016 e all’esecuzione ss. mm. ii, a valle di esito negativo della certificazione di qualità ad opera del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di MEF. Le Parti, concordemente, inoltre, convengono che il presente Contratto potrà essere risolto anticipatamente ad iniziativa della CNPADC, nel caso in cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. 4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione si ritenesse superato l’oggetto del presente Contratto saranno oggetto e/o si ritenesse opportuno ricorrere ad altre e diverse forme di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza collaborazione o malafede nell'esecuzione delle richiedere la sospensione del servizio. In tale eventualità, la CNPADC sarà tenuta a corrispondere al Revisore, che dichiara di aver tenuto conto di tale possibile evenienza nella formulazione dell’offerta presentata, il corrispettivo per la prestazione sino a quel momento svolta. In tale eventualità verranno corrisposti al Revisore i compensi previsti in proporzione alle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16effettivamente svolte, previa presentazione di una Relazione Tecnica sull’attività e l’emissione della regolare fattura.

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Samples: Contratto Di Revisione Contabile

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l’A.S.L. Roma 1 può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016; b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva"; d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore"; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 2. In tutti i predetti casi di risoluzione l’A.S.L. Roma 1 ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta. 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’A.S.L. Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. 4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16. 5. L’affidamento della fornitura è inoltre sottoposto alla condizione risolutiva ai sensi dell’art. 1353 del c.c. in caso di espletamento e di successiva aggiudicazione di gara centralizzata da parte della Centrale Acquisti Regionale o di gara aggregata disposta con DCA regionale per il biennio 2018-2019.

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Samples: Contratto Di Affidamento

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme le ulteriori ipotesi 14.1 Il Contratto può essere risolto di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.diritto, l’A.S.L. Roma 1 può risolvere di diritto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 Coddel codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente. 14.2 La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. Civ.In tale ipotesi, previa dichiarazione AMT si intenderà libera da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativaogni impegno verso la controparte inadempiente, senza necessità che questa possa pretendere compensi ed indennità di assegnare alcun termine per l’adempimentosorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del Contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il contrato nei seguenti casidiritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento. 14.3 Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario, le ipotesi di seguito elencate: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitoreraggiungimento, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficialeaccertato dal RUP, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 10% previsto per ’applicazione delle penali sul valore complessivo del 2016Contratto; b) violazione intervenuta mancanza, nei confronti dell’Affidatario, durante la vigenza del Contratto, delle norme condizioni richieste nell’articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in materia fase di cessione del contratto e dei creditiGara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso; c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva"cessione, da parte dell’Affidatario, del Contratto; d) mancata copertura inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei rischi durante tutta la vigenza del contrattoflussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.; e) azioni giudiziarie per violazioni quando l’Affidatario si rendesse colpevole di diritti grave errore professionale o quando interrompesse l’esecuzione del Contratto, anche se in presenza di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore"contestazioni; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità quando l’Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell’espletamento di uno dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”servizi; g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”quando l’Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l’esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla stazione appaltante; h) quando l’Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità. 14.4 L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., ha l’obbligo di risolvere il Contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’Affidatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. 14.5 La risoluzione del Contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all’Affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di cui all’articolo “Subappalto”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislativediffida da parte dell’Amministrazione, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in partea far data dal ricevimento della stessa. 2. In tutti i predetti casi di risoluzione l’A.S.L. Roma 1 ha diritto di ritenere definitivamente 14.6 Eventuali inadempienze, non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del Contratto o ritenute rilevanti per la cauzione definitivaspecificità dell’appalto, ove essa non sia stata ancora restituitasaranno contestate all’Affidatario dal RUP, e/o di applicare una penale equivalentecon comunicazione scritta, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offertainoltrata a mezzo PEC. 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’A.S.L. Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore 14.7 Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’Affidatario deve sanare l’inadempienza o dei componenti la compagine socialepresentare le proprie osservazioni giustificative. 14.8 Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. 4. Rimane inteso che qualora l’Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali inadempimenti che abbiano portato giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del presente Contratto, fermo restando l’eventuale pagamento delle penali. 14.9 In caso di risoluzione del Contratto, AMT si riserva la facoltà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di Gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore alle medesime condizioni economiche già proposte dall’Affidatario, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) dell’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/16Codice.

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Samples: Support Services Agreement

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all’inadempimento, dalla Regione Lazio, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto il Contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. 2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. dall’articolo 108 del D.LgsD.lgs. n. 50/16 e s.m.50/2016, l’A.S.L. Roma 1 la Regione Lazio può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 Cod. Civx.x., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativaxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, ; b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo 16 “Garanzia definitiva”; c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al di fuori 10% del valore del Contratto; d) nei casi previsti dall’articolo 12 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; e) nei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 201613 “Trasparenza”; bf) nei casi di cui all’articolo 17 “Riservatezza”; g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell’articolo 18 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; h) nei casi di cui all’articolo 22 “Subappalto”; i) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all’articolo 23 “Divieto di cessione del contratto e dei crediti; c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva"; d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; ej) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. Roma 1la Regione, ai sensi dell'articolo " dell’articolo 24 “Brevetti industriali e diritti d'autore"; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressad’autore; g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 2. In tutti i predetti casi di risoluzione l’A.S.L. Roma 1 ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta. 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’A.S.L. Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. 4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16.

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Samples: Service Agreement

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. dall’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.Codice, l’A.S.L. Roma 1 il Committente può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 Cod. Civx.x., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativaxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti gravi interruzioni del servizio imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016; b) nei casi di sospensione del servizio, di cui all’Articolo 10, comma 16; c) qualora l’Aggiudicatario non avesse ottenuto, alla prevista data d’inizio del servizio, e non mantenesse per tutto il periodo contrattuale, le prescritte autorizzazioni e licenze rilasciate dalle competenti autorità per l’effettuazione del servizio; d) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del Contratto; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto Contratto e dei relativi crediti; cf) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva"accertata esecuzione dei servizi oggetto del Contratto in subappalto; dg) inadempimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale – Regione Lazio n. 16/2007, secondo quanto previsto dall’art. 7 della menzionata Legge Regionale; h) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore"; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”Contratto; i) nei casi mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di cui all’articolo “Trasparenza”al precedente articolo 15, paragrafo 6; j) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010; k) in caso di violazione delle prescrizioni indicate al precedente Articolo 7, paragrafo 2; l) qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. m) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.; 2. In tutti i predetti n) nei casi previsti dall’Articolo 12 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; o) nei casi di risoluzione l’A.S.L. Roma 1 ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta. 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’A.S.L. Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. 4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16.all’Articolo 13Articolo 13 - “Trasparenza”; Xxx Xxxx Xxxxxxxx Garibaldi n.7 00145 ROMA SCHEMA DI CONTRATTO PAGINA 21 DI 30 xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx

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Samples: Procedura Aperta Telematica Per l'Affidamento Della Fornitura Del Sistema Informativo Human Capital Management

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme 11.1 Oltre all’azione generale per inadempimento, e fermo il diritto al risarcimento del danno, le ulteriori ipotesi Parti convengono che il Contratto si risolva di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.diritto, l’A.S.L. Roma 1 può risolvere di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Cod. Civc.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti in caso di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi omesso e/o ritardato pagamento - intendendosi ritardato il pagamento che avvenga dopo 30 giorni dai termini stabiliti - del corrispettivo di cui all’articolo 108 del D.lgsall’art. n. 50 del 20168; b) violazione delle norme in materia nel caso di cessione del contratto e dei creditiutilizzo da parte di SPONSOR di un Marchio Commerciale diverso da quello/quelli indicato/i nell’allegato B; c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine nel caso in cui SPONSOR si renda responsabile di fatti, accertati con sentenza passata in giudicato, relativi a reati previsti dal D.lgs. n. 231/01. Per SPONSOR: a) nel caso in cui Sport e salute violi l’esclusiva di cui all'articolo "Cauzione definitiva"al precedente Art. 4 ovvero nel caso in cui non adempia le obbligazioni di cui ai precedenti artt. 3.1, 5.2, 5.3 e 5.4; db) mancata copertura nel caso in cui Sport e salute non realizzi il Progetto per cause ad esso imputabili. 11.2 È fatto salvo in ogni caso il diritto della Parte adempiente al risarcimento dei rischi durante tutta danni subiti. 11.3 In caso di risoluzione del Contratto sono fatti salvi i pagamenti e le prestazioni sino a quel momento effettuati. 11.4 In caso di risoluzione del Contratto per fatto addebitabile a SPONSOR, Sport e salute avrà diritto ad incamerare la vigenza del contratto; e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore"; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; g) nei casi fidejussione di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parteal precedente art. 8.5. 2. In tutti i predetti casi di risoluzione l’A.S.L. Roma 1 ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta. 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’A.S.L. Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. 4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16.

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Samples: Sponsorship Agreement

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. dall’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.Codice, l’A.S.L. Roma 1 il Committente può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 Cod. Civx.x., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativaxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti gravi interruzioni del servizio imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016; b) qualora il Fornitore non avesse ottenuto, alla prevista data d’inizio del servizio, e non mantenesse per tutto il periodo contrattuale, le prescritte autorizzazioni e licenze rilasciate dalle competenti autorità per l’effettuazione del servizio; c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del Contratto; d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto Contratto e dei relativi crediti; ce) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva"accertata esecuzione dei servizi oggetto del Contratto in subappalto; df) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore"; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”Contratto; g) nei casi mancata reintegrazione della garanzia definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di cui all’articolo “Riservatezza”al precedente Articolo 15, paragrafo 6; h) nei casi in caso di cui all’articolo “Subappalto”ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010; i) nei casi in caso di cui all’articolo “Trasparenza”violazione delle prescrizioni indicate al precedente Articolo 7, paragrafo 1 lett. f) e paragrafo 2; j) qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. k) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.; 2. In tutti i predetti l) nei casi previsti dall’Articolo 12 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; m) nei casi di risoluzione l’A.S.L. Roma 1 ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta. 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’A.S.L. Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. 4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16.all’Articolo 13Articolo 12 - “Trasparenza”;

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Samples: Contract for the Upgrade of Data Center Storage and Related Specialist Support Services

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l’A.S.L. Roma 1 può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016; b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva"; d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore"; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 2. In tutti i predetti casi di risoluzione l’A.S.L. Roma 1 ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato della fornitura appaltata alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta. 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’A.S.L. Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. 4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16.

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Samples: Contratto Di Affidamento Lotto

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme le ulteriori ipotesi A prescindere dalle cause generali di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 dei contratti di fornitura e s.m.della presente Convenzione, l’A.S.L. Roma 1 può le Amministrazioni potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativanorme vigenti e secondo le condizioni, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimentole modalità, il contrato nei seguenti casi: a) reiterati i termini e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016; b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva"; d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore"; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parteessa richiamati. 2. In tutti i predetti casi caso di risoluzione l’A.S.L. Roma 1 ha inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all’inadempimento, dall’Amministrazione e/o dalla Centrale regionale di committenza, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituitacauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta. 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione risoluzione previste dall’art 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi: - reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; - violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”; - mancata copertura dei rischi durante tutta la Regione Laziovigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, l’A.S.L. Roma ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”; - nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; - nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; - nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; - nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; 4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Centrale regionale di committenza, può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi: - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”; - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”; - nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; - nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2; - nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; - nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; - nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte; 5. La Centrale regionale di committenza si avvarrà impegna inoltre ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.cCod. Civ. ogni qualvolta qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 317, 318, 319, 319 ter cp bis, 319 quater ter, 319 quater, 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis cpdel codice penale. 46. Rimane inteso La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni. 7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Centrale regionale di committenza e/o le Amministrazioni hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i. 8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che eventuali inadempimenti sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o della Centrale regionale di committenza al risarcimento dell’ulteriore danno. 9. Si precisa che abbiano portato alla le cause di risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o malafede nell'esecuzione l’Ordinativo di Fornitura. In tal caso la Centrale regionale di committenza e/o le Amministrazioni per le parti di loro rispettiva competenza possono risolvere la Convenzione e/o l’Ordinativo di Fornitura. 10. In caso di risoluzione degli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16relative alle forniture/servizi connessi regolarmente eseguiti, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Ordinativo di Fornitura.

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Samples: Convenzione Quadro Per Il Noleggio Di Apparecchiature Multifunzionali

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme le ulteriori ipotesi A prescindere dalle cause generali di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 dei contratti di fornitura e s.m.della presente Convenzione, l’A.S.L. Roma 1 può le Amministrazioni potranno risolvere di diritto gli stessi ai sensi dell’artdell ’art . 1456 CodCod . CivCiv ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni , le modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato nei seguenti casi: a) reiterati i termini e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016; b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva"; d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore"; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parteessa richiamati. 2. In tutti i predetti casi caso di risoluzione l’A.S.L. Roma 1 ha inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi, assegnato, mediante comunicazione via PEC, dall’Amministrazione e/o dalla Centrale Regionale di Committenza, le suddette Amministrazioni hanno la facoltà di considerare risolti di diritto gli Ordinativi Principali di ritenere Fornitura e/o la Convenzione, di trattenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituitacauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta. 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione risoluzione previste dall’art 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione può risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordinativi Principali di Fornitura nei seguenti casi: - reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; - violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”; - mancata copertura dei rischi durante tutta la Regione Laziovigenza di ogni singolo Ordinativo Principale di Fornitura, l’A.S.L. Roma ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”; - nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; - nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; - nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; - nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; 4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Centrale Regionale di Committenza, può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi: - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”; - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”; - nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; - nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo Principale di fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2; - nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; - nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; - nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte; 5. L’Amministrazione potrà altresì risolvere il Contratto di Fornitura ogni qualvolta il Fornitore venga meno agli obblighi previsti nel progetto di assorbimento del personale soggetto all’applicazione della clausola sociale, presentato all’atto di affidamento dell’Ordinativo Principale di Fornitura. In tale ipotesi la Centrale Regionale di Committenza si avvarrà riserva di valutare la gravità della predetta violazione ai fini dell’eventuale risoluzione della Convenzione. In caso di mancata presentazione del progetto di assorbimento per tre volte la Centrale Regionale di Committenza si riserva di valutare l’eventuale risoluzione della Convenzione. 6. La Centrale Regionale di Committenza si impegna inoltre ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.cCod. Civ. ogni qualvolta qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, soci esecutori dei servizi o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 317, 318, 319, 319 ter cp bis, 319 quater ter, 319 quater, 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis cpdel codice penale. 47. Rimane inteso La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni. 8. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, la Centrale Regionale di Committenza e/o le Amministrazioni hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i. 9. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate sarà comunicata al Fornitore ai sensi dell'arta mezzo PEC. 80 comma 5 lett.c) del D.LgsIn ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o della Centrale Regionale di Committenza al risarcimento dell’ulteriore danno. 10. n. 50/16Si precisa che le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l’Ordinativo Principale di Fornitura. In tal caso la Centrale Regionale di Committenza e/o le Amministrazioni per le parti di loro rispettiva competenza possono risolvere la Convenzione e/o l’Ordinativo Principale di Fornitura.

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Samples: Convenzione Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Manutenzione Impianti

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme le ulteriori ipotesi A prescindere dalle cause generali di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 dei contratti di fornitura e s.m.della presente Convenzione, l’A.S.L. Roma 1 può le Amministrazioni potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativanorme vigenti e secondo le condizioni, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimentole modalità, il contrato nei seguenti casi: a) reiterati i termini e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016; b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva"; d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore"; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parteessa richiamati. 2. In tutti i predetti casi caso di risoluzione l’A.S.L. Roma 1 ha inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all’inadempimento, dall’Amministrazione contraente e/o dalla Centrale regionale di committenza, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare, risolti di diritto il relativo Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituitacauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta. 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione risoluzione previste dall’art 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi: - reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; - violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”; - mancata copertura dei rischi durante tutta la Regione Laziovigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, l’A.S.L. Roma ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”; - nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; - nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; - nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; - nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; 4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Centrale regionale di committenza, può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi: - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”; - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”; - nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; - nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2; - nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; - nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; - nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte; 5. La Centrale regionale di committenza si avvarrà impegna inoltre ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 317, 318, 319, 319 ter cp bis, 319 quater ter, 319 quater, 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis cpdel codice penale. 46. Rimane inteso La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni. 7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Centrale regionale di committenza e/o le Amministrazioni hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i. 8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate sarà comunicata al Fornitore ai sensi dell'arta mezzo PEC. 80 comma 5 lett.c) del D.LgsIn ogni caso, resta fermo il diritto della Amministrazione contraente e/o della Centrale regionale di committenza al risarcimento dell’ulteriore danno. 9. n. 50/16Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l’Ordinativo di fornitura. In tal caso la Centrale regionale di committenza e/o le Amministrazioni per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l’Ordinativo di fornitura.

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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Del Servizio Di Pulizia, Sanificazione E Servizi Ausiliari

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all’inadempimento, dall’Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, l’Amministrazione avrà facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e/o il di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. 2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. dall’articolo 108 del D.Lgsd.lgs. n. 50/16 e s.m.50/2016, l’A.S.L. Roma 1 l’Amministrazione Contraente può risolvere di diritto diritto, ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 Cod. Civx.x., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativaxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato Contratto nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’Articolo 15 “Cauzione definitiva”; c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del Contratto; d) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, al di fuori secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010; e) nei casi previsti dall’Articolo 12 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; f) nei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016all’ Articolo 13 “Trasparenza”; bg) nei casi di cui all’Articolo 16 “Riservatezza”; h) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell’Articolo 17 “Danni e responsabilità civile”; i) nei casi di cui all’Articolo 20 “Subappalto”; j) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine crediti di cui all'articolo "Cauzione definitiva"; d) mancata copertura all’Articolo 21 “Divieto di cessione del Contratto e dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore"; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressacrediti; g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 2. In tutti i predetti casi di risoluzione l’A.S.L. Roma 1 ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta. 3. In conformità con Nelle ipotesi di risoluzione di cui al comma precedente, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo dei servizi erogati e si applica quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’A.S.L. Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dall’articolo 110 del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cpCodice. 4. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione Contraente al risarcimento dell’ulteriore danno. 5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché all’ANAC e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16Fornitore.

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Samples: Service Agreement

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. La procedura e/o il rapporto contrattuale trova immediata risoluzione nel caso di definizione della gara centralizzata, per analoga fornitura, espletata dalla Regione Lazio; 2. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.s.m.i, l’A.S.L. la ASL Roma 1 6 può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato contratto nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016; b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva"al precedente articolo 15; d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. la ASL Roma 16, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore"; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi di cui all’articolo “SubappaltoTrasparenza”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 23. In tutti i predetti casi di risoluzione l’A.S.L. la ASL Roma 1 6 ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta. 34. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’A.S.L. la ASL Roma 1 6 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp articoli del codice penale: 317, 318, 319, 319 ter cp bis, 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 cp 353 bis cpbis. 45. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma comma, 5 lett.c) ), del D.Lgs. n. 50/1650/2016 e s.m.i. 6. L’affidamento della fornitura è inoltre sottoposto alla condizione risolutiva ai sensi dell’art. 1353 del c.c. in caso di espletamento e di successiva aggiudicazione di gara centralizzata da parte della Centrale Acquisti Regionale o di gara aggregata disposta con DCA regionale per il biennio 2018- 2019.

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Samples: Accordo Quadro

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all’inadempimento, da ARIC e/o dall’Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. 2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. dall’articolo 108 del D.Lgsd.lgs. n. 50/16 50/2016 e s.m.ss.mm.i.., l’A.S.L. Roma 1 l’Amministrazione contraente può risolvere di diritto diritto, ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 Cod. Civx.x., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativaxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, ; b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo 15 “Cauzione definitiva”; c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore dell’Ordinativo di fuori fornitura; d) nei casi previsti dall’articolo 12 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; e) nei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 201613 “Trasparenza”; bf) nei casi di cui all’articolo 16 “Riservatezza”; g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell’articolo 17 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; h) nei casi di cui all’articolo 21 “Subappalto”; i) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all’articolo 21 “Divieto di cessione del contratto e dei crediti; c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva"; d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; ej) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. Roma 1le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo " dell’articolo 22 “Brevetti industriali e diritti d'autore"d’autore”. 3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.i.., la ARIC, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell’articolo 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi: a) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni Contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; jb) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte; 4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti. 25. In tutti i predetti casi di risoluzione l’A.S.L. Roma 1 ha della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, ARIC e/o le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di ritenere definitivamente escutere la cauzione definitiva, ove essa prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i. 6. Ove non sia stata ancora restituitapossibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il ARIC al risarcimento del dell’ulteriore danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta. 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’A.S.L. Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. 4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16.

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Samples: Convenzione Per l'Acquisizione Del Servizio Cup

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1Nel caso in cui INSIEL accerti che l’esecuzione del contratto da parte del Fornitore non proceda secondo le condizioni nel medesimo stabilite, concederà al Fornitore, previa formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica Certificata PEC), un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni per porre fine all’inadempimento; trascorso inutilmente detto termine il contratto si riterrà risoluto, salvo il diritto di INSIEL al risarcimento del danno ai sensi dell’art. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art1662 c.c.. Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.50/2016, l’A.S.L. Roma 1 può INSIEL si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle clausole previste dal paragrafo 6.4 Penali, superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore. In tal caso INSIEL avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Fermo restando quanto sopra, INSIEL potrà dichiarare la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato nei seguenti casia mezzo P.E.C. nelle ipotesi di: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti del Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti ai sensi della Legge Fallimentare o di contestazione ufficialealtra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, al di fuori che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei casi di cui all’articolo 108 beni o venga incaricato della gestione degli affari del D.lgs. n. 50 del 2016Fornitore; b) violazione delle norme mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale e di mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in materia ordine allo svolgimento di cessione tutte le attività contrattuali, per l’intera durata del contratto e dei creditiContratto; c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale del Fornitore su fatti e circostanze di cui all'articolo "Cauzione definitiva"venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività di INSIEL; d) mancata copertura conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso; cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, del Contratto, oppure cessione non autorizzata dei rischi durante tutta la vigenza del contrattocrediti da quest’ultimo derivanti; e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";INSIEL in ragione del presente contratto. f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 2. In tutti i predetti casi di risoluzione l’A.S.L. Roma 1 ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che ha presentato la migliore offerta. 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo dispone l'applicazione di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’A.S.L. Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa una o più misure di prevenzione di cui all’artall'articolo 6, del D. Lgs. 1456 c.c159/2011, ed e ai titoli I e II del Libro I “Le misure di prevenzione” del D. Lgs. ogni qualvolta 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, per frodi nei confronti dell’imprenditore riguardi di INSIEL, di subappaltatori, di lavoratori o dei componenti la compagine socialedi altri soggetti comunque interessati all’appalto, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento nonché per violazione degli obblighi attinenti alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cpsicurezza sul lavoro. 4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16.

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Samples: Fornitura Di Servizi Relativi a Pagamenti Online

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l’A.S.L. l’ ASL Roma 1 può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016; b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva"; d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. l’ASL Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore"; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 2. In tutti i predetti casi di risoluzione l’A.S.L. l’ASL Roma 1 ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta. 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’A.S.L. l’ASL Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. 4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16.

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Samples: Contratto Di Affidamento

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.ms.m.i., l’A.S.L. la ASL Roma 1 6 può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore Concessionario nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato contratto nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al FornitoreConcessionario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 20162016 e s.m.i.; b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva"; d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. la ASL Roma 16, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore"; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 2. In tutti i predetti casi di risoluzione l’A.S.L. la ASL Roma 1 6 ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore Concessionario per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta. 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’A.S.L. la ASL Roma 1 6 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter cp c.p., 319 quater c.p., 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 cp c.p., 353 bis cpc.p. 4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore Concessionario ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.clett. c) del D.Lgs. n. 50/1650/16 e s.m.i.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Distribuzione Di Generi Di Ristoro

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme le ulteriori ipotesi A prescindere dalle cause generali di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 dei contratti di fornitura e s.m.della presente Convenzione, l’A.S.L. Roma 1 può le Amministrazioni potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativanorme vigenti e secondo le condizioni, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimentole modalità, il contrato nei seguenti casi: a) reiterati i termini e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016; b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva"; d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore"; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parteessa richiamati. 2. In tutti i predetti casi caso di risoluzione l’A.S.L. Roma 1 ha inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi, assegnato, mediante comunicazione via PEC, dall’Amministrazione e/o dalla Centrale Regionale di Committenza, le suddette Amministrazioni hanno la facoltà di considerare risolti di diritto gli Ordinativi Principali di ritenere Fornitura e/o la Convenzione, di trattenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituitacauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta. 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione risoluzione previste dall’art 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione può risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordinativi Principali di Fornitura nei seguenti casi: - reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; - violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”; - mancata copertura dei rischi durante tutta la Regione Laziovigenza di ogni singolo Ordinativo Principale di Fornitura, l’A.S.L. Roma ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”; - nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; - nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; - nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; - nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; 4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Centrale Regionale di Committenza, può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi: - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”; - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”; - nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; - nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo Principale di fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2; - nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; - nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; - nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte; 5. L’Amministrazione potrà altresì risolvere il Contratto di Fornitura ogni qualvolta il Fornitore venga meno agli obblighi previsti nel Progetto di Assorbimento del personale soggetto all’applicazione della clausola sociale, presentato all’atto di affidamento dell’Ordinativo Principale di Fornitura. In tale ipotesi la Centrale Regionale di Committenza si avvarrà riserva di valutare la gravità della predetta violazione ai fini dell’eventuale risoluzione della Convenzione. In caso di mancata presentazione del progetto di assorbimento per tre volte la Centrale Regionale di Committenza si riserva di valutare l’eventuale risoluzione della Convenzione. 6. La Centrale Regionale di Committenza si impegna inoltre ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.cCod. Civ. ogni qualvolta qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 317, 318, 319, 319 ter cp bis, 319 quater ter, 319 quater, 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis cpdel codice penale. 47. Rimane inteso La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni. 8. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, la Centrale Regionale di Committenza e/o le Amministrazioni hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i. 9. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate sarà comunicata al Fornitore ai sensi dell'arta mezzo PEC. 80 comma 5 lett.c) del D.LgsIn ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o della Centrale Regionale di Committenza al risarcimento dell’ulteriore danno. 10. n. 50/16Si precisa che le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l’Ordinativo Principale di Fornitura. In tal caso la Centrale Regionale di Committenza e/o le Amministrazioni per le parti di loro rispettiva competenza possono risolvere la Convenzione e/o l’Ordinativo Principale di Fornitura.

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Samples: Convenzione Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Manutenzione Impianti

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l’A.S.L. Roma 1 l’ A.S.L./A.O. contraente può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016; b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva"; d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. Roma 1l’ A.S.L./A.O. contraente, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore"; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 2. In tutti i predetti casi di risoluzione l’A.S.L. Roma 1 l’ A.S.L./A.O. contraente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta. 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione Xxxxxx sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’A.S.L. Roma 1 l’ A.S.L./A.O. contraente si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. 4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16.

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Samples: Contract for the Acquisition of Medical Supplies and Services

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgsd.lgs. n. 50/16 e s.m.50/2016, l’A.S.L. l’ASL Roma 1 può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civx.x., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgsd.lgs. n. 50 del 201650/2016; b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva"; d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. l’ASL Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore"; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; g) nei casi previsti dall’art. 12, comma 4, del presente contratto; h) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; hi) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; ij) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; jk) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 2. In tutti i predetti casi di risoluzione l’A.S.L. l’ASL Roma 1 ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta. 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’A.S.L. l’ASL Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto dell’Accordo sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. 4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto Accordo saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 80, comma 5 lett.c) del D.Lgs5, lett. n. 50/16c), d.lgs. 50/2016.

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Samples: Accordo Quadro

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.ss.mm.ii, l’A.S.L. la A.S.L. Roma 1 può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016; b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva"; d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. la A.S.L. Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore"; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 2. In tutti i predetti casi di risoluzione l’A.S.L. la A.S.L. Roma 1 ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta. 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’A.S.L. la A.S.L. Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. 4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16. 5. L’affidamento della fornitura è inoltre sottoposto alla condizione risolutiva ai sensi dell’art. 1353 del c.c. in caso di espletamento e di successiva aggiudicazione di gara centralizzata da parte della Centrale Acquisti Regionale o di gara aggregata disposta con DCA regionale per il biennio 2018-2019.

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Samples: Accordo Quadro

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme Qualora la Società manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente, ovvero sospenda arbitrariamente i lavori, o non sia più in grado di assicurare con immediatezza ed efficacemente lo svolgimento del servizio, ovvero in casi di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all’esecuzione delle prestazioni convenute, nel caso in cui le ulteriori ipotesi contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, l’ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite, sulla base delle segnalazioni di inadempienza ricevute e/o verificate. 2. Nell’ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatoLe, rimanga inadempiente, ovvero non pervengano giustificazioni o non siano ritenute valide quelle addotte, l’ACI potrà risolvere il contratto o adottare le determinazioni più opportune, oltre all’applicazione delle penali e salvo il risarcimento del danno subito dall’Ente. 3. Nel caso di risoluzione previste dall’ artdel contratto, l’ACI, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all’incameramento – a titolo di penale – della cauzione, nonché al risarcimento del maggior danno subito, salvo l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti. 4. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.Il ogni caso, l’A.S.L. Roma 1 può si conviene che l’ACI potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato alla Società con raccomandata A/R nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitorenel caso in cui sia stato depositato contro la Società un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficialeche proponga lo scioglimento, al di fuori la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Impresa; b) violazione delle norme nel caso in materia di cessione del contratto e dei crediticui la Società perda i requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara; c) nel caso in cui la Società non provveda a regolarizzare la propria posizione di correttezza contributiva entro il termine assegnato dall’ACI; d) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura espletata per l’affidamento del servizio, oggetto del presente contratto; e) frode nell’esecuzione del servizio; f) manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa riscossa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva"; d15 (quindici) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. Roma 1giorni dal risarcimento della relativa richiesta da parte dell’ACI, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore"; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”dell’art. 20; h) nei casi inadempienze accertate alle norme di cui all’articolo “Subappalto”legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie, nonché alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro; i) nei in tutti i casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parteespressamente previsti nel presente contratto. 25. Nei casi previsti ai precedenti commi, l’ACI potrà risolvere il contratto, dandone comunicazione alla società, mediante lettera raccomandata o telegramma. 6. In tutti i predetti casi caso di risoluzione l’A.S.L. Roma 1 ha diritto del contratto, l’ACI sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di ritenere definitivamente la cauzione definitivaefficacia della stessa, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offertale prestazioni eseguite correttamente ed a regola d’arte. 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’A.S.L. Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. 4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16.

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Samples: Cleaning and Sanitization Service Contract

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.LgsD. Lgs. n. 50/16 e s.m., l’A.S.L. Roma 1 può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016; b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva"; d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore"; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 2. In tutti i predetti casi di risoluzione l’A.S.L. Roma 1 ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta. 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’A.S.L. Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. 4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16.

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Samples: Approvazione Atti E Indizione Della Procedura Aperta

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1Fatto salvo quanto stabilito dall’art. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m1453 c.c., l’A.S.L. Roma 1 può risolvere in caso di diritto inadempimento delle obbligazioni contrattuali, la Fondazione CNAO, ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 Cod. Civc.c., previa ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativadi volersi avvalere della clausola risolutiva, senza necessità comunicata mediante raccomandata con ricevuta di assegnare alcun termine per l’adempimentoritorno, il contrato nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitorecessazione dell’attività, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016fallimento o altra procedura concorsuale; b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei creditia terzi dell’attività; c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro applicazioni di penali il termine cui ammontare raggiunga una quota complessiva pari al 10% dell’importo totale del contratto di cui all'articolo "Cauzione definitiva"fornitura, salvo il risarcimento di maggiori danni; d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contrattofrode nell’adempimento degli obblighi contrattuali; e) azioni giudiziarie per violazioni sospensione dell’erogazione della fornitura a seguito di diritti di brevettodecisione unilaterale. Il contratto è risolto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. Roma 1inoltre, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore"per gli effetti della Legge 136/2010, qualora: a) i pagamenti e le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.a; fb) la Fondazione CNAO abbia notizia dell’inadempimento della Fornitore agli obblighi di tracciabilità finanziaria. In ogni caso, la Fondazione CNAO si riserva di utilizzare la procedura per diffida ad adempiere, ai sensi dell’articolo 1454 c.c., assegnando un congruo termine per l’ottemperanza. Rimane comunque ferma la possibilità della Fondazione CNAO di avvalersi della procedura giudiziale di risoluzione per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento. La risoluzione anticipata, comunque disposta, comporta l’applicazione delle penali previste ed il risarcimento dei danni. A tal fine la Fondazione CNAO si rivale, in prima istanza, sulle somme spettanti al Fornitore e, quindi, sulla cauzione prodotta, salva ogni ulteriore azione nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e confronti del Fornitore. Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto a seguito di formale comunicazione della Fondazione CNAO, da notificare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dichiarando espressamente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa”; g) nei casi . La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Fondazione CNAO il diritto di affidare la fornitura alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta, oltre all’applicazione delle penali previste all’art. 5.13. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Fondazione CNAO e i danni conseguenti. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Fornitore per il fatto che ha determinato la risoluzione. L’applicazione delle penali ed il verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi sopra comporteranno la trasmissione dell’informazione da parte della Fondazione CNAO all’Autorità di cui all’articolo “Subappalto”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 2Vigilanza dei Lavori Pubblici per l’annotazione nel Casellario informatico per Lavori Servizi e Forniture. In tutti i predetti casi di La risoluzione l’A.S.L. Roma 1 ha diritto di ritenere definitivamente la contrattuale comporterà l’incameramento della cauzione definitiva, ove essa fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali e la comunicazione all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. In ogni caso, il Fornitore, dovrà comunque proseguire, le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio della Fondazione CNAO, provocare danno alla stessa. Resta, in ogni caso, salvo il fatto che il contratto, ai sensi dell’art. 1, comma 7 e 8 del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge n. 135 del 7 agosto 2012, è soggetto a condizione risolutiva (nel caso in cui la convenzione non sia stata ancora restituita, disponibile e/o in caso di applicare una penale equivalentemotivata urgenza) in presenza di condizioni migliorative derivanti da convenzione Consip S.p.a., nonché ai sensi dell’art. 1353 c.c., dando atto che la condizione si intende avverata nel momento in cui l’operatore economico non intenda adeguare i prezzi a quelli migliorativi indicati dalla Consip S.p.a. (i valori unitari cfP1, cfP2 e cfPO1 e cfPO2 dovranno essere uguali/inferiori ai valori unitari di procedere riferimento offerti da CONSIP per il lotto Ed.17 Lombardia esclusi Milano e Lodi, di prossima pubblicazione per i periodi 1 Luglio 2020 – 30 Giugno 2021 e 1 Luglio 2021-30 Giugno 2022). Tale clausola si deve intendere efficace anche nei confronti del Fornitore per il risarcimento mancato adeguamento ai valori del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offertasecondo periodo. 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’A.S.L. Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. 4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16.

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, da ARIC e/o dall'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. 2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. dall'articolo 108 del D.Lgsd.lgs. n. 50/16 50/2016 e s.m.ss.mm.i.., l’A.S.L. Roma 1 l'Amministrazione contraente può risolvere di diritto diritto, ai sensi dell’art. dell'articolo 1456 Cod. Civc.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativatramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimentol'adempimento, il contrato i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016; b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 10 "Cauzione definitiva"; c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore dell'Ordinativo di fornitura; d) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari"; f) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza"; g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contrattodi ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa"; eh) nei casi di cui all'articolo "Subappalto"; i) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo 21 "Divieto di cessione del contratto e dei crediti"; j) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. Roma 1le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo " "Brevetti industriali e diritti d'autore"; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 2. In tutti i predetti casi di risoluzione l’A.S.L. Roma 1 ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta. 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’A.S.L. Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. 4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16.

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Samples: Accordo Quadro

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.mxx.xx., l’A.S.L. Roma Roma 1 può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016; b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva"; d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore"; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 2. In tutti i predetti casi di risoluzione l’A.S.L. Roma 1 ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta. 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’A.S.L. Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. 4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16.

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Samples: Contratto Di Affidamento

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1Il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. Ferme le ulteriori ipotesi 1456 del Codice Civile, con effetto dalla stessa data in cui ENGIE ne avrà data comunicazione al Fornitore, anche via e-mail o PEC nei casi seguenti: a) gravi inadempienze o reiterate carenze e negligenze nell’esecuzione del Contratto; b) perdita del possesso dei requisiti di risoluzione previste dall’ artlegge per l’esecuzione delle prestazioni nonché mancata consegna delle certificazioni attestanti il possesso di tali requisiti dopo 10 gg. 108 dalla richiesta di ENGIE; c) insolvenza del D.LgsFornitore o qualora il Fornitore medesimo venga a trovarsi in una situazione di amministrazione straordinaria, concordato preventivo, fallimento o altra procedura concorsuale comunque denominata; d) reiterata inosservanza delle disposizioni dettate in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni; e) mutamento del soggetto/i esercitante il controllo sul Fornitore ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile; f) violazione, da parte del Fornitore, del Modello organizzativo 231 e del Codice Etico di ENGIE – Clausola Etica e sviluppo sostenibile del gruppo ENGIE, Conflitto di interessi e/o delle disposizioni dettate in materia di tutela dell'ambiente; g) il venir meno, a qualsiasi titolo, dell’eventuale Contratto principale con il Committente; h) violazione delle previsioni in materia di protezione dei dati personali – di cui al Regolamento (UE) 2016/679 - con riferimento all’atto di nomina a responsabile del trattamento; i) violazione degli obblighi di tracciabilità di cui ai commi 9 e 9 bis dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 50/16 136 come modificata dal DL 12/11/2010 n. 187, con contestuale informativa alla Committente e s.m.alla Prefettura territorialmente competente, l’A.S.L. Roma 1 può ove previsto. ENGIE avrà inoltre diritto di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod1454 cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto civ. qualora in caso di inadempimento anche a solo una delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimentoobbligazioni ivi previste, il contrato nei seguenti casi: aFornitore non vi ponga rimedio entro 15 (quindici) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati giorni dalla ricezione di apposita diffida ad adempiere inviata per iscritto da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgsENGIE. n. 50 del 2016; b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva"; d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore"; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 2. In tutti i predetti Nei casi di risoluzione l’A.S.L. Roma 1 ha di cui al presente articolo è fatto salvo ed impregiudicato ogni altro diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitivaENGIE ai sensi di legge, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o ivi incluso quello di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per chiedere il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offertadi tutti i danni subiti. 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’A.S.L. Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. 4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16.

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme In caso di inadempimento del CONTRAENTE anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato per porre fine all’inadempimento, mediante comunicazione PEC, da Roma Capitale, che avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del CONTRAENTE per il risarcimento del maggior danno. 2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. dall’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.50/2016, l’A.S.L. Roma 1 Capitale può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 Cod. Civc.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativaCONTRAENTE tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al FornitoreCONTRAENTE, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, ; b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo 16 “Garanzia definitiva”; c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al di fuori 10% del valore del contratto; d) nei casi previsti dall’articolo 12 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; e) nei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 201613 “Trasparenza”; bf) nei casi di cui all’articolo 17 “Riservatezza”; g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell’articolo 18 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; h) nei casi di cui all’articolo 19 “Clausola Sociale”; i) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all’articolo 23 “Divieto di cessione del contratto e dei crediti; c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva"; d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; ej) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. Roma 1la Regione, ai sensi dell'articolo " dell’articolo 24 “Brevetti industriali e diritti d'autore"; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressad’autore; g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 23. In tutti i predetti casi di risoluzione l’A.S.L. del contratto, Roma 1 Capitale ha diritto di ritenere definitivamente escutere la cauzione definitivaprestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo dei servizi erogati. Ai sensi dell’art. 110, ove essa non sia stata ancora restituitaD.Lgs. n. 50/2016, e/o resta nella facoltà di applicare una penale equivalente, nonché Roma Capitale di procedere nei confronti del Fornitore rivolgersi per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione l’esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta impresa che ha presentato la migliore offerta. 34. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al CONTRAENTE a mezzo PEC. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazioogni caso, l’A.S.L. resta fermo il diritto della medesima Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cpCapitale al risarcimento dell’ulteriore danno. 45. Il CONTRAENTE si impegna, inoltre, senza riserva alcuna, al rispetto degli obblighi contenuti nel “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura 6. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché all’ANAC e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16CONTRAENTE.

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Samples: Contratto Di Servizio Di Vigilanza

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme le ulteriori ipotesi Fatto salvo ogni altro diritto o rimedio esperibile da Xxxxxxxx in base all’Accordo o alla legge, e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni nei limiti di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.cui al presente Accordo, l’A.S.L. Roma 1 può Xxxxxxxx avrà il diritto, a sua discrezione, di risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016; b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva"; d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore"; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione l’Accordo in tutto o in parte. 2parte dandone comunicazione al Acquirente nel caso in cui: (a) l’Acquirente ponga volontariamente in liquidazione la propria società; (b) l‘Acquirente divenga soggetto a fallimento o ad una procedura concorsuale determinata da insolvenza. In tutti i predetti casi di risoluzione l’A.S.L. Roma 1 ha aggiunta a quanto sopra e fatto salvo ogni altro diritto o rimedio esperibile da Xxxxxxxx in base all’Accordo o alla legge, Xxxxxxxx avrà il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitivarisolvere il presente Accordo nel caso in cui l’altra parte violi qualsiasi disposizione dell’Accordo e a tale violazione non venga posto rimedio entro 15 giorni dal ricevimento di una comunicazione della parte adempiente. In particolare, ove essa non sia stata ancora restituitaXxxxxxxx, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà danno nei limiti di cui al presente Accordo, avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta. 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’A.S.L. Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta ., nelle seguenti ipotesi di violazione degli obblighi: (1) Invariabilità dei prezzi e pagamento, di cui alla precedente clausola 5; (2) di Riservatezza di cui alla successiva clausola 11; Xxxxxxxx non sarà in alcun modo responsabile nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio Acquirente per taluno dei delitti via di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cpdetta risoluzione. 4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme le ulteriori Il presente Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi di risoluzione previste dall’ artdall’art. 108 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/16 50/2016 s.m.i. e s.m.sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, l’A.S.L. Roma 1 può comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 2. Fermo quanto previsto al precedente comma, l’AO San Xxxxxxxx Addolorata potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’artdell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativaall’Appaltatore con raccomandata AR, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato nei seguenti casi: a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltare; b) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; c) violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore; d) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti; e) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al FornitoreAppaltatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016; bf) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall’AO San Xxxxxxxx; g) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto; h) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; ci) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine violazione dell’obbligo di cui all'articolo "Cauzione definitiva"segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale; dj) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall’AO San Xxxxxxxx; k) inadempimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007; l) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; em) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. Roma 1l'AO San Xxxxxxxx, ai sensi dell'articolo " "Brevetti industriali e diritti d'autore"; fn) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; g) nei casi mancata reintegrazione della Garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parteall'articolo "Garanzia definitiva". 23. In tutti i predetti casi di risoluzione l’A.S.L. Roma 1 l’AO San Xxxxxxxx Addolorata ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore dell’Appaltatore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta. 34. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’A.S.L. Roma 1 l’AO San Xxxxxxxx Addolorata si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp cp, 319 quater cp, 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp e 353 bis cp. 45. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore illecito professionale ai sensi dell'art. 80 80, comma 5 lett.c5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 6. Il presente Contratto si risolverà, altresì, nel caso di intervenuta aggiudicazione di gara centralizzata regionale o di altra gara esperita in forma aggregata tra ASL\AO della Regione Lazio ed a cui l’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata è tenuta a partecipare per quanto stabilito dal DCA n. 50/16U00221/2015 così come aggiornato dal DCA n. U00443/2015. 7. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

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Samples: Contract for the Award of Insurance Services

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1Le Parti convengono che il Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 cod. Ferme le ulteriori ipotesi civ., salvo il risarcimento dei danni, su semplice richiesta di risoluzione previste dall’ artA.Di.S.U, fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora: - nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 108 80 del D.LgsD. Lgs. n. 50/16 50/2016; - pervengano comunicazioni/informazioni dalla Prefettura competente da cui emergano cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; - sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3‐bis e s.m3‐quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316‐bis, 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater e 320 del codice penale; - sussistano reati di usura, riciclaggio, nonché frodi nei riguardi di A.Di.S.U, l’A.S.L. Roma 1 può risolvere di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi/lavori; - affidamento in subappalto senza autorizzazione di A.Di.S.U; - l’Appaltatore contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli 6 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 7 (Cessione del Contratto e dei crediti), 12 (Manleva), 14 (Garanzia definitiva e ulteriori garanzie), 15 (Obblighi in materia di contribuzione, assistenza e previdenza), 16 (Obblighi di riservatezza); - qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva; - nelle ipotesi indicate all’Art. 8 – Parte settima del Capitolato d’appalto, che qui si richiama integralmente. Nelle ipotesi sopra citate, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale di A.Di.S.U, da eseguirsi con lettera raccomandata A/R, senza bisogno di preavviso o messa in mora. Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del cod. civ. causano la risoluzione anticipata del rapporto le inadempienze dell’Appaltatore con riguardo ad uno qualsiasi degli obblighi di cui al Contratto, che A.Di.S.U rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con lettera raccomandata A/R. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, A.Di.S.U sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 Codc.c. Civqualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016, nonché ai sensi dell’art. 8, si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata, ovvero uno degli impegni assunti dall’Appaltatore indicati nell’art. 8, non siano adempiuti. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui A.Di.S.U comunicherà all’Appaltatore con lettera raccomandata A/R, previa dichiarazione da comunicarsi l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al Fornitore nel presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne A.Di.S.U rispetto delle modalità previste dalla vigente normativaad ogni costo, senza necessità spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di assegnare alcun termine per l’adempimentocui sopra rilasciate dall’Appaltatore fossero state veritiere, il contrato nei seguenti casi: a) reiterati complete, corrette ed accurate. Nelle ipotesi di risoluzione del Contratto di cui al presente articolo, in ogni caso l’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni e aggravati inadempimenti imputabili al FornitoreA.Di.S.U è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute ad altra impresa, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficialein danno dell’Appaltatore inadempiente, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 quale è addebitato il maggior costo sostenuto da A.Di.S.U rispetto a quello previsto per l’esecuzione del D.lgs. n. 50 del 2016; b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva"; d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore"; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 2Contratto risolto. In tutti i predetti casi di risoluzione l’A.S.L. Roma 1 ha diritto di ritenere definitivamente ogni caso, l’esecuzione in danno non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offertarisoluzione. 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’A.S.L. Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. 4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16.

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Samples: Appalto Per Il Servizio Di Manutenzione Edile Ed Impiantistica

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme le ulteriori ipotesi Fatto salvo ogni altro diritto o rimedio esperibile da Xxxxxxxx in base all’Accordo o alla legge, e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni nei limiti di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.cui al presente Accordo, l’A.S.L. Roma 1 può Xxxxxxxx avrà il diritto, a sua discrezione, di risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016; b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva"; d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore"; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione l’Accordo in tutto o in parte. 2parte dandone comunicazione al Fornitore nel caso in cui: (a) il Fornitore ponga volontariamente in liquidazione la propria società; (b) il Fornitore divenga soggetto a fallimento o ad una procedura concorsuale determinata da insolvenza. In tutti i predetti casi di risoluzione l’A.S.L. Roma 1 ha aggiunta a quanto sopra e fatto salvo ogni altro diritto o rimedio esperibile da Xxxxxxxx in base all’Accordo o alla legge, ciascuna parte avrà il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitivarisolvere il presente Accordo nel caso in cui l’altra parte violi qualsiasi disposizione dell’Accordo e a tale violazione non venga posto rimedio entro 15 giorni dal ricevimento di una comunicazione della parte adempiente. In particolare, ove essa non sia stata ancora restituitaXxxxxxxx, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà danno nei limiti di cui al presente Accordo, avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta. 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’A.S.L. Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi di violazione degli obblighi: (1) di Consegna di cui al precedente articolo 4; (2) di Garanzia di cui al precedente articolo 7; (3) relativi alla Proprietà ed alla Proprietà Intellettuale di cui al precedente articolo 9; (4) relativi alle leggi sul controllo delle esportazioni di cui al precedente articolo 12; (5) di Riservatezza di cui al successivo articolo 16. ogni qualvolta Xxxxxxxx non sarà in alcun modo responsabile nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio Fornitore per taluno dei delitti via di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cpdetta risoluzione. 4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16.

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto

RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Ferme le ulteriori ipotesi di Oltre ai casi previsti in altre parti del presente documento, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l’A.S.L. Roma 1 può risolvere di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativanelle seguenti ipotesi: ⮚ venga accertata, senza necessità successivamente alla stipula del contratto, la sussistenza di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti uno dei motivi di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi esclusione di cui all’articolo 108 all’art. 80 del D.lgsD.Lgs. n. 50 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del 2016; b) violazione delle norme presente appalto; ⮚ grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa in materia di cessione sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Appaltante; ⮚ affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell’art. 105 del contratto D.Lgs. n. 50/2016 dall’art. 31, comma 8 del citato decreto e/0 nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara; ⮚ mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e/o delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei crediti; c) lavoratori; ⮚ mancata completa reintegrazione della cauzione garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva"; d10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante; ⮚ mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; e) azioni giudiziarie da responsabilità civile e professionale, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’A.S.L. Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore"; f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in partel’intera durata dell’appalto. 2. In tutti i predetti casi La Società Appaltante, nel caso di risoluzione l’A.S.L. Roma 1 giusta causa, ha altresì diritto di ritenere definitivamente recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora: ⮚ perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto; ⮚ venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la cauzione definitivaliquidazione, ove essa la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore; ⮚ sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non sia stata ancora restituitaimputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto. ⮚ ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo. 3. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. 4. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante. 5. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese. 6. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale equivalentedi importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. 7. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di procedere nei confronti operare le opportune compensazioni tra l’importo del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offertadanno e i suddetti crediti. 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’A.S.L. Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. 4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16.

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