Risoluzione e sospensione. 6.1 Fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla normativa applicabile, il Venditore, mediante comunicazione scritta all'Acquirente, potrà risolvere il presente Contratto nel caso in cui l'Acquirente non adempia tempestivamente ad una o più disposizioni del presente Contratto - o di qualsiasi altro accordo stipulato tra le Parti e disciplinato dal presente Contratto nel corso della Durata - e non ponga rimedio a tale inadempimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione. In caso di risoluzione per inadempimento esercitata dal Venditore, quest'ultimo avrà il diritto di interrompere tutte le attività in corso di esecuzione ai sensi del Contratto, di trattenere le rate del Prezzo già pagate dall'Acquirente e di ottenere il pagamento di un importo a titolo di penale pari al 100% delle rate rimanenti, senza pregiudizio per il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti.
6.2 Mediante comunicazione scritta al Venditore, l'Acquirente potrà risolvere il presente Contratto nel caso in cui il Venditore, con colpa o disinteresse e senza alcuna ragionevole giustificazione, non consegni i Ricambi o non completi i relativi Servizi (se presenti) entro un termine di 90 giorni dalla data pattuita e non avvii le attività volte a porre rimedio a tale inadempimento entro 60 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione da parte dell'Acquirente. In caso di risoluzione per inadempimento esercitata dall'Acquirente, il Venditore sarà tenuto a riconoscere all'Acquirente solo gli importi già pagati al Venditore, essendo espressamente escluso qualsiasi ulteriore danno o indennizzo (tranne in caso di dolo o colpa grave del Venditore).
6.3 Il ritardo di una delle Parti nell'adempimento di qualsiasi obbligo derivante dal presente Contratto dovuto ad un evento di "Forza Maggiore" (ad esempio, controversie di lavoro e qualsiasi altra circostanza al di fuori del controllo delle Parti inclusi, a titolo esemplificativo, guerre, incendi, insurrezioni, requisizioni, embargo, carenze di trasporto o di materiali, furto di materiali e/o di mezzi di trasporto, approvazione di regolamenti o leggi, rischi per la salute ed epidemie, danni agli impianti di produzione causati da incendi, terremoti o tempeste, che intervengano dopo la firma del presente Contratto e ne ostacolino l'esecuzione) comporterà una proroga dei termini per l’esecuzione del presente Contratto pari alla ragionevole durata del ritardo causato dalla causa di Forza Maggiore, a condizione...
Risoluzione e sospensione. 9.1 TFD potrà risolvere il presente contratto, ai sensi dell’Articolo 1456 del Codice Civile, con effetto immediato e senza alcun obbligo di rispettare un termine, mediante semplice invio al Cliente di raccomandata A/R, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
(a) mancato, parziale, ritardato pagamento di ogni e qualunque somma dovuta dal Cliente a TFD in relazione alle obbligazioni assunte dal Cliente stesso nei confronti di TFD;
Risoluzione e sospensione. 1. Ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., la Società può considerare automaticamente risolto il presente contratto, previa comunicazione ai sensi del comma 2 dell’articolo medesimo e senza bisogno di diffida o messa in mora, qualora riscontri la violazione di uno dei seguenti obblighi: obblighi stabiliti nell’art. 2, comma 1 e nell’art. 3 della sezione 1; obblighi stabiliti negli artt. 2, 3, 7 della presente sezione; obbligo di pagamento delle commissioni o, in generale, di quanto spettante alla Società. Resta salvo il diritto della Società di chiedere il risarcimento di eventuali danni.
2. La Società può considerare risolto il presente contratto, ai sensi dell’art 1353 cod. civ., qualora si verifichi una delle seguenti condizioni risolutive: cessazione o cessione a qualsiasi titolo dell’attività da parte del Cliente; sottoposizione del Cliente a procedure monitorie, esecutive, concorsuali o elevazione di protesti a suo carico; revoca da parte del Cliente della autorizzazione di addebito in Conto; cessazione del contratto di Xxxxx; cessazione del contratto relativo all’uso di apparecchiature POS della Società; ripetuta accettazione in pagamento di Carte utilizzate fraudolentemente.
3. Nei casi previsti ai commi precedenti la Società può sospendere il Servizio dandone comunicazione al Cliente per iscritto (anche tramite posta elettronica) o per telefono.
Risoluzione e sospensione. 10.1 In caso di inadempimento contrattuale di una delle Parti si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.
10.2 Fermo restando la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento a norma del precedente comma, ANSA avrà facoltà di sospendere in via cautelativa la fornitura dei Servizi, dandone preavviso scritto al Cliente, in caso di:
1) stato di insolvenza, liquidazione, fallimento o sottoposizione del Cliente a procedure concorsuali;
2) violazione degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.
10.3 ANSA avrà inoltre la facoltà di sospendere la fornitura in caso di dismissione di uno o più Servizi o di uno o più Sistemi di accesso ai servizi (in questo caso la sospensione potrà essere parziale, con conseguente riduzione del corrispettivo).
10.4 In alternativa alla sospensione di cui al precedente punto 10.3, ANSA si riserva la facoltà di sostituire i Servizi e/o i Sistemi di consultazione eventualmente dismessi con Servizi e/o Sistemi alternativi, senza costi aggiuntivi per i Clienti.
Risoluzione e sospensione. 13.1 Ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., la Società può considerare automaticamente risolto il Contratto con riferimento ai Servizi (anche relativamente ad uno solo di essi), previa comunicazione ai sensi del comma 2 dell’articolo medesimo e senza bisogno di diffida o messa in mora, qualora riscontri la violazione di uno dei seguenti obblighi:
13.2 La Società può considerare risolto il rapporto regolato dalla presente Sezione, ai sensi dell’art 1353 cod. civ., qualora si verifichi una ripetuta accettazione di Opera- zioni fraudolente, non regolari o contestate legittimamente dai Pagatori.
13.3 La Società può sospendere i Servizi (anche relativamente ad uno solo di essi) dandone comunicazione all’Esercente per iscritto (anche tramite posta elettronica) o per telefono indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge
a) se si verificano uno o più eventi previsti ai commi precedenti;
b) in caso di richiesta di Xxxxxx e/o Gestore del Circuito WechatPay o dei Circuiti di Pagamento delle Carte Collegate o in caso di contestazioni inerenti i Servizi da parte della stessa Società e o di terzi;
c) per ragioni di sicurezza o per interventi di manutenzione programmata o aggior- namento tecnico.
13.4 Restano ferme le altre cause di risoluzione e sospensione previste nel Contrat- to, che si intendono applicabili anche con riferimento ai Servizi.
13.5 La Società non è responsabile delle conseguenze derivanti da eventuali mal- funzionamenti dell’App Alipay e/o dell’App Wechat o da eventuali interruzioni dei Servizi dovute a cause ad essa non imputabili, quali ad esempio scioperi – anche del proprio personale – disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, azioni od omissioni dell’Esercente o di terzi.
Risoluzione e sospensione. 13.1. Nel caso in cui l'acquirente non adempia, o non adempia tempestivamente o debitamente, ai suoi obblighi ai sensi del contratto stipulato, come pure nel caso in cui vi sia motivo di sospettare di tale inadempienza, nonché in caso di domanda di sospensione di pagamenti, fallimento o liquidazione dei beni dell'acquirente, come pure in caso di decesso, oppure scioglimento o cessazione dell'acquirente, se corrisponde a una società, oppure nel caso che occorra una modifica della forma della sua impresa o nell'organo amministrativo della società o nel conferimento delle attività della società, il venditore ha il diritto di sospendere il contratto senza la necessità di messa in mora e senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, con un termine equo, oppure di risolvere il contratto senza essere tenuto a risarcire danni.
13.2. Il debito nei confronti del venditore come corrispettivo della parte già eseguita del contratto, nonché il risarcimento del danno causato dalla sospensione o risoluzione, compreso il mancato guadagno, è immediatamente esigibile.
Risoluzione e sospensione. 9.1 Sospensione. ABBYY può sospendere immediatamente i Diritti di utilizzo dell'Utente in caso di violazione delle condizioni di cui alle Sezioni 2.1, 3.1 o 11.7.
Risoluzione e sospensione. Il diritto dell'Utente a utilizzare il Servizio VPN termina alla scadenza del Periodo del servizio. Inoltre, Symantec può, a propria esclusiva discrezione, sospendere o terminare immediatamente l'utilizzo del Servizio VPN da parte dell'Utente, in qualsiasi momento, con o senza preavviso all'Utente, nel caso in cui quest'ultimo violi o Symantec ritenga ragionevolmente che abbia violato i termini del presente Contratto per servizi, o nel caso in cui l'Utente utilizzi il Servizio VPN in un modo che potrebbe comportare la responsabilità legale di Symantec o impedisca ad altri utenti di utilizzare il Servizio VPN (nel qual caso, non sarà dovuto alcun rimborso).
Risoluzione e sospensione. In caso di inadempimento del Licenziatario delle Condizioni di Utilizzo del Sito, il presente accordo sarà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. in aggiunta alle ordinarie cause di risoluzione previste dalla normativa vigente. La risoluzione si verificherà automaticamente e di diritto al momento della ricezione da parte del Licenziatario di raccomandata A.R. con la dichiarazione di ADL della volontà di avvalersi della presente clausola. ADL avrà in ogni caso il diritto di sospendere cautelativamente con effetto immediato l’accesso del Licenziatario all’Area Riservata senza pregiudizio di ogni altro diverso rimedio previsto dalla legge.
Risoluzione e sospensione. In caso di inadempimento del presente accordo da parte di una delle Parti, l’altra potrà notificare una diffida ad adempiere. Se entro 15 giorni dalla notifica della stessa non interverrà adempimento, questo potrà essere risolto di diritto. Le Parti convengono che, in aggiunta alle ordinarie cause di risoluzione previste dalla normativa vigente, il presente accordo sarà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. in caso di: Violazione da parte del Licenziatario delle Condizioni d’Utilizzo di ciascuna Opera Fotografica concordati con ADL e sanciti nella Scheda d’Ordine allegata al contratto e di esso parte integrante; Inadempimento del Licenziatario agli obblighi previsti in materia di protezione dei diritti di autore di ADL. La risoluzione si verificherà automaticamente e di diritto allo scadere dei 15 giorni dalla ricezione da parte del Licenziatario della notifica con la dichiarazione di ADL della volontà di avvalersi della presente clausola. ADL avrà in ogni caso il diritto di sospendere cautelativamente con effetto immediato l’accesso del Licenziatario all’Area Riservata senza pregiudizio di ogni altro diverso rimedio previsto dalla legge.