Risoluzione per giusta causa Clausole campione

Risoluzione per giusta causa a) Motivi per la risoluzione. Entrambe le Parti (“Parte non Inadempiente”) possono terminare questo Contratto se l'altra Parte (“Parte Inadempiente”) (i) diventa insolvente o (ii) viola un obbligo materiale per il quale il Contratto non fornisce un rimedio esclusivo, e non pone rimedio alla violazione entro trenta (30) giorni dalla comunicazione dalla Parte non Inadempiente, o, se non è possibile porre rimedio alla violazione entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, non intraprende il rimedio della violazione entro trenta (30) giorni o non si adopera diligentemente per porvi rimedio il prima possibile. b) Remedio in caso di Risoluzione da parte dell'Acquirente . Se l'Acquirente termina questo Contratto come indicato di seguito, l'Acquirente deve pagare al Venditore quella parte del Prezzo del Contratto attribuibile alla proprietà delle Parti trasferita o ai Servizi svolti precedentemente alla rescissione. Se i pagamenti ricevuti dal venditore alla data della rescissione sono superiori a quella parte del Prezzo del Contratto, il Venditore deve restituire il pagamento eccedente all'Acquirente. Inoltre, il Venditore deve pagare all'Acquirente un importo che corrisponda all'importo reale e ragionevole eccedente pagato dall'Acquirente ad un altro fornitore per le parti e/o servizi, paragonabile al Lavoro terminato su quella parte del Prezzo del Contratto attribuibile al Lavoro terminato, se presente. c) Remedio in caso di Risoluzione da parte del Venditore. Se il Venditore termina il presente Contratto come indicato precedentemente, l'Acquirente deve pagare al Venditore tutte le Parti consegnate ed i Servizi prestati prima della data di decorrenza di tale rescissione.
Risoluzione per giusta causa. Ciascuna delle parti è legittimata alla risoluzione per giusta causa: I. mediante preavviso scritto di trenta (30) giorni, in caso di inadempimento dell'altra parte delle disposizioni del Contratto (sia delle presenti CGC che di un Modulo d'Ordine, a seconda dei casi), ivi compreso il ritardo nel pagamento, da parte del Cliente, superiore a trenta (30) giorni, dei corrispettivi dovuti ai sensi del presente Contratto o di un Modulo d'Ordine, a meno che la parte abbia sanato l'inadempimento in tale periodo di trenta giorni; ovvero II. immediatamente in caso di presentazione di domanda di ammissione alla procedura di fallimento, di insolvenza o di atto di cessione a beneficio dei creditori da parte dell'altra parte, ovvero quando questa sia gravemente inadempiente delle proprie obbligazioni in termini di riservatezza o cessione; III. una morosità di più di (30) trenta giorni nel pagamento di somme dovute ai sensi del presente atto, nel qual caso SAP ha la facoltà di risolvere, a propria assoluta discrezione, il solo Modulo d'Ordine a cui è relativa la morosità.
Risoluzione per giusta causa. Senza pregiudicare alcun altro diritto o rimedio a sua disposizione, ciascuna Parte può recedere dal presente Contratto dandone comunicazione scritta all'altra con dieci (10) giorni lavorativi se: (a) l'altra Parte commette una violazione sostanziale di qualsiasi termine del presente accordo, violazione irreparabile o (se tale violazione è sanabile) non riesce a porre rimedio a tale violazione entro un periodo di cinque (5) giorni lavorativi dopo essere stata informata per iscritto di fare così; o (b) l'altra Parte violi ripetutamente uno qualsiasi dei Termini del presente Contratto in modo tale da giustificare ragionevolmente l'opinione che la condotta dell'altra Parte sia incoerente con la Parte non in violazione che ha l'intenzione o la capacità di dare effetto ai Termini di questo Contratto; o (c) sorga una rivendicazione di terzi in relazione ai diritti di proprietà intellettuale di qualsiasi libro/audiolibro. (d) Xxxxxxx non paga le Royalties all'Autore nei termini descritti nelle clausole 2. e 11. del presente Contratto. La risoluzione o la scadenza del presente Accordo non estinguerà nessuno degli obblighi dell'Autore o di Xxxxxxx ai sensi del presente Contratto incluso, ma non limitato a, l'obbligo di pagare le Royalties che per i loro termini continuano dopo la data di risoluzione o scadenza. In caso di recesso, le Royalties verranno corrisposte una volta all'anno nel mese di Dicembre. Inoltre, i Libri rimarranno nel Catalogo Internazionale di Xxxxxxx se per la pubblicazione dei libri è necessario un ISBN.
Risoluzione per giusta causa. Se la Banca e il Cliente hanno concordato un termine o una diversa clausola di risoluzione per un particolare tipo di rapporto bancario, tale rapporto può essere risolto senza preavviso solo se vi siano ragionevoli motivi che rendono inaccettabile per il Cliente la sua continuazione, anche dopo aver preso in considerazione le legittime preoccupazioni della Banca
Risoluzione per giusta causa. 18.1 Il contratto tra le Parti può essere risolto per giusta causa, con effetto immediato. Il diritto dell’Acquirente di risoluzione come stabilito nelle sezioni 621 e 649 del Codice Civile tedesco (BGB) resta impregiudicato. 18.2 Si è in presenza di giusta causa, in particolare, in caso di violazione continua degli obblighi contrattuali sostanziali della rispettiva altra Parte e se il Fornitore soffre un deterioramento della situazione finanziaria, se diventa insolvente o apre una procedura di insolvenza. 18.3 In caso di rapporto contrattuale di fornitura continuo tra le Parti, la giusta causa sussiste inoltre se le consegne o i servizi forniti dal Fornitore sono stati offerti all’Acquirente a condizioni più vantaggiose da terzi e se l’Acquirente ha notificato al Fornitore l’esistenza di tale offerta più vantaggiosa. L’Acquirente è obbligato a garantire al Fornitore la possibilità di migliorare le sue condizioni contrattuali entro 14 giorni dalla ricezione di tale notifica, tuttavia senza che il Fornitore conosca le condizioni dell’offerta concorrente. Se il Fornitore non migliora le sue condizioni, o se il miglioramento non risulta essere più vantaggioso dell’offerta di terzi, l’Acquirente ha il diritto di risolvere il contratto con il Fornitore per giusta causa. 18.4 In caso di risoluzione ai sensi delle sezioni 621 e 649 del Codice Civile tedesco, il Fornitore ha diritto solo a una compensazione parziale per i servizi che sono già stati resi fino al momento della risoluzione. In caso di risoluzione del contratto per lavori e servizi, tale richiesta di compensazione parziale dovrà essere aumentata di una quota adeguata per le spese generali sostenute per la parte della consegna o del servizio che non è stato prestato, come pure di ogni costo ragionevole e dimostrabile derivante dalla cessazione dell’esecuzione dell’ordine. Qualsiasi altra richiesta di risarcimento è esclusa.
Risoluzione per giusta causa. Oltre che nei casi di risoluzione previsti espressamente, il presente contratto potrà essere risolto per giusta causa, nei limiti stabiliti dalla legge nazionale applicabile allo stesso. In caso di risoluzione per colpa della licenziataria, questa dovrà restituire tutti i piani, documenti e attrezzi ricevuti e dovrà cessare di fabbricare i prodotti sotto licenza o di usare o divulgare le tecniche ed i procedimenti ad essa comunicati dalla concedente.
Risoluzione per giusta causa. La violazione degli obblighi di pagamento o l’uso non autorizzato della tecnologia ADChange o del Servizio sarà considerato una violazione materiale del presente Contratto. ADChange, a sua unica discrezione, può terminare la licenza, l’account o l’utilizzo del Servizio in caso di violazione o comunque non rispetto del presente Contratto. Inoltre, ADChange può recedere a sua unica discrezione da una licenza gratuita in qualsiasi momento. L’utente accetta e riconosce che ADChange non ha l’obbligo di conservare i dati del cliente e può cancellare tali dati dei clienti in caso di violazione del presente Contratto, incluso ma non limitato al mancato pagamento degli importi in sospeso, e tale violazione non sia stato sanata entro 30 giorni dalla notifica tramite il Servizio di tale violazione.
Risoluzione per giusta causa. Se un inadempimento contrattuale non viene sanato entro 30 giorni (o 10 giorni in caso di mancato pagamento o immediatamente in caso di violazione dei termini dei Termini di Terzi in seguito al ricevimento della comunicazione dello stesso), la Parte non inadempiente può recedere dal Contratto previa notifica alla Parte inadempiente. La Parte non inadempiente ha il diritto di esigere dalla Parte inadempiente i ragionevoli costi e spese legali, incluse le spese di riscossione. I risarcimenti di cui al presente Articolo 11.7.2 saranno aggiuntivi e non sostitutivi di tutti i rimedi disponibili di diritto o secondo i principi di equità favore della Parte non inadempiente, nel rispetto dei limiti previsti dal Contratto.

Related to Risoluzione per giusta causa

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI n.1. Il punteggio è dato dalla seguente formula: Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.

  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

  • Durata e risoluzione 10.1 Questi TCG resteranno in vigore per quanto riguarda qualsiasi Documento d’ordine già emesso, fintanto che il Documento d’ordine non viene risolto o il Lavoro è stato completato e accettato. 10.2 IP può, tramite una persona autorizzata, risolvere il Documento d’ordine, in qualsiasi momento, a sua totale ed assoluta discrezionalità, previa comunicazione scritta al Fornitore con un preavviso di 15 (quindici) giorni. Al momento del ricevimento della notifica di tale risoluzione, il Fornitore informerà IP dello stato di avanzamento delle sue prestazioni alla data della notifica e il Fornitore raccoglierà e consegnerà a IP, se così richiestogli da IP, qualsiasi Lavoro esistente a quella data. IP pagherà al Fornitore tutti i lavori eseguiti e accettati fino alla data di entrata in vigore della risoluzione, a condizione che IP non sia tenuta a pagare più di quanto sarebbe stato dovuto se il Fornitore avesse portato a temine il Lavoro e IP lo avesse accettato. IP non avrà alcun ulteriore obbligo di pagamento in relazione a qualsiasi risoluzione. 10.3 Ciascuna delle parti può risolvere il Documento d’ordine immediatamente, tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata o e-mail con avviso di ricevimento all’altra parte, al verificarsi di uno dei seguenti eventi: (i) è stato nominato un curatore per una delle parti o i suoi beni; (ii) una delle parti effettua una cessione generale a vantaggio dei propri creditori; (iii) una delle parti intenta, o viene intentata nei suoi confronti, un’azione giudiziaria per bancarotta, insolvenza o ai sensi della legge in materia di alleggerimento tributario dei creditori, nel caso in cui tale azione non venga archiviata entro 60 (sessanta) giorni; oppure (iv) una delle parti è in liquidazione, scioglimento o cessazione dell’attività durante il normale xxxxx xxxxx xxxxxx. 10.4 IP può risolvere immediatamente il Documento d’ordine previa comunicazione scritta, inviata tramite lettera raccomandata o e-mail con avviso di ricevimento al Fornitore, in caso di cambio della proprietà del 20 (venti) per cento o più del patrimonio azionario del Fornitore. 10.5 Ciascuna delle parti può risolvere il Documento d’ordine immediatamente, tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’altra parte, in caso di violazione materiale non risolta entro 30 giorni dal ricevimento della notifica della violazione. IP non avrà alcun obbligo ulteriore di pagamento nei confronti del Fornitore ai sensi di un Documento d’ordine risolto qualora IP abbia deciso di risolvere il Documento d’ordine ai sensi del presente paragrafo 10.5. 10.6 Gli obblighi o i doveri che, per loro natura, si protraggono oltre la scadenza o la risoluzione del Documento d’ordine, continueranno a sussistere anche dopo la scadenza o la risoluzione del Documento d’ordine.

  • Recesso per giusta causa 1. In caso di sopravvenienze normative interessanti l’Azienda che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa Azienda potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC. 2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • Durata, Recesso e Risoluzione 7.1 Il presente Contratto produrrà effetti a partire dalla data di ultima sottoscrizione (“Data di decorrenza”) e rimarrà in vigore sino all’effettiva conclusione della Sperimentazione presso l’Ente, così come previsto nel Protocollo di studio, salvo eventuali modifiche concordate tra le Parti. Fermo restando quanto sopra, il presente Xxxxxxxxx produrrà i suoi effetti a seguito del rilascio di formale autorizzazione da parte dell’Autorità Competente. 7.2 L'Ente si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto mediante comunicazione scritta e con preavviso di 30 giorni da inoltrare al Promotore/CRO con raccomandata A.R. o PEC. nei casi di: - insolvenza dei Promotore/CRO, proposizione di concordati anche stragiudiziali con i creditori del Promotore o avvio di procedure esecutive nei confronti del Promotore/CRO. Qualora la situazione sopra indicata riguardi la CRO, il Promotore sarà tenuto a subentrarle e proseguire l’attività, qualora non procuri l’intervento di un’altra CRO, approvata dall’Ente, in sostituzione di quella divenuta insolvente; - cessione di tutti o di parte dei beni del Promotore/CRO ai creditori o definizione con gli stessi di un accordo per la moratoria dei debiti. Il preavviso avrà effetto dal momento del ricevimento da parte del Promotore/CRO della comunicazione di cui sopra. 7.3 Il Promotore/CRO, ai sensi dell'art. 1373, comma secondo, Codice Civile, si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto in qualunque momento per giustificati motivi mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC, con preavviso di 30 giorni. Tale preavviso avrà effetto dal momento del ricevimento da parte dell'Ente di detta comunicazione. In caso di recesso del Promotore/CRO sono comunque fatti salvi gli obblighi assunti e le spese effettuate dall'Ente alla data della comunicazione di recesso. In particolare, il Promotore/CRO corrisponderà all'Ente tutte le spese documentate e non revocabili che questo abbia sostenuto al fine di garantire la corretta ed efficace esecuzione della Sperimentazione (ove applicabile, incluse le spese sostenute dall’Ente nei confronti dei pazienti-partecipanti), nonché i compensi sino a quel momento maturati. In caso di recesso anticipato, il Promotore ha diritto di ricevere, quale proprietario a titolo originario, tutti i dati e risultati, anche parziali, ottenuti dall’Ente nel corso della Sperimentazione e anche successivamente, se derivanti da o correlati a essa. 7.4 Ciascuna delle Parti può interrompere la Sperimentazione in qualunque momento con effetto immediato, rispettando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 2, qualora abbia motivo, valido e documentabile, di ritenere che la prosecuzione della Sperimentazione possa rappresentare un rischio non accettabile per la sicurezza e la salute dei pazienti. In caso di interruzione della Sperimentazione, il Promotore/CRO corrisponderà all'Ente i rimborsi delle spese e i compensi effettivamente maturati e documentati fino a quel momento. 7.5 Resta peraltro inteso che lo scioglimento anticipato del Contratto non comporterà alcun diritto di una Parte di avanzare nei confronti dell’altra pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto. 7.6 Gli effetti del presente Contratto cesseranno automaticamente ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile italiano nel caso in cui una delle Parti non abbia adempiuto a uno dei principali obblighi previsti dal presente Contratto entro 30 giorni dalla richiesta scritta di adempimento presentata dall’altra parte. Resta in ogni caso salva l’applicabilità dell’art. 1218 e seguenti del Codice Civile. 7.7 In caso di risoluzione del presente Contratto, non derivante da violazioni da parte dell’Ente, questo avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la Sperimentazione prima del ricevimento della notifica di risoluzione e a un compenso per i servizi proporzionale all'attività svolta sino al momento della risoluzione. L'Ente si impegna a restituire al Promotore/CRO eventuali importi già liquidati e relativi ad attività non svolte. 7.8 In tutti i casi di interruzione o di risoluzione del presente Contratto, sarà attuata ogni precauzione per garantire la massima tutela dei pazienti già coinvolti, in accordo con quanto previsto dal Protocollo approvato dal Comitato Etico, garantendo, laddove ritenuta clinicamente necessaria, la continuità terapeutica.