RLST Clausole campione
RLST. La formazione del RLST sarà effettuata in via esclusiva dall'OP anche mediante l'utilizzazione di appositi Enti o Istituti di formazione. Solo il raggiungimento dei previsti livelli formativi consentirà alle XX.XX. di designare a RLST i propri dirigenti indicati.
RLST. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel Territorio svolgerà le medesime attribuzioni di Legge del RLS per un insieme di Aziende ricomprese in uno specifico territorio. Il RLST è espressione dell'Organismo Paritetico (OP) per l'applicazione del D.lgs. 81/2008.
RLST. In relazione all’istituto dei RLST le Parti ritengono di proseguire l’accordo sperimentale iniziato dal 18/7/1998 – già prorogato ed attualmente cessato al 31/12/2005 - per l’ulteriore quadriennio 1°/1/2006 – 31/12/2009, con impegno a rincontrarsi annualmente ai fini delle valutazioni circa l’andamento dell’accordo medesimo e delle risultanze tecnico/politiche delle stesse. Le Parti concordano, altresì, che il numero dei R.L.S.T., attualmente fissato nella misura di tre, in considerazione anche della vasta area territoriale da coprire, possa essere eventualmente, sempre sperimentalmente, aumentato di altre tre unità, arrivando a sei. Questo nella ipotesi in cui si dovesse ottenere una concreta partecipazione, anche economica, da parte delle Istituzioni. Le Parti ribadiscono che l’attività dei RLST non dovrà assolutamente sovrapporsi a quella di assistenza e consulenza svolta dai tecnici del CTP e dovrà essere espletata laddove non siano presenti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di cui all’articolo 18 del D.lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Conseguentemente, riassumendo i principi esposti e concordati, i RLST non dovranno presentarsi in quei cantieri già monitorati e dove già sia stata svolta attività di consulenza da parte dei tecnici accreditati del CTP ed, altresì, in quelle unità produttive dove già sono presenti i RLS. I RLST non potranno in alcun modo svolgere attività sindacale. Tra l’altro non potranno compiere attività di proselitismo o propaganda, così come non potranno promuovere assemblee o proporre rivendicazioni. Potranno invece partecipare, su richiesta dei lavoratori, ad assemblee riguardanti argomenti strettamente inerenti la salute, la sicurezza e l’ambiente di lavoro. Le Parti concordano, altresì, che al fine di evitare sovrapposizioni e dispendio di risorse, venga attivata politicamente dal Comitato di Presidenza del CTP e funzionalmente dalla Direzione dell’Ente bilaterale sulla sicurezza, in esecuzione delle direttive del Comitato stesso, un’attività di mero, puro e semplice coordinamento organizzativo dei RLST, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 626/94. Quanto sopra al solo ed unico fine di ottimizzare le visite, i controlli e le consulenze tecniche rendendole più mirate e funzionali all’importante ruolo svolto dal CTP in materia di sicurezza sul lavoro e sulla intera materia antinfortunistica.
RLST. Si richiede la definizione di un Protocollo sulle funzioni, le competenze e l’agibilità dei RLST; è inoltre necessario definire con chiarezza il costo a carico delle imprese. Nello specifico, è necessaria la definizione ed individuazione del centro commerciale come “unica unità produttiva” (Rappresentante alla sicurezza di sito, come previsto dall’art.49 del D.Lgs 81/08).
RLST. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel Territorio svolgerà le medesime attribuzioni di Legge del RLS per un insieme di Aziende ricomprese in uno specifico territorio. Il RLST è espressione dell'Organismo Paritetico (OP) per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 per il settore delle Aziende Commerciali. Accedono all'OP le XX.XX. stipulanti il C.C.N.L. per i Dipendenti da Aziende Commerciali. L' OP designerà ogni RLST in ragione o del rapporto 1 RLST ogni 1.000 (mille) addetti e/o 1 RLST sino ad un massimo di 250 imprese CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
RLST. Le Parti ribadiscono la centralità degli RLST. E.V.R. (elemento variabile della retribuzione) In applicazione di quanto stabilito dagli art. 38 del CCNL del 01/07/2018 nella città metropolitana di Firenze viene confermato l’istituto dell’ EVR riconosciuto nella misura del 4% da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore dal 3/3/22 L’EVR, in quanto salario variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti da norme di Legge e di Contratto, ivi compreso il TFR. Al fine della determinazione annuale dell’EVR sono utilizzati i seguenti parametri : • Numero dei Lavoratori iscritti alla Cassa Edile : 25% • Monte salari denunciato in Cassa Edile di Firenze : 25% • Ore denunciate alla Cassa Edile di Firenze : 25% • Numero di ore – allievo “16 ore” primo ingresso 25% Le PP.SS. si incontreranno entro il 31 Gennaio di ogni anno per la verifica dei parametri su base triennale, effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento (2022,2021,2020) con quello immediatamente precedente (2021,2020,2019). Al fine della determinazione dell’EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l’EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dello stesso, nella misura del 4%; nell’ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l’EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma. Nell’ipotesi di almeno tre parametri positivi, l’EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell’EVR. Determinata la percentuale a livello territoriale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali : • Ore denunciate in Cassa Edile di Firenze, secondo le modalità di cui sopra; • Volume d’affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge. In tale calcolo si dovrà tenere conto dei suddetti indicatori con riferimento all’azienda nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive eventualmente dislocate nei territori. Qualora gli indicatori aziendali risultino pari o positivi, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale. Qualora entrambi i parametri a livello aziendale r...
RLST. Le aziende che vogliano avvalersi del servizio RLST, faranno riferimento all'organismo paritetico nazionale OPNASP, Accordo interconfederale 29 giugno 2016.
RLST. Le parti si impegnano a valutare l’istituzione della figura del RLST all’interno dell’Ente Bilaterale, demandando al Comitato di Gestione dello stesso l’approfondimento tecnico ed economico. Potrà essere valutata anche una figura interprovinciale.
RLST. In applicazione degli accordi sottoscritti da tutte le Parti Sociali costituenti la Edilcassa Sicilia è condiviso l'obiettivo di consolidare e valorizzare il ruolo strategico degli RLST, per la diffusione della sicurezza in un settore a rischio, a partire dall’1.08.2022 l'aliquota dedicata sarà dello 0,12% della massa salari versata.