Common use of Termine di consegna Clause in Contracts

Termine di consegna. 8.1 Il termine di consegna decorre dal momento in cui il contratto è stato concluso, tutte le formalità ufficiali previste come autorizzazioni d’importazione, di esportazione, di transito e di pagamento sono state concluse, i pagamenti dovuti al momento dell’ordine sono stati effettuati, le eventuali garanzie sono state fornite e i dettagli tecnici essenziali sono stati definiti. Il termine di consegna è considerato rispettato se la comunicazione di pronta spedizione è stata inviata al com- mit- tente entro il relativo termine di scadenza. 8.2 L’osservanza del termine di consegna presuppone l’adempimento dei doveri contrattuali da parte del committente. 8.3 Il termine di consegna subisce una proroga adeguata, a) se i dati occorrenti al fornitore per l’esecuzione del contratto non gli pervengono in tempo utile o se il committente li modifica a posteriori, causando un ritardo delle forniture o delle prestazioni pattuite; b) se subentrano impedimenti che il fornitore non può evitare malgrado le dovute precauzioni sia presso di lui, presso il committente o terzi. Vanno considerati quali impedimenti a titolo d’esempio: epidemie, mobilitazioni, guerra, guerra civile, azioni terroristiche, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggio, notevoli disturbi d’esercizio, infortuni, conflitti di lavoro, forniture ritardate o difettose di materie prime, di prodotti semi-lavorati o finiti occorrenti, scarti di pezzi importanti, provvedimenti o omissioni da parte di autorità, organi statali o sovranazionali, embarghi, impedimenti imprevisti di trasporto, incendio, esplosione, cataclismi; c) se il committente o terzi sono in ritardo con lavori di loro incombenza oppure in mora con l’adempimento di obblighi contrattuali e, in modo particolare, se il committente non si attiene alle condizioni di pagamento pattuite. 8.4 Il committente ha la facoltà di pretendere un indennizzo di mora per forniture ritardate, sempre che sia dimostrato che il ritardo è dovuto per colpa del fornitore e che il committente possa provare di aver subito un danno causato di quello ritardo. Non è dovuto indennizzo di mora qualora una fornitura di sostituzione è messa a disposizione del committente. L’indennizzo di mora ammonta al massimo allo 0,5% per ogni settimana intera di ritardo e, complessivamente, a non oltre il 5% del prezzo contrattuale della parte di fornitura in ritardo. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad indennizzo di mora. Al raggiungimento della quota massima dell’indennizzo di mora, il committente è tenuto a fornire per iscritto al fornitore una proroga adeguata per la fornitura. Se per motivi dipendenti dal fornitore questa nuova scadenza non fosse rispettata, il committente ha il diritto di rifiutare la parte di fornitura in ritardo. Se per ragioni economiche una fornitura parziale do- vesse risultare inaccettabile per il committente, questi è autorizzato a recedere dal contratto e a pretendere il rimborso dei pagamenti effettuati a fronte della restituzione delle forniture ricevute. 8.5 Se al posto di un termine di consegna è stata convenuta una data fissa, questa equivale all’ultimo giorno di un termine di consegna; le cifre 8.1-8.4 sono applicabili per analogia. 8.6 In caso di forniture o prestazioni in ritardo il committente non può far valere altri diritti o pretese oltre a quelli esplicita- mente previsti alla cifra 8. Questa restrizione non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore; essa vale tuttavia per il personale ausiliario del fornitore.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura, Condizioni Generali Di Fornitura

Termine di consegna. 8.1 10.1 I termini di consegna indicate non sono vincolanti fintantoché non vengono espressamente concordati come vincolanti. Il rispetto di un termine di con- segna vincolante presuppone che siano state definite tutte le questioni commerciali e tecniche tra le parti e che il Committente abbia rispettato pun- tualmente i suoi obblighi. In caso contrario, o nel caso in cui siano state ac- cordate a posteriori modifiche dell'oggetto di fornitura, i tempi di consegna decorre dal momento si prolungano per un periodo di tempo congruo. Ciò non vale nel caso in cui il contratto è stato concluso, tutte le formalità ufficiali previste come autorizzazioni d’importazione, di esportazione, di transito e di pagamento sono state concluse, Fornitore sia l'unico imputabile per il ritardo. Per quanto riguarda i pagamenti dovuti al momento dell’ordine sono stati effettuati, le eventuali garanzie sono state fornite e i dettagli tecnici essenziali sono stati definiti. Il termine termini di consegna è considerato rispettato se la comunicazione di pronta spedizione è stata inviata al com- mit- tente entro non vincolanti, il relativo termine di scadenza. 8.2 L’osservanza del termine di consegna presuppone l’adempimento dei doveri contrattuali da parte del committente. 8.3 Il termine di consegna subisce una proroga adeguata, a) se i dati occorrenti al fornitore per l’esecuzione del contratto Fornitore non gli pervengono in tempo utile o se il committente li modifica a posteriori, causando un ritardo delle forniture o delle prestazioni pattuite; b) se subentrano impedimenti che il fornitore non può evitare malgrado le dovute precauzioni sia presso di lui, presso il committente o terzi. Vanno considerati quali impedimenti a titolo d’esempio: epidemie, mobilitazioni, guerra, guerra civile, azioni terroristiche, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggio, notevoli disturbi d’esercizio, infortuni, conflitti di lavoro, forniture ritardate o difettose di materie prime, di prodotti semi-lavorati o finiti occorrenti, scarti di pezzi importanti, provvedimenti o omissioni da parte di autorità, organi statali o sovranazionali, embarghi, impedimenti imprevisti di trasporto, incendio, esplosione, cataclismi; c) se il committente o terzi sono in ritardo con lavori di loro incombenza oppure cade in mora con l’adempimento di obblighi contrattuali e, in modo particolare, se il committente non si attiene alle condizioni di pagamento pattuite. 8.4 Il committente ha dopo la facoltà di pretendere un indennizzo di mora per forniture ritardate, sempre che sia dimostrato che il ritardo è dovuto per colpa del fornitore e che il committente possa provare di aver subito un danno causato di quello ritardo. Non è dovuto indennizzo di mora qualora una fornitura di sostituzione è messa a disposizione del committente. L’indennizzo di mora ammonta al massimo allo 0,5% per ogni settimana intera di ritardo e, complessivamente, a non oltre il 5% del prezzo contrattuale della parte di fornitura in ritardo. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad indennizzo di mora. Al raggiungimento della quota massima dell’indennizzo di mora, il committente è tenuto a fornire per iscritto al fornitore una proroga adeguata per la fornitura. Se per motivi dipendenti dal fornitore questa nuova scadenza non fosse rispettata, il committente ha il diritto di rifiutare la parte di fornitura in ritardo. Se per ragioni economiche una fornitura parziale do- vesse risultare inaccettabile per il committente, questi è autorizzato a recedere dal contratto e a pretendere il rimborso dei pagamenti effettuati a fronte della restituzione delle forniture ricevute. 8.5 Se al posto di un termine di consegna è stata convenuta una data fissa, questa equivale all’ultimo giorno fissato dal Committente. Il Committente non può fissare la scadenza di un tale termine prima di consegna; le cifre 8.1-8.4 sono applicabili per analogiaquattro settimane dopo il termi- ne di consegna non vincolante. 8.6 In caso 10.2 Il Fornitore non cade in mora se i suoi subfornitori non hanno effettuato tempestivamente le loro consegne per cause non imputabili al Fornitore stesso. 10.3 Se la spedizione viene ritardata su richiesta del Committente o se questo si trova in mora di forniture o prestazioni in ritardo il committente non può far valere altri diritti o pretese oltre a quelli esplicita- mente previsti alla cifra 8. Questa restrizione non vale accettazione, gli verranno addebitate le spese derivanti dal- lo stoccaggio, e in caso di dolo o stoccaggio nello stabilimento del Fornitore per un valore pari ad almeno l'1% dell'importo della fattura per ogni mese iniziato di negligenza grave del fornitore; essa vale tuttavia stoccaggio, a meno che il Committente non dimostri un danno inferiore. Do- po la definizione e la scadenza infruttuosa di una proroga congrua, il Forni- tore può comunque disporre diversamente dell'oggetto di fornitura. 10.4 Se il Fornitore cade in mora e da ciò derivano danni per il personale ausiliario Committente, quest'ultimo può richiedere un'indennità di mora forfettaria a titolo di com- pensazione e i diritti risultanti dalla consegna ritardata. Questa indennità sa- rà pari allo 0,5 % per ogni piena settimana di ritardo, ma complessivamente non superiore al 5 % del fornitorevalore della parte dell’oggetto della fornitura con- segnato in ritardo. Questa indennità di mora non viene corrisposta se il ri- tardo è inferiore a dieci giorni lavorativi, fermo restando il diritto di compro- vare che il danno subito è inferiore. 10.5 Se il Committente concede al Fornitore caduto in mora un termine congruo per effettuare la prestazione sulla base delle eccezioni previste dalla legge e questo termine viene nuovamente superato, il Committente può recedere dal contratto nell’ambito previsto dalle prescrizioni giuridiche. Il Committente deve entro 30 giorni di calendario dalla fine del termine di mora comunicare per iscritto al Fornitore la sua intenzione di esercitare questo diritto.

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Samples: Fornitura, Conditions of Supply

Termine di consegna. 8.1 7.1 Il termine di consegna decorre dal momento in cui il contratto è stato concluso, concluso e dopo che tutte le formalità ufficiali previste come autorizzazioni d’importazione, di esportazione, di transito e di pagamento sono state concluseottenute, i pagamenti dovuti al momento dell’ordine sono stati a conclusione del contratto effettuati, le eventuali garanzie sono state fornite e presta- te ed i dettagli tecnici essenziali sono stati definiti. Il termine di consegna è considerato consi- derato rispettato se entro la comunicazione sua scadenza l'avviso di merce pronta alla spedizione è stata inviata al com- mit- tente entro il relativo termine di scadenzaà stato inviato all'acquirente. 8.2 L’osservanza del termine di consegna presuppone l’adempimento dei doveri contrattuali da parte del committente. 8.3 7.2 Il termine di consegna subisce una proroga adeguata, a) se i dati occorrenti al fornitore per l’esecuzione l'esecuzione del contratto non gli pervengono in tempo utile o se il committente l'acquirente li modifica a posteriorisuccessivamente, causando un ritardo delle forniture o delle prestazioni pattuite; b) se subentrano sorgono impedimenti che il fornitore non può puo evitare malgrado le dovute precauzioni precauzioni, sia presso di lui, presso il committente l'acquirente o presso terzi. Vanno considerati quali impedimenti a titolo d’esempiod'esempio: epidemie, mobilitazionimobili- tazioni, guerra, guerra civile, azioni terroristiche, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggio, notevoli disturbi d’eserciziod'esercizio, infortuni, conflitti di lavoro, forniture ritardate o difettose di materie prime, di prodotti semise- mi-lavorati o finiti occorrenti, scarti di pezzi importanti, provvedimenti o omissioni da parte di autorità, organi statali o sovranazionali, embarghi, impedimenti imprevisti di trasporto, incendio, esplosione, cataclismi; c) se il committente l'acquirente o terzi sono in ritardo con lavori di loro incombenza incombenti oppure in mora con l’adempimento l'adempimento di obblighi contrattuali e, in modo particolare, se il committente l'acquirente non si attiene alle condizioni di pagamento pattuite. 8.4 Il committente ha la facoltà 7.3 Nel caso di pretendere non ritiro della merce entro un indennizzo mese dopo notifica della disponibilità di mora per forniture ritardatespedizione da parte del fornitore, sempre che sia dimostrato che il ritardo è dovuto per colpa del fornitore e che il committente possa provare noi addebiteremo un va- lore di aver subito un danno causato di quello ritardo. Non è dovuto indennizzo di mora qualora una fornitura di sostituzione è messa a disposizione del committente. L’indennizzo di mora ammonta al massimo allo 0,5½ % della somma in fattura per ogni settimana intera di ritardo e, complessivamente, a non oltre il 5% del prezzo contrattuale della parte di fornitura in ritardo. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad indennizzo di mora. Al raggiungimento della quota massima dell’indennizzo di mora, il committente è tenuto a fornire per iscritto al fornitore una proroga adeguata per la fornitura. Se per motivi dipendenti dal fornitore questa nuova scadenza non fosse rispettata, il committente ha il diritto di rifiutare la parte di fornitura in ritardo. Se per ragioni economiche una fornitura parziale do- vesse risultare inaccettabile per il committente, questi è autorizzato a recedere dal contratto e a pretendere il rimborso dei pagamenti effettuati a fronte della restituzione delle forniture ricevutemese iniziato. 8.5 Se al posto di un termine di consegna è stata convenuta una data fissa, questa equivale all’ultimo giorno di un termine di consegna; le cifre 8.1-8.4 sono applicabili per analogia. 8.6 7.4 In caso di forniture o prestazioni in ritardo il committente ritardate l'acquirente non può far valere altri diritti o pretese oltre a quelli esplicita- mente previsti alla cifra 8salvo quanto esplicitamente fissato in questa clauso- la 7. Questa restrizione non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore; essa , ma vale tuttavia per il personale ausiliario del fornitorein caso di dolo o di colpa grave di sue persone au- siliarie.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura

Termine di consegna. 8.1 4.1 Il termine punto di consegna decorre dal momento in cui il contratto è stato concluso, tutte le formalità ufficiali previste come autorizzazioni d’importazione, di esportazione, di transito e di pagamento sono state concluse, i pagamenti dovuti al momento dell’ordine sono stati effettuati, le eventuali garanzie sono state fornite e i dettagli tecnici essenziali sono stati definiti. Il termine di consegna è considerato rispettato se la comunicazione di pronta spedizione è stata inviata al com- mit- tente entro il relativo termine di scadenza. 8.2 L’osservanza inizio del termine di consegna che è da noi predisposto presuppone l’adempimento dei doveri contrattuali da parte del committente. 8.3 Il il chiarimento di ogni domanda necessaria e il mantenimento degli obblighi dell’ acquirente(compreso l’ obbligo di pagamento). Salvo nel caso in cui sia stato concordato qualcos’altro o questo risulti dalla relazione commerciale il termine di consegna subisce una proroga adeguata,da noi indicato è sempre non vincolante. a) se i dati occorrenti al fornitore 4.2 I ritardi di consegna per l’esecuzione del contratto causa di forza maggiore o per circostanze imprevedibili non gli pervengono in tempo utile o se il committente li modifica imputabili a posteriorinoi come guasti, causando un ritardo scioperi, serrata, mancanza di mezzi di trasporto, difficoltà di approvvigionamento delle forniture o delle prestazioni pattuite; b) se subentrano impedimenti che il fornitore non può evitare malgrado le dovute precauzioni sia presso di lui, presso il committente o terzi. Vanno considerati quali impedimenti a titolo d’esempio: epidemie, mobilitazioni, guerra, guerra civile, azioni terroristiche, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggio, notevoli disturbi d’esercizio, infortuni, conflitti di lavoro, forniture ritardate o difettose di materie prime, di prodotti semi-lavorati o finiti occorrentidisposizioni delle autorità, scarti di pezzi importanti, provvedimenti o omissioni consegna non puntuale da parte dei nostri fornitori, non causano un nostro ritardo. Il tempo di autorità, organi statali o sovranazionali, embarghi, impedimenti imprevisti consegna concordato è prolungato per tutta la durata dell’ impedimento. Se l’ impedimento dura più di trasporto, incendio, esplosione, cataclismi; c) se il committente o terzi sono due mesi allo scadere di una proroga adeguata noi e l’ acquirente siamo autorizzati a recedere dalla parte del contratto che non è ancora stata soddisfatta. Il diritto a un risarcimento danni è in ritardo con lavori questo caso escluso. Un simile impedimento è tuttavia da denunciare immediatamente per iscritto. Resta riservata la possibilità di loro incombenza oppure in mora con l’adempimento reclamare un indennizzo per danni che possono risultare da una colpevole trasgressione di obblighi contrattuali e, in modo particolare, se il committente non si attiene alle condizioni di pagamento pattuitetale dovere. 8.4 Il committente ha la facoltà 4.3 Se l’ acquirente ci accorda una proroga adeguata in seguito al nostro ritardo, è autorizzato allo scadere di pretendere un indennizzo di mora per forniture ritardate, sempre che sia dimostrato che questo periodo a redere dal contratto; diritti al risarcimento danni nella misura dell’ imprevedibilità del danno spettano all’ acquirente solo se il ritardo è dovuto causato deliberatamente, o per colpa del fornitore e che grave negligenza , o se si basa sulla violazione di essenziali obblighi contrattuali o obblighi fondamentali. 4.4 Le limitazioni della responsabilità secondo il committente possa provare di aver subito un danno causato di quello ritardo. Non è dovuto indennizzo di mora qualora una fornitura di sostituzione è messa a disposizione del committente. L’indennizzo di mora ammonta al massimo allo 0,5% per ogni settimana intera di ritardo e, complessivamenteparagrafo 4.3 non valgono, a meno che non oltre il 5% del prezzo contrattuale della parte di fornitura in ritardo. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad indennizzo di mora. Al raggiungimento della quota massima dell’indennizzo di mora, il committente è tenuto a fornire per iscritto al fornitore si sia concordata una proroga adeguata per la fornitura. Se per motivi dipendenti dal fornitore questa nuova scadenza non fosse rispettata, il committente ha il diritto di rifiutare la parte di fornitura in ritardo. Se per ragioni economiche una fornitura parziale do- vesse risultare inaccettabile per il committente, questi è autorizzato a recedere dal contratto e a pretendere il rimborso dei pagamenti effettuati a fronte della restituzione delle forniture ricevute. 8.5 Se al posto di un termine di consegna è stata convenuta una data fissa, questa equivale all’ultimo giorno di un termine di consegnatransazione commerciale; le cifre 8.1-8.4 sono applicabili per analogia. 8.6 In caso di forniture o prestazioni in ritardo il committente non lo stesso vale quando l’ acquirente può far valere il fatto che il suo interesse nell’ adempimento del contratto è decaduto. In questi casi la responsabilità è limitata a un danno prevedibile e previsto dal contratto. 4.5 Se l’ acquirente ritarda nell’ accettare la merce o se viene meno ad altri diritti o pretese oltre a quelli esplicita- mente previsti alla cifra 8. Questa restrizione non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore; essa vale tuttavia obblighi connessi siamo autorizzati ad esigere compensazione per il personale ausiliario del fornitoredanno causato comprese eventuali spese eccedenti. In questo caso passa all’ acquirente anche il rischio di un casuale deterioramento o peggioramento della merce acquistata nel momento in cui questo rifiuta di ritirare la merce. L’ acquirente è obbligato ad accettare la consegna (dovere principale). 4.6 Siamo autorizzati ad effettuare consegne parziali a meno che ciò non sia contrario a qualche riconoscibile interesse dell’ acquirente.

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Samples: Condizioni Di Consegna E Pagamento

Termine di consegna. 8.1 Il termine di consegna decorre dal momento in cui ha inizio non appena sia stato stipulato il contratto è stato conclusocontratto, siano state richieste tutte le formalità ufficiali previste come autorizzazioni d’importazione, di esportazione, di transito transito, importazione e di pagamento sono state conclusealtri permessi, siano stati eseguiti i pagamenti dovuti al momento dell’ordine sono stati effettuati, e le eventuali garanzie sono state fornite previsti al momento dell'ordine, e i dettagli siano stati verificati gli aspetti tecnici essenziali sono stati definiti. Il termine di consegna è considerato rispettato se la comunicazione di pronta spedizione è stata inviata al com- mit- tente entro il relativo termine di scadenzasostanziali. 8.2 L’osservanza L'osservanza del termine di consegna presuppone l’adempimento dei doveri contrattuali da parte del committenteche il committente rispetti i propri obblighi contrattuali. 8.3 Il termine di consegna subisce una proroga adeguata,viene ragionevolmente prolungato: a) se i dati occorrenti al fornitore non vengono fatte pervenire tempestivamente le informazioni di cui ha bisogno per l’esecuzione l'esecuzione del contratto non gli pervengono in tempo utile o contratto, oppure se il committente li le modifica a posteriori, causando successivamente determinando così un ritardo delle nelle forniture o delle prestazioni pattuitenei servizi; b) se subentrano insorgono impedimenti che il fornitore fornitore, pur adottando tutte le precauzioni necessarie, non può evitare malgrado le dovute precauzioni sia possa evitare, a prescindere che essi abbiano origine presso di lui, presso il committente o presso terzi. Vanno considerati quali Detti impedimenti sono, a titolo d’esempio: di esempio, epidemie, mobilitazionimobilitazione, guerra, guerra civilesommossa, azioni terroristiche, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggio, notevoli disturbi d’eserciziogravi interruzioni dell'esercizio, infortuni, conflitti di lavorovertenze sindacali, forniture ritardate subfornitura ritardata o difettose di mancata delle materie prime, di dei prodotti semi-lavorati semilavorati o finiti occorrentinecessari, scarti di importanti pezzi importantida lavorare trasformati in scarti, provvedimenti o omissioni da parte di autoritàinterventi delle autorità e omissioni, organi statali o sovranazionali, embarghi, impedimenti imprevisti di trasporto, incendio, esplosione, cataclismieventi naturali; c) se il committente o terzi sono in ritardo con nei lavori di loro incombenza restanti da eseguire oppure in mora con l’adempimento di nell'osservanza dei propri obblighi contrattuali econtrattuali, in modo particolare, particolare se il committente non si attiene alle condizioni tiene fede ai termini di pagamento pattuitepagamento. 8.4 Il committente ha la facoltà di pretendere un indennizzo di mora per forniture ritardate, sempre che sia dimostrato che il ritardo è dovuto per colpa del fornitore e che il committente possa provare di aver subito un danno causato di quello ritardo. Non è dovuto indennizzo di mora qualora una fornitura di sostituzione è messa a disposizione del committente. L’indennizzo di mora ammonta al massimo allo 0,5% per ogni settimana intera di ritardo e, complessivamente, a non oltre il 5% del prezzo contrattuale della parte di fornitura in ritardo. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad indennizzo di mora. Al raggiungimento della quota massima dell’indennizzo di mora, il committente è tenuto a fornire per iscritto al fornitore una proroga adeguata per la fornitura. Se per motivi dipendenti dal fornitore questa nuova scadenza non fosse rispettata, il committente ha il diritto di rifiutare la parte di fornitura in ritardo. Se per ragioni economiche una fornitura parziale do- vesse risultare inaccettabile per il committente, questi è autorizzato a recedere dal contratto e a pretendere il rimborso dei pagamenti effettuati a fronte della restituzione delle forniture ricevute. 8.5 Se Qualora al posto di un termine di consegna è stata venga convenuta una data fissascadenza precisa, questa equivale all’ultimo assume la stessa valenza dell'ultimo giorno di un termine di consegna; le cifre 8.1-8.4 sono applicabili per analogiasi applicano analogamente gli art. da 8.1 a 8.3. 8.6 8.5 In caso di ritardo nelle forniture o prestazioni in ritardo nei servizi il committente non può far valere altri diritti o pretese oltre a quelli esplicita- mente previsti alla cifra ha alcun diritto né titolo se non quanto esplicitamente disciplinato nell'art. 8. Questa restrizione Tale limitazione non vale si applica in caso di dolo intenzione illecita o di negligenza grave del fornitore; essa vale tuttavia per il , ma si applica anche in caso di intenzione illecita o negligenza grave di personale ausiliario del fornitoreausiliario.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Termine di consegna. 8.1 Il termine di consegna decorre dal momento in cui il contratto è stato concluso, tutte le formalità ufficiali previste come autorizzazioni d’importazione, di esportazione, di transito e di pagamento sono state concluse, i pagamenti dovuti al momento dell’ordine sono stati effettuati, le eventuali garanzie sono state fornite e i dettagli tecnici essenziali sono stati definiti. Il termine di consegna è considerato rispettato se la comunicazione di pronta spedizione è stata inviata al com- mit- tente committente entro il relativo termine di scadenza. 8.2 L’osservanza del termine di consegna presuppone l’adempimento dei doveri contrattuali da parte del committente. 8.3 Il termine di consegna subisce una proroga adeguata, a) se i dati occorrenti al fornitore per l’esecuzione del contratto non gli pervengono in tempo utile o se il committente li modifica a posteriori, causando un ritardo delle forniture o delle prestazioni pattuite; b) se subentrano impedimenti che il fornitore non può evitare malgrado le dovute precauzioni sia presso di lui, presso il committente o terzi. Vanno considerati quali impedimenti a titolo d’esempio: epidemie, mobilitazioni, guerra, guerra civile, azioni terroristiche, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggio, notevoli disturbi d’esercizio, infortuni, conflitti di lavoro, forniture ritardate o difettose di materie prime, di prodotti semi-lavorati o finiti occorrenti, scarti di pezzi importanti, provvedimenti o omissioni da parte di autorità, organi statali o sovranazionali, embarghi, impedimenti imprevisti di trasporto, incendio, esplosione, cataclismi; c) se il committente o terzi sono in ritardo con lavori di loro incombenza oppure in mora con l’adempimento di obblighi contrattuali e, in modo particolare, se il committente non si attiene alle condizioni di pagamento pattuite. 8.4 Il committente ha la facoltà di pretendere un indennizzo di mora per forniture ritardate, sempre che sia dimostrato che il ritardo è dovuto per colpa del fornitore e che il committente possa provare di aver subito un danno causato di quello ritardo. Non è dovuto indennizzo di mora qualora una fornitura di sostituzione è messa a disposizione del committente. L’indennizzo di mora ammonta al massimo allo 0,5% per ogni settimana intera di ritardo e, complessivamente, a non oltre il 5% del prezzo contrattuale della parte di fornitura in ritardo. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad indennizzo di mora. Al raggiungimento della quota massima dell’indennizzo di mora, il committente è tenuto a fornire per iscritto al fornitore una proroga adeguata per la fornitura. Se per motivi dipendenti dal fornitore questa nuova scadenza non fosse rispettata, il committente ha il diritto di rifiutare la parte di fornitura in ritardo. Se per ragioni economiche una fornitura parziale do- vesse dovesse risultare inaccettabile per il committente, questi è autorizzato a recedere dal contratto e a pretendere il rimborso dei pagamenti effettuati a fronte della restituzione delle forniture ricevute. 8.5 Se al posto di un termine di consegna è stata convenuta una data fissa, questa equivale all’ultimo giorno di un termine di consegna; le cifre 8.1-8.4 sono applicabili per analogia. 8.6 In caso di forniture o prestazioni in ritardo il committente non può far valere altri diritti o pretese oltre a quelli esplicita- mente esplicitamente previsti alla cifra 8. Questa restrizione non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore; essa vale tuttavia per il personale ausiliario del fornitore.

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Samples: General Terms and Conditions of Supply for Machines and Plants

Termine di consegna. 8.1 7.1 Il termine di consegna decorre dal momento in cui il contratto con- tratto è stato concluso, concluso e dopo che tutte le formalità ufficiali previste come autorizzazioni d’importazione, di esportazione, di transito e di pagamento sono state concluseottenute, i pagamenti dovuti al momento dell’ordine sono stati effettuatia conclusione del con- tratto effet- tuati, le eventuali garanzie sono state fornite e prestate ed i dettagli tecnici essenziali sono stati definiti. Il termine di consegna è considerato rispettato se entro la comunicazione sua scadenza l'avviso di merce pronta alla spedizione è stata inviata al com- mit- tente entro il relativo termine di scadenzaà stato inviato all'acquirente. 8.2 L’osservanza del termine di consegna presuppone l’adempimento dei doveri contrattuali da parte del committente. 8.3 7.2 Il termine di consegna subisce una proroga adeguata, a) se i dati occorrenti al fornitore per l’esecuzione l'esecuzione del contratto non gli pervengono in tempo utile o se il committente l'acquirente li modifica a posteriorisuccessivamente, causando un ritardo delle forniture forni- ture o delle prestazioni pattuite; b) se subentrano sorgono impedimenti che il fornitore non può puo evitare malgrado mal- grado le dovute precauzioni precauzioni, sia presso di lui, presso il committente l'acquirente o presso terzi. Vanno considerati quali impedimenti a titolo d’esempiod'e- sempio: epidemie, mobilitazioni, guerra, guerra civile, azioni terroristiche, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggio, notevoli disturbi d’eserciziodi- sturbi d'esercizio, infortuni, conflitti di lavoro, forniture ritardate o difettose di materie prime, di prodotti semi-lavorati o finiti occorrentioccor- renti, scarti di pezzi importantiim-portanti, provvedimenti o omissioni da parte di autorità, organi statali o sovranazionali, embarghi, impedimenti imprevisti di trasporto, incendio, esplosione, cataclismi; c) se il committente l'acquirente o terzi sono in ritardo con lavori di loro incombenza incom- benti oppure in mora con l’adempimento l'adempimento di obblighi contrattuali e, in modo particolare, se il committente l'acquirente non si attiene alle condizioni condi- zioni di pagamento pattuite. 8.4 Il committente 7.3 L'acquirente ha la facoltà di pretendere un diritto a un' indennizzo di mora per forniture forni- ture ritardate, sempre che sia in quanto è dimostrato che il ritardo è dovuto per alla colpa del fornitore e che il committente possa se l'acquirente può provare di aver d'a- verne subito un danno causato di quello ritardodanno. Non è dovuto indennizzo di mora qualora una fornitura di sostituzione è messa a disposizione del committentedell'acquirente. L’indennizzo L'indennità di mora si ammonta al massimo allo 0,5a ½ % per ogni settimana set- timana intera di ritardo e, complessivamente, a non oltre il 5% del prezzo contrattuale della parte di fornitura in ritardoritardata della fornitura. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad indennizzo di mora. Al raggiungimento della quota massima dell’indennizzo Qualora il massimo dell'indennizzo di moramora dovesse esse- re raggiunto, il committente è tenuto a fornire l'acquirente fisserà per iscritto al fornitore una proroga adeguata per la fornitural'adempimento. Se per motivi dipendenti dal fornitore forni- tore questa nuova scadenza non fosse rispettata, il committente l'acquirente ha il diritto di rifiutare rifiu- tare la parte di fornitura in ritardoritardata della fornitura. Se per ragioni economiche una fornitura parziale do- vesse dovesse risultare inaccettabile per il committentel'acqui- rente, questi egli è autorizzato a recedere dal contratto e a pretendere il rimborso dei rivendicare i pagamenti effettuati a fronte della contro restituzione delle forniture ricevute. 8.5 Se al posto di un termine di consegna è stata convenuta una data fissa, questa equivale all’ultimo giorno di un termine di consegna; le cifre 8.1-8.4 sono applicabili per analogia. 8.6 7.4 In caso di forniture o prestazioni in ritardo il committente ritardate l'acquirente non può far valere altri diritti o pretese oltre a quelli esplicita- mente previsti alla cifra 8salvo quanto esplicitamente fissato in questa clausola 7. Questa restrizione non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore; essa , ma vale tuttavia per il personale ausiliario del fornitorein caso di dolo o di colpa grave di sue per- sone ausiliarie.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura

Termine di consegna. 8.1 Il termine di consegna decorre dal momento in cui il contratto è stato concluso, tutte le formalità ufficiali previste come autorizzazioni d’importazione, di esportazione, di transito e di pagamento sono state concluse, i pagamenti dovuti al momento dell’ordine sono stati effettuati, le eventuali garanzie sono state fornite e i dettagli tecnici essenziali sono stati definiti. Il termine di consegna è considerato rispettato se la comunicazione di pronta spedizione è stata inviata al com- mit- commit- tente entro il relativo termine di scadenza. 8.2 L’osservanza del termine di consegna presuppone l’adempimento dei doveri contrattuali da parte del committente. 8.3 Il termine di consegna subisce una proroga adeguata, a) se i dati occorrenti al fornitore per l’esecuzione del contratto non gli pervengono in tempo utile o se il committente li modifica a posteriori, causando un ritardo delle forniture o delle prestazioni pattuitepat- tuite; b) se subentrano impedimenti che il fornitore non può evitare malgrado le dovute precauzioni sia presso di lui, presso il committente o terzi. Vanno considerati quali impedimenti a titolo d’esempio: epidemie, mobilitazioni, guerra, guerra civile, azioni terroristiche, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggio, notevoli disturbi d’esercizio, infortuni, conflitti di lavoro, forniture ritardate o difettose di materie prime, di prodotti semi-lavorati o finiti occorrenti, scarti di pezzi importanti, provvedimenti o omissioni da parte di autorità, organi statali o sovranazionali, embarghi, impedimenti imprevisti di trasporto, incendio, esplosione, cataclismi; c) se il committente o terzi sono in ritardo con lavori di loro incombenza oppure in mora con l’adempimento di obblighi contrattuali e, in modo particolare, se il committente non si attiene alle condizioni di pagamento pattuite. 8.4 Il committente ha la facoltà di pretendere un indennizzo di mora per forniture ritardate, sempre che sia dimostrato che il ritardo è dovuto per colpa del fornitore e che il committente possa provare di aver subito un danno causato di quello ritardo. Non è dovuto indennizzo di mora qualora una fornitura di sostituzione è messa a disposizione del committente. L’indennizzo di mora ammonta al massimo allo 0,5% per ogni settimana intera di ritardo e, complessivamente, a non oltre il 5% del prezzo contrattuale della parte di fornitura in ritardo. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad indennizzo di mora. Al raggiungimento della quota massima dell’indennizzo di mora, il committente è tenuto a fornire per iscritto al fornitore una proroga adeguata per la fornitura. Se per motivi dipendenti dal fornitore questa nuova scadenza non fosse rispettata, il committente ha il diritto di rifiutare la parte di fornitura in ritardo. Se per ragioni economiche una fornitura parziale do- vesse dovesse risultare inaccettabile per il committente, questi è autorizzato a recedere dal contratto e a pretendere il rimborso dei pagamenti effettuati a fronte della restituzione delle forniture ricevute. 8.5 Se al posto di un termine di consegna è stata convenuta una data fissa, questa equivale all’ultimo giorno di un termine di consegna; le cifre 8.1-8.4 sono applicabili per analogia. 8.6 In caso di forniture o prestazioni in ritardo il committente non può far valere altri diritti o pretese oltre a quelli esplicita- mente esplicitamente previsti alla cifra 8. Questa restrizione non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore; essa vale tuttavia per il personale ausiliario del fornitore.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura

Termine di consegna. 8.1 Il 7.1 Una volta concluso il contratto, il termine di consegna decorre dal momento in cui il contratto è stato concluso, sono state svolte tutte le formalità ufficiali previste come autorizzazioni d’importazioneufficiali, di esportazione, di transito e di pagamento sono state concluse, stati versati i pagamenti dovuti al momento dell’ordine per l’ordine e le eventuali cauzioni da parte del com- mittente e sono stati effettuati, le eventuali garanzie sono state fornite e chiariti tutti i dettagli punti tecnici essenziali sono stati definiti. importanti. 7.2 Il termine di consegna è considerato si considera rispettato se quando, entro la comunicazione sua scadenza, viene inviato al committen- te l’avviso di pronta spedizione è stata inviata al com- mit- tente entro il relativo termine di scadenzamerce pronta. 8.2 L’osservanza 7.3 A discrezione del fornitore, il termine di consegna presuppone l’adempimento dei doveri contrattuali da parte del committente. 8.3 Il termine di consegna subisce una proroga adeguata,viene prolungato: a) se i dati occorrenti quando al fornitore non pervengono per l’esecuzione tempo tutte le informazioni necessarie per l’attuazione del contratto non gli pervengono in tempo utile o se quando il committente li modifica a posteriorisuccessivamente tali informazioni, causando così un ritardo delle ri- tardo nelle forniture o delle prestazioni pattuiteprestazioni; b) se subentrano quando si presentano impedimenti che il fornitore non può possa evitare malgrado le dovute precauzioni sia presso di luinonostante la diligenza applica- ta, presso il siano essi causati dal fornitore stesso, dal committente o da terzi. Vanno considerati quali Esempi di tali impedimenti a titolo d’esempio: sono epidemie, mobilitazioni, guerraguerre, guerra civile, azioni terroristiche, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggioinsurrezioni, notevoli disturbi d’eserciziodi esercizio, infortuniincidenti, conflitti di lavoroindustriali, forniture consegne ritardate o difettose sbagliate di materie prime, di semilavorati o prodotti semi-lavorati o finiti occorrentifiniti, scarti di pezzi importantiimportan- ti, provvedimenti misure ufficiali o omissioni da parte di autoritàomissioni, organi statali o sovranazionali, embarghi, impedimenti imprevisti di trasporto, incendio, esplosione, cataclismieventi naturali; c) se quando il committente o terzi parti terze sono indietro con i lavori che competono loro o sono in ritardo con lavori di nel rispetto dei loro incombenza oppure in mora con l’adempimento di obblighi contrattuali econtrattuali, in modo particolare, se particolare quando il committente non si attiene alle rispetta le condizioni di pagamento pattuitepagamento. 8.4 Il committente ha la facoltà 7.4 Se il fornitore non rispetta i termini di pretendere un indennizzo di mora per forniture ritardate, sempre che sia dimostrato che il ritardo è dovuto per colpa del fornitore e che il committente possa provare di aver subito un danno causato di quello ritardo. Non è dovuto indennizzo di mora qualora una fornitura di sostituzione è messa a disposizione del committente. L’indennizzo di mora ammonta al massimo allo 0,5% per ogni settimana intera di ritardo e, complessivamente, a non oltre il 5% del prezzo contrattuale della parte di fornitura in ritardo. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad indennizzo di mora. Al raggiungimento della quota massima dell’indennizzo di moraconsegna, il committente è tenuto a fornire deve comunicare per iscritto al fornitore una proroga adeguata per la fornituradi almeno 20 giorni. Se Qualora questa proroga non venisse rispettata per motivi dipendenti dal fornitore questa nuova scadenza non fosse rispettatariconducibili al fornitore, il committente ha il diritto di rifiutare la l’accettazione della parte di fornitura in ritardo. Se per ragioni economiche una fornitura l’accettazione parziale do- vesse risultare inaccettabile per è commercialmente inammissibile, il committente, questi è autorizzato a recedere dal committente può rescindere il contratto e a pretendere il rimborso dei ri- vendicare i pagamenti effettuati a fronte della dietro restituzione delle forniture ricevuteconsegne avvenute. 8.5 Se al posto di un termine di consegna è stata convenuta una data fissa7.5 Per il ritardo nelle consegne o prestazioni, questa equivale all’ultimo giorno di un termine di consegna; le cifre 8.1-8.4 sono applicabili per analogia. 8.6 In caso di forniture o prestazioni in ritardo il committente non può far valere altri avanzare diritti o e pretese oltre a diversi da quelli esplicita- mente previsti alla cifra 8. Questa restrizione non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore; essa vale tuttavia per il personale ausiliario del fornitoreesplicitamente descritti al presente punto 7.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Termine di consegna. 8.1 5.1 Se non diversamente specificato nella Conferma d'Ordine, tutti i Prodotti sono consegnati Ex Works – presso lo stabilimento del Venditore indicato nella Conferma d'Ordine. 5.2 Il termine di consegna decorre dal giorno dell'invio da parte del Venditore della Conferma d'Ordine, a condizione che tutti i documenti tecnici, le approvazioni e i nulla osta necessari per avviare la produzione dei Prodotti siano già stati ricevuti dal Venditore da parte dell'Acquirente. Qualora alla data di invio della Conferma d'Ordine manchi uno dei documenti tecnici, approvazioni e nulla osta di cui sopra, il termine di consegna decorrerà dal giorno in cui tutti i suddetti documenti tecnici, approvazioni e nulla osta saranno ricevuti dal Venditore da parte dell'Acquirente. Fatto salvo quanto precede, qualora la Conferma d'Ordine preveda un pagamento anticipato, il termine di consegna decorrerà solo dal momento in cui tale pagamento anticipato sarà ricevuto dal Venditore sul proprio conto corrente bancario. I termini di consegna indicati nella Conferma d'Ordine saranno in ogni caso da considerarsi Web_Sales terms & conditions_Ita_R5(071222).docx indicativi e non vincolanti salvo specifico impegno scritto del Venditore in tal senso (in ogni caso fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 5.3). 5.3 Il Venditore potrà ritardare la consegna nel caso in cui il rispetto del termine di consegna non sia possibile per cause di forza maggiore, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cause di forza maggiore, guerre (inclusa la crisi Ucraina-Russia in corso), ribellioni, scioperi, incendi, serrate, terremoti, inondazioni, pandemie o epidemie (inclusa la pandemia COVID- 19), mancanza di materie prime essenziali per la produzione dei Prodotti, e qualsiasi altra causa imprevedibile e inevitabile, al di là del ragionevole controllo del Venditore e senza colpa o negligenza del Venditore, che possa verificarsi presso lo stabilimento del Venditore o (se il trasporto deve essere effettuato dal Venditore) durante il trasporto. Qualora tale evento si verifichi prima della consegna dei Prodotti, il Venditore avrà il diritto di posticipare la consegna dopo la fine dell'evento di forza maggiore e non potrà, in nessun caso, essere ritenuto responsabile per il conseguente ritardo e l'Acquirente non avrà nulla da pretendere, a qualsiasi titolo, per il ritardo o la mancata consegna. In particolare, l'Acquirente non potrà pretendere alcuna penale, risarcimento danni, rimborso dei costi sostenuti, risoluzione parziale o totale del Contratto. 5.4 Salvo quanto diversamente concordato e/o previsto nella Conferma d'Ordine, il Venditore ha facoltà di effettuare consegne parziali e/o separate dei Prodotti. 5.5 Salvo quanto diversamente concordato nella Conferma d'Ordine, il rischio relativo ai Prodotti passerà all'Acquirente nel momento in cui i Prodotti saranno messi a disposizione del vettore o dello spedizioniere per il ritiro o, al più tardi, dopo la scadenza del termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di consegna indicata dal Venditore ai sensi dell'articolo 6 che segue. Alla luce di quanto sopra, nel momento in cui il contratto è stato conclusorischio dei Prodotti passa all'Acquirente, tutte le formalità ufficiali previste ogni perdita, danno o furto verificatosi, così come autorizzazioni d’importazioneogni costo, inclusi quelli di esportazione, di transito magazzino e di pagamento sono state conclusetrasporto e quelli relativi alla copertura assicurativa dei Prodotti, saranno interamente a carico dell'Acquirente. Quanto sopra troverà applicazione anche nel caso in cui il Venditore provveda a caricare i pagamenti dovuti al momento dell’ordine sono stati effettuati, le eventuali garanzie sono state fornite e i dettagli tecnici essenziali sono stati definiti. Il termine di consegna è considerato rispettato se la comunicazione di pronta spedizione è stata inviata al com- mit- tente entro il relativo termine di scadenza. 8.2 L’osservanza del termine di consegna presuppone l’adempimento dei doveri contrattuali da parte del committente. 8.3 Il termine di consegna subisce una proroga adeguata, a) se i dati occorrenti al fornitore per l’esecuzione del contratto non gli pervengono in tempo utile o se il committente li modifica a posteriori, causando un ritardo delle forniture o delle prestazioni pattuite; b) se subentrano impedimenti che il fornitore non può evitare malgrado le dovute precauzioni sia presso di lui, presso il committente o terzi. Vanno considerati quali impedimenti a titolo d’esempio: epidemie, mobilitazioni, guerra, guerra civile, azioni terroristiche, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggio, notevoli disturbi d’esercizio, infortuni, conflitti di lavoro, forniture ritardate o difettose di materie prime, di prodotti semi-lavorati o finiti occorrenti, scarti di pezzi importanti, provvedimenti o omissioni da parte di autorità, organi statali o sovranazionali, embarghi, impedimenti imprevisti Prodotti sul mezzo di trasporto, incendio, esplosione, cataclismi; c) se il committente o terzi sono in ritardo con lavori di loro incombenza oppure in mora con l’adempimento di obblighi contrattuali e, in modo particolare, se il committente non si attiene alle condizioni di pagamento pattuite. 8.4 Il committente ha la facoltà di pretendere un indennizzo di mora per forniture ritardate, sempre che sia dimostrato che il ritardo è dovuto per colpa del fornitore e che il committente possa provare di aver subito un danno causato di quello ritardo. Non è dovuto indennizzo di mora qualora una fornitura di sostituzione è messa a disposizione del committente. L’indennizzo di mora ammonta al massimo allo 0,5% per ogni settimana intera di ritardo e, complessivamente, a non oltre il 5% del prezzo contrattuale della parte di fornitura in ritardo. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad indennizzo di mora. Al raggiungimento della quota massima dell’indennizzo di mora, il committente è tenuto a fornire per iscritto al fornitore una proroga adeguata per la fornitura. Se per motivi dipendenti dal fornitore questa nuova scadenza non fosse rispettata, il committente ha il diritto di rifiutare la parte di fornitura in ritardo. Se per ragioni economiche una fornitura parziale do- vesse risultare inaccettabile per il committente, questi è autorizzato a recedere dal contratto e a pretendere il rimborso dei pagamenti effettuati a fronte della restituzione delle forniture ricevute. 8.5 Se al posto di un termine di consegna è stata convenuta una data fissa, questa equivale all’ultimo giorno di un termine di consegna; le cifre 8.1-8.4 sono applicabili per analogia. 8.6 In caso di forniture o prestazioni in ritardo il committente non può far valere altri diritti o pretese oltre a quelli esplicita- mente previsti alla cifra 8. Questa restrizione non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore; essa vale tuttavia per il personale ausiliario del fornitore.

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Samples: Sales Contracts

Termine di consegna. 8.1 Il termine di consegna decorre dal momento in cui il contratto è stato concluso, concluso e dopo che tutte le formalità ufficiali previste come autorizzazioni d’importazione, di esportazioned’esportazione, di transito e di pagamento sono state concluseottenute, i pagamenti dovuti al momento dell’ordine sono stati a conclusione del contratto effettuati, le eventuali garanzie sono state fornite e prestate ed i dettagli tecnici essenziali sono stati definiti. Il termine di consegna è considerato rispettato se entro la comunicazione sua scadenza l’avviso di merce pronta alla spedizione è stata inviata al com- mit- tente entro il relativo termine di scadenzaà stato inviato all’acquirente. 8.2 L’osservanza del termine di consegna presuppone l’adempimento dei doveri degli impegni contrattuali da parte del committentedell’acquirente. 8.3 Il termine di consegna subisce una proroga adeguata,: a) se i dati occorrenti al fornitore per l’esecuzione del contratto non gli pervengono in tempo utile o se il committente l’acquirente li modifica a posteriorisucces er motiv, causando un ritardo 12 delle forniture o delle prestazioni pattuite; b) se subentrano sorgono impedimenti che il fornitore non può puo evitare malgrado le dovute precauzioni precauzioni, sia presso di lui, presso il committente l’acquirente o presso terzi. Vanno considerati quali impedimenti a titolo d’esempio: epidemie, mobilitazioni, guerra, guerra civile, azioni terroristiche, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggio, notevoli disturbi d’esercizio, infortuni, conflitti di lavoro, forniture ritardate o difettose di materie prime, di prodotti semi-semi- lavorati o finiti occorrenti, scarti di pezzi importanti, provvedimenti o omissioni da parte di autorità, organi statali o sovranazionali, embarghi, impedimenti imprevisti di trasporto, incendio, esplosione, cataclismi; c) se il committente l’acquirente o terzi sono in ritardo con lavori di loro incombenza incombenti oppure in mora con l’adempimento di obblighi contrattuali e, in modo particolare, se il committente l’acquirente non si attiene alle condizioni di pagamento pattuite. 8.4 Il committente L’acquirente ha la facoltà di pretendere diritto a un indennizzo di mora per forniture ritardate, sempre che sia in quanto è dimostrato che il ritardo è dovuto per alla colpa del fornitore e che il committente possa se l’acquirente può provare di aver d’averne subito un danno causato di quello ritardodanno. Non è dovuto indennizzo di mora qualora una fornitura di sostituzione è messa a disposizione del committentedell’acquirente. L’indennizzo di mora si ammonta al massimo allo 0,5% a ½%, per ogni settimana intera di ritardo e, complessivamentecom- plessivamente, a non oltre il 5% del prezzo contrattuale della parte di fornitura in ritardoritardata della fornitura. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad indennizzo di mora. Al raggiungimento della quota massima Qualora il massimo dell’indennizzo di moramora dovesse essere raggiunto, il committente è tenuto a fornire l’acquirente fisserà per iscritto al fornitore una proroga adeguata per la fornitural’adempimento. Se per er motivi dipendenti dal fornitore questa nuova scadenza non fosse rispettata, il committente l’acquirente ha il diritto di rifiutare la parte di fornitura in ritardoritardata della forni- tura. Se per ragioni economiche una fornitura parziale do- vesse dovesse risultare inaccettabile per il committentel’acquirente, questi egli è autorizzato a recedere dal contratto e a pretendere il rimborso dei rivendicare i pagamenti effettuati a fronte della contro restituzione delle forniture ricevute. 8.5 Se al posto di un invece d’un termine di consegna è stata convenuta una data fissa, questa equivale all’ultimo giorno di un termine di consegna; le cifre 8.1-i capoversi 8.1 a 8.4 sono applicabili per analogia. 8.6 In caso di forniture o prestazioni in ritardo il committente ritardate l’acquirente non può far valere altri diritti o pretese oltre a quelli esplicita- mente previsti alla cifra salvo quanto esplicitamente fissato in questa clausola 8. Questa restrizione non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore; essa , ma vale tuttavia per il personale ausiliario del fornitorein caso di dolo o di colpa grave di sue persone ausiliarie.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura

Termine di consegna. 8.1 Il 1. La consegna dei Prodotti viene effettuata entro termini compatibili con le esigenze e possibilità operative della Hilscher. I termini di consegna dei Prodotti devono quindi essere sempre considerati indicativi e mai perentori. Nel caso in cui l’Acquirente, per qualsiasi causa, ritardi il pagamento, in tutto o in parte, di una fattura relativa ad un ordine precedente, la Hilscher si riserva il diritto di ritardare la consegna dei Prodotti fino a pagamento avvenuto. In tal caso, la Hilscher non sarà responsabile per tale ritardo né per alcun eventuale danno causato direttamente o indirettamente da tale ritardo all’Acquirente. 2. Nel caso in cui la Hilscher non sia in grado di adempiere un contratto di vendita di Prodotti entro i termini convenuti a causa della interruzione della propria produzione, o di quella dei suoi fornitori, ad esempio, a causa di forza maggiore, blocco del traffico, scioperi, serrate, etc. o per altro evento relati- vo ai Prodotti e/o alla loro spedizione e/o consegna, il termine di consegna decorre dal momento in cui dei Prodotti sarà automati- camente prorogato per un periodo corrispondente a tale evento. In tal caso, l’Acquirente avrà diritto di risolvere il contratto è stato conclusosoltanto se, tutte le formalità ufficiali previste come autorizzazioni d’importazionedecorso tale termine prorogato, di esportazione, di transito e di pagamento sono state concluse, i pagamenti dovuti al momento dell’ordine sono stati effettuati, le eventuali garanzie sono state fornite e i dettagli tecnici essenziali sono stati definiticoncede alla Hilscher per iscritto un nuovo termine ragionevole che non viene tuttavia rispettato. Il termine di consegna è considerato rispettato se la La comunicazione di pronta spedizione è stata inviata al com- mit- tente entro il relativo termine di scadenzarisoluzione dovrà avvenire in forma scritta. 8.2 L’osservanza 3. Se l’adempimento del termine contratto di consegna presuppone l’adempimento dei doveri contrattuali compravendita da parte del committentedella Hilscher diviene impossibile per una delle cause di cui al precedente articolo 3.2, la Xxxxxxxx xxxx liberata da qualsiasi obbligo di consegnare i Prodotti. La Hilscher darà tempestiva comunicazione all’Acquirente dell’impossibilità di adempiere il contratto di compravendita. In tal caso, l’Acquirente non avrà diritto a ricevere alcun risarcimento dei danni causati dalla mancata consegna dei Prodotti. 8.3 Il termine di consegna subisce una proroga adeguata, a) se i dati occorrenti al fornitore per l’esecuzione del contratto non gli pervengono in tempo utile o se il committente li modifica a posteriori, causando un ritardo delle forniture o delle prestazioni pattuite; b) se subentrano impedimenti che il fornitore non può evitare malgrado le dovute precauzioni sia presso di lui, presso il committente o terzi4. Vanno considerati quali impedimenti a titolo d’esempio: epidemie, mobilitazioni, guerra, guerra civile, azioni terroristiche, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggio, notevoli disturbi d’esercizio, infortuni, conflitti di lavoro, forniture ritardate o difettose di materie prime, di prodotti semi-lavorati o finiti occorrenti, scarti di pezzi importanti, provvedimenti o omissioni da parte di autorità, organi statali o sovranazionali, embarghi, impedimenti imprevisti di trasporto, incendio, esplosione, cataclismi; c) se il committente o terzi sono in ritardo con lavori di loro incombenza oppure in mora con l’adempimento di obblighi contrattuali e, in modo particolare, se il committente non La Hilscher si attiene alle condizioni di pagamento pattuite. 8.4 Il committente ha la facoltà di pretendere un indennizzo di mora per forniture ritardate, sempre che sia dimostrato che il ritardo è dovuto per colpa del fornitore e che il committente possa provare di aver subito un danno causato di quello ritardo. Non è dovuto indennizzo di mora qualora una fornitura di sostituzione è messa a disposizione del committente. L’indennizzo di mora ammonta al massimo allo 0,5% per ogni settimana intera di ritardo e, complessivamente, a non oltre il 5% del prezzo contrattuale della parte di fornitura in ritardo. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad indennizzo di mora. Al raggiungimento della quota massima dell’indennizzo di mora, il committente è tenuto a fornire per iscritto al fornitore una proroga adeguata per la fornitura. Se per motivi dipendenti dal fornitore questa nuova scadenza non fosse rispettata, il committente ha riserva il diritto di rifiutare la parte effettuare consegne parziali di fornitura in ritardoProdotti. Se per ragioni economiche una fornitura parziale do- vesse risultare inaccettabile per il committenteIn tal caso, questi è autorizzato a recedere dal contratto e a pretendere il rimborso l’Acquirente sarà tenuto al pagamento pro quota dei pagamenti effettuati a fronte della restituzione delle forniture ricevuteProdotti consegnati. 8.5 Se al posto di un termine di consegna è stata convenuta una data fissa, questa equivale all’ultimo giorno di un termine di consegna; le cifre 8.1-8.4 sono applicabili per analogia. 8.6 In caso di forniture o prestazioni in ritardo il committente non può far valere altri diritti o pretese oltre a quelli esplicita- mente previsti alla cifra 8. Questa restrizione non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore; essa vale tuttavia per il personale ausiliario del fornitore.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Termine di consegna. 8.1 Il termine di consegna decorre dal momento in cui il contratto è stato concluso, tutte le formalità ufficiali previste come autorizzazioni d’importazione, di esportazione, di transito e di pagamento sono state concluse, i pagamenti dovuti al momento dell’ordine sono stati effettuati, le eventuali garanzie sono state fornite e i dettagli tecnici essenziali sono stati definiti10.1. Il termine di consegna inizia a decorrere non appena il con- tratto è entrato in vigore e sono stati saldati gli acconti da versare all’ordinazione. 10.2. Il termine di consegna viene considerato rispettato se nella mi- sura in cui alla sua scadenza sia stato inviato al committente l’avviso di merce pronta per la comunicazione di pronta spedizione è stata inviata al com- mit- tente entro il relativo termine di scadenzaspedizione. 8.2 L’osservanza 10.3. Il rispetto del termine di consegna presuppone l’adempimento dei doveri ha per condizione l’adem- pimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte ed extracontrattuali del committentecommittente nei confronti di ABB. 8.3 10.4. Il termine di consegna subisce una proroga adeguata,viene adeguatamente prolungato: a) se nella misura in cui i dati occorrenti al fornitore per l’esecuzione necessari all’adempimento del contratto non gli pervengono siano stati messi a disposizione di ABB puntualmente o in tempo utile o se forma completa oppure il committente li modifica a posteriori, causando commit- tente modifichi questi dati in un ritardo delle forniture o delle prestazioni pattuite;momento successivo; oppure b) se subentrano impedimenti nella misura in cui il committente o terzi siano in ritardo con i lavori da eseguire oppure il committente sia in ri- tardo con l’adempimento dei suoi obblighi; oppure c) nella misura in cui si presentino ostacoli che il fornitore ABB non può evitare malgrado le dovute precauzioni sia nonostante impieghi la dovuta accuratezza, indi- pendentemente dal fatto che essi si presentino presso di luiABB, presso il committente o terziun terzo. Vanno considerati quali impedimenti a titolo d’esempio: epidemieQuesti ostacoli possono essere, mobilitazioniin particolare, guerragravi anomalie di esercizio, guerra civile, azioni terroristiche, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggio, notevoli disturbi d’esercizio, infortuniinci- denti, conflitti di lavoro, ritardi nelle forniture ritardate o difettose forniture scorrette di materie primemateriali grezzi, di prodotti semi-lavorati semifabbricati o finiti occorrentifabbricati, scarti di pezzi importantiimportanti diventati scarti, provvedimenti provvedi- menti o omissioni da parte delle autorità; oppure d) nella misura in cui si verifichino altre circostanze di autorità, organi statali o sovranazionali, embarghi, impedimenti imprevisti di trasporto, incendio, esplosione, cataclismi; c) se il committente o terzi sono in ritardo con lavori di loro incombenza oppure in mora con l’adempimento di obblighi contrattuali e, in modo particolare, se il committente cui ABB non si attiene alle condizioni di pagamento pattuiteè responsabile. 8.4 Il committente ha la facoltà 10.5. Se il termine di pretendere un indennizzo consegna non viene rispettato, il commit- tente può rivendicare un’indennità di mora per forniture ritardate, sempre che nella misura in cui sia dimostrato provato che il ritardo è dovuto per colpa del fornitore e che il committente possa provare di aver subito un danno causato di quello ritardoimputabile ad ABB. Non è dovuto indennizzo L’indennità di mora qualora una fornitura di sostituzione è messa a disposizione del committente. L’indennizzo di mora ammonta pari al massimo allo 0,5% per ogni settimana intera set- timana di ritardo eritardo, complessivamente, a tuttavia nel complesso non oltre deve superare il 5% del calcolato sul prezzo contrattuale della parte di fornitura delle forni- ture in ritardo. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad indennizzo di mora. Al raggiungimento della quota massima dell’indennizzo del massimo dell’inden- nità di mora, mora il committente è tenuto a fornire deve fissare per ABB per iscritto al fornitore una proroga adeguata per la fornituraun termine supplementare appropriato. Se questo termine supplementare non viene rispettato per motivi dipendenti dal fornitore questa nuova scadenza non fosse rispettataimputabili ad ABB, il committente ha il diritto di rifiutare la l’accettazione della parte di fornitura delle forniture che è in ritardo. Se per ragioni economiche una fornitura parziale do- vesse risultare inaccettabile per il committente, questi Il committente è autorizzato a recedere dal contratto e a pretendere se un’accettazione par- ziale non è per lui ragionevole dal punto di vista economico. In un caso di questo tipo ABB ha soltanto l’obbligo di risar- cire il rimborso dei pagamenti effettuati a fronte della restituzione prezzo pagatole per le parti delle forniture ricevuteinteressate dal recesso. 8.5 10.6. Se al posto di viene concordata una data precisa anziché un termine di consegna è stata convenuta una data fissaconsegna, questa equivale all’ultimo giorno di un termine di consegna; le cifre 8.1-8.4 i punti da 10.1 a 10.5 sono applicabili per analogiain modo ana- logo. 8.6 In 10.7. I diritti del committente derivanti da ritardi nell’adempi- mento del contratto o connessi a tali ritardi sono regolati in modo esplicito e definitivo nel presente punto 10. Sono esclusi ulteriori e più ampi diritti del committente. La pre- sente limitazione di responsabilità non vale nel caso di forniture negli- genza grave o prestazioni in ritardo il committente non può far valere altri diritti o pretese oltre a quelli esplicita- mente previsti alla cifra 8. Questa restrizione non vale in caso fine illecito da parte di dolo o di negligenza grave del fornitore; essa vale tuttavia per il personale ausiliario del fornitoreABB.

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Termine di consegna. 8.1 Il termine di consegna decorre dal momento in cui il contratto è stato concluso, tutte le formalità ufficiali previste come autorizzazioni d’importazione, di esportazione, di transito e di pagamento sono state concluse, i pagamenti dovuti al momento dell’ordine sono stati a conclusione del contratto effettuati, le eventuali garanzie sono state fornite e prestate, i dettagli tecnici essenziali sono stati definitidefiniti e autorizzati alla produzione me- diante conferma scritta del cliente del “pronto all’esecuzione”. Il termine di consegna non ha in nessun caso inizio pri- ma del ricevimento completo dei dati e dei documenti dell’acquirente necessari all’adempimento del contratto e co- mun-que non prima dell’assolvimento di tutte le formalità burocratiche, quali il ricevimento delle autorizzazioni di im- portazio-ne, esportazione e transito. Il termine di consegna è considerato rispettato se entro la comunicazione sua scadenza l'avviso di merce pronta alla spedizione è stata inviata al com- mit- tente entro il relativo termine di scadenzastato inviato all'acquirente. 8.2 L’osservanza L'osservanza del termine di consegna presuppone l’adempimento dei doveri l'adempimento degli impegni contrattuali da parte del committentedell'acquirente. 8.3 Il termine di consegna subisce una proroga adeguata,: a) se i dati occorrenti al fornitore per l’esecuzione l'esecuzione del contratto non gli pervengono in tempo utile o se il committente l'acquirente li modifica a posteriorisuccessivamente, causando un ritardo 12 delle forniture o delle prestazioni pattuite; b) se subentrano sorgono impedimenti che il fornitore non può puo evitare malgrado le dovute precauzioni precauzioni, sia presso di lui, presso il committente l'acquirente o presso terzi. Vanno considerati quali impedimenti a titolo d’esempiod'esempio: epidemie, mobilitazioni, guerra, guerra civile, azioni terroristiche, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggio, notevoli disturbi d’eserciziod'esercizio, infortuni, conflitti di lavoro, forniture ritardate o difettose di materie prime, di prodotti semi-lavorati o finiti occorrenti, scarti di pezzi importanti, provvedimenti o omissioni da parte di autorità, organi statali o sovranazionali, embarghi, impedimenti imprevisti di trasporto, incendio, esplosione, cataclismicata- clismi; c) se il committente l'acquirente o terzi sono in ritardo con lavori di loro incombenza incombenti oppure in mora con l’adempimento l'adempimento di obblighi contrattuali con- trattuali e, in modo particolare, se il committente l'acquirente non si attiene alle condizioni di pagamento pattuite. 8.4 Il committente ha la facoltà In caso di pretendere un indennizzo ritardo nella consegna, l’acquirente è autorizzato a richiedere un’indennità di mora per forniture ritardate, sempre che sia dimostrato solo se è dimostrabile che il ritardo è dovuto per colpa del stato causato dal fornitore e l’acquirente può provare che il committente possa provare danno è conseguenza di aver subito un danno causato di quello tale ritardo. Non è dovuto indennizzo Qualo- ra all’acquirente sia prestato aiuto tramite fornitura sostitutiva, decade la pretesa all’indennità di mora qualora una fornitura di sostituzione è messa a disposizione del committentemora. L’indennizzo L’indennità di mora ammonta al massimo allo 0,50,25% per ogni intera settimana intera di ritardo eritardo, complessivamente, a ma complessivamente non oltre può superare il 5% del prezzo contrattuale della parte di fornitura fornita in ritardo. Le prime due tre settimane di ritardo non danno diritto ad indennizzo di- ritto all’indennità di mora. Al A seguito del raggiungimento della quota massima dell’indennizzo del tetto dell’indennità di mora, il committente è tenuto a fornire l’acquirente dovrà concedere per iscritto al fornitore una proroga adeguata per la fornituraun adeguato termine suppletivo. Se Qualora tale termine suppletivo non venga osservato per motivi dipendenti dal fornitore questa nuova scadenza non fosse rispettataa carico del fornitore, il committente ha il diritto di l’acquirente è autorizzato a rifiutare la l’accoglimento della parte di fornitura fornita in ritardo. Se Qualora per ragioni economiche una fornitura parziale do- vesse risultare l’acquirente sia economicamente inaccettabile per il committentel’accoglimento parziale, questi è autorizzato a recedere dal contratto e a pretendere il rimborso chiedere la restituzione dei pagamenti già effettuati a fronte della restituzione dietro riconsegna delle forniture ricevuteavvenute. Sono escluse ulteriori pretese per mora. 8.5 Se al posto di un invece d'un termine di consegna è stata convenuta una data fissa, questa equivale all’ultimo all'ultimo giorno di un termine di consegna; le cifre 8.1-i capoversi 8.1 a 8.4 sono applicabili per analogia. 8.6 In caso di forniture o prestazioni in ritardo il committente ritardate l'acquirente non può far valere altri diritti o e pretese oltre a quelli esplicita- espressa- mente previsti nominati alla cifra presente clausola 8. Questa restrizione non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore; essa fornito- re, ma vale tuttavia per il personale ausiliario del fornitorein caso di dolo o di colpa grave di sue persone ausiliarie.

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Termine di consegna. 8.1 10.1 I termini di consegna indicati nell’offerta non sono vincolanti, fintanto che non è stato accordato un termine vincolante per un caso specifico. L’osservanza di un termine di consegna accordato in modo vincolante da parte del Fornitore presuppone che siano state definite tutte le questioni tecniche e commerciali fra le Parti contraenti e che il Committente abbia rispettato puntualmente i suoi obblighi entro i termini stabiliti. In caso contrario o nel caso in cui siano state accordate a posteriori modifiche dell’oggetto di fornitura, i tempi di consegna si prolungano per un periodo di tempo congruo. Ciò non vale nel caso, in cui il Fornitore sia l’unico responsabile del ritardo. Per quanto riguarda i termini di consegna non vincolanti, il Fornitore non cade in mora dopo la scadenza di un termine di consegna fissato dal Committente. Il Committente non può fissare la scadenza di tale termine prima di quattro settimane dopo il termine di consegna non vincolante. 10.2 Il Fornitore non cade in mora, se i suoi subfornitori non hanno effettuato tempestivamente le loro consegne per cause non imputabili al Fornitore stesso. 10.3 Il termine di consegna decorre dal momento si ritiene rispettato, qualora prima della sua scadenza l’oggetto della fornitura abbia lasciato lo stabilimento del fornitore oppure, in cui caso di debiti esigibili concordati o della mora nell’accettazione del Committente, sia stata comunicata la disponibilità di spedizione. 10.4 Se la spedizione viene ritardata su richiesta del Committente o questi si trova in mora di accettazione, gli verranno addebitate le spese derivanti dallo stoccaggio e in caso di stoccaggio nello stabilimento del Fornitore le spese per un valore di almeno l’1% dell’importo della fattura per ogni mese iniziato di stoccaggio, a meno che il contratto Committente non dimostri un danno inferiore. Il Fornitore è stato conclusoperò autorizzato a disporre diversamente dell’oggetto della fornitura dopo aver stabilito una proroga ragionevole e la sua scadenza infruttuosa. 10.5 Se il Fornitore cade in mora e da ciò derivano danni per il Committente, tutte le formalità ufficiali previste come autorizzazioni d’importazione, quest’ultimo sarà autorizzato a richiedere un’indennità di esportazione, mora forfettaria a titolo di transito e di pagamento sono state concluse, i pagamenti dovuti al momento dell’ordine sono stati effettuati, le eventuali garanzie sono state fornite compensazione e i dettagli tecnici essenziali sono stati definitidiritti risultanti dalla consegna ritardata. Il termine di consegna è considerato rispettato se la comunicazione di pronta spedizione è stata inviata al com- mit- tente entro il relativo termine di scadenza. 8.2 L’osservanza del termine di consegna presuppone l’adempimento dei doveri contrattuali da parte del committente. 8.3 Il termine di consegna subisce una proroga adeguata, a) se i dati occorrenti al fornitore per l’esecuzione del contratto non gli pervengono in tempo utile o se il committente li modifica a posteriori, causando un ritardo delle forniture o delle prestazioni pattuite; b) se subentrano impedimenti che il fornitore non può evitare malgrado le dovute precauzioni sia presso di lui, presso il committente o terzi. Vanno considerati quali impedimenti a titolo d’esempio: epidemie, mobilitazioni, guerra, guerra civile, azioni terroristiche, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggio, notevoli disturbi d’esercizio, infortuni, conflitti di lavoro, forniture ritardate o difettose di materie prime, di prodotti semi-lavorati o finiti occorrenti, scarti di pezzi importanti, provvedimenti o omissioni da parte di autorità, organi statali o sovranazionali, embarghi, impedimenti imprevisti di trasporto, incendio, esplosione, cataclismi; c) se il committente o terzi sono in ritardo con lavori di loro incombenza oppure in mora con l’adempimento di obblighi contrattuali e, in modo particolare, se il committente non si attiene alle condizioni di pagamento pattuite. 8.4 Il committente ha la facoltà di pretendere un indennizzo Questa indennità di mora per forniture ritardate, sempre che sia dimostrato che il ritardo è dovuto per colpa del fornitore e che il committente possa provare di aver subito un danno causato di quello ritardo. Non è dovuto indennizzo di mora qualora una fornitura di sostituzione è messa a disposizione del committente. L’indennizzo di mora ammonta al massimo sarà pari allo 0,5% per ogni piena settimana intera di ritardo eritardo, complessivamente, a ma complessivamente non oltre il superiore al 5% del prezzo contrattuale valore della parte di dell’oggetto della fornitura consegnato in ritardo. Le prime due settimane Questa indennità di mora non viene corrisposta, se il ritardo non è inferiore a dieci giorni lavorativi. Fermo restando il diritto di comprovare che il danno diritto ad indennizzo di mora. Al raggiungimento della quota massima dell’indennizzo di morasubito è inferiore. 10.6 Se il Committente concede al Fornitore caduto in mora un termine congruo per effettuare la prestazione sulla base delle eccezioni previste dalla legge e questo termine viene nuovamente superato, il committente Committente può recedere dal contratto nell’ambito previsto dalle disposizioni di legge. Il Committente è tenuto a fornire notificare per iscritto al fornitore una proroga adeguata per la fornitura. Se per motivi dipendenti dal fornitore questa nuova Fornitore entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza non fosse rispettatadella proroga, il committente ha il diritto di rifiutare la parte di fornitura in ritardo. Se per ragioni economiche una fornitura parziale do- vesse risultare inaccettabile per il committente, questi è autorizzato a recedere dal contratto e a pretendere il rimborso dei pagamenti effettuati a fronte della restituzione delle forniture ricevuteche egli intende esercitare tale diritto. 8.5 Se al posto di un termine di consegna è stata convenuta una data fissa, questa equivale all’ultimo giorno di un termine di consegna; le cifre 8.1-8.4 sono applicabili per analogia. 8.6 In caso di forniture o prestazioni in ritardo il committente non può far valere altri diritti o pretese oltre a quelli esplicita- mente previsti alla cifra 8. Questa restrizione non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore; essa vale tuttavia per il personale ausiliario del fornitore.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura

Termine di consegna. 8.1 Il termine 3.1 Cliente riconosce e accetta che le date di consegna decorre comunicate da WashTec sono solo indicative e che, pertanto, WashTec non sarà responsabile per la mancata consegna dei Prodotti a Cliente entro le summenzionate date. 3.2 I termini indicativi di consegna sono di 6/8 settimane dall’accettazione dell’Offerta, salvo ritardi per casi di forza maggiore, calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale o altro evento imprevedibile, che impedisca o renda temporaneamente impossibile o eccessivamente onerosa la consegna. 3.3 In caso di ordine del Cliente indipendente da una Offerta formale di WashTec, quest’ultima si riserva il diritto insindacabile di accettare o meno l’ordine, fermo restando che Cliente rimarrà irrevocabilmente vincolato a tale ordine. In caso di accettazione dell’ordine del Cliente da parte di WashTec, tramite conferma scritta e/o tramite l’accettazione tacita dello stesso mediante spedizione dei Prodotti, il Cliente rimarrà comunque vincolato da quanto previsto nelle Condizioni. 3.4 Considerando la facoltà di WashTec di recedere dal contratto di cui al precedente articolo 2, le consegne possono essere ritardate, sospese e/o annullate da WashTec laddove, a suo insindacabile giudizio, le referenze commerciali, economiche e/o finanziarie di Cliente non offrano adeguate garanzie sul buon esito della fornitura. 3.5 WashTec si riserva il diritto di effettuare consegne parziali o ripartite dei Prodotti, fermo restando che le Condizioni si applicheranno anche a ciascuna consegna parziale o ripartita. 3.6 I Prodotti si intendono consegnati - e quindi tutti i rischi relativi ai Prodotti si trasferiscono al Cliente - con la rimessa degli stessi all’incaricato per il ritiro presso il magazzino di WashTec e viaggiano a rischio di Cliente anche se trasportati a cura di WashTec. 3.7 Anche nel caso in cui il vettore per il trasporto sia scelto da WashTec e/o nel caso in cui sia WashTec stessa il vettore, tale vettore agirà in qualità di trasportatore in nome e per conto del Cliente e il suo corrispettivo sarà pagato dal Cliente. In questo caso, come previsto al precedente articolo 3.6, tutti i rischi relativi ai Prodotti da consegnare al Cliente si trasferiscono a quest’ultimo trascorsi 5 giorni dal momento in cui WashTec comunicherà al Cliente che i Prodotti ordinati sono disponibili per il contratto è stato concluso, tutte le formalità ufficiali previste come autorizzazioni d’importazione, trasporto presso i magazzini di esportazione, di transito e di pagamento sono state concluse, i pagamenti dovuti WashTec o al momento dell’ordine sono stati effettuati, le eventuali garanzie sono state fornite e i dettagli tecnici essenziali sono stati definiti. Il termine di dell’effettiva consegna è considerato rispettato se la nel caso in cui avvenga prima dei 5 giorni dalla comunicazione di pronta spedizione è stata inviata al com- mit- tente entro il relativo termine di scadenza. 8.2 L’osservanza del termine di consegna presuppone l’adempimento dei doveri contrattuali da parte del committente. 8.3 Il termine di consegna subisce una proroga adeguata, a) se i dati occorrenti al fornitore per l’esecuzione del contratto non gli pervengono in tempo utile o se il committente li modifica a posterioricui sopra. I Prodotti si intenderanno dunque consegnati, causando un ritardo delle forniture o delle prestazioni pattuite; b) se subentrano impedimenti che il fornitore non può evitare malgrado le dovute precauzioni sia presso di lui, presso il committente o terzi. Vanno considerati quali impedimenti a titolo d’esempio: epidemie, mobilitazioni, guerra, guerra civile, azioni terroristiche, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggio, notevoli disturbi d’esercizio, infortuni, conflitti di lavoro, forniture ritardate o difettose di materie prime, di prodotti semi-lavorati o finiti occorrenti, scarti di pezzi importanti, provvedimenti o omissioni da parte di autorità, organi statali o sovranazionali, embarghi, impedimenti imprevisti di trasporto, incendio, esplosione, cataclismi; c) se il committente o terzi sono in ritardo con lavori di loro incombenza oppure in mora con l’adempimento di obblighi contrattuali e, in modo particolare, se il committente non si attiene alle condizioni di pagamento pattuite. 8.4 Il committente ha la facoltà di pretendere un indennizzo di mora per forniture ritardate, sempre che sia dimostrato che il ritardo è dovuto per colpa del fornitore e che il committente possa provare di aver subito un danno causato di quello ritardo. Non è dovuto indennizzo di mora qualora una fornitura di sostituzione è messa a disposizione del committente. L’indennizzo di mora ammonta al massimo allo 0,5% per ogni settimana intera di ritardo e, complessivamente, a non oltre il 5% del prezzo contrattuale della parte di fornitura in ritardo. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad indennizzo di mora. Al raggiungimento della quota massima dell’indennizzo di mora, il committente è tenuto a fornire per iscritto al fornitore una proroga adeguata per la fornitura. Se per motivi dipendenti dal fornitore questa nuova scadenza non fosse rispettata, il committente ha il diritto di rifiutare la parte di fornitura in ritardo. Se per ragioni economiche una fornitura parziale do- vesse risultare inaccettabile per il committente, questi è autorizzato a recedere dal contratto e a pretendere il rimborso dei pagamenti effettuati a fronte della restituzione delle forniture ricevute. 8.5 Se al posto di un termine di consegna è stata convenuta una data fissa, questa equivale all’ultimo giorno di un termine di consegna; le cifre 8.1-8.4 sono applicabili per analogia. 8.6 In caso di forniture o prestazioni in ritardo il committente non può far valere altri diritti o pretese oltre a quelli esplicita- mente previsti alla cifra 8. Questa restrizione non vale in caso di dolo o ritardato ritiro dei Prodotti, trascorsi 5 giorni dall’intimazione scritta di negligenza grave del fornitore; essa vale tuttavia per il personale ausiliario del fornitoreWashTec a provvedere al ritiro.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita E Fornitura

Termine di consegna. 8.1 Il termine di consegna consegna, se non diversamente pattuito nell’ordine e nella conferma d’ordine scambiati tra le parti, deve intendersi come indicativo e decorre dal momento in cui dalla data dell’ultimo dei seguenti eventi: 8.2 Per il contratto è stato concluso, tutte le formalità ufficiali previste come autorizzazioni d’importazione, di esportazione, di transito e di pagamento sono state concluse, i pagamenti dovuti al momento dell’ordine sono stati effettuati, le eventuali garanzie sono state fornite e i dettagli tecnici essenziali sono stati definiti. Il termine calcolo dei termini di consegna è considerato rispettato se la comunicazione di pronta spedizione è stata inviata al com- mit- tente entro il relativo termine di scadenza. 8.2 L’osservanza del termine di consegna presuppone l’adempimento dei doveri contrattuali da parte del committentesi contano 5 (cinque) giorni lavorativi alla settimana e si escludono le festività infrasettimanali. 8.3 Il termine Se per qualsivoglia motivo la consegna non è avvenuta per fatto indipendente dalla ASTEGIANO SRL., la consegna si intende ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di consegna subisce una proroga adeguata, a) se i dati occorrenti al fornitore per l’esecuzione del contratto non gli pervengono in tempo utile o se il committente li modifica a posteriori, causando un ritardo delle forniture o delle prestazioni pattuite; b) se subentrano impedimenti che il fornitore non può evitare malgrado le dovute precauzioni sia presso di lui, presso il committente o terzi. Vanno considerati quali impedimenti a titolo d’esempio: epidemie, mobilitazioni, guerra, guerra civile, azioni terroristiche, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggio, notevoli disturbi d’esercizio, infortuni, conflitti di lavoro, forniture ritardate o difettose di materie prime, di prodotti semi-lavorati o finiti occorrenti, scarti di pezzi importanti, provvedimenti o omissioni da parte di autorità, organi statali o sovranazionali, embarghi, impedimenti imprevisti di trasporto, incendio, esplosione, cataclismi; c) se il committente o terzi sono in ritardo con lavori di loro incombenza oppure in mora con l’adempimento di obblighi contrattuali e, in modo particolare, se il committente non si attiene alle condizioni di pagamento pattuiteFornitura ultimata. 8.4 Il committente ha Per data di consegna le Parti intendono la facoltà data di pretendere un indennizzo emissione da parte della ASTEGIANO SRL dell’avviso di mora merce pronta o di spedizione al Cliente o al vettore o spedizioniere da esso indicato nell’Ordine, o di segnalazione di merce disponibile per forniture ritardateil collaudo. 8.5 Allo scadere dei termini pattuiti e entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento di avviso merce pronta recapitato per iscritto a mezzo fax e/o posta elettronica, sempre il Cliente è obbligato a ritirare la merce ordinata oppure ad accettarne la consegna alla destinazione indicata in ordine. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx 00 (xxxxx) giorni senza che sia dimostrato che siano intervenuti per il ritardo è dovuto ritiro o l’accettazione della consegna, sarà emessa regolare fattura di vendita e decorreranno i termini di pagamento previste e prodotti ordinati potranno essere stoccati all’aperto con esonero per colpa ASTEGIANO SRL di qualsiasi responsabilità, con decadenza di ogni garanzia a rischio del fornitore Cliente e che il committente possa provare con addebito al Cliente dei costi di aver subito un danno causato di quello ritardo. Non è dovuto indennizzo di mora qualora una fornitura di sostituzione è messa a disposizione movimentazione e magazzinaggio nella misura dell’1% del committente. L’indennizzo di mora ammonta al massimo allo 0,5% valore della merce per ogni settimana intera di ritardo e, complessivamente, a non oltre il 5% del prezzo contrattuale della parte di fornitura in ritardo. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad indennizzo di mora. Al raggiungimento della quota massima dell’indennizzo di mora, il committente è tenuto a fornire per iscritto al fornitore una proroga adeguata per la fornitura. Se per motivi dipendenti dal fornitore questa nuova scadenza non fosse rispettata, il committente ha il diritto di rifiutare la parte di fornitura in ritardo. Se per ragioni economiche una fornitura parziale do- vesse risultare inaccettabile per il committente, questi è autorizzato a recedere dal contratto e a pretendere il rimborso dei pagamenti effettuati a fronte della restituzione delle forniture ricevutegiacenza. 8.5 Se al posto di un termine di consegna è stata convenuta una data fissa, questa equivale all’ultimo giorno di 8.6 Nel caso in cui non venga concordato un termine di consegna; , la merce verrà consegnata in base alla pianificazione ed alla capacità produttiva stabilita da ASTEGIANO SRL 8.7 Non vengono accettate penalità di ritardo. Laddove le cifre 8.1-8.4 sono applicabili Parti dovessero convenire per analogia. 8.6 In caso di forniture o prestazioni in ritardo il committente non può far valere altri diritti o pretese oltre a quelli esplicita- mente previsti alla cifra 8. Questa restrizione non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore; essa vale tuttavia iscritto penali per il personale ausiliario del fornitore.ritardo nella consegna da parte della ASTEGIANO SRL, queste potranno essere applicate solo se si sono verificate le seguenti condizioni:

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Termine di consegna. elementi che devono essere forniti dall’acquirente 8.1 Il termine di consegna concordato nel contratto non decorre dal momento in cui il contratto è stato conclusoalcun caso prima che siano stati forniti tutti i permessi, tutte le formalità ufficiali previste come autorizzazioni d’importazionee le licenze, prima dell’arrivo di esportazione, di transito tutti i dati e di tutta la documentazione dell’acquirente necessari per l’esecuzione del contratto (in particolare specifiche tecniche, ecc.) e comunque non prima dell’arrivo dell’acconto concordato e della fornitura di una garanzia di pagamento sono state concluse, i pagamenti dovuti al momento dell’ordine sono stati effettuati, le eventuali garanzie sono state fornite e i dettagli tecnici essenziali sono stati definiti. in conformità a quanto previsto dal contratto. 8.2 Il termine di consegna è considerato rispettato se la comunicazione di pronta spedizione alla sua scadenza è stata inviata al com- mit- tente entro il relativo termine di scadenza. 8.2 L’osservanza del termine di consegna presuppone l’adempimento dei doveri contrattuali da parte del committentedata comunicazione che la merce è pronta per la spedizione. 8.3 Il termine di consegna subisce una proroga adeguata, a) se i dati occorrenti al fornitore per l’esecuzione del contratto non gli pervengono in tempo utile o se il committente li modifica a posteriori, causando un ritardo Se durante la fabbricazione delle forniture e prestazioni l’acquirente non fornisce gli elementi che è tenuto a mettere a disposizione (pezzi di prova, ecc.) o delle prestazioni pattuite; b) se subentrano impedimenti che il fornitore non può evitare malgrado le dovute precauzioni sia presso attrezzature di luiprocesso nella qualità o quantità necessaria, presso il committente o terzi. Vanno considerati quali impedimenti a titolo d’esempio: epidemie, mobilitazioni, guerra, guerra civile, azioni terroristiche, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggio, notevoli disturbi d’esercizio, infortuni, conflitti di lavoro, forniture ritardate o difettose di materie prime, di prodotti semi-lavorati o finiti occorrenti, scarti di pezzi importanti, provvedimenti o omissioni da parte di autorità, organi statali o sovranazionali, embarghi, impedimenti imprevisti di trasporto, incendio, esplosione, cataclismi; c) se il committente o terzi sono in ritardo con lavori di loro incombenza oppure in mora con l’adempimento di obblighi contrattuali e, in modo particolare, se il committente non si attiene alle condizioni di pagamento pattuite. 8.4 Il committente la MIKRON ha la facoltà di pretendere addebitare all’acquirente i costi supplementari sostenuti; in caso di messa a disposizione non puntuale, tra l’acquirente e la MIKRON deve essere concordato un indennizzo nuovo termine di mora per forniture ritardateconsegna. 8.4 Se la MIKRON non è in grado di adempiere a tempo debito ai propri obblighi contrattuali a causa di eventi di forza maggiore o di altri motivi che non sono sotto il controllo della MIKRON, sempre come ad es. catastrofi naturali, eventi di guerra, provvedimenti governativi, incidenti, mancanza di fornitori precedenti, ecc., l’obbligo contrattuale corrispondente viene considerato rinviato fino all’eliminazione dell’impedimento, senza che sia dimostrato che l’acquirente possa richiedere il risarcimento dei danni. 8.5 In caso di consegna ritardata, l’acquirente non ha alcun diritto al risarcimento dei danni o alla risoluzione del contratto. Se il ritardo è dovuto imputabile alla MIKRON, l’acquirente è autorizzato a richiedere per colpa del fornitore e che il committente possa provare le parti ritardate della consegna, con esclusione di aver subito altre richieste o dei danni indiretti, un danno causato di quello ritardo. Non è dovuto indennizzo di mora qualora una fornitura di sostituzione è messa a disposizione del committente. L’indennizzo di mora ammonta al massimo risarcimento corrispondente allo 0,50,25% per ogni settimana intera completa di ritardo eritardo, complessivamente, a non oltre il ma complessivamente al massimo al 5% del prezzo contrattuale valore della parte di della fornitura globale che, a causa del ritardo, non è stata consegnata in ritardoconformità ai termini del contratto. Le prime due quattro settimane di ritardo non danno alcun diritto ad indennizzo di mora. Al raggiungimento della quota massima dell’indennizzo di mora, il committente è tenuto a fornire indennità per iscritto al fornitore una proroga adeguata per la fornitura. Se per motivi dipendenti dal fornitore questa nuova scadenza non fosse rispettata, il committente ha il diritto di rifiutare la parte di fornitura in ritardo. Se per ragioni economiche una fornitura parziale do- vesse risultare inaccettabile per il committente, questi è autorizzato a recedere dal contratto e a pretendere il rimborso dei pagamenti effettuati a fronte della restituzione delle forniture ricevute. 8.5 Se al posto di un termine di consegna è stata convenuta una data fissa, questa equivale all’ultimo giorno di un termine di ritardata consegna; le cifre 8.1-8.4 sono applicabili per analogia. 8.6 Se il collaudo preliminare, la spedizione o il collaudo finale vengono ritardati per motivi imputabili all’acquirente, quest’ultimo è tenuto ugualmente ad effettuare i pagamenti in conformità alla data di consegna originaria. 8.7 In caso di forniture ritardi nella consegna non imputabili alla MIKRON, la MIKRON è autorizzata ad immagazzinare l’oggetto della fornitura a spese dell’acquirente e/o prestazioni ad addebitargli i costi supplementari derivanti dal ritardo (ad es. in ritardo il committente non può far valere altri diritti o pretese oltre a quelli esplicita- mente previsti alla cifra 8. Questa restrizione non vale in caso relazione al cambiamento di dolo o programma, ore di negligenza grave del fornitore; essa vale tuttavia per il personale ausiliario del fornitorelavoro straordinario, ecc.) ed un eventuale danno ulteriore.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita E Fornitura

Termine di consegna. 8.1 Il termine di consegna decorre dal momento in cui il contratto con- tratto è stato concluso, tutte le formalità ufficiali previste come autorizzazioni d’importazione, di esportazione, di transito e di pagamento sono state concluse, i pagamenti paga- menti dovuti al momento dell’ordine sono stati effettuati, le eventuali garanzie sono state fornite e i dettagli tecnici tecni- ci essenziali sono stati definiti. Il termine di consegna è considerato rispettato se la comunicazione di pronta spedizione è stata inviata al com- mit- tente committente entro il relativo termine di scadenza. 8.2 L’osservanza del termine di consegna presuppone l’adempimento dei doveri contrattuali da parte del committentecom- mittente. 8.3 Il termine di consegna subisce una proroga adeguata, a) se i dati occorrenti al fornitore per l’esecuzione del contratto non gli pervengono in tempo utile o se il committente li modifica a posteriori, causando un ritardo delle forniture o delle prestazioni pattuite; b) se subentrano impedimenti che il fornitore non può evitare malgrado le dovute precauzioni sia presso di lui, presso il committente o terzi. Vanno considerati quali impedimenti a titolo d’esempio: epidemie, mobilitazionimo- bilitazioni, guerra, guerra civile, azioni terroristiche, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggio, notevoli disturbi d’esercizio, infortuni, conflitti di lavorola- voro, forniture ritardate o difettose di materie prime, di prodotti semi-lavorati o finiti occorrenti, scarti di pezzi importanti, provvedimenti o omissioni da parte di autorità, organi statali o sovranazionali, embarghi, impedimenti imprevisti di trasporto, incendio, esplosioneesplo- sione, cataclismi; c) se il committente o terzi sono in ritardo con lavori di loro incombenza oppure in mora con l’adempimento di obblighi contrattuali e, in modo particolare, se il committente non si attiene alle condizioni di pagamento paga- mento pattuite. 8.4 Il committente ha la facoltà di pretendere un indennizzo di mora per forniture ritardate, sempre che sia dimostrato dimost- rato che il ritardo è dovuto per colpa del fornitore e che il committente possa provare di aver subito un danno causato di quello ritardo. Non è dovuto indennizzo di mora qualora una fornitura di sostituzione è messa a disposizione del committente. L’indennizzo di mora ammonta al massimo allo 0,5% per ogni settimana intera di ritardo e, complessivamente, a non oltre il 5% del prezzo contrattuale della parte di fornitura for- nitura in ritardo. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad indennizzo di mora. Al raggiungimento della quota massima dell’indennizzo di mora, il committente è tenuto a fornire per iscritto al fornitore una proroga adeguata per la fornitura. Se per motivi dipendenti dal fornitore questa nuova scadenza non fosse rispettata, il committente ha il diritto di rifiutare rifiuta- re la parte di fornitura in ritardo. Se per ragioni economiche econo- miche una fornitura parziale do- vesse dovesse risultare inaccettabile inaccet- tabile per il committente, questi è autorizzato a recedere dal contratto e a pretendere il rimborso dei pagamenti effettuati a fronte della restituzione delle forniture ricevuterice- vute. 8.5 Se al posto di un termine di consegna è stata convenuta una data fissa, questa equivale all’ultimo giorno di un termine di consegna; le cifre 8.1-8.4 sono applicabili per analogia. 8.6 In caso di forniture o prestazioni in ritardo il committente non può far valere altri diritti o pretese oltre a quelli esplicita- mente es- plicitamente previsti alla cifra 8. Questa restrizione non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore; essa vale tuttavia per il personale ausiliario del fornitore.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura

Termine di consegna. 8.1 Il termine di consegna decorre dal momento in cui il contratto è stato concluso, tutte le formalità ufficiali previste come autorizzazioni d’importazione, di esportazione, di transito e di pagamento sono state concluse, i pagamenti dovuti al momento dell’ordine sono stati effettuati, le eventuali garanzie sono state fornite e i dettagli tecnici essenziali sono stati definiti. Il termine di consegna è considerato rispettato se la comunicazione di pronta spedizione è stata inviata al com- mit- tente committente entro il relativo termine di scadenza. 8.2 L’osservanza del termine di consegna presuppone l’adempimento dei doveri contrattuali da parte del committente. 8.3 Il termine di consegna subisce una proroga adeguata, a) , se i dati occorrenti al fornitore per l’esecuzione del contratto non gli pervengono in tempo utile o se il committente li modifica a posteriori, causando un ritardo delle forniture o delle prestazioni pattuite; ba) se subentrano impedimenti che il fornitore non può evitare malgrado le dovute precauzioni sia presso di lui, presso il committente o terzi. Vanno considerati quali impedimenti a titolo d’esempio: epidemie, mobilitazioni, guerra, guerra civile, azioni terroristiche, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggio, notevoli disturbi d’esercizio, infortuni, conflitti di lavoro, forniture ritardate o difettose di materie prime, di prodotti semi-lavorati o finiti occorrenti, scarti di pezzi importanti, provvedimenti o omissioni da parte di autorità, organi statali o sovranazionali, embarghi, impedimenti imprevisti di trasporto, incendio, esplosione, cataclismi; cb) se il committente o terzi sono in ritardo con lavori di loro incombenza oppure in mora con l’adempimento di obblighi contrattuali e, in modo particolare, se il committente non si attiene alle condizioni di pagamento pattuite. . 8.4 Il committente ha la facoltà di pretendere un indennizzo di mora per forniture ritardate, sempre che sia dimostrato che il ritardo è dovuto per colpa del fornitore e che il committente possa provare di aver subito un danno causato di quello ritardo. Non è dovuto indennizzo di mora qualora una fornitura di sostituzione è messa a disposizione del committente. L’indennizzo di mora ammonta al massimo allo 0,5% per ogni settimana intera di ritardo e, complessivamente, a non oltre il 5% del prezzo contrattuale della parte di fornitura in ritardo. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad indennizzo di mora. Al raggiungimento della quota massima dell’indennizzo di mora, il committente è tenuto a fornire per iscritto al fornitore una proroga adeguata per la fornitura. Se per motivi dipendenti dal fornitore questa nuova scadenza non fosse rispettata, il committente ha il diritto di rifiutare la parte di fornitura in ritardo. Se per ragioni economiche una fornitura parziale do- vesse risultare inaccettabile per il committente, questi è autorizzato a recedere dal contratto e a pretendere il rimborso dei pagamenti effettuati a fronte della restituzione delle forniture ricevute. 8.5 Se al posto di un termine di consegna è stata convenuta una data fissa, questa equivale all’ultimo giorno di un termine di consegna; le cifre 8.1-8.4 8.1 sono applicabili per analogia. 8.6 In caso di forniture o prestazioni in ritardo il committente non può far valere altri diritti o pretese oltre a quelli esplicita- mente previsti alla cifra 8. Questa restrizione non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore; essa vale tuttavia per il personale ausiliario del fornitore.

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Termine di consegna. 8.1 7.1 Il termine di consegna decorre dal momento in cui il contratto cont- ratto è stato concluso, tutte le formalità ufficiali previste come autorizzazioni d’importazione, di esportazione, di transito e di pagamento sono state concluse, i pagamenti dovuti al momento dell’ordine sono stati effettuati, le eventuali garanzie sono state fornite e i dettagli tecnici essenziali sono stati definiti. Il termine di consegna è considerato rispettato se la comunicazione di pronta spedizione è stata inviata al com- mit- tente committente entro il relativo termine di scadenza. 8.2 L’osservanza del termine di consegna presuppone l’adempimento dei doveri contrattuali da parte del committente. 8.3 7.2 Il termine di consegna subisce una proroga adeguata, a) se i dati occorrenti al fornitore per l’esecuzione del contratto non gli pervengono in tempo utile o se il committente li modifica a posteriori, causando un ritardo delle forniture o delle prestazioni pattuite; b) se subentrano impedimenti che il fornitore non può evitare malgrado le dovute precauzioni sia presso di lui, presso il committente o terzi. Vanno considerati quali impedimenti a titolo d’esempio: epidemie, mobilitazionimobi- litazioni, guerra, guerra civile, azioni terroristiche, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggio, notevoli disturbi d’esercizio, infortuni, conflitti di lavorolavo- ro, forniture ritardate o difettose di materie prime, di prodotti semi-lavorati o finiti occorrenti, scarti di pezzi importanti, provvedimenti o omissioni da parte di autorità, organi statali o sovranazionali, embarghi, impedimenti imprevisti di trasporto, incendio, esplosioneesplo- sione, cataclismi; c) se il committente o terzi sono in ritardo con lavori di loro incombenza oppure in mora con l’adempimento di obblighi contrattuali e, in modo particolare, se il committente non si attiene alle condizioni di pagamento paga- mento pattuite. 8.4 7.3 Il committente ha la facoltà di pretendere un indennizzo di mora per forniture ritardate, sempre che sia dimostrato che il ritardo è dovuto per colpa del fornitore e che il committente commit- tente possa provare di aver subito un danno causato di quello ritardo. Non è dovuto indennizzo di mora qualora una fornitura di sostituzione è messa a disposizione del committente. L’indennizzo di mora ammonta al massimo allo 0,5% per ogni settimana intera di ritardo e, complessivamente, a non oltre il 5% del prezzo contrattuale della parte di fornitura in ritardo. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad indennizzo di mora. Al raggiungimento della quota massima dell’indennizzo di mora, il committente è tenuto a fornire per iscritto al fornitore una proroga adeguata per la fornitura. Se per motivi dipendenti dal fornitore questa nuova scadenza non fosse rispettata, il committente ha il diritto di rifiutare la parte di fornitura in ritardo. Se per ragioni economiche una fornitura parziale do- vesse dovesse risultare inaccettabile per il committente, questi è autorizzato a recedere dal contratto cont- ratto e a pretendere il rimborso dei pagamenti effettuati a fronte della restituzione delle forniture ricevute. 8.5 Se al posto di un termine di consegna è stata convenuta una data fissa, questa equivale all’ultimo giorno di un termine di consegna; le cifre 8.1-8.4 sono applicabili per analogia. 8.6 7.4 In caso di forniture o prestazioni in ritardo il committente non può far valere altri diritti o pretese oltre a quelli esplicita- mente espli- citamente previsti alla cifra 87. Questa restrizione non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore; essa vale tuttavia per il personale ausiliario del fornitore.

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