Trattamenti di anzianità Clausole campione

Trattamenti di anzianità. Le parti convengono che al personale dipendente da consorzi trasformati già regolato dal contratto EE.LL. possa al massimo venire riconosciuto, a tale titolo di anzianità pregressa presso il consorzio stesso, il maturato in cifra raggiunto in forza del contratto EE.LL. e già in godimento. Tale importo concorre a determinare l'importo massimo a tale titolo disposto dal c.c.n.l. gas- acqua. In considerazione degli impegni assunti nel precedente punto 1) e dell'esigenza di evitare oneri aggiunti che determinano impedimento ai processi di trasformazione, le parti convengono che l'art. 64, del c.c.n.l. 2 agosto 1991 non sia applicabile sino alla stipulazione del rinnovo del c.c.n.l. stesso. Restano salvi gli effetti dell'art. 64 la cui applicazione sia stata definita prima della data di sottoscrizione del presente accordo. Lettera delle XX.XX. alla FEDERGASACQUA Roma, 4 giugno 1996 Contributi sindacali FEDERGASACQUA Le scriventi O.S.L. FNLE-CGIL, FLERICA-CISL, UILSP-UIL visto l'art. 63 del c.c.n.l. FEDERGASACQUA 17 novembre 1995 ed in riferimento alla misura del contributo sindacale a mezzo delega alle rispettive scriventi O.S.L., comunicano che la misura del contributo sindacale è pari allo 0,60%, calcolato sul minimo tabellare, scatti di anzianità e contingenza, corrisposti ai lavoratori interessati per 14 mensilità nell'anno solare nonchè sul premio annuale di risultato. Nelle aziende dove l'entità del contributo sindacale è inferiore al suddetto importo, si procederà come segue: - 0,20% calcolato sul minimo, scatti di anzianità e contingenza per l'anno 1996, a decorrere dal 1º ottobre 1996; - 0,40% calcolato sul minimo, scatti di anzianità, contingenza, premio annuale di risultato per l'anno 1997, a decorrere dal 1º gennaio 1997; - 0,60% calcolato sul minimo, scatti di anzianità, contingenza, premio annuale di risultato per l'anno 1998, a decorrere dal 1º gennaio 1998. Ove l'entità del contributo alle rispettive date sopra riportate risulti più elevato, il contributo stesso resta confermato nella maggiore misura già in vigore fino a concorrenza. Nelle aziende dove l'entità del contributo è, invece, superiore allo 0,60% applicato ai suddetti elementi della retribuzione, il contributo sarà adeguato alla misura dello 0,60% indicato nella presente, a decorrere dal 1º gennaio 1998. Nei casi in cui, nelle deleghe per la contribuzione sindacale rilasciate dai lavoratori, fossero espressamente indicate misure contributive inferiori allo 0,60% calcolato sui suddetti...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).