Tutela psico-socio-sanitaria Clausole campione

Tutela psico-socio-sanitaria. Gli enti locali hanno l'obbligo di: - garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico; - garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari; - garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza; - nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto; - costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie; - costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali. Nel caso di beneficiari con disagio mentale o psicologico, le attività dei progetti di accoglienza vanno a integrare e completare l’attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. Pertanto gli enti locali sono obbligati nello specifico a: - attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta; - là dove la situazione clinica lo richieda, programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali. Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, attivare programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.
Tutela psico-socio-sanitaria. Il soggetto attuatore ha l’obbligo di: • Garantire l'attivazione del sostegno psico­socio­assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari; • Garantire l’accompagnamento al Servizio Sanitario Nazionale per l’attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici; • Garantire l’orientamento, l’informazione e l’accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza; • Garantire, nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l'accesso ai servizi psico­socio­sanitari, accompagnando l’eventuale piano terapeutico­riabilitativo individuale con attività socio­assistenziali; • Garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all’evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza; • Costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico­socio­sanitarie dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o torture subite; • Costruire e consolidare per eventuali situazioni emergenziali, la collaborazione con attori pubblici e privati che, a diverso titolo, possono partecipare alla gestione delle casistiche di cui al punto precedente. Si precisa che al riguardo sono ammissibili le spese relative a consulenze occasionali per orientamento, assistenza sociale e supporto psico­socio­sanitario. Il soggetto attuatore ha l’obbligo di reperire strutture aventi i seguenti requisiti: • Destinazione ad uso residenziale e/o a civile abitazione; • Essere immediatamente e pienamente fruibili; • Ubicazione nel territorio della Zona Sociale n. 10 (composta dai Comuni di Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni); • Conformità alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali, e locali di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti­ infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro; • Essere predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere; • Essere adeguate, in relazione al rapporto superficie­soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o naziona...
Tutela psico-socio-sanitaria garantire l’attivazione del sostegno psico-socio-sanitaria in base alle specifiche esigenze dei singoli/e beneficiari/e; - garantire l’accompagnamento al SSN per l’attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici; - garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione, sociale e previdenziale; - garantire, nel caso di beneficiari/e con specifiche esigenze di presa in carico, l’accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l’eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con attività socio-assistenziali; - garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all’evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza; - costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari/e portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o torture subite; - nel caso di beneficiari/e con disagio mentale, che necessitino di una presa in carico specialistica, seppur temporanea, le attività dei progetti di accoglienza vanno ad integrare e completare l’attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la Salute Mentale del territorio. Per quanto non esplicitato nel presente Capitolato si rimanda ai manuali pubblicati sul sito: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxx-xx-xxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxxxx/
Tutela psico-socio-sanitaria. Il gestore ha l'obbligo di: - garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico; - garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze delle singole persone beneficiarie; - garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza; - nel caso di persone beneficiarie con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto; - costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura delle persone beneficiarie portatrici di specifiche esigenze socio-sanitarie; - costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che, a diverso titolo, possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali; - garantire, nel caso di persone beneficiarie con disabilità e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, l'attivazione di programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta. Per quanto riguarda gli standard e le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela di cui ai punti precedenti si rinvia al Manuale Operativo consultabile sul sito xxx.xxxxxxxx.xx, le cui disposizioni sono da ritenersi a tutti gli effetti di legge e contrattuali, parte integrante e sostanziale, e, pertanto, devono essere osservate dal gestore. Il gestore realizza le prestazioni di cui sopra anche con ulteriori attività proposte e formalizzate nell’offerta tecnica presentata in sede di gara. Il gestore individua un Coordinatore come referente per il progetto di accoglienza SAI (ex Xxxxxxxx) che risponda dei rapporti contrattuali con la Società della Salute e che rappresenti per la Società della Salute la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio, così come previsto dal successivo art. 9. Tutti i servizi dovranno essere organizzati nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali in materia di prevenzione dell’emergenza sanitaria da CoViD-19.
Tutela psico-socio-sanitaria. Il soggetto attuatore ha l’obbligo di: • garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico; • garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari; • garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza; • nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto; • costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie; • costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali.
Tutela psico-socio-sanitaria a) garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico;

Related to Tutela psico-socio-sanitaria

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.