Tutela psico-socio-sanitaria Clausole campione

Tutela psico-socio-sanitaria. Gli enti locali hanno l'obbligo di: - garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico; - garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari; - garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza; - nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto; - costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie; - costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali. Nel caso di beneficiari con disagio mentale o psicologico, le attività dei progetti di accoglienza vanno a integrare e completare l’attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. Pertanto gli enti locali sono obbligati nello specifico a: - attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta; - là dove la situazione clinica lo richieda, programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali. Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, attivare programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.
Tutela psico-socio-sanitaria garantire l’attivazione del sostegno psico-socio-sanitaria in base alle specifiche esigenze dei singoli/e beneficiari/e; - garantire l’accompagnamento al SSN per l’attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici; - garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione, sociale e previdenziale; - garantire, nel caso di beneficiari/e con specifiche esigenze di presa in carico, l’accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l’eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con attività socio-assistenziali; - garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all’evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza; - costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari/e portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o torture subite; - nel caso di beneficiari/e con disagio mentale, che necessitino di una presa in carico specialistica, seppur temporanea, le attività dei progetti di accoglienza vanno ad integrare e completare l’attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la Salute Mentale del territorio. Per quanto non esplicitato nel presente Capitolato si rimanda ai manuali pubblicati sul sito: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxx-xx-xxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxxxx/
Tutela psico-socio-sanitaria. Il soggetto attuatore ha l’obbligo di: • garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico; • garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari; • garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza; • nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto; • costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie; • costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali.
Tutela psico-socio-sanitaria. Il soggetto attuatore ha l’obbligo di: • Garantire l'attivazione del sostegno psico­socio­assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari; • Garantire l’accompagnamento al Servizio Sanitario Nazionale per l’attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici; • Garantire l’orientamento, l’informazione e l’accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza; • Garantire, nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l'accesso ai servizi psico­socio­sanitari, accompagnando l’eventuale piano terapeutico­riabilitativo individuale con attività socio­assistenziali; • Garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all’evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza; • Costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico­socio­sanitarie dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o torture subite; • Costruire e consolidare per eventuali situazioni emergenziali, la collaborazione con attori pubblici e privati che, a diverso titolo, possono partecipare alla gestione delle casistiche di cui al punto precedente. Si precisa che al riguardo sono ammissibili le spese relative a consulenze occasionali per orientamento, assistenza sociale e supporto psico­socio­sanitario. A) Servizi di Accoglienza Strutture di accoglienza: reperimento, organizzazione e gestione delle strutture adibite all’accoglienza dei beneficiari: a. Certificato di agibilità/abitabilità; b. Certificati di conformità degli impianti elettrico, idrosanitario e termico, per l’utilizzo del gas; c. Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 81/2008; d. Attestato di prestazione energetica (A.P.E.); 1. Condizioni materiali di accoglienza:
Tutela psico-socio-sanitaria garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico; - garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari; - garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione - sociale e previdenza; - nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto; - costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze sociosanitarie; - costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali. Ai fini interpretativi, esemplificativi o per una più dettagliata descrizione operativa dei vari aspetti nei quali tali servizi possono sostanziarsi, si fa riferimento al “Manuale Operativo” curato dal Servizio Centrale (disponibile sul sito web: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/XXXXX_- - Dovrà essere messo a disposizione del personale del comune di Viareggio personale specializzato per la rendicontazione amministrativa e finanziaria dei servizi al Ministero, secondo il Manuale Unico di rendicontazione SPRAR, e le Linee Guida ministeriali. Dovranno altresì essere registrati i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita; inserite le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto; aggiornati i dati relativi ai beneficiari(audizione presso Commissione territoriale, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, etc.) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti modifiche delle informazioni; richieste le proroghe dell'accoglienza; inseriti e aggiornati i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto entro cinque giorni lavorativi dall'autorizzazione formale da parte del Ministero; aggiornate la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, email e fax) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti. Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al Manuale operatore e visitatore banca dati SPRAR, caricabile dal sito web: xxxx://xxx.xxxxx.xx. - Dovrà essere garantita un'equipe multidisciplinare con competenze, ruoli ...
Tutela psico-socio-sanitaria a) garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico; b) garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari; c) garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza; d) nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto; e) costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto; f) riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie; g) costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali; h) garantire la tutela psico-socio-sanitaria connessa al genere.
Tutela psico-socio-sanitaria. Il gestore ha l'obbligo di: - garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico; - garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze delle singole persone beneficiarie; - garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza; - nel caso di persone beneficiarie con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto; - costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura delle persone beneficiarie portatrici di specifiche esigenze socio-sanitarie; - costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che, a diverso titolo, possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali; - garantire, nel caso di persone beneficiarie con disabilità e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, l'attivazione di programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta. Per quanto riguarda gli standard e le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela di cui ai punti precedenti si rinvia al Manuale Operativo consultabile sul sito xxx.xxxxxxxx.xx, le cui disposizioni sono da ritenersi a tutti gli effetti di legge e contrattuali, parte integrante e sostanziale, e, pertanto, devono essere osservate dal gestore. Il gestore realizza le prestazioni di cui sopra anche con ulteriori attività proposte e formalizzate nell’offerta tecnica presentata in sede di gara. Il gestore individua un Coordinatore come referente per il progetto di accoglienza SAI (ex Xxxxxxxx) che risponda dei rapporti contrattuali con la Società della Salute e che rappresenti per la Società della Salute la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio, così come previsto dal successivo art. 9. Tutti i servizi dovranno essere organizzati nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali in materia di prevenzione dell’emergenza sanitaria da CoViD-19.

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  • Rientro sanitario Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato: - aereo sanitario; - aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; - treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei. La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

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  • Legge regolatrice e Foro competente Art. 16 – Governing law and forum 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.1 This Agreement is governed by the laws of Italy. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

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