Attività straordinarie Clausole campione

Attività straordinarie. Le attività straordinarie sono costituite da: • Attività di manutenzione non programmabili in fase di definizione del Piano dettagliato delle attività; • Attività erogate su richiesta, o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento, necessarie per il ripristino della normale funzionalità degli impianti o svolte a seguito di specifica richiesta dell’Amministrazione Contraente o su segnalazione\proposta del Fornitore; • Eventuali interventi di efficientamento energetico.
Attività straordinarie. Le attività straordinarie sono costituite da: • Attività di manutenzione non programmabili in fase di definizione del POA; • Attività erogate su richiesta, o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento, necessarie per il ripristino della normale funzionalità degli impianti o svolte a seguito di specifica richiesta dell’Amministrazione o su segnalazione\proposta del Fornitore; • Eventuali interventi di efficientamento energetico.
Attività straordinarie. Le attività straordinarie (UNI 11063:2017) sono quelle attività non ricorrenti, non programmabili in fase di definizione del Piano Operativo delle Attività, erogate su richiesta, o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento, necessarie per il ripristino della normale funzionalità degli impianti o svolte a seguito di specifica richiesta dalla Stazione Appaltante o su segnalazione/proposta del Fornitore. Tali interventi inoltre: • Possono prolungare la vita utile e/o, in via subordinata migliorarne l’efficienza, l’affidabilità, la produttività, la manutenibilità e l’ispezionabilità; • Non comportano variazioni di destinazioni d’uso del bene. • Sono volti all’adeguamento, alla modifica ed integrazione del sistema edificio-impianti e ad eventuali interventi di efficientamento energetico. Le attività straordinarie devono essere gestite secondo il processo autorizzativo illustrato al paragrafo 5.5.
Attività straordinarie. Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto e/o necessario, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell’impianto. Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento, e comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma" degli impianti stessi. Durante il corso dell’Appalto, il Fornitore Aggiudicatario avrà il compito di intervenire tempestivamente per ripristinare la funzionalità degli impianti a seguito di guasto. La finalità della manutenzione straordinaria è di mantenere il livello tecnologico dell’impianto nel tempo, al fine di assicurare le condizioni contrattuali ed il risparmio energetico. Le attività straordinarie sono costituite da: • Attività di manutenzione non programmabili in fase di definizione del Piano dettagliato delle attività; • Attività erogate su richiesta, o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento, necessarie per il ripristino della normale funzionalità degli impianti o svolte a seguito di specifica richiesta dell’Amministrazione Contraente o su segnalazione\proposta del Fornitore;
Attività straordinarie. Tutte le altre attività straordinarie ovvero: • Attività di manutenzione non programmabili in fase di definizione del POA; • Attività erogate su richiesta, o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento, necessarie per il ripristino della normale funzionalità degli impianti o svolte a seguito di specifica richiesta dell’Amministrazione o su segnalazione\proposta del Fornitore; • Attività di manutenzione straordinaria finalizzate all’efficientamento energetico. La proposta deve essere accompagnata da una valutazione costi benefici con una stima dei risparmi ottenibili saranno remunerate attraverso la corresponsione di un corrispettivo extra-canone con cadenza trimestrale. Per il calcolo dell’importo delle attività straordinarie deve farsi riferimento ai Listini ed ai corrispettivi della manodopera indicati dal Fornitore in sede di offerta. Qualora il Fornitore, in sede di offerta, intenda proporre tra le modalità organizzative per l’erogazione del servizio la messa a disposizione di un presidio fisso, si specifica che dal corrispettivo dovuto per le attività straordinarie eseguite dal personale del presidio fisso deve essere dedotto il costo della manodopera. Oltre ai servizi a canone, è prevista la remunerazione di prestazioni a misura per le Manutenzioni straordinarie, il cui importo massimo non potrà superare il 20% dell’importo totale dei soli canoni per i servizi manutentivi fermo restando i limiti indicati nel presente Capitolato. Per la manutenzione straordinaria il Fornitore dovrà considerare l’ammontare relativo agli oneri della sicurezza, valutato pari al 2,5% dell’importo degli interventi al lordo dello sconto di gara nel caso che l’intervento non sia soggetto a quanto previsto dal titolo IV del D.Lgs 81/08. In caso sia, invece, stato redatto il piano di sicurezza e coordinamento, gli importi relativi agli oneri di sicurezza saranno compensati a misura sulla base del computo specifico redatto applicando i prezzi del listino non soggetto a ribasso. I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati per la remunerazione degli interventi extra corrispettivo, saranno quelli vigenti alla data di preventivazione dell’intervento, al netto del corrispondente ribasso offerto. Per materiali non presenti nei suddetti listini, il Fornitore dovrà preliminarmente presentare il preventivo con allegata l’eventuale regolare fattura di acquisto (per preventivi approvati dall’Amministrazione). In tal caso verrà ricono...
Attività straordinarie. In caso di esigenza straordinaria, AdER provvederà a richiedere la prestazione straordinaria al Fornitore, a mezzo PEC o mail indicata in sede di offerta, dettagliando di volta in volta il giorno e gli orari per i quali si richiede il servizio nonché il numero di risorse richieste, affinché il Fornitore provveda ad organizzare il servizio richiesto. Il mancato o ritardato svolgimento del servizio straordinario sarà oggetto della penale di cui al successivo paragrafo 10. A fronte di ogni Attività Straordinaria terminata deve essere effettuata la consuntivazione sia tecnica che economica, in termini di risorse utilizzate, mediante la “Scheda Consuntivo Intervento”. Tale documento deve riportare le seguenti informazioni: • descrizione sintetica dell’attività; • data e ora di inizio e di fine dell’attività; • ore di manodopera impiegate; • eventuali problematiche tecniche e/o operative riscontrate, anche in materia di tutela Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro; • segnalazioni di criticità ancora presenti o rilevanti. La scheda compilata in ogni sua parte deve quindi essere firmata dal personale incaricato dall’Aggiudicataria, per l’espletamento del servizio straordinario, e controfirmata a cura del Direttore dell’Esecuzione o di un suo assistente.
Attività straordinarie. Manutenzione straordinaria A) A seguito di esito negativo della manutenzion e ordinaria programmata e/o a richiesta di altro soggetto competente rilevante la necessità d’intervento ed esecuzione a misura del manutentore Committente/Manutentore: richiesta d’intervento; Titolare dell’attività
Attività straordinarie. Sono da considerarsi tali tutti gli interventi di pulizia richiesti dall’Amministrazione ulteriori rispetto alle attività programmate (es. pulizia straordinaria in occasione di convegni, interventi edili, imbiancatura, interventi di ripristino, ecc.). Tali attività, entro un massimale pari a 450 ore lavorative da utilizzarsi nel periodo di durata del contratto, sono comprese nell’importo contrattuale. Le prestazioni relative a tali interventi dovranno essere concordate tra il Gestore del servizio ed il Supervisore, con riguardo alle modalità di svolgimento delle stesse. Le attività dovranno comunque svolgersi secondo i tempi e le modalità richieste dall’Amministrazione e, in particolare, in caso di rappresentata urgenza l’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione il personale necessario entro 12 ore dalla richiesta di intervento senza creare, in ogni caso, carenze nelle attività di pulizia programmate.
Attività straordinarie. Sono da considerarsi straordinarie tutte le attività che non rientrano nell’ordinarietà del servizio e quindi non sono programmabili in quanto connesse a fattori per i quali non è possibile prevederne frequenza e quantità (ad esempio, sorveglianza in orari diversi da quelli stabiliti, incrementi di orario e/o di personale, la movimentazione di suppellettili in caso di eventi quali ad esempio esecuzione di lavori, diverso utilizzo dei locali, etc.). Tali attività sono svolte a seguito di specifica richiesta dell’Amministrazione e devono essere eseguite esclusivamente a seguito di autorizzazione da parte del D.E. Il compenso orario per il personale è quello offerto in sede di gara.
Attività straordinarie. Sono da considerarsi attività straordinarie tutte le attività che non rientrano nell’ordinarietà del servizio e quindi non sono programmabili in quanto connesse a fattori per i quali non è possibile prevederne frequenza e quantità. Tali attività sono svolte esclusivamente su specifica richiesta dell’Azienda e devono essere eseguite esclusivamente a seguito di emissione di regolare ordine di intervento espressamente autorizzato dal direttore dell’esecuzione del contratto.